POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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17.06.2013 Views

spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Se i proprietari sono più d’uno, ciascuno deve contribuire alle spese in ragione della proprie quota (nel caso di specie in quarto ciascuno). Nel caso di comodato di norma le parti si accordano nel senso che a pagare le spese condominiali sia il comodatario, ossia chi ha l’uso dell’immobile. TITOLO DI COMPROPRIETA’ E RIPARTIZIONE SPESE Ho un locale commerciale in un condominio composto da n° 8 appartamenti e n° 8 locali commerciali, con due vani scale, una scala per ogni 4 appartamenti, ogni appartamento ha un garage posizionato in seminterrato, piccolo giardino, piazzale e posto macchina dove i proprietari dei locali commerciali non hanno accesso, lo spazio avanti ai locali commerciali e condominiale, sia per i locali commerciali che per gli appartamenti (al momento dell’acquisto dei locali il venditore aveva detto che lo spazio adiacente al detto locale non era in comune ma di proprietà del locale adiacente). Inoltre dopo circa 20 anni si sta nominando un amministratore il quale pretende in parti uguali e non per quote millesimali, la somma di € 7,00 mensile più percentuale sulle varie contabilità. Le domande sono: 1) si può impugnare l’atto visto che tra il dire a voce e la trascrizione sull’atto prevede che lo spazio davanti ai locali commerciale e condominiale? 2) è giusto che i proprietari dei locali commerciali pagano una somma fissa uguale agli appartamenti nonostante le parti comuni dei locali sono: coperture, mura, fondamenta, parte delle fogne e spazio adiacente i locali? 3) Nelle quote millesimali per i locali commerciali nella voce a di destinazione e stato inserito un coefficiente di 1.50, visto che i negozi sono stati costruito con una altezza di 3,00 metri e quindi ad oggi fuori norma, il coefficiente e alto o va bene? L. C.

La comproprietà o meno di una parte dell’edificio deve risultare da un titolo scritto e non da dichiarazioni verbali. Le spese comuni vanno ripartite fra i condomini seguendo il criterio dettato dal primo comma dell’art. 1123 c.c., ossia in base ai millesimi di proprietà salvo diversa convenzione. La congruità o meno del coefficiente attribuito ai locali commerciali va verificata tenuto conto di tutta una serie di caratteristiche degli stessi locali (per es. superficie, orientamento, luminosità) e non della sola altezza del solaio. LOCAZIONE E TERRAZZA Sono il conduttore di un immobile "contratto di locazione 4+4" posto al terzo piano in una palazzina che ha solo 2 piani, il mio e un piano mansarde posto sul terrazzo. Ho chiesto alla proprietaria le chiavi dal terrazzo per andare solo a sistemare l'antenna e non me le ha voluto dare. Io ho l'uscita dalla casa mia direttamente sul terrazzo, nella cucina ce la porta da dove si potrebbe uscire sul terrazzo ma invece non posso. Mi rendo conto che anche se ho 2 balconi non posso stendere panni grandi vicino agli balconi per asciugare, ma ho avuto reclami dagli altri inquilini che abitano ai piani sotto di me per l'acqua dei miei panni che bagna i loro balconi. Vorrei andare sul terrazzo a mettere un stendirobe ma anche per pulire la polvere che c'è sul terrazzo, però non posso accedervi: che devo fare? J. P. Se il contratto di locazione non prevede l’uso della terrazza, il conduttore non può pretendere di accedervi, a meno che non debba recarvisi per la riparazione dell’antenna ivi esistente. Se invece il contratto prevede anche l’uso della terrazza, di fronte al diniego, opposto dal locatore, di consegnare la relativa chiave, il conduttore può rivolgersi al giudice. SERVITU’ E SOSTITUZIONE COPERTURA

spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che<br />

le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Se i proprietari sono più d’uno, ciascuno deve<br />

contribuire alle spese in ragione della proprie quota (nel caso di specie in quarto ciascuno).<br />

Nel caso di comodato di norma le parti si accordano nel senso che a pagare le spese<br />

condominiali sia il comodatario, ossia chi ha l’uso dell’immobile.<br />

TITOLO DI COMPROPRIETA’ E RIPARTIZIONE SPESE<br />

Ho un locale commerciale in un condominio composto da n° 8 appartamenti e n° 8 locali<br />

commerciali, con due vani scale, una scala per ogni 4 appartamenti, ogni appartamento ha un<br />

garage posizionato in seminterrato, piccolo giardino, piazzale e posto macchina dove i<br />

proprietari dei locali commerciali non hanno accesso, lo spazio avanti ai locali commerciali e<br />

condominiale, sia per i locali commerciali che per gli appartamenti (al momento dell’acquisto<br />

dei locali il venditore aveva detto che lo spazio adiacente al detto locale non era in comune<br />

ma di proprietà del locale adiacente). Inoltre dopo circa 20 anni si sta nominando un<br />

amministratore il quale pretende in parti uguali e non per quote millesimali, la somma di €<br />

7,00 mensile più percentuale sulle varie contabilità. Le domande sono:<br />

1) si può impugnare l’atto visto che tra il dire a voce e la trascrizione sull’atto prevede che lo<br />

spazio davanti ai locali commerciale e condominiale?<br />

2) è giusto che i proprietari dei locali commerciali pagano una somma fissa uguale agli<br />

appartamenti nonostante le parti comuni dei locali sono: coperture, mura, fondamenta, parte<br />

delle fogne e spazio adiacente i locali?<br />

3) Nelle quote millesimali per i locali commerciali nella voce a di destinazione e stato inserito<br />

un coefficiente di 1.50, visto che i negozi sono stati costruito con una altezza di 3,00 metri e<br />

quindi ad oggi fuori norma, il coefficiente e alto o va bene?<br />

L. C.

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