Relazione Chindemi - Giustizia Tributaria
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Eccezione di costituzionalità e rinvio pregiudiziale alla Corte di <strong>Giustizia</strong> nel giudizio<br />
tributario: tecnica di redazione delle relative ordinanze<br />
A cura di Domenico <strong>Chindemi</strong>, componente del Consiglio di Presidenza della <strong>Giustizia</strong> <strong>Tributaria</strong><br />
Consigliere della Corte di Cassazione<br />
Sommario: 1) Questione di costituzionalità nel giudizio tributario. 2) il rinvio pregiudiziale davanti alla<br />
Corte di <strong>Giustizia</strong><br />
1) Questione di costituzionalità nel giudizio tributario<br />
Numerosi sono i dubbi sulla compatibilità costituzionale di diverse norme tributaria rispetto ai principi della<br />
Costituzione Italiana, che , tuttavia, non trovano adeguata soluzione per la poca dimestichezza del giudice<br />
tributario a sollevare la relativa eccezione di incostituzionalità, con dubbi e perplessità sulla compatibilità<br />
costituzionale di svariate norme tributarie.<br />
Il presente studio vuole costituire una guida ragionata al fine di consentire una adeguata valutazione<br />
sull’opportunità di proporre al giudice tributario di sollevare questione di costituzionalità della normativa<br />
nazionale ritenuta contrastante con la Costituzione Italiana o effettuare il rinvio pregiudiziale davanti alla<br />
Corte di <strong>Giustizia</strong> ove si abbiano dubbi sulla esatta portata e interpretazione di una norma comunitaria<br />
rilevante ai fini della decisione di un caso sottoposto alla sua attenzione.<br />
La Commissione tributaria, prima di sollevare questione di costituzionalità deve verificare se sia possibile una<br />
interpretazione della normativa in modo costituzionalmente orientato, cioè conforme alla Costituzione.<br />
La c,d. “ Interpretazione conforme”, sarà tuttavia possibile solo ove la norma non sia "rigida”, nel senso che<br />
non si presti a una differente opzione interpretativa, stante il suo significato non equivoco e non suscettibile di<br />
diversa valutazione.<br />
Tuttavia, così come in caso di dubbio sulla conformità alla costituzione della normativa interna sarà possibile<br />
per il giudice tributario chiedere alla Corte Costituzionale, sollevando la relativa eccezione, un giudizio di<br />
conformità della normativa interna ai principi della costituzione, così potrà richiedere alla Corte di <strong>Giustizia</strong>, nel<br />
caso sussistano perplessità sulla portata della stessa normativa comunitaria, se l'interpretazione della norma o<br />
dei principi comunitari, così come prospettati dal giudice nazionale o ritenuti, anche difformemente dalla tale<br />
valutazione, sia conforme o in contrasto con la normativa nazionale (cfr par. 2).<br />
Se la Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondato la censura di costituzionalità, deve<br />
emettere una ordinanza con la quale, previa esposizione dei “termini e motivi” della questione, dispone<br />
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale” e “sospende il giudizio in corso”. 1<br />
L'ordinanza, a pena di manifesta inammissibilità, deve essere notificata, a cura della segreteria della<br />
Commissione, alle “parti in causa anche se non costituite , non essendovi una declaratoria di contumacia del<br />
1 art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953<br />
1
giudizio tributario e va comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del<br />
Parlamento 2<br />
Effettuati tali incombenti la segreteria della Commissione tributaria deve provvedere alla “immediata<br />
trasmissione alla Corte dell’ordinanza, con la prova delle comunicazioni e delle notificazioni, nonché del<br />
fascicolo del processo.<br />
Non esistono termini prefissati per l'invio della documentazione alla Corte Costituzionale, anche se un<br />
eventuale, non giustificato, ritardo, potrebbe costituire fonte di responsabilità disciplinare per il collegio, il<br />
personale di segreteria addetto, e per il Presidente di Commissione e il Presidente di sezione, se diverso dal<br />
Presidente del Collegio, per omessa vigilanza sul rispetto di un ragionevole termine per l'invio della<br />
documentazione prescritta alla Corte Costituzionale<br />
