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Ambiente e Sicurezza..

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Articoli<br />

SOMMARIO<br />

In sintesi<br />

INSERTO......................................................................................................................................................... p. 9<br />

IGIENE E SICUREZZA..................................................................................................................................... p. 9<br />

AMBIENTE...................................................................................................................................................... p. 10<br />

Approfondimenti<br />

l Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore fornisce, a sue spese,<br />

i dispositivi speciali di correzione<br />

di Pierguido Soprani......................................................................................................................... p. VII<br />

l L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />

diritto e scienza sono sempre più vicine<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. XII<br />

l Non basta osservare le prescrizioni normative<br />

se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />

di Luigi Di Alberti............................................................................................................................... p. XVI<br />

l Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />

di Luciano Butti.................................................................................................................................. p. XIX<br />

l La rilevanza patrimoniale della bonifica si lega alla definizione di truffa ambientale<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. XXIV<br />

l Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />

di Emanuela Gallo............................................................................................................................. p. XXIX<br />

l Autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a regola d’arte<br />

degli abbattimenti controllati in aree antropizzate<br />

di Roberto Folchi, Luigi Minicillo e Francesco Retacchi............................................................. p. 14<br />

l Il fumo passivo negli ambienti di lavoro:<br />

la rilevanza penale di un rischio recente<br />

di Giovanni Lageard......................................................................................................................... p. 18<br />

l La nuova edizione della norma UNI 9432 sul rumore<br />

per la determinazione del livello di esposizione personale<br />

di Roberto Bottio............................................................................................................................... p. 22<br />

l Con il D.M. 5 novembre 2001 sulle norme funzionali e geometriche<br />

più sicurezza per la circolazione stradale<br />

di Pietro Giannattasio....................................................................................................................... p. 24<br />

l Il CIPE finanzia il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

di Gian Luca Spitella......................................................................................................................... p. 34<br />

l Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />

e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva<br />

di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 36<br />

l Tribunali delle acque verso l’abolizione con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251<br />

di Emanuela Gallo............................................................................................................................. p. 46<br />

l Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />

di Vincenzo Riganti........................................................................................................................... p. 56<br />

l In assenza di un provvedimento cogente<br />

restano valide le attività di recupero in esercizio<br />

di Bernardino Albertazzi................................................................................................................... p. 59<br />

l Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU carta bianca<br />

ai comuni su numero e periodicità<br />

di Luigi Lovecchio............................................................................................................................. p. 66<br />

l Emissioni acustiche più controllate per macchine<br />

e attrezzature destinate all’aperto<br />

di Giulio Bendetti............................................................................................................................... p. 68<br />

4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


l Dalla VIA all’approvvigionamento idrico<br />

il collegato infrastrutture si colora di verde<br />

di Elisabetta Mariotti......................................................................................................................... p. 74<br />

Legislazione<br />

l Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />

e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva<br />

Testo coordinato del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,<br />

con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 ............................................................ p. 41<br />

l Sostanze vietate a fini “doping”<br />

Decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2002.................................................................... p. 44<br />

l <strong>Sicurezza</strong> alimentare. Bovini<br />

Decreto del Ministero della Salute 28 ottobre 2002.................................................................... p. 44<br />

l Inquinamento atmosferico<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002, n. 261 ..... p. 84<br />

l Agenzie ambientali<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 11 ottobre 2002.................. p. 85<br />

l Dalle Regioni<br />

Rassegna di delibere e leggi regionali - novembre 2002........................................................... p. 88<br />

Prassi<br />

l Emergenza BSE<br />

Ordinanza del Ministero della Salute 27 settembre 2002.......................................................... p. 44<br />

l Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre 2002, n. 350/E....................................... p. 57<br />

l Emergenza BSE<br />

Ordinanza del Ministero della Salute 1˚ ottobre 2002 ................................................................. p. 82<br />

l Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU<br />

carta bianca ai comuni su numero e periodicità<br />

Lettera circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132......... p. 67<br />

Lettera circolare Direzione Regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410....... p. 67<br />

l Recupero di rifiuti pericolosi<br />

Decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE........................................ p. 84<br />

Giurisprudenza<br />

SOMMARIO<br />

l Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore fornisce,<br />

a sue spese, i dispositivi speciali di correzione<br />

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione sesta, 24 ottobre 2002.......................... p. III<br />

l L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />

diritto e scienza sono sempre più vicine<br />

Cassazione penale, Sez. Unite, 11 settembre 2002, n. 30328................................................. p. X<br />

l Non basta osservare le prescrizioni normative<br />

se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />

Cassazione, sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7454......................................................................... p. XV<br />

l Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />

Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611..................................................... p. XVIII<br />

l La rilevanza patrimoniale della bonifica si lega alla definizione di truffa ambientale<br />

Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002.................................................................. p. XXII<br />

l Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />

Corte di Cassazione, sez. III penale, 5 febbraio 2002, n. 4070................................................ p.XXVII<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5


SOMMARIO<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />

l Antincendio: disposizioni in materia di parcamento<br />

di autoveicoli alimentati a GPL all’interno di autorimesse<br />

Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2002<br />

l Sostanze pericolose: integrazioni al decreto 22 giugno 2001<br />

che modificava l’“Elenco dei medicinali veterinari<br />

ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno”<br />

Decreto Ministero della Salute 18 novembre 2002<br />

l Rifiuti: sotto osservazione le norme italiane sul recupero<br />

dei rifiuti pericolosi in regime semplificato<br />

Decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE<br />

l Sviluppo sostenibile: fissato il termine ultimo<br />

per la presentazione dei progetti relativi al bando per il cofinanziamento<br />

di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali<br />

Comunicato del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio<br />

l Tutela ambientale: le nuove autorizzazioni per la commercializzazione temporanea<br />

di materiali forestali di moltiplicazione non conformi ai requisiti<br />

Decisione 22 novembre 2002, n. 2002/919/CE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

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Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />

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6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


31<br />

DICEMBRE<br />

COMUNICAZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI:<br />

QUANTITÀ DI CFC IN ENTRATA, IN GIACENZA E IN USCITA<br />

I centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi (cioè delle sostanze controllate lesive<br />

dell’ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze<br />

indicate in allegato I, gruppi I e II, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare al<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio nonché al Ministero delle Attività<br />

produttive, l’informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in<br />

giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio<br />

a distruzione dovrà essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta<br />

distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati. (Art. 9, comma 6, D.M.<br />

3 ottobre 2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Centri autorizzati di raccolta dei<br />

clorofluorocarburi<br />

Semestrale 31 giugno 2003<br />

GALLERIE STRADALI: PROGRAMMA DI ILLUMINAZIONE<br />

Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predisporre entro oggi il Programma<br />

di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute<br />

nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990. (Art. 3, D.M. 5 giugno 2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Enti proprietari e concessionari<br />

di strade<br />

- -<br />

TASSE E TARIFFE GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza<br />

termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e<br />

destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i<br />

prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) devono versare a titolo di<br />

acconto la rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO 2) e di ossidi<br />

di azoto (NOx). Il congualgio andrà versato entro il 31 marzo del prossimo anno. In ipotesi<br />

di ritardato adempimento decorrerano l’identità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3,<br />

comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l’omesso pagamento si applicano l’indennità di mora e gli<br />

interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma<br />

dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo si applica la<br />

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 50, D.Lgs. n.<br />

504/1996). (Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997, n. 449)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE sopra indicati<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

SCADENZARIO<br />

Trimestrale 31 marzo 2003<br />

CARBON TAX: TASSE E TARIFFE<br />

Versamento dell’acconto dell’imposta sui consumi di carbone, coke da petrolio, bitume di<br />

origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di<br />

combustione. Il versamento dovrà avvenire a cadenza trimestrale sulla base dei quantitativi<br />

impiegati nell’anno precedente, e dovrà essere seguito dal saldo da effettuarsi entro la fine del<br />

primo trimestre dell’anno successivo, con annessa presentazione di apposita dichiarazione annuale<br />

circa i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Le somme eventualmente versate<br />

in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove, necessario,<br />

dalle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione<br />

annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7


SCADENZARIO RUBRICA<br />

31<br />

DICEMBRE<br />

Per l’inosservanza dei termini sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di<br />

somma dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i principi generali ex<br />

D.Lgs. n. 472/1997. Per ogni altro tipo di inosservanza sarà applicabile la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 8, comma 9, legge n. 498/1998). (Art. 8,<br />

commi 5, 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti impianti di combustione<br />

con utilizzo dei combustibili<br />

sopra indicati<br />

Trimestrale 31 marzo 2003<br />

COMUNICAZIONE PIANO SPOSTAMENTI CASA-LAVORO<br />

Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese<br />

con complessivamente più di 800 addetti ed ubicate nei comuni compresi nelle zone a<br />

rischio di inquinamento atmosferico, devono trasmettere al comune di appartenenza il<br />

Piano annuale degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. A tal fine<br />

dovrà essere individuato un responsabile della mobilità aziendale. Il Piano dovrà essere<br />

aggiornato con un rapporto annuale contente la descrizione delle misure adottate e dei<br />

risultati raggiunti. (Art. 3, D.M. 27 marzo 1998)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Imprese ed enti pubblici con singole<br />

unità locali con più di 300<br />

dipendenti e imprese con complessivamente<br />

più di 800 addetti<br />

ed ubicate nei comuni compresi<br />

nelle zone a rischio di inquinamento<br />

atmosferico<br />

Annuale 31 dicembre 2003<br />

CONSULENTI PER LA SICUREZZA NEI TRASPORTI: RELAZIONE ANNUALE<br />

Scade il termine entro il quale il consulente sulla sicurezza nei trasporti ex D.Lgs. n. 40/2000 deve<br />

redigere la Relazione annuale sull’attività di impresa, indicando, tra l’altro, le eventuali modifiche<br />

procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di autotrasporto,<br />

di carico e scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in<br />

condizioni ottimali di sicurezza. (Art. 4, D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40; circolare del Ministero dei<br />

Trasporti e della Navigazione 6 marzo 2000 n. U di GMOT n. A9 - prot. N. 513/4915/10)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Consulenti per la sicurezza<br />

nei trasporti<br />

Annuale 31 dicembre 2003<br />

FANGHI DA AGRICOLTURA: INVIO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO<br />

I produttori dei fanghi destinati all’agricoltura devono inviare entro oggi alla Regione di<br />

appartenenza una copia dei registri di carico e scarico contenenti le operazioni relative ai fanghi<br />

medesimi. I trasgressori potranno andare soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria della<br />

somma da euro 516,46 a euro 3098,74. (Art. 14, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Produttori dei fanghi destinati<br />

all’agricoltura<br />

Annuale 31 dicembre 2003<br />

INVIO PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE<br />

Le Regioni e le province autonome devono informare il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di<br />

impatto ambientale in corso, unitamente allo stato di definizione delle cartografie e dei<br />

correlati strumenti informativi. (Art. 4, comma 4, D.P.R. 12 aprile 1996)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Regioni e province autonome di<br />

Trento e Bolzano Annuale 31 dicembre 2003<br />

8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


IN SINTESI<br />

Inserto<br />

RUBRICA<br />

SINTESI<br />

SENTENZE E COMMENTI ................................................................................................................................................. da pag. III<br />

Repertorio di giurisprudenza (II parte) - <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> pubblica la seconda parte del repertorio di giurisprudenza<br />

(la prima parte è stata pubblicata sul n. 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>) che raccoglie i commenti di alcune delle più<br />

interessanti sentenze in materia di sicurezza e di ambiente emanate nel 2002. Tra i temi affrontati: l’obbligo di acquisto dei<br />

dispositivi speciali di correzione per i lavoratori che utilizzano i videoterminali (Corte di Giustizia delle comunità europee,<br />

sezione sesta, 24 ottobre 2002), l’accertamento giuridico del nesso causale nei reati colposi e, in particolare, rispetto<br />

all’attività del medico (Cassazione penale, sez. Unite, 11 settembre 2002, n. 30328) e la responsabilità “allargata” del datore-<br />

di lavoro per la tutela del lavoratore che operi con una macchina pericolosa (Cassazione civile, sez. lav. , 21 maggio 2002, n.<br />

7454). Per quanto riguarda l’ambiente, pronunce importanti sono state emanate riguardo le terre e rocce da scavo (Corte di<br />

Cassazione, sez. III penale, 12 luglio 2002, n. 26611), la natura finanziaria dell’obbligazione risarcitoria del danno patrimoniale,<br />

elemento oggettivo del reato di truffa nel diritto penale ambientale (Tribunale penale di Milano, sezione X, 20 maggio<br />

2002) e il sequestro preventivo come misura sanzionatoria sufficiente da adottare nel caso di un traliccio per trasmissioni<br />

radiofoniche abusivo (Corte di Cassazione, sezione III penale, 5 febbraio 2002, n. 4070).<br />

Igiene e sicurezza<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 14<br />

Abbattimenti controllati con esplosivi in aree antropizzate: autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a<br />

regola d’arte - Nell’articolo è fornito un inquadramento legislativo e normativo ed è suggerito uno schema di approccio<br />

metodologico per lo svolgimento a regola d’arte di abbattimenti controllati con esplosivi in aree antropizzate. In Italia si<br />

lamenta la mancanza di specifiche indicazioni e norme per l’esecuzione di lavori con esplosivi. In carenza di specifici<br />

riferimenti legislativi accade, di frequente, che l’impiego di migliaia di chili di esplosivo sia autorizzato senza uno specifico<br />

progetto di esecuzione e di controllo. L’esperienza insegna, tuttavia, che da ciò spesso segue un elevato contenzioso<br />

giudiziario, talvolta anche danni irreparabili. Diviene, pertanto, necessario adottare riferimenti non specifici, ad esempio il<br />

D.Lgs. n. 626/1994, il D.Lgs. n. 624/1994 e il D.P.R. n. 547/1955, affrontando il lavoro con la buona pratica derivante dalla<br />

competenza e dall’esperienza.<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 18<br />

Il fumo passivo negli ambienti di lavoro: la rilevanza penale - È sufficiente un fondato sospetto di pericolosità per<br />

fare scattare l’obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro. Infatti, sulla scorta dei generali principi di prudenza e di<br />

prevenzione che caratterizzano la materia come anche della giurisprudenza più accorta, il grado di evidenza scientifica<br />

della nocività di un qualsiasi fattore di rischio non deve essere particolarmente elevato. Ben diversa è la prova richiesta ai<br />

fini della responsabilità penale in caso di lesioni o morte del lavoratore a seguito dell’esposizione al fattore di rischio in<br />

questione, cioé il fumo passivo. La monografia n. 83 dell’International Agency of Research on Cancer sul fumo passivo e la<br />

circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, sono disponibili al link “Fumo passivo: verso il divieto in tutti i<br />

locali aperti al pubblico” all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />

Sostanze vietate a fini doping - Il decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2002 reca la lista delle<br />

sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considero doping ai sensi dell’art. 1, legge n. 376/2000 (in S.O. n. 217<br />

alla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n. 278 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />

<strong>Sicurezza</strong> alimentari. Bovini - Il decreto del Ministero della Salute 28 maggio 2002 prescrive, a carico dei fornitori di<br />

marche auricolari e già iscritti nell’apposito elenco di legge, il nuovo onere di presentare un’attestazione ufficiale in corso<br />

di validità rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che, in<br />

base ad analisi e prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate risultano conformi alle caratteristiche tecnicosanitarie<br />

di cui all’Allegato I, D.P.R. n. 437/2000 e succ. modd.<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />

Emergenza BSE - L’ordinanza 27 settembre 2002 proroga al 30 settembre 2003 il regime di gestione emergenziale<br />

definito dall’ordinanza del Ministro della Sanità 27 marzo 2001 e succ. modd., in materia di protezione contro le<br />

encefalopatie spongiformi trasmissibili. (in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2002, n. 270)<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9


SINTESI RUBRICA<br />

RUMORE<br />

ARTICOLO.............................................................................................................................………………......................... a pag. 22<br />

La nuova edizione della norma UNI 9432 sul rumore per la determinazione del livello di esposizione personale - Nel<br />

mese di ottobre 2002 è stata pubblicata la nuova norma UNI 9432, «Acustica - Determinazione del livello di esposizione<br />

personale al rumore nell’ambiente di lavoro», che sostituisce l’edizione precedente del 1989, elaborata congiuntamente dalle<br />

Commissioni Acustica e <strong>Sicurezza</strong> dell’UNI. Questa revisione si è resa necessaria per accogliere tutti i chiarimenti e le innovazioni<br />

dopo più di dieci anni di applicazione del decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277, che attraversa la normativa europea in<br />

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

ARTICOLO.............................................................................................................………………......................................... a pag. 24<br />

Il quadro della normativa e le nuove disposizioni per la costruzione in sicurezza delle infrastrutture - Le norme<br />

riguardanti la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture stradali sono in continua evoluzione per effetto sia del<br />

processo di unificazione europea sia dell’evoluzione degli studi e delle ricerche. Di recente, l’attività normativa si è<br />

notevolmente incrementata anche per la maggiore sensibilità che si è sviluppata nel nostro Paese riguardo alla sicurezza<br />

della circolazione, stimolata dalla legge n. 144/1999 istitutiva del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale. Il decreto 5<br />

novembre 2001, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», che si basa essenzialmente su uno studio<br />

coordinato dall’Università di Trieste approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali,<br />

progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR e, successivamente, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è<br />

improntato, soprattutto, al miglioramento della sicurezza della circolazione e introduce sostanziali modifiche rispetto alle<br />

precedenti norme del CNR. Il testo del decreto 5 novembre 2001 è disponibile al link “<strong>Sicurezza</strong> dei trasporti: le nuove<br />

norme geometriche per la costruzione delle strade” all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

ARTICOLO.............................................................................................................................………………......................... a pag. 34<br />

Dal CIPE i finanziamenti per il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale - La somma non è<br />

molto elevata se si considera che i 130 milioni di euro del finanziamento dovranno essere suddivisi tra le Regioni, ma la<br />

decisione con cui lo scorso 29 novembre il CIPE ha stanziato questi fondi per il Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale è<br />

recepito dagli operatori del settore come un segnale della direzione intrapresa dal Governo per la lotta agli incidenti<br />

mortali sulle nostre strade. Le priorità del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> vanno dalla messa in sicurezza delle strade<br />

extraurbane e urbane a massimo rischio alla manutenzione programmata della rete stradale. Il testo integrale della<br />

delibera CIPE 29 novembre 2002 è disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

COMMENTO.......................................................................................................……......................………......................... a pag. 36<br />

TESTO........................................................................................................…………............................................................. a pag. 41<br />

Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva - Con la<br />

conversione con modifiche del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, per opera della legge 22 novembre 2002, n. 266,<br />

recante «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale» la<br />

disciplina sull’emersione del lavoro nero e della sanatoria degli illeciti in materia di sicurezza del lavoro è stata oggetto di un<br />

ulteriore processo di revisione, attraverso la soppressione dello strumento dell’emersione automatica e la revisione dell’istituto<br />

dell’emersione progressiva, ulteriormente prorogato al 15 maggio 2003 e con alcune importanti novità in materia di<br />

ispezioni e verifiche, controllo della procedura e appalti pubblici. (in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2002, n. 275)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 46<br />

Con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251 Tribunali delle acque verso l’abolizione - I Tribunali delle acque pubbliche (1<br />

Tribunale superiore e 8 Tribunali regionali) sono istituzioni di risalenti al 1919, allorché si ritenne che le controversie in<br />

tema di acque richiedessero specifiche conoscenze ed esperienza, anche tecniche, tali da giustificare l’abbandono<br />

dell’ordinario criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo e l’istituzione di un organo<br />

competente per materia. Da allora, evidentemente, il contesto giuridico-politico è radicalmente mutato, soprattutto nel<br />

periodo post-costituzionale, tanto che di recente è stata proposta l’abolizione di questi organi giurisdizionali. Tra le cause<br />

che hanno spinto il Legislatore a questa decisione rientrano, sicuramente, la confusione che da sempre ha caratterizzato<br />

la distinzione delle competenze del giudice specializzato da quelle degli altri organi giurisdizionali, tanto da richiedere,<br />

più volte, l’intervento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione ma anche l’emanazione di sentenze o provvedimenti<br />

che hanno messo parzialmente messo in discussione, se non addirittura inficiato, l’utilità di questi tribunali<br />

particolari. In quest’ultimo caso, occorre ricordare che la “legge Galli” ha dichiarato la natura «pubblica» di «tutte le<br />

acque, superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo», con la conseguente abolizione della distinzione<br />

tra acque private e pubbliche. Più recenti sono le sentenze della Corte costituzionale 3 luglio 2002, n. 305 e 17 luglio 2002,<br />

n. 353, che, nel dichiarare incostituzionali alcuni articoli del D.L. n. 1775/1933, atto costitutivo dei Tribunali sulle acque,<br />

hanno conferito una forte instabilità al sistema giurisdizionale in materia di acque, imponendo al Legislatore una<br />

pluralità di interventi “correttivi” immediati e che rappresentassero un indice dell’inadeguatezza di queste strutture<br />

10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

rispetto alle nuove realtà ed esigenze giurisdizionali. Immediata conseguenza di tutto ciò è stato l’inserimento nel D.L. 11<br />

novembre 2002, n. 251, «Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia» (in Gazzetta Ufficiale del 12<br />

novembre 2002, n. 265), del Capo I «Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche».<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 56<br />

TESTO.................................................................................................................................................................................... a pag. 57<br />

Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF - Il quesito di un privato che chiedeva se,<br />

come proprietario di villetta dotata di pozzo nero per far confluire le acque di scarico, potesse godere di una detrazione<br />

del 36%, ai fini Irpef, relativamente ai lavori di allacciamento alla rete pubblica costruita dal comune, ha ottenuto parere<br />

positivo dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la risposta è contenuta nella risoluzione 11 novembre 2002, n. 350/E,la<br />

cui breve analisi offre lo spunto per una sintetica analisi della problematica igienico-sanitaria, alla luce del D.Lgs. n.<br />

152/1999 come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 258/2000. Le “acque reflue domestiche”, eventualmente<br />

unite ad acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, diventano “acque reflue urbane” quando sono<br />

convogliate in rete fognaria e provengono da agglomerato che, se presenta almeno 2000 abitanti equivalenti, deve o<br />

dovrà essere necessariamente provvisto di reti fognarie atte a raccogliere le acque reflue urbane, secondo le modalità e la<br />

sequenza temporale prevista nell’art. 27, D.Lgs. n. 152/1999, entro il 31 dicembre 2005. È bene, così, ricordare, ad<br />

esempio, che le “acque reflue domestiche”, eventualmente unite ad acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento,<br />

diventano “acque reflue urbane” quando sono convogliate in rete fognaria e provengono da agglomerato; inoltre,<br />

spetta alle Regioni individuare, laddove non sia presente la rete fognaria pubblica, sistemi individuali di trattamento o<br />

altri sistemi pubblici o privati adeguati per gli scarichi degli insediamenti o degli edifici isolati. In ogni caso, anche se la<br />

soluzione più frequente è la fossa settica, quando questi tipi di insediamenti sono raggiunti dalla pubblica fognatura, si<br />

presenta l’opportunità di allacciamento, che gode, come detto, della detraibilità al 36% ai fini IRPEF.<br />

ARIA<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 84<br />

Inquinamento atmosferico - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002, n. 261 definisce le<br />

norme tecniche sulla cui base le Regioni e le Province autonome dovranno effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative<br />

per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente con la relativa zonizzazione del proprio territorio (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

FINANZIAMENTI<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 85<br />

Agenzie ambientali - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 11 ottobre 2002 reca le modalità di<br />

ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all’art. 2, legge n. 93/2001, finalizzati ad assicurare sull’intero territorio<br />

nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell’ANPA, sino all’effettiva operatività dell’APAT e, in particolare,<br />

di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali secondo i criteri all’uopo definiti (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2002, n. 271 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

RIFIUTI<br />

ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 59<br />

In assenza di un provvedimento “cogente” restano valide le attività di recupero in esercizio - La questione<br />

dell’“aggiornamento” delle attività di recupero dei rifiuti secondo il nuovo CER, come dettato dalla decisione comunitaria<br />

n. 2000/532/CE e succ. modd., ha coinvolto gli operatori sia per quanto riguarda le normali richieste di autorizzazioni<br />

sia per le cosiddette comunicazioni con le quali avviare le procedure semplificate ex artt. 31, 32 e 33, D.Lgs. n. 22/1997. Ma<br />

mentre il primo aspetto è stato sufficientemente coperto dall’art. 1, comma 15, legge “Obiettivo”, la seconda questione è<br />

rimasta aperta, tanto da spingere qualche Regione (ad es. la Lombardia) a sopperire, con provvedimenti ad hoc, a questa<br />

lacuna interpretativa. L’articolo, attraverso l’analisi delle disposizioni della legge n. 443/2001 ma anche della validità e<br />

dell’efficacia delle decisioni comunitarie per gli Stati membri nonché della natura giuridica di un provvedimento quale la<br />

direttiva ministeriale con il quale è stato trasposto nell’ordinamento italiano il nuovo CER, chiarisce che le comunicazioni<br />

per le procedure semplificate non dovevano (e non devono) essere rinnovate in mancanza di un provvedimento statale in<br />

grado di fissare gli obblighi in relazione al nuovo codice CER.<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 66<br />

TESTI.................................................................................................................................................................................... da pag. 67<br />

Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU carta bianca ai comuni su numero e periodicità - Sul numero delle rate<br />

TARSU fa testo il regolamento adottato a monte dal comune, che eventualmente può prevedere una riduzione del a due<br />

o a tre, sulla base del quale un funzionario responsabile, alla luce delle obiettive e comprovate esigenze finanziarie<br />

dell’ente, deciderà per la riduzione delle scadenze, determinandone concretamente il numero, nell’ambito dello spazio<br />

di manovra concesso dal regolamento stesso. È quanto emerge dalla lettura della circolare del Dipartimento delle<br />

Politiche Fiscali - Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132, ripresa dalla circolare<br />

Direzione regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410, che sintetizzano quanto stabilito da una quadro<br />

legislativo più ampio che comprende l’articolo 72, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993, in base al quale la riscossione ordinaria<br />

della tassa avviene in quattro rate bimestrali, con possibilità di riduzione a due, previa autorizzazione dell’ex Intendenza<br />

di Finanza, oggi Direzione Regionale per le Entrate, e l’art. 52, D.Lgs. 446/1997, con il quale gli enti locali sono stati dotati<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11


SINTESI RUBRICA<br />

di ampi poteri regolamentari in ordine alla disciplina delle entrate proprie. Il D.Lgs. n. 193/2001, infine, ha completato<br />

l’opera, sostanzialmente liberalizzando non il numero delle rate, ma la cadenza (mensile, bimestrale, eccetera) delle<br />

stesse. L’amministrazione comunale, pertanto, può non solo deliberare il numero delle scadenze di pagamento della<br />

TARSU ma anche la periodicità delle stesse, come appunto chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla DRE Puglia.<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 84<br />

Recupero di rifiuti pericolosi - La decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE è rivolta allo Stato<br />

italiano e contiene l’approvazione delle disposizioni del progetto di decreto, trasmesso dall’Italia alla Commissione<br />

europea in data 1˚ dicembre 1999 e modificato il 17 novembre 2000, in materia di attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n.<br />

22/1997, circa le procedure di recupero dei rifiuti pericolosi (in G.U.C.E. L del 19 novembre 2002, n. 315 e all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

RUMORE<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 68<br />

Emissioni acustiche più controllate per macchine e attrezzature destinate all’aperto - Protezione dei consumatori,<br />

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente ma anche protezione della salute umana, utilizzazione<br />

accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi<br />

dell’ambiente a livello regionale o mondiale. Queste motivazioni, non a caso tra gli obiettivi strategici del Trattato istitutivo<br />

della Comunità Europea, caratterizzano la direttiva 2000/14/CE «concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine<br />

ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto». Tale provvedimento è stato ora recepito nel nostro ordinamento con<br />

il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 (pubblicato nel S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272), che si<br />

applica alle macchine immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso previsto a decorrere<br />

dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso e alle attrezzature contemplate nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che siano<br />

destinate al funzionamento all’aperto e contribuiscano all’esposizione al rumore ambientale. Rientrano anche le macchine<br />

e attrezzature che non siano poste direttamente all’aperto ma in luoghi che non influiscono sulla trasmissione del suono,<br />

vale a dire all’interno di strutture aperte degli edifici oppure sotto tendoni o tettoie di riparo. Novità in vista anche per le<br />

responsabilità e gli obblighi (con riferimento particolare alla dichiarazione CE di conformità), i divieti, le sanzioni ma anche<br />

sugli organismi preposti ai controlli riconducibili all’APAT e al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, che può autorizzare gli organismi di<br />

certificazione che ne facciano richiesta a verificare la conformità delle macchine alle nuove misure. Il testo del D.Lgs. n.<br />

262/2002, verrà pubblicato integralmente insieme a ulteriori commenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

VIA<br />

ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 74<br />

Dalla VIA all’approvvigionamento idrico, il collegato infrastrutture si tinge di verde - Da una lettura in<br />

controluce della legge 1˚ agosto 2002, n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» (il cosiddetto<br />

“collegato infrastrutture” alla Finanziaria 2002), emergono forti valenze ambientali riferite, in particolare, alla legge<br />

obiettivo per le opere di interesse strategico per il Paese (legge n. 443/2001) e alla legge quadro sui lavori pubblici (legge<br />

n. 109/1994). Sul primo provvedimento, il Legislatore ha modificato le procedure per la valutazione di impatto ambientale<br />

(VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, già interessate dall’art. 1, comma 2, legge n. 443/2001, che delegava il<br />

Governo a emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, uno o più decreti legislativi volti a definire<br />

un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del<br />

comma 1. Le modifiche apportate dal collegato “infrastrutture”, riguardano i criteri direttivi per la costruzione del<br />

regime speciale in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici, assicurando nuovamente che lo svolgimento della<br />

procedura di valutazione di impatto ambientale sia condotta nelle forme previste dalla legislazione nazionale, riconoscendone<br />

la necessità inderogabile e la competenza esclusiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>. Un’altra novità riguarda i servizi<br />

pubblici locali “verdi”, prescrivendo l’obbligatorietà della prevista intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni in<br />

accoglimento delle eccezioni sollevate anche in sede giurisprudenziale riguardo la necessaria approvazione da parte<br />

degli enti interessati dei progetti delle infrastrutture che verranno realizzate sul rispettivo territorio. Per effetto delle<br />

variazioni alla “legge Merloni”, invece, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2,<br />

legge n. 109/1994, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e<br />

impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; inoltre, in situazioni di emergenza ambientale,<br />

al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità<br />

dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce<br />

variante urbanistica a tutti gli effetti. Altre variazioni riguardano la compensazione ambientale sul sistema stradale, gli<br />

interventi in materia di mobilità ciclistica, la tutela di Venezia e del fiume Po, i programmi di riabilitazione urbana, le<br />

disposizioni in materia di servitù e lo studio di fattibilità e il programma triennale dei lavori pubblici.<br />

Dalle Regioni<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 88<br />

Rassegna di delibere e leggi regionali - Tra i principali provvedimenti regionali selezionati dai Bollettini Ufficiali del<br />

mese di novembre 2002, si segnalano la delibera della Regione Veneto n. 2774/2002 per la diffusione della qualità nelle<br />

PMI per il 2002, la L.R. Molise n. 35/2002 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la L.R. Friuli Venezia-Giulia n.<br />

44/2002 sui consorzi di bonifica e sul consumo idrico, i contributi per i veicoli a bassa emissione di cui alla delibera della<br />

Giunta Regionale lombarda n. 7/10862 e la L.R. Marche n. 23/2002 sulla difesa del suolo.<br />

12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


ANTINCENDIO<br />

Articolo<br />

di Roberto Folchi, ingegnere, Nitrex, Luigi Minicillo, ingegnere e dirigente Servizio di Polizia Mineraria-Assessorato<br />

Attività Produttive della Regione Lazio, Francesco Retacchi, ingegnere e dirigente<br />

dell’Ufficio <strong>Sicurezza</strong> Mineraria del Ministero delle Attività produttive, Direzione Generale dell’Energia<br />

e delle Risorse Minerarie e componente della Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi per le<br />

funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell’Interno<br />

Nel presente articolo viene illustrato<br />

un inquadramento legislativo<br />

e normativo e suggerito<br />

uno schema di approccio<br />

metodologico per lo svolgimento<br />

a regola d’arte, di abbattimenti<br />

controllati con<br />

esplosivi in aree antropizzate.<br />

La mancanza di specifiche indicazioni<br />

e norme per l’esecuzione<br />

di lavori con esplosivi<br />

assume rilevanza qualora si<br />

operi a ridosso o entro aree antropizzate,<br />

là dove eventuali<br />

errori di esecuzione potrebbero<br />

avere conseguenze gravi e<br />

irreparabili. In carenza di specifici<br />

riferimenti legislativi accade,<br />

infatti,di frequente, che<br />

l’impiego di migliaia di chili di<br />

esplosivo sia autorizzato senza<br />

uno specifico progetto di esecuzione<br />

e di controllo.<br />

Diviene pertanto necessario<br />

adottare riferimenti non specifici,<br />

ad esempio il D.Lgs.<br />

n. 626/1994 , il D.Lgs. n. 624/<br />

1994 e il D.P.R. n. 547/1955 affrontando<br />

il lavoro con la buona<br />

pratica derivante dalla competenza<br />

e dall’esperienza.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

In Italia mancano norme e linee guida specifiche sull’utilizzo degli esplosivi<br />

Autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a regola d’arte<br />

degli abba timenti contro lati in aree antropizzate<br />

La sempre minore disponibilità<br />

di spazi nel nostro Paese impone,<br />

con crescente frequenza, la<br />

necessità di eseguire scavi in roccia<br />

a ridosso o addirittura entro aree<br />

antropizzate: sottopassi in galleria,<br />

trincee stradali e ferroviarie, trincee<br />

per posa di condutture, costruzione<br />

di serbatoi idraulici in sotterraneo,<br />

costruzioni di rimesse o depositi in<br />

sotterraneo, attività estrattive a cielo<br />

aperto ed in sotterraneo, ecc.<br />

A tal fine l’impiego di esplosivi<br />

diviene necessario, sia per questioni<br />

economiche (costo e tempo di esecuzione<br />

dell’opera) sia per ragioni di<br />

sicurezza (fasi di rischio contenute<br />

in un ristretto intervallo temporale e<br />

con gli operatori a distanza), con<br />

notevoli benefici diretti sia al livello<br />

sociale che ambientale.<br />

Senz’altro è necessario che questi<br />

lavori siano eseguiti a regola<br />

d’arte ovvero che gli “effetti indesiderati”<br />

indotti all’intorno (vibrazioni,<br />

lancio di frammenti d’abbattuto,<br />

rilascio tossico, ecc.) siano contenuti<br />

entro limiti di tollerabilità e di<br />

sicurezza per le persone e per le<br />

strutture artificiali e naturali viciniori<br />

(abitazioni, manufatti ed impianti<br />

industriali, scarpate).<br />

Il contesto legislativo<br />

e normativo<br />

La materia è regolamentata da<br />

copiosa legislazione, generalmente<br />

datata, che ha subito nel tempo modifiche<br />

ed aggiornamenti per l’adattamento<br />

alle esigenze derivanti dal-<br />

l’immissione sul mercato di nuovi<br />

prodotti esplodenti ed alle nuove tecnologie<br />

di impiego e di commercializzazione<br />

(tra l’altro, si veda la direttiva<br />

comunitaria 93/15).<br />

Questa legislazione, sebbene<br />

senz’altro valida nei principi generali,<br />

dimostra alcune lacune e limitazioni,<br />

accentuate dal rapido progresso<br />

che la tecnica dell’uso degli<br />

esplosivi, e la tecnologia collegata,<br />

hanno compiuto soprattutto nell’ultimo<br />

decennio.<br />

La conoscenza di tale legislazione<br />

è comunque indispensabile sia<br />

per un corretto uso degli esplosivi<br />

nei settori di impiego edile, stradale,<br />

minerario ecc., sia per un’efficace<br />

attività di controllo e vigilanza.<br />

Possono essere individuati due<br />

settori:<br />

l produzione, commercializzazione,<br />

trasporto e impiego degli esplosivi<br />

ai fini della sicurezza pubblica e<br />

della lotta al terrorismo:<br />

- «Testo Unico delle leggi di Pubblica<br />

<strong>Sicurezza</strong>» (TULPS), R.D. 18<br />

giugno 1931, n. 773;<br />

- «Regolamento per l’esecuzione<br />

del Testo Unico 18/06/31 n. 773 delle<br />

leggi di Pubblica <strong>Sicurezza</strong>»,<br />

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive<br />

modificazioni;<br />

- «Norme per il rilascio dell’idoneità<br />

di prodotti esplodenti ed accessori<br />

di tiro all’impiego estrattivo, ai<br />

sensi dell’art. 687 del D.P.R.<br />

128/59», decreto del Ministero dell’Industria<br />

1˚ luglio 1997;<br />

l prevenzione degli infortuni, so-<br />

14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


prattutto in materia di miniere e cave,<br />

settori nei quali sono impiegati i<br />

maggiori volumi di esplosivi:<br />

- «Prevenzione degli infortuni<br />

nella produzione e nell’impiego degli<br />

esplosivi», D.P.R. 19 marzo<br />

1956, n. 302;<br />

- «Prevenzione degli infortuni ed<br />

igiene dei lavori in sotterraneo»,<br />

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 230;<br />

- «Norme di Polizia Mineraria»,<br />

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;<br />

- «Attuazione delle direttive<br />

92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti<br />

il miglioramento della salute<br />

e della sicurezza dei lavoratori nelle<br />

industrie estrattive», D.Lgs. 25<br />

novembre 1996, n. 624.<br />

l A questi due corpi legislativi si<br />

sono recentemente sovrapposti i:<br />

- D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7,<br />

emanato in recepimento della direttiva<br />

93/15/CEE sopra citata, «Armonizzazione<br />

delle disposizioni in materia<br />

di immissione sul mercato e<br />

controllo degli esplosivi per uso civile»,<br />

decreto che ha profondamente<br />

innovato la materia degli esplosivi e<br />

ha costretto l’Amministrazione ad<br />

avviare un processo, attualmente in<br />

corso, di adeguamento delle precedenti<br />

normative;<br />

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334,<br />

«Attuazione della direttiva 96/82/ CE<br />

relativa al controllo dei pericoli di<br />

incidenti rilevanti connessi con determinate<br />

sostanze pericolose», la cosiddetta<br />

Seveso bis, nella quale si introducono<br />

due concetti innovativi ovvero<br />

quello dell’approccio deterministico e<br />

probabilistico per la stima delle conseguenze<br />

di un’esplosione accidentale e<br />

quello del trasferimento dallo Stato<br />

all’imprenditore, della definizione e<br />

della quantificazione degli effetti indotti<br />

all’intorno e delle relative distanze<br />

di sicurezza.<br />

Altri riferimenti normativi utilizzati<br />

sono:<br />

- la norma UNI 9614, «Misura delle<br />

vibrazioni negli edifici e criteri di<br />

valutazione del disturbo»;<br />

- la norma UNI 9916, «Criteri di<br />

misura e valutazione degli effetti delle<br />

vibrazioni sugli edifici»;<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

- la norma DIN 4150, parte terza,<br />

«Le vibrazioni nelle costruzioni: effetti<br />

sui manufatti».<br />

L’iter autorizzativo<br />

L’impresa esecutrice dei lavori deve<br />

richiedere, al Prefetto, un’autorizzazione,<br />

o licenza, per il trasporto degli<br />

esplosivi. Nella domanda<br />

il titolare<br />

dell’impresa deve<br />

fornire una descrizione<br />

del lavoro.<br />

Deve, inoltre, con<br />

riferimento alla<br />

classificazione del<br />

regolamento al<br />

TULPS, indicare<br />

il tipo di esplosivo,<br />

le quantità totali<br />

e giornaliere da<br />

impiegare.<br />

Alla domanda<br />

risulta opportuno<br />

allegare una accurata<br />

relazione tecnica<br />

con progetto d’abbattimento controllato<br />

e di monitoraggio (come nel<br />

seguito specificato). È proprio la mancanza<br />

di un progetto che determina<br />

motivi di perplessità e di preoccupazione<br />

da parte delle Autorità preposte<br />

al rilascio dell’autorizzazione.<br />

Il Prefetto, dopo avere consultato<br />

i propri esperti (la CTPE,<br />

“Commissione Tecnica Provinciale<br />

per gli Esplosivi”, ex art. 89, Regolamento<br />

TULPS), rilascia l’autorizzazione<br />

all’uso ed al trasporto dell’esplosivo.<br />

In mancanza di una<br />

CTPE e/o per lavori di una certa<br />

importanza, il Prefetto può avvalersi<br />

della consulenza tecnica degli Organi<br />

di Stato preposti ovvero del<br />

Servizio di <strong>Sicurezza</strong> Mineraria del<br />

Ministero delle Attività produttive,<br />

dei Distretti Minerari, degli Uffici<br />

Minerari Provinciali, di esperti di<br />

fiducia dell’Amministrazione.<br />

Prescrizioni cautelative, integrative<br />

a quelle riportate nel progetto<br />

d’abbattimento con esplosivi, possono<br />

essere emanate con ordinanza<br />

della autorità locale di Polizia di<br />

Stato (ai sensi dell’art. 3, capo V,<br />

Il progetto<br />

di abbattimento<br />

dovrebbe essere redatto<br />

e firmato da un tecnico<br />

con esperienza e iscritto<br />

all’Albo professionale.<br />

Il progettista dovrebbe<br />

espletare anche<br />

la mansione di direttore<br />

dei lavori da mina.<br />

ANTINCENDIO<br />

Articolo<br />

all. B, R.D. 6 maggio 1940, n. 635).<br />

Un parere negativo, in merito alla<br />

fattibilità dell’abbattimento con<br />

esplosivi viene espresso solo qualora<br />

dagli atti trasmessi e, se nel caso<br />

da un sopralluogo, non dovessero<br />

essere rilevate sufficienti garanzie<br />

per la sicurezza e la salute pubblica<br />

ovvero per la salvaguardia<br />

della integrità<br />

dei manufatti<br />

all’intorno.<br />

Ottenuta l’autorizzazione,l’impresa<br />

deve comunicare<br />

alla locale<br />

Autorità di Polizia<br />

di Stato (Sindaco,<br />

Commissariato,<br />

Questura, Comando<br />

dei Carabinieri)<br />

le date in cui il<br />

lavoro sarà eseguito,<br />

il “preventivo<br />

avviso di sparo mine”.<br />

Normalmente queste pratiche richiedono<br />

circa un mese.<br />

Il progetto di abbattimento<br />

Per il controllo degli effetti indotti<br />

all’intorno dall’esplosivo,<br />

ovvero per l’esecuzione di un<br />

“abbattimento controllato con<br />

esplosivi”, sono necessarie specifiche<br />

tecniche, competenza ed<br />

esperienza.<br />

Il progetto dovrebbe essere redatto<br />

e firmato da un tecnico di<br />

comprovata esperienza nel settore<br />

ed iscritto ad Albo professionale.<br />

Le qualifiche e le referenze del<br />

progettista dovrebbero essere eventualmente<br />

allegate alla relazione<br />

tecnica.<br />

Sarebbe opportuno che il progettista<br />

espletasse anche le mansioni di<br />

Direttore dei Lavori da mina, assumendosi<br />

altresì la responsabilità dell’esecuzione.<br />

Nel progetto dovrebbero essere<br />

affrontate, in modo dettagliato ed<br />

esauriente, le problematiche relative<br />

alla sicurezza delle persone e dei<br />

manufatti all’intorno.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15


ANTINCENDIO<br />

Articolo<br />

Le fasi del progetto<br />

di abbattimento<br />

In particolare il progetto dovrebbe<br />

essere sviluppato attraverso le seguenti<br />

fasi:<br />

l caratterizzazione del contesto socio-urbanistico<br />

entro il quale saranno<br />

eseguiti i lavori;<br />

l indicazione delle soggezioni per<br />

l’esecuzione dei lavori (presenza di<br />

forti elettromagnetici per antenne o<br />

linee elettriche, presenza di cavidotti,<br />

di condutture per gas o combustibili,<br />

di impianti sensibili alle vibrazioni<br />

quali strumentazioni di analisi,<br />

turbine, ecc., scarpate in condizioni<br />

di equilibrio precario, ecc.);<br />

l caratterizzazione geologica e geotecnica<br />

(approfondendo gli aspetti rilevanti<br />

ai fini della sicurezza sismica);<br />

l caratterizzazione sismica;<br />

l descrizione del lavoro da svolgere<br />

(con eventuali rimandi a documentazione<br />

progettuale approvata, documentazione<br />

di gara, perizie, ecc.);<br />

l descrizione dei manufatti e degli<br />

impianti da salvaguardare;<br />

l indicazione dell’approccio che si<br />

intende seguire per la quantificazione<br />

degli effetti indotti all’intorno,<br />

delle normative e dei valori limite a<br />

cui sarà fatto riferimento;<br />

l sistemi di protezione per il lancio<br />

di frammenti d’abbattuto;<br />

l sistemi di contenimento delle vibrazioni;<br />

l sistemi di contenimento dell’onda<br />

di sovrappressione aerea;<br />

l eventuale analisi di stabilità dinamica<br />

delle strutture all’intorno;<br />

l quantificazione degli effetti indotti<br />

all’intorno dall’esecuzione dei lavori<br />

con esplosivi;<br />

l indicazione delle attività da seguire<br />

affinché siano garantite, in modo<br />

rigoroso, condizioni di tollerabilità e<br />

sicurezza per il personale addetto ai<br />

lavori, per i manufatti e gli impianti<br />

entro l’area dello stabilimento, per le<br />

persone ed i manufatti all’esterno;<br />

l piano di monitoraggio strumentale<br />

con descrizione delle caratteristiche<br />

tecniche del sistema di misura<br />

che sarà impiantato;<br />

l schema di brillamento della volata<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

(piani di tiro), con disegni e tabelle di<br />

caricamento ed indicazione della successione<br />

d’innesco della cariche;<br />

l verifica del circuito di tiro, sia<br />

esso elettrico che non elettrico;<br />

l schede di dati di sicurezza degli<br />

esplosivi e dei detonatori che saranno<br />

impiegati.<br />

Attività preliminari<br />

all’avvio dei lavori da mina<br />

In fase preliminare sarebbe necessario<br />

riportare su cartografia, 1:1.000<br />

o 1:2.000, l’ubicazione dei manufatti<br />

e degli impianti all’intorno dell’area<br />

di lavoro, allegando un quaderno dove<br />

per ciascuno è riportata una o più<br />

foto ed una descrizione della tipologia,<br />

le condizioni di manutenzione ed<br />

eventuali caratteristiche peculiari (ad<br />

esempio, particolari architettonici o<br />

strutturali particolarmente sensibili alle<br />

vibrazioni, ecc.).<br />

In casi particolari potrebbe addirittura<br />

essere effettuato uno stato di<br />

consistenza.<br />

Talvolta può essere opportuna<br />

l’esecuzione di volate di prova per<br />

la messa a punto del modello di<br />

volata proposto in fase di progetto.<br />

Il controllo strumentale<br />

delle onde sismiche<br />

Per verificare che i valori di riferimento<br />

adottati siano rispettati è necessario<br />

effettuare il controllo strumentale<br />

continuativo delle onde sismiche.<br />

La buona norma suggerisce<br />

di effettuare tale monitoraggio continuativo<br />

per 24 ore al giorno e 7<br />

giorni a settimana, in modo da registrare<br />

anche eventuali livelli di sismicità<br />

ambientale (passaggio di automezzi,<br />

microsismi, ecc.).<br />

Per la misura delle vibrazioni sono<br />

utilizzati estensimetri, velocimetri<br />

o accelerometri.<br />

Per la misura dell’onda di pressione<br />

aerea sono utilizzati trasduttori di pressione.<br />

Per il lancio di frammenti d’abbattuto<br />

videocamere ad alta velocità.<br />

Necessaria risulta la redazione di<br />

un rapporto conclusivo sul monitoraggio<br />

sulle misure effettuate. Anche importante<br />

è la certificazione di calibra-<br />

zione dei trasduttori e dell’unità di registrazione<br />

nonché il certificato di conformità<br />

alla normativa di riferimento,<br />

del sistema di misura impiegato.<br />

Le misurazioni dovranno essere effettuate<br />

in un numero sufficiente di<br />

punti, con trasduttori di idonee caratteristiche,<br />

in modo da non alterare in<br />

modo significativo il fenomeno misurato.<br />

Nel caso in cui ciò non dovesse<br />

essere ragionevolmente possibile, la<br />

stazione di misura dovrà essere caratterizzata<br />

ed il condizionamento compensato<br />

mediante analisi dinamica.<br />

Per stabilire mediante interpolazione,<br />

anche i valori delle vibrazioni indotte<br />

in punti diversi da quelli di misura,<br />

il monitoraggio delle vibrazioni dovrebbe<br />

essere effettuato almeno in<br />

due punti di misura triassiali (misura<br />

della componente verticale, orizzontale<br />

trasversale e longitudinale).<br />

Per consentire la verifica indiretta<br />

della distanza del punto di misura dalla<br />

volata dovrà essere effettuata sempre<br />

anche la misura del primo arrivo<br />

dell’onda di sovrappressione aerea.<br />

Le misure, restituite su carta e<br />

conservate presso il cantiere, dovranno<br />

essere a disposizione degli<br />

Enti e delle Amministrazioni addette<br />

al controllo dei lavori. I dati di<br />

sintesi di ciascuna misura dovranno<br />

essere riportati su una tabella riepilogativa<br />

nella quale saranno pure riportati<br />

dati della relativa volata.<br />

La comunicazione<br />

e le relazioni pubbliche<br />

Una buona informazione delle attività<br />

svolte e delle precauzioni adottate<br />

aiuta a ridurre sensibilmente il<br />

contenzioso.<br />

Quella degli esplosivi è una pratica<br />

poco diffusa e poco conosciuta.<br />

L’esperienza insegna che vibrazioni<br />

e rumore indotti dall’impiego di<br />

esplosivi, anche se di ampiezza inferiore<br />

a quelli indotti dal traffico veicolare<br />

o da impianti industriali, sono<br />

considerate più pericolose.<br />

Informare la popolazione all’intorno<br />

sui lavori da effettuare, spiegare in<br />

modo semplice a quali normative è<br />

stato fatto riferimento, quali precau-<br />

16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


zioni sono state prese e quali controlli<br />

saranno effettuati, senz’altro riduce<br />

sensibilmente il contenzioso.<br />

Il segnale di preavviso,<br />

e di cessato pericolo<br />

Particolarmente opportune risultano<br />

le segnalazioni acustiche d’avvertimento<br />

dell’imminente brillamento<br />

delle mine. Nel corso di numerosi<br />

lavori, condotti in centri urbani,<br />

è stata messa a punto la procedura<br />

che nel seguito viene descritta.<br />

Il collegamento del circuito di tiro<br />

all’esploditore deve essere l’ultima<br />

operazione prima del brillamento della<br />

volata e deve essere effettuato solamente<br />

dopo il nulla osta del responsabile<br />

dello sgombero. Il collegamento<br />

del circuito di tiro all’esploditore viene<br />

seguito da un primo lungo fischio<br />

di sirena (preavviso di brillamento mine).<br />

Effettuato il collegamento del circuito<br />

elettrico all’esploditore il responsabile<br />

del brillamento ne darà comuni-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

cazione al responsabile dello sgombero<br />

il quale confermerà il nulla osta e<br />

suonerà un secondo lungo fischio di<br />

sirena (segnale di sparo mine). Il brillamento<br />

della volata deve essere effettuato<br />

qualche secondo dopo e durante<br />

il secondo fischio di sirena. Normalmente<br />

la popolazione all’intorno rileva<br />

disagio al “colpo” dell’esplosione.<br />

Da numerose interviste è risultato che<br />

tale disagio è provocato non tanto dall’intensità<br />

del colpo quanto dal fatto<br />

che questo arriva all’improvviso, inatteso.<br />

Un fischio di sirena immediatamente<br />

prima, e durante il brillamento<br />

della volata, riduce considerevolmente<br />

il disagio in quanto mette in stato di<br />

preallerta per l’improvviso rombo<br />

d’esplosione.<br />

Una terza segnalazione acustica<br />

(ad esempio tre corti fischi di sirena)<br />

segnaleranno il cessato pericolo.<br />

Tale procedura potrebbe essere<br />

spiegata verbalmente e comunicata al-<br />

ANTINCENDIO<br />

Articolo<br />

la popolazione all’intorno, mediante<br />

volantini affissi qualche giorno prima.<br />

La copertura assicurativa<br />

dei lavori<br />

Opportuna pare la presentazione<br />

di una polizza assicurativa per rischi<br />

professionali da parte del progettista<br />

e responsabilità civile terzi<br />

(RCT) da parte della ditta.<br />

Tutte le imprese di costruzioni e<br />

minerarie hanno una polizza RCT<br />

ma, talvolta, la specificità del lavoro<br />

da eseguire, richiede una polizza ad<br />

hoc.<br />

Per una corretta impostazione della<br />

polizza, risulta quanto mai opportuno<br />

rivolgersi ad una primaria compagnia<br />

d’assicurazioni. Accade che per<br />

mancanza di esperienza, i periti sovrastimino<br />

l’entità dei rischi e propongano<br />

polizze con un premio molto superiore<br />

a quello che invece compagnie,<br />

con esperienza nel settore, non richiedono.<br />

l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17


IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

di Giovanni Lageard, avvocato in Torino<br />

In occasione della pubblicazione<br />

della monografia IARC n.<br />

83, “Tobacco Smoke and Involuntary<br />

Smoking”, <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong> affronta il problema<br />

del fumo passivo in una serie<br />

di articoli. Il primo approfondimento<br />

di carattere introduttivo<br />

è stato pubblicato sul n.<br />

22/2002 della rivista (pag. 78).<br />

Il presente articolo indaga, invece,<br />

la necessità di fornire la<br />

prova ai fini della responsabilità<br />

penale in caso di lesioni o<br />

morte del lavoratore a seguito<br />

dell’esposizione al fattore di rischio;<br />

in questo caso il fumo<br />

passivo. La Suprema Corte ha,<br />

infatti, stabilito la necessità<br />

della prova scientifica del nesso<br />

di causa tra esposizione ed<br />

evento. Nei prossimi contributi<br />

si fornirà una panoramica delle<br />

recenti sentenze sul tema e<br />

si illustreranno gli obblighi del<br />

datore di lavoro.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La sola indicazione di cancerogenicità non dimostra l’origine professionale del tumore<br />

