POSTA E RISPOSTA - Giuffre
POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre
Abito in un condominio all'ultimo piano,in un appartamento mansardato con copertura a due falde, ho due lucernari,da tempo ogni qualvolta piove (da essi) mi entra acqua, l'Amministratore ha prospettato due ipotesi : 1) cambiare il lucernari (hanno circa 10 anni); 2) Farli ispezionare da un tecnico capire da dove entra l'acqua e ripararli. In entrambe le soluzioni,le spese devo pagarle io oppure anche i lucernari fanno parte del condominio quindi pagamento distribuito a millesimi? W. Se il lucernaio è stato realizzato con la costruzione dell’edificio, è assimilabile al tetto e quindi condominiale. Se invece è stato realizzato dal proprietario esclusivo del sottotetto per dare aria e luce a questa unità immobiliare, è di sua proprietà. Per le spese di riparazione e sostituzione ci si regola di conseguenza. COIBENTAZIONE Abito in una casa bifamiliare, sto al 2° piano, al primo stanno dei parenti di mio marito. L'anno scorso abbiamo coibentato tutta la casa mettendo il cappotto e rifatto il tetto. Con l'occasione ho utilizzato il "Piano Casa" di R.Lombardia che mi consentiva di alzare, nel sottotetto, la parte di solaio di mia proprietà ricavandone una piccola mansarda.Dal momento che i parenti di mio marito non hanno inteso ricavare nel loro sottotetto adibito a solaio nessuna mansarda poichè non interessati, ho acquistato dagli stessi i volumi allo scopo di ricavare qualche metro in più nella mansarda. Ho ottenuto regolare permesso di Costruire. Sul piano dove prima c'erano i solai (mio e degli altri coinquilini) ora c'è, quindi, la mansarda realizzata (con regolare porta di accesso) e la parte di solaio degli altri proprietari (con distinta porta di accesso). Il pianerottolo di accesso ai locali è in comune. A distanza di un anno abbiamo intrapreso i lavori per il rifacimento della scala di accesso alla mansarda ed al solaio. La scala preesistente, come da accordi intercorsi con gli altri "comproprietari" un anno fa, va ridisegnata con leggero
ampliamento del pianerottolo al fine di consentire un accesso meno angusto alla mansarda. E qui arriva il dunque. Dobbiamo comprare i marmi per la scala e pianerottolo e i muratori/geometra dicono che bisogna stabilire la quota del pianerottolo. A loro avviso la quota del pianerottolo deve essere dettata dalla mansarda (di mia proprietà) che si trova a un livello leggermente più alto rispetto al solaio contiguo, considerando anche la futura pavimentazione che dovrà esservi messa, tenuto conto anche del terrazzino della mansarda ora al grezzo che dovrà essere finito e pavimentato, ma queste maestranze mi hanno anche riferito che i "parenti" proprietari del solaio attiguo alla mansarda, per il cui accesso verrà utilizzato lo stesso pianerottolo, non intendono spostare la quota del solaio di proprietà (che non ha al momento alcuna pavimentazione). In pratica, se la quota (o livello) del pavimento del pianerottolo fosse "dettata" dalla mansarda, per accedere al loro solaio i "coinquilini" dovrebbero scendere di circa un gradino (15-17 cm.); viceversa se la quota del pianerottolo venisse mantenuta a livello del loro solaio, per entrare nella mia mansarda dovrei io salire un gradino di circa 17 cm. Chi ha ragione? Esiste la prevalenza, nel stabilire la quota di pavimentazione del piano, dell' unità immobiliare abitativa (mansarda) rispetto a un solaio (non abitabile)? Credo che fare un gradino per entrare in mansarda contravvenga anche alla normativa sulle barriere architettoniche, ma vorrei un suo autorevole parere. Può fare qualche differenza il fatto di aver pagato al Comune gli oneri di urbanizzazione per realizzazione della mansarda? I. P. Il rilascio del permesso di costruire e il pagamento degli oneri di urbanizzazione sono ininfluenti ai fini dei rapporti fra condomini. Chi esercita il diritto di sopraelevazione può procedere alle indispensabili demolizioni e alle successive ricostruzioni a livello più elevato (Cass. 9/12/1980, n. 6362). Nel caso di specie, considerata la disponibilità manifestata dai parenti del lettore con la vendita della cubatura destinata all’ampliamento della costruzione poi realizzata, e visto che è più scomodo ridiscendere un gradino anziché salirne uno in più, sarebbe logico propendere per questa seconda soluzione, che non sembra in contrasto con le prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche di cui al secondo comma dell’art. 1 della L. 9/1/1989, n. 13), approvate con D.M. 14/6/1989, n. 236. RIMOZIONE AMIANTO
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In entrambe le soluzioni,le spese devo pagarle io oppure anche i lucernari fanno parte del<br />
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Se il lucernaio è stato realizzato con la costruzione dell’edificio, è assimilabile al tetto e quindi<br />
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COIBENTAZIONE<br />
Abito in una casa bifamiliare, sto al 2° piano, al primo stanno dei parenti di mio marito. L'anno<br />
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