POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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F. B. Se, a causa della sostituzione della caldaia ad opera di un condomino, si rende necessaria l’installazione di una nuova canna fumaria, alla spesa devono contribuire i soli condomini serviti dal nuovo impianto. INFILTRAZIONI E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO Nel palazzo dove abito vi sono appartamenti al piano terreno con pertinenza di giardino privato coltivati a prato e piante ornamentali. Adesso si scopre che le fondazioni dello stabile ed i pilastri degli appartamenti sono lesionati, vi è stata una perizia che non ha tenuto conto delle infiltrazioni dei giardini. Vorrei sapere se i giardini privati sono paragonati a lastrici solari con la conseguenza della futura spesa di rifacimento con le rispettive proquota di 3/4 ai proprietari dei giardini o come si devono dividere le spese per il consolidamento dei pilastri. L. D. La disciplina del giardino di cui un condomino sia unico proprietario non è assimilabile a quella del lastrico solare di uso esclusivo. Di conseguenza la spesa richiesta dal consolidamento delle strutture dell’edificio condominiale va ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. SERVITU’ E SPESA Il contatore condominiale dell'acqua è da sempre situato in un pozzetto al centro del passo carraio di accesso a un parcheggio (contiguo al condominio) di proprietà di un solo condomino, che "ospita" il contatore a titolo gratuito. In seguito al frequente passaggio di autovetture in entrata e in uscita, il passo carrale e il pozzetto (coperto da una lastra di ferro) stanno lentamente ma progressivamente cedendo. E' pertanto necessario un intervento a ripristino del manufatto e della superficie asfaltata circostante, prima che un'autovettura finisca nella fossa occupata dal contatore. Si domanda come e tra chi debba essere suddivisa la relativa spesa. G. C. Ai sensi del terzo comma dell’art. 1069 c.c., trattandosi di opere che giovano sia al fondo dominante che al fondo servente, la relativa spesa va suddivisa in proporzione ai rispettivi vantaggi. AUMENTO CUBATURA
Il mio vicino di casa ha ampliato la camera da letto costruendovi sul balcone del villino a schiera e comportando un aumento dei metri quadrati. Cosa comporta tutto ciò? Tale costruzione era soggetta a denuncia di inizio di attività? M. C. Occorre verificare se, nella Regione in cui risiede chi ha realizzato l’ampliamento dell’unità immobiliare, dando luogo al conseguente aumento di cubatura, è stata varata la legge regionale sul piano casa, e se questa prevede sia sufficiente la DIA, o non occorra piuttosto il permesso di costruire. Informazioni dettagliate possono essere acquisite presso l’ufficio tecnico del Comune. RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO E SPESA Viviamo in un condominio minimo (due unità sovrapposte di circa 270 mq ciascuna) e per suddividere le spese di riscaldamento di un impianto centralizzato. Abbiamo inserito dei conta calorie. E’ necessario prevedere come nei condomini di più di quattro unità una quota fissa, oppure si divide semplicemente in base al consumo effettivo? Non essendoci naturalmente accordo tra condomini vorremmo avere un parere giuridico. A. A. Negli edifici dotati di sistema di contabilizzazione del calore appare corretto suddividere la spesa globale di consumo in ragione di una percentuale oscillante fra il 20 e il 50% in base alla superficie radiante di ciascuna unità immobiliare, e la restante quota in base al consumo di ciascuno (una soluzione potrebbe essere 30 e 70). Se non si trova un accordo (visto che si tratta di due soli condomini, altrimenti sarebbe l’assemblea a decidere, ai sensi, dell'art. 26 L. 9/1/1991, n. 10, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, indipendentemente dai millesimi rappresentati), occorre adire l'Autorità Giudiziaria. SERVITU’ Ho ereditato da mio padre un appartamento (dove abito) sito al piano terra di una palazzina con altri due appartamenti anche questi di sua proprietà e lasciati in eredità a mia madre e a mia sorella. La mia caldaia è situata in un locale, con accesso dal giardino condominiale, dove nel 1994 mio padre ha fatto installare il quadro comandi del cancello elettrico del passo carraio comune. Esiste quindi una servitù a favore degli altri due proprietari per cui ho dovuto dare le
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F. B.<br />
Se, a causa della sostituzione della caldaia ad opera di un condomino, si rende necessaria<br />
l’installazione di una nuova canna fumaria, alla spesa devono contribuire i soli condomini<br />
serviti dal nuovo impianto.<br />
INFILTRAZIONI E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO<br />
Nel palazzo dove abito vi sono appartamenti al piano terreno con pertinenza di giardino privato<br />
coltivati a prato e piante ornamentali. Adesso si scopre che le fondazioni dello stabile ed i<br />
pilastri degli appartamenti sono lesionati, vi è stata una perizia che non ha tenuto conto delle<br />
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conseguenza della futura spesa di rifacimento con le rispettive proquota di 3/4 ai proprietari<br />
dei giardini o come si devono dividere le spese per il consolidamento dei pilastri.<br />
L. D.<br />
La disciplina del giardino di cui un condomino sia unico proprietario non è assimilabile a quella<br />
del lastrico solare di uso esclusivo. Di conseguenza la spesa richiesta dal consolidamento delle<br />
strutture dell’edificio condominiale va ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di<br />
proprietà.<br />
SERVITU’ E SPESA<br />
Il contatore condominiale dell'acqua è da sempre situato in un pozzetto al centro del passo<br />
carraio di accesso a un parcheggio (contiguo al condominio) di proprietà di un solo condomino,<br />
che "ospita" il contatore a titolo gratuito. In seguito al frequente passaggio di autovetture in<br />
entrata e in uscita, il passo carrale e il pozzetto (coperto da una lastra di ferro) stanno<br />
lentamente ma progressivamente cedendo. E' pertanto necessario un intervento a ripristino del<br />
manufatto e della superficie asfaltata circostante, prima che un'autovettura finisca nella fossa<br />
occupata dal contatore. Si domanda come e tra chi debba essere suddivisa la relativa spesa.<br />
G. C.<br />
Ai sensi del terzo comma dell’art. 1069 c.c., trattandosi di opere che giovano sia al fondo<br />
dominante che al fondo servente, la relativa spesa va suddivisa in proporzione ai rispettivi<br />
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