Il fumo passivo negli ambienti di lavoro:<br />

la rilevanza penale di un rischio recente<br />

La monografia n. 83 dell’International Agency for Research<br />

on Cancer sul fumo passivo e la circolare del Ministero<br />

della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, sono disponibili<br />

al link “Fumo passivo: verso il divieto in tutti i locali<br />

aperti al pubblico” all’indirizzo<br />

Una corretta impostazione del<br />

problema del fumo passivo<br />

negli ambienti di lavoro, e<br />

non, deve necessariamente tenere in<br />

considerazione i risvolti di carattere<br />

scientifico sulla nocività dell’esposizione<br />

a fumo e sui possibili effetti<br />

da esso provocati.<br />

Negli ultimi vent’anni si sono registrati<br />

importanti contributi di studiosi<br />

che, pur con tutte le riserve<br />

che possono essere avanzate circa<br />

l’attendibilità dei risultati, hanno<br />

evidenziato un rischio per l’insorgenza<br />

di alcune patologie, da parte<br />

del non fumatore esposto al fumo<br />

altrui.<br />

Vediamo quindi che cosa si intende<br />

per fumo passivo.<br />

Si può definire “fumo passivo”,<br />

o “fumo di seconda mano”, “fumo<br />

ambiente”, “fumo di tabacco nell’ambiente”<br />

(ETS), l’inalazione di<br />

fumo di tabacco veicolato nell’aria.<br />

L’ETS è composto da:<br />

a) fumo cosiddetto indiretto o laterale<br />

(sidestream) che è quello che<br />

deriva dalla combustione del tabacco<br />

tra una boccata e l’altra e dal<br />

fumo espirato dal fumatore attivo;<br />

b) fumo cosidetto diretto o centrale<br />

(mainstream) cioè quello generato<br />

dal fumatore durante le boccate.<br />

Circa l’85/90% del fumo ambien-<br />

tale è costituito dalla quota di sidestream.<br />

Ricerche di chimica analitica hanno<br />

dimostrato che, nel fumo laterale,<br />

alcune sostanze irritative, ossidanti<br />

e cancerogene sono presenti in<br />

concentrazione superiore rispetto al<br />

mainstream.<br />

L’ETS nel suo complesso rappresenta<br />

una miscela di composti chimici<br />

a potenzialità tossica, cancerogena<br />

e genotossica.<br />

A seconda dell’azione che producono<br />

tali agenti vengono infatti classificati<br />

in:<br />

1) irritanti (acroleina, formaldeide,<br />

ammoniaca, ossido di azoto e<br />

particolato);<br />

2) tossici (monossido di carbonio,<br />

benzene, cianuro e nicotina);<br />

3) cancerogeni (idrocarburi policlinici<br />

aromatici, ammine aromatiche,<br />

nitrosamine).<br />

Il monitoraggio dei costituenti il<br />

fumo passivo presenta delle difficoltà<br />

in quanto molti di essi trovano la<br />

loro causa non solo nel fumo di<br />

tabacco ma in numerose altre sorgenti.<br />

Studi sempre più progrediti hanno<br />

però consentito la misurazione<br />

esatta di alcune sostanze contenute<br />

nel fumo involontario inalato dal<br />

soggetto passivo così da fornire una<br />

18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


forte base fisiologica agli studi epidemiologici,<br />

per cui appare consolidarsi<br />

sempre di più l’opinione che<br />

l’ETS sia una delle cause di un certo<br />

numero di patologie.<br />

Introducendo le problematiche legate<br />

al fumo passivo abbiamo riportato<br />

la notizia che lo IARC, vale a<br />

dire l’ente che si occupa di studiare<br />

i rischi di cancerogenicità per l’uomo,<br />

ha inserito l’ETS nel gruppo 1<br />

dei cancerogeni [1] .<br />

Lo IARC che fa capo all’OMS<br />

(Organizzazione Mondiale della Sanità)<br />

raccoglie e pubblica dati e risultati<br />

degli studi in diverse monografie.<br />

Gli studiosi, al fine di poter<br />

esprimere un giudizio sulla cancerogenicità<br />

di un agente o di una<br />

sostanza, utilizzano alcuni criteri<br />

di valutazione del rischio cancerogeno<br />

o indicazioni di cancerogenicità<br />

in base ai quali l’agente viene<br />

inserito in gruppi.<br />

I gruppi individuati dallo IARC<br />

sono quattro:<br />

1. sostanze cancerogene per l’uomo;<br />

2a. sostanze probabilmente cancerogene<br />

per l’uomo;<br />

2b. sostanze che possono essere<br />

cancerogene per l’uomo;<br />

3. sostanze inclassificabili quanto<br />

alla loro cancerogenicità per l’uomo;<br />

4. sostanze probabilmente non<br />

cancerogene per l’uomo.<br />

Nella categoria del gruppo 1 sono<br />

inseriti gli agenti rispetto ai quali<br />

si dispone di indicazioni sufficienti<br />

per poter sostenere che esiste una<br />

relazione positiva tra l’esposizione<br />

e la comparsa della neoplasia e gli<br />

studi possono escludere con sufficiente<br />

certezza la presenza di fattori<br />

di “confusione”.<br />

Secondo lo IARC vi è dunque<br />

la prova sufficiente che il fumo<br />

passivo sia causa di tumore al pol-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

mone nell’uomo mentre non si ritiene<br />

che l’ETS causi il tumore al<br />

seno o altri tipi di tumore per i<br />

quali non è nemmeno accertato il<br />

nesso causale per i fumatori.<br />

In conclusione, la Iarc Monographs<br />

(Vol. 83) Tobacco Smoke<br />

and Involuntary Smoking (June<br />

2002) rappresenta il punto di arrivo<br />

degli studi epidemiologici sul<br />

tema ed è destinata ad avere rilevanticonseguenze<br />

a livello preventivo<br />

nei luoghi<br />

di lavoro.<br />

Nella monografia<br />

si legge, a<br />

questo proposito,<br />

che negli ambienti<br />

lavorativi<br />

si è riscontrato<br />

un accrescimento<br />

del rischio di<br />

tumore polmonare<br />

nella misura<br />

dal 16 al 19%.<br />

Prima della<br />

pubblicazione<br />

dei risultati<br />

scientifici a cui è pervenuto lo<br />

IARC altri importanti ricerche avevano<br />

ipotizzato una relazione tra<br />

esposizione a fumo passivo e tumore<br />

polmonare.<br />

Un riassunto dei più importanti<br />

contributi scientifici sull’argomento<br />

è contenuto nelle Lineeguida<br />

per la tutela e la promozione<br />

della salute negli ambienti confinati<br />

[2] .<br />

Gli studi epidemiologici<br />

I primi studi epidemiologici sulla<br />

relazione tra tumore polmonare<br />

ed esposizione a fumo passivo sono<br />

del 1981. Hirayama riportò i<br />

risultati di uno studio prospettico<br />

condotto su una coorte di 91.540<br />

donne non fumatrici in Giappone:<br />

i rapporti standardizzati di mortali-<br />

Nella monografia<br />

dell’IARC sul fumo<br />

passivo si legge<br />

che negli ambienti<br />

lavorativi<br />

si è riscontrato<br />

un accrescimento<br />

del rischio di tumore<br />

polmonare nella misura<br />

dal 16 al 19%<br />

[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 22/2002, pag. 78.<br />

[2] Un commento alle Linee guida è stato pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 2/2002, pag. 38.<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

tà (SMR) per tumore del polmone<br />

aumentavano in modo statisticamente<br />

significativo con la quantità<br />

di sigarette fumate dal coniuge.<br />

Nel 1986, sulla base delle evidenze<br />

epidemiologiche disponibili,<br />

vennero pubblicati tre rapporti<br />

che concludevano che l’ETS è una<br />

causa di tumore polmonare.<br />

Lo IARC concludeva che «il fumo<br />

passivo fa aumentare il rischio<br />

di cancro». Nello<br />

stesso anno, anche<br />

due rapporti americani,rispettivamente<br />

del National<br />

Research<br />

Council e del Surgeon<br />

General conclusero<br />

che il fumo<br />

passivo aumenta<br />

l’incidenza<br />

di tumore del polmone<br />

tra i non fumatori.<br />

Nel 1992 l’EnvironmentalProtection<br />

Agency<br />

(EPA) sulla base<br />

di una meta-analisi degli studi pubblicati<br />

fino a quel momento classificò<br />

il fumo passivo come carcinogeno<br />

di classe A, cioè un carcinogeno<br />

umano noto. Complessivamente<br />

l’analisi trovò un rischio significativamente<br />

più elevato di tumore polmonare<br />

in donne non fumatrici sposate<br />

con uomini fumatori.<br />

Molti altri studi sono stati pubblicati<br />

negli Stati Uniti. Lo studio<br />

multicentrico di Fontham e colleghi<br />

è il più grande rapporto americano<br />

ad oggi con 651 casi e 1253<br />

controlli.<br />

Lo studio ha messo in evidenza<br />

un aumento significativo del rischio<br />

relativo complessivo. Dallo<br />

studio risultò anche un rischio statisticamente<br />

significativo associato<br />

ad esposizione al fumo passivo<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19


IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

in ambiente lavorativo.<br />

Infine, recentemente sono stati<br />

pubblicati i risultati di uno studio<br />

multicentrico condotto in Europa,<br />

coordinato dallo IARC, al quale ha<br />

partecipato l’Italia con tre centri (a<br />

Torino, in Veneto e Roma), che ha<br />

confermato l’aumento di rischio per<br />

l’esposizione al fumo del coniuge e<br />

l’esposizione al fumo passivo in ambienti<br />

di lavoro.<br />

La monografia<br />

pubblicata nel<br />

giugno 2002 dallo<br />

IARC completa<br />

il quadro illustrato<br />

con l’affermazione<br />

di cancerogenicità<br />

del fumo<br />

passivo per<br />

l’uomo, anche<br />

se, per completezza,<br />

occorre ricordare<br />

che l’opinione<br />

dello IARC,<br />

pur assai autorevole,<br />

non è di per<br />

sé conclusiva.<br />

Il rischio tumorale<br />

inoltre non è il solo effetto<br />

collegato all’esposizione al fumo<br />

passivo.<br />

L’analisi della letteratura che si<br />

è occupata dello studio dei rischi<br />

collegati all’ETS evidenzia una<br />

forte incidenza, oltre che dei danni<br />

respiratori acuti di tipo infiammatorio,<br />

di sintomi respiratori cronici<br />

(come dispnea da sforzo, catarro<br />

e bronchite cronica) a cui è<br />

particolarmente soggetta la popolazione<br />

infantile e adolescenziale.<br />

Negli anni ’80 alcuni studi epidemiologici<br />

condotti su adulti hanno<br />

evidenziato una stretta correlazione<br />

tra fumo passivo e rischi<br />

respiratori cronici; oltre alle malattie<br />

respiratorie si segnala anche un<br />

aumentato rischio per le malattie<br />

coronariche e per gli attacchi cardiaci.<br />

Non può affermarsi<br />

che la sola indicazione<br />

in astratto della<br />

cancerogenicità<br />

del fumo passivo sia<br />

sufficiente a dimostrare<br />

l’origine professionale<br />

del tumore<br />

di un lavoratore esposto<br />

a tale fattore<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Occorre tuttavia operare le dovute<br />

distinzioni a seconda dell’effetto<br />

causato dall’ETS per quel<br />

che concerne il valore limite e la<br />

relazione dose-effetto.<br />

Infatti, con riferimento ai rischi<br />

irritativi e tossici, sono state individuate<br />

delle soglie al di sotto delle<br />

quali il rischio cui è esposto il<br />

fumatore passivo può essere considerato<br />

irrilevante. Diverse potrebbero<br />

essere le<br />

conclusioni per i<br />

potenziali effetti<br />

cancerogeni, posto<br />

che l’opinione<br />

prevalente è<br />

orientata nel senso<br />

di ritenere che<br />

il rischio zero<br />

venga raggiunto<br />

soltanto in totale<br />

assenza di esposizione.<br />

La spiegazione<br />

di questa tendenza<br />

è che nessun<br />

modello biologico<br />

ha finora consentito<br />

di controllare sperimentalmente<br />

quali siano gli effetti conseguenti<br />

all’assorbimento di dosi bassissime<br />

di fattori oncogeni per cui<br />

la medicina preventiva ha elaborato<br />

una teoria di natura protettiva secondo<br />

la quale l’unica dose alla quale<br />

non corrisponde alcun effetto è la<br />

dose zero.<br />

Preferiamo però, in ossequio ad<br />

esigenze di doveroso equilibrio,<br />

una posizione prudenziale su questo<br />

atteggiamento rigido della<br />

scienza che deve comunque trovare<br />

il giusto bilanciamento con i<br />

principi giuridici che regolano la<br />

responsabilità penale.<br />

A questo proposito è importante<br />

distinguere tra la sussistenza<br />

dei delitti di lesione personale o<br />

omicidio colposo e la violazione<br />

delle norme di prevenzione (che<br />

può condurre ad una responsabilità<br />

di tipo contravvenzionale).<br />

L’obbligo di prevenzione<br />

del datore di lavoro<br />

In primo luogo occorre rilevare<br />

che è sufficiente un fondato sospetto<br />

di pericolosità per fare scattare<br />

l’obbligo di prevenzione in capo al<br />

datore di lavoro.<br />

Infatti, sulla scorta dei generali<br />

principi di prudenza e di prevenzione<br />

che caratterizzano la materia, ed<br />

anche della giurisprudenza più accorta,<br />

il grado di evidenza scientifica<br />

della nocività di un qualsiasi fattore<br />

di rischio non deve essere particolarmente<br />

elevato.<br />

Ben diversa è la prova richiesta<br />

ai fini della responsabilità penale<br />

in caso di lesioni o morte del lavoratore<br />

a seguito dell’esposizione<br />

al fattore di rischio.<br />

In questo caso la più recente<br />

giurisprudenza della Corte di Cassazione<br />

[3] ha statuito la necessità<br />

della prova scientifica del nesso di<br />

causa tra esposizione ed evento, in<br />

termini di alta o altissima probabilità,<br />

comunque è chiaro che occorrerà<br />

accertare il grado dell’esposizione<br />

in termini quantitativi poiché<br />

una dose bassissima potrebbe<br />

non avere efficienza causale con<br />

un potenziale evento lesivo, sia<br />

che si tratti di patologie irritative<br />

che, riteniamo, oncologiche.<br />

Basti ricordare, quanto alle patologie<br />

irritative, che queste sono<br />

strettamente correlate al grado di<br />

esposizione sia in termini di quantità<br />

che in termini di durata.<br />

Un’indagine accurata dovrà ancora<br />

tenere in considerazione la durata<br />

dell’esposizione, la presenza di fattori<br />

concausali (di origine professionale<br />

o extralavorativa) nel determinismo<br />

della malattia o del decesso<br />

(come la presenza di una patologia<br />

preesistente o, nello specifico il fumo<br />

volontario o ancora il vivere<br />

[3] A tale proposito si veda anche la sentenza del Tribunale di Milano 1˚ marzo 2002, <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 13/2002, pag. II.<br />

20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


quotidianamente a contatto con un<br />

coniuge fumatore).<br />

Ogni situazione pertanto dovrà<br />

essere analizzata con estrema accuratezza<br />

per evitare pericolose e<br />

strumentali generalizzazioni.<br />

Se si individuasse per ipotesi il<br />

fumo passivo tra le possibili cause<br />

di un tumore polmonare in ambiente<br />

lavorativo occorrerebbe, a nostro<br />

parere, un uso accorto della regola<br />

espressa dall’art. 41 c.p. detta altrimenti<br />

“principio di equivalenza” la<br />

quale sancisce che tutte le cause che<br />

hanno contribuito a determinare<br />

l’evento assumono lo stesso rilievo<br />

ai fini della sussistenza del reato<br />

indipendentemente dall’importanza<br />

dei singoli apporti.<br />

È noto il rigore che la giurisprudenza<br />

della Suprema Corte ha manifestato<br />

in materia di malattie professionali.<br />

La Cassazione, infatti,<br />

è orientata nel ritenere che la pre-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

senza di una concausa di origine<br />

non professionale nel determinismo<br />

della malattia non vale ad<br />

escludere il nesso causale tra il<br />

fattore professionale e l’evento.<br />

Tuttavia, riteniamo che anche il<br />

principio dell’equivalenza delle<br />

concause vada misurato sui principi<br />

giurisprudenziali sopra citati in<br />

materia di prova del nesso eziologico<br />

e dunque in termini di certezza<br />

o quasi certezza.<br />

Non può pertanto affermarsi<br />

che la sola indicazione in astratto<br />

della cancerogenicità del fumo<br />

passivo sia sufficiente a dimostrare<br />

l’origine professionale di un tumore<br />

di un lavoratore esposto a<br />

tale fattore.<br />

Passiamo ora a considerare gli<br />

aspetti soggettivi di una possibile imputazione<br />

per lesioni o omicidio colposi<br />

derivanti da esposizione ad ETS.<br />

Ci pare che il dato pregnante<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

risieda nella conoscenza o conoscibilità<br />

della pericolosità del fumo<br />

passivo specialmente con riferimento<br />

al rischio oncogeno.<br />

L’evoluzione scientifica che si<br />

è più sopra ricordata dovrebbe consentire<br />

di ritenere che un datore di<br />

lavoro, anche con la massima diligenza,<br />

non avrebbe potuto aver<br />

piena contezza del problema se<br />

non in tempi molto recenti.<br />

Pur essendo consci della giurisprudenza<br />

in materia di conoscenza<br />

del rischio amianto che ha fondato<br />

la colpa anche su studi estremamente<br />

settoriali e poco diffusi,<br />

ci pare possibile affermare che fino<br />

a pochi anni fa gli studi in<br />

materia fossero così pochi e limitati<br />

all’ambito prettamente scientifico<br />

da far ritenere che anche il datore<br />

di lavoro più attento non avrebbe<br />

potuto valutare la pericolosità<br />

del fumo passivo. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21


RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Articolo<br />

di Roberto Bottio, funzionario tecnico UNI<br />

Nel mese di ottobre 2002 è stata<br />

pubblicata la nuova norma<br />

UNI 9432, «Acustica - Determinazione<br />

del livello di esposizione<br />

personale al rumore nell’ambiente<br />

di lavoro», che sostituisce<br />

l’edizione precedente<br />

del 1989, elaborata congiuntamente<br />

dalle Commissioni Acustica<br />

e <strong>Sicurezza</strong> dell’UNI. Questa<br />

revisione è stata necessaria<br />

per accogliere tutti quei chiarimenti<br />

e quelle innovazioni dopo<br />

più di dieci anni di applicazione<br />

del decreto legislativo<br />

del 15 agosto 1991, n. 277, «Attuazione<br />

delle direttive n.<br />

80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.<br />

83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in<br />

materia di protezione dei lavoratori<br />

contro i rischi derivanti<br />

da esposizione ad agenti chimici,<br />

fisici e biologici durante il lavoro».<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

È possibile valutare l’esposizio*ne per periodi superiori alla settimana e di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili<br />

La nuova edizione de la norma UNI 9432 sul rumore<br />

per la determinazione del live lo di esposizione personale<br />

Come noto, esiste una stretta<br />

relazione tra il rischio di danno<br />

uditivo ed il rumore presente<br />

nei luoghi di lavoro: la nuova<br />

norma UNI 9432 fornisce uno<br />

strumento operativo per calcolare<br />

il livello di esposizione quotidiana<br />

o settimanale personale al rumore<br />

secondo quanto richiesto dal decreto<br />

legislativo n. 277/1991 e si applica<br />

a tutti gli ambienti di lavoro,<br />

ad esclusione di quelli particolari<br />

per i quali sono previste normative<br />

specifiche.<br />

Ovviamente le definizioni per i<br />

livelli di esposizione personale non<br />

sono variate e si allineano con quelle<br />

indicate dal decreto legislativo<br />

stesso nonché all’imminente direttiva<br />

europea sullo stesso argomento;<br />

in aggiunta sono stati definiti, il rumore<br />

impulsivo, il rumore costante,<br />

fluttuante e ciclico nonché cosa si<br />

intende per attività acusticamente<br />

uguale.<br />

Rispetto alla precedente edizione<br />

la nuova UNI 9432 aggiunge anche<br />

la possibilità di valutare l’esposizione<br />

personale di un lavoratore al rumore<br />

per periodi superiori alla settimana,<br />

e l’esposizione al rumore di<br />

gruppi di lavoratori che svolgono<br />

attività simili ma non sempre acusticamente<br />

uguali.<br />

Si è ritenuto di dover inserire nella<br />

nuova norma una possibilità più<br />

“realistica” di valutare l’esposizione<br />

al rumore di un lavoratore il cui<br />

ciclo di lavoro abbia componenti<br />

aleatorie nel breve termine. Il ciclo<br />

di lavoro, anche se dura più di una<br />

settimana, è certamente noto come<br />

sono note le singole fasi lavorative<br />

dello stesso ciclo. L’esposizione “a<br />

lungo termine”, anche se può non<br />

rispondere ai requisiti formali del<br />

D.Lgs. n. 277/1991, fornisce comunque<br />

un più corretto indicatore ai fini<br />

della correlazione col rischio di danno<br />

uditivo, rispetto al semplice L ep,d<br />

oL ep,w del giorno o della settimana<br />

“peggiore”.<br />

Per attività acusticamente uguale<br />

si intende quell’attività lavorativa<br />

che comporta:<br />

l uso delle medesime attrezzature;<br />

l uguali tempi di esposizione/utilizzo<br />

delle stesse attrezzature, nelle<br />

medesime condizioni di funzionamento,<br />

con lo stesso materiale<br />

in lavorazione;<br />

l identiche modalità di svolgimento<br />

delle attività lavorative;<br />

l stesse condizioni ambientali di<br />

contorno.<br />

Per esempio possono rientrare<br />

nell’ambito di un’attività acusticamente<br />

uguale i lavoratori addetti alla<br />

conduzione del medesimo macchinario<br />

in una azienda che lavora a<br />

ciclo continuo su tre turni: tali lavoratori<br />

sono esposti al medesimo rumore<br />

sia nel turno della mattina sia<br />

in quello notturno.<br />

Viceversa, per attività acusticamente<br />

simili ma non uguali, la<br />

nuova UNI 9432 introduce la possibilità<br />

di verificare l’esposizione<br />

al rumore di gruppi di lavoratori<br />

calcolata mediante opportune procedure<br />

di campionamento statistico,<br />

che può essere utilizzata al posto<br />

dell’esposizione personale del<br />

singolo lavoratore del gruppo. Pensiamo,<br />

per esempio, ad una squa-<br />

22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


dra di saldatori durante la costruzione<br />

di una nave, oppure agli addetti<br />

alla raccolta meccanizzata<br />

dei rifiuti dell’azienda municipalizzata.<br />

Queste novità faranno certamente<br />

molto discutere, ma la necessità<br />

di introdurre indicatori di questo tipo<br />

è emersa dalla pratica applicazione<br />

del D.Lgs. n. 277/1991 che non<br />

pone limiti massimi di esposizione<br />

per i lavoratori ma prescrive quali<br />

mezzi tecnici, formativi, di controllo<br />

sanitario siano da attuarsi per i<br />

lavoratori esposti al rumore entro<br />

precisi intervalli di valori.<br />

A tal riguardo è bene ricordare<br />

che il decreto emanato per regolamentare<br />

la sicurezza nei cantieri<br />

temporanei o mobili, il D.Lgs. n.<br />

494/1996, prevede di effettuare la<br />

valutazione dell’esposizione al rumore<br />

per gli addetti ai cantieri edili<br />

mediante simulazione utilizzando<br />

dati sperimentali ottenuti in ricerche<br />

scientifiche e senza precise misurazioni<br />

strumentali effettuate nel cantiere<br />

reale.<br />

Oltre a descrivere il metodo da<br />

seguire per determinare il livello<br />

di esposizione personale al rumore<br />

nell’ambiente di lavoro, la norma<br />

offre delle precise indicazioni<br />

per la strumentazione; in particolare,<br />

visto che a volte si usa, per<br />

comodità, registrare il segnale per<br />

poi elaborarlo in altra sede, sono<br />

state date delle indicazioni richiamandosi<br />

alla norma UNI CEI<br />

10991:2002, «Acustica - Verifica<br />

in sito della catena di misurazione<br />

che utilizza la registrazione dell’evento<br />

sonoro».<br />

Se poi, per una specifica lavorazione,<br />

è indispensabile utilizzare un<br />

DPI - Dispositivo di Protezione Individuale<br />

che non sia un otoprotettore<br />

classico, (per esempio, un casco che<br />

copra le orecchie) deve essere tenuto<br />

in conto il suo effetto di attenuazione<br />

nella determinazione del valore<br />

di esposizione personale al rumore<br />

del lavoratore.<br />

L’esperienza ha evidenziato<br />

che non sempre le relazioni fono-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

metriche, effettuate ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 277/1991 e presentate<br />

agli organi competenti, sono soddisfacenti:<br />

la nuova norma propone,<br />

in appendice B, ben due esempi<br />

di relazione tecnica per consentire<br />

al datore di lavoro di individuare<br />

univocamente le attività<br />

rumorose ed i lavoratori che le<br />

svolgono, così<br />

da poterne indicarenominalmente<br />

il livello<br />

di esposizione<br />

personale.<br />

Il D.Lgs. n.<br />

277/1991 prevede,<br />

inoltre, che<br />

accanto ai valori<br />

misurati sia<br />

indicato l’errore<br />

casuale, senza<br />

ulteriori precisazioni,<br />

tant’è che<br />

nelle relazioni<br />

tecniche l’errore<br />

casuale risulta<br />

essere quasi sempre omesso.<br />

In genere per errore casuale si<br />

intende lo scarto quadratico medio<br />

su di un numero significativo<br />

di campioni (almeno 30 ÷ 40).<br />

Poiché nessuna normativa acustica<br />

internazionale e/o europea richiede<br />

una tale proliferazione di<br />

misurazioni, nell’appendice C<br />

nella norma si indica che l’errore<br />

casuale da dichiarare potrà essere<br />

l’errore strumentale rilevabile<br />

dal certificato di taratura della<br />

strumentazione.<br />

Come già anticipato, l’appendice<br />

A della nuova UNI 9432 descrive le<br />

procedure del campionamento statistico<br />

delle misure dell’esposizione<br />

al rumore di gruppi di persone che<br />

svolgono lavorazioni e/o attività simili,<br />

che permettono di calcolare:<br />

l la dimensione del campione;<br />

l il livello medio dell’esposizione<br />

al rumore di un gruppo (media<br />

aritmetica), L Aeq,Te, gruppo;<br />

l la precisione dei livelli di esposizione<br />

al rumore.<br />

Questi calcoli sono basati sui<br />

Per attività<br />

acusticamente simili<br />

ma non uguali la norma<br />

UNI 9432 introduce la<br />

possibilità di verificare<br />

l’esposizione di gruppi<br />

di lavoratori calcolata<br />

mediante procedure<br />

di campionamento<br />

statistico<br />

RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Articolo<br />

dati ottenuti da misurazioni dell’esposizione<br />

al rumore di un ridotto<br />

campione di individui all’interno<br />

di un gruppo: assegnando a<br />

ciascun componente del gruppo il<br />

valore medio ricavato dalle misure<br />

di un sottoinsieme dello stesso<br />

gruppo, possiamo ricavare una stima<br />

di confidenza per il livello<br />

medio; nell’ipotesi<br />

di distribuzione<br />

normale dei livelli<br />

di rumore<br />

per i singoli componenti<br />

del gruppo,<br />

il valore di<br />

confidenza si ottiene<br />

da una distribuzione<br />

di<br />

Student, corretta<br />

per tenere conto<br />

che il valore del<br />

singolo lavoratore<br />

non può essere<br />

utilizzato due<br />

volte per lo stesso<br />

calcolo (estrazione<br />

in blocco dei lavoratori facenti<br />

parte del campione). I lavoratori<br />

facenti parte del campione<br />

vanno scelti oculatamente, in modo<br />

che siano rappresentativi di<br />

un’eventuale stratificazione del<br />

gruppo e non siano correlati tra<br />

loro.<br />

In sintesi, l’applicazione del livello<br />

di esposizione al rumore di un<br />

gruppo permette:<br />

l la definizione di un livello unico<br />

assegnato a tutti i lavoratori del<br />

gruppo, invece di assegnare a ciascun<br />

lavoratore un livello diverso,<br />

magari di pochi decimi di dB;<br />

l la semplificazione nella redazione<br />

del rapporto di valutazione del<br />

rumore (nonché limitazione degli<br />

errori di trascrizione dei singoli<br />

livelli equivalenti);<br />

l la possibilità di eseguire solo<br />

le misure necessarie per ottenere<br />

un campione statisticamente significativo<br />

rispetto alle condizioni<br />

di contorno che si vorranno<br />

imporre, con risparmio di tempo<br />

e denaro. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

di Pietro Giannattasio, professore ordinario di “Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti”<br />

nell’Università di Napoli “Federico II”, presidente della Commissione “Costruzioni stradali ed opere<br />

civili delle infrastrutture” dell’UNI, coordinatore della “Commissione di studio per le norme relative<br />

ai materiali stradali, progettazione, costruzione e manutenzione strade” del CNR<br />

Il decreto 5 novembre 2001,<br />

«Norme funzionali e geometriche<br />

per la costruzione delle<br />

strade», che si basa essenzialmente<br />

su uno studio coordinato<br />

dall’Università di Trieste approvato<br />

dalla Commissione di<br />

studio per le norme relative ai<br />

materiali stradali, progettazione,<br />

costruzione e manutenzione<br />

strade del CNR e, successivamente,<br />

dal Consiglio Superiore<br />

dei Lavori Pubblici, è improntato<br />

soprattutto al miglioramento<br />

della sicurezza della circolazione<br />

e introduce sostanziali<br />

modifiche rispetto alle precedenti<br />

norme del CNR.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il quadro della normativa e le nuove disposizioni per la costruzione delle infrastrutture<br />

