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Ordine aprile 2000 - Ordine dei Giornalisti

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<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong><br />

<strong>Giornalisti</strong><br />

della<br />

Lombardia<br />

2Assemblea<br />

000<br />

Le relazioni<br />

di Abruzzo, Ambrosi,<br />

Bettetini, D’Asnasch,<br />

Felappi, Gonzales<br />

e Moroni<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo<br />

Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo<br />

Anno XXXI<br />

n. 4, <strong>aprile</strong> <strong>2000</strong><br />

Direzione e redazione<br />

Via Appiani, 2-20121 Milano<br />

Telefono: 02 63 61 171<br />

Telefax: 02 65 54 307<br />

http://www.odg.mi.it<br />

e-mail:odg@galactica.it<br />

Spedizione in a.p. (45%)<br />

Comma 20 (lettera b)<br />

dell’art. 2 della legge n. 662/96<br />

Filiale di Milano<br />

“Abbiamo stima di noi stessi<br />

e del nostro ruolo nel Paese”<br />

Milano, 23 marzo. La sfarzosa sala napoleonica del Circolo della Stampa di Milano ha accolto<br />

l’assemblea annuale dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia. Dopo il tradizionale saluto<br />

del presidente Franco Abruzzo, la parola è passata al consigliere tesoriere Sergio D’Asnasch<br />

e al presidente del Collegio <strong>dei</strong> Revisori <strong>dei</strong> Conti, Rino Felappi, che hanno presentato i bilanci<br />

consuntivo e preventivo dell’<strong>Ordine</strong>, approvati all’unanimità. Ma il momento più toccante<br />

dell’incontro è stata la premiazione di 29 giornalisti per i 50 anni di iscrizione all’<strong>Ordine</strong> della<br />

Lombardia. Accolti dagli applausi <strong>dei</strong> presenti, i 10 professionisti e i 19 pubblicisti hanno ricevuto<br />

le medaglie d’oro. Fra i pubblicisti spiccavano i nomi di Sergio Romano, ex ambasciatore<br />

e firma prestigiosa del “Corriere della Sera”, e di Aldo Aniasi, ex sindaco di Milano.<br />

È seguita la consegna del tanto sognato<br />

tesserino azzurro di praticante giornalista ai<br />

quaranta allievi dell’Ifg “Carlo De Martino” e<br />

agli otto lombardi <strong>dei</strong> venti iscritti alla Scuola<br />

di Giornalismo della Università Cattolica di<br />

Milano. Un simbolico passaggio di testimone<br />

fra le più “antiche” firme del giornalismo<br />

lombardo e le matricole della professione.<br />

Durante l’assemblea sono stati assegnati<br />

anche sette premi alle migliori tesi di laurea<br />

sul giornalismo. “Interessanti analisi che<br />

potrebbero divenire libri”, ha affermato il<br />

presidente Franco Abruzzo. “Una buona<br />

occasione per far conoscere il seducente<br />

mondo giornalistico, che spesso, però, suscita<br />

diffidenza”. Alla consegna <strong>dei</strong> premi di<br />

laurea hanno fatto seguito gli interventi di<br />

di Ketty Areddia e Laura Bosisio<br />

Letizia Gonzales, consigliere responsabile<br />

dell’Ufficio Pubbliche relazioni dell’<strong>Ordine</strong>,<br />

Bruno Ambrosi, presidente dell’Afg “Walter<br />

Tobagi” e del professor Gianfranco Bettetini,<br />

direttore della Scuola di specializzazione in<br />

comunicazione dell’Università Cattolica. Letizia<br />

Gonzales ha tracciato un quadro dell’attività<br />

svolta dall’Urp dell’OgL, al quale negli<br />

ultimi due anni si sono rivolti oltre un migliaio<br />

di giornalisti, in maggioranza pubblicisti freelance.<br />

Alcuni dati (redatti a cura del consigliere<br />

segretario Gabriele Moroni): al 13<br />

marzo <strong>2000</strong> risultano iscritti all’OgL 5.445<br />

professionisti, ossia 109 in più rispetto allo<br />

scorso anno; mentre i pubblicisti sono 9.157.<br />

Insieme ai giornalisti dell’elenco speciale, in<br />

totale l’OgL raccoglie 18.594 iscritti. Cresce<br />

“Oro” a 29 colleghi<br />

per 50 anni di Albo<br />

Sono 29 i colleghi (10 professionisti e 19 pubblicisti) che quest’anno compiono i 50 anni di<br />

iscrizione agli elenchi dell’Albo. Hanno ricevuto la medaglia d’oro dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia<br />

in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti che si è tenuta il 23 marzo al Circolo della<br />

Stampa. Ed ecco i loro nomi.<br />

il popolo <strong>dei</strong> free lance, per i quali la collaborazione<br />

con una o più testate è l’unica fonte<br />

di reddito, in un mercato “destabilizzato” e<br />

molto spesso privo di regole. Non ci sono<br />

sicurezze per queste centinaia di collaboratori,<br />

quasi tutti alle prese con problemi di<br />

ordine economico e contrattuale: giovani<br />

pieni di iniziativa e di speranze, ha ricordato<br />

la Gonzales, ma quasi sempre sottopagati<br />

(senza contare che, in media, un pezzo viene<br />

retribuito dopo tre-sei mesi dalla pubblicazione),<br />

impreparati su diritti e doveri professionali<br />

e sfruttati come “tappabuchi” in<br />

redazioni spesso inesistenti. Per loro è nato<br />

un servizio legale gratuito per la tutela <strong>dei</strong><br />

crediti, che ad oggi è servito a recuperare<br />

circa 27 milioni. Ma spetta a tutti gli Enti che<br />

salvaguardano la nostra professione, ha<br />

ricordato Letizia Gonzales, progettare un<br />

futuro diverso da oggi per affermare la<br />

dignità del ruolo di giornalista.<br />

A Bruno Ambrosi il compito di descrivere le<br />

nuove attività che hanno preso il via all’Istituto<br />

Carlo De Martino: il corso annuale di<br />

Comunicazione pubblica e Uffici Urp, iniziato<br />

a fine ottobre e un nuovo corso multimediale<br />

per giornalisti disoccupati o inoccupati.<br />

Novità anche per il XII Biennio: tutta la rete<br />

informatica è stata rinnovata, e dallo scorso<br />

mese il quotidiano “Ifg online” è entrato a tutti<br />

gli effetti tra le testate laboratorio: la capacità<br />

di navigare in rete, ha sottolineato il presidente<br />

dell’Afg, è diventata l’abbecedario del<br />

giornalista che opera nell’epoca della comunicazione<br />

globale, “benefico cataclisma”<br />

scatenatosi quasi all’improvviso e che ha<br />

sconvolto l’economia, il costume, i sistemi di<br />

produzione e gli stili di vita. Infine, l’intervento<br />

di Bettetini ha descritto la struttura della<br />

Scuola di specializzazione della Cattolica: un<br />

corso biennale, a numero chiuso e riservato<br />

a laureati. Una scuola “sorella” dell’Ifg, già<br />

orientato sul modello della specializzazione<br />

universitaria.<br />

“I nuovi giornalisti professionisti si formeranno<br />

tutti nelle Università”, ha annunciato il<br />

presidente Abruzzo, facendo riferimento alla<br />

nuova normativa, il Dlgs n. 300 del 1999, per<br />

la quale l’<strong>Ordine</strong> della Lombardia si è molto<br />

battuto in questi anni.<br />

Presto anche Milano dovrebbe avere tre<br />

corsi universitari di giornalismo, alla Statale,<br />

alla Cattolica e allo Iulm. “Vi potranno accedere<br />

i laureati in Giurisprudenza, Lettere e<br />

Scienze politiche”, scrive Abruzzo nella sua<br />

relazione. “Al termine del corso i giovani<br />

otterranno il titolo di dottore in giornalismo e<br />

il diritto di sostenere l’esame per diventare<br />

professionisti”. Ottimismo e orgoglio, dunque,<br />

per il futuro e il ruolo della professione.<br />

PROFESSIONISTI - Pierantonio BERTÈ, Silvio BERTOLDI, Gianfranco COBOR, Giuseppe<br />

DICORATO, Flavio DOLCETTI, Paolo PESCETTI, Franco RHO, Adolfo SCALPELLI, Egidio<br />

STERPA, Sandro ZAMBETTI.<br />

PUBBLICISTI - Aldo ANIASI, Bruno ARCANGIOLI, Gaetano ARENA, Guido BALLO, Egidio<br />

BONFANTE, Aldo DE LUCA, Carlo Demetrio FAROLDI, Maria Teresa GALLO VANGELI-<br />

STA, Giorgio GALLUZZO, Domenico LECCISI, Antonio Aldo LO RE, Guido LOPEZ NUNES,<br />

Edoardo MANGIAROTTI, Massimo MARTINI, Mario MIRABELLA ROBERTI, Angelo<br />

PENNELLA, Carlo PINA, Giancarlo POZZI, Sergio ROMANO.<br />

(Servizi alle pagine 10-12)<br />

1


2Assemblea<br />

000<br />

1<br />

Vincenzo Zeno-Zencovich dipinge (“Il Sole 24 Ore” del 31<br />

dicembre 1999) un quadro pessimistico della professione<br />

giornalistica, che rappresenta, però, una realtà onirica<br />

dell’antico difensore del “Comitato promotore del referendum<br />

sulla professione giornalistica”. In breve, dice Zeno-Zencovich,<br />

l’espansione <strong>dei</strong> mezzi tradizionali di informazione (i<br />

quotidiani) e le nuove tecnologie (Internet) stanno progressivamente<br />

sgretolando “lo schema tradizionale di inquadramento<br />

professionale” e rendendo superflua la “sussistenza”<br />

dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>.<br />

I fatti smentiscono Zeno-Zencovich: i mezzi tradizionali di<br />

informazione (i quotidiani) non sono affatto in espansione<br />

(avendo perso 900mila copie negli ultimi 10 anni), mentre i<br />

giornali telematici si stanno rivelando un serbatoio di opportunità<br />

di lavoro per i giornalisti: si pensi alle redazioni costituite<br />

ad hoc per le versioni on-line <strong>dei</strong> grandi fogli nazionali. Le<br />

riviste specializzate (moda, tempo libero, sport, casa, animali,<br />

arte) sono create, organizzate e “governate” da redattori<br />

regolarmente assunti.<br />

Sono in aumento, invece, i collaboratori liberi professionisti o<br />

free lance. Oggi l’Inpgi (l’Istituto di previdenza della categoria)<br />

ha 11.500 iscritti (circa), cifra statica da un paio di anni,<br />

mentre l’Inpgi-2 (la cassa <strong>dei</strong> free lance), associando 8mila<br />

giornalisti, fa segnare un piccolo boom. Anche in Italia, quindi,<br />

sta avvenendo quel che accade nel resto dell’Europa:<br />

stabilità del numero <strong>dei</strong> redattori utilizzati a tempo pieno,<br />

crescita impetuosa <strong>dei</strong> giornalisti liberi professionisti. Il sindacato<br />

unitario (Fnsi), impegnato in una trattativa difficile con<br />

gli editori (Fieg), insegue la stesura di un protocollo per i liberi<br />

professionisti. Questi ultimi non possono aspirare a un<br />

contratto, che farebbe a pugni con la loro veste di prestatori<br />

autonomi d’opera intellettuale.<br />

La circostanza che, come annota Zeno-Zencovich, centinaia<br />

e centinaia di cittadini collaborino con quotidiani, periodici, tg<br />

2<br />

Premessa. Il valore costituzionale della professione giornalistica<br />

e radiogiornali dimostra che l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> non è una<br />

corporazione e che la legge professionale “non tocca il diritto<br />

che a “tutti” l’articolo 21 della Costituzione riconosce: questo<br />

sarebbe certo violato se solo gli iscritti all’Albo fossero legittimati<br />

a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una siffatta<br />

conseguenza derivi dalla legge” (sentenza n. 11/1968 della<br />

Corte costituzionale).<br />

Il legislatore frattanto ha dato nuova legittimità agli Ordini e ai<br />

Collegi esistenti con il Dlgs n. 300/1999 sul riordino <strong>dei</strong> ministeri.<br />

Le novità sono due: Ordini e Collegi rimarranno sotto la<br />

vigilanza del ministero di Giustizia (“il ministero delle regole”),<br />

mentre il ministero dell’Università (d’intesa con quello<br />

della Giustizia) curerà l’accesso alle professioni e quindi<br />

anche alla professione giornalistica. Gli Ordini e i Collegi<br />

possono sopravvivere, occupandosi esclusivamente di deontologia<br />

e formazione. L’esame di Stato rientrerà nella sfera<br />

delle Università.<br />

Quella del giornalista è una professione complessa, che<br />

richiede una preparazione profonda e vasta. Il giornalista<br />

crea il giornale come “opera collettiva dell’ingegno”, lo studia<br />

graficamente, elabora intellettualmente i fatti trasformandoli<br />

da materiale grezzo in notizie, sceglie le fotografie, titola,<br />

svolge il lavoro di “cucina” redazionale in un legame simbiotico<br />

con la realtà della cronaca locale, nazionale e internazionale<br />

che muta di ora in ora. Il giornalista non ha l’aiuto del<br />

compasso (ingegneri e architetti), <strong>dei</strong> codici (avvocati, giudici<br />

e commercialisti) e della tac (medici). È un uomo solo davanti<br />

ai fatti e agli accadimenti, che deve avere anche capacità<br />

di colloquiare con la gente e le fonti nonché di scrivere “sul<br />

tamburo” 100 righe o realizzare un servizio televisivo di 3<br />

minuti. Chi lavora al desk deve possedere flessibilità di fronte<br />

al succedersi degli avvenimenti, reimpostando all’occorrenza<br />

il giornale o intere pagine in tempi ristretti. Gli editori sanno<br />

bene che il giornalista non è un operatore generico e che c’è<br />

“La professione gio<br />

e ancorata all’Univ<br />

garanzia del diritto<br />

bisogno di buoni giornalisti per dare credibilità e successo<br />

alle testate.<br />

Zeno-Zencovich, invece, sperando in incredibili rivincite antistoriche,<br />

vuole togliere ai giornalisti lo strumento giuridico (la<br />

legge professionale) che ne tutela l’autonomia e l’indipendenza,<br />

dimenticando l’importanza strategica per una società<br />

democratica del nuovo diritto fondamentale <strong>dei</strong> cittadini<br />

all’informazione (“corretta e completa”), costruito dalla Corte<br />

costituzionale. Questo nuovo diritto fondamentale presuppone<br />

la presenza e l’attività di giornalisti vincolati a una deontologia<br />

specifica e a un giudice disciplinare nonché a un esame<br />

di Stato, che ne accerti la preparazione come prevede l’articolo<br />

33 della Costituzione.<br />

L’eventuale abrogazione della legge n. 69/1963 sull’ordinamento<br />

della professione giornalistica comporterà questi<br />

rischi:<br />

● quella <strong>dei</strong> giornalisti non sarà più una professione intellettuale<br />

riconosciuta e tutelata dalla legge.<br />

● risulterà abolita l’etica professionale.<br />

● cadrà per giornalisti (ed editori) la norma che impone il<br />

rispetto del “segreto professionale sulla fonte delle notizie”.<br />

● l’imprenditore (o chi per lui) potrà scavalcare il direttore e<br />

impartire direttamente disposizioni ai redattori sui contenuti<br />

del giornale. Direttori e redattori saranno degli impiegati<br />

di redazione vincolati soltanto da due articoli (2104 e<br />

2105) del Codice civile che riguardano gli obblighi di diligenza<br />

e fedeltà;<br />

● oggi il giornalista, se crede e se vuole, può dire molti no;<br />

domani, privato dello scudo della legge professionale,<br />

dovrà dire molti sì a meno che non voglia correre il rischio<br />

del licenziamento per non essere fedele e diligente<br />

verso il suo editore. Eliminato l’<strong>Ordine</strong>, rimarranno soltanto<br />

gli ordini degli editori.<br />

La “contropiattaforma” Fieg disconosce i giornalisti come professionisti<br />

<strong>Giornalisti</strong> tutti precari nel lavoro e nelle qualifiche o presi in<br />

affitto, via vincoli e regole, direttori trasformati in “mazzieri”<br />

delle imprese editoriali, Fnsi e Cdr ridimensionati drasticamente,<br />

l’<strong>Ordine</strong> svuotato delle sue funzioni di giudice disciplinare.<br />

Il 16 febbraio la Fieg ha messo le carte in tavola. E sono<br />

carte (con condizioni draconiane), che sconvolgono norme<br />

costituzionali e dettati legislativi consolidati anche nella giurisprudenza.<br />

Gli editori colgono il vento favorevole dell’ideologia<br />

del mercato – (un’ideologia che, nella visione di taluni<br />

teorici, configura il rapporto imprenditori-mercato come quello<br />

delle... libere volpi in un libero pollaio) – affermatasi in<br />

questi ultimi anni per avviare una scoperta e violenta manovra<br />

diretta a distruggere le garanzie contrattuali e quelle della<br />

professione giornalistica regolamentata per legge. La Fieg si<br />

muove come se non esistesse la Costituzione; come se lo<br />

Statuto <strong>dei</strong> Lavoratori fosse carta straccia e come se non<br />

fosse in vigore una legge (la n. 741/1959) che consente di<br />

apportare modifiche ai contratti, ma solo se migliorative. L’iniziativa<br />

economica privata è libera, ma la stessa “non può<br />

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare<br />

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. L’articolo<br />

41 della Costituzione pone un limite chiaro e netto alla<br />

libertà delle imprese: la dignità <strong>dei</strong> cittadini lavoratori. Le<br />

imprese possono far tutto, ma non ferire la dignità <strong>dei</strong> cittadini<br />

lavoratori. Questi principi sono ignorati dalla Fieg.<br />

Lo scontro sul contratto giornalistico diventa in tal modo un<br />

fatto centrale della vita politica e sociale della Nazione. I giornalisti<br />

vengono usati come cavie: se la Fieg (associata e<br />

braccio lungo della Confindustria) dovesse vincere, la strada<br />

sarebbe spianata per imporre ad altri settori produttivi le<br />

straordinarie “innovazioni” ottenute sulla pelle di una categoria,<br />

impegnata ogni giorno a rendere concreto il diritto costituzionale<br />

<strong>dei</strong> cittadini all’informazione. La Fnsi non può essere<br />

lasciata sola dalle altre confederazioni, mentre i giornalisti<br />

hanno il dovere di stringersi compatti attorno al loro sindacato<br />

per difendere valori conquistati in 90 anni di battaglie e di<br />

lotte. Non possiamo e non dobbiamo lasciarci intimidire da<br />

chi pensa di riportarci al 1910.<br />

Mario Ciancio Sanfilippo, presidente della Fieg, segue le<br />

“istruzioni” di Cesare Romiti, neo-editore della Rcs. Cesare<br />

Romiti in più di un’occasione ha attaccato la “rigidità” del<br />

contratto giornalistico, sollecitandone un rapido smantellamento.<br />

Ciancio Sanfilippo ha respinto tutte le richieste della<br />

relazione di<br />

Franco Abruzzo<br />

Fnsi ed ha chiesto esplicitamente “il cambiamento radicale<br />

del contratto”, sottolineando che le distanze (dalla Fnsi) sono<br />

“assai rilevanti non tanto per singoli aspetti quanto perché il<br />

contratto giornalistico è il più rigido nel sistema delle relazioni<br />

industriali dell’intero paese”. In sostanza l’imprenditorebarone<br />

catanese ha chiesto, senza mezzi termini, alla Fnsi<br />

di discutere solo le condizioni della sua contropiattaforma.<br />

Ciò significa che la Fieg – rinvigorita dalla presenza di Romiti<br />

e della sua “dottrina” – è animata da una volontà di annientamento<br />

della controparte. Se la linea padronale dovesse<br />

passare, il diritto al lavoro diventerebbe una chimera, trasformando<br />

i giornalisti in precari. L’editore si ergerebbe, sostituendo<br />

i Consigli dell’<strong>Ordine</strong>, a giudice <strong>dei</strong> comportamenti<br />

<strong>dei</strong> redattori: questo è il significato recondito del preteso inserimento<br />

nel contratto del “regolamento per le sanzioni disciplinari”.<br />

Verrebbe cancellato, una volta aboliti i permessi<br />

sindacali, il diritto <strong>dei</strong> giornalisti, liberamente eletti, di dare il<br />

proprio contributo alla vita dell’<strong>Ordine</strong>, della Fnsi, dell’Inpgi e<br />

della Casagit. L’Inpgi verrebbe governato pariteticamente da<br />

giornalisti ed editori, realizzandosi così la paradossale situazione<br />

degli editori che danno... la caccia ai loro colleghi<br />

evasori previdenziali e tenaci utilizzatori di giornalisti in nero.<br />

Gli editori pensano anche di “ridurre gli elementi della busta<br />

paga sui quali sono calcolati i contributi previdenziali a carico<br />

delle aziende”, preludio questo a pensioni di fame. Potrebbero<br />

coesistere nella stessa redazione precari contrattualizzati<br />

e precari senza diritto al versamento <strong>dei</strong> contributi all’Inpgi,<br />

assunti per poche settimane oppure fino a 36 mesi.<br />

Bisogna scorrere le richieste della Fieg perché se ne capisca<br />

l’obiettivo strategico di chiudere la partita con i giornalisti,<br />

seminando un clima di paura nelle redazioni. Se il lavoro<br />

diventa tutto (o quasi) a tempo determinato, se i giornalisti<br />

possono essere “presi in affitto”, se i responsabili delle redazioni<br />

possono essere assunti al massimo per cinque anni,<br />

ne consegue che il sindacato verrebbe espulso di fatto dalle<br />

redazioni. Chi si espone, assumendo incarichi di rappresentanza,<br />

si troverebbe presto a scontare la sua audacia con la<br />

disoccupazione a vita. La Fieg intende cancellare il sindacato<br />

nazionale, “ridefinendo tutte le parti del contratto che<br />

prevedono confronti e contrattazione”. In particolare, la Fieg<br />

vuole eliminare dal contratto “ogni forma di intervento della<br />

Fnsi su tutti i problemi previsti dal contratto che devono essere<br />

risolti esclusivamente nella sede aziendale tra Cdr e<br />

azienda”. Il ruolo del Cdr, comunque, verrebbe ridotto al minimo<br />

attraverso l’abrogazione <strong>dei</strong> pareri oggi obbligatori. Anche<br />

le ore retribuite destinate alle assemblee verrebbero “tagliate”<br />

drasticamente. In sostanza l’attività sindacale si svolgerà,<br />

come si pretendeva negli anni Cinquanta,... in maniera tale<br />

da non arrecare alcun danno alla produzione e al lavoro<br />

redazionale.<br />

Gli editori intendono cancellare figure professionali (gli inviati),<br />

impiegare i giornalisti in più testate (della stessa azienda)<br />

e togliere gli scatti di anzianità nonché ridurre ogni tutela<br />

economica per chi si ammala. La Fieg pretende anche di<br />

“abolire le qualifiche dal capo servizio in su trasformandole<br />

in mansioni temporanee o a termine, revocabili dal direttore”.<br />

Gli editori fanno ricorso a una grossolana strategia terroristica,<br />

dimenticando che l’ordinamento giuridico dello Stato non<br />

consente simili sconvolgimenti, che si configurano anche<br />

come eversivi dell’ordine costituzionale.<br />

I giornalisti sono chiamati a dare risposte forti alla Fieg: lo<br />

sciopero del 18 febbraio è solo un primo segnale di lotta.<br />

Deve essere chiaro che i giornalisti intendono difendere in<br />

primo luogo fondamentali principi costituzionali:<br />

● la salvaguardia (articolo 2) <strong>dei</strong> diritti inviolabili dell’uomo,<br />

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge<br />

la sua personalità. L’articolo 2 tutela la dignità e l’identità<br />

<strong>dei</strong> cittadini come singoli e nelle formazioni sociali<br />

(sindacato e <strong>Ordine</strong> professionale, ndr) ove matura la loro<br />

identità professionale;<br />

● il diritto <strong>dei</strong> giornalisti a partecipare alla vita sociale ed<br />

economica della Nazione (articolo 3, II comma) attraverso<br />

lo sviluppo della dialettica sindacale e professionale<br />

all’interno delle singole aziende;<br />

● il diritto al lavoro professionale (articolo 4) e il diritto alla<br />

giusta retribuzione (articolo 36);<br />

● il valore legale della professione come condizione ineludibile<br />

di garanzia per i cittadini-lettori, titolari del diritto<br />

costituzionale (articolo 21) a una informazione corretta e<br />

completa assicurata da giornalisti vincolati a una precisa<br />

deontologia fissata per legge e a un giudice disciplinare<br />

eletto democraticamente dagli iscritti all’Albo.<br />

I giornalisti devono difendere anche il valore morale del loro<br />

contratto, il primo stipulato a livello nazionale.<br />

Era il 1911 e l’Italia festeggiava i primi 50 anni di vita unitaria<br />

e di libertà.<br />

2 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


ornalistica legalmente riconosciuta<br />

versità come<br />

o <strong>dei</strong> cittadini all’informazione”<br />

3Diffamazione<br />

a mezzo stampa: modifiche legislative ai Codici contro il diritto di cronaca<br />

Un “grande vecchio”, nascosto nel Parlamento, studia, con<br />

metodo scientifico, le norme che colpiscono direttori, articolisti<br />

ed editori. Non è un’affermazione esagerata. Questo<br />

sospetto nasce dalla lettura delle “novità” introdotte, tra<br />

novembre e dicembre 1999, da deputati e senatori nell’ordinamento<br />

giuridico. Nessuno nelle due Camere si sarebbe<br />

reso conto <strong>dei</strong> riflessi nefasti delle innovazioni legislative infilate<br />

nelle leggi sul giudice di pace (n. 468/1999) e sul giudice<br />

monocratico (n. 479/1999). Anche la Cassazione dà una<br />

mano in quest’opera che punta a intimidire chi lavora nei giornali,<br />

nei periodici e nelle emittenti radiotelevisive.<br />

3.1. Diffamazione a mezzo stampa, sentenze “inappellabili”.<br />

La legge 24 novembre 1999 n. 468 modifica il terzo<br />

comma dell’articolo 593 del Codice di procedura penale,<br />

stabilendo che “sono inappellabili le sentenze di condanna<br />

relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria”.<br />

Le pene pecuniarie sono la multa (per i delitti) e l’ammenda<br />

(per le contravvenzioni). Questa legge dà un colpo<br />

durissimo alla libertà di stampa, alla tranquillità economica e<br />

psicologica <strong>dei</strong> giornalisti e ai bilanci delle aziende editoriali.<br />

Poniamo il caso che il giornalista-articolista venga condannato<br />

per diffamazione a mezzo stampa (articolo 595 Cp) solo<br />

alla pena della multa (fino a un milione), avendo il tribunale<br />

(in composizione monocratica) scartato la condanna alla<br />

pena della reclusione da sei mesi a tre anni. L’articolo 595<br />

Cp, infatti, prevede multa e reclusione in via alternativa. Il<br />

giornalista, che ha scritto l’articolo “incriminato”, e il direttore<br />

responsabile (che ha omesso il controllo sull’articolo), una<br />

volta emessa la sentenza di condanna alla sola multa, non<br />

possono impugnare il provvedimento avanti alla Corte d’Appello,<br />

ma possono ricorrere per Cassazione unicamente per<br />

motivi di legittimità. In sostanza articolista e direttore pagano<br />

subito la multa e poi, con l’editore, sono nelle mani del giudice<br />

civile per quanto riguarda la fissazione dell’entità del risarcimento<br />

del danno (2043 Cc). La condanna penale è il<br />

presupposto della successiva condanna sul piano civilistico.<br />

L’incertezza è sul quantum. Ma i tempi sono perigliosi, perché<br />

si può ripetere quello che gli inglesi dicono del giudice dell’equity:<br />

la giustizia è grande quanto il piede del cancelliere,<br />

volendo dire che le sentenze cambiano ogni qual volta<br />

cambia il cancelliere. Come dire, con i romani, tot capita tot<br />

sentenziae.<br />

Anche l’articolo 459 Cpp (Casi di procedimento per decreto),<br />

riscritto dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 sul giudice<br />

unico, riserva una sorpresa sgradita. Dice questo nuovo articolo:<br />

“Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in<br />

quelli perseguibili a querela (come la diffamazione, ndr) se<br />

questa è stata validamente presentata e se il querelante non<br />

ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero,<br />

quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena<br />

pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena<br />

detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,<br />

entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona<br />

alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie<br />

di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata<br />

di emissione del decreto penale di condanna, indicando<br />

la misura della pena”.<br />

Il decreto penale, con la condanna a una pena pecuniaria, è<br />

inappellabile. C’è da sperare che il Gip non accolga la richie-<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

sta del Pm. In precedenza non era previsto il decreto penale<br />

per i reati perseguibili a querela.<br />

3.2. Il divieto di pubblicazioni delle immagini. La legge 16<br />

dicembre 1999 n. 479 sul giudice unico cambia la rubrica<br />

dell’articolo 114 Cpp allargando il “divieto di pubblicazioni”<br />

dagli atti alle immagini e in particolare, con il comma 6-bis,<br />

“vieta la pubblicazione dell’immagine di persona privata della<br />

libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta<br />

all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione<br />

fisica, salvo che la persona vi consenta”. Questa norma<br />

chiude il cerchio e completa la legge n. 492/1992 che vieta,<br />

salvo nei casi di pericolosità del soggetto o di pericolo di fuga<br />

o di circostanze che rendano difficile la traduzione, l’uso delle<br />

manette ai polsi. Il comma-6 nella versione originaria impediva<br />

addirittura la pubblicazione della fotografia di persone<br />

arrestate con o senza manette. Il comma 6-bis è sostanzialmente<br />

inutile perché l’articolo 8 del “Codice sulla privacy”, in<br />

vigore dal 18 agosto 1998, proibisce a giornali (e giornalisti)<br />

la pubblicazione di persone in manette. Evidentemente il<br />

Parlamento non si fida del “Codice” (e del giudice disciplinare-<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>) e preferisce calcare la mano sul<br />

piano penalistico, ricorrendo, con l’aiuto dell’articolo 115 Cpp,<br />

ai rigori dell’articolo 684 Cp (arresto fino a 30 giorni oppure<br />

ammenda da 100 a 500mila lire). La violazione del divieto di<br />

pubblicazione di una foto di persona in manette diventa, quindi,<br />

vieppiù risarcibile sul piano civilistico una volta sanzionato<br />

il giornalista sul piano penale.<br />

3.3. Il caso Travaglio. L’innovazione (sconcertante) della<br />

legge 468 va di pari passo con le polemiche seguite al caso<br />

di Marco Travaglio, il giornalista al quale il tribunale civile di<br />

Roma ha pignorato lo stipendio dopo la condanna, per diffamazione,<br />

a pagare 80 milioni all’ex ministro Cesare Previti.<br />

Questa vicenda, secondo la Fnsi, ripropone la drammatica<br />

situazione di decine e decine di giornalisti denunciati in sede<br />

civile per diffamazione.<br />

Secondo un dato raccolto dall’<strong>Ordine</strong> nazionale di categoria,<br />

sui giornalisti e sui giornali italiani pendono querele per circa<br />

3.500 miliardi di risarcimenti. La richiesta più alta è stata<br />

formulata da una banca americana nei confronti di due direttori<br />

di telegiornali nazionali e di un quotidiano regionale: 400<br />

milioni di dollari (pari a circa 700 miliardi di lire). Ma altre liquidazioni<br />

di danni per diverse decine di miliardi sono state<br />

sollecitate da imprenditori, avvocati, politici e anche giornalisti.<br />

Tra le condanne massime finora comminate figurano i 450<br />

milioni contro Vittorio Sgarbi e Italia Uno; i 311 milioni ottenuti<br />

da un magistrato contro “Il Mattino”, che, secondo il monitoraggio<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, è tra i quotidiani più colpiti con “Il Giornale”<br />

e “l’Unità”.<br />

3.4. Una nuova legge sulla rettifica. L’abnorme numero di<br />

querele contro giornali e giornalisti rende necessaria, secondo<br />

Fieg (Federazione editori) e Fnsi (sindacato <strong>dei</strong> giornalisti),<br />

una nuova legge sulla rettifica in caso di diffamazione a<br />

mezzo stampa. È dello stesso avviso il presidente della<br />

Camera, Luciano Violante, che ha esposto un suo progetto<br />

(condiviso dal ministro di Giustizia Oliviero Diliberto) nel<br />

convegno del 23 giugno 1999 organizzato dall’<strong>Ordine</strong> nazionale<br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>: “Il problema più significativo – ha detto<br />

Violante – è risarcire l’onore delle persone lese e stabilire che<br />

la rettifica fatta nei termini previsti dalla legge ha una funzione<br />

di risarcimento e che la stessa evita il risarcimento civile. C’è<br />

bisogno di una legge di questo genere: i giornali potranno poi<br />

scegliere se rettificare o andare al processo civile”.<br />

La materia è complessa, perché si tratta di trovare un punto<br />

di equilibrio tra l’esigenza giuridica di tutelare l’identità della<br />

persona offesa e il diritto di giornali e giornalisti di riferire quel<br />

che accade ai cittadini, titolari a loro volta del diritto costituzionale<br />

all’informazione (corretta e completa) elaborato dalla<br />

Consulta.<br />

3.5. Il reato di diffamazione a mezzo stampa. È previsto e<br />

punito, come detto, dall’articolo 595 Cp (prevede la reclusione<br />

da sei mesi a tre anni oppure la multa fino a un milione di<br />

lire). Ma l’articolo 13 della legge n. 47/1948 sulla stampa<br />

aggiunge una seconda fattispecie: “Nel caso di diffamazione<br />

commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione<br />

di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione<br />

da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a<br />

lire cinquecentomila”. In entrambi i casi si procede su querela<br />

di parte entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto. La<br />

punizione del colpevole è lasciata alla volontà della persona<br />

offesa. La proposta del presidente della Camera prevede di<br />

inserire – negli articoli 595 Cp 11 (responsabilità civile), 12<br />

(riparazione pecuniaria) e 13 (pene per la diffamazione) della<br />

legge sulla stampa – un inciso che preveda la punibilità<br />

(penale e civile) del direttore, dell’articolista e dell’editore “in<br />

caso di rifiuto di pubblicazione di rettifiche o smentite<br />

secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge sulla<br />

stampa, o qualora la parte offesa non intenda chiedere<br />

rettifiche o smentite”. La libertà delle parti va salvaguardata,<br />

perché altrimenti si rischierebbe di introdurre una correzione<br />

in violazione <strong>dei</strong> precetti costituzionali.<br />

3.6. Il “progetto Passigli”. In queste ore sono tornate alla<br />

ribalte alcune norme inserite nel “progetto Passigli” (poi abortito)<br />

relativo all’ordinamento della professione giornalistica.<br />

L’obiettivo perseguito è quello di garantire alle persone offese<br />

la rettifica sui giornali (a costo zero); rettifica prevista<br />

dall’articolo 8 della legge sulla stampa. In caso di rifiuto della<br />

pubblicazione della rettifica o della smentita, il cittadino leso<br />

nei suoi diritti potrebbe rivolgersi al “Presidente <strong>dei</strong> Consigli<br />

regionali o interregionali dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>, il<br />

quale dispone in via d’urgenza, con decreto, che i direttori<br />

responsabili delle testate (scritte, televisive, radiofoniche<br />

e telematiche) edite nell’area di propria competenza<br />

territoriale pubblichino la rettifica, nei termini temporali<br />

e secondo le modalità previsti dall’articolo 8. In caso<br />

di mancato intervento da parte del Presidente <strong>dei</strong> Consigli<br />

regionali o interregionali dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> e<br />

qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo<br />

comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata,<br />

l’autore della richiesta di rettifica (se non intende<br />

procedere a norma del decimo comma dell’art. 21) può<br />

chiedere al pretore, ai sensi dell’art. 700 del codice di<br />

procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione”.<br />

Questa proposta conferisce al presidente <strong>dei</strong> Consigli<br />

dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> un potete tipico (paragiudiziario)<br />

delle autorità amministrative indipendenti.<br />

3


2Assemblea<br />

000<br />

3.7. La “trappola” dell’articolo 2947 del Cc. Con la sentenza<br />

n. 5259/1984, la Corte di Cassazione ha stabilito che ogni<br />

cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in<br />

sede civile senza avviare l’azione penale. Ogni cittadino può<br />

agire in sede penale entro tre mesi dalla pubblicazione della<br />

notizia diffamatoria (art. 124 Cp). Il Parlamento non ha provveduto,<br />

dopo la sentenza, a coordinare il tempo per l’azione<br />

civile con quello previsto per l’azione penale. Così è rimasto<br />

in vigore l’articolo 2947 del Cc, in base al quale “il diritto al<br />

risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive<br />

in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato... In ogni caso,<br />

se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato<br />

è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche<br />

all’azione civile”. Questa norma espone giornalisti ed aziende<br />

al rischio di vedersi citare in giudizio, anche a distanza di 7-10<br />

anni, per fatti remoti e sui quali il giornalista non ha conservato<br />

alcuna documentazione. Molto opportunamente il “progetto<br />

Passigli” riduceva l’azione di risarcimento a 180 giorni: “In<br />

deroga a quanto previsto dall’articolo 2947 del Codice civile,<br />

4Nel<br />

corso del 1999, il Consiglio ha definito con deliberazione<br />

63 procedimenti disciplinari, mentre al 31 dicembre ne erano<br />

in istruttoria ben 84. I provvedimenti disciplinari definiti nel<br />

1998 sono stati 49 e 29 nel 1997. Il Consiglio ha trattato diversi<br />

“affari” disciplinari delicati (commistione pubblicità-informazione;<br />

privacy e minori; libertà di cronaca e di critica; scuole di<br />

giornalismo “fasulle”; morosità reiterata di un iscritto).<br />

4.1. La libertà <strong>dei</strong> direttori e il diritto a pubblicare (che<br />

ancora non c’è). Un iscritto ha fatto presente di avere inviato<br />

tre lettere al Corriere della Sera, a proposito delle tensioni<br />

degli abitanti di via Meda nei confronti degli extracomunitari<br />

(argomento al quale il Corriere della Sera, come tutti i giornali<br />

milanesi, ha dedicato vari servizi). Le lettere, in cui si<br />

sollecitava maggiore attenzione sul problema, però, non<br />

sono state pubblicate. “Chiedo che l’<strong>Ordine</strong> – scrive il collega<br />

– dichiari che in casi come questo le lettere ai giornali debbono<br />

essere necessariamente pubblicate: per motivi che non<br />

hanno a che vedere con quelli dell’articolo 8 della legge 8<br />

febbraio 1948 n.47, ma che attengono ai doveri del giornalista,<br />

in parte fissati dalla legge sull’ordinamento della professione,<br />

in parte desumibili dalle norme che si sono andate<br />

affermando attraverso la giurisprudenza e la dottrina, nonché<br />

attraverso la stessa disciplina contrattuale della categoria.<br />

Doveri in base ai quali si dovrebbero fornire ai lettori (o agli<br />

utenti) la completezza dell’informazione”.<br />

Non si vede come l’<strong>Ordine</strong> possa obbligare un giornale a<br />

pubblicare lettere su avvenimenti sui quali ritiene di avere<br />

fornito una informazione completa attraverso i servizi <strong>dei</strong> suoi<br />

redattori.<br />

Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia si è già occupato<br />

della libertà <strong>dei</strong> direttori responsabili, stabilendo quanto<br />

segue:<br />

● Rientra nella libertà di ogni direttore pubblicare o non<br />

pubblicare un comunicato e farlo controllare dai redattori<br />

per accertarne il fondamento (Consiglio Lombardia,<br />

11.10.1993, estensore Franco Abruzzo).<br />

● Non è sindacabile la libertà del direttore di un quotidiano<br />

o di un periodico di pubblicare o di non pubblicare inchieste<br />

relative a determinati fatti, argomenti o realtà di interesse<br />

generale e sociale (Consiglio Lombardia, 13 luglio<br />

1998, <strong>Ordine</strong> medici Milano contro Briglia, estensore<br />

Franco Abruzzo).<br />

Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> non può (e non deve) compromettere<br />

la libertà degli iscritti all’Albo e soprattutto di un direttore<br />

responsabile. Il ruolo-guida dell’<strong>Ordine</strong> non trova sostegno<br />

nell’ordinamento giuridico. L’argomento è stato trattato dalla<br />

Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968: “La legge n.<br />

6)/1963... disciplina l’esercizio professionale giornalistico e<br />

non l’uso del giornale come mezzo della libera manifestazione<br />

del pensiero... La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari<br />

conferiti ai Consigli non siano tali da compromettere<br />

la libertà degli iscritti”. La Corte costituzionale, sul rovescio<br />

dell’articolo 21 Cost., ha costruito un diritto all’informazione<br />

<strong>dei</strong> cittadini, ma non un diritto <strong>dei</strong> cittadini a pubblicare lettere<br />

e articoli trasmessi a un giornale. È auspicabile che questo<br />

nuovo diritto – il diritto a pubblicare – diventi oggetto di un<br />

provvedimento specifico del legislatore.<br />

4.2. La libertà di critica. Il Consiglio ha difeso in diversi casi<br />

la libertà di cronaca e di critica <strong>dei</strong> giornalisti “attaccati” con<br />

esposti da uomini politici. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia è solito richiamare l’articolo 2 della legge<br />

professionale secondo il quale “è diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />

giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza<br />

delle norme di legge dettate a tutela della personalità<br />

altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della<br />

verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti osservati sempre i doveri imposti<br />

dalla lealtà e dalla buona fede”. Il diritto di critica risponde a<br />

una logica diversa rispetto all’esercizio del diritto di cronaca:<br />

l’azione civile del risarcimento del danno conseguente ad<br />

eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione<br />

si prescrive nel termine di 180 giorni dalla diffusione della<br />

notizia ritenuta diffamatoria”.<br />

3.8. Cassazione: “Il risarcimento del danno non attende<br />

la conclusione del rito penale”. Sprint dalla Cassazione<br />

per i risarcimenti patrimoniali nelle cause intentate da persone<br />

che sono state diffamate attraverso la stampa o la Tv. I<br />

procedimenti civili e penali viaggiano, per la Suprema Corte,<br />

su binari paralleli. Il giudice civile può, infatti, dare il via libera<br />

ai processi di risarcimento del danno indipendentemente<br />

dall’esito o dalla pendenza del giudizio penale nei confronti<br />

dell’autore della diffamazione.<br />

In contrasto con il giudice istruttore di Roma, la Cassazione<br />

(massima n.13/<strong>2000</strong>) ha accolto la richiesta del procuratore<br />

di Napoli, Agostino Cordova, nella causa che lo oppone al<br />

gruppo Reti televisive Spa per un programma condotto da<br />

Vittorio Sgarbi. Il nuovo Codice, secondo i giudici, ha abolito<br />

Bilancio dell’attività deontologica nel 1999<br />

“In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si<br />

differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il<br />

primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di<br />

fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente,<br />

di una opinione che, come tale, non può pretendersi<br />

rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura,<br />

non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente<br />

soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue<br />

che l’esercizio di tale diritto non può trovare altro limite<br />

che non sia quello dell’interesse pubblico e sociale della critica<br />

stessa, in relazione all’idoneità delle persone e <strong>dei</strong><br />

comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile<br />

e oggettivamente apprezzabile attenzione dell’opinione<br />

pubblica” (Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993; Riviste: Mass.<br />

Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 100, solo massima). I moderni<br />

mezzi di comunicazione di massa (telefono cellulare, internet,<br />

radio, tv, fax) consentono di seguire gli avvenimenti,<br />

anche a distanza, e di ricostruirli con sufficiente puntualità.<br />

“Le sanzioni disciplinari in genere, in quanto destinate ad<br />

incidere su posizioni soggettive di preminente interesse, non<br />

possono sottrarsi al “principio di legalità”, inteso nel senso<br />

che le stesse possono legittimamente applicarsi solo in relazione<br />

a comportamenti riconducibili ad espresse previsioni.<br />

La legge professionale <strong>dei</strong> giornalisti, all’articolo 2, contempla<br />

quale dovere generale, l’obbligo inderogabile del “rispetto<br />

della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i doveri<br />

imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, mentre per quanto<br />

attiene alle sanzioni disciplinari, le stesse sono previste, in<br />

linea generale, per fatti non conformi al decoro e alla dignità<br />

professionali, o che compromettano la propria reputazione o<br />

la dignità dell’<strong>Ordine</strong> (art. 48). In base a tale quadro normativo,<br />

risulta evidente che il dovere di imparzialità, non è<br />

compreso tra quelli previsti quali sanzionabili dal Consiglio<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, né tale mancanza, può rientrare tra i fatti non<br />

conformi al decoro ed alla dignità professionali o tra quelli<br />

“Signor Presidente, ho letto con attenzione la Sua lettera<br />

del 21 giugno u.s., che consente interessanti spunti per<br />

l’analisi <strong>dei</strong> rapporti tra informazione e mondo finanziario.<br />

Colgo quindi I’occasione per esprimerle alcune considerazioni<br />

sull’argomento.<br />

Come anche riconosciuto dalla letteratura in materia, la<br />

stampa, agendo in situazione di completa indipendenza<br />

dai soggetti osservati, svolge un ruolo importante nel verificare<br />

l’effettiva trasparenza del mercato e l’efficacia della<br />

supervisione delle Autorità: gli organi di informazione, nel<br />

valutare se le notizie diffuse dalle imprese e dalle Autorità<br />

risultino comprensibili e se i loro comportamenti siano<br />

coerenti con gli intendimenti espressi, concorrono a verificare<br />

la credibilità degli operatori economici.<br />

La correttezza dell’informazione, d’altronde, è assicurata<br />

dalla pluralità delle fonti e dalla concorrenza interna al<br />

settore <strong>dei</strong> media: il successo editoriale premia, nel tempo,<br />

le pubblicazioni caratterizzate da maggiore professionalità<br />

e indipendenza di giudizio.<br />

Sussiste tuttavia l’eventualità, come Ella fa notare, che la<br />

missione informativa della stampa possa essere indebolita<br />

da comportamenti manchevoli. Essi possono consistere in<br />

azioni fraudolente ovvero derivare da un’inadeguata conoscenza<br />

<strong>dei</strong> temi della finanza e quindi da un’impropria interpretazione<br />

