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ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>1247</strong>/2013<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />

(Sezione Quarta)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />

Francesco Cinefra, Giovanni Cinefra, Ivana Mirabile e Francesca Cinefra, rappresentati e difesi<br />

dagli avv. Bartolomeo Della Morte e Manlio Romano, con domicilio eletto presso il loro studio, in<br />

Napoli, via Mergellina, n. 23;<br />

contro<br />

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura<br />

Municipale, domiciliato in Napoli, in piazza Municipio;<br />

Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, Ministero per i Beni e le Attiv<strong>it</strong>à<br />

Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per<br />

legge in Napoli, via Diaz, n. 11;<br />

nei confronti di<br />

Gennaro Letticino, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Russo e Maria Giordano, con<br />

domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G/7;<br />

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare<br />

- con ricorso principale<br />

del provvedimento di data e contenuto ignoti con cui il Comune di Napoli ha autorizzato la<br />

realizzazione di lavori edilizi di trasformazione della destinazione funzionale e strutturale del <strong>solaio</strong><br />

di copertura del fabbricato s<strong>it</strong>o alla Via Petrarca n. 40 (parco ruffo), is. n. 4, ivi compresa, se del<br />

caso, l’autorizzazione implic<strong>it</strong>a formatasi a segu<strong>it</strong>o di D.I.A. n. 808/2008 a nome di Letticino<br />

Gennaro, nonché ogni altro provvedimento connesso, afferente e consequenziale, con particolare<br />

riferimento all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza;<br />

nonché<br />

per la declaratoria dell’obbligo del Comune e della Soprintendenza di adot<strong>tar</strong>e le necessarie e<br />

opportune misure sanzionatorie;<br />

- con ricorso per motivi aggiunti<br />

della Determinazione Dirigenziale n. 272 del 9.3.2007, impos<strong>it</strong>ivo di una sanzione pecuniaria di<br />

euro 516,00 a fronte della realizzazione senza t<strong>it</strong>olo di intervento classificato di manutenzione<br />

straordinaria, nonché dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata del Comune con Disposizione<br />

Dirigenziale n. 3 del 12.3.2009 e della nota della Soprintendenza prot. 14154 del 20.7.2009 di<br />

insussistenza degli estremi per procedere all’annullamento ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n.<br />

42/2004.<br />

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e<br />

di Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta e del Ministero per i Beni e le<br />

Attiv<strong>it</strong>a' Culturali e di Gennaro Letticino;<br />

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e ud<strong>it</strong>i per<br />

le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e dir<strong>it</strong>to quanto segue.<br />

FATTO<br />

Le parti ricorrenti, proprie<strong>tar</strong>i di un appartamento s<strong>it</strong>o in un fabbricato in Napoli alla Via Posillipo,<br />

n. 176, assumevano che su un immobile di un fabbricato prospiciente (isolato 4 del Parco Ruffo) era<br />

in atto la trasformazione di un lastrico solare in un terrazzo, mediante l’apposizione di<br />

pavimentazione calpestabile e la realizzazione di una balaustra e una ringhiera.<br />

Con ricorso notificato il 21 – 22 marzo 2011, impugnavano il provvedimento di data e contenuto<br />

ignoti con il quale il Comune di Napoli aveva autorizzato la realizzazione di lavori edilizi di<br />

trasformazione della destinazione funzionale e strutturale del <strong>solaio</strong> di copertura del fabbricato s<strong>it</strong>o<br />

alla Via Petrarca n. 40 (parco Ruffo), is. n. 4, ivi compresa, se del caso, l’autorizzazione implic<strong>it</strong>a<br />

formatasi a segu<strong>it</strong>o di D.I.A. n. 808/2008 a nome di Letticino Gennaro, nonché ogni altro<br />

provvedimento connesso, afferente e consequenziale, con particolare riferimento all’autorizzazione<br />

paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza.<br />

Chiedevano l’annullamento degli atti gravati nonché la declaratoria dell’obbligo del Comune e della<br />

