POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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17.06.2013 Views

appartamento. Tale sistemazione e legittima? Io sono contrario, posso oppormi? Ho 72 anni e subisco già disagi derivati dall'ascensore e vasche dell'acqua a lato dell'appartamento. A. V. La domanda se, dal punto di vista tecnico, la caldaia possa essere (e a quali condizioni) collocata sul tetto dell’edificio, va posta a un installatore abilitato. Dal punto di vista pratico questa soluzione potrebbe rendere difficile la manutenzione dell’impianto e, quando si rendesse necessaria, la riparazione della parte di tetto sul quale è installato. Sotto il profilo giuridico, infine, questo tipo di soluzione potrebbe comportare alterazione del decoro architettonico dell’edificio, eccepibile anche da un solo condomino. PORTIERE E CHIAVI Il tema è la consegna delle chiavi dei singoli condomini al portiere. A quanto mi risulta tale incombenza non è effettivamente prevista dal contratto nazionale portieri, anche se nel condominio dove abito da più di 30 anni è in uso tale mansione. Ora la nuova amministratrice ha iniziato ad affermare che non è più possibile tale gestione e ha incaricato il custode di restituire le chiavi ai singoli proprietari. A mio modesto parere tale decisione deve essere ratificata almeno in sede di assemblea e non a seguito di una singola decisione. E' giusto? A. P. Detenere le chiavi delle unità immobiliari dei singoli condomini non rientra fra i doveri del portiere ma dipende esclusivamente dalla sua disponibilità a farsene carico. L’assemblea del condominio è pertanto estranea al rapporto, intercorrente direttamente fra il custode dell’edificio e i singoli condomini.

SPESE ESERCIZIO SERVITU’ E' necessario effettuare lavori di asfaltatura alla strada che accede al mio fondo e a quello di altra abitazione; La strada in questione non è di mia proprietà e neanche dell'altro fondo servente ma di altra persona. Il proprietario della strada si rifiuta di partecipare alle spese relative all'asfaltatura della viabilità che in parte costeggia anche un terreno di sua proprietà. E' legittimo il rifiuto del proprietario? C. Ai sensi dell'art. 1069 c.c. le spese per le opere occorrenti alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo cui la servitù giova, salvo che il titolo o la legge dispongano altrimenti. Se però le opere giovano anche al fondo sul quale viene esercitata la servitù le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi. DANNI DA INFILTRAZIONI Sono un condomino. Da noi un proprietario di un attico e superattico, ha costruito sul superattico un salone con camino, occupando quasi tutto il terrazzo ostruendo le 3 chiostrine su 5 per l’acqua piovana. L’ultima pioggia ha provocato dei danni all’attico di sua proprietà, perché l’acqua trovando gli scoli chiusi, sulla rimanenza del terrazzo ha formato una piscina e l’acqua è entrata in casa. Il proprietario ha citato il condominio chiudendo i danni. Volevo sapere se siamo tenuti al risarcimento oppure possiamo chiedere noi i danni perché l’acqua ha provocato piccoli danni all’appartamento sottostante all’attico e superattico. L.

appartamento. Tale sistemazione e legittima? Io sono contrario, posso oppormi? Ho 72 anni e<br />

subisco già disagi derivati dall'ascensore e vasche dell'acqua a lato dell'appartamento.<br />

A. V.<br />

La domanda se, dal punto di vista tecnico, la caldaia possa essere (e a quali condizioni)<br />

collocata sul tetto dell’edificio, va posta a un installatore abilitato. Dal punto di vista pratico<br />

questa soluzione potrebbe rendere difficile la manutenzione dell’impianto e, quando si<br />

rendesse necessaria, la riparazione della parte di tetto sul quale è installato. Sotto il profilo<br />

giuridico, infine, questo tipo di soluzione potrebbe comportare alterazione del decoro<br />

architettonico dell’edificio, eccepibile anche da un solo condomino.<br />

PORTIERE E CHIAVI<br />

Il tema è la consegna delle chiavi dei singoli condomini al portiere. A quanto mi risulta tale<br />

incombenza non è effettivamente prevista dal contratto nazionale portieri, anche se nel<br />

condominio dove abito da più di 30 anni è in uso tale mansione. Ora la nuova amministratrice<br />

ha iniziato ad affermare che non è più possibile tale gestione e ha incaricato il custode di<br />

restituire le chiavi ai singoli proprietari. A mio modesto parere tale decisione deve essere<br />

ratificata almeno in sede di assemblea e non a seguito di una singola decisione. E' giusto?<br />

A. P.<br />

Detenere le chiavi delle unità immobiliari dei singoli condomini non rientra fra i doveri del<br />

portiere ma dipende esclusivamente dalla sua disponibilità a farsene carico. L’assemblea del<br />

condominio è pertanto estranea al rapporto, intercorrente direttamente fra il custode<br />

dell’edificio e i singoli condomini.

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