POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

17.06.2013 Views

dell'ultimo piano calcolando la mansarda ? Qualora sia esatta la mia teoria adirei per vie legali nei confronti dell'amministratore richiedendo il rimborso degli anni arretrati. M. B Il collegamento, ad opera di un condomino, dell'appartamento con il sovrastante sottotetto, legittima una modifica della tabella millesimale del riscaldamento se questo intervento comporta una diminuzione del rendimento dell'impianto e quindi un aumento di spesa in capo ai condomini. A maggior ragione se il sottotetto viene munito di radiatori collegati all’impianto centralizzato. Una volta aggiornata la tabella millesimale si farà luogo, su questa base, alla ripartizione dei costi richiesti dalla sostituzione della caldaia. LA SPESA DEL CAPPOTTO Abito in un condominio dove sono proprietario di un appartamento sfalsato su due livelli, privo di amministratore. Di comune accordo tra i condomini, si è convenuto che tra qualche mese bisogna rifare i frontalini dei balconi perché, essendosi crepato il cemento, sono usciti i ferri allo scoperto. Il muratore ed il geometra che ho interpellato, per far fare anche io un preventivo quando sono entrati in casa mi hanno fatto notare che le camere da letto, sebbene esposte a sud e ubicate sul piano sfalsato, avevano una diversa temperatura ambientale rispetto al resto della casa e che pertanto era opportuno valutare di fare una camicia termica esterna a dette stanze da letto al fine di evitare condensa , umidità e freddo. Lo stesso problema si è visto che lo ha anche il proprietario dell'appartamento a me sovrastante il quale però, interpellato, ha detto che per mancanza di soldi, a differenza mia, lui non era interessato a risolvere questo problema. I quesiti ora sono questi: Questo lavoro che io intendo fare al mio appartamento rientra nelle spese condominiali oppure sono solo a mia carico? Possono vietare gli altri di farmi fare questo lavoro? La spesa richiesta dalla posa in opera di quello che viene correntemente denominato “cappotto” grava sul proprietario dell’appartamento. Questi può introdurre l’innovazione nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. Trattandosi d’intervento che potrebbe alterare il

decoro architettonico dell’edificio, è consigliabile sottoporre all’assemblea un progetto dell’opera. INSTALLAZIONE CASSETTA POSTALE Superattico e cassetta della posta - Superattico di un appartamento acquistato (inizio anni '60) già con bagno. Nel modello (credo n. 55) del catasto il superattico -identificato con numero di interno diverso dall'appartamento sottostante- risulta A/2, nell'atto di vendita come ripostiglio. - I millesimi comprendono appartamento e superattico e non sono separati. - Superattico condonato nel 2004. - Superattico affittato nel 2009 con regolare contratto di affitto. - Al momento di rinnovare le cassette postali condominiali chiedo una cassetta a parte per l'inquilino del superattico. Alcuni condomini si oppongono ufficialmente perché nelle ripartizioni di condominio non è mai apparso l'interno identificativo del superattico, perché questo non ha un contatore a parte (cosa vera: l'inquilino paga la sua quota secondo un 'contatore' interno) e neppure un citofono. L'esperienza mi insegna che in realtà vorrebbero una revisione dei millesimi anche se la superficie del superattico non è aumentata neppure di un centimetro. Possono opporsi alla mia richiesta di una cassetta postale per il mio inquilino? Se no, come posso difendermi? via e-mail E' possibile includere in un'unica espressione millesimale più appartamenti appartenenti allo stesso proprietario, dal momento che l'art. 72 disp. att. e trans. c.c. non include fra le norme non derogabili da parte del regolamento condominiale quelle riguardanti la ripartizione su base millesimale dei singoli piani o porzioni di piano (Cass. 19/10/1988, n. 5686). Pertanto, se il lettore contribuisce alle spese comuni anche in ragione dei millesimi del superattico, ha il

dell'ultimo piano calcolando la mansarda ? Qualora sia esatta la mia teoria adirei per vie legali<br />

nei confronti dell'amministratore richiedendo il rimborso degli anni arretrati.<br />

M. B<br />

Il collegamento, ad opera di un condomino, dell'appartamento con il sovrastante sottotetto,<br />

legittima una modifica della tabella millesimale del riscaldamento se questo intervento<br />

comporta una diminuzione del rendimento dell'impianto e quindi un aumento di spesa in capo<br />

ai condomini. A maggior ragione se il sottotetto viene munito di radiatori collegati all’impianto<br />

centralizzato. Una volta aggiornata la tabella millesimale si farà luogo, su questa base, alla<br />

ripartizione dei costi richiesti dalla sostituzione della caldaia.<br />

LA SPESA DEL CAPPOTTO<br />

Abito in un condominio dove sono proprietario di un appartamento sfalsato su due livelli, privo<br />

di amministratore. Di comune accordo tra i condomini, si è convenuto che tra qualche mese<br />

bisogna rifare i frontalini dei balconi perché, essendosi crepato il cemento, sono usciti i ferri<br />

allo scoperto. Il muratore ed il geometra che ho interpellato, per far fare anche io un<br />

preventivo quando sono entrati in casa mi hanno fatto notare che le camere da letto, sebbene<br />

esposte a sud e ubicate sul piano sfalsato, avevano una diversa temperatura ambientale<br />

rispetto al resto della casa e che pertanto era opportuno valutare di fare una camicia termica<br />

esterna a dette stanze da letto al fine di evitare condensa , umidità e freddo. Lo stesso<br />

problema si è visto che lo ha anche il proprietario dell'appartamento a me sovrastante il quale<br />

però, interpellato, ha detto che per mancanza di soldi, a differenza mia, lui non era interessato<br />

a risolvere questo problema. I quesiti ora sono questi: Questo lavoro che io intendo fare al mio<br />

appartamento rientra nelle spese condominiali oppure sono solo a mia carico? Possono vietare<br />

gli altri di farmi fare questo lavoro?<br />

La spesa richiesta dalla posa in opera di quello che viene correntemente denominato<br />

“cappotto” grava sul proprietario dell’appartamento. Questi può introdurre l’innovazione nel<br />

rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. Trattandosi d’intervento che potrebbe alterare il

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