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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al<br />

proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di<br />

specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la<br />

cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù<br />

comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul<br />

fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri<br />

condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione<br />

di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice.<br />

INGLOBAMENTO SOTTOTETTO<br />

Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In<br />

occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito<br />

ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia<br />

disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla<br />

circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della<br />

proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato<br />

traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può<br />

essere acquisito dal proprietario dell’appartamento sottostante e cioè dal sottoscritto. E’ vero<br />

quanto mi viene riferito o corro il rischio di perdere i lavori che sarò comunque costretto ad<br />

eseguire per renderlo abitabile?<br />

A. C. – Catanzaro<br />

L’esistenza, o meno, della proprietà del sottotetto in capo ai vicini, va verificata presso<br />

l’Agenzia del Territorio. Ove si accerti l’inesistenza di un proprietario, il sottotetto può<br />

considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva<br />

funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità,<br />

mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e<br />

caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito,<br />

stenditoio ecc.); in quest'ultima ipotesi l'appartenenza dev'essere determinata in base al titolo,<br />

e in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio<br />

essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, i muri maestri, il suolo ecc.) o necessarie all'uso

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