Il giudizio di costituzionalità davanti alla Consulta presenta analogie con il giudizio tributario, essendo entrambi<br />
giudizi sull'annullamento dell'atto impugnato, di natura amministrativa per quanto concerne il processo<br />
tributario, di natura normativa con riferimento al giudizio davanti alla Corte Costituzionale. 3<br />
Non sono censurabili né davanti al giudice tributario, né davanti alla Consulta , l’eccesso di potere<br />
rispettivamente di natura amministrativa o legislativa, trattandosi di censura sul corretto uso del potere<br />
amministrativo o legislativo, sottratte entrambe al sindacato giurisdizionale. 4<br />
Vanno sempre evidenziati, nell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata quale incostituzionale, le norme<br />
della costituzione che si assumono violate, il vizio specifico e il provvedimento che si chiede alla Corte.<br />
È anche possibile chiedere una pronuncia c.d. additiva, con una limitazione della pronuncia di<br />
incostituzionalità della norma ad una specifica previsione, da specificarsi nei seguenti termini: a) “nella parte<br />
in cui essa prevede” b) “nella parte in cui essa esclude” , senza possibilità, tuttavia, dalla Corte di creare una<br />
norma sostitutiva, compito affidato al legislatore. 5<br />
L'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale deve essere completa, senza riferimento ad altrii atti e<br />
ordinanze ed è immodificabile, una volta depositata nella segreteria della Commissione.<br />
Eventuali lacune dell'ordinanza, per il principio di autosufficienza, non possono essere superate dalla Corte<br />
mediante l'esame del fascicolo relativo al giudizio. 6<br />
2 Corte Cost. ordd. 104 del 1999, 395 del 1997<br />
3 Delli Priscoli – De Marchi, L'eccezione di incostituzionalità: profili processuali , Firenze,2008<br />
4 Corte Cost. ord. 364 del 2002<br />
5 Corte Cost. ordd. 380 e 432 del 2006<br />
6 Corte Cost. ord. 251 del 2007<br />
2
La Commissione tributaria, ove decida di sollevare la questione di costituzionalità su istanza di parte, non può<br />
limitarsi ad un generico riferimento alle questioni sollevate, con motivazione “per relazionem”, ma deve far le<br />
proprie, condividendole e, all'occorrenza, modificandole, integrandole, 7 senza neanche poter far riferimento<br />
ad analoghe motivazioni espresse in altra ordinanza avente ad oggetto la medesima questione, in forza del<br />
principio di autosufficienza che deve connotare anche le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale. 8<br />
Va anche verificato se la rimessione sia necessaria se un'analoga questione sia già stata sollevata dalla stessa o<br />
altra Commissione tributaria; in tale evenienza si assiste alla prassi, diffusa, di rinviare il giudizio a nuovo ruolo<br />
o di sospenderlo in attesa della decisione della Consulta.<br />
Generalmente risulta praticata la prima soluzione, con fissazione dell'udienza da parte del Presidente di<br />
sezione, all'esito del giudizio della Consulta, mentre ove si opti della sospensione del giudizio occorrerà<br />
l'istanza di parte e fini della sua riassunzione.<br />
È bene, tuttavia, che una tale scelta sia condivisa anche dalle parti, che, in tal modo, vedono pregiudicato il<br />
diritto di poter far valere le loro ragioni davanti alla Consulta, non essendo parti nel diverso il giudizio davanti<br />
alla Corte Costituzionale.<br />
Tuttavia, al fine di evitare di sollevare questioni di costituzionalità di natura "seriale”, con la medesima<br />
motivazione, ove i relativi ricorsi siano pendenti dinanzi alla stessa sezione della Commissione tributaria,<br />
potrebbe disporsi la riunione dei giudizi, per connessione oggettiva, emettendo un'unica ordinanza di<br />
rimessione, salvo poi, una volta intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, disporre la separazione dei<br />
giudizi.<br />
Il giudice tributario può rivolgersi alla Corte Costituzionale, sia su sollecitazione delle parti del giudizio, sia<br />
d'ufficio, ove dubiti della compatibilità della norma interna ai principi della costituzione italiana.<br />
Condizioni imprescindibili per sollevare tale eccezione sono:<br />
a) La non manifesta infondatezza della questione, con una valutazione riservata alla Commissione<br />
tributaria, che deve dare adeguata motivazione sia in caso positivo che in caso negativo, cioè di<br />
