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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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Sono proprietaria di un appartamento circondato da villetta nella quale è stato costruito un<br />

gazebo, fissato al terreno (non mobile), che impedisce il montaggio dell'impalcatura per il<br />

rifacimento della facciata debitamente deliberato in assemblea. Considerato che non posso<br />

oppormi allo smontaggio del gazebo (si dovrebbero segare i 4 piedi di metallo che lo tengono<br />

fissato al terreno e, una volta ultimati i lavori di rifacimento prospetto, togliere i 4 pezzetti<br />

rimasti infissi nel terreno e cementare nuovamente i 4 piedi nel terreno), chi dovrebbe<br />

provvedere a ciò? Io oppure la ditta che eseguirà i lavori o altra ditta individuata<br />

dall’assemblea a tale scopo? Nel caso in cui durante la fase dello smontaggio e del successivo<br />

rimontaggio del gazebo dovessero verificarsi dei danni (il tetto del gazebo è costituito da vetri<br />

che potrebbero rompersi), avrei diritto al risarcimento dei danni? Se sì, chi me li dovrebbe<br />

risarcire (la ditta che provvede allo smontaggio o il condominio) e quale procedura dovrei<br />

seguire? In alternativa, posso farmi dichiarare per iscritto, a priori, dalla ditta che eseguirà i<br />

lavori o dal capocondominio che in caso di danni durante lo smontaggio e il rimontaggio del<br />

gazebo si provvederà al risarcimento del danno?<br />

H. M.<br />

E’ opportuno far firmare, all’appaltatore e all’amministratore del condominio, una dichiarazione<br />

che preveda sia l’obbligo di provvedere allo smontaggio e al rimontaggio del gazebo secondo le<br />

regole dell’arte, sia l’ obbligo a risarcire, in solido fra loro, gli eventuali danni che dovessero<br />

derivare dallo svolgimento delle suddette operazioni. Ad evitare possibili contestazioni è<br />

consigliabile che al documento vengano allegate delle fotografie che descrivano le condizioni<br />

attuali del gazebo, fotografie sottoscritte da entrambi. Meglio ancora sarebbe la prestazione di<br />

una cauzione a garanzia del buon esito dell’operazione.<br />

AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO E FONDO MANUTENZIONE SOTTOBALCONI<br />

Un condomino è debitore, nei confronti del condominio, di quote relative alla costituzione di un<br />

fondo specifico per la manutenzione straordinaria dei sottobalconi. Tali somme, pertanto, non<br />

sono mai entrate nella gestione ordinaria del condominio. Considerato che l’amministratore in<br />

carica si è dimesso ed è quindi tenuto a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino al<br />

subentro del nuovo amministratore scelto dall’assemblea, può l’attuale amministratore<br />

richiedere il versamento di tali somme al condomino moroso?<br />

H. M.<br />

La prorogatio dei poteri dell’amministratore dimissionario fino alla sua sostituzione vale solo<br />

nei rapporti esterni, al fine di offrire ai terzi un soggetto cui far riferimento nelle relazioni con il

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