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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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chiavi per poter accedere alla mia caldaia. Posso chiedere la rimozione di quel quadro e quindi<br />

la restituzione delle chiavi? Esso si può tranquillamente spostare al di là del muro nel vano<br />

scale comune che accede alla terrazza in comproprietà. Poiché i rapporti si sono guastati, a chi<br />

mi devo rivolgere? Se devo seguire le vie legali, vi sono delle sentenze in proposito?<br />

M.<br />

Il condomino non può spostare il quadro elettrico, dal locale caldaia gravato da servitù in<br />

favore degli altri due condomini, in uno spazio di cui questi siano comproprietari insieme a lui,<br />

occorrendo il loro consenso. Può semmai proporre di effettuare lo spostamento a propria cura<br />

e spese. Se non si trova un accordo non rimane che rivolgersi al giudice, reiterando la proposta<br />

in quella sede. Sul punto Cass. 27/10/1995, n. 11198.<br />

SUPERCONDOMINIO E ILLUMINAZIONE<br />

Vivo in un quartiere con grossi problemi di illuminazione e di fatiscenza di lampioni. Oltre alla<br />

scarsezza dell'illuminazione vi è non meno importante quello relativo alla vetustà dei lampioni<br />

stessi, taluni dei quali hanno la base corrosa e bucata dalla ruggine e costituiscono un grave<br />

pericolo per l'incolumità di persone e cose essendo a rischio di caduta. Già ne sono caduti un<br />

paio. La nostra è una strada privata, dunque nessuno s'è mai occupato di manutenerli. Né il<br />

Comune, nè l'Enel, perché i proprietari e i responsabili saremmo noi abitanti del quartiere. Il<br />

Supercondominio esiste solo di fattoperchè le palazzine che ne fanno parte sono una quindicina<br />

per oltre 300 abitanti. Una riunione di Supercondominio non s’è mai fatta. Le chiedo come si<br />

possa affrontare e risolvere giuridicamente questo delicato problema. Il quartiere è quasi<br />

sempre al buio. I lampioni non sono stati mai manutenuti.<br />

Marco<br />

Occorre premettere che ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria né la<br />

manifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità<br />

immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano<br />

materialmente in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione<br />

dell’art. 1117 c.c. collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili: per<br />

esempio viale di accesso, impianto centralizzato di riscaldamento, portineria. Di conseguenza,<br />

come previsto dal primo comma dell’art. 1129 c.c., uno o più condomini possono ricorrere<br />

all’Autorità Giudiziaria affinché nomini un amministratore; sarà poi questi a convocare<br />

l’assemblea dei condomini per le opportune delibere.<br />

LOCAZIONE E DISAGI

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