ritenuto inesistente contrasto tra la normativa nazionale e principi della costituzione<br />
L’art. 24 della l.n. 87 del 1953, prevede, infatti, che l’ordinanza che respinga la eccezione di<br />
costituzionalità, per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere “adeguatamente motivata”.<br />
Qualora, invece, la Commissione ritenga di sollevare la questione di costituzionalità deve<br />
pronunciare ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi, evidenziata l'impossibilità di una<br />
interpretazione costituzionalmente orientata della normativa tributaria , dispone l'immediata<br />
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 9<br />
7 Corte Cost. ord. 118 del 2003<br />
8 Corte Cost. sent. 103 del 2007; ordd. 431 del 2002, 33 del 2006<br />
9<br />
“L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della<br />
questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette<br />
3
Qualora venga denunciata la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost), deve essere<br />
sempre è rappresentato il termine di paragone, con riferimento a situazioni simili o omogenee, da<br />
porsi in raffronto tra loro. 10<br />
Possono essere prospettati solo vizi formali di legittimità, ma non vizi di merito; 11 deve trattarsi<br />
della violazione di norme della Corte Costituzionale , quindi il vizio deducibile è solo la violazione di<br />
legge, anche sotto il profilo del contrasto tra la norma e la ratio della stessa, desumibile dà i lavori<br />
preparatori o da un'interpretazione di natura sistematica. 12<br />
b) La rilevanza della questione sul giudizio in corso, nel senso che non deve trattarsi di un'astratta<br />
prospettazione di incostituzionalità, ma occorre evidenziare il rilievo che l'eventuale pronuncia<br />
della Consulta può avere, concretamente, sul giudizio in corso, nel senso di condizionarne l'esito<br />
La Corte effettua una prima delibazione sulla sussistenza sulla sussistenza dei requisiti di ricevibilità<br />
dell'ordinanza e dichiara la “manifesta” inammissibilità della questione sollevata nei seguenti casi:<br />
1) mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, cui è equiparata la<br />
motivazione c.d. “tautologica” o apparente; 13<br />
2) riproposizione di questioni già dichiarate non fondate, ove non vengano riproposti motivi<br />
nuovi; 14<br />
3) indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate senza motivazione sulle ragioni<br />
della violazione ( 15 )<br />
4) omessa motivazione sul requisito della rilevanza della questione ai fini del giudizio in corso:<br />
5) motivazione oscura; 16<br />
6) motivazione ipotetica ;<br />
ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata<br />
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso” art. 23 l.n. 87 del 1953.<br />
10 Corte Cost. ord. 446 del 2007.<br />
11 Dalla competenza della Corte esula “ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull’uso del potere<br />
discrezionale del parlamento” , art. 28 della legge n. 87 del 1953<br />
12 Corte Cost. sent. 320 del 2007<br />
13 Corte Cost. ord. 109 del 2008<br />
14 Corte Cost. ord. 160 del 2007<br />
15 Corte Cost., ord. 123 del 2005<br />
16 Corte Cost., ord. 114 del 2007;<br />
4
7) motivazione alternativa, senza subordinazione delle questioni; 17<br />
8) motivazione contraddittoria; 18<br />
La Corte Costituzionale dichiarerà manifestamente inammissibile l'ordinanza mancante dei requisiti<br />
di autosufficienza e completezza dell'ordinanza, ma, in tal caso, la Commissione tributaria può<br />
riproporre la questione ovviando alle inadempienze riscontrate dalla Consulta.<br />
Resta da definire quali siano gli effetti e le conseguenze nel caso in cui il giudice tributario non<br />
esamini e, quindi, ometta di motivare in ordine a una questione di costituzionalità dedotta; occorre<br />
al riguardo anche verificare se dal corpo della motivazione sia possibile desumere uno rigetto<br />
implicito della questione; tuttavia il mancato esame della questione di costituzionalità sollevata<br />
dalle parti non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché essa può essere riproposta innanzi<br />
al giudice superiore e persino essere sollevata d'ufficio, ove attenga ad uno dei punti della<br />