Soprintendenza di adot<strong>tar</strong>e le necessarie e opportune misure sanzionatorie, formulando articolate<br />

censure.<br />

Si cost<strong>it</strong>uivano in giudizio di Comune di Napoli, il Ministero per i Beni e le Attiv<strong>it</strong>a' Culturali e la<br />

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, nonché il controinteressato Gennaro<br />

Letticino, proprie<strong>tar</strong>io dell’immobile sul quale erano in corso i lavori.<br />

Emergeva dagli atti depos<strong>it</strong>ati in giudizio dal Comune che, in base ad un sopralluogo del 2002, era<br />

stata riscontrata l’effettuazione di lavori sul lastrico dell’immobile in questione ovverosia la posa in<br />

opera di mq. 100 di pavimentazione e che il Comune aveva emesso, con Determinazione<br />

Dirigenziale n. 272 del 9.3.2007, una sanzione pecuniaria di euro 516,00, a fronte della<br />

realizzazione senza t<strong>it</strong>olo del suddetto intervento classificato di manutenzione straordinaria.<br />

Successivamente, il Sig. Letticino aveva presentato una D.I.A. (prot. n. 9166 del 28.10.2009) per il<br />

completamento della pavimentazione e l’apposizione di una ringhiera e successivamente anche una<br />

comunicazione di inizio lavori (prot. 115733 del 22.2.2011)<br />

Aveva chiesto al tempo stesso l’autorizzazione paesaggistica per l’effettuazione di quest’ultimo<br />

intervento e la stessa era stata rilasciata del Comune con Disposizione Dirigenziale n. 3 del<br />

12.3.2009.<br />

La Soprintendenza con atto prot. 14154 del 20.7.2009, aveva confermato la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell’autorizzazione rilasciata, indicando che non vi fossero gli estremi per procedere<br />

all’annullamento ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004.<br />

Le parti ricorrenti, con atto notificato il 3.6.2011, presentavano motivi aggiunti, deducendo in primo<br />

luogo che i lavori in questione (indicati come di trasformazione da lastrico solare in terrazzo)<br />

fossero privi di t<strong>it</strong>olo, in quanto realizzati in base ad una semplice comunicazione di inizio lavori<br />

per interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.<br />

Articolavano, inoltre, una censura di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à nei confronti dell’autorizzazione paesaggistica<br />

rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 12.3.2009 e impugnavano la richiamata<br />

Determinazione Dirigenziale n. 272 del 9.3.2007, in quanto in luogo di una sanzione pecuniaria il<br />

Comune avrebbe dovuto adot<strong>tar</strong>e una misura di riduzione in pristino, trattandosi di opere di<br />

trasformazione urbanistica e non di manutenzione straordinaria, per di più poste in essere in zona<br />

vincolata.<br />

Il Comune formulava un’eccezione di <strong>tar</strong>div<strong>it</strong>à in relazione sia al ricorso principale che a quello per<br />

motivi aggiunti, in quanto i ricorsi in questione non sarebbero stati presentati entro 60 giorni<br />

dall’intervenuta conoscenza dell’effettuazione delle opere oggetto di ricorso.


La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 16 gennaio 2013 e trattenuta in decisione.<br />

DIRITTO<br />

1) Il Collegio r<strong>it</strong>iene, per ragioni di logic<strong>it</strong>à e comod<strong>it</strong>à espos<strong>it</strong>iva, di iniziare con lo scrutinio<br />

dell’impugnativa dell’atto cronologicamente più risalente tra quelli impugnati, ovverosia con la<br />

