17.06.2013 Views

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

per i servizi.<br />

3) Il professionista che redige le tabelle millesimali deve indicare sia i criteri usati nella<br />

valutazione delle unità immobiliari, sia i coefficienti assegnati ai vani che le compongono.<br />

ASCENSORE E MILLESIMI<br />

La mia domanda nasce da un caso specifico di innovazione di una parte comune dell’edificio,<br />

ove nella tromba delle scale che serve 2 appartamenti per piano dal piano terra al piano terzo,<br />

è stato installato un ascensore deliberato dai millesimi aventi diritto, ma di fatto pagato dai<br />

solo 2 condomini del terzo piano sugli 8 che compongono il condominio come da accordi presi.<br />

Ovviamente anche se l’ascensore potenzialmente serve tutti i piani, questi è di fatto bloccato,<br />

in quanto solo i proprietari del terzo piano hanno le chiavi di accesso a tale ascensore. Ora nel<br />

rifacimento delle tabelle millesimali, questi ultimi vorrebbero che anche ai piani inferiori<br />

venissero adottati coefficienti di piano con ascensore, senza che questi per ora possano<br />

utilizzarlo senza previo conguaglio in denaro ai 2 condomini del terzo. Credo che il concetto in<br />

questo caso di potenziale utilizzo non debba esser colto, in quanto legato ad un esborso di<br />

danaro per il rilascio della chiave di apertura dell’ascensore, pertanto per i piani inferiori<br />

debbano essere utilizzi i coefficienti di piano privi di ascensore, concetto contestato ora da uno<br />

dei condomini del terzo.<br />

C. P.<br />

Va premesso che la giurisprudenza, ai fini delle spese di manutenzione e ricostruzione<br />

dell’ascensore, assimila questo impianto alle scale. I condomini che non hanno accesso al<br />

servizio non sono tenuti a contribuire alla spesa. Quanto alla messa a punto della nuova tabella<br />

millesimale di proprietà generale, l’ascensore esiste, per cui il compilatore non può non<br />

tenerne conto, anche perché una o più delle unità immobiliari, attualmente abitate da<br />

condomini che non hanno ritenuto di partecipare alla spesa, e quindi all’utilizzo dell’impianto<br />

(impianto la cui presenza contribuisce in ogni caso alla valorizzazione potenziale di dette unità<br />

immobiliari), potrebbero in futuro essere alienate a terzi intenzionati, invece, a contribuire alla<br />

spesa come previsto dall’art. 1121 c.c. Resta ovviamente inteso che le spese richieste dalla<br />

manutenzione e dalla ricostruzione dell’impianto, come sopra anticipato, sono ad esclusivo<br />

carico dei condomini ammessi a fruirne.<br />

LAVORI CONDOMINIALI E GARANZIA<br />

Gradirei sapere se in casi di ristrutturazione parziale di frontalini di vari balconi in Condominio

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!