decisione investiti dall'impugnazione 19<br />
Spetterà, quindi, alla CTR o alla corte di cassazione sostituirsi alla commissione inadempiente<br />
motivando in ordine alla questione di costituzionalità, ove venga riproposta nel grado superiore<br />
giudizio<br />
Deve ritenersi, anche, ammessa la possibilità da parte delle commissioni tributarie sia provinciali,<br />
sia regionali, competente quest'ultima anche nel caso di pendenza di ricorso per cassazione, di<br />
adottare, anche di ufficio, eventuali provvedimenti cautelari a favore sia dell'amministrazione sia<br />
del contribuente nelle more della decisione della Corte Costituzionale o Corte di <strong>Giustizia</strong>,<br />
provvedimenti che, comunque, conservano efficacia fino alla definizione del grado di giudizio nel<br />
quale è stata sollevata la questione pregiudiziale.<br />
2) Il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di <strong>Giustizia</strong><br />
Oggi il giudice tributario non è solo un giudice nazionale ma e, anche e soprattutto, un giudice<br />
comunitario nel senso che, ai fini della applicazione della normativa e dei principi del diritto<br />
tributario applicabili nel giudizio, deve far riferimento non solo alle norme interne, ma anche ai<br />
principi del trattato, delle norme comunitarie, della sentenza della Corte di <strong>Giustizia</strong>.<br />
Il principio della c.d. "Sovranità dello Stato" è, ormai, superato, essendo stato sostituito dal diverso<br />
principio "sovranità dell'unione europea", anche a scapito della sovranità dei singoli Stati che ne<br />
fanno parte, nell'ottica di uno ordinamento comune a tutti gli Stati che ne fanno parte, in un<br />
progetto, ormai non più velleitario, di armonizzazione delle varie legislazioni nazionali ad un unico<br />
ordinamento comune a tutti gli Stati dell'unione europea<br />
17 Corte Cost., ordd. 88 e 297 del 2002, 192 del 2004;<br />
18 Corte Cost., sent. 163 del 2005; ordd. 250 del 2002, 458 del 2002<br />
19 Cass. 9.12.1994, in Giur. it. 1996, II, 78<br />
5
Nel contrasto tra la normativa nazionale della normativa comunitaria il giudice tributario deve dare<br />
la prevalenza a quest'ultima, anche disaplicando, eventualmente, il diritto nazionale, ove non sia<br />
possibile una interpretazione comunitariamente orientata della normativa interna, interpretazione<br />
che deve sempre essere preferita rispetto alla disapplicazione della normativa statale.<br />
Quindi, in via prioritaria, il giudice tributario deve disapplicare la normativa confliggente con<br />
principi del diritto europeo consentendo la immediata trasposizione del diritto comunitario nel<br />
diritto interno, in base ai principi ormai consolidati della preminenza del primo sul secondo, sanciti<br />
anche dall'art. 10 della Costituzione che stabilisce espressamente che "l'ordinamento giuridico<br />
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.<br />
Il giudice italiano e la stessa P.A., in sede di autotutela, hanno il dovere-potere di disapplicare le<br />
norme interne contrarie all'ordinamento comunitario. 20<br />
La Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di efficacia del diritto comunitario, il fondamento<br />
della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene<br />
essenzialmente nell'art.11 della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni<br />
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Il<br />
contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità<br />
delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma<br />
interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale, restando<br />
affidata alla Corte di <strong>Giustizia</strong> di Lussemburgo l'interpretazione del diritto comunitario, del quale le<br />
sentenze della Corte precisano autoritariamente il significato, definendone l'ampiezza e il contenuto<br />
delle possibilità applicative, senza per questo creare ex novo norme comunitarie". 21<br />
La Corte di <strong>Giustizia</strong> delle Comunità europee è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità<br />
europea del carbone e dell’acciaio) e ha sede a Lussemburgo e rappresenta l'autorità suprema per<br />
tutte le questioni di diritto comunitario, comprese quelle di natura tributaria.<br />
