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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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ampliamento del pianerottolo al fine di consentire un accesso meno angusto alla mansarda. E<br />

qui arriva il dunque. Dobbiamo comprare i marmi per la scala e pianerottolo e i<br />

muratori/geometra dicono che bisogna stabilire la quota del pianerottolo. A loro avviso la<br />

quota del pianerottolo deve essere dettata dalla mansarda (di mia proprietà) che si trova a un<br />

livello leggermente più alto rispetto al solaio contiguo, considerando anche la futura<br />

pavimentazione che dovrà esservi messa, tenuto conto anche del terrazzino della mansarda<br />

ora al grezzo che dovrà essere finito e pavimentato, ma queste maestranze mi hanno anche<br />

riferito che i "parenti" proprietari del solaio attiguo alla mansarda, per il cui accesso verrà<br />

utilizzato lo stesso pianerottolo, non intendono spostare la quota del solaio di proprietà (che<br />

non ha al momento alcuna pavimentazione). In pratica, se la quota (o livello) del pavimento<br />

del pianerottolo fosse "dettata" dalla mansarda, per accedere al loro solaio i "coinquilini"<br />

dovrebbero scendere di circa un gradino (15-17 cm.); viceversa se la quota del pianerottolo<br />

venisse mantenuta a livello del loro solaio, per entrare nella mia mansarda dovrei io salire un<br />

gradino di circa 17 cm. Chi ha ragione? Esiste la prevalenza, nel stabilire la quota di<br />

pavimentazione del piano, dell' unità immobiliare abitativa (mansarda) rispetto a un solaio<br />

(non abitabile)? Credo che fare un gradino per entrare in mansarda contravvenga anche alla<br />

normativa sulle barriere architettoniche, ma vorrei un suo autorevole parere. Può fare qualche<br />

differenza il fatto di aver pagato al Comune gli oneri di urbanizzazione per realizzazione della<br />

mansarda?<br />

I. P.<br />

Il rilascio del permesso di costruire e il pagamento degli oneri di urbanizzazione sono<br />

ininfluenti ai fini dei rapporti fra condomini. Chi esercita il diritto di sopraelevazione può<br />

procedere alle indispensabili demolizioni e alle successive ricostruzioni a livello più elevato<br />

(Cass. 9/12/1980, n. 6362). Nel caso di specie, considerata la disponibilità manifestata dai<br />

parenti del lettore con la vendita della cubatura destinata all’ampliamento della costruzione poi<br />

realizzata, e visto che è più scomodo ridiscendere un gradino anziché salirne uno in più,<br />

sarebbe logico propendere per questa seconda soluzione, che non sembra in contrasto con le<br />

prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche di cui al secondo comma dell’art. 1 della L.<br />

9/1/1989, n. 13), approvate con D.M. 14/6/1989, n. 236.<br />

RIMOZIONE AMIANTO

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