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"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl

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Edifici scolastici<br />

Art. 14 co.14 Decreto Monti<br />

Secondo IFEL ( ved. nota di lettura della TARES del 12.20.2012)<br />

“ La norma specifica altresì che “ i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti<br />

erogato alle istituzioni scolastiche statali deve essere detratto dal totale dei costi<br />

da coprire con il tributo”. In tal modo, la quota dei relativi oneri che non trova<br />

copertura nell’importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale.<br />

Si ricorda, che, invece, nella TARSU e nella TIA 1 si era ritenuto che l’ammontare<br />

del costo eccedente rispetto ai proventi tariffari dovesse rimane a carico dei<br />

contribuenti (cfr . Corte dei Conti Veneto parere n.60 del 17.07.2008)<br />

Secondo IFEL ( ved. nota di lettura della TARES del 12.20.2012)<br />

Si osserva infine che nella nuova disciplina non vi è alcun riferimento al fatto<br />

che se sia applicabile o no la maggiorazione di cui al comma 13 ( maggiorazione<br />

da 0,30 a 0,40 al mq.) ed eventualmente in riferimento a quale base imponibile .<br />

Trattandosi di una distinta quota d’imposta è orientata al finanziamento “dei<br />

servizi indivisibili” diversi <strong>d<strong>alla</strong></strong> gestione dei rifiuti , l’eventuale volontà di<br />

escluderne le scuole statali non può essere dedotta o sottintesa”<br />

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