Con il D.M. 5 novembre 2001 su le norme funzionali e geometriche<br />

più sicurezza per la circolazione stradale<br />

Le norme riguardanti la costruzione<br />

e la manutenzione<br />

delle infrastrutture stradali<br />

sono in continua evoluzione per<br />

effetto sia del processo di unificazione<br />

europea sia dell’evoluzione<br />

degli studi e delle ricerche. Di recente,<br />

l’attività normativa si è notevolmente<br />

incrementata anche per<br />

la maggiore sensibilità che si è sviluppata<br />

nel paese riguardo alla sicurezza<br />

della circolazione, stimolata<br />

dalla legge n. 144/1999 istitutiva<br />

del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong><br />

Stradale.<br />

Le norme possono dividersi in<br />

tre macrocategorie:<br />

l norme cogenti riguardanti le caratteristiche<br />

funzionali dell’infrastruttura<br />

stradale;<br />

l norme di buona tecnica riguardanti<br />

le procedure per la progettazione,<br />

costruzione e gestione dell’infrastruttura;<br />

l norme di prodotto, ossia inerenti<br />

alle caratteristiche dei materiali e<br />

delle attrezzature stradali e alle relative<br />

prove.<br />

Le norme relative alle caratteristiche<br />

funzionali delle infrastrutture<br />

stradali comportano l’esigenza<br />

di tenere conto di vari aspetti,<br />

quali quelli sociali, economici,<br />

ambientali. Il processo di sviluppo<br />

delle norme funzionali comporta<br />

cioè l’individuazione delle<br />

esigenze della Comunità e la traduzione,<br />

attraverso il filtro delle<br />

conoscenze scientifiche, di tali<br />

necessità in dettami di carattere<br />

tecnico.<br />

Le norme di buona tecnica nascono<br />

dalla necessità di trasferire<br />

nell’ambito professionale l’esperienza<br />

derivante dalla pratica operativa<br />

tenendo conto delle conoscenze<br />

acquisite attraverso le ricerche<br />

applicate. Tali norme, di natura<br />

non cogente, definiscono generalmente<br />

metodologie di controllo<br />

in corso d’opera e strumenti di<br />

ausilio alla progettazione al fine<br />

di ottenere un prodotto che abbia<br />

un livello di qualità ritenuto generalmente<br />

accettabile. Esse sono<br />

formalizzate come linee guida o<br />

capitolati tecnici d’appalto.<br />

Le norme riguardanti i materiali<br />

e le attrezzature stradali nascono<br />

sostanzialmente da esigenze di<br />

natura merceologica. Per un corretto<br />

funzionamento del mercato è,<br />

infatti, necessario suddividere ciascuna<br />

classe di prodotti in categorie<br />

merceologiche. Ogni categoria<br />

sarà pertanto caratterizzata da un<br />

determinato livello di qualità del<br />

prodotto stesso individuato attraverso<br />

la misura univoca di alcune<br />

grandezze considerate significative<br />

ai fini dell’impiego. La classificazione<br />

dei prodotti tende quindi a<br />

standardizzare i livelli di qualità<br />

richiesti nonché le caratteristiche<br />

e le prove impiegate per la loro<br />

individuazione. Per tale motivo<br />

tra queste norme rientrano quelle<br />

redatte dal Comitato Europeo di<br />

24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Normalizzazione, CEN, che costituiscono<br />

uno strumento fondamentale<br />

del meccanismo attraverso il<br />

quale assicurare la libera circolazione<br />

dei prodotti nell’ambito della<br />

Comunità Europea [1] .<br />

Le norme funzionali<br />

e di buona tecnica<br />

Le norme funzionali edibuona<br />

tecnica (si veda la tabella 1) possono<br />

essere presentate insieme in<br />

quanto definiscono, in molti casi,<br />

differenti aspetti di una problematica<br />

comune.<br />

Le prime riguardano essenzialmente<br />

gli aspetti cogenti e definiscono<br />

criteri di base che non possono<br />

essere valutati dal singolo<br />

professionista in quanto ponderano<br />

esigenze sociali, economiche e<br />

ambientali che sono spesso in contrasto<br />

tra loro; le seconde riguardano<br />

aspetti operativi della progettazione,<br />

costruzione e gestione delle<br />

infrastrutture e rappresentano delle<br />

linee comuni di indirizzo per gli<br />

operatori del settore.<br />

La principale normativa di riferimento<br />

per le costruzioni stradali<br />

è senz’altro il recente decreto ministeriale<br />

5 novembre 2001, «Norme<br />

funzionali e geometriche per<br />

la costruzione delle strade» [2] , e<br />

di cui si dirà in seguito. Tali norme<br />

si applicano per la costruzione<br />

di nuovi tronchi stradali e per<br />

l’adeguamento di tronchi stradali<br />

esistenti.<br />

Strettamente legati alle norme<br />

funzionali e geometriche sono i<br />

«Criteri per la classificazione della<br />

rete delle strade esistenti ai sensi<br />

dell’art. 13, commi 4 e 5, del<br />

Nuovo Codice della Strada», redatti<br />

dal Consiglio Nazionale delle<br />

Ricerche (Commissione di studio<br />

per le norme relative ai materiali<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

stradali e progettazione, costruzione<br />

e manutenzione strade), attualmente<br />

all’esame del Consiglio Superiore<br />

dei Lavori Pubblici.<br />

La classificazione rappresenta<br />

un dato fortemente innovativo nel<br />

nostro ordinamento, tendente ad<br />

uniformare su tutto il territorio nazionale<br />

le caratteristiche infrastrutturali<br />

delle diverse tipologie di<br />

strada.<br />

La sua rilevanza è evidente se<br />

si considera che il Codice fa riferimento<br />

a tale classifica (e non a<br />

quella amministrativa) sia nel fissare<br />

i limiti generali di velocità,<br />

sia nello stabilire le specifiche norme<br />

di tutela della strada, in particolare<br />

per quanto si riferisce alle<br />

fasce di rispetto, agli accessi ed<br />

alle diramazioni, alla pubblicità<br />

ed alle norme di comportamento.<br />

Propedeutica alla classificazione<br />

della rete è la redazione del<br />

Catasto delle strade, che rappresenta<br />

l’inventario di tutte le strade<br />

ad uso pubblico presenti sul territorio<br />

nazionale, con l’obiettivo primario<br />

di definirne la consistenza.<br />

I criteri che regolano il Catasto<br />

sono definiti dal D.M. 1˚ giugno<br />

2001 «Modalità di istituzione ed<br />

aggiornamento del Catasto delle<br />

strade ai sensi dell’art. 13, comma<br />

6, del decreto legislativo 30<br />

aprile 1992, n. 285, e successive<br />

modificazioni».<br />

Le indicazioni sono rivolte a<br />

tutti gli Enti proprietari di strade<br />

di uso pubblico: l’ANAS e le Società<br />

Concessionarie per le autostrade<br />

di interesse nazionale,<br />

l’ANAS per le altre strade di interesse<br />

nazionale, le Regioni per le<br />

strade regionali, le Province per le<br />

strade provinciali, i Comuni per le<br />

strade comunali sia urbane che extraurbane.<br />

L’accatastamento seguirà<br />

tempi diversi: le autostrade e le<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

strade di interesse nazionale entro<br />

due anni dalla data di entrata in<br />

vigore del decreto (27 gennaio<br />

2002), le strade regionali entro tre<br />

anni, le provinciali entro quattro,<br />

le comunali entro cinque.<br />

Le barriere di sicurezza<br />

Significativo impatto sulla sicurezza<br />

della circolazione hanno le<br />

norme sulle barriere di sicurezza<br />

(D.M. n. 223/1992 e successive<br />

modificazioni) che regolamentano<br />

la progettazione, l’omologazione<br />

e l’impiego delle barriere stradali<br />

di sicurezza. Il decreto ministeriale<br />

subordina l’impiego delle barriere<br />

di sicurezza al conseguimento<br />

del “certificato di idoneità tecnica”<br />

rilasciato dal Ministero dei Lavori<br />

Pubblici - Ispettorato Generale<br />

per la Circolazione e la <strong>Sicurezza</strong><br />

Stradale (sostituito, in mancanza,<br />

dai certificati delle prove d’urto<br />

in scala reale effettuate presso<br />

istituti autorizzati), e prescrive (articolo<br />

entrato in vigore nel 1999)<br />

che i progetti esecutivi relativi alle<br />

strade pubbliche extraurbane e<br />

a quelle urbane, con velocità di<br />

progetto maggiore o uguale a 70<br />

km/h, devono comprendere un apposito<br />

allegato progettuale, completo<br />

di relazione motivata sulle<br />

scelte, riguardante i tipi di barriere<br />

di sicurezza da adottare, la loro<br />

ubicazione, e le opere complementari<br />

connesse.<br />

Le gallerie stradali<br />

Sempre nell’ambito della sicurezza<br />

stradale, assume particolare<br />

rilievo il D.M. 6 dicembre 1999,<br />

n. 7938, sulla sicurezza della circolazione<br />

nelle gallerie stradali<br />

emanato sia per dare una tempestiva<br />

risposta alle esigenze di sicurezza<br />

evidenziate dai recenti incidenti,<br />

sia per avviare una fase conosci-<br />

[1] Fino ad un recente passato le norme di questo tipo sono state generalmente redatte in Italia dal CNR. Esse, non essendo<br />

ancora state completate tutte le norme CEN, costituiscono tuttora un ampio e valido quadro di riferimento.<br />

[2] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002, n. 4 e disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

D.M. 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»<br />

D.M. 1˚ giugno 2001 «Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai<br />

sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,<br />

e successive modificazioni»<br />

Rapporto di studio del Consiglio Nazionale<br />

delle Ricerche, Commissione<br />

di studio per le norme relative ai materiali<br />

stradali e progettazione, costruzione<br />

e manutenzione strade, all’esame<br />

del Consiglio Superiore dei Lavori<br />

Pubblici<br />

«Criteri per la classificazione della rete delle strade esistenti ai sensi<br />

dell’art. 13, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada»<br />

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione<br />

e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza»<br />

Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />

9 giugno 1995, n. 2595<br />

«Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.<br />

223»<br />

D.M. 15 ottobre 1996 «Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223,<br />

recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego<br />

delle barriere stradali di sicurezza»<br />

D.M. 3 giugno 1998 «Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,<br />

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e<br />

delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione»<br />

D.M. 11 giugno 1999 «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998,<br />

recante: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,<br />

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza»<br />

D.M. 8 agosto 2001, n. 4785 «Proroga termini dell’art. 3 del D.M. 11 giugno 1999»<br />

D.M. 30 novembre 1999 «Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle<br />

piste ciclabili. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»<br />

D.M. 30 novembre 1999 «Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle<br />

piste ciclabili. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»<br />

D.M. 6 dicembre 1999, n. 7938 «<strong>Sicurezza</strong> della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento<br />

ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»<br />

D.M. 5 giugno 2001 «<strong>Sicurezza</strong> nelle gallerie stradali»<br />

Direttiva 24 ottobre 2000 «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del<br />

Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione<br />

e la manutenzione»<br />

Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />

8 giugno 2001, n. 3698<br />

Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />

8 giugno 2001, n. 3699<br />

Documenti a carattere prenormativo<br />

approvati dalla Commissione di studio<br />

per le norme relative ai materiali<br />

stradali e progettazione, costruzione<br />

e manutenzione strade del CNR<br />

Consiglio Nazionale delle Ricerche,<br />

Bollettino Ufficiale n. 125/1988<br />

Consiglio Nazionale delle Ricerche,<br />

Bollettino Ufficiale n. 178/1995<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Norme funzionali e di buona tecnica<br />

«Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della<br />

sicurezza stradale»<br />

«Circolare sulle linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»<br />

l «Caratteristiche funzionali e geometriche delle aree di sosta, di parcheggio<br />

e di servizio di autostrade e strade extraurbane principali»<br />

l «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni<br />

stradali»<br />

l «Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d’appalto»<br />

l «Norme tecniche per la disciplina della costruzione e manutenzione<br />

delle infrastrutture stradali»<br />

l «Sistemi di regolazione del traffico: linee guida per la progettazione»<br />

l «Sistemi di informazione all’utenza: linee guida per la progettazione»<br />

l «Sistemi di monitoraggio del traffico: linee guida per la progettazione»<br />

«Istruzioni per la pianificazione della manutenzione stradale»<br />

«Catalogo delle pavimentazioni stradali»<br />

TABELLA 1<br />

26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


tiva sugli effettivi livelli di rischio<br />

delle gallerie inserite lungo la rete<br />

stradale italiana. Il decreto ministeriale<br />

richiede un miglioramento generale<br />

delle condizioni di sicurezza<br />

in galleria richiamando il rispetto<br />

del nuovo Codice della Strada e<br />

definendo le dotazioni minime di<br />

impianti di sicurezza.<br />

Nell’ambito dell’ampio quadro<br />

normativo, definito o in corso di<br />

definizione (si veda la tabella 1),<br />

si richiama l’attenzione sui recenti<br />

studi eseguiti per conto del Ministero<br />

dei Lavori Pubblici da alcune<br />

Università, il cui risultato è rappresentato<br />

dai documenti a carattere<br />

prenormativo [3] approvati dalla<br />

Commissione di studio per le norme<br />

relative ai materiali stradali e<br />

progettazione, costruzione e manutenzione<br />

strade del CNR, e dalle<br />

Circolari Ministeriali 8 giugno<br />

2001, n. 3698 «Circolare sulle linee<br />

guida per la redazione dei piani<br />

urbani della sicurezza stradale»,<br />

e n. 3699 «Circolare sulle linee<br />

guida per le analisi di sicurezza<br />

delle strade».<br />

Le linee guida per la redazione<br />

dei piani della sicurezza stradale<br />

urbana configurano questi come fa-<br />

TC226<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

si dei PUT che si possono identificare<br />

con due livelli di pianificazione<br />

differenti: il livello direttore e<br />

il livello attuativo. Esse definiscono<br />

gli obiettivi, i contenuti e i<br />

criteri metodologici per la redazione<br />

dei piani della sicurezza, evidenziando<br />

che un’esigenza prioritaria<br />

per il miglioramento della sicurezza<br />

è la riduzione degli incidenti<br />

in ambito urbano, che rappresentano<br />

il 75% degli incidenti<br />

complessivi e coinvolgono in misura<br />

predominante le utenze deboli.<br />

Le linee guida per le analisi di<br />

sicurezza delle strade definiscono<br />

un approccio innovativo alla sicurezza<br />

stradale consistente nello studio<br />

dei problemi di sicurezza secondo<br />

una strategia di tipo preventivo,<br />

basata cioè su interventi effettuati<br />

prima che avvengano incidenti,<br />

piuttosto che sul tradizionale<br />

approccio correttivo consistente<br />

nella realizzazione di interventi<br />

migliorativi solo dopo che si è manifestata<br />

un’anomala concentrazione<br />

di incidenti in siti specifici.<br />

Le norme di prodotto<br />

Nel prossimo futuro le norme<br />

Gruppi di lavoro dei Comitati Tecnici 226 e 227<br />

e norme prodotte<br />

Numero<br />

di norme<br />

TC227<br />

nazionali dei Paesi membri della<br />

Comunità Europea saranno sostituite<br />

da norme europee, che disciplineranno<br />

secondo un indirizzo comune<br />

le caratteristiche dei materiali<br />

e dei prodotti, consentendone la<br />

libera circolazione all’interno del<br />

Mercato Unico.<br />

La redazione delle norme CEN<br />

è svolta da Comitati Tecnici (TC),<br />

ciascuno dei quali opera in un distinto<br />

settore ed è a sua volta distinto<br />

in gruppi di lavoro (WG).<br />

All’interno del CEN l’Italia è rappresentata<br />

dall’UNI, Ente Nazionale<br />

Italiano di Unificazione.<br />

I Comitati Tecnici che operano<br />

nel settore stradale sono i TC 226,<br />

«Attrezzature stradali» e TC 227,<br />

«Materiali stradali», disaggregati<br />

in numerosi Gruppi di lavoro (si<br />

veda la tabella 2) suddivisi a loro<br />

volta in Task Groups.<br />

Tali organi sono seguiti in buona<br />

parte da rappresentanti italiani<br />

facenti capo alla Commissione Infrastrutture<br />

Stradali e Opere Civili<br />

dell’UNI, divisa a sua volta in sottocommissioni<br />

e gruppi di lavoro.<br />

In tabella 2 sono riportati i<br />

gruppi di lavoro dei TC 226 e 227<br />

con il numero di norme finora prodotte<br />

da ciascuno di essi.<br />

Numero<br />

di norme<br />

Barriere stradali di sicurezza 4 Conglomerati bituminosi 12<br />

Segnaletica orizzontale 14 Trattamenti superficiali 4<br />

Segnaletica verticale 1 Materiali per strade di calcestruzzo 3<br />

Dispositivi di regolazione del traffico 4<br />

Misti cementati e granulari e materiali<br />

marginali<br />

-<br />

Barriere antirumore 5 Caratteristiche superficiali -<br />

Dispositivi antiabbagliamento 2 Pavimentazioni per aeroporti -<br />

Parcometri 1<br />

Dispositivi cedevoli 1<br />

[3] I documenti sono consultabili sul sito http://alpha2.civ.uniroma2.it/dbstrade/.<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

NORMA<br />

Barriere di sicurezza stradali<br />

OGGETTO<br />

UNI EN 1317-1 Terminologia e criteri generali per i metodi di prova<br />

UNI EN 1317-2<br />

Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le<br />

barriere di sicurezza<br />

UNI EN 1317-3<br />

Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di<br />

prova per attenuatori d'urto<br />

Materiali per segnaletica orizzontale<br />

UNI EN 1312 Requisiti per il controllo di produzione in fabbrica<br />

UNI EN 1423 Materiali da postspruzzare. Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele.<br />

UNI EN 1424 Microsfere di vetro da premiscelare<br />

UNI EN 1436 Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada<br />

UNI EN 1463-1 Inserti stradali catarifrangenti. Requisiti delle prestazioni iniziali<br />

UNI EN 1463-2 Inserti stradali catarifrangenti. Specifiche delle prestazioni delle prove su strada<br />

UNI EN 1790 Materiali preformati per segnaletica orizzontale<br />

UNI EN 1824 Prove su strada<br />

UNI EN 12802 Metodi di laboratorio per l'identificazione<br />

UNI ENV 13459-1 Controllo qualità - Campionamento da prodotti immagazzinati e prove<br />

UNI ENV 13459-2<br />

Controllo qualità - Linee guida per la preparazione dei piani di qualità per l'applicazione<br />

dei materiali<br />

UNI ENV 13459-3 Controllo qualità - Prestazioni in uso<br />

Regolatori semaforici<br />

UNI EN 12675 Requisiti di sicurezza funzionale<br />

Attrezzatura per il controllo del traffico<br />

UNI EN 12368 Lanterne semaforiche<br />

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale<br />

UNI EN 1793-1<br />

UNI EN 1793-2<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Norme CEN prodotte dai TC 226 e 227<br />

disponibili in versione ufficiale in lingua italiana<br />

TABELLA 3<br />

Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Caratteristiche<br />

intrinseche di assorbimento acustico<br />

Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Caratteristiche<br />

intrinseche di assorbimento acustico per via aerea<br />

UNI EN 1793-3<br />

Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Spettro normalizzato<br />

del rumore da traffico<br />

UNI EN 1794-1 Prestazioni non acustiche - Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità<br />

UNI EN 1794-2<br />

Dispositivi cedevoli<br />

Prestazioni non acustiche - Requisiti generali di sicurezza e ambientali<br />

UNI EN 12767<br />

<strong>Sicurezza</strong> passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali: metodi di laboratorio<br />

per l'identificazione<br />

Dispositivi anti-abbagliamento per strade<br />

UNI EN 12676-1 Prestazioni e caratteristiche<br />

UNI EN 12676-2 Metodi di prova<br />

28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Parcometri<br />

UNI CEI EN 12414 Requisiti tecnici e di funzionamento<br />

Miscele bituminose. Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo<br />

UNI EN 12697-3 Recupero del vapore<br />

UNI EN 12697-4 Recupero del bitume: colonna di frazionamento<br />

UNI EN 12697-10 Compattabilità<br />

UNI EN 12697-13 Misurazione della temperatura<br />

UNI EN 12697-14 Contenuto d'acqua<br />

UNI EN 12697-27 Campionamento<br />

UNI EN 12697-28<br />

Preparazione dei campioni per la determinazione del contenuto di legante, di acqua e<br />

della gradazione<br />

TC Argomenti<br />

Numero di norme<br />

prodotte<br />

Numero di norme<br />

tradotte in italiano<br />

TC 336 (ex 19) Bitumi 25 13<br />

TC 50 Pali per Illuminazione 6 6<br />

TC 104 Calcestruzzi 82 29<br />

TC 154 Aggregati 54 40<br />

TC 189 Geotessili e prodotti affini 33 9<br />

TC 178 Pavimentazioni lapidee per esterno 3 0<br />

TC 278<br />

Telematica applicata alle strade e al traffico<br />

(norme sperimentali)<br />

NORMA OGGETTO<br />

Bitumi<br />

UNI EN 12592 Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della solubilità<br />

20 15<br />

UNI EN 12593<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del punto di rottura secondo il metodo<br />

Fraass<br />

UNI EN 12595 Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della viscosità cinematica<br />

UNI EN 12596<br />

UNI EN 12606-2<br />

UNI EN 12607-2<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

TABELLA 4<br />

Comitati Tecnici che trattano argomenti che interessano<br />

anche il settore stradale e le relative norme<br />

TABELLA 5<br />

Norme CEN prodotte dai TC 19, 50, 104, 154, 178, 189 e 278<br />

disponibili in versione ufficiale in lingua italiana<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della viscosità dinamica con capillare<br />

sotto vuoto<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del contenuto di paraffina - Metodo per<br />

estrazione<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all'indurimento per<br />

effetto del calore e dell'aria - Metodo TFOT<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

UNI EN 12607-3<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all'indurimento per<br />

effetto del calore e dell'aria - Metodo RFT<br />

UNI EN 1425 Bitume e leganti bituminosi - Caratterizzazione delle proprietà sensoriali<br />

UNI EN 1429<br />

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del residuo alla setacciatura di emulsioni<br />

bituminose e determinazione della stabilità allo stoccaggio per setacciatura<br />

UNI EN 58<br />

Pali per illuminazione<br />

Campionamento dei leganti bituminosi<br />

UNI CR 40-6 Verifica del progetto strutturale mediante calcolo<br />

UNI EN 40-1 Definizioni e termini<br />

UNI EN 40-2 Dimensioni e tolleranze<br />

UNI EN 40-5 Specifiche per i pali in acciaio<br />

UNI EN 40-6 Specifiche per i pali in alluminio<br />

UNI EN 40-9<br />

Calcestruzzi<br />

Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso<br />

UNI EN 12350-1 Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento<br />

UNI EN 12350-2 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono<br />

UNI EN 12350-3 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova VÈbÈ<br />

UNI EN 12350-4 Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di compattabilità<br />

UNI EN 12350-5 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento alla tavola a scosse<br />

UNI EN 12350-6 Prova sul calcestruzzo fresco - Massa volumica<br />

UNI EN 12504-2<br />

UNI EN 12636<br />

Aggregati<br />

UNI EN 1097-1<br />

UNI EN 1097-2<br />

UNI EN 1097-3<br />

UNI EN 1097-4<br />

UNI EN 1097-5<br />

UNI EN 1097-6<br />

UNI EN 1097-7<br />

UNI EN 1097-8<br />

UNI EN 1097-9<br />

UNI EN 12370<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice<br />

sclerometrico<br />

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -<br />

Metodi di prova - Determinazione dell'aderenza calcestruzzo su calcestruzzo<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della resistenza all'usura (micro-Deval)<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la<br />

determinazione della resistenza alla frammentazione<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della porosità del filler secco compattato<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della massa volumica del filler - Metodo con picnometro<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

del valore di levigabilità<br />

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />

della resistenza all'usura per abrasione da pneumatici chiodati - Prova scandinava<br />

Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla cristallizzazione<br />

dei sali<br />

UNI EN 12372<br />

Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione sotto<br />

carico concentrato<br />

UNI EN 12407 Metodi di prova per pietre naturali - Esame petrografico<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


UNI EN 1367-1<br />

UNI EN 1367-2<br />

Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione<br />

della resistenza al gelo e disgelo<br />

Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al<br />

solfato di magnesio<br />

UNI EN 1367-4<br />

Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione<br />

del ritiro per essiccamento<br />

UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica<br />

UNI EN 1925<br />

Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del coefficiente di assorbimento<br />

d'acqua per capillarità<br />

UNI EN 1926 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a compressione<br />

UNI EN 1936<br />

UNI EN 932-1<br />

UNI EN 932-2<br />

UNI EN 932-3<br />

UNI EN 932-5<br />

UNI EN 932-6<br />

UNI EN 933-1<br />

UNI EN 933-2<br />

UNI EN 933-3<br />

UNI EN 933-4<br />

UNI EN 933-5<br />

UNI EN 933-7<br />

UNI EN 933-8<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle masse volumiche reale e<br />

apparente e della porosità totale aperta<br />

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di<br />

campionamento<br />

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la<br />

riduzione dei campioni di laboratorio<br />

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e<br />

terminologia per la descrizione petrografica semplificata<br />

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Attrezzatura<br />

comune e taratura<br />

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Definizioni di<br />

ripetibilità e riproducibilità<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

della forma dei granuli - Coefficiente di appiattimento<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

della forma dei granuli - Indice di forma<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />

del contenuto di conchiglie - Percentuale di conchiglie negli aggregati grossi<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei<br />

fini - Prova dell'equivalente in sabbia<br />

UNI EN 933-9<br />

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei<br />

fini - Prova del blu di metilene<br />

Geotessili e prodotti affini<br />

UNI EN 12224 Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici<br />

UNI EN 12225<br />

Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante prova di interramento<br />

UNI EN 12447 Metodo di prova selettivo per la determinazione della resistenza all'idrolisi in acqua<br />

UNI EN 13249<br />

Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette<br />

a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)<br />

UNI EN 30320 Identificazione in sito<br />

UNI EN 918 Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del cono)<br />

UNI EN 963 Campionamento e preparazione dei provini<br />

UNI EN 964-1 Determinazione dello spessore a pressioni stabilite - Strati singoli<br />

UNI EN 965 Determinazione della massa areica<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

Telematica applicata alle strade e al traffico<br />

UNI CEI 70031<br />

UNI ENV 12313-2<br />

UNI ENV 12313-4<br />

UNI ENV 12314-1<br />

UNI ENV 12315-1<br />

UNI ENV 12315-2<br />

Norma Quadro - Prospetto generale delle applicazioni, riferimenti ed indirizzi<br />

normativi<br />

Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />

codifica dei messaggi di traffico - Codici di eventi e di informazioni per il<br />

Sistema Dati via Radio (RDS) - Canale dei Messaggi sul Traffico (TMC)<br />

Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />

codifica dei messaggi di traffico - Protocollo di codifica per il sistema dati via<br />

radio RDS - Canale Messaggi sul traffico (TMC) (RDS-TMC) - RDS TMC utilizzante<br />

ALERT Plus con ALERT C<br />

Identificazione automatica dei veicoli e degli equipaggiamenti. Architettura<br />

di riferimento e terminologia<br />

Informazioni sul traffico a chi viaggia (TTI). Messaggi TTI attraverso comunicazioni<br />

radio dedicate a corto raggio. Specifica dei dati - Collegamento “dall'alto<br />

in basso” (dal bordo strada al veicolo)<br />

Informazioni sul traffico a chi viaggia (TTI). Messaggi TTI attraverso comunicazioni<br />

radio dedicate a corto raggio. Specifica dei dati - Specifica dei dati -<br />

Collegamento “dal basso in alto” (dal veicolo al bordo strada)<br />

UNI ENV 12694<br />

Trasporto pubblico - Veicoli stradali - Specifiche dimensionali per segnali<br />

elettronici esterni di tipo variabile<br />

UNI ENV 12796 Trasporto pubblico - Validatrici<br />

UNI ENV 13106<br />

UNI ENV 13149-1<br />

UNI ENV 13149-2<br />

UNI ENV 13777<br />

UNI ENV ISO 14815<br />

UNI ENV ISO 14816<br />

UNI ENV ISO 14819-3<br />

Di 33 delle norme in tabella 2<br />

è già disponibile la versione ufficiale<br />

in lingua italiana (si veda<br />

la tabella 3).<br />

In seno al CEN operano anche<br />

altri Comitati Tecnici che si occupano<br />

di argomenti che hanno,<br />

in parte, attinenza con il settore<br />

stradale. Essi sono riportati in<br />

tabella 4. Le principali norme prodotte<br />

dai comitati indicati in tabella<br />

4 che possono interessare il set-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Dizionario DATEX per le informazioni relative al traffico ed al viaggio (versione<br />

3.1a)<br />

Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione dei veicoli su<br />

strada - Definizione e regole di applicazione di WORLDFIP per trasmissione<br />

dati a bordo veicolo<br />

Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione dei veicoli su<br />

strada - Specifiche di cablaggio WORLDFIP<br />

Specifiche DATEX per lo scambio di dati tra centri per l'informazione sul<br />

traffico e sul viaggio (versione 1.2a)<br />

Identificazione automatica dei veicoli e delle unità per il carico - Specifiche di<br />

sistema<br />

Identificazione automatica dei veicoli e delle unità per il carico - Numerazione<br />

e strutture dati<br />

Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />

codifica dei messaggi di traffico - Riferimento alle località per ALERT-C<br />

tore stradale sono riportate in tabella<br />

5.<br />

Le norme per la costruzione<br />

delle strade<br />

Tra gli scopi delle norme, un<br />

peso rilevante assume la sicurezza<br />

della circolazione, in considerazione<br />

sia degli obiettivi espressi<br />

dal Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong><br />

Stradale e dal programma comunitario<br />

“Promuovere la Sicurez-<br />

za Stradale nell’Unione Europea”<br />

sia del rilevante costo sociale costituito<br />

dai danni alle persone e<br />

alle cose derivanti dalla circolazione<br />

dei veicoli, stimato pari a circa<br />

25.000.000 di euro annui.<br />

Il decreto 5 novembre 2001,<br />

«Norme funzionali e geometriche<br />

per la costruzione delle strade»,<br />

che si basa essenzialmente su uno<br />

studio coordinato dell’Università<br />

di Trieste, ampiamente discusso,<br />

32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


emendato e approvato dalla citata<br />

Commissione CNR e successivamente<br />

dal Consiglio Superiore dei<br />

lavori pubblici, è improntato soprattutto<br />

al miglioramento della<br />

sicurezza della circolazione e introduce<br />

sostanziali modifiche rispetto<br />

alle precedenti norme del<br />

CNR.<br />

Esso prescrive che ciascun progetto<br />

stradale sia valutato, tenendo<br />

conto della domanda di trasporto,<br />

in relazione alle sue caratteristiche<br />

nel contesto della rete (riferendosi<br />

con ciò al tipo di movimento<br />

servito, all’entità dello spostamento,<br />

alla funzione assunta<br />

nel contesto territoriale attraversato<br />

e alle componenti di traffico e<br />

relative categorie) e che le caratteristiche<br />

geometriche della strada<br />

siano congruenti con la funzione,<br />

in modo tale da evitare situazioni<br />

potenzialmente generatrici di incidenti<br />

derivanti da incompatibilità<br />

tra caratteristiche del traffico e<br />

proprietà della strada.<br />

Per garantire la congruenza della<br />

strada con la funzione, la norma<br />

prescrive specifiche sezioni<br />

trasversali e l’omogeneità, da valutarsi<br />

analiticamente, tra gli elementi<br />

successivi del tracciato. I<br />

nuovi tracciati stradali saranno<br />

pertanto caratterizzati da una variazione<br />

graduale degli elementi,<br />

ovvero saranno più scorrevoli e<br />

privi di insidie.<br />

Al fine di verificare la successione<br />

degli elementi è richiesta la<br />

redazione del diagramma di velocità,<br />

che costituisce la rappresentazione<br />

grafica dell’andamento della<br />

velocità di progetto in funzione<br />

della progressiva dell’asse stradale<br />

e si costruisce sulla base del<br />

tracciato planimetrico.<br />

Le velocità di progetto, per ciascuna<br />

tipologia di strada, devono<br />

essere contenute entro un campo<br />

definito «intervallo di velocità di<br />

progetto», i cui limiti superiore e<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

inferiore costituiscono le velocità<br />

di riferimento per la progettazione<br />

rispettivamente degli elementi<br />

meno e più vincolanti del tracciato.<br />

Le nuove norme prescrivono<br />

un intervallo di velocità molto più<br />

ampio delle precedenti partendo<br />

dalla considerazione, avallata da<br />

riscontri sperimentali, che le velocità<br />

tenute in pratica dagli utenti<br />

sono abbastanza elevate in quanto<br />

condizionate molto poco dalla larghezza<br />

della sezione come viceversa<br />

le precedenti norme presupponevano.<br />

In effetti, il condizionamento<br />

è dato, in misura apprezzabile,<br />

essenzialmente dall’andamento<br />

planimetrico.<br />

Le sezioni trasversali, che incidono<br />

in misura rilevante sui costi<br />

di costruzione e manutenzione, sono<br />

state modificate per tenere conto<br />

delle norme sulle barriere di<br />

sicurezza, nel senso che gli elementi<br />

della sezione devono essere<br />

progettati in modo da consentire<br />

il corretto funzionamento dei dispositivi<br />

di ritenuta. In tal modo<br />

risultano maggiorate le dimensioni<br />

sia dello spartitraffico sia dei<br />

margini esterni. Inoltre, le norme<br />

richiedono che la sezione stradale<br />

sia mantenuta di dimensioni costanti<br />

anche sulle opere d’arte<br />

(ponti, viadotti e gallerie), cosa<br />

che comporta un miglioramento<br />

della sicurezza e del comfort. Nelle<br />

gallerie a doppio foro, oltre il<br />

mantenimento della sezione trasversale<br />

corrente, è richiesta la realizzazione<br />

di collegamenti pedonali<br />

e di passaggi carrabili; inoltre,<br />

nelle gallerie lunghe oltre 1<br />

km sono previste piazzole di sosta<br />

ogni 600 m.<br />

Senza entrare nel dettaglio tecnico<br />

di tutte le innovazioni della<br />

normativa, si rileva che l’esigenza<br />

di miglioramento della sicurezza,<br />

con i vincoli progettuali da<br />

essa dettati, comporta maggiori<br />

costi di costruzione ed accentua i<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

problemi di inserimento ambientale<br />

dell’infrastruttura stradale.<br />

La nuova norma, improntata a<br />

principi basati sui più recenti risultati<br />

della ricerca scientifica, anche<br />

per la cogenza derivante dall’emanazione<br />

in forma di decreto, pone<br />

indubbiamente al progettista più<br />

vincoli della precedente, ma va<br />

osservato che sono possibili delle<br />

deroghe. Infatti, l’art. 3 consente<br />

che allorché particolari condizioni<br />

locali, ambientali, archeologiche<br />

ed economiche non consentano<br />

il pieno rispetto delle norme,<br />

possono essere adottate soluzioni<br />

progettuali diverse purché esse siano<br />

supportate da analisi di sicurezza.<br />

Occorrerà in tal caso ottenere<br />

il parere favorevole del Consiglio<br />

Superiore dei lavori Pubblici<br />

per le strade più importanti (autostrade,<br />

strade extraurbane principali<br />

ed urbane di scorrimento) e<br />

del Provveditorato Regionale per<br />

le altre.<br />

È importante, infine, evidenziare<br />

che affinché i maggiori investimenti<br />

derivanti dal rispetto delle<br />

nuove norme diano efficaci risultati<br />

è necessario intervenire anche<br />

sugli aspetti comportamentali dei<br />

guidatori, sia con azioni di educazione<br />

nei riguardi della sicurezza<br />

stradale sia con azioni di repressione,<br />

che potrebbero essere attuate<br />

con efficacia molto maggiore<br />

dell’attuale con l’introduzione dei<br />

sistemi automatizzati per il rilievo<br />

e la sanzione delle infrazioni,<br />

sia con l’introduzione dei dispositivi<br />

intelligenti per il controllo della<br />

velocità a bordo veicolo.<br />

In ultimo va ricordato che la<br />

norma non si applica alle strade<br />

di montagna collocate su terreni<br />

morfologicamente difficili, a particolari<br />

categorie di strade urbane,<br />

quali ad esempio quelle collocate<br />

in zone residenziali, ed alle<br />

strade locali a destinazione particolare.<br />

l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33


SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

Con la delibera 29 novembre 2002 erogati 130 milioni di euro per le regioni<br />

