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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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lui ma il locatore.<br />

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TERRAZZA A LIVELLO<br />

Vorrei sapere con certezza se c'è una norma e sentenze che regolano in maniera inequivocabile<br />

la ripartizione delle spese del balcone di casa mia che è la copertura del patio dell'abitazione<br />

sottostante e che è il proseguimento di un terrazzo che funge da lastrico solare di un altro<br />

appartamento sempre sottostante al mio. Orbene, sono state rifatte le facciate nel mio<br />

condominio e in corso d'opera il direttore dei lavori si è accorto, su sollecitazione dei Proprietari<br />

dell'appartamento sottostante al mio che dal mio terrazzo, nonché, dal mio balcone<br />

pervenivano grosse infiltrazioni e che era urgente rifare la guaina e il pavimento onde evitare<br />

ulteriori danni sia al patio sottostante che all'abitazione di cui sopra. Io ho dato l'assenso ai<br />

lavori dicendo che la metà delle spese le avrebbero dovute sostenere i proprietari sottostanti?<br />

vorrei avere un autorevole parere in merito,<br />

D.<br />

Se la terrazza a livello funge da copertura del sottostante patio, la sua disciplina è assimilabile<br />

a quella del lastrico solare di uso esclusivo, per cui la relativa spesa va ripartita in ragione di<br />

un terzo a carico del proprietario della terrazza e di due terzi a carico del proprietario del patio,<br />

ai sensi dell’art. 1126 c.c.<br />

INFILTRAZIONI DI UMIDITA’ E PIANO TERRA<br />

Mia mamma (molto anziana) è proprietaria di un appartamento al piano terra (in un<br />

condominio) dove c'è molta umidità, a causa do un'infiltrazione che viene da fuori. Il<br />

condominio non vuole partecipare alle spese di ristrutturazione o bonifica dell' appartamento,<br />

dice che il problema è suo, è giusto questo? Mi spiego con un esempio: se il proprietario<br />

dell'ultimo piano ha un'infiltrazione dal tetto siamotutti chiamati a partecipare, e se il problema<br />

e di sotto non è così? Mi sembra un po' strano. Che si può fare?<br />

G.<br />

La Cassazione (sentenza n. 5085 del 9/3/2006) ha statuito che, per il combinato disposto degli<br />

artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo, ancorché non espressamente menzionato dall'art. 1117 c.c.<br />

fra le parti comuni dell'edificio, dev'essere considerato di proprietà comune a tutti i condomini,<br />

a meno che il titolo non disponga altrimenti. Pertanto, in difetto di una contraria indicazione<br />

contenuta negli atti di acquisto o nel regolamento condominiale, se si dimostra che le<br />

infiltrazioni provengono dal sottosuolo dell’edificio, tenuto a farsi carico della spesa occorrente

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