POSTA E RISPOSTA - Giuffre
POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre
Se l’intervento volto a stabilire l’origine delle infiltrazioni viene condotto nel giardino di proprietà esclusiva di un condomino la cui abitazione è fatta segno al lamentato inconveniente, è soltanto questi a dover sostenere la relativa spesa. SOSTITUZIONE CONDUTTURA Siamo in un condominio di 4 appartamenti, niente amministratore, poichè le famiglie interessate sono qui residenti da quando lo stabile è stato costruito e hanno sempre svolto le loro mansioni di operazioni di manutenzione collettiva in modo civile e collaborativo. Da 10 anni c'è un condomino la cui presenza è sempre stata motivo di probabili conflitti, fino ad oggi evitati per la ragionevolezza degli altri condomini. Abito al 2° piano e ho dovuto rifare l'impianto dell'acqua esterno, poichè le tubature vecchie di 35 anni erano al limite, perdevano e non avevamo nemmeno l'acqua per lavarci. Il lavoro era assolutamente necessario e i condomini sono stati avvisati prima che fosse effettuato, compresa la signora che ora ha cambiato idea e non vuole più la canalina che copre le tubature nuove che passano, coperte da una canalina, sui muri parte comune, ma in mezzo a due sue finestre per circa un metro. Il lavoro è fatto benissimo, non reca danno architettonico; abbiamo anche proposto di internare i tubi (si dovrebbe naturalmente rompere la facciata del condominio all'altezza delle sue finestre), ma la signora sostiene che lo dobbiamo tirar via e basta. Questo comporterebbe che il nostro garage e parte personale del piano terra rimarrebbe completamente senza acqua. E' possibile? Abbiamo torto? Chi abita al piano superiore non ha uguali diritti di chi sta sotto, con il privilegio di non dover mai chiedere oltre quello di spendere sempre molto meno per ogni tipo di lavoro? P. C. Il lettore può installare il tubo all'interno del muro comune, a condizione che ciò non alteri la destinazione di questa parte dell'edificio e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 11/2/1999, n. 1162). La stessa Cassazione (sentenza n. 8801 del 20/8/1999) ha statuito che la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche agli edifici in condominio, salvo
si tratti di impianti da considerare indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile (quale è appunto il caso dell’acqua), tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema d’igiene. LOCAZIONE E FURTO Mia figlia è residente in un appartamento in affitto presso un condominio, in Milano, con unico accesso per i vari appartamenti e servizio di portineria. Lo scorso 13 agosto, presumibilmente in orario notturno, durante la sua assenza, è stata vittima di un furto con scasso durante il quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da parte del servizio di portineria o da parte della proprietà? R. A. Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi nei confronti del proprietario-locatore. RIPARTIZIONE SPESE COMUNI Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere
- Page 41 and 42: SENTENZA DEFINITIVA Esiste una proc
- Page 43 and 44: Se si tratta della canna fumaria de
- Page 45 and 46: Se le condizioni dell’edificio so
- Page 47 and 48: Ho comprato da circa un anno un app
- Page 49 and 50: ESALAZIONI BARBECUE Vivo in un cond
- Page 51 and 52: 1/2/1986. Nel caso, poi, di autorim
- Page 53 and 54: M. D. V. Sia lo smaltimento dell’
- Page 55 and 56: ampliamento del pianerottolo al fin
- Page 57 and 58: condomini un pari uso del tetto, ai
- Page 59 and 60: A breve stipuleremo l'atto di compr
- Page 61 and 62: L. P. Se la tettoia è visibile dal
- Page 63 and 64: Abito in un condominio dove abbiamo
- Page 65 and 66: hanno preso questa decisione, per r
- Page 67 and 68: Abito in un condominio di tre piani
- Page 69 and 70: A. M. Dubitiamo che l’installazio
- Page 71 and 72: Di norma l’allaccio alla rete vie
- Page 73 and 74: Scrivo per esporle un contenzioso r
- Page 75 and 76: agenzia immobiliare. Purtroppo né
- Page 77 and 78: Ai sensi dell’art. 1126 c.c., i d
- Page 79 and 80: Un Condominio ha stipulato una poli
- Page 81 and 82: precedente locatore che lo ha rivel
- Page 83 and 84: D. L. Va premesso che una parte del
- Page 85 and 86: Viviamo da 15 anni in una corte lom
- Page 87 and 88: F. C. L'obbligo dei condomini di co
- Page 89 and 90: Ho acquistato un appartamento ristr
- Page 91: SPESA STRAORDINARIA E DIRITTO DI AB
- Page 95 and 96: CAMBIO SERRATURA Un condomino senza
- Page 97 and 98: Vivo al secondo piano di un palazzo
- Page 99 and 100: MILLESIMI E DESTINAZIONE D’USO So
- Page 101 and 102: tollerabilità facilmente superabil
- Page 103 and 104: Io e mia moglie abbiamo acquistato
- Page 105 and 106: che rivolgersi al giudice, non senz
- Page 107 and 108: Ci sono tre villette a schiera. di
- Page 109 and 110: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BALCONE
- Page 111 and 112: Siamo tre proprietari, ma abbiamo u
- Page 113 and 114: dell’edificio (art. 1122 c.c.). E
- Page 115 and 116: Il secondo comma dell’art. 1067 c
- Page 117 and 118: ACQUISTO E RIVENDITA IMMOBILE Ho ac
- Page 119 and 120: La comproprietà o meno di una part
- Page 121 and 122: icevimento. Se il costruttore disat
- Page 123 and 124: Il primo comma dell’art. 1102 c.c
- Page 125 and 126: conduttore per il solo fatto di rec
- Page 127 and 128: ispezionabili, dopo l'apertura è e
- Page 129 and 130: Molti commenti dicono che deve paga
- Page 131 and 132: Possiamo chiedere che le spese dell
- Page 133 and 134: maggiori rumori derivanti dall’us
- Page 135 and 136: Ho perso la cantina per usucapione,
- Page 137 and 138: soffitto dell'appartamento, qualche
- Page 139 and 140: 1)-I millesimi sono stati calcolati
- Page 141 and 142: Il mio condominio ha 5 morosi condo
si tratti di impianti da considerare indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione<br />
dell’immobile (quale è appunto il caso dell’acqua), tale da essere adeguata all’evoluzione delle<br />
esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema d’igiene.<br />
LOCAZIONE E FURTO<br />
Mia figlia è residente in un appartamento in affitto presso un condominio, in Milano, con unico<br />
accesso per i vari appartamenti e servizio di portineria. Lo scorso 13 agosto, presumibilmente<br />
in orario notturno, durante la sua assenza, è stata vittima di un furto con scasso durante il<br />
quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da<br />
parte del servizio di portineria o da parte della proprietà?<br />
R. A.<br />
Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non<br />
può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi<br />
nei confronti del proprietario-locatore.<br />
RIPARTIZIONE SPESE COMUNI<br />
Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese<br />
non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo<br />
comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese<br />
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i<br />
condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il<br />
nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una<br />
sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di<br />
ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere