16.06.2013 Views

I fatti sopravvenuti. Casistica giudiziaria dei fatti rilevanti ai fini della ...

I fatti sopravvenuti. Casistica giudiziaria dei fatti rilevanti ai fini della ...

I fatti sopravvenuti. Casistica giudiziaria dei fatti rilevanti ai fini della ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong>. <strong>Casistica</strong><br />

<strong>giudiziaria</strong> <strong>dei</strong> <strong>fatti</strong> <strong>rilevanti</strong> <strong>ai</strong> <strong>fini</strong><br />

<strong>della</strong> modifica delle condizioni di<br />

1<br />

separazione e divorzio<br />

SOMMARIO<br />

1. Nuovi oneri familiari. – 2. Accresciute esigenze <strong>dei</strong> figli. – 3. Aspettative<br />

ereditarie. – 4. Aumento del costo <strong>della</strong> vita. – 5. Trasferimento di residenza <strong>dei</strong><br />

figli. – 6. Provvedimenti in limitazione e decadenza dalla potestà genitoriale. –<br />

7. Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno. – 8. Revoca<br />

dell’assegnazione <strong>della</strong> casa familiare. – 9. Nuove nozze del coniuge beneficiario.<br />

– 10. Peggioramento delle condizioni economiche: scelte personali del<br />

coniuge. – 10.1. Segue. Insorgenza ed aggravamento di una patologia. – 10.2.<br />

Segue. Licenziamento. – 10.3. Segue. Dimissioni. – 10.4. Segue. Pensionamento.<br />

– 10.5. Segue. Contrazione <strong>dei</strong> guadagni (rinvio). – 10.6. Segue. Cessazione<br />

dell’attività commerciale. – 10.7. Segue. Cessazione dell’elargizione<br />

parentale. – 10.8. Segue. Fallimenti societari del coniuge. – 11. Miglioramenti<br />

economici <strong>dei</strong> coniugi. – 11.1. Segue. Attività di lavoro subordinato. – 11.2.<br />

Segue. Percezione del t.f.r. (o del t.f.s.). – 11.3. Segue. Attività professionale. –<br />

11.4. Segue. Carriera universitaria. – 11.5. Segue. Carriera politica. – 11.6. Segue.<br />

Stabile convivenza con figli ed af<strong>fini</strong>. – 11.7. Segue. Indipendenza economica<br />

<strong>dei</strong> figli maggiorenni. – 12. Modalità di versamento dell’assegno di mantenimento:<br />

ordine di pagamento diretto. – 13. Mantenimento diretto. – 14.<br />

Regime di affidamento <strong>dei</strong> figli. – 14.1. Segue. L’individuazione del genitore<br />

collocatario e la permanenza del minore presso ciascun genitore. – 14.2. Segue.<br />

Il contenuto dell’affidamento esclusivo – 15. Comportamenti gravemente<br />

inadempienti, pregiudizievoli per i figli e ostacolanti le modalità dell’affidamento<br />

(art. 709-ter c.p.c).<br />

1<br />

L’avv. Rita Ielasi ha collaborato alla redazione <strong>dei</strong> seguenti paragrafi: 4. Aumento del costo<br />

<strong>della</strong> vita; 7. Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno; 9. Nuove nozze del<br />

coniuge beneficiario; 10.2. Segue. Licenziamento; 10.3. Segue. Dimissioni; 10.4. Segue. Pensionamento.<br />

2.


160<br />

Capitolo Secondo<br />

Nuovi oneri familiari 1.<br />

Un fatto nuovo potenzialmente idoneo ad integrare un giustificato motivo<br />

sopravvenuto, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio (ovvero agli accordi<br />

di separazione omologati), è costituito dalla formazione di una nuova famiglia<br />

da parte del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento<br />

in favore dell’altro coniuge e <strong>dei</strong> figli, ovvero dal semplice fatto <strong>della</strong><br />

nascita di un ulteriore figlio, generato dalla successiva unione con un nuovo<br />

partner.<br />

Secondo un risalente orientamento <strong>della</strong> Suprema Corte:<br />

La formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo<br />

per il mantenimento <strong>dei</strong> figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una<br />

scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti <strong>della</strong><br />

prole<br />

(Cass. 22 novembre 2000, n. 15065, in Fam. e dir., 2001, 1, 34, con nota critica di G. DE MARZO,<br />

Mantenimento <strong>dei</strong> figli nati da precedente matrimonio e rilevanza <strong>della</strong> costituzione di una nuova<br />

famiglia) 2 .<br />

Tale indirizzo interpretativo, già oggetto di critiche in dottrina 3 , non corrisponde<br />

più alle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità riguardo<br />

alla problematica in esame, secondo cui<br />

2<br />

Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Bari 30 ottobre 2006, n. 2681,<br />

inedita, secondo cui: «il nuovo dovere di solidarietà coniugale gravante sul convenuto non lo esime<br />

certo da quello verso la famiglia originaria, specie da quello derivante dal rapporto di filiazione».<br />

3<br />

Si veda, con riferimento alla nascita di un figlio generato dalla successiva unione, B. DE<br />

FILIPPIS, Trattato breve di diritto di famiglia, Padova, 2002, 486, secondo cui: «sembra frutto<br />

di antiche concezioni colpevoliste <strong>della</strong> separazione e del divorzio prescindere, nel caso di così<br />

<strong>rilevanti</strong> modifiche <strong>della</strong> condizione di una delle parti, da un equilibrato esame <strong>della</strong> complessiva<br />

situazione, discriminando il nuovo nato sulla base del dato formale <strong>della</strong> priorità del precedente<br />

diritto e non del dato sostanziale delle possibilità concrete del genitore e di un’equa distribuzione<br />

di quanto può trarsi da esse, sulla base <strong>dei</strong> bisogni di ciascun fruitore di un identico<br />

diritto al mantenimento».


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

devono essere sicuramente tutelati i rapporti all’interno <strong>della</strong> nuova famiglia<br />

(Cass. 17 luglio 2009, n. 16789, in Fam. e dir., 2010, 7, 701, con nota di E. RAVOT, Assegno di<br />

divorzio: natura e criteri di determinazione).<br />

Espressione di tale esigenza è l’orientamento giurisprudenziale che, in tema di<br />

revisione delle condizioni di divorzio, ha tenuto conto dell’incidenza <strong>della</strong> costituzione<br />

del nuovo nucleo familiare sull’importo dell’assegno dovuto all’ex coniuge,<br />

enunciando il principio di diritto in base al quale:<br />

Ove, a sostegno <strong>della</strong> richiesta di revisione nel senso <strong>della</strong> diminuzione o <strong>della</strong> soppressione<br />

dell’assegno di divorzio, siano allegati <strong>sopravvenuti</strong> oneri familiari dell’obbligato<br />

(derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice<br />

deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze,<br />

facendo carico all’istante – in vista di una rinnovata valutazione comparativa <strong>della</strong> situazione<br />

delle parti – di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali<br />

(Cass. 23 agosto 2006, n. 18367, in Giust. civ., 2007, I, 2807, con nota di G. GIGLIOTTI, Revisione<br />

dell’assegno post-matrimoniale «mezzi adeguati» e condizioni patrimoniali degli ex coniugi)<br />

4 .<br />

Analogo principio è stato affermato d<strong>ai</strong> Giudici di legittimità anche in tema<br />

di revisione del contributo di mantenimento per i figli, considerato che<br />

4 In senso conforme, Cass. 30 novembre 2007, n. 25010, in www.affidamentocondiviso.it. Cfr.,<br />

inoltre, Cass. 14 febbr<strong>ai</strong>o 2007, n. 3340, in motiv., inedita, che ha confermato la pronuncia di<br />

merito che aveva ridotto la misura dell’assegno fissato dal Giudice del divorzio in favore dell’ex<br />

coniuge in considerazione <strong>dei</strong> maggiori oneri patrimoniali gravanti sull’ex marito per effetto del<br />

nuovo vincolo assunto (matrimonio contratto con una donna che era iscritta nelle liste di disoccupazione<br />

ed era priva di redditi) e <strong>della</strong> conseguente alterazione dell’equilibrio economico sussistente<br />

tra le parti al momento <strong>della</strong> pronuncia di divorzio.<br />

161


162<br />

Capitolo Secondo<br />

i <strong>sopravvenuti</strong>, giustificati motivi a sostegno <strong>della</strong> richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali<br />

del divorzio possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell’obbligato, derivanti dalla nascita<br />

di un figlio, generato dalla successiva unione, sempre che detta insorgenza, considerate tutte le<br />

circostanze del caso concreto, abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze<br />

o <strong>della</strong> capacità patrimoniale dell’obbligato stesso, apprezzato all’esito di una rinnovata valutazione<br />

comparativa <strong>della</strong> situazione delle parti. In ogni caso, a tal fine occorre tenere conto che,<br />

per un verso, il nuovo dovere di mantenimento dell’obbligato va valutato anche alla stregua delle<br />

potenzialità economiche <strong>della</strong> nuova famiglia in cui il bambino è stato generato, e quindi avendo<br />

riguardo pure alla condizione dell’altro genitore. Là dove, poi, venga in gioco la misura dell’assegno<br />

di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento<br />

delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione <strong>dei</strong> diritti economici<br />

<strong>dei</strong> figli non può essere deteriore nella crisi <strong>della</strong> famiglia, rispetto a quanto avviene nella<br />

famiglia unita: sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal Giudice del<br />

divorzio sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità <strong>dei</strong> figli, ma inferiore all’esborso<br />

che la capacità economica dell’obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere<br />

disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (e<br />

ciò a causa <strong>dei</strong> doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell’obbligato<br />

stesso, apprezzata anche alla luce dell’apporto del nuovo partner<br />

(Cass. 24 genn<strong>ai</strong>o 2008, n. 1595, in www.affidamentocondiviso.it).<br />

Allo stesso modo, la Suprema Corte, in tema di quantificazione dell’assegno<br />

di mantenimento a favore del coniuge ex art. 156 c.c., ha cassato la pronuncia<br />

di merito per aver omesso di valutare le circostanze prospettate dal marito obbligato<br />

come incidenti sulle proprie condizioni economiche,<br />

ed in particolare, il suo obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, di<br />

due figli nati dalla nuova relazione (sul punto Cass. n. 6017/2001)<br />

(Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, in Rep. Foro it., 2003, voce Separazione di coniugi, n. 81).<br />

Tale indirizzo interpretativo, che può de<strong>fini</strong>rsi, oram<strong>ai</strong>, consolidato, merita<br />

piena condivisione, in quanto valorizza e tutela due principi fondamentali contenuti<br />

nella Carta costituzionale, e precisamente:<br />

a) il principio di eguaglianza, previsto nell’art. 3 Cost., che garantisce un pari<br />

trattamento economico <strong>ai</strong> figli naturali rispetto a quelli legittimi, tenuto conto che


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

i figli hanno tutti uguali diritti sicché è onere <strong>dei</strong> genitori provvedere al loro mantenimento. Da<br />

ciò consegue che il Giudice chiamato a determinare l’assegno di mantenimento dovuto per i figli<br />

nati in costanza di matrimonio deve considerare che dal patrimonio del genitore onerato deve<br />

detrarsi quanto necessario per il mantenimento del figlio naturale<br />

(Cass. 16 maggio 2005, n, 10197, in Foro it., Rep., 2005, voce Separazione <strong>dei</strong> coniugi, n. 14) 5 .<br />

Ai <strong>fini</strong> <strong>della</strong> quantificazione dell’assegno di divorzio, l’incidenza sulle disponibilità economiche<br />

dell’ex marito degli oneri per il mantenimento di due figlie minori, nate dal rapporto di<br />

convivenza con la sua nuova compagna, assume un rilievo decisivo in ordine alla ricostruzione<br />

<strong>della</strong> situazione economica delle parti<br />

(Cass. 30 novembre 2007, n. 25019, in www.affidamentocondiviso.it);<br />

b) il principio di libera espressione <strong>della</strong> dignità umana, contenuto nell’art.<br />

2 <strong>della</strong> medesima Carta costituzionale, tenuto conto che la scelta del coniuge di<br />

costituire una nuova famiglia, non solo è pienamente legittima, ma è anche esplicazione<br />

di quei diritti inviolabili di libertà dell’uomo «nelle formazioni sociali<br />

ove si svolge la sua personalità» 6 , con la conseguenza che,<br />

allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre<br />

legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell’assegno di divorzio a<br />

favore <strong>dei</strong> membri <strong>della</strong> prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una<br />

situazione deteriore rispetto a quella goduta d<strong>ai</strong> componenti <strong>della</strong> seconda famiglia<br />

(Cass. 12 ottobre 2006, n. 21919, in www.affidamentocondiviso.it) 7 .<br />

5<br />

In senso conforme, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27879, inedita.<br />

6<br />

Si veda, in chiave sistematica, Cass. 11 marzo 2006, n. 5378, cit., che ha tutelato la scelta di<br />

uno <strong>dei</strong> coniugi di limitare il proprio impegno lavorativo.<br />

7<br />

In senso conforme, Cass. 26 novembre 2008, n. 28218, inedita. In altra occasione, la Suprema<br />

Corte ha confermato la pronuncia di merito che, malgrado l’accertato squilibrio tra le<br />

posizioni economiche <strong>dei</strong> due coniugi, aveva limitato l’importo dell’assegno di mantenimento a<br />

favore del coniuge debole alla misura già stabilita dal tribunale: «in quanto considerata “equa e<br />

163


164<br />

Capitolo Secondo<br />

Ciò posto, giova rilevare che i nuovi oneri familiari gravanti su uno <strong>dei</strong> coniugi<br />