Il CIPE finanzia il Programma di a tuazione<br />

del Piano de la <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

di Gian Luca Spitella, esperto in servizi pubblici locali<br />

La somma non è molto elevata<br />

se si considera che 130 milioni<br />

di euro dovranno essere suddivisi<br />

tra le regioni, ma la decisione<br />

con cui lo scorso 29 novembre<br />

il CIPE ha approvato alcuni<br />

finanziamenti per il Piano Nazionale<br />

della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

è recepito dagli operatori<br />

del settore come un segnale<br />

della direzione intrapresa dal<br />

Governo per la lotta agli incidenti<br />

mortali sulle nostre strade.<br />

Le priorità del Piano Nazionale<br />

della <strong>Sicurezza</strong> vanno dalla<br />

messa in sicurezza delle strade<br />

extraurbane e urbane a<br />

massimo rischio alla manutenzione<br />

programmata della rete<br />

stradale, ma vi sono anche delle<br />

definizioni più dettagliate<br />

degli interventi come: la creazione<br />

di rotonde, la creazione<br />

di aree pedonali e di zone a 30<br />

km/h; l’educazione alla sicurezza<br />

stradale nelle scuole, il sostegno<br />

al trasporto collettivo,<br />

la creazione di uffici di polizia<br />

locale, lo sviluppo di convenzioni<br />

con categorie di imprese<br />

per lo sviluppo di progetti pubblico-privato.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Iprovvedimenti assunti dal Comitato<br />

Interministeriale per la Programmazione<br />

Economica riguardano<br />

principalmente le cosiddette Grandi<br />

Opere.<br />

Oltre a 450 milioni di euro di finanziamenti<br />

per la salvaguardia di Venezia<br />

attraverso il progetto Mose vi sono<br />

300 milioni per il completamento della<br />

terza corsia del Grande Raccordo<br />

Anulare di Roma; 35 milioni per i lavori<br />

di ammodernamento dell’autostrada<br />

Napoli-Pompei-Salerno (il cui costo<br />

complessivo di 175 milioni è sostenuto<br />

per 140 milioni dalla Società autostrade<br />

meridionali); circa 37 milioni<br />

per il risanamento ambientale ed idrogeologico<br />

del sottosuolo di Napoli.<br />

A questi si aggiungono 90 milioni<br />

per la linea metropolitana Alifana di<br />

Napoli. 62 milioni per il collegamento<br />

con la A1 della superstrada Benevento-Caianello.<br />

Ma se gli interventi elencati sono<br />

di grande impatto a livello nazionale,<br />

le Regioni e gli enti locali sono più<br />

coinvolti proprio dall’approvazione<br />

del “Programma Annuale di attuazione<br />

del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

per il 2002”. In questo caso, infatti, la<br />

partecipazione degli enti locali e dei<br />

gestori delle strade sarà attiva e determinante.<br />

Il Programma Annuale «individua<br />

le linee di azione di maggiore impatto<br />

sui livelli di sicurezza stradale», finendo<br />

con il puntare l’attenzione su 15<br />

azioni tra tutte quelle elencate nel Piano<br />

Nazionale. Le priorità stabilite vanno<br />

dalla messa in sicurezza delle strade<br />

extraurbane e urbane a massimo<br />

rischio alla manutenzione programmata<br />

della rete stradale, ma vi sono anche<br />

delle definizioni più dettagliate<br />

degli interventi come: la creazione di<br />

rotonde, la creazione di aree pedonali<br />

e di zone a 30 km/h; l’educazione alla<br />

sicurezza stradale nelle scuole, il sostegno<br />

al trasporto collettivo, la creazione<br />

di uffici di polizia locale, lo<br />

sviluppo di convenzioni con categorie<br />

di imprese per lo sviluppo di progetti<br />

pubblico-privato.<br />

Tutti progetti piuttosto impegnativi<br />

da un punto di vista finanziario,<br />

aspetto del quale il Programma si occupa<br />

nel punto 4 del documento, nel<br />

quale si legge: «il canale di finanziamento<br />

è costituito dalle risorse rese<br />

disponibili dalla legge n. 488/1999»<br />

ovvero la Finanziaria 2000, «per un<br />

complesso di 375 miliardi di lire pari<br />

a 193 milioni di euro».<br />

I 130 milioni di euro definiti dal<br />

CIPE sono determinati nel punto successivo<br />

in cui si legge: «tali risorse<br />

determinano investimenti per circa<br />

129,114 milioni di euro».<br />

Sulle modalità di erogazione della<br />

somma, coerentemente con il processo<br />

di trasferimento di poteri e di autonomia<br />

dallo Stato alle Regioni, entrano in<br />

gioco in maniera diretta queste ultime.<br />

Il meccanismo è piuttosto complesso<br />

perché prevede che lo Stato garantisca<br />

l’accesso ad un mutuo a fondo perduto<br />

- destinato a finanziare tra il 50 e<br />

il 60% del costo dei progetti presentati<br />

- ma soltanto di quei progetti ritenuti<br />

“meritevoli” dalle commissioni di selezione<br />

predisposte a livello regionale.<br />

La ripartizione delle risorse (si veda<br />

la tabella 1) è proporzionale al<br />

numero di incidenti mortali rilevato<br />

negli anni ed al livello di pericolosità<br />

dei tratti stradali specifici nelle varie<br />

regioni. Complessivamente, alle regioni<br />

del centro-nord sono andate il<br />

65% delle risorse ed il restante 25%<br />

alle regioni meridionali<br />

All’interno di ogni regione, poi, la<br />

suddivisione delle risorse sarà interamente<br />

determinata dalla selezione dei<br />

singoli progetti. Commissioni regiona-<br />

34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


li (formate da membri di Anci, Upi,<br />

regione e rappresentanti del Ministero<br />

delle Infrastrutture) valuteranno quali<br />

progetti, presentati magari dai comuni,<br />

siano “meritevoli” del finanziamento<br />

sulla base della loro incidenza<br />

nella riduzione del numero di vittime<br />

della strada. Gli stessi progetti, una<br />

volta selezionati, finanziati ed attuati,<br />

dovrebbero essere oggetto di un successivo<br />

monitoraggio destinato a comparare<br />

i dati precedenti e successivi<br />

alla messa in opera.<br />

Secondo Maurizio Coppo, responsabile<br />

della segreteria tecnica del Piano<br />

Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

«si è inaugurato un nuovo modo di<br />

pensare, stabilendo criteri legati all’ef-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

fettivo funzionamento dei progetti e<br />

somme che si sia veramente in grado<br />

di spendere. L’intervento di oggi, sia<br />

in termini di finanziamento che di tipologia<br />

di progetti, è un primo passo di<br />

tipo urgente. La filosofia è però quella<br />

del lungo periodo destinata a far crescere<br />

gradualmente ma regolarmente<br />

il livello di sicurezza delle strade».<br />

Sul livello di sicurezza delle strade<br />

e sulla delibera CIPE si è pronunciato<br />

anche il presidente del Comitato Risk<br />

Management, Enrico Ferri (ex Ministro<br />

dei Lavori Pubblici, oggi parlamentare<br />

europeo): «la delibera è un<br />

segnale positivo sul piano della civiltà,<br />

perché aiuta le strade più a rischio.<br />

Il documento sarà trainante anche<br />

per l’unione europea - ha conti-<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

Articolo<br />

nuato Ferri che proprio nei giorni scorsi<br />

ha presentato alla Commissione<br />

UE un’interrogazione parlamentare<br />

sulle barriere autostradali - che dovrà<br />

intervenire con finanziamenti più incisivi<br />

e legislazioni specifiche sulla sicurezza».<br />

Come giudicano il provvedimento<br />

gli operatori della sicurezza stradale?<br />

Per Gabriella Gherardi, presidente dell’AISES<br />

(Associazione Italiana Segnaletica<br />

e <strong>Sicurezza</strong>): «finalmente<br />

siamo arrivati in fondo al Piano Nazionale<br />

per la <strong>Sicurezza</strong> con finanziamenti<br />

che seguono criteri di priorità.<br />

L’approccio sistemico della gestione<br />

del rischio deve tenere conto sia della<br />

manutenzione delle infrastrutture che<br />

della mobilità sulle strade».<br />

Quota % Valore (Lit min) Valore (∴000)<br />

Piemonte 7,539% 1.884,830 973,434<br />

Valle D’Aosta 0,247% 61,744 31,888<br />

Lombardia 15,487% 3.871,784 1.999,610<br />

Provincia di Trento 0,849% 212,319 109,654<br />

Provincia di Bolzano 0,962% 240,606 124,262<br />

Veneto 7,643% 1.910,633 986,759<br />

Friuli Venezia Giulia 2,361% 590,161 304,793<br />

Liguria 2,794% 698,587 360,790<br />

Emilia Romagna 8,898% 2.224,606 1.148,913<br />

Toscana 6,161% 1.540,149 795,420<br />

Umbria 1,784% 445,869 230,272<br />

Marche 2,999% 749,837 387,259<br />

Lazio 7,276% 1.818,875 939,371<br />

Regioni del Centro Nord 65,000% 16.250,00 8.392,425<br />

Abruzzo 3,842% 960,586 496,102<br />

Molise 1,100% 275,003 142,027<br />

Campania 5,890% 1.472,450 760,457<br />

Puglia 6,137% 1.534,195 792,346<br />

Basilicata 1,760% 439,886 227,182<br />

Calabria 4,310% 1.077.594 556,531<br />

Sicilia 8,417% 2.104,364 1.086,813<br />

Sardegna 3,544% 885,922 457,540<br />

Regioni Meridionali 35,000% 8.750,000 4.518,998<br />

Totale 100,000% 25.000,000 12.911,422<br />

TABELLA 1<br />

Finanziamenti CIPE ripartiti per regione<br />

per il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />

Valori riferiti alla prima annualità dei limiti di impegno quindicennale,<br />

pari a 25 miliardi per anno, come previsto dall’art. 56 della legge 488/1999<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

di Mario Gallo, cultore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino<br />

e componente del Comitato per la Formazione dell’AIAS<br />

«Con la conversione con modifiche<br />

del decreto legge 25 settembre<br />

2002, n. 210, per opera<br />

della legge 22 novembre 2002,<br />

n. 266, recante «Disposizioni<br />

urgenti in materia di emersione<br />

del lavoro sommerso e di<br />

rapporti di lavoro a tempo parziale»<br />

(in Gazzetta Ufficiale<br />

del 23 novembre 2002, n. 275)<br />

la disciplina sull’emersione del<br />

lavoro nero e della sanatoria<br />

degli illeciti in materia di sicurezza<br />

del lavoro è stata oggetto<br />

di un ulteriore processo di<br />

revisione, attraverso la soppressione<br />

dello strumento dell’emersione<br />

automatica (art. 1,<br />

legge n. 383/2001) e il restyling<br />

dell’istituto dell’emersione<br />

progressiva (art. 1-bis,<br />

legge n. 383/2001), ulteriormente<br />

prorogato al 15 maggio<br />

2003 e con alcune importanti<br />

novità in materia di ispezioni e<br />

verifiche, controllo della procedura<br />

e appalti pubblici.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La sospensione delle ispezioni e la sanatoria degli illeciti secondo la nuova legge n. 266/2002<br />

Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />

e prorogata al 15 maggio 2003 que la progressiva<br />

Il piano straordinario<br />

dei controlli: i primi risultati<br />

Per meglio comprendere l’importanza<br />

del nuovo provvedimento, e il clima<br />

in cui lo stesso è stato maturato, appare<br />

necessario compiere una riflessione<br />

preliminare in ordine ai primi effetti<br />

dell’attività di controllo straordinario<br />

sull’economia sommersa. Disciplinata<br />

energicamente dalla legge n. 73/2002 e<br />

dalla delibera CIPE n. 38/2002, secondo<br />

i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate<br />

tra il mese di luglio e quello di<br />

ottobre, i controlli effettuati - in collaborazione<br />

con la Guardia di Finanza,<br />

Ministero del Lavoro, INPS e INAIL,<br />

spesso anche con l’intervento delle<br />

ASL - hanno interessato ben 21.199<br />

imprese, ed hanno portato alla scoperta<br />

di 13.151 lavoratori irregolari (si veda<br />

la tabella 1). Evidentemente la previsione<br />

della nuova sanzione amministrativa<br />

«dal 200 al 400 per cento dell’importo,<br />

per ciascun lavoratore irregolare,<br />

del costo del lavoro calcolato sulla<br />

base dei vigenti contratti collettivi nazionali,<br />

per il periodo compreso tra<br />

l’inizio dell’anno e la data di constatazione<br />

della violazione» (art. 3, comma<br />

3, legge n. 73/2002), fin ora è servita a<br />

ben poco a fungere da deterrente e da<br />

stimolo per la regolarizzazione del lavoro<br />

in nero.<br />

Dopo questa prima “fase del bastone”<br />

che, come puntualizza la stessa<br />

Agenzia delle Entrate, non si è esaurita<br />

ma solo temporaneamente sospesa,<br />

il legislatore ha lanciato un nuovo<br />

“salvagente” ai datori di lavoro evasori<br />

revisionando l’istituto dell’emersione<br />

progressiva, attraverso l’introduzione<br />

di un nuovo organismo di control-<br />

lo: i comitati per il lavoro e l’emersione<br />

del sommerso (CLES). Vediamo<br />

nel dettaglio le novità più significative,<br />

soprattutto per quanto concerne la<br />

sanatoria degli illeciti in materia di<br />

sicurezza e igiene del lavoro.<br />

I CLES e la nuova procedura<br />

di emersione e sanatoria<br />

Rispetto alla versione originaria<br />

della legge n. 383/2001 risultano immutate<br />

le categorie di lavoratori regolarizzabili;<br />

tuttavia, è stata ampliata la<br />

platea dei datori di lavoro che possono<br />

beneficiare della sanatoria che ora<br />

comprende, oltre a imprenditori e professionisti,<br />

anche le società e associazioni<br />

sportive, artistiche e culturali,<br />

nonché le comunità terapeutiche convenzionate,<br />

senza nuovi o maggiori<br />

oneri a carico del bilancio dello Stato<br />

(art. 1-bis). Dal 1˚ dicembre tali soggetti<br />

potranno regolarizzare le posizioni<br />

solo attraverso l’emersione progressiva,<br />

visto che quell’automatica non è<br />

stata prorogata salvo ripensamenti dell’ultima<br />

ora. Tuttavia, con l’avvento<br />

del decreto legge n. 210/2002 è mutato<br />

il soggetto competente a ricevere il<br />

piano individuale di emersione (PIE);<br />

infatti, detto documento non andrà presentato<br />

più al sindaco ma ai citati<br />

CLES. Per i PIE già presentati all’autorità<br />

comunale sarà cura della stessa<br />

trasmetterli alla competente Direzione<br />

provinciale del lavoro.<br />

L’istituzione e funzionamento dei<br />

CLES è regolata dall’art. 1, comma 2,<br />

della legge n. 266/2002 che ha completamente<br />

riscritto l’art. 1-bis della<br />

legge n. 383/2001. Gli stessi andranno<br />

costituiti in ogni capoluogo di provin-<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


cia, presso le Direzioni provinciali del<br />

lavoro; il nuovo provvedimento prevede<br />

che i 16 componenti del CLES<br />

sono nominati dal Prefetto, dei quali<br />

otto sono designati rispettivamente<br />

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche<br />

sociali, dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />

dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASL,<br />

dal comune, dalla Regione e<br />

dalla Prefettura - Ufficio territoriale<br />

del Governo, e otto designati in maniera<br />

paritetica dalle organizzazioni sindacali<br />

comparativamente più rappresentative<br />

sul piano nazionale dei datori<br />

di lavoro e dei prestatori di lavoro.<br />

Si osservi l’assenza dell’ISPESL e del<br />

Corpo dei Vigili del Fuoco. Al CLES<br />

competono funzioni istruttorie in ordine<br />

al merito del piano individuale di<br />

emersione ben più estese di quelle che<br />

spettavano precedentemente al sindaco.<br />

Più precisamente, i comitati dovranno<br />

valutare le proposte di progressivo<br />

adeguamento agli obblighi<br />

di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali<br />

- sicurezza e igiene del lavoro,<br />

ambiente, urbanistica, igiene del<br />

lavoro, ecc. - formulando eventuali<br />

proposte di modifica, nonché misure<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

di sicurezza equivalenti provvisorie.<br />

La valutazione avrà per oggetto la fattibilità<br />

tecnica dei contenuti, nel rispetto<br />

delle linee guida emanate dal CIPE<br />

con la delibera n. 100/2001; qualora il<br />

PIE preveda degli adeguamenti collegati<br />

ad aspetti urbanistici e ambientali,<br />

il CLES dovrà sottoporre il piano al<br />

parere del comune competente per territorio.<br />

Entro trenta giorni l’ente locale<br />

dovrà fornire un parere vincolante<br />

ma l’eventuale silenzio non impedisce<br />

il prosieguo delle attività istruttorie<br />

del comitato. Interessante è osservare<br />

la norma di tutela a favore dei componenti<br />

del CLES, in base alla quale gli<br />

stessi non sono responsabili dell’attuazione<br />

del piano o dell’eventuale diniego<br />

delle autorizzazioni allo svolgimento<br />

delle attività al termine del periodo<br />

di emersione (art.1-bis, comma 6). Su<br />

quest’ultimo punto la scelta fatta dal<br />

legislatore non risulta del tutto convincente,<br />

ed impone una notevole prudenza<br />

nel redigere il PIE.<br />

Dal punto di vista procedurale resta<br />

immutata anche l’intelaiatura dell’iter<br />

processuale, risultando ancora<br />

valide le considerazioni fatte prece-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

dentemente sulle problematiche operative<br />

e sulle necessità di cooperazione<br />

tra i diversi consulenti aziendali (si<br />

veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 15/<br />

2002, pag. 32 e segg.). Pertanto, il<br />

datore di lavoro dovrà presentare il<br />

PIE entro il 28 febbraio 2003 al<br />

CLES dove ha sede l’unità produttiva,<br />

attraverso la competente direzione<br />

provinciale del lavoro (si veda lo schema<br />

1); la legge n. 266/2002 ha altresì<br />

lasciato invariati i contenuti del PIE<br />

previsti originariamente nell’art. 1-bis<br />

della legge n. 383/2001, compreso il<br />

diritto all’anonimato da parte del datore<br />

di lavoro. Non risulta nemmeno<br />

innovato il termine originario dei 18<br />

mesi per la progressiva regolarizzazione<br />

degli adempimenti, prorogabile a<br />

24 mesi in caso di motivate esigenze.<br />

Una volta approvato il PIE il datore di<br />

lavoro dovrà presentare entro il 15<br />

maggio 2002 la dichiarazione di emersione.<br />

La procedura di valutazione deve<br />

esaurirsi entro 60 giorni dalla data<br />

di presentazione del piano e può concludersi<br />

o con l’approvazione senza<br />

modifiche o con modifiche che andranno<br />

in ogni caso preventivamente<br />

I primi risultati del piano straordinario dei controlli<br />

luglio-ottobre 2002<br />

TABELLA 1<br />

ATTIVITÀ<br />

Nord Ovest<br />

NUMERO DEI CONTROLLI<br />

Nord Est Centro Sud Isole<br />

Agricoltura - caccia - silvicoltura 34 230 204 134 146<br />

Alberghi e ristoranti 771 532 567 682 830<br />

Altri servizi pubblici sociali<br />

e personali<br />

203 71 110 246 68<br />

Attività immobiliare<br />

e professionale - Noleggio<br />

118 61 45 48 28<br />

Attività manifatturiere 770 500 485 807 256<br />

Commercio, riparazioni auto<br />

e beni casa<br />

1.202 465 711 1.061 385<br />

Costruzioni 578 584 576 550 223<br />

Altre attività 2.046 759 1.549 1.682 882<br />

TOTALE 5.722 3.202 4.247 5.210 2.818<br />

Posizioni irregolari Accertate<br />

Fonte: Agenzia delle Entrate<br />

2.865 1.960 2.576 3.957 1.793<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

concordate con il datore di lavoro o<br />

con i suo consulente in caso di presentazione<br />

anonima, o addirittura con il<br />

rigetto dello stesso - trattandosi di atto<br />

amministrativo andrà in ogni caso motivato<br />

- elemento questo che costituisce<br />

l’autentico zoccolo duro della sanatoria.<br />

Il controllo della procedura<br />

e la sanatoria degli illeciti<br />

Per quanto concerne il controllo<br />

finale sull’attuazione del PIE il novellato<br />

art. 1-bis appare poco chiaro. Infatti,<br />

originariamente era statuito che<br />

«Il sindaco o l’organo di vigilanza<br />

delegato verifica entro sessanta giorni<br />

dalla scadenza dei termini fissati,<br />

l’avvenuto adeguamento o regolarizzazione<br />

agli obblighi previsti dalla<br />

normativa vigente, dandone comunicazione<br />

all’interessato. L’adeguamento<br />

o la regolarizzazione si considerano,<br />

a tutti gli effetti, come avvenuti<br />

tempestivamente e determinano<br />

l’estinzione dei reati contravvenzionali<br />

e delle sanzioni connesse alla<br />

violazione dei predetti obblighi». Viceversa,<br />

ora viene solo affermato che<br />

«Le autorità competenti, previa verifica<br />

della avvenuta attuazione del piano,<br />

rilasciano le relative autorizzazioni<br />

entro sessanta giorni dalla scadenza<br />

dei termini fissati nel piano. L’adeguamento<br />

o la regolarizzazione si<br />

considerano, a tutti gli effetti, come<br />

avvenuti tempestivamente e determinano<br />

l’estinzione dei reati contravvenzionali<br />

e delle sanzioni connesse<br />

alla violazione dei predetti obblighi»<br />

(art. 1-bis, comma 10).<br />

Da un’attenta analisi della nuova<br />

disposizione emergono due aspetti. Il<br />

primo è che risulta immutato il beneficio<br />

dell’estinzione gratuita dei reati<br />

contravvenzionali e delle sanzioni<br />

amministrative a seguito degli adeguamenti<br />

(cosiddetto condono tombale);<br />

il secondo è che, a differenza del<br />

vecchio regime, il controllo finale<br />

sembra essere solo eventuale, propedeutico<br />

per il rilascio delle autorizzazioni<br />

mancanti quali, ad esempio, il<br />

certificato di prevenzione incendi o<br />

l’autorizzazione sanitaria. Infatti, si ri-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

leva l’assenza della previsione dell’accertamento<br />

finale obbligatorio degli<br />

adeguamenti in ogni caso come,<br />

ad esempio, in materia di formazione<br />

(art. 22, D.Lgs. n. 626/1994), ambienti<br />

di lavoro (D.P.R. n. 547/1955), ecc.<br />

Sospensione<br />

delle ispezioni: la casistica<br />

Un aspetto molto discusso della formulazione<br />

originaria dell’emersione<br />

progressiva era l’assenza della previsione<br />

del beneficio della sospensione delle<br />

ispezioni con la presentazione del<br />

PIE. Sulla questione già abbiamo precedentemente<br />

osservato che, a livello<br />

dottrinale, si poteva affermare che tale<br />

effetto si produceva solo per le ispezioni<br />

ancora in fase amministrativa e per<br />

quelle successive alla presentazione<br />

del PIE. Il legislatore finalmente ha<br />

chiarito, almeno parzialmente, questo<br />

spinoso problema affermando il principio<br />

in base al quale «L’approvazione<br />

del piano individuale di emersione (...)<br />

comporta, esclusivamente per le violazioni<br />

oggetto di regolarizzazione, la sospensione,<br />

già nel corso dell’istruttoria<br />

finalizzata all’approvazione del piano<br />

stesso, di eventuali ispezioni e verifiche<br />

da parte degli organi di controllo<br />

e vigilanza nei confronti del datore di<br />

lavoro che ha presentato il piano» (art.<br />

1-bis, comma 15). Pertanto, con la presentazione<br />

del PIE dovranno essere<br />

sospese non solo le ispezioni in fase<br />

amministrativa ma anche quelle nelle<br />

quali l’organo di vigilanza già ha notificato<br />

il verbale di prescrizione ex art.<br />

20 del D.Lgs. n. 758/1994, in virtù<br />

del principio di assorbimento di questa<br />

procedura in quella di carattere<br />

straordinario dell’emersione. Infatti,<br />

la novellata norma fa riferimento anche<br />

alla sospensione delle verifiche<br />

ed appare pacifico che in tale ambito<br />

deve essere collocato anche l’accertamento<br />

dell’esatto adempimento della<br />

prescrizione ex art. 21 del citato decreto.<br />

Quindi, se ipotizziamo che ad un<br />

datore di lavoro è stato notificato un<br />

verbale di prescrizione in materia di<br />

macchine o di formazione, questi potrà<br />

neutralizzare gli effetti dell’ispezione<br />

presentando il PIE al CLES e inoltrando<br />

all’organo di vigilanza un’ap-<br />

posita istanza di sospensione (si veda<br />

il modello suggerito a pag. 40). L’effetto<br />

sospensivo, ovviamente, si produce<br />

solo se nel piano è stata inclusa<br />

la violazione da sanare e nella malaugurata<br />

ipotesi in cui il PIE non sia<br />

accolto è da ritenersi che il datore di<br />

lavoro dovrà adempiere il verbale di<br />

prescrizione nel termine originariamente<br />

previsto. Tuttavia, su quest’ultimo<br />

aspetto sarebbe opportuno un chiarimento<br />

ministeriale, al fine di coordinare<br />

le due procedure. Più delicata,<br />

invece, è la fattispecie nella quale il<br />

datore di lavoro ha commesso un reato<br />

di tipo contravvenzionale non sanabile<br />

attraverso l’istituto della prescrizione<br />

(si veda la circolare del Ministero<br />

del Lavoro del 27 febbraio 1996);<br />

se la natura eccezionale della norma<br />

farebbe propendere per l’inclusione<br />

nella sfera delle sospensioni anche il<br />

caso in cui al contravventore non è<br />

stato ancora notificato nulla dall’autorità<br />

giudiziaria, appare chiaro che da<br />

un’interpretazione letterale della stessa<br />

tale ipotesi è esclusa visto che la<br />

procedura ispettiva è conclusa. Pertanto,<br />

l’unico rimedio cui si potrebbe fare<br />

ricorso è l’istituto dell’oblazione<br />

disciplinato dall’art. 162-bis c.p.<br />

Le nuove disposizioni<br />

per gli appalti pubblici<br />

La notevole diffusione del lavoro<br />

sommerso, specie nel settore degli appalti,<br />

ha indotto il legislatore ad intervenire<br />

negli ultimi anni in diverse occasioni<br />

- legge n. 415/1998, legge n.<br />

327/2000, ecc. - postulando il principio<br />

generale che l’impresa per essere<br />

legittimata a partecipare alle gare di<br />

aggiudicazione di lavori pubblici deve<br />

dimostrare di essere in regola con le<br />

norme in materia di rapporto di lavoro<br />

e previdenza. Trattasi, in effetti, di una<br />

forma di controllo sull’idoneità tecnico-professionale<br />

dell’appaltatore, in<br />

sintonia con l’art. 7 del D.Lgs. n.<br />

626/1994, alla quale trova ispirazione<br />

il dettato dell’art. 1, comma 2, della<br />

legge n. 266/2002, in base al quale «I<br />

soggetti che si avvalgono dei piani individuali<br />

di emersione sono esclusi dalle<br />

gare di appalto pubblico fino alla conclusione<br />

del periodo di emersione». In-<br />

38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


fatti, la sussistenza di una procedura di<br />

emersione è sintomo palese di uno stato<br />

patologico in via di risoluzione. Analogamente,<br />

l’art. 2 del nuovo provvedimento<br />

dispone che «Le imprese che<br />

risultano affidatarie di un appalto pubblico<br />

sono tenute a presentare alla stazione<br />

appaltante la certificazione relativa<br />

alla regolarità contributiva a pena<br />

di revoca dell’affidamento». La norma,<br />

inizialmente introdotta dal decreto<br />

legge n. 210/2002 solo per gli appalti<br />

di lavori edili, chiarisce al comma successivo<br />

che tale obbligo è esteso anche<br />

alle imprese che gestiscono servizi e<br />

attività in convenzione o concessione<br />

con l’ente pubblico, pena la decadenza<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

della convenzione o la revoca della<br />

concessione stessa. In effetti, questo è<br />

solo un primo passo nell’attesa che<br />

l’INPS e l’INAIL entro il 26 settembre<br />

2003 stipulino una convenzione per il<br />

rilascio del documento unico di regolarità<br />

contributiva (DURC), che semplificherà<br />

la procedura.<br />

Conclusioni<br />

La novellata disciplina in materia<br />

di emersione progressiva denota una<br />

fase di maturità dell’istituto, con l’introduzione<br />

di ulteriori benefici che<br />

rendono ancora più vantaggioso il ricorso<br />

ad essa. Infatti, la riduzione dei<br />

controlli finali e la sospensione delle<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

ispezioni e verifiche rendono ancora<br />

più appetibile lo strumento, soprattutto<br />

per quei datori di lavoro nei confronti<br />

dei quali è appena iniziata un’attività<br />

di controllo o che sono stati inseriti<br />

nella lista del piano straordinario<br />

dei controlli come soggetti a maggior<br />

rischio di impiego di lavoro nero:<br />

commercio, riparazione auto, vendita<br />

di beni per la casa, alberghi e ristoranti,<br />

settore manifatturiero e edilizia. In<br />

tal senso giova ricordare che l’Agenzia<br />

delle Entrate ha già comunicato<br />

che nei prossimi mesi sarà ulteriormente<br />

potenziata l’attività di contrasto,<br />

facendo così da monito a quanti<br />

credono che la strada dell’illegalità<br />

sia sempre a tre corsie. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

Modello di istanza di sospensione<br />

All’Azienda Sanitaria Locale.............<br />

Ovvero<br />

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di..........................<br />