Determinazione Dirigenziale n. 272 del 9.3.2007 gravata con il primo motivo del ricorso per motivi<br />

aggiunti.<br />

Le parti ricorrenti lamentano che la rilevata posa in opera di mq. 100 di pavimentazione sul lastrico<br />

solare in questione non poteva classificarsi come intervento manutenzione straordinaria (soggetto<br />

quindi al regime della D.I.A.), in quanto lo stesso avrebbe comportato la trasformazione del lastrico<br />

solare in terrazzo, con conseguente necess<strong>it</strong>à di permesso di costruire e la doverosa applicabil<strong>it</strong>à di<br />

una sanzione demol<strong>it</strong>oria per la sua assenza, tanto più trattandosi di zona paesaggisticamente<br />

vincolata.<br />

Il Collegio, a fronte dell’infondatezza nel mer<strong>it</strong>o della censura, r<strong>it</strong>iene di prescindere dalla questione<br />

di <strong>tar</strong>div<strong>it</strong>à sollevata dal Comune rispetto all’impugnativa di questo atto.<br />

La sola posa di una pavimentazione su un lastrico solare già precedentemente accessibile (senza<br />

peraltro che possa rilevarsi l’apposizione di ringhiere, parapetti o altre strutture), non può essere<br />

considerato un intervento di trasformazione da lastrico solare a terrazzo, non mutando la sua<br />

destinazione di utilizzo, stante l’inesistenza di altri manufatti che ne evidenzino la destinazione<br />

all’utilizzo per la presenza stabile di persone e considerato che, come vedremo meglio in segu<strong>it</strong>o, il<br />

lastrico solare in questione era già pienamente accessibile tram<strong>it</strong>e le scale condominiali.<br />

La semplice posa in opera di pavimentazione è da qualificarsi, quindi, intervento di manutenzione<br />

straordinaria assentibile all’epoca con D.I.A. di tal che il provvedimento impos<strong>it</strong>ivo di una sanzione<br />

pecuniaria appare pienamente giustificato.<br />

Né può avere rilievo la circostanza che la zona fosse vincolata in quanto l’intervento in questione,<br />

per la sua natura e consistenza non assumeva rilevanza ai fini dell’autorizzazione paesaggistica<br />

risultando privo di impatto ambientale,.<br />

La censura è quindi da riget<strong>tar</strong>e.<br />

2) Per quanto riguarda gli altri atti impugnati, il Comune ha formulato un’eccezione di <strong>tar</strong>div<strong>it</strong>à del<br />

ricorso principale e di quello per motivi aggiunti in quanto l’impugnativa della D.I.A. e la<br />

contestazione della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dei lavori doveva esser effettuate nell’ordinario termine di decadenza<br />

di 60 giorni derivanti dalla data di conoscenza dell’atto o evento lesivo che, secondo la difesa<br />

Comunale, dovrebbe farsi risalire alla posa in opera della pavimentazione poi sanzionata con<br />

Determinazione Dirigenziale n. 272 del 9.3.2007, di cui le opere successive sarebbero un mero<br />

completamento.<br />

L’eccezione si rileva infondata.<br />

La posa in opera della pavimentazione sanzionata nel 2007 è opera diversa dai successivi lavori<br />

assent<strong>it</strong>i con D.I.A. nel 2009, che assumono degli aspetti di sicura autonomia.<br />

A questi ultimi si riferisce il ricorso principale (che contesta tra l’altro una trasformazione<br />

funzionale), di tal che la data di effettuazione dei lavori nel 2007 non può fungere da dies a quo per<br />

il decorso del termine per impugnare la D.I.A. presentata nel 2009 e per contes<strong>tar</strong>e la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di<br />

interventi effettuati anni dopo.<br />

Detto questo, il Collegio rileva altresì come sia pacifico che l’onere di provare la <strong>tar</strong>div<strong>it</strong>à del<br />

ricorso grava sulla parte che tale <strong>tar</strong>div<strong>it</strong>à eccepisce.<br />