<strong>dei</strong> fatti economici.<br />

Il problema della manipolazione dell’informazione finanziaria<br />

e espressamente riconosciuto dal “Testo Unico della<br />

Finanza” (d. lgs. 58 del 1998), che prevede una specifica<br />

la “pregiudiziale penale” in base alla quale con il vecchio rito<br />

la definizione delle cause risarcitorie non aveva luogo, anzi i<br />

processi venivano sospesi, fino a che non fosse provata la<br />

responsabilità penale dell’imputato per diffamazione. Inoltre il<br />

giudice civile — spiega la suprema Corte — può accogliere<br />

la richiesta di risarcimento anche se avanzata nei confronti<br />

del solo responsabile civile e non anche di quello penale.<br />

3.9. La registrazione delle testate on-line o telematiche.<br />

L’articolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948 sulla registrazione<br />

delle testate scritte, già esteso (con l’articolo 10 della<br />

legge n. 223/1990) ai telegiornali e ai radiogiornali, dovrebbe<br />

ricomprendere anche i giornali che utilizzano la rete per la<br />

diffusione. Si calcola che i quotidiani on-line siano oggi 60 e<br />

che saranno 300 tra due anni. La registrazione obbligatoria<br />

(che oggi è accettata, sul piano della interpretazione estensiva,<br />

da alcuni tribunali come Milano, Roma, Napoli e Voghera)<br />

è la condizione giuridica per l’applicazione del contratto<br />

giornalistico a quanti fanno informazione nelle testate web.<br />

che compromettono la reputazione del giornalista o la dignità<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, né tantomeno tra gli “abusi” o le “mancanze di<br />

grave entità”, tanto più che è “diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />

giornalisti la libertà di informazione e di critica”, secondo<br />

quanto previsto dalla stessa legge professionale” (Tribunale<br />

civile di Roma, Sezione prima, sentenza n. 1 del 12 gennaio<br />

1999, Pres. Bucci, Rel. Ciancio).<br />

4.3. Le cronache finanziarie. Il Governatore della Banca<br />

d’Italia, Antonio Fazio, e il Presidente della Consob, Luigi<br />

Spaventa, hanno risposto alla lettera con la quale il 21 giugno<br />

scorso il presidente del’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia,<br />

a nome del Consiglio, ha chiesto “segnalazioni e notizie<br />

sull’informazione economico-finanziaria, nei casi in cui la<br />

stessa appaia scorretta, per agire sul piano disciplinare contro<br />

gli iscritti all’Albo che abbiano violato i principi deontologici<br />

della professione giornalistica”. Fazio e Spaventa scrivono<br />

che le Autorità di vigilanza hanno l’obbligo di riferire alla magistratura<br />

eventuali casi di pubblicazione di notizie viziate da<br />

falsità, tendenziosità, incompletezza dolosa o, comunque, tali<br />

da aver influito illecitamente sull’andamento del mercato.<br />

Spaventa in particolare, mentre si riserva di informare il<br />

Procuratore generale della Repubblica (titolare del potere di<br />

iniziativa disciplinare nei riguardi <strong>dei</strong> giornalisti iscritti all’Albo),<br />

auspica “iniziative di studio e di analisi sull’informazione finanziaria<br />

che coinvolgano le scuole di giornalismo e le facoltà<br />

universitarie di Scienza delle comunicazioni. Si può immaginare<br />

anche un confronto più diretto tra giornalisti e autorità di<br />

vigilanza sulle problematiche dell’informazione finanziaria<br />

(per esempio, sotto forma di seminari periodici) nella comune<br />

consapevolezza degli effetti che le notizie possono avere sulle<br />

scelte del mercato”. Deve essere precisato che sulle vicende<br />

legate al titolo Hdp, questo Consiglio non ha ricevuto alcunché<br />

dalla Consob. Le cronache parlano di aggiotaggio e di<br />

giornalisti coinvolti nelle manovre speculative.<br />

Questo il testo della lettera di Antonio Fazio<br />

tutela penale contro la diffusione di notizie false idonee a<br />

determinare gravi turbative di mercato (art. 181). Il medesimo<br />

provvedimento legislativo riconosce il ruolo di rilievo<br />

che le Autorità di controllo sulla borsa possono svolgere<br />

nell’azione di contrasto di tali condotte e attribuisce pertanto<br />

alla Consob una specifica competenza ad accertare<br />

eventuali violazioni delle disposizioni in argomento (art.<br />

185). Il raccordo tra le indagini penali e le funzioni svolte<br />

dalle Autorità di vigilanza sui mercati è quindi affidato a tali<br />

previsioni. Il disegno di tutela è infine rafforzato dall’obbligo<br />

per le Autorità di vigilanza, di carattere generale, di riferire<br />

alla Magistratura i fatti di possibile rilievo penale che creino<br />

turbativa al mercato.<br />

Quanto alla corretta interpretazione <strong>dei</strong> fatti economici, la<br />

creazione di canali informativi privilegiati non sembra essere<br />

idonea a migliorare la dialettica tra mercati, Autorità e<br />

media. La trasparenza dell’azione delle Autorità richiede,<br />

piuttosto, che la Banca d’Italia illustri, come è solita fare, le<br />

sue politiche agli operatori e all’opinione pubblica in apposite<br />

sedi ufficiali e diffonda con regolarità dati e informazioni<br />

economiche.<br />

L’ipotesi di attivare un canale informativo diretto tra l’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia e questo Istituto è, inoltre,<br />

preclusa dall’esistenza di specifici vincoli di riservatezza e,<br />

in particolare, dall’obbligo del segreto d’ufficio imposto<br />

dall’art. 7 del d. lgs 385 del 1993 (c.d. “Testo Unico Bancario”).<br />

Colgo l’occasione, signor Presidente, per inviarle i<br />

migliori saluti. Antonio Fazio”.<br />

4 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

Il testo della lettera di Luigi Spaventa<br />

“Egregio Presidente, la Commissione che presiedo ha<br />

esaminato con interesse la Sua lettera del 21 giugno e<br />

apprezza la sensibilità del Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia, e Sua personale, sul tema dell’informazione<br />

finanziaria.<br />

Oltre a svolgere un ruolo prezioso nella divulgazione della<br />

cultura dell’investimento, i mezzi d’informazione contribuiscono<br />

al regolare funzionamento del mercato e alla formazione<br />

<strong>dei</strong> prezzi attraverso la rappresentazione veritiera,<br />

precisa e completa <strong>dei</strong> fatti riguardanti il mercato stesso.<br />

Appare dunque importante che la condotta <strong>dei</strong> giornalisti<br />

sia improntata a correttezza, indipendenza e professionalità.<br />

Ogni iniziativa su questo tema promossa dell’<strong>Ordine</strong> o<br />

da altre realtà associative <strong>dei</strong> giornalisti troverà nella<br />

Consob, nell’ambito delle proprie competenze, una convinta<br />

collaborazione. In particolare, sarebbero auspicabili<br />

iniziative di studio e di analisi sull’informazione finanziaria<br />

che coinvolgano le scuole di giornalismo e le facoltà universitarie<br />

di Scienza delle comunicazioni. Si può immaginare<br />

anche un confronto più diretto tra giornalisti e autorità di<br />

vigilanza sulle problematiche dell’informazione finanziaria<br />

(per esempio, sotto forma di seminari periodici) nella comune<br />

consapevolezza degli effetti che le notizie possono<br />

avere sulle scelte del mercato.<br />

Per quanto riguarda la possibilità che, nell’attività istituzionale<br />

sull’informazione finanziaria riguardante emittenti<br />

quotati la Consob individui ipotesi di violazione delle norme<br />

di legge sulla stampa da parte di giornalisti, la Commissione<br />

potrà segnalare la circostanza al Procuratore generale<br />

presso la Corte d’Appello competente perché valuti se<br />

richiedere al Consiglio regionale dell’<strong>Ordine</strong> l’avvio del<br />

procedimento disciplinare, come previsto all’art. 48 c.2 dalla<br />

Legge 3 febbraio 1963 n. 69. Con i migliori saluti, Luigi<br />

Spaventa”.<br />

La lettera dell’<strong>Ordine</strong> lombardo a Fazio e Spaventa<br />

“Illustri Signori, scrivo come presidente dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia che esercita il potere disciplinare<br />

sugli iscritti all’Albo in virtù anche dell’articolo 2229 del Cc.<br />

La Banca d’Italia e la Consob svolgono compiti rilevanti ed<br />

esclusivi nel campo della vigilanza sul sistema monetariobancario-societario-borsitico.<br />

Chiedo pertanto che siano<br />

segnalati a questo Consiglio eventuali casi di pubblicazione<br />

di notizie viziate da falsità, tendenziosità, incompletezza<br />

dolosa o, comunque, tali da aver influito illecitamente<br />

sull’andamento del mercato. I giornalisti sono tenuti a<br />

rispettare la verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti e quindi anche <strong>dei</strong><br />

fatti che attengono al mercato borsistico. Dall’ordinamento<br />

emerge che il giornalista deve essere ed apparire corretto<br />

così come il giudice deve essere e deve apparire indipendente.<br />

Secondo segnalazioni pervenute a questo Consiglio, apparirebbero<br />

lacunose in particolare modo alcune cronache<br />

dedicate ad assemblee di società quotate in Borsa. Vengono<br />

riferite spesso notizie generiche o relative soltanto alle<br />

considerazioni degli amministratori a volte espresse in<br />

interviste che precedono le assemblee medesime. In questi<br />

casi il lettore viene tratto in inganno perché crede che l’articolista,<br />

citando l’assemblea, sia al corrente di ciò che è<br />

successo e, non scrivendone niente, ma riferendo appunto<br />

notizie generiche sull’andamento della società in questione,<br />

lo induce a credere che quelle notizie siano l’unica cosa<br />

di rilievo avvenuta in assemblea. Con la conseguenza che<br />

fatti importanti “nascosti” da taluni giornali, – come una<br />

denuncia al collegio sindacale ovvero la votazione sull’azione<br />

di responsabilità proposta contro gli amministratori in<br />

occasione dell’approvazione del bilancio –, possano,<br />

successivamente, svilupparsi in iniziative gravide di conseguenze<br />

sulla società e sulla quotazione del titolo.<br />

Alcune cronache relative al collocamento di pacchetti azio-<br />

nari di società pubbliche in via di privatizzazione, sempre<br />

secondo le segnalazioni pervenute, ignorerebbero addirittura<br />

i rischi connessi a dette operazioni, rischi peraltro<br />

messi in luce dal Ministero del Tesoro nel prospetto informativo.<br />

Queste cronache spacciano in sostanza per informazione<br />

quella che è, invece, solo pubblicità! Il giornalismo<br />

è, infatti, informazione critica.<br />

Ricordo che il Procuratore generale della Repubblica di<br />

Milano ha – come il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> – il potere di<br />

iniziativa disciplinare nei riguardi degli iscritti all’Albo della<br />

Lombardia. Il potere del Pg è correlato all’interesse pubblico<br />

che esiste nell’ordinamento affinché la professione giornalistica<br />

si svolga secondo i canoni deontologici fissati dalla<br />

legge n. 69/1963 e rafforzati anche dalla Corte costituzionale<br />

in numerose sentenze a partire dalla n. 11 del 1968.<br />

La Corte, inoltre, ha riconosciuto l’esistenza di un vero e<br />

proprio “diritto <strong>dei</strong> cittadini all’informazione”, come risvolto<br />

passivo della libertà di espressione.<br />

Tutto ciò premesso, rivolgo un rispettoso appello al Signor<br />

Governatore della Banca d’Italia e al Signor Presidente della<br />

Consob affinché si sviluppi una collaborazione ampia nell’interesse<br />

sia <strong>dei</strong> cittadini-lettori, sia <strong>dei</strong> cittadini azionisti e<br />

quindi del risparmio popolare di cui all’articolo 47 della<br />

Costituzione. La trasparenza è un valore che va difeso<br />

anche nel campo dell’informazione economico-finanziaria<br />

da parte di tutti i soggetti – soggetti pubblici! – che hanno<br />

responsabilità di vigilanza sul mercato e di responsabilità<br />

nel campo disciplinare <strong>dei</strong> giornalisti. La collaborazione<br />

Banca d’Italia-Consob-<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> potrebbe rivelarsi<br />

strategica nel garantire concretamente il “diritto <strong>dei</strong><br />

cittadini all’informazione caratterizzata... dall’obiettività e<br />

dall’imparzialità <strong>dei</strong> dati forniti; dalla completezza e dalla<br />

correttezza” (sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale)”.<br />

Il Consiglio ha assolto il direttore e un cronista finanziario<br />

del “Corriere della Sera”, accusati da XY di avere rispettivamente<br />

avallato e scritto un publiredazionale sull’emissione<br />

Eni-4 del giugno 1998. Una lettura attenta dell’articolo<br />

porta, però, alla conclusione che il giornalista si è comportato<br />

in maniera corretta e leale verso i lettori e che, sul rovescio,<br />

sono gravemente infondate e arbitrarie le accuse lanciate,<br />

con eccessiva leggerezza, da XY. Scrive, infatti, il giornalista:<br />

● ”Sui rischi. Oltre al pezzo, ai lettori è stato fornito un<br />

quadro che includeva la tabella da me curata sull’andamento<br />

delle tre tranche precedenti, dalle quali risultava<br />

chiaramente una performance meno brillante del titolo<br />

Eni rispetto all’indice Mib30 (per Eni3 una performance<br />

dell’indice pari all’81% rispetto al 36% della società petrolifera).<br />

Un elemento che, nella mia libertà di informazione,<br />

ho considerato un fatto da riportare proprio per offrire<br />

un quadro completo sull’operazione che, come qualsiasi<br />

investimento finanziario, comporta <strong>dei</strong> rischi. Ed il<br />

confronto non è contenuto nel prospetto informativo”.<br />

● ”Tra i rischi connessi all’investimento Eni c’è naturalmente<br />

l’andamento del prezzo del petrolio. Una variabile<br />

della quale credo di aver correttamente informato i lettori<br />

scrivendo: “Stime che salgono in caso di aumento del<br />

prezzo del greggio e che scendono se le quotazioni del<br />

petrolio dovessero ridursi”. Chiarendo quanto indicato<br />

nel prospetto informativo, pagina 61: “I prezzi del petrolio<br />

sono soggetti all’offerta e alla domanda internazionale e<br />

ad altri fattori non controllabili dall’Eni””.<br />

● E veniamo alla mancata indicazione dell’lmi come global<br />

coordinator dell’operazione. Tra le opinioni riportate c’è sì<br />

quella di un operatore dell’lntersim, società di intermediazione<br />

mobiliare controllata dal San Paolo (che nel<br />

novembre ‘98 ha incorporato l’lmi), ma va anche detto<br />

che il consorzio di collocamento e garanzia vedeva<br />

presenti nel gruppo di direzione tutte le principali banche<br />

italiane (Comit, Credit, Istituto Bancario San Paolo,<br />

Banca di Roma, Bnl, Caboto-Banca Intesa, Monte <strong>dei</strong><br />

Paschi di Siena). Nonostante la difficoltà nella ricerca di<br />

soggetti non aderenti al consorzio, nel pezzo compare<br />

l’opinione di Fumagalli, di Credit-Rolo gestioni e Zeta<br />

fondi che non rientrano nell’elenco <strong>dei</strong> collocatori. Rientra<br />

nell’elenco, invece, la Rasfin. Elemento del quale non<br />

potevo essere a conoscenza perché l’elenco completo è<br />

stato pubblicato dal ministero del Tesoro soltanto il 18<br />

giugno 1998, tre giorni dopo l’uscita del mio pezzo. Va<br />

comunque precisato che in tutto erano coinvolti 66 istituti<br />

di credito e società di intermediazione mobiliare, cioè<br />

la stragrande maggioranza del risparmio gestito italiano.<br />

Le osservazioni del redattore sono state pienamente condivise<br />

dal Consiglio. Il Consiglio ribadisce che il cronista ha l’obbligo<br />

nel suo lavoro professionale di rispettare la dignità delle<br />

persone e la verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti nonché di concepire il<br />

giornalismo come informazione critica, di comportarsi con<br />

lealtà e in buona fede, di promuovere il rapporto di fiducia tra<br />

la stampa e i lettori (articolo 2 della legge n. 69/1969). Il direttore<br />

e il redattore del “Corriere della Sera” si sono comportati,<br />

nella vicenda contestata, secondo i canoni tradizionali del<br />

buon giornalismo e secondo le regole fissate nella legge<br />

professionale. Tutto ciò premesso, il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Giornalisti</strong> della Lombardia ha deciso di archiviare l’esposto.<br />

4.4. I doveri del cronista. Il Consiglio ha archiviato le lamentele<br />

di XY contro i giornali, “che nella loro totalità, non abbiano<br />

menzionato una gravissima denuncia al Collegio sindacale<br />

della Banca di Roma da lui fatta pubblicamente nel<br />

corso dell’assemblea ‘97 della stessa banca”. Non è detto in<br />

che veste XY abbia esposto la denuncia. Il fatto che nessun<br />

giornalista, presente all’assemblea, l’abbia citata fa ritenere<br />

che, dopo averla vagliata, sia stata ritenuta inconsistente. Va<br />

inoltre tenuto presente che i giornalisti devono stare molto<br />

attenti a quanto avviene nel corso delle assemblee societarie,<br />

perché spesso vi compaiono personaggi che sono soliti<br />

collezionare un’azione di ogni società, in modo da poter<br />

avere il diritto di parola in assemblea. Diritto che usano per<br />

lanciare attacchi. È, però, certo che i giornalisti presenti<br />

all’assemblea abbiano esercitato il loro diritto-dovere di<br />

controllo sulle accuse lanciate da XY e che, quindi, abbiano<br />

ritenuto unanimemente di non citarle. Si riportano due massime<br />

giurisprudenziali sui doveri del giornalista:<br />

● Oltre all’obbligo del rispetto della verità sostanziale <strong>dei</strong><br />

fatti con l’osservanza <strong>dei</strong> doveri di lealtà e di buona fede,<br />

il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere,<br />

deve anche apparire conforme a tale regola, perché su<br />

di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa<br />

(App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano,<br />

1996, 1, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, 1, 938).<br />

● Premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente<br />

quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della<br />

verità oggettiva, della pertinenza e della continenza<br />

formale <strong>dei</strong> fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente<br />

fare riferimento soltanto all’attendibilità della fonte<br />

quale espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica,<br />

ne consegue che non esistono fonti informative<br />

privilegiate (e, tanto meno normativamente predeterminate),<br />

tali cioè, da svincolare il cronista dall’onere: a) di<br />

esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della sua<br />

narrazione, in funzione dell’assolvimento, da parte sua,<br />

dell’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale<br />

degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli<br />

accertamenti esplicati per vincere ogni dubbio ed incertezza<br />

prospettabili in ordine a quella verità (Cass. pen., 30<br />

giugno 1984; Riviste: Foro It. , 1984, 11, 531, n. Fiandaca;<br />

Riv. Pen., 1984, 767; Giust. Civ. , 1984, 1, 2941).<br />

In un’altra vicenda, il Consiglio ha archiviato un esposto<br />

di un Cdr contro il direttore di un quotidiano “avversario” . Il<br />

giornalista ha riportato, non una elaborazione interpretativa<br />

errata della realtà, ma fatti veri ricavati dal ricorso del concorrente<br />

(sui dati di vendita). Il Consiglio ha osservato che la<br />

libertà di manifestazione del pensiero va di pari passo con<br />

altri valori alti della Costituzione repubblicana (il diritto<br />

all’informazione da parte <strong>dei</strong> cittadini e l’obbligo per il giornalista<br />

di informare in maniera corretta, rispettando il principio<br />

della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti). Con la sentenza n.<br />

2113/1997 la Cassazione penale chiede (ai giornalisti) “la<br />

corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati,<br />

5


2Assemblea<br />

000<br />

secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo<br />

del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento<br />

della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità<br />

della fonte”. Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata<br />

dalla sua legge professionale: “È diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />

giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza<br />

delle norme di legge dettate a tutela della personalità<br />

altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della<br />

verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti osservati sempre i doveri imposti<br />

dalla lealtà e dalla buona fede”.<br />

In una terza vicenda, il Consiglio ha scritto che “appare<br />

lodevole” per un giornalista non affidarsi ai comunicati dell’ufficio<br />

stampa del Comune, ma fare articoli autonomi. La libertà<br />

di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo<br />

informazione critica) è un “diritto insopprimibile” <strong>dei</strong><br />

giornalisti. Ha scritto la Corte costituzionale (sentenza n.<br />

11/1968): “Se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile,<br />

bisogna convenire che quel precetto, più che il<br />

contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa<br />

del libero giornalista: è il venire meno ad essa, giammai<br />

l’esercitarla, che può compromettere quel decoro e quella<br />

dignità sui quali l’<strong>Ordine</strong> è chiamato a vigilare”.<br />

4.5. Il Garante per la protezione <strong>dei</strong> dati personali non<br />

può determinare i contenuti dell’informazione giornalistica.<br />

Il titolo di questo paragrafo è la sintesi estrema di una<br />

sentenza del Tribunale civile di Milano. Le forzature della<br />

legge n. 675/1996, concepita per disciplinare il funzionamento<br />

delle banche dati, ma suscettibile di strumentalizzazioni<br />

per finalità di censura sull’informazione giornalistica, sono<br />

state rilevate dal Tribunale in una delle prime decisioni emesse<br />

in materia, a seguito di una singolare vicenda.<br />

Veniamo ai Fatti. Maria Teresa Valoti, vedova di Vittorio Olcese,<br />

ha chiesto al Garante per la Protezione <strong>dei</strong> Dati Personali<br />

di ordinare alla società editrice e al direttore responsabile<br />

del “Corriere della Sera” che negli articoli del quotidiano non<br />

venga attribuita ad altri che a sé la qualifica di “signora Olcese”<br />

e di adottare tutte le misure necessarie alla tutela del<br />

proprio diritto all’identità personale. La Valoti ha fondato in<br />

particolare la sua pretesa sul rilievo che, nonostante reiterate<br />

diffide, gli articoli di cronaca politica e mondana sul “Corriere<br />

della Sera” persistono nel qualificare “signora Olcese” la<br />

prima moglie di Vittorio Olcese, Giuliana De Cesare, ancorché<br />

il matrimonio di costei con l’Olcese, contratto nel 1958,<br />

sia stato dichiarato nullo dal Tribunale della Sacra Romana<br />

Rota sin dal febbraio 1976; il conseguente collegamento alla<br />

propria persona delle opinioni, delle iniziative e delle amicizie<br />

della De Cesare comportano, secondo la ricorrente, una<br />

grave distorsione della sua identità.<br />

Con provvedimento emesso il 19 <strong>aprile</strong>, in base all’articolo<br />

29 della legge n. 675/96 (Tutela delle persone e di altri<br />

soggetti rispetto al trattamento <strong>dei</strong> dati personali), il Garante,<br />

in accoglimento della richiesta della sig.ra Valoti, ha ordinato<br />

all’editore e al direttore del “Corriere della Sera” di cessare il<br />

“comportamento illegittimo” rettificando la registrazione o,<br />

comunque, la trattazione <strong>dei</strong> dati personali della ricorrente in<br />

modo tale da “individuare correttamente con l’espressione<br />

sig.ra Olcese soltanto la ricorrente Maria Teresa Valoti anziché<br />

la sig.ra Giuliana De Cesare”, nonché di divulgare la<br />

rettifica con pubblicazione di apposito comunicato sul<br />

“Corriere della Sera”.<br />

Il direttore e l’editore del quotidiano milanese hanno proposto<br />

opposizione contro tale decisione davanti al Tribunale di<br />

Milano, sostenendo, tra l’altro, che il provvedimento emesso<br />

nei loro confronti non rientrava nei poteri del Garante e che<br />

comunque la signora Valoti non era legittimata a chiederlo.<br />

Essi hanno anche sollevato, in via subordinata, eccezione di<br />

illegittimità costituzionale degli artt. 29 L. n. 675/96 e 20<br />

D.P.R. n. 501/98.<br />

Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione, annullando il<br />

provvedimento emesso dal Garante. Nella motivazione della<br />

decisione, il cui testo integrale è stato pubblicato su Tabloid<br />

(n. 1/<strong>2000</strong>) ed è consultabile sul sito web dell’<strong>Ordine</strong> lombardo<br />

(www.odg.mi.it), il Tribunale, ha osservato, tra l’altro, che<br />

la direttiva della Commissione Europea 95/46/CE, in base alla<br />

quale è stata approvata dal nostro Parlamento la legge<br />

675/1996, circoscrive in modo inequivocabile il proprio ambito<br />

di applicazione al trattamento <strong>dei</strong> dati personali comunque<br />

destinati all’archiviazione e pertanto non concerne le informazioni<br />

diffuse dai giornali: ciò deve indurre, secondo il Tribunale<br />

ad interpretare in senso restrittivo la portata della legge n.<br />

675/96, anche per evitare che la sua applicazione si ponga in<br />

contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la<br />

libertà di informazione. Il Tribunale ha peraltro ritenuto che,<br />

anche volendo interpretare estensivamente la legge n.<br />

675/96, nel senso cioè che essa si riferisca alle informazioni<br />

non strutturate in archivio, la domanda promossa dalla signora<br />

Valoti vedova Olcese non possa essere accolta, in quanto<br />

la tutela prevista dalla legge spetta esclusivamente alla persona<br />

oggetto dell’informazione, laddove le notizie pubblicate dal<br />

“Corriere della Sera” concernevano la sig.ra De Cesare. Inoltre<br />

il Tribunale ha ritenuto che la diffusione di tali notizie rientri<br />

nell’esercizio del diritto di cronaca e che il provvedimento del<br />

Garante si sia posto in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione,<br />

che pone alla pubblica autorità il divieto assoluto di<br />

adottare provvedimenti diretti ad esercitare controlli o assensi<br />

preventivi sul contenuto delle pubblicazioni.<br />

I riflessi di questa sentenza sono importanti per quanto<br />

riguarda la libertà di cronaca. Va osservato che il Garante<br />

finora mai ha adottato provvedimenti specifici, che possano<br />

essere considerati una compressione del diritto di cronaca.<br />

4.6. Il diritto <strong>dei</strong> minori alla riservatezza. Censurato il direttore<br />

di una rivista, che si è occupata della storia controversa<br />

di un minore. Va detto subito che l’articolo va contro gli interessi<br />

del minore. Il settimanale si è fatto semplicemente<br />

portavoce delle tesi della madre senza alcuna considerazione<br />

critica. È impensabile che i giudici, che hanno preso il<br />

provvedimento, abbiano agito con leggerezza e contro gli<br />

“interessi” del minore. La pubblicazione del nome del bambino<br />

– identificabile attraverso le generalità della madre –<br />

nonché della fotografia (anche se schermata) è, infatti,<br />

espressamente proibita dalla “Carta <strong>dei</strong> doveri del giornalista”<br />

e dalla “Carta di Treviso”; e contrasta con il dovere del<br />

rispetto della persona imposto dall’articolo 2 della legge<br />

professionale, mentre l’articolo 16 della Convenzione Onu<br />

sui diritti del bambino (Convenzione recepita nella legge n.<br />

176/1991 e nel vigente Cnlg) vieta interferenze arbitrarie o<br />

illegali nella vita <strong>dei</strong> fanciulli. L’ordinamento giuridico italiano<br />

(anche attraverso il “Codice sulla privacy”) proibisce ai giornalisti<br />

di occuparsi di minori al centro di vicende che, se rese<br />

pubbliche, possano compromettere lo sviluppo della loro<br />

personalità. Tale norma non ammette deroghe. La tutela della<br />

persona, e soprattutto di un minorenne, coinvolge valori<br />

fondamentali della Carta costituzionale (identità personale,<br />

diritto alla riservatezza) che non possono essere “invasi” dal<br />

diritto di cronaca. Un articolo può avere conseguenze, anche<br />

gravi, sul processo formativo e sulla crescita psichica di un<br />

bambino, esponendolo a una “pressione” esterna continua<br />

nel tempo.<br />

In un altro caso, il Consiglio ha assolto il direttore di un<br />

periodico di Pavia che ha pubblicato nome e cognome di un<br />

minore, figlio di un uomo politico locale, colto da un malore in<br />

chiesa. Va osservato che il minore non è stato danneggiato<br />

dal fatto che sia stato scritto che abbia prima accusato un<br />

malore e che poi stava bene. L’articolo ha, invece, tranquillizzato<br />

coloro che in chiesa avevano assistito all’incidente. In<br />

base all’articolo 10 del Codice sulla privacy, “il giornalista,<br />

nel far riferimento allo stato di salute di una determinata<br />

persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il<br />

diritto alla riservatezza e a personale”. In sostanza la pubblicazione<br />

di dati sanitari della persona è ammessa, nell’ambito<br />

del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione. Il<br />

bambino è finito sui giornali perché è figlio di un personaggio<br />

politico conosciuto. Chi ha deciso di mettersi in politica ha,<br />

comunque, una sfera di salvaguardia molto più limitata rispetto<br />

all’uomo della strada.<br />

L’articolo 25 della legge n. 675/1996 supera, comunque, l’articolo<br />

22 affermando: “Le disposizioni relative al consenso<br />

dell’interessato e all’autorizzazione del Garante, nonché il<br />

limite previsto dall’articolo 24, non si applicano quando il trattamento<br />

<strong>dei</strong> dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio<br />

della professione di giornalista e per l’esclusivo<br />

perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i<br />

limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità<br />

dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,<br />

ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze<br />

o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso<br />

i suoi comportamenti in pubblico”. Il diritto di cronaca,<br />

in questo caso, quindi, prevale sul diritto alla privacy. Il malore<br />

del bambino in una chiesa è un fatto pubblico avvenuto in<br />

un luogo aperto al pubblico. L’ordinamento giuridico dello<br />

Stato protegge la riservatezza <strong>dei</strong> bambini vittime di fatti<br />

disdicevoli. La vicenda narrata dal periodico non ha tali<br />

contorni.<br />

Lo stesso principio è stato applicato a favore del direttore<br />

di “Oggi”, che aveva pubblicato la foto di una giornalista della<br />

Rai che si era lasciata cogliere nel suo letto, in casa sua,<br />

sotto una trapunta blu. La giornalista si era lamentata della<br />

diffusione di quella immagine, concessa… a un agenzia fotografica.<br />

Il Consiglio condivide una massima giurisprudenziale:<br />

“Chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale<br />

del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte<br />

del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla<br />

sua dimensione pubblica” (Tribunale di Roma, 13 febbraio<br />

1992, in Dir. Famiglia, 1994, 1, 170, n. Dogliotti, Weiss). La<br />

giornalista non può invocare alcuna norma in sua difesa,<br />

perché, consenziente, si è lasciata fotografare nella sua<br />

abitazione, luogo privato per eccellenza, che i cronisti e i fotocronisti<br />

non possono violare (articolo 3 del Codice di deonto-<br />

La relazione del consigliere segretario Gabriele Moroni<br />

Moroni:<br />

“Avanzata<br />

continua<br />

delle donne<br />

giornaliste”<br />

logia sulla privacy). La buona fede del direttore è pertanto<br />

fuori discussione. Avendo acquistato la foto da una agenzia,<br />

il direttore di “Oggi” non può essere censurato.<br />

4.7. La commistione pubblicità-informazione. La pubblicità<br />

redazionale. Il Consiglio nazionale ha confermato il 3<br />

novembre 1999 la sanzione inflitta dall’<strong>Ordine</strong> della Lombardia<br />

al direttore e a una collaboratrice per quanto riguarda un<br />

caso di pubblicità redazionale nel settimanale “Oggi”. È una<br />

vicenda che merita di essere raccontata.<br />

All’origine del provvedimento sta il fatto che il direttore “ha<br />

disposto la pubblicazione (sul numero 41 dell’11 ottobre<br />

1995), nell’ambito di quella parte del settimanale identificata<br />

dal titolo “Oggi in famiglia” (pagg.112-133) e in particolare<br />

nel contesto (pag. 116) della rubrica “Bellezza”, di due articoli<br />

(“E lavarsi i denti diventa un gioco”; “C’è anche il dentifricio<br />

alla propoli”) che costituiscono una fattispecie di c.d.<br />

pubblicità redazionale (a favore di prodotti della linea orale<br />

Mentadent di cui uno per bambini riprodotto in fotografia)<br />

censurata il 15 febbraio 1995 dall’Autorità garante della<br />

concorrenza e del mercato come pubblicità ingannevole (in<br />

base agli articoli 1, comma 2, e 2, lettera b, del Decreto legislativo<br />

n. 74/1992). Si tratta di una forma di pubblicità redazionale,<br />

secondo l’Antitrust, “sostanzialmente indirizzata,<br />

nonostante il proprio aspetto informativo, a promozionare il<br />

prodotto in esso descritto”. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della<br />

Lombardia ha ravvisato in ciò una violazione dell’articolo 2<br />

della legge professionale nella parte in cui impegna i giornalisti<br />

(e gli editori) “a promuovere la fiducia tra la stampa e i<br />

lettori”. Nelle valutazioni conclusive, il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong><br />

della Lombardia sottolinea la responsabilità del direttore<br />

sull’intero contenuto della pubblicazione da lui diretta quale<br />

(legge n. 633/1941) “autore dell’opera collettiva dell’ingegno”.<br />

“L’obbligo della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti – spiega nella sua<br />

lunga delibera il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia – con<br />

l’osservanza <strong>dei</strong> doveri di lealtà e di buona fede, si sostanzia<br />

anche in un comportamento del giornalista che, oltre ad essere,<br />

deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di<br />

essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa.<br />

Come il magistrato deve essere e deve apparire indipendente,<br />

così il giornalista deve essere e deve apparire corretto”.<br />

“Se io penso – spiega a questo punto il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong><br />

deliberante – che un giornalista sia serio, la notizia da lui<br />

data avrà per me una sua credibilità; se io penso che un giornalista<br />

sia un ‘pubblicitario mascherato’, la stessa notizia sarà<br />

da me vissuta come ‘tutta pubblicità’”.<br />

“Anche l’apparire corretto – chiarisce ancora in una lunga<br />

interpretazione deontologica l’<strong>Ordine</strong> della Lombardia – ha<br />

un suo significato per il professionista, che concepisce il giornalismo<br />

come informazione critica”.<br />

“Nel campo etico – prosegue – anche le apparenze possono<br />

assumere un peso negativo”. Da qui deriva il provvedimento<br />

disciplinare. Il direttore ha l’obbligo di controllare tutto ciò che<br />

appare sul giornale, comprese le lettere <strong>dei</strong> lettori e le inserzioni<br />

pubblicitarie.<br />

Il Consiglio nazionale ha condiviso quanto enunciato dal<br />

Consiglio regionale circa il ruolo e i compiti di un direttore<br />

responsabile. Il direttore ha la funzione di imprimere al giornale<br />

quella che di esso può definirsi l’impostazione complessiva<br />

e di evitare sbandamenti al di fuori del campo non solo<br />

del diritto positivo, ma anche di quello ben più ampio del<br />

corrente costume professionale. Il direttore è sempre il punto<br />

di riferimento professionale e anche morale per i suoi redattori.<br />

E proprio per questo motivo, nonostante la sua sia un’attività<br />

caratterizzata dall’immediatezza, dalla corsa continua<br />

alla notizia (è insomma una corsa col tempo), gli fanno capo<br />

una serie di doveri tra cui in primo luogo quello di esercitare<br />

le prerogative di tale figura e, in particolare, quella della<br />

vigilanza, indispensabile per garantire quella libertà di informazione<br />

e di critica che la legge vuole assicurare come<br />

necessario fondamento di una libera stampa.<br />

L’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> da tempo condanna la commistione<br />

tra informazione e pubblicità ribadendo che la pubblicità deve<br />

essere chiara, palese, esplicita, riconoscibile e separata<br />

dall’informazione giornalistica. Questo perché la lealtà verso<br />

il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario<br />

rimangano separati e inconfondibili. Tentativi di mescolanza<br />

diventano un inganno per il lettore e vanno combattuti e<br />

respinti perché degenerativi della qualità dell’informazione.<br />

Ma soprattutto rilevante è quanto contenuto nella Carta <strong>dei</strong><br />

Doveri del giornalista che nel capo relativo a “Informazione e<br />

pubblicità” stabilisce che “I cittadini hanno il diritto di ricevere<br />

un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio<br />

pubblicitario e non lesiva degli interessi <strong>dei</strong> singoli. I messaggi<br />

pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili<br />

dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista<br />

è tenuto all’osservanza <strong>dei</strong> principi fissati dal Protocollo<br />

d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal<br />

Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre<br />

rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve<br />

6 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Care colleghe e cari colleghi,<br />

ritualmente, una volta<br />

l’anno, il segretario dell’<strong>Ordine</strong><br />

dà i numeri. Al 13 marzo<br />

<strong>2000</strong> risultano iscritti all’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della<br />

Lombardia 5.445 professionisti<br />

contro 5.336 alla stessa<br />

data del 1999. Gli uomini<br />

sono 3.316, le donne 2.129.<br />

Dei 5.445 professionisti, i<br />

pensionati sono 800 (quasi il<br />

15%). Le giornaliste professioniste<br />

rappresentano il<br />

39,10 per cento degli iscritti<br />

rispetto al 38,5 per cento del<br />

1999. Un indice largamente<br />

superiore alla media nazio-<br />

comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro<br />

giornalistico del messaggio promozionale.<br />

Nel caso in esame, invece, si è di fronte ad una ipotesi di<br />

“pubblicità non trasparente” che viola la credibilità del giornale<br />

e lo stesso rapporto di fiducia con il lettore che deve<br />

presiedere la pubblicazione di ogni rivista Nel caso in esame<br />

si è, in sostanza, in presenza di una situazione che assume<br />

sicura rilevanza deontologica giacché si viene a ledere quel<br />

principio di lealtà nell’informazione cui, in base alla legge<br />

professionale, devono essere improntati i comportamenti del<br />

giornalista e ancor più del direttore”.<br />

4.8. L’obbligo giuridico di adeguarsi ai giudicati <strong>dei</strong> tribunali<br />

e il problema di una concessionaria di pubblicità che<br />

edita periodici. Con la decisione “Bella”, il Consiglio ha ribadito<br />

che nel nostro ordinamento giuridico è presente il principio<br />

di ordine generale – desumibile dall’articolo 4 della legge 20<br />

marzo 1865 n. 2248 allegato E – secondo cui la pubblica<br />

amministrazione (l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> è pubblica amministrazione<br />

in base al Dlgs n. 29/1993, ndr) ha l’obbligo di conformarsi<br />

al giudicato <strong>dei</strong> tribunali (Corte cost., 23 luglio 1997, n.<br />

264). Nel caso specifico il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

non poteva ignorare il decreto (“esecutivo”) del giudice del<br />

lavoro depositato dal difensore del direttore di “Bella” nel corso<br />

dell’audizione del 13 settembre 1999.<br />

In sostanza la legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo,<br />

che è un cardine dello stato di diritto, stabilisce l’obbligo<br />

per l’autorità amministrativa (tale è l’<strong>Ordine</strong> professionale,<br />

ndr) di uniformarsi alle sentenze del giudice ordinario<br />

(Consiglio nazionale, decisione 13 dicembre 1978 in Annuario<br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> 1980-1981 edito dal Centro Documentazione<br />

<strong>Giornalisti</strong>ca di Roma). Il decreto del giudice del lavoro<br />

(confermato successivamente dal tribunale) risponde a tutti i<br />

punti centrali dell’esposto del Cdr di “Bella”, quando afferma<br />

che “non sembrano esistere nel caso di specie elementi di<br />

antisindacalità nel comportamento dell’azienda per ciò che<br />

concerne l’obbligo di fornire alle rappresentanze sindacali<br />

aziendali, territoriali e nazionali le necessarie informative in<br />

ordine alle iniziative editoriali di trasformazione della formula<br />

di “Bella” ecc. Invero non risulta in atti che siano in corso<br />

trasformazioni”. L’editore, peraltro, è responsabile, secondo<br />

il giudice, unicamente di aver fatto stampare e di aver mandato<br />

in edicola il n. 17 di “Bella”, “nonostante i giornalisti che<br />

lavoravano al periodico fossero in sciopero”. “L’antisindacalità<br />

– si legge nel decreto – va pertanto identificata non nel fatto<br />

che vi sia stato un ricorso a terzi, ma in quello che questo<br />

ricorso sia stato abbondantemente dilatato rispetto al normale,<br />

fino a fare <strong>dei</strong> terzi gli autori esclusivi della rivista, vanificando<br />

in questo modo lo sciopero <strong>dei</strong> giornalisti”. L’episodioclou<br />

della vicenda gira, quindi, attorno al n. 17 di “Bella”, la cui<br />

uscita è l’unica violazione rilevante da addebitare all’editore<br />

(e non al direttore).<br />

L’istruttoria ha messo in luce che una concessionaria di<br />

pubblicità (Pim-Area Nord) è diventata proprietaria al 100%<br />

di Editoriale Italiana e al 51% di Editoriale Donna, società<br />

che editano con “Bella” anche altre testate (“Pratica”, “Benissimo”,<br />

“Quattro zampe”, “Buona Cucina” e “La mia Boutique”).<br />

Tale realtà merita una particolare attenzione da parte<br />

della Fnsi e delle Fieg, impegnate nel rinnovo del contratto,<br />

perché un editore, che nello stesso tempo è anche concessionario<br />

di pubblicità, è portato naturalmente a violare l’articolo<br />

44 del Cnlg, quell’articolo che pone confini tra l’informazione<br />

e la pubblicità.<br />

In un’altra vicenda, il Consiglio ha preso atto che l’ex direttore<br />

dell’“Indipendente” era stato assolto in sede penale.<br />

Conseguentemente il giornalista era da prosciogliere anche<br />

in sede disciplinare. La controversia era legata alla pubblicazione<br />

di una lettera, contestata dall’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> medici veterinari<br />

di Piacenza.<br />

4.9. L’<strong>Ordine</strong> non svolge funzioni sindacali. Il Consiglio ha<br />

archiviato un esposto nato all’interno del Cdr del “Corriere<br />

della Sera”, alla luce di questa massima giurisprudenziale:<br />

“Gli Ordini professionali non hanno poteri o funzioni in materia<br />

sindacale” (Cass. Pen., 7 febbraio 1980; Riv. Giu. Lav.,<br />

1982, IV, 529).<br />

4.10. La cancellazione dall’Albo di un giornalista moroso.<br />

Il Consiglio ha deliberato la cancellazione dall’Albo di un<br />

giornalista professionista moroso per 5 anni. Il Consiglio ha<br />

osservato che “il rifiuto persistente del pagamento delle<br />

quote dovute costituisce grave pericolo per la vita stessa<br />

dell’<strong>Ordine</strong> che trae esclusivamente i mezzi per adempiere<br />

alle sue funzioni dalle quote degli iscritti; che tale comportamento<br />

costituisce violazione <strong>dei</strong> doveri professionali e fatto<br />

di scorrettezza professionale; che il prolungato mancato<br />

pagamento e l’assenza di qualsiasi comunicazione a riguardo<br />

devono essere interpretati come un’evidente manifestazione<br />

di cessazione dell’attività nonché di implicita rinuncia<br />

all’iscrizione”.<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

nale del 20 per cento. Il<br />

nostro è anche il più alto indice<br />

in Europa. I pubblicisti<br />

sono 9.157 contro 8.750 del<br />

1999; di questi 6.085 sono<br />

uomini e 3.072 donne. Le<br />

donne pubbliciste sono il<br />

33,5 per cento, con un incremento<br />

del 20 per cento negli<br />

ultimi cinque anni. I praticanti<br />

sono 445 (<strong>dei</strong> quali 188<br />

provengono dall’Albo <strong>dei</strong><br />

pubblicisti) contro 430 dello<br />

scorso anno. Gli uomini sono<br />

200, le donne sono 245, il 55<br />

per cento, con un aumento<br />

del 10 per cento negli ultimi<br />

tre anni. Gli iscritti all’elenco<br />

speciale sono 3.495; erano<br />

3.518 un anno fa. Gli iscritti<br />

all’elenco temporaneo sono<br />

14, quelli all’elenco stranieri<br />

38. In totale l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia accoglie<br />

18.594 iscritti rispetto ai<br />

17.872 del 1999. Tutti gli<br />

iscritti che si rivolgono al<br />

nostro <strong>Ordine</strong> con giuste e<br />

motivate richieste di informazione<br />

e tutela, ricevono<br />

adeguata assistenza legale<br />

e fiscale. Voglio allora ricordare<br />

brevemente le iniziative<br />

che l’<strong>Ordine</strong> ha intrapreso in<br />

questa direzione negli ultimi<br />

anni. Dal 1996, attraverso<br />

5<br />

Conclusioni<br />

l’Ufficio relazioni con il pubblico,<br />

è stato avviato un servizio<br />

di assistenza fiscale.<br />

Prosegue (così come deliberato<br />

dal Consiglio dell’<strong>Ordine</strong><br />

nella sua seduta del 18<br />

gennaio 1999) il servizio di<br />

gratuito patrocinio legale per<br />

i giornalisti che, esercitando<br />

la libera professione, si ritrovano<br />

ad essere creditori nei<br />

confronti di quotidiani, periodici,<br />

emittenti radiotelevisive.<br />

Sono sempre più numerosi i<br />

colleghi che si rivolgono<br />

all’Ufficio relazioni con il<br />

pubblico di cui è responsabile<br />

la collega Letizia Gonza-<br />

Il ’99, anno della svolta per le professioni intellettuali. L’<strong>Ordine</strong><br />

ente pubblico posto a tutela <strong>dei</strong> cittadini.<br />

Il 1999 è stato l’anno della svolta per le professioni intellettuali.<br />

Tra marzo e giugno, la partita appariva persa per gli Ordini e i<br />

Collegi, gli enti che organizzano le professioni stesse. Luglio,<br />

invece, si è rivelato il mese delle grandi decisioni parlamentari.<br />

Il Dlgs n. 300/1999 sulla riorganizzazione <strong>dei</strong> ministeri ha introdotto<br />

nell’ordinamento due principi fondamentali: gli Ordini e i<br />

Collegi rimarranno sotto la vigilanza del Dicastero di Giustizia,<br />

mentre il Dicastero dell’Università concorrerà a preparare i<br />

nuovi professionisti. Nel futuro vicino, quindi, tutti i professionisti<br />

(giornalisti compresi) nasceranno negli Atenei. Il Dpef <strong>2000</strong>-<br />

