17.06.2013 Views

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c., si rende applicabile solo quando<br />

il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o<br />

all'esercizio di un uso comune (Cass. 7/2/1998, n. 1303).<br />

COPIA ESTRATTO CONTO<br />

In una sua recente risposta al lettore G.A., in cui questi chiedeva cosa fare per poter accedere<br />

alle informazioni del conto corrente condominiale, direttamente dalla Banca, Lei ha sostenuto:<br />

"L’amministratore non è tenuto ad esaudire la richiesta del condomino". Ora apprendo che<br />

"L'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), con Decisione n. 814 del 19 aprile 2011, ha<br />

riconosciuto il diritto del singolo condomino, senza alcuna autorizzazione né da parte<br />

dell'amministratore né da parte dell'assemblea condominiale, di avere informazioni in merito al<br />

conto corrente condominiale, da parte della Banca depositaria di detto conto". Questa<br />

"decisione" può essere utilizzata per inoltrare una richiesta simile a quella sottopostale dal<br />

succitato lettore?<br />

via e-mail<br />

La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ignoravo, è sicuramente idonea a far sì che<br />

il condomino possa pretendere dalla banca - se del caso pagando la relativa commissione -<br />

copia dell’estratto conto condominiale; in caso di rifiuto, infatti, l’istituto di credito verrebbe<br />

condannato dall’Arbitro a versare alla Banca d’Italia un importo a titolo di contributo alle spese<br />

di procedura, oltre a rimborsare al condomino le spese del ricorso. Alla luce della suddetta<br />

decisione il condomino può pretendere copia dell’estratto conto direttamente<br />

dall’amministratore, una volta che gli sia pervenuto dalla banca, assumendosene il costo e a<br />

condizione che l’esercizio di tale potere - ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 15159 del<br />

29/11/2001) con riferimento ai documenti contabili - non intralci l’attività amministrativa e non<br />

sia contrario ai principi di correttezza.<br />

AUMENTO DI CUBATURA E INDENNIZZO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!