POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

17.06.2013 Views

Se l’intervento volto a stabilire l’origine delle infiltrazioni viene condotto nel giardino di proprietà esclusiva di un condomino la cui abitazione è fatta segno al lamentato inconveniente, è soltanto questi a dover sostenere la relativa spesa. SOSTITUZIONE CONDUTTURA Siamo in un condominio di 4 appartamenti, niente amministratore, poichè le famiglie interessate sono qui residenti da quando lo stabile è stato costruito e hanno sempre svolto le loro mansioni di operazioni di manutenzione collettiva in modo civile e collaborativo. Da 10 anni c'è un condomino la cui presenza è sempre stata motivo di probabili conflitti, fino ad oggi evitati per la ragionevolezza degli altri condomini. Abito al 2° piano e ho dovuto rifare l'impianto dell'acqua esterno, poichè le tubature vecchie di 35 anni erano al limite, perdevano e non avevamo nemmeno l'acqua per lavarci. Il lavoro era assolutamente necessario e i condomini sono stati avvisati prima che fosse effettuato, compresa la signora che ora ha cambiato idea e non vuole più la canalina che copre le tubature nuove che passano, coperte da una canalina, sui muri parte comune, ma in mezzo a due sue finestre per circa un metro. Il lavoro è fatto benissimo, non reca danno architettonico; abbiamo anche proposto di internare i tubi (si dovrebbe naturalmente rompere la facciata del condominio all'altezza delle sue finestre), ma la signora sostiene che lo dobbiamo tirar via e basta. Questo comporterebbe che il nostro garage e parte personale del piano terra rimarrebbe completamente senza acqua. E' possibile? Abbiamo torto? Chi abita al piano superiore non ha uguali diritti di chi sta sotto, con il privilegio di non dover mai chiedere oltre quello di spendere sempre molto meno per ogni tipo di lavoro? P. C. Il lettore può installare il tubo all'interno del muro comune, a condizione che ciò non alteri la destinazione di questa parte dell'edificio e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 11/2/1999, n. 1162). La stessa Cassazione (sentenza n. 8801 del 20/8/1999) ha statuito che la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche agli edifici in condominio, salvo

si tratti di impianti da considerare indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile (quale è appunto il caso dell’acqua), tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema d’igiene. LOCAZIONE E FURTO Mia figlia è residente in un appartamento in affitto presso un condominio, in Milano, con unico accesso per i vari appartamenti e servizio di portineria. Lo scorso 13 agosto, presumibilmente in orario notturno, durante la sua assenza, è stata vittima di un furto con scasso durante il quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da parte del servizio di portineria o da parte della proprietà? R. A. Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi nei confronti del proprietario-locatore. RIPARTIZIONE SPESE COMUNI Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere

si tratti di impianti da considerare indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione<br />

dell’immobile (quale è appunto il caso dell’acqua), tale da essere adeguata all’evoluzione delle<br />

esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema d’igiene.<br />

LOCAZIONE E FURTO<br />

Mia figlia è residente in un appartamento in affitto presso un condominio, in Milano, con unico<br />

accesso per i vari appartamenti e servizio di portineria. Lo scorso 13 agosto, presumibilmente<br />

in orario notturno, durante la sua assenza, è stata vittima di un furto con scasso durante il<br />

quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da<br />

parte del servizio di portineria o da parte della proprietà?<br />

R. A.<br />

Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non<br />

può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi<br />

nei confronti del proprietario-locatore.<br />

RIPARTIZIONE SPESE COMUNI<br />

Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese<br />

non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo<br />

comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese<br />

sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i<br />

condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il<br />

nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una<br />

sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di<br />

ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere

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