2003, invece, ha congelato gli Ordini e i Collegi esistenti, vincolando<br />

Parlamento e Governo a non crearne di nuovi. Ordini e<br />

Collegi, quindi, rimangono in piedi, ma la riforma è tutta da<br />

costruire. La battaglia verte sulle società professionali, sul<br />

modo di intendere la concorrenza, sulle tariffe, sulla pubblicità<br />

e sull’accesso. Questioni non da poco. Il Governo D’Alema,<br />

partito di gran carriera nel marzo 1999, ha cambiato radicalmente<br />

linea: non parla più di scontro e ridimensionamento <strong>dei</strong><br />

professionisti. Il presidente del Consiglio, con una giravolta di<br />

360 gradi, nel settembre 1999 ha parlato <strong>dei</strong> professionisti<br />

come “classe dirigente diffusa del Paese”, precisando che<br />

“essi storicamente hanno assolto al ruolo di organizzare il<br />

sapere e le competenze”. Sono le parole, usate nel giugno<br />

precedente, da chi scrive in un pubblico convegno milanese.<br />

5.1. Le Università in campo. Il 15 dicembre 1999 il ministro<br />

dell’Università Ortensio Zecchino, presenta le 41 classi in cui<br />

saranno compresi i corsi di laurea triennali che, in base agli<br />

adempimenti della riforma, sono all’esame del Consiglio nazionale<br />

universitario (Cun) e andranno quindi alle commissioni<br />

parlamentari per entrare in vigore, si spera, nell’anno accademico<br />

2001-2002. Nelle intenzioni del Murst le nuove classi<br />

dovrebbero rispondere meglio delle facoltà alle esigenze di<br />

una moderna società che si avvia al terzo Millennio. Lo studente<br />

che termina le medie superiori si iscrive a un corso universitario<br />

triennale al termine del quale consegue il titolo di “laureato”;<br />

dopo, lo studente potrà frequentare il biennio di specializzazione,<br />

fare le tesi e diventare “dottore”. Il ministero dell’Università<br />

ha elaborato 103 indirizzi di lauree specializzate<br />

biennali tra le quali c’è quella specifica in giornalismo. La<br />

riforma universitaria diventa, quindi, per gli Ordini professionali<br />

(e soprattutto per l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>) il terreno del cambiamento.<br />

I rettori degli atenei il 4 febbraio hanno chiesto “che al<br />

più presto siano definite le regole per raccordare i nuovi titoli<br />

con le norme professionali”. La rivoluzione nelle professioni<br />

sarà portata dalle Università, che oggi godono di piena autonomia<br />

nella impostazione <strong>dei</strong> cicli didattici.<br />

“Gli studenti che si iscriveranno, probabilmente dal 2001-<br />

2002, alle nuove lauree triennali e alle lauree specialistiche –<br />

ha dichiarato Luciano Modica, presidente della Conferenza<br />

<strong>dei</strong> rettori, a “Il Sole 24 Ore” ( edizione del 5 febbraio) - dovranno<br />

sapere quale regolamentazione li attende qualora volessero<br />

svolgere professioni regolamentate al termine degli studi.<br />

Il sistema di accesso alle professioni regolamentate va riorganizzato<br />

in presenza di una normativa che attribuisce ampi<br />

spazi di autonomia alle università nella definizione <strong>dei</strong> curricula.<br />

Con almeno il 34% <strong>dei</strong> crediti lasciati all’autonomia,<br />

saranno gli Ordini a verificare i curricula degli studenti oppure<br />

toccherà agli atenei?. Tutta la normativa sugli Ordini – afferma<br />

Modica – andrebbe rivista perché adesso è un coacervo<br />

incredibile di norme in cui è difficilissimo orientarsi. Una regolamentazione<br />

così fitta delle professioni non ha riscontro negli<br />

altri Paesi europei: ora gli Ordini assumono la garanzia dell’ingresso<br />

alla professione in modo protezionistico e non solo nel<br />

senso di una verifica, essenziale, della qualità della preparazione.<br />

Senza voler togliere importanza agli Ordini professionali,<br />

questa è anche l’occasione per ripensare l’accesso e il<br />

sistema delle professioni”. È evidente che l’esame di Stato<br />

dovrà svolgersi in futuro per tutte le professioni in Università,<br />

mentre oggi questo già avviene ma solo per le professioni<br />

tecniche. In sostanza i Consigli degli Ordini dovranno occuparsi<br />

unicamente di deontologia, funzionando come giudici<br />

disciplinari, e di formazione continua (sempre in raccordo con<br />

le Università).<br />

5.2. L’esperienza milanese. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della<br />

Lombardia nel 1974 ha approvato una delibera con la quale<br />

intendeva dare vita a una “scuola di giornalismo” (oggi denominata<br />

“Istituto Carlo De Martino per la Formazione al giornalismo”)<br />

e nel contempo ha rivitalizzato un principio (già codificato<br />

nel 1929 con il Regio decreto n. 2291) secondo il quale la<br />

frequenza della Scuola per due anni costituiva titolo equivalente<br />

alla pratica tradizionale svolta (per 18 mesi) nelle redazioni.<br />

Il primo corso iniziò nel novembre 1977. Quella di Milano rimane<br />

la prima scuola di giornalismo abilitata (dall’<strong>Ordine</strong>) al prati-<br />

les. L’Ufficio mette un avvocato<br />

a disposizione <strong>dei</strong> colleghi,<br />

evitando loro di sobbarcarsi<br />

pesanti oneri legali.<br />

Uno sforzo quotidiano notevole<br />

che non sarebbe possibile<br />

senza il contributo di alta<br />

professionalità del personale<br />

del nostro <strong>Ordine</strong> al quale va<br />

il mio ringraziamento più<br />

affettuoso.<br />

Come ogni anno (ma se<br />

possibile con accresciuta<br />

convinzione) voglio ricordare<br />

come il nostro <strong>Ordine</strong> continui<br />

a perseguire con puntiglio<br />

tenace la strada della<br />

difesa della professione e del<br />

riconoscimento <strong>dei</strong> diritti che<br />

derivano da un lavoro effettivamente<br />

svolto. Il riconoscimento<br />

d’ufficio del praticantato<br />

giornalistico, lungi da<br />

essere fabbrica di disoccupati<br />

e scontenti, è presa d’atto<br />

di un diritto conquistato col<br />

lavoro. Un diritto che l’<strong>Ordine</strong><br />

riconosce solo dopo una attività<br />

istruttoria lunga, accurata,<br />

meticolosa e un ampio<br />

dibattito in Consiglio. Ogni<br />

anno questo <strong>Ordine</strong> scrive la<br />

sua storia. Lo fa soprattutto,<br />

colleghi e colleghe, grazie al<br />

vostro apporto. E di questo vi<br />

ringrazio.<br />

cantato alternativo. Così gli editori hanno perso il privilegio,<br />

che risale al 1928, di “fare i giornalisti”. Fu un fatto fortemente<br />

innovativo: si poteva diventare (e si diventa) giornalisti esclusivamente<br />

in base alle capacità individuali, superando un<br />

concorso fortemente elitario (i posti sono appena 40). Nel<br />

settembre 1999 hanno partecipato alla selezione 505 giovani<br />

su 683 iscritti, facendo segnare un’affluenza record. È anche<br />

vero che la scuola di Milano esercita una grande attrazione,<br />

perché ha “costruito” in 20 anni 500 professionisti (tutti occupati).<br />

Nel luglio 1990, il Consiglio nazionale dell’<strong>Ordine</strong> ha riconosciuto<br />

altre cinque scuole (Milano Cattolica, Roma Luiss,<br />

Bologna, Urbino, Perugia). Recentemente il Consiglio nazionale<br />

ha dato disco verde ad altri due corsi in Roma (Università<br />

di Tor Vergata e Lumsa). A Roma, in sostanza, è nato un sistema<br />

universitario imperniato su tre Atenei.<br />

5.3. Le novità milanesi. Presto anche Milano potrebbe avere<br />

tre corsi universitari di giornalismo: Cattolica (già esistente),<br />

Statale e Iulm. I primi contatti tra <strong>Ordine</strong> della Lombardia e<br />

Atenei sono stati avviati. L’Università statale pensa di firmare<br />

una convenzione con la Regione Lombardia e con l’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> per assorbire l’Istituto “Carlo De Martino”,<br />

dando vita a un corso biennale specializzato in giornalismo al<br />

quale potranno accedere i laureati in Giurisprudenza, Lettere<br />

e Scienze politiche. Al termine del corso, i giovani avranno<br />

due titoli (quello di dottore in giornalismo e quello che dà diritto<br />

di sostenere l’esame di Stato per diventare giornalisti<br />

professionisti). C’è ottimismo nelle Università milanesi sul futuro<br />

delle professione giornalistica: tutti guardano alle opportunità<br />

crescenti offerte dalle testate telematiche e da Internet;<br />

dalla comunicazione pubblica, dall’attività degli uffici stampa,<br />

dalle televisioni e dalle radio. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> ha<br />

discusso i problemi, legati alla svolta, nella seduta del 31<br />

gennaio. Appare evidente che la “scuola professionale”,<br />

concepita nel 1974, sia superata. Bisogna fare i conti con l’autonomia<br />

delle Università e le Università devono fare i conti<br />

con l’<strong>Ordine</strong>, che ha la chiave del riconoscimento <strong>dei</strong> corsi e<br />

delle iscrizioni nel Registro <strong>dei</strong> praticanti. Va individuata una<br />

soluzione equilibrata che metta insieme saperi scientifici e<br />

saperi tecnici e che individui materie del tirocinio, professori<br />

“togati” e professori giornalisti. Un mix che ha una buona base<br />

nell’esperienza ventennale dell’Ifg. Bisogna fare anche in fretta.<br />

Nel febbraio 2001 sarà l’ora del bando per il XIII biennio<br />

dell’Ifg, il primo ufficialmente (si spera) a livello universitario.<br />

Un momento solenne per il mondo giornalistico italiano. La<br />

professione cambia radicalmente. La professione sarà certificata,<br />

come avviene per le altre professioni, da chi ne ha pieno<br />

titolo: l’Università italiana. Milano guiderà anche questa rivoluzione,<br />

la rivoluzione della professione più complessa, più delicata<br />

e più strategica per un paese democratico, che figura tra<br />

i primi sei Paesi industrializzati del mondo.<br />

Con l’ancoraggio della professione all’Università vanno definitivamente<br />

in archivio tutte quelle teorie che definivano i giornalisti<br />

“professionisti senza saperi” e, quindi, non degni di avere<br />

un <strong>Ordine</strong> professionale.<br />

5.4. È da ribadire la visione dell’<strong>Ordine</strong> visto come ente pubblico<br />

che ha la specifica competenza della tenuta dell’albo, <strong>dei</strong><br />

giudizi disciplinari, della redazione e della proposta della tariffa<br />

professionale nonché della liquidazione dell’onorario a richiesta<br />

del professionista o del suo cliente. Tali funzioni, come<br />

abbiamo più volte affermato in passato, sono assegnate a tutela<br />

non degli interessi della categoria professionale ma della<br />

collettività nei confronti <strong>dei</strong> professionisti. Questo principio, ora<br />

fissato nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di giustizia<br />

amministrativa per la Regione siciliana (magistratura equiparata<br />

al Consiglio di Stato), appare destinato a rilanciare il dibattito<br />

sul ruolo degli Ordini professionali. La finalità della tariffa è<br />

la tutela del cliente del professionista, in sostanza <strong>dei</strong> “consumatori<br />

<strong>dei</strong> servizi professionali” come scrive l’Antitrust con<br />

linguaggio comunitario.<br />

Molti sostengono, invece, che “gli Ordini hanno la finalità di<br />

tutelare (solo) gli interessi della categoria”. Ma non è così.<br />

Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa della regione<br />

siciliana, invece, gli Ordini, devono tutelare gli interessi <strong>dei</strong><br />

clienti <strong>dei</strong> professionisti. “Le specifiche competenze della tenuta<br />

dell’albo, <strong>dei</strong> giudizi disciplinari, della redazione e della<br />

proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione<br />

<strong>dei</strong> compensi – scrive il Cgars – sono assegnate dalla legge<br />

agli Ordini essenzialmente per la tutela della collettività nei<br />

confronti degli esercenti la professione, la quale solo giustifica<br />

l’obbligo dell’appartenenza all’<strong>Ordine</strong>, e non già per una tutela<br />

degli interessi della categoria professionale che farebbe degli<br />

Ordini un’abnorme figura d’associazione obbligatoria, munita<br />

di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati settoriali”.<br />

Un concetto, questo, che prefigura un ruolo moderno degli<br />

Ordini non più intesi come corporazione ma come enti che<br />

concorrono ad attuare valori e finalità propri della Costituzione<br />

repubblicana.<br />

Franco Abruzzo<br />

7


2Assemblea<br />

000<br />

La relazione del consigliere tesoriere dell’OgL<br />

D’Asnasch: forte impegno<br />

per le iniziative culturali<br />

Signor Presidente, Colleghe e Colleghi,<br />

sottopongo alla Vostra attenzione il rendiconto<br />

1999 e il bilancio preventivo per il <strong>2000</strong>.<br />

Per quanto riguarda il bilancio consuntivo qui<br />

di seguito darò un’ampia spiegazione delle<br />

voci di bilancio.<br />

Bilancio consuntivo 1999 Dati in 000<br />

Le entrate totali ammontano a lire 3.610.983<br />

Le uscite totali ammontano a lire 3.502.587<br />

con un avanzo di esercizio pari a lire 108.396<br />

ENTRATE<br />

Le entrate sono pari a £ 3.610.983 e sono allineate<br />

con quelle del precedente esercizio.<br />

L’entrata più consistente è data dalle quote di<br />

iscrizione ammontante a £ 2.017.689.000<br />

(Prof . – Pubbl. – Prat.) e a £ 534.137.000<br />

(direttori elenco speciale).<br />

I diritti di segreteria hanno fatto registrare<br />

entrate per lire 366 milioni circa, in linea con<br />

quelli dell’esercizio precedente.<br />

Il totale delle tessere Alitalia ammonta a lire<br />

31.2 milioni, mentre quello delle tessere ferroviarie<br />

a £ 23.9 milioni.<br />

Gli interessi attivi ammontano complessivamente<br />

a £ 51.1 milioni; purtroppo la gestione<br />

1999 non ha avuto risultati brillanti, tant’è che<br />

nel corso <strong>dei</strong> primi mesi dell’esercizio <strong>2000</strong> si<br />

è provveduto a cambiare il gestore (che ora è<br />

la Bipop-Carire).<br />

Si può affermare che il nostro <strong>Ordine</strong> professionale<br />

gode di ottima salute, viste le entrate<br />

istituzionali ormai consolidate ed il buon andamento<br />

degli investimenti.<br />

USCITE<br />

La voce più rilevante delle uscite riguarda la<br />

parte (50%) delle quote girate al Consiglio<br />

nazionale ammontano a £ 1.214.565.000.<br />

Al Consiglio nazionale vanno £ 70.000 delle<br />

140.000 incassate per ogni quota di iscrizione.<br />

Per quanto attiene il personale dipendente<br />

ringrazio tutti coloro che hanno contribuito,<br />

con il loro impegno e la loro professionalità, al<br />

buon andamento del nostro <strong>Ordine</strong> professionale.<br />

Le spese complessive sostenute per il personale<br />

dipendente ammontano a lire 618 milioni<br />

circa.<br />

Ricordo, a questo proposito, che l’<strong>Ordine</strong> è<br />

tenuto ad applicare ai propri dipendenti il<br />

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti<br />

degli enti pubblici non economici. Il nuovo<br />

contratto è entrato in vigore il primo novembre<br />

1998.<br />

L’affitto degli uffici, comprensivo delle spese<br />

condominiali, ammonta a lire 140.2 milioni<br />

circa.<br />

Per la convocazione dell’assemblea del<br />

marzo 1999 sono state spese per l’invio delle<br />

raccomandate 76.8 milioni di lire, imposte<br />

dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69, che all’articolo<br />

4 recita testualmente: “La convocazione<br />

si effettua mediante avviso spedito per posta<br />

Sergio<br />

D’Asnasch<br />

Lettera in redazione<br />

Pecco di presunzione pensando<br />

di veder pubblicato<br />

anche quest’anno su “Tabloid”,<br />

queste mie “note” sull’Assemblea<br />

odierna?<br />

“Una rondine non fa primavera...<br />

ma quando le ‘rondini’<br />

sono tante, non abbiamo<br />

dubbi sull’imperituro rinnovarsi<br />

delle stagioni... Una<br />

cinquantina i festeggiati giovani<br />

diplomati dalle scuole di<br />

giornalismo della Cattolica e<br />

De Martino che hanno ricevuto<br />

la tessa di ‘praticante’ e<br />

che garantiranno la conti-<br />

raccomandata almeno quindici giorni prima a<br />

tutti gli iscritti”.<br />

Le spese legali ammontano a lire 95.6 milioni<br />

circa. L’impegno su questo fronte è correlato<br />

alle impugnazioni delle nostre decisioni<br />

davanti al Tribunale, e alla Corte d’Appello di<br />

Milano nonché di fronte alla Corte di Cassazione.<br />

Le spese bancarie sono pari a £ 28.2 milioni<br />

circa e comprendono le spese sostenute per<br />

l’accredito diretto sul conto dell’<strong>Ordine</strong> delle<br />

quote pagate dagli iscritti tramite esattoria<br />

nonché i costi legati alle operazioni di sportello.<br />

Questa voce è, comunque, coperta dall’aggio<br />

dell’11% che viene applicato alla parte<br />

(50%) della quota liquidata al Consiglio nazionale.<br />

Per quando riguarda il mensile “<strong>Ordine</strong><br />

Tabloid”, il costo della stampa è diminuito di<br />

quasi 20 milioni, cioè di quasi 2 milioni a<br />

numero, mentre sono cresciute le spese delle<br />

collaborazioni. L’<strong>Ordine</strong> professionale è tenuto<br />

moralmente a rispettare il suo tariffario, quando<br />

chiede prestazioni professionali ai suoi<br />

iscritti.<br />

Notevole successo ha ottenuto il Premio “Tesi<br />

di laurea”, che ha consentito all’<strong>Ordine</strong> di Milano<br />

di spingere la ricerca universitaria sul<br />

nostro mondo. I sei premi costano 30 milioni<br />

(a ognuno <strong>dei</strong> 6 vincitori vanno 5 milioni). Il<br />

resto delle uscite riguardano i consulenti del<br />

Consiglio, che leggono le singole tesi (123 nel<br />

1999 e 120 quest’anno) e che vanno retribuiti<br />

in base al tariffario dell’<strong>Ordine</strong>.<br />

Resta invariato l’impegno dell’<strong>Ordine</strong> per il<br />

“Premio Brianza” e per il “Premio Max David”.<br />

Quest’ultimo premio va a un inviato speciale<br />

di valore. Gli editori pensano di abolire la figura<br />

dell’inviato: l’<strong>Ordine</strong> di Milano, invece, vuole<br />

esaltare questa figura che contribuisce a<br />

caratterizzare l’identità di ogni testata.<br />

Il Consiglio ribadisce l’impegno di assegnare<br />

15 borse di studio di 2 milioni cadauna tra i 40<br />

allievi dell’Istituto “Carlo De Martino” per la<br />

Formazione al Giornalismo.<br />

Nello scorso il Consiglio ha finanziato la<br />

mostra sul grande giornalista grafico Giuseppe<br />

Trevisani e il Convegno sui Balcani preparato<br />

da ex-allievi dell’Ifg. Quest’anno il Consiglio<br />

ricorderà Walter Tobagi (assassinato 20<br />

anni fa) ed Egisto Corradi (morto 10 anni fa),<br />

due grandi figure di giornalisti. Il Consiglio<br />

vuole mantenerne vivo il ricordo e l’insegnamento.<br />

CONCLUSIONI<br />

Hanno avuto indubbio successo, nel corso del<br />

1999, le iniziative dell’<strong>Ordine</strong> relative a servizi<br />

in favore <strong>dei</strong> colleghi. Dal 9 febbraio, data di<br />

inizio di questo tipo di assistenza, al 31 dicembre<br />

1999, oltre 120 giornalisti (85% pubblicisti)<br />

si sono rivolti al servizio legale di patrocinio<br />

gratuito istituito per favorire il recuperare<br />

<strong>dei</strong> crediti di lavoro da parte <strong>dei</strong> free lance.<br />

Complessivamente sono stati recuperati<br />

crediti maturati da giornalisti per 27 milioni.<br />

Si trovano ancora all’attenzione del Giudice<br />

17 casi, mentre altre 7 pratiche sono state<br />

avviate recentemente con l’invio di diffida ai<br />

debitori.<br />

Per quanto riguarda, invece, l’assistenza<br />

fiscale nel 1999 vi sono state circa 600 consulenze.<br />

Sono allo studio altre iniziative, in parti-<br />

Chi si fida del giornalismo?<br />

nuità della professione. Un<br />

momento prima la consegna<br />

della Medaglia d’Oro ad illustri<br />

‘senatori’ del giornalismo<br />

che hanno compiuto cinquant’anni<br />

di attività con<br />

licenza di... scrivere.<br />

Su 119 provenienti da tutt’Italia<br />

la Giuria <strong>dei</strong> Consiglieri<br />

dell’<strong>Ordine</strong> ha premiato sette<br />

Tesi di Laurea conseguite<br />

nelle più note Università italiane<br />

da altrettanti Neo-Dottori<br />

i cui studi hanno abbracciato<br />

gli argomenti più vari<br />

con una preminenza su<br />

colare la messa a disposizione di una casella<br />

postale elettronica per ogni singolo iscritto.<br />

Il Consiglio è sempre impegnato nella ricerca<br />

di una nuova sede dell’<strong>Ordine</strong>, da acquistare<br />

investendovi gran parte degli accantonamenti<br />

finora fatti. Con la diminuzione <strong>dei</strong> tassi, gli<br />

interessi sugli accantonamenti sono divenuti<br />

infatti praticamente inesistenti e, comunque,<br />

non coprono (come nel passato) l’affitto che<br />

paghiamo per l’attuale sede.<br />

In una sede nuova, di proprietà, noi potremo<br />

cercare anche di tenervi le votazioni per il<br />

rinnovo delle cariche, corsi per i praticanti ed<br />

altre iniziative che attualmente ci costringono<br />

ad affittare locali esterni. Una nuova sede<br />

potrebbe essere anche dotata di biblioteca ed<br />

altri servizi. Le ricerche, già intraprese, non si<br />

La relazione del Collegio <strong>dei</strong> Revisori <strong>dei</strong> Conti dell’OgL<br />

Felappi: i bilanci 1996-<strong>2000</strong><br />

saranno certificati uno a uno<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> Revisori <strong>dei</strong> Conti, in conformità<br />

al disposto di legge, presenta la propria<br />

relazione sul conto consuntivo per l’esercizio<br />

1999 e sul bilancio preventivo <strong>2000</strong>.<br />

I membri di questo Collegio hanno proceduto<br />

ad una accurata analisi e verifica di tutte le<br />

poste in entrata e in uscita, controllando la<br />

* (al lordo di quanto di<br />

competenza del Consiglio<br />

nazionale)<br />

La Cariplo ha gestito fiduciariamente nel<br />

1999 un miliardo e 600 milioni, mentre la<br />

Banca di Roma 532 milioni con risultanti<br />

deludentissimi. Il gestore <strong>2000</strong> è la Bipop-<br />

Carire, scelta dopo una accurata selezione<br />

tra 5 primari istituti bancari.<br />

Ai quali va aggiunto l’avanzo del 1999 pari a<br />

£108.396.000, che appare prudente accantonare<br />

per intero nel Fondo adempimenti pluriennali,<br />

considerato che nel 2001 si terranno le<br />

elezioni per il rinnovo del Consiglio. Un appuntamento,<br />

questo, estremamente costoso.<br />

approfondite indagini e considerazioni<br />

storiche di raffronto<br />

sul giornalismo in generale.<br />

Nella tradizione delle migliori<br />

intenzioni dell’<strong>Ordine</strong> il Presidente<br />

Abruzzo affiancato dal<br />

veterano Ambrosi hanno<br />

stretto la mano a tutti complimentandosi<br />

per l’ambito riconoscimento.<br />

Con la consueta sperimentata<br />

regia il Presidente Abruzzo<br />

ha strategicamente ed<br />

efficacemente condotto i<br />

lavori che, senza intoppi,<br />

hanno visto l’approvazione<br />

all’unanimità <strong>dei</strong> bilanci consuntivo<br />

e preventivo da parte<br />

<strong>dei</strong> tanti colleghi convenuti<br />

nel salone d’onore “Bracco”<br />

del Circolo della Stampa.<br />

Per chiudere, dopo queste<br />

annotazioni positive, possiamo<br />

infondere un po’ di ottimismo<br />

in quella autrice della<br />

Tesi che si chiede: ‘Chi si fida<br />

del giornalismo?’.<br />

E alla fine, foto ricordo,<br />

spumante e tartine per tutti”.<br />

Milano, 23 marzo <strong>2000</strong><br />

Giorgio Aleardo Zentilomo<br />

presentano facili, data anche la necessità di<br />

avere una sede non troppo lontana dal centro<br />

cittadino e facilmente raggiungibile.<br />

Fra le spese figura anche l’assicurazione delle<br />

attività istituzionali, resa indispensabile dalla<br />

recente sentenza n. 500/1999 della Cassazione,<br />

che impone alle pubbliche amministrazioni<br />

il risarcimento degli eventuali danni derivanti<br />

da decisioni assunte.<br />

Rimane inoltre indispensabile dover continuare<br />

ad affrontare spese legali per sostenere le<br />

decisioni disciplinari del Consiglio, quando<br />

vengono impugnate davanti alla magistratura<br />

ordinaria. Per questo patrocinio abbiamo,<br />

comunque, validi legali, che ci assicurano<br />

assistenza con parcelle assolutamente equilibrate.<br />

veridicità delle pezze giustificative presentate.<br />

Sono state effettuate le verifiche trimestrali<br />

con estrema puntualità e sono stati ottemperati<br />

gli obblighi di legge relativamente all’attuazione<br />

di tali verifiche.<br />

Dalle verifiche di cui sopra è emerso quanto<br />

segue:<br />

Dati in 000<br />

- sono state riscontrate entrate per lire 3.610.983<br />

- quota di iscrizione per lire *2.551.826<br />

- diritti di segreteria per lire 366.031<br />

- tessere viaggi Alitalia per lire 31.215<br />

- tessere viaggi ferrovie per lire 23.920<br />

- tasse di iscrizione albo per lire 135.680<br />

- tessere iscrizione Registro praticanti per lire 14.388<br />

- inserto Tabloid per lire 45.363<br />

Le uscite per £ 3.502.587.000 pareggiano<br />

con le entrate con un avanzo complessivo di<br />

£ 108.396.000.<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> Revisori <strong>dei</strong> Conti sottolinea<br />

come nel bilancio siano stati accantonati i<br />

seguenti fondi istituzionali:<br />

Fondo corso praticanti lit. 100.000.000<br />

Fondo adempimenti pluriennali lit. 204.940.804<br />

Fondo condono quote lit. 29.659.683<br />

Fondo aggiornamento professionale lit. 116.296.296<br />

Fondo attrezzatura ufficio / man. locali lit. 60.510.410<br />

Fondo pubbicità atti incontri-dibattiti lit. 20.000.000<br />

Fondo attività editoriali lit. 80.000.000<br />

Fondo arredamento uffici lit. 81.369.539<br />

Fondo acquisto sede <strong>Ordine</strong> lit. 1.509.769.457<br />

Totale Fondi accantonamento lit. 2.202.546.189<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> Revisori ha, inoltre, controllato<br />

la rispondenza <strong>dei</strong> dati di bilancio con i saldi<br />

effettivi esistenti sia in cassa che presso le<br />

banche, riconciliandoli trimestralmente e a<br />

fine anno.<br />

Come noto nel 2001 si terranno le elezioni<br />

del nuovo Consiglio e come ormai prassi,<br />

prima delle elezioni stesse, l’<strong>Ordine</strong> provvederà<br />

a far certificare i bilanci degli esercizi dal<br />

1996 al <strong>2000</strong>. Questa operazione avrà inizio<br />

nell’anno in corso per terminare nei primi<br />

mesi del 2001. Il Consiglio ha avviato trattative<br />

con una società di revisione abilitata. Il<br />

costo previsto è di £ 20 milioni. Il Consiglio in<br />

carica intende lasciare al Consiglio subentrante<br />

una realtà contabile inattaccabile.<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> Revisori <strong>dei</strong> Conti invita l’Assemblea<br />

ad esprimere voto favorevole al<br />

conto consuntivo 1999 ed al bilancio preventivo<br />

<strong>2000</strong>.<br />

Il Presidente del Collegio<br />

<strong>dei</strong> Revisori Rino Felappi<br />

Il Revisore Aldo Borta Schiannini<br />

Il Revisore Davide Colombo<br />

8 ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

Rino<br />

Felappi


La relazione del presidente dell’Afg “Walter Tobagi”<br />

Ambrosi: il prestigio dell’Ifg<br />

costruito in 23 anni di lavoro<br />

Una nuova testata incorporea, formata da<br />

“bit” e dalle alchimie tecnologiche di questa<br />

nostra era, si è aggiunta alla palestra delle<br />

esercitazioni giornalistiche degli allievi del XII<br />

corso dell’Ifg, un organo “on line” che affianca<br />

il quotidiano cartaceo “Milano ore 13”,<br />

l’agenzia “IFG Notizie”, il radiofonico “Speciale<br />

FM”, i servizi televisivi digitali autoprodotti,<br />

l’inserto “Tabloid” del giornale dell’<strong>Ordine</strong>,<br />

all’epoca della fondazione della Scuola, 23<br />

anni fa, unica possibilità per compiere il praticantato.<br />

La nascita della testata telematica<br />

viene così a chiudere il cerchio di una<br />

complessa (e anche faticosa) opera di rinnovamento<br />

didattico compiuta in questi ultimi<br />

anni per adeguare la preparazione <strong>dei</strong> giornalisti<br />

di domani a quella che è già oggi la<br />

nuova frontiera della professione, concepita<br />

sempre di più in termini multimediali, dove il<br />

messaggio, pur senza abbandonare il<br />

supporto cartaceo, trova nuove strade ed<br />

autostrade elettroniche per compiere il suo<br />

viaggio tra chi produce le notizie e chi ne fruisce.<br />

I quaranta tra allieve ed allievi che oggi<br />

ricevono il documento che segna il loro<br />

ingresso ufficiale di praticanti nel mondo del<br />

giornalismo, e che lo ricevono nel clima<br />

particolare e suggestivo che li vede insieme<br />

con Colleghi che per mezzo secolo hanno<br />

operato in un mondo fatto solo di carta e di<br />

tasti delle macchine per scrivere, sono le<br />

nuove leve dell’epoca della comunicazione<br />

globale, quel benefico cataclisma che si è<br />

scatenato quasi all’improvviso sul nostro<br />

mondo, sconvolgendo al tempo stesso l’economia<br />

e il costume, i sistemi di produzione e<br />

gli stili di vita, con una velocità sorprendente<br />

e sconvolgente che mette in affanno chiunque<br />

cerchi di inseguirla. Noi, alla Scuola,<br />

stiamo cavalcando questa tigre perché<br />

siamo convinti che solo con il pieno dominio,<br />

anche tecnologico, <strong>dei</strong> nuovi strumenti di<br />

comunicazione potremo formare giornalisti<br />

di “pronto impiego”, come, peraltro, l’esperienza<br />

estremamente positiva della sistemazione<br />

degli allievi del corso precedente ha<br />

dimostrato.<br />

Per il XII corso, quello attualmente in svolgimento,<br />

contiamo di riuscire a fare meglio<br />

grazie all’arricchimento delle dotazioni tecniche,<br />

alla razionalizzazione del programma<br />

didattico che viaggia sui binari delle esercitazioni<br />

pratiche mattutine e delle lezioni teoriche<br />

pomeridiane: un laboratorio continuo<br />

che si fonde con l’accademia senza soluzione<br />

di continuità, capace di infondere agli<br />

allievi i ritmi, a volte duri, della giornata lavorativa<br />

di un professionista dell’informazione<br />

tenuto a non trascurare un continuo aggiornamento<br />

culturale. Se dovessimo tracciare<br />

un bilancio sotto l’aspetto squisitamente<br />

morale potremmo affermare, senza presunzione,<br />

che le cose vanno bene, ma anche se<br />

questa non è la sede per un bilancio fatto di<br />

numeri dobbiamo rilevare che il continuo<br />

adeguamento degli strumenti indispensabili<br />

per quella che ormai si può definire come la<br />

“nuova informazione” richiede esborsi non<br />

più compatibili con il contributo elargito dalla<br />

Regione, che resta l’apporto fondamentale<br />

per il funzionamento della Scuola. Un laboratorio,<br />

quello di via Fabio Filzi, che vede<br />

innestarsi sul tronco principale del corso <strong>dei</strong><br />

praticanti, da quest’anno, un corso per<br />

comminatori pubblici e addetti all’Ufficio<br />

Relazioni con il Pubblico finanziato del<br />

quadro del Fondo Sociale Europeo, mentre<br />

continuano i tradizionali corsi per Uffici Stampa,<br />

per la Comunicazione scientifica (attuato<br />

in collaborazione con la Facoltà di Farmacia<br />

dell’Università) e stanno avviandosi quelli in<br />

comunicazione pubblica e in multimedialità,<br />

d’intesa con l’Associazione Lombarda <strong>dei</strong><br />

<strong>Giornalisti</strong>, per riqualificare i colleghi disoccupati<br />

o qualificare “free lance” e pubblicisti<br />

in settori che presentano buone prospettive<br />

di lavoro. È una mole ingente di lavoro che<br />

mette a dura prova, anche dal punto di vista<br />

logistico, le strutture dell’Istituto Carlo De<br />

Martino: riusciamo a controllare l’onda di<br />

piena solo grazie all’impegno <strong>dei</strong> docenti, del<br />

personale della segreteria e al fatto che il<br />

direttore Gigi Speroni profonde quotidianamente<br />

un impegno appassionato che merita<br />

il riconoscimento di noi tutti e che ci ha<br />

permesso di superare anche il difficilissimo<br />

momento della scomparsa di Alessandro<br />

Caporali, per oltre quindici anni indimenticabile<br />

motore della Scuola.<br />

Ma l’attività non è solo quella della didattica,<br />

ispirata ai principi dell’apposita Commissione<br />

presieduta da Piero Ostellino: ci proponiamo<br />

anche in ambito sociale e culturale<br />

con un corso, ormai affermato, di conoscenza<br />

del giornalismo tenuto a San Vittore e<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

Bruno<br />

Ambrosi<br />

coordinato, con passione e competenza, da<br />

Emilio Pozzi, abbiamo dato vita alla Mostra<br />

su Giuseppe Trevisani ed un’altra è in preparazione<br />

su Walter Tobagi per il ventennale<br />

della sua uccisione (28 maggio 1980): un<br />

tributo che tutta la categoria deve alla sua<br />

memoria e di cui l’Associazione che a lui si<br />

intitola cercherà di farsi interprete nel modo<br />

migliore. Ricorderemo adeguatamente anche<br />

Egisto Corradi, un grande inviato scomparso<br />

10 anni fa.<br />

Questo lo stato delle cose, sia pur sommariamente<br />

esposto, per aggiornare il mondo<br />

giornalistico di una realtà qual è quella della<br />

Scuola, spesso misconosciuta quando non<br />

addirittura ignorata dalla categoria, mentre,<br />

per contrapposto, gode di un buon credito e<br />

di conoscenza nel mondo editoriale che ha<br />

potuto apprezzare i suoi “prodotti”, vale a dire<br />

centinaia di giornalisti preparati culturalmente,<br />

tecnicamente ed eticamente che non a<br />

caso hanno raggiunto posizioni chiave e ruoli<br />

direttoriali in molte testate della penisola.<br />

Stiamo vivendo una realtà che conosce<br />

trasformazioni profonde, addirittura autentiche<br />

rivoluzioni soprattutto nel settore della<br />

comunicazione: è nata e si sta affermando<br />

con una velocità che ha dell’incredibile la<br />

“nuova informazione” che ormai si snoda su<br />

circuiti sempre più eterei: l’abbecedario del<br />

giornalista di oggi è la conoscenza della telematica,<br />

la capacità di navigare in rete, l’invenzione<br />

di nuovi utilizzi <strong>dei</strong> mezzi straordinari<br />

che la tecnica ci fornisce, l’adeguamento<br />

ai nuovi linguaggi che ormai ripudiano la<br />

vecchia carta: è una sfida difficile da affrontare,<br />

che si compie in tempi tanto accelerati<br />

da apparire convulsi: noi abbiamo cercato e<br />

cerchiamo quotidianamente di affrontare<br />

questa sfida. In parallelo quest’epoca di<br />

cambiamenti vede anche la trasformazione<br />

profonda dell’Università, l’adozione di corsi,<br />

come quello in giornalismo, che deve portare<br />

inevitabilmente ad un’integrazione tra l’insegnamento<br />

accademico e quello pratico da<br />

attuare proprio in Istituti come il nostro che<br />

vanta la propria primogenitura e che ha<br />

saputo costruirsi un discreto prestigio.<br />

Contatti sono già in corso con vari Atenei ed<br />

in particolare con l’Università Statale. Come<br />

annunciavamo già l’anno scorso il futuro<br />

vedrà la nostra Scuola strettamente collegata<br />

al mondo universitario una volta raggiunta<br />

l’intesa attorno al tavolo che veda come<br />

protagonista anche la Regione Lombardia.<br />

Il compito che spetterà ai Colleghi che guideranno<br />

le sorti dell’Associazione e dell’Istituto<br />

pur in un quadro normativo diverso crediamo<br />

siano gli stessi ai quali abbiamo dedicato<br />

il nostro impegno: formare giornalisti ben<br />

preparati, che abbiano il culto della verità e<br />

la padronanza delle tecnologie, che siano<br />

onesti e perciò credibili e che considerino<br />

l’etica non una noiosa materia di studio ma<br />

la costante quotidiana del loro lavoro.<br />

Letizia<br />

Gonzales<br />

Il direttore della Scuola di giornalismo della Cattolica<br />

Bettetini: sposare competenze<br />

teoriche avanzate e pratica<br />

La Scuola in Analisi e Gestione della<br />

Comunicazione dell’Università Cattolica del S.<br />

Cuore di Milano eredita la grande tradizione<br />

della Scuola Superiore di Comunicazioni<br />

Sociali, una delle prime realtà (la sua fondazione<br />

risale agli anni Sessanta, a opera di<br />

Mario Apollonio) a occuparsi scientificamente<br />

degli operatori della comunicazione.<br />

Nell’ambito di questa formazione, la Scuola -<br />

riservata a laureati - si articola in tre settori di<br />

specializzazione, in stretta comunicazione tra<br />

loro ma dotati di una vasta autonomia:<br />

Audiovisivi, Comunicazione pubblica e d’impresa,<br />

Giornalismo. È naturalmente di quest’ultima<br />

sezione che parlerò molto brevemente<br />

qui, per raccontarvi sinteticamente obiettivi<br />

e procedure della nostra formazione.<br />

Il corso (a numero chiuso) è di durata biennale.<br />

Si accede tramite una selezione che vede<br />

protagonisti come esaminatori, oltre ai docenti<br />

della scuola, anche e soprattutto giornalisti<br />

professionisti indicati dall’<strong>Ordine</strong>. Il primo anno<br />

è occupato – per la parte didattica tradizionale<br />

– da corsi comuni. Il secondo offre invece la<br />

scelta fra ben quattro curricula: giornalismo a<br />

stampa, giornalismo radiofonico e televisivo,<br />

editoria elettronica, ufficio stampa.<br />

Alla parte didattica tradizionale è affiancata<br />

una serie di iniziative volte a mettere a contatto<br />

gli studenti con il mondo della professione.<br />

Tra le principali attività ricordo qui:<br />

● il lavoro redazionale, collegato all’attività di<br />

praticantato, che ha luogo nell’ambito di<br />

un giornale universitario, CSN, interamente<br />

costruito dai nostri studenti sotto la<br />

supervisione di giornalisti professionisti;<br />

questa attività occupa tutte le mattine e gli<br />

orari pomeridiani lasciati liberi dalle lezioni;<br />

● il laboratorio per la trattazione e l’elaborazione<br />

delle notizie di agenzia;<br />

● le esercitazioni di radio e televisione;<br />

● gli stage presso testate giornalistiche a<br />

stampa o radiotelevisive;<br />

● gli incontri organizzati dalla Scuola con<br />

personalità del mondo della comunicazione<br />

(sia in campo giornalistico che extragiornalistico).<br />

La filosofia della sezione Giornalismo della<br />

nostra Scuola consiste nello sposare il più<br />

strettamente possibile competenze teoriche<br />

avanzate con una pratica di eccellente livello.<br />

Per questo anche le materie più teoriche offrono<br />

durante una parte delle lezioni esperienze<br />

concrete di analisi di prodotti, e viceversa,<br />

anche durante gli stage, è previsto un continuo<br />

monitoraggio e l’incentivo a una autoriflessione<br />

sulla attività svolta, in sinergia con i docenti. Le<br />

prospettive di trasformazione delle Università<br />

(3+2) offriranno nuove opportunità, a cui la<br />

nostra Scuola è già molto attenta: in particolare,<br />

da un lato occorrerà integrare l’attività formativa<br />

tradizionale con il mutato assetto <strong>dei</strong><br />

corsi di laurea, dall’altro potranno essere pensate<br />

attività formative di aggiornamento e di<br />

specializzazione, soprattutto nei settori emergenti<br />

legati alla innovazione tecnologica.<br />

Relazione del consigliere responsabile dell’Urp dell’Ogl<br />

Gonzales: un osservatorio<br />

degli affanni della categoria<br />

In questi due anni, come responsabile dell’ufficio<br />

relazioni con il pubblico, ho risposto a un<br />

migliaio di telefonate circa e incontrato più o<br />

meno cinquecento persone, nei due giorni alla<br />

settimana che ricevo all’<strong>Ordine</strong>. Al di là di coloro,<br />

soprattutto all’inizio di questa attività, che<br />

si rivolgevano a me con problemi personali<br />

che poco avevano a che fare con la professione,<br />

ma molto con la solitudine, ho potuto tracciare<br />

una specie di identikit del visitatore-tipo<br />

del mio ufficio.<br />

L’ottanta per cento e forse più <strong>dei</strong> giovani che<br />

ho ricevuto o che mi hanno telefonato, sono<br />

giornalisti free lance pubblicisti, che vivono di<br />

questo lavoro per i quali quindi la collaborazione<br />

ad una o più testate è l’unica fonte di<br />

reddito. Solo alcuni, per sopravvivere in un<br />

mercato completamente destabilizzato e<br />

molto spesso privo di regole, arrotondano lo<br />

stipendio con consulenze in settori più remunerativi,<br />

quali marketing, pubblicità, pubbliche<br />

relazioni.<br />

Perché vengono da noi? I problemi, benché<br />

diversi rivelano un unico filo conduttore e cioè<br />

il grande disagio di operare in una libera<br />

professione, priva di regole, di rispetto, di tutela.<br />

Come dicevo prima, sono giovani mal<br />

pagati (non esiste rispetto del tariffario) ed<br />

anche quando vengono retribuiti con valori di<br />

mercato sempre più bassi, il pagamento<br />

avviene, salvo rarissimi casi ormai, dopo<br />

novanta giorni dalla pubblicazione del pezzo,<br />

se va bene, ma anche dopo centoventi, centocinquanta,<br />

centottanta giorni e cioè cinque o<br />

sei mesi dopo la consegna del lavoro in redazione.<br />

Alcune volte il pagamento non avviene<br />

del tutto. Per questo motivo abbiamo istituito il<br />

servizio legale di patrocinio gratuito per il recupero<br />

<strong>dei</strong> crediti da lavoro. A oggi complessivamente,<br />

sono stati recuperati circa 27 milioni.<br />

Ma al di là delle cifre ci auguriamo che questo<br />

servizio reso ai colleghi crei negli editori un<br />

maggior rispetto verso i diritti economici <strong>dei</strong><br />

free lance.<br />

Il giovane mal pagato costretto a scrivere in<br />

pochissimo tempo, dal pezzo alla didascalia,<br />

al box, che aspira ad un posto fisso in redazione,<br />

il “collaboratore disperato” come viene<br />

definito in un’acuta riflessione appena pubblicata,<br />

che descrive quello che succede oggi<br />

Gianfranco<br />

Bettetini<br />

nelle redazioni, è il free lance che si rivolge a<br />

noi e spera di poter risolvere almeno il suo<br />

problema di sopravvivenza economica.<br />

Questo popolo di collaboratori vaganti, senza<br />

punti di riferimento, spesso soli con il loro<br />

computer, scarsamente preparati su diritti e<br />

doveri del giornalista, con poca conoscenza<br />

delle leggi che regolano la nostra professione<br />

è sempre più numeroso. Gli ultimi dati ci<br />

segnalano che ormai più del cinquanta per<br />

cento <strong>dei</strong> giornalisti sono oggi liberi professionisti.<br />

Per fortuna non tutti soffrono questa<br />

drammatica situazione perché chi si rivolge a<br />

noi è il più indifeso, nella categoria. Ma è fuori<br />

dubbio che compito degli organismi preposti<br />

alla tutela della nostra professione, dall’<strong>Ordine</strong><br />

al sindacato all’istituto di previdenza è<br />

progettare un futuro diverso da oggi, per affermare<br />

la dignità del ruolo del giornalista nella<br />

società civile, in un momento di grande<br />

trasformazione della nostra professione.<br />

Altri quesiti che vengono posti spesso al mio<br />

ufficio sono la par condicio e cioè le regole da<br />

rispettare durante i periodi elettorali. Diritti<br />

d’autore: cessione di servizi già pubblicati o<br />

mai pubblicati, pagati o non pagati, ecc. Ruolo<br />

del giornalista telematico, problemi di copyright<br />

su Internet, nuovi aspetti del prodotto<br />

editoriale on line, come registrare testate telematiche<br />

e via dicendo. Uffici stampa nelle<br />

pubbliche amministrazioni: funzioni, ruoli,<br />

contratti. Pochissimi sono i professionisti con<br />

contratto giornalistico. È ancora in discussione<br />

alla Camera un progetto di legge presentato<br />

dalla Federazione della Stampa per regolamentare<br />

questa professione nelle pubbliche<br />

amministrazioni. Questi sono i temi più ricorrenti<br />

da parte <strong>dei</strong> colleghi. Poi ci richiedono<br />

tutta una serie di informazioni sulla nostra<br />

professione, sulle pubblicazioni, sulla pubblicità,<br />

piccoli editori, consolati, enti scientifici,<br />

fondazioni non profit.<br />

Il lavoro dell’ufficio che coordino e rappresento<br />

è indubbiamente vario e interessante. È un<br />

osservatorio dinamico rivelatore di una professione<br />

in continua evoluzione in un mercato<br />

disordinato, frantumato e instabile ma a suo<br />

modo anche creativo nella ricerca di iniziative,<br />

soprattutto telematiche destinate ad aprire<br />

strade nuove e diverse anche al giornalista.<br />

9


2Assemblea<br />

000<br />

SILVIO BERTOLDI<br />

“Arriva la storia” ha commentato<br />

il presidente<br />

dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti<br />

quando Silvio Bertoldi,<br />

scrittore di numerosi<br />

libri di storia ed editorialista<br />

del “Corriere della<br />

Sera”, ha ritirato la sua<br />

medaglia d’oro.<br />

Alla domanda a quale<br />

libro rimane più legato,<br />

Bertoldi risponde Salò,<br />

sia per il successo ottenuto<br />

sia per la validità<br />

della chiave di scrittura,<br />

che risulta valida ancora<br />

oggi. Attualmente lo<br />

storico e giornalista sta<br />

lavorando ad un nuovo<br />

libro intitolato Piazzale<br />

Loreto, dedicato interamente<br />

alla giornata del 25 <strong>aprile</strong>. “Dopo aver descritto –<br />

commenta Bertoldi – il 25 luglio in Apocalisse Italiana e l’8<br />

settembre in Salò, non poteva mancare, per chiudere la trilogia<br />

di queste date memorabili, un libro sul 25 <strong>aprile</strong>”.<br />

PROFESSIONISTI<br />

GIANFRANCO COBOR<br />

Con grande soddisfazione,<br />

dopo la premiazione,<br />

Gianfranco Cobor ci dice<br />

di essere nato proprio<br />

nello stabile di Radiocor,<br />

l’agenzia di stampa<br />

fondata dal padre, nella<br />

quale ora lavora con il<br />

figlio Pietro. “I quotidiani,<br />

la carta stampata in<br />

generale ma anche la<br />

radio, la televisione e<br />

Internet”, aggiunge,<br />

“continuano a costruire i<br />

loro prodotti partendo da<br />

quanto gli inviati riportano<br />

dal campo”. La sua<br />

esperienza, in Italia e<br />

all’estero, lo porta ad<br />

affermare che il giornalismo<br />

d’agenzia non ha<br />

perso importanza nel tempo e che il suo ruolo rimarrà fondamentale<br />

anche in futuro, nonostante la sfida delle nuove tecnologie:<br />

“La fonte non può essere trascurata, anche se cambia il<br />

metodo di trasmissione delle informazioni”.<br />

PIERANTONINO BERTÈ<br />

GIUSEPPE DICORATO<br />

FLAVIO DOLCETTI PAOLO PESCETTI FRANCO RHO<br />

Passo rapido e scattante:<br />

così Flavio Dolcetti è<br />

andato a ricevere la<br />

medaglia per i 50 anni<br />

di carriera.<br />

È stata decisamente<br />

una bella giornata, per<br />

l’ex redattore dell’“Unità”,<br />

che ha anche un<br />

lungo passato di attivismo<br />

negli organi professionali:<br />

dal ’71 all’89<br />

membro del direttivo<br />

Alg, consigliere della<br />

Federazione della Stampa<br />

e dello stesso <strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>, sia nazionale<br />