Ovvero<br />

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ..................<br />

Oggetto: Istanza di sospensione della procedura ispettiva/di verifica n. ..... del ............. in materia di<br />

sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-bis, comma 15, della legge 18 ottobre<br />

2001, n. 383.<br />

Il sottoscritto (Cognome e nome).................................................... nato a ..................... il ..............................<br />

in qualità di datore di lavoro della (Ditta o denominazione o ragione sociale)...............................................<br />

con sede legale in............................................................................................................... esercente l’attività<br />

di ..........................................................................................., con codice fiscale: .............................................<br />

e partita IVA n. ................................................................................................<br />

Premesso<br />

1. che rientrando nell’ambito applicativo delll’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 la (Ditta o<br />

denominazione o ragione sociale) ..................................................................... ha presentato, attraverso la<br />

direzione provinciale del lavoro di ................................, in data ...................... prot. n. ......... al Comitato<br />

per il lavoro e l’emersione del sommerso il piano individuale di emersione per l’unità produttiva sita<br />

in..........................................................;<br />

2. che intende avvalersi dei benefici previsti dall’art. 1-bis, comma 15, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, così<br />

come modificato dal decreto legge n. 210 del 2002, convertito con modifiche dalla legge n. 266 del 2002;<br />

3. che del ricorso alla procedura di cui al punti sub 1 e 2 il sottoscritto ha informato il Rappresentante dei<br />

Lavoratori per la <strong>Sicurezza</strong>, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e<br />

Protezione, nel corso di un’apposita riunione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, tenutasi in<br />

data.................... in cui sono stati altresì illustrati i contenuti della regolarizzazione;<br />

Chiede<br />

- di voler procedere alla sospensione della procedura ispettiva in oggetto in quanto assorbita dalla<br />

procedura di sanatoria in corso.<br />

ovvero<br />

- di voler procedere alla sospensione della verifica conseguente al verbale redatto ai sensi dell’art. 20 del<br />

D.Lgs. 758/94, in quanto assorbita dalla procedura di sanatoria in corso, dandone immediata comunicazione<br />

all’autorità giudiziaria. Dichiara, inoltre, che tutte le irregolarità riscontrate sono state inserite nel<br />

piano individuale di emersione.<br />

Data: .........................................<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Firma:.................................................<br />

Allegati: Copia del piano individuale di emersione;<br />

Copia della ricevuta di presentazione.<br />

___________________<br />

Le parti in corsivo sono opzionali e vanno inserite in base alle effettive condizioni in cui trovasi l’impresa<br />

40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Testo coordinato del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210<br />

Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 25 settembre 2002),<br />

coordinato con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12), recante:<br />

“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”<br />

in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2002, n. 275<br />

Le modifiche apportate dalla legge di conversione<br />

sono riportate in neretto.<br />

Art. 1<br />

Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383<br />

1. All’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre<br />

2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione»<br />

sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il<br />

livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come<br />

specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro<br />

di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali<br />

comparativamente più rappresentative dei lavoratori<br />

e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi<br />

stipulati per le categorie affini,» e sono aggiunte,<br />

in fine, le parole: «sottoscritti dalle associazioni sindacali<br />

comparativamente più rappresentative dei lavoratori<br />

e degli imprenditori».<br />

2. L’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383,<br />

è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo<br />

di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali<br />

del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del<br />

sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri<br />

nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati<br />

rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche<br />

sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL,<br />

dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla<br />

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati<br />

in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente<br />

più rappresentative sul piano nazionale dei<br />

datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.<br />

Il componente designato dal Ministero del lavoro e<br />

delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La<br />

regione e l’ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare,<br />

nell’ambito del territorio provinciale, l’ASL e<br />

il comune competente alla designazione. I Comitati sono<br />

nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono<br />

operare qualora alla predetta data siano stati nominati la<br />

metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei<br />

CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.<br />

1-bis. Per l’attività e il funzionamento dei CLES è<br />

autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l’anno<br />

2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall’anno<br />

2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione<br />

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale<br />

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di<br />

base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di<br />

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze<br />

per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando<br />

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.<br />

2. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 1,<br />

gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1,<br />

dove ha sede l’unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003<br />

un piano individuale di emersione contenente:<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed<br />

adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente<br />

per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse<br />

da quella fiscale e contributiva, in un periodo non<br />

superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a<br />

ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;<br />

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi<br />

previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in<br />

materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni<br />

sindacali comparativamente più rappresentative<br />

dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo<br />

comunque non superiore al triennio di emersione, mediante<br />

sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli<br />

accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello<br />

provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente<br />

più rappresentative e le associazioni di rappresentanza<br />

dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore<br />

economico; per i settori economici per i quali non operano<br />

organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori<br />

in sede provinciale, i predetti accordi possono essere<br />

conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il<br />

progressivo adeguamento agli obblighi in materia di<br />

trattamento economico, in assenza di contratti collettivi<br />

nazionali di lavoro propri del settore economico<br />

interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti<br />

nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori<br />

omogenei;<br />

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si<br />

intende regolarizzare;<br />

d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di<br />

emersione successivamente alla approvazione del piano da<br />

parte del CLES.<br />

3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni<br />

provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78, comma<br />

4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive<br />

modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove già<br />

non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente<br />

più rappresentative sul piano nazionale dei datori<br />

di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni<br />

sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di<br />

lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia<br />

di emersione dell’economia sommersa, in data 19<br />

luglio 2002.<br />

4. Comma soppresso.<br />

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di<br />

emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati<br />

all’emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:<br />

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli<br />

obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali<br />

formulando eventuali proposte di modifica;<br />

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano<br />

di emersione;<br />

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, tempora-<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

nee modalità di adeguamento per ciascuna materia da<br />

regolarizzare;<br />

d) verificare la conformità del piano di emersione ai<br />

minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui<br />

al comma 2.<br />

5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga<br />

proposte per il progressivo adeguamento che<br />

coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES<br />

sottopone il piano al parere del comune competente<br />

per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un<br />

parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione<br />

della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta<br />

comunque il piano.<br />

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i<br />

fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione<br />

progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione<br />

dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni<br />

allo svolgimento delle attività al termine del periodo<br />

di emersione.<br />

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione,<br />

gli imprenditori che intendono conservare l’anonimato<br />

possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori<br />

di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori<br />

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei<br />

consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione<br />

del programma al competente CLES, con l’osservanza di<br />

misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore<br />

stesso.<br />

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione<br />

nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo<br />

quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1.<br />

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta<br />

giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche<br />

concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al<br />

comma 7, ovvero respinge il piano stesso.<br />

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta<br />

attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni<br />

entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel<br />

piano.<br />

L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a<br />

tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano<br />

l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni<br />

connesse alla violazione dei predetti obblighi.<br />

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente<br />

articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli<br />

altri effetti previsti dall’articolo 1.<br />

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di<br />

lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali<br />

di emersione, conservano la loro efficacia.<br />

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di<br />

riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1˚ ottobre<br />

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28<br />

novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di<br />

tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi<br />

assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto<br />

per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i<br />

minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi<br />

di emersione progressiva secondo le modalità stabilite<br />

nel presente articolo.<br />

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di<br />

emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino<br />

alla conclusione del periodo di emersione.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

15. L’approvazione del piano individuale di emersione<br />

ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per<br />

le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione,<br />

già nel corso dell’istruttoria finalizzata all’approvazione<br />

del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte<br />

degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del<br />

datore di lavoro che ha presentato il piano.».<br />

2-bis. I piani di emersione individuale già presentati<br />

alla data di entrata in vigore del presente decreto sono<br />

trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali<br />

del lavoro territorialmente competenti.<br />

3. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge 18 ottobre<br />

2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo»<br />

sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono<br />

attività agricola non produttiva di reddito di impresa».<br />

Riferimenti normativi:<br />

- La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per<br />

il rilancio dell’economia è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale<br />

n. 248 del 24 ottobre 2001.<br />

- Il testo dell’art. 1, comma 4-bis, della citata legge n.<br />

383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge,<br />

è il seguente:<br />

4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione<br />

e che non risultano già dipendenti dell’imprenditore<br />

sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il<br />

triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di<br />

unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di<br />

lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed<br />

istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti<br />

individuali e collettivi. L’adesione da parte del<br />

lavoratore al programma di emersione di cui al presente<br />

articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione<br />

nel quale sia indicato il livello di inquadramento<br />

attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo<br />

nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle<br />

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative<br />

dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai<br />

contratti collettivi stipulati per le categorie affini ha efficacia<br />

novativa e rapporto di lavoro emerso con effetto dalla<br />

data di presentazione della dichiarazione di emersione e<br />

produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e<br />

risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi<br />

ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura<br />

civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e<br />

normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro<br />

di riferimento sottoscritti dalle associazioni sindacali<br />

comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli<br />

imprenditori.<br />

- Il testo dell’art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre<br />

1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione<br />

e lo sviluppo), è il seguente:<br />

«4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso<br />

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,<br />

commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare<br />

a livello territoriale, di promozione di collaborazioni<br />

ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata<br />

in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione<br />

ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che<br />

stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso<br />

la presenza di un apposito tutore. A tale fine le<br />

commissioni possono affidare l’incarico di durata non su-<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


periore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una<br />

durata non superiore a quella iniziale e comunque non<br />

oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea<br />

professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato<br />

di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare<br />

e valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone<br />

l’esito alla rispettiva commissione per l’adozione<br />

delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è<br />

autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli<br />

anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia<br />

costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e all’adozione<br />

di ogni altra relativa determinazione provvede<br />

direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni<br />

sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno<br />

con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni<br />

pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati,<br />

in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei<br />

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più<br />

rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate<br />

dal competente organo regionale, possono avvalersi<br />

di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro<br />

irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo<br />

conto delle disposizioni di cui all’art. 5, legge 22 luglio<br />

1961, n. 628, e dell’art. 3 del decreto-legge 12 settembre<br />

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11<br />

novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data<br />

di entrata in vigore della presente legge non siano state<br />

istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del<br />

lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi<br />

regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall’invito<br />

rivolto dal Ministro.».<br />

- Il testo del decreto-legge 1˚ ottobre 1996, n. 510,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre<br />

1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori<br />

socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel<br />

settore previdenziale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

n. 231 del 2 ottobre 1996.<br />

- Il testo dell’art. 3, comma 5, della citata legge n. 383<br />

del 2001, come modificato dal presente decreto-legge, è il<br />

seguente:<br />

«5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli<br />

imprenditori si applicano, in quanto compatibili anche ai<br />

titolari di redditi di lavoro autonomo e alle imprese che<br />

svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».<br />

Art. 1-bis<br />

Ambito di applicazione delle disposizioni<br />

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,<br />

in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni<br />

sportive, artistiche e culturali nonché alle<br />

comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o<br />

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />

Art. 2<br />

Norme in materia di appalti pubblici<br />

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto<br />

pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante<br />

la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena<br />

di revoca dell’affidamento.<br />

1-bis La certificazione di cui al comma 1 deve essere<br />

presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico,<br />

pena la decadenza della convenzione o la revoca<br />

della concessione stessa.<br />

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni<br />

al fine del rilascio di un documento unico di regolarità<br />

contributiva.<br />

3. All’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23<br />

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni,<br />

le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «31 dicembre 2006«.<br />

Riferimenti normativi:<br />

- Il testo dell’art. 29, comma 5, del decreto-legge 23<br />

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il<br />

completamento degli interventi pubblici e la realizzazione<br />

dei nuovi interventi nelle aree depresse), come modificato<br />

dal presente decreto-legge, è il seguente:<br />

«5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31<br />

dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli effetti<br />

determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al<br />

fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro<br />

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto<br />

con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione<br />

economica, sia confermata o rideterminata per<br />

l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al<br />

comma 2».<br />

Art. 3<br />

Rapporti di lavoro a tempo parziale<br />

1. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo<br />

25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le<br />

parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza<br />

prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre<br />

effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi,<br />

sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30<br />

settembre 2003».<br />

Riferimenti normativi:<br />

- Il testo dell’art. 3, comma 15, del decreto legislativo<br />

25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva<br />

97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo<br />

parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla<br />

CES), come modificato dal presente decreto-legge, è il<br />

seguente:<br />

15. Ferma restando l’applicabilità immediata della<br />

disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti<br />

collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti<br />

di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata<br />

in vigore del presente decreto legislativo, continuano a<br />

produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti<br />

collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non<br />

oltre il 30 settembre 2003.<br />

Art. 4<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo<br />

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle<br />

Camere per la conversione in legge. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

SOSTANZE VIETATE A FINI “DOPING”<br />

Decreto del Ministero della Salute<br />

15 ottobre 2002<br />

«Approvazione della lista dei farmaci, sostanze<br />

biologicamente o farmacologicamente<br />

attive e delle pratiche mediche, il cui<br />

impiego è considerato doping, ai sensi della<br />

legge 14 dicembre 2000, n. 376» (S.O. n. 217<br />

alla G.U. del 27 novembre 2002, n. 278)<br />

Il decreto reca la lista delle sostanze e pratiche<br />

mediche il cui impiego è considero doping ai<br />

sensi dell’art. 1, legge n. 376/2000. La lista ricomprende<br />

i metodi vietati e tutte le classi di sostanze,<br />

ancorché non commercializzate nel territorio<br />

nazionale o in via di sperimentazione, sì come<br />

previste dalla Convenzione di Strasburgo,<br />

ratificata con legge n. 522/1995, e delle indicazioni<br />

del Comitato Internazionale Olimpico<br />

(CIO) sulla base dell’emendamento 14 agosto<br />

2001 allegato alla Convenzione europea 16 ottobre<br />

1989 contro il doping nello sport (Allegato<br />

II). Il regolamento approva anche i criteri di predisposizione<br />

e di aggiornamento della lista di<br />

classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente<br />

e farmacologicamente attive e delle pratiche il<br />

cui impiego è considerato doping (Allegato I).<br />

La lista delle sostanze in questione risulta frazionata<br />

in cinque sezioni, rispettivamente dedicate<br />

a: classi di sostanze vietate (sezione 1), classi di<br />

sostanze vietate e relativi principi attivi (sezione<br />

2), classi di sostanze vietate, principi attivi e relative<br />

specialità medicinali (sezione 3), elenco ordine<br />

alfabetico dei principi attivi e di specialità<br />

medicinali vietate (sezione 4), e pratiche vietate<br />

(sezione 5). In riferimento all’ultima sezione sono<br />

proibite, in particolare: il così detto “doping<br />

ematico”, consistente nella somministrazione di<br />

sangue, di globuli rossi e/o di prodotti affini, di<br />

sostanze vietate, nonché di trasportatori artificiali<br />

di ossigeno o di sostituti del plasma.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA ALIMENTARI. BOVINI<br />

Decreto del Ministero della Salute<br />

28 maggio 2002<br />

«Certificazione di conformità delle marche<br />

auricolari per l’identificazione e la registrazione<br />

dei bovini» (G.U. del 18 novembre 2002, n. 270)<br />

Il decreto prescrive, a carico dei fornitori di marche<br />

auricolari e già iscritti nell’apposito elenco<br />

di legge, il nuovo onere di presentare un’attestazione<br />

ufficiale in corso di validità rilasciata da<br />

istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti,<br />

nazionali o esteri, dalla quale risulti<br />

che, in base ad analisi e prove effettuate, le<br />

marche prodotte e commercializzate risultano<br />

conformi alle caratteristiche tecnico-sanitarie di<br />

cui all’Allegato I, D.P.R. n. 437/2000 e succ.<br />

modd. Per quanto riguarda i fornitori già iscritti<br />

nel citato elenco ufficiale, l’attestazione ufficiale<br />

sarà fornita dal Ministero della Salute - Direzione<br />

generale della sanità pubblica veterinaria,<br />

degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni<br />

dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<br />

del decreto in questione, mentre a coloro<br />

che richiederanno per la prima volta l’iscrizione<br />

nel detto elenco, la certificazione sarà rilasciata<br />

contestualmente alla domanda di ammissione.<br />

EMERGENZA BSE<br />

Ordinanza del Ministero della Salute<br />

27 settembre 2002<br />

«Proroga delle misure sanitarie di protezione<br />

contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili»<br />

(G.U. del 18 novembre 2002, n. 270)<br />

Nelle more dell’adozione di nuove decisioni comunitarie<br />

viene prorogato al 30 settembre 2003<br />

il regime di gestione emergenziale definito dall’ordinanza<br />

del Ministro della Sanità 27 marzo<br />

2001 e succ. modd., in materia di protezione contro<br />

le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il<br />

termine di efficacia della detta ordinanza risultava<br />

già spirato allo scorso 30 settembre 2002. l<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


ACQUA<br />

Articolo<br />

La misura risponde a un progetto di semplificazione del sistema amministrativo della giustizia<br />

Tribunali de le acque verso l’abolizione<br />

con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251<br />

di Emanuela Gallo, avvocato in Milano, studio Gianni Origoni Grippo & Partners<br />

Il D.L. n. 251/2002, recante «Misure<br />

urgenti in materia di amministrazione<br />

della giustizia», al Capo<br />

I stabilisce la soppressione dei Tribunali<br />

Regionali e del Tribunale<br />

Superiore delle acque pubbliche.<br />

Il motivo fondamentale che ha<br />

portato a questa “rivoluzione” è<br />

stato, al di là delle due sentenze<br />

della Corte Costituzionale con le<br />

quali sono stati dichiarati illegittimi<br />

alcuni articoli del D.L. n.<br />

1775/1933, atto costitutivo dei<br />

suddetti organismi, la volontà del<br />

Legislatore di snellire il sistema<br />

amministrativo della giustizia a<br />

fronte sia di una mai chiarita ripartizione<br />

di competenze tra la<br />

giustizia ordinaria e quella<br />

“speciale” sulle acque sia delle<br />

mutate condizioni storiche che<br />

avevano visto sorgere questi organi<br />

giurisdizionali, venute meno<br />

con l’avvento della Costituzione.<br />

AMBIENTE<br />

Il decreto-legge 11 novembre<br />

2002, n. 251 (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 12 novembre 2002, n.<br />

265), reca numerose novità «in materia<br />

di amministrazione della giustizia».<br />

Le norme più rilevanti, tuttavia,<br />

sono, senza dubbio, quelle<br />

contenute nel Capo I che determinano,<br />

decorsi sessanta giorni dall’entrata<br />

in vigore della legge di<br />

conversione, l’abrogazione del titolo<br />

IV, R.D. 11 dicembre 1933 n.<br />

1775 («Testo unico delle disposizioni<br />

di legge sulle acque e gli<br />

impianti elettrici») [1] e dell’art.<br />

64, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12<br />

(«Norme dell’ordinamento giudiziario»)<br />

[2] , nonché la conseguente<br />

soppressione dei Tribunali Regionali<br />

e del Tribunale Superiore delle<br />

acque pubbliche.<br />

Se, dunque, come appare plausibile<br />

prevedere, non vi saranno intoppi<br />

alla conversione in legge del<br />

D.L. n. 215/2022, entro pochi mesi<br />

queste strutture giurisdizionali speciali<br />

scompariranno dal sistema della<br />

giustizia italiana, a settant’anni<br />

circa dalla loro istituzione. Qualche<br />

riflessione in proposito appare,<br />

quindi, opportuna.<br />

I Tribunali delle acque<br />

Prima di esaminare la scelta effettuata<br />

dal Legislatore nonché i tempi<br />

e i modi di realizzazione, è utile<br />

soffermarsi, pur brevemente, sull’origine<br />

e la particolarità di questi<br />

organi giurisdizionali.<br />

I Tribunali delle acque pubbliche<br />

risalgono al 1919 [3] quando si ritenne<br />

che le controversie in tema di<br />

acque richiedessero specifiche conoscenze<br />

ed esperienza, anche tecniche,<br />

tali da giustificare l’abbandono<br />

dell’ordinario criterio di riparto di<br />

giurisdizione tra giudice ordinario e<br />

giudice amministrativo e l’istituzione<br />

di un organo competente per materia.<br />

Il R.D.L. 5 ottobre 1919, n.<br />

2161 [4] venne poi trasfuso nel R.D.<br />

11 dicembre 1933, n. 1775, che ancor<br />

oggi, nonostante alcune modifiche<br />

e integrazioni, rappresenta il<br />

“Testo Unico” (T.U.) in materia di<br />

acque e di impianti elettrici.<br />

La struttura giurisdizionale specializzata,<br />

come risulta organizzata<br />

tutt’oggi, si compone di:<br />

l otto Tribunali Regionali, istituiti<br />

presso altrettante Corti d’Appello<br />

[5] , aventi cognizione in primo grado<br />

per le controversie tassativamen-<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 1934, n. 5.<br />

[2] In Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28.<br />

[3] Un primo tentativo di creare un giudice speciale delle acque risale, più propriamente, già al 1916 quando, con il decreto-legge<br />

luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, «concernente le derivazioni delle acque pubbliche» venne istituito un Tribunale unico, con<br />

sede a Roma, avente competenza in materia di acque e cognizione tanto di questioni coinvolgenti diritti soggettivi che interessi legittimi.<br />

[4] In Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28.<br />

[5] La localizzazione dei Tribunali Regionali delle acque non segue i medesimi criteri di organizzazione territoriale delle Corti d’Appello<br />

cui fanno riferimento. Infatti, ai sensi dell’art. 138, T.U. gli stessi sono istituiti presso le Corti d’Appello di: 1. Torino (per le<br />

circoscrizioni di Torino e di Genova), 2. Milano (per le circoscrizioni di Milano e Brescia), 3. Venezia (per le circoscrizioni di<br />

Venezia, Trento e Trieste), 4. Firenze (per le circoscrizioni di Bologna e Firenze), 5. Roma (per le circoscrizioni di Roma, L’Aquila,<br />

Perugia e Ancona), 6. Napoli (per le circoscrizioni di Napoli, Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria), 7.<br />

Palermo (per le circoscrizioni di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina), 8. Cagliari (per la circoscrizione di Cagliari).<br />

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te elencate nell’art. 140, Testo Unico<br />

e relative a diritti soggettivi;<br />

l un unico Tribunale Superiore, con<br />

sede a Roma, avente cognizione in<br />

grado di appello per le decisioni dei<br />

Tribunali Regionali e, in unica istanza,<br />

per le ipotesi di cui all’art. 143,<br />

Testo Unico ricondotte a posizioni<br />

soggettive di interesse legittimo.<br />

Precisamente, ai sensi del citato<br />

art. 140, i Tribunali Regionali, nell’ambito<br />

della propria circoscrizione<br />

territoriale, decidono le controversie:<br />

l sulla demanialità delle acque;<br />

l circa i limiti dei corsi o bacini,<br />

loro alvei e sponde;<br />

l aventi a oggetto qualunque diritto<br />

relativo alle derivazioni e utilizzazioni<br />

di acqua pubblica;<br />

l di qualunque natura, riguardanti<br />

l’occupazione totale o parziale, permanente<br />

o temporanea di fondi e le indennità<br />

previste dall’art. 46, legge 25<br />

giugno 1865, n. 2359 [6] , in conseguenza<br />

dell’esecuzione o manutenzione di<br />

opere idrauliche, di bonifica, derivazione<br />

e utilizzazione delle acque;<br />

l per il risarcimento dei danni dipendenti<br />

da qualunque opera eseguita dalla<br />

pubblica amministrazione e da qualunque<br />

provvedimento emesso dall’autorità<br />

amministrativa ai sensi dell’art.<br />

2, R.D. 25 luglio 1904, n. 523 [7] ,<br />

e successive modifiche;<br />

l per i ricorsi previsti dagli artt. 25 e<br />

29 del Testo Unico delle leggi sulla<br />

pesca approvato con R.D. 8 ottobre<br />

1931, n. 1604 [8] , e relativi ai diritti di<br />

pesca nelle acque del demanio idrico.<br />

A questa competenza in primo grado<br />

si affianca la cognizione quale giu-<br />

AMBIENTE<br />

dice di appello, prevista dall’art. 141,<br />

R.D. n. 1775/ 1933, nei confronti delle<br />

sentenze emesse dal “Pretore competente<br />

per territorio” (oggi Tribunale)<br />

a fronte di azioni possessorie, di<br />

denuncia di nuova opera e di danno<br />

temuto, sollevate verso un privato in<br />

materia di acque (oggi, per interpretazione<br />

analogica<br />

giurisprudenziale,<br />

anche per i ricorsi<br />

per provvedimenti<br />

di urgenza ex art.<br />

700 c.p.c.).<br />

Per quanto riguarda<br />

il Tribunale<br />

Superiore, accanto<br />

alla cognizione<br />

in grado<br />

d’appello delle decisioni<br />

emesse dai<br />

Tribunali Regionali,<br />

l’art. 143 T.U.<br />

gli conferisce, rispettivamente,<br />

una competenza<br />

generale di legittimità, una anche in<br />

merito e, infine, una speciale per materia,<br />

per i ricorsi:<br />

l per incompetenza, eccesso di potere<br />

e violazione di legge avverso i<br />

provvedimenti presi dall’amministrazione<br />

in materia di acque pubbliche;<br />

l contro i provvedimenti dell’autorità<br />

amministrativa inerenti alla repressione<br />

delle contravvenzioni alle<br />

norme di polizia demaniale in materia<br />

di acque e al mantenimento del<br />

buon regime delle acque;<br />

l nei casi specificatamente previsti<br />

dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del Testo<br />

Non si può negare che le<br />

sentenze della Corte<br />

Costituzionale abbiano<br />

conferito una forte<br />

instabilità all’istituto dei<br />

Tribunali delle acque,<br />

imponendo al<br />

Legislatore una pluralità<br />

di interventi “correttivi”<br />

immediati<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Unico delle leggi sulla pesca (R.D.<br />

