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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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La Cassazione (sentenza n. 4576 del 30/7/2004) distingue, nei rapporti fra proprietari di<br />

balconi l’uno all’altro sovrastante, fra balconi aggettanti e balconi incassati, precisando che,<br />

ancorché possa riconoscersi, alla soletta di un balcone aggettante, la funzione di copertura del<br />

balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non<br />

indispensabile per l’esistenza dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a<br />

servizio di entrambe le unità immobiliari, come accade, invece, per i balconi incassati.<br />

Pertanto, nel caso di balcone aggettante la spesa occorrente al rifacimento della soletta è a<br />

carico del proprietario dell’unità immobiliare di cui fa parte il balcone. Nel caso di balcone<br />

incassato, invece, trova applicazione l’art. 1125 c.c., per il quale le spese per la manutenzione<br />

e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari<br />

dei due piani l'uno all'altro sovrastante, restando a carico del proprietario del piano superiore<br />

la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la<br />

decorazione del soffitto. Il costruttore è tenuto alla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c.<br />

TRASFORMAZIONE DI SOTTOTETTO IN TERRAZZA<br />

Vorrei sapere se posso trasformare il mio sottotetto in un terrazzo. Abito in un condominio con<br />

altri tre proprietari.<br />

A. F.<br />

La trasformazione - anche solo di una parte - del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo<br />

del singolo condomino è illegittima, poiché altera l’originaria destinazione della cosa comune,<br />

sottraendola all’utilizzazione da parte degli altri condomini. L’intervento richiede pertanto il<br />

consenso, opportunamente formalizzato, di tutti gli altri condomini.<br />

TUBATURA E SERVITU’

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