che lombardo, oltre<br />

che consigliere generale<br />

Inpgi.<br />

Attualmente Flavio<br />

Dolcetti è vicepresidente dell’Unione nazionale giornalisti<br />

pensionati. “Ho ricevuto un premio prestigioso che mi<br />

onora e mi commuove – commenta – però al contempo mi<br />

ricorda di aver superato i settant’anni”.<br />

Ha voluto essere<br />

presente alla premiazione<br />

nonostante i<br />

problemi di salute Paolo<br />

Pescetti combattente<br />

nella Resistenza, in val<br />

d’Ossola, quando era<br />

giovanissimo, e poi<br />

giornalista e inviato dell’“Unità”<br />

a Praga.<br />

Commosso, ha salutato<br />

gli amici presenti in sala<br />

e ha ricevuto la stretta<br />

di mano di chi ne ricorda<br />

chiaramente la grande<br />

passione nel lavoro<br />

e nella vita politica, con<br />

il settimanale “Pattuglia”,<br />

“Il settimanale della<br />

Resistenza”, e la<br />

pubblicazione antologica<br />

La Resistenza racconta. “Ho cercato per tutta la vita di<br />

seguire i miei ideali e, anche se la storia sembra aver<br />

condannato le ideologie, i nostri sforzi e la nostra buona<br />

fede non potranno mai essere messi in discussione”.<br />

Pierantonino Bertè, anche<br />

dopo aver lasciato<br />

la carica di Presidente<br />

della Triennale, va sempre<br />

di fretta. Riusciamo<br />

a bloccarlo subito dopo<br />

la consegna della<br />

medaglia per i cinquant’anni<br />

di appartenenza<br />

all’<strong>Ordine</strong>: “Sono<br />

grato per questo riconoscimento.<br />

Anche chi ha<br />

avuto sorte di svolgere<br />

altri e numerosi impegni<br />

sempre è stato giornalista<br />

nello spirito e, se mi<br />

è consentita un’espressione romantica, nel cuore”. Da<br />

deputato nelle file della Dc a direttore generale della Rai,<br />

passando per la presidenza dell’Istituto Luce, Bertè ha<br />

sempre svolto incarichi manageriali, ma non ha mai soffocato<br />

la sua passione per la scrittura.<br />

“Queste cerimonie hanno<br />

un risvolto malinconico.<br />

Io so di avere cinquant’anni,<br />

ma il fatto che<br />

me lo ricordino mi fa un<br />

certo effetto”.<br />

Così reagisce Giuseppe<br />

Dicorato, giornalista con<br />

la passione per l’aviazione,<br />

subito dopo aver ricevuto<br />

il premio per i suoi<br />

cinquant’anni di carriera.<br />

“Mi sento – continua<br />

Dicorato – come i vincitori<br />

del Giro d’Italia di una<br />

volta, che, al termine<br />

della competizione, dicevano<br />

“Ciao mamma, sono<br />

contento di essere<br />

arrivato primo”.<br />

A me, però, viene da dire<br />

solo sono contento di essere arrivato”. Sempre vivace e con<br />

la battuta pronta, Giuseppe Dicorato festeggia in questo<br />

modo la sua medaglia d’oro.<br />

Nel momento della<br />

premiazione, a Franco<br />

Rho viene spontaneo il<br />

paragone fra il suo giornalismo<br />

e quello attuale,<br />

“e la distanza è netta. Le<br />

nuove generazioni sono<br />

sacrificate dagli editori,<br />

in qualche modo trasformate<br />

in impiegati.<br />

Noi avevamo la libertà di<br />

muoverci, uscire per<br />

strada, conoscere dal<br />

vivo la realtà”. Inevitabile<br />

un simile pensiero in<br />

uno che è stato inviato<br />

del “Corriere” accanto a<br />

gente come Egisto Corradi.<br />

Ma non c’è malinconia:<br />

“A me va bene<br />

così perché posso dedicarmi<br />

a quel che mi piace – spiega Rho – ma certo preferivo<br />

quando erano i giornali di provincia la fucina delle<br />

nuove leve, la gavetta da cui emergevano i migliori.”<br />

ADOLFO SCALPELLI EGIDIO STERPA SANDRO ZAMBETTI<br />

“Meno male che non<br />

sono l’ultimo”, ha commentato<br />

Adolfo Scalpelli<br />

aspettando in piedi il<br />

suo turno per ritirare la<br />

medaglia. Ricordiamo<br />

che Scalpelli è stato<br />

caposervizio dell’attualità<br />

e vicecaporedattore<br />

dell’“Unità”, direttore<br />

dell’Istituto per la storia<br />

della Resistenza e del<br />

Movimento operaio.<br />

Scrittore di numerose opere<br />

di storia contemporanea,<br />

fra cui citiamo<br />

Scioperi e guerriglia in<br />

Val Padana (1943-45),<br />

libro adottato all’Università<br />

di Urbino, Vite<br />

vendute. L’emigrazione<br />

verso il Terzo Reich dal feudo di Farinacei e Dalmine 1919.<br />

Storia e mito di uno sciopero rivoluzionario.<br />

Attualmente è direttore del mensile “Quale consumo”, giornale<br />

della Cooperazione lombarda che tratta di salute e<br />

ambiente.<br />

Oro a dieci professionisti<br />

per 50 anni di albo<br />

Controcorrente anche<br />

stavolta Egidio Sterpa:<br />

“La cerimonia per i 50<br />

anni? Mi fa arrabbiare<br />

tremendamente. Perché<br />

ho 74 anni!”.<br />

L’ex ministro <strong>dei</strong> Rapporti<br />

col Parlamento e<br />

vicesegretario del Partito<br />

Liberale, attualmente<br />

consigliere comunale di<br />

Forza Italia a Milano,<br />

scherza ma non troppo.<br />

Certo, però, sotto sotto<br />

la medaglia lo inorgoglisce,<br />

“perché, anche se<br />

ho avuto una qualche<br />

carriera politica, io sono<br />

e resterò sempre un<br />

giornalista”. D’altronde,<br />

quando si è stati caposervizio<br />

e inviato del “Corriere della Sera”, direttore del<br />

“Corriere Lombardo”, fondatore assieme a Indro Montanelli<br />

e Mario Cervi del “Giornale”, e adesso commentatore<br />

dello stesso quotidiano, come si potrebbe dire altrimenti?<br />

Sandro Zambetti ha ritirato<br />

per ultimo la sua medaglia<br />

ma “solo perché il suo<br />

cognome comincia con la<br />

zeta”, come ha scherzosamente<br />

precisato il presidente<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, Franco<br />

Abruzzo al momento di<br />

consegnargliela.<br />

Zambetti è stato capocronista<br />

e redattore capo a<br />

“L’Eco di Bergamo”, caposervizio<br />

del “politico” a “La<br />

Gazzetta del Popolo” di<br />

Torino. Ormai da trent’anni<br />

è direttore della rivista<br />

“Cineforum” oltre che presidente<br />

dell’Alasca, l’archivio<br />

lombardo dell’audiovisivo.<br />

Il suo film preferito?<br />

“Ombre rosse - risponde - nel ‘45 lo vidi ben sei volte”. Zambetti<br />

è anche membro del Direttivo nazionale del Sindacato <strong>dei</strong><br />

critici cinematografici italiani.<br />

10 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


PUBBLICISTI<br />

Oro a diciannove pubblicisti<br />

per 50 anni di albo<br />

ALDO ANIASI BRUNO ARCANGIOLI GAETANO ARENA<br />

“Questa medaglia è un<br />

riconoscimento all’anzianità.<br />

Mi ha fatto piacere riceverla<br />

e ne sono grato<br />

all’<strong>Ordine</strong>”.<br />

Sono le parole pronunciate<br />

da Aldo Aniasi<br />

subito dopo la consegna<br />

della medaglia<br />

d’oro per i 50 anni di<br />

professione.<br />

Aniasi è stato sindaco<br />

di Milano per 9 anni,<br />

deputato per 18, ministro<br />

della Sanità e delle<br />

Regioni, vicepresidente<br />

della Camera <strong>dei</strong><br />

deputati, scrittore,<br />

comandante partigiano,<br />

socialista e, appunto,<br />

giornalista politico per importanti quotidiani come<br />

l’“Avanti”! e “Il Giorno”.<br />

“La mia attività di pubblicista è sempre stata complementare<br />

al mio impegno amministrativo, politico e parlamentare”,<br />

ha precisato.<br />

GUIDO BALLO EGIDIO BONFANTE ALDO DE LUCA<br />

“Sono orgoglioso di<br />

appartenere all’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della<br />

Lombardia da cinquant’anni,<br />

ma vorrei ricordare<br />

che il mio esordio<br />

come giornalista risale<br />

al 1934, quando scrivevo<br />

come critico teatrale<br />

a “L’ora” di Palermo.<br />

Quindi sono pubblicista<br />

da ben sessantacinque<br />

anni”. Dalla primigenia<br />

passione per il teatro<br />

Ballo, una volta arrivato<br />

a Milano, si è rivolto più<br />

all’arte. Professore all’Accademia<br />

di Brera e<br />

collaboratore di diverse<br />

testate, prima tra tutte “Il<br />

Corriere della Sera”,<br />

Ballo ha anche trovato il tempo di allestire alcune prestigiose<br />

esposizioni, come quella di Boccioni a Palazzo Reale. Oggi<br />

si dedica a tempo pieno alle sue poesie, correggendo le dieci<br />

raccolte già pubblicate e creandone di nuove.<br />

CARLO FAROLDI MARIA TERESA GALLO VANGELISTA GIORGIO GALLUZZO<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

Il presidente Abruzzo<br />

con gli allievi dell’Ifg<br />

e i vincitori delle tesi<br />

Carlo Demetrio Faroldi<br />

non era presente alla<br />

premiazione perché in<br />

ospedale.<br />

Al figlio Aleardo ha<br />

però affidato oltre il<br />

compito di ritirare il<br />

riconoscimento, alcune<br />

righe battute a macchina<br />

di augurio ai professionisti<br />

di oggi: “Sappiano<br />

i giornalisti - scrive<br />

Carlo Faroldi - essere<br />

consapevoli della<br />

loro libertà e della loro<br />

dignità e siano sempre<br />

apostoli della verità e<br />

della giustizia”. Faroldi,<br />

oggi 91enne, è stato un<br />

giornalista cattolico<br />

fortemente impegnato<br />

nel sociale. Ha scritto per “Avvenire”, “L’Italia”, “L’<strong>Ordine</strong>”,<br />

“Il Ticino”, “Il Segno”, “La Voce degli uomini cattolici” e<br />

l’“Osservatore Romano”.<br />

Ha fondato la prima scuola italiana per rieducare alla parola<br />

i laringectomizzati di cui ha diretto anche la rivista.<br />

“Provo emozione, perché<br />

ci hanno ricordato.<br />

Mi dispiace solo di non<br />

aver coltivato di più la<br />

professione, si guadagnava<br />

così poco”. Così<br />

Bruno Arcangioli commenta<br />

dopo aver ricevuto<br />

la medaglia d’oro per<br />

i suoi cinquant’anni di<br />

iscrizione all’Albo <strong>dei</strong><br />

pubblicisti.<br />

La passione per il teatro<br />

domina la sua vita intellettuale.<br />

Pubblica sull’“Espresso”<br />

inediti atti<br />

unici di T. William e di Th<br />

Wilder. Traduce l’Apollon<br />

de Bellac di Giroudoux,<br />

presenta in Italia<br />

sul primo ed unico<br />

numero di “Sipario”, diretto da Giorgio Strehler, Clifford Odets<br />

con Svegliati e canta, testo che allora non era ancora andato<br />

in scena. Arcangioli si dedica alla traduzione e alla presentazione<br />

di due opere teatrali di William Saroyan Gente magnifica<br />

e Il mio cuore è sugli altipiani.<br />

“Mi è sempre piaciuto<br />

scrivere d’arte e sono<br />

contento di esser stato<br />

testimone e partecipe<br />

della vita culturale italiana<br />

negli ultimi cinquant’anni”<br />

dice Egidio<br />

Bonfante che nella sua<br />

lunga carriera ha collaborato<br />

con moltissime<br />

testate culturali.<br />

Ringrazia per il riconoscimento<br />

ricevuto salutando<br />

i colleghi ma,<br />

nell’esprimere un parere<br />

sul mondo della<br />

stampa di oggi, lamenta<br />

la mancanza di<br />

spazio riservato agli<br />

argomenti da terza<br />

pagina. La vocazione<br />

artistica di Bonfante è testimoniata dall’attività di pittore<br />

che l’ha portato dal 1940 ad oggi a esporre in 81 mostre<br />

personali e in numerose manifestazioni collettive in Italia e<br />

all’estero.<br />

“Mi sembra bellissima la<br />

presenza di giornalisti<br />

anziani e giovani praticanti.<br />

È simbolico, vuol<br />

dire che la tradizione c’è<br />

e continua” dice entusiasta<br />

Maria Teresa Gallo<br />

Vangelista.<br />

E la tradizione continua<br />

anche in famiglia, infatti<br />

la Maria Teresa Gallo<br />

Vangelista era accompagnata<br />

dalla figlia anch’essa<br />

giornalista.<br />

La Vangelista dopo una<br />

collaborazione con la<br />

Rizzoli, fondò insieme<br />

con il marito la Vangelista<br />

Editori.<br />

Il grafico della casa<br />

editrice, fino alla sua<br />

scomparsa, fu Albe Steiner. Dell’attività editoriale sono da<br />

segnalare le pubblicazioni degli undici libri di Vittorio Vidali, il<br />

leggendario Carlos Contreras della guerra civile spagnola,<br />

alcuni saggi di storia e filosofia, libri di narrativa, cataloghi<br />

d’arte.<br />

“Devo dire che alla<br />

consegna della medaglia<br />

mi sono commosso.<br />

Innanzitutto perché ho<br />

rivisto vecchi amici, rivissuto<br />

tanti ricordi. Non<br />

credo sia un riconoscimento<br />

al merito, il mio<br />

unico merito per averla<br />

avuta è di essere vivo”.<br />

Gaetano Arena in effetti,<br />

oggi si dedica quasi interamente<br />

alla professione<br />

di notaio ma della sua<br />

attività di pubblicista che<br />

ha svolto in passato si<br />

dice contento.<br />

Arena cominciò a Catania<br />

a “La Sicilia” di Alfio<br />

Russo nel ‘46. Seguirono<br />

collaborazioni con la rivista<br />

culturale di Longanesi, “Il Garofano Rosso” e con “Il<br />

Corriere Lombardo”. “La sensazione che ho avuto in occasione<br />

della premiazione – ha concluso Arena – è che la categoria<br />

<strong>dei</strong> giornalisti sia sempre unita e prospera e mi ha fatto<br />

piacere”.<br />

Pur se appena uscito<br />

da una lunga degenza<br />

in ospedale, Aldo De<br />

Luca non ha voluto<br />

mancare alla cerimonia.<br />

“Questa medaglia mi<br />

inorgoglisce – dichiara<br />

– anche perché mi sono<br />

potuto occupare di<br />

diversi argomenti, dallo<br />

sport al finanziario, e<br />

sono stato sempre<br />

apprezzato e ben considerato<br />

in tutti i giornali a<br />

cui ho collaborato”. Che<br />

non sono stati di poco<br />

conto: citiamo “la<br />

Gazzetta dello Sport” e<br />

“Milaninter” nel settore<br />

sportivo, e “24 ore” per<br />

l’economia, in particolare<br />

nel settore previdenziale (forte dell’esperienza accumulata<br />

in anni di lavoro all’Inps). Un buon bilancio in 50 anni<br />

di carriera, insomma, come riconosce egli stesso: “Delusioni<br />

ne ho avute ben poche, e sono davvero contento”.<br />

Hanno attraversato insieme<br />

mezzo secolo alle<br />

Officine grafiche Cino<br />

Del Duca, lui come direttore<br />

responsabile di<br />

“Intimità della Famiglia”,<br />

lei come contabile in<br />

Amministrazione.<br />

Giorgio Galluzzo e sua<br />

moglie (che, nella foto,<br />

ritira la medaglia) hanno<br />

visto scorrere da un<br />

punto d’osservazione<br />

privilegiato il ritratto di<br />

un’Italia che cambia, si<br />

evolve, dalle casalinghe<br />

alle donne manager. L’incarico<br />

di direttore non gli<br />

ha lasciato tempo per<br />

scrivere, ma Galluzzo si<br />

è occupato di tante<br />

mansioni interne: controllo delle vendite, degli ispettori, della<br />

distribuzione.<br />

Con in più un’attenzione continua e un monitoraggio costante<br />

di tutti i cambiamenti sociali per mantenere il suo giornale uno<br />

specchio fedele di un’Italia in cambiamento.<br />

11


2Assemblea<br />

000<br />

GUIDO LOPEZ NUNES ANTONIO ALDO LO RE EDOARDO MANGIAROTTI<br />

“Condivido pienamente il<br />

significato di questo<br />

incontro, con il riconoscimento<br />

alla carriera di<br />

tanti colleghi e il passaggio<br />

di consegne ai nuovi<br />

praticanti”.<br />

Guido Lopez Nunes,<br />

apprezza visibilmente il<br />

pomeriggio trascorso al<br />

Circolo della Stampa.<br />

Dopo la cerimonia, non<br />

perde l’occasione per<br />

esprimere alcuni gustosi<br />

giudizi su Milano, la città<br />

da lui raccontata e vissuta<br />

in tanti anni di attività<br />

giornalistica.<br />

Parla così delle luci<br />

orrende di piazza Vetra<br />

di notte, dell’incuria e del<br />

buon gusto che “è una caratteristica che va sempre più<br />

scomparendo”.<br />

MASSIMO MARTINI MARIO MIRABELLA ROBERTI ANGELO PENNELLA<br />

“L’atmosfera che si respirava<br />

nel Salone del<br />

Circolo della Stampa era<br />

eccitante e familiare nello<br />

stesso tempo.<br />

Eccitante, perché ricevere<br />

una medaglia per 50<br />

anni di attività giornalistica<br />

è una cosa che può,<br />

capitare una sola volta<br />

nella vita.<br />

Analoga sensazione<br />

hanno avuto i 49 praticanti<br />

che hanno ottenuto<br />

il riconoscimento del loro<br />

ufficiale ingresso nella<br />

famiglia <strong>dei</strong> giornalisti.<br />

Familiare, perché ci si è<br />

subito sentiti immersi in<br />

un’atmosfera di reciproca<br />

simpatia ed amicizia<br />

spontaneamente sorta fra giovani ed “anziani”.<br />

Sono queste le dichiarazioni di Massimo Martini, tra i fondatori<br />

e gli organizzatori del Mostra internazionale, Macef.<br />

“Sono contento. È un traguardo<br />

raggiunto. I cinquant’anni<br />

di professione<br />

sono un certificato anagrafico,<br />

quasi una carta<br />

di identità ma è una bella<br />

soddisfazione”.<br />

Lo Re si è accostato al<br />

giornalismo giovanissimo<br />

collaborando al giornale<br />

“Le Madonie” a<br />

Palermo, passando poi<br />

dal “Corriere della Sera”,<br />

“La Stampa”, “Il Popolo”<br />

e “l’Avanti!”.<br />

Oggi ha trovato una<br />

sintonia perfetta tra le<br />

passioni <strong>dei</strong> viaggi, la<br />

cucina e la scrittura.<br />

Lavora con “Non solo<br />

affari”, “Luoghi di fuga”, “I<br />

viaggi del Gourmet” e “Gente Viaggi”.<br />

Per “Meeting e Congressi” redige le destinazioni.<br />

DOMENICO LECCISI<br />

CARLO PINA GIANCARLO POZZI SERGIO ROMANO<br />

Carlo Pina accoglie con<br />

evidente piacere la<br />

medaglia per i cinquant’anni<br />

d’iscrizione<br />

all’<strong>Ordine</strong>. L’uomo che<br />

ha dedicato trent’anni<br />

della sua vita all’ Ufficio<br />

Stampa della Provincia<br />

di Milano, racconta il<br />

suo esordio nella carta<br />

stampata: “Nel 1948 a<br />

Magenta, con alcuni<br />

amici, collaboravo a “Il<br />

duca di bronzo”, un<br />

settimanale politicoculturale<br />

venduto porta<br />

a porta”. Oggi Pina cura<br />

la “Rivista lombarda <strong>dei</strong><br />

Maestri del Lavoro” ed<br />

è direttore responsabile<br />

del periodico della<br />

Croce Bianca: “Sono in pensione, ma ci tengo a fare ancora<br />

cronaca. Quando c’è la passione...”.<br />

È soddisfatto il professor<br />

Mario Mirabella Roberti.<br />

Dopo una vita dedicata<br />

all’insegnamento universitario<br />

non si aspettava<br />

questo riconoscimento:<br />

“È stata per me una<br />

sorpresa essere incluso<br />

nell’elenco <strong>dei</strong> premiandi.<br />

Naturalmente in queste<br />

occasioni si ricordano<br />

con commozione i primi<br />

passi nel mondo del giornalismo:<br />

io oggi penso al<br />

“Corriere Istriano” di Pola,<br />

dove nel 1935 feci il mio<br />

debutto sulla carta stampata.<br />

Ma forse l’esperienza<br />

più bella fu la condirezione<br />

della “Voce libera di<br />

Trieste”. Era il 1946, un<br />

periodo caldo per il capoluogo giuliano”. Oggi dirige il centro di<br />

Antichità alto Adriatiche di Aquileia.<br />

Una giornata di soddisfazione,<br />

ma anche di<br />

rimpianto, quella di Giancarlo<br />

Pozzi. “Il motivo<br />

della soddisfazione mi<br />

sembra evidente, il<br />

rimpianto è invece perché<br />

avrei potuto fare di<br />

più”.<br />

Nel momento della celebrazione<br />

Pozzi pensa<br />

anche alle persone cui<br />

deve qualcosa. “Anzitutto<br />

Umberto Ronchi, caporedattore<br />

del “Quotidiano di<br />

Bergamo”, ma anche il<br />

maestro Gianandrea Gavazzeni,<br />

che mi affidò l’indice<br />

<strong>dei</strong> nomi e delle<br />

cose notevoli del suo<br />

“Quaderno del musicista”.<br />

Infine, il grande critico letterario Gianfranco Contini, conosciuto<br />

ai tempi della Repubblica dell’Ossola.<br />

“Una manifestazione perfettamente<br />

riuscita, resa<br />

gioiosa dalla presenza di<br />

molti giovani, che arricchiranno<br />

di nuova linfa la<br />

comunicazione”.<br />

Così commenta Domenico<br />

Leccisi la consegna<br />

delle Medaglie d’oro.<br />

“La scuola è uno strumento<br />

importantissimo<br />

perché serve sia dal<br />

punto di vista orientativo<br />

sia pedagogico. L’inserimento<br />

nella realtà è duro,<br />

ma se la scuola supporta<br />

lo studente con mezzi<br />

adeguati, per esempio quelli informatici, non sarà certo traumatico”.<br />

Infine riferendosi al premio ricevuto: “Un riconoscimento<br />

graditissimo. Ottima l’idea di dare un riconoscimento<br />

indifferenziato tra pubblicisti e professionisti”.<br />

Dimostra ancor meno<br />

anni del solito, e già<br />

normalmente Edoardo<br />

Mangiarotti sembra ben<br />

più giovane <strong>dei</strong> suoi 81<br />

anni.<br />

È proprio contento, l’ex<br />

campione olimpico di<br />

spada e fioretto dopo<br />

aver ricevuto la medaglia<br />

per i 50 anni di carriera<br />

giornalistica (in particolar<br />

modo alla “Gazzetta<br />

dello Sport”, naturalmente<br />

come esperto di<br />

scherma): “Sì, è un<br />

onore e un piacere essere<br />

accomunato a personalità<br />

come Sergio<br />

Romano o gli ex ministri<br />

Aniasi e Sterpa. E mi fa<br />

ancor più piacere il fatto di essere ancora sulla breccia alla<br />

mia età, di avere ancora la giornata piena”.<br />

“Cosa penso della premiazione?<br />

È stato un<br />

evento cordiale e simpatico.<br />

La mia medaglia<br />

d’oro starà sul tavolo<br />

della mia scrivania. Poi<br />

si vedrà”.<br />

Angelo Pennella ha<br />

iniziato la sua carriera<br />

di giornalista nel 1948 a<br />

“L’Italia” come giornalista<br />

di nera.<br />

Ha collaborato con “Il<br />

Borghese” e con le riviste<br />

“Epoca”, “Panorama”<br />

e “Grazia”.<br />

È passato da un incarico<br />

nelle relazioni esterne<br />

della Arnoldo Mondadori<br />

Editore alla responsabilità<br />

Iniziative<br />

Speciali per lo sviluppo <strong>dei</strong> periodici femminili della Rizzoli.<br />

“L’attività giornalistica è<br />

sempre stata una mia<br />

grande passione”,<br />

racconta Sergio Romano,<br />

mentre nella sala<br />

continua la cerimonia di<br />

premiazione delle altre<br />

“penne d’oro”. L’ambasciatore,<br />

storico e giornalista<br />

- attualmente<br />

editorialista de il “Corriere<br />

della Sera” e di<br />

“Liberal” e collaboratore,<br />

tra l’altro, di “Limes”,<br />

il “Corriere del Ticino”,<br />

“La Croix” di Parigi, fa<br />

notare poi, come fra le<br />

diverse attività, che egli<br />

ha svolto, esista una<br />

grande affinità: “In tutti i<br />

casi si è trattato di osservare<br />

la società, di riflettere e poi di elaborare testi e<br />

scritti che analizzassero in modo rigoroso i fatti e gli argomenti<br />

in discussione”.<br />

12 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Seconda edizione organizzata dall’<strong>Ordine</strong> della Lombardia<br />

Concorso per le tesi di laurea<br />

ponte tra Atenei e giornalismo<br />

Milano, 23 marzo. Promossa dal Consiglio dell’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia è giunta all’epilogo<br />

la seconda edizione del “Concorso” destinato a valorizzare<br />

le tesi di laurea dedicate al giornalismo e alle<br />

istituzioni della professione. Giudice insindacabile del<br />

Premio è lo stesso Consiglio dell’<strong>Ordine</strong>.<br />

Hanno partecipato al concorso le tesi discusse nelle<br />

Università italiane (pubbliche e private) nel periodo<br />

gennaio-dicembre 1999. Le sezioni del Premio sono sei<br />

e a ogni vincitore di sezione sono destinati 5 milioni di<br />

lire. L’impegno finanziario dell’<strong>Ordine</strong> è, pertanto, di 30<br />

LE 119 TESI DEL CONCORSO<br />

Acquaviva Michela Università degli studi di Milano - Un’immagine dell’Italia negli Stati Uniti. The New York Times Book Review e la letteratura italiana tra informazione e critica (1947-1987) - relatore professoressa<br />

Rita Cambria - esaminatore dottor Fabrizio De Marinis<br />

Angiolini Simone Università degli studi di Siena - Le relazioni italo-inglesi viste da Fleet Street: interpretazioni, giudizi, reazioni della stampa inglese (Ott 1922-Genn 1925 )- relatore professor Giovanni<br />

Buccianti - esaminatore dottoressa Sara Cristaldi<br />

Anselmi Antonella Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Paolo Monelli: giornalista-scrittore - relatore professoressa Maria Rosaria Olivieri - esaminatore dottor Hermes Gagliardi<br />

Antuofermo Angela Cecilia Università degli studi di Bari - Antropologia e cultura di mafia nei quotidiani Italiani (1982-1993). Tra cronaca e analisi - relatore professoressa Vera di Natale - es. professor Claudio Stroppa<br />

Arbasino Silvia Maria Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La pagina culturale nella stampa quotidiana: l’esempio de “La Repubblica” - relatore professor Giorgio Simonelli - es. dottor Dario Fertilio<br />

Armanni Simone Università degli studi di Perugia - Scandali e media: Il sexgate tra tabloidizzazione e crisi di credibilità del giornalismo Usa - relatore professor Paolo Mancini - es. dottoressa Sara Cristaldi<br />

Azzola Elena Università degli studi di Pavia - Chiesa e Religione ne “Il Giornale” di Montanelli (1974-1978) - relatore professor Annibale Zambarbieri - esaminatore dottor Mario Pancera<br />

Baldassari Giorgio Università degli studi di Urbino - Le attualità di Luca Comerio ed il giornalismo italiano nella Grande guerra - relatore professor Vittorio Paolucci - esaminatore dottor Gigi Speroni<br />

Basso Francesca Università degli studi di Padova - Scrittori italiani (1920-1950) - relatore professor Armando Balduino - esaminatore dottoressa Laura Caramella<br />

Bergandi Roberto Università degli studi di Torino - Valori notizia. Inquadramento e analisi di differenti percorsi nel giornale quotidiano e nell’informazione televisiva - relatore professor Alberto Papuzzi - esaminatore<br />

dottor Giacomo De Antonellis<br />

Bertoncin Claudio Università degli studi di Parma - Profili costituzionali dell’ordine <strong>dei</strong> giornalisti - relatore professor Nicola Occhiocupo - esaminatore dottor Emilio Pozzi<br />

Bisato Romina Università degli studi di Padova - The Lexicon and Syntax of Scientific American - relatore professor Giuseppe Brunetti - esaminatore dottor Fabrizio De Marinis<br />

Bobbio Chiara Università degli studi di Torino - La cooperazione tra testo e lettore nella comunicazione giornalistica - relatore professor Guido Ferraro - esaminatore professor Claudio Stroppa<br />

Boda Pierluigi Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Rai News 24 da canale telematico a snodo multimediale - relatore professor Mario Morcellini - esaminatore dottor Emilio Pozzi<br />

Bombonato Simona Università degli studi di Pavia - Giornalismo e informazione parlamentare-politica in Italia - relatore professor Giorgio Fedel - esaminatore dottor Ruben Razzante<br />

Borracci Maria Silvia Università degli studi di Urbino - Salvatore Quasimodo. Critico teatrale - relatore professor Emilio Pozzi - esaminatore professor Vincenzo Ceppellini<br />

Brancato Carmelina Università degli studi della Basilicata - Il giornalismo letterario lucano fra diciannovesimo e ventesimo secolo e la cultura anglo-americana. L’analisi di tre periodici lucani - relatore professor<br />

Nicola Longo - esaminatore professor Vincenzo Ceppellini<br />

Buti Giovanna Università degli studi di Firenze - Chi si fida del giornalismo? Il punto di vista del pubblico sulla credibilità dell’informazione - relatore professor Giovanni Bechelloni - es. professor Claudio Stroppa<br />

Cacace Giuseppe Università degli studi di Siena - L’ordine <strong>dei</strong> giornalisti e la professione di giornalista - relatore professor Giovanni Sapia - esaminatore dottor Attilio De Pascalis<br />

Caratti Marta Università Cattolica del Sacro Cuore - L’evoluzione del linguaggio verbale nel telegiornale. Tg1-Tg2-Tg3 - relatore professor Giorgio Simonelli - esaminatore dottoressa Paola Pastacaldi<br />

Caroppo Marzia Università degli studi di Lecce - Il percorso storico del giornalismo francese e la presenza femminile - relatore professoressa Barbara Wojciechowwska - es. dottoressa Laura Caramella<br />

Cassino Claudia Università degli studi di Torino - Giornalismo integrale. Stampa, intellettuali e pubblico nel pensiero di Antonio Gramsci - relatore professor Alberto Papuzzi - es. dottor Emilio Pozzi<br />

Castaldello Claudio Università degli studi di Urbino - Ottant’anni di storia del settimanale cattolico bergamasco. La nostra domenica. - relatore professor Vittorio Paolucci - esaminatore dottor Mario Furlan<br />

Cavallo Barbara Università degli studi di Messina - Diritto di cronaca giornalistica e tutela della privacy - relatore professor Placido Siracusano - esaminatore dottor Gino Banterla<br />

Ceci Maria Piera Università degli studi di Milano - I quotidiani italiani e la pena di morte negli Stati Uniti: trent’anni di reticenze e sensazionalismo fra il 1960 e il 1990 - relatore professoressa Rita Cambria -<br />

esaminatore dottor Fabrizio De Marinis<br />

Cellie-Pascale Marianna Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - “Punch”: specchio del vittorianesimo - relatore professoressa Anna Lisa Carlotti - esaminatore dottoressa Sara Cristaldi<br />

Celona Emanuela Università di Torino - Il coraggio di tacere. La tutela del minore nella stampa quotidiana - relatore professor Alberto Papuzzi - esaminatore dottor Ruben Razzante<br />

Cerchiaro Paola Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm - Il giornalismo di moda in Italia nel secondo dopoguerra. Silvana Bernasconi - relatore professor Ugo Volli - es. dottoressa Rita Bisestile<br />

Chiorino Elisa Università degli studi di Padova - “Le tre Venezie” (1925-1947) rivista, casa editrice e galleria d’arte - relatore professor Franco Bernabei - esaminatore professor Vincenzo Ceppellini<br />

Cordoni Chiara Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La stampa giovanile in Francia: analisi <strong>dei</strong> nuovi quotidiani per i ragazzi - relatore professoressa Anna Lisa Carlotti - es. dottor Mario Furlan<br />

Corte Maurizio Università degli studi di Verona - Stranieri e mass media: “Noi e gli altri”. Come la stampa italiana tratta il fenomeno immigrazione - relatore professor Agostino Portera - es. dottor Mario Pancera<br />

D’Amato Roberto Università degli studi di Trento - Diritto di cronaca e processo penale - relatore professoressa Francesca Ruggieri - esaminatore dottor Enzo Magrì<br />

Il numero delle tesi - 119 lavori - è quasi<br />

identico a quello della prima edizione. Il<br />

numero <strong>dei</strong> consulenti della Giuria è un po’<br />

cresciuto. Anche quest’anno, in un sottofondo<br />

di gioiosa partecipazione, l’impegno <strong>dei</strong><br />

“giudici” era molto sentito. “Io non ho tesi da<br />

candidare ai premi”, si rammaricava uno. “Io<br />

idem”, faceva un altro. Meno loquaci i portatori<br />

di tesi di laurea meritevoli. Non intendevano<br />

pregiudicare con segnalazioni fuori<br />

tempo le possibilità del loro o <strong>dei</strong> loro candidati.<br />

Come l’anno scorso, le tesi erano state attribuite<br />

a caso ai giudicanti (e cioè consiglieri<br />

dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia e i consulenti).<br />

così la scoperta del valore di una data tesi<br />

veniva fatta da ciascuno di essi a mano a<br />

mano che si addentrava nella lettura. Com’è<br />

facile immaginare, non di rado un lavoro<br />

appariva eccellente sotto alcuni profili: come<br />

l’ampiezza della ricerca, la capacità di valutare<br />

la materia sotto le più svariate angolazioni,<br />

l’attualità di questo o di quel punto di<br />

vista raccolto dall’autore del lavoro. Ciò che<br />

mancava spesso era l’attitudine del laureando<br />

a inquadrare il testo in un insieme più<br />

discorsivo. E qui si tratta di una lacuna <strong>dei</strong><br />

corsi di studi universitari: una lacuna che<br />

affonda le radici già nelle scuole medie<br />

(come la diminuita affluenza di studenti al<br />

prestigioso liceo Parini di Milano indirettamente<br />

conferma).<br />

Va notato che in diversi casi le tesi esaminate<br />

risultavano poco interessanti già nel tema<br />

trattato: e il tema è da attribuire quasi sempre<br />

al docente che ne figura relatore più che allo<br />

studente laureando. Ma a questi docenti va<br />

riconosciuto senza dubbio il merito di avere<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

milioni complessivi. Estratti (di 400 righe) delle tesi<br />

premiate (e segnalate) verranno pubblicati su “Tabloid”,<br />

organo mensile dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia.<br />

Per la valutazione delle tesi, il Consiglio si è avvalso,<br />

come lo scorso anno, dell’opera di 32 consulenti<br />

(giornalisti e professori universitari). L’iniziativa dell’<strong>Ordine</strong><br />

della Lombardia è vista in tutt’Italia come un ponte<br />

tra Università e professione giornalistica. Chi scorre<br />

l’elenco <strong>dei</strong> partecipanti alla selezione si rende conto<br />

che il concorso ha attirato l’attenzione di neodottori e<br />

docenti delle principali Università della Penisola.<br />

Il delicato lavoro della Giuria nel racconto di uno che c’era<br />

Dal Premio una spinta<br />

alla ricerca<br />

sul mondo <strong>dei</strong> media<br />

sollecitato - o quanto meno accettato - una<br />

tesi che potesse concorrere al premio indetto<br />

dall’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia,<br />

le cui finalità sono, com’è detto anche in altra<br />

parte di “Tabloid”, quelle di valorizzare il<br />

collegamento tra università e professione<br />

giornalistica e di sollecitare lo sviluppo della<br />

ricerca sul mondo <strong>dei</strong> media.<br />

I colleghi potranno chiedersi se e in che<br />

misura possa avere influito sul verdetto il<br />

fatto che un singolo “giudice” potesse essere<br />

più severo nel voto o, come si dice, di<br />

manica larga. È una curiosità che merita di<br />

essere soddisfatta. In realtà la giuria ha<br />

dovuto constatare questa diversità di giudizi<br />

e, in qualche caso, ha modificato il voto (in<br />

genere, va detto, lo ha modificato rialzandolo).<br />

E ciò perché sulle tesi più interessanti si<br />

è svolto un dibattito in cui sono stati messi a<br />

fuoco diversi aspetti che hanno consentito<br />

di formulare un giudizio, diciamo, più universale.<br />

Nella giuria i maschi erano largamente<br />

prevalenti. E in proposito mi pare di avere<br />

di Hermes Gagliardi<br />

osservato che l’atteggiamento delle donne -<br />

nel proporre all’attenzione del corpo giudicante<br />

una tesi - sia diverso da quello degli<br />

uomini. Le donne hanno un approccio morbido<br />

al quale fanno seguire un secondo<br />

momento di accentuata insistenza nella<br />

perorazione di una data causa. Gli uomini<br />

partono già con una impostazione dura.<br />

Desidero ricordare qui le tesi segnalate da<br />

Patrizia Lorenzini “I giornali di moda e la<br />

comunicazione (1920-1970)” e da Paola<br />

Pastacaldi “L’evoluzione del linguaggio<br />

verbale nel telegiornale. Tg1, Tg3 e Tg5”.<br />

Anche in questa edizione del premio occorre<br />

ricordare che figurano fra i relatori che hanno<br />

dato un concorso più numeroso due docenti<br />

della Cattolica: Annalisa Carlotti (già segnalata<br />

per questo motivo lo scorso anno) e<br />

Giorgio Simonelli.<br />

La cosa non avviene casualmente. Qualcuno<br />

parlerebbe di feeling fra questi professori<br />

e il giornalismo, o, diciamo pure, l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong><br />

giornalisti. Senza dubbio alla Cattolica,<br />

facoltà di lettere, l’<strong>Ordine</strong> ha raggiunto in<br />

Queste le sezioni:<br />

1) Storia del giornalismo italiano (testate e personaggi);<br />

2) Storia del giornalismo europeo e nordamericano (testate, deontologia<br />

e personaggi);<br />

3) Istituzioni della professione giornalistica in Italia, in Europa e nel<br />

Nord America. La deontologia e l’inquadramento contrattuale <strong>dei</strong><br />

giornalisti in Italia, Europa e Nord America;<br />

4) Professione giornalistica e sue specializzazioni anche telematiche<br />

e radiotelevisive;<br />

5) Giornalismo economico e finanziario;<br />

6) Giornalismo culturale, sociale, scientifico e altre specializzazioni.<br />

pieno i suoi obiettivi. Mi pare vada pure<br />

segnalato che l’argomento giornalismo è<br />

trattato in prevalenza da laureandi in lettere<br />

mentre non sono molti i laureandi in giurisprudenza.<br />

Pure, è fuori discussione che, almeno per<br />

quanto riguarda la sezione terza del premio<br />

(Istituzioni della professione... Deontologia e<br />

inquadramento contrattuale...) i laureati, o<br />

laureandi in legge dovrebbero avere più titolo<br />

per esporre i loro punti di vista. Nell’elenco<br />

<strong>dei</strong> partecipanti ci sono candidati dello Iulm<br />

di Milano (di cui è rettore Francesco Alberoni),<br />

dell’Istituto universitario Suor Orsola<br />

Benincasa di Napoli, della Libera università<br />

Maria SS. Assunta di Roma. L’anno scorso<br />

c’era, con una tesi sui fumetti, un giovane del<br />

Politecnico di Milano.<br />

I candidati hanno diritto di prendere visione<br />

delle relazioni presentate, in relazione alla<br />

loro tesi, dai membri della giuria. Se il dibattito<br />

della giuria si svolgesse in un’aula ad anfiteatro,<br />

forse, potrebbero chiedere di assistere<br />

alla riunione: beninteso con un assoluto<br />

impegno al silenzio.<br />

Ma personalmente ritengo che la circostanza<br />

non aggiungerebbe nulla alla trasparenza<br />

del premio. Devo dare atto che c’è stata, sia<br />

l’anno scorso che quest’anno, troppa serietà,<br />

se è possibile fare una valutazione del genere,<br />

da parte di tutti coloro che hanno avuto<br />

voce in capitolo. I ragazzi che andranno a ritirare<br />

gli assegni (cinque milioni, fatta eccezione<br />

per i due ex aequo della seconda sezione)<br />

del premio il 23 marzo al Circolo della<br />

stampa, vadano pure fieri della loro affermazione.<br />

Nessuno potrà mai dire che essa non<br />

sia meritata.<br />

13


2Assemblea Sette vincitori su 119 concorrenti<br />

alla II edizione del premio alle tesi<br />

000<br />

La giuria composta dai consiglieri dell’<strong>Ordine</strong> e da 32 consulenti<br />

Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia:<br />

Franco Abruzzo (presidente); Brunello Tanzi (vicepresidente);<br />

Gabriele Moroni (consigliere segretario); Sergio<br />

D’Asnasch (consigliere tesoriere); Bruno Ambrosi,<br />

Annibale Carenzo, Letizia Gonzales, Cosma Damiano<br />

Nigro e Domenico Tedeschi (consiglieri).<br />

Collegio <strong>dei</strong> revisori <strong>dei</strong> conti: Rino Felappi (presidente);<br />

