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a cura della Redazione Elettronica Edilizia e Ambiente de Il ... - Anaci

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CondominioNews24 n.12<br />

Le Newsletter <strong>de</strong> <strong>Il</strong> Sole 24 ORE<br />

Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti,<br />

azien<strong>de</strong> e Pubblica Amministrazione<br />

Servizio di informazione ed approfondimento in materia<br />

di Gestione <strong>de</strong>l Condominio<br />

Chiuso in redazione: 7 settembre 2009<br />

12<br />

© 2008 <strong>Il</strong> Sole 24 ORE S.p.a.<br />

I testi e l’elaborazione <strong>de</strong>i testi, anche se <strong>cura</strong>ti con scrupolosa<br />

attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per<br />

involontari errori e inesattezze.<br />

Se<strong>de</strong> legale e Amministrazione:<br />

via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano<br />

a <strong>cura</strong> <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>Redazione</strong> <strong>Elettronica</strong><br />

<strong>Edilizia</strong> e <strong>Ambiente</strong> <strong>de</strong> <strong>Il</strong> Sole 24 ORE<br />

Tel. 06 3022.52.96<br />

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com<br />

www.professionisti24.com


Sommario<br />

NEWS<br />

RASSEGNA NORMATIVA<br />

L’APPROFONDIMENTO<br />

Spese condominiali<br />

IL LASTRICO SOLARE ESCLUSIVO: PROBLEMATICHE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />

Luigi Salciarini, “Immobili & Diritto”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 1 luglio 2009, N. 7, p. 7.<br />

<strong>Il</strong> lastrico solare esclusivo costituisce una fattispecie con connotazioni <strong>de</strong>l tutto caratteristiche<br />

che la normativa condominiale affronta <strong>de</strong>dicandogli un’apposita regolamentazione.<br />

La ripartizione <strong>de</strong>lle spese per la conservazione di tale tipologia di copertura innesca<br />

numerose problematiche <strong><strong>de</strong>lla</strong> cui complessità dà conto una rilevante serie di pronunce<br />

giurispru<strong>de</strong>nziali.<br />

Pagina<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 32<br />

L’APPROFONDIMENTO 38<br />

Animali in condominio<br />

VINCOLATIVITÀ PER I CONDOMINI DEL DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI<br />

Lina Avigliano, “Ventiquattrore Avvocato”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, settembre 2009, N. 9, p. 20.<br />

Riconoscimento <strong>de</strong>l diritto soggettivo alla convivenza con un animale domestico quale<br />

espressione <strong>de</strong>l diritto di libertà <strong>de</strong>l cittadino. <strong>Il</strong>legittimo l’eventuale divieto generalizzato di<br />

tenere animali nel proprio appartamento: possibile <strong>de</strong>roga a fronte di specifica clausola <strong>de</strong>l<br />

regolamento condominiale contrattuale.<br />

L’ESPERTO RISPONDE 47<br />

CondominioNews24 n. 12 2<br />

3<br />

14<br />

22<br />

22<br />

38


Processo civile<br />

Le ricadute <strong>de</strong>l nuovo processo civile per il condominio e gli operatori <strong>de</strong>ll’edilizia<br />

<strong>Il</strong> nuovo processo civile interessa anche il mondo immobiliare. Le modifiche al Codice di procedura<br />

civile introdotte con la legge 18 giugno 2009, n.69, in vigore dal 4 luglio - prevedono alcune<br />

“scorciatoie” per ren<strong>de</strong>re un po’ più rapidi i processi, da <strong>de</strong>cenni impantanati in annose se non<br />

<strong>de</strong>cennali procedure, nonché scoraggiare le liti di poco conto.<br />

L’aspetto più importante è il procedimento sommario di cognizione varato dagli articoli 702-bis,<br />

702-ter, 702 quater, <strong>de</strong>l Codice di procedura civile. Semplificando si è pensato di sostituire la<br />

sentenza <strong>de</strong>l giudice con una semplice ordinanza, in tutte quelle cause che non necessitano di<br />

istruttoria (cioè il coinvolgimento di un perito <strong>de</strong>l tribunale e un esame di testimoni)oppure che<br />

richiedono comunque un’istruttoria rapida (sommaria). In alcuni casi, tramite il procedimento<br />

sommario, i tempi <strong><strong>de</strong>lla</strong> giustizia potrebbero essere molto ridotti, al limite con una <strong>de</strong>cisione presa<br />

nella prima udienza. Un caso tipico potrebbero essere le impugnative di <strong>de</strong>libera <strong>de</strong>ll’assemblea<br />

condominiale, quando oggetto <strong>de</strong>l conten<strong>de</strong>re siano non tanto circostanze di fatto che vanno<br />

approfondite nel caso specifico, ma la legittimità <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>libera stessa. Per esempio, i litigi su<br />

questioni di mero diritto, riguardanti l’applicabilità o meno di un criterio di ripartizione di una spesa<br />

o l’esatto computo <strong>de</strong>lle maggioranze nelle votazioni. <strong>Il</strong> giudice, in tali casi, non fa altro che<br />

pronunciarsi sulla conformità di quanto <strong>de</strong>liberato con le norme <strong>de</strong>l Codice civile, con le leggi<br />

speciali che coinvolgono il condominio (risparmio energetico, parcheggi, barriere architettoniche,<br />

antenne paraboliche, per esempio), o con il regolamento condominiale. Per esempio, non è<br />

necessario proce<strong>de</strong>re all’istruzione <strong><strong>de</strong>lla</strong> causa, per stabilire se sia legittima una <strong>de</strong>libera<br />

assembleare che ha <strong>de</strong>ciso di ripartire le spese di riscaldamento secondo il criterio <strong><strong>de</strong>lla</strong> cubatura,<br />

piuttosto che <strong><strong>de</strong>lla</strong> volumetria o <strong>de</strong>i millesimi di proprietà.<br />

In queste situazioni, l’ordinanza è un provvedimento provvisorio esecutivo che – se non appellato<br />

entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione - produce gli stessi effetti <strong><strong>de</strong>lla</strong> sentenza.<br />

Può anche essere titolo per l’iscrizione <strong>de</strong>ll’ipoteca giudiziale o per la trascrizione. Restano non<br />

pregiudicati i diritti di chi voglia proporre i nuovi mezzi di prova e nuovi documenti qualora il<br />

collegio giudicante li ritenga rilevanti ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>cisione, ovvero la parte dimostri di non aver<br />

potuto proporli nel corso <strong>de</strong>l procedimento sommario per causa ad essa non imputabili.<br />

In altri casi, la possibilità di servirsi <strong>de</strong>l rito <strong>de</strong>gli articoli 702 bis, ter e quater, va vagliata a<br />

seconda <strong>de</strong>lle circostanze di fatto. Si può fare un esempio assai comune: una causa che verta sulla<br />

lesione <strong>de</strong>l <strong>de</strong>coro architettonico di un edificio condominiale, per l’apposizione, ad esempio, di<br />

un’unità esterna <strong>de</strong>l condizionatore sulla facciata. Se agli atti esiste una fornita documentazione<br />

fotografica relativa alla presunta lesione, il giudice può valutare con certezza se questa sia<br />

rilevante o meno, senza bisogno di un perito che potrà solo fornire documentazione assai simile.<br />

Restano escluse dal rito sommario di cognizione, tutte le vertenze nelle quali il tribunale <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> in<br />

composizione collegiale, quelle per le quali è obbligatorio l’intervento <strong>de</strong>l pubblico ministero (in<br />

materia di famiglia), le cause in tema di successioni, quelle <strong>de</strong>volute alle sezioni specializzate, tutta<br />

la materia fallimentare e quella societaria, le cause di responsabilità <strong>de</strong>i magistrati e quelle<br />

collettive di tutela <strong>de</strong>i consumatori.<br />

(Matteo Rezzonico, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 settembre 2009, p.10 – Sintesi redazionale)<br />

CondominioNews24 n. 12 3


Condominio sostituto d’imposta<br />

In nero un Condominio su tre: il 30% <strong>de</strong>gli edifici non presenta il mo<strong>de</strong>llo 770.<br />

Poco meno di un milione. Tra grandi e piccoli, dalle palazzine ai complessi da 2mila abitanti, sono<br />

840mila gli edifici in condominio, secondo i dati elaborati dal dipartimento <strong>de</strong>lle Finanze <strong>de</strong>l<br />

ministero <strong>de</strong>ll'Economia. Poco meno di un milione di immobili, che ospitano 12 milioni di famiglie e<br />

hanno un ruolo molto rilevante – oltre che sotto il profilo sociale – anche per il Fisco.<br />

Analizzando le cifre che il dipartimento ha fornito all'<strong>Anaci</strong> (associazione <strong>de</strong>gli amministratori), si<br />

scopre che il 29,5% <strong>de</strong>i condomini non ha presentato il mo<strong>de</strong>llo 770 relativo al periodo d'imposta<br />

2007. Un'anomalia che in qualche caso potrebbe essere giustificata da ragioni normative, ma che –<br />

inevitabilmente – è indizio di un elevato livello di evasione fiscale, stimabile da 300 a 650 milioni di<br />

euro all'anno.<br />

A questi dati si arriva partendo dalla massa di <strong>de</strong>naro gestita ogni anno dagli amministratori di<br />

condominio. Secondo le associazioni di categoria, la spesa complessiva per beni e servizi<br />

condominiali è pari a 15 miliardi, di cui circa tre per il contenzioso legato alla vita condominiale.<br />

Una cifra enorme, che per circa metà è gestita dai 21mila amministratori che svolgono la<br />

professione a tempo pieno. Senza consi<strong>de</strong>rare che da questi calcoli sono escluse quasi tutte le<br />

palazzine bifamiliari e trifamiliari, che pur essendo tecnicamente condomini (hanno <strong>de</strong>gli spazi<br />

comuni come il tetto, il giardino o i viali d'accesso) non provvedono mai a nominare un<br />

amministratore e a dotarsi di un codice fiscale, limitandosi a collazionare in parti uguali le spese<br />

comuni, senza rendiconti né assemblee.<br />

Ed è proprio su questi 15 miliardi di spese che si è acceso da qualche anno l'interesse <strong>de</strong>l Fisco.<br />

Storicamente, nei condomini è sempre esistita un'ampia tolleranza sulla regolarità fiscale <strong>de</strong>lle<br />

fatture, incrementata dal fatto che il fornitore che offriva di farsi pagare in nero permetteva il<br />

risparmio <strong>de</strong>l l'Iva: il condominio ci guadagnava il 20% e l'impresa almeno il 30%, ipotizzando<br />

un'aliquota media sui redditi. Dal 1999, però, è stato introdotto l'obbligo di pagare le ritenute Irpef<br />

sui dipen<strong>de</strong>nti e sulle prestazioni <strong>de</strong>i professionisti e lavoratori autonomi. E dal 1° gennaio 2007 è<br />

scattato l'obbligo di effettuare una ritenuta <strong>de</strong>l 4% sulle fatture per opere e appalti, che ha reso<br />

quasi sempre indispensabile la presentazione <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo 770. L'a<strong>de</strong>mpimento, che è a carico<br />

<strong>de</strong>ll'amministratore, si è aggiunto a quello (in vigore dal 1998) di compilare il quadro AC nel<br />

mo<strong>de</strong>llo Unico <strong>de</strong>ll'amministratore, dove vengono indicati tutti i fornitori di ogni singolo condominio<br />

amministrato; un passaggio, quest'ultimo, che forse si potrebbe consi<strong>de</strong>rare pleonastico dopo<br />

l'introduzione <strong><strong>de</strong>lla</strong> ritenuta <strong>de</strong>l 4%, ma che ad oggi resta in vigore.<br />

Ad ogni modo, è partendo dai mo<strong>de</strong>lli 770 che si può ragionare sull'evasione. Perché è vero che dal<br />

2005 al 2007 il numero di dichiarazioni è aumentato <strong>de</strong>l 57%, passando da 375mila a 592mila. Ma<br />

è altrettanto vero che i condomini cui è stato attribuito un codice fiscale nel 2005 erano 839mila.<br />

Molti di più, dunque, di quelli che hanno fatto il mo<strong>de</strong>llo 770.<br />

Le differenze territoriali, riportate nel grafico a fianco, sono molto rilevanti, dal 2,1% di mancate<br />

dichiarazioni <strong>de</strong>l Trentino Alto Adige al 56,9% <strong>de</strong>l Molise. Ma di fatto – pren<strong>de</strong>ndo a riferimento il<br />

dato medio <strong>de</strong>l 29,5% – si arriva a 4,5 miliardi di spese sulle quali non viene versata la ritenuta <strong>de</strong>l<br />

4% o <strong>de</strong>l 20% e che, potenzialmente, potrebbero sfuggire al Fisco. Anche ipotizzando che solo una<br />

parte di queste spese non vengano fatturate da chi lavora per il condominio, la perdita erariale<br />

sarebbe forte: con un 20% di "nero" il Fisco ci per<strong>de</strong>rebbe circa 300 milioni all'anno, con il 50% il<br />

danno arriva ai 650 milioni.<br />

(Cristiano <strong>de</strong>ll'Oste, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009, p.7 - Sintesi redazionale)<br />

L’ANALISI a <strong>cura</strong> di Carlo Parodi.<br />

Gestioni fai-da-te con forti sospetti di irregolarità<br />

<strong>Il</strong> pur giustificato aumento <strong>de</strong>i mo<strong>de</strong>lli 770 presentati nel 2007 – circa 592mila – è ancora troppo<br />

distante dal numero <strong>de</strong>gli edifici condominiali esistenti (poco più di 839mila, secondo i dati 2005<br />

<strong>de</strong>ll'Ufficio studi e politiche fiscali <strong>de</strong>l ministero <strong>de</strong>ll'Economia). Di fatto, questo vorrebbe dire che<br />

circa 246mila condomini non sono sostituti d'imposta, perché hanno le seguenti caratteristiche:<br />

- sono privi di ascensore e riscaldamento centralizzato (impianti per i quali la manutenzione è<br />

obbligatoria);<br />

CondominioNews24 n. 12 4


- non necessitano di interventi elettrici, idraulici, murari e per servizi vari (quali la pulizia scale e la<br />

verifica estintori);<br />

- non utilizzano prestazioni di dipen<strong>de</strong>nti;<br />

- non liquidano compensi professionali (avvocati, ingegneri, geometri e così via);<br />

- non pagano l'amministratore, che opera a titolo gratuito.<br />

Eppure, proprio l'esiguità di situazioni in cui si <strong>de</strong>termina l'inapplicabilità <strong><strong>de</strong>lla</strong> ritenuta d'acconto –<br />

e quindi l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale <strong>de</strong>l sostituto d'imposta<br />

mo<strong>de</strong>llo 770 – evi<strong>de</strong>nzia certamente una rilevante fascia di evasione fiscale. Ed è probabile che una<br />

porzione rilevante <strong>de</strong>l sommerso si annidi tra gli amministratori che, secondo gli stessi dati<br />

ministeriali, nel 2005 erano rappresentanti legali di un solo condominio (in tutto, 265mila soggetti).<br />

Si può immaginare che proprio tra questi "non professionisti" gli a<strong>de</strong>mpimenti fiscali possano<br />

essere evitati ricorrendo all'incasso porta a porta <strong>de</strong>i compensi dovuti, liquidati poi in nero, con la<br />

conseguente crescita <strong>de</strong>l sommerso.<br />

Nella relazione governativa che ha accompagnato la Finanziaria 1998 (legge 449/1997) che ha<br />

"promosso" il condominio quale sostituto d'imposta, veniva evi<strong>de</strong>nziato «al fine di recuperare base<br />

imponibile in settori nei quali sono maggiormente presenti fenomeni di evasione».<br />

A distanza di 12 anni, l'incertezza in ordine all'inquadramento fiscale <strong>de</strong>ll'attività di amministratore<br />

<strong>de</strong>termina un sommerso la cui rilevanza non è stata mai opportunamente valutata.<br />

La Commissione tributaria regionale <strong>de</strong>l Lazio (<strong>de</strong>cisione n. 62/21/05 <strong>de</strong>l 5 luglio 2005) ha<br />

sottolineato che quando un soggetto compie in maniera sistematica e abituale una pluralità di<br />

prestazioni relative all'amministrazione di una pluralità di condomini, tali prestazioni concretizzano<br />

un'attività di lavoro autonomo rientrante nella sfera di applicazione <strong>de</strong>ll'Iva. La stessa Commissione<br />

ha sollecitato l'emanazione da parte <strong>de</strong>l legislatore di una nuova norma univoca che preveda<br />

l'imponibilità Iva <strong>de</strong>ll'attività di amministratore di condominio indipen<strong>de</strong>ntemente dal soggetto che<br />

effettua le prestazioni.<br />

L'ottica <strong>de</strong>ll'agenzia <strong>de</strong>lle Entrate (circolare 77/1992), invece, consi<strong>de</strong>ra fuori <strong>de</strong>l campo di<br />

applicazione Iva soltanto il compenso percepito dal condomino chiamato a svolgere l'incarico di<br />

amministratore <strong>de</strong>l condominio <strong>de</strong>l quale fa parte l'unità immobiliare di sua proprietà.<br />

A complicare il quadro interpretativo, la Cassazione civile (sentenza 28186/2008) ha evi<strong>de</strong>nziato<br />

che l'applicazione <strong>de</strong>ll'Iva è richiesta soltanto quando l'attività è esplicata con l'impiego di mezzi<br />

organizzati, per la cui individuazione però non esistono criteri oggettivi. La Cassazione sezione<br />

tributi ha di recente risolto la questione con la sentenza 6136/2009, precisando che «si<strong>cura</strong>mente<br />

ricorre l'impiego di mezzi organizzati quando un soggetto si occupi di una pluralità di condomini<br />

costituiti da un rilevante numero di partecipanti, non essendo pensabile che l'attività possa essere<br />

espletata senza l'utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi organizzati e quindi senza<br />

carattere di professionalità».<br />

Una generalizzata imponibilità all'Iva <strong>de</strong>ll'attività di amministratore di condominio avrebbe<br />

ovviamente effetti positivi anche per l'Irpef, compren<strong>de</strong>ndo anche i "rimborsi spese" non<br />

documentati, spesso autoliquidati dagli amministratori non professionisti che operano<br />

gratuitamente.<br />

(Carlo Parodi, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009, p.7)<br />

Acustica<br />

Pronte le norme UNI. Riordino <strong>de</strong>i <strong>de</strong>creti al via<br />

Parte la rivoluzione nell’acustica <strong>de</strong>gli edifici. Saranno pronte entro l’autunno le nuove disposizioni<br />

<strong>de</strong>ll’Uni (Ente nazionale di unificazione) sulla classificazione acustica in edilizia, mentre il Governo<br />

avrà tempo fino al 29 gennaio prossimo per attuare la <strong>de</strong>lega di revisione <strong><strong>de</strong>lla</strong> materia disposta<br />

dall’articolo 11 <strong><strong>de</strong>lla</strong> Comunitaria (legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l<br />

14 luglio scorso).<br />

Intanto scatta la tregua tra costruttori e acquirenti su requisiti acustici. È operativa dal 30 luglio<br />

scorso,infatti, la sospensione introdotta dal comma 5 <strong>de</strong>ll’articolo 11 <strong><strong>de</strong>lla</strong> Comunitaria che elimina<br />

il diritto al risarcimento che l’acquirente poteva far valere in presenza di forti rumori, confermati da<br />

CondominioNews24 n. 12 5


una perizia successiva all’acquisto <strong>de</strong>ll’immobile nella quale si dimostrava il mancato rispetto nella<br />

progettazione e nell’impiego <strong>de</strong>i materiali <strong>de</strong>i limiti previsti dal Dpcm 5 dicembre 1997.<br />

«Si tratta di una norma incompiuta – spiega Piero Torretta, vice-presi<strong>de</strong>nte Ance con <strong>de</strong>lega per la<br />

tecnologia e l’innovazione –. Dalla legge 447 <strong>de</strong>l 1995 dovevano arrivare<br />

due a<strong>de</strong>mpimenti: il <strong>de</strong>creto <strong>de</strong>l ’97 che <strong>de</strong>tta i limiti e un altro <strong>de</strong>creto con le indicazioni per la<br />

progettazione che non è mai stato pubblicato. Quindi, dal 1998 a oggi ci siamo trovati ad applicare<br />

una norma che dava solo limiti, senza dire come arrivare agli standard richiesti.<br />

È per questo che auspichiamo un riordino normativo consapevole <strong><strong>de</strong>lla</strong> complessità <strong><strong>de</strong>lla</strong> materia e<br />

che possa confrontarsi con il mercato».<br />

LE NUOVE REGOLE<br />

<strong>Il</strong> restyling normativo arriverà per legge. Infatti, l’articolo 11 <strong><strong>de</strong>lla</strong> Comunitaria (legge 88/2009)<br />

chie<strong>de</strong> al ministero <strong>de</strong>ll’<strong>Ambiente</strong> (di concerto con quello <strong><strong>de</strong>lla</strong> Salute e <strong>de</strong>lle Infrastrutture e con il<br />

via libera <strong><strong>de</strong>lla</strong> Conferenza unificata) <strong>de</strong>creti legislativi per armonizzare la normativa vigente, in<br />

particolare la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e il <strong>de</strong>creto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, e per<br />

<strong>de</strong>finire «criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione <strong>de</strong>lle costruzioni edilizie e <strong>de</strong>lle<br />

infrastrutture <strong>de</strong>i trasporti, nonché <strong>de</strong>terminare i requisiti acustici passivi <strong>de</strong>gli edifici». Un lavoro<br />

che potrebbe essere supportato dall’apporto scientifico <strong>de</strong>ll’Uni che sta elaborando nuove norme<br />

sull’acustica in edilizia. Secondo le prime indiscrezioni, la classificazione <strong>de</strong>ll’Uni sarà in <strong>de</strong>cibel e<br />

interesserà tre aspetti: il rumore dall’esterno, il calpestio e gli impianti.<br />

La classe A sarà l’eccellenza, mentre i limiti imposti dal Dpcm <strong>de</strong>l 1997 corrispon<strong>de</strong>ranno alla<br />

classe C.<br />

(Deborah Appolloni, "<strong>Edilizia</strong> e Territorio - Tabloid" <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto - 5 settembre 2009,<br />

p.12)<br />

Ascensori<br />

"Verifica extra" sui vecchi ascensori<br />

Due anni per controllare gli ascensori-matusalemme, installati prima <strong>de</strong>l 15 novembre 1964.<br />

Termini più lunghi e scaglionati per tutti gli altri, con l'esclusione <strong>de</strong>gli impianti entrati in servizio<br />

dal 24 giugno 1999 in poi, già in regola con la Direttiva 95/16/CE. È il programma di verifiche<br />

avviato dal Decreto <strong>de</strong>l ministero <strong>de</strong>llo Sviluppo economico <strong>de</strong>l 23 luglio 2009, entrato in vigore il<br />

1° settembre.<br />

I controlli sono agganciati alle verifiche biennali previste dal Dpr 162/99. Ed è a queste verifiche<br />

"normali" che dovranno essere abbinate quelle "speciali". In pratica, il proprietario <strong>de</strong>llo stabile –<br />

nei condomini, l'amministratore – in occasione <strong><strong>de</strong>lla</strong> prossima verifica biennale dovrà contattare<br />

l'ente preposto al controllo per fissare una verifica straordinaria.<br />

La scelta più conveniente potrebbe essere quella di attivarsi in anticipo, così da non duplicare le<br />

visite da parte <strong>de</strong>i tecnici.<br />

Dopo che l'ente preposto avrà effettuato il controllo – a meno che non sia tutto in regola – il<br />

proprietario o l'amministratore si troverà tra le mani una lista di a<strong>de</strong>guamenti con priorità alta (da<br />

effettuare entro cinque anni dalla verifica) e con priorità media (da fare entro dieci anni).<br />

Se il proprietario <strong>de</strong>ll'edificio in cui si trova l'ascensore è uno solo, non si pongono problemi<br />

particolari: sarà lui a <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>re. Ma quando l'edificio è condominiale – ipotesi di gran lunga più<br />

frequente – le cose cambiano. Se gli interventi sono di manutenzione ordinaria, come per la<br />

sostituzione <strong>de</strong>lle funi, l'amministratore può dare il via ai lavori. Altrimenti, se sono di<br />

manutenzione straordinaria, bisogna passare per l'assemblea.<br />

E la situazione, qui, si fa sfuggente. I lavori sono imposti dalla legge e l'assemblea non può<br />

rifiutarsi di farli. Al massimo, potrà <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>re i tempi e altri aspetti secondari come la costituzione di<br />

un fondo per far fronte alle spese o la <strong>de</strong>finizione di procedure specifiche per la selezione <strong><strong>de</strong>lla</strong> ditta<br />

appaltatrice (redazione <strong>de</strong>l capitolato, confronto <strong>de</strong>i preventivi e così via).<br />

Eppure, finché il parlamentino <strong>de</strong>i condomini non si pronuncia, l'amministratore non può proce<strong>de</strong>re<br />

(tranne il caso di pericolo incombente, per la verità poco ricorrente nella prassi).<br />

Nella maggior parte <strong>de</strong>i casi la minaccia <strong>de</strong>l fermo-impianto per motivi di sicurezza sarà sufficiente<br />

a convincere anche le assemblee più riottose.<br />

CondominioNews24 n. 12 6


Se poi proprio i condomini non volessero proce<strong>de</strong>re, si aprirebbero due ipotesi di scuola: le<br />

dimissioni <strong>de</strong>ll'amministratore (estrema ratio per sottrarsi alle responsabilità per la violazione di<br />

legge) o il ricorso al giudice in se<strong>de</strong> di volontaria giurisdizione per ottenere un <strong>de</strong>creto che imponga<br />

al condominio di provve<strong>de</strong>re.<br />

Quanto alla maggioranza richiesta per dare l'ok ai lavori, in caso di manutenzione straordinaria è<br />

necessaria quella "pesante" (metà più uno <strong>de</strong>i condomini e almeno 500 millesimi). Ma forse, per<br />

quegli ascensori che servono a superare le barriere architettoniche, si potrà invocare la legge<br />

13/1989, che secondo la sentenza 8286/2005 <strong><strong>de</strong>lla</strong> Cassazione consente di ricorrere a quella più<br />

leggera (maggioranza <strong>de</strong>i presenti che rappresenti almeno un terzo <strong>de</strong>i condomini e un terzo <strong>de</strong>i<br />

millesimi).<br />

<strong>Il</strong> calendario<br />

- <strong>Il</strong> Dm Sviluppo economico 23 luglio 2009 fissa i termini entro i quali dovrà essere effettuata la<br />

verifica straordinaria:<br />

- Due anni a <strong>de</strong>correre dal 1° settembre, per gli ascensori installati prima <strong>de</strong>l 15 novembre 1964;<br />

- Tre anni, per gli ascensori installati prima <strong>de</strong>l 24 ottobre 1979;<br />

- Quattro anni, per gli ascensori installati prima <strong>de</strong>l 9 aprile 1991;<br />

- Cinque anni, per gli ascensori installati prima <strong>de</strong>l 24 giugno 1999.<br />

I lavori<br />

Gli a<strong>de</strong>guamenti di priorità alta andranno eseguiti entro 5 anni dalla verifica; quelli di priorità<br />

media entro 10 anni; quelli di priorità bassa in occasione di ulteriori modifiche.<br />

(Cristiano <strong>de</strong>ll'Oste, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 2 settembre 2009, p. 31 - Sintesi redazionale)<br />

“Pacchetto sicurezza”<br />

Le misure che interessano la proprietà immobiliare<br />

Ingresso e soggiorno illegale <strong>de</strong>gli stranieri, protezione <strong>de</strong>gli edifici, rafforzamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> tutela<br />

penale <strong>de</strong>l patrimonio e <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà privata, ron<strong>de</strong>, sanzioni per la cessione di alloggi a stranieri<br />

irregolari. <strong>Il</strong> nuovo provvedimento sicurezza varato dal Governo con la legge 15 luglio 2009 n. 94<br />

contiene questo e altro. Un testo eterogeneo che punta a soddisfare la richiesta <strong><strong>de</strong>lla</strong> collettività di<br />

trattare alcuni <strong>de</strong>litti con punizioni più a<strong>de</strong>guate. Di seguito una sintesi <strong>de</strong>lle disposizioni relative<br />

alla proprietà immobiliare.<br />

- Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento (Legge 94/2009, articolo 3, comma 2).<br />

