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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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L. B.<br />

Il costruttore, in quanto proprietario degli appartamenti non ancora venduti, è tenuto a<br />

contribuire alle spese comuni, salvo diverso accordo: quello che rileva, infatti, non è l’uso<br />

effettivo dell’impianto ma l’uso potenziale.<br />

ANTENNA TV<br />

Abito in una villa bifamiliare di nuova costruzione. La mia casa è alta un metro in piú rispetto a<br />

quella della vicina (misura approssimativa, massimo un metro e mezzo). Sul mio tetto sono<br />

state installate due antenne, la mia e quella della vicina. E' venuto un antennista per riparare<br />

un guasto all’antenna della vicina e siccome lei non ha la botola, ma l’unico sono io,<br />

l’antennista ha dovuto mettere una scala appoggiata al tetto di un altro vicino e passare sul<br />

suo e poi sul mio tetto per eseguire il lavoro. Io pur avendo la botola per principio non ho<br />

fatto passare nessuno, perchè mi sembra assurdo che per eseguire dei lavori per conto di un<br />

altro debbano passare ogni qualvolta all’interno di casa di mia. Io voglio far togliere l'antenna<br />

della vicina, perchè mi sembra logico che la tenga sul suo e poi non voglio che ogni volta mi<br />

debbano salire sul mio tetto. Siccome il lavoro sarebbe a spese del costruttore, se ci fosse la<br />

possibilità avrei premura nel far eseguire i lavori.<br />

F.<br />

La rimozione dell’antenna, che presumibilmente è stata collocata dal costruttore sul tetto di<br />

proprietà del lettore per una questione di ricezione del segnale, necessita del consenso del<br />

proprietario dell’impianto. Il Tribunale di Terni (sentenza del 19/1/1998) ha però ordinato la<br />

rimozione dell’antenna posta da un condomino sul terrazzo di un altro condomino, poiché il<br />

proprietario dell’antenna, per accedervi ai fini della manutenzione, doveva attraversare diverse<br />

stanze dell’appartamento di proprietà dell’altro condomino, violandone con ciò la privacy.

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