Aldo Borta Schiannini e Davide Colombo (revisori).<br />

Consulenti: Camillo Albanese, Gino Banterla, Rita Bisestile,<br />

Laura Caramella, Vincenzo Ceppellini, Sara Cristaldi,<br />

Giacomo de Antonellis, Gianni de Felice, Marzio De Marchi,<br />

Fabrizio De Marinis, Attilio de Pascalis, Dario Fertilio, Franco<br />

Fucci, Enrico Fedocci, Mario Furlan, Hermes Gagliardi,<br />

Gregorio Terreno, Robertino Ghiringhelli, Lorenzo<br />

Leonarduzzi, Patrizia Lorenzini, Enzo Magrì, Alberto<br />

Mazzuca, David Messina, Mario Pancera, Paola Pastacaldi,<br />

Emilio Pozzi, Ruben Razzante, Pietro Scardillo, Antonio<br />

Scuderi, Gigi Speroni, Claudio Stroppa, Roberto Zoldan.<br />

D’Atri Angela Francesca Università degli studi di Roma Tre - La campagna razziale al Corriere della Sera (1937-1938) - relatore professor Renato Moro - esaminatore dottor Hermes Gagliardi<br />

De Sanctis Francesca Università degli studi di Bologna - Stampa periodica a Cassino tra fine ‘800 e prima guerra mondiale - relatore professor Angelo Varni - esaminatore dottor Pietro Scardillo<br />

Del Rosso Francesca Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Internet e giornalismo on line, la nuova figura del webreporter in Italia - relatore professor Giorgio Simonelli - es. dottor Antonio Scuderi<br />

Di Biccari Maria Agnese Università degli studi di Milano - La struttura enunciativa del telegiornale, un confrontro tra Italia e Stati Uniti - relatore professor Joseph Sassoon - es. dottoressa Sara Cristaldi<br />

Di Clemente Michele Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Tg1 e Tg5, il falso duello. Analisi dell’offerta e del consumo dell’informazione giornalistica - relatore professor Mario Morcellini - esaminatore<br />

dottor Emilio Pozzi<br />

Di Domenicantonio Monica Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Reporters & detectives. Il giornalismo investigativo americano - relatore professor Mario Morcellini - esaminatore dottor Enzo Magrì<br />

Di Giacomo Vittorio Università degli studi di Milano - L’esperienza politica e giornalistica a Milano del quotidiano “Il Buon Senso”, organo del fronte liberale dell’uomo qualunque (Maggio 1946-Ottobre 1947) -<br />

relatore professor Roberto Chiarini - esaminatore dottor Franco Fucci<br />

Di Loreto Arianna Università degli studi “La Sapienza” di Roma - I suggeritori invisibili dell’informazione - relatore professor Luciano Russi - esaminatore dottor Attilio De Pascalis<br />

Dolfini Pierachille Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Una voce fuori dal coro: “Avvenire”, il quotidiano <strong>dei</strong> cattolici italiani - relatore professor Giuseppe Farinelli - es. dottor Robertino Ghiringhelli<br />

Ellena Fabio Università degli studi di Torino - La Gazzetta dello Sport sotto la direzione di Gino Palumbo (1976-1983): modello di giornalismo popolare - relatore professor Mimmo Candito -<br />

esaminatore dottor Mario Furlan<br />

Esposto Antonio Università degli studi di Torino - La stampa satirica nell’Italia postunitaria: il caso “Rigoletto” - relatore professor Fabio Levi - esaminatore dottor Robertino Ghiringhelli<br />

Fagnani Giovanna Maria Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La guerra per le isole Falklands nelle pagine di alcuni quotidiani inglesi coevi e del “Corriere della Sera” - relatore professoressa Anna Lisa<br />

Carlotti - esaminatore dottor Gianni De Felice<br />

Falcinelli Daniela Università degli studi di Perugia - La responsabilità penale del direttore nella stampa periodica - relatore professor Elio Moroselli - esaminatore dottor Enzo Magrì<br />

Finucci Frediano Università degli studi di Firenze - L’indipendenza di Slovenia e Croazia (1991-1992) : prove tecniche di guerra televisiva - relatore professor Antonio Varsori - es. dottor Marzio De Marchi<br />

Forlani Tamara Università degli studi di Bologna - Attività giornalistica e tutela penale della riservatezza - relatore professor Luigi Stortoni - esaminatore dottor Ruben Razzante<br />

Fotina Carmine Università degli studi di Napoli “Federico II” - Il tema della concordia nella Rsi: “Italia e Civiltà” e Giovanni Gentile - relatore professor Aurelio Lepre - esaminatore dottor Gigi Speroni<br />

Franceschi Andrea Università degli studi di Firenze - Il caso Vermicino. Una cerimonia <strong>dei</strong> media nel vuoto della politica o effetti non voluti del giornalismo in diretta? - relatore professor Giovanni Bechelloni -<br />

esaminatore dottor Giacomo De Antonellis<br />

Franchi Stefania Università degli studi di Firenze - Tango e il Pci. Il difficile rapporto tra comunisti e satira nell’Italia del dopoguerra - relatore professor Fulvio Conti - esaminatore dottor Gianni De Felice<br />

Frediani Stefano Univeersità degli studi di Padova - Il linguaggio matematico nella comunicazione economica - relatore professor Bruno Viscolani - esaminatore dottor Alberto Mazzuca<br />

Fubiani Cristiano Università degli studi di Pisa - Alle origini del mercato editoriale Italiano: i copialettere di Giovan Pietro Vieusseux 1822-1830 - relatore professor Romano Paolo Coppini - esaminatore<br />

dottor Vincenzo Ceppellini<br />

Galasco Antonella Università degli studi di Torino - Telegiornali e quotidiani a confronto - relatore professor Guido Ferraro - esaminatore dottor Enrico Fedocci<br />

Galassi Silvia Università degli studi di Torino - L’influsso del linguaggio televisivo <strong>dei</strong> giornali nella cronaca politica - relatore professor Gaetano Berruto - esaminatore dottor Enrico Fedocci<br />

Galietti Maria Rosaria Università degli studi di Napoli “Federico II” - Il “Poliorama Pittoresco” 1836-1860 - relatore professoressa Renata De Lorenzo - esaminatore dottoressa Patrizia Lorenzini<br />

Galletti Barbara Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa - Napoli - Impegno ed evasione <strong>dei</strong> quotidiani inglesi - relatore professoressa Gabriella di Martino - esaminatore dottor Marzio De Marchi<br />

Galli Sara Università degli studi di Bologna - Nuovi e vecchi ruoli delle donne nella stampa femminile del biennio 1943-1945 - relatore professoressa Daniela Gagliani - es. dottoressa Rita Bisestile<br />

Gallo Barbara Università degli studi di Trento - Informazione on line: giornali, giornalisti e news via Internet. Confronto tra casi (Stati Uniti, Canada, Italia) - relatore professor Bruno Sanguanini - esaminatore<br />

dottor Antonio Scuderi<br />

Garibaldi Ida Università degli studi di Pavia - The Nation: un giornale irlandese ed il Risorgimento Italiano - relatore professor Angelo Ara - esaminatore dottoressa Patrizia Lorenzini<br />

Garzulano Laura Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La crisi di Suez nella stampa britannica - relatore professoressa Anna Lisa Carlotti - esaminatore dottor Franco Fucci<br />

Ghetti Alessandra Università degli studi di Bologna - L’evoluzione del titolo nel linguaggio <strong>dei</strong> giornali dagli anni Ottanta ad oggi - relatore professor Angelo Varni - esaminatore dottor Enzo Magrì<br />

Gorini Francesca Università degli studi di Genova - Modelli di divulgazione scientifica tra televisione e nuovi media - relatore professoressa Marina Milan - esaminatore dottor Gregorio Terreno<br />

Griglié Emanuela Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - L’eccidio di Aigues-Mortes sulla stampa francese ed italiana dell’epoca - relatore professoressa Lisa Carlotti - es. dottor Mario Fucci<br />

Guido Mauro Università degli studi di Milano - Gabriele Rosa nel Risorgimento italiano: l’esperienza dell’“Unione” - relatore professor Carlo Lacaita - esaminatore dottor David Messina<br />

Leonzi Luisa Università degli studi “La Sapienza” di Roma - I rapporti di collaborazione giornalistica - relatore professor Matteo Dell’olio - esaminatore dottor David Messina<br />

Leuce Annalisa Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La professione giornalistica in Spagna oggi - relatore professoressa Anna Lisa Carlotti - esaminatore dottoressa Paola Pastacaldi<br />

Limardo Alberto Università degli studi di Siena - Da addetti-stampa a uomini-comunicazione. Ruolo e strategie degli operatori di un moderno ufficio stampa. - relatore professor Aligi Cioni<br />

dottoressa Laura Caramella<br />

Lucchi Nicola Università degli studi di Ferrara - Internet e la Costituzione: applicabilità della legge sulla stampa - relatore professor Roberto Bin - esaminatore dottor Pietro Scardillo<br />

Lucente Luigi Università degli studi di Salerno - La pagina culturale nei quotidiani. Due tradizioni a confronto: il Giornale e la Repubblica (1974-1984) - relatore professor Guido Panico - esaminatore dottoressa<br />

Paola Pastacaldi<br />

I<br />

Storia del giornalismo<br />

(testate e personaggi)<br />

Storia del giornalismo europeo<br />

e nordamericano<br />

(testate, deontologia II e personaggi)<br />

Istituzioni della professione<br />

giornalistica in Italia,<br />

in Europa e nel Nord IIIAmerica. La deontologia<br />

e l’inquadramento<br />

contrattuale <strong>dei</strong> giornalisti<br />

in Italia, Europa<br />

e Nord America<br />

Professione giornalistica<br />

e sue specializzazioni<br />

anche telematiche IV e radiotelevisive<br />

Vincitori<br />

Vincitori ex aequo<br />

Vincitore<br />

Vincitore<br />

Baldassari Giorgio<br />

Università degli studi di Urbino<br />

Le attualità di Luca Comerio<br />

ed il giornalismo italiano<br />

nella grande guerra<br />

Relat. Prof. Vittorio Paolucci<br />

Franchi Stefania<br />

Angiolini Simone<br />

Università degli studi di Siena<br />

Le relazioni italo-inglesi viste da<br />

Fleet Street: interpretazioni, giudizi,<br />

reazioni della stampa inglese<br />

(Ott 1922-Genn 1925)<br />

Relat. Prof. Giovanni Buccianti<br />

Buti Giovanna<br />

Università degli studi di Firenze<br />

Chi si fida del giornalismo? Il punto<br />

di vista del pubblico sulla<br />

credibilità dell’informazione<br />

Relat. Prof. Giovanni Bechelloni<br />

Di Loreto Arianna<br />

Università degli studi<br />

“La Sapienza”, di Roma<br />

I suggeritori invisibili<br />

dell’informazione<br />

Relat. Prof. Luciano Russi<br />

Università degli studi di Firenze<br />

Tango e il Pci. Il difficile rapporto<br />

tra comunisti e satira nell’Italia<br />

del dopoguerra<br />

Relat. Prof. Fulvio Conti<br />

Segnalazione per<br />

Scorcucchi Francesca<br />

Università degli studi di Genova<br />

La difficile fascistizzazione<br />

de Il Secolo XIX di Genova<br />

Relat. Prof.Ssa Marina Milan<br />

Martinelli Enrico<br />

Università degli studi di Milano<br />

Europa e Stati Uniti nel secondo<br />

dopoguerra: il San Francisco<br />

Examiner di William Randolph Hearst<br />

Relat. Prof.ssa Rita Cambria<br />

Segnalazione per<br />

Garibaldi Ida<br />

Università degli studi di Pavia<br />

The Nation: un giornale irlandese<br />

ed il Risorgimento italiano<br />

Giornalismo economico<br />

e finanziario V<br />

Nessun vincitore<br />

Giornalismo culturale,<br />

sociale, scientifico e altre<br />

specializzazioni VI<br />

Vincitore<br />

Zuliani Stefano<br />

Università degli studi di Verona<br />

Il caso Moro e la stampa di provincia.<br />

Arena di Verona e Gazzetta di Mantova<br />

nei 55 giorni del sequestro Moro<br />

Relat. Prof. Emilio Franzina<br />

Relat. Prof. Angelo Ara<br />

Acquaviva Michela<br />

Università degli studi di Milano<br />

Un’immagine dell’italia negli Stati Uniti.<br />

The New York Times Book Review e la<br />

letteratura italiana tra informazione<br />

e critica (1947-1987)<br />

Relat. Prof.Ssa Rita Cambria<br />

14 ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Mammone Eleonora Università degli studi di Firenze - Daniel Defoe, la Review e lo Scandal Club - relatore professor Nicholas Brownlees - esaminatore dottor Marzio De Marchi<br />

Mantovan Claudia Università degli studi di Padova - I giornali di strada: una controinformazione - relatore professor Giuseppe Mosconi - esaminatore dottor Enrico Fedocci<br />

Manzoni Remor Riccardo Università degli studi di Torino - Il dibattito su fascismo, totalitarismo e Resistenza nei quotidiani italiani degli anni Novanta - relatore professor Maurizio Vaudagna - esaminatore dottor<br />

Robertino Ghiringhelli<br />

Marcante Martina Università degli studi di Padova - Il giornalismo di Matilde Serao (1856.-1927) - relatore professor Andrea Molesini,dottor Robertino Ghiringhelli<br />

Marelli Simona Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - I magazine <strong>dei</strong> quotidiani e la stampa settimanale: problematiche e prospettive - relatore professor Giorgio Simonelli - es. dottor Roberto Zoldan<br />

Martinelli Enrico Università degli studi di Milano - Europa e Stati Uniti nel secondo dopoguerra: il San Francisco Examiner di William Randolph Hearst - relatore professoressa Rita Cambria - esaminatore<br />

dottor Marzio De Marchi<br />

Mastroiorio Piero Università degli studi di Urbino - Dalla stampa a Internet: una lunga favola - relatore professoressa Consuelo Picchio - esaminatore dottor Antonio Scuderi<br />

Michilli Livia Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma - Il caso “La Repubblica”: un giornale indipendente ma non neutrale - relatore professor Francesco Malgeri - es. dottor Roberto Zoldan<br />

Migliore Sara Louise Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - L’ideale di obiettività nel giornalismo americano e italiano. Un’analisi storico-comparativa - relatore professor Giorgio Simonelli - esaminatore<br />

dottor Dario Fertilio<br />

Mitta Maria Teresa Università degli studi di Venezia Cà Foscari - La stampa palestinese <strong>dei</strong> territori occupati - relatore professoressa Emanuela Trevisan-Semi - esaminatore dottor Marzio De Marchi<br />

Montanari Elisabetta Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Un’analisi comparata del caso Leoncavallo attraverso i quotidiani milanesi - relatore professor Giorgio Simonelli - esaminatore dottor<br />

Lorenzo Leonarduzzi<br />

Mordenti Daniela Università degli studi di Firenze - Informazioni e terrorismo: il “Corriere della Sera” di Alberto Cavallari (19 Giugno 1981-19 Giugno 1984) - relatore professor Cosimo Ceccuti - esaminatore<br />

dottor Robertino Ghiringhelli<br />

Mugnaini Massimiliano Università degli studi di Siena - “La Repubblica” nel pallone. Sport e calcio nel quotidiano di Eugenio Scalfari dalla fondazione al Mundial ‘82 - relatore professoressa Donatella Cherubini -<br />

esaminatore dottor Gianni De Felice<br />

Nuzzo Paola Università degli studi di Roma “La Sapienza” - “Quadrante” - relatore professoressa Simonetta Lux - esaminatore dottoressa Paola Pastacaldi<br />

Panzeri Claudia Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Il giornalismo nel sistema globale: il caso Mediaset - relatore professor Vincenzo Cesareo - esaminatore dottor Alberto Mazzuca<br />

Pareto Stefania Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Cultura e poesia nelle pagine della rivista “La Lettura” (1901-1915) - relatore professor Enrico Elli - es. professor Vincenzo Ceppellini<br />

Pastorelli Laura Università degli studi di Milano - Una precoce decolonizzazione: stampa e ambienti coloniali italiani nel secondo dopoguerra (1945-1949) - relatore professoressa Rita Cambria -<br />

esaminatore dottor Camillo Albanese<br />

Perdichizzi Silvia Università Luiss di Roma - Il ruolo dell’informazione televisiva nelle strategie di guerra. Il caso del Golfo - relatore professor Massimo Baldini - esaminatore dottor Mario Fucci<br />

Petrizzelli Davide Università degli studi di Torino - Il giornale locale. Realtà di Torino ovest - relatore professor Alberto Papuzzi - esaminatore dottor Mario Furlan<br />

Piazza Cesare Università degli studi di Milano - “L’Italia libera”: un giornale alla macchia 1943-1945 - relatore professoressa Maria Luisa Cicalese - esaminatore dottor Enrico Fedocci<br />

Pola Michela Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Una rivista milanese in età napoleonica: il “Corriere delle Dame” (1804-1815) - relatore professor Enrico Elli - es. dottor Camillo Albanese<br />

Porro Stefano Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - La formazione del linguaggio e dell’immaginario sportivo in Italia attraverso “ La Gazzetta Dello Sport” - relatore professor Fausto Colombo -<br />

esaminatore dottor Gianni De Felice<br />

Ramagli Alessandra Università degli studi di Genova - Informazione e controinformazione di una rivista missionaria nel villaggio globale. I dossier di Nigrizia (1987-1998) - relatore professoressa Marina Milan -<br />

esaminatore dottor David Messina<br />

Rampini Gabriella Università degli studi di Milano - Destalinizzazione e repressione in Polonia (1953-1958) attraverso le pagine del Corriere della Sera e della Stampa. - relatore professoressa Bianca Valota<br />

Cavallotti - esaminatore dottor Gino Banterla<br />

Reitano Leonida Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Il quotidiano elettronico: dal testo all’ipertesto come muta il linguaggio giornalistico - relatore professor Giovanni Ragone - es. dottor Gino Banterla<br />

Ricci Francesco Università studi di Genova - L’emigrazione transoceanica negli articoli del Corriere Mercantile (1870-1880) - relatore professor Francesco Surdich - esaminatore dottor Camillo Albanese<br />

Ritondale Simona Università degli studi di Napoli “Federico II” - I problemi italiani del primo dopoguerra nella stampa di opposizione - relatore professoressa Maria Grazia Maiorini - es. dottor Ruben Razzante<br />

Rossi Silvia Università degli studi di Trento - La società dell’informazione nella stampa in Italia. La competizione Telecom-Olivetti (1995-1998) - relatore professor Bruno Sanguanini - es. dottor Alberto Mazzuca<br />

Rovati Raffaella Università cattolica del Sacro Cuore Milano - L’immagine di lady Diana sulla stampa quotidiana inglese - relatore professor Annalisa Carlotti - esaminatore dottoressa Rita Bisestile<br />

Santagata Silvia Università degli studi di Torino - Luigi Einaudi: giornalista economico. Un esame comparato dalla collaborazione con il Corriere della Sera e l’Economist (1908-1925) - relatore professor<br />

Roberto Marchionatti - esaminatore dottor Alberto Mazzuca<br />

Sasso Alessandro Università degli studi di Salerno - Gli Italiani e l’euro. Usi e simboli della politica e clima di opinione per l’introduzione della moneta unica europea - relatore professor Antonio Santucci - esaminatore<br />

dottor Alberto Mazzuca<br />

Scaia Fabrizio Università degli studi di Roma “La Sapienza” - “Il giornale milanese ‘La Notte’ nel dibattito politico italiano (1952-1963)” - relatore professor Pietro Scoppola - es. dottor Gino Banterla<br />

Scalvini Gioia Maria Università degli studi di Urbino - I giornali di moda e la comunicazione (1920-1970) - relatore professor Vittorio Paolucci - esaminatore dottoressa Patrizia Lorenzini<br />

Scarabelli Matteo Università degli studi di Milano - L’evoluzione <strong>dei</strong> codici di autoregolamentazione nella professione giornalistica relativamente alla tutela <strong>dei</strong> minori - relatore professoressa Luisa Leonini -<br />

esaminatore dottor Gregorio Terreno<br />

Scorcucchi Francesca Università degli studi di Genova - La difficile fascistizzazione de Il Secolo XIX di Genova - relatore professoressa Marina Milan - esaminatore dottor Mario Pancera<br />

Sedda Veronica Libera Università Internazionale degli studi Sociali Luiss Roma - Agenzia di stampa su Internet: www.Adnkronos.Com. - relatore professor Cesare Protetti’ - es. dottor Antonio Scuderi<br />

Sessa Franco Università degli studi di Salerno - Le catastrofi naturali nell’Italia della storia repubblicana - relatore professor Guido Panico - esaminatore dottor Gregorio Terreno<br />

Sinibaldi Paolo Università degli studi di Teramo - Democrazia, società di massa e informazione - relatore professor Concezio Sciarra - esaminatore dottor Roberto Zoldan<br />

Sola Massimo Università degli studi di Torino - Storia del telegiornale. Come cambia il quinto potere in Italia - relatore professor Alberto Sinigaglia - esaminatore dottor Lorenzo Leonarduzzi<br />

Sorbi Maria Alessandra Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Il caso de “La Zanzara”: le reazioni della stampa italiana - relatore professoressa Annalisa Carlotti - esaminatore dottor Dario Fertilio<br />

Stefanini Martina Università degli studi di Bologna - L’evoluzione giornalistica nella rappresentazione del campionato mondiale di calcio - relatore professor Angelo Varni - es. dottor David Messina<br />

Termotto Valeria Università degli studi di Urbino - La ricostruzione dell’immagine fascista nella Rsi - relatore professor Vittorio Paolucci - esaminatore dottor Gigi Speroni<br />

Tolini Mirka Università degli studi di Parma - “L’Avvenire d’Italia” 1961-1967 - relatore professor Antonio Parisella - es. dottor Giacomo De Antonellis<br />

Travaglini Donatella Camilla Università degli studi di Urbino - Democrazia Repubblicana e Partito Socialista nelle marche (1860-1922) - relatore professor Vittorio Paolucci - esaminatore professor Claudio Stroppa<br />

Turnaturi Anna Libera Università degli studi Sociali Luiss - Il Giornalista: Lineamenti giuridici di un rapporto speciale di lavoro - relatore professor G. Santoro Passarelli - es. dottor Pietro Scardillo<br />

Uccello Alessandro Università degli studi di Genova - L’avventura dell’Uomo qualunque nell’Italia del dopoguerra: storia, politica e analisi del linguaggio - relatore professoressa Paola Cella - esaminatore dottor<br />

Hermes Gagliardi<br />

Viali Annalisa Università degli studi “La Sapienza” di Roma - Innovazioni organizzative e professionali in una redazione telematica. Il caso di Repubblica.It - relatore professoressa A. Signorelli - esaminatore<br />

dottor Lorenzo Leonarduzzi<br />

Zuccalà Gianmario Libera Università Internazionale degli studi sociali Roma - Legge 675/96 e codice deontologico <strong>dei</strong> giornalisti - relatore professor Giuseppe Corasaniti - esaminatore dottor Mario Furlan<br />

Zuliani Stefano Università degli studi di Verona - Il caso Moro e la stampa di provincia. Arena di Verona e Gazzetta di Mantova nei 55 giorni nel sequestro Moro - relatore professor Emilio Franzina - esaminatore<br />

dottor Emilio Pozzi<br />

Zunino Elisa Università degli studi di Torino - Il giornale locale. Realtà di Torino Est - relatore professor Alberto Papuzzi - esaminatore dottor Attilio De Pascalis<br />

GIORGIO BALDASSARI STEFANIA FRANCHI<br />

Luca Comerio,<br />

reporter della I<br />

guerra mondiale<br />

Giorgio Baldassari, vincitore del premio<br />

nella sezione storia del giornalismo (testate<br />

e personaggi), si è laureato in Scienze politiche<br />

con il professor Vittorio Paolucci all’Università<br />

degli studi di Urbino con una tesi<br />

intitolata: “Le attualità di Luca Comerio<br />

ed il giornalismo italiano nella Grande<br />

guerra”.<br />

“Tutto è partito dalla mia passione per la<br />

prima guerra mondiale, un periodo storico<br />

piuttosto trascurato - spiega Giorgio – poi ho<br />

fatto ricerca avvalendomi <strong>dei</strong> materiali della<br />

Società storica della Guerra Bianca, che ha<br />

sede a Rozzano, e lì ho scoperto la figura di<br />

Luca Comerio, un personaggio sconosciuto<br />

ai più, un grande del giornalismo”.<br />

Sì, perché Luca Comerio è stato un cineasta,<br />

un cineamatore vissuto tra la fine dell’Ottocento<br />

e la prima metà del Novecento, il<br />

primo in Italia a comprarsi una macchina da<br />

presa e a girare pezzi da vero reporter. L’eruzione<br />

dell’Etna nel 1907, il terremoto di<br />

Messina del 1908, ma soprattutto i suoi<br />

filmati che documentano i combattimenti tra<br />

italiani e austriaci sulle cime dell’Adamello<br />

nel 1916, sono solo alcuni lavori di questo<br />

precursore del videogiornalismo. Per quei<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

tempi la sua opera era certamente all’avanguardia.<br />

Comerio creò anche delle società<br />

per esportare quei reportage in tutto il<br />

mondo, ma dopo il 1915, suo periodo di<br />

massimo splendore, andò in rovina. Morì in<br />

un sanatorio, divorziato e abbandonato da<br />

tutti. La tesi di Giorgio riguarda anche le<br />

testate di carta stampata che nacquero per i<br />

combattenti durante la guerra. Avevano nomi<br />

come “La Tradotta”, “La Trincea”, “Il razzo”,<br />

“La Mitraglia” e servivano a mantenere i<br />

contatti tra i soldati al fronte e il resto della<br />

popolazione. Oggi Giorgio Baldassari continua<br />

a studiare la prima guerra mondiale e<br />

sogna di pubblicare alcuni diari di ex combattenti<br />

austriaci e italiani.<br />

Massimiliano Marena<br />

Quando la satira<br />

diventò<br />

di sinistra...<br />

Un “settimanale di satira, umorismo e travolgenti<br />

passioni”. Questo voleva essere<br />

“Tango”, l’inserto dell’”Unità” che dal marzo<br />

1986 all’ottobre 1988, tutti i lunedì, offrì ai<br />

lettori del quotidiano comunista le vignette<br />

pungenti del direttore Sergio Staino e <strong>dei</strong><br />

suoi collaboratori.<br />

E Stefania Franchi, laureatasi in Scienze<br />

politiche all’Università degli Studi di Firenze<br />

sotto la guida del prof. Fulvio Conti, ha scelto<br />

proprio “Tango” come esempio emblematico<br />

di una satira che da arma culturale di<br />

polemica contro la parte politica avversa<br />

diventa “autosatira”, ossia strumento di<br />

riflessione e autocritica all’interno della stessa<br />

sinistra.<br />

La tesi di Stefania, premiata nella sezione di<br />

storia del giornalismo, già dal titolo -<br />

“Tango” e il Pci. Il difficile rapporto tra<br />

comunisti e satira nell’Italia del dopoguerra<br />

- esprime la volontà di analizzare le<br />

relazioni, spesso problematiche, tra satira e<br />

apparato.<br />

Dopo aver delineato una breve storia del<br />

genere, dalla fine dell’Ottocento agli anni ‘80<br />

del Novecento, Stefania concentra la sua<br />

attenzione sull’atteggiamento del Pci nei<br />

confronti della satira nel periodo che va dalla<br />

segreteria di Togliatti a quella di Berlinguer.<br />

Un partito serio fino a risultare “serioso” non<br />

poteva che essere ostile a un genere minore,<br />

che voleva introdurre la risata nel lessico<br />

della politica.<br />

Unica eccezione ammessa, la satira funzionale<br />

all’azione politica, che rivolge i suoi<br />

strali contro i “nemici”. La svolta si ha dopo il<br />

Sessantotto, con le vignette di Staino e la<br />

comparsa del suo personaggio Bobo, archetipo<br />

dell’intellettuale di sinistra e coscienza<br />

critica della sinistra. Dalle pagine di “Tango”,<br />

Bobo mostra ai “compagni” le loro debolezze<br />

e si interroga sulla crisi storica della sinistra<br />

italiana.<br />

Simona Spaventa<br />

15 (23)


2Assemblea<br />

000<br />

Sette vincitori su 119<br />

concorrenti alla II edizione<br />

del premio alle tesi<br />

ENRICO MARTINELLI<br />

La vera<br />

storia di<br />

Citizen Kane<br />

A William Randolph Hearst si era ispirato<br />

Orson Welles per il celeberrimo film “Quarto<br />

potere”, e allo stesso Hearst si è dedicato<br />

anima e corpo Enrico Martinelli per la sua<br />

tesi di laurea in Storia del giornalismo all’Università<br />

degli studi di Milano, raccontando la<br />

vera storia di uno tra i più importanti esponenti<br />

del giornalismo americano. Per questo,<br />

è andato fino a San Francisco, dove ha risieduto<br />

sei mesi, scartabellando fra le copie del<br />

“San Francisco Examiner” dal 1945 al ‘48,<br />

raccolte per lo più nella Fondazione Hearst.<br />

Il risultato del suo lavoro, intitolato “Europa<br />

e Stati Uniti nel secondo dopoguerra: il<br />

“San Francisco Examiner” di William<br />

Randolph Hearst”, gli ha fatto vincere ex<br />

aequo il premio nella sezione Giornalismo<br />

europeo e nordamericano.<br />

L’“Examiner”, tuttora la testata più diffusa nella<br />

città californiana insieme al “Chronicle”, è stata<br />

la prima tappa della folgorante carriera di W.R.<br />

Hearst. Acquistata dal padre, William Rudolph<br />

ne divenne direttore e da lì partì per la conquista<br />

di uno <strong>dei</strong> maggiori imperi dell’editoria,<br />

comprando un’intera catena di giornali.<br />

ARIANNA DI LORETO<br />

Quei “suggeritori<br />

invisibili”<br />

delle agenzie<br />

Quando chiedo ad Arianna Di Loreto chi<br />

sono “I suggeritori invisibili dell’informazione”,<br />

lei si schermisce: “Ma no, qui i<br />

persuasori occulti non c’entrano niente!”. La<br />

sua tesi di laurea infatti, discussa alla facoltà<br />

di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di<br />

Roma sotto la guida del prof. Luciano Russi,<br />

nonostante il titolo un po’ misterioso, tratta<br />

delle agenzie di stampa. “I giornalisti delle<br />

agenzie sono sempre nell’ombra, ma in<br />

realtà sono i “suggeritori” dell’informazione:<br />

sono determinanti nella scelta delle notizie<br />

che compaiono sui mass media”, spiega<br />

Arianna. “Invisibili” al pubblico, lavorano<br />

dietro le quinte dell’informazione, e anche la<br />

critica e gli studiosi li trascurano: Arianna per<br />

la bibliografia della sua ricerca è riuscita a<br />

trovare solo due testi, per giunta risalenti agli<br />

anni ‘80. La tesi, premiata nella sezione sulla<br />

professione giornalistica, nella prima parte<br />

ripercorre la storia delle agenzie di stampa e<br />

descrive le agenzie attive oggi nel mondo.<br />

Ma il nucleo centrale del lavoro è la parte<br />

sperimentale: Arianna ha voluto verificare<br />

quanto e come il lavoro di agenzia venga<br />

utilizzato nei quotidiani. Per farlo ha preso<br />

tutte le notizie Ansa di una giornata e le ha<br />

Enrico Martinelli – per la cronaca ex-allievo<br />

Ifg – ha esaminato in particolare la sua posizione<br />

rispetto alla politica americana in Europa<br />

alla fine della seconda guerra mondiale,<br />

attraverso la lettura <strong>dei</strong> suoi editoriali. Ne è<br />

emerso il pensiero di un inflessibile isolazionista,<br />

contrario alle scelte dell’Amministrazione<br />

Truman, al piano Marshall e a tutti gli<br />

interventi di risanamento economico degli<br />

Usa in Europa.<br />

Oggi Enrico lavora a Milano, all’Ansa, e sta<br />

per diventare “italian editor” della testata online<br />

di una società inglese. È soddisfatto, ma<br />

la voglia di viaggiare non l’ha abbandonato e<br />

spera in prossimi incarichi all’estero.<br />

(C.C.)<br />

confrontate con quelle apparse il giorno<br />

successivo su quattro quotidiani, uno nazionale<br />

(il “Corriere della sera”), uno pluriregionale<br />

(il “Messaggero”), uno regionale ( il<br />

“Giornale di Sicilia”) e, infine, uno provinciale<br />

(il “Giornale di Vicenza”). Il risultato ha<br />

confermato l’ipotesi di partenza: il trattamento<br />

delle notizie di agenzia è molto diverso a<br />

seconda del tipo di giornale. Mentre i nazionali<br />

ne fanno un uso minore e le rielaborano<br />

completamente, i quotidiani più piccoli le<br />

riprendono alla lettera, limitandosi a rigirarne<br />

le frasi.<br />

Un lavoro da certosino, quello di Arianna,<br />

apprezzato anche dalla stessa Ansa, che le<br />

ha offerto uno stage di sei mesi per<br />

approfondire la sua ricerca.<br />

(S.Sp.)<br />

SIMONE ANGIOLINI<br />

Mussolini in<br />

Inghilterra ebbe<br />

buona stampa<br />

Simone Angiolini lavora da dieci anni presso<br />

l’Azienda regionale per il diritto allo studio<br />

universitario di Siena, ma è ancora in cerca<br />

della sua strada.<br />

Nel frattempo ha frequentato la facoltà di<br />

Scienze politiche all’Università di Siena e si<br />

è laureato in “Storia <strong>dei</strong> trattati e politica internazionale”.<br />

Per la tesi, ha unito due suoi personali interessi:<br />

il giornalismo anglosassone e il fascismo.<br />

Così, ha cominciato una ricerca sul<br />

modo in cui i giornali inglesi trattarono l’Italia<br />

nei primi anni della dittatura, per scoprire,<br />

con una certa sorpresa, che Mussolini, almeno<br />

inizialmente, ebbe buona stampa.<br />

Nella sua tesi “Le relazioni italo-inglesi<br />

viste da Fleet Street: interpretazioni,<br />

giudizi, reazioni della stampa inglese<br />

(ott. 1922 – genn. 1925)”, ha infatti dimostrato<br />

che l’interesse della Gran Bretagna<br />

per il nostro Paese – alleato sì, ma “latino”,<br />

perciò culturalmente distante – non era<br />

molto forte, e certo non costante: veri picchi<br />

d’attenzione si verificarono soltanto tra l’ottobre<br />

e il novembre del ‘22, per la crisi di<br />

GIOVANNA BUTI<br />

AAA cercasi<br />

giornalismo<br />

indipendente<br />

“Quasi nessuno”, è la risposta di Giovanna<br />

Buti all’interrogativo da cui è nata la sua tesi:<br />

“Chi si fida del giornalismo? Il punto di<br />

vista del pubblico sulla credibilità<br />

dell’informazione”. Un lavoro paziente e<br />

certosino che le è valso il premio per la<br />

sezione “Istituzioni della professione giornalistica<br />

in Italia, in Europa e nel Nord America.<br />

La deontologia e l’inquadramento contrattuale<br />

<strong>dei</strong> giornalisti in Italia, Europa e Nord<br />

America”.<br />

Laureatasi in Sociologia della comunicazione<br />

presso la facoltà di Scienze politiche<br />

dell’Università di Firenze, Giovanna Buti, con<br />

il suo elaborato (relatore prof. Giovanni<br />

Bechelloni), lancia un segnale d’allarme: “il<br />

giornalismo italiano non piace agli italiani”. È<br />

la constatazione di alcuni massmediologi,<br />

confermata dagli istituti demoscopici di ricerca<br />

più affidabili (SVG, Censis, Doxa, Eurispes,<br />

Eurobarometro), da cui è partita la sua<br />

ricerca. “C’è troppa dipendenza dalla politica<br />

e dagli editori; troppo sensazionalismo e la<br />

verifica delle fonti è quasi inesistente”.<br />

Un’insoddisfazione diffusa che è stata avvalorata<br />

da un sondaggio compiuto dalla Buti<br />

MICHELA ACQUAVIVA<br />

Quando<br />

gli americani<br />

leggevano<br />

Moravia e Calvino<br />

Una tesi che parla degli scrittori italiani e<br />

della loro accoglienza sulla stampa americana:<br />

è il lavoro di Michela Acquaviva, laureatasi<br />

in Lettere all’Università degli studi di<br />

Milano con la professoressa Rita Cambria.<br />

Si intitola “Un’immagine dell’Italia negli<br />

Stati Uniti. The New York Times Book<br />

Review e la letteratura italiana tra informazione<br />

e critica (1947-1987)” e le è valso<br />

il premio per il giornalismo culturale, sociale,<br />

scientifico (e altre specializzazioni).<br />

Michela ha affrontato le recensioni <strong>dei</strong><br />

romanzi italiani apparse tra il 1947 e il 1987<br />

sull’inserto domenicale del prestigioso “New<br />

York Times”, dedicato interamente ai libri. Ne<br />

emerge un’immagine dell’Italia per nulla<br />

stereotipata e del tutto lusinghiera. Gli americani<br />

apprezzavano decisamente i romanzi di<br />

Alberto Moravia, di tutti il più letto, ancora più<br />

amato era Italo Calvino e poi Italo Svevo,<br />

Ignazio Silone, Leonardo Sciascia sino a<br />

Umberto Eco. “Questi erano gli autori più<br />

tradotti e letti negli Stati Uniti – spiega Michela<br />

– e gli americani non mancavano di sotto-<br />

Corfù, e in seguito al delitto Matteotti.<br />

Questa distanza ideologica comportò una<br />

scarsa comprensione del fascismo, che da<br />

principio fu ben visto perfino dalla stampa<br />

laburista. Il lavoro di raccolta del materiale<br />

è durato otto mesi, condotto tra le biblioteche<br />

universitarie di mezza Italia, da Firenze<br />

a Gorizia, e con l’aiuto provvidenziale di<br />

qualche amico con fissa dimora in Inghilterra,<br />

che ha fornito alcuni testi, altrimenti<br />

introvabili, recuperati alla Cambridge<br />

Library.<br />

Per l’assegnazione del premio per le tesi sul<br />

Giornalismo europeo e nordamericano,<br />

Simone ha commentato: “Che sia il segno<br />

che devo darmi al giornalismo?”. Avrà scherzato,<br />

ma intanto si è informato sulla scuola<br />

di giornalismo di Milano.<br />

Claudia Cristoferi<br />

su scala territoriale (Firenze e dintorni). Ha<br />

fatto 17 domande a 227 persone, tra studenti<br />

e individui comuni, per stabilire il tipo di fruizione<br />

informativa, individuare il livello di<br />

credibilità dell’informazione e accertarne “i<br />

condizionamenti dall’alto”. Il risultato è che la<br />

dipendenza dal potere politico ed economico<br />

resta il peggior difetto del giornalismo<br />

italiano.<br />

La carta stampata continua a perdere terreno.<br />

E questo perché il quotidiano non offre<br />

più il valore aggiunto dello spazio-approfondimento<br />

e tende a uniformarsi con il piccolo<br />

schermo. Unica nota positiva in questo<br />

quadro preoccupante: i giovani sono più ottimisti<br />

degli adulti sul futuro dell’informazione.<br />

Forse perché leggono meno?<br />

Sandra Marzano<br />

lineare le enormi difficoltà del lavoro di traduzione,<br />

ad esempio per le opere di Carlo<br />

Emilio Gadda”.<br />

La ricerca muove da una analisi <strong>dei</strong> pregiudizi<br />

culturali che caratterizzano i rapporti<br />

Italia-Usa, da brevi cenni di storia del “New<br />

York Times” (nato nel 1851) e della “N.Y.T.<br />

Book Review” sorta più tardi, nel 1896.<br />

Analizza il clima di vitalità letteraria del dopoguerra,<br />

i cambiamenti dell’editoria negli anni<br />

Sessanta e Settanta e si chiude con una<br />

disamina di qualche autore postmoderno<br />

come Tabucchi e l’ultimo Calvino.<br />

Oggi Michela segue un master in “Metodologie<br />

dell’informatica e della comunicazione<br />

per le scienze umanistiche” che forma operatori<br />

informatici per la didattica multimediale.<br />

M. M.<br />

16 (24) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Il progetto del Governo all’esame delle Camere - Facilitazioni per favorire le uscite consensuali <strong>dei</strong> giornalisti in esubero<br />

Parte la riforma<br />

della legge<br />

sull’editoria<br />

Ristrutturazioni in 5 anni sostenute dal<br />

Il testo del Disegno di legge sull’editoria<br />

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI<br />

ART. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)<br />

1. Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende<br />

il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il<br />

libro, o su sopporto informatico, destinati alla pubblicazione<br />

o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico<br />

con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione<br />

sonora o televisiva, con esclusione <strong>dei</strong> prodotti discografici<br />

o cinematografici.<br />

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono<br />

esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i<br />

prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale<br />

sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si<br />

intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,<br />

realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché non<br />

costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul<br />

diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare <strong>dei</strong> diritti<br />

di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale<br />

cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso<br />

i mezzi audiovisivi.<br />

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui<br />

all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto<br />

editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e<br />

contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo<br />

del prodotto, e sottoposto, altresì, agli obblighi previsti<br />

dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.<br />

ART. 2 (Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici<br />

ed in materia di trasparenza)<br />

1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive<br />

modificazioni, sono apportate le seguente modificazioni:<br />

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:<br />

“L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato<br />

alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella<br />

forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice,<br />

e responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per<br />

azioni e cooperativa, il cui oggetto comprende esclusivamente<br />

l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo<br />

e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica,<br />

radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione,<br />

nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente<br />

a queste ultime.<br />

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:<br />

“Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono<br />

essere intestate a società per azioni, in accomandita per<br />

azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di<br />

controllo di detta società sia intestata a persone fisiche o a<br />

società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini<br />

della presente disposizione il controllo è definito ai sensi<br />

dell’articolo 2359 del codice civile, come sostituto dell’articolo<br />

1 del decreto legislativo 9 <strong>aprile</strong> 1991, n. 127, nonché<br />

dall’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di<br />

dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa<br />

dal registro degli operatori di comunicazione di cui<br />

all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio<br />

1997, n. 249;<br />

c) al sesto comma, primo periodo, le parole: “o estere” sono<br />

soppresse;<br />

d) dopo l’ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

“I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi ad esercitare<br />

l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza<br />

di uno Stato membro della Unione europea o, in<br />

caso di società, se aventi sede in uno <strong>dei</strong> predetti Stati. I<br />

soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio<br />

dell’impresa medesima solo a condizione che lo<br />

Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva<br />

reciprocità.<br />

Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.”<br />

ART. 3 (Modalità di erogazione delle provvidenze in favore<br />

dell’editoria)<br />

1. Ai fini dell’attribuzione delle provvidenze per l’editoria, ed<br />

in particolare con riferimento alle provvidenze previste dalla<br />

legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, il<br />

criterio della tiratura è sostituito da quello della diffusione.<br />

2. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data<br />

di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi<br />

di lire previsto per contributi di cui all’articolo 26, comma 1,<br />

della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 4 miliardi<br />

di lire.<br />

3. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato<br />

sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite<br />

in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea è concesso un<br />

contributo pari al cinquanta per cento <strong>dei</strong> costi annui documentati<br />

di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla<br />

diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse.<br />

Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi<br />

a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere o effettuate<br />

per meno di un anno, in un singolo paese di destinazione.<br />

Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi<br />

relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al<br />

cinquanta per cento di quello della edizione diffusa nella città<br />

italiana presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare<br />

complessivo del contributo di cui al presente comma non può<br />

superare lire 4 miliardi annui. Nel caso in cui il contributo<br />

complessivo in base alle domande presentate superi tale<br />

ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto<br />

in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei<br />

suddetti Paesi.<br />

Capo II - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE<br />

EDITORIALE<br />

ART. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale)<br />

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse<br />

le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il<br />

credito di imposta di cui all’articolo 8.<br />

ART. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese<br />

del settore editoriale)<br />

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri,<br />

fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30<br />

luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.<br />

303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del<br />

settore editoriale, di seguito, denominato Fondo. Il Fondo è<br />

finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui<br />

finanziamenti della durata massima di 10 anni deliberati da<br />

soggetti autorizzati all’attività bancaria.<br />

2. Al Fondo affluiscono: le risorse finanziarie stanziate a tal<br />

fine nel bilancio dello Stato con il contributo dell’1 per cento<br />

trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le<br />

somme comunque sono corrisposte su concessioni, effettuate,<br />

le somme disponibili alla data di entrata in vigore della<br />

presente legge esistenti sul Fondo di cui all’articolo 29 della<br />

legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.<br />

Quest’ultimo Fondo è mantenuto fino al completamento della<br />

corresponsione <strong>dei</strong> contributi in conto interessi per le concessioni<br />

già effettuate.<br />

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziare,<br />

mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo l,<br />

o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.<br />

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione<br />

tecnico-produttiva: di realizzazione, ampliamento e modifica<br />

degli impianti, con particolare riferimento all’installazione<br />

e potenziamento della rete informatica, anche in connessione<br />

all’utilizzo <strong>dei</strong> circuiti telematici internazionali o <strong>dei</strong> satelliti;<br />

di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale.<br />

I progetti, sono presentati dalle imprese partecipanti<br />

al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione<br />

del prodotto editoriale.<br />

Le novità<br />

● Le cinque “tessere” chiave. La riforma è articolata su<br />

cinque interventi: nuova definizione di “prodotto editoriale”;<br />

semplificazione delle procedure amministrative; riqualificazione<br />

del meccanismo di intervento pubblico nel settore;<br />

adeguamento della disciplina previdenziale e sociale; testo<br />

unico sull’editoria.<br />

● Nuovo volto per il prodotto editoriale. La definizione<br />

di “prodotto editoriale” comprenderà, oltre alla tradizionale<br />

editoria cartacea, anche i prodotti su supporto informatico<br />

e i libri. Escluse l’opera discografica e quella filmica.<br />

● Cambia l’intervento pubblico. Si ridurranno le provvidenze<br />

dirette a fondo perduto (con l’eccezione delle testate<br />

italiane all’estero, dell’editoria speciale periodica per non<br />

vedenti e dell’editoria per le associazioni di consumatori) e<br />

allo stesso tempo verranno rafforzati gli strumenti indiretti.<br />

Il tutto facendo leva su una nuova disciplina del credito<br />

agevolato.<br />

● Credito agevolato più incisivo. Sarà esteso a tutte le<br />

imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e<br />

commercializzazione del prodotto editoriale. Elevato da 15<br />

a 30 miliardi l’importo <strong>dei</strong> programmi finanziabili.<br />

● Fondo per la mobilità. Sarà costituito un fondo ad hoc<br />

e scatteranno facilitazioni per le uscite consensuali di<br />

personale in esubero.<br />

(da “Il Sole 24 Ore” del 15 marzo <strong>2000</strong>)<br />

5. In caso di realizzazione <strong>dei</strong> progetti di cui al comma 4 con<br />

il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi sono concessi<br />

con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non<br />

possono, comunque, superare l’importo <strong>dei</strong> contributi in<br />

conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai<br />

sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.<br />

6. Una quota del cinque per cento del Fondo è riservata alle<br />

imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione<br />

della domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano<br />

un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore<br />

quota del cinque per cento a quelle impegnate in progetti di<br />

particola rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per<br />

la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero.<br />

Ove la quota non sia interamente utilizzata, la parte residua<br />

riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore<br />

della altre imprese.<br />

7. Una quota del dieci per cento del Fondo è destinata ai<br />

progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per<br />

le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di<br />

poligrafici.<br />

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente<br />

articolo, la spesa per la realizzazione <strong>dei</strong> progetti è ammessa<br />

in misura non eccedente il novanta per cento di quella<br />

prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo<br />

comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste<br />

per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore<br />

al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al<br />

finanziamento. La predetta percentuale del novanta per cento<br />

è elevata al cento per cento per le cooperative di cui all’articolo<br />

6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.<br />

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi<br />

anche alle imprese editrici <strong>dei</strong> giornali italiani all’estero di cui<br />

all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive<br />

modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento<br />

di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria aventi<br />

sede in uno Stato appartenente all’Unione europea.<br />

10. L’ammontare del contributo è pari al cinquanta per cento<br />

degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo,<br />

calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto dal<br />

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche<br />

alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente<br />

concordati tra le parti.<br />

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere<br />

dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di<br />

lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il<br />

secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.<br />

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le<br />

procedure di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le disposizioni<br />

di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo<br />

31 marzo 1998,. n. 123.<br />

13. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17,<br />

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate<br />

disposizioni integrative ed attuative della presente legge.<br />

Sono in particolare disciplinate le modalità ed i termini di<br />

presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione<br />

<strong>dei</strong> requisiti e delle condizioni di concessione <strong>dei</strong><br />

contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti,<br />

gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l’organizzazione<br />

ed il funzionamento del comitato di cui al comma 4<br />

dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le<br />

modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti<br />

effettuati al progetto, della loro congruità economica,<br />

nonché dell’inerenza degli investimenti stessi alle finalità del<br />

progetto.<br />

14. All’istruttoria <strong>dei</strong> provvedimenti di concessione <strong>dei</strong> contributi<br />

di cui agli articoli 6 e 7 provvede, fino all’attuazione della<br />

riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la<br />

Presidenza del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri.<br />

18 (26) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


o<br />

Roma, 14 marzo <strong>2000</strong>. Il Consiglio <strong>dei</strong> ministri ha varato un Prodotto editoriale. C’è una nuova definizione: il agevolato è prevista poi un’agevolazione fiscale di durata<br />

disegno di legge che propone la riforma della legge sull’edi- prodotto editoriale comprende anche i prodotti su supporto quinquennale per quelle imprese editrici che attuino<br />

toria, la 416 del 1981.<br />

Il Ddl “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali” è<br />

stato proposto dal sottosegretario Marco Minniti e va ora<br />

informatico e il libro. Esclusi dischi e film.<br />

2 Procedure amministrative. La parola d’ordine è sempli-<br />

programmi volti alla produzione di nuovi prodotti editoriali in<br />

lingua italiana e che attuino programmi volti alla ristrutturazione<br />

economico-produttiva, in particolare quelli volti verso le<br />

all’esame del Parlamento. Prevede un sistema di agevolazioficazione. Viene abolito l’obbligo della doppia registrazione iniziative digitali e multimediali. Il credito di imposta è previsto<br />

ni creditizie e fiscali destinato in particolare alle nuove inizia- presso i tribunali e nel registro degli operatori della comuni- nella misura del 3% in favore delle imprese produttrici che<br />

tive multimediali.<br />

cazione. Semplificati la concessione delle provvidenze e <strong>dei</strong> effettuino entro la fine dell’anno investimenti in beni strumen-<br />