Potenziata la protezione <strong>de</strong>gli edifici.<br />

La norma amplia il raggio d’azione <strong>de</strong>l reato di danneggiamento aggravato (articolo 635 <strong>de</strong>l Cp)<br />

per ricompren<strong>de</strong>rvi gli immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento<br />

siano in corso o risultino ultimati. <strong>Il</strong> giudice può conce<strong>de</strong>re la sospensione condizionale <strong><strong>de</strong>lla</strong> pena<br />

se il condannato si adopera per eliminare le conseguenze dannose o pericolose <strong>de</strong>l reato.<br />

- Disposizioni concernenti il reato di <strong>de</strong>turpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori<br />

sanzioni amministrative (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 3 a 5)<br />

1. <strong>Il</strong> perimetro di reato esce dai “centri storici”. L’ipotesi di danneggiamento- imbrattamento<br />

semplice viene circoscritta ai beni mobili, mentre i reati commessi su beni immobili pubblici e<br />

privati, situati anche al di fuori <strong>de</strong>i centri storici, oltre che sui mezzi di trasporto (bus, treni, auto<br />

ecc.), sono puniti in modo più severo (reclusione da 1 a 6 mesi e multa da 300 a 1.000 euro)<br />

2. Misure ”anti-graffiti”. Punita con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro, la vendita di<br />

bombolette spray non bio<strong>de</strong>gradabili a minori di 18 anni.<br />

- Rafforzamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> tutela penale <strong>de</strong>l patrimonio e <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà privata . Disposizioni in materia<br />

di violazione di domicilio e furto aggravato (Legge 94/2009, articolo 3, commi 24 e 25)<br />

Si tratta di modifiche sostanziali e processuali che puntano, da un lato, a dare maggiore solidità<br />

all’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 614 <strong>de</strong>l Cp per il <strong>de</strong>litto di violazione di domicilio e,<br />

dall’altro, ad ampliare le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di furto aggravato (articolo 380<br />

<strong>de</strong>l codice penale).<br />

CondominioNews24 n. 12 7


- Rafforzamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> tutela penale <strong>de</strong>l patrimonio e <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà privata Circostanze aggravanti<br />

<strong>de</strong>i <strong>de</strong>litti di furto e rapina (Legge 94/2009, articolo 3, commi 26 e 27)<br />

1. Prevista la reclusione sino a un massimo di 6 anni per il <strong>de</strong>litto di furto (articolo 625 <strong>de</strong>l Cp)<br />

commesso all’interno di mezzi di trasporto o in danno di chi abbia appena fruito di servizi bancari e<br />

postali ovvero di sportelli bancomat.<br />

2. Le me<strong>de</strong>sime circostanze aggravanti introdotte per il furto comportano un aumento (reclusione<br />

fino a 20 anni) <strong><strong>de</strong>lla</strong> pena applicabile al reato di rapina (articolo 628 <strong>de</strong>l Cp) che viene perseguita<br />

con il massimo edittale anche quando il fatto è commesso in luoghi sia pur parzialmente <strong>de</strong>stinati a<br />

dimora privata.<br />

- Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza <strong>de</strong>l giudice di pace. Sanzioni per la<br />

cessione di alloggi a stranieri irregolari (Legge 94/2009, articolo 1, comma 14)<br />

Circoscritti gli obblighi di verifica a carico <strong>de</strong>i proprietari. La norma chiarisce che il reato previsto<br />

dall’articolo 12 <strong>de</strong>l testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998) e punito con la reclusione da 6<br />

mesi a 3 anni scatta solo se il cittadino straniero è privo di documenti regolari al momento <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

«stipula o <strong>de</strong>l rinnovo <strong>de</strong>l contratto di locazione». <strong>Il</strong> reato quindi non sussiste se il permesso di<br />

soggiorno risulta, per esempio, scaduto dopo quella data.<br />

(Commento tratto dalla rivista "Guida al diritto", <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, nn. 33-34 agosto 2009)<br />

Sicurezza lavoro, niente sconti per i costruttori e i progettisti<br />

Dal 20 agosto 2009 in vigore le modifiche apportate al Testo Unico <strong><strong>de</strong>lla</strong> sicurezza sul lavoro –<br />

D.Lgs. 81/2008 – dal <strong>de</strong>creto correttivo (D.Lgs n.106 <strong>de</strong>l 3 agosto 2009) pubblicato sulla Gazzetta<br />

Ufficiale 180/09 s.o. 142. Tra i numerosi interventi segnaliamo: il mutamento di diverse sanzioni;<br />

l’introduzione di una serie di nuovi criteri per applicare la sospensione <strong>de</strong>ll’attività in caso di<br />

irregolarità e di violazione alle norme di sicurezza; l’introduzione <strong>de</strong>ll’obbligo <strong><strong>de</strong>lla</strong> data certa <strong>de</strong>l<br />

documento di valutazione rischi e il differimento al 1° agosto 2010 <strong>de</strong>ll’obbligo di valutare lo stress<br />

lavoro; la possibilità di svolgere la visita medica in fase preassuntiva, nonché, nell’ambito <strong>de</strong>gli<br />

appalti, l’esclusione <strong>de</strong>ll’obbligo di redigere il documento unico di valutazione alle mere forniture di<br />

materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni.<br />

Resta l’arresto come unica soluzione per il costruttore che omette la valutazione <strong>de</strong>l rischio nei<br />

cantieri oltre la soglia <strong>de</strong>i 200 uomini/giorno. Nessuna alternativa pecuniaria è contemplata dal<br />

<strong>de</strong>creto legislativo 106/2009. Abbastanza severe anche le altre sanzioni: l’arresto resta anche per i<br />

progettisti che non osservano le misure di prevenzione nel progetto e per la mancata <strong>cura</strong> <strong>de</strong>i<br />

lavoratori contro le influenze atmosferiche. <strong>Il</strong> piano di sicurezza torna obbligatorio anche nei<br />

cantieri al di sotto <strong><strong>de</strong>lla</strong> soglia <strong>de</strong>i 200 uomini/giorno. Aumentano però le autocertificazioni.<br />

("Informatore Pirola" <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 settembre 2009, n. 33 - Sintesi redazionale)<br />

Professione<br />

<strong>Il</strong> 6,5% <strong>de</strong>i professionisti <strong>cura</strong> più di metà <strong>de</strong>i palazzi<br />

Una professione divisa in due. Da un lato, i bricoleur <strong><strong>de</strong>lla</strong> contabilità domestica, eredi di un'epoca<br />

in cui gli a<strong>de</strong>mpimenti erano tutto sommato limitati e chiunque poteva improvvisarsi gestore <strong>de</strong>l<br />

proprio palazzo. Dall'altro, i soggetti iper-specializzati, perfettamente attrezzati ad affrontare le<br />

crescenti incombenze – fiscali, ma non solo – che la legge affida gli amministratori di condominio.<br />

I dati elaborati dall'Ufficio studi e politiche fiscali <strong>de</strong>l ministero <strong>de</strong>ll'Economia tracciano un quadro<br />

molto <strong>de</strong>ttagliato <strong>de</strong>ll'amministrazione immobiliare. Circa 265mila soggetti su 320mila gestiscono<br />

solo uno stabile, con ogni probabilità quello in cui abitano, mentre quelli che <strong>cura</strong>no più di sei<br />

immobili – <strong>de</strong>dicandosi a tempo pieno alla gestione – sono solo 21mila. <strong>Il</strong> peso specifico di questa<br />

pattuglia di professionisti, però, è tutt'altro che secondario: di fatto il 6,5% <strong>de</strong>gli amministratori è<br />

responsabile <strong>de</strong>l 57,4% <strong>de</strong>i condomini.<br />

Questa spaccatura professionale si proietta in modo diseguale sul territorio. Roma, per esempio, ha<br />

più o meno gli stessi condomini di Milano (circa 64mila), ma gli amministratori romani sono quasi il<br />

doppio di quelli milanesi (23mila contro 12mila).<br />

CondominioNews24 n. 12 8


E la stessa situazione si ripropone anche su piccola scala, per esempio tra Verbania e Rieti, 2mila<br />

condomini ciascuna, con 534 amministratori nella prima e 1.127 nella seconda.<br />

Un dato molto interessante, in questo senso, è il numero medio di condomini gestito per<br />

amministratore, anche questo ricavabile dai dati <strong>de</strong>l ministero. Dove è più elevato, la professione è<br />

mediamente più strutturata; dove è più basso, invece, prevale il mo<strong>de</strong>llo tradizionale <strong>de</strong>l fai-da-te.<br />

Dal picco di Trieste (7,4 stabili di media) al minimo di Isernia (1,4) la differenza è enorme.<br />

Le cifre elaborate dal ministero sono state <strong>de</strong>sunte dalle certificazioni di attribuzione <strong>de</strong>i codici<br />

fiscali condominiali relativi al 2005 (ma negli ultimi anni i cambiamenti non possono essere stati<br />

enormi) e sono sostanzialmente allineate alle stime contenute nel secondo Rapporto Censis-<strong>Anaci</strong><br />

<strong>de</strong>l marzo 2006 e ai dati <strong>de</strong>ll'Istat, che nel 2001 aveva censito circa un milione di edifici contenenti<br />

più di quattro unità abitative.<br />

Peraltro, dal momento che i dati sono elaborati partendo dai codici fiscali, potrebbero non essere<br />

esenti da una sorta di irregolarità alla fonte. Dovuta a quei condomini, soprattutto di piccole e<br />

piccolissime dimensioni, che scelgono di regolare tutti i propri rapporti patrimoniali con le fatture<br />

sulla carta a quadretti. E questo fenomeno forse potrebbe spiegare – almeno in parte – le grandi<br />

differenze territoriali che si riscontrano anche nella diffusione <strong>de</strong>i condomini, oltre che nel grado di<br />

professionalità <strong>de</strong>i professionisti.<br />

In Liguria, per esempio, ci sono poco meno di 30 edifici condominiali ogni mille abitanti, mentre in<br />

Calabria ci si ferma a 5,5. Tutta colpa <strong>de</strong>lle caratteristiche <strong>de</strong>l tessuto urbano? Forse no, dato che<br />

l'Istat nel 2001 aveva rilevato una sproporzione molto meno marcata tra le due realtà, nell'ordine<br />

di 30 a 16. La differenza può avere diverse ragioni pratiche, ma certo contempla anche un qualche<br />

grado di irregolarità.<br />

(Cristiano Dell’Oste, Saverio Fossati, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009, p.7)<br />

Fisco<br />

Detrazioni 55%. Nuova procedura per la sostituzione <strong>de</strong>gli impianti termici<br />

I contribuenti che hanno ultimato i lavori per la sostituzione <strong>de</strong>ll'impianto termico dopo il 15 agosto<br />

2009 sono tenuti a presentare all'ENEA solo la scheda informativa (Allegato E). L'art. 31 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge<br />

99 <strong>de</strong>l 23 luglio 2009, in vigore da 15 agosto, ha abolito l'obbligo di produrre l'Attestato di<br />

qualificazione Energetica (Allegato A) per coloro che intendono fruire <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>trazione <strong>de</strong>l 55% per<br />

la sostituzione di impianti termici con caldaie a con<strong>de</strong>nsazione, pompe di calore o impianti<br />

geotermici. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte <strong>de</strong>l Ministero Sviluppo<br />

Economico, su quali <strong>de</strong>bbano essere i documenti da presentare. L'Enea precisa che "coloro che<br />

hanno ultimato i lavori prima <strong>de</strong>l 15 agosto 2009 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che<br />

l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15 agosto 2009 siano soggetti a<br />

compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E". L'allegato E va inviato attraverso il sito<br />

http://finanziaria2009.acs.enea.it. .Qualora questo non sia stato ancora aggiornato per l'invio <strong>de</strong>l<br />

solo Allegato E o <strong><strong>de</strong>lla</strong> documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero,<br />

l'invio può essere effettuato tramite raccomandata.<br />

(Sintesi redazionale)<br />

Bonus sugli immobili vicino alla sca<strong>de</strong>nza<br />

Professionisti senza particolari benefici, sia ordinari che straordinari, per gli investimenti. Oltre<br />

all'esclusione dalla <strong>de</strong>tassazione Tremonti-ter, si <strong>de</strong>ve infatti tenere conto che quest'anno sca<strong>de</strong>,<br />

per gli esercenti arti o professioni, il triennio in base al quale per gli immobili acquistati, anche<br />

mediante contratti di locazione finanziaria, risultano <strong>de</strong>ducibili gli ammortamenti o i canoni <strong>de</strong>l<br />

leasing.<br />

Con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006) è stata stabilita la possibilità di <strong>de</strong>durre quote di<br />

ammortamento per gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007/2009, così come quella di<br />

<strong>de</strong>durre i canoni di locazione finanziaria per i contratti stipulati nello stesso periodo. Per i periodi<br />

d'imposta 2007, 2008 e 2009 gli importi <strong>de</strong>ducibili risultano ridotti a un terzo. In prece<strong>de</strong>nza, per<br />

gli immobili acquistati fino al 31 dicembre 2006 (e dal 15 giugno 1990) non erano ammesse in<br />

CondominioNews24 n. 12 9


<strong>de</strong>duzione quote di ammortamento, mentre per i leasing (stipulati dal 15 giugno 1990 al 31<br />

dicembre 2006) risultava "stranamente" <strong>de</strong>ducibile un importo pari alla rendita catastale.<br />

Sicché, in base all'attuale disciplina, per gli immobili <strong>de</strong>i professionisti che verranno acquistati a<br />

partire dal 1° gennaio 2010, così come per i contratti di locazione finanziaria che verranno stipulati<br />

sempre da tale data, non risulteranno più <strong>de</strong>ducibili gli ammortamenti e i canoni di locazione<br />

finanziaria.<br />

Sarebbe opportuno, invece, che la <strong>de</strong>duzione venisse stabilita a regime. Questo anche in<br />

consi<strong>de</strong>razione <strong>de</strong>l fatto che la Finanziaria 2007 ha inserito nell'ambito <strong>de</strong>ll'articolo 54 <strong>de</strong>l Tuir<br />

(quindi a regime), sulla <strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>l reddito di lavoro autonomo, anche nuove regole per la<br />

<strong>de</strong>duzione <strong>de</strong>lle altre spese relative agli immobili, come le spese di natura incrementativa e le<br />

manutenzioni ordinarie.<br />

Peraltro, l'inserimento di una previsione che consentisse a regime la <strong>de</strong>duzione di ammortamenti e<br />

leasing per gli immobili <strong>de</strong>i professionisti rappresenterebbe anche l'occasione per riformulare<br />

alcune disposizioni che hanno lasciato aperti una serie di interrogativi. Uno di questi è il<br />

trattamento <strong>de</strong>lle spese di natura incrementativa sostenute dopo il 1° gennaio 2007 su immobili<br />

acquistati in prece<strong>de</strong>nza. In passato, fino alle modifiche apportate dalla legge 296/2006, veniva<br />

prevista la <strong>de</strong>duzione <strong>de</strong>lle spese di ammo<strong>de</strong>rnamento, ristrutturazione e manutenzione<br />

straordinaria <strong>de</strong>gli immobili in cinque quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro<br />

successivi. Ora, invece, le spese incrementative sostenute nel triennio 2007/2009 su immobili<br />

acquistati nello stesso periodo vengono portate ad aumento <strong>de</strong>l costo <strong>de</strong>ll'immobile e consentono la<br />

<strong>de</strong>duzione di maggiori quote di ammortamento.<br />

Per le spese incrementative sostenute nel triennio 2007/2009 in relazione agli immobili acquistati<br />

prima, sia la circolare 47/E/2008 che la risoluzione 99/E/2009 hanno affermato che <strong>de</strong>ve essere<br />

applicata la vecchia disciplina, in base alla quale le spese risultavano <strong>de</strong>ducibili in quote costanti in<br />

cinque periodi d'imposta. Ma che queste conclusioni risultano forzate, in quanto il contribuente è<br />

tenuto ad applicare le norme vigenti e non quelle abrogate. Sarebbe, quindi, più corretto ricercare<br />

la soluzione nell'ambito <strong>de</strong>lle attuali disposizioni <strong>de</strong>ll'articolo 54 <strong>de</strong>l Tuir, norma che <strong>de</strong>ve essere<br />

consi<strong>de</strong>rata "chiusa", nel senso che l'attrazione <strong>de</strong>i componenti positivi e negativi alla<br />

<strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>l reddito di lavoro autonomo risulta essere disciplinata solo da tale articolo di<br />

legge (fa eccezione l'articolo 164 sui veicoli, il quale <strong>de</strong>tta disposizioni comuni sia per il reddito<br />

d'impresa che per il lavoro autonomo).<br />

Pertanto la conclusione sarebbe, in mancanza di una previsione esplicita, che tali spese risultano<br />

<strong>de</strong>ducibili, se inerenti, "per cassa" nel periodo di sostenimento (articolo 54, comma 1). Forse non<br />

era questa l'intenzione <strong>de</strong>l legislatore, così come altre perplessità sorgono per le spese<br />

incrementative su immobili <strong>de</strong>tenuti in comodato o in locazione non finanziaria, per cui sarebbe<br />

quanto mai opportuno un intervento normativo per riformulare tutta la disciplina <strong>de</strong>gli immobili <strong>de</strong>i<br />

professionisti.<br />

(Dario Deotto, “Norme e Tributi”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 23 agosto 2009, p.16)<br />

Certificazione energetica<br />

La mancata consegna da parte <strong>de</strong>l venditore al compratore <strong>de</strong>ll'ACE legittima la<br />

richiesta di risoluzione <strong>de</strong>l contratto e quella di risarcimento <strong>de</strong>i danni subiti.<br />

Com'è ormai noto il 1° luglio è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai<br />

compratori al momento <strong>de</strong>l rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non<br />

essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità <strong>de</strong>l contratto di vendita, l'attestato di<br />

certificazione energetica (ACE) <strong>de</strong>ll'immobile compravenduto, ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 6, comma 1-bis,<br />

lettera c) <strong>de</strong>l d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 <strong>de</strong>l 2008.<br />

Detto certificato va ad ampliare il novero <strong>de</strong>i documenti (permesso di costruire, certificato di<br />

abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa venduta che, ai sensi <strong>de</strong>ll'art. 1477 cod. civ.,<br />

il venditore <strong>de</strong>ve consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna <strong>de</strong>ll'ACE, se è vero che<br />

non ren<strong>de</strong> la vendita invalida,legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione <strong>de</strong>l<br />

contratto per ina<strong>de</strong>mpimento <strong>de</strong>l venditore, ai sensi <strong>de</strong>l combinato disposto <strong>de</strong>gli artt. 1477-1453-<br />

CondominioNews24 n. 12 10


1455 cod. civ., in quanto è interesse <strong>de</strong>l compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla<br />

normativa vigente anche in materia di efficienza energetica, per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che<br />

in materia di urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione <strong>de</strong>ll'acquirente,<br />

nonché <strong>de</strong>l notaio rogante per i connessi profili di responsabilità civile professionale), con<br />

conseguente diritto <strong>de</strong>ll'acquirente alla restituzione <strong>de</strong>l prezzo versato ed al risarcimento <strong>de</strong>i danni<br />

subiti, sia patrimoniali,costituiti in linea teorica dall'interesse negativo (danno emergente: spese e<br />

perdite connesse strettamente con le trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispon<strong>de</strong>nza; lucro<br />

cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto pro<strong>cura</strong>rsi con altre contrattazioni) e<br />

dall'interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati<br />

qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo <strong>de</strong>l rapporto) che non<br />

patrimoniali (morali, per la sofferenza contingente patita) eventualmente subiti. La risarcibilità<br />

<strong>de</strong>lle voci di danno <strong>de</strong>scritte dovrà essere naturalmente valutata con riferimento al singolo caso<br />

concreto.<br />

Altro profilo di rischio per il venditore è costituito dall'eventualità che nella prassi venga accolta<br />

un'interpretazione estensiva <strong>de</strong>ll'art. 15, comma 7, <strong>de</strong>l d.lgs. n. 192 <strong>de</strong>l 2005, tale da<br />

ricompren<strong>de</strong>re anche costui, oltre al costruttore <strong>de</strong>ll'immobile, tra i soggetti passivi <strong><strong>de</strong>lla</strong> sanzione<br />

amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, <strong>de</strong>rivante dalla mancata consegna al proprio<br />

avente causa (proprietario secondo il dato letterale ed acquirente secondo l'interpretazione<br />

estensiva) <strong>de</strong>ll'originale <strong><strong>de</strong>lla</strong> certificazione energetica.<br />

(Avv. Raffaele Cusmai - CARPINETI-CUSMAI Studio Legale, Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”)<br />

Piano casa<br />

I piani casa regionali premiano anche gli edifici produttivi<br />

Non ci sono solo le villette nel piano casa. Os<strong>cura</strong>te dalla voglia di veranda che avrebbe dovuto<br />

trasformare in costruttore ogni piccolo proprietario – e che finora è rimasta sulla carta – ci sono<br />

anche molte norme <strong>de</strong>dicate agli edifici non resi<strong>de</strong>nziali. Capannoni, magazzini, laboratori, cascine<br />

e alberghi: tutti immobili sui quali spesso le leggi regionali consentono di intervenire, anche se con<br />

grandi differenze locali e, talora, con forti limitazioni.<br />

La legge veneta (la 14/2009) è molto permissiva – seconda forse solo a quella <strong><strong>de</strong>lla</strong> Valle d'Aosta –<br />

e consente di ampliare gli edifici a uso diverso da quello resi<strong>de</strong>nziale fino al 20% <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie<br />

coperta. Un capannone di 6.000 metri quadrati, ad esempio, potrà essere ingrandito di 1.200 metri<br />

quadrati. Non è richiesto il rispetto di alcun requisito energetico, ma il bonus arriva al 30% se<br />

nell'edificio si installano (o sono già presenti) impianti da fonti rinnovabili con una potenza di<br />

almeno di 3 kwh (pari ad esempio a un impianto fotovoltaico sufficiente a una famiglia di quattro<br />

persone).<br />

In Veneto gli edifici non resi<strong>de</strong>nziali possono anche essere <strong>de</strong>moliti e ricostruiti con un incremento<br />

fino al 40% <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie. L'esatta misura <strong>de</strong>l bonus è graduata in base all'applicazione <strong>de</strong>lle<br />

tecniche di edilizia sostenibile, secondo la <strong>de</strong>libera di giunta 2499/2009. Deve, però, trattarsi di<br />

immobili realizzati prima <strong>de</strong>l 1989 e collocati in una zona compatibile con la propria <strong>de</strong>stinazione. <strong>Il</strong><br />

bonus, poi, può arrivare al 50% se l'intervento rientra in un piano attuativo siglato secondo la<br />

legge 11/2004. Sia l'ampliamento che la ricostruzione, però, sono subordinati al parere <strong>de</strong>l<br />

Comune, che entro il 30 ottobre <strong>de</strong>ve <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>re se e come applicare la legge sul proprio territorio.<br />

La normativa piemontese (legge 20/2009) all'articolo 7 preve<strong>de</strong> due formule d'intervento per i<br />

fabbricati a <strong>de</strong>stinazione artigianale o produttiva:<br />

1) si può realizzare un soppalco per un incremento fino al 30% <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie, a patto che<br />

l'edificio sia utilizzato e la superficie utile lorda consentita dal piano regolatore sia stata esaurita;<br />

2) si può realizzare un ampliamento fino al 20% <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie, con il limite di 200 metri quadrati.<br />

Le due misure hanno funzioni diverse: un soppalco costa poco e dall'esterno non si ve<strong>de</strong>, ma a<br />

volte è indispensabile allargare l'edificio, ad esempio per installare grandi macchinari. <strong>Il</strong> testo è più<br />

restrittivo di quello veneto, perché la <strong>de</strong>roga è limitata alle previsioni quantitative <strong>de</strong>gli strumenti<br />

comunali (in Veneto si può <strong>de</strong>rogare anche alle altre previsioni), ma in Piemonte i Comuni non<br />

possono limitare questi interventi e non è richiesto il rispetto di standard energetici.<br />

CondominioNews24 n. 12 11


In Lombardia (legge 13/2009) le norme sugli edifici non resi<strong>de</strong>nziali si dividono in due capitoli:<br />

quelle che ne consentono il recupero a fini abitativi (per cui si rinvia all'articolo a <strong>de</strong>stra) e quelle<br />

che ne ammettono la <strong>de</strong>molizione e ricostruzione. Questa seconda possibilità si applica agli edifici<br />

industriali e artigianali inseriti in aree che lo strumento comunali classifichi a specifica <strong>de</strong>stinazione<br />

produttiva secondaria: ogni Comune lombardo può <strong>de</strong>liberare in questo senso entro il 15 ottobre, e<br />

se non lo fa non si può intervenire.<br />

Dopo la <strong>de</strong>libera comunale, varranno le stesse regole previste per il resi<strong>de</strong>nziale: +30% <strong>de</strong>l volume<br />

e obbligo di ridurre <strong>de</strong>l 30% il fabbisogno di energia per riscaldamento. Inoltre, il bonus di volume<br />

potrà essere <strong>de</strong>l 35% se si piantano alberi sul 25% <strong>de</strong>l lotto o se se si realizzano <strong>de</strong>lle siepi<br />

perimetrali, secondo i criteri fissati dalla giunta.<br />

La legge pugliese (14/2009) non preclu<strong>de</strong> gli ampliamenti sugli edifici non resi<strong>de</strong>nziali fino a 1.000<br />

metri cubi, a patto di rispettare i vincoli di distanze e altezze e le norme sul rendimento energetico<br />

<strong>de</strong>gli edifici. Anche in questo caso, comunque, i Comuni hanno 60 giorni dall'entrata in vigore <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

legge (3 agosto) per limitarne o esclu<strong>de</strong>rne l'applicazione. Vietate, invece, <strong>de</strong>molizioni e<br />

ricostruzioni.<br />

Tra le altre regioni, la legge <strong><strong>de</strong>lla</strong> Valle d'Aosta (non ancora pubblicata sul Bur) permette di<br />

ampliare (con bonus <strong>de</strong>l 20% senza requisiti energetici) o ricostruire (+35% con standard severi)<br />

anche gli edifici non resi<strong>de</strong>nziali. Anche il Lazio, ultima Regione ad aver varato una legge apre agli<br />

ampliamenti su piccoli edifici (fino al 1.000 metri quadrati) <strong>de</strong>stinati ad artigianato e industria.<br />

Emilia Romagna e Umbria, invece, hanno disegnato procedure speciali (riportare nell'articolo qui<br />

sotto), mentre la Toscana (legge 24/2009), la Basilicata (legge non ancora sul Bur) e la Provincia<br />

di Bolzano (<strong>de</strong>libera di giunta 1609/2009) non consentono di intervenire sugli immobili interamente<br />

non resi<strong>de</strong>nziali.<br />

(Cristiano <strong>de</strong>ll’Oste, “Norme e Tributi”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009, p.39)<br />

Mutui<br />

Penali per le banche che ostacolano la portabilità<br />

Con il D.L. 78/2009, in via di conversione, è stato approvato l’ennesimo intervento in materia di<br />

portabilità <strong>de</strong>i mutui. <strong>Il</strong> provvedimento preve<strong>de</strong> che «Nel caso in cui la surrogazione <strong>de</strong>l mutuo non<br />

si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data <strong><strong>de</strong>lla</strong> richiesta da parte <strong><strong>de</strong>lla</strong> banca<br />

cessionaria alla banca ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>ll’avvio <strong>de</strong>lle procedure di collaborazione interbancarie ai fini<br />

<strong>de</strong>ll’operazione di surrogazione, la banca ce<strong>de</strong>nte è comunque tenuta a risarcire il cliente n misura<br />

pari all’1% <strong>de</strong>l valore <strong>de</strong>l mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ». <strong>Il</strong> legislatore,<br />

quindi, per fronteggiare eventuali comportamenti ostruzionistici <strong>de</strong>gli istituti di credito <strong>de</strong>stinatari di<br />

richieste di portabilità, fissa in 30 giorni il tempo massimo per il perfezionamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> procedura,<br />

sancendo, per il caso di inosservanza di tale termine, il diritto <strong>de</strong>l cliente a un risarcimentoin<strong>de</strong>nnizzo<br />

(in forma forfetaria) nei confronti <strong><strong>de</strong>lla</strong> banca ce<strong>de</strong>nte quale (presunto) responsabile <strong>de</strong>l<br />

ritardo. La disposizione si preoccupa di precisare che se nel caso concreto il ritardo risulti<br />

dipen<strong>de</strong>nte da cause imputabili alla banca cessionaria e non alla banca ce<strong>de</strong>nte, questa può poi<br />

rivalersi sulla prima per gli importi versati al cliente. L’entrata in vigore <strong><strong>de</strong>lla</strong> misura è differita alla<br />

data di entrata in vigore <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge di conversione (con eventuali modifiche) <strong>de</strong>l D.L. 78/2009.<br />

