POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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17.06.2013 Views

La spesa per la modifica delle tabelle millesimali deve gravare sul condomino che vi ha dato origine con la sua innovazione, anche se sarebbe preferibile vi concorressero tutti i condomini, sia pure attraverso un accordo che preveda il rimborso a carico del condomino che ha introdotto l’innovazione: ciò allo scopo di evitare il possibile condizionamento psicologico del tecnico incaricato di procedere all’operazione. SPESA SPOSTAMENTO SERVITU’ Abbiamo acquistato due anni fa un app.to con garage. Il garage è gravato, purtroppo, da una servitù fognaria. Per servitù fognaria intendo un bel tubo in eternit che sbuca dal soffitto nel quale si riversano le acque nere dei cinque appartamenti (noi compresi che stiamo all'ultimo piano). Questo tubo in eternit continua con una curva in pvc e con un tratto di altro tubo verticale in eternit, peraltro in condizioni pietose che si collega al pozzetto fognario con un coperchio in ghisa sul pavimento del nostro garage. All'inizio nessun problema. Poi il tubo in eternit sul soffitto ha iniziato a gocciolare sul pavimento e il proprietario del 1° piano non intende mettere mano alla sostituzione dei tubi di scarico del suo appartamento. Pertanto, abbiamo stillicidio continuo nel nostro garage. Secondo problema, dal pozzetto sul pavimento fuoriescono odori sgradevoli, tali da renderci impossibile soggiornare nel nostro locale. Terzo problema, la presenza del tubo in eternit (peraltro bagnato) a vista nel nostro locale che risale al 1957, ci preoccupa. Purtroppo abbiamo a che fare con un Condominio ostile a qualsiasi lavoro, soprattutto quando il problema è solo nostro e non di tutti. Vogliamo ristrutturare il nostro garage, e dal momento che siamo gli unici nel Condominio a non poter godere come si deve della nostra proprietà privata, possiamo chiedere nel rispetto dell'art. 1068 cod. civ. di trasferire la servitù fognaria fuori dal nostro garage? Abbiamo intenzione di: 1° rivolgerci direttamente ad un Avvocato intimando le vie legali al Condominio. Ciò ci eviterebbe inutili perdite di tempo nel caso dovessimo inviare una raccomandata all'Amministratore che non brilla certo nell'adempimento dei suo compiti; 2° richiedere un sopralluogo della USL di Cagliari per inconveniente igienico e un altro sopralluogo sempre della ASL per accertamento per presenza di materiale contenente amianto. Riteniamo che un pozzetto nel nostro garage sia inutile perchè spesso ci assentiamo per lunghi periodi e in caso di necessità (ostruzione fognaria) nessuno può entrare nella nostro garage.

Possiamo chiedere che le spese dello spostamento della servitù debbano essere sopportate dai 5 Condomini che utilizzano il tratto di colonna (noi compresi) oppure suddette spese devono essere sopportate interamente da noi richiedenti lo spostamento della servitù e come proprietari del fondo servente? Se è il proprietario del fondo servente ad accollarsi la spesa, non trovo giusto che essendo danneggiati dalla presenza di servitù dobbiamo anche pagarne le spese per lo spostamento. T. M. Le spese occorrenti allo spostamento della servitù devono essere sopportate, salvo diverso accordo, dal proprietario del fondo servente che l’abbia richiesto (Cass. 3/3/1994, n. 2104). Questi ha però il diritto di esigere dagli altri condomini che utilizzano il condotto il risarcimento del danno provocato dalla sua rottura: danno che nel frattempo è opportuno documentare idoneamente, anche attraverso i sopralluoghi indicati dal lettore. Non dovrebbe pertanto essere difficile trovare un accordo sulla ripartizione della spesa richiesta dallo spostamento della servitù. ACQUA E DANNI Ho lasciato il rubinetto dell'acqua aperta e ho prodotto una serie di danni all'appartamento sottostante. Sono stato chiamato a riparare il tetto perché compromesso dall'umidità e all'acquisto degli strumenti musicali che a causa dell'acqua avevano subito dei danni. Mi sono reso disponibile a riparare il tetto e a fare la tinteggiatura. Per quanto riguarda gli oggetti musicali si pretende l'acquisto di nuovi strumenti presso il negozio di loro conoscenza. Volevo sapere come si valutano gli strumenti musicali. Si tiene conto delle vetustà degli oggetti? Bisogna nominare un perito per la valutazione? G. R.

Possiamo chiedere che le spese dello spostamento della servitù debbano essere sopportate dai<br />

5 Condomini che utilizzano il tratto di colonna (noi compresi) oppure suddette spese devono<br />

essere sopportate interamente da noi richiedenti lo spostamento della servitù e come<br />

proprietari del fondo servente? Se è il proprietario del fondo servente ad accollarsi la spesa,<br />

non trovo giusto che essendo danneggiati dalla presenza di servitù dobbiamo anche pagarne le<br />

spese per lo spostamento.<br />

T. M.<br />

Le spese occorrenti allo spostamento della servitù devono essere sopportate, salvo diverso<br />

accordo, dal proprietario del fondo servente che l’abbia richiesto (Cass. 3/3/1994, n. 2104).<br />

Questi ha però il diritto di esigere dagli altri condomini che utilizzano il condotto il risarcimento<br />

del danno provocato dalla sua rottura: danno che nel frattempo è opportuno documentare<br />

idoneamente, anche attraverso i sopralluoghi indicati dal lettore. Non dovrebbe pertanto<br />

essere difficile trovare un accordo sulla ripartizione della spesa richiesta dallo spostamento<br />

della servitù.<br />

ACQUA E DANNI<br />

Ho lasciato il rubinetto dell'acqua aperta e ho prodotto una serie di danni all'appartamento<br />

sottostante. Sono stato chiamato a riparare il tetto perché compromesso dall'umidità e<br />

all'acquisto degli strumenti musicali che a causa dell'acqua avevano subito dei danni. Mi sono<br />

reso disponibile a riparare il tetto e a fare la tinteggiatura. Per quanto riguarda gli oggetti<br />

musicali si pretende l'acquisto di nuovi strumenti presso il negozio di loro conoscenza. Volevo<br />

sapere come si valutano gli strumenti musicali. Si tiene conto delle vetustà degli oggetti?<br />

Bisogna nominare un perito per la valutazione?<br />

G. R.

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