POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

17.06.2013 Views

AUMENTO CUBATURA Ci troviamo in un fabbricato dove l' U.I. dell'ultimo piano ha il terrazzo di uso esclusivo che ovviamente fa da copertura alle altre U.I.. Usufruendo del piano casa, sottopone all'assemblea un progetto di ampliamento con lo scopo di acquisire nuova cubatura, realizzando quindi opere di una certa consistenza, da fissare alla struttura in c.a. del fabbricato, alterando il decoro architettonico, eccetera. domanda: è considerata un'innovazione? Ci vuole il voto unanime dell'assemblea? Degli intervenuti o servono proprio i 1000/1000? I. F. Se, come scrive il lettore, le opere che il condomino vuole realizzare sono tali da alterare il decoro architettonico dell’edificio (ma la circostanza potrà essere accertata solo dal giudice), siamo in presenza non solo di un’innovazione, ma di un’innovazione vietata dal secondo comma dell’art. 1120 c.c. Partendo dal presupposto che l’innovazione alteri il decoro architettonico del fabbricato, la sua realizzazione richiede il consenso di tutti i partecipanti al condominio. INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI In un condominio di 14 condomini, durante una assemblea avente per oggetto l'impianto fotovoltaico, nessuno dei preventivi presentati ha riportato la maggioranza necessaria per la sua approvazione. Dopo alcuni giorni un gruppo di 5 condomini vorrebbe autonomamente installare il predetto impianto a proprie spese senza coinvolgere nuovamente l'assemblea condominiale già pronunciatasi in modo sfavorevole. Se questo è possibile, quale è la prassi da seguire per eseguire l'opera legalmente? E' necessario il consenso di tutti gli altri condomini? A. A.

L'installazione, da parte di uno o più condomini, di pannelli fotovoltaici - magari dalle dimensioni ingombranti- sulla copertura dell'edificio, riduce la possibilità di utilizzazzo della cosa comune da parte degli altri condomini (App. Salerno 13/5/1983). Anche nel caso di dimensioni normali, però, si tratta di verificare se i pannelli possano alterare il decoro architettonico dell'edificio, per cui è consigliabile acquisire l’autorizzazione degli altri condomini. GIARDINO PRIVATO E INFILTRAZIONI Sono un proprietario e amministratore pro-tempore di un condominio di dieci inquilini e otto box, l’appartamento a piano terra comprende a uso proprio un giardino di circa 350 mq che circonda una metà dello stabile; da detto giardino le eccessive piogge ed eventuali innaffiamenti estivi provocano infiltrazione nell’intercapedine disperdendosi nel vespaio creando umidità al pavimento e ai muri di tutti i box. Eventuali lavori di convogliamento di dette acque, come vanno ripartite le spese? e i danni subiti ai box? M. L. Se il danno è stato provocato dalla pioggia caduta sul terreno di proprietà di un condomino, questi non può essere chiamato a risponderne, trattandosi di evento naturale, a meno che non abbia realizzato opere che incanalano le acque meteoriche verso l’intercapedine del fabbricato. Ne risponderà pertanto il condominio, trattandosi di danno proveniente da una parte comune dell’edificio, qual è l’intercapedine se i titoli di acquisto non dispongono diversamente. Se invece si prova che il danno è stato causato in tutto o in parte dall’irrigazione del giardino, il proprietario di questo dovrà risponderne in proporzione. La spesa richiesta da una sistemazione dei luoghi tale da evitare il ripetersi dell’inconveniente grava sui condomini interessati al fenomeno, in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diverso accordo. ANCORA SU TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO Ho letto con molto interesse la sua risposta e sono andato anche a leggere la sentenza della cassazione del 01/08/2002 n. 11411. Da essa si evince chiaramente che c'è una lesione di diritto di servitù nel non poter chiudere liberamente, quando se ne ha bisogno, l'acqua perché chi ha apposto il cancello in modo arbitrario non ha consegnato la chiave dello stesso agli altri

L'installazione, da parte di uno o più condomini, di pannelli fotovoltaici - magari dalle<br />

dimensioni ingombranti- sulla copertura dell'edificio, riduce la possibilità di utilizzazzo della<br />

cosa comune da parte degli altri condomini (App. Salerno 13/5/1983). Anche nel caso di<br />

dimensioni normali, però, si tratta di verificare se i pannelli possano alterare il decoro<br />

architettonico dell'edificio, per cui è consigliabile acquisire l’autorizzazione degli altri condomini.<br />

GIARDINO PRIVATO E INFILTRAZIONI<br />

Sono un proprietario e amministratore pro-tempore di un condominio di dieci inquilini e otto<br />

box, l’appartamento a piano terra comprende a uso proprio un giardino di circa 350 mq che<br />

circonda una metà dello stabile; da detto giardino le eccessive piogge ed eventuali<br />

innaffiamenti estivi provocano infiltrazione nell’intercapedine disperdendosi nel vespaio<br />

creando umidità al pavimento e ai muri di tutti i box. Eventuali lavori di convogliamento di<br />

dette acque, come vanno ripartite le spese? e i danni subiti ai box?<br />

M. L.<br />

Se il danno è stato provocato dalla pioggia caduta sul terreno di proprietà di un condomino,<br />

questi non può essere chiamato a risponderne, trattandosi di evento naturale, a meno che non<br />

abbia realizzato opere che incanalano le acque meteoriche verso l’intercapedine del fabbricato.<br />

Ne risponderà pertanto il condominio, trattandosi di danno proveniente da una parte comune<br />

dell’edificio, qual è l’intercapedine se i titoli di acquisto non dispongono diversamente. Se<br />

invece si prova che il danno è stato causato in tutto o in parte dall’irrigazione del giardino, il<br />

proprietario di questo dovrà risponderne in proporzione. La spesa richiesta da una<br />

sistemazione dei luoghi tale da evitare il ripetersi dell’inconveniente grava sui condomini<br />

interessati al fenomeno, in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diverso accordo.<br />

ANCORA SU TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO<br />

Ho letto con molto interesse la sua risposta e sono andato anche a leggere la sentenza della<br />

cassazione del 01/08/2002 n. 11411. Da essa si evince chiaramente che c'è una lesione di<br />

diritto di servitù nel non poter chiudere liberamente, quando se ne ha bisogno, l'acqua perché<br />

chi ha apposto il cancello in modo arbitrario non ha consegnato la chiave dello stesso agli altri

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