POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

17.06.2013 Views

pulizia e la luce). Inizialmente i proprietari eravamo tre (palazzo di 3 piani più piano terra). Adesso sono subentrati altri proprietari e io vorrei che si facessero le quote millesimali. La mia domanda è questa: sono proprietaria di due appartamenti in questo stabile, ma uno ricade per metà in questo stabile, dove c'è l'accesso attraverso la scala condominiale, e per metà nello stabile accanto. Come si fanno i millesimi di questo appartamento? Si valuta solo l'area che ricade nello stabile? V. G. Ai fini della messa a punto delle tabelle millesimali si deve considerare la superficie di unità immobiliare compresa nella verticale dell’edificio in questione. CHIAVE ED ESTRANEI AL CONDOMINIO Abito in un condominio di 10 famiglie. Abbiamo possibilità ad accedere ad esso tramite l'androne principale e tramite il garage. Chiedo: - Può un non condomino, quindi parente, anche di 1° grado familiare (figlio del proprietario) avere accesso libero dal vano garage, possedendo anche la chiave e quindi avere libero accesso in ogni momento? - Oppure i non condomini devono avere accesso esclusivamente dall'androne e in quando non condomini non possedere anche la chiave del portone centrale? - Quali responsabilità ripercuotono sul condominio se nel garage o nel condominio stesso dovesse rompersi qualcosa o altro, considerando che le chiavi sono alla mercè di tutti? - Chi deve possedere le chiavi delle varie singole entrate del condominio stesso? T. Il fatto che un condomino, magari anziano, consegni la chiave del proprio appartamento a un parente stretto o ad altra persona di fiducia, non è incompatibile con i diritti degli altri condomini sulle parti comuni dell’edificio, a meno che il regolamento contrattuale del condominio non stabilisca un divieto in tal senso. La consegna ad estranei delle chiavi di accesso alle parti comuni dell’edificio richiede invece il consenso degli altri condomini. GARAGE INDIVISO Abito al primo e ultimo piano di una villetta dove al piano terra abita mia sorella con cui purtroppo i rapporti sono tutt’altro che sereni. Gli spazi comuni, tra cui il garage sono a proprietà indivisa al 50 %. Mia sorella, che non può accedere al garage con la sua macchina

perché troppo grande, vuole impedire l'accesso anche alla mia e ha riempito il garage di motorini non funzionanti, biciclette sue e dei suoi familiari, strumenti musicali, attrezzi professionali ecc. e pretende che non ci parcheggi più la macchina, reclamando il 50 % dello spazio. Ha ragione lei o io (nel ritenere che il garage sarebbe prioritariamente riservato al parcheggio di autovetture)? E un altro quesito: ormai risulta impossibile mettersi d'accordo su una ditta a cui affidare lavori all'interno degli spazi comuni quando c'è bisogno di una ristrutturazione. Io le ho proposto ditte suggerite da qualche parente o amico comune che garantiscano imparzialità ma lei non ne vuol sapere e vuole chiamare quelle di sua fiducia. Cosa si fa nel caso che non si riesca più a trovare accordi in merito? A. M. Nella comunione pro indiviso, qual è quella intercorrente fra il lettore e la di lui sorella, il diritto di ciascun comunista investe l’intera cosa (nel nostro caso il garage) e non una parte di essa, incontrando però un limite nel pari diritto dell’altro comproprietario. Se la sorella non intende addivenire ad una soluzione che consenta ad entrambi di godere di una parte del locale, né è disponibile ad accordarsi sulla scelta di un’impresa cui affidare i lavori di ristrutturazione, non resta che rivolgersi al giudice. STILLICIDIO E LOCAZIONE Sono in una villetta a schiera in affitto sul balcone c’è una tettoia in legno; il pluviale di scarico dell'acqua piovana perde e ci sono da fare dei lavori di manutenzione. Preciso che è stato consegnato in questo stato. La riparazione a chi spetta? F. La spesa richiesta dall’eliminazione dello stillicidio e dall’esecuzione dei lavori di manutenzione necessari già al momento dell’inizio della locazione fa carico al locatore, ai sensi del primo comma dell’art. 1576 c.c., salvo diverso accordo fra le parti. AMIANTO E DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE Posso disdire un locale commerciale se il proprietario mi confida ingenuamente che i tubi di scarico del water sono in amianto? M. L’amianto è pericoloso solo quando le fibre di cui è composto possono essere inalate. Nel caso

perché troppo grande, vuole impedire l'accesso anche alla mia e ha riempito il garage di<br />

motorini non funzionanti, biciclette sue e dei suoi familiari, strumenti musicali, attrezzi<br />

professionali ecc. e pretende che non ci parcheggi più la macchina, reclamando il 50 % dello<br />

spazio. Ha ragione lei o io (nel ritenere che il garage sarebbe prioritariamente riservato al<br />

parcheggio di autovetture)? E un altro quesito: ormai risulta impossibile mettersi d'accordo su<br />

una ditta a cui affidare lavori all'interno degli spazi comuni quando c'è bisogno di una<br />

ristrutturazione. Io le ho proposto ditte suggerite da qualche parente o amico comune che<br />

garantiscano imparzialità ma lei non ne vuol sapere e vuole chiamare quelle di sua fiducia.<br />

Cosa si fa nel caso che non si riesca più a trovare accordi in merito?<br />

A. M.<br />

Nella comunione pro indiviso, qual è quella intercorrente fra il lettore e la di lui sorella, il diritto<br />

di ciascun comunista investe l’intera cosa (nel nostro caso il garage) e non una parte di essa,<br />

incontrando però un limite nel pari diritto dell’altro comproprietario. Se la sorella non intende<br />

addivenire ad una soluzione che consenta ad entrambi di godere di una parte del locale, né è<br />

disponibile ad accordarsi sulla scelta di un’impresa cui affidare i lavori di ristrutturazione, non<br />

resta che rivolgersi al giudice.<br />

STILLICIDIO E LOCAZIONE<br />

Sono in una villetta a schiera in affitto sul balcone c’è una tettoia in legno; il pluviale di scarico<br />

dell'acqua piovana perde e ci sono da fare dei lavori di manutenzione. Preciso che è stato<br />

consegnato in questo stato. La riparazione a chi spetta?<br />

F.<br />

La spesa richiesta dall’eliminazione dello stillicidio e dall’esecuzione dei lavori di manutenzione<br />

necessari già al momento dell’inizio della locazione fa carico al locatore, ai sensi del primo<br />

comma dell’art. 1576 c.c., salvo diverso accordo fra le parti.<br />

AMIANTO E DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE<br />

Posso disdire un locale commerciale se il proprietario mi confida ingenuamente che i tubi di<br />

scarico del water sono in amianto?<br />

M.<br />

L’amianto è pericoloso solo quando le fibre di cui è composto possono essere inalate. Nel caso

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