POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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per i servizi.<br />
3) Il professionista che redige le tabelle millesimali deve indicare sia i criteri usati nella<br />
valutazione delle unità immobiliari, sia i coefficienti assegnati ai vani che le compongono.<br />
ASCENSORE E MILLESIMI<br />
La mia domanda nasce da un caso specifico di innovazione di una parte comune dell’edificio,<br />
ove nella tromba delle scale che serve 2 appartamenti per piano dal piano terra al piano terzo,<br />
è stato installato un ascensore deliberato dai millesimi aventi diritto, ma di fatto pagato dai<br />
solo 2 condomini del terzo piano sugli 8 che compongono il condominio come da accordi presi.<br />
Ovviamente anche se l’ascensore potenzialmente serve tutti i piani, questi è di fatto bloccato,<br />
in quanto solo i proprietari del terzo piano hanno le chiavi di accesso a tale ascensore. Ora nel<br />
rifacimento delle tabelle millesimali, questi ultimi vorrebbero che anche ai piani inferiori<br />
venissero adottati coefficienti di piano con ascensore, senza che questi per ora possano<br />
utilizzarlo senza previo conguaglio in denaro ai 2 condomini del terzo. Credo che il concetto in<br />
questo caso di potenziale utilizzo non debba esser colto, in quanto legato ad un esborso di<br />
danaro per il rilascio della chiave di apertura dell’ascensore, pertanto per i piani inferiori<br />
debbano essere utilizzi i coefficienti di piano privi di ascensore, concetto contestato ora da uno<br />
dei condomini del terzo.<br />
C. P.<br />
Va premesso che la giurisprudenza, ai fini delle spese di manutenzione e ricostruzione<br />
dell’ascensore, assimila questo impianto alle scale. I condomini che non hanno accesso al<br />
servizio non sono tenuti a contribuire alla spesa. Quanto alla messa a punto della nuova tabella<br />
millesimale di proprietà generale, l’ascensore esiste, per cui il compilatore non può non<br />
tenerne conto, anche perché una o più delle unità immobiliari, attualmente abitate da<br />
condomini che non hanno ritenuto di partecipare alla spesa, e quindi all’utilizzo dell’impianto<br />
(impianto la cui presenza contribuisce in ogni caso alla valorizzazione potenziale di dette unità<br />
immobiliari), potrebbero in futuro essere alienate a terzi intenzionati, invece, a contribuire alla<br />
spesa come previsto dall’art. 1121 c.c. Resta ovviamente inteso che le spese richieste dalla<br />
manutenzione e dalla ricostruzione dell’impianto, come sopra anticipato, sono ad esclusivo<br />
carico dei condomini ammessi a fruirne.<br />
LAVORI CONDOMINIALI E GARANZIA<br />
Gradirei sapere se in casi di ristrutturazione parziale di frontalini di vari balconi in Condominio