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pagare l'importazione con lettera di credito ... - Intesa Sanpaolo.

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LE ISTRUZIONI ALLA BANCA PER L’EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO<br />

Concluso il <strong>con</strong>tratto che prevede il pagamento a mezzo cre<strong>di</strong>to documentario, l’importatore<br />

dovrà rivolgersi ad una banca per incaricarla <strong>di</strong> emettere il predetto cre<strong>di</strong>to documentario a<br />

favore del fornitore estero ed in <strong>con</strong>formità agli accor<strong>di</strong> presi <strong>con</strong> lo stesso in fase <strong>con</strong>trattuale.<br />

Per eseguire il mandato la banca incaricata richiederà all’importatore/or<strong>di</strong>nante <strong>di</strong> fornirle:<br />

una copia della fattura proforma o della <strong>con</strong>ferma d’or<strong>di</strong>ne o, comunque, <strong>di</strong> un<br />

qualsiasi documento atto a <strong>di</strong>mostrare alla banca l’esistenza <strong>di</strong> un <strong>con</strong>tratto fra lo<br />

stesso ed ven<strong>di</strong>tore estero;<br />

una copia dell’eventuale formulario per l’emissione del cre<strong>di</strong>to documentario<br />

irrevocabile fornitogli dal ven<strong>di</strong>tore/beneficiario;<br />

una copia dell’eventuale licenza/autorizzazione all’importazione nel caso in cui la<br />

merce da importare sia merce a “licenza” rilevabile dal co<strong>di</strong>ce identificativo della merce<br />

(tariffa doganale);<br />

istruzioni precise fornite dal compratore circa l’emissione del cre<strong>di</strong>to documentario.<br />

Tali istruzioni, generalmente, vengono fornite alla banca emittente <strong>con</strong> la sottoscrizione<br />

<strong>di</strong> un modulo <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to documentario da parte del<br />

compratore/or<strong>di</strong>nante. Con l’incarico <strong>con</strong>tenuto nella <strong>lettera</strong> <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> emissione del<br />

cre<strong>di</strong>to documentario, il compratore/or<strong>di</strong>nante <strong>con</strong>ferisce alla banca “mandato” per<br />

l’emissione del cre<strong>di</strong>to documentario impegnandosi nei suoi <strong>con</strong>fronti a mettere a<br />

<strong>di</strong>sposizione della banca stessa i mezzi necessari all’esecuzione del mandato ai sensi<br />

dell’art. 1719 del Co<strong>di</strong>ce civile:<br />

“Il mandante, salvo patto <strong>con</strong>trario, è tenuto a somministrare al mandatario mezzi<br />

necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a<br />

tal fine il mandatario ha <strong>con</strong>tratte in proprio nome (1705 ss.l)”;<br />

la precostituzione dei fon<strong>di</strong> necessari alla banca emittente per assumersi l’impegno<br />

irrevocabile al pagamento a favore del beneficiario del cre<strong>di</strong>to. Solo se il<br />

cliente/richiedente sarà ritenuto affidabile e solvibile e, quin<strong>di</strong>, in grado <strong>di</strong> offrire le<br />

opportune garanzie per la costituzione dei fon<strong>di</strong>, sarà accolta la richiesta <strong>di</strong> emettere il<br />

cre<strong>di</strong>to documentario.<br />

In particolare, la <strong>lettera</strong> <strong>di</strong> incarico alla banca dovrà in<strong>di</strong>care se il cre<strong>di</strong>to deve essere<br />

emesso in forma:<br />

revocabile o irrevocabile: nel primo caso l’impegno assunto dalla banca può essere<br />

mo<strong>di</strong>ficato o annullato prima dell’utilizzo del cre<strong>di</strong>to, mentre nel se<strong>con</strong>do caso la banca<br />

assume un impegno inderogabile, in quanto la stessa, dal momento dell’emissione, non<br />

potrà più mo<strong>di</strong>ficare o annullare il cre<strong>di</strong>to senza il <strong>con</strong>senso <strong>di</strong> tutte le parti interessate;<br />

non <strong>con</strong>fermato, se l’or<strong>di</strong>nante vuole escludere la possibilità che la banca ricevente il<br />

cre<strong>di</strong>to documentario possa aggiungere il proprio impegno autonomo alla prestazione;<br />

<strong>con</strong>fermato, se, invece, l’or<strong>di</strong>nante intende offrire la possibilità alla banca ricevente <strong>di</strong><br />

aggiungere, se lo riterrà, il proprio impegno autonomo ad eseguire la prestazione a<br />

favore del beneficiario;<br />

trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre che il<br />

cre<strong>di</strong>to, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o più altri beneficiari, per<br />

l’intero importo o parzialmente;<br />

non operativo, nel caso in cui l’efficacia del cre<strong>di</strong>to documentario emesso, sia<br />

subor<strong>di</strong>nata alla presentazione <strong>di</strong> documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una<br />

autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da<br />

parte della banca del beneficiario <strong>di</strong> una performance bond.<br />

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