(Cristiano e Massimiliano Lieto, “Consulente Immobiliare”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 15 settembre 2009,<br />

n.843)<br />

Sca<strong>de</strong>nze<br />

16 settembre 2009 – Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti <strong>de</strong>i condomini<br />

A<strong>de</strong>mpimento. Versamento <strong>de</strong>lle ritenute <strong>de</strong>l 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese<br />

prece<strong>de</strong>nte relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di<br />

impresa.<br />

CondominioNews24 n. 12 12


Soggetti. Condomini in qualità di sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)<br />

Modalità. <strong>Il</strong> versamento va fatto, utilizzando il Mo<strong>de</strong>llo F24.<br />

Normativa di Riferimento. - D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter; - L. 27/12/2006, n. 296, art.<br />

1, co. 43; - D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20; - D.Dirig. 30/03/1998; - D.M.<br />

31/03/2000; - Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.<br />

Sanzioni. Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari<br />

al 30% <strong>de</strong>ll'ammontare non versato; - omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione<br />

pari al 20% <strong>de</strong>ll'importo non trattenuto. Sanzione penale: - mancato versamento, entro il termine<br />

per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione <strong>de</strong>i sostituti d'imposta, per un<br />

ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.<br />

Codice Tributo. -1019: ritenute <strong>de</strong>l 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di<br />

acconto <strong>de</strong>ll'IRPEF dovuta dal percipiente - 1020: ritenute <strong>de</strong>l 4% operate all'atto <strong>de</strong>l pagamento<br />

da parte <strong>de</strong>l condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto <strong>de</strong>ll'IRES dovuta dal<br />

percipiente<br />

21 settembre 2009 – Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute<br />

A<strong>de</strong>mpimento. Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, <strong>de</strong>i versamenti<br />

di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 agosto 2009 (il<br />

termine ordinario <strong>de</strong>l 16 ca<strong>de</strong> di giorno festivo).<br />

Soggetti. Soggetti obbligati ai versamenti unitari<br />

Modalità. <strong>Il</strong> versamento va fatto, utilizzando il Mo<strong>de</strong>llo F24, esclusivamente in via telematica, con le<br />

seguenti modalita': - direttamente mediante il servizio Entratel o Fisconline o ricorrendo ai servizi<br />

di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito; - tramite gli intermediari abilitati a<br />

Entratel. <strong>Il</strong> ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 2,5% (oltre agli interessi<br />

legali), a condizione che le violazioni oggetto <strong><strong>de</strong>lla</strong> regolarizzazione non siano state già constatate e<br />

comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di<br />

accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) <strong>de</strong>lle quali l'autore<br />

ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti<br />

d'imposta, vanno cumulati all'imposta.<br />

Normativa di Riferimento. - D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13<br />

Codice Tributo. 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef 8902 -<br />

Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale<br />

Regionale 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 1998 - Interessi sul<br />

ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 <strong>de</strong>l<br />

18/12/1997 8904 - Sanzione pecuniaria Iva 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA 8918 - IRES -<br />

Sanzione pecuniaria 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires 8907 - Sanzione pecuniaria Irap 1993<br />

- Interessi sul ravvedimento - Irap 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta<br />

Aggiornamento quotidiano sulle novità normative e giurispru<strong>de</strong>nziali sul portale<br />

“Professionisti 24” <strong>de</strong>l Sole 24 Ore, all’indirizzo www.professionisti24.ilsole24ore.com.<br />

CondominioNews24 n. 12 13


Legge e prassi<br />

<strong>Edilizia</strong> sociale<br />

Decreto <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i ministri <strong>de</strong>l 16 luglio 2009<br />

Piano nazionale di edilizia abitativa.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 19 agosto 2009, n. 191)<br />

<strong>Il</strong> Piano, articolato in sei linee di intervento, ha come obiettivo la costruzione di 100mila<br />

alloggi in cinque anni. La dotazione di partenza ammonta a 350 milioni: 200 per i piani regionali<br />

d'emergenza (le prime iniziative a tradursi in cantieri, anche perché già <strong>de</strong>finite nel 2007) e 150<br />

per il cosid<strong>de</strong>tto sistema <strong>de</strong>i fondi immobiliari, imperniato su un maxifondo da almeno un miliardo,<br />

che sosterrà vari fondi immobiliari locali per realizzare nuovi alloggi ad affitto mo<strong>de</strong>rato.<br />

L'aspetto più rilevante <strong>de</strong>l Piano è costituito proprio dal super fondo immobiliare finanziato dai 150<br />

milioni statali, che dovrà sostenere i vari fondi locali promossi sul territorio da fondazioni ed enti<br />

locali e territoriali, proprio per aprire le porte <strong>de</strong>ll'housing sociale agli operatori no profit, come<br />

acca<strong>de</strong> da tempo negli altri paesi europei.<br />

La Cassa <strong>de</strong>positi e prestiti sarà l'operatore <strong>de</strong>stinato a svolgere un ruolo di gestore <strong>de</strong>l maxifondo,<br />

ma il Dpcm preve<strong>de</strong> anche un più ampio controllo sulla gestione <strong>de</strong>l piano casa da parte <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

presi<strong>de</strong>nza <strong>de</strong>l Consiglio.<br />

Altro punto cardine <strong>de</strong>l provvedimento i<strong>de</strong>ato nell'ambito <strong><strong>de</strong>lla</strong> manovra d'estate <strong>de</strong>l 2008 (Dl 112<br />

poi convertito nella legge 133) è rappresentato dalla maggiore «tracciabilità» <strong>de</strong>gli appalti<br />

finanziati con soldi pubblici. In pratica per ciascuna opera dovrà essere indicato uno specifico<br />

«codice di progetto».<br />

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore <strong>de</strong>l Dpcm verrà costituito un gruppo di lavoro sul sistema <strong>de</strong>i<br />

fondi immobiliari. <strong>Il</strong> gruppo si compone di 14 elementi, più un paio di consulenti esterni: Palazzo<br />

Chigi ha due suoi rappresentanti, accanto a quelli di Economia, Infrastrutture, regioni e<br />

comuniintegrato di fondi immobiliari per la realizzazione e l'acquisizione di immobili <strong>de</strong>stinati<br />

all'edilizia resi<strong>de</strong>nziale oltre che a promuovere nuovi strumenti finanziari, a partecipazione sia<br />

pubblica che privata, per valorizzare e accrescere l'offerta <strong>de</strong>gli affitti. <strong>Il</strong> Piano impegna risorse<br />

<strong>de</strong>llo Stato, <strong>de</strong>lle Regioni e Province autonome, (incluse quelle <strong>de</strong>rivanti dal sistema <strong>de</strong>lle<br />

alienazioni) per concorrere all'incremento <strong>de</strong>l patrimonio di edilizia resi<strong>de</strong>nziale pubblica, anche<br />

mediante agevolazioni alle cooperative per quanto compatibili con la Legge 16 gennaio 2003 n.<br />

A concertare con gli Enti Locali le risposte concrete in ordine all'effettiva esigenza di abitazioni sul<br />

territorio sarà il Ministero <strong>de</strong>lle Infrastrutture, che con i Comuni e le Regioni dovrà sottoscrivere<br />

Accordi di Programma al fine di concentrare gli interventi nelle aree a più alta priorità.<br />

Quanto infine ai parametri di finanziamento l‘intervento <strong>de</strong>llo Stato non potrà ecce<strong>de</strong>re il 30% <strong>de</strong>i<br />

costi di realizzazione, acquisizione o recupero <strong>de</strong>gli alloggi da immettere sul mercato <strong>de</strong>lle locazioni<br />

a canone sostenibile, con applicazione - in materia di rendimento energetico nell'edilizia - <strong>de</strong>lle<br />

disposizioni introdotte dal DLgs 192 <strong>de</strong>l 19 agosto 2005.<br />

Norme tecniche per le costruzioni<br />

Circolare Ministero <strong>de</strong>lle Infrastrutture e <strong>de</strong>i Trasporti <strong>de</strong>l 5 agosto 2009<br />

Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con <strong>de</strong>creto <strong>de</strong>l Ministro <strong>de</strong>lle infrastrutture 14<br />

gennaio 2008 - Cessazione <strong>de</strong>l regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, <strong>de</strong>l Decreto-Legge<br />

CondominioNews24 n. 12 14


31 dicembre 2007, n. 248.<br />

(Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2009, n. 187)<br />

Dal 1° luglio 2009 e' obbligatoria l'applicazione <strong>de</strong>lle nuove norme tecniche per le costruzioni<br />

di cui al <strong>de</strong>creto <strong>de</strong>l Ministro <strong>de</strong>lle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento<br />

ordinario <strong><strong>de</strong>lla</strong> Gazzetta Ufficiale n. 29 <strong>de</strong>l 4 febbraio 2008). Con la Circolare di cui sopra, il<br />

Ministero apporta chiarimenti in ordine al regime intertemporale <strong>de</strong>gli interventi avuto riguardo al<br />

livello di <strong>de</strong>finizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine <strong>de</strong>l<br />

30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> normativa tecnica prece<strong>de</strong>ntemente in vigore al<br />

citato <strong>de</strong>creto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' chiarimenti circa l'utilizzabilita' <strong>de</strong>i materiali e<br />

<strong>de</strong>gli elementi per uso strutturale prodotti prima <strong>de</strong>l termine <strong>de</strong>l 30 giugno 2009.<br />

Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> previgente normativa tecnica<br />

(<strong>de</strong>creti ministeriali <strong>de</strong>l 1996; <strong>de</strong>creto ministeriale 14 settembre 2005) o <strong><strong>de</strong>lla</strong> nuova disciplina<br />

(<strong>de</strong>creto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente<br />

indicati dal legislatore laddove al comma 3 <strong>de</strong>ll'art. 20 <strong>de</strong>l citato <strong>de</strong>creto-legge n. 248/2007 e'<br />

statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le<br />

amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti <strong>de</strong>finitivi o esecutivi prima<br />

<strong>de</strong>ll'entrata in vigore <strong><strong>de</strong>lla</strong> revisione generale <strong>de</strong>lle norme tecniche per le costruzioni approvate con<br />

<strong>de</strong>creto <strong>de</strong>l Ministro <strong>de</strong>lle infrastrutture e <strong>de</strong>i trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la<br />

normativa tecnica utilizzata per la redazione <strong>de</strong>i progetti, fino all'ultimazione <strong>de</strong>i lavori e<br />

all'eventuale collaudo.». Tale disposizione compren<strong>de</strong> e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di<br />

natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per<br />

stabilire in quali casi, dopo il termine <strong>de</strong>l 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le<br />

norme tecniche previgenti al <strong>de</strong>creto ministeriale 14 gennaio 2008. Per i lavori pubblici, fermo<br />

restando quanto disposto dal comma 4 <strong>de</strong>ll'art. 20 <strong>de</strong>l citato <strong>de</strong>creto-legge n. 248/2007, il<br />

richiamato comma 3 <strong>de</strong>l me<strong>de</strong>simo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' <strong>de</strong>l legislatore di<br />

consentire l'applicazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> normativa tecnica utilizzata per la redazione <strong>de</strong>i progetti (e fino<br />

all'ultimazione <strong>de</strong>i lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al <strong>de</strong>creto<br />

ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate alla data <strong>de</strong>l 30 giugno 2009 sia<br />

a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti <strong>de</strong>finitivi o esecutivi; tale<br />

ultima circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata, nell'ambito <strong>de</strong>i propri compiti, dal<br />

responsabile <strong>de</strong>l procedimento, di cui alle disposizioni <strong>de</strong>ll'art.10 <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legislativo 12 aprile<br />

2006, n.163, recante «Codice <strong>de</strong>i contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione<br />

<strong>de</strong>lle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica,<br />

e' esplicita la volonta' <strong>de</strong>l legislatore di preve<strong>de</strong>re l'applicazione obbligatoria <strong><strong>de</strong>lla</strong> nuova normativa<br />

tecnica per le costruzioni, di cui al citato <strong>de</strong>creto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni<br />

iniziate dopo il 30 giugno 2009.<br />

(Sintesi redazionale)<br />

Ascensori<br />

Decreto Ministero <strong>de</strong>llo sviluppo economico <strong>de</strong>l 23 luglio 2009<br />

Miglioramento <strong><strong>de</strong>lla</strong> sicurezza <strong>de</strong>gli impianti ascensoristici anteriori alla Direttiva 95/16/CE.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 17 agosto 2009, n. 189)<br />

Processo civile<br />

Decreto Ministero <strong><strong>de</strong>lla</strong> Giustizia <strong>de</strong>l 10 luglio 2009<br />

Nuova strutturazione <strong>de</strong>i mo<strong>de</strong>lli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel<br />

processo civile e introduzione <strong>de</strong>i mo<strong>de</strong>lli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici<br />

nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 18 luglio 2009, n. 165 S.O. n. 120)<br />

CondominioNews24 n. 12 15


Fondo unico di giustizia<br />

Decreto Ministero <strong>de</strong>ll'Economia e <strong>de</strong>lle Finanze <strong>de</strong>l 30 luglio 2009, n. 127<br />

Regolamento di attuazione <strong>de</strong>gli articoli 61, comma 23, <strong>de</strong>l Decreto-Legge n. 112 <strong>de</strong>l 2008,<br />

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 <strong>de</strong>l 2008, nonché <strong>de</strong>ll'articolo 2 <strong>de</strong>l Decreto-Legge<br />

n. 143 <strong>de</strong>l 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181 <strong>de</strong>l 2008, e successive<br />

modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 26 agosto 2009, n. 197)<br />

<strong>Il</strong> <strong>de</strong>creto, in vigore dal 10.9.2009, contiene il regolamento di attuazione <strong>de</strong>ll’art. 61, co. 23,<br />

D.L. 112/2008, conv. con modif. nella L. 133/2008 e <strong>de</strong>ll’art. 2, D.L. 143/2008, conv. con modif.<br />

nella L. 181/2008 in merito alla costituzione e alla gestione <strong>de</strong>l Fondo unico di giustizia.<br />

Tra i vari aspetti, vengono disciplinati le spese di conservazione o amministrazione <strong>de</strong>lle somme e<br />

<strong>de</strong>i beni che sono stati oggetto di sequestro o confisca e gli a<strong>de</strong>mpimenti da parte di Equitalia<br />

Giustizia in merito alla gestione <strong>de</strong>l sud<strong>de</strong>tto Fondo.<br />

Ordinanza <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nza <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i Ministri 6 agosto 2009, n. 3800<br />

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza<br />

<strong>de</strong>terminatasi a seguito <strong>de</strong>ll'inci<strong>de</strong>nte ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia<br />

di Lucca.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 22 agosto 2009, n. 194)<br />

Tassi ufficiali<br />

Comunicato Banca d'Italia <strong>de</strong>l 29 agosto 2009<br />

Istruzioni per la rilevazione <strong>de</strong>i tassi effettivi globali medi ai sensi <strong><strong>de</strong>lla</strong> Legge sull'usura.<br />

(Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2009, n. 200)<br />

Sisma<br />

Provvedimento Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate 3 agosto 2009<br />

Approvazione <strong>de</strong>lle modalità di effettuazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> comunicazione di a<strong>de</strong>sione ai contenuti <strong>de</strong>gli<br />

inviti al contraddittorio ai fini <strong>de</strong>lle imposte dirette e I.V.A. nonché <strong>de</strong>lle altre imposte indirette, ai<br />

sensi <strong>de</strong>ll'art. 5, comma 1-bis, e <strong>de</strong>ll'art. 11, comma 1-bis, <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legislativo 19 giugno 1997,<br />

n. 218. Integrazione <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo di comunicazione per l'a<strong>de</strong>sione ai verbali di constatazione ai<br />

sensi <strong>de</strong>ll'articolo 5-bis <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legislativo <strong>de</strong>l 19 giugno 1997, n. 218 con le relative istruzioni,<br />

approvato con provvedimento <strong>de</strong>l 10 settembre 2008 - Pubblicato il 06/08/09 ai sensi <strong>de</strong>ll'art. 1,<br />

comma 361, <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge 24 dicembre 2007, n° 244<br />

L’Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate fornisce gli indirizzi operativi per l’utilizzo <strong>de</strong>l credito d’imposta per la<br />

riparazione, la ricostruzione o l’acquisto <strong>de</strong>lle abitazioni principali rese inagibili o distrutte dal sisma<br />

avvenuto in Abruzzo il 6.4.2009,nel caso in cui i cittadini abruzzesi abbiano optato per il credito<br />

d’imposta nella forma di finanziamento agevolato, ai sensi <strong>de</strong>ll’art. 3, co. 5-9, Ordinanza <strong>de</strong>l<br />

Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i Ministri 9.7.2009, n. 3790. <strong>Il</strong> finanziamento è concesso dalle banche<br />

italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e<br />

autorizzate all’esercizio <strong>de</strong>ll’operatività bancaria, che abbiano una se<strong>de</strong> operativa nella Regione<br />

Abruzzo (inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’Abi) e avrà durata ventennale fino<br />

ad un limite massimo di € 150.000 per la ricostruzione <strong>de</strong>ll’abitazione principale o per l’acquisto di<br />

un nuovi immobile in sostituzione e di € 80.000 per la riparazione.<br />

CondominioNews24 n. 12 16


<strong>Il</strong> Comune dove è situato l’immobile oggetto di riparazione, ricostruzione o acquisto trasmette<br />

all’Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento <strong>de</strong>lle doman<strong>de</strong> di<br />

contributo, entro l’ultimo giorno <strong>de</strong>l mese successivo all’accoglimento <strong>de</strong>lle doman<strong>de</strong> (mentre i dati<br />

relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale <strong>de</strong>l contributo vanno trasmessi entro il<br />

quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione).<strong>Il</strong> provvedimento, infine, <strong>de</strong>finisce le<br />

modalità telematiche con cui le banche che erogano i finanziamenti trasmettono all’Agenzia i dati<br />

relativi ai contributi stessi.<br />

(Guida Normativa 7 agosto 2009, n. 150)<br />

Ordinanza <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nza <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i Ministri 15 agosto 2009, n. 3803<br />

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il<br />

giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.<br />

(Gazzetta Ufficiale <strong>de</strong>l 21 agosto 2009, n. 193)<br />

Circolare <strong><strong>de</strong>lla</strong> Presi<strong>de</strong>nza <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i Ministri 25 agosto 2009<br />

Indirizzi per l'esecuzione <strong>de</strong>gli interventi di cui all'ordinanza <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consiglio <strong>de</strong>i Ministri<br />

n. 3790 <strong>de</strong>l 17 luglio 2009. (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati).<br />

(Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2009, n. 201)<br />

Istat<br />

Comunicato Istituto Nazionale di statistica <strong>de</strong>l 27 agosto 2009<br />

Indici <strong>de</strong>i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio, che si<br />

pubblicano ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 81 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina <strong>de</strong>lle locazioni di<br />

immobili urbani), ed ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 54 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge <strong>de</strong>l 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per<br />

la stabilizzazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> finanza pubblica).<br />

(Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2009, n. 198)<br />

L’Istat comunica gli indici <strong>de</strong>i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al<br />

mese di luglio 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi <strong>de</strong>gli artt. 81, L. 27.7.1978, n. 392 e<br />

54, L. 27.12.1997, n. 449. La variazione percentuale <strong>de</strong>ll’indice rispetto al corrispon<strong>de</strong>nte periodo<br />

<strong>de</strong>ll’anno prece<strong>de</strong>nte (luglio 2008 – luglio 2009) è pari allo – 0,1%, che, ridotto al 75% ai fini<br />

<strong>de</strong>ll’a<strong>de</strong>guamento annuale <strong>de</strong>i canoni di locazione di immobili (ad uso abitativo e non abitativo),<br />

corrispon<strong>de</strong> allo – 0,075%. Si ricorda che ai sensi <strong>de</strong>ll’art. 41, D.L. 207/2008, conv. con modif.<br />

nella L. 14/2009 (cd. <strong>de</strong>creto «milleproroghe»), anche con riferimento ai contratti in corso<br />

all’1.3.2009, l’a<strong>de</strong>guamento annuale <strong>de</strong>i canoni di locazione di fabbricati non abitativi si applica<br />

solo ai contratti aventi durata non superiore a 6 o a 9 anni (art. 27, L. 392/1978).<br />

(La Settimana fiscale, il Sole 24 Ore, 10 settembre 2009)<br />

Imposte<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 25 agosto 2009, n. 237/E<br />

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale <strong>de</strong>i terreni su cui insistono i<br />

fabbricati - Articolo 36, commi 7, 7-bis e 8 <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legge n. 223 <strong>de</strong>l 4 luglio 2006.<br />

La cessione <strong>de</strong>ll’area sottostante un fabbricato, nell’ambito di un’operazione di lease back,<br />

genera plusvalenza tassabile anche se successivamente il costo non sarà <strong>de</strong>ducibile per la società<br />

utilizzatrice. In particolare, la cessione <strong>de</strong>ll’area comprensiva di fabbricato genera una plusvalenza<br />

pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto <strong>de</strong>ll’area<br />

comprensiva di fabbricato (C.M. 16.2.2007, n. 11/E). L’art. 36, co. 7, 7-bis e 8, D.L. 4.7.2006, n.<br />

223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248 preve<strong>de</strong>, infatti, la necessità di effettuare lo<br />

CondominioNews24 n. 12 17


scorporo tra il valore <strong>de</strong>l terreno e quello <strong>de</strong>l fabbricato solo ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>terminazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> quota<br />

(riferibile al fabbricato) che può essere ammortizzata e non anche ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> relativa plusvalenza<br />

di cessione. (<strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 26 agosto 2009)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 24 agosto 2009, n. 234/E<br />

Istanza di interpello - trasmissione <strong>de</strong>lazione ereditaria - obbligo di presentazione <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

dichiarazione successione da parte <strong>de</strong>l chiamato all'eredità (articolo 28 <strong>de</strong>l D.lgs 31 ottobre 1990,<br />

n. 346).<br />

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla situazione di una contribuente, chiamata<br />

all’eredità <strong><strong>de</strong>lla</strong> propria madre assieme alla propria sorella, la quale però è <strong>de</strong>ceduta prima di poter<br />

compiere un qualsiasi atto di accettazione, espressa o tacita, <strong>de</strong>ll’eredità <strong><strong>de</strong>lla</strong> madre.<br />

Secondo l’Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate, presupposto <strong>de</strong>ll’imposta di successione è l’apertura <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

successione me<strong>de</strong>sima, che coinci<strong>de</strong> con la morte, a prescin<strong>de</strong>re dall’accettazione <strong>de</strong>ll’eredità. In<br />

base a quanto chiarito con la R.M. 16.3.1992, n. 351040, chi acquisisce il patrimonio relitto in via<br />

<strong>de</strong>finitiva, in seguito a plurimi e temporalmente successivi <strong>de</strong>cessi <strong>de</strong>i propri danti causa, dovrà<br />

presentare, oltre alla propria dichiarazione, anche quelle <strong>de</strong>i prece<strong>de</strong>nti chiamati che non abbiano<br />

voluto o potuto provve<strong>de</strong>rvi, e sottoporsi a più tassazioni per effetto <strong>de</strong>l meccanismo successorio.<br />

Nel caso concreto, la contribuente è, perciò, tenuta a presentare due dichiarazioni, ovvero quella<br />

relativa alla successione <strong><strong>de</strong>lla</strong> propria madre, indicando in essa quali chiamate all’eredità se stessa<br />

e la propria sorella, e quella relativa alla successione <strong><strong>de</strong>lla</strong> sorella stessa.<br />

Quanto all’ipotesi prospettata dall’istante di rinunciare all’eredità <strong><strong>de</strong>lla</strong> madre in nome e per conto<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> sorella <strong>de</strong>ceduta, in modo da risultare unica ere<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>lla</strong> madre, nel caso di specie la rinuncia<br />

non produrrebbe alcun effetto nella <strong>de</strong>voluzione ereditaria, ma <strong>de</strong>terminerebbe un vantaggio in<br />

tema di imposte successorie e ipocatastali.<br />

Così facendo, infatti, si ometterebbe un passaggio successorio, concretizzandosi così una differenza<br />

di aliquote e franchigie da applicare, tenuto conto che si passerebbe da una <strong>de</strong>voluzione in linea<br />

collaterale ad una in linea retta.<br />

Per questa ragione, pur essendo formalmente conforme alle norme in tema di successione, nel<br />

caso concreto lo strumento <strong><strong>de</strong>lla</strong> rinuncia all’eredità configura un abuso di diritto – sulla base <strong>de</strong>i<br />

principi sanciti dalla Corte di Cassazione (si vedano, ad esempio, le Sentenze 23.12.2008, n. 30057<br />

e 26.6.2009, n. 15029) – poiché sarebbe usato dalla contribuente al solo scopo di ottenere un<br />

in<strong>de</strong>bito vantaggio fiscale.<br />

(La Settimana fiscale, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 settembre 2009, n.33 p.8)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 20 agosto 2009, n. 233/E<br />

Richiesta di consulenza giuridica - Redditi diversi - Cessione <strong>de</strong>l diritto di rilocalizzazione previsto<br />

dalla legge regionale <strong>de</strong>ll'Emilia Romagna n. 38 <strong>de</strong>l 1 dicembre 1998 - art. 67 <strong>de</strong>l TUIR.<br />

La risoluzione pren<strong>de</strong> spunto dalla cessione a titolo oneroso a terzi <strong>de</strong>l diritto di<br />

rilocalizzazione.<strong>Il</strong> diritto di rilocalizzione sorge quando in presenza di provvedimenti espropriativi<br />

viene <strong>de</strong>molito un edificio privato per poter realizzare un’opera pubblica: sulla base di quanto<br />

previsto dalla normativa locale al verificarsi di questa ipotesi è riconosciuto al proprietario il diritto<br />

a ricostruire l’immobile su un’altra superficie edificabile di sua proprietà nell’ambito <strong>de</strong>llo stesso<br />

Comune. Secondo l’Agenzia, la cessione onerosa (avvenuta con il consenso <strong>de</strong>l Comune) <strong>de</strong>l diritto<br />

di rilocalizzazione,è assimilabile alla cosid<strong>de</strong>tta cessione di cubatura ovvero si verifica nella<br />

fattispecie il trasferimento di un diritto <strong>de</strong>l tutto assimilabile ai diritti reali di godimento. La<br />

plusvalenza generata dalla cessione si configura, pertanto, come reddito soggetto a imposizione,<br />

secondo il comma 5, <strong>de</strong>ll’art. 9 <strong>de</strong>l TUIR, generando redditi diversi ai sensi <strong>de</strong>ll’art. 67 comma 1<br />

lett. b) <strong>de</strong>l TUIR. In particolare se la cessione <strong>de</strong>i diritti di rilocalizzazione è relativa: a. a terreni<br />

agricoli, la plusvalenza è tassabile solo se il terreno è stato acquistato da meno di cinque anni e<br />

non è pervenuto per successione; b. a terreni edificabili, la plusvalenza è sempre tassabile ai sensi<br />

<strong>de</strong>ll’art.67, comma 1, lett. b) <strong>de</strong>l TUIR. L’imponibile (art. 68, comma 1, <strong>de</strong>l TUIR) sarà <strong>de</strong>terminato<br />

sottraendo dal valore finale, uguale al corrispettivo percepito, il valore iniziale <strong>de</strong>l bene ceduto.<br />

Quest’ultimo, sarà individuato attraverso una perizia di stima, che stabilisce il valore <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

CondominioNews24 n. 12 18


volumetria edificabile rispetto al valore <strong>de</strong>l terreno. I costi sostenuti per la stima potranno essere<br />

portati a incremento <strong>de</strong>l valore iniziale.<br />

(Informatore Pirola, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 settembre 2009, n. 33, p.87)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 18 agosto 2009, n. 229/E<br />

Interpello ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 11 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge n. 212 <strong>de</strong>l 2000 - interventi di recupero <strong>de</strong>l<br />

patrimonio edilizio - pagamento TOSAP - articolo 1, comma 1, <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge n. 449 <strong>de</strong>l 1997.<br />

La tassa per l’occupazione <strong>de</strong>l suolo pubblico, versata per poter disporre <strong>de</strong>llo spazio,<br />

insistente sull’area pubblica, necessario all’esecuzione <strong>de</strong>i lavori di ristrutturazione di un immobile,<br />

può essere consi<strong>de</strong>rata come onere strettamente collegato alla realizzazione <strong>de</strong>ll’intervento edilizio<br />

e, quindi, <strong>de</strong>traibile dall’Irpef, ex art. 1, co. 1, L. 27.12.1997, n. 449 . In particolare, per quanto<br />

riguarda le modalità di pagamento, secondo l’Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate il versamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> Tosap<br />

mediante conto corrente intestato al concessionario <strong>de</strong>l servizio di accertamento e riscossione <strong>de</strong>l<br />

tributo non preclu<strong>de</strong> l’applicabilità <strong>de</strong>l beneficio.<br />

