pagare l'importazione con lettera di credito ... - Intesa Sanpaolo.
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Articolo 3 Nuu<br />
a. I cre<strong>di</strong>ti sono per loro natura operazioni <strong>di</strong>stinte dai <strong>con</strong>tratti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o da altri<br />
<strong>con</strong>tratti su cui possono fondarsi; tali <strong>con</strong>tratti non riguardano e non impegnano in<br />
alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel cre<strong>di</strong>to.<br />
Conseguentemente, l’impegno <strong>di</strong> una banca a <strong>pagare</strong>, accettare e <strong>pagare</strong> una o più<br />
tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal cre<strong>di</strong>to non<br />
è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’or<strong>di</strong>nante fondate sui suoi rapporti <strong>con</strong> la<br />
banca emittente o <strong>con</strong> il beneficiario.<br />
b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti <strong>con</strong>trattuali esistenti fra le<br />
banche o fra l’or<strong>di</strong>nante e la banca emittente.<br />
Articolo 4 Nuu<br />
Nelle operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su<br />
merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.<br />
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Anche il nostro legislatore, <strong>con</strong> riferimento all’art. 1530 del Co<strong>di</strong>ce civile, in<strong>di</strong>vidua solo tre<br />
eccezioni opponibili:<br />
l’incompletezza dei documenti;<br />
l’irregolarità dei documenti;<br />
l’inosservanza, da parte del beneficiario, delle <strong>con</strong><strong>di</strong>zioni, dei mo<strong>di</strong> e dei termini stabiliti<br />
dalla banca per l’esecuzione del proprio impegno.<br />
Tutto ciò per affermare che il legislatore, enunciando l’opponibilità alle sole tre eccezioni sopra<br />
in<strong>di</strong>cate, ha escluso qualsiasi <strong>con</strong>nessione del cre<strong>di</strong>to documentario <strong>con</strong> il <strong>con</strong>tratto <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta, attribuendogli, così, il carattere dell’astrattezza.<br />
Risultando evidente, quin<strong>di</strong>, che il cre<strong>di</strong>to documentario risulta essere un <strong>con</strong>tratto che<br />
<strong>con</strong>tiene un’obbligazione a sé stante, completamente in<strong>di</strong>pendente e <strong>di</strong>stinta dal rapporto<br />
commerciale instauratosi tra il compratore ed il ven<strong>di</strong>tore, la/e banca/che impegnatasi/esi ad<br />
onorare la prestazione, non potrà/anno sollevare eccezioni e/o eccepire obiezioni se non<br />
derivanti dall’esame che effettueranno sui documenti richiesti e a loro presentati e non sulle<br />
merci e/o servizi.<br />
Fatte queste dovute precisazioni circa la natura e le caratteristiche del cre<strong>di</strong>to documentario, è<br />
importante sottolineare come l’importatore, generalmente, ritenga <strong>di</strong> essere sufficientemente<br />
rassicurato circa la merce che ritirerà non <strong>con</strong>siderando, molto spesso, che la/e banca/che<br />
impegnata/e ad eseguire la prestazione promessa la onoreranno in<strong>di</strong>pendentemente dalla<br />
merce spe<strong>di</strong>ta basandosi, quin<strong>di</strong>, come sopra detto, solo sui documenti (vedasi art. 15 delle<br />
NUU sotto riportato) senza alcuna “garanzia” circa la <strong>con</strong>formità della merce descritta sui<br />
documenti.<br />
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