"2013: dalla Tarsu alla Tares" (A. Chiarello) - Ancona Entrate srl
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Da Regolamento TARES di ANUTEL , Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all’anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999. 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento * * (le categorie devono essere determinate facendo riferimento, in via transitoria e fino all’emanazione del regolamento statale, a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie). Pagina 106
Da Regolamento TARES di ANUTEL , Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile). 5. Fino all’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: a: la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; b: la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. Pagina 107
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Art. 13<br />
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO<br />
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti<br />
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli<br />
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota<br />
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di<br />
gestione (quota variabile).<br />
5. Fino all’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento di<br />
cui all’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del<br />
D.P.R. 158/1999:<br />
a: la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale<br />
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione<br />
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi<br />
di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di<br />
inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1<br />
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;<br />
b: la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze<br />
domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto<br />
stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.<br />
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