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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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per tutti.<br />

FACCIATA E TUBO DELL’ACQUA<br />

Sono proprietario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, sito al piano<br />

sopraelevato. Siamo due condomini. L'altro condomino è proprietario del primo piano e<br />

dell'unica cantina dati in locazione. L'edificio è circondato dalla corte che dagli atti risulta<br />

comune. Da poco tempo l'inquilino del primo piano ha calato, sulla facciata, una canna di<br />

plastica fino alla corte perlavare le sue moto e per usi vari. Gradirei sapere se questo<br />

comportamento è lecito ritenendo, in primo luogo, che vi sia un danno al decoro dell'edificio<br />

stesso.<br />

B. Z.<br />

Il Pretore di Pisa, con sentenza del 3/3/1993, ha stabilito che l'esposizione di panni su un<br />

balcone o all'esterno delle finestre non costituisce alterazione del decoro architettonico<br />

dell'edificio, dal momento che non dà luogo ad un'opera materiale idonea a modificare<br />

stabilmente le linee architettoniche dell'edificio, consistendo invece in un comportamento di<br />

tipo saltuario. Lasciare però, stabilmente, un tubo dell’acqua pendente lungo la facciata<br />

dell’edificio, altera la destinazione di quest’ultimo ex art. 1102 c.c.<br />

FOSSA BIOLOGICA E SERVITU’<br />

Abito in un condominio di 6 appartamenti. Uno è di mia proprietà; un altro inquilino è<br />

proprietario di un altro; altri due inquilini ne possiedono 2 ciascuno. Il mio appartamento si<br />

trova al piano terreno e si affaccia sul mio giardino, interno rispetto alla strada e quindi al<br />

portone condominiale. Nel giardino si trovano le fosse biologiche condominiali. L’inquilina che<br />

abita all’ultimo piano è proprietaria di un giardino confinante col mio. Passando da questa sua<br />

proprietà, ho la possibilità di non far entrare in casa i tubi del camion e il personale addetti alla<br />

vuotatura delle fosse biologiche. Il responsabile della ditta da noi scelta per questa operazione,<br />

ritiene che la signora che concede il passaggio dal suo giardino (non sempre volentieri) per<br />

evitare l’entrata di “sporcizia” in casa mia, è obbligata a farlo perché la porta di accesso al suo<br />

giardino si trova ad una distanza minore di 3 metri dal luogo in cui sono situate le fosse<br />

biologiche condominiali. Può dirmi se si tratta di una notizia esatta?<br />

F. B.<br />

Se lo svuotamento della fossa biologica può essere effettuato dall’abitazione del lettore, la<br />

vicina non è obbligata a far transitare dal proprio giardino gli addetti al servizio, a meno che

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