Inoltre, similmente a quanto avviene per l’impugnativa del permesso di costruire da parte del terzo,<br />

l’effettiva conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del temine a quo, può dirsi consegu<strong>it</strong>a<br />

quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univo le caratteristiche essenziali dell’opera<br />

e l’eventuale non conform<strong>it</strong>à della stessa al t<strong>it</strong>olo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza<br />

di altri in equivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con<br />

il loro completamento, a meno che non si deduca l’inedificabil<strong>it</strong>à assoluta dell’area o analoghe


censure, nel qual caso risulterebbe sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso (Cons. Stato,<br />

Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).<br />

Nel caso di specie, i lavori erano ancora in corso al momento dell’impugnativa, nè sussiste la prova<br />

che vi sia stata effettiva conoscenza, nei termini sopra indicati, ad una data anteriore ai sessanta<br />

giorni alla presentazione del ricorso.<br />

L’eccezione deve quindi essere rigettata.<br />

3) Il Collegio, prima di entrare nel mer<strong>it</strong>o dello scrutinio dei motivi del ricorso principale e delle<br />

altre censure del ricorso per motivi aggiunti, r<strong>it</strong>iene necessario affron<strong>tar</strong>e alcune questioni<br />

preliminari e puntualizzare alcuni presupposti in punto di dir<strong>it</strong>to e circostanze in fatto - così come<br />

emerse dagli atti del giudizio e r<strong>it</strong>enuti quindi come accertati dal medesimo Collegio in base ad un<br />

prudente apprezzamento degli elementi istruttori - che, da una parte, precisano i termini della<br />

controversia e, dall’altro, sono stati posti a base dello scrutinio dei motivi di ricorso.<br />

3.1) Viene in rilievo, in primo luogo, una questione di ammissibil<strong>it</strong>à del ricorso principale e, in<br />

particolare, della possibil<strong>it</strong>à del terzo di impugnare una D.I.A. con ricorso ordinario.<br />

Tale possibil<strong>it</strong>à deve, nel caso di specie, considerarsi consent<strong>it</strong>a in base alla giurisprudenza<br />

formatasi prima dell’entrata in vigore (successiva alla proposizione del ricorso in esame) del D.L.<br />

13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che<br />

ha aggiunto il comma 6 ter all'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attualmente vigente,<br />

secondo cui la dichiarazione di inizio attiv<strong>it</strong>à non cost<strong>it</strong>uisca provvedimento tac<strong>it</strong>o direttamente<br />

impugnabile e che gli interessati possono solleci<strong>tar</strong>e l'esercizio delle verifiche spettanti<br />

all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio<br />

dell’amministrazione.<br />

Per la giurisprudenza precedente alla modifica normativa, che ammetteva l’esperimento<br />

dell’ordinaria azione di impugnazione, ai sensi dell’art. 29 del c.p.a., basti ci<strong>tar</strong>e l’Adunanza<br />

Plenaria del Consiglio di Stato 29 luglio 2011 n. 15.<br />

Quest’ultima ha indicato che il silenzio serbato dalla p.a. su di una denuncia di inizio attiv<strong>it</strong>à si<br />

differenzia dal silenzio-rifiuto (che cost<strong>it</strong>uisce un mero comportamento omissivo, ossia un silenzio<br />

non significativo e privo di valore provvedimentale) e dal silenzio accoglimento - o assenso - di cui<br />

all'art. 20 legge 7 agosto 1990 n. 241 (che presuppone la sussistenza di un potere ampliativo di<br />

stampo autorizzatorio o concessorio); nel caso di D.I.A., infatti, il silenzio serbato<br />

dall'Amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del potere inib<strong>it</strong>orio,<br />

producendo l'es<strong>it</strong>o negativo della procedura finalizzata all'adozione del provvedimento restr<strong>it</strong>tivo,<br />

integra l'esercizio del potere amministrativo attraverso l'adozione di un provvedimento tac<strong>it</strong>o<br />

negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di diniego<br />

dell'adozione del provvedimento inib<strong>it</strong>orio.<br />

Inoltre nel caso di D.I.A., il terzo che si r<strong>it</strong>enga leso dallo svolgimento dell'attiv<strong>it</strong>à dichiarata e dal<br />