(<strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 19 agosto 2009)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 6 agosto 2009, n. 207/E<br />

Consulenza giuridica - imposta sulle successioni e donazioni - trattamento applicabile ai fabbricati<br />

rurali - modalità di compilazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> dichiarazione di successione<br />

Qualora facciano parte <strong>de</strong>l patrimonio ereditario anche fabbricati rurali iscritti nel Catasto<br />

edilizio urbano con attribuzione di rendita, l’iscrizione in Catasto non muta la loro qualificazione.<br />

L’Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate sottolinea, infatti, che la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale<br />

rappresenta un elemento indicativo <strong><strong>de</strong>lla</strong> potenzialità reddituale autonoma <strong>de</strong>ll’edificio, e il reddito<br />

dominicale <strong>de</strong>i terreni compren<strong>de</strong> comunque anche la redditività <strong>de</strong>lle costruzioni rurali presenti su<br />

di essi, sempre che queste siano strumentalmente funzionali alle necessità <strong>de</strong>l fondo e siano<br />

trasferite unitamente ad esso, conservando i requisiti di ruralità.<br />

Ai fini <strong>de</strong>ll’imposta di successione, quindi, il fabbricato rurale, ancorché iscritto nel Catasto edilizio<br />

urbano con attribuzione di rendita, assumerà autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui<br />

vengano meno i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9, co. 3 e 3-bis, D.L. 30.12.1993, n. 557, conv.<br />

con modif. con L. 26.2.1994, n. 133. Per quanto relativo alle modalità di compilazione <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

dichiarazione di successione, nel quadro B <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo 4 va indicata la rendita catastale <strong>de</strong>l<br />

fabbricato rurale, mentre il valore imponibile da <strong>de</strong>nunciare sarà pari a zero. Nello spazio <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

dichiarazione riservato alle note sarà, altresì, opportuno menzionare che si tratta di fabbricati<br />

aventi i requisiti di ruralità di cui all’art. 9, co. 3 e 3-bis, D.L. 557/1993.<br />

(<strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 agosto 2009)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 11 agosto 2009, n. 212/E<br />

Interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare - art. 1401 c.c. -<br />

presupposti applicabilità procedura di variazione in diminuzione Iva - art. 26, secondo comma,<br />

d.P.R. 633/1972.<br />

Nel caso di stipulazione di un contratto per persona da nominare, è possibile applicare la<br />

procedura di variazione in diminuzione <strong>de</strong>ll’Iva qualora il soggetto nominato abbia i requisiti per<br />

l’acquisto <strong><strong>de</strong>lla</strong> «prima casa». Tuttavia, ai fini <strong>de</strong>ll’applicazione di tale procedura di variazione,<br />

occorre verificare se la dichiarazione di nomina sia effettuata nei termini e con le modalità previste<br />

dall’art. 1402 c.c., così da ritenere perfezionato un contratto per persona da nominare e,<br />

conseguentemente, prodotto l’effetto <strong><strong>de</strong>lla</strong> sostituzione <strong>de</strong>ll’originario contraente.<br />

Tale possibilità è negata qualora le parti abbiano stabilito un termine <strong>de</strong>l tutto incerto per la<br />

nomina <strong>de</strong>l terzo contraente.<br />

(La Settimana fiscale, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 3 settembre 2009 n. 32, p. 23)<br />

CondominioNews24 n. 12 19


Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 5 agosto 2009, n. 202/E<br />

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Rivalutazione <strong>de</strong>i beni immobili - articolo 15,<br />

commi 16 e seguenti <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legge n. 185 <strong>de</strong>l 2008<br />

La rivalutazione introdotta con l’art. 15, commi da 16 a 23 <strong>de</strong>l D.L. 185/2008, che consente di<br />

attribuire maggior valore ai beni immobili <strong>de</strong>ll’impresa, a esclusione <strong>de</strong>lle aree fabbricabili e <strong>de</strong>gli<br />

immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività <strong>de</strong>ll’azienda, può essere effettuata<br />

anche dai soggetti in contabilità semplificata. Tuttavia nei confronti di tali contribuenti, l’intera<br />

disciplina di rivalutazione si applica solo in quanto compatibile. Due sono in particolare le differenti<br />

caratteristiche che si possono riscontrare nella rivalutazione effettuata da imprenditori individuali e<br />

le società di persone in contabilità semplificata: 1. iscrivono il maggior valore su un apposito<br />

prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta e<br />

individuano i beni al 31.12.2007, facendo riferimento al registro <strong>de</strong>i beni ammortizzabili ovvero al<br />

registro <strong>de</strong>gli acquisti tenuto ai fini IVA; 2. non sono assoggettati alla disciplina <strong>de</strong>l saldo attivo di<br />

rivalutazione, nonché alla possibilità di proce<strong>de</strong>re all’affrancamento <strong>de</strong>llo stesso mediante il<br />

versamento di un’imposta sostitutiva. Nella risoluzione in oggetto, che tratta il caso di una società<br />

in contabilità ordinaria nell’esercizio 2007, che passa in contabilità semplificata nell’esercizio 2008,<br />

l’Agenzia stabilisce che è la data in cui <strong>de</strong>ve essere eseguita la rivalutazione (ossia l’esercizio in<br />

corso al 31.12.2008) il termine temporale rilevante al fine di stabilire se la società rientri o meno<br />

nelle regole <strong><strong>de</strong>lla</strong> rivalutazione previste per i contribuenti in contabilità semplificata. Pertanto la<br />

società che nell’esercizio 2008 è in regime di contabilità semplificata non sarà soggetta alla<br />

disciplina prevista per il saldo attivo di rivalutazione.<br />

(Informatore Pirola, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 settembre 2009, n. 33, p.81)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 11 agosto 2009, n. 210/E<br />

Consulenza giuridica Quesiti in materia di rivalutazione <strong>de</strong>gli immobili articolo 15, commi 16 e<br />

seguenti <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto legge n. 185 <strong>de</strong>l 2008.<br />

L’assenza di un bilancio formale al 31.12.2007 non impedisce alle imprese di rivalutare gli<br />

immobili di loro proprietà (art. 15, co. 16, D.L. 185/2008, conv. con modif. nella L. 2/2009) a<br />

condizione che il possesso di tali immobili al 31.12.2007 e al 31.12.2008 risulti da elementi<br />

oggettivi. Pertanto, sono rivalutabili anche gli immobili appartenenti ad un consorzio, che al<br />

31.12.2007 risultava in liquidazione coatta amministrativa e che è tornato in bonis nel corso <strong>de</strong>l<br />

2008, e l’immobile ceduto gratuitamente da una cooperativa nel 1999 e ritornato nella disponibilità<br />

di quest’ultima a seguito di una sentenza <strong>de</strong>l 2008. In entrambi i casi esiste un bilancio al<br />

31.12.2008 nel quale iscrivere il maggior valore <strong><strong>de</strong>lla</strong> rivalutazione ma manca un bilancio al<br />

31.12.2007 che dimostri la presenza <strong>de</strong>gli immobili nel patrimonio aziendale; tale disponibilità è<br />

comunque <strong>de</strong>sumibile, nel primo caso, dal rendiconto patrimoniale redatto dal commissario<br />

liquidatore o dal registro <strong>de</strong>i cespiti, e nel secondo caso, dalla sentenza <strong>de</strong>l Tribunale che ha<br />

dichiarato nullo il contratto di cessione.<br />

(<strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 12 agosto 2009)<br />

Risoluzione Agenzia <strong>de</strong>lle Entrate <strong>de</strong>l 12 agosto 2009, n. 215/E<br />

Interpello ai sensi <strong>de</strong>ll'art. 11 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge n. 212 <strong>de</strong>l 2000 - Detrazioni per interventi di risparmio<br />

energetico. Individuazione <strong>de</strong>lle caratteristiche tecniche di un impianto termico - Art. 1, commi<br />

344, 345, 346 e 347 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />

La <strong>de</strong>trazione IRPEF/IRES <strong>de</strong>l 55%, prevista dall’art. 1, commi 344-347 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge 296/2006<br />

(Finanziaria 2007), è riconosciuta ai fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti.<br />

L’esistenza <strong>de</strong>ll’edificio risulta provata dalla iscrizione <strong>de</strong>llo stesso in Catasto (o dalla richiesta di<br />

accatastamento) e dal pagamento <strong>de</strong>ll’ICI se dovuta. Sono esclusi, pertanto, dal beneficio i<br />

fabbricati di nuova costruzione. Nel caso oggetto di interpello, il fabbricato classificato nella<br />

categoria catastale F/2 (riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di<br />

CondominioNews24 n. 12 20


eddito) <strong>de</strong>ve comunque essere consi<strong>de</strong>rato, ad avviso <strong>de</strong>ll’Agenzia, come edificio interessato<br />

all’agevolazione. Tale accatastamento, infatti, non esclu<strong>de</strong> che l’immobile possa essere consi<strong>de</strong>rato<br />

come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.<br />

Ulteriore condizione necessaria per poter usufruire <strong>de</strong>ll’agevolazione è inoltre la presenza negli<br />

ambienti oggetto <strong>de</strong>ll’intervento edilizio di un impianto di riscaldamento. Nel caso specifico la<br />

presenza di tre camini e una stufa con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 KW fa<br />

assumere agli stessi la qualificazione di impianto ai sensi <strong>de</strong>l punto 14) <strong>de</strong>ll’allegato A <strong>de</strong>l D.Lgs.<br />

311/2006. È pertanto possibile usufruire <strong>de</strong>ll’agevolazione.<br />

(Informatore Pirola, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 7 settembre 2009, n. 33, p.83)<br />

Dalle Regioni<br />

Legge regionale Regione Valle d'Aosta <strong>de</strong>l 4 agosto 2009, n. 24<br />

Misure per la semplificazione <strong>de</strong>lle procedure urbanistiche e la riqualificazione <strong>de</strong>l patrimonio<br />

edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27<br />

maggio 1994, n. 18.<br />

(Bollettino Ufficiale Regionale <strong>de</strong>l 18 agosto 2009, n. 33)<br />

<strong>Il</strong> provvedimento, in consi<strong>de</strong>razione <strong>de</strong>ll'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1°<br />

aprile 2009, <strong>de</strong>tta misure intese a semplificare le procedure vigenti per la realizzazione <strong>de</strong>gli<br />

interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> qualità <strong>de</strong>gli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di<br />

energia alternative e rinnovabili.<br />

Le disposizioni si applicano al patrimonio edilizio <strong>de</strong>stinato ad abitazione permanente o principale,<br />

temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente<br />

locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività<br />

turistiche e ricettive extra-alberghiere.<br />

Delibera Regione Emilia Romagna <strong>de</strong>l 22 luglio 2009, n. 242<br />

Aggiornamento <strong>de</strong>l programma triennale 2008-2010 <strong>de</strong>gli interventi di edilizia resi<strong>de</strong>nziale<br />

universitaria per l'annualità 2009 (L.R. 27 luglio 2007, n. 15). (Proposta <strong><strong>de</strong>lla</strong> Giunta regionale in<br />

data 6 luglio 2009, n. 967).<br />

(Bollettino Ufficiale Regionale 12 agosto 2009, n. 142)<br />

Delibera Regione Emilia Romagna Giunta regionale <strong>de</strong>l 20 luglio 2009, n. 1010<br />

Approvazione di nuova qualifica e relativo standard formativo per Tecnico nelle soluzioni<br />

energetiche sistema edificio impianto, ai sensi <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>libera G.R. 2166/2005.<br />

(Bollettino Ufficiale Regionale 13 agosto 2009, n. 143)<br />

Delibera Regione Emilia Romagna Giunta regionale <strong>de</strong>l 8 giugno 2009, n. 815<br />

<strong>Edilizia</strong> scolastica - Approvazione <strong>de</strong>l Piano annuale di attuazione 2009 ai sensi <strong><strong>de</strong>lla</strong> Legge 23/96 e<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> L.R. 39/80.<br />

(Bollettino Ufficiale Regionale 12 agosto 2009, n. 142)<br />

Comunicato Provincia di Trento <strong>de</strong>l 19 agosto 2009<br />

Elenco <strong>de</strong>i Comuni catastali <strong><strong>de</strong>lla</strong> provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni<br />

di aggiornamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura <strong>de</strong>rivanti dalle<br />

dichiarazioni presentate ai fini <strong>de</strong>ll'erogazione <strong>de</strong>i contributi agricoli.<br />

(Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191)<br />

CondominioNews24 n. 12 21


Legge e prassi<br />

<br />

<strong>Il</strong> lastrico solare esclusivo: problematiche di ripartizione <strong>de</strong>lle spese<br />

<strong>Il</strong> lastrico solare esclusivo costituisce una fattispecie <strong>de</strong>l tutto particolare che si verifica nell'edificio<br />

condominiale quando a un singolo è attribuito il diritto di utilizzare tale struttura di copertura<br />

esclu<strong>de</strong>ndo gli altri partecipanti. Si tratta di un'ipotesi alla quale il codice civile <strong>de</strong>dica<br />

espressamente l'art. 1126 cod. civ., norma che si occupa prevalentemente di disciplinare la<br />

ripartizione <strong>de</strong>lle spese per la conservazione di tale tipologia di copertura.<br />

La distribuzione tra i condomini di tali spese, tuttavia, innesca una serie di problematiche <strong><strong>de</strong>lla</strong> cui<br />

complessità dà conto una rilevante serie di pronunce giurispru<strong>de</strong>nziali.<br />

Luigi Salciarini, “Immobili & Diritto”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 1 luglio 2009, N. 7, p. 7.<br />

<strong>Il</strong> lastrico solare esclusivo costituisce una fattispecie <strong>de</strong>l tutto particolare che si verifica nell'edificio<br />

condominiale quando a un singolo è attribuito il diritto di utilizzare tale struttura di copertura<br />

esclu<strong>de</strong>ndo gli altri partecipanti. Si tratta di un'ipotesi alla quale il codice civile <strong>de</strong>dica<br />

espressamente l'art. 1126 cod. civ., norma che si occupa prevalentemente di disciplinare la<br />

ripartizione <strong>de</strong>lle spese per la conservazione di tale tipologia di copertura.<br />

La distribuzione tra i condomini di tali spese, tuttavia, innesca una serie di problematiche <strong><strong>de</strong>lla</strong> cui<br />

complessità dà conto una rilevante serie di pronunce giurispru<strong>de</strong>nziali.<br />

L'ipotesi <strong>de</strong>l lastrico solare esclusivo costituisce una fattispecie con connotazioni <strong>de</strong>l tutto<br />

caratteristiche che la normativa condominiale affronta <strong>de</strong>dicandogli un'apposita regolamentazione.<br />

La circostanza <strong><strong>de</strong>lla</strong> previsione di un articolo specificamente <strong>de</strong>dicato, tra i "ventitré" che<br />

costituiscono l'intero corpus condominiale codicistico (oltre, ovviamente, alle norme attuative), non<br />

è affatto casuale, né priva di rilevanza. Infatti, se da una parte, l'art. 1126 cod. civ. è stato<br />

evi<strong>de</strong>ntemente concepito per regolamentare una fattispecie di frequente verificazione nell'ambito<br />

<strong>de</strong>i rapporti condominiali che, peraltro, riveste eterogenei elementi di complessità, dall'altra parte,<br />

appare quanto meno singolare che, all'interno <strong><strong>de</strong>lla</strong> sterminata e possibile casistica di<br />

problematiche, il legislatore <strong>de</strong>l codice abbia individuato proprio nel lastrico solare esclusivo una<br />

<strong>de</strong>lle poche ipotesi per le quali è necessaria un'espressa disciplina legale in tema di ripartizione<br />

<strong>de</strong>lle relative spese. In altri termini, si tratta di un problema complesso, come riconosce lo stesso<br />

codice civile concependo un apposito articolo per la sua regolamentazione.<br />

E' proprio con la finalità di cercare di districarsi all'interno di quello che è quasi un rebus - tale<br />

soprattutto con riferimento all'attuazione pratica <strong>de</strong>l criterio di ripartizione <strong>de</strong>lle spese in esso<br />

previsto - che il presente approfondimento tenta una ricostruzione sistematica, e quanto più<br />

organica possibile, <strong>de</strong>lle posizioni <strong><strong>de</strong>lla</strong> giurispru<strong>de</strong>nza, che costituiscono, se non proprio un punto<br />

fermo (come, in realtà, sono per molti aspetti), quanto meno un punto di partenza per qualsiasi<br />

studioso o pratico <strong>de</strong>l diritto.<br />

Di tale ricostruzione se ne inten<strong>de</strong> dare conto nella maniera schematica che segue.<br />

CondominioNews24 n. 12 22


La nozione<br />

Occorre, in primo luogo, i<strong>de</strong>ntificare di che cosa trattasi quando si discorre di "lastrico solare".<br />

E' opinione consolidata che per lastrico solare si <strong>de</strong>bba inten<strong>de</strong>re quella struttura che funge da<br />

"copertura" <strong>de</strong>ll'edificio, con la specificazione che in questo caso la sua conformazione è "in piano",<br />

a differenza <strong>de</strong>ll'ipotesi <strong>de</strong>l "tetto" (anch'esso, ovviamente, struttura di copertura) costituito da una<br />

struttura inclinata (a una o più fal<strong>de</strong>).<br />

La funzione strutturale (rectius, oggettiva) <strong>de</strong>l lastrico, come <strong>de</strong>l tetto, è quella di dare consistenza<br />

volumetrica allo stabile e di proteggerlo dagli elementi atmosferici.<br />

Emblematica è l'affermazione giurispru<strong>de</strong>nziale per cui "la copertura a lastrico non rappresenta che<br />

una particolare forma costruttiva <strong>de</strong>l tetto" (cfr. App. Napoli 23 dicembre 1965, Foro it. 1966,<br />

900).<br />

Con riferimento alla qualificazione di una struttura di copertura in termini di lastrico solare, va<br />

ulteriormente precisato che è <strong>de</strong>l tutto indifferente e irrilevante la possibilità che lo stesso sia, o<br />

meno, accessibile, e anche che la sua superficie sia concretamente praticabile (qualità che dipen<strong>de</strong><br />

dalle caratteristiche costruttive <strong>de</strong>l manufatto).<br />

In ogni caso, infatti, il lastrico solare (come, ancora una volta, il tetto) fornisce all'edificio (e ai<br />

condomini) l'utilità che <strong>de</strong>riva dalla sua funzione di copertura (che è, in ogni caso, permanente)<br />

alla quale possono aggiungersi, se la struttura è accessibile o praticabile, anche ulteriori diverse<br />

utilità quali, appunto, l'accesso, la fruizione diretta come area, la possibilità di installarvi<br />

apparecchiature quali antenne, parabole, canne fumarie, impianti fotovoltaici e quant'altro.<br />

Allineandosi a tale impostazione una recente pronuncia <strong><strong>de</strong>lla</strong> Suprema Corte ha sostenuto che "il<br />

lastrico solare, ai sensi <strong>de</strong>ll'art. 1117 cod. civ., è oggetto di proprietà comune <strong>de</strong>i diversi proprietari<br />

<strong>de</strong>i piani o porzioni di piano <strong>de</strong>ll'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro e univoco, dal<br />

titolo (per tale inten<strong>de</strong>ndosi gli atti di acquisto <strong>de</strong>i singoli appartamenti, o <strong>de</strong>lle altre unità<br />

immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini), e, quale<br />

superficie terminale <strong>de</strong>ll'edificio, esso svolge l'in<strong>de</strong>fettibile funzione primaria di protezione<br />

<strong>de</strong>ll'edificio me<strong>de</strong>simo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, e in particolare come<br />

terrazzo, nel qual caso anche l'uso esclusivo da parte di un solo condomino non integra violazione<br />

<strong>de</strong>ll'art. 1120 cod. civ., non venendo comunque meno la suindicata funzione primaria" (cfr. Cass.<br />

n. 3102/2005; nonché, in argomento, Cass. n. 13279/2004; Cass. n. 642/2003; Cass. n.<br />

2726/2002; Cass. n. 9651/2000; Cass. n. 4060/1995).<br />

Negli stessi termini, la meno recente Cass. 1° giugno 1990, n. 5162, per la quale "il lastrico solare<br />

quale superficie terminale <strong>de</strong>ll'edificio esercita l'in<strong>de</strong>fettibile funzione primaria di protezione<br />

<strong>de</strong>ll'edificio me<strong>de</strong>simo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello <strong>de</strong>l terrazzo;<br />

l'anzi<strong>de</strong>tta funzione accessoria <strong>de</strong>l lastrico solare a terrazza in uso esclusivo di un solo condomino,<br />

come non fa venir meno la sua <strong>de</strong>stinazione primaria all'uso comune, così in mancanza di un titolo<br />

contrario lascia inalterata la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 cod. civ.".<br />

Sotto altro aspetto, è opportuno precisare che in giurispru<strong>de</strong>nza si ritiene che con la locuzione<br />

"lastrico solare" ci si riferisca all'intera struttura <strong>de</strong>l manufatto, vale a dire non solo alla sua parte<br />

più esterna ma anche a tutta la sua intera struttura architettonica. In tale preciso senso, si è<br />

pronunciata la Suprema Corte, per la quale "l'art. 1117 cod. civ., nel dichiarare che i lastrici solari<br />

<strong>de</strong>vono ritenersi di proprietà comune <strong>de</strong>i proprietari <strong>de</strong>i diversi piani, contempla non soltanto il<br />

manto di asfalto o di materiale impermeabile, ma anche l'impalcatura sottostante" (cfr. Cass. n.<br />

1694/1959).<br />

La titolarità <strong>de</strong>l bene<br />

In applicazione <strong>de</strong>l criterio previsto dal codice per l'individuazione <strong>de</strong>i beni comuni previsto dall'art.<br />

1117 cod. civ., il lastrico solare si "presume" comune.<br />

In tal senso, espressamente, il paragrafo 1) di tale norma per il quale, "sono oggetto di proprietà<br />

comune... i tetti e i lastrici solari...".<br />

Secondo quello che è il funzionamento <strong>de</strong>l criterio posto dall'art. 1117 cod. civ., va osservato che<br />

in merito all'individuazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà <strong>de</strong>l lastrico solare va applicato il seguente schema<br />

giuridico:<br />

- i beni e gli impianti che fanno parte <strong>de</strong>l patrimonio condominiale sono individuati dall'art. 1117<br />

cod. civ.;<br />

CondominioNews24 n. 12 23


- tale norma preve<strong>de</strong> un elenco di beni e impianti che si "presumono" comuni;<br />

- <strong>de</strong>tto elenco (per pacifica interpretazione) <strong>de</strong>ve ritenersi meramente indicativo, e quindi né<br />

tassativo, né esaustivo;<br />

- il concetto di "presunzione" non è richiamato dall'art. 1117 cod. civ. in maniera "tecnica" ma è<br />

utilizzato per esclu<strong>de</strong>re, dallo stesso complesso <strong>de</strong>lle cose comuni, quelle parti che, per le loro<br />

caratteristiche strutturali, risultino <strong>de</strong>stinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità<br />

immobiliari;<br />

- in conseguenza di tale impostazione, <strong>de</strong>ve affermarsi che la <strong>de</strong>stinazione particolare <strong>de</strong>l bene o<br />

<strong>de</strong>ll'impianto (cioè, la sua caratteristica oggettiva di essere posto a servizio e/o utilità di una o più<br />

unità immobiliari, e non a favore di tutte quelle che fanno parte <strong>de</strong>l condominio) prevale<br />

sull'attribuzione legale (cioè sul fatto che il <strong>de</strong>terminato bene è ricompreso nell'elenco <strong>de</strong>ll'art.<br />

1117 cod. civ.), alla stessa stregua <strong>de</strong>l titolo contrario (cfr. Cass. n. 4787/2007). In altri termini,<br />

l'atecnica "presunzione" posta da tale norma si applica solo ai beni e agli impianti <strong>de</strong>stinati<br />

oggettivamente al servizio/utilità <strong>de</strong>ll'intero fabbricato e non ad altri. Sul punto, si è testualmente<br />

affermato che "l'attribuzione al condominio ex lege non opera quando un bene indicato nell'art.<br />

1117 cod. civ., per le sue caratteristiche materiali e funzionali, si presenti dotato di una propria<br />

individualità economica e, quindi, non risulti legato dalla relazione di accessorietà rispetto ai piani e<br />

alle porzioni di piano" (Cass. n. 8346/1998);<br />

- in ulteriore conseguenza, i beni e/o gli impianti non nominati nell'elenco <strong>de</strong>ll'art. 1117 cod. civ.<br />

partecipano al regime di condominialità purché siano effettivamente <strong>de</strong>stinati all'uso e al<br />

godimento di tutti i condomini, evi<strong>de</strong>nziando che è <strong>de</strong>cisiva la concreta funzione svolta dal bene<br />

e/o impianto.<br />

In relazione al lastrico solare, tali principi comportano che:<br />

a. in mancanza di specifiche indicazioni nei titoli di acquisto e/o nel regolamento condominiale (di<br />

natura contrattuale) il lastrico solare si "presume " comune;<br />

b. un titolo contrario (rectius, una convenzione contrattuale) può attribuire la proprietà di un<br />

lastrico solare che per <strong>de</strong>stinazione oggettiva dovrebbe inten<strong>de</strong>rsi comune a un singolo o a un<br />

gruppo di condomini;<br />

c. nel caso in cui il lastrico, per <strong>de</strong>stinazione oggettiva e strutturale, non serva tutti i condomini,<br />

ma uno o un gruppo di loro (per esempio, il lastrico solare <strong>de</strong>l cosid<strong>de</strong>tto "corpo di fabbrica") la<br />

relativa titolarità dovrà attribuirsi a <strong>de</strong>tto singolo condomino o al gruppo.<br />

Sul punto, va ulteriormente precisato che "la comunione non è solo <strong>de</strong>i condomini le cui proprietà<br />

siano sottostanti al lastrico o tetto, ma anche di quelli la cui proprietà si svolga, rispetto al lastrico<br />

o al tetto, in senso orizzontale" (cfr. Cass. n. 4054/ 1968, nonché App. Milano n. 158/1978, Arch.<br />

civ. 1978, 550).<br />

L'esclusività <strong>de</strong>l diritto<br />

Va evi<strong>de</strong>nziato che l'art. 1126 cod. civ. si occupa unicamente <strong>de</strong>l lastrico solare il cui diritto di<br />

utilizzazione sia attribuito in via esclusiva a uno o a un gruppo di condomini (vale a dire, a una<br />

parte <strong>de</strong>i partecipanti e non a tutti).<br />

Nel caso di lastrico solare comune, non solo la norma non si applica, ma la fattispecie rientra nella<br />

normale gestione e amministrazione di un bene condominiale, con conseguente titolarità in capo a<br />

tutti i condomini i quali pren<strong>de</strong>ranno le relative <strong>de</strong>cisioni di gestione nel rispetto <strong>de</strong>l procedimento<br />

assembleare e <strong>de</strong>i quorum previsti dal codice civile. Le relative spese di manutenzione e/o<br />

conservazione, peraltro, saranno da ripartirsi tra tutti i condomini in ragione <strong>de</strong>lle quote millesimali<br />

di relativa spettanza.<br />

Perché si applichi la norma, pertanto, è sufficiente che sussista l'esclusività <strong>de</strong>l lastrico solare.<br />

Assodato ciò, occorre precisare che l'art. 1126 cod. civ. riguarda ogni ipotesi di esclusività <strong>de</strong>l<br />

lastrico solare; cioè si applica sia nel caso in cui il diritto esclusivo sul lastrico sia di natura "reale"<br />

sia nel caso in cui tale diritto sia di natura "personale".<br />

In altri termini, si afferma che la norma codicistica non specifica la natura <strong>de</strong>l diritto esclusivo;<br />

principio che è ribadito dal Supremo Collegio per il quale "l'art. 1126 cod. civ., nel Focus<br />

disciplinare la ripartizione <strong>de</strong>lle spese di riparazione e ricostruzione <strong>de</strong>l lastrico solare per chi ne ha<br />

CondominioNews24 n. 12 24


l'uso esclusivo non specifica la natura reale o personale di esso, che è invece <strong>de</strong>terminata dal<br />

titolo, né al fine rileva l'attribuzione millesimale, utilizzata come criterio per contribuire agli oneri<br />

condominiali " (cfr. Cass. n. 8532/1999; nonché, con le stesse argomentazioni, Cass. n.<br />

