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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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V. G.<br />

Se i condomini parcheggiano nel cortile in spregio al divieto, a maggior ragione può farlo il<br />

condomino disabile, fino a quando non si pervenga ad una regolamentazione dell’uso di questa<br />

parte comune. L’interessato può anche, ai sensi del secondo comma dell’art. 188 del nuovo<br />

codice della strada, chiedere al Sindaco la creazione di uno spazi di parcheggio sulla strada<br />

adiacente all’edificio. Per il Tribunale di Firenze (sentenza del 13/2/2008), poiché è da<br />

escludere che l’assegnazione, nell’ambito della rete viaria interna, di un posto macchina<br />

riservato davanti ai fabbricati in cui si trovi un disabile implichi una sottrazione all’uso comune<br />

di un numero di posti macchina così grande da vanificare totalmente il diritto degli altri<br />

consorziati di usare della strada comune (oltre che per il transito, anche per il posteggio), alla<br />

stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102 c.c. deve riconoscersi<br />

un tale diritto ove risulti dimostrato - al contempo - che la persona residente nell’unità<br />

immobiliare in questione abbia sensibili difficoltà deambulatorie e che l’assegnazione di un<br />

posto-auto riservato sia una misura necessaria per garantirne la mobilità.<br />

CHIUSURA BOX<br />

Dispongo di un posto auto coperto di mia proprietà il cui ingresso si trova sul prospetto<br />

dell'edificio condominiale di pertinenza. All'interno del posto auto ho installato un serbatoio<br />

d'acqua, con relativa pompa, di esclusivo asservimento dell'appartamento di mia proprietà<br />

posto all'ultimo piano dell'edificio. Vi chiedo se è possibile montare all'ingresso del posto auto<br />

di cui sopra un sezionale, anche per ragioni di sicurezza, pur non avendo cubatura disponibile.<br />

Qualora questo fosse possibile, la chiusura dovrei sottoporla ad approvazione dell'assemblea<br />

condominiale e relativa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale?<br />

F. S.<br />

In mancanza di una contraria disposizione contenuta nel regolamento di condominio approvato<br />

all'unanimità o nel titolo di acquisto, il condomino può chiudere il posto auto di cui sia<br />

proprietario esclusivo (Cass. 18/10/1991, n. 11019); ciò, però, a condizione di non limitare il

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