POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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usura, devono essere restituite al vecchio proprietario? C. Obbligato nei confronti del condominio non è il conduttore ma il locatore-condomino, per cui è a questi che l’amministratore deve chiedere il pagamento dei contributi condominiali. Quanto al fondo comune destinato alla sostituzione della caldaia, in mancanza di un accordo fra le parti, se, prima della vendita dell’unità immobiliare, non è intervenuta una delibera di approvazione della spesa, la quota versata dal condomino-venditore gli va restituita. SPESA RIFACIMENTO FACCIATA Abito in un condominio che ha praticamente un edificio principale con l'ingresso per l'accesso ed uno secondario con due appartamenti che utilizzano lo stesso ingresso, non avendo nessun altro accesso. I due edifici hanno quindi in comune solo l'androne e le scale, per il resto sono due edifici completamente separati. Nel redigere la tabella millesimale per la manutenzione della facciata principale, quella con l' ingresso, un condomino si è lamentato notando che per le spese di manutenzione della facciata quei due appartamenti avrebbero partecipato in maniera limitata. Volevo sapere se questa valutazione è corretta. P. La soluzione appare corretta, ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 c.c., per il quale , se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. APERTURA AUTOMATICA BOX Vorrei sapere se è possibile avere un box auto con apertura automatica e quindi con divieto di sosta confinante ad angolo con il mio ogni volta che sono davanti al box per scaricare o caricare e mi trova li è una discussione perché gli impedisco di aprire la sua serranda automatica. I box sono circa 25. G. C. Se, per come sono ubicati i due box, il proprietario di uno di essi non può effettuare operazioni di carico e scarico senza impedire all’altro condomino di aprire il proprio garage, e non si riesce a trovare una soluzione tecnica che eviti l’inconveniente, non resta che accordarsi sugli orari in cui è possibile effettuare questo tipo di attività.
COSTRUZIONE CUCINA Il mio vicino ha ristrutturato casa è dove c'era una camera da letto ha costruito una cucina volevo sapere se la normativa lo permette tenendo conto che ora la sua cucina confina con la mia stanza da letto. Tengo a precisare che abito in un condominio. M. P. D. Se il condomino ha costruito rispettando le norme amministrative e il dettato dell’art. 1102 c.c., per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, il vicino può soltanto eccepire, qualora si verifichi, la produzione di immissioni superiori alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. CONTATORI ACQUA Abito in un immobile composto da 3 appartamenti e un negozio di toelettatura per animali che effettua soprattutto lavaggio per cani. Il contatore dell'acqua è in comune non solo alle tre abitazioni e l'esercizio commerciale ma anche ad un'altra palazzina presente nello stesso cortile composta da altri tre appartamenti. Il problema si pone al momento della suddivisione delle quote di acqua da pagare per famiglia. Al momento la divisione viene fatta per il numero dei componenti di ogni abitazione, compreso il negozio che paga per una persona. La mia domanda è: se esistono diversi criteri di ripartizione dato che l'esercizio commerciale utilizza principalmente l'acqua per svolgere il proprio lavoro, e a mio parere non consuma come una persona. Non dovrebbe almeno il negozio avere un contatore personale? A chi ci dobbiamo rivolgere per far valere le nostre ragioni dato che la proprietaria del negozio se ne lava le mani? B. K. Il secondo comma del paragrafo 8.2.8 dell’allegato 1/8 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n 4/3/1996 stabilisce che, qualora la consegna e la misurazione dell’acqua avvenga per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi dev’essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare, per cui si è nel diritto di pretendere, se del caso ricorrendo al Giudice di pace, il rispetto di questa norma.
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COSTRUZIONE CUCINA<br />
Il mio vicino ha ristrutturato casa è dove c'era una camera da letto ha costruito una cucina<br />
volevo sapere se la normativa lo permette tenendo conto che ora la sua cucina confina con la<br />
mia stanza da letto. Tengo a precisare che abito in un condominio.<br />
M. P. D.<br />
Se il condomino ha costruito rispettando le norme amministrative e il dettato dell’art. 1102<br />
c.c., per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la<br />
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro<br />
diritto, il vicino può soltanto eccepire, qualora si verifichi, la produzione di immissioni superiori<br />
alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.<br />
CONTATORI ACQUA<br />
Abito in un immobile composto da 3 appartamenti e un negozio di toelettatura per animali che<br />
effettua soprattutto lavaggio per cani. Il contatore dell'acqua è in comune non solo alle tre<br />
abitazioni e l'esercizio commerciale ma anche ad un'altra palazzina presente nello stesso cortile<br />
composta da altri tre appartamenti. Il problema si pone al momento della suddivisione delle<br />
quote di acqua da pagare per famiglia. Al momento la divisione viene fatta per il numero dei<br />
componenti di ogni abitazione, compreso il negozio che paga per una persona. La mia<br />
domanda è: se esistono diversi criteri di ripartizione dato che l'esercizio commerciale utilizza<br />
principalmente l'acqua per svolgere il proprio lavoro, e a mio parere non consuma come una<br />
persona. Non dovrebbe almeno il negozio avere un contatore personale? A chi ci dobbiamo<br />
rivolgere per far valere le nostre ragioni dato che la proprietaria del negozio se ne lava le<br />
mani?<br />
B. K.<br />
Il secondo comma del paragrafo 8.2.8 dell’allegato 1/8 al decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri n 4/3/1996 stabilisce che, qualora la consegna e la misurazione dell’acqua avvenga<br />
per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi dev’essere organizzata, a cura e<br />
spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare, per<br />
cui si è nel diritto di pretendere, se del caso ricorrendo al Giudice di pace, il rispetto di questa<br />
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