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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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parcheggiata (davanti al suo Garage) all’interno della area condominiale, dove ostacola<br />

l’ingresso secondario di un condomino. Nel regolamento condominiale dice: "è vietato<br />

parcheggiare in cortile qualsiasi tipo di veicolo senza autorizzazione; i "signori inquilini",<br />

affittuari delle autorimesse, sono pregati di non lasciare l'auto parcheggiata fuori dal box; non<br />

si può parcheggiare nessun tipo di motociclo. Per 2 volte mi sono rivolto sia al proprietario che<br />

all’inquilino verbalmente e cortesemente di spostare la macchina e posizionarla in garage per<br />

non ostacolare l’ingresso di altri condomini, la loro risposta dell’inquilino è stata che il garage è<br />

pieno di attrezzature del lavoro e non sa dove metterle, il proprietario mi rimanda al lunedì lo<br />

spostamento dell’Auto. I vigili e carabinieri mi hanno risposto che in una area privata non<br />

possono intervenire. Adesso pensavo di effettuare una diffida con una raccomandata A/R. A chi<br />

mi posso rivolgere per risolvere per la rimozione dell’auto?<br />

G. S.<br />

Se il condomino disattende l’invito a rimuovere l’autovettura che ostruisce il passaggio,<br />

l’amministratore può rivolgersi al giudice attraverso un avvocato.<br />

SERVITU’ E SPESE<br />

Le chiedo un parere in materia di “servitù fognaria”: faccio parte di un condominio di 12 villette<br />

a schiera costruite nel 1994. Oggi i condomini di altre villette a schiera, costruite nella strada<br />

sottostante alle nostre, ci chiedono di effettuare e pagare i lavori di ripristino del manto<br />

stradale della strada privata di accesso alle loro autorimesse nella parte in cui ha ceduto:<br />

lamentano che, poiché le loro abitazioni erano preesistenti alle nostre, per permettere il<br />

passaggio della nostra conduttura fognaria per allaccio alla conduttura comunale il costruttore<br />

ha dovuto necessariamente “tagliare” il manto stradale esistente ripristinando comunque la<br />

situazione iniziale. Tale “taglio” ha indebolito l’asfalto che ha ceduto lungo tutta la linea che<br />

attraversa la loro strada. Dando quindi per scontato che esista una “servitù fognaria” (non<br />

abbiamo ancora reperito nessuna documentazione in proposito, ma non sapremmo<br />

eventualmente che altra normativa applicare) è giusto che i lavori e le spese spettino<br />

totalmente al nostro condominio? Oppure la spesa potrebbe essere ripartita in parti uguali? O<br />

addirittura spettare tutta all’altro condominio essendo stato il danno causato non da problemi<br />

strettamente attinenti alla tubatura (perdite o usura) ma dal continuo passaggio degli altri<br />

condomini che accedono alle loro autorimesse?<br />

A. P.<br />

Se il lamentato inconveniente è stato determinato in sede di costituzione della servitù, la spesa<br />

grava sul condominio di cui fa parte il lettore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1069 c.c.

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