8 ottobre 1931, n. 1604).<br />

La necessità di specifiche conoscenze<br />

tecniche per la risoluzione<br />

delle controversie in materia di acque<br />

ha, inoltre, comportato la previsione<br />

di una composizione anomala<br />

di questi organi giurisdizionali, mediantel’inserimento<br />

nel collegio giudicante<br />

di<br />

“giudici non togati”.<br />

Così, i Tribunali<br />

Regionali sono<br />

costituiti da<br />

una sezione della<br />

Corte d’Appello<br />

alla quale vengono<br />

aggregati tre<br />

funzionari del Genio<br />

Civile; mentre<br />

il Tribunale Superiore<br />

consta di nove<br />

magistrati e tre<br />

tecnici scelti tra i<br />

membri effettivi<br />

del Consiglio Superiore dei Lavori<br />

Pubblici non aventi funzione di amministrazione<br />

attiva.<br />

È infine importante sottolineare<br />

che i Tribunali delle acque, nonostante<br />

le particolarità rappresentate<br />

dalla loro competenza e composizione,<br />

sono considerati organi specializzati<br />

dell’autorità giurisdizionale<br />

ordinaria e non giudici speciali. Più<br />

esattamente, mentre i Tribunali Regionali,<br />

in quanto sezioni della Corte<br />

d’Appello presso la quale sono<br />

istituiti, sono assimilati ai giudici<br />

ordinari [9] , il Tribunale Superiore,<br />

[6] «Espropriazioni per causa di utilità pubblica» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 1865). Si ricorda, peraltro, che con D.P.R. 8<br />

giugno 2001, n. 327 è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia il quale, a seguito dell’ultima proroga effettuata con legge<br />

1˚ agosto 2002, n. 185, («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante<br />

disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione») dovrebbe entrare in vigore il prossimo<br />

30 giugno 2003.<br />

[7] «Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie».<br />

[8] «Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca» (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1932, n. 18).<br />

[9] A questa conclusione conducono ben due dati normativi come l’art. 138, comma 2, T.U. che li colloca all’interno delle Corti<br />

d’Appello e l’art. 64, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che sottolinea come il «Tribunale Regionale delle acque pubbliche<br />

costituisce una sezione della Corte d’Appello presso la quale è istituito». Inoltre, con sentenza 22 gennaio 1976, n. 25, la Corte<br />

Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla natura di giudici<br />

speciali dei Tribunali delle acque, in violazione dell’art. 102, comma 2, Costituzione. Questa posizione è ribadita in numerose<br />

sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47


in un certo senso muta la propria<br />

veste, da giudice ordinario a giudice<br />

amministrativo, a seconda che operi<br />

come organo di secondo grado ovvero<br />

in unica istanza. Questa ambivalenza<br />

si manifesta, in particolare,<br />

nella natura delle posizioni soggettive<br />

e negli ambiti sottoposti alla sua<br />

cognizione dall’art. 143 T.U., e che<br />

rispecchiano, senza ombra di dubbio,<br />

la giurisdizione propria dei tribunali<br />

amministrativi [10] .<br />

Una sintesi di quanto sopra è riportata<br />

nella tabella 1-a.<br />

Motivi storici<br />

dell’abolizione<br />

Tralasciando di soffermarsi sull’affermazione<br />

che accompagna l’emanazione<br />

del D.L. n. 251/2002, secondo<br />

la quale l’intervento normativo sarebbe<br />

finalizzato ad «abolire la giurisdizione<br />

speciale dei Tribunali delle acque<br />

pubbliche», dal momento che, al-<br />

la luce di quanto appena esposto, non<br />

può non essere considerata una mera<br />

improprietà di linguaggio, la ragione<br />

che ha indotto il Legislatore ad abolire<br />

i Tribunali delle acque deve essere<br />

ricercata altrove.<br />

Le sentenze della Corte<br />

Costituzionale<br />

Sempre nelle premesse al D.L. n.<br />

251/2002, si legge che il Governo<br />

ha deliberato l’abolizione dei Tribu-<br />

Tribunali regionali Tribunale superiore<br />

NUMERO Otto Uno<br />

SEDE Presso altrettante Corti d’Appello Roma<br />

COGNIZIONE In primo grado per le controversie tassativamente<br />

elencate nell’art. 140, R.D. n.<br />

1775/1933, e relative a diritti soggettivi<br />

INTERVENGONO<br />

IN MERITO A<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

I Tribunali delle acque<br />

AGGIUNTA DI GIUDICI<br />

NON TOGATI<br />

AMBIENTE<br />

l demanialità delle acque;<br />

l limiti dei corsi o bacini, loro alvei e<br />

sponde;<br />

l qualunque diritto relativo alle derivazioni<br />

e utilizzazioni di acqua pubblica;<br />

l occupazione totale o parziale, permanente<br />

o temporanea di fondi e indennità<br />

previste dalla legge, in conseguenza dell’esecuzione<br />

o manutenzione di opere<br />

idrauliche, di bonifica, derivazione e utilizzazione<br />

delle acque;<br />

l risarcimento dei danni dipendenti da<br />

qualunque opera eseguita dalla pubblica<br />

amministrazione e da qualunque provvedimento<br />

emesso dall’autorità amministrativa<br />

per legge;<br />

l ricorsi relativi ai diritti di pesca nelle<br />

acque del demanio idrico.<br />

Alla sezione della Corte d’Appello vengono<br />

aggregati tre funzionari del Genio Civile.<br />

NATURA GIURIDICA I tribunali Regionali, in quanto sezioni della<br />

Corte d’Appello, sono assimilati ai giudici<br />

ordinari.<br />

TABELLA 1-a<br />

l in grado di appello per le decisioni dei<br />

Tribunali Regionali;<br />

l in unica istanza per le ipotesi di cui<br />

all’art. 143, Testo Unico ricondotte a posizioni<br />

soggettive di interesse legittimo.<br />

l competenza generale di legittimità<br />

per i ricorsi per incompetenza, eccesso di<br />

potere e violazione di legge avverso i<br />

provvedimenti presi dall’amministrazione<br />

in materia di acque pubbliche;<br />

l competenza contro i provvedimenti<br />

dell’autorità amministrativa inerenti alla<br />

repressione delle contravvenzioni alle norme<br />

di polizia demaniale in materia di<br />

acque e al mantenimento del buon regime<br />

delle acque;<br />

l competenza speciale per materia nei<br />

casi specificatamente previsti dagli artt.<br />

23, 24, 26 e 28 del Testo Unico delle leggi<br />

sulla pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604).<br />

Ai nove magistrati del Tribunale Superiore<br />

sono aggiunti tre tecnici scelti tra i membri<br />

effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori<br />

Pubblici non aventi funzione di amministrazione<br />

attiva.<br />

Il Tribunale Superiore in un certo senso muta<br />

la propria veste, da giudice ordinario a<br />

giudice amministrativo, a seconda che operi<br />

come organo di secondo grado ovvero in<br />

unica istanza.<br />

[10] Giudice di secondo grado o in unica istanza, muta anche la composizione del collegio giudicante: cinque votanti tra i quali un<br />

tecnico nella prima ipotesi, sette votanti tra i quali sempre un tecnico nella seconda.<br />

48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Corte d’Appello Circoscrizioni dei Tribunali delle acque<br />

1. Torino Circoscrizioni di Torino e di Genova<br />

2. Milano Circoscrizioni di Milano e Brescia<br />

3. Venezia Circoscrizioni di Venezia, Trento e Trieste<br />

4. Firenze Circoscrizioni di Bologna e Firenze<br />

5. Roma Circoscrizioni di Roma, L’Aquila, Perugia e Ancona<br />

6. Napoli Circoscrizioni di Napoli, Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria<br />

7. Palermo Circoscrizioni di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina<br />

8. Cagliari Circoscrizione di Cagliari<br />

nali delle acque, intervenendo con<br />

lo strumento legislativo della necessità<br />

e urgenza, a fronte di due recenti<br />

sentenze della Corte Costituzionale<br />

che avrebbero posto in seria crisi<br />

la legittimità di questi organi giurisdizionali.<br />

Si tratta delle decisioni:<br />

l 3 luglio 2002, n. 305 «Giudizio<br />

di legittimità costituzionale in via<br />

incidentale. Tribunale superiore delle<br />

acque pubbliche - Collegio giudicante<br />

- Astensione, ricusazione o legittimo<br />

impedimento di componenti<br />

del collegio - Omessa previsione di<br />

meccanismi di sostituzione - Violazione<br />

del diritto alla tutela giurisdizionale<br />

dei diritti dinanzi ad un giudice<br />

imparziale e del principio di<br />

esercizio regolare della funzione<br />

giurisdizionale - Illegittimità costituzionale<br />

in parte qua - Assorbimento<br />

di altri profili. - R.D. 11 dicembre<br />

1933, n. 1775, artt. 139 e 143, comma<br />

3 (in combinato disposto). - Costituzione,<br />

artt. 24, comma 1, e 111,<br />

comma 2 (artt. 102, 103 e 113)» [11] ;<br />

l 17 luglio 2002, n. 353 «Giudizio<br />

di legittimità costituzionale in via<br />

incidentale. Giurisdizioni speciali -<br />

Tribunali regionali delle acque pubbliche<br />

- Composizione - Partecipazione<br />

al collegio giudicante di uno<br />

dei tre tecnici, già funzionari del<br />

AMBIENTE<br />

TABELLA 1-b<br />

Corti d’Appello e localizzazione dei Tribunali Regionali<br />

genio civile, designati quali giudici<br />

aggregati - Lesione del principio di<br />

indipendenza e terzietà del giudice -<br />

Illegittimità costituzionale in parte<br />

qua. - R.D. 11 dicembre 1933, n.<br />

1775, art. 138. - Costituzione, artt.<br />

108, secondo comma, 102, secondo<br />

comma, 111; legge costituzionale<br />

23 novembre 1999, n. 2» [12] ,<br />

con le quali il Giudice delle Leggi<br />

ha dichiarato l’incostituzionalità<br />

di alcuni criteri processuali e di<br />

composizione dei tribunali in questione<br />

(si veda anche la tabella 2).<br />

La prima sentenza ha qualificato<br />

illegittime le norme relative al Tribunale<br />

Superiore (combinato disposto<br />

degli artt. 139 e 143, comma 3,<br />

T.U.), laddove non stabiliscono criteri<br />

per la sostituzione dei componenti<br />

nei casi di astensione, ricusazione o<br />

impedimento. La mancanza di simili<br />

previsioni per tutte le ipotesi sopra<br />

indicate, precludendo la regolare formazione<br />

del collegio giudicante,<br />

comporterebbe, di fatto, il blocco della<br />

funzione giurisdizionale.<br />

Con la seconda, invece, è stato<br />

coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità<br />

l’art. 138 T.U., in ragione<br />

del sistema di nomina del tecnico,<br />

ivi disposto, che non garantirebbe<br />

l’indipendenza e la terzietà<br />

del membro “non togato” compro-<br />

[11] In Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2002, n. 27, Prima serie speciale.<br />

[12] In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002, n. 29, Prima serie speciale.<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

mettendo, così, l’imparzialità del<br />

giudizio.<br />

È evidente che nessuna delle due<br />

sentenze citate pone in discussione<br />

la legittimità costituzionale dell’esistenza<br />

in sé di questi Tribunali e<br />

che da nessuna di esse, pur se emesse<br />

in un così breve lasso di tempo,<br />

può essere fatta derivare, in via<br />

esclusiva, la necessità (urgente) di<br />

operare una scelta radicale quale<br />

l’abolizione di questi organi giurisdizionali.<br />

Ciò nondimeno, non si<br />

può negare che le stesse abbiano<br />

conferito una forte instabilità all’istituto<br />

dei Tribunali delle acque imponendo<br />

al Legislatore una pluralità di<br />

interventi “correttivi” immediati e<br />

che rappresentassero un indice dell’inadeguatezza<br />

di queste strutture<br />

rispetto alle nuove realtà ed esigenze<br />

giurisdizionali.<br />

In particolare, considerato che la<br />

presenza di un tecnico nel collegio giudicante<br />

aveva rappresentato, a suo tempo,<br />

una delle principali ragioni per<br />

l’istituzione di questi tribunali, la seconda<br />

sentenza della Corte Costituzionale<br />

ha, quantomeno, insinuato il dubbio<br />

circa la necessità di mantenere in<br />

vita detti organi giurisdizionali. Questa<br />

decisione, inoltre, è stata emessa<br />

mentre già era in corso presso la Camera<br />

la discussione sulla proposta di intro-<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49


ACQUA<br />

Articolo<br />

Sentenza Titolo - Estremo di pubblicazione Cosa dispone<br />

Sentenza 3 luglio<br />

2002, n. 305<br />

Sentenza 17 luglio<br />

2002, n. 353<br />

durre nel T.U. un nuovo articolo, il<br />

139-bis, che ovviasse al precedente<br />

profilo di incostituzionalità, disciplinando<br />

la nomina di componenti supplenti.<br />

La notizia dell’ulteriore dichiarazione<br />

di illegittimità costituzionale -<br />

si evidenzia nel resoconto della riunione<br />

dell’Assemblea del 24 luglio 2002<br />

- ha determinato il Legislatore a «una<br />

pausa di riflessione circa l’opportunità<br />

della soppressione di tali Tribunali».<br />

Si troverà indicato poi, nella relazione<br />

al disegno di legge approvato<br />

dal Consiglio dei Ministri nella seduta<br />

del 6 settembre 2002, che le norme<br />

che disciplinano il funzionamento<br />

di questi organi giurisdizionali sono<br />

accusate di vetustà e scarsa com-<br />

AMBIENTE<br />

Il casus belli: le sentenze della Corte Costituzionale<br />

«Giudizio di legittimità costituzionale in via<br />

incidentale. Tribunale Superiore delle acque<br />

pubbliche - Collegio giudicante - Astensione,<br />

ricusazione o legittimo impedimento<br />

di componenti del collegio - Omessa previsione<br />

di meccanismi di sostituzione - Violazione<br />

del diritto alla tutela giurisdizionale<br />

dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e<br />

del principio di esercizio regolare della funzione<br />

giurisdizionale - Illegittimità costituzionale<br />

in parte qua - Assorbimento di altri<br />

profili. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />

artt. 139 e 143, terzo comma (in combinato<br />

disposto). - Costituzione, artt. 24, comma 2,<br />

e 111, comma 2 (artt. 102, 103 e 113)».<br />

In Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2002, n.<br />

27, Prima serie speciale<br />

«Giudizio di legittimità costituzionale in via<br />

incidentale. Giurisdizioni speciali - Tribunali<br />

regionali delle acque pubbliche - Composizione<br />

- Partecipazione al collegio giudicante di<br />

uno dei tre tecnici, già funzionari del genio<br />

civile, designati quali giudici aggregati - Lesione<br />

del principio di indipendenza e terzietà<br />

del giudice - Illegittimità costituzionale in<br />

parte qua. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />

art. 138. - Costituzione, artt. 108, secondo<br />

comma, 102, secondo comma, 111; legge costituzionale<br />

23 novembre 1999, n. 2».<br />

In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002, n.<br />

29, Prima serie speciale<br />

patibilità rispetto alle nuove norme<br />

sul processo sia amministrativo che<br />

civile e che le relative strutture sono<br />

ritenute inadeguate, per eccesso, rispetto<br />

al numero delle controversie<br />

in materia; in particolare viene precisato<br />

che «il funzionamento di questi,<br />

ormai datati, organi giurisdizionali<br />

strutturati ed operanti con norme<br />

ancorate al codice processuale del<br />

1865, si presenta assai dispendioso,<br />

perché prevede delle strutture non<br />

più congrue rispetto al numero di<br />

controversie del tutto irrisorio rispetto<br />

al normale carico degli altri<br />

organi giurisdizionali - negli ultimi<br />

cinque anni le cause iscritte sono<br />

state rispettivamente, 169, 193, 191,<br />

198 e 207 - (...) nonché la regola-<br />

Ha qualificato illegittime le norme relative<br />

al Tribunale Superiore (combinato disposto<br />

degli artt. 139 e 143, comma 3, T.U.), laddove<br />

non stabiliscono dei criteri per la sostituzione<br />

componenti nei casi di astensione,<br />

ricusazione o impedimento. La mancanza<br />

di simili previsioni per tutte le ipotesi sopra<br />

indicate, precludendo la regolare formazione<br />

del collegio giudicante, comporterebbe,<br />

di fatto, il blocco della funzione giurisdizionale.<br />

Ha coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità<br />

l’art. 138 T.U., in ragione del sistema<br />

di nomina del tecnico, ivi disposto, che<br />

non garantirebbe l’indipendenza e la terzietà<br />

del membro “non togato” compromettendo,<br />

così, l’imparzialità del giudizio.<br />

[13] «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971, n. 314).<br />

TABELLA 2<br />

mentazione del Testo Unico è superata<br />

ed in contrasto con l’intervenuta<br />

normativa costituzionale».<br />

Effettivamente, la presenza nel nostro<br />

ordinamento di questi organi giurisdizionali,<br />

“speciali” sotto molteplici<br />

profili, se poteva trovare una sua dimensione<br />

nel contesto storico in cui<br />

hanno avuto origine, è venuta perdendo<br />

di ragione nella nuova realtà postcostituzionale,<br />

tanto da richiamare l’attenzione,<br />

più volte, sia del Giudice delle<br />

Leggi che della Corte di Cassazione.<br />

Per quanto attiene al primo profilo,<br />

in seguito all’entrata in vigore della<br />

legge di istituzione dei Tribunali Amministrativi<br />

Regionali, 6 dicembre<br />

1971 n. 1034 [13] , la Corte Costituzionale<br />

è intervenuta con sentenza del<br />

50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


17-31 gennaio 1991, n. 42 «Giudizio<br />

di legittimità costituzionale in via incidentale.<br />

Acque pubbliche e private -<br />

Ricorso al Tribunale delle acque pubbliche<br />

- Ammissibilità - Definitività<br />

del provvedimento amministrativo impugnato<br />

- Ingiustificato mantenimento<br />

della regola della definitività nel<br />

sistema generale di giustizia amministrativa<br />

- Illegittimità costituzionale.<br />

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />

artt. 143, comma 1, lettere a) e b),<br />

143, comma 2, e 194, comma 1)<br />

(Cost., artt. 3, 24 e 113)» [14] , a dichiarare<br />

l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

143, comma 1, T.U., laddove<br />

imponeva la qualifica di “definitività”<br />

del provvedimento amministrativo come<br />

requisito per l’ammissibilità del<br />

ricorso. Con la medesima sentenza è<br />

stato dichiarato illegittimo anche il<br />

comma 2 dell’art. 143 T.U., nella parte<br />

in cui non prevedeva l’esperibilità<br />

AMBIENTE<br />

del ricorso giurisdizionale nei confronti<br />

del provvedimento impugnato<br />

con ricorso amministrativo in via gerarchica,<br />

successivamente alla formazione<br />

del silenzio-rigetto da parte dell’amministrazione.<br />

Nell’ottobre del 1996, inoltre, è<br />

stata avanzata una proposta di legge<br />

di modifica del T.U. mediante l’introduzione<br />

di un Tribunale Regionale<br />

delle acque presso la Corte d’Appello<br />

di Trento. Al di là delle considerazioni<br />

strettamente inerenti la posizione<br />

del Trentino Alto Adige e lo stridente<br />

contrasto, in quel caso, tra gli<br />

ampi poteri riconosciuti alla Regione<br />

dallo Statuto speciale e il decentramento<br />

degli strumenti chiamati a garantirne<br />

il riconoscimento concreto<br />

[15] , in generale la mancata istituzione<br />

di nuove circoscrizioni dei Tribunali<br />

Regionali delle acque è stata allora<br />

portata quale esempio di scarso<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

adeguamento delle strutture statali alle<br />

realtà regionali sancite dalla Carta<br />

Costituzionale.<br />

Gli ambiti di competenza giuridica<br />

Sotto il profilo della convivenza<br />

di questi tribunali con gli altri organi<br />

giurisdizionali, occorre sottolineare<br />

che fin da subito i confini della<br />

competenza del giudice specializzato<br />

non sono apparsi chiari, tanto da<br />

imporre, più volte, l’intervento interpretativo<br />

della Suprema Corte di<br />

Cassazione [16] .<br />

I problemi più ricorrenti sono sorti<br />

in relazione al discrimine tra giudice<br />

ordinario e Tribunale Regionale<br />

sia con riferimento alle materie<br />

di cui all’art. 140, T.U. [17] che per<br />

definire la competenza in grado di<br />

appello di quest’ultimo per le ipotesi<br />

dell’art. 141, T.U. [18] . Tuttavia,<br />

anche i rapporti tra il Tribunale<br />

[14] In Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1991, n. 6, Serie speciale.<br />

[15] In base all’art. 138 T.U. (si veda la nota 5 elatabella 1–b), tutte le controversie e le istanze giurisdizionali in materia di acque<br />

relative al Trentino Alto Adige sono rimesse al Tribunale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, il quale<br />

giudica anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Nel caso specifico del Trentino, in questa occasione veniva sollevata<br />

anche una questione di tutela delle minoranze linguistiche.<br />

[16] Conformemente alla natura di sezioni specializzate del giudice ordinario che è riconosciuta ai Tribunali Regionali, l’intervento<br />

della Corte di Cassazione per delimitare la cognizione di questi ultimi nei confronti dell’autorità giurisdizionale ordinaria deve<br />

intendersi come questione di competenza e non di giurisdizione quale, viceversa, è ipotizzabile nel caso in cui il contrasto<br />

interpretativo si ponga tra il giudice ordinario e il Tribunale Superiore nelle materie di cui all’art. 143 T.U. (tra le altre, si<br />

vedano le sentenze della Cassazione Civile, Sezioni Unite 30 dicembre 1998, n. 12899 e 8 maggio 1997, n. 399).<br />

[17] Tra le altre, si vedano Cassazione Civile, Sezioni Unite 25 ottobre 1999, n. 752, sottolinea che «ai fini della decisione sulla<br />

questione della giurisdizione, e, in particolare, del riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e, successivamente,<br />

della determinazione della competenza tra il giudice ordinario ed il Tribunale Regionale delle acque, deve essere preso in<br />

considerazione il cosiddetto petitum sostanziale». Particolarmente rilevante il contenzioso relativo alla competenza in materia<br />

di risarcimento dei danni; la sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite 20 maggio 1980, n. 3290, attribuisce, infatti, la<br />

cognizione al Tribunale Regionale delle acque «sulla domanda del proprietario di un fondo a condannare l’Amministrazione al<br />

ristoro dei danni per straripamento di un fiume con allagamento del fondo medesimo qualora, mediante la denuncia di omissioni<br />

di manutenzione e di vigilanza degli argini, ponga in discussione provvedimenti ed opere inerenti al regime di quelle acque»,<br />

mentre «la domanda proposta contro un privato autorizzato dalla P.A. al compimento di determinati lavori nell’alveo di un<br />

fiume a suo esclusivo interesse, sollevata dal proprietario del fondo vicino per conseguire il ripristino dello stato dei luoghi, resta<br />

devoluta al giudice ordinario non interferento sugli atti e provvedimenti della P.A.» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10<br />

dicembre 1981, n. 6523). Ancora, «le domande di risarcimento dei danni derivanti da esecuzione o manutenzione di opere<br />

idrauliche rientrano nella competenza del Tribunale Regionale, ovi si accerti che esse siano state eseguite in maniera contraria<br />

alle regole di gestione delle acque pubbliche» (Cassazione Civile, sez. I, 14 gennaio 1987, n. 186), mentre «rientrano nella<br />

competenza del giudice ordinario quando l’attore assuma che il danno è conseguenza della negligenza o imperizia dell’amministrazione<br />

nella esecuzione o manutenzione dell’opera e non quale effetto dell’opera idraulica in sé considerata» (Cassazione<br />

Civile sez. I, 7 febbraio 1984, n. 937).<br />

[18] «A norma dell’art. 141, comma 3, R.D. n. 1775/1933, l’appello avverso la sentenza del pretore che abbia pronunziato su<br />

un’azione di enunciazione avente ad oggetto una materia devoluta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche deve essere<br />

proposto davanti a detto tribunale, con la conseguenza che, qualora l’indicata impugnazione venga proposta, invece, innanzi al<br />

tribunale ordinario e questi non declini la propria competenza pronunciandosi sul merito del gravame, non si produce la<br />

cosiddetta “efficacia conservativa” dell’impugnazione e ne conseguono l’inammissibilità dell’appello proposto al giudice<br />

funzionalmente incompetente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, in sede di legittimità, la cassazione<br />

senza rinio della sentenza d’appello in quanto pronunciata su un gravame inammissibile» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17<br />

febbraio 1995, n. 1716).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51


ACQUA<br />

Articolo<br />

Superiore e il giudice amministrativo,<br />

per i profili di cui all’art. 143,<br />

T.U., non ne sono rimasti esenti [19] .<br />

La farraginosità del sistema introdotto<br />

nel 1933 si è ulteriormente manifestata<br />

laddove l’intervento della Suprema<br />

Corte è stato necessario per<br />

stabilire se una determinata controversia<br />

rientrasse nella competenza giurisdizionale<br />

dei Tribunali Regionali in<br />

primo grado, ex art. 140, T.U., ovvero<br />

in quella del Tribunale Superiore, ratione<br />

materiae [20] . Il tutto, spesso,<br />

con gravi ripercussioni non solo sull’efficienza<br />

ma anche sull’effettività<br />

del “servizio di giustizia” reso.<br />

A tener fede ai numeri riportati dalla<br />

relazione del Governo, quindi, si<br />

potrebbe pensare che, soprattutto negli<br />

ultimi tempi, il contenzioso sorto<br />

intorno a questi organi giurisdizionali<br />

fosse di molto superiore a quello dagli<br />

stessi risolto.<br />

Ulteriori indici di scarsa compatibilità<br />

con il sistema giurisdizionale vigente<br />

sono rappresentati dal carattere<br />

“misto” delle norme sul processo davanti<br />

a questi tribunali [21] e dal parti-<br />

AMBIENTE<br />

colare regime delle impugnazioni che<br />

sembrerebbe, peraltro, contrastare<br />

con il principio costituzionale del doppio<br />

grado di giudizio [22] .<br />

Occorre ricordare, da ultimo, che<br />

l’esistenza di tribunali speciali per la<br />

materia delle acque pubbliche, ha in<br />

parte perso di significato con l’entrata<br />

in vigore della legge 3 gennaio 1994,<br />

n. 36 «Disposizioni in materia di risorse<br />

idriche» [23] (la cosiddetta<br />

“legge Galli”) con la quale è stata<br />

dichiarata la natura «pubblica» di «tutte<br />

le acque, superficiali e sotterranee,<br />

ancorché non estratte dal sottosuolo»<br />

(art. 1), con la conseguente abolizione<br />

della distinzione tra acque private e<br />

pubbliche.<br />

Le considerazioni sopra riportate,<br />

dunque, se ancora non esprimono<br />

la “necessità e urgenza” dell’abolizione<br />

dei Tribunali delle acque, di<br />

certo rappresentano gravi indici di<br />

inadeguatezza di queste strutture e<br />

fanno propendere, senza grossi rimpianti,<br />

per una valutazione di opportunità<br />

della scelta effettuata dal Governo,<br />

sia per ragioni di coerenza<br />

con il nostro ordinamento, sempre<br />

più orientato a una bipartizione tra<br />

giudice ordinario e giudice amministrativo,<br />

che di semplificazione del<br />

sistema di amministrazione della<br />

giustizia.<br />

Il decreto-legge<br />

11 novembre 2002, n. 251<br />

L’art. 1, D.L. n. 251/2002, dispone<br />

la soppressione dei Tribunali Regionali<br />

e del Tribunale Superiore<br />

delle acque e l’abrogazione delle<br />

norme di riferimento, decorsi sessanta<br />

giorni dalla data di entrata in<br />

vigore della legge di conversione al<br />

D.L. stesso.<br />

Seguendo la tradizionale ripartizione<br />

che attribuisce ai Tribunali Regionali<br />

natura di giudici ordinari con<br />

competenza speciale e al Tribunale<br />

Superiore in unica istanza la qualifica<br />

di giudice amministrativo, l’eredità<br />

delle soppresse strutture giurisdizionali<br />

è stata disciplinata prevedendo che<br />

le controversie nelle materie elencate<br />

all’art. 140, T.U., vengano ricondotte<br />

al tribunale ordinario avente sede nel<br />

[19] Con la sentenza 26 settembre 1997, n. 9480. le Sezioni Unite della Cassazione Civile, per riconoscere la competenza del giudice<br />

amministrativo piuttosto che del Tribunale Superiore delle acque quale giudice di legittimità, hanno proposto la distinzione tra<br />

controversie che abbiano ad oggetto «l’utilizzazione diretta ed immediata di acque pubbliche» e«provvedimenti della P.A.<br />

relativi alla fase di ricerca delle acque».<br />

[20] La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 ottobre 1992, n. 11363, dispone che «l’esecuzione di lavori di<br />

arginamento di un corso d’acqua, disposti dalla competente autorità amministrativa, concreta realizzazione di opera idraulica ai<br />

sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, con la conseguenza che, ove, ai fini della medesima, siano<br />

state poste in essere procedure espropriative, la tutela dei privati ad esse assoggettati, appartiene alla competenza giurisdizionale<br />

dei Tribunali Regionali delle acque, quando attenga a diritti soggettivi, ed a quella del Tribunale Superiore in sede di legittimità,<br />

al quale è al pari assegnata una giurisdizione speciale per materia, quando attenga a posizioni di interesse legittimo». Con<br />

particolare riferimento alla cognizione in materia di espropriazione, per giurisprudenza uniforme, per rientrare nell’ambito del<br />

Tribunale Regionale deve trattarsi di controversie su diritti soggettivi, aventi natura patrimoniale, mentre spetta al Tribunale<br />

Superiore in unica istanza l’eventuale impugnazione per l’annullamento di provvedimenti incidenti su interessi legittimi.<br />

