POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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domanda: per poter ottenere la certificazione abilitativa che trasformi il sottotetto in<br />
appartamento non è necessario che l’altezza media sia di almeno mt 2.70? Il professionista, al<br />
quale è stato dato mandato di rifare le tabelle millesimali, ha inoltre fatto, per così dire sparire,<br />
un’unità immobiliare. Infatti, per quanto riguarda quello di mia proprietà è stato considerato<br />
appartamento ed è diventata un’unica unità immobiliare con il mio appartamento sottostante.<br />
Nel calcolo della superficie virtuale sono state considerate le parti con altezza inferiore a mt.<br />
1,60 come se avessero un’altezza fruibile di mt. 2.70. La giustificazione del professionista in<br />
questione è stata che lui poteva cambiare la classificazione in base a ciò che vedeva di<br />
persona. Inoltre le tabelle da Lui elaborate mancano di quel principio di trasparenza<br />
indispensabile nei confronti di coloro che le hanno conferito l’incarico, in quanto non vengono<br />
indicati i coefficienti applicati, ne la normativa di riferimento e tantomeno la specifica dei<br />
parametri usati per i singoli vani.Credo che la trasparenza sia di fondamentale importanza.<br />
Non so quale legge possa attribuire ad un professionista simili competenze e tale<br />
discrezionalità. Ora le domande per le quali mi sarebbe cosa gradita avere una risposta sono:<br />
1) E’ consentito ad un professionista cambiare, a suo piacimento, la classificazione di un<br />
immobile senza che sia stata rilasciata alcuna certificazione che ne vari l’uso?<br />
2) Non è fondamentale che vengano indicati i coefficienti utilizzati, e la specifica dei singoli<br />
vani, che hanno determinato il valore della superficie virtuale?<br />
3) Visto che la superficie convenzionale degli appartamenti dello stabile variano, alcune anche<br />
di 20 mt in meno, rispetto alla superficie convenzionale calcolata nelle tabelle contrattuali, non<br />
è corretto da parte del professionista indicare i parametri utilizzati per il calcolo?<br />
D. M.<br />
1) Il fatto che i mobili esistenti nel sottotetto non siano accatastati ma sistemati in bell’ordine<br />
non autorizza a concludere che il vano sia stato trasformato in abitazione, a meno che non<br />
siano state realizzate opere (per es. allaccio ai servizi comuni, collegamento alla sottostante<br />
unità immobiliare) tali da avvalorare questa ipotesi. Se il collegamento del sottotetto<br />
all’abitazione avviene successivamente alla costruzione dell'edificio, la variazione dev’essere<br />
comunicata al catasto.<br />
2) L’altezza minima affinché un sottotetto possa essere trasformato in abitazione varia da<br />
Regione a Regione, a seconda del piano-casa ivi esistente: per il Lazio, per esempio, la legge<br />
regionale 16/4/2009, n. 13, stabilisce detta altezza in m. 2,40 per i locali abitativi e in m. 2,20