Il provvedimento, spiega la presidenza del Consiglio in una<br />

nota, intende “accompagnare e sostenere la trasformazione<br />

dell’industria editoriale verso i nuovi scenari aperti al merca-<br />

contributi e il credito agevolato.<br />

3 Intervento pubblico. Sarà riqualificato. Due le strade:<br />

tali nuovi destinati alla produzione. La nuova articolazione<br />

degli strumenti “indiretti” va in parallelo alla riforma delle<br />

agevolazioni tariffarie e, in particolare, di quelle postali la cui<br />

to dalla rivoluzione tecnologica e dall’information society”.<br />

Per il sottosegretario Minniti si tratta di “un primo significativo<br />

traguardo”.<br />

1) saranno ridotte progressivamente le provvidenze dirette e<br />

a fondo perduto, con alcune eccezioni (le testate italiane<br />

all’estero; l’editoria speciale periodica per non vedenti; l’edi-<br />

normativa è stata già definita con la finanziaria ‘99.<br />

4 Disciplina previdenziale. In cantiere l’ampliamento del<br />

Il Ddl, ha detto, mette a fuoco “il passaggio dell’editoria nell’etoria delle associazioni <strong>dei</strong> consumatori); 2) saranno enfatiz- trattamento di cassa integrazione anche ai giornalisti pubblira<br />

della multimedialità”, riconvertendo risorse ingenti dal zati gli strumenti indiretti. Sarà più incisiva la disciplina del cisti e praticanti, l’individuazione di uno sbarramento ai<br />

generico sostegno all’attività editoriale in credito agevolato e credito agevolato all’editoria, che viene esteso a tutte le prepensionamenti per i poligrafici, la facoltà, per gli iscritti<br />

sgravi fiscali per chi investe nel rinnovamento del prodotto. imprese partecipanti al ciclo della produzione, distribuzione all’Inpgi in cassa integrazione, di optare, in un numero<br />

Una definizione che con questa legge si estende per la prima e commercializzazione del prodotto editoriale nella nuova ammesso dal ministero del Lavoro, per il trattamento antici-<br />

volta al libro e ai prodotti su supporto elettronico”.<br />

definizione. Per evitare che il ribasso della struttura <strong>dei</strong> tassi pato di pensione (poligrafici) e l’anticipata liquidazione della<br />

Il riassetto dell’intervento nell’editoria proposto dal Governo<br />

prevede un nuovo regime di finanziamento pubblico, che<br />

“abbandona ogni approccio assistenzialista”, anche per<br />

faccia perdere di efficacia allo strumento, sarà elevato da 15<br />

a 30 miliardi l’importo <strong>dei</strong> programmi finanziabili. Previste<br />

procedure di accesso particolarmente agevolato per le<br />

pensione a 58 anni (giornalisti).<br />

5<br />

Testo unico sull’editoria. Concessione al Governo<br />

metter l’Italia in regola con le direttive europee. Sono previsti cooperative di giornalisti e poligrafici. Le agevolazioni di credi- della delega a emanare un testo unico di razionalizzazione<br />

“strumenti straordinari (agevolazioni fiscali, facilitazioni per to consistono nella concessione di contributi in conto interes- di tutte le normative che comunque riguardano l’editoria. La<br />

favorire uscite consensuali di personale in esubero) calibrati si sui finanziamenti, della durata massima di dieci anni, deli- delega prevede che il Governo, all’occorrenza, possa inte-<br />

su un orizzonte di cinque anni”, in modo da favorire la ristrutberati da soggetti autorizzati all’ attività bancaria, nella misugrare, modificare o abrogare le normative che costituiscono<br />

turazione delle imprese del settore.<br />

ra del 50% degli interessi sull’importo ammesso a contributo, l’oggetto dello stesso testo unico.<br />

Ecco in sintesi i punti qualificanti del Ddl.<br />

con procedura automatica o valutativa. Insieme al credito (da “Il Sole 24 Ore on-line”)<br />

l credito agevolato e da sgravi fiscali<br />

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque<br />

titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello<br />

stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di<br />

cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica è autorizzato ad apportare, con<br />

propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.<br />

ART. 6 (Procedura automatica)<br />

1. Alla concessione <strong>dei</strong> contributi di cui all’articolo 5 si provvede<br />

mediante procedura automatica relativamente ai<br />

progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:<br />

a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo<br />

di lire;<br />

b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione<br />

ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno<br />

antecedente la data di presentazione della domanda.<br />

2. Con avviso pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana”, sono comunicati l’ammontare delle<br />

risorse disponibili per la concessione <strong>dei</strong> contributi ed il termine<br />

massimo di presentazione delle domande.<br />

3. Le domande di concessione del contributo sono accolte<br />

sulla base della sola verifica della completezza e regolarità<br />

delle domande medesime e della relativa documentazione,<br />

secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande<br />

presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente.<br />

La concessione del contributo è integrata fino a<br />

concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In<br />

caso di insufficienza delle risorse finanziare a soddisfare integralmente<br />

le domande, la disponibilità residua è ripartita<br />

proporzionalmente al costo <strong>dei</strong> progetti. Detta ripartizione ha<br />

luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno<br />

successivo a quello di presentazione delle ultime domande<br />

che hanno ottenuto capienza intera.<br />

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,<br />

lettera b), è dichiarata la decadenza del beneficio ed il<br />

soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme<br />

eventualmente già recepite maggiorate degli interessi, calcolati<br />

ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo<br />

31 marzo 1998, n. 123.<br />

5. Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla realizzazione<br />

del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese<br />

sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari<br />

o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un<br />

esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se<br />

esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla<br />

finalità del progetto, nonché la congruità <strong>dei</strong> costi sostenuti.<br />

6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza<br />

delle scadenze delle rate di ammortamento<br />

pagate all’impresa beneficiaria all’Istituto di credito. Tenuto<br />

conto della tipologia dell’intervento su richiesta dell’impresa,<br />

può essere effettuata la corresponsione del contributo in<br />

un’unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento<br />

dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.<br />

ART. 7 (Procedura valutativa)<br />

1. Alla concessione <strong>dei</strong> contributi di cui all’articolo 5 si provvede<br />

mediante procedura relativamente ai progetti o<br />

programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente<br />

le seguenti caratteristiche:<br />

(a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6,<br />

comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione<br />

preventiva dell’istituto finanziatore, il finanziamento può<br />

comunque, essere ammesso a contributo in misura non<br />

superiore a lire 30 miliardi;<br />

(b) realizzazione entro due anni dall’ammissione ai benefici.<br />

Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti<br />

la data di prestazione della domanda.<br />

2. Con avviso pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana”, sono comunicati il termine finale, non<br />

inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande,<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

1<br />

l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa<br />

proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la<br />

valutazione ai fini della concessione del contributo.<br />

3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla<br />

tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla<br />

coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi<br />

previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività<br />

viene valutata con particolare riferimento alla congruità<br />

delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato<br />

e agli obiettivi di sviluppo aziendale.<br />

4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è<br />

disposta sulla base della deliberazione di un comitato costituito<br />

con decreto del Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri da<br />

emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del<br />

regolamento di cui all’articolo 5, comma 13. La composizione<br />

del Comitato è effettuata in modo di assicurare la presenza<br />

delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle<br />

emittenti radiotelevisive, <strong>dei</strong> rivenditori e distributori, <strong>dei</strong> giornalisti<br />

e <strong>dei</strong> lavoratori tipografici. Dalla data di entrata in vigore<br />

del decreto di costituzione del Comitato di cui al presente<br />

comma è soppresso il Comitato per la concessione del credito<br />

agevolato di cui all’articolo 32 della legge 5 agosto 1981,<br />

n. 416.<br />

5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza<br />

delle scadenze delle rate di ammortamento<br />

pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla<br />

prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non<br />

inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui<br />

erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza<br />

della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base<br />

della documentazione finale della spesa stessa.<br />

6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della<br />

tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere<br />

effettuata la corresponsione del contributo in unica soluzione,<br />

con sconto degli interessi di cui al comma 5 rispetto<br />

alla data delle predette scadenze. È, in ogni caso, consentita<br />

l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso<br />

fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo,<br />

sulla base di fi<strong>dei</strong>ussione bancaria o polizza assicurativa<br />

di importo non inferiore alla somma da erogare.<br />

ART. 8 (Credito di imposta)<br />

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano<br />

entro il 31 dicembre 2004, investimenti di cui al comma 2,<br />

relativi strutture situate nel territorio dello Stato, e riconosciuto,<br />

a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del<br />

Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri di cui al comma 5 un<br />

credito di imposta di importo pari al tre per cento del costo<br />

sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento<br />

è effettuato ed in ciascuno <strong>dei</strong> quattro periodi di<br />

imposta successivi.<br />

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di<br />

cui al comma 1 hanno ad oggetto:<br />

a) beni strumenti nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati<br />

esclusivamente alla produzione <strong>dei</strong> seguenti prodotti<br />

editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e<br />

simili, nonché prodotti editoriali multimediali;<br />

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,<br />

congiuntamente o disgiuntamente:<br />

1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento<br />

e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli<br />

impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio,<br />

teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza<br />

delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di<br />

trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di<br />

trasmissione e ricezione digitale;<br />

2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da<br />

una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche<br />

che governino, a mezzo di programmi, la progressione<br />

logica della fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere<br />

una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:<br />

lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e<br />

trasporto;<br />

3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione<br />

di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o<br />

mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che<br />

governino, a mezzo di programmi, la progressione logica<br />

delle fasi del ciclo tecnologico;<br />

4) la realizzazione o l’acquisizione di unità o di sistemi elettronici<br />

per l’elaborazione <strong>dei</strong> dati destinati al disegno automatico,<br />

alla progettazione, alla produzione della documentazione<br />

tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo<br />

produttivo, al controllo e al collaudo <strong>dei</strong> prodotti lavorati,<br />

nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;<br />

5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione<br />

delle apparecchiature, <strong>dei</strong> sistemi di cui ai numeri<br />

2), 3) e 4);<br />

6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio<br />

delle attività produttive, <strong>dei</strong> sistemi e <strong>dei</strong> programmi di cui ai<br />

comma 2), 3), 4) ed 5).<br />

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del<br />

reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione<br />

ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />

Il credito d’imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto<br />

al rimborso di imposte ad altro tipo spettante; l’eventuale<br />

eccedenza è riportabile fino al quarto periodo d’imposta<br />

successivo.<br />

4. Con decreto del Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri<br />

emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23<br />

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze,<br />

di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e<br />

dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione<br />

del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio<br />

e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la<br />

trasparenza <strong>dei</strong> programmi di investimento di cui al comma<br />

2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale <strong>dei</strong><br />

benefici e di applicazione delle sanzioni.<br />

Capo III - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL<br />

SETTORE EDITORIALE<br />

ART. 9 - (Trattamento straordinario di integrazione salariale)<br />

1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il trattamento<br />

straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2,<br />

quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive<br />

modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli<br />

impiegati, ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti<br />

dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici<br />

e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi<br />

dal lavoro per le cause indicate nelle forme citate”.<br />

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il Ministro del<br />

lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste<br />

dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione<br />

del trattamento indicato nei precedenti commi, per periodi<br />

semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente<br />

a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi<br />

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio<br />

1975, n. 164, e successive modificazioni.”.<br />

ART. 10 (Risoluzione del rapporto di lavoro)<br />

1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito<br />

dal seguente:<br />

“Art. 36 (Risoluzione del rapporto di lavoro) – 1. I dipendenti<br />

delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata<br />

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale la<br />

situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del<br />

rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento<br />

del trattamento di integrazioni salariale, ovvero per licenziamento<br />

al termine del periodo di integrazione salariale di cui<br />

19 (27)


Parte la riforma della legge sull’editoria<br />

al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali<br />

competenze di fine rapporto, ad una indennità di mancato<br />

preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a 4 mensilità<br />

di retribuzione.<br />

I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall’obbligo del<br />

preavviso in caso di dimissioni.”.<br />

ART. 11 (Esodo e prepensionamento)<br />

1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito<br />

dal seguente:<br />

“Art. 37 (Esodo e prepensionamento) - 1. Ai lavoratori di cui<br />

ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro 60 giorni<br />

dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero,<br />

nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro<br />

60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva<br />

richiesta, per i seguenti trattamenti:<br />

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità<br />

ammesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:<br />

trattamento di pensione per coloro che possano far valere<br />

nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la<br />

vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili, ovvero<br />

1560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle<br />

A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27<br />

<strong>aprile</strong> 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva<br />

aumentata di un periodo pari a 5 anni, i periodi di sospensione<br />

per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo<br />

35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto<br />

dalla presente lettera: l’anzianità contributiva non può comunque<br />

risultare superiore a 40 anni;<br />

b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti<br />

dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di<br />

stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di<br />

unità ammesso al Ministero del lavoro e della previdenza<br />

sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione<br />

in presenza di cristi aziendale: anticipata liquidazione di<br />

pensione di vecchiaia al 58° anno di età, nei casi in cui siano<br />

stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con<br />

integrazione a carico dell’INPGI medesimo, del requisito<br />

contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del<br />

Regolamento approvato con decreto ministeriale in data 1°<br />

gennaio 1953, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” 14<br />

gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni.<br />

2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla<br />

lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque<br />

anni. Per i giornalisti che abbiamo compiuto i 60 anni di età,<br />

l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore<br />

alla differenza fra i 65 anni e l’età anagrafica raggiunta,<br />

fermo restando la non superabilità del tetto massimo di 360<br />

contributi mensili. Non sono ammessi a fruire <strong>dei</strong> benefici i<br />

giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione<br />

generale obbligatoria o di forme sostitutive ed<br />

esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a<br />

periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della<br />

pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla<br />

concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al<br />

giornalista.<br />

3. La Cassa per l’integrazione <strong>dei</strong> guadagni degli operai<br />

dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una<br />

somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota<br />

contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo<br />

che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione<br />

della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore<br />

interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla<br />

Cassa integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi<br />

nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e<br />

per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.<br />

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al<br />

presente articolo con la retribuzione si applicano le norme<br />

relative alla pensione di anzianità.<br />

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è<br />

compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione<br />

contro la disoccupazione.<br />

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo<br />

dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo<br />

in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dalla<br />

presente legge, continuano a trovare applicazione nei<br />

confronti <strong>dei</strong> poligrafici dipendenti da aziende individuate dal<br />

medesimo articolo 37, che abbiamo stipulato e trasmesso ai<br />

ORDINE - TABLOID<br />

periodico ufficiale del Consiglio<br />

dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia<br />

Mensile / Spedizione in a. p. (45%)<br />

Comma 20 (lettera B) art. 2 legge n. 662/96 -<br />

Filiale di Milano - Anno XXXI - Numero 4,<br />

<strong>aprile</strong> <strong>2000</strong><br />

Direttore responsabile FRANCO ABRUZZO<br />

Condirettore BRUNO AMBROSI<br />

Direzione, redazione, amministrazione<br />

Via Appiani, 2 - 20121 Milano<br />

Tel. 02/ 63.61.171 - Telefax 02/ 65.54.307<br />

competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza<br />

sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento<br />

delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della medesima<br />

legge n. 416 del 1981.<br />

ART. 12 - (INPGI)<br />

1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito<br />

dal seguente:<br />

“Art. 38 (INPGI) – 1. L’Istituto nazionale di previdenza <strong>dei</strong><br />

giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) a norma delle<br />

leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122,<br />

e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le<br />

forme di previdenza obbligatoria nei confronti <strong>dei</strong> giornalisti<br />

professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga<br />

gestione anche in favore <strong>dei</strong> giornalisti pubblicisti di cui all’articolo<br />

1, commi secondo e terzo, della legge 3 febbraio 1963,<br />

n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura<br />

giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il<br />

mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della<br />

previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista<br />

l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di<br />

fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.<br />

2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:<br />

1. il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto<br />

dall’articolo 35;<br />

2. la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.<br />

3. Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale<br />

carico dell’Istituto.<br />

4. Le forme previdenziali gestiste dall’INPGI devono essere<br />

coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni<br />

e <strong>dei</strong> contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria,<br />

sia generali che sostitutive.”.<br />

2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981,<br />

n. 416, come sostituito dal presente articolo, deve essere<br />

esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge.<br />

3. L’onere per minori entrate all’INPS derivante dal presente<br />

articolo è valutato in lire 5 miliardi annui.<br />

ART. 13 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione<br />

professionale <strong>dei</strong> giornalisti)<br />

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla<br />

data di entrata in vigore della presente legge, il “Fondo per la<br />

mobilità e la riqualificazione professionale <strong>dei</strong> giornalisti””<br />

Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30<br />

luglio 1999, n. 300 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.<br />

303, il predetto fondo è istituito presso la Presidenza del<br />

Consiglio <strong>dei</strong> Ministri.<br />

2. Il Fondo è destinato ad effettuare interventi di sostegno a<br />

favore <strong>dei</strong> giornalisti professionisti dipendenti da imprese<br />

editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici,<br />

nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali<br />

presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello<br />

stato di crisi delle imprese di appartenenza.<br />

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al<br />

comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni,<br />

una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.<br />

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono<br />

concessi, anche cumulativamente per:<br />

a) progetti individuali <strong>dei</strong> giornalisti che intendono riqualificare<br />

la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività<br />

informativa nel settore <strong>dei</strong> nuovi mass media. Il finanziamento<br />

per ogni progetto è contenuto nei limiti di venti<br />

milioni;<br />

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria,<br />

diretti a favorire l’esodo volontario <strong>dei</strong> giornalisti dipendenti<br />

collocati in Cassa integrazione guadagni straordinaria,<br />

ovvero in possesso <strong>dei</strong> requisiti per accedere al prepensionamento<br />

ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,<br />

n. 416, così come sostituito dall’articolo 11 della presente<br />

legge. Viene erogato a ciascun giornalista una indennità pari<br />

a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della<br />

categoria di appartenenza;<br />

c) progetti concordati dalle imprese con il sindacato di categoria,<br />

per il collocamento all’esterno, anche al di fuori del<br />

settore dell’informazione, <strong>dei</strong> giornalisti dipendenti. L’intervento<br />

di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del<br />

Segretaria di redazione<br />

Teresa Risé<br />

Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti<br />

della Lombardia<br />

Franco Abruzzo, presidente;<br />

Brunello Tanzi, vicepresidente;<br />

Gabriele Moroni, consigliere segretario,<br />

Sergio D’Asnasch, consigliere tesoriere.<br />

<strong>Ordine</strong>/Tabloid<br />

Consiglieri:<br />

Bruno Ambrosi, Annibale Carenzo,<br />

Letizia Gonzales, Cosma Damiano<br />

Nigro, Domenico Tedeschi.<br />

Collegio <strong>dei</strong> revisori <strong>dei</strong> conti<br />

Aldo Borta Schiannini<br />

Davide Colombo, Rino Felappi (presidente);<br />

Coordinamento grafico di <strong>Ordine</strong> - Tabloid<br />

Franco Malaguti<br />

costo certificato del progetto. Viene erogato altresì a ciascun<br />

giornalista, che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte<br />

nell’ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità<br />

del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.<br />

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno<br />

2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata la spesa di lire<br />

8,5 miliardi annui.<br />

Capo IV - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINI-<br />

STRATIVA<br />

Art. 14 - (Semplificazioni)<br />

1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di<br />

comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),<br />

n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza<br />

degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8<br />

febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle<br />

pubblicazioni.<br />

ART. 15 - (Testo unico sull’editoria)<br />

1. Il Governo provvede, entro due anni dalla data in entrata<br />

in vigore della presente legge al riordino delle disposizioni in<br />

materia di editoria, provvidenze alla stampa ed alle emittenti<br />

radiofoniche e televisive locali e iscrizione ai registri stampa<br />

presso i Tribunali.<br />

2. Al riordino <strong>dei</strong> cui al comma 1 si procede mediante l’emanazione<br />

di un testo unico comprendente, in un unico contesto<br />

e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative<br />

e regolamentari. A tale fine il testo unico comprende le<br />

disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento<br />

che il Governo emana, rispettivamente, ai sensi<br />

dell’articolo 14 e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23<br />

agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e principi direttivi<br />

di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n,<br />

50.<br />

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />

ART. 16 - (Copertura finanziaria)<br />

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,<br />

valutato in lire 27,4 miliardi per il primo anno, lire 54,8 miliari<br />

per il secondo anno ed in lire 82,2 miliari per il terzo anno, si<br />

provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi<br />

anni, dell’autorizzazione di spesa iscritta in bilancio ai sensi<br />

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – unità previsionale<br />

di base 3.13.2 – Presidenza del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri –<br />

capitolo 2714, così come determinata dalla tabella C) della<br />

legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria <strong>2000</strong>). Il<br />

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le<br />

occorrenti variazioni del bilancio.<br />

Art. 17 - (Disposizione transitoria ed abrogazioni)<br />

1. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in<br />

vigore della presente legge, la misura <strong>dei</strong> contributi previsti<br />

dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive<br />

modificazioni, nonché quelli previsti dall’articolo 4, della<br />

medesima legge n. 250 del 1990, è ridotta del venti per<br />

cento. Tali contributi sono ridotti di un ulteriore venti per cento<br />

in ognuno degli anni successivi e cessano pertanto con il<br />

quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della<br />

presente legge.<br />

2. A decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata<br />

in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 2,<br />

comma 29, primo periodo, e comma 31 della legge 28<br />

dicembre 1995, n. 549, l’articolo 2 della legge 15 novembre<br />

1993, n. 466, l’articolo 55, comma 27, della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449, l’articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto<br />

1991, n. 278, nonché l’articolo 4, comma 2, della legge 7<br />

agosto 1990, n. 250<br />

3. A decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata<br />

in vigore della presente legge è altresì abrogato l’articolo 3,<br />

comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, così come<br />

aggiunto dal comma 16 dell’articolo 53 della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449, e modificato dall’articolo 41, comma 7,<br />

lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.<br />

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31, 32, comma 1, e 33<br />

della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.<br />

A decorrere dalla data di istituzione del Comitato di cui<br />

all’articolo 7, comma 4, è altresì abrogato l’articolo 32, commi<br />

2, 3 e 4, della medesima legge n. 416 del 1981.<br />

5. All’articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge 5<br />

agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le<br />

parole: “riceve dal servizio stesse comunicazioni” sono<br />

soppresse le seguenti: “delle delibere concernenti l’accertamento<br />

delle tirature <strong>dei</strong> giornali quotidiani”.<br />

6. All’articolo 54, comma 1, ultimo periodo, della legge 5<br />

agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le<br />

parole: “Detta Commissione esprime pareri” sono soppresse<br />

le seguenti: “sull’accertamento delle tirature <strong>dei</strong> giornali quotidiani<br />

e”.<br />

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle<br />

autorizzazioni di spesa ed ai contributi previsti dagli articoli<br />

26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e 19 della legge 25<br />

febbraio 1987, n. 67, relativi ai contributi a favore della stampa<br />

italiana all’estero e a quelli previsti dall’articolo 6 della<br />

legge 30 luglio 1998, n. 281.<br />

Stampa Stem Editoriale S.p.A.<br />

Via Brescia, 22<br />

20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)<br />

Iscritto al n. 983/ 1983 del Registro nazionale<br />

della Stampa<br />

Comunicazione e Pubblicità<br />

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La tiratura di questo numero è stata di<br />

20.100 copie<br />

Chiuso in redazione il 28 marzo <strong>2000</strong><br />

20 (28) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Dibattito al Circolo della Stampa<br />

Giornali, radio, tv:<br />

l’informazione<br />

alla prova <strong>dei</strong><br />

referendum sociali<br />

Milano, 6 marzo. Organizzato dal Comitato per le libertà e i<br />

diritti sociali e dal Coordinamento lombardo del Comitato<br />

nazionale per il NO, si è svolto al Circolo della Stampa un<br />

acceso dibattito sul ruolo dell’informazione nella campagna<br />

referendaria.<br />

“Il Comitato per le libertà e i diritti sociali - ha spiegato lo stesso<br />

presidente Paolo Cagna Ninchi, introducendo la discussione -<br />

è nato alla fine di agosto 1999, quando gli spot <strong>dei</strong> radicali sulle<br />

televisioni di Mediaset, propagandavano i ‘referendum days’.<br />

Su un sottofondo di slogan demagogici passavano le immagini<br />

<strong>dei</strong> politici del centro sinistra e quelli <strong>dei</strong> tre leader del sindacato<br />

confederale... le foto in bianco e nero di Cofferati, D’Antoni e<br />

Larizza sembravano quelle di un fotomarmista, così a Milano<br />

si chiama il fotografo che riproduce le immagini <strong>dei</strong> defunti<br />

stampate su smalto... l’effetto era terrificante: non si diceva nulla<br />

<strong>dei</strong> 20 quesiti referendari che dovevano promuovere, ma erano<br />

molto più efficaci di mille spiegazioni tecniche, di mille parole.<br />

Con le parole i radicali non scherzano proprio - ha continuato<br />

Cagna - non solo quando insultano gli avversari del momento.<br />

Se vi ricordate nelle lettere che, sempre in quei giorni, hanno<br />

mandato a ciascuno di noi si chiedeva di firmare i 20 referendum<br />

di giustizia, di libertà, di liberazione.<br />

Giustizia, libertà e liberazione sono le grandi parole che hanno<br />

segnato la storia di questi ultimi due secoli e caratterizzato la<br />

nascita delle moderne democrazie. Queste grandi parole<br />

hanno percorso il mondo, con movimenti che lo hanno sollevato<br />

e sconvolto. Le lotte per il lavoro e i suoi diritti, i movimenti di<br />

liberazione <strong>dei</strong> popoli dallo schiavismo e dal colonialismo, le<br />

battaglie per i diritti civili delle persone che hanno lasciato un<br />

segno che si credeva indelebile nella concezione moderna<br />

dello Stato, della convivenza e della coesione sociale.<br />

Ma evidentemente non è così. Queste grandi parole ora assumono<br />

un senso quasi macabro perché dietro di loro si cela<br />

l’obiettivo di reintrodurre le umilianti condizioni di subalternità,<br />

di precarietà, di paura che derivano dal perdere il diritto alla<br />

giustizia e alla solidarietà, condizioni che credevamo un retaggio,<br />

almeno sul piano della cultura politica e sociale, del passato<br />

e per superare le quali ci sono voluti tempi, lotte, sacrifici di<br />

intere generazioni.<br />

In questo - ha affermato Cagna - i referendum radicali che<br />

riguardavano lavoro, stato sociale, libertà di associazione,<br />

avevano un senso complessivo, costituivano un vero, omogeneo<br />

progetto di governo, proponevano un nuovo modello di<br />

società: cancellare settori determinanti della democrazia liberale,<br />

distruggendo il sindacato, i partiti, lasciando il cittadino privo<br />

di garanzie e di protezioni, abolendo i corpi intermedi che articolano<br />

il sistema democratico”.<br />

Quest’obiettivo - secondo il comitato per il NO - è nascosto da<br />

una propaganda che gioca su un violento travisamento <strong>dei</strong><br />

termini e rende due volte odiosa e violenta una campagna politica<br />

che vuole consegnare la società all’inciviltà della logica del<br />

più forte e lo fa usando proprio le parole della nostra cultura<br />

civile. Non è un caso che non ci sia nessuna informazione<br />

corretta e precisa sui quesiti <strong>dei</strong> referendum e sui loro concreti<br />

effetti sul sistema legislativo del nostro Paese, sugli equilibri tra<br />

le diverse rappresentanze sociali. Sui meccanismi di mediazione<br />

degli interessi, sulle condizioni materiali delle persone.<br />

“Proprio con l’obiettivo di reagire ad una campagna deformante<br />

e disinformante - ha sottolineato Cagna - è nato in<br />

prima istanza il nostro comitato. Oggi cerchiamo di fare i conti<br />

con la responsabilità della comunicazione, mi riferisco alla<br />

responsabilità di chi fa informazione in senso più stretto, quell’informazione<br />

che fa esplicitamente politica, cultura e che<br />

forma il senso comune. Non voglio trasformare questo dibattito<br />

in un processo ai giornalisti, voglio esprimere un rammarico,<br />

certo un desiderio, quello cioè di vedere in prima fila i giornalisti<br />

nelle battaglie civili, nelle grandi campagne di opinione che<br />

fanno crescere la consapevolezza collettiva, in questo caso<br />

non tanto vederli schierarsi per il SI o per il NO, ma impegnati a<br />

spiegare, per far capire, per offrire chiavi di interpretazione per<br />

quello che, a nostro giudizio, è un vero scontro tra barbarie e<br />

civiltà”.<br />

I membri del Comitato per le libertà voteranno e chiederanno di<br />

votare NO ai due referendum sociali, sopravvissuti al giudizio<br />

della Corte costituzionale, perché convinti che la posta in gioco<br />

in questo voto sia molto più alta di quanto l’attuale dibattito<br />

faccia supporre. Nelle trasmissioni e negli articoli che si scrivono<br />

a proposito del referendum sull’articolo 18 dello Statuto <strong>dei</strong><br />

lavoratori, - affermano - si tende ad affrontare il tema della<br />

libertà di licenziamento sull’unico versante del mercato del lavoro<br />

e dell’andamento <strong>dei</strong> conti delle imprese. Il punto centrale<br />

riguarda invece la libertà e la dignità delle persone e il loro diritto<br />

alla giustizia. La legge 300 del 1970, lo Statuto <strong>dei</strong> lavoratori,<br />

non a caso reca come intestazione “Norme sulla tutela della<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

di Ida Sconzo<br />

libertà e dignità <strong>dei</strong> lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività<br />

sindacale nei luoghi di lavoro”. L’articolo 18 tutela lavoratrici<br />

e lavoratori riguardo a licenziamenti che vengono giudicati<br />

illegittimi da un tribunale.<br />

Ferruccio De Bortoli, direttore del “Corriere della Sera”, ha<br />

messo in evidenza nel suo intervento la necessità di riformare<br />

l’istituto del referendum “che - ha detto - dovrebbe essere uno<br />

strumento di democrazia diretta. Perché i radicali pongono<br />

questi quesiti? - si è chiesto De Bortoli -. Dopo la presentazione<br />

<strong>dei</strong> referendum i lavori delle Camere sugli ammortizzatori<br />

sociali, sono stati accelerati. Su queste questioni centrali né i<br />

partiti di governo né quelli d’opposizione hanno preso posizioni.<br />

Hanno aspettato che la Corte costituzionale togliesse le<br />

patate dal fuoco. In Italia la partecipazione al lavoro <strong>dei</strong> cittadini<br />

è bassissima perché ostacolata da un certo tipo di politica<br />

economica e gli imprenditori investono sui capitali sostitutivi del<br />

lavoro. Gli USA investono cinque volte più dell’Europa e sette<br />

in più dell’Italia, nei settori ad alta tecnologia. Non si devono<br />

mettere in discussione i diritti - ha affermato De Bortoli - ma<br />

tutti noi difendiamo spesso in modo acritico chi lavora e difendiamo<br />

molto meno chi un lavoro non l’ha. Senza certe regole<br />

ormai vecchie forse si potrebbero inserire nel mondo del lavoro<br />

i disoccupati, anche se all’inizio, in modo precario. Il sindacato<br />

non dovrebbe perdere l’occasione di essere il rappresentante<br />

di quelli che non lavorano e forse voteranno per chi propone<br />

questi referendum. Perché il sindacato non si è fatto promotore<br />

delle riforme? Cerchiamo di uscire da una battaglia di contrapposizione.Tra<br />

i due fronti c’è molto spazio, molte vie di mezzo e<br />

il sindacato potrebbe avere un ruolo nel regolamentare il lavoro<br />

precario e farlo diventare stabile anche a part-time. Dopo i referendum<br />

- ha concluso il direttore del “Corriere” - bisognerà<br />

cercare nuove regole di mercato e spingere gli imprenditori ad<br />

investire sul lavoro e non sul capitale sostitutivo”.<br />

Stefano Righi Riva, del T3, ha spiegato che la Rai, in quanto<br />

servizio pubblico, deve garantire condizioni di parità ai diversi<br />

fronti referendari, a differenza delle altre testate che non hanno<br />

il vincolo pubblico. Ma i referendum sociali, ha detto Righi Riva,<br />

non possono essere gestiti solo in chiave politica. Se così fosse<br />

si rischierebbe di perdere il vero contenuto arrivando al risultato<br />

di uno sterile scontro politico. Secondo Righi Riva non si deve<br />

lasciare l’informazione ai professionisti della politica.<br />

Il direttore di Radio Popolare, Piero Scaramucci, ha affermato<br />

che la stampa non può surrogare i compiti della classe politica<br />

come è successo durante la stagione di Mani Pulite, quando la<br />

politica delegò alla Magistratura il suo ruolo. La par condicio, ha<br />

detto Scaramucci, con la sistematizzazione di tutta l’informazione<br />

politica è in realtà un bavaglio permanente. Non si può infatti<br />

definire Informazione un “siparietto” radiofonico di 30/90<br />

secondi che assomiglierà necessariamente più a uno spot<br />

pubblicitario. Il direttore di Radio Popolare rifiuta anche la<br />

vecchia regola delle due campane perché il giornalismo è fatto<br />

di scelte, di ricerche, di inchieste. L’informazione non può riportare<br />

semplicemente le diverse posizioni: deve rappresentare<br />

invece uno spazio di confronto articolato e aperto.<br />

Il presidente dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia, Franco<br />

Abruzzo, ha ricordato il referendum presentato dai radicali<br />

nel 1997 come relativo all’<strong>Ordine</strong> mentre in realtà riguardava la<br />

professione giornalistica. “Io rappresento 5mila giornalisti<br />

professionisti dipendenti sugli 11mila e 500 di tutta Italia. È un<br />

piccolo numero fatto, però, di persone che devono garantire ai<br />

cittadini il diritto all’informazione. Gli editori hanno presentato<br />

una contropiattaforma per il rinnovo del nostro contratto nazionale<br />

che viola tanti articoli della Costituzione. Vogliono che tutti,<br />

assunti e non assunti, diventino precari. Gli editori chiedono di<br />

smantellare un contratto che ha 90 anni di storia: è il primo<br />

contratto nazionale dell’Italia unita. Già allora aveva un contenuto<br />

etico e parlava di professionisti. Se il piano degli editori si<br />

realizzasse, i giornalisti non avrebbero più il diritto di partecipare<br />

alla vita politica e sindacale del Paese e dovrebbero soltanto<br />

mostrare ubbidienza al volere degli editori”.<br />

L’avvocato Mario Fezzi ha detto che bisogna sfatare il luogo<br />

comune, secondo il quale in Italia non si può licenziare nessuno,<br />

presupposto - sbagliato - su cui si fonda il referendum: non<br />

è vero, anzi è vero il contrario.<br />

Si pretende infatti di liberalizzare il mercato del lavoro abolendo<br />

la reintegrazione nel caso di licenziamento riconosciuto<br />

illegittimo dal Giudice. Il referendum va contro tutto il nostro<br />

sistema giuridico. Nonostante i sondaggi e le indicazioni <strong>dei</strong><br />

partiti facciano pensare che la maggioranza <strong>dei</strong> cittadini italiani<br />

non voglia l’abrogazione dell’articolo 18, - ha sottolineato<br />

Fezzi - le posizioni che si vanno delineando potrebbero portare<br />

a un segno inverso.<br />

Un grosso pronunciamento a favore del mantenimento di una<br />

norma fondamentale come l’art.18 avrebbe invece effetti positivi<br />

anche su una eventuale futura legge in materia di licenziamenti.<br />

Libri e manuali consigliati per gli esami di giornalista professionista<br />

1. Franco Abruzzo, “CODICE DELL’INFORMAZIONE”- II edizione<br />

Centro di Documentazione <strong>Giornalisti</strong>ca - (00186 Roma - Piazza di Pietra 26<br />

tel. 06.67.914.96 - 06/ 67.981.48 - Fax 06/67.974.92), £ 130.000.<br />

(Il diritto pubblico - L’ordinamento della professione giornalistica - La deontologia - La legge e il Codice sulla privacy - Il<br />

contratto nazionale di lavoro e il sistema previdenziale - Le norme sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato - Il diritto<br />

d’autore - Le norme amministrative e penali concernenti la stampa - La storia del giornalismo - Gli statuti, i trattati e le<br />

convenzioni internazionali - L’Ue e l’euro (da Roma ad Amsterdam) - 700 domande e 700 risposte sui quesiti legati all’esame<br />

di Stato sull’abilitazione all’esercizio professionale).<br />

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2. Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo - Laterza, £ 30.000<br />

3. Paolo Murialdi, La stampa italiana dalla Liberazione alla crisi di fine secolo (1943- 1998), Laterza, £. 15.000<br />

4. G. Farinelli, E. Paccagnini, G. Santambrogio e A. I. Villa, Storia del giornalismo italiano (dalle origini ai giorni nostri),<br />

Utet, Torino 1998, £ 46.000<br />

5. Sabino Cassese, Professioni e ordini professionali in Europa, Il Sole 24 Ore 1999, £ 40.000<br />

6. Alberto Papuzzi, Professione giornalista, Donzelli Editore, Roma 1998, £.40.000<br />

7. Sergio Lepri, Professione giornalista, Etas-Rcs Libri 1999, £ 34.000<br />

8. Guida alla Costituzione, Edizione Simone 1998<br />

9. Stefano Rodotà, Libertà e diritti in Italia dall’Unità ai giorni nostri, Donzelli 1997<br />

10. Compendio di diritto processuale penale, Edizione Simone 1998<br />

11. Rosanna Bianco, Il diritto del giornalismo, Cedam 1997, £ 19.000<br />

12. Giuseppe Corasaniti, Diritto dell’informazione, Cedam, Padova 1997<br />

13. Bino Olini, L’Europa difficile (storia politica dell’integrazione europea 1948-1998), Il Mulino 1998, £ 50.000<br />

14. Antonio Verrilli, Codice del diritto e delle organizzazioni internazionali, Edizioni giuridiche Simone 1998, £ 35.000<br />

15. Paolo Murialdi, Il giornale, Il Mulino 1998, £ 12.000<br />

16. F. Ferrarotti, M.I. Macioti, R. Cipriani ed E. De Marco, Dizionario delle comunicazioni, Armando Editore 1995<br />

17. Giorgio Calcagno, Ennio Festa, Carla Marello, Alberto Papuzzi e Franco Pastore, Stile Stampa, Editrice La Stampa<br />

SpA 1998, £ 25.000<br />

18. Alfonso Scirocco, L’Italia del Risorgimento (1800-1871), Il Mulino 1999, £ 48.000<br />

19. Raffaele Romanelli, L’Italia liberale (1861-1900), Il Mulino 1999, £ 42.000<br />

20. Emilio Gentile, L’Italia giolittiana (1899-1914), Il Mulino 1999, £ 28.000<br />

21. Danilo Veneruso, L’Italia fascista (1922-1943), Il Mulino 1999, £ 48.000<br />

22. Giuseppe Mammarella, L’Italia contemporanea (1943-1998), Il Mulino 1999, £ 50.000<br />

23. Sergio Romano, Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni, Longanesi & C. 1998<br />

24. AA.VV., Il libro <strong>dei</strong> fatti <strong>2000</strong>, Adnkronos Libri 1999.<br />

25. Luca Boneschi, “La deontologia del giornalista”, Egea, Milano 1997, £ 47.000<br />

26. Domenico Bellantoni, Lesioni <strong>dei</strong> diritti della persona, Cedam <strong>2000</strong>, £. 60.000<br />

Nota: la segreteria dell’<strong>Ordine</strong> distribuisce gratuitamente una Dispensa che aggiorna il “Codice dell’informazione”.<br />

Nota: Su www.odg.mi.it la dispensa telematica per l’esame di giornalista.<br />

21 (29)