mancato esercizio del potere inib<strong>it</strong>orio, venendo in rilievo un provvedimento per silentium, può<br />

esperire l'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 29 del codice del processo amministrativo - da<br />

proporre nell'ordinario termine decadenziale, che decorre solo dal momento della piena conoscenza<br />

dell'adozione dell'atto lesivo - la quale può essere r<strong>it</strong>ualmente accompagnata, ai fini del<br />

completamento della tutela, dall'esercizio di un'azione di condanna (c.d. di adempimento)<br />

dell'Amministrazione all'esercizio del potere inib<strong>it</strong>orio.<br />

Infine, il terzo che subisce da una denuncia di inizio di attiv<strong>it</strong>à una lesione in un arco di tempo<br />

anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio del potere inib<strong>it</strong>orio<br />

della Pubblica amministrazione, può esperire innanzi al giudice amministrativo una azione di<br />

accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge<br />

per l'esercizio dell'attiv<strong>it</strong>à oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai<br />

provvedimenti spettanti all'Autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

3.2) In punto di fatto appare appurato che l’area oggetto degli interventi contestati risulti essere un<br />

lastrico solare.


Tale destinazione, indicata nell’atto di acquisto dell’immobile, non è stata sment<strong>it</strong>a da nessun<br />

documento contrario e non appare contestata né dal Comune, né, in ultima analisi dal<br />

controinteressato stesso, che al riguardo non ha prodotto la licenza edilizia dell’immobile dando<br />

valore, in tal senso, alle dichiarazioni dei ricorrenti.<br />

Acclarato appare, altresì, che il lastrico solare in questione fosse praticabile in quanto raggiungibile<br />

da un accesso comune ai condomini dello stabile, ovverosia da una porta di ingresso dalle scale<br />

condominiali e che tale ingresso è rimasto l’unico praticabile non avendo il controinteresato un<br />

accesso esclusivo.<br />

3.3) Ora il Collegio riconosce l’esistenza di una differenza, in termini di disciplina urbanistica, tra<br />

un lastrico solare e un terrazzo.<br />

Il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una<br />

copertura di ambienti sottostanti, mentre la <strong>terrazza</strong> è intesa come ripiano anch'esso di copertura,<br />

ma che nasce già delim<strong>it</strong>ato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa<br />

funzione di accesso e utilizzo per utenti.<br />

Il Collegio r<strong>it</strong>iene, altresì, che nel caso di realizzi un cambio di destinazione d’uso trasformando un<br />

<strong>solaio</strong> di copertura, per cui non è prevista la praticabil<strong>it</strong>à, in terrazzo, mediante specifici interventi<br />

edilizi, sia necessario il cambio il permesso di costruire (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 marzo<br />

2004, n. 2676; T.A.R. Campania, Sez. VII, 1.7.2010, n. 16540).<br />

Ciò è peraltro indirettamente confermato dall’art. 7 del Regolamento Edilizio del Comune di<br />

Napoli, richiamato dai ricorrenti, ai sensi del quale le coperture piane e lastricati solari non<br />

praticabili non cost<strong>it</strong>uiscono superficie.<br />

La trasformazione del lastrico non praticabile in terrazzo comporta, pertanto, un aumento di<br />

superficie che necess<strong>it</strong>a il permesso di costruire e non è realizzabile tram<strong>it</strong>e semplice S.C.I.A., né<br />

tram<strong>it</strong>e comunicazione di inizio lavori ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.<br />

4) Fatte tali premesse, il Collegio rileva come le censure sollevate sia nel ricorso principale che in<br />

quello per motivi aggiunti, nei confronti della realizzazione dell’intervento di pavimentazione e<br />

apposizione di una ringhiera oggetto di D.I.A. e di dichiarazione di avvio lavori, si palesino<br />

infondate.<br />

Il lastrico solare in questione si presentava già come praticabile, in quanto liberamente accessibile<br />

tram<strong>it</strong>e scala condominiale con una porta che dava sul lastrico stesso.<br />

