POSTA E RISPOSTA - Giuffre
POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre
cucina e acqua calda non a norma per cui chiusura totale da parete dei VV.FF. e ordinanze con multa. Opere abusive all'interno del cortile, e per finire il giorno di pasqua in camera da letto è crollato il controsoffitto; abbiamo segni di assestamento e dal tetto piove acqua. Nel 2008 abbiamo chiesto tramite legale la risoluzione del contratto, ma come lei può ben sapere sono cause piuttosto lunghe. Adesso io le chiedo, a questo punto possiamo rifiutarci di pagare il mutuo visto che oltre alla relazione rilasciataci dall'Asl dopo un sopralluogo con l'inidoneità dello stabile e tra l'altro in comune non esiste abitabilità ma al catasto il venditore ha dichiarato nuova costruzione ma senza Dia, e volevo anche alla banca, visto che abbiamo pagato la perizia? Mi chiedo, è giusto pagare una rata su una casa che non vale niente? A. Chi ha erogato il mutuo è estraneo alla controversia riguardante i vizi occulti dell’immobile, questione che dev’essere pertanto risolta fra acquirente e venditore. Il mutuante, anzi, dalla presenza dei suddetti vizi ha tutto da perdere, dal momento che, se essi si sono evidenziati dopo la stima dell’immobile, ne riducono il valore indicato nell’elaborato peritale, e quindi il ricavato qualora si dovesse procedere alla vendita forzata in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo. COSTRUZIONE TETTO E RIDUZIONE IN PRISTINO Abitiamo al secondo ed ultimo piano di una palazzina. Nel 2002 a causa delle abbondanti infiltrazioni di acqua nelle camere del nostro appartamento, abbiamo deciso di costruire il tetto (non c'era, c'era solo un solaio con dell'isolante) andando a coprire anche una piccola terrazza interna che causava ulteriori problemi anche al piano di sotto (dei nostri vicini). Nel 2002 i rapporti con i vicini erano buoni quindi ci fu un’autorizzazione solo orale e non scritta da parte loro che ci consentiva la costruzione del tetto (esistono anche testimoni che possono affermare quanto detto). All'inizio del 2011 è arrivata una lettera degli avvocati dei vicini nella quale richiedono il ripristino dello stato dei luoghi di allora e un risarcimento danni in quanto non sono mai stati avvertiti dei lavori effettuati. Il tetto è stato costruito secondo le norme e le autorizzazioni edilizie necessarie. La mia famiglia non ha mai chiesto soldi per i lavori effettuati ed inoltre, i soliti ponteggi utilizzati per la costruzione sono stati utilizzati anche dai vicini per il rifacimento della facciata (sempre pagati da noi). Le chiedo cortesemente se è possibile a distanza di così tanti anni poter richiedere il ripristino dello stato di allora e il risarcimento danni. E. F.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta accettazione dei lavori da parte dell’altro condomino; la concessione, infatti, viene accordata facendo salvi i diritti dei terzi, anche se, trattandosi d’intervenire su una parte comune dell’edificio, alcuni Comuni sono soliti chiedere il benestare degli altri condomini. Il consenso del vicino all’effettuazione dei lavori va provato per iscritto, trattandosi di bene immobile. La richiesta di demolizione e risarcimento del danno è tempestiva, non essendo ancora intervenuta l’usucapione ventennale del diritto. SUPERCONDOMINIO E CENTRALE TERMICA In un Condominio costituito da tre singole palazzine con impianto di riscaldamento ed acqua calda centralizzati, l’Assemblea ha deliberato la formazione di tre impianti separati. A causa della difficoltà di posizionamento delle nuove caldaie in due delle tre palazzine, si vuole continuare col centralizzato. La palazzina dotata di centrale termica di propria proprietà può opporsi al cambiamento della delibera ? E. G. Il Tribunale di Napoli (sentenza del 29/11/1991), con riferimento alla trasformazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in impianti a gas di proprietà singola, avvenuta