"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl
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Responsabili del versamento Art. 14 co. 7 Decreto Monti 7) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo. Soggetti passivi: i singoli occupanti Gestore servizi comuni: responsabile.
Da regolamento TARES di Anutel Art. 5 SOGGETTI PASSIVI Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
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Art. 5<br />
SOGGETTI PASSIVI<br />
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree<br />
scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i<br />
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le<br />
aree stesse.<br />
Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso<br />
dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e<br />
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.<br />
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che<br />
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i<br />
locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in<br />
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a<br />
tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le<br />
aree scoperte in uso esclusivo.