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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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C. C.<br />

Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del<br />

committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in<br />

due casi: quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta<br />

culpa in eligendo), o quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore<br />

dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive (Cass. 23/4/2008, n. 10588).<br />

CONTROLLO CONTO CORRENTE<br />

Nei giorni scorsi ho inviato all'amministratore del mio condominio questa richiesta: "Sono a<br />

chiedere mi sia data formale delega o si fissi di comune accordo, un incontro con il Direttore<br />

della Filiale della Banca, perché intendo avere chiarimenti sulla gestione del conto corrente<br />

condominiale. Attendo di conoscere la forma prescelta." Questa la risposta: "In qualità di<br />

legale rappresentante del condominio non intendo esaminare con Lei le condizioni contrattuali<br />

di conto corrente. Può esaminare i documenti relativi al condominio alla chiusura dell’esercizio<br />

secondo i modi ed i tempi consentiti per legge. L’unico soggetto abilitato a gestire e/o<br />

verificare i rapporti con l’istituto bancario è il sottoscritto, così come previsto per mandato<br />

conferito dall’organo preposto e precisamente l’assemblea condominiale". Non mi sembra che<br />

la risposta sia corretta. Cosa fare affinché possa avere le informazioni/delucidazioni di cui ho<br />

diritto come condomino? Considerato che l'assemblea è ostile a concedermi l'autorizzazione.<br />

G. A.<br />

L’amministratore non è tenuto ad esaudire la richiesta del condomino. Questi, a sua volta, può<br />

ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili, non solo in sede di rendiconto<br />

annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale<br />

sede, senza essere tenuto a specificare la ragione per la quale intende prendere visione o<br />

estrarre copia dei documenti medesimi; ciò, però, a condizione che l’esercizio di tale potere<br />

non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi<br />

costi siano assunti dal condomino richiedente (Cass. 29/11/2001, n. 15159).<br />

FIORIERE CONDOMINIALI IN USO A CONDOMINO<br />

Abito in un nuovo condominio composto da 18 alloggi su 2 piani oltre a quello terra. Gli alloggi<br />

al piano terra, hanno una parte terrazzata privata mediante autobloccanti in uso esclusivo e<br />

per delimitare tale area dalle parti comuni, sono stati posti circa 28 vasi o vasconi lunghi<br />

100cm e alti 60cm, in cemento con relativi arbusti, piante di lauro, che appoggiano sulla<br />

proprieta' ad uso esclusivo, ma sono stati inseriti nel regolamento di condominio proprieta'

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