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"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl

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Da regolamento TARES di ANUTEL<br />

Art. 20<br />

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE<br />

DOMESTICHE<br />

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati<br />

isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base<br />

delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente.<br />

(specificare i criteri)<br />

2. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al xx % della quota variabile<br />

della tariffa.<br />

COMPOSTAGGIO DOMESTICO<br />

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante<br />

compostaggio domestico è prevista una riduzione del xx% della quota variabile della tariffa del tributo,<br />

con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella<br />

quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo<br />

continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le<br />

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la<br />

cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata<br />

istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche<br />

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore<br />

della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del / /20xx.<br />

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione<br />

con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di<br />

incapienza.<br />

Pagina 169

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