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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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In una delle prime riunioni condominiali - il palazzo è di recente costruzione - è stato<br />

deliberato, all'unanimità, di vietare il parcheggio delle auto lungo il suo perimetro che poi da<br />

accesso al portone d'ingresso. La strada non ha sbocchi d'uscita. La via di accesso è la stessa<br />

di quella d'uscita. C'è un ampio parcheggio comunale, frutto della concessione stipulata tra<br />

costruttore e comune. Nel mentre i condomini non sostano dinanzi al portone come deliberato<br />

in assemblea, sono gli altri dei palazzi vicini che lo fanno. Cosa bisogna fare? C'è un dispositivo<br />

legislativo che impedisca questo incivile comportamento?<br />

A.<br />

Il condominio può, in persona dell’amministratore, adire le vie legali per far cessare l’abuso,<br />

avendo cura di documentarlo adeguatamente.<br />

OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZIO COMUNE<br />

Ho acquistato in primavera un appartamento al mare al piano terra di un edificio<br />

quadrifamiliare su due piani. L'edificio è inserito in un complesso di 12 appartamenti con molta<br />

area a verde. Non è stato mai formato un Condominio quindi ognuno dei proprietari storici si è<br />

fatto una legge per conto suo ed occupa gli spazi comuni secondo un diritto di "primogenitura".<br />

Nell'atto di acquisto è scritto che l'appartamento è delimitato su tre lati da spazio di isolamento<br />

mentre il terzo lato dà su appartamento di terzi. Il mio appartamento, nella parte posteriore,<br />

affaccia con due finestre (quella del bagno e quella della camera da letto) su una striscia di<br />

terreno di circa 1,50 metri il cui secondo lato è costituito dal muro di cinta. Orbene il<br />

proprietario di uno dei due appartamenti al piano superiore ha depositato, nella suddetta<br />

striscia e davanti alle mia finestre, 4 biciclette ed una canoa. All'invito a rimuovere quanto<br />

depositato, il suddetto ha dichiarato che anche quella striscia di terreno è proprietà comune e<br />

che quindi non avrebbe proceduto a rimuovere detti oggetti. Come posso "convincere" questo<br />

signore che non può occupare spazi non di pertinenza? Ed inoltre esiste un diritto alla privacy<br />

sotto le finestre?<br />

D.<br />

Il condomino non può occupare stabilmente gli spazi comuni con cose di sua pertinenza perché<br />

così facendo ne altera la destinazione (primo comma art. 1102 c.c.). Poiché non è mai stata<br />

formalizzata la costituzione del condominio, condominio che però esiste di fatto, il lettore può<br />

convocare l’assemblea dei condomini per cercare di trovare una soluzione che consenta di<br />

conciliare il suo diritto alla riservatezza con l’esigenza di trovare una sistemazione a biciclette e<br />

canoa.

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