"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl
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Da regolamento TARES di ANUTEL<br />
Art. 20<br />
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE<br />
DOMESTICHE<br />
1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati<br />
isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base<br />
delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente.<br />
(specificare i criteri)<br />
2. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al xx % della quota variabile<br />
della tariffa.<br />
COMPOSTAGGIO DOMESTICO<br />
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante<br />
compostaggio domestico è prevista una riduzione del xx% della quota variabile della tariffa del tributo,<br />
con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella<br />
quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo<br />
continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le<br />
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la<br />
cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata<br />
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche<br />
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore<br />
della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del / /20xx.<br />
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione<br />
con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di<br />
incapienza.<br />
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