POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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17.06.2013 Views

Se il trasferimento del suolo avviene attraverso una trattativa privata, il proprietario può chiedere un prezzo che tenga conto del lamentato inconveniente. Se invece si fa luogo a procedimento di espropriazione, il proprietario può contestare l’ammontare dell’indennità ma non chiedere il risarcimento del danno: azionabile, questo, solo in caso di occupazione illegittima del bene. CONDOMINO MOROSO Il condominio è costituito da 48 unità abitative e 3 locali commerciali, tra cui un bar, il quale non paga per morosità le spese condominiali (riscaldamento, acqua, eccetera) per un ammontare di circa 6000 euro. Il nostro amministratore vuole ripartire la spesa con tutti i condomini. Come ci dobbiamo comportare? Noi condomini non vogliamo pagare anche perchè sono morosi per oltre 70.000 euro anche per l'affitto di locazione. L. M. Il condomino in regola con i pagamenti può legittimamente rifiutarsi di farsi carico, pro-quota, di quanto dovuto dal condomino moroso, non sussistendo, in capo ai condomini adempienti, alcun vincolo di solidarietà passiva nei confronti del terzo creditore (Trib. Salerno 6/6/2009). Di fatto accade però che, a causa del mancato pagamento del fornitore da parte dell’amministratore, il servizio venga interrotto nei confronti dell’intero condominio (si pensi alla distribuzione dell’acqua in presenza di un’unica utenza condominiale), per cui trattasi di situazione da valutare caso per caso. Naturalmente chi è costretto a pagare anche per il condomino moroso può rifarsi nei suoi confronti, se del caso attraverso il pignoramento dell’unità immobiliare.

MILLESIMI E DESTINAZIONE D’USO Sono un tecnico e vorrei sapere se nella compilazione delle tabelle millesimali si tiene conto della destinazione d'uso effettiva di una u.i. o di quella catastale? Esistono sentenze in merito? A. L. Nella messa a punto delle tabelle millesimali si deve prendere in considerazione esclusivamente il rapporto intercorrente fra il valore del singolo piano (o porzione di piano) e quello dell'intero edificio, desumibile fra l’altro dalla categoria catastale di ciascuna unità immobiliare (per es. abitazione, studio professionale, negozio) e dal coefficiente di destinazione assegnatogli dal tecnico, a nulla rilevando gli altri elementi estranei a tale rapporto (Trib. Cagliari 31/3/1978). Se un’unità immobiliare viene trasformata in modo tale da provocare una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (si pensi a una soffitta trasformata in civile abitazione), si creano le premesse per una richiesta di modifica delle tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69, n. 2), disp. att. e trans c.c. MANUTENZIONE QUADRIFAMILIARE Le sottopongo un quesito sulla manutenzione ordinaria di una quadrifamiliare. Sono proprietario di un appartamento in una quadrifamiliare cat. A4 con un piccolo giardino di mq. 200 circa. La proprietà si sviluppa in due appartamenti al primo piano e due a piano terra ognuno con un ingresso autonomo e giardino. Come al solito quando si deve intervenire per le opere di manutenzione ci sono interpretazioni discordi per la divisione delle spese, in particolare dovremmo eseguire: 1) frontalini del tetto di copertura con spicconatura e rimozione delle parti pericolanti e rifacimento delle stesse; 2) sostituzione delle copertine di marmo delle parti esterne del tetto;

Se il trasferimento del suolo avviene attraverso una trattativa privata, il proprietario può<br />

chiedere un prezzo che tenga conto del lamentato inconveniente. Se invece si fa luogo a<br />

procedimento di espropriazione, il proprietario può contestare l’ammontare dell’indennità ma<br />

non chiedere il risarcimento del danno: azionabile, questo, solo in caso di occupazione<br />

illegittima del bene.<br />

CONDOMINO MOROSO<br />

Il condominio è costituito da 48 unità abitative e 3 locali commerciali, tra cui un bar, il quale<br />

non paga per morosità le spese condominiali (riscaldamento, acqua, eccetera) per un<br />

ammontare di circa 6000 euro. Il nostro amministratore vuole ripartire la spesa con tutti i<br />

condomini. Come ci dobbiamo comportare? Noi condomini non vogliamo pagare anche perchè<br />

sono morosi per oltre 70.000 euro anche per l'affitto di locazione.<br />

L. M.<br />

Il condomino in regola con i pagamenti può legittimamente rifiutarsi di farsi carico, pro-quota,<br />

di quanto dovuto dal condomino moroso, non sussistendo, in capo ai condomini adempienti,<br />

alcun vincolo di solidarietà passiva nei confronti del terzo creditore (Trib. Salerno 6/6/2009). Di<br />

fatto accade però che, a causa del mancato pagamento del fornitore da parte<br />

dell’amministratore, il servizio venga interrotto nei confronti dell’intero condominio (si pensi<br />

alla distribuzione dell’acqua in presenza di un’unica utenza condominiale), per cui trattasi di<br />

situazione da valutare caso per caso. Naturalmente chi è costretto a pagare anche per il<br />

condomino moroso può rifarsi nei suoi confronti, se del caso attraverso il pignoramento<br />

dell’unità immobiliare.

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