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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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Se il pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio non è economicamente apprezzabile<br />

l'innovazione è consentita, in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza di persone e beni<br />

(App. Milano 14/4/1989). La circostanza dev’essere ovviamente valutata caso per caso, anche<br />

in relazione, per esempio, al tipo di edificio e alla sua ubicazione; così, se nella facciata sulla<br />

quale insistono le finestre dell’unità immobiliare di proprietà del lettore vi sono anche le<br />

finestre di una o più altre unità immobiliari, il rischio di alterare il decoro architettonico<br />

dell’edificio è maggiore, anche se con i tempi che viviamo, a parte l’esigenza di salvaguardare<br />

l’estetica di edifici di indubbio pregio storico e/o artistico, la sicurezza dovrebbe avere la<br />

precedenza sul rispetto dei canoni estetici.<br />

SPESE COMUNI E COMPROPRIETA’<br />

Sono separata dall’Agosto 2010 e vivo con i miei figli nella casa a me assegnata. La casa è di<br />

proprietà 2/3 di mio marito e 1/3 mia. Pago regolarmente le spese ordinarie, così come 1/3 di<br />

quelle straordinarie. La palazzina è composta da 4 scale ed un giardino condominiale recintato.<br />

Da poco abbiamo dovuto rimuovere le siepi ormai secche e quindi reimpiantarle.<br />

Contestualmente si è deciso di verniciare anche la recinzione anch'essa ormai usurata dal<br />

tempo. Mio marito sostiene che a lui spetta di pagare i 2/3 della spesa per le siepi, ma di non<br />

dover pagare i lavori eseguiti per “Verniciatura recinzione e portoni”. Vorrei sapere se queste<br />

spese si intendono come spese straordinarie o ordinarie. Inoltre vorrei sapere se<br />

l'amministratore può procedere comunque nei miei confronti e pignorarmi.<br />

M.<br />

La verniciatura della recinzione e dei portoni attiene alla manutenzione ordinaria di queste parti<br />

comuni dell’edificio, per cui la relativa spesa grava sull’utilizzatore dell’immobile, salvo che gli<br />

usi locali (consultabili presso la Camera di Commercio) dispongano altrimenti. I comproprietari<br />

di un’unità immobiliare sono obbligati in solido al pagamento delle spese condominiali, per cui<br />

l’amministratore può agire esecutivamente nei confronti di uno qualsiasi di essi, con diritto, in<br />

capo a chi abbia pagato anche per l’altro o per gli altri comproprietari, di rivalersi nei loro<br />

confronti per la rispettiva quota.

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