(derivino essi dalla formazione di una nuova famiglia ovvero dal semplice<br />

fatto <strong>della</strong> nascita di un ulteriore figlio, generato da una successiva unione)<br />

non costituiscono motivi <strong>sopravvenuti</strong> che giustificano, da soli, la soppressione<br />

o la riduzione dell’assegno di mantenimento originariamente fissato dal Giudice<br />

in favore dell’altro coniuge e/o <strong>dei</strong> figli, essendo necessario accertare se, a seguito<br />

degli obblighi economici derivanti da tali nuove insorgenze, si sia determinato<br />

un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o <strong>della</strong> capacità patrimoniale<br />

dell’obbligato, tenendo conto <strong>della</strong> capacità economica <strong>della</strong> nuova famiglia<br />

nel suo complesso (e, quindi, anche dell’altro coniuge o del nuovo partner). *<br />

Ne discende che:<br />

Se (si ritiene che) il contributo originariamente è stato fissato in misura che, pur giudicata<br />

adeguata alle necessità <strong>dei</strong> figli, sia inferiore all’esborso che la capacità economica dell’obbligato<br />

avrebbe consentito – e a tale ipotesi è equiparabile il sopravvenuto incremento <strong>della</strong> capacità<br />

economica dell’obbligato – i menzionati motivi non sono da soli sufficienti a giustificare la<br />

riduzione, la quale può essere disposta, invece, solamente se e nei limiti in cui il contributo originariamente<br />

fissato non trovi capienza egualmente, e cioè nonostante gli obblighi derivanti d<strong>ai</strong><br />

motivi <strong>sopravvenuti</strong>, nella capacità economica dell’obbligato<br />

(Cass. 19 genn<strong>ai</strong>o 1991, n. 512, cit.) 8 .<br />

*congrua” proprio per aver rilevato (più di una volta) che il M. doveva adempiere agli obblighi derivanti<br />

d<strong>ai</strong> matrimoni precedente e successivo; e doveva in particolare essere messo in grado, nonostante<br />

tale esborso in favore <strong>della</strong> controparte, “di mantenere più che adeguatamente sé ed i propri<br />

nuovi figli”» (Cass. 4 febbr<strong>ai</strong>o 2009, n. 2707, inedita).<br />

8<br />

In senso conforme, Cass. 24 genn<strong>ai</strong>o 2008, n. 1595, cit. Si veda, in tema di assegno divorzile,<br />

Cass. 4 agosto 2010, n. 18117, inedita, secondo cui: «gli oneri derivanti dalla costituzione<br />

di una nuova convivenza non hanno comunque incidenza sugli obblighi conseguenti all’intervenuta<br />

cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di prova di spese aggiuntive».<br />

Cfr., inoltre, Cass. 30 novembre 2007, n. 25010, cit., che non ha attribuito alcun rilievo, <strong>ai</strong><br />

<strong>fini</strong> <strong>della</strong> chiesta riduzione <strong>della</strong> misura dell’assegno divorzile originariamente fissata, <strong>ai</strong> nuovi<br />

oneri familiari assunti dall’altro coniuge: «avuto riguardo alla complessiva situazione patrimoniale<br />

dello stesso, di consistenza tale da rendere ir<strong>rilevanti</strong>, <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> che qui interessano, detti nuovi<br />

oneri». In altra occasione, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell’ex marito, il<br />

quale sosteneva che la sentenza di merito, nell’attribuire e quantificare l’assegno divorzile alla<br />

moglie, non aveva tenuto conto del fatto che egli, dall’unione con l’attuale compagna, aveva<br />

generato una figlia: «poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé<br />

decisiva, in relazione <strong>ai</strong> redditi dell’obbligato e al contesto complessivo <strong>della</strong> decisione impugna-


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha affermato che la nascita<br />

di un ulteriore figlio dell’obbligato *<br />

non esplica efficacia automatica ma deve essere accompagnato dalla prova concreta che i maggiori<br />

carichi di spesa gravanti sull’obbligato rendano in concreto al medesimo impossibile continuare a<br />

far fronte, nella loro interezza, a quelli precedentemente assunti nell’interesse <strong>della</strong> prole legittima<br />

(Trib. Milano 2 marzo 2009, in Fam., pers. e succ., 2010, 7, 555, con nota di A. COSTANZO) 9 .<br />

Un’altra pronuncia di merito ha rilevato come non sia il semplice fatto <strong>della</strong><br />

nascita di un ulteriore figlio a giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento<br />

già disposto a carico dell’obbligato, bensì la situazione economica complessiva<br />

nel cui contesto tale nuovo fatto si viene a collocare:<br />

Si vuol dire che mentre il nuovo rapporto di filiazione può essere irrilevante laddove il<br />

padre onerato nei confronti del primo figlio sia percettore di un reddito medio o (meglio ancora)<br />