Tale porta condominiale è rimasta l’unica porta di accesso al medesimo lastrico.<br />

Nessuna particolare modifica è stata apportata allo stato dei luoghi al fine di evidenziarne una<br />

trasformazione funzionale e parte ricorrente si è lim<strong>it</strong>ato a pavimen<strong>tar</strong>e un’area, di sé già accessibile<br />

dalle scale comuni e ad apporre una ringhiera, che può avere la sua ragione anche solo in termini di<br />

sicurezza di accesso.<br />

Non ha rilievo, infine, neanche che nei pilastri che reggono la ringhiera siano state installate delle<br />

luci perché il do<strong>tar</strong>e di illuminazione un’area non ne cambia la destinazione d’uso.<br />

Se ciò si concretizza in una più agevole e sicura praticabil<strong>it</strong>à del lastrico, non consente di dedurre un<br />

vero e proprio il mutamento di destinazione dell’area, con la trasformazione di funzione della stessa<br />

in qualcosa di radicalmente diverso, in termini edilizi, da quanto già vi fosse.<br />

L’area, al di là del nomen (lastrico solare o terrazzo) che si rinviene di volta in volta negli atti<br />

inerenti alla vicenda è e rimane un lastrico solare praticabile (e tale destinazione non è stata<br />

modificata dalla pavimentazione e dalla ringhiere), fermo restando che la realizzazione di qualsiasi<br />

ulteriore opera sullo stesso volta alla stabile fruizione umana comporterebbe la sua trasformazione<br />

in terrazzo, necess<strong>it</strong>ando il permesso di costruire, qualora questo sia rilasciabile.<br />

A questo punto, escluso il profilo della trasformazione edilizia, le opere realizzate sono la posa in<br />

opera di una pavimentazione e l’apposizione di una ringhiera che rientrano nel novero delle opere di<br />

manutenzione straordinaria, che non necess<strong>it</strong>ano di permesso di costruire, non andando ad impat<strong>tar</strong>e<br />

in modo significativo sui prospetti e sulle sagome.<br />

Così qualificato l’intervento viene meno anche la sollevata questione del contrasto con il Piano<br />

Paesistico di Posillipo che consente solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria,


estauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia “leggera” (ovverosia senza<br />

mutamento di volumi e superfici o cambi di destinazione).<br />

Sono quindi da respingere le censure formulate nel primo motivo del ricorso principale e il primo<br />

motivo del ricorso per motivi aggiunti.<br />

5) Quanto al profilo del vincolo paesaggistico, per gli interventi in questione è stata rilasciata<br />

autorizzazione paesaggistica dal Comune, con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 12.3.2009 e la<br />

Soprintendenza, con atto prot. 14154 del 20.7.2009, ha espressamente r<strong>it</strong>enuto non vi fossero gli<br />

estremi per procedere all’annullamento ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004.<br />

L’autorizzazione paesaggistica è stata impugnata dapprima in via generica, senza conoscenza degli<br />

atti, nel primo motivo del ricorso principale e, successivamente, in modo più specifico, con il<br />

secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.<br />

Le censure appaiono infondate.<br />

Le parti ricorrenti, come anche indicato nel punto che precede, hanno lamentato il contrasto con il<br />

Piano Paesistico di Posillipo che, all’art. 9, consente solo interventi di manutenzione ordinaria o<br />

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia “leggera” (ovverosia<br />

senza mutamento di volumi e superfici o cambi di destinazione).<br />

Una volta però qualificati, come già indicato, gli interventi di cui è causa come manutenzione<br />

straordinaria cade ogni possibile profili di contrasto.<br />

5.1) Un’altra censura, sempre relativa all’autorizzazione paesaggistica, si è incentrata sul difetto di<br />

motivazione e carenza di istruttoria, in quanto la motivazione espressa dalla C.E.I. in ordine al<br />

rilascio dell’autorizzazione sarebbe del tutto generica e parimenti generica sarebbe la nota con cui la<br />

