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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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C. P.<br />

I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono<br />

all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano<br />

nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla<br />

prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili<br />

hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è<br />

soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato<br />

interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora.<br />

DETRAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE<br />

Sono un condomino. Nel 2009 sono stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione. Ho<br />

pagato la quota di mia competenza al condominio negli anni 2009-2010-2011. Ho chiesto la<br />

relativa certificazione all'amministratore per gli anni 2010-2011 - per poter fruire della<br />

detrazione del 36% nella dichiarazione dei redditi -, dopo che me l'aveva rilasciata per il 2009.<br />

Mi ha risposto: "Voglia procedere in autonomia a ricavare l'importo da dedurre, avendo<br />

peraltro già a disposizione rendiconti e giustificativi: non le serve altro anche in caso di verifica<br />

dall'Agenzia delle entrate". All'Agenzia delle Entrate e al CAF, da me interpellati, mi hanno<br />

detto che è necessaria la "certificazione" rilasciata dall'amministratore del condominio, non<br />

sono ammesse altre modalità per poter fruire della detrazione. Faccio notare che l'importo da<br />

me versato, in totale, è superiore agli 11.000 euro, per cui non posso detrarre circa 300,00<br />

euro all'anno. Cosa fare? Dovendo fargli causa, può rientrare fra quelle previste dalla<br />

mediazione obbligatoria o è tempo sprecato?<br />

via e-mail<br />

L’Agenzia delle Entrate (pag. 15 della guida sulle agevolazioni fiscali in occasione di<br />

ristrutturazioni edilizie) stabilisce che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni<br />

condominiali, il contribuente, in luogo della prevista documentazione, possa utilizzare una

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