*ta, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito <strong>della</strong> cessazione da parte<br />

del ricorrente dall’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio»<br />

(Cass. 4 novembre 2010, n. 22501, in www.affidamentocondiviso.it).<br />

9<br />

Nella specie, il Tribunale, in applicazione del riferito principio di diritto, ha rigettato la richiesta<br />

di riduzione dell’assegno divorzile sul rilievo <strong>della</strong> intatta capacità economica dell’obbligato,<br />

così come dimostrato dall’adozione di consapevoli scelte di vita <strong>della</strong> nuova coppia da questi formata<br />

(consistenti nella cessazione, da parte <strong>della</strong> seconda moglie, di ogni attività lavorativa). In senso<br />

conforme, App. Catania 14 novembre 2007, inedita, secondo cui: «la corresponsione del predetto<br />

assegno consente senza dubbio all’onerato di mantenere il pregresso tenore di vita e di provvedere adeguatamente<br />

pure al doveroso assolvimento dell’obbligo di mantenimento in favore dell’altro figlio e<br />

<strong>della</strong> attuale compagna», nonché App. Bologna 8 aprile 2009, n. 481, in www.giuraemilia.it, a tenore<br />

<strong>della</strong> quale: «anche volendo ritenere che il suindicato principio operi come criterio di attribuzione, e non<br />

già di quantificazione, nel senso che la formazione di una nuova famiglia e, in particolare, la nascita di<br />

ulteriori figli, incidono sugli ineludibili obblighi dell’onerato, limitando eventualmente – come nel caso<br />

di specie – la sua capacità economica complessiva e determinando, quindi, una situazione di cui non si<br />

può non tener conto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>della</strong> determinazione del contributo per il mantenimento dell’originaria prole<br />

(Trib. Messina 10 dicembre 2003, in Arch. civ., 2003, 410; Trib. Napoli 2 maggio 2002, in Giur. napol.,<br />

2002, 337), deve considerarsi che il reddito del XX (contrariamente a quanto avverrebbe in caso di<br />

accoglimento, in parte qua, dell’appello incidentale), considerata anche la capacità di accrescere il proprio<br />

patrimonio, dimostrata anche con l’acquisto <strong>della</strong> nuova casa di abitazione, appare compatibile con il<br />

mantenimento sia delle figlie nate dalla nuova unione, sia <strong>della</strong> predetta Serena».<br />

165


166<br />

Capitolo Secondo<br />

elevato, tale circostanza <strong>fini</strong>sce per essere decisiva laddove (come nella specie) il genitore goda<br />

di scarsi proventi. Ed in<strong>fatti</strong>, è indubitabile che a seguito <strong>dei</strong> doveri (anch’essi meritevoli di tutela)<br />

nascenti dal nuovo rapporto di filiazione (sia esso naturale o nato da un secondo matrimonio)<br />

la quota di reddito dell’onerato, su cui calcolare – nel raffronto con i redditi dell’ex coniuge<br />

(nella specie la resistente, è titolare di un negozio di ottica in una via centrale <strong>della</strong> città e quindi<br />

ha buone risorse da destinare alla prole) – il mantenimento del primo figlio, decresce in misura<br />

apprezzabile. Se è vero, in<strong>fatti</strong>, che un genitore ben abbiente potrà ammortizzare la nuova<br />

esigenza costituita dalla nascita di un secondo figlio tagliando le spese voluttuarie o semivoluttuarie,<br />

altrettanto non può dirsi per chi, come il M., percepisce euro 762,00 al mese e non<br />

risulta avere altri redditi né vantaggi (e ciò si badi anche a volere ipotizzare che la seconda moglie<br />

del M. – sul cui reddito nulla è dato sapere – collabori in misura paritaria al mantenimento<br />

<strong>della</strong> bambina). Non è, invero, contestabile che se il M. dovesse continuare a pagare alla B.<br />

500,00 euro al mese, gli rimarrebbero soli 262,00 euro da destinare a sé ed alla “nuova” figlia<br />

(Trib. Catania 14 dicembre 2007, in www.affidamentocondiviso.it).<br />

Pertanto, là dove la capacità patrimoniale dell’onerato non avrebbe consentito<br />

una quantificazione maggiore dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro<br />

coniuge o <strong>dei</strong> figli, il Tribunale, in sede di modifica delle condizioni di separazione<br />

o di divorzio, dovrà tenere in debito conto i nuovi impegni familiari<br />

assunti dall’obbligato.<br />

Ciò significa che il genitore onerato non potrà continuare a contribuire al<br />

mantenimento del primo figlio con la stessa somma che ha corrisposto sino alla<br />

nascita degli altri figli (siano essi legittimi o naturali), perché, in caso contrario,<br />

verrebbero ad essere compresse le esigenze di questi ultimi e ciò non sarebbe<br />

né logico, né giusto, alla luce del sopra ricordato principio <strong>della</strong> pari dignità<br />

di tutti i figli.<br />

Del resto è di comune esperienza che, quando in una famiglia, ad un primo figlio se ne<br />

aggiungono altri, le esigenze del primogenito vengano ad essere compresse in maniera più o<br />

meno rilevante a seconda delle condizioni economiche <strong>della</strong> famiglia stessa<br />

