"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl
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Superficie tassabile (esclusione)<br />
Art.14 co.10 Decreto Monti<br />
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di<br />
quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a<br />
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in<br />
conformità <strong>alla</strong> normativa vigente.<br />
Art. 62 co.2 e co.3<br />
2] Non sono soggetti <strong>alla</strong> tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la<br />
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in<br />
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno, qualora tali circostanze siano<br />
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad<br />
elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.<br />
[3] Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte<br />
di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano,<br />
di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a<br />
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini<br />
della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può<br />
individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o<br />
nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto <strong>alla</strong> intera superficie<br />
su cui l' attività viene svolta.