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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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all'amministratore (che amministra tutti e due i palazzi) se fosse possibile attivarsi per la<br />

rimozione, data la pericolosità del materiale. L'amministratore mi ha risposto che la rimozione<br />

è obbligatoria solo in caso il proprietario o il condominio decidessero di fare lavori sulla parete<br />

esterna sulla quale è ancorata la canna; altrimenti se la canna fumaria in questione non viene<br />

"toccata", il condomino proprietario della canna fumaria non è tenuto alla rimozione,<br />

tantomeno il condominio.<br />

C. F.<br />

L’amministratore ha ragione; la presenza di amianto in un edificio, infatti, se il manufatto che<br />

lo contiene è in buone condizioni e non viene manomesso, non comporta di per sé un pericolo<br />

per la salute degli occupanti. Di conseguenza il proprietario non è tenuto a rimuoverlo. Il<br />

lettore può documentarsi consultando sul sito http://www.arpa.piemonte.it la pubblicazione<br />

“L’amianto negli edifici”.<br />

USO DEL MURO COMUNE<br />

Qualche mese fa, avendo ricevuto il diniego da un condomino che possiede 600 millesimi nel<br />

condominio, avevo posto il quesito legale se potevo allargare la porta del mio box di 30 cm per<br />

accedere meglio ad esso e la risposta legale fu che era necessario il consenso di tutti i<br />

condomini perché l'allargamento di essa comportava l'inglobamento nella proprietà esclusiva di<br />

un condomino dello spazio già occupato da un muro comune. Perfetto: ora però devo capire se<br />

lo stesso principio vale per il condomino possessore dei 600 millesimi e vengo al punto: questo<br />

signore, forte della maggioranza dei millesimi senza dire niente a nessuno ha abbattuto metri<br />

3,30 di muro di recinzione del condominio con relativa ringhiera soprastante ed al posto di<br />

esso ha messo un cancello scorrevole che si appresta anche ad elettrificare per accedere, con<br />

l'auto, ad un suo spazio privato di circa 3 metri di larghezza tra il muro perimetrale del<br />

condominio ed il muro condominiale del fabbricato sottostante i balconi del piano rialzato di<br />

metri 1,90 dal suolo. Non solo ma in contemporanea ha aperto anche una finestra di 50x60<br />

cm. Alle nostre rimostranze ha detto che poteva fare quello che vola perchè aveva la<br />

maggioranza millesimale. Ma allora il principio dell'inglobamento nella proprietà esclusiva non<br />

vale per lui?<br />

C. R.<br />

Stando al più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 748 del 5/4/2011),<br />

l’apertura, ad opera di un condomino, di un varco nel muro condominiale richiede il consenso<br />

scritto degli altri condomini. Quanto alla finestra, sempre secondo la Cassazione (sentenza n.<br />

20200 del 19/10/2005), il condomino può aprirla nel muro comune, a condizione che

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