(App. Firenze 22 aprile 2009, in www.affidamentocondiviso.it) 10 .<br />

10<br />

Secondo tale pronuncia, è un dato di comune esperienza che il c.d. «carico familiare» incide<br />

in maniera diversa quando ad un primo figlio se ne aggiunge un secondo e, poi, un terzo.


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

L’incidenza <strong>dei</strong> nuovi oneri familiari sulla capacità economica dell’obbligato<br />

dovrà essere valutata alla stregua delle potenzialità economica <strong>della</strong> nuova<br />

famiglia costituita da quest’ultimo, e, quindi, avendo riguardo alla condizione<br />

economica del nuovo coniuge ovvero dell’altro genitore (nel caso di nascita di<br />

un nuovo figlio).<br />

Tali obblighi, poi, in quanto vanno determinati in relazione al contesto che li ha provocati,<br />

devono essere valutati, allorché derivino dalla formazione di una nuova famiglia, tenendo<br />

conto <strong>della</strong> capacità economica di questa nel suo complesso, e, quindi, in particolare, anche <strong>della</strong><br />

capacità economica del nuovo coniuge<br />

(Cass. 19 genn<strong>ai</strong>o 1991, n. 512, cit.) 11<br />

.<br />

Convivenza more uxorio<br />

In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il Giudice<br />

non potrà considerare, quale nuovo fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla<br />

attribuzione e quantificazione dell’assegno di mantenimento liquidato in favore<br />

dell’altro coniuge o <strong>dei</strong> figli, l’asserito obbligo di mantenimento del nuovo<br />

partner dell’onerato, tenuto conto che<br />

il mantenimento <strong>della</strong> compagna, sia pure convivente more uxorio, non può allo stato <strong>della</strong> legislazione<br />

incidere negativamente sul diritto <strong>della</strong> moglie al mantenimento, previsto dall’art. 156,<br />

comma 1, c.c., non esistendo norma che imponendo il mantenimento <strong>della</strong> convivente, costituisca<br />

possibile controbilanciamento del diritto nascente dal richiamato art. 156, comma 1, c.c. in<br />

favore <strong>della</strong> consorte legittima<br />

(Cass. 24 aprile 2001, n. 6017, in Familia, 2001, 864).<br />

11<br />

Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del riferito principio di diritto, ha cassato<br />

la pronuncia di merito per non aver tenuto conto che il coniuge beneficiario dell’assegno aveva<br />

sostenuto – anche istando per la relativa istruttoria – che la capacità economica dell’obbligato,<br />

pur considerando i nuovi oneri familiari dello stesso, gli avrebbe consentito, stante la entità di<br />

tali obblighi in relazione all’apporto economico fornito dal nuovo coniuge, la corresponsione<br />

del contributo nella misura originariamente fissata.<br />

167


168<br />

Capitolo Secondo<br />

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di determinare<br />

l’assegno di mantenimento dovuto all’altro coniuge, non assumeranno alcun<br />

rilievo, i redditi del convivente del coniuge tenuto al pagamento <strong>della</strong> provvidenza<br />

economica,<br />

dato che il convivente del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno divorzile non ha alcun obbligo<br />

nei confronti del coniuge di questi, per cui i suoi redditi non possono in alcun modo essere<br />

considerati <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>della</strong> determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto<br />

(Cass. 24 novembre 1999, n. 13053, in Foro it., 2000, I, 1229).<br />

Tuttavia, un autorevole interprete ha affermato che:<br />

Nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche <strong>dei</strong> coniugi la circostanza<br />

che il coniuge obbligato all’assegno, ovvero il coniuge avente diritto al medesimo, conviva<br />

more uxorio con un terzo spiega rilievo se e nei limiti in cui tale convivenza venga ad incidere<br />

sulla reale situazione dell’uno o dell’altro, in quanto si traduca per il primo in esborsi di tipo<br />

continuativo – proporzionali agli altri suoi impegni economici e quindi qualificabili come adempimento<br />

di obbligazione naturale – ovvero implichi per il secondo un’entrata caratterizzata da<br />

regolarità e relativa sicurezza<br />

(A. FINOCCHIARO-M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, III, Il Divorzio, Milano, 1988, 579).<br />

