POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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quanto finalizzata alla tutela della sicurezza di persone e beni (App. Milano 14/4/1989). Ad evitare possibili contestazioni ad opera anche di un solo condomino, è consigliabile consegnare all’amministratore un disegno dell’inferriata affinché lo sottoponga all’assemblea. LAVORI STRAORDINARI E MOROSITA’ Nel mio condominio, oltre un anno fa, sono stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato; alle diverse assemblee abbiamo sempre approvato gli stati d'avanzamento lavori, ma molti condomini non pagano le loro rate e, quindi, i lavori sono stati bloccati dal costruttore, ovviamente la direzione lavori ha potuto solo ratificare il blocco dei lavori a causa della persistente morosità e conseguenzialmente dell'impossibilità di pagare l'impresa. Preciso che l'amministratore condominiale ha diffidato i singoli condomini, i quali ovviamente se ne sono strafregati e l'impresa non intendere procedere per decreti ingiuntivi per evitare le note lungaggini giudiziarie, preferendo bloccare i lavori. Ovviamente io pago regolarmente tutte le rate ed il 10 di febbraio ultimerò i pagamenti con la corresponsione dell'ultima. Il blocco dei lavori, oltre ad aver determinato che il palazzo è ancora avvolto dalle impalcature, con evidenti ricadute sulla vita quotidiana, ha determinato che l'ultimo intonaco non sia stato fatto, con la creazione di piccole muffe (forse perché la parete è sottile). Si può agire giudizialmente per ottenere un risarcimento dai singoli condomini e non dal condominio nel complesso? Come condomino posso obbligare gli altri condomini a pagare? G. Premesso che è l’amministratore a doversi attivare giudizialmente contro i condomini morosi per il recupero tempestivo del credito, il condomino in regola con i pagamento può intraprendere un’azione risarcitoria soltanto nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore, trattandosi di lavori condominiali e non commissionati dal singolo condomino con riferimento alla propria unità immobiliare. RICOSTRUZIONE MURO Quasi un anno fa, una ditta del comune che stava rifacendo il manto stradale, per eseguire i lavori, ha rotto il nostro muro, che ci separava dalla strada, loro affermavano, che quel muro non era di nostra proprietà, ma delle ferrovie dello Stato, in quanto prima della strada c'erano i binari. Dopo una lunga serie di discussioni, loro ci hanno ricostruito il muro, a titolo gratuito. In questi giorni, per via del maltempo il muro è caduto, di conseguenza sono andato a protestare al comune (ufficio urbanistica): mi è stato risposto che non è di loro competenza, in quanto la
ditta ci aveva fatto "un regalo" per la costruzione del muro. Quindi mi hanno detto di chiedere il risarcimento alla ditta, che però non vuole pagare. Come mi debbo comportare: insistere o meno alla richiesta di risarcimento del danno? F. Se l’impresa ha rifatto il muro gratuitamente e non dietro corrispettivo, non è tenuta a ricostruirlo. Se però dal crollo fosse derivato un danno a persone o cose, e si provasse il nesso di causalità fra l’evento e la cattiva esecuzione dei lavori ad opera dell’impresa, questa sarebbe tenuta al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. DISSENSO DEL CONDOMINO RISPETTO ALLA LITE Un mio conoscente ha inviato al proprio amministratore di condominio la seguente lettera: "Il sottoscritto N.N., proprietario di un immobile nel condominio N.N., in riferimento alle cause in atto, promosse dal condomino N.N. di cui si parla nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 0-0-00, il cui verbale ho ricevuto in data 0-0-00, sebbene il medesimo non riporti quale delibera abbia assunto l'assemblea nel merito, intende avvalersi di quanto previsto dall'art. 1132 c.c. e dissociare la propria responsabilità alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza". Questa la risposta dell'amministratore: "Oggetto: sua del 0-0-00: In relazione all'oggetto precisiamo che la legittimità della richiesta può essere ritenuta valida in caso di iniziative a carico di terze parti-condomini da parte del condominio e non laddove il condominio sia parte convenuta in sede di giudizi promossi da terzi-condomini". A me pare che la risposta non sia corretta, gradirei conoscere cosa dice la giurisprudenza in merito. L. A. L’art. 1132 c.c. si riferisce sia all’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato di “promuovere una lite” (assumendo con ciò la posizione processuale di attore), sia all’ipotesi in cui abbia deliberato di “resistere a una domanda”, assumendo con ciò la posizione processuale di convenuto, per cui il condomino può dissociarsi dalla lite in entrambi i casi. PASSO CARRABILE Ho una casa in costruzione: ho effettuato l'acquisto dell'immobile e del posto auto davanti alla casa destinandolo a giardino carrabile. Ho gia' effettuato il compromesso scritto e registrato
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ditta ci aveva fatto "un regalo" per la costruzione del muro.<br />
Quindi mi hanno detto di chiedere il risarcimento alla ditta, che però non vuole pagare.<br />
Come mi debbo comportare: insistere o meno alla richiesta di risarcimento del danno?<br />
F.<br />
Se l’impresa ha rifatto il muro gratuitamente e non dietro corrispettivo, non è tenuta a<br />
ricostruirlo. Se però dal crollo fosse derivato un danno a persone o cose, e si provasse il nesso<br />
di causalità fra l’evento e la cattiva esecuzione dei lavori ad opera dell’impresa, questa sarebbe<br />
tenuta al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.<br />
DISSENSO DEL CONDOMINO RISPETTO ALLA LITE<br />
Un mio conoscente ha inviato al proprio amministratore di condominio la seguente lettera:<br />
"Il sottoscritto N.N., proprietario di un immobile nel condominio N.N., in riferimento alle cause<br />
in atto, promosse dal condomino N.N. di cui si parla nell'ordine del giorno dell'assemblea<br />
condominiale del 0-0-00, il cui verbale ho ricevuto in data 0-0-00, sebbene il medesimo non<br />
riporti quale delibera abbia assunto l'assemblea nel merito, intende avvalersi di quanto<br />
previsto dall'art. 1132 c.c. e dissociare la propria responsabilità alle conseguenze della lite per<br />
il caso di soccombenza".<br />
Questa la risposta dell'amministratore:<br />
"Oggetto: sua del 0-0-00: In relazione all'oggetto precisiamo che la legittimità della richiesta<br />
può essere ritenuta valida in caso di iniziative a carico di terze parti-condomini da parte del<br />
condominio e non laddove il condominio sia parte convenuta in sede di giudizi promossi da<br />
terzi-condomini".<br />
A me pare che la risposta non sia corretta, gradirei conoscere cosa dice la giurisprudenza in<br />
merito.<br />
L. A.<br />
L’art. 1132 c.c. si riferisce sia all’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato di “promuovere<br />
una lite” (assumendo con ciò la posizione processuale di attore), sia all’ipotesi in cui abbia<br />
deliberato di “resistere a una domanda”, assumendo con ciò la posizione processuale di<br />
convenuto, per cui il condomino può dissociarsi dalla lite in entrambi i casi.<br />
PASSO CARRABILE<br />
Ho una casa in costruzione: ho effettuato l'acquisto dell'immobile e del posto auto davanti alla<br />
casa destinandolo a giardino carrabile. Ho gia' effettuato il compromesso scritto e registrato