È composta da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti gli<br />
ordinamenti giuridici nazionali dell’UE.<br />
Raramente la Corte si riunisce in seduta plenaria, generalmente si riunisce in “grande sezione”,<br />
costituita da 13 giudici, o in sezioni di cinque o tre giudici.<br />
Il giudice nazionale deve interpretare e applicare il diritto comunitario e solo in caso di dubbio<br />
sulla reale portata di una norma comunitaria può chiedere chiarimenti, in ordine all'interpretazione<br />
della stessa, alla Corte di <strong>Giustizia</strong><br />
Il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di <strong>Giustizia</strong> costituisce il principale strumento di<br />
cooperazione giudiziaria tra giudice comunitario e giudici nazionali , assicurando<br />
un’interpretazione e una applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti i paesi membri,<br />
prevedendo la facoltà per il giudice nazionale (e l'obbligo, a determinate condizioni, per la Corte di<br />
20 Cfr Corte di <strong>Giustizia</strong>, 22 .6. 1989<br />
21 Cass. 2/3/2005, n. 4466.<br />
6
cassazione, quale giudice di ultima istanza del giudizio tributario) di richiedere alla Corte di <strong>Giustizia</strong><br />
una pronuncia relativa alla corretta interpretazione e alla portata di una o più norme del diritto<br />
comunitario, chiedendo anche alla Corte di <strong>Giustizia</strong> se la corretta applicazione di una norma<br />
comunitaria precluda o meno l’applicazione di una norma nazionale (c.d.rinvio pregiudiziale di<br />
interpretazione), nonché (evenienza, peraltro, più rara nel giudizio tributario) se un atto<br />
vincolante, adottato dalle istituzioni comunitarie o dalla BCE, sia valido ed efficace (c.d. rinvio<br />
pregiudiziale di validità). 22<br />
Compito della Corte di <strong>Giustizia</strong> è, in sede di rinvio pregiudiziale, definire il contenuto e la portata<br />
delle disposizioni comunitarie.<br />
La Commissione tributaria , quale organo giurisdizionale, oltre, ovviamente, alla Corte di cassazione<br />
quale giudice di legittimità, competente per i ricorsi contro le sentenze delle commissioni tributarie<br />
regionali, e anche allla stessa Corte Costituzionale, quale organo di natura giurisdizionale .sono<br />
legittimati ad effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di <strong>Giustizia</strong> al fine di ottenere una<br />
pronuncia sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando tale pronuncia sia<br />
necessaria per risolvere la controversia di cui la Commissione tributaria o la Corte di cassazione,<br />
quali giudice di ultima istanza, risultino investite.<br />
Va evidenziata, rispetto alla tecnica di redazione dell'ordinanza concernente la questione di<br />
legittimità costituzionale di una norma interna per il denunciato contrasto con i principi o le norme<br />
della costituzione italiana, la diversa metodologia concernente il rinvio pregiudiziale<br />
d’interpretazione che ha per oggetto la portata della norma comunitaria, chiedendosi alla Corte di<br />
<strong>Giustizia</strong> se la corretta interpretazione della norma comunitaria precluda l’applicazione di un atto<br />
amministrativo di natura tributaria o di una norma costituzionale.<br />
La questione da sottoporre alla Corte di <strong>Giustizia</strong> può essere sollecitata dalle parti del giudizio<br />
tributario o rilevata d'ufficio dalla Commissione tributaria, unica legittimata al riguardo.<br />
Il giudice nazionale deve specificare, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale ,perché<br />
l'interpretazione richiesta è necessaria ai fini della decisione della causa pendente. 23<br />
Non viene espressamente indicata la natura del provvedimento da adottare da parte delle<br />
commissioni tributarie, con la sola precisazione che deve trattarsi di un provvedimento<br />
“interlocutorio”, atto a determinare un effetto “sospensivo del giudizio”.<br />
Pertanto, trattandosi di uno provvedimento motivato, va escluso il “decreto”, ritenendosi l’”<br />
ordinanza”, l'atto con cui vada sollevata la questione pregiudiziale davanti alla Corte di <strong>Giustizia</strong>. 24<br />
22 BARTOLE, Pregiudiziale comunitaria e “integrazione” di ordinamenti, in www.forumcostituzionale.it<br />