1501/1974).<br />

Ciò consi<strong>de</strong>rato, e richiamando una quasi ovvia applicazione analogica <strong><strong>de</strong>lla</strong> norma, è <strong>de</strong>l tutto<br />

conseguenziale che l'art. 1126 cod. civ. si applicherà anche nel caso in cui a essere esclusivo non è<br />

un lastrico solare, ma il tetto (cfr. Cass. n. 532/1985).<br />

La rinunzia<br />

Nella fattispecie consi<strong>de</strong>rata, pertanto, esiste un soggetto (o un gruppo di soggetti) che hanno la<br />

titolarità esclusiva <strong>de</strong>l lastrico solare.<br />

Su tale condizione di titolare esclusivo, tuttavia, è possibile che il soggetto intervenga spogliandosi<br />

di tale veste e rimettendo nel patrimonio condominiale il diritto di utilizzazione <strong>de</strong>l lastrico solare.<br />

E' l'ipotesi <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosid<strong>de</strong>tta "rinunzia all'uso esclusivo <strong>de</strong>l lastrico" che è riconosciuta senza contrasti<br />

dalla giurispru<strong>de</strong>nza, la quale afferma che l'effetto giuridico di questa abdicazione è quella<br />

<strong>de</strong>ll'inapplicabilità <strong><strong>de</strong>lla</strong> ripartizione ex art. 1126 cod. civ. (1/3-2/3) e <strong><strong>de</strong>lla</strong> vincolatività di una<br />

distribuzione in ragione <strong>de</strong>lle quote millesimali di proprietà tra tutti i condomini (ai quali, peraltro,<br />

in virtù <strong><strong>de</strong>lla</strong> rinunzia, viene anche attribuita - o ritorna - la facoltà di utilizzazione <strong>de</strong>l lastrico<br />

stesso). Sotto altro verso, si evi<strong>de</strong>nzia che la rinunzia a tale diritto esclusivo non è in contrasto con<br />

il disposto <strong>de</strong>ll'art. 1118 cod. civ. per il quale "il condomino non può, rinunziando al diritto sulle<br />

cose anzi<strong>de</strong>tte, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione".<br />

In merito, infatti, si afferma che "il condomino che, essendo titolare <strong>de</strong>l diritto di uso esclusivo sul<br />

lastrico solare, vi rinunzi è esonerato dalla contribuzione nelle spese di riparazione e ricostruzione<br />

<strong>de</strong>l lastrico secondo il criterio <strong>de</strong>ll'art. 1126 cod. civ. e <strong>de</strong>ve parteciparvi in base alla quota<br />

millesimale di proprietà, non potendo esten<strong>de</strong>rsi analogicamente alla rinunzia a un particolare<br />

diritto di uso sulla cosa comune la norma <strong>de</strong>ll'art. 1118, comma 2 cod. civ., in base alla quale la<br />

rinunzia al diritto di proprietà sulle cose comuni non esonera il rinunziante dalle spese per la loro<br />

conservazione, dal momento che tale norma, oltre a costituire <strong>de</strong>roga all'opposto principio generale<br />

stabilito dal comma 1 <strong>de</strong>ll'art. 1104 cod. civ., trova la sua ratio nell'inscindibile collegamento tra la<br />

fruizione <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà comune e la fruizione di quella individuale e nella conseguente esigenza di<br />

non consentire e al condomino di sottrarsi alla contribuzione nelle spese per la conservazione di<br />

beni <strong>de</strong>i quali egli continuerebbe necessariamente a go<strong>de</strong>re pur dopo avervi rinunziato, che non<br />

sussiste invece nel caso di un bene il cui godimento, puramente eventuale, è rimesso alla libera<br />

<strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>l suo titolare e con la rinunzia di questi si trasferisce alla collettività <strong>de</strong>i<br />

condomini" (cfr. Cass. n. 3294/1996).<br />

<strong>Il</strong> criterio di ripartizione<br />

Nel caso occorra effettuare opere di manutenzione e/o conservazione <strong>de</strong>l lastrico solare esclusivo, il<br />

codice civile pone all'art. 1126 un criterio di ripartizione <strong>de</strong>i costi vincolante per i condomini.<br />

Tale criterio, in applicazione <strong>de</strong>l principio generale contenuto nell'art. 1123 cod. civ. (cfr. "salvo<br />

diversa convenzione") può essere <strong>de</strong>rogato e/o modificato per mezzo di un accordo contrattuale tra<br />

tutti gli aventi diritto. Nella prassi, tale accordo totalitario è costituito solitamente da una clausola<br />

<strong>de</strong>l regolamento condominiale di natura contrattuale che viene approvato all'unanimità <strong>de</strong>i<br />

condomini mediante allegazione alla prima vendita (che <strong>de</strong>termina, al contempo, automaticamente<br />

la nascita <strong>de</strong>l condominio) e successiva approvazione per richiamo <strong>de</strong> relato negli ulteriori atti<br />

notarili di compravendita da parte <strong>de</strong>gli ulteriori condomini subentranti.<br />

La possibilità che un accordo contrattuale <strong>de</strong>roghi al pre<strong>de</strong>tto criterio è espressamente riconosciuta<br />

dalla giurispru<strong>de</strong>nza, per la quale "i criteri legali di ripartizione <strong>de</strong>lle spese condominiali, fissati<br />

nell'art. 1123 cod. civ., possono essere <strong>de</strong>rogati esclusivamente mediante una convenzione e non<br />

anche con una <strong>de</strong>liberazione adottata a maggioranza" (cfr. Cass. n. 244/1974).<br />

<strong>Il</strong> criterio posto dalle legge preve<strong>de</strong> una ripartizione vincolante in astratto che non consente di<br />

entrare nel merito <strong>de</strong>lle quote poste dalla norma. In altri termini, è lo stesso legislatore che,<br />

valutando a priori la duplice funzione che il lastrico solare svolge, preve<strong>de</strong> una quota gravante<br />

sull'utilizzatore e una quota maggiore gravante sui condomini che usufruiscono <strong>de</strong>ll'utilità di<br />

copertura.<br />

CondominioNews24 n. 12 25


L'art. 1126 cod. civ., infatti, testualmente dispone che "quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono<br />

tenuti a contribuire per un terzo nella spesa <strong>de</strong>lle riparazioni o ricostruzioni <strong>de</strong>l lastrico; gli altri due<br />

terzi sono a carico di tutti i condomini <strong>de</strong>ll'edificio o <strong><strong>de</strong>lla</strong> parte di questo a cui il lastrico solare<br />

serve, in proporzione <strong>de</strong>l valore <strong>de</strong>l piano o <strong><strong>de</strong>lla</strong> porzione di piano di ciascuno".<br />

Per semplificare:<br />

- quota spese di 1/3 a carico <strong>de</strong>ll'utilizzatore esclusivo;<br />

- quota spese di 2/3 a carico <strong>de</strong>i condomini "coperti".<br />

Le problematiche connesse<br />

<strong>Il</strong> pre<strong>de</strong>tto criterio di ripartizione, che pur appare così chiaro e <strong>de</strong>finitivo, comporta nella sua<br />

applicazione pratica una serie di problematiche di non poca rilevanza operativa.<br />

In merito a tali problematiche, è opportuno precisare sinteticamente come segue:<br />

• La ripartizione di 1/3<br />

L'attribuzione di tale quota di spese è quella che può essere effettuata con minore difficoltà. Va,<br />

infatti, attribuita interamente all'utilizzatore <strong>de</strong>l lastrico, e, nel caso in cui i titolari <strong>de</strong>l diritto<br />

esclusivo godimento siano più d'uno, tra di questi andrà effettuata un'ulteriore ripartizione che<br />

tenga presente la quota di comproprietà di tale diritto esclusivo (o paritaria ai sensi <strong>de</strong>ll'art. 1101<br />

cod. civ. oppure indicata nel relativo titolo).<br />

• La ripartizione <strong>de</strong>i 2/3<br />

Ben diversa è la complessità che <strong>de</strong>riva dall'applicazione pratica <strong><strong>de</strong>lla</strong> ripartizione <strong><strong>de</strong>lla</strong> maggiore<br />

quota di spese di 2/3 da attribuirsi a quei condomini che usufruiscono <strong>de</strong>l lastrico solare quale<br />

copertura a favore <strong>de</strong>lle porzioni di piano di loro appartenenza.<br />

L'individuazione <strong>de</strong>i condomini "coperti"<br />

Per ripartire i 2/3 previsti dall'art. 1126 cod. civ. occorre, in primo luogo, individuare quali sono i<br />

condomini tenuti alla relativa contribuzione. La norma, come visto, afferma che questi vanno<br />

individuati ne "i condomini <strong>de</strong>ll'edificio o <strong><strong>de</strong>lla</strong> parte di questo a cui il lastrico solare serve",<br />

riferendosi, evi<strong>de</strong>ntemente, alla più volte richiamata funzione di copertura.<br />

La giurispru<strong>de</strong>nza ha affrontato il problema individuando nei proprietari <strong>de</strong>lle "porzioni immobiliari<br />

comprese nella proiezione verticale <strong>de</strong>l manufatto da riparare o ricostruire" i soggetti tenuti alla<br />

contribuzione, con esclusione "condomini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto"<br />

(cfr., Cass. n. 7472/2001).<br />

Altre pronunce, tutte sostanzialmente conformi per le argomentazioni adottate, hanno ribadito tale<br />

principio, affermando che "l'obbligo di partecipare alla ripartizione <strong>de</strong>i 2/3 <strong><strong>de</strong>lla</strong> spesa non <strong>de</strong>riva<br />

dalla sola, generica, qualità di partecipante <strong>de</strong>l condominio ma dall'essere proprietario di una unità<br />

immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

riparazione" (Cass. n. 2821/1976), che "va fatta ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro<br />

che non hanno appartamenti nella zona <strong>de</strong>ll'edificio coperta dal lastrico o dalla terrazza" (Cass. n.<br />

244/1974), che i 2/3 "restano a carico <strong>de</strong>i soli proprietari <strong>de</strong>i piani sottostanti ai quali il lastrico (o<br />

la terrazza) serve da copertura" (Cass. n. 5125/1993), ancora che tale quota "<strong>de</strong>ve essere<br />

imputata esclusivamente ai proprietari <strong>de</strong>gli appartamenti situati nella zona <strong>de</strong>ll'edificio coperta dal<br />

lastrico" (Cass. n. 3542/1994). In particolare, infine, Cass. n. 13858/2001 ha sul punto precisato<br />

che l'art. 1126 cod. civ. "distingue il condominio che ne ha la proprietà o l'uso esclusivo dagli altri<br />

condomini, perché pone a suo carico un terzo <strong><strong>de</strong>lla</strong> spesa e gli altri due terzi a carico <strong>de</strong>i condomini<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> parte di edificio "a cui il lastrico (o la terrazza) serve"; e con tale espressione limitativa, il<br />

legislatore si è chiaramente riferito alla funzione di copertura <strong>de</strong>l lastrico (o <strong><strong>de</strong>lla</strong> terrazza) e,<br />

quindi, ai soli condomini, proprietari di unità immobiliari sottostanti, che da esso unicamente<br />

questa utilità traggono".<br />

A ultimo corollario <strong>de</strong>ll'argomento, occorre evi<strong>de</strong>nziare che la ripartizione prevista dalla norma si<br />

applica anche nel caso in cui sotto al lastrico solare vi sia una sola porzione di piano. In tal senso, i<br />

giudici di legittimità hanno affermato che "le spese di manutenzione <strong>de</strong>lle terrazze a livello sono<br />

CondominioNews24 n. 12 26


disciplinate dall'art. 1126 cod. civ.<br />

L'art. 1125 cod. civ. è applicabile ai solai e non alla terrazza a livello pur se a essa sia sottoposto<br />

un solo locale perché in questo caso la funzione di copertura non viene meno" (Cass. n.<br />

11029/2003).<br />

La doppia contribuzione<br />

La sud<strong>de</strong>tta distinzione tra condomino utilizzatore e condomini "coperti" può, tuttavia, avere un<br />

punto di interferenza nel caso in cui il primo sia proprietario di altra unità immobiliare posta al di<br />

sotto <strong>de</strong>l lastrico solare oggetto di manutenzione.<br />

E' questo il caso che va sotto il nome di "doppia contribuzione " che viene riconosciuta (rectius,<br />

attribuita) al soggetto che è titolare sia <strong>de</strong>l lastrico solare, sia <strong>de</strong>ll'ulteriore porzione di piano<br />

"coperta".<br />

In pratica, tale soggetto sarà tenuto al pagamento per intero <strong><strong>de</strong>lla</strong> quota di 1/3 nonché<br />

<strong>de</strong>ll'ulteriore quota aggiuntiva consistente nella sua frazione millesimale <strong><strong>de</strong>lla</strong> quota di 2/3 (in<br />

quanto partecipante al gruppo di condomini "coperti".<br />

In tale senso si è espressa la Suprema Corte per la quale "il proprietario esclusivo <strong>de</strong>l lastrico o<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> terrazza è tenuto alla doppia contribuzione soltanto quando sia proprietario anche di una <strong>de</strong>lle<br />

unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore <strong><strong>de</strong>lla</strong> me<strong>de</strong>sima" (cfr. Cass. n. 11449/1993;<br />

Cass. n. 2821/1976).<br />

<strong>Il</strong> calcolo <strong>de</strong>ll'inci<strong>de</strong>nza<br />

Ulteriore problema è quello <strong><strong>de</strong>lla</strong> necessità, o meno, di effettuare il calcolo <strong>de</strong>ll'effettiva inci<strong>de</strong>nza<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> copertura (cioè, <strong>de</strong>l lastrico) sulle porzioni di piano sottostanti (cioè, su quelle unità<br />

immobiliari che usufruiscono <strong><strong>de</strong>lla</strong> funzione di copertura).<br />

Infatti, il su ricordato principio in base al quale la quota <strong>de</strong>i 2/3 <strong>de</strong>ve essere ripartita tra i<br />

condomini che sono proprietari <strong>de</strong>lle porzioni di piano "coperte " dal lastrico (vale a dire,<br />

ricomprese nella proiezione verticale <strong><strong>de</strong>lla</strong> sua area) non riesce a risolvere tutte le possibili ipotesi.<br />

Se, da una parte, può verificarsi il più semplice caso nel quale sotto il lastrico solare siano<br />

ricomprese un certo numero di porzioni di piano per l'intera loro estensione, è anche ben possibile<br />

che tra le unità immobiliari situate nella zona <strong>de</strong>ll'edificio sottostante al lastrico ve ne sia qualcuna<br />

che è "coperta" solo in parte o, magari, anche solo per una piccolissima parte <strong><strong>de</strong>lla</strong> sua superficie.<br />

Le conseguenze giuridiche di tale ipotesi potrebbero pren<strong>de</strong>re due differenti stra<strong>de</strong>, e ciò proprio<br />

partendo dalla consi<strong>de</strong>razione che la quota <strong>de</strong>i 2/3 di spese <strong>de</strong>ve essere ripartita tra i condomini<br />

tenuti alla contribuzione in ragione <strong>de</strong>lle quote millesimali ai me<strong>de</strong>simi spettanti. Infatti, da una<br />

parte si potrebbe sostenere che i proprietari <strong>de</strong>lle porzioni sottostanti al lastrico contribuiscono al<br />

pagamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> quota <strong>de</strong>i 2/3 a prescin<strong>de</strong>re dalla quantità <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie <strong><strong>de</strong>lla</strong> loro unità<br />

immobiliare che sia coperta dal lastrico solare; da un'altra parte, si potrebbe invece sostenere che<br />

la diversa inci<strong>de</strong>nza <strong><strong>de</strong>lla</strong> copertura fornisce una diversa utilità e che, di conseguenza, la quota di<br />

spese da attribuirsi alla porzione immobiliare solo in parte "coperta" <strong>de</strong>ve essere<br />

corrispon<strong>de</strong>ntemente ridotta.<br />

Va inci<strong>de</strong>ntalmente osservato che, adottando la seconda di queste soluzioni, si dovrebbe effettuare<br />

un complicato calcolo che tenendo conto <strong>de</strong>ll'inci<strong>de</strong>nza <strong><strong>de</strong>lla</strong> proiezione <strong>de</strong>l lastrico sulle porzioni di<br />

piano sottostanti riduca proporzionalmente la relativa quota millesimale ove necessario. Tale<br />

calcolo, ove si ritenga di doverlo effettuare, dovrebbe essere rappresentato da una proporzione in<br />

base alla quale i metri quadri totali <strong><strong>de</strong>lla</strong> porzione di piano "coperta" stanno ai millesimi totali <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

porzione stessa, come i metri quadri effettivamente coperti stanno alla quota ridotta <strong>de</strong>i millesimi<br />

(quest'ultima, l'incognita da calcolare per effettuare una ripartizione che tenga conto <strong>de</strong>ll'effettiva<br />

inci<strong>de</strong>nza).<br />

Una risposta a tale problema è rinvenibile esclusivamente nella giurispru<strong>de</strong>nza di merito che,<br />

seppur sporadicamente, si è occupata <strong>de</strong>l problema, adottando, in tali pochi casi, un principio<br />

tuttavia conforme.<br />

Precisamente, il Tribunale di Bologna ha affermato che "in tema di spese per la riparazione o<br />

ricostruzione <strong>de</strong>l lastrico solare di uso esclusivo di alcuni condomini, quando l'art. 1226 cod. civ. fa<br />

riferimento alla "porzione di piano" non inten<strong>de</strong> aver riguardo alla "porzione" <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà, ma<br />

CondominioNews24 n. 12 27


alla porzione come unità. Pertanto, è sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola<br />

parte di una unità immobiliare, perché la proprietà di <strong>de</strong>tta unità concorra alla ripartizione <strong>de</strong>lle<br />

spese pari ai due terzi <strong>de</strong>ll'intero, restando a carico <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà <strong>de</strong>l lastrico il restante un terzo"<br />

(cfr. sent. 27 novembre 2001, n. 3343, Arch. loc. 2002, 180); e il Tribunale di Pescara, con<br />

me<strong>de</strong>sime argomentazioni, ha ribadito che "l'art. 1126 cod. civ. non distingue in alcun modo tra<br />

unità totalmente coperte dal terrazzo e unità coperte dal me<strong>de</strong>simo solo parzialmente, né individua<br />

alcuna relazione tra la "misura" <strong><strong>de</strong>lla</strong> copertura in concreto garantita a un "appartamento" dal<br />

terrazzo da riparare e misura <strong><strong>de</strong>lla</strong> contribuzione alle spese di <strong>de</strong>tta riparazione, né legittima il<br />

ricorso a tabelle millesimali di ripartizione <strong>de</strong>i costi (calcolate secondo il valore <strong>de</strong>gli "spazi" -<br />

interni al singoli piani o porzioni di piano - in concreto coperti dal lastrico da riparare) diverse<br />

rispetto a quelle (calcolate secondo il valore <strong>de</strong>i piani o <strong>de</strong>lle porzioni di piano di cui sono parti gli<br />

spazi pre<strong>de</strong>tti) di cui agli artt. 1126 cod. civ. e 68 disp att. cod. civ." (cfr. sent. 5 ottobre 2006,<br />

inedita).<br />

La conseguenza di tale impostazione è che - nel caso in cui una porzione di piano sia coperta per<br />

una parte <strong><strong>de</strong>lla</strong> sua superficie - dovrà contribuire alla quota di 2/3 <strong>de</strong>lle spese di manutenzione <strong>de</strong>l<br />

lastrico solare a uso esclusivo con tutta intera la sua quota millesimale.<br />

Le parti comuni coperte dal lastrico solare<br />

Sempre con riferimento alla ripartizione <strong><strong>de</strong>lla</strong> quota spese <strong>de</strong>i 2/3 vi è l'ulteriore possibilità che a<br />

essere coperte dal lastrico non siano solo le porzioni di piano in proprietà esclusiva, ma anche zone<br />

e/o aree di pertinenza condominiale.<br />

Tale situazione non può essere sottovalutata e va invece analizzata per le potenziali conseguenze<br />

giuridiche che è in grado di produrre. Infatti, se si consi<strong>de</strong>ra che, come è già stato ampiamente<br />

illustrato, per consolidato principio giuridico, la quota <strong>de</strong>i 2/3 <strong>de</strong>ve essere ripartita tra i soli<br />

condomini "coperti" (con esclusione <strong>de</strong>i "non coperti"), la ricomprensione sotto la proiezione <strong>de</strong>l<br />

lastrico di locali di proprietà <strong>de</strong>l condominio (di cui sono titolari pro quota tutti i condomini)<br />

<strong>de</strong>termina la partecipazione alla ripartizione <strong>de</strong>lle spese anche <strong>de</strong>l "condominio" cioè, ancora una<br />

volta, di tutti i condomini (anche di quelli "non coperti").<br />

Sul punto, però, non vi sono riferimenti giurispru<strong>de</strong>nziali che possano aiutare, fatta eccezione per<br />

una non recentissima pronuncia di una Corte lombarda in base alla quale "<strong>de</strong>ve porsi a carico <strong>de</strong>i<br />

soggetti interessati alla funzione di copertura <strong><strong>de</strong>lla</strong> terrazza a livello la quota (<strong>de</strong>ll'importo pari ai<br />

due terzi <strong>de</strong>ll'intera spesa) proporzionale alla parte di edificio condominiale in cui sono contenute le<br />

proprietà comune e quelle esclusive, calcolando opportunamente la misura <strong>de</strong>ll'inci<strong>de</strong>nza di tali<br />

parti" (cfr. Trib. Milano 7 novembre 1994, Giust. civ. 1995, 1371).<br />

In merito a tale ultima affermazione, è opportuno osservare che se è vero, da una parte, che, nel<br />

caso illustrato la funzione di utilità <strong>de</strong>l lastrico è svolta anche a favore di locali condominiali con<br />

conseguenza ricomprensione <strong>de</strong>l condominio (e per esso, di tutti i condomini) nel novero <strong>de</strong>i<br />

soggetti tenuti al pagamento, è anche vero che i locali condominiali non sono "millesimati", cioè,<br />

non gli è mai attribuita, nelle relative tabelle, una specifica quota millesimale, con l'ulteriore<br />

conseguenza di una notevole difficoltà ad applicare concretamente la ripartizione (1/3-2/3)<br />

prevista dall'art. 1126 cod. civ.<br />

Le spese da ripartire tra titolare e condomini<br />

Qualche ulteriore precisazione occorre sulla natura <strong>de</strong>lle opere le cui spese sono da ricompren<strong>de</strong>rsi<br />

nella ripartizione tra il titolare esclusivo <strong>de</strong>l lastrico solare (1/3) e i condomini "coperti " (2/3).<br />

Va, in via generale, precisato che le spese da ripartite ex art. 1126 cod. civ. sono quelle relative al<br />

ripristino <strong><strong>de</strong>lla</strong> funzione di copertura svolta dal lastrico stesso.<br />

Vi rientrano, pertanto:<br />

- le spese per il rifacimento o la manutenzione <strong><strong>de</strong>lla</strong> copertura, cioè, <strong>de</strong>l manto impermeabilizzato<br />

(Cass. 19 ottobre 1992, n. 11449);<br />

- le spese per il rifacimento <strong><strong>de</strong>lla</strong> pavimentazione (cfr. Cass. n. 2726/2002; Cass. n. 7472/2001;<br />

Trib. Genova n. 3449/1990);<br />

CondominioNews24 n. 12 28


- le spese accessorie, cioè quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via<br />

conseguenziale e strumentale, quali, per esempio, le spese per il rifacimento <strong><strong>de</strong>lla</strong> pavimentazione<br />

e <strong>de</strong>l parapetto, nonché per il trasporto e la discarica <strong>de</strong>i <strong>de</strong>triti (cfr. Cass. n. 11449/1992);<br />

In senso contrario, non sono ricomprese nella ripartizione prevista dall'art. 1126 cod. civ., e<br />

<strong>de</strong>vono essere sostenute interamente dal titolare <strong>de</strong>l diritto esclusivo sul lastrico:<br />

- le spese per il rifacimento <strong>de</strong>i parapetti, in quanto non collegate con la funzione di copertura (cfr.<br />

Cass. n. 2726/2002; Cass. n. 15389/2000; Cass. n. 1361/1989);<br />

- per la stessa ragione, le spese per il rifacimento <strong>de</strong>lle ringhiere (cfr. Cass. n. 10602/1990);<br />

- le spese dovute a fatto imputabile esclusivamente al titolare <strong>de</strong>ll'uso esclusivo (cfr. Cass. n.<br />

5604/1978);<br />

- le spese relative a opere necessarie per riparare i difetti originari di progettazione o di esecuzione<br />

<strong>de</strong>ll'opera, in<strong>de</strong>bitamente tollerati dal singolo proprietario (cfr. Cass. n. 6060/1998);<br />

- le spese per fatto imputabile (nella specie, quelle <strong>de</strong>rivanti dalla con<strong>de</strong>nsa creata dai vasi di<br />

cemento allocati sul lastrico) (cfr. Trib. Milano 9 aprile 1992);<br />

- le spese per le pertinenze <strong><strong>de</strong>lla</strong> proprietà esclusiva, quali quelle relative alla manutenzione di una<br />

piscina (cfr. Trib. Milano 12 febbraio 2003).<br />

Casi particolari<br />

A tutte le sud<strong>de</strong>tte specificazioni in ordine all'applicazione <strong>de</strong>ll'art. 1126 cod. civ. si aggiungano le<br />

seguenti, per cui:<br />

- per l'esecuzione <strong>de</strong>i lavori di manutenzione, il titolare <strong>de</strong>l diritto esclusivo sul lastrico non ha<br />

diritto ad alcuna in<strong>de</strong>nnità (cfr. Trib. Napoli 16 febbraio 1994, Arch. loc. 1994, 342);<br />

- nell'esecuzione <strong>de</strong>i lavori di manutenzione <strong>de</strong>l lastrico solare esclusivo <strong>de</strong>v'essere conservata la<br />

qualità preesistente <strong>de</strong>i materiali (cfr. Trib. Sanremo n. 409/1990, Arch. loc. 1991, 607);<br />

- il principio <strong><strong>de</strong>lla</strong> rimborsabilità al condomino, ex art. 1134 cod. civ., <strong>de</strong>ve essere applicato anche<br />

alle spese di riparazione e ricostruzione <strong>de</strong>l lastrico in uso esclusivo <strong>de</strong>l condomino, trattandosi di<br />

spese comunque <strong>de</strong>stinate a essere ripartite tra tutta la collettività condominiale ai sensi <strong>de</strong>ll'art.<br />

1126 cod. civ. (cfr. Trib. Milano 27 maggio 1993, Arch. loc. 1994, 128). Da tale applicabilità <strong>de</strong>riva<br />

che, in applicazione <strong>de</strong>i principi posti dal citato art. 1134 cod. civ., il condomino che ha sostenuto<br />

spese di manutenzione <strong>de</strong>l lastrico senza autorizzazione non ha diritto al rimborso se non prova la<br />

sussistenza di un'urgenza nell'esecuzione (cfr. Trib. Firenze 22 maggio 2001, n. 507).<br />