ai sensi della L. n. 10/1991, ha escluso, sia sotto l'aspetto funzionale che sotto il profilo giuridico, la conservazione attiva del sistema termico trasformato, le cui componenti materiali rimangono solo come semplici residuati per l’opportuna rottamazione, non potendo la minoranza dissenziente pretendere di lasciare attivo o riattivare e far funzionare a proprie spese l'impianto trasformato, in quanto ciò sarebbe contrario alla ratio legis, che è chiaramente quella della razionalizzazione dell'energia sotto il triplice profilo termico, economico ed ecologico. CHIUSURA CANCELLO Risiedo in una villetta bifamiliare con accesso comune tramite cancello a scorrimento manuale di 3 m. Le chiedo, vista l'insistenza della mia vicina a lasciare sempre aperto il cancello con tutto quello che ne deriva e cioè cani che entrano e depositano i loro bisogni nel giardino e si mettono a litigare con i miei due gatti e quello che è più grave che entrano persone ed arrivano fino alla porta di casa, se è possibile imporle la chiusura del cancello e quali sono le norme del codice che regolano tale materia ed eventuali responsabilità ipotetiche per danni o vandalismi vari e se possibile diffidare la Signora dal continuare con tale atteggiamento. S. B.
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Il rilascio del permesso di costruire non comporta accettazione dei lavori da parte dell’altro<br />
condomino; la concessione, infatti, viene accordata facendo salvi i diritti dei terzi, anche se,<br />
trattandosi d’intervenire su una parte comune dell’edificio, alcuni Comuni sono soliti chiedere il<br />
benestare degli altri condomini. Il consenso del vicino all’effettuazione dei lavori va provato per<br />
iscritto, trattandosi di bene immobile. La richiesta di demolizione e risarcimento del danno è<br />
tempestiva, non essendo ancora intervenuta l’usucapione ventennale del diritto.<br />
SUPERCONDOMINIO E CENTRALE TERMICA<br />
In un Condominio costituito da tre singole palazzine con impianto di riscaldamento ed acqua<br />
calda centralizzati, l’Assemblea ha deliberato la formazione di tre impianti separati. A causa<br />
della difficoltà di posizionamento delle nuove caldaie in due delle tre palazzine, si vuole<br />
continuare col centralizzato. La palazzina dotata di centrale termica di propria proprietà può<br />
opporsi al cambiamento della delibera ?<br />
E. G.<br />
Il Tribunale di Napoli (sentenza del 29/11/1991), con riferimento alla trasformazione di un<br />
impianto centralizzato di riscaldamento in impianti a gas di proprietà singola, avvenuta ai sensi<br />
della L. n. 10/1991, ha escluso, sia sotto l'aspetto funzionale che sotto il profilo giuridico, la<br />
conservazione attiva del sistema termico trasformato, le cui componenti materiali rimangono<br />
solo come semplici residuati per l’opportuna rottamazione, non potendo la minoranza<br />
dissenziente pretendere di lasciare attivo o riattivare e far funzionare a proprie spese<br />
l'impianto trasformato, in quanto ciò sarebbe contrario alla ratio legis, che è chiaramente<br />
quella della razionalizzazione dell'energia sotto il triplice profilo termico, economico ed<br />
ecologico.<br />
CHIUSURA CANCELLO<br />
Risiedo in una villetta bifamiliare con accesso comune tramite cancello a scorrimento manuale<br />
di 3 m. Le chiedo, vista l'insistenza della mia vicina a lasciare sempre aperto il cancello con<br />
tutto quello che ne deriva e cioè cani che entrano e depositano i loro bisogni nel giardino e si<br />
mettono a litigare con i miei due gatti e quello che è più grave che entrano persone ed<br />
arrivano fino alla porta di casa, se è possibile imporle la chiusura del cancello e quali sono le<br />
norme del codice che regolano tale materia ed eventuali responsabilità ipotetiche per danni o<br />
vandalismi vari e se possibile diffidare la Signora dal continuare con tale atteggiamento.<br />
S. B.