23 BARBERA, Corte Costituzionale e giudici di fronte ai "vincoli comunitari": una ridefinizione dei confini?, in «Quaderni<br />
costituzionali», 2007, p. 335 ss.<br />
24 “nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo<br />
150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a<br />
quest'ultima a cura di tale giudice nazionale”. art. 23 dello Statuto della Corte di <strong>Giustizia</strong><br />
7
L'ordinanza di rinvio deve essere “succinta “ ma deve contenere tutte le informazioni pertinenti in<br />
modo da consentire alla Corte, agli Stati membri e organismi internazionali interessati legittimati di<br />
presentare osservazioni, di intendere la questione sollevata davanti alla Corte di <strong>Giustizia</strong>, con<br />
riferimento al diritto interno dello Stato.<br />
Nel giudizio davanti alla Corte di <strong>Giustizia</strong> la Corte può richiedere agli Stati membri e alle istituzioni<br />
che non siano parte in causa le informazioni che ritenga necessarie e possono, comunque,<br />
presentare osservazioni scritte, facoltà ovviamente riconosciuta anche alle parti del giudizio<br />
Le commissioni tributarie provinciali e regionali, non essendo i giudici di ultima istanza, essendo<br />
riservata alle qualificata alla Corte di cassazione, non hanno l'obbligo ma solo la facoltà di<br />
effettuare il rinvio pregiudiziale. 25<br />
Anche per la Corte di cassazione, quale giudice di ultima istanza, non sussiste, tuttavia, l'obbligo<br />
del rinvio nei seguenti casi:<br />
a) se la Corte si è già pronunciata in relazione ad una fattispecie analoga o identica;<br />
b) se vi è giurisprudenza costante al riguardo, anche per materie simili;<br />
c) se l’applicazione del diritto comunitario non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio.<br />
In caso di inottemperanza all’obbligo di rinvio pregiudiziale derivante dall’art. 234, par. 3, del<br />
Trattato CE, nel caso in cui la Corte di Cassazione rifiuti, ingiustificatamente, di rimettere la<br />
questione al giudice comunitario o, eluda tale obbligo facendo ricorso strumentalmente ai limiti<br />
sopra evidenziati, lo Stato italiano, su ricorso dell'interessato è tenuto al risarcimento dei danni<br />
causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario , potendosi, in via alternativa , far ricorso<br />
all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano inadempiente quale<br />
responsabile delle violazioni del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali.<br />
La Corte di <strong>Giustizia</strong>, in via preliminare, dichiara irricevibile la questione se:<br />
a) è manifestamente fittizia, ipotetica o non suffragata da elementi di fatto o di diritto;<br />
b) non è rilevante ai fini del giudizio , cioè non ha alcun rapporto con l’oggetto della causa principale;<br />
c) verte su norme comunitarie non applicabili al caso di specie.<br />
Se invece la Corte si pronuncia nel merito della richiesta emette una sentenza e non un parere, a<br />
riprova dell'efficacia vincolante della sua decisione.<br />
Il diritto tributario di ciascuno Stato membro è differente, essendo diverse le politiche fiscali degli<br />
Stati aderenti, e il rinvio pregiudiziale ha la funzione di realizzare una interpretazione e quindi una<br />
applicazione uniforme del diritto tributario in tutti i Paesi, quanto meno con riferimento ai principi<br />
generali.<br />
25 Art. 234 Trattato CE<br />
8
Va, tuttavia specificato che La Corte di <strong>Giustizia</strong> europea non è autorizzata ad interpretare il diritto<br />
nazionale, né a decidere in merito alla sua conformità al diritto comunitario ma deve solamente<br />
determinare i criteri fondamentali o essenziali d’interpretazione delle disposizioni comunitarie in<br />
questione, perché la Commissione tributaria possa valutare la compatibilità tra la legislazione<br />
nazionale e quella comunitaria.<br />
La pronuncia pregiudiziale della Corte di <strong>Giustizia</strong> ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo (con<br />
il limite dei rapporti “esauriti”) in virtù del potere straordinario riconosciuto al giudice comunitario<br />
ai sensi dell’art. 231, comma, del Trattato CE., con una efficace sia "interna" nei confronti del<br />
giudice del rinvio, vincolato dalla pronuncia del giudice comunitario, dovendo necessariamente<br />
