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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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Ho un appartamento in un residence di due piani con terrazzo e un abbaino posto proprio sul<br />

mio terrazzo all'altezza del mio tetto condominiale. Vorrei sapere se ho diritto a sfondare la<br />

falda posta sul mio tetto condominiale e poter utilizzare questo abbaino che da anni non è<br />

stato mai utilizzato e che rimane l'unico inutilizzato di tutti gli abbaini del plesso anche perché i<br />

condomini non vogliono perché rovina l'estetica, ma l'architetto dice che a opera ultimata non<br />

si vedrebbe nulla.<br />

F.<br />

Se l’abbaino è di pertinenza dell’appartamento del condomino, questi può ripristinarlo<br />

nell’originaria conformazione.<br />

CONDOMINIO PLURISCALE<br />

Ho acquistato una unità immobiliare da dismissione di Enasarco. Il regolamento di condominio<br />

allegato all’atto di compravendita parla di complesso edilizio costruito in Roma (...) che quindi,<br />

a mio parere costituisce condominio unitario, avendo in comune impianti e servizi. Alcuni<br />

condomini ritengono invece che le singole scale, avendo ingresso autonomo su sede stradale,<br />

possano costituire condominio autonomo e nominare ciascuna il proprio amministratore, senza<br />

che la divisione sia sancita come previsto dall’assemblea generale a maggioranza dei 501<br />

millesimi. Nel caso ciò avvenga, è legale o no e come posso oppormi ?<br />

E. S.<br />

L’ipotesi di un condominio caratterizzato dalla presenza di più scale (cosiddetto condominio<br />

parziale) è prevista dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento alle spese. L'art. 61<br />

disp. att. e trans c.c. prevede che, se un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o<br />

porzioni di piano a proprietari diversi, sono suscettibili di essere divisi in parti che abbiano le<br />

caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di<br />

ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato. Per far questo è necessaria una<br />

delibera dell'assemblea, adottata dalla maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />

almeno 500/1.000, sia in prima che in seconda convocazione; o, in alternativa, un<br />

provvedimento dell'A. G., adottato su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della<br />

parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se l’edificio è inscindibile l'assemblea può<br />

nominare un responsabile per ciascuna scala, con il compito di fungere da collegamento fra i<br />

condomini e l’amministratore.<br />

DISTANZA CANNA FUMARIA

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