"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl
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Da regolamento TARES di ANUTEL<br />
Art. 22<br />
RIDUZIONI TARIFFARIE<br />
Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle<br />
seguenti ipotesi:<br />
a) abitazioni con unico occupante riduzione del xx% (massimo 30%);<br />
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e<br />
discontinuo riduzione del xx% (massimo 30%);<br />
c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso<br />
non continuativo ma ricorrente; riduzione del xx% (massimo 30%);<br />
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei<br />
mesi all’anno all’estero riduzione del xx% (massimo 30%);<br />
e) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del xx% (massimo 30%).<br />
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono<br />
dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano<br />
domandate contestualmente <strong>alla</strong> dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o<br />
possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il<br />
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto <strong>alla</strong><br />
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di<br />
variazione.<br />
(Le riduzioni previste sono facoltative e possono essere introdotte tutte o solo in<br />
parte).<br />
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