applicare la norma comunitaria come interpretata dalla Corte, disapplicando, eventualmente, la<br />
norma interna con essa incompatibile (cd” sentenza interpretativa”), sia “ esterna", esonerando la<br />
Corte di cassazione dall'obbligo di rinvio .<br />
Può, tuttavia, a differenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma nazionale,<br />
essere limitata la portata retroattiva della decisione della Corte di <strong>Giustizia</strong>.<br />
Il rinvio pregiudiziale può avere anche lo scopo di verificare, con riferimento al diritto comunitario,<br />
la legittimità di una legge nazionale, di un atto amministrativo tributario o una prassi<br />
amministrativa (quale potrebbe essere, ad esempio, quella dell'iscrizione automatica del fermo<br />
amministrativo e dell'ipoteca per debiti tributari, senza motivazione alcuna)<br />
Qualora il contribuente ritenga di aver subito un pregiudizio per effetto dell’applicazione di una<br />
norma o di una prassi nazionale assunta come incompatibile con il diritto comunitario, ha<br />
un'alternativa, cumulabile , tra:<br />
a) segnalazione alla Commissione, che a sua volta deciderà se attivare o meno la procedura<br />
d’infrazione;<br />
b) richiesta alla Commissione tributaria ove pende il giudizio di procedere al rinvio pregiudiziale<br />
d’interpretazione.<br />
La prima tende all’accertamento di una violazione da parte del diritto nazionale, l’altra ad una<br />
lettura della norma comunitaria dalla quale potrà eventualmente dedursi una incompatibilità di<br />
una norma nazionale.<br />
Diversi sono gli effetti a seconda che la sentenza affermi la validità di un atto, nel qual caso<br />
l'efficacia è limitata alla fattispecie in esame ( fatta salva la possibilità di proporre, eventualmente,<br />
successivamente il rinvio per motivi diversi), oppure sancisca invalidità dell'atto.<br />
In tale ultimo caso, la pronuncia della Corte di <strong>Giustizia</strong> diventa obbligatoria non solo per la<br />
giurisdizione nazionale, ma anche per tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri.<br />
La sua efficacia non è limitata al solo giudizio interessato dal rinvio pregiudiziale ma si estende a<br />
tutte le fattispecie simili, dovendosi attribuire una efficacia “ erga omnes”, alle pronunce della<br />
Corte di <strong>Giustizia</strong> concernenti la corretta interpretazione del diritto comunitario.<br />
9
Spetterà sempre al giudice nazionale l’applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte in<br />
ordine alla situazione di fatto che è alla base del procedimento pendente dinanzi allo stesso,<br />
potendo anche disapplicare le norme nazionali confliggenti con l'interpretazione fornita dalla Corte<br />
di <strong>Giustizia</strong><br />
Tuttavia la Commissione tributaria , oltre sottoporre alla Corte di <strong>Giustizia</strong> la questione<br />
interpretativa del diritto comunitario, potrà anche sottoporre alla stessa l'eventuale soluzione<br />
interpretativa prospettabile, chiedendo alla Corte di vagliarne la correttezza , con conseguente<br />
obbligatorietà di tale interpretazione, ove ritenuta dalla Corte compatibile con il diritto<br />
comunitario.<br />
È possibile anche richiedere, trattandosi di materia di giustizia, anche il procedimento pregiudiziale<br />
d’urgenza, con una procedura semplificata del procedimento, ma occorre una specifica<br />
motivazione sulla assoluta necessità e, quindi sulla indifferibile urgenza della decisione,<br />
prospettando le eventuali conseguenze negative per le parti ove si optasse per la procedura<br />
ordinaria e rinvio pregiudiziale semplice.<br />
Così come per il mancato esame di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice<br />
di merito deve ritenersi che anche il mancato esame di un'eccezione tendente a far sollevare dalle<br />
commissioni tributarie rinvio pregiudiziale , non costituisce causa di nullità della sentenza, potendo<br />
essere riproposta innanzi al giudice superiore , salvo eventuali profili di natura disciplinare.<br />
Le commissioni tributarie devono applicare le disposizioni comunitarie fino a quando la Corte di<br />
<strong>Giustizia</strong> europea non abbia riconosciuto la loro invalidità.<br />
Domenico <strong>Chindemi</strong><br />
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