LEGGE & CRONISTI<br />

L’esercizio del diritto<br />

di critica giornalistica<br />

Il diritto di critica nella giurisprudenza<br />

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa, l’attribuzione<br />

a taluno, in termini di certezza di un fatto che è invece rimasto<br />

non accertato, non perde il connotato della illiceità sol<br />

perché sia inserita all’interno di una determinata analisi sociopolitica:<br />

ed invero, costituisce causa di giustificazione<br />

soltanto la critica che rispetti la verità <strong>dei</strong> fatti e non anche<br />

quella che si sviluppi attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze<br />

non vere, dato che, in questo caso, la critica diviene un<br />

mero pretesto per offendere l’altrui reputazione. (Nella fattispecie,<br />

l’imputato, in un articolo giornalistico - in cui aveva inteso<br />

tracciare un’analisi socio-politica del fenomeno eversivo -<br />

aveva rappresentato il contributo offerto da una persona a<br />

gravissimi fatti oggetto di un procedimento penale, indicando<br />

anche gli atti attraverso i quali si sarebbe concretizzato il detto<br />

contributo, ed omettendo di riferire che tali circostanze non<br />

erano state ritenute certe all’esito del procedimento conclusosi<br />

con sentenza passata in giudicato. La S.C. ha ritenuto la sussistenza<br />

del reato di diffamazione a mezzo stampa ed ha enunciato<br />

il principio di cui in massima.<br />

Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 2210, Bocca<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le sentenze possono<br />

essere oggetto di critica, anche aspra, per gli argomenti<br />

che ne sostengono le interpretazioni <strong>dei</strong> fatti e delle norme,<br />

che sono spesso opinabili. Non è, invece, consentito presentarle<br />

come risultato di complotti o strategie politiche, poiché in<br />

tal caso non si manifesta un dissenso (fondato e motivato o<br />

meno) dalle opinioni espresse dai giudici, ma si afferma un<br />

fatto lesivo che dev’essere rigorosamente provato.<br />

Cass. pen., sez. V, 4 gennaio 1995, Liguori<br />

Quando il giornalista riporti affermazioni altrui lesive della<br />

reputazione di terze persone, la sua condotta non può ritenersi<br />

scriminata in base alla mera constatazione del fatto che<br />

quelle affermazioni sono state effettivamente compiute e che<br />

il giornalista le ha diligentemente riprodotte; l’attività del giornalista<br />

potrà considerarsi scriminata solamente quando risulti<br />

altresì provato che sussista un interesse pubblico attuale<br />

alla conoscenza di tali dichiarazioni e le opinioni e i giudizi<br />

siano corrispondenti al requisito della continenza (nella<br />

specie, il tribunale di Venezia ha ritenuto giustificati sulla base<br />

della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica<br />

i giudizi polemici espressi da un rappresentante<br />

sindacale della Cgil-scuola e da alcuni studenti medi in ordine<br />

ad una iniziativa giudiziaria assunta dal procuratore della<br />

repubblica presso la pretura circondariale di Trento, interpretata<br />

come un tentativo per ottenere autoritativamente la<br />

cessazione del movimento di protesta studentesca noto con<br />

l’appellativo di Jurassic School; ha parimenti ritenuto non<br />

punibili sulla base della diversa esimente del diritto di cronaca<br />

le condotte <strong>dei</strong> cronisti locali che, attraverso interviste e<br />

resoconti giornalistici, avevano informato l’opinione pubblica<br />

sulla vicenda in questione).<br />

Trib. Venezia, 16 ottobre 1996, Schmid e altro<br />

Non costituisce valido esercizio del diritto di critica, ma integra<br />

il delitto di diffamazione a mezzo stampa, la diffusione della<br />

notizia del coinvolgimento di un soggetto nel compimento di<br />

un reato, qualora, riferendo dell’assoluzione dello stesso, si<br />

segnalino altresì avvenimenti successivi confermativi delle<br />

ipotesi investigative che avevano condotto all’incriminazione<br />

suddetta.<br />

Cass. pen., sez. V, 2 giugno 1998, n. 8021, Venditti e altro<br />

Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici<br />

soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve<br />

consistere in un dissenso motivato, espresso in termini<br />

corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente<br />

lesivi dell’altrui dignità morale e professionale. Il limite all’esercizio<br />

di tale diritto deve intendersi superato quando l’agente<br />

trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano<br />

individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura<br />

morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l’esercizio<br />

del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata<br />

ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera<br />

morale altrui, penalmente protetta.<br />

Cass. pen., sez. V, 11 marzo 1998, n. 5772, Iannuzzi<br />

Per il diritto di critica a mezzo stampa, esercitato da parlamentare,<br />

devono essere osservati i limiti della verità <strong>dei</strong> fatti,<br />

dell’interesse sociale della notizia e della continenza, ed il<br />

giudice del risarcimento non può trovare ostacolo all’esercizio<br />

<strong>dei</strong> suoi poteri nella mancanza di giudizio di censurabili delle<br />

opinioni espresse da parte della Camera di appartenenza (e<br />

tanto, ai fini di eventuale sospensione del processo di risarcimento);<br />

(nella specie, è stata ritenuta la responsabilità solidale<br />

dell’emittente televisiva ed è stata applicata all’autore la<br />

sanzione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa).<br />

Trib. Napoli, 10 novembre 1997, Costagliola c. Sgarbi e altro<br />

Il diritto di critica, che nel corso delle competizioni elettorali<br />

consente anche toni aspri e di disapprovazione, non deve<br />

trasmodare nell’attacco personale e nella pura contumelia.<br />

La polemica politica in nessun caso può perciò giustificare<br />

l’uso di espressioni quali: “pidocchio, mascalzone, burattino”<br />

all’indirizzo di un antagonista.<br />

Cass. pen., sez. V, 5 novembre 1997, n. 11905, Farassino<br />

Il diritto di critica che costituisce uno degli aspetti principali su cui<br />

si fonda la libera (e lecita) manifestazione del pensiero, non si<br />

esprime nella narrazione ma nel giudizio e nella valutazione di<br />

fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in<br />

definitiva, al punto di vista di chi la manifesta. L’efficacia scriminante<br />

della critica è più accentuata in ambito politico, nel quale essa<br />

può essere esercitata con le modalità più nette e vibranti,<br />

senza rituali ed ipocriti omaggi a stili e forme espressive.<br />

Trib. Roma, 26 marzo 1997, Selva c. De Mita e altro<br />

Il diritto di critica, che costituisce esercizio del principio di<br />

libertà di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile<br />

nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti<br />

dalla Costituzione, e cioè quelli della pari dignità sociale di<br />

tutti i cittadini e della salvaguardia <strong>dei</strong> diritti inviolabili della<br />

persona, fra i quali il diritto all’onore, al decoro, alla reputazione<br />

e al rispetto. Di conseguenza, il corretto bilanciamento <strong>dei</strong><br />

diritti garantiti dalla Carta costituzionale deve costituire il criterio-<br />

guida per il giudice nell’interpretazione della norma, in<br />

quantostrumento idoneo a salvaguardare il pluralismo culturale,<br />

ideologico e religioso, sul quale nella moderna democrazia<br />

si fonda il concetto di libertà.<br />

App. Venezia, 17 settembre 1997, Faraon e altro<br />

La valutazione critica di un locale, espressa in una guida<br />

gastronomica, non può prescindere dalla verità <strong>dei</strong> fatti che ne<br />

costituiscono il logico presupposto e pertanto la formulazione<br />

di un giudizio apodittico non corrispondente alla esperienza<br />

concreta del critico costituisce fatto illecito avverso il quale<br />

di Sabrina Peron,<br />

avvocato in Milano<br />

La critica si può definire<br />

come una interpretazione<br />

soggettiva <strong>dei</strong> fatti riportati<br />

dalla cronaca che si concreta<br />

in un giudizio di valore o in<br />

una manifestazione di dissenso<br />

risultante da una attività<br />

eminentemente valutativa.<br />

Fin da questa semplice<br />

definizione vediamo come la<br />

critica consista in una estrinsecazione<br />

della libertà di<br />

manifestazione di pensiero<br />

tutelata dall’art. 21 della<br />

Costituzione. È stato proprio<br />

il rango costituzionale di questo<br />

diritto che ha reso difficoltosa<br />

l’individuazione delle<br />

condizioni in grado di garantirne<br />

la convivenza con il diritto<br />

all’onore ed alla reputazione<br />

che spetta ad ogni singolo<br />

individuo. Le decisioni<br />

espresse dalla giurisprudenza<br />

in questo campo rappresentano<br />

il tentativo di raggiungere<br />

un bilanciamento<br />

tra la tutela <strong>dei</strong> beni della personalità<br />

e la libertà di informazione<br />

nella sua accezione<br />

di interpretazione critica <strong>dei</strong><br />

fatti e degli avvenimenti di<br />

particolare interesse sociale.<br />

Anche in questo campo,<br />

comunque, la demarcazione<br />

tra il legittimo esercizio del<br />

diritto di critica e l’illecita<br />

lesione dell’onore altrui è<br />

stata individuata applicando il<br />

triplice criterio a) della verità<br />

oggettiva, o anche solo putativa,<br />

<strong>dei</strong> fatti, criticati; b) dell’interesse<br />

che la critica può<br />

rivestire per la collettività; c)<br />

della continenza, intesa<br />

come civile esposizione e<br />

valutazione <strong>dei</strong> fatti oggetto<br />

della critica. La critica si<br />

estrinseca in vari generi quali<br />

la critica politica, la critica sindacale,<br />

la critica giudiziaria,<br />

quella storica, scientifica,<br />

artistica e così via: esaminiamole<br />

separatamente.<br />

Critica politica e critica sindacale<br />

La critica politica può essere<br />

definita come la libertà di<br />

esprimere il proprio giudizio<br />

“offrendo particolari chiavi di<br />

lettura su fatti e comportamenti<br />

altrui, anche con toni<br />

obiettivamente aspri, o in<br />

astratto offensivi, allo scopo<br />

di sollecitare dibattiti, confronti<br />

di idee, o esigenze di<br />

far chiarezza su aspetti di<br />

qualche rilevanza sulla vita<br />

associata” (Trib. Perugia, 26<br />

marzo 1990). In una società<br />

democratica la critica politica<br />

svolge un ruolo di primaria<br />

importanza assicurando la<br />

trasparenza della gestione<br />

della cosa pubblica in modo<br />

che il lettore correttamente<br />

informato possegga gli strumenti<br />

per esprimere un proprio<br />

giudizio su pubblici avvenimenti<br />

esercitando di conseguenza<br />

quei diritti costituzionalmente<br />

garantiti per la sua<br />

democratica partecipazione<br />

alla vita politica, economica e<br />

sociale del Paese (v. Cass.,<br />

3.6.1983).<br />

Per quanto concerne invece<br />

il rispetto della critica al limite<br />

della verità della notizia si<br />

registrano tre diversi orientamenti.<br />

Un primo orientamento<br />

particolarmente rigoroso<br />

ritiene che il diritto di critica<br />

politica sia “condizionato dall’obbligo<br />

di rispettare la verità<br />

obiettiva delle affermazioni<br />

che si immedesimano in fatti<br />

appare concedibile il rimedio cautelare dell’inserzione di un<br />

foglio di rettifica nella guida stessa e la pubblicazione del<br />

medesimo testo su più quotidiani.<br />

Trib. Roma, 3 febbraio 1998, Soc. Babington sala da the c.<br />

Soc. Gambero Rosso ed.<br />

La “continenza” sostanziale dell’esercizio del diritto di cronaca<br />

presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità,<br />

intesa quale riflesso soggettivo della circostanza che non ci<br />

sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale<br />

presuppone, invece, che la narrazione <strong>dei</strong> fatti debba avvenire<br />

misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente<br />

necessari all’esposizione. Nell’ipotesi che la narrazione<br />

di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi le<br />

compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di<br />

critica e di cronaca, la valutazione della continenza<br />

sostanziale e formale non può essere condotta attraverso<br />

i soli criteri summenzionati, ma si attenua per lasciare<br />

spazio all’interpretazione soggettiva <strong>dei</strong> fatti narrati e per<br />

svolgere le censure che si vogliono esprimere.<br />

App. Milano, 13 dicembre 1996<br />

Ritenuto che nel nostro ordinamento il diritto di critica, quale<br />

esercizio del democratico principio di libertà e manifestazione<br />

del proprio pensiero, trova un limite invalicabile costituito dal<br />

rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione,<br />

in quanto attinenti alla pari dignità sociale di tutti i cittadini,<br />

quale che possa essere il loro credo religioso, nonché<br />

dalla salvaguardia <strong>dei</strong> diritti inviolabili della persona, sia come<br />

singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali<br />

nelle quali si forma e si sviluppa la personalità di ognuno, diritti<br />

inviolabili tra i quali vanno, senza dubbio alcuno, annoverati il<br />

diritto all’onore, alla reputazione ed al decoro; e ritenuto, ancora,<br />

che il corretto e fecondo bilanciamento di tali valori, tutti di<br />

rango costituzionale, deve costituire il criterio-guida, per il giudice,<br />

nell’interpretazione della norma, in quanto strumento<br />

idoneo a salvaguardare il pluralismo culturale, ideologico e religioso<br />

sul quale nella moderna democrazia di fonda il concetto<br />

di libertà, lede l’onore, il decoro e la reputazione della Congregazione<br />

<strong>dei</strong> testimoni di Geova e <strong>dei</strong> suoi membri la manifestazione<br />

per iscritto od in via orale (pubblicazione a stampa<br />

e pubblica intervista), nei confronti dell’una e degli altri, di<br />

espressioni, giudizi e concetti gravemente offensivi e chiaramente<br />

diffamatori, anche perché diretti inequivocamente ad<br />

additare la congregazione ed i suoi membri al pubblico<br />

disprezzo, senza che possa essere invocata l’esimente del<br />

legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.<br />

App. Venezia, 19 settembre 1997, Faraon e altro<br />

In base all’orientamento assunto dalla S.C., dal principio secondo<br />

cui il diritto di critica non può essere esercitato se non<br />

entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dell’ordinamento<br />

positivo, non può desumersi che la critica sia<br />

sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale,<br />

dovendosi invece ricercare un bilanciamento dell’interesse<br />

individuale alla reputazione con l’interesse che non siano introdotte<br />

limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente<br />

garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica,<br />

diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell’interesse<br />

pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a<br />

soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che<br />

richiamano su di essi l’attenzione dell’opinione pubblica.<br />

App. Milano, 13 dicembre 1996<br />

22 (30) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


determinati, perché se si trascende<br />

da questo limite , non<br />

si rispetta la verità obiettiva e<br />

la competizione politica<br />

diventa un’occasione per<br />

aggredire la reputazione<br />

altrui” (Cass. 12.2.1987). Un<br />

secondo orientamento, meno<br />

rigoroso, è dell’idea che “in<br />

tema di diritto di critica appare<br />

incongruo richiamare il<br />

requisito della verità <strong>dei</strong> fatti<br />

narrati atteso che l’interpretazione<br />

soggettiva di una<br />

vicenda non può mai essere<br />

valutata secondo giudizi di<br />

esistenza ma, semmai essere<br />

ritenuta condivisibile o<br />

meno” (Cass., 27.6.1984).<br />

Un terzo orientamento, infine,<br />

reputa soddisfatto il requisito<br />

della verità della critica se il<br />

giornalista motiva la propria<br />

disapprovazione con argomentazioni<br />

logiche ed esempi<br />

concreti, ritenendo che “in<br />

materia di esercizio del diritto<br />

di critica, l’obbligo di rispettare<br />

la verità <strong>dei</strong> fatti si traduce<br />

in un richiamo all’osservanza<br />

delle regole di correttezza<br />

metodologica: in primo luogo,<br />

dovere di motivare nella<br />

maniera più scrupolosa i giudizi<br />

emessi enunciando specificatamente<br />

gli elementi di<br />

fatto che a parere del giornalista<br />

li confermano; in secondo<br />

luogo, l’obbligo di controllare<br />

attentamente che gli elementi<br />

di fatto richiamati siano<br />

conformi a quanto il giornalista<br />

conosce della realtà o<br />

che, comunque, per quanto<br />

gli consta, non possano<br />

essere confutati dall’esperienza”<br />

(Trib. Torino<br />

6.6.1991).<br />

Inoltre è possibile divulgare<br />

notizie appartenenti alla sfera<br />

privata di un uomo pubblico<br />

Non è configurabile l’esimente del diritto di critica, allorchè la<br />

critica non è lealmente riportata come tale, ma si fonda<br />

sulla sotterranea esposizione di una tesi non corrispondente<br />

al vero e comunque in nessun modo accreditabile sulla base<br />

<strong>dei</strong> dati di fatto acquisiti.<br />

Trib. Perugia, 30 settembre 1996, Scottoni e altro<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione circa<br />

il rispetto del limite di continenza nell’esercizio del diritto di critica<br />

non può prescindere dalla verifica di correlazione con i<br />

titoli, la grafica e, particolarmente, il contenuto espositivo,<br />

giacché la mera collocazione del riferimento può implicare un<br />

ulteriore significato, dotato del disvalore. (Fattispecie relativa<br />

ad annullamento per vizio di motivazione da parte della suprema<br />

Corte di sentenza nella quale il giudice di merito aveva ritenuto<br />

giustificata l’espressione “un vero boss” riferita all’assessore<br />

ai ll.pp. del Comune di Ardea sulla scorta del solo significato<br />

letterale del termine).<br />

Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 1995, Fedele<br />

In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica<br />

va riconosciuto nei confronti di personaggi la cui voce ed<br />

immagine abbia vasta risonanza presso la collettività<br />

grazie ai mezzi di comunicazione, anche quando si manifesti<br />

in forma penetrante e talvolta impietosa. (Fattispecie relativa<br />

alla critica delle modalità di conduzione di un programma<br />

televisivo di sport, (“Novantesimo minuto”), con la quale il<br />

presentatore era stato indicato, tra l’altro, come “ottusamente<br />

aggrappato al gobbo, macchinetta che serve ad imbrogliare i<br />

telespettatori facendo loro credere che il conduttore non stia<br />

leggendo...”). In tema di diffamazione a mezzo stampa, affinché<br />

sia riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p., non<br />

occorre che la critica sia formulata con riferimento a precisi<br />

dati fattuali, purchè il nucleo ed il profilo essenziale di essa<br />

emergano chiaramente dalla modalità della sua estrinsecazione.<br />

(Fattispecie riguardante la trasmissione televisiva “Novantesimo<br />

minuto”, nella quale il giudizio critico era espresso con<br />

una serie di aggettivi - quali lento, confuso, approssimato,<br />

zeppo di errori - tutti riferiti al programma).<br />

Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 1995, Montanelli<br />

Lede la memoria di defunti (senza poter essere considerato<br />

legittimo esercizio del diritto di critica storica o di espressione<br />

artistica) la pubblicazione di un romanzo (dal titolo “Il bastardo di<br />

Mautana”) in cui, con modalità conclamatamente diffamatorie e<br />

senza alcuna fedeltà a fonti storiche, sono attribuite connotazioni<br />

molto negative a personaggi facilmente identificabili in persone<br />

realmente vissute, nonostante l’uso di nomi di fantasia (nella<br />

specie, la scrittrice è stata condannata alla pena di un milione di<br />

lire di multa, al risarcimento <strong>dei</strong> danni morali nella misura di lire<br />

20.000.000, nonché al pagamento di lire 10.000.000 a titolo di<br />

riparazione pecuniaria, ex art. 121. 8 febbraio 1948 n. 47, in favore<br />

di ciascuna delle due costituite parti civili).<br />

Trib. Piacenza, 16 maggio 1997, Grasso<br />

In materia di diffamazione a mezzo stampa, per stabilire se<br />

l’autore dello scritto abbia legittimamente o meno esercitato il<br />

diritto di critica di cui all’art. 21 cost., il giudice del merito deve<br />

compiere una valutazione basata congiuntamente: a) sull’interezza<br />

dello scritto (e non su singole parti di esso); b) sulla finalità<br />

della pubblicazione; c) sull’interesse pubblico alla notizia; d)<br />

sulle modalità espressive e sul tenore sintattico.<br />

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9743, Casa<strong>dei</strong> c. Boschini<br />

La continenza sostanziale dell’esercizio del diritto di cronaca<br />

presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità,<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

“qualora tali comportamenti<br />

siano idonei a valere come<br />

indice di valutazione rispetto<br />

all’esercizio della funzione<br />

esplicata dal soggetto medesimo”,<br />

considerato che appare<br />

incontestabile che “la zona<br />

illuminabile attraverso la critica<br />

deve essere tanto più<br />

larga quanto è più alta la<br />

posizione pubblica della persona”<br />

(Cass. pen.<br />

23.1.1984).<br />

Parimenti la dimensione politica<br />

giustifica un minor rigore<br />

anche nella valutazione delle<br />

espressioni usate considerato<br />

che “la lotta politica rende<br />

adusi ad un linguaggio la cui<br />

scorrettezza incorrerebbe nel<br />

delitto di ingiuria o di diffamazione<br />

se una riconosciuta<br />

desensibilizzazione della sua<br />

potenzialità offensiva entrata<br />

nel costume non lo accreditasse<br />

come legittimo” (Cass.<br />

pen., 24.1.1992). Pur con<br />

questi limiti decisamente più<br />

ampi la critica non deve mai<br />

trasmodare in un attacco personale<br />

né deve avere intento<br />

denigratorio. Il che significa<br />

che l’asprezza, la vivacità<br />

della polemica e la veemenza<br />

delle espressioni possono<br />

giustificarsi tutte le volte in cui<br />

appaiano funzionali allo<br />

scopo della critica, intesa<br />

come strumento in grado di<br />

veicolare un’idea o accendere<br />

un dibattito politico.<br />

Tale difficoltà di bilanciamento<br />

e di individuazione del limite<br />

della continenza ha portato<br />

a sentenze contrastanti.<br />

Difatti, mentre è stata ritenuta<br />

un’aggressione ingiustificata<br />

alla reputazione di un personaggio<br />

politico il quale era<br />

stato definito “penoso infortunio<br />

del socialismo italiano”,<br />

personaggio noto “per la sua<br />

nullità politica” (Cass. pen.<br />

16.5.1975), in un altro caso<br />

sono state ritenute legittime<br />

espressioni quali: “un DC di<br />

razza nuova, spietato che<br />

non c’entra niente con la politica,<br />

un Khomeinista nella<br />

lotta per il potere”, che avrebbe<br />

“collaudato un modo di<br />

amministrare a metà strada<br />

tra il decisionismo e l’illegalità,<br />

come non si era mai visto<br />

finora nelle città peggio<br />

amministrate d’Italia” (Cass.<br />

pen. 2.10.1992).<br />

Critica giudiziaria<br />

Il diritto costituzionalmente<br />

garantito di libertà di critica<br />

ovviamente comprende anche<br />

il diritto di critica giudiziaria,<br />

ossia l’espressione di opinioni<br />

di dissenso e di condanna<br />

nei confronti dell’operato<br />

<strong>dei</strong> magistrati.<br />

(v. Trib. Roma, 22.11.1985)<br />

Tuttavia pur essendo incontestato<br />

che anche gli appartenenti<br />

al sistema giudiziario<br />

possano essere censurati<br />

per la loro condotta, sull’argomento<br />

la giurisprudenza<br />

ha adottato un atteggiamento<br />

molto meno liberale rispetto<br />

a quello assunto nel campo<br />

della critica politica. Si è difatti<br />

affermato che “valutandosi<br />

un provvedimento giudiziario<br />

può dimostrarsi, e non soltanto<br />

affermarsi, che il magistrato<br />

abbia ignorato fonti di<br />

prova, norme giuridiche,<br />

regole ermeneutiche (...) non<br />

si cade nell’illecito se il giudizio<br />

si presenta come necessaria<br />

conclusione di una rigorosa<br />

analisi <strong>dei</strong> fatti veri”.<br />

(Cass. pen., 24.11.1994)<br />

Un trattamento meno rigoroso<br />

viene riservato in ordine<br />

alla valutazione della sussistenza<br />

di un effettivo interesse<br />

sociale ritenendosi che<br />

nulla di ciò che un “magistrato<br />

fa o dice anche in sede privata<br />

può dirsi indifferente alla<br />

pubblica opinione, quando le<br />

cose dette o fatte siano idonee<br />

a valere come indice di<br />

valutazione rispetto all’esercizio<br />

delle sue funzioni”<br />

(Cass. pen., 23.4.1986).<br />

Quanto infine alla continenza<br />

del linguaggio sono state<br />

considerate scorrette espressioni<br />

atte ad attribuire ad un<br />

magistrato qualità narcisistiche<br />

ed esibizionistiche: ad<br />

esempio, è stato ritenuto diffamatorio<br />

un articolo dedicato<br />

al giudice Casson nel<br />

quale lo stesso veniva definito<br />

come un procuratore che<br />

“si dedica anima e corpo<br />

all’archeologia politico-giudiziaria<br />

riuscendo a vivere in<br />

pace con un arretrato di processi<br />

che schiaccia l’utente”.<br />

(Trib. Monza 25.3.1994)<br />

Critica scientifica ed artistica<br />

Il settore della critica scientifica<br />

ed artistica è quello in cui<br />

è apparso più difficile adattare<br />

i limiti elaborati per il diritto<br />

di cronaca specie con riguardo<br />

al requisito della verità del<br />

giudizio critico, il quale -<br />

basandosi da un confronto<br />

tra due teorie scientifiche a<br />

loro volta espressioni di valutazioni<br />

prettamente tecniche<br />

o, con riguardo alla critica<br />

artistica, risolvendosi in una<br />

valutazione operata sulla<br />

base di parametri storico culturali<br />

del soggetto - ben difficilmente<br />

può essere definito<br />

vero o falso.<br />

E, difatti, la Cassazione ha<br />

ritenuto incompatibile il crite-<br />

intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci<br />

sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale<br />

presuppone, invece, che la narrazione di fatti debba avvenire<br />

misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente<br />

necessari all’esposizione; nell’ipotesi, poi, che la narrazione<br />

di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di<br />

chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio<br />

di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale<br />

e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri<br />

summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all’interpretazione<br />

soggettiva <strong>dei</strong> fatti narrati e per svolgere le censure<br />

che si vogliono esprimere.<br />

Dal principio secondo il quale il diritto di critica non può<br />

essere esercitato se non entro i limiti fissati dalla logica<br />

concettuale e dall’ordinamento positivo, non può desumersi<br />

che la critica sia sempre vietata quando può offendere la<br />

reputazione individuale, dovendosi, invece, ricercare un bilanciamento<br />

dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse<br />

che non siano introdotte limitazioni alla formazione del<br />

pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento da individuarsi<br />

nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca,<br />

soggiace al limite dell’interesse pubblico o sociale ad essa<br />

attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti<br />

o svolgono attività che richiamano su di essi l’attenzione<br />

dell’opinione pubblica.<br />

La continenza sostanziale dell’esercizio del diritto di cronaca<br />

presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità,<br />

intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci<br />

sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale<br />

presuppone, invece, che la narrazione <strong>dei</strong> fatti debba avvenire<br />

misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente<br />

necessari all’esposizione. Nell’ipotesi, poi, che la narrazione<br />

di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di<br />

chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio<br />

di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale<br />

e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri<br />

summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all’interpretazione<br />

soggettiva <strong>dei</strong> fatti narrati e per svolgere le censure<br />

che si vogliono esprimere.<br />

Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1996, n. 465, Ortolani c. Soc.<br />

Sperling e Kupfer ed. e altro<br />

La rievocazione televisiva dopo oltre vent’anni di un fatto di<br />

cronaca giudiziaria per sottoporlo alla riflessione critica del<br />

pubblico costituisce esercizio legittimo della libertà di manifestazione<br />

del pensiero, del diritto di critica e dello “jus narrandi”.<br />

Trib. Roma, 20 novembre 1996, Vulcano e altro c. Rai-Tv e altro<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento<br />

di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità,<br />

sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo<br />

sotto il profilo etico-sociale e giuridico, è scriminato dall’esercizio<br />

del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando<br />

la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta <strong>dei</strong> dati<br />

in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario,<br />

riconduce il comportamento ad una causale considerata<br />

dalla interessata più infamante di quella, ugualmente riprovevole<br />

e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento<br />

giudiziario. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa, in<br />

cui un brigadiere <strong>dei</strong> carabinieri era stato definito “in mano alla<br />

piovra campana”, per aver discreditato <strong>dei</strong> testi che collaboravano<br />

con l’autorità giudiziaria inquirente in un omicidio di<br />

camorra e per avere consegnato un memoriale contenente<br />

rivelazioni non solo al giudice istruttore, ma anche ai difensori<br />

degli imputati. La suprema Corte ha ritenuto che correttamente<br />

la corte d’appello aveva affermato l’esistenza della scriminante,<br />

rio della verità con la critica<br />

scientifica evidenziando<br />

come “il giudice non possa<br />

farsi carico di accertare la<br />

validità scientifica o meno di<br />

una certa terapia chirurgica,<br />

trattandosi di valutazioni tecniche<br />

sottratte per loro natura<br />

ad un giudizio di verità oggettiva”<br />

(Cass. 26.9.1976). Tanto<br />

premesso vediamo che condizione<br />

essenziale per la<br />

liceità della critica artistica e<br />

scientifica è che essa rimanga<br />

nei limiti del valore tecnico<br />

e non degradi in un attacco<br />

personale. In altre parole il<br />

critico d’arte deve limitarsi a<br />

valutare negativamente un’opera<br />

ed il suo autore, astenendosi<br />

però da ogni valutazione<br />

negativa sull’autore<br />

stesso in quanto uomo.<br />

(Gip Trib. Roma 23.9.1991)<br />

Critica storica<br />

La critica storica consiste in<br />

un’indagine penetrante sugli<br />

avvenimenti e sui fatti, ciò<br />

comporta che “in tema di<br />

ricerca storica o storiografica<br />

la prova della verità, come<br />

causa di giustificazione, deve<br />

essere ancora più rigorosa e<br />

più rigoroso deve essere il<br />

controllo delle fonti di prova,<br />

non potendosi fare storia con<br />

dubbi ed insinuazioni”.<br />

(Cass. pen., 27.1.1989)<br />

In questo ambito è dunque<br />

necessario provare la verità<br />

di tutte quelle circostanze<br />

che l’autore accredita quali<br />

fatti oggettivi e che vengono<br />

poi posti a fondamento delle<br />

valutazioni soggettive elaborate<br />

dall’autore. Tuttavia, data<br />

l’impossibilità di ricostruire<br />

una verità storica nella sua<br />

assoluta obiettività, ad avviso<br />

della giurisprudenza, l’indagi-<br />

ne storica per essere tale<br />

deve garantire la scientificità<br />

del metodo d’indagine e,<br />

quindi, della serietà della<br />

ricerca svolta che si realizza<br />

nella completezza del materiale<br />

raccolto, nel pluralismo<br />

delle fonti esaminate, nella<br />

cautela che impone allo storico<br />

di avvisare il lettore del<br />

grado di credibilità ed autorevolezza<br />

delle fonti esaminate<br />

e di sottolineare, se necessario,<br />

la non definitività <strong>dei</strong> risultati<br />

ai quali è la ricerca è pervenuta.<br />

(Trib. Torino 8.1.1980)<br />

Per quanto riguarda l’interesse<br />

pubblico che i fatti esaminati<br />

dallo storico devono rivestire,<br />

alla ricerca storica è<br />

riconosciuto un campo di<br />

indagine più ampio rispetto<br />

alla cronaca. Viene difatti<br />

pacificamente ammesso che<br />

per la formazione del giudizio<br />

dello storico è necessario<br />

anche la conoscenza di quei<br />

fatti che possono apparire<br />

insignificanti per l’opinione<br />

pubblica ma che, invece,<br />

possono rivestire un significato<br />

di pubblico interesse nel<br />

momento in cui vengono rivisti<br />

dal ricercatore storico.<br />

Viene inoltre ammesso che<br />

la ricostruzione storica possa<br />

spaziare sino a ricomprendere<br />

anche fatti privati <strong>dei</strong> personaggi<br />

di rilievo storico o<br />

vicende private di persone in<br />

qualche modo coinvolte in<br />

episodi storici (Pret. Roma<br />

25.5.1995). Infine, la critica<br />

storica pur non potendo esorbitare<br />

il limite della doverosa<br />

continenza può comunque<br />

essere pesantemente negativa<br />

e/o concretarsi in una<br />

espressione di dissenso vivace<br />

e tagliente.<br />

benché nell’ordinanza di rinvio a giudizio la condotta del querelante<br />

fosse attribuita non a collusione o a collateralità con le<br />

cosche camorristiche, come implicitamente significato dal giornalista,<br />

ma all’intento di screditare per ritorsione i propri superiori,<br />

che lo avevano denunciato per concussione).<br />

Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 1995, n. 4000, Melati<br />

Costituisce esercizio del diritto di cronaca e di critica la pubblicazione<br />

di un libro contenente notizie e informazioni, diffuse<br />

negli ambienti interessati, su un imprenditore avente una posizione<br />

pubblica di grandissimo rilievo in campo economico e<br />

sociale, acquisite con una seria ricerca (su articoli di giornali,<br />

relazioni e atti di una commissione parlamentare di inchiesta,<br />

rapporti di polizia giudiziaria, atti societari depositati presso<br />

uffici pubblici, sentenze e altri atti pubblici), esposte in termini<br />

formalmente e sostanzialmente corretti (nella specie, è stato<br />

negato carattere diffamatorio a gran parte delle notizie, informazioni<br />

e valutazioni contenute nel libro “Berlusconi - Inchiesta<br />

sul signor Tv” di Giovanni Ruggeri e Mario Domenico Saulle<br />

detto Mario Guarino).<br />

Trib. Roma, 2 maggio 1995, Berlusconi c. Ruggeri e altro<br />

Va assolto dal delitto di diffamazione con la formula perché il<br />

fatto non costituisce reato, l’autore di una lettera, pubblicata in<br />

un quotidiano, nel corpo della quale si stigmatizzava il comportamento<br />

tenuto dagli amministratori di una società cooperativa<br />

di costruzioni nei confronti di un malcapitato gruppo di aspiranti<br />

acquirenti, essendo l’operato dell’estensore dello scritto<br />

riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi,<br />

scriminato in quanto legittima manifestazione di pensiero esercitata<br />

nel rispetto di ben noti canoni della verità, dell’interesse<br />

sociale e della continenza.<br />

Trib.Venezia, 2 novembre 1994, Latini e altro, Foro It., 1996, II, 81<br />

La valenza diffamatoria di una espressione ha carattere relativo,<br />

essendo l’onore e la reputazione stessi valori relativi,<br />

influenzabili dall’appartenenza del soggetto passivo ad un<br />

determinato gruppo sociale, culturale o professionale. Un<br />

attentato alla sfera della reputazione soggettiva, effettuato con<br />

uno scritto giornalistico, per essere scriminato dalla ricorrenza<br />

del diritto di cronaca o critica deve presentare i caratteri dell’interesse<br />

sociale alla conoscenza della notizia, della verità <strong>dei</strong><br />

fatti e della continenza formale in sede espositiva, intesa alla<br />

stregua di correttezza del linguaggio. Travalica i limiti della<br />

continenza formale, con la conseguente inapplicabilità della<br />

scriminante in oggetto, l’attribuzione, in un articolo giornalistico,<br />

della patente di pavidità alla persona di un magistrato impegnato<br />

in processi di lotta alla mafia, tramite l’accostamento alla<br />

figura manzoniana di Don Abbondio, avendo un significato<br />

offensivo, lesivo della considerazione che un giudice deve<br />

avere nell’ambiente professionale e nel corpo sociale, che va<br />

oltre il diritto di critica, particolarmente esercitabile nell’ambito<br />

giudiziario con la manifestazione di fisiologico dissenso rispetto<br />

a determinazioni discrezionali <strong>dei</strong> magistrati, senza degenerare<br />

nel mero insulto di cui possa cogliersi solo l’aspetto<br />

dispregiativo. È peraltro configurabile l’applicabilità delle attenuanti<br />

<strong>dei</strong> motivi di particolare valore sociale o morale nel caso<br />

in cui l’espressione anzidetta sia stata dettata da ribellione<br />

morale di fronte alle disfunzioni giudiziarie ed alla volontà di<br />

fornire un contributo alla lotta alla criminalità organizzata attraverso<br />

la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli stessi<br />

organi giudiziari competenti.<br />

Trib. Milano, 17 dicembre 1995, Cavallaro<br />

Non è lesivo della reputazione del responsabile della gestione<br />

di un’associazione non riconosciuta il contenuto di un articolo<br />

23 (31)


LEGGE & CRONISTI<br />

di stampa nel quale si dia l’informazione (sostanzialmente<br />

esatta e pertinente ad un confronto elettorale) che l’associazione<br />

aveva speso - nella gestione appena conclusa - delle<br />

cifre delle quali non era stata data una spiegazione soddisfacente<br />

senza peraltro alludere direttamente o indirettamente a<br />

spese illecite. Non è lesivo della reputazione del responsabile<br />

della gestione di un’associazione non riconosciuta accusare di<br />

scarsa “pulizia” una gestione contabile di scarsa trasparenza<br />

(ancorché tale scarsa trasparenza possa poi lasciare oggettivamente<br />

spazio alla supposizione di una gestione irregolare<br />

del denaro comune), in quanto nel linguaggio corrente pulizia<br />

e trasparenza denotano valori imparentati e la critica, per<br />

quanto aspra, non può nella specie ritenersi pretestuosa e<br />

travalicante i limiti <strong>dei</strong> confronti delle posizioni, anche tenuto<br />

conto della circostanza che il controllo dell’utilizzazione del<br />

denaro comune è strettamente pertinente ad una campagna<br />

elettorale (che era nei fatti in corso). Anche nelle associazioni<br />

non riconosciute il bilancio deve essere “trasparente”; e trasparente<br />

non è una voce del conto economico (nella specie “materiale<br />

di pulizia e varie”) nella quale siano comprese spese<br />

estremamente eterogenee, indipendentemente dal fatto che i<br />

sindaci non abbiano mosso rilievi al riguardo, dal fatto che le<br />

pezze giustificative siano accessibili agli interessati ed infine<br />

dal fatto che in assemblea gli associati (cui erano state date<br />

spiegazioni insufficienti ed imbarazzate) non abbiano insistito<br />

nella richiesta di chiarimenti.<br />

App. Milano, 30 dicembre 1994, Santerini c. D’Adda e altro<br />

Lede la reputazione di un magistrato (senza poter essere<br />

considerato legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, in<br />

quanto eccede il limite della continenza) l’articolo, pubblicato<br />

su un quotidiano nazionale, con cui se ne accosti la figura al<br />

personaggio manzoniano di Don Abbondio, così tacciandolo<br />

di pavidità (nella specie, il giornalista autore dell’articolo è stato<br />

condannato alla pena di lire 750.000 di multa, al risarcimento<br />

<strong>dei</strong> danni morali nella misura di lire 100.000.000, nonché al<br />

pagamento di lire 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria<br />

ex art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47).<br />

Trib. Milano, 24 novembre 1995, Cavallaro<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca e<br />

di critica, come anche maggiormente, quello di ricerca storica o<br />

sociale riceve tutela penale anche sotto il profilo putativo, qualora<br />

l’agente abbia ritenuto per errore involontario che i fatti narrati<br />

siano veri e abbia dato la prova delle circostanze e <strong>dei</strong> fatti<br />

che giustificano il proprio errore. (Nella fattispecie è stato ritenuto<br />

insussistente l’elemento psicologico del reato di diffamazioni<br />

per la configurabilità dell’esimente putativa ex art. 51 in relazione<br />

al libro-inchiesta sulla mafia, gli uomini del disonore).<br />

Trib. Trento, 15 ottobre 1993, Arlacchi<br />

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto<br />

non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell’espressione di<br />

un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può essere<br />

rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso<br />

l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo<br />

come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i<br />

limiti dell’esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale<br />

dell’argomento e dalla correttezza di espressione. (Fattispecie<br />

nella quale la S.C. ha ritenuto la sussistenza della esimente a<br />

favore del comandante <strong>dei</strong> vigili urbani di un comune che in<br />

una lettera pubblicata su un quotidiano, intervenendo nella<br />

controversia politico-sindacale tra la giunta e la polizia municipale,<br />

aveva manifestato l’opinione che la paventata, più stretta<br />

dipendenza <strong>dei</strong> vigili dall’amministrazione, si risolvesse in una<br />

politicizzazione del corpo, determinata dall’esigenza di frenare<br />

lo zelo da loro dimostrato nel reprimere “illeciti più o meno<br />

gravi”).<br />

Cass. pen., sez. V, 24 novembre 1993, Paesini<br />

I requisiti essenziali affinché l’attività giornalistica, quando<br />

diffonda notizie lesive dell’altrui onore e reputazione, possa<br />

ricondursi all’esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto<br />

e tutelato dall’art. 21 cost. che, a norma dell’art. 51 c.p. esclude<br />

l’antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o<br />

anche soltanto putativa <strong>dei</strong> fatti riferiti, nella loro rilevanza<br />

sociale e nell’obbiettività, serenità e correttezza dell’informazione.<br />

Pertanto, quando una notizia viene caricata di un effettivo<br />

valore negativo, perché connotata dagli articolisti da aggettivazioni<br />

spregiative e drammatizzanti, che indipendentemente<br />

da ogni valutazione sulla loro corrispondenza alla realtà,<br />

depongono per un deteriore spessore morale <strong>dei</strong> magistrati,<br />

l’efficacia dell’aggressione portata alla reputazione di un magistrato<br />

su un giornale di larga diffusione è fuori discussione.<br />

Trib. Napoli, 8 <strong>aprile</strong> 1995, Cariello c. Soc. Edime e altro<br />

Ciò che rileva è accertare se la critica sia o meno trasmodata<br />

in un attacco personale volto a colpire la sfera privata dell’offeso<br />

senza alcuna finalità di pubblico interesse, ovvero se le<br />

espressioni usate abbiano una tale carica lesiva dell’altrui<br />

dignità da non poter essere scriminate.<br />

“Lottizzato” e “portaborse” sono termini cui da anni si ricorre<br />

ormai comunemente nel linguaggio critico giornalistico per<br />

designare due momenti dello stesso fenomeno di schieramento,<br />

di inserimento in una struttura in ragione di un’appartenenza<br />

ad un’area politica, di adesione talora incondizionata agli<br />

orientamenti di un partito o di un leader. È da escludere che<br />

tali espressioni trasmodino nella contumelia, ovvero che siano<br />

comunque pregne di una carica lesiva non attenuata dalla<br />

diffusa desensibilizzazione in ordine alla portata offensiva di<br />

determinate parole quando siano usate nell’ambito della critica<br />

politica.<br />

Trib. Roma, 24 marzo 1995, Scalfari e altro<br />

È configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa, allorchè<br />

si ponga in essere un comportamento che trascenda i limi-<br />

L’esercizio del diritto<br />

di critica giornalistica<br />

ti della scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica,<br />

consistendo questo, piuttosto, in un gratuito attacco personale,<br />

espressione di semplice malanimo e disprezzo per la persona<br />

oggetto della critica. Un siffatto comportamento non trova tutela<br />

alcuna nell’ordinamento, essendo privo di ogni possibile<br />

giustificazione.<br />

Trib. Perugia, 28 marzo 1995, Modena c. Granocchia<br />

L’attribuzione a taluno di un fatto costituente reato, ove non trovi<br />

supporto in elementi certi di riscontro dedotti dall’imputato, o<br />

non sia comunque fondata su notizie apprese da fonte informativa<br />

qualificata e sottoposte col massimo scrupolo a tutti gli<br />

accertamenti possibili, non configura esercizio del diritto di critica<br />

o di cronaca, nemmeno sotto il profilo della putatività.<br />

Trib. Roma, 11 dicembre 1993, Scalfari e altro<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa i limiti scriminanti del<br />

diritto di critica e del diritto di cronaca non sono coincidenti,<br />

ma diversi, essendo i primi più ampi <strong>dei</strong> secondi, per cui,<br />

quando uno scritto contiene notizie e opinioni, fatti e critiche, sì<br />

da costituire esercizio, ad un tempo, di entrambi i diritti, i corrispondenti<br />

(e diversi) limiti scriminanti dell’uno e dell’altro vanno<br />

individuati in relazione a ciascun contenuto espressivo, salvo<br />

che non si ritenga, in fatto, che lo scritto, valutato nel suo<br />

complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio<br />

o del diritto di critica o di quello di cronaca, nel qual caso è da<br />

accordare esclusivo rilievo all’una o all’altra causa di giustificazione.<br />

Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993, Barile<br />

Il diritto di cronaca sancito dall’art. 21 Cost. consente, nel corso<br />

delle competizioni politiche o sindacali, toni aspri e di disapprovazione,<br />

a condizione che la critica non trasmodi in attacco<br />

personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e<br />

non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione<br />

dell’avversario. (Nella specie la suprema Corte ha ritenuto scriminante<br />

le aspre critiche dirette contro un candidato avversario<br />

durante la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio<br />

comunale, definito “di razza nuova, spietato con la politica, un<br />

khomeinista nella lotta per il potere” uno che “avrebbe collaudato<br />

un modo di amministrare a metà strada tra il decisionismo<br />

e l’illegalità, come non si era mai visto finora nelle città<br />

peggio amministrate d’Italia” e che “avrebbe fatto da cerniera<br />

tra l’amministrazione e i vari gruppi immobiliari finanziari, che<br />

nel frattempo sarebbero diventati i veri padroni di Roma”).<br />

Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 1992, Valentini<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la legittimità del diritto<br />

di cronaca e critica politica va desunto da quello di informazione<br />

pluralistica e di libera espressione della propria opinione.<br />

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca, perché<br />

a differenza di quest’ultimo non si concreta nella narrazione di<br />

fatti, bensì si esprime in un giudizio o più genericamente nella<br />

manifestazione di un’opinione che sarebbe contraddittorio<br />

pretendere rigorosamente obiettiva: quanto più è elevata la<br />

posizione o l’attività pubblica di un soggetto, tanto più deve<br />

essere ampia la latitudine della critica.<br />

La menomazione della “identità politica” di un soggetto è da<br />

escludere quando la critica sia rispettosa <strong>dei</strong> limiti dell’interesse<br />

sociale della notizia, della verità <strong>dei</strong> fatti e della continenza.<br />

Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993, Barile<br />

È consentito, nell’ambito delle contese di natura politica o<br />

sindacale, esprimersi con toni o modi di disapprovazione e<br />

riprovazione, anche molto aspri, purchè la critica non si risolva<br />

in un attacco personale, vale a dire portato direttamente alla<br />

sfera privata dell’offeso, o in una contumelia lesiva dell’onorabilità<br />

dell’avversario come singola persona.<br />

Trib. Massa, 30 giugno 1994, Bertozzi e altro<br />

Ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per<br />

il reato di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca (e<br />

di critica), come ogni diritto, si definisce per mezzo <strong>dei</strong> suoi<br />

stessi limiti, che consentono di precisarne il contenuto e di<br />

determinarne l’ambito di esercizio. Tali limiti, secondo il costante<br />

insegnamento di questa Corte, sono costituiti: 1) dalla verità<br />

del fatto narrato; 2) dalla loro pertinenza, ossia dall’oggettivo<br />

interesse che essi fatti rivestono per l’opinione pubblica; 3)<br />

dalla correttezza con cui gli stessi vengono riferiti (cosiddetta<br />

continenza); essendo estranei all’interesse sociale che giustifica<br />

la discriminazione in parola ogni inutile eccesso e ogni<br />

aggressione dell’interesse morale della persona. In ordine al<br />

primo requisito va osservato che, prescindendo da ogni<br />

controversa opinione filosofica sull’argomento, per “verità”, ai<br />

fini che qui interessano, deve intendersi la sostanziale corrispondenza<br />

(adaequatio) tra fatti come sono accaduti (res<br />

gestae) e i fatti come sono narrati (historia rerum gestarum).<br />

Solo la verità come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia<br />

soddisfa alle esigenze della informazione e riporta l’azione nel<br />

campo dell’operatività dell’art. 51 c.p., rendendo non punibile<br />

(nel concorso <strong>dei</strong> requisiti della pertinenza e della continenza)<br />

eventuale lesione della reputazione altrui. Il principio della<br />

verità, quale presupposto dell’esistenza stessa del diritto di<br />

cronaca, oltrechè del suo legittimo esercizio, comporta, come<br />

suo inevitabile corollario, l’obbligo del giornalista, non solo di<br />

controllare l’attendibilità della fonte, ma altresì di accertare le<br />

verità della notizia, talché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente<br />

adempiuto, l’esimente dell’art. 51 c.p. potrà essere<br />

utilmente invocata.<br />

L’esercizio del diritto di critica giustifica l’espressione di opinioni<br />

che, in quanto tali, non è richiesto che siano rigorosamente<br />

obiettive, sempre che non si risolvano in un’aggressione all’interesse<br />

morale della persona. In tale situazione, infatti, non<br />

sarebbe configurabile l’interesse sociale alla notizia, costituente<br />

uno degli elementi integranti l’esimente.<br />

Cass. pen., sez. V, 7 <strong>aprile</strong> 1992, Melchiorre<br />

Per saperne di più<br />

BRESCIANI E., Opinioni<br />

espresse in ambito politico,<br />

lesione della reputazione e<br />

diritto di critica (nota a sent.<br />

Trib. Roma 26 marzo 1997,<br />

Selva c. De Mita e altro),<br />

Nuova Giur. Civ., 1998, I, 268<br />

CALIGIURI S., Verità <strong>dei</strong> fatti<br />

e le lotte politiche: la libertà di<br />

critica riconosciuta ai parlamentari<br />

è più ampia di quella<br />

che spetta agli altri cittadini?<br />

Nel caso in cui passi di un volume dedicato al tema della mafia<br />

(contenente, tra l’altro, la completa testimonianza di un ex<br />

aderente a “cosa nostra”) ledano profondamente l’onore e la<br />

reputazione di una persona, nella valutazione dell’esercizio<br />

del diritto di cronaca e di critica e nel conseguente bilanciamento<br />

tra i due beni costituzionalmente protetti del diritto alla<br />

libertà di manifestazione del pensiero e quello alla dignità<br />

personale, nell’attuale momento storico in cui la lotta a quel<br />

cancro sociale che è la mafia è basilare per la stessa difesa<br />

delle strutture democratiche, deve prevalere la libertà di parola;<br />

a tal fine è sufficiente che l’agente ritenga per errore involontario<br />

che i fatti narrati siano veri per configurarsi a suo favore<br />

una causa di esclusione della punibilità venendo a mancare<br />

del tutto l’elemento psicologico necessario per concretare l’esistenza<br />

del reato di diffamazione.<br />

Trib. Trento, 26 ottobre 1993, Arlacchi<br />

Il diritto alla “identità personale”, cioè il diritto di ciascuno di<br />

“essere se stesso” e di essere quindi tutelato dall’attribuzione<br />

di connotazioni estranee alla propria personalità, suscettibili di<br />

determinare la trasfigurazione o il travisamento di quest’ultima,<br />

non può implicare la pretesa di una costante corrispondenza<br />

tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e<br />

l’idea che la medesima ha del proprio io, giacché, altrimenti,<br />

verrebbe automaticamente preclusa ogni possibilità di esercizio<br />

del legittimo diritto di critica.<br />

Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993, Barile, Mass. Pen. Cass.,<br />

1993, fasc. 9, 101<br />

Non trova applicazione la scriminante dell’esercizio del diritto<br />

di critica nel caso in cui oggetto della pubblicazione siano fatti<br />

non veritieri; inoltre, l’attribuzione di qualità narcisistiche ed<br />

esibizionistiche ad un magistrato, lungi dal rappresentare legittimo<br />

esercizio del diritto di critica, costituisce violazione delle<br />

più elementari regole di correttezza professionale posto che,<br />

inserita nell’economia complessiva dell’articolo, diventa lo strumento<br />

utilizzato per una lettura in chiave negativa anche dal<br />

punto di vista morale e non solo professionale della personalità<br />

del magistrato descritto (nella specie, il tribunale ha ritenuto<br />

che l’inserimento del solo nome di Felice Casson all’interno<br />

di un articolo impostato fin dalla sua apertura con un taglio<br />

gravemente denigratorio nei confronti dell’attività della magistratura<br />

in genere, induce maliziosamente ad un immediato<br />

collegamento tra la persona del giudice Casson e le notizie<br />

negative riportate nel testo, e che le espressioni utilizzate<br />

dall’articolista non potessero essere valutate come esercizio<br />

di una critica corretta e civile).<br />

Trib. Monza, 25 marzo 1994, Montanelli e altro<br />

L’uso di un linguaggio astrattamente insultante non lede il diritto<br />

alla reputazione se funzionalmente connesso con il giudizio<br />

critico manifestato, riconducibile al legittimo esercizio del diritto<br />

di critica politica.<br />

Trib. Roma, 10 febbraio 1993, De Marzio c. Fini e altro<br />

Nella ricostruzione cinematografica di un fatto di cronaca<br />

recente (nella specie: il film “Giovanni Falcone”), il pur legittimo<br />

esercizio del diritto di critica non consente all’autore dell’opera<br />

di rappresentare come realmente avvenuti episodi della vita<br />

quotidiana <strong>dei</strong> soggetti rappresentati che si rivelino lesivi <strong>dei</strong><br />

diritti della personalità di questi ultimi, stante l’impossibilità di<br />

provarne l’effettiva verificazione storica; di conseguenza, va<br />

rigettato il reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare<br />

volto ad eliminare le scene di un’opera cinematografica<br />

aventi carattere denigratorio per il richiedente.<br />

Trib. Roma, 2 febbraio 1994, Ferrara e altro c. Geraci,<br />

Eccede i limiti del diritto di critica e di satira ed integra un illecito<br />

lesivo dell’altrui reputazione dileggiare le persone facendo riferimento<br />

alle loro non fortunate condizioni fisiche o ad eventuali<br />

carenze culturali (nel caso di specie l’offeso era stato qualificato<br />

“nano” e “uno che non ha proprio il senso di quello che dice,<br />

dell’italiano, della grammatica, di niente, è uno che apre bocca<br />

ed escono fiumi di cose che Kafka si suiciderebbe sentendole”).<br />

Trib. Roma, 5 <strong>aprile</strong> 1994, D’Ecclesia c. Magalli e altro<br />

Nell’esercizio della funzione informativa, che può essere critica<br />

oltre che notiziale, è necessario manifestare il proprio<br />

pensiero in termini sostanzialmente e formalmente corretti e<br />

adeguati al compito professionale.<br />

È lesivo della dignità professionale, alla cui tutela è chiamato<br />

l’ordine, e costituisce un abuso del magistero professionale,<br />

l’uso da parte del giornalista di espressioni inutili ed ininfluenti<br />

ai fini della manifestazione sia sostanziale che critica del<br />

proprio pensiero, espressioni che, rimarcando alcuni particolari<br />

tratti fisionomici degli appartenenti ad una determinata razza,<br />

fuoriescono dalla correttezza del linguaggio giornalistico e si<br />

presentano come disdicevoli, tanto da suscitare il risentimento<br />

della comunità di appartenenza delle persone oggetto<br />

dell’informazione.<br />

Cons. Naz. <strong>Giornalisti</strong>, 6 dicembre 1990, Panerai<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si<br />

differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il<br />

primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti,<br />

bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di<br />

un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente<br />

obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che<br />

essere fondata su una interpretazione, necessariamente<br />

soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue che l’esercizio<br />

di un tale diritto non può trovare altro limite che non sia<br />

quello dell’interesse pubblico e sociale della critica stessa, in<br />

relazione all’idoneità delle persone e <strong>dei</strong> comportamenti criticati<br />

a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente<br />

apprezzabile attenzione dell’opinione pubblica.<br />

Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993, Barile<br />

24 (32) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


(nota a sent. Trib. Roma 19<br />

<strong>aprile</strong> 1997, Selva c. De Mita<br />

e altro). Giur. di Merito, 1998,<br />

24<br />

TESAURO A., Diffamazione<br />

a mezzo di intervista giornalistica<br />

e diritto di critica (nota a<br />

Il diritto costituzionalmente garantito di critica politica prevale<br />

sul diritto del querelante alla reputazione, quando quest’ultimo<br />

sia un uomo politico pubblico e le espressioni usate non sconfinino<br />

nella contumelia; il criterio di valutazione, in simili circostanze,<br />

deve essere diverso; l’attacco all’uomo politico, infatti,<br />

da parte di un giornale politicamente impegnato, può essere<br />

portato con argomenti e con termini che potrebbero essere<br />

ritenuti lesivi della reputazione di un comune cittadino, tanto<br />

più che nella lotta politica, specie in concomitanza delle<br />

competizioni elettorali, si è determinata una certa desensibilizzazione<br />

del significato offensivo di talune parole.<br />

Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 1992, Valentini<br />

Integra gli estremi dell’esercizio legittimo del diritto di critica<br />

politica, tutelato ex art. 21 cost., il riportare, in un discorso “a<br />

braccio”, fatti corrispondenti al vero, in relazione ai quali sussista<br />

un interesse pubblico alla conoscenza, nella sede opportuna<br />

e con toni anche aspri o in astratto offensivi, poiché il principio<br />

della continenza è stato dettato in materia di diffamazione<br />

a mezzo stampa, e non per i discorsi improvvisati (nella<br />

specie, un consigliere comunale aveva, in una seduta consiliare,<br />

espresso la sua critica nei confronti della condotta professionale<br />

di un legale di fiducia del comune).<br />

Pret. Crotone, 9 febbraio 1993, Mancuso<br />

Il diritto di critica può essere esercitato nelle forme espressive<br />

più nette e vibranti, nel rispetto tuttavia del limite che nessuna<br />

esigenza di libero ed incondizionato confronto di idee può<br />

giustificare la maliziosa e subdola insinuazione, la indiretta<br />

demolizione della figura dell’“accusato”, la spregiudicata<br />

soppressione di elementi di fatto, l’accorto ed insinuante accostamento<br />

di dati inconferenti e quant’altro con il quale, a volte,<br />

si sostituisce il libero ed appassionato confronto delle idee.<br />

Trib. Roma, 31 ottobre 1991, Carnevale c. Soc. ed. La Repubblica<br />

Deve ritenersi estraneo all’attività di critica ogni apprezzamento<br />

negativo immotivato, ancorché la motivazione possa essere<br />

opinabile per la impossibilità di accertare la verità oggettiva di<br />

tesi scientifiche e di valutazioni tecniche non da tutti condivise;<br />

i giudizi di disapprovazione e di discredito delle idee o <strong>dei</strong><br />

comportamenti altrui possono assumere il tono anche di grave<br />

e vivace dissenso ma debbono essere motivati ed espressi in<br />

termini corretti, misurati ed obiettivi.<br />

Cass. civ., sez. I, 6 <strong>aprile</strong> 1993, n. 4109, Soc. it. Neurologia c.<br />

Bonaccorsi<br />

Il mezzo televisivo per la sua forza di suggestione, per il<br />

maggior impatto col pubblico, per la impossibilità di una riflessione<br />

immediata e di critica è sicuramente più incisivo, efficace<br />

e dannoso del mezzo della carta stampata; e pertanto il<br />

mezzo utilizzato, in caso di verità putativa richiede al giornalista<br />

un maggior grado di prudenza nell’accertare la verità <strong>dei</strong><br />

fatti che possono incidere negativamente sui diritti personali e<br />

patrimoniali <strong>dei</strong> soggetti; attraverso controlli, cautele, riscontri<br />

ed accertamenti e soprattutto verifica <strong>dei</strong> risultati, precisando<br />

al pubblico l’esatta portata ed i limiti della notizia.<br />

La libertà di stampa, garantita dall’art. 21 cost., quando incide<br />

sulla sfera <strong>dei</strong> diritti soggettivi <strong>dei</strong> soggetti ai quali la notizia o<br />

la critica si riferisce, violando i diritti <strong>dei</strong> medesimi soggetti,<br />

trova alcuni limiti necessari: oltre ad avere una obiettiva utilità<br />

sociale, la notizia, per essere legittimamente diffusa deve<br />

essere obiettivamente vera oppure deve essere ritenuta vera,<br />

in perfetta buona fede, essendo il risultato di un serio e diligente<br />

lavoro di ricerca e di controllo della fonte.<br />

Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1992, n. 7154, Rai-Tv c. Soc. Sagit<br />

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della<br />

verità, come causa di giustificazione, deve essere ancora più<br />

rigorosa, e più rigoroso il controllo delle fonti di prova, non potendosi<br />

fare la storia con dubbi o insinuazioni; infatti, anche nella<br />

vera e propria ricerca storica, il diritto di critica o di manifestazione<br />

del pensiero non può sconfinare nella altrui denigrazione<br />

(applicazione in tema di diffamazione col mezzo della stampa in<br />

relazione ad un volume dal titolo “In nome della loggia”).<br />

Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1989, Siniscalchi<br />

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui i giudici<br />

di merito abbiano riconosciuto l’operatività dell’esimente del<br />

diritto di critica, di più ampia portata rispetto a quella dell’exceptio<br />

veritatis invocata dall’imputato, sia pure senza poi riconoscerne<br />

in concreto la sussistenza degli estremi, vi è carenza<br />

di interesse a dedurre la mancata applicazione dell’exceptio<br />

veritatis; infatti, l’esimente del diritto di critica comprende<br />

anche le diffamazioni dal carattere generico e non soltanto<br />

quelle consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato e<br />

prescinde dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa,<br />

nonché dalla presenza degli altri presupposti indicati dal 3°<br />

comma, art. 596 c. p.<br />

Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 1991<br />

Fra gli altri estremi, il diritto di critica e di cronaca, per costituire<br />

causa di non punibilità in tema di diffamazione a mezzo<br />

stampa, deve essere esercitato nei limiti della continenza; e<br />

ciò, ovviamente, anche quando si adoperino le vignette e le<br />

caricature e si voglia fare della satira e dell’ironia (nella specie,<br />

la corte di cassazione ha ritenuto che nessuna giustificazione<br />

può riconoscersi di fronte ad una situazione che certamente<br />

ed inequivocabilmente eccede dalla semplice satira, dall’indirizzo<br />

ironico, dall’umorismo, per trasmodare in vera contumelia<br />

e in concreta denigrazione).<br />

Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1992, Carrubba<br />

In tema di diffamazione è da ritenersi illecita solo quella critica<br />

giudiziaria (cioè quella manifestatasi nei confronti dell’operato <strong>dei</strong><br />

magistrati e degli atti da questi compiuti nell’esercizio delle funzioni<br />

loro demandate) che sia carica di significato offensivo e si risol-<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

sent. Trib. Venezia 27 gennaio<br />

1997, Battistella e altro; Trib.<br />

Venezia 16 ottobre 1996,<br />

Schmid e altro), Foro It.,<br />

1998, II, 51<br />

GENNARI S., Responsabilità<br />

civile ed esercizio del diritto di<br />

critica giornalistica, Resp. Civ.<br />

e Prev., 1997, 1001<br />

CONTI M., La diffamazione in<br />

un’opera letteraria, tra diritto<br />

di critica e di cronaca (nota a<br />

sent. Cass., Sez. III, 22 gennaio<br />

1996 n. 465, Ortolani c.<br />

Soc. Sperling e Kupfer ed.).<br />

Nuova Giur. Civ., 1997, I, 315<br />

ZAGNONI BONILINI P., Un<br />

saggio sulla “Fibula Prenestina”:<br />

libertà di critica e diritto<br />

alla reputazione (nota a sent.<br />

Cass., Sez. V, 24 febbraio<br />

va in un attacco alla reputazione ed in una lesione alla stima di<br />

cui gode il soggetto criticato nel suo ambiente professionale.<br />

Trib. Perugia, 28 febbraio 1992, Pensa<br />

Nell’esercizio del diritto di critica, l’obbligo di rispettare la verità<br />

si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza;<br />

è cioè un obbligo di diligenza e di acribia; l’impossibilità,<br />

che dipende dalla natura non scientifica del discorso, di provare<br />

in modo pubblicamente controllabile la corrispondenza alla<br />

realtà <strong>dei</strong> giudizi espressi deve dunque essere compensata<br />

dalla cura posta nell’osservare un metodo di convalida il più<br />

possibile serio ed il più possibile aperto all’autocorrezione; la<br />

proposizione che la mafia trae la sua forza da un certo modo<br />

di parlare proprio delle persone per bene ed innocenti che con<br />

i loro comportamenti oggettivi le garantiscono condizioni di<br />

forza o di impunità, non è suscettibile di verifica empirica; può<br />

essere condivisa o non condivisa, ma non può essere confutata<br />

sulla base di argomenti di fatto con essa inconciliabili; non<br />

può essere dunque qualificata come non veritiera, ma integra<br />

gli estremi delle regole della correttezza nei termini sopra<br />

formulati ai fini della sussistenza del diritto di critica.<br />

Uff. indagini preliminari Torino T., 6 giugno 1991, Dalla Chiesa<br />

Non costituisce diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, 3°<br />

comma, c. p. il fatto di esprimere, sia in un’intervista rilasciata<br />

ad un quotidiano sia in un articolo apparso in altra pubblicazione,<br />

giudizi offensivi sulla “congregazione cristiana <strong>dei</strong> testimoni<br />

di Geova” e sugli stessi appartenenti ad essa, configurandosi<br />

nella specie una ipotesi di legittimo esercizio del diritto di<br />

libertà religiosa e di relativa critica.<br />

Trib. Venezia, 10 marzo 1992, Faraon<br />

In una società democratica, improntata alla libertà di manifestazione<br />

del pensiero e di stampa, va riconosciuto il diritto di<br />

libera formazione ed espressione delle opinioni, conseguentemente<br />

possono i critici valutare negativamente nelle recensioni<br />

le opere altrui; è configurabile, pertanto, il legittimo esercizio<br />

del diritto di critica nella valutazione negativa di un’opera<br />

teatrale, e con essa, inevitabilmente, del suo autore, purché<br />

giudicato in quanto tale e non in quanto uomo.<br />

Uff. indagini preliminari Roma T., 23 settembre 1991, Antonucci<br />

1994, Guarducci)., Resp. Civ.<br />

e Prev., 1996, 156<br />

IZZO U., La critica per immagini:<br />

un diritto virtuale? (nota a<br />

sent. Trib. Roma 2 febbraio<br />

1994, Ferrara c. Soc. Clemi),<br />

Dir. Informazione e Informa-<br />

tica, 1994, 343<br />

MORRETTA G., Critica scientifica<br />

e diffamazione (nota a<br />

sent. Cass., Sez. I, 6 <strong>aprile</strong><br />

1993 n. 4109, Soc. it. neurologia<br />

c. Bonaccorsi), Nuova<br />

Giur. Civ., 1994, I, 584<br />

L’esercizio del diritto di critica non può estrinsecarsi in mere<br />

espressioni negative ed offensive, avulse da un motivato giudizio<br />

critico che dia conto delle ragioni del dissenso e spieghi la<br />

posizione dell’autore.<br />

La pubblicazione a mezzo stampa di una lettera sull’operato<br />

altrui, contenente mere espressioni negative ed offensive,<br />

avulse da qualsiasi motivazione del dissenso espresso, non<br />

costituisce esercizio del diritto, vero o putativo, di critica ma<br />

configura il reato di diffamazione aggravata, il cui accertamento<br />

nel giudizio civile è sufficiente al fine della condanna al risarcimento<br />

<strong>dei</strong> danni morali subiti dalla persona offesa.<br />

Trib. Verona, 21 febbraio 1991, Righi c. Perotti<br />

In tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò<br />

che conta, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e<br />

di critica, è che il fatto sia vero e non possano sussistere limiti<br />

al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo;<br />

sicché tale prova può essere fornita od integrata anche per<br />

mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia<br />

ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all’autore<br />

dell’articolo giornalistico (nella specie la suprema corte ha<br />

ritenuto che, in via processuale, si potesse utilizzare il contenuto<br />

del decreto di citazione a giudizio, di data successiva<br />

all’articolo incriminato, come integrazione della prova della<br />

verità del fatto riferito).<br />

Cass. pen., 28 novembre 1990, Rocchetti<br />

La critica, pur severa e pungente, in tanto può essere ammessa<br />

in quanto abbia pur sempre un fondamento di verità che ne<br />

giustifichi e ne renda accettabili interpretazioni anche esasperate<br />

e malevole.<br />

Trib. Teramo, 23 novembre 1988, Crescenti,<br />

La legittimità dell’esercizio del diritto di critica politica, garantito<br />

dalla costituzione, trova un primo limite nella necessità che la<br />

critica non trasmodi in un attacco alla sfera privata della persona,<br />

dovendo sussistere un interesse pubblico alla conoscenza<br />

<strong>dei</strong> fatti.<br />

L’obbligo di rispettare la verità obiettiva <strong>dei</strong> fatti nell’esercizio<br />

del diritto di critica politica è meno rigoroso che nell’esercizio<br />

del diritto di cronaca (Trib. Pescara, 15 febbraio 1991, Ciarma)<br />

25 (33)


Milano rende omaggio con una mostra al grande maestro della fotografia<br />

Mario De Biasi<br />

di Gino Banterla<br />

Ha fotografato con la stessa<br />

passione le scene di guerra e<br />

una goccia di rugiada appesa<br />

a un filo d’erba, la disperazione<br />

<strong>dei</strong> terremotati del Belice<br />

e i riflessi di una pozzanghera<br />

dopo la pioggia, le<br />

trasformazioni metropolitane<br />

e i malinconici paesaggi<br />

agresti, i potenti della terra e i<br />

volti anonimi che incontriamo<br />

nella vita quotidiana. Il suo<br />

segreto: un’eccezionale<br />

professionalità costruita giorno<br />

dopo giorno e un’inesauribile<br />

curiosità. Lui minimizza:<br />

“Mi piace girare, scoprire<br />

qualche cosa che la gente<br />

normalmente non vede e<br />

raccontarla con le immagini”.<br />

Mario De Biasi, classe 1923,<br />

è uno <strong>dei</strong> grandi maestri della<br />

fotografia mondiale del nostro<br />

secolo. Le sue fotografie<br />

sono impresse nella memoria<br />

di milioni di persone, non<br />

soltanto in Italia. E oggi,<br />

nell’era televisiva e di Internet,<br />

rimangono a testimonianza<br />

di un giornalismo che<br />

sapeva conquistare i lettori<br />

non a colpi di gadget ma con<br />

la qualità <strong>dei</strong> suoi servizi. De<br />

Biasi ora non viaggia più<br />

come una volta. Ma non si<br />

concede riposo. Anzi, la sua<br />

attività è febbrile, gli impegni<br />

si susseguono intensi: workshop,<br />

incontri con i giovani,<br />

impaginazione di nuovi libri,<br />

che vanno ad aggiungersi ai<br />

cinquanta sinora pubblicati.<br />

Naturalmente, a scandire i<br />

tempi delle sue giornate,<br />

sono i “clic” della macchina<br />

lo sguardo sulla vita<br />

Epoca, le 130 copertine<br />

dell’“italiano pazzo”<br />

fotografica. Ora usa il piccolo<br />

formato, più versatile: “L’ultima<br />

volta che ho fotografato<br />

con una 6x6 è stata all’Expo<br />

di Osaka nel 1970”, spiega.<br />

Nella tranquillità della sua<br />

casa di Milano De Biasi<br />

riesce anche a trovare il<br />

tempo per coltivare un’altra<br />

antica passione, quella grafica<br />

e pittorica. Continua infatti<br />

a produrre acquerelli, tempere,<br />

chine, acrilici. O disegni<br />

multicolori tracciati più<br />

semplicemente con la biro e<br />

il pennarello. Un’immensa<br />

produzione sconosciuta al<br />

grande pubblico. I suoi temi<br />

preferiti: alberi, foglie, volti,<br />

uccelli, farfalle, animali fantastici.<br />

Ogni anno sceglie un tema<br />

nuovo, ma ce n’è uno che lo<br />

ha accompagnato per tutta la<br />

vita: il sole. Ne ha disegnati<br />

più di tremila. Sono queste le<br />

“pause di De Biasi”, secondo<br />

la definizione che diede<br />

Bruno Munari presentando<br />

una sua mostra. Lui dice:<br />

“Disegnare mi tiene sveglia la<br />

fantasia”. Milano, la “sua”<br />

Milano raccontata in numerosi<br />

libri, gli rende ora omaggio<br />

con una mostra all’Arengario<br />

aperta fino al 30 <strong>aprile</strong>.<br />

Duecento fotografie, scelte<br />

tra le centinaia di migliaia<br />

scattate a partire dagli anni<br />

Quaranta, diventano altrettante<br />

tessere dell’immenso<br />

mosaico cosmopolita composto<br />

in oltre mezzo secolo di<br />

militanza dietro la macchina<br />

fotografica.<br />

Bellunese d’origine, montanaro<br />

nel fisico e soprattutto<br />

nello spirito, Mario De Biasi<br />

Alla fine del 1952 il grande salto. De Biasi presenta i suoi<br />

lavori a Sergio Polillo, Renzo Segala ed Enzo Biagi, che<br />

guidano la nuova rivista di Arnoldo Mondadori, “Epoca”.<br />

Pochi giorni dopo viene assunto come fotografo di redazione.<br />

Da quel momento, e per trent’anni, la storia di De Biasi e<br />

del settimanale sono un tutt’uno. Realizzerà 130 copertine.<br />

Un record. “Epoca”, il cui primo numero era uscito il 14 ottobre<br />

1950, direttore Alberto Mondadori, sull’onda del successo<br />

dell’americana “Life”, è diretta a partire dal 1953 dal trentatreenne<br />

Enzo Biagi. Dopo faticosi tentativi il giornale decolla.<br />

Grazie alla piena valorizzazione della fotografia, diventa lo<br />

specchio dell’Italia che cambia dopo gli orrori della guerra e<br />

in breve tempo si mette alla pari con le grandi riviste illustrate<br />

del mondo: “Paris Match”, “Stern”, “Geographic Magazine”,<br />

oltre naturalmente a “Life”.<br />

Nascono i primi grandi reportage di De Biasi dall’estero: l’alluvione<br />

del 1953 in Olanda, nel 1954 gli scoop su Nasser<br />

privato in Egitto e su Onassis a New York, le strazianti testimonianze<br />

sulla rivolta ungherese nel 1956. Superata con<br />

sangue freddo una serie infinita di pericoli torna dall’inferno<br />

di Budapest con un reportage che nessun altro è riuscito a<br />

realizzare. “L’italiano pazzo”, lo chiamano i suoi colleghi stranieri<br />

per la freddezza con la quale affronta i pericoli del<br />

mestiere in situazioni così difficili. “Epoca” dedica alla tragedia<br />

ungherese uno speciale di 30 pagine. Il servizio viene<br />

venduto da Mondadori Press in tutto il mondo.<br />

Fornito di sempre più sofisticate macchine, affermatosi con<br />

un suo personalissimo stile che unisce obiettività e sensibilità,<br />

rigore formale e spessore documentario, De Biasi corre<br />

negli epicentri degli avvenimenti: la rivoluzione in Venezuela,<br />

l’intervento americano in Libano, l’intervento inglese in Giordania,<br />

il terrorismo alto-atesino. Nel 1958 escono due grandi<br />

inchieste su Argentina e Brasile, che anticipano la tradizione<br />

degli inserti speciali degli anni Sessanta.<br />

Scorrono i ricordi di quel periodo. “Nel dicembre 1959 venni<br />

incaricato di seguire il matrimonio dello scià di Persia”,<br />

racconta. “La Mondadori Press aveva venduto il servizio a<br />

sette-otto paesi ancor prima che io lo realizzassi. Arrivai a<br />

Teheran, ed ecco la sorpresa: ai fotografi accreditati era<br />

vive nel capoluogo lombardo<br />

da oltre sessant’anni. Vi era<br />

approdato nel 1938. La sua<br />

vita ha momenti leggendari,<br />

come sempre accade per gli<br />

uomini di successo che si<br />

sono fatti da soli. Dopo essersi<br />

diplomato a un corso serale<br />

dell’Istituto Radiotecnico<br />

trova lavoro alla Magneti<br />

Marelli di Sesto San Giovanni.<br />

Una sera del 1944, di ritorno<br />

dalla fabbrica, viene bloc-<br />

cato in piazzale Loreto dalle<br />

squadre dell’organizzazione<br />

tedesca Todt e deportato a<br />

Norimberga, dove è costretto<br />

ai lavori forzati per un anno.<br />

Nel 1945, tra le macerie di<br />

Norimberga bombardata,<br />

trova un manuale di fotografia.<br />

Nasce lì la sua passione.<br />

Armato di una Welta 6x6 a<br />

soffietto e senza telemetro<br />

inizia in Germania le prime<br />

riprese: le distruzioni della<br />

permesso riprendere una sola immagine ufficiale al palazzo<br />

reale dopo il matrimonio. Avvisai la redazione: era impossibile<br />

realizzare il servizio. Per risposta Biagi mi telegrafò: “Per te<br />

niente è impossibile. Buon lavoro”. Riuscii a superare lo sbarramento<br />

di poliziotti e a intrufolarmi nel corteo. Potei scattare<br />

tutte le foto che volevo”.<br />

De Biasi ha sempre pubblicato le sue fotografie così come le<br />

ha fissate sulla pellicola, con la stessa inquadratura. Unica<br />

eccezione, il famoso ritratto di Marlene Dietrich, forse in<br />

assoluto il più bello. Spiega: “Quella è l’unica fotografia tagliata.<br />

L’ho scattata nel 1956 con la Rolleiflex a Montecarlo. Allora<br />

non avevo il teleobiettivo, lei era su uno yacht e non potevo<br />

avvicinarmi. Dopo vent’anni ho ripreso in mano il negativo<br />

e ho tirato fuori il volto. È l’unica fotografia reinquadrata a<br />

posteriori”.<br />

La magnifica squadra<br />

di Sampietro il terribile<br />

Con la direzione di Nando Sampietro, dal 1960 al 1969,<br />

“Epoca” si afferma come enciclopedia contemporanea dell’Italia<br />

e del mondo. Il mitico direttore potenzia la squadra fotografica,<br />

composta, oltre che da De Biasi che la guiderà, da<br />

Sergio Del Grande, Giorgio Lotti, Walter Mori,<br />

Walter Bonatti, Vittoriano Rastelli, Mauro Galligani,<br />

Nino Leo. E le tirature del settimanale, che<br />

dà voce alla borghesia più colta, ai professionisti,<br />

ai docenti, al mondo politico e imprenditoriale,<br />

aumentano fino a raggiungere punte di 600<br />

mila copie.<br />

È il periodo più felice per De Biasi e per il giornale.<br />

Il fotografo percorre le strade del mondo: dalle<br />

brughiere della Scozia agli alveari umani di Hong<br />

Kong, dalla guerriglia in Guatemala ai giacimenti<br />

di diamanti in Sudafrica, dalla guerra-lampo di<br />

Israele ai trionfi degli astronauti americani di ritorno<br />

dalla Luna, dal gelo della Siberia al caldo<br />

infuocato delle piste sahariane. Sempre in<br />

compagnia di uno o più giornalisti. “Con loro<br />

avevo rapporti buoni”, dice. “Anche se a volte<br />

pensavano soprattutto al loro pezzo e ignorava-<br />

Mario De Biasi<br />

guerra e soprattutto la gente<br />

che incontra per le strade.<br />

Milano 1946: ritorno alla<br />

normalità e al lavoro alla<br />

Magneti Marelli.<br />

Ma l’interesse di De Biasi è<br />

tutto rivolto alla fotografia, alla<br />

quale dedica ogni momento<br />

del suo tempo libero e ogni<br />

energia.<br />

La Brianza, la Valsassina e<br />

naturalmente Milano: in bicicletta<br />

percorre in lungo e in<br />

“Milano 1954. Gli italiani si<br />

voltano”, la foto-simbolo degli<br />

anni Cinquanta. La mostra<br />

“Mario De Biasi. Fotografia e<br />

passione” (Palazzo dell’Arengario,<br />

piazza Duomo, Milano) è<br />

aperta fino al 30 <strong>aprile</strong>. Orario;<br />

9,30-18,30. Lunedì feriale chiuso.<br />

Catalogo Motta Editore a<br />

cura di Attilio Colombo.<br />

largo campagne, paesi e<br />

città, alla ricerca di volti, di<br />

paesaggi, di architetture. Nel<br />

1948 espone le prime immagini<br />

al Circolo fotografico<br />

milanese; nel 1952 il quinto<br />

Salone internazionale della<br />

fotografia alla Triennale di<br />

Milano gli dedica una mostra<br />

personale. Sono gli anni in<br />

cui la poetica neorealista<br />

esaltata dal cinema pervade<br />

anche la fotografia.<br />

no le necessità del fotografo. Ho realizzato alcuni servizi con<br />

Livio Caputo, giornalista straordinario. In Iran, per esempio,<br />

mi è capitato di fare alcune fotografie di un pastore circondato<br />

dalle sue pecore. Poi vedevo un altro pastore con altre pecore<br />

e mi fermavo a fotografarlo. Livio mi diceva: “ma queste<br />

immagini le hai già”. Io gli rispondevo: “no, perché se io oggi<br />

vedo un pastore con venti pecore, lo fotografo; se domani ne<br />

vedo un altro con quaranta pecore, fotografo anche lui; se<br />

dopodomani trovo altri pastori, non rinuncio a fotografare<br />

anche loro. Nessuna immagine è uguale a un’altra”.<br />

Era accaduto altre volte che De Biasi riprendesse in modo<br />

apparentemente ossessivo uno stesso soggetto. Per esempio<br />

quando, nei pressi dell’abbazia di Chiaravalle, aveva scorto in<br />

un campo alcuni inconsueti spaventapasseri che stimolarono<br />

la sua fantasia. Si trattava di vecchie bambole rotte issate su<br />

pali. Tornò in quel campo più volte per ritrarle con la pioggia,<br />

col sole, con la neve. Un’altra volta, sulla collinetta di San Siro<br />

ricavata dalle macerie <strong>dei</strong> bombardamenti, si imbatté in una<br />

statua femminile forse proveniente da una Triennale milanese.<br />

Per quindici anni tornò a fotografare quella figura, per<br />

seguirne i segni del decadimento. Nulla è ripetizione. E<br />

mentre nei ritagli di tempo libero De Biasi si dedicava a queste<br />

milanesissime escursioni segrete, alla ricerca di significati<br />

arcani, “Epoca” pubblicava i suoi speciali a colori (L’Italia<br />

meravigliosa, L’Europa meravigliosa, I grandi musicisti, Le<br />

città più belle del mondo e tanti altri), che venivano<br />

raccolti e accuratamente conservati da<br />

migliaia di famiglie italiane. Venne venduto in<br />

tutto il mondo lo splendido servizio che<br />

raccontava per immagini le prime ore di vita<br />

di un bambino. “Il direttore mi disse: le do tutto<br />

il tempo che vuole”, ricorda De Biasi. “Andai<br />

alla clinica Mangiagalli di Milano, mi diedero<br />

un camice e cominciai ad assistere ai primi<br />

parti. Ma uscivano soltanto mostriciattoli. Non<br />

era facile realizzare questo servizio. Al<br />

cinquantaseiesimo parto finalmente trovai le<br />

immagini giuste. Il servizio uscì su 20 pagine,<br />

accompagnato da un testo di Vittorio G.<br />

Rossi, sul numero di Natale 1966”. Un altro<br />

episodio, un’altra copertina famosa di “Epoca”<br />

del maggio 1964 dedicata a una spettacolare<br />

eruzione dell’Etna. “Era andato sul posto un<br />

26 (34) ORDINE 4 <strong>2000</strong>


Scuola di Rocca Imperiale,<br />

Calabria, 1954.<br />

Viadotto di Maddaloni, Campania, 1955.<br />

nostro fotografo, ma tornò senza un’immagine”, ricorda De<br />

Biasi. “Sampietro allora mandò me. Salii sul vulcano di sera,<br />

da solo. Le guide non volevano accompagnarmi perché dicevano<br />

che era troppo pericoloso. Riuscii a riprendere una serie<br />

di eccezionali fotografie. Ma per realizzare quel servizio ho<br />

rischiato di essere inghiottito dal fiume di lava. In copertina<br />

uscì il titolo: “Il nostro fotografo ha rischiato la vita per scattare<br />

le immagini più drammatiche dell’anno”. È uscito un inserto di<br />

20 pagine a colori che poi è circolato anche nelle scuole”.<br />

Sampietro aveva idee geniali, che riuscivano a instaurare tra<br />

rivista e lettori un legame strettissimo. Ricorda De Biasi:<br />

“Durante la preparazione di uno speciale sull’Africa fu riprodotta<br />

su una cartolina la mia fotografia di un gattopardo. Poi<br />

firmammo sul retro tutti noi, fotografi e giornalisti inviati in<br />

Africa. La cartolina venne stampata a regola d’arte in migliaia<br />

di copie dalle Officine Grafiche Mondadori di Verona con le<br />

nostre firme in fac-simile. Sembravano proprio originali.<br />

Durante il reportage spedimmo quelle cartoline agli “Amici di<br />

Epoca”. Quando vado in giro a fare fotografie qualcuno mi<br />

dice: “conservo ancora la cartolina che lei mi ha spedito<br />

dall’Africa””. Al timone della Mondadori c’era il vecchio Arnoldo.<br />

“Quando vedeva un mio servizio importante su “Epoca”,<br />

si complimentava personalmente”, ricorda De Biasi. “E se<br />

ero all’estero mi mandava un telegramma. Allora non soltanto<br />

gli editori, ma anche i giornali erano diversi. I servizi uscivano<br />

puliti, non disturbati dalla pubblicità come accade oggi”.<br />

Erano tempi d’oro. Sampietro ripeteva ai suoi collaboratori:<br />

“Ricordate che un giornalista di “Epoca” alloggia in alberghi<br />

di prima categoria”. Il giornale non badava a spese quando<br />

sguinzagliava in giro per l’Italia e per il mondo i suoi inviati e i<br />

suoi fotografi. Sampietro era in pari misura amato e temuto<br />

dalla redazione. Severo con se stesso e con gli altri.<br />

L’incappucciato, Legnano,1950.<br />

ORDINE 4 <strong>2000</strong><br />

“<br />

Testimone<br />

da oltre mezzo secolo<br />

<strong>dei</strong> fatti<br />

che hanno sconvolto<br />

il mondo<br />

e delle trasformazioni<br />

della società italiana.<br />

La straordinaria avventura<br />

di “Epoca”<br />

e quella di uno spericolato<br />

fotoreporter<br />

”<br />

Tramballi, Lami, Stampa:<br />

“Con lui in giro per il mondo”<br />

Racconta Gualtiero Tramballi, diciotto anni di “Epoca” a partire<br />

dal 1968: “Aveva la fama di far riscrivere un pezzo anche seisette<br />

volte. E quando partivamo per un reportage, ci consegnava<br />

un fogliettino giallo con sopra scritto di suo pugno il titolo<br />

del servizio che dovevamo preparare. Guai a sgarrare da<br />

quella direttiva”.<br />

Nei viaggi era inevitabilmente De Biasi a dettare le condizioni<br />

al collega giornalista che l’accompagnava. Le sue esigenze<br />

fotografiche venivano prima di tutto. “Era capace di farmi aspettare<br />

due ore per cogliere i venti secondi in cui il sole al tramonto<br />

dava una certa luce”, ricorda Tramballi. “Nascevano così le<br />

sue straordinarie immagini. Io ammiravo quella tenacia, ma a<br />

volte non ne potevo più”.<br />

Lavorare con lui era comunque un’esperienza indimenticabile.<br />

“Il suo coraggio arrivava al limite della follia”, aggiunge Tramballi<br />

rievocando un episodio lontano. “Il direttore aveva mandato<br />

noi due a Montreal per un servizio sui preparativi per le<br />

Olimpiadi. Dovevamo documentare a che punto fossero i lavori<br />

di realizzazione degli impianti sportivi. Rimanemmo in Canada<br />

due settimane. Un giorno, per riprendere alcune immagini<br />

significative dello stadio olimpico, Mario si arrampicò sulla gru<br />

di un palazzo in costruzione e percorse tutto il braccio lungo.<br />

Appollaiato lassù, finalmente soddisfatto, incominciò le riprese”.<br />

Il diretto interessato aggiunge un particolare di quell’episodio:<br />

“Eravamo regolarmente accreditati, ma alcuni cantieri<br />

erano inaccessibili. Avevo chiesto di salire sulla gru, ma mi<br />

risposero che era troppo pericoloso. Tuttavia non volevo rinunciare<br />

alla possibilità di scattare quella foto. Così, elusa la sorveglianza<br />

<strong>dei</strong> custodi, sono salito ugualmente. Quando sono<br />

sceso, c’erano le guardie ad aspettarmi. Ho risposto loro che<br />

ero stato autorizzato da un un tale col casco. Mi hanno creduto<br />

e tutto è filato liscio. Nel mio mestiere, per superare certi<br />

ostacoli, bisogna essere convincenti”.<br />

“Mario aveva un coraggio fuori dal comune”, conferma un altro<br />

giornalista della storica redazione di “Epoca”, Lucio Lami, autore<br />

del polemico pamphlet “Giornalismo all’Italiana” (Edizioni<br />

Ares, Milano 1997) nel quale ricostruisce, tra l’altro, gli splendori<br />

e l’ingloriosa fine del settimanale. Ecco affiorare altri ricordi.<br />

“Mario durante i viaggi aveva l’abitudine di disegnare con i<br />

pennarelli su piccoli cartoncini <strong>dei</strong> bellissimi soli. Era quasi<br />

un’ossessione e io lo prendevo in giro. Ogni volta che partiva<br />

metteva nella borsa centinaia di cartoncini”.<br />

E ancora: “Una volta siamo stati mandati insieme a Windsor<br />

per un servizio sull’antica fiera <strong>dei</strong> cavalli che vede ogni anno il<br />

raduno di centinaia di carrozze storiche: diligenze, corrieri<br />

postali, carri delle birrerie eccetera. C’erano decine di fotografi,<br />

ma a nessuno venne in mente di fare una rassegna generale<br />

<strong>dei</strong> vari tipi di carrozze presenti. Per tre giorni e tre notti”, continua<br />

Lami, “Mario non fece altro che fotografare. “Epoca”<br />

pubblicò un servizio speciale di dodici pagine che suscitò l’invidia<br />

degli inglesi”.<br />

Il nucleo di punta della squadra fotografica era formato dal trio<br />

De Biasi, Del Grande e Lotti. “Del Grande si occupava soprattutto<br />

di cronaca”, ricorda ancora Lami, “mentre Lotti faceva<br />

servizi di carattere per così dire sociologico. Ma quando c’era<br />

da esprimere qualche cosa che dovesse dare un significato<br />

generale, andava Mario”.<br />

“Viaggiare con lui era un’esperienza estremamente interessante”,<br />

osserva un’altra firma storica di “Epoca”, Carla Stampa,<br />

quasi trent’anni trascorsi al settimanale mondadoriano.<br />

“Seguivo sempre con attenzione il suo occhio costantemente<br />

attento a dettagli che io non notavo. A volte faceva fermare<br />

l’automobile, osservava a lungo un albero, lo fotografava. Quell’albero<br />

era una cosa viva, era persona, racconto. Nel rivedere<br />

o nel vedere per la prima volta le foto esposte a Milano ho<br />

Sagrato di piazza Duomo con la neve, Milano, 1951.<br />

Spazzacamini, Milano, 1949.<br />

scoperto una sensibilità ancora maggiore, che non conoscevo”.<br />

“Quando fece il famoso servizio sull’Ungheria”, aggiunge<br />

Carla Stampa, “gli scrissi un biglietto per complimentarmi con<br />

lui. Noi non ci somigliamo né per idee politiche né per carattere,<br />

però ci stimiamo molto. A proposito del carattere: Mario è<br />

ipersensibile, il suo ego è straripante. Lui è contento di essere<br />

così. Le emozioni che prova nell’interessarsi della vita che lo<br />

circonda le trasmette tutte nelle sue fotografie”.<br />

Quanto appare lontana oggi la grande stagione di “Epoca”.<br />

Quell’esperienza fa parte ormai della storia del giornalismo o,<br />

per chi l’ha vissuta in prima persona, <strong>dei</strong> ricordi. Finita nel 1969<br />

la direzione Sampietro, negli anni Settanta la storica testata<br />

iniziò un lungo periodo di lento ma costante declino. De Biasi<br />

vi lavorò fino al 1983 e la rivista morì, dopo un’agonia consumata<br />

tra le polemiche, nel gennaio 1997.<br />

La crisi senza precedenti che sta attraversando il mondo<br />

dell’informazione oggi sembra non lasciare più spazio al giornalismo<br />

d’inchiesta e tantomeno al fotogiornalismo. “La televisione<br />

ha avuto un impatto fortissimo su esperienze come quella<br />

di “Epoca””, tenta di spiegare Carla Stampa. “Di fronte all’immediatezza<br />

delle immagini in diretta le fotografie, sia pure<br />

bellissime, hanno perso importanza. Ma ci sono altri motivi,<br />

primo fra tutti quello economico, la necessità di risparmiare. I<br />

giornalisti non si muovono più, fanno le interviste al telefono, si<br />

sono impigriti mentalmente. Nelle redazioni trionfa la mediocrità.<br />

Poi c’è la grande follia di Internet...”.<br />

Lucio Lami non ha dubbi. “Macché colpa della televisione!<br />

Oggi non c’è più il vero giornalismo perché è stato ucciso dagli<br />

editori. In realtà non ci sono più editori, ma prestanome dello<br />

Stato, siano essi pubblici o privati. Di conseguenza l’editoria di<br />

regime non produce più giornali, ma insaccato, senza il minimo<br />

rispetto per il lettore”.<br />

Mario De Biasi, intanto, continua fedele a se stesso il suo lavoro<br />

di testimone del tempo e di poeta dell’immagine. E trasmette<br />

il suo insegnamento ai giovani. “Ciò che conta nella fotografia<br />

è saper vedere”, dice. “Occorre cogliere i particolari. Il consiglio<br />

che do ai giovani è questo: imparare bene la tecnica;<br />

studiare quello che hanno fatto i grandi maestri; scegliere,<br />

senza copiare, un tema; documentarsi sempre e fotografare,<br />

fotografare, fotografare”.<br />

27 (35)

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