Accresciute esigenze <strong>dei</strong> figli 2.<br />

Ai <strong>fini</strong> <strong>della</strong> determinazione dell’assegno di mantenimento a favore <strong>dei</strong> figli,<br />

l’elemento fondamentale da considerare è costituito dalle attuali esigenze<br />

economiche degli stessi, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali <strong>dei</strong><br />

genitori, tenuto conto, per un verso, che:


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto contenuto nell’art.<br />

147 c.c., impone <strong>ai</strong> genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze <strong>dei</strong> figli, certamente<br />

non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo,<br />

scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione,<br />

fin quando l’età <strong>dei</strong> figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea<br />

a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione<br />

(Cass. 2 maggio 2006, n. 10119, in Rep. Foro it., 2006, voce Filiazione 3090)<br />

e, per altro verso, che:<br />

Il Giudice una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per<br />

la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento<br />

<strong>ai</strong> <strong>fini</strong> di <strong>della</strong> valutazione di congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale<br />

coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità<br />

e la quantità <strong>dei</strong> bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono far fronte, nonché accertare le<br />

disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, dando adeguata motivazione<br />

del proprio apprezzamento, con riguardo pure all’aumento delle esigenze economiche del<br />

figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione<br />

(Cass. 28 genn<strong>ai</strong>o 2009, n. 2191, inedita).<br />

Ciò trova esplicita conferma nel fatto che l’art. 155, comma 4, c.c., tra i criteri<br />

di quantificazione del contributo di mantenimento per i figli minorenni<br />

(ma applicabili, analogicamente, anche <strong>ai</strong> figli maggiorenni non indipendenti economicamente),<br />

attribuisce sicura preminenza alle «attuali esigenze del figlio».<br />

Tale criterio valorizza, chiaramente, l’età <strong>dei</strong> figli e le effettive esigenze personali,<br />

di relazione e scolastiche degli stessi, non limitate al vitto, all’alloggio ed<br />

alle spese correnti, ma estese all’acquisto di beni durevoli (quali, ad es., indumenti<br />

e libri), che non rientrano necessariamente nella nozione di «spese straordinarie».<br />

169


170<br />

Capitolo Secondo<br />

Del resto, le “esigenze attuali del figlio”, cui l’art. 155 c.c. novellato attribuisce comunque<br />

sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto, l’alloggio e le spese<br />

correnti; attinenti ad esse è indubbiamente l’acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.),<br />

che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie; più in generale, le esigenze del<br />

minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano<br />

non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,<br />

sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione di una stabile<br />

organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di<br />

cura ed educazione<br />

(Cass. 6 novembre 2009, n. 23630, in Rep. Foro it., 2009, voce Filiazione, n. 52).<br />

A tal proposito, è significativo che anche la giurisprudenza penale di legittimità<br />

abbia sostenuto che le esigenze di vita <strong>dei</strong> figli sono poziori rispetto a<br />

quelle <strong>dei</strong> genitori (così come si ricava dall’art. 30 Cost.), i quali, anche a costo<br />

di sacrificare ulteriormente la loro personale condizione (ove sia già caratterizzata<br />

da ristrettezze economiche), devono sovvenire <strong>ai</strong> bisogni di vita<br />

<strong>della</strong> prole, a pena di incorrere nel reato di omessa prestazione <strong>dei</strong> mezzi di<br />

sussistenza 12 .<br />

Ciò posto, la sopravvenienza di «giustificati motivi» idonei a modificare le<br />

condizioni di separazione o divorzio può consistere, anche, nelle accresciute<br />

esigenze di vita <strong>dei</strong> figli (ad es., di studio, di svago o di vestiario).<br />

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aumento delle esigenze<br />

del figlio:<br />

a) è notoriamente legato alla sua crescita:<br />

Anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo <strong>della</strong> sua personalità in svariati<br />

ambiti, ivi compreso quello <strong>della</strong> formazione culturale e <strong>della</strong> vita sociale, di tal che tale dazione<br />

pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità <strong>della</strong> prole che<br />

comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente<br />

regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione pro quota o <strong>della</strong> ripetizione<br />

12<br />

Si veda, in tal senso, Cass. pen. 27 febbr<strong>ai</strong>o 2009, n. 9133, in www.affidamentocondiviso.it.