Soprintendenza attesta l’inesistenza degli estremi per procedere all’annullamento.<br />

Anche questa censura si rivela infondata.<br />

A parere del Collegio la motivazione espressa in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si<br />

palesa sufficiente, attesa altresì la natura e consistenza delle opere e la loro scarsissima rilevanza in<br />

termini di modificazione dell’esistente e possibile impatto sul terr<strong>it</strong>orio.<br />

5.2) Infondate sono altresì le censure che si richiamano all’esistenza di una parziale pavimentazione<br />

precedente realizzata senza t<strong>it</strong>olo e sulla circostanza che le opere in questione avrebbero operato<br />

una trasformazione edilizia.<br />

La realizzazione di tale pavimentazione era stata già leg<strong>it</strong>timamente sanzionata e pertanto nessun<br />

altro effetto sanzionatorio poteva derivare dalla loro realizzazione compreso quello di impedire<br />

opere successive sulla stessa.<br />

Inoltre, la circostanza che si sia trattato di un completamento di una pavimentazione posta in essere<br />

senza t<strong>it</strong>olo non ha nessun rilievo ai fini della valutazione di compatibil<strong>it</strong>à paesaggistica che è<br />

effettuata sull’assetto finale intero delle opere da eseguire.<br />

Infine, come indicato nei punti che precedono, nessuna effettiva trasformazione edilizia, con<br />

mutamento funzionale, è stata operata in base alle opere in questione.<br />

6) Nel secondo motivo del ricorso principale parte ricorrente ha dedotto la violazione delle<br />

normativa antisismica, per aver il controinteressato omesso di curare l’inoltro all’ufficio tecnico<br />

della Regione, tram<strong>it</strong>e lo sportello unico, degli estremi dell’intervento da realizzare.<br />

Nulla hanno dedotto in mer<strong>it</strong>o il Comune e il controinteressato.<br />

Il motivo è fondato.<br />

Osserva il Collegio come, effettivamente, la realizzazione di lavori, in zona sismica, come quella<br />

della c<strong>it</strong>tà di Napoli, comporti la necess<strong>it</strong>à, ai sensi dell’art. 17 della legge 2.2.1974, n. 64, art. 2<br />

della L.R. Campania 7.1.1983, n. 9, di trasmettere agli uffici del Genio Civile (o all’ente delegato<br />

ex art. 4 bis della medesima L.R. n. 9/1983), la denuncia dei lavori, corredata con il progetto<br />

esecutivo asseverato e quant’altro previsto dalla normativa antisismica.<br />

Tale doveroso adempimento risulta essere stato omesso.<br />

Di conseguenza il Comune dovrà adot<strong>tar</strong>e i provvedimenti di sua competenza, anche ai sensi<br />

dell’art. 6 della c<strong>it</strong>ata L.R. Campania 7.1.1983, n. 9.


7) Per le ragioni indicate il ricorso principale deve essere parzialmente accolto, nei termini e lim<strong>it</strong>i<br />

di cui al punto 6 della motivazione, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.<br />

In considerazione della peculiar<strong>it</strong>à della vicenda, dell’accoglimento solo parziale del ricorso<br />

principale e del rigetto del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio r<strong>it</strong>iene eccezionali motivi per<br />

disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio e l’irripetibil<strong>it</strong>à del Contributo<br />

unificato.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), defin<strong>it</strong>ivamente<br />

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />

- accoglie parzialmente il ricorso principale nei termini e lim<strong>it</strong>i di cui in motivazione;<br />

- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.<br />

Spese compensate.<br />

Contributo unificato irripetibile.<br />

Ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dall'autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 e 30 gennaio 2013 con<br />

l'intervento dei magistrati:<br />

Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />

Anna Pappalardo, Consigliere<br />

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 06/03/2013<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

IL PRESIDENTE

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