Tabella 1<br />

La giurispru<strong>de</strong>nza citata<br />

LEGITTIMITA'<br />

Cass. civ. 6 giugno 1959, n. 1694<br />

Cass. civ. 23 dicembre 1968, n. 4054<br />

Cass. civ. 29 gennaio 1974, n. 244<br />

Cass. civ. 21 maggio 1974, n. 1501<br />

Cass. civ. 16 luglio 1976, n. 2821<br />

Cass. civ. 28 novembre 1978, n. 5604<br />

Cass. civ. 30 gennaio 1985, n. 532<br />

Cass. civ. 18 marzo 1989, n. 1361<br />

CondominioNews24 n. 12 29


Cass. civ. 1° giugno 1990, n. 5162<br />

Cass. civ. 5 novembre 1990, n. 10602<br />

Cass. civ. 19 ottobre 1992, n. 11449<br />

Cass. civ. 3 maggio 1993, n. 5125<br />

Cass. civ. 19 ottobre 1993, n. 11449<br />

Cass. civ. 15 aprile 1994, n. 3542<br />

Cass. civ. 7 aprile 1995, n. 4060<br />

Cass. civ. 10 aprile 1996, n. 3294<br />

Cass. civ. 18 giugno 1998, n. 6060<br />

Cass. civ. 24 agosto 1998, n. 8346<br />

Cass. civ. 9 agosto 1999, n. 8532<br />

Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9651<br />

Cass. civ. 1° dicembre 2000, n. 15389<br />

Cass. civ. 4 giugno 2001, n. 7472<br />

Cass. civ. 9 novembre 2001, n. 13858<br />

Cass. civ. 25 febbraio 2002, n. 2726<br />

Cass. civ. 17 gennaio 2003, n. 642<br />

Cass. civ. 15 luglio 2003, n. 11029<br />

Cass. civ. 16 luglio 2004, n. 13279<br />

Cass. civ. 6 febbraio 2005, n. 3102<br />

Cass. civ. 28 febbraio 2007, n. 4787<br />

MERITO<br />

App. Napoli 23 dicembre 1965<br />

App. Milano 20 gennaio 1978, n. 158<br />

Trib. Genova 7 novembre 1990, n. 3449<br />

Trib. Sanremo 12 dicembre 1990, n. 409<br />

Trib. Milano 9 aprile 1992<br />

Trib. Milano 27 maggio 1993<br />

Trib. Napoli 16 febbraio 1994<br />

CondominioNews24 n. 12 30


Trib. Milano 7 novembre 1994<br />

Trib. Firenze 22 maggio 2001, n. 507<br />

Trib. Bologna 27 novembre 2001, n. 3343<br />

Trib. Milano 12 febbraio 2003<br />

Trib. Pescara 5 ottobre 2006<br />

Bibliografia<br />

- Capponi, "Brevi note in merito all'uso esclusivo <strong>de</strong>l lastrico solare. Rinuncia e usucapione ", Arch.<br />

loc. 1998, 819 ss.<br />

- Capponi, "Panoramica completa ed aggiornata <strong><strong>de</strong>lla</strong> giurispru<strong>de</strong>nza in tema di ripartizione <strong>de</strong>lle<br />

spese per i balconi", Arch. loc. 2005, 625 ss.<br />

- Capponi, "Sul criterio di riparto <strong>de</strong>lle spese per la manutenzione ed il rifacimento <strong>de</strong>i parapetti<br />

<strong>de</strong>i lastrici solari", Arch. loc. 2004, 541 ss.<br />

- Caputi, "La responsabilità <strong>de</strong>i condomini per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo",<br />

Danno e resp. 1999, 427 ss.<br />

- Ceruti, "Annullabile e nulla la <strong>de</strong>libera condominiale assunta a maggioranza che conce<strong>de</strong> in<br />

locazione il lastrico solare per una stazione radio base", Riv. giur. ed. 2006, 996 ss.<br />

- Cocchiara, "La sopraelevazione <strong>de</strong>gli edifici in condominio", Rass. loc. cond. 2000, 232 ss.<br />

- De Tilla, "Lastrico solare e ripartizione <strong>de</strong>lle spese", Rass. loc. cond. 2003, 261 ss.<br />

- De Tilla, "Riparazione <strong>de</strong>i lastrici solari e responsabilità", Arch. loc. 2002, 39 ss.<br />

- De Tilla, "Terrazza a livello e sopraelevazione", Arch. loc. 2000, 70 ss.<br />

- Ditta, "Brevi note in tema di terrazza a livello", Riv. giur. edil. 1999, 37 ss.<br />

- Gatto, "Installazione di stazioni radio su lastrici solari, problematica", Arch. loc. 2000, 851 ss.<br />

- Gaudino, "I lastrici solari nel condominio e la responsabilità per i danni da infiltrazioni:<br />

intervengono le sezioni unite", Resp. civ. prev. 1007, 1095 ss.<br />

- Gentile, "La ripartizione <strong>de</strong>lle spese di riparazione <strong>de</strong>l lastrico solare di uso esclusivo ", Nuova<br />

giur. comm. 2003, 377 ss.<br />

- Givri, "Questioni in tema di sopraelevazione", Riv. giur. edil. 1999, 442 ss.<br />

- Izzo, "Difetto di manutenzione <strong>de</strong>l lastrico solare e responsabilità per danni", Corr. giur. 1997,<br />

1415 ss.<br />

- Izzo, "<strong>Il</strong> lastrico solare condominiale e la c.d. "colonna d'aria" diritti reali e personali", Giust. civ.<br />

2006, 569 ss.<br />

- Salciarini, "Consi<strong>de</strong>razioni su alcune pronunce in merito al diritto di sopraelevazione ex art. 1127<br />

cod. civ.... aspettando le Sezioni Unite", Riv. giur. ed. 2006, 849 ss.<br />

- Santarsiere, "Uso esclusivo <strong>de</strong>l lastrico solare condominiale e illegittima costruzione di veranda",<br />

Arch. loc. 2003, 834 ss.<br />

- Santarsiere, "Riparazione soffitto privato-lastrico solare condominiale. Accesso vietato<br />

nell'appartamento. Diniego <strong>de</strong>l provvedimento di urgenza", Arch. loc. 2002, 623 ss.<br />

- Scarpa, "Lastrico solare e condominio: la beffa oltre il danno?", Rass. loc. cond. 2002, 446 ss.<br />

- Scarpa, "Le Sezioni Unite sul lastrico solare", Rass. loc. cond. 1997, 346 ss.<br />

- Scripelliti, "La ripartizione <strong>de</strong>lle spese nel sistema normativo condominiale", Arch. loc. 2007, 575<br />

ss.<br />

- Tamma, "Diritto di sopraelevazione ed in<strong>de</strong>nnità ex art. 1127 cod. civ.", Notariato 2006, 483 ss.<br />

- Visca, "In tema di lastrico solare di uso esclusivo di un condomino", Giust. civ. 1999, 2398 ss.<br />

<strong>Il</strong> codice civile<br />

Art. 1123 - Ripartizione <strong>de</strong>lle spese<br />

Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione <strong>de</strong>i soffitti, <strong>de</strong>lle volte e <strong>de</strong>i solai<br />

Art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo<br />

CondominioNews24 n. 12 31


Giurispru<strong>de</strong>nza<br />

Assemblea<br />

Tribunale di Roma, sentenza n. 10701<br />

Assemblea – Delibera assembleare - Conferma <strong>de</strong>ll’amministratore – Quorum richiesto<br />

Per la sola conferma <strong>de</strong>ll'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista<br />

dal terzo comma <strong>de</strong>ll'articolo 1136 <strong>de</strong>l Codice civile (un terzo <strong>de</strong>i partecipanti al condominio e<br />

almeno un terzo <strong>de</strong>l valore <strong>de</strong>ll'edificio). Invero, la conferma <strong>de</strong>ll'amministratore in carica è<br />

fattispecie ben diversa da quella <strong><strong>de</strong>lla</strong> nomina e <strong><strong>de</strong>lla</strong> revoca in quanto è rielezione <strong>de</strong>llo stesso<br />

nella carica prece<strong>de</strong>ntemente ricoperta, per la cui <strong>de</strong>liberazione è sufficiente la maggioranza<br />

prevista dal terzo comma <strong>de</strong>ll'articolo 1136 <strong>de</strong>l Codice civile.<br />

Nota<br />

Per la conferma <strong>de</strong>ll'amministratore di condominio non è richiesta la stessa maggioranza che serve<br />

per la nomina e la revoca. È il principio affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza<br />

10701/2009, con una pronuncia in contraria rispetto alla giurispru<strong>de</strong>nza prevalente.<br />

I giudici, pur riconoscendo validità alla cosid<strong>de</strong>tta prorogatio che spesso si rinnova a tempo<br />

in<strong>de</strong>terminato, hanno sempre ritenuto che la nomina, la conferma e la revoca <strong>de</strong>ll'amministratore<br />

fossero soggette allo stesso quorum per la validità <strong><strong>de</strong>lla</strong> relativa <strong>de</strong>libera assembleare, e in<br />

particolare a quello "qualificato" previsto dal comma 4 <strong>de</strong>ll'articolo 1136 <strong>de</strong>l Codice civile<br />

(maggioranza <strong>de</strong>gli intervenuti che rappresenti almeno la metà <strong>de</strong>l valore <strong>de</strong>ll'edificio espresso in<br />

millesimi).<br />

In realtà, secondo molti interpreti e autorevole dottrina non c'è mai stato alcun dubbio che nomina<br />

e conferma siano istituti diversi, anche in consi<strong>de</strong>razione <strong>de</strong>l contenuto letterale che esprimono (e il<br />

legislatore <strong>de</strong>l 1942 era molto più preciso di quello attuale): conferire per la prima volta un<br />

mandato o rinnovare il mandato sottolineando forse soltanto la rieleggibilità.<br />

Questo orientamento è ora accolto nella pronuncia 10701/2009 <strong>de</strong>l Tribunale di Roma. Lo stesso<br />

giudice ha chiarito che si tratta di rielezione <strong>de</strong>llo stesso amministratore nella carica<br />

prece<strong>de</strong>ntemente ricoperta da inquadrare nella disciplina prevista dall'articolo 1135 <strong>de</strong>l Codice<br />

civile, per la quale non serve la maggioranza richiesta dal comma 4 <strong>de</strong>ll'articolo 1136, ma basta<br />

quella prevista dal comma 3: un numero di voti che rappresenti un terzo <strong>de</strong>i partecipanti al<br />

condominio e almeno un terzo <strong>de</strong>l valore <strong>de</strong>ll'edificio.<br />

La logica <strong>de</strong>i due istituti diversi è certamente sensata: la nomina di un nuovo amministratore<br />

virtualmente sconosciuto al condominio <strong>de</strong>ve ottenere un vasto consenso; la conferma annuale,<br />

invece, si riferisce a chi è già in carica e ha già dato dimostrazione <strong>de</strong>lle proprie capacità.<br />

Non avrebbe senso, d'altra parte, il riferimento <strong>de</strong>ll'articolo 66 <strong>de</strong>lle disposizioni di attuazione <strong>de</strong>l<br />

Codice civile, che richiama l'assemblea ordinaria per le <strong>de</strong>liberazioni indicate nell'articolo 1135 <strong>de</strong>l<br />

Codice civile. D'altron<strong>de</strong>, la scelta di un quorum non qualificato non implica un esito scontato <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

<strong>de</strong>liberazione: anche i condomini che non intendono confermare l'amministratore vengono<br />

convocati in assemblea, dove possono esprimere <strong>de</strong>mocraticamente l'eventuale dissenso alla<br />

conferma. Ora si tratta di ve<strong>de</strong>re se questo nuovo orientamento pren<strong>de</strong>rà pie<strong>de</strong> anche tra i giudici<br />

di legittimità.<br />

(Carlo Parodi, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 27 luglio 2009, p.39)<br />

CondominioNews24 n. 12 32


Corte di cassazione, Sez. II civ., Sentenza 10 agosto 2009 n. 18192<br />

Assemblea condominiale - Delibera contenente l'indicazione <strong>de</strong>i soli astenuti e contrari -<br />

Annullabilità - Esclusione<br />

In tema di <strong>de</strong>libere di assemblee condominiali, la corte afferma che non è annullabile la <strong>de</strong>libera il<br />

cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa <strong>de</strong>i condomini che hanno votato a favore,<br />

tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per <strong>de</strong>lega, con<br />

i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, <strong>de</strong>i condomini che si sono<br />

astenuti e che hanno votato contro e <strong>de</strong>l valore complessivo <strong>de</strong>lle quote millesimali di cui gli uni e<br />

gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti<br />

e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore <strong>de</strong>ll'edificio da essi rappresentato,<br />

nonché di verificare che la <strong>de</strong>liberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art.<br />

1136 cod. civ.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Nota<br />

Non è annullabile la <strong>de</strong>libera <strong>de</strong>ll'assemblea di condominio che contiene l'indicazione <strong>de</strong>i soli<br />

astenuti e contrari. Queste informazioni, afferma infatti la seconda sezione civile <strong><strong>de</strong>lla</strong> Cassazione<br />

con la sentenza 18192/09, consentono di individuare «per differenza» i condomini che hanno<br />

invece espresso voto favorevole.<br />

Alla Suprema corte era stato chiesto di verificare la conformità al Codice civile di un verbale in cui<br />

non appare né il numero complessivo <strong>de</strong>i partecipanti al condominio, né l'elenco <strong>de</strong>i nomi di chi ha<br />

votato a favore, ma solo di quelli contrari e astenuti. L'articolo 1136 <strong>de</strong>l Codice civile, spiega la<br />

Cassazione, dispone innanzitutto che le <strong>de</strong>libere <strong>de</strong>bbano essere approvate con un numero di voti<br />

che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, <strong>de</strong>i partecipanti al condominio intervenuti<br />

nella riunione e che <strong>de</strong>lle <strong>de</strong>libere stesse <strong>de</strong>bba essere redatto un verbale. La norma, aggiunge la<br />

Corte, non preve<strong>de</strong> che, ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> validità <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>liberazione, il verbale riproduca i nomi <strong>de</strong>i<br />

singoli partecipanti alla votazione, pro e contro, né i valori <strong>de</strong>lle rispettive quote millesimali.<br />

Nonostante questo, in tutta ragionevolezza, la Cassazione ritiene che l'individuazione <strong>de</strong>i<br />

partecipanti assenzienti e dissenzienti sia essenziale. Infatti, nelle maggioranze richieste per dare<br />

validità alle <strong>de</strong>libere convergono un elemento personale, i partecipanti <strong>de</strong>l condominio, e uno reale,<br />

la quota millesimale. Quindi, conoscere i nomi di chi è favorevole e di chi è contrario è<br />

indispensabile per verificare se esiste o meno la maggioranza richiesta.<br />

C'è poi da sottolineare come il voto produca perlomeno un effetto che va al di là <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

<strong>de</strong>liberazione: infatti il potere di impugnazione è assegnato proprio a chi si è espresso con voto<br />

contrario oltre, naturalmente, agli assenti (ma di questi <strong>de</strong>ve esserci traccia nelle operazioni<br />

preliminari <strong>de</strong>ll'assemblea, quando si verifica la sua regolare costituzione). Ci sono poi anche altre<br />

ragioni che rendono necessaria l'i<strong>de</strong>ntificazione <strong>de</strong>i condomini che hanno votato: ad esempio è<br />

innegabile l'attenzione <strong>de</strong>i partecipanti a valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi.<br />

Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha negli anni sviluppato una consistente<br />

giurispru<strong>de</strong>nza sull'argomento sintetizzabile in tre punti: innanzitutto il verbale <strong>de</strong>ve contenere<br />

l'indicazione <strong>de</strong>i nomi <strong>de</strong>i condomini favorevoli e <strong>de</strong>i contrari e <strong>de</strong>lle loro quote; la mancata<br />

verbalizzazione <strong>de</strong>l numero <strong>de</strong>i votanti, pro o contro, invalida la <strong>de</strong>libera; infine, è annullabile la<br />

<strong>de</strong>liberazione il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione <strong>de</strong>i singoli condomini pro,<br />

contro o assenti.<br />

Tuttavia, la vicenda sottoposta alla Cassazione – nella quale si discute <strong><strong>de</strong>lla</strong> legittimità di un<br />

verbale in cui è omessa la sola indicazione <strong>de</strong>i condomini a favore – è un po' diversa da quelle fin<br />

qui viste, dove invece le lacune <strong>de</strong>i documenti assembleari sono tali da ren<strong>de</strong>re impossibile la<br />

verifica <strong>de</strong>i quorum, costitutivi o <strong>de</strong>liberativi che siano. In questo caso, la Cassazione applica infatti<br />

il principio in base al quale «non è annullabile la <strong>de</strong>libera il cui verbale, ancorché non riporti<br />

l'indicazione nominativa <strong>de</strong>i condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di<br />

tutti i condomini presenti, personalmente o per <strong>de</strong>lega, con i relativi millesimi, e rechi l'indicazione<br />

nominativa <strong>de</strong>i condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e <strong>de</strong>l valore complessivo<br />

<strong>de</strong>lle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori».<br />

Questi dati, chiu<strong>de</strong> la Suprema corte, «consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti<br />

e quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato, e di verificare<br />

CondominioNews24 n. 12 33


che la <strong>de</strong>liberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto».<br />

(Andrea Maria Candidi, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore "Norme e Tributi", 31 agosto 2009, p.95)<br />

Innovazioni<br />

Corte di Cassazione Sez. II civ., Sentenza 24 giugno 2009 n. 14786<br />

Innovazioni e modifiche - Trasformazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa comune nell'interesse ed in<br />

pregiudizio anche di un solo condomino - Innovazione vietata<br />

E' legittima, ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 1102 cod. civ., sia l'utilizzazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa comune da parte <strong>de</strong>l<br />

singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale <strong>de</strong>stinazione, purché<br />

nel rispetto <strong>de</strong>lle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, <strong>de</strong>gli altri condomini, sia l'uso più<br />

intenso <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari,<br />

dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno nel rispetto<br />

<strong>de</strong>l principio generale di cui all'articolo 1102 cod. civ.. D'altra parte, la trasformazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa<br />

comune nell'interesse esclusivo di alcuni condomini e con pregiudizio <strong>de</strong>l diritto di godimento <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

stessa anche di un solo condomino, configura l'innovazione vietata dall'articolo 1120 cod. civ.,<br />

comma 2, atteso che in tal caso: a) l'uso <strong>de</strong>l bene avviene in violazione <strong>de</strong>l limite sancito<br />

dall'articolo 1102 cod. civ., di non alterare la <strong>de</strong>stinazione naturale ed esorbita dal novero <strong>de</strong>lle<br />

modifiche consentite al condomino, dovendo peraltro inten<strong>de</strong>rsi per innovazione in senso tecnicogiuridico<br />

non qualsiasi mutamento o modificazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa comune, ma solamente quella<br />

modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la <strong>de</strong>stinazione originaria; b) le<br />

innovazioni che comportano la compromissione <strong>de</strong>i diritti <strong>de</strong>gli altri condomini sono vietate ai sensi<br />

<strong>de</strong>ll'articolo 1120 c.c., comma 2, in quanto rendono il bene inservibile all'uso comune, dovendo qui<br />

consi<strong>de</strong>rarsi che la condizione di inservibilità <strong>de</strong>l bene comune all'uso o al godimento anche di un<br />

solo condomino è riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile<br />

menomazione <strong>de</strong>ll'utilità che il condomino prece<strong>de</strong>ntemente ricavava dal bene.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Nota<br />

<strong>Il</strong> diritto <strong>de</strong>l singolo condomino di installare l'ascensore non può le<strong>de</strong>re quello <strong>de</strong>gli altri condomini<br />

all'utilizzo <strong>de</strong>lle parti comuni: così la corte di Cassazione (sentenza 14786 <strong>de</strong>l 24 giugno scorso) è<br />

tornata a pronunciarsi su un tema che ha sempre dato luogo a <strong>de</strong>cisioni confliggenti. Infatti, da un<br />

lato la normativa sul condominio non contempla la fattispecie specifica, limitandosi a disciplinare le<br />

innovazioni; dall'altro, la legge sull'eliminazione <strong>de</strong>lle barriere architettoniche chie<strong>de</strong> una<br />

maggioranza ridotta per l'innovazione ascensore (legge 13/1989, articolo 2, che richiama i commi<br />

2 e 3 <strong>de</strong>ll'articolo 1136 <strong>de</strong>l Codice civile).<br />

Tuttavia, la Cassazione (sentenza 24006/2004) ha stabilito che, se la spesa per l'ascensore viene<br />

sostenuta da un solo condomino o da un gruppo di condomini, non serve alcuna <strong>de</strong>libera. In questo<br />

caso la fattispecie rientra tra le facoltà <strong>de</strong>l proprietario ai sensi <strong>de</strong>ll'articolo 1102 <strong>de</strong>l Codice civile,<br />

che conferisce al condomino il diritto di utilizzare le parti comuni, anche oltre la loro <strong>de</strong>stinazione,<br />

purché non ne sia alterata la funzionalità.<br />

La questione, pertanto, si sposta sulla legittimità <strong>de</strong>lle innovazioni e, soprattutto, sulla nullità <strong>de</strong>lle<br />

<strong>de</strong>libere che consentono innovazioni vietate. In questo senso, la pronuncia cardine è la sentenza<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> Cassazione 6109/1994, che aveva stabilito la nullità di una <strong>de</strong>libera che autorizzava, con la<br />

maggioranza prevista dalla legge 13/89, l'installazione di un ascensore, dal momento che che<br />

l'installazione avrebbe causato un <strong>de</strong>prezzamento <strong>de</strong>ll'unità immobiliare <strong>de</strong>l condomino situato a<br />

piano terra.<br />

<strong>Il</strong> punto sul quale si focalizza il dibattito giurispru<strong>de</strong>nziale, pertanto, non sono le maggioranze<br />

necessarie ad approvare l'installazione <strong>de</strong>ll'ascensore, ma è la legittimità <strong>de</strong>ll'innovazione<br />

(legittimità che viene meno quando la <strong>de</strong>libera interviene a danno di parti condominiali o di<br />

proprietà private).<br />

La sentenza 9033/2001 aveva riconosciuto la legittimità <strong>de</strong>ll'installazione <strong>de</strong>ll'ascensore, anche in<br />

ragione di una minore utilizzazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> scala. La pronuncia ora in esame, invece, ha ritenuto<br />

corretta la <strong>de</strong>cisione <strong><strong>de</strong>lla</strong> Corte d'appello, che ha dichiarato nulla la <strong>de</strong>libera con cui si autorizzava<br />

l'occupazione stabile di parte <strong>de</strong>l cortile comune e la chiusura <strong>de</strong>lle prese di luce <strong><strong>de</strong>lla</strong> scala<br />

CondominioNews24 n. 12 34


condominiale.<strong>Il</strong> giudice di merito, pertanto, dovrà stabilire caso per caso se l'installazione si<br />

configuri come semplice modifica <strong>de</strong>lle parti comuni, inidonea a le<strong>de</strong>rne la funzione, o se<br />

costituisca un'alterazione permanente e dannosa <strong>de</strong>lle parti comuni o implichi un sensibile<br />

<strong>de</strong>prezzamento di unità immobiliari.<br />

Inoltre, la pronuncia in esame presenta una statuizione di rilievo: la Cassazione, infatti, stabilisce<br />

che nel condominio valga il principio di solidarietà, tratto dall'articolo 2 <strong><strong>de</strong>lla</strong> Costituzione, cui<br />

<strong>de</strong>vono essere informati i rapporti condominiali, attraverso il contemperamento <strong>de</strong>gli interessi di<br />

tutti.<br />

(Paolo Gatto, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 27 luglio 2009, p.39)<br />

Corte d'Appello Napoli Sez. II Civile, Sentenza <strong>de</strong>l 14 maggio 2009, n. 1637<br />

Condominio - Sostituzione <strong>de</strong>l rivestimento esterno <strong><strong>de</strong>lla</strong> veranda - Innovazione non<br />

consentita - Insussistenza - Motivi.<br />

Non ogni variazione <strong>de</strong>l disegno originario <strong>de</strong>l costruttore costituisce una violazione <strong>de</strong>l <strong>de</strong>coro<br />

architettonico, bensì solo quelle che, <strong>de</strong>turpando o stravolgendo completamente l'aspetto esteriore<br />

<strong>de</strong>l fabbricato, si risolvono in un pregiudizio patrimoniale per gli altri condomini, in particolare la<br />

sostituzione <strong>de</strong>l rivestimento esterno <strong><strong>de</strong>lla</strong> veranda (nella specie la sostituzione <strong>de</strong>gli infissi in<br />

alluminio con strutture in muratura e vetrate a nastro) non è una modificazione idonea ad inci<strong>de</strong>re<br />

significativamente sull'armonica distribuzione <strong>de</strong>lle singole parti <strong>de</strong>ll'edificio e rientra, pertanto, tra<br />

le innovazioni consentite al singolo condomino.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Responsabilità civile<br />

Corte di Cassazione Sez. II civ., Sentenza 3 luglio 2009 n. 15744<br />

Responsabilità civile – Diritto al risarcimento <strong>de</strong>i danni – Legittimazione attiva –<br />

Soggetto danneggiato – Proprietario <strong>de</strong>l bene al momento <strong>de</strong>l verificarsi <strong>de</strong>ll’evento<br />

dannoso – Fattispecie – Condominio.<br />

<strong>Il</strong> diritto al risarcimento <strong>de</strong>i danni, ancorché causati ad un immobile, è di natura personale e<br />

compete esclusivamente a chi sia proprietario <strong>de</strong>l bene all’epoca <strong>de</strong>ll’evento dannoso, subendo la<br />

relativa diminuzione patrimoniale, non costituendo, invece, un accessorio <strong>de</strong>l diritto di proprietà,<br />

trasmissibile automaticamente con l'alienazione <strong>de</strong>ll'immobile al nuovo proprietario.<br />

(Raffaele Cusmai, Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Proprietà<br />

Corte di Cassazione Sez. II civ., Sentenza 7 luglio 2009 n. 15954<br />

Proprietá - Azioni di difesa – Azione di rivendicazione – Azione di regolamento confini –<br />

Differenze.<br />

L’azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre con<br />

la prima, l'attore, sull'assunto di essere proprietario <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa e di non averne il possesso, agisce<br />

contro il possessore o <strong>de</strong>tentore per ottenere il riconoscimento giudiziale <strong>de</strong>l suo diritto di proprietà<br />

sulla cosa stessa e la sua restituzione, con la seconda ten<strong>de</strong>, viceversa, soltanto all'accertamento<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> esatta linea di <strong>de</strong>marcazione tra il proprio fondo e quello <strong>de</strong>l convenuto, allegandone<br />

l'oggettiva incertezza, ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei<br />

rispettivi titoli di acquisto. Ne consegue che l'azione di rivendica postula l'esistenza di un conflitto<br />

tra titoli, <strong>de</strong>terminato dal convenuto che nega la proprietà <strong>de</strong>ll'attore, contrapponendo al titolo da<br />

costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto originario o <strong>de</strong>rivativo, mentre<br />

l’actio finium regundorum presuppone non una controversia tra titoli, bensì la contestazione <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

sola <strong>de</strong>limitazione <strong>de</strong>lle rispettive proprietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva <strong>de</strong>l<br />

confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione <strong>de</strong>ll'incertezza<br />

comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo in<strong>de</strong>bitamente posseduta.<br />

(Raffaele Cusmai, Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

CondominioNews24 n. 12 35


Tribunale Chieti Civile, Sentenza <strong>de</strong>l 29 maggio 2009, n. 416<br />

Diritti reali - Proprietà condominiale - Nascita ipso iure - Sussistenza.<br />

Ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> valida costituzione <strong>de</strong>l condominio non è necessario che siano a<strong>de</strong>mpiute particolari<br />

formalità come il rilascio <strong>de</strong>l certificato di abitabilità <strong>de</strong>i singoli appartamenti, la nomina<br />

<strong>de</strong>ll'amministratore, l'approvazione <strong>de</strong>l regolamento o la <strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>lle quote millesimali,<br />

essendo tali attività solo strumenti alla gestione <strong>de</strong>l condominio me<strong>de</strong>simo il quale nasce invece<br />

ipso iure nel momento in cui il proprietario di un immobile suscettibile di frazionamento, poiché<br />

diviso in piani o porzioni di piano, alieni a terzi la prima unità passibile di utilizzazione autonoma e<br />

separata.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Tributi<br />

Corte di Cassazione Sez. V civ., Sentenza 3 luglio 2009 n. 15713<br />

Tributi locali - Tarsu - Accertamento –Mancanza di autorizzazione <strong>de</strong>l sindaco emancato<br />

preavviso - Nullità - Esclusione - Presupposti. (Dlgs 507/1993, articoli 62 e 73)<br />

In materia di accertamento, ai fini <strong>de</strong>ll’applicazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> tassa per lo smaltimento <strong>de</strong>i rifiuti solidi<br />

urbani interni, il comune ha il potere, in una prima fase disciplinata dall’articolo 73 <strong>de</strong>l Dlgs<br />

507/1993, di controllare i dati contenuti nelle <strong>de</strong>nunce <strong>de</strong>gli interessati o acquisiti d’ufficio,<br />

mediante rilevazione diretta <strong><strong>de</strong>lla</strong> misura e <strong>de</strong>stinazione <strong>de</strong>lle superfici imponibili; nel corso di tale<br />

prima fase, che si svolge in collaborazione con l’interessato ed è caratterizzata dal consenso<br />

espresso o tacito <strong>de</strong>l me<strong>de</strong>simo, la mancanza di previa e specifica autorizzazione <strong>de</strong>l sindaco a<br />

effettuare il sopralluogo per la rilevazione diretta <strong>de</strong>lle superfici tassabili, e la mancanza di<br />

preavviso, non comportano nullità <strong>de</strong>ll’accertamento.<br />

Nota<br />

In tema di accertamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> tassa per lo smaltimento <strong>de</strong>i rifiuti solidi urbani, la Corte ha<br />

precisato la natura bifasica <strong><strong>de</strong>lla</strong> procedura. La prima fase, disciplinata dal comma 1 <strong>de</strong>ll’articolo 73<br />