I <strong>fatti</strong> <strong>sopravvenuti</strong><br />

sempre pro quota <strong>dei</strong> relativi esborsi (in tema, cfr. Cass. 200302196), senza che ciò determini<br />

sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato<br />

(Cass. 13 genn<strong>ai</strong>o 2010, n. 400, inedita) 13 .<br />

b) non ha bisogno di specifica dimostrazione:<br />

L’aumento delle esigenze economiche del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione,<br />

essendo notoriamente legato alla crescita<br />

(Cass. 3 agosto 2007, n. 17055, in Rep. Foro it., 2007, voce Matrimonio 1472) 14 .<br />

c) legittima, di per sé, la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli,<br />

pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto<br />

alla contribuzione, a condizione, però, che l’incremento del contributo di<br />

mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità<br />

economica dell’obbligato stesso.<br />

In particolare i Giudici di merito hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto l’avversata<br />

maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche<br />

ordinarie del figlio orm<strong>ai</strong> maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la<br />

perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari<br />

e per plausibili ragioni in luogo diverso da quello di residenza, nonché le risorse eco-<br />

13<br />

In senso conforme, Cass. 30 ottobre 2008, n. 26123, in www.affidamentocondiviso.it, che<br />

ha confermato la pronuncia di merito, sul rilievo che: «lo stesso ricorso riconosce come naturale e<br />

“fisiologico” l’evolversi delle esigenze <strong>dei</strong> figli connesso alla loro crescita e quindi nessuna violazione<br />

vi è stata, dalla Corte di merito, dell’art. 155 c.c. nella versione anteriore a quella di cui all’art.<br />

2, legge 8 febbr<strong>ai</strong>o 2006, n. 54, facendo il provvedimento espresso riferimento alle esigenze <strong>dei</strong><br />

figli e al tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza con i genitori».<br />

14<br />

In senso conforme, Cass. 22 maggio 2009, n. 11905, inedita, nonché, Cass. 30 ottobre<br />

2008, n. 26123, cit.<br />

171


172<br />

Capitolo Secondo<br />

nomiche di entrambi i genitori e la capienza delle disponibilità patrimoniali dell’onerato, delle<br />

quali hanno argomentatamente escluso il sopravvenuto peggioramento rispetto all’epoca <strong>della</strong><br />

separazione consensuale<br />

(Cass. 13 genn<strong>ai</strong>o 2010, n. 400, cit.).<br />

Applicando tali principi di diritto, la Suprema Corte, in una <strong>fatti</strong>specie in<br />

cui la Corte d’Appello, in sede di modifica delle condizioni di separazione, aveva<br />

aumentato da cinquecento a settecentoquaranta euro mensili il contributo<br />

dovuto dal padre al mantenimento <strong>dei</strong> figli minori per le accresciute esigenze formative,<br />

relazionali, ricreative e di vestiario degli stessi, dovute al progredire <strong>della</strong><br />

loro età, ha rigettato il motivo di ricorso del genitore obbligato, secondo cui la<br />

crescita <strong>dei</strong> figli, costituendo un evento naturale e prevedibile, già tenuto presente<br />

in sede di separazione, non poteva considerarsi una circostanza sopravvenuta<br />

comportante uno squilibrio nelle condizioni economiche <strong>dei</strong> coniugi, sul<br />

rilievo che:<br />

L’ultimo comma dell’art. 155 c.c. (recepito dal nuovo art. 155-ter) attribuisce <strong>ai</strong> coniugi<br />

il diritto di chiedere “in ogni tempo” la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle<br />

modalità del contributo: perciò escludendo che le modifiche in favore <strong>dei</strong> figli debbano sottostare<br />

allo stesso regime di quelle concernenti i provvedimenti patrimoniali tra coniugi, in quanto<br />

l’interesse morale e materiale <strong>della</strong> prole (art. 155 c.c.) è il criterio guida che deve essere tenuto<br />

presente dal giudice, il quale deve provvedere considerando, secondo il nuovo testo dell’art. 155,<br />

anzitutto “le attuali esigenze del figlio”. D’altra parte per la concreta determinazione del relativo<br />

ammontare è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l’apprezzamento<br />

del giudice di merito fondato sulla crescita del figlio e sul progredire <strong>della</strong> sua età,<br />

trattandosi secondo la giurisprudenza di questa Corte di elementi che notoriamente comportano<br />

l’aumento delle esigenze economiche, e non abbisognano quindi di specifica dimostrazione (Cass.<br />

n. 17055/2007); tant’è che gli stessi ben possono essere compresi fra i parametri indicati dalle parti<br />

o dal Giudice in relazione <strong>ai</strong> quali il nuovo art. 155 consente l’adeguamento automatico dell’assegno:<br />

ancorandolo agli indici ISTAT soltanto in difetto di ogni altra indicazione<br />

(Cass. 28 dicembre 2010, n. 26198, cit.).<br />

Dal canto suo, anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato che non è<br />

necessario allegare specifiche circostanze di fatto al fine di dimostrare le accresciute<br />

esigenze di vita <strong>dei</strong> figli, in quanto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!