<strong>de</strong>l Dlgs 507/1993, è caratterizzata dal dialogo fra il comune e il contribuente, per il<br />

consolidamento <strong>de</strong>i dati contenuti nella <strong>de</strong>nuncia presentata oppure acquisiti d’ufficio tramite<br />

rilevazione diretta <strong>de</strong>lle superfici. In tale fase i dipen<strong>de</strong>nti comunali o gli incaricati accedono<br />

all’immobile <strong>de</strong>l contribuente con il suo consenso espresso o tacito, senza necessità di una specifica<br />

autorizzazione <strong>de</strong>l sindaco. Nella seconda eventuale fase, disciplinata dai commi 2 e 3 <strong>de</strong>llo stesso<br />

articolo, in mancanza di collaborazione <strong>de</strong>l contribuente, l’iniziativa passa all’ente accertatore, i cui<br />

dipen<strong>de</strong>nti, o il personale <strong>de</strong>gli enti convenzionati, possono acce<strong>de</strong>re all’immobile, ai soli fini <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

rilevazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>stinazione e <strong><strong>de</strong>lla</strong> misura <strong>de</strong>lle superfici, previa autorizzazione <strong>de</strong>l sindaco e<br />

previo avviso. In questo caso, qualora il contribuente non collabori o esista un impedimento alla<br />

rilevazione diretta, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex articolo<br />

2729 <strong>de</strong>l codice civile.<br />

(Guida al diritto, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 5 settembre 2009 n. 35, p.37)<br />

Spese<br />

Tribunale di Roma, Sez. V, Sentenza <strong>de</strong>l 13 luglio 2009, n. 15631<br />

Condominio - Anticipazioni effettuate dall'amministratore - Obbligo di rimborso -<br />

Sussistenza - Onere probatorio a carico <strong>de</strong>lle parti – Individuazione<br />

L'amministratore <strong>de</strong>ve offrire la prova puntuale <strong>de</strong>gli esborsi effettuati in qualità di mandatario,<br />

mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le<br />

anticipazioni da lui effettuate con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli<br />

il compenso oltre al risarcimento <strong>de</strong>ll'eventuale danno - <strong>de</strong>vono dimostrare di avere a<strong>de</strong>mpiuto<br />

all'obbligo di tenere in<strong>de</strong>nne l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

CondominioNews24 n. 12 36


Tribunale di Roma, Sez. 12, Sentenza <strong>de</strong>l 13 luglio 2009, n. 15656<br />

Condominio - Spese di manutenzione <strong>de</strong>lle terrazze equiparate ai lastrici solari -<br />

Ripartizione - Criteri - Individuazione.<br />

In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione <strong>de</strong>lle<br />

terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., che ne<br />

preve<strong>de</strong> la ripartizione in ragione di un terzo, a carico <strong>de</strong>l condomino che abbia l'uso esclusivo,<br />

restando gli altri due terzi <strong><strong>de</strong>lla</strong> stessa spesa a carico <strong>de</strong>i proprietari <strong>de</strong>i piani o porzioni di piano<br />

sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 c.c. -<br />

che preve<strong>de</strong> la ripartizione in parti uguali <strong>de</strong>lle spese tra i proprietari <strong>de</strong>i piani l'uno all'altro<br />

sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione <strong>de</strong>i solai e <strong>de</strong>lle volte e non<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la<br />

funzione di copertura <strong><strong>de</strong>lla</strong> terrazza me<strong>de</strong>sima non viene meno.<br />

(Banca dati Codice <strong>de</strong>gli Immobili)<br />

Impianti<br />

Corte d'Appello Roma Sezione 4 Civile, Sentenza <strong>de</strong>l 17 giugno 2009, n. 2531<br />

Distacco da impianto centralizzato - Onere <strong>de</strong>l condomino di pagare le spese di<br />

conservazione - Impianto idrico - Applicabilita' <strong>de</strong>l me<strong>de</strong>simo criterio - Legittimita'<br />

<strong>Il</strong> principio in base al quale il condomino, che si distacchi da un impianto centralizzato e fruisca di<br />

uno, proprio, autonomo, <strong>de</strong>bba continuare, tra l'altro, a pagare le spese relative alla conservazione<br />

e manutenzione <strong>de</strong>ll'impianto centralizzato, <strong>de</strong>ve essere applicato anche con riguardo all'impianto<br />

idrico, anch'esso compreso tra le cose comuni di cui all'elencazione di cui all'art. 1117 c.c. Ciò in<br />

base all'art. 1118, sec. co. c.c., per il quale il condomino non può rinunziando al diritto sulle cose<br />

comuni sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.<br />

(Banca dati “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore)<br />

Per la consultazione <strong>de</strong>lle sentenze in testo integrale, con approfondimenti e commenti<br />

consigliamo la banca dati immobiliare <strong>de</strong>l Sole24 Ore, “Codice <strong>de</strong>gli Immobili”.<br />

CondominioNews24 n. 12 37


Giurispru<strong>de</strong>nza<br />

<br />

Vincolatività per i condomini <strong>de</strong>l divieto di <strong>de</strong>tenzione di animali domestici<br />

Riconoscimento <strong>de</strong>l diritto soggettivo alla convivenza con un animale domestico quale espressione<br />

<strong>de</strong>l diritto di libertà <strong>de</strong>l cittadino. <strong>Il</strong>legittimo l’eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel<br />

proprio appartamento: possibile <strong>de</strong>roga a fronte di specifica clausola <strong>de</strong>l regolamento condominiale<br />

contrattuale.<br />

Lina Avigliano, “Ventiquattrore Avvocato”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, settembre 2009, N. 9, p. 20.<br />

la QUESTIONE<br />

<strong>Il</strong> divieto di <strong>de</strong>tenzione <strong>de</strong>gli animali domestici all’interno <strong>de</strong>i singoli appartamenti<br />

contenuto nel regolamento di condominio entro quali limiti vincola i condomini?<br />

l’ INTRODUZIONE<br />

Per una buona convivenza in condominio è necessario pren<strong>de</strong>re ogni precauzione per non causare<br />

disturbo. In quasi tutti i condomini vi è la presenza di animali domestici all’interno <strong>de</strong>i singoli<br />

appartamenti e, spesso, i condomini si chiedono entro quali limiti il diritto individuale di tenere<br />

presso di sé animali domestici possa essere limitato. Nel corso <strong>de</strong>gli ultimi <strong>de</strong>cenni è mutata la<br />

sensibilità verso gli animali affermandosi un vero e proprio diritto <strong>de</strong>l singolo a tenere con sé gli<br />

animali quale manifestazione ed espressione <strong><strong>de</strong>lla</strong> propria personalità che si concreta nel rapporto<br />

di convivenza, di ospitalità, di affectio con l’animale ove rimanga entro limiti di normalità e non<br />

arrechi alcuna lesione all’igiene ambientale e alla tranquillità <strong>de</strong>l vicinato. <strong>Il</strong> diritto alla convivenza<br />

<strong>de</strong>ll’uomo con l’animale trova un riconoscimento legislativo nell’art. 1 <strong><strong>de</strong>lla</strong> legge 14 agosto 1991,<br />

n. 281, che in tema di trattamento <strong>de</strong>gli animali domestici stabilisce: “Lo stato promuove e<br />

disciplina la tutela <strong>de</strong>gli animali di affezione, condanna gli atti di cru<strong>de</strong>ltà contro di essi, i<br />

maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e<br />

di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. L’art. 5 <strong><strong>de</strong>lla</strong> stessa legge preve<strong>de</strong> sanzioni<br />

amministrative a carico di chi abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria<br />

abitazione. La mutata coscienza <strong>de</strong>l Legislatore nei confronti <strong>de</strong>gli animali ha portato alla modifica<br />

<strong>de</strong>ll’art. 727 c.p., che tra le altre ipotesi penalmente sanzionate preve<strong>de</strong> il comportamento di chi<br />

<strong>de</strong>tenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura.<br />

le NORME<br />

Artt. 844, 1138 Codice civile<br />

Artt. 659, 727 Codice penale<br />

Legge 14 agosto 1991, n. 281<br />

CondominioNews24 n. 12 38


la FATTISPECIE<br />

<strong>Il</strong> principio che vige nel condominio, per ciò che concerne la <strong>de</strong>tenzione di animali domestici nei<br />

singoli appartamenti, è quello <strong><strong>de</strong>lla</strong> libertà per ogni condomino di poter disporre e go<strong>de</strong>re come<br />

meglio cre<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>lla</strong> propria proprietà esclusiva. Se non che da un lato la <strong>de</strong>tenzione <strong>de</strong>gli animali<br />

domestici rientra nelle facoltà di godimento <strong>de</strong>l proprietario <strong>de</strong>ll’immobile dall’altro pone <strong>de</strong>i<br />

problemi sotto il profilo <strong>de</strong>lle limitazioni convenzionali.<br />

Divieto di <strong>de</strong>tenzione e regolamento condominiale<br />

Una prima questione da esaminare è se un regolamento condominiale contenente il divieto di<br />

<strong>de</strong>tenere animali nelle singole unità immobiliari possa limitare il diritto <strong>de</strong>l singolo e, in caso di<br />

risposta affermativa, entro quali limiti. Poiché il divieto che contiene una tale limitazione riduce la<br />

naturale esplicazione <strong>de</strong>l diritto di proprietà, preliminarmente è necessario verificare se i limiti ai<br />

diritti o ai poteri <strong>de</strong>l condomino sulla propria proprietà esclusiva siano contenuti in un regolamento<br />

condominiale contrattuale o meno. In relazione alla fonte il regolamento assembleare, che è quello<br />

tipico adottato in se<strong>de</strong> di assemblea condominiale mediante <strong>de</strong>libera approvata con la maggioranza<br />

prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c., si distingue dal regolamento contrattuale, precostituito dal<br />

venditore e, successivamente, accettato di volta in volta, dagli acquirenti nei rispettivi atti di<br />

acquisto, e dal regolamento convenzionale approvato concor<strong>de</strong>mente da tutti i condomini.<br />

L’orientamento giurispru<strong>de</strong>nziale prevalente nega al regolamento condominiale la possibilità di<br />

imporre validamente il divieto di tenere animali ai singoli condomini e a maggior ragione se <strong>de</strong>tti<br />

animali non provocano particolari molestie ai vicini. Secondo questa posizione il regolamento<br />

condominiale quando non ha natura contrattuale e non è stato approvato dalla totalità <strong>de</strong>i<br />

partecipanti al condominio è inidoneo a menomare i diritti <strong>de</strong>i singoli condomini sulle porzioni di<br />

fabbricato di loro esclusiva proprietà, in ragione <strong><strong>de</strong>lla</strong> sua natura non contrattuale e <strong>de</strong>l fatto di non<br />

essere stato approvato dalla totalità <strong>de</strong>i condomini. <strong>Il</strong> regolamento condominiale non contrattuale<br />

in astratto non è suscettibile di vincolare la generalità <strong>de</strong>i comunisti con riferimento a clausole<br />

ecce<strong>de</strong>nti i limiti <strong>de</strong>l rispetto <strong>de</strong>i diritti individuali di ciascun condomino imposto dall’art. 1138,<br />

comma 4, c.c.<br />

<strong>Il</strong> divieto implicante la menomazione <strong>de</strong>i diritti <strong>de</strong>i singoli condomini sulle porzioni di edificio in loro<br />

proprietà esclusiva può essere adottato soltanto con un regolamento di natura contrattuale oppure<br />

approvato dalla totalità <strong>de</strong>i condomini, e non con un atto votato solo dalla maggioranza di costoro.<br />

Gli ordinari regolamenti condominiali che a mente <strong>de</strong>ll’art. 1138, comma 4, c.c. risultano approvati<br />

dall’assemblea <strong>de</strong>i condomini con il voto non <strong><strong>de</strong>lla</strong> totalità ma solo dalla maggioranza <strong>de</strong>i<br />

condomini, non possono contenere clausole implicanti menomazioni <strong>de</strong>lle facoltà comprese nel<br />

diritto di proprietà <strong>de</strong>i condomini sulle porzioni <strong>de</strong>l fabbricato comune a essi individualmente<br />

appartenenti in esclusiva. Fra le clausole in questione <strong>de</strong>vono ritenersi incluse quelli recanti il<br />

divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici, posto che tali clausole, nella<br />

realtà, incidono, limitandola, sulla facoltà di godimento <strong>de</strong>gli appartamenti compresa nel contenuto<br />

<strong>de</strong>l diritto di proprietà.<br />

Tale clausola non può produrre effetti neppure con riguardo a quei condomini che concorsero con il<br />

loro voto favorevole alla relativa approvazione. In tal caso le manifestazioni di voto, per non essere<br />

confluite nella formazione di un atto collettivo valido ed efficace, altro non possono essere<br />

consi<strong>de</strong>rate che atti unilaterali atipici, di per sé, inidonei a mente, <strong>de</strong>ll’art. 1987 c.c., a vincolare i<br />

loro autori nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà<br />

[1].<br />

Tuttavia anche in presenza di una clausola limitativa contenuta in un regolamento contrattuale<br />

perché si possa incorrere in una violazione è necessario che venga accertato il turbamento <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

quiete e <strong>de</strong>ll’igiene <strong>de</strong>gli altri condomini. La giurispru<strong>de</strong>nza di merito, difatti, ha sostenuto che il<br />

semplice possesso di cani o altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini nella<br />

violazione <strong>de</strong>l regolamento condominiale che vieti di <strong>de</strong>tenere animali in grado di turbare la quiete<br />

o l’igiene <strong>de</strong>i resi<strong>de</strong>nti, sostenendo la necessità di un effettivo accertamento <strong>de</strong>l pregiudizio<br />

CondominioNews24 n. 12 39


arrecato ai condomini sotto questi profili [2]. Secondo un altro orientamento la presenza di una<br />

norma regolamentare che fa divieto assoluto di tenere gli animali legittima il provvedimento di<br />

allontanamento disposto d’urgenza a prescin<strong>de</strong>re dalla ricorrenza o meno <strong>de</strong>gli estremi per la<br />

configurabilità di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. per odori e rumori provocati dagli animali<br />

[3].<br />

Immissioni e parametri di tollerabilità<br />

A prescin<strong>de</strong>re dall’esistenza o meno di un regolamento condominale contrattuale che vieti al<br />

singolo condomino di <strong>de</strong>tenere animali nell’immobile di sua proprietà, la <strong>de</strong>tenzione di un animale<br />

può integrare in astratto la fattispecie <strong>de</strong>ll’art. 844 c.c. <strong>Il</strong> problema <strong>de</strong>lle immissioni rumorose è<br />

uno fra i più avvertiti nell’attuale società poiché oltre a pregiudicare la salute umana ne pregiudica<br />

la qualità <strong><strong>de</strong>lla</strong> vita condizionandone spesso l’intera esistenza.<br />

La legge stabilisce il parametro <strong><strong>de</strong>lla</strong> tollerabilità quale limite oltre il quale si riconosce al vicino il<br />

diritto di impedire le immissioni moleste. Qualsiasi propagazione proveniente dall’altrui proprietà è<br />

ritenuta dall’ordinamento lecita solo se rientra nella normale tollerabilità alla luce di un<br />

accertamento che, in concreto, il giudice dovrà compiere tenendo conto di tutte le circostanze di<br />

fatto. La giurispru<strong>de</strong>nza ha dato anche una <strong>de</strong>finizione <strong>de</strong>l “rumore” affermando che lo stesso può<br />

consistere in “qualunque stimolo sonoro non gradito all’orecchio umano, che per le sue<br />

caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l’individuo” [4]. Per calcolare<br />

l’intollerabilità <strong>de</strong>lle immissioni sono stati utilizzati metodi diversi. Secondo il criterio relativo o<br />

comparativo la fonte sonora contestata viene raffrontata con il valore medio <strong>de</strong>l rumore di fondo<br />

(valore quest’ultimo da i<strong>de</strong>ntificare con il complesso di rumori di origine varia, continui e<br />

caratteristici <strong>de</strong>l luogo, sui quali si innestano di volta in volta [5]). Con il criterio assoluto, invece,<br />

per individuare la rumorosità ammissibile in una <strong>de</strong>terminata zona viene fissato un limite rigido di<br />

tollerabilità superato il quale i rumori sono ritenuti inquinanti.<br />

Tutte le volte che la presenza di animali integri l’ipotesi di immissione molesta e intollerabile che<br />

rechi pregiudizio ai condomini sotto forma di disturbo alla quiete, il condominio può adire l’autorità<br />

giudiziaria per la cessazione <strong>de</strong>ll’immissione intollerabile. Le questioni che ruotano intorno ai rumori<br />

cosid<strong>de</strong>tti “intollerabili” o molesti che disturbano la quiete spesso sono state affrontate anche in<br />

se<strong>de</strong> penale sotto il profilo <strong><strong>de</strong>lla</strong> punibilità <strong>de</strong>i comportamenti rumorosi che disturbano le<br />

occupazioni o il riposo.<br />

La tutela penale<br />

La tutela penale contro il disturbo <strong>de</strong>lle occupazioni o <strong>de</strong>l riposo <strong>de</strong>lle persone è contenuta nell’art.<br />

659 c.p. che disciplina due ipotesi contravvenzionali. <strong>Il</strong> primo comma <strong>de</strong>l citato articolo<br />

espressamente punisce “chiunque,mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti<br />

sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impe<strong>de</strong>ndo strepiti di animali, disturba<br />

le occupazioni o il riposo <strong>de</strong>lle persone”. Perché sia integrata la contravvenzione di cui al primo<br />

comma <strong>de</strong>ll’art. 659 c.p. occorre che i rumori investano la generalità <strong>de</strong>lle persone e che inoltre sia<br />

superata la soglia <strong><strong>de</strong>lla</strong> normale tollerabilità. E’ necessaria la prova <strong>de</strong>l superamento <strong>de</strong>i limiti <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

normale tollerabilità di emissioni sonore e <strong><strong>de</strong>lla</strong> percettibilità <strong>de</strong>lle emissioni stesse da parte di un<br />

numero illimitato di persone, a prescin<strong>de</strong>re dal fatto che in concreto tali persone siano state<br />

effettivamente disturbate.<br />

La pubblica quiete, <strong>de</strong>finita come elemento essenziale di ogni ordinamento civile, nel quale la<br />

libertà individuale non può essere illimitata e <strong>de</strong>vono venir garantite le condizioni necessarie<br />

perché la convivenza si svolga in modo soddisfacente per la popolazione, è l’interesse direttamente<br />

protetto dalla norma in esame, e la sua offesa si concreta nel disturbo arrecato alle persone,<br />

consi<strong>de</strong>rate non individualmente ma come collettività. La concreta <strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>l concetto di<br />

disturbo è stata lasciata dal Legislatore alla discrezionalità <strong>de</strong>l giudice. L’orientamento<br />

giurispru<strong>de</strong>nziale prevalente è, comunque, nel senso di ravvisarlo non in qualsiasi azione<br />

fastidiosa,ma soltanto allorquando si realizzi una sensibile alterazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> normale condizione di<br />

quiete. Non è necessario, peraltro, che il disturbo sia arrecato a un elevato numero di persone, ma<br />

CondominioNews24 n. 12 40


semplicemente a un numero in<strong>de</strong>terminato di esse.<br />

Sul punto la casistica giurispru<strong>de</strong>nziale è assai varia e secondo alcune pronunce per la<br />

configurabilità <strong>de</strong>l reato di disturbo <strong>de</strong>lle occupazioni e <strong>de</strong>l riposo <strong>de</strong>lle persone non è necessario<br />

che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano<br />

<strong>de</strong>terminato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo a una<br />

pluralità di soggetti. I giudici che si sono pronunciati sull’argomento hanno sempre escluso il reato<br />

se l’interessato dall’immissione era un solo soggetto ritenendo che, per la sussistenza <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

fattispecie criminosa, fosse necessario provare che l’attività rumorosa avesse la capacità di le<strong>de</strong>re il<br />

bene protetto costituito dalla tutela <strong>de</strong>lle occupazioni e <strong>de</strong>l riposo di un numero in<strong>de</strong>terminato di<br />

persone. Secondo un orientamento più recente a fare scattare la responsabilità <strong>de</strong>l proprietario<br />

<strong>de</strong>ll’animale non è “l’effettivo raggiungimento di plurime persone”, ma la “potenzialità diffusiva”<br />

<strong>de</strong>ll’abbaiare <strong>de</strong>ll’animale e, quindi, ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva <strong><strong>de</strong>lla</strong> fonte<br />

stessa, che <strong>de</strong>ve essere oggettivamente idonea al di là <strong>de</strong>lle caratteristiche soggettive <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

fattispecie a disturbare le occupazioni o il riposo <strong>de</strong>lle persone, ovvero <strong><strong>de</strong>lla</strong> generalità di soggetti<br />

che fossero attinti dai rumori [6].<br />

la GIURISPRUDENZA<br />

Diritto <strong>de</strong>l cittadino alla convivenza con l’animale e possibili limitazioni<br />

L’evoluzione percorsa dalla giurispru<strong>de</strong>nza di legittimità e di merito in materia è orientata a<br />

configurare un diritto fondamentale <strong>de</strong>l cittadino alla convivenza con l’animale, cosicché in caso di<br />

conflitto tra questo diritto e il divieto di tenere negli appartamenti gli animali domestici contenuto<br />

in un regolamento condominiale prevale il primo. La Cassazione ha sancito l’inefficacia <strong>de</strong>lle norme<br />

<strong>de</strong>l regolamento condominiale inidonee a comprimere le facoltà <strong>de</strong>l proprietario di disporre in modo<br />

sovrano sulla propria proprietà esclusiva.<br />

In questa prospettiva si pone la recente sentenza 26 marzo 2008, n. 7856, con cui la Corte pur<br />

riconoscendo che i proprietari di un cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non<br />

li ha condannati al risarcimento <strong>de</strong>i danni. In questa singolare sentenza la Cassazione ha<br />

riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari <strong>de</strong>bbono adottare <strong>de</strong>lle<br />

cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna <strong>de</strong>i loro amici. La Corte ha così<br />

intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per “prevenire le<br />

possibili cause di agitazione ed eccitazione <strong>de</strong>ll’animale, soprattutto nelle ore notturne” e ha<br />

rilevato, peraltro, che risulta impossibile “coartare la natura <strong>de</strong>ll’animale al punto da impedirgli <strong>de</strong>l<br />

tutto di abbaiare”, ma la prevenzione resta comunque un dovere.<br />

DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI<br />

Cassazione civ., Sez. II, 26 marzo 2008, n. 7856<br />

La presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non <strong>de</strong>ve essere lesiva <strong>de</strong>i<br />

diritti <strong>de</strong>gli altri condomini, sicché i proprietari <strong>de</strong>ll’animale <strong>de</strong>vono ridurre al minimo le<br />

occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione <strong>de</strong>ll’animale<br />

stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura <strong>de</strong>l cane<br />

non può essere coartata al punto da impedirgli <strong>de</strong>l tutto di abbaiare e che episodi saltuari di<br />

disturbo da parte <strong>de</strong>ll’animale possono e <strong>de</strong>vono essere tollerati dai vicini, in nome <strong>de</strong>i principi<br />

<strong>de</strong>l vivere civile. (Lex24 & Repertorio24)<br />

Cassazione civ., Sez. II, 8 marzo 2006<br />

Nell’ipotesi di violazione <strong>de</strong>l divieto contenuto nel regolamento contrattuale di <strong>de</strong>stinare i<br />

singoli locali di proprietà esclusiva <strong>de</strong>ll’edificio condominiale a <strong>de</strong>terminati usi (nella specie<br />

<strong>de</strong>tenzione di animali), il condominio può richie<strong>de</strong>re la cessazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>stinazione abusiva<br />

CondominioNews24 n. 12 41


sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, nell’ipotesi di richiesta nei confronti <strong>de</strong>l<br />

conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario, che quindi<br />

<strong>de</strong>ve partecipare al giudizio in cui si controverte in ordine all’esistenza e alla validità <strong>de</strong>l<br />

regolamento (posto che la limitazione all’uso <strong>de</strong>lle unità immobiliari in proprietà esclusiva,<br />

<strong>de</strong>rivanti dal regolamento contrattuale di condominio, in quanto costituiscono oneri reali o<br />

servitù reciproche, afferiscono immediatamente alla cosa). (Arch. loc., 2006)<br />

Tribunale di Salerno, Sez. II, 23 marzo 2004<br />

<strong>Il</strong> giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l’allontanamento di<br />

animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale già<br />

solo ove esista una norma regolamentare che faccia divieto agli inquilini di tenere animali<br />

molesti. Pertanto, sussistendo tale norma regolamentare non sono ulteriormente richiesti gli<br />

estremi <strong><strong>de</strong>lla</strong> immissione rumorosa e intollerabile di cui all’art. 844 c.c. (Giur. mer., 2004)<br />

Cassazione civ., Sez. II, 29 ottobre 2003, n. 16240<br />

In tema di condominio di edifici e nell’ipotesi di violazione <strong>de</strong>l divieto contenuto nel<br />

regolamento contrattuale di <strong>de</strong>stinare i singoli locali di proprietà esclusiva <strong>de</strong>ll’edificio<br />

condominiale a <strong>de</strong>terminati usi, il condominio può richie<strong>de</strong>re la cessazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>stinazione<br />

abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, solo nell’ipotesi di richiesta nei<br />

confronti <strong>de</strong>l conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il<br />

proprietario. Tale situazione non si verifica invece nell’ipotesi in cui convenuto in giudizio sia<br />

soltanto il proprietario <strong>de</strong>l locale e non anche il conduttore <strong>de</strong>llo stesso, nei confronti <strong>de</strong>l quale<br />

non vi sia stata pertanto richiesta di cessazione immediata <strong>de</strong>ll’uso cui è adibito il negozio.<br />

(Giust. civ. Mass., 2003)<br />

Tribunale di Piacenza 10 aprile 2001<br />

La <strong>de</strong>tenzione di animali in condominio, nell’ambito <strong>de</strong>lle singole proprietà esclusive, può<br />

essere vietata solo se il proprietario <strong>de</strong>ll’immobile sia contrattualmente obbligato a non<br />

<strong>de</strong>tenere animali nel proprio appartamento, non potendo altrimenti un regolamento<br />

condominiale di tipo contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti,<br />

costituenti oneri reali ovvero servitù a carico <strong>de</strong>i condomini relativamente alle loro proprietà<br />

esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali, nell’ambito <strong><strong>de</strong>lla</strong> singola proprietà,<br />

estrinsecazione <strong>de</strong>l diritto dominicale. (Arch. loc., 2001)<br />

Tribunale di Napoli 8 marzo 1994<br />

<strong>Il</strong> giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l’allontanamento di<br />

animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l’esecuzione a organi pubblici,<br />

con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale. (Arch. loc., 1994)<br />

Cassazione civ., Sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028<br />

In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali<br />

domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla<br />

maggioranza <strong>de</strong>i partecipanti, non potendo <strong>de</strong>tti regolamenti importare limitazioni <strong>de</strong>lle facoltà<br />

comprese nel diritto di proprietà <strong>de</strong>i condomini sulle porzioni <strong>de</strong>l fabbricato appartenenti a essi<br />

individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime. Le disposizioni<br />

anzi<strong>de</strong>tte sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro<br />

voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non<br />

essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di<br />

per sé inidonei ai sensi <strong>de</strong>ll’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una<br />

specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà. (Giust. civ. Mass., 1993)<br />

Tribunale di Napoli 25 ottobre 1990<br />

CondominioNews24 n. 12 42


<strong>Il</strong> divieto di tenere bestie che possano recare disturbi o molestie ai condomini e allevamenti di<br />

ogni specie negli appartamenti, stabilito in regolamento di condominio di natura contrattuale,<br />

vincola sia i condomini che i conduttori e appresta una tutela più rigorosa di quella assi<strong>cura</strong>ta<br />

dal divieto di immissioni, di cui all’art. 844 c.c. (Giust. civ., 1991; Giur. mer., 1991; Arch. loc.,<br />

1990)<br />

Pretura di Campobasso 12 maggio 1990<br />

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la <strong>de</strong>tenzione di animali<br />

che possano turbare la quiete o l’igiene <strong><strong>de</strong>lla</strong> collettività, il semplice possesso di cani o di altri<br />

animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che<br />

si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività <strong>de</strong>i condomini sotto il profilo<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> quiete o <strong>de</strong>ll’igiene. (Arch. loc., 1991)<br />

Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990<br />

La <strong>de</strong>tenzione di animali in un condominio, essendo la sud<strong>de</strong>tta facoltà una esplicazione <strong>de</strong>l<br />

diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario <strong>de</strong>ll’immobile si sia<br />

contrattualmente obbligato a non <strong>de</strong>tenere animali nel proprio appartamento, non potendo un<br />

regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza,<br />

stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti e ai poteri <strong>de</strong>i condomini sulla loro proprietà<br />

esclusiva, salvo che l’obbligo o il divieto imposto riguardino l’uso, la manutenzione e la<br />

eventuale modifica <strong>de</strong>lle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di<br />

tutelare gli interessi generali <strong>de</strong>l condominio, come il <strong>de</strong>corso architettonico <strong>de</strong>ll’edificio. (Arch.<br />

loc., 1990)<br />

IMMISSIONI<br />

Tribunale di Salerno 26 luglio 2007<br />

In tema di immissione vietate ai sensi <strong>de</strong>ll’art. 844 cc., qualora il fondo (nella specie unità<br />

immobiliare nell’ambito di un condominio) da cui provengono le immissioni sia concesso in<br />

locazione, legittimato passivo <strong>de</strong>ll’azione diretta alla cessazione <strong>de</strong>lle immissioni è il<br />

conduttore se essa sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o fare cessare<br />

un’attività e abbia perciò natura personale. Se, invece, l’azione ha a oggetto l’accertamento<br />

negativo <strong>de</strong>l diritto di servitù o è diretta a ottenere una modificazione strutturale <strong>de</strong>llo stato<br />

<strong>de</strong>i luoghi, legittimato passivo è il proprietario. (Corr. mer., 2007)<br />

Corte d’Appello di Milano 17 luglio 1992<br />

Al fine di valutare la tollerabilità <strong>de</strong>lle immissioni di cui all’art. 844 c.c., occorre fare<br />

riferimento al cosid<strong>de</strong>tto criterio comparativo-relativo, che <strong>de</strong>termina, come punto di<br />

riferimento, il “rumore di fondo” e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre tre<br />

<strong>de</strong>cibel; non modifica l’operatività di tale criterio il D.P.C.M. 1° marzo 1991 che, nel fissare i<br />

limiti massimi di accettabilità <strong>de</strong>ll’inquinamento acustico, individua il livello massimo di<br />

tollerabilità nella differenza tra il livello equivalente al rumore ambientale e il rumore residuo.<br />

(Giur. it., 1994)<br />

Tribunale di Napoli 17 novembre 1990<br />

Con riferimento alla nozione di immissione ecce<strong>de</strong>nte la normale tollerabilità agli effetti<br />

<strong>de</strong>ll’azione di cui all’art. 844 c.c. per “rumore” si <strong>de</strong>ve inten<strong>de</strong>re qualunque stimolo sonoro non<br />

gradito all’orecchio umano e che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, può divenire<br />

patogeno per l’individuo. (Arch. loc., 1991)<br />

CondominioNews24 n. 12 43


Tribunale di Milano 28 maggio 1990<br />

In caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare disturbo ai vicini con<br />

rumori di qualsiasi natura, il continuo abbaiare di tre cani pastore e il suono di una batteria<br />

configurano sia la lesione di tale norma regolamentare, che la violazione <strong>de</strong>ll’art. 844 c.c. (che<br />

vieta le immissioni di rumori che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla<br />

condizione <strong>de</strong>i luoghi). (Arch. loc., 1991)<br />

TUTELA PENALE<br />

Cassazione pen., Sez. III, 23 maggio 2001, n. 27366<br />

Per la configurabilità <strong>de</strong>l reato di cui all’ar t. 659 c.p. (disturbo <strong>de</strong>lle occupazioni e <strong>de</strong>l riposo<br />

<strong>de</strong>lle persone) non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è<br />

sufficiente che i rumori abbiano <strong>de</strong>terminato una situazione tale, dal punto di visto oggettivo,<br />

da potere recare disturbo a una pluralità di soggetti. (Cass. pen., 2002)<br />

Cassazione pen., Sez. I, 9 dicembre 1999, n. 1394<br />

Ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> configurabilità <strong><strong>de</strong>lla</strong> contravvenzione prevista dall’art. 659 c.p. è necessario che i<br />

lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale<br />

pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate. (Fattispecie nella quale il<br />

giudice di merito aveva ritenuto sussistere il disturbo all’occupazione e al riposo <strong>de</strong>lle persone<br />

nel fatto di soggetto che non impediva gli strepiti e l’abbaiare di un cane tenuto presso la<br />

propria abitazione. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C., sulla premessa di fatto<br />

che il disturbo era arrecato esclusivamente ai vicini di casa, ha escluso la configurabilità <strong>de</strong>l<br />

reato). (Cass. pen., 2000)<br />

la DOTTRINA<br />

Posizioni dottrinali in linea con quelle giurispru<strong>de</strong>nziali<br />

La dottrina, nel consi<strong>de</strong>rare le principali differenze tra regolamento condominiale assembleare e<br />

regolamento contrattuale, è schierata con la giurispru<strong>de</strong>nza ritenendo che la principale differenza<br />

non risie<strong>de</strong> nelle modalità di formazione <strong>de</strong>gli stessi, bensì nel contenuto <strong>de</strong>lle clausole di cui siano<br />

composti. In particolare hanno natura contrattuale e necessitano <strong>de</strong>l consenso <strong>de</strong>i condomini le<br />

clausole che incidono sui diritti immobiliari <strong>de</strong>i me<strong>de</strong>simi, sulle loro proprietà esclusive o sulle parti<br />

comuni o ancora che attribuiscono ad alcuni condomini diritti maggiori di quelli <strong>de</strong>gli altri<br />

condomini. Hanno natura regolamentare, invece, le clausole che si limitano a disciplinare l’uso <strong>de</strong>i<br />

beni comuni e in generale l’organizzazione e il funzionamento <strong>de</strong>i servizi condominiali.<br />

Per ulteriori approfondimenti dottrinali<br />

- ACERBIS, “Immissioni intollerabili, circolazione <strong>de</strong>l fondo e lesione <strong>de</strong>l diritto di proprietà”, in<br />

Resp. civ. e prev., 2000;<br />

- CASSANO, “<strong>Il</strong> regolamento condominiale non può creare diritti reali atipici. Obbligazioni<br />

propter rem ed oneri reali, difficile distinguo”, in Dir. e giust., 2003;<br />

- DEL BUONO, “Clausole “regolamentari” e clausole contrattuali nel regolamento di<br />

condominio”, in Giust. civ., 2006;<br />

- SESTA, “Rapporti personali di vicinato: immissioni, atti emulativi, privacy”, in Riv. not.,<br />

2006.<br />

CondominioNews24 n. 12 44


le CONCLUSIONI<br />

La mutata sensibilità nei confronti <strong>de</strong>l mondo animale ha portato al riconoscimento di un diritto<br />

soggettivo alla convivenza con l’animale quale espressione <strong>de</strong>l diritto di libertà <strong>de</strong>l cittadino. In<br />

linea di massima è da ritenersi illegittimo un eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel<br />

proprio appartamento. Tuttavia, per impedire e vietare la presenza di animali negli appartamenti<br />

occorre una specifica clausola <strong>de</strong>l regolamento condominiale contrattuale. In sostanza il divieto non<br />

può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza <strong>de</strong>i<br />

partecipanti. Solo con il consenso unanime, difatti, è possibile limitare le facoltà comprese nel<br />

diritto di proprietà, in difetto le disposizioni votate a maggioranza sono inefficaci anche con<br />

riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa<br />

approvazione. <strong>Il</strong> regolamento condominiale, quando non ha natura contrattuale e per il fatto di non<br />

essere stato approvato dalla totalità <strong>de</strong>i condomini, <strong>de</strong>ve essere ritenuto insuscettibile di inci<strong>de</strong>re,<br />

con riflessi negativi, sulle facoltà di godimento spettanti ai singoli condomini e ai loro aventi causa<br />

sulle porzioni <strong>de</strong>l fabbricato in condominio oggetto di proprietà esclusiva.<br />

la PRATICA<br />

<strong>Il</strong> CASO CONCRETO<br />

Con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il condominio X, sul presupposto che la condomina<br />

Tizia <strong>de</strong>teneva due cani di razza pit bull ricoverati nel locale adibito a cantina sito al piano<br />

terreno <strong>de</strong>llo stesso fabbricato comune, chie<strong>de</strong>va al Tribunale di emettere a carico <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

me<strong>de</strong>sima l’ordine di allontanamento <strong>de</strong>gli animali e di ripristino <strong>de</strong>llo stato di igiene e<br />

salubrità <strong>de</strong>i luoghi. A sostegno <strong><strong>de</strong>lla</strong> formulata istanza cautelare atipica il ricorrente<br />

condominio evi<strong>de</strong>nziava che la domanda giudiziale, nella prospettiva <strong><strong>de</strong>lla</strong> dimostrazione <strong>de</strong>i<br />

necessari requisiti <strong>de</strong>l fumus boni iuris e <strong>de</strong>l periculum in mora, si fondava: a) sulla<br />

salvaguardia <strong>de</strong>l primario diritto alla salute <strong>de</strong>i condomini (garantito anche dall’art. 32 Cost.),<br />

nonché alla quiete e all’igiene <strong><strong>de</strong>lla</strong> stessa collettività condominiale; b) sulla tutela <strong>de</strong>ll’ingiusta<br />

compromissione e menomazione <strong>de</strong>i diritti <strong>de</strong>i condomini che non potevano go<strong>de</strong>re e fruire in<br />

modo pieno dalle parti condominiali, in virtù <strong>de</strong>lle moleste e intollerabili immissioni provenienti<br />

dal luogo di ricovero <strong>de</strong>i due cani; c) sulla illegittimità <strong><strong>de</strong>lla</strong> condotta <strong><strong>de</strong>lla</strong> condomina,<br />

configurante un illecito civile extracontrattuale oltre che un possibile illecito penale (rilevante<br />

ex art. 727 c.p.), senza tras<strong>cura</strong>re l’ulteriore violazione <strong>de</strong>l regolamento condominiale, come<br />

tale arrecante nocumento alle parti comuni <strong>de</strong>ll’edificio e alla loro inerente fruibilità.<br />

Instauratosi il contraddittorio la resistente pur ammettendo la circostanza <strong>de</strong>l possesso <strong>de</strong>i due<br />

cani e <strong>de</strong>l loro ricovero nella cantina instava per il rigetto <strong>de</strong>l ricorso non sussistendo i<br />

presupposti per il suo accoglimento con riferimento al paventato pericolo e alle violazioni<br />

adombrate nel ricorso. Esperito il libero interrogatorio <strong>de</strong>lle parti, assunte sommarie<br />

informazioni, espletato idoneo accertamento tecnico per mezzo di apposito medico veterinario<br />

e acquisito il verbale di approvazione <strong>de</strong>l regolamento condominiale con il quale il condominio<br />

aveva previsto l’assoluto divieto di tenere animali con specifico riferimento ai locali adibiti a<br />

scantinati, all’esito <strong>de</strong>ll’istruzione sommaria il giudicante si riservava in ordine all’emissione<br />

<strong>de</strong>gli inerenti provvedimenti. <strong>Il</strong> Giudice ha accolto il ricorso con conseguente emissione<br />

<strong>de</strong>ll’invocato provvedimento cautelare. <strong>Il</strong> Tribunale ha ritenuto che la situazione di fatto<br />

appariva verosimilmente idonea per un verso, a le<strong>de</strong>re il primario diritto alla salute <strong>de</strong>gli<br />

occupanti il fabbricato condominiale sia sotto il profilo <strong>de</strong>lle immissioni (antigieniche e<br />

rumorose) persistenti e intollerabili provenienti dal locale di ricovero <strong>de</strong>i cani che sotto quello<br />

<strong><strong>de</strong>lla</strong> possibile esposizione a manifestazioni aggressive e potenzialmente incontrollabili <strong>de</strong>gli<br />

animali, e, per altro verso, si prospettava apprezzabilmente capace di interferire sul libero e<br />

ordinario godimento <strong>de</strong>lle parti comuni <strong>de</strong>ll’edificio condominiale, con particolare riguardo alla<br />

zona <strong>de</strong>ll’androne e <strong>de</strong>i locali terranei adibiti a cantine, senza esclu<strong>de</strong>re gli alloggi allocati nei<br />

CondominioNews24 n. 12 45


piani inferiori, in chiara violazione <strong>de</strong>l diritto <strong>de</strong>i condomini alla fruizione pacifica e indisturbata<br />

<strong>de</strong>i beni appartenenti alla collettività condominiale e <strong><strong>de</strong>lla</strong> prescrizione evincibile dal<br />

regolamento condominiale, vincolante alla stregua <strong>de</strong>l disposto di cui all’art. 1138 c.c. In<br />

relazione a quest’ultimo profilo il Tribunale richiama la giurispru<strong>de</strong>nza di merito che ha statuito<br />

che il giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l’allontanamento<br />

di animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale,<br />

sottolineando, peraltro, che, allorquando esiste una norma regolamentare che faccia divieto<br />

per gli inquilini di tenere animali molesti, non sarebbero richiesti nemmeno gli estremi<br />

<strong>de</strong>ll’immissione rumorosa intollerabile di cui all’art. 844 c.c., stante la più intensa tutela<br />

contrattuale preordinata (Tribunale di Salerno, ord., 22 marzo 2004)<br />

_____<br />

[1] Cass. 4 dicembre 1993, n. 12028.<br />

[2] In tal senso Pret. Campobasso 12 maggio 1990. Si segnala in proposito il Tribunale Napoli che<br />

con sentenza 25 ottobre 1990 ha previsto “nel caso in cui un regolamento condominiale di tipo<br />

contrattuale vieti di tenere animali che possano recare disturbo ai condomini, il giudice, accertati<br />

tali disturbi, può ordinare, con provvedimento di urgenza, l’allontanamento <strong>de</strong>gli animali dagli<br />

appartamenti in cui sono tenuti”.<br />

[3] Trib. Salerno 22 marzo 2004.<br />

[4] Trib. Napoli, Sez. X, 17 novembre 1990, n. 11927.<br />

[5] Trib. Catania, ord., 13 dicembre 2003. In questo senso anche App. Catania 28 febbraio 1995,<br />

secondo cui “ai fini <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>terminazione <strong>de</strong>l limite di tollerabilità <strong>de</strong>lle immissioni sonore <strong>de</strong>ve<br />

applicarsi il criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il rumore di fondo,<br />

ritenendo intollerabili le immissioni che lo superino di oltre 3 db”.<br />

[6] Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2004, n. 36241.<br />

CondominioNews24 n. 12 46


Casi pratici<br />

ASSEMBLEA CONDOMINIALE<br />

Possibile mettere un tetto al numero di <strong>de</strong>leghe<br />

D. Nelle assemblee condominiali è previsto un numero massimo di <strong>de</strong>leghe qualora il regolamento<br />

<strong>de</strong>l nostro condominio non ne faccia menzione?<br />

L.P. - SABAUDIA<br />

----<br />

R. Per l’articolo 69 disposizioni di attuazione <strong>de</strong>l Codice civile, ogni condomino può intervenire<br />

all’assemblea anche a mezzo di rappresentante. La disposizione è in<strong>de</strong>rogabile dai regolamenti di<br />

condominio, sicché qualunque disposizione contraria — contenuta nei regolamenti, negli atti di<br />

acquisto o nelle <strong>de</strong>libere assembleari — <strong>de</strong>ve ritenersi nulla (si veda l’articolo 72, disposizioni di<br />

attuazione <strong>de</strong>l Codice civile, per il quale «i regolamenti di condominio non possono <strong>de</strong>rogare alle<br />

disposizioni <strong>de</strong>i prece<strong>de</strong>nti articoli 63, 66, 67 e 69»).Secondo la sentenza <strong><strong>de</strong>lla</strong> Cassazione 29<br />

maggio 1998, n. 5315, peraltro, la modifica <strong>de</strong>l regolamento condominiale non contrattuale,<br />

adottato con la <strong>de</strong>liberazione <strong><strong>de</strong>lla</strong> maggioranza <strong>de</strong>i partecipanti al condominio, nel senso di<br />

limitare il potere <strong>de</strong>i condomini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee riducendo a non più di<br />

due le <strong>de</strong>leghe conferite dagli altri partecipanti alla comunione per ogni assemblea, non inci<strong>de</strong> sulla<br />

facoltà di ciascun condomino di intervenire in questa a mezzo rappresentante (1º comma, articolo<br />

67 disposizioni di attuazione Codice civile), ma regola l’esercizio di quel diritto in<strong>de</strong>rogabile, a<br />

presidio <strong><strong>de</strong>lla</strong> superiore esigenza di garantire l'effettività <strong>de</strong>l dibattito e la concreta collegialità <strong>de</strong>lle<br />

assemblee, nell'interesse comune <strong>de</strong>i partecipanti alla comunione, consi<strong>de</strong>rati nel loro complesso e<br />

singolarmente.<br />

(Quesito tratto dalla rubrica “L’Esperto rispon<strong>de</strong>”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 3 agosto 2009 n. 2760 a <strong>cura</strong> di<br />

Silvio Rezzonico)<br />

TABELLE MILLESIMALI<br />

Se da un alloggio ne vengono ricavati tre<br />

D. In un condominio di 36 alloggi, uno di questi viene suddiviso in tre minialloggi con la prescritta<br />

<strong>de</strong>nuncia di inizio attività (Dia) al Comune. Sorgono alcuni problemi:a) la tabella millesimale di<br />

proprietà non viene cambiata; i millesimi <strong>de</strong>ll'alloggio originario sono attribuiti in parti proporzionali<br />

ai tre alloggi ricavati, in base agli atti di vendita. Le tabelle di gestione <strong>de</strong>i servizi, invece,<br />

dovrebbero essere cambiate per il maggior “peso” <strong><strong>de</strong>lla</strong> nuova sistemazione. È necessaria una<br />

<strong>de</strong>libera unanime <strong>de</strong>ll'assemblea? A chi fa carico il costo relativo alla nuova stesura?b) i nuovi<br />

alloggi hanno diritto a essere forniti in maniera autonoma di acqua, luce, gas, ma la modalità di<br />

posa <strong>de</strong>lle condutture per attraversare le parti comuni può essere imposta dall'assemblea (minor<br />

disagio e assenza di servitù) o resta a discrezione <strong>de</strong>i nuovi proprietari (minor costo)?c) il controllo<br />

che la trasformazione abbia lasciato invariato il livello di igiene e sicurezza <strong>de</strong>l fabbricato a quale<br />

ente va richiesto?<br />

CondominioNews24 n. 12 47


M. R. - SANREMO<br />

----<br />

R. La suddivisione in due o in più parti <strong>de</strong>ll’unica quota millesimale non comporta la revisione <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />

tabella millesimale, in quanto non si verifica alcuna <strong>de</strong>lle condizioni previste dall’articolo 69 <strong>de</strong>lle<br />

disposizioni di attuazione <strong>de</strong>l Codice civile. Principio regolatore <strong><strong>de</strong>lla</strong> suddivisione <strong>de</strong>ll’unica quota è<br />

soltanto quello che la somma <strong>de</strong>lle nuove quote sia i<strong>de</strong>ntica all’unica quota preesistente, sicché non<br />

cambino in alcun modo le quote millesimali di tutti gli altri condomini, non interessati dalla<br />

suddivisione.Nel caso <strong>de</strong>l lettore, è assai dubbio che si verifichino i presupposti di cui all’articolo 69<br />

<strong>de</strong>lle disposizioni di attuazione, per la revisione <strong>de</strong>lle tabelle millesimali di gestione, che può<br />

intervenire quando «... è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori <strong>de</strong>i singoli piani o<br />

porzioni di piano». Ove sussistessero tali presupposti, occorrerà comunque l’unanimità <strong>de</strong>i consensi<br />

di tutti i condomini e, in tal caso, il costo relativo alla predisposizione <strong><strong>de</strong>lla</strong> nuova tabella dovrà far<br />

capo al condomino che ha suddiviso la sua unica proprietà originaria. Si tenga fra l’altro presente<br />

che, secondo un orientamento giurispru<strong>de</strong>nziale consolidato, non è consentito — in assenza di<br />

diversa disposizione <strong>de</strong>l regolamento condominiale contrattuale — aumentare il costo <strong>de</strong>i servizi<br />

comuni a carico <strong>de</strong>l condomino che ne faccia maggiore uso (tribunale di Milano 27 giugno 1966).I<br />

proprietari <strong>de</strong>i nuovi alloggi hanno comunque diritto di essere forniti di acqua, luce e gas, a norma<br />

<strong>de</strong>ll’articolo 1102 <strong>de</strong>l Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa<br />

comune, purché non ne alteri la <strong>de</strong>stinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne<br />

parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni<br />

necessarie per il miglior godimento <strong><strong>de</strong>lla</strong> cosa». Ovviamente, nell’allacciarsi agli impianti e servizi<br />

comuni, i proprietari <strong>de</strong>i nuovi alloggi (che non necessitano di autorizzazione preventiva<br />

<strong>de</strong>ll'assemblea, a meno che questa non sia prevista dal regolamento condominiale) <strong>de</strong>vono<br />

attenersi agli obblighi di cui all’articolo 1120, 2º comma, <strong>de</strong>l Codice civile e, in particolare, a quello<br />

di non impedire il pari godimento <strong>de</strong>gli altri condomini, di non pregiudicare la sicurezza, la statica e<br />

il <strong>de</strong>coro architettonico <strong>de</strong>ll’edificio condominiale nonché di rispettare il Dm 37/2008, in tema di<br />

sicurezza <strong>de</strong>gli impianti, che prescrive un controllo <strong>de</strong>gli impianti stessi da parte <strong>de</strong>gli enti erogatori<br />

di acqua, luce e gas.<br />

(Quesito tratto dalla rubrica “L’Esperto rispon<strong>de</strong>”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 3 agosto 2009 n. 2766 a <strong>cura</strong> di<br />

Silvio Rezzonico)<br />

IMPIANTI ANTINCENDIO<br />

Norme antincendio per il box nel palazzo<br />

D. Una proprietà, anni or sono, ha trasformato un suo locale adibito a <strong>de</strong>posito materiali per<br />

edilizia, in un locale adibito esclusivamente a box. Le proprietà sovrastanti, per migliore<br />

tranquillità, chiedono di conoscere quando è dovuto il certificato di prevenzione incendi e quali<br />

misure <strong>de</strong>bbono essere adottate (estintori eccetera) da parte <strong>de</strong>lle singole utenze <strong>de</strong>i box.<br />

I. P.- SAVONA<br />

----<br />

R. La norma di riferimento a cui attenersi è il Dm 1º febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendio<br />

per la costruzione e l’esercizio d’autorimesse e simili); questa norma <strong>de</strong>finisce le prescrizioni di<br />

sicurezza per le autorimesse che non sono ubicate in edifici adibiti esclusivamente a tale uso<br />

(autosilo e similari). Nell’ipotesi che il numero di veicoli presenti non sia superiore a nove, il<br />

paragrafo 2 <strong>de</strong>l Dm 1º febbraio 1986, stabilisce una serie di requisiti minimi per la sicurezza<br />

antincendio. In particolare: 1) le strutture portanti orizzontali e verticali <strong>de</strong>vono essere almeno <strong>de</strong>l<br />

tipo R60 e, se di separazione, almeno Rei 60; 2) le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali<br />

a diversa <strong>de</strong>stinazione, facenti parte <strong>de</strong>ll’edificio nel quale sono inserite, <strong>de</strong>vono essere protette<br />

con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i<br />

locali adibiti a <strong>de</strong>posito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili; 3) la superficie di aerazione<br />

naturale complessiva <strong>de</strong>ve essere non inferiore a 1/30 <strong><strong>de</strong>lla</strong> superficie in pianta <strong>de</strong>l locale; 4)<br />

l’altezza <strong>de</strong>l locale <strong>de</strong>ve essere non inferiore a 2 metri; 5) l’eventuale suddivisione interna in box<br />

<strong>de</strong>ve essere realizzata con strutture almeno <strong>de</strong>l tipo Rei 30; 6) ogni box <strong>de</strong>ve avere aerazione con<br />

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aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta;<br />

l’aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate<br />

nel serramento di chiusura <strong>de</strong>l box.Nel caso in cui l’autorimessa abbia una capacità di parcamento<br />

superiore a nove veicoli, i requisiti di sicurezza antincendio diventano (paragrafo 3 <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto<br />

citato) molto più restrittivi: isolamento da altre strutture Rei 120 (Rei 90 se protette con impianto<br />

Sprinkler), altezza minima di 2,4 metri (ammessa anche un’altezza di 2,0 metri previo<br />

soddisfacimento di alcune condizioni), eccetera. Si ricorda, poi, che secondo il Dm Interno 22<br />

novembre 2002 («Gazzetta Ufficiale» n. 283 <strong>de</strong>l 3 dicembre 2002), il parcamento <strong>de</strong>gli autoveicoli<br />

alimentati a Gpl è consentito solo nei piani fuori terra e al primo piano interrato <strong>de</strong>lle autorimesse,<br />

anche se organizzato in più piani, purché gli autoveicoli siano dotati di impianti di alimentazione<br />

per il Gpl conformi al regolamento Ece/Onu-67/01. In tal caso, i parcheggi <strong>de</strong>vono essere dotati di<br />

apposita segnaletica, che evi<strong>de</strong>nzi il divieto di accesso nelle zone sottostanti il primo piano<br />

interrato per gli autoveicoli sprovvisti <strong>de</strong>ll’impianto di alimentazione in sicurezza, di cui al<br />

richiamato regolamento.Per maggiori informazioni, il lettore può consultare la normativa citata sul<br />

sito <strong>de</strong>l Corpo nazionale <strong>de</strong>i vigili <strong>de</strong>l fuoco (http://www.vigilfuoco.it/) oppure può contattare<br />

direttamente il Comando provinciale di Savona.<br />

(Quesito tratto dalla rubrica “L’Esperto rispon<strong>de</strong>”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009 n. 2803 a <strong>cura</strong> di<br />

Carmelo G. Catanoso)<br />

IVA<br />

L'avvocato <strong>de</strong>l vincitore non fattura al per<strong>de</strong>nte<br />

D. Soccombente in causa d’appello, sono stato condannato in sentenza a rifon<strong>de</strong>re alla parte<br />

appellata le spese liquidate in 3.182 euro, di cui 769 per diritti e 2413 per onorari. Poi in pratica,<br />

attraverso il mio legale, mi è stato fatto carico di oneri accessori, ma soprattutto <strong>de</strong>ll’Iva al 20%,<br />

pari a 649 euro.Dal momento che ho corrisposto l’Iva direttamente al legale di controparte, mi<br />

riterrei in diritto di ricevere la relativa fattura o quantomeno di verificare che l’imposta sarà versata<br />

all’erario. È reale questo mio diritto?<br />

G. P. - CITTADELLA<br />

----<br />

R. La risposta è negativa: secondo l’orientamento <strong><strong>de</strong>lla</strong> Corte di cassazione il soccombente di una<br />

causa civile non ha diritto a ottenere la fattura dal legale <strong><strong>de</strong>lla</strong> controparte vittoriosa (Corte di<br />

cassazione, Sezioni unite sentenza <strong>de</strong>l 12 giugno 1982 n. 3544 e sentenza 3843 <strong>de</strong>l 1 aprile 1995).<br />

La fattura <strong>de</strong>ll’avvocato, infatti, <strong>de</strong>ve necessariamente essere emessa nei confronti <strong>de</strong>l proprio<br />

cliente che, tra l’altro, potrebbe portare in <strong>de</strong>trazione l’imposta applicata sulle prestazioni<br />

professionali se la vertenza è relativa alla propria attività d’impresa. Se l’imposta è <strong>de</strong>traibile non<br />

dovrebbe essere chiesta al soccombente.In ogni caso, l’avvocato <strong>de</strong>ve emettere la fattura nei<br />

confronti <strong>de</strong>l proprio cliente con l’indicazione che l’imponibile e l’Iva è stata pagata dal<br />

soccombente, tenuto a corrispon<strong>de</strong>re gli onorari e i diritti in virtù <strong><strong>de</strong>lla</strong> sentenza di condanna<br />

(circolare ministeriale 203/E <strong>de</strong>l 6 dicembre 1994 e risoluzione 91/E <strong>de</strong>l 24 luglio 1998).<br />

(Quesito tratto dalla rubrica “L’Esperto rispon<strong>de</strong>”, <strong>Il</strong> Sole 24 Ore, 10 agosto 2009 n. 2848 a <strong>cura</strong> di<br />

Giorgio Confente)<br />

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