Ancora, la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite 23 giugno 1993, n. 6953 ha stabilito che «l’atto di delimitazione del<br />

demanio lacustre rispetto alle proprietà private confinanti si pone in funzione di mero accertamento dei rispettivi confini con<br />

esclusione di ogni potere discrezionale della P.A. con la conseguenza che, permanendo la situazione di diritto soggettivo del<br />

privato, le contestazioni che questi proponga in ordine a siffatto accertamento sono soggette alla cognizione del Tribunale<br />

Regionale delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 140, lett. b), del R.D. n. 1775/1933 e non, invece, alla giurisdizione di<br />

legittimità del Tribunale Superiore».<br />

[21] Per i Tribunali Regionali la disciplina fissata agli artt. 147 e segg., T.U., si pone, per molti aspetti, come un ibrido rispetto al<br />

processo amministrativo e a quello civile (lo stesso art. 208, T.U. consente un rinvio alle norme dettate dal Codice di procedura<br />

civile, solo in via sussidiaria, cioè ove manchino norme speciali), mentre la natura ambivalente del Tribunale Superiore emerge<br />

anche nelle regole processuali che, nel caso operi come giudice di appello, consentono l’inserimento di istituti del processo<br />

civile, mentre nelle ipotesi di cui all’art. 143, T.U., il procedimento è costruito secondo il modello di impugnazione agli atti,<br />

tipico del processo innanzi al giudice amministrativo ed è disciplinato analogamente a quello avanti al Consiglio di Stato.<br />

[22] Circa il regime delle impugnazioni delle decisioni del Tribunale Superiore in unica istanza, vige un constasto interpretativo tra<br />

la dottrina, che limita la percorribilità del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per i soli motivi di giurisdizione, e la<br />

giurisprudenza che, viceversa, estenderebbe l’impugnazione a qualsiasi vizio di legittimità.<br />

[23] In Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14.<br />

52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


capoluogo del distretto territorialmente<br />

competente [24] , mentre la competenza<br />

per le materie di cui all’art. 143,<br />

T.U. è attribuita al giudice amministrativo<br />

[25] . In quest’ultima ipotesi il<br />

D.L. n. 251/2002, stabilisce che, nei<br />

casi devoluti alla sua giurisdizione, il<br />

giudice amministrativo sarà competente<br />

a decidere anche delle domande<br />

di risarcimento dei danni. Previsione,<br />

questa, che si pone in linea con le<br />

innovazioni in materia di giurisdizione<br />

del giudice amministrativo apportate<br />

dagli artt. 33-35, D.Lgs. 31 marzo<br />

1998, n. 80 [26] , e recepite nella nuova<br />

legge sul processo amministrativo 21<br />

luglio 2000, n. 205 [27] .<br />

Gli atti processuali già compiuti<br />

conserveranno la loro validità ed efficacia.<br />

Tuttavia, i procedimenti pendenti<br />

saranno sospesi di diritto e<br />

dovranno essere riassunti dagli interessati<br />

presso i giudici competenti,<br />

individuati secondo i criteri sopra<br />

indicati, entro il termine perentorio<br />

di 120 giorni dalla data di entrata in<br />

vigore della legge di conversione,<br />

pena la loro estinzione.<br />

Infine, contro i provvedimenti<br />

dei Tribunali Regionali per i quali<br />

non sia ancora decorso il termine<br />

per l’impugnazione, è ammesso appello<br />

alla Corte d’Appello competente<br />

per territorio, mentre i provvedimenti<br />

del Tribunale Superiore in<br />

unico o in secondo grado sono assoggettati<br />

a ricorso per cassazione<br />

per i motivi e secondo le forme stabiliti<br />

dagli artt. 360 e segg.,<br />

c.p.c. [28] . In quest’ultima ipotesi<br />

l’impugnazione dovrà essere proposta,<br />

a pena di inammissibilità, entro<br />

AMBIENTE<br />

novanta giorni dalla data di entrata<br />

in vigore della legge di conversione<br />

del D.L. n. 251/2002, ovvero dalla<br />

data di deposito della sentenza.<br />

In via generale, la scelta, pur radicale,<br />

effettuata dal Governo, anche in<br />

relazione alla gestione del periodo di<br />

transizione (e ci si riferisce, in particolare,<br />

all’immediata sospensione dei<br />

procedimenti pendenti e all’eventuale<br />

loro prosecuzione davanti ai giudici<br />

individuati secondo i nuovi criteri),<br />

appare condivisibile soprattutto perché<br />

ha il vantaggio di limitare nel<br />

tempo lo stato di “assestamento” proprio<br />

di tutti i periodi di passaggio. E<br />

questo anche se sarà onere dei ricorrenti<br />

applicare correttamente i criteri<br />

forniti dal Legislatore e riassumere le<br />

cause, in un lasso di tempo comunque<br />

ragionevole (120 giorni), davanti al<br />

giudice competente.<br />

Logica e coerente con il criterio<br />

ordinario di ripartizione tra giudice<br />

ordinario e giudice amministrativo<br />

appare, poi, la suddivisione delle<br />

materie originariamente di competenza<br />

dei Tribunali delle acque pubbliche.<br />

L’attribuzione delle controversie<br />

di cui all’art. 140 T.U.<br />

(«Competenza in primo grado dei<br />

Tribunali delle acque pubbliche»)<br />

al giudice ordinario, inoltre, non solo<br />

è fedele al criterio di riparto, in<br />

quanto questioni relative alla tutela<br />

di diritti soggettivi, ma sicuramente<br />

ha il vantaggio di risolvere alla radice<br />

l’annoso problema dell’individuazione<br />

dell’autorità giurisdizionale<br />

di volta in volta competente.<br />

Un solo appunto sembra opportuno<br />

formulare, con riferimento alla<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

materia delle espropriazioni contenuta<br />

nell’art. 140, lettera d), T.U. e<br />

devoluta dal D.L. n. 251/2002 al<br />

giudice ordinario. L’art. 7, legge n.<br />

205/2000, sul processo amministrativo,<br />

infatti, recependo le disposizioni<br />

contenute nell’art. 34, D.Lgs. n.<br />

80/1998, ha attribuito la materia dell’urbanistica<br />

e dell’edilizia alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo.<br />

L’unica eccezione è<br />

rappresentata proprio dalla cognizione<br />

dei Tribunali Superiori delle acque<br />

per gli ambiti di loro competenza<br />

(art. 34, comma 3, n. 1). Venuti<br />

meno gli organi giurisdizionali speciali<br />

ed essendo ormai pacifica la<br />

riconduzione della materia delle<br />

espropriazioni per pubblica utilità all’area<br />

dell’urbanistica e dell’edilizia<br />

quale aspetto che «concerne l’uso<br />

del territorio», sembrerebbe più coerente<br />

con l’attuale sistema giurisdizionale<br />

predisporre il passaggio delle<br />

controversie di cui all’art. 140,<br />

lettera d), T.U. al giudice amministrativo<br />

piuttosto che all’autorità<br />

giurisdizionale ordinaria.<br />

Infine, nulla dice il Legislatore<br />

circa il destino della competenza<br />

del Tribunale Regionale quale giudice<br />

di appello nelle questioni di cui<br />

all’art. 141, T.U. Con ogni probabilità,<br />

a seguito dell’abolizione di questi<br />

tribunali, l’impugnazione delle<br />

decisioni per le azioni possessorie<br />

in materia di acque seguirà il regime<br />

ordinario.<br />

Un possibile scenario, alla luce<br />

dell’eventuale conversione in legge<br />

del D.L. n. 251/2002, è riportato<br />

nella tabella 3. l<br />

[24] Il criterio della competenza territoriale, esercitato secondo le regole del c.p.c., consentirà, pertanto, di “uscire” dalle vecchie<br />

circoscrizioni dei Tribunali Regionali e di ricondurre la controversia alla cognizione del giudice “naturale” anche sotto il<br />

profilo del territorio.<br />

[25] In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, D.L. n. 251/2002, le controversie pendenti davanti al Tribunale<br />

Superiore in secondo grado dovranno essere riassunte davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente mentre quelle<br />

pendenti avanti al Tribunale Superiore in unica istanza andranno riassunte avanti al Tribunale Amministrativo Regionale che<br />

decide con sentenza appellabile davanti al Consiglio di Stato.<br />

[26] «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle<br />

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo<br />

1997, n. 59» (in S.O. n. 65 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1998, n. 82).<br />

[27] «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000, n. 173).<br />

[28] Viene, così, ripristinato in via generalizzata il doppio grado di giudizio (si veda la nota 22).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53


ACQUA<br />

Articolo<br />

Le controversie nelle materie elencate all’art. 140 («Competenza<br />

in primo grado dei Tribunali delle acque pubbliche»)<br />

del Testo Unico ...<br />

AMBIENTE<br />

TABELLA 3<br />

Cosa cambierà in caso di conversione del D.L. n. 251/2002<br />

...saranno ricondotte al tribunale ordinario avente<br />

sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente.<br />

Le materie di cui all’art. 143 del Testo Unico. ... ...competeranno al giudice amministrativo.<br />

Relativamente ai casi devoluti alla sua giurisdizione, le ...competeranno al giudice amministrativo.<br />

decisioni sulle domande di risarcimento dei danni..<br />

Gli atti processuali già compiuti... ...conserveranno la loro validità ed efficacia.<br />

I procedimenti pendenti... ...saranno sospesi di diritto e dovranno essere riassunti<br />

dagli interessati presso i giudici competenti, individuati<br />

secondo i criteri sopra indicati, entro il termine perentorio<br />

di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della<br />

legge di conversione, pena la loro estinzione.<br />

Per i provvedimenti dei Tribunali Regionali per i quali ...è ammesso appello alla Corte d’Appello competente<br />

non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione... per territorio.<br />

I provvedimenti del Tribunale Superiore in unico o in ...saranno assoggettati a ricorso per cassazione per i<br />

secondo grado...<br />

motivi e secondo le forme stabiliti dagli artt. 360 e<br />

segg., c.p.c. In quest’ultima ipotesi l’impugnazione dovrà<br />

essere proposta, a pena di inammissibilità, entro<br />

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br />

legge di conversione del D.L. n. 251/2002, ovvero dalla<br />

data di deposito della sentenza.<br />

In materia di espropriazioni (art. 140, lettera d) del ...sembrerebbe più coerente con l’attuale sistema giuri-<br />

Testo Unico e devoluta al giudice ordinario)...<br />

sdizionale predisporre il passaggio delle controversie di<br />

cui all’art. 140, lettera d), T.U. al giudice amministrativo<br />

piuttosto che all’autorità giurisdizionale ordinaria.<br />

Per la competenza del Tribunale Regionale quale giudi- ...con ogni probabilità, a seguito dell’abolizione di<br />

ce di appello nelle questioni di cui all’art. 141 del Testo questi tribunali, l’impugnazione delle decisioni per le<br />

Unico . ...<br />

azioni possessorie in materia di acque seguirà il regime<br />

ordinario.<br />

Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251<br />

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia<br />

in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2002, n. 265<br />

Capo I<br />

Abolizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;<br />

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in<br />

materia di acque pubbliche all’esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte costituzionale<br />

con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali<br />

delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche;<br />

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti<br />

al Ministero della giustizia, destinata a supportare l’attività del Governo in adempimento degli obblighi<br />

comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea;<br />

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per i<br />

giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale;<br />

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, all’esito della declaratoria di illegittimità<br />

costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalità della Giunta<br />

speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2002;<br />

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro<br />

dell’economia e delle finanze;<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


AMBIENTE<br />

Emana<br />

il seguente decreto-legge:<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Art. 1<br />

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono<br />

abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l’articolo 64 del regio decreto 30 gennaio<br />

1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore<br />

delle acque pubbliche.<br />

Art. 2<br />

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le<br />

materie di cui all’articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali<br />

delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto<br />

territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.<br />

2. Le controversie nelle materie di cui all’articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono<br />

attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa in<br />

grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all’articolo 362 del codice di procedura civile ed<br />

è deciso ai sensi dell’articolo 374, primo comma, dello stesso codice.<br />

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti<br />

alla sua giurisdizione.<br />

Art. 3<br />

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore<br />

delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di<br />

presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993,<br />

n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato A.<br />

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono<br />

esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.<br />

3. L’organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e assegnato<br />

alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all’atto della cessazione dell’attività dell’ufficio<br />

mantiene l’inquadramento precedentemente goduto.<br />

Art. 4<br />

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i<br />

procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque<br />

pubbliche. Resta fermo l’obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente<br />

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti,<br />

successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di<br />

appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria<br />

della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque<br />

pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e<br />

delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.<br />

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del<br />

presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche<br />

ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all’articolo<br />

2. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in<br />

secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello<br />

territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico<br />

grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza<br />

appellabile al Consiglio di Stato.<br />

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore<br />

conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.<br />

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale<br />

regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell’articolo 2, comma 1, è ammesso l’appello alla Corte<br />

d’appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque<br />

pubbliche in unico grado nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all’articolo 2, comma<br />

1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di<br />

procedura civile.<br />

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l’impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla<br />

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della<br />

sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.<br />

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di<br />

opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione<br />

delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall’articolo 287 del codice di procedura civile, è competente,<br />

nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale<br />

amministrativo regionale.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55


ACQUA<br />

Commento<br />

Lo prevede la risoluzione delle Entrate 11 novembre 2002, n. 350/E, prodotta in risposta a un quesito<br />

Per l’a lacciamento a la rete fognaria<br />

spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />

di Vincenzo Riganti, professore ordinario di Chimica Merceologica, Facoltà di Scienze - Università di Pavia<br />

Con la risoluzione 11 novembre<br />

2002, l’Agenzia delle Entrate<br />

ha chiarito che le spese<br />

sostenute per i lavori di allacciamento<br />

degli edifici residenzia<br />

alla rete fogniaria sono<br />

detrabili nella misura del<br />

36% ai fini IRPEF. Con la pronuncia<br />

viene data risposta a<br />

una proprietaria di villetta dotata<br />

di pozzo nero che aveva<br />

inoltrato un quesito all’Autorità<br />

finanziaria. A corollario è<br />

utile anche riassumere le disposizioni<br />

legislative che stanno alla<br />

base degli obblighi in materia<br />

di scarichi sia nel caso di edifici<br />

inseriti in centri abitati che<br />

per quelli isolati per i quali le<br />

Regionidevono identificare sistemi<br />

individuali di trattamento<br />

o altri soluzioni pubbliche o<br />

private adeguatamente efficaci<br />

per la protezione ambientale.<br />

AMBIENTE<br />

La direzione centrale dell’Agenzia<br />

delle Entrate ha espresso<br />

l’autorevole parere che, nel caso<br />

di edifici residenziali, gli interventi<br />

relativi alla costruzione della<br />

rete fognaria fino a quella pubblica,<br />

realizzati con opere interne o esterne,<br />

possano godere dei benefici fiscali<br />

di cui all’art. 1, legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449 (e successive<br />

modificazioni), recante «Disposizioni<br />

concernenti interventi di recupero<br />

del patrimonio edilizio» (in S.O.<br />

n. 255 alla Gazzetta Ufficiale del 30<br />

dicembre 1997, n. 302). Si tratta<br />

della detrazione, ai fini IRPEF, del<br />

36% delle spese affrontate a questo<br />

scopo.<br />

Gli aspetti fiscali e le procedure<br />

amministrative sono ben chiarite<br />

nella risposta dell’Agenzia; merita,<br />

tuttavia, un breve commento l’aspetto<br />

relativo alla problematica igienico-sanitaria,<br />

alla luce del D.Lgs. n.<br />

152/1999 come successivamente integrato<br />

e modificato dal D.Lgs. n.<br />

258/2000 (per il testo coordinato si<br />

veda il Supplemento n. 5/2000 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />

Si è, innanzitutto, in presenza di<br />

acque reflue domestiche, in quanto<br />

provenienti da insediamento di tipo<br />

residenziale. Nella citata normativa<br />

viene definito agglomerato un area<br />

nella quale la popolazione, ovvero<br />

le attività economiche, sono sufficientemente<br />

concentrate così da<br />

rendere possibile, e cioè tecnicamente<br />

ed economicamente realizzabile<br />

anche in rapporto ai benefici<br />

ambientali conseguibili, la raccolta<br />

e il convogliamento delle acque reflue<br />

urbane verso un sistema di trattamento<br />

di acque reflue urbane o<br />

verso un punto di scarico finale.<br />

Le “acque reflue domestiche”,<br />

eventualmente unite a quelle reflue<br />

industriali e meteoriche di dilavamento,<br />

diventano “acque reflue urbane”<br />

quando sono convogliate in<br />

rete fognaria e provengono da agglomerato<br />

che, se presenta almeno<br />

2000 abitanti equivalenti, deve o dovrà<br />

essere necessariamente provvisto<br />

di reti fognarie atte a raccogliere,<br />

appunto, le acque reflue urbane,<br />

secondo le modalità e la sequenza<br />

temporale prevista nell’art. 27,<br />

D.Lgs. n. 152/1999, entro il 31 dicembre<br />

2005.<br />

Per lo scarico degli insediamenti<br />

o degli edifici isolati che scaricano<br />

acque reflue domestiche, laddove<br />

non sia presente la rete fognaria pubblica,<br />

è previsto che le Regioni identifichino<br />

sistemi individuali di trattamento<br />

o altre soluzioni pubbliche o<br />

private adeguate, che raggiungano<br />

lo stesso livello di protezione ambientale<br />

descritto nelle norme tecniche<br />

di cui alla delibera del Comitato<br />

interministeriale per la tutela delle<br />

acque 7 febbraio 1977 «criteri, metodologie<br />

e norme tecniche generali<br />

di cui all’art. 2 lettere b), d) ed e),<br />

della legge 10 maggio 1976, n. 319,<br />

recanti norme per la tutela delle<br />

acque dall’inquinamento» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 21 febbraio 1977,<br />

n. 48), indicando, altresì, i tempi di<br />

adeguamento (art. 27, comma 4).<br />

Rimane, comunque, il problema<br />

del recapito delle acque così trattate.<br />

È escluso dall’art. 30 lo scarico<br />

nel sottosuolo, mentre è ammesso<br />

quello sul suolo o negli strati superficiali<br />

del sottosuolo, di cui all’art.<br />

27, comma 4, purché gli scarichi<br />

56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


siano conformi ai criteri e ai valori<br />

limite di emissioni fissati, a questo<br />

fine, dalle regioni. Sino alla emanazione<br />

di queste norme, si applicano<br />

i valori limite indicati nella Tabella<br />

4, Allegato 5, ben più restrittivi di<br />

quelli previsti per lo scarico a valle<br />

dell’impianto di trattamento delle<br />

acque fognarie.<br />

In concreto, la soluzione più frequentemente<br />

adottata dagli insedia-<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale -<br />

Normativa e Contenzioso - 11 novembre 2002, n. 350/E<br />

Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig.ra XW.<br />

Istanza Art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Detrazione ai fini IRPEF,<br />

del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia<br />

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell’articolo<br />

11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato<br />

chiesto il parere della scrivente in merito alla questione<br />

di seguito rappresentata.<br />

Esposizione del quesito<br />

La Sig.ra XW, proprietaria di una villetta, dotata di<br />

pozzo nero per far confluire le acque di scarico,<br />

chiede di sapere se le spetta la detrazione del 36%, ai<br />

fini Irpef, relativamente ai lavori che dovrà effettuare<br />

per la costruzione di una rete fognaria all’interno<br />

della villetta per potersi allacciare alla rete pubblica<br />

costruita dal Comune.<br />

Soluzione interpretativa prospettata<br />

dal contribuente<br />

La Sig.ra XW non prospetta alcuna soluzione.<br />

Risposta dell’Agenzia delle Entrate<br />

Premesso che l’omessa indicazione di una soluzione<br />

interpretativa da parte del contribuente impedisce<br />

che si producano tutti gli effetti giuridici propri dell’interpello,<br />

con preclusione, in particolare, della<br />

eventuale formazione del silenzio-assenso in caso di<br />

omessa risposta da parte dell’Amministrazione competente,<br />

si forniscono i seguenti chiarimenti in merito<br />

alla questione prospettata.<br />

L’art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997,<br />

recante “Disposizioni concernenti interventi di recupero<br />

del patrimonio edilizio”, come modificato dalle<br />

leggi n. 488 del 1999, n. 388 del 2000 e da ultimo<br />

dalla legge n. 448 del 2001, ha introdotto una speciale<br />

detrazione dall’imposta lorda, e fino a concorrenza<br />

del suo ammontare, da far valere ai fini IRPEF a<br />

AMBIENTE<br />

menti o edifici isolati è quella della<br />

fossa settica, periodicamente svuotata<br />

e condotta, tramite automezzo, a<br />

un impianto di trattamento di acque<br />

reflue urbane (ex art. 36, D.Lgs. n.<br />

152/1999). Altrettanto avviene<br />

quando l’edificio residenziale è situato<br />

in un agglomerato, non ancora<br />

servito dalla pubblica fognatura.<br />

È ovvio che, quando un insediamento<br />

residenziale è raggiunto dalla<br />

ACQUA<br />

Commento<br />

pubblica fognatura, si presenta l’opportunità<br />

(che è un obbligo, anche<br />

ai sensi dei regolamenti di fognatura;<br />

si veda per esempio, la legge<br />

della Regione Lombardia n.<br />

62/1985) di allacciamento.<br />

Sono appunto i lavori necessari a<br />

questo allacciamento che possono<br />

godere della detrazione ai fini IR-<br />

PEF, di cui al parere dell’Agenzia<br />

delle Entrate.<br />

fronte di spese sostenute ed effettivamente rimaste a<br />

carico per la realizzazione di interventi di recupero<br />

sulle parti comuni di edifici residenziali nonché sulle<br />

singole unità immobiliari residenziali di qualunque<br />

categoria catastale e relative pertinenze.<br />

Rientrano, tra l’altro, negli interventi che danno<br />

diritto alla detrazione del 36 per cento delle spese, per<br />

un importo massimo di ∴77.468,53, quelli di manutenzione<br />

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo<br />

e di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo<br />

31, lettere b), c), d), della legge n. 457 del 5 agosto<br />

1978, realizzati su singole unità abitative o sulle parti<br />

comuni degli edifici residenziali, nonché quelli di manutenzione<br />

ordinaria, di cui alla lettera a) del citato<br />

articolo 31, realizzati sulle parti comuni degli edifici<br />

residenziali, come definite dall’articolo 1117 del codice<br />

civile.<br />

La richiamata lettera b) dell’articolo 31 della legge<br />

n. 457/78 indica tra gli interventi di manutenzione<br />

straordinaria la realizzazione e la integrazione dei<br />

servizi igienico-sanitari. Si ritiene che in tale tipologia<br />

di lavori possano essere compresi anche quelli<br />

relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla<br />

rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne,<br />

in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche<br />

proprie degli interventi di manutenzione straordinaria.<br />

Nella circolare n. 57 del 1998, è stato precisato,<br />

infatti che la manutenzione straordinaria si riferisce agli<br />

«...interventi, anche di carattere innovativo, di natura<br />

edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza<br />

ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole<br />

unità immobiliari, con il rispetto della superficie,<br />

della volumetria e della destinazione d’uso».<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57


ACQUA<br />

Documento<br />

I lavori indicati nell’istanza di interpello, consistenti<br />

nella realizzazione dei tronchi di collegamento tra<br />

la singola abitazione e la rete pubblica, possono pertanto<br />

essere compresi tra i lavori per i quali spetta la<br />

detrazione d’imposta ai sensi della richiamata legge<br />

n. 449 del 1997, poiché sono finalizzati ad integrare i<br />

servizi igienico-sanitari, come sopra precisato, attraverso<br />

opere effettuate sulla singola unità abitativa.<br />

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta<br />

è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti<br />

dal decreto interministeriale del Ministro delle<br />

Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici<br />

18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme<br />

di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni<br />

di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del<br />

1997), come modificato dal decreto interministeriale<br />

del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto<br />

con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />

9 maggio 2002, n. 153.<br />

In particolare è necessario:<br />

l inviare al centro operativo di Pescara, prima dell’inizio<br />

dei lavori, una comunicazione concernente la data<br />

in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo,<br />

allegando: le abilitazioni amministrative richieste<br />

dalla vigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei<br />

lavori, la fotocopia della domanda di accatastamento in<br />

mancanza dei dati catastali, le fotocopie delle ricevute<br />

AMBIENTE<br />

di pagamento dell’ICI. In alternativa può essere allegata<br />

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale<br />

si attesti il possesso della documentazione suddetta e si<br />

dichiari di poterla esibire o trasmettere su richiesta<br />

degli Uffici fiscali;<br />

l inoltrare alla ASL competente per territorio, prima<br />

dell’inizio dei lavori, una comunicazione che indichi<br />

l’ubicazione dei lavori da effettuare ed il committente<br />

degli stessi, la natura delle opere da realizzare,<br />

l’assunzione di responsabilità da parte dell’impresa<br />

appaltatrice delle opere di aver adempiuto tutti gli<br />

obblighi imposti dalla normativa vigente in materia<br />

di sicurezza del lavoro e di contribuzione, la data di<br />

inizio dei lavori. La comunicazione alla Asl effettuata<br />

dall’impresa a norma dei decreti legislativi 19<br />

settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n.494,<br />

libera il contribuente dall’obbligo dell’invio di questa<br />

ulteriore raccomandata;<br />

l pagare le spese mediante bonifico bancario dal quale<br />

risulti la causale del versamento, il codice fiscale del<br />

beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice<br />

fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è<br />

effettuato.<br />

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata<br />

con istanza di interpello presentata alla Direzione<br />

Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo<br />

4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile<br />

2001, n. 209. l<br />

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58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


di Bernardino Albertazzi, vicepresidente e responsabile area legale-pianificazione-formazione<br />

di Macroscopio S.p.a.<br />

La “legge obiettivo, per consentire<br />

il proseguimento di<br />

tutte le operazioni di gestione<br />

in esercizio anche dopo<br />

l’entrata in vigore del nuovo<br />

Codice CER, ha stabilito la validità<br />

delle attività di recupero<br />

dei soggetti che avessero presentato,<br />

entro 30 giorni dall’entrata<br />

in vigore della legge,<br />

le domande di autorizzazione<br />

recanti i nuovi codici. Tuttavia,<br />

il Legislatore non ha preso<br />

in considerazione le “comunicazioni”<br />

da inoltrare per avviare<br />

le procedure semplificate,<br />

lasciando aperto il dubbio<br />

se anche queste comunicazioni<br />

dovevano o debbano essere<br />

rinnovate e, in caso affermativo,<br />

in quali termini. La risposta<br />

è negativa.<br />

AMBIENTE<br />

Il CER nella legge<br />

n. 443/2001<br />

L’art. 1, comma 15, legge n.<br />

443/2001 [1] dispone che «I soggetti<br />

che effettuano attività di gestione<br />

dei rifiuti la cui classificazione è stata<br />

modificata con la decisione della<br />

Commissione europea 2001/118/CE<br />

del 16 gennaio 2001 [2] inoltrano richiesta<br />

all’ente competente, entro<br />

trenta giorni dall’entrata in vigore<br />

della presente legge, presentando<br />

domanda di autorizzazione ai sensi<br />

dell’articolo 28 del decreto legislativo<br />

5 febbraio 1997, n. 22, e successive<br />

modificazioni, o iscrizione ai sensi<br />

dell’articolo 30 del medesimo decreto<br />

legislativo, indicando i nuovi<br />

codici dei rifiuti per i quali si intende<br />

proseguire l’attività di gestione<br />

dei rifiuti. L’attività può essere proseguita<br />

fino all’emanazione del conseguente<br />

provvedimento da parte<br />

dell’ente competente al rilascio delle<br />

autorizzazioni o iscrizioni di cui<br />

al citato decreto legislativo n. 22 del<br />

1997. Le suddette attività non sono<br />

soggette alle procedure per la VIA<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

La questione si pone come diretta conseguenza della natura giuridica della direttiva 9 aprile 2002<br />

In assenza di un provvedimento cogente<br />

restano valide le a tività di recupero in esercizio<br />

in quanto le stesse sono attività già<br />

in essere».<br />

Entro l’11 febbraio 2002, quindi,<br />

i gestori dei rifiuti la cui classificazione<br />

è stata variata dalla decisione<br />

della Commissione n. 2000/532/CE<br />

e successive modifiche, dovevano<br />

inoltrare richiesta all’ente competente<br />

(di solito la Provincia).<br />

Il comma 15 in esame dispone<br />

che questa richiesta comporti:<br />

l la presentazione della domanda di<br />

autorizzazione ai sensi dell’articolo 28,<br />

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.<br />

22 [3] , e successive modifiche, o<br />

l la presentazione della domanda<br />

di iscrizione ai sensi dell’articolo<br />

30, medesimo D.Lgs. n. 22/1997.<br />

In queste domande di autorizzazione<br />

o di iscrizione dovevano essere<br />

indicati, da parte dei soggetti gestori<br />

dei rifiuti, i nuovi codici dei<br />

rifiuti per i quali si intendeva proseguire<br />

l’attività.<br />

La ratio della norma in esame è<br />

assai chiara, essendo diretta a consentire<br />

il proseguimento di tutte le<br />

attività di gestione dei rifiuti che<br />

[1] «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività<br />

produttive» (in S.O. n. 279 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299). È la cosiddetta “legge Obiettivo”. Si veda<br />

anche P. Fimiani, Mancata contaminazione ed effettivo riutilizzo: in questi casi le terre da scavo non sono rifiuti in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 4/2002, pag. 74.<br />

[2] In merito alla norma sopra riportata si può osservare che il riferimento alla decisione della Commissione europea 16 gennaio<br />

2001, n. 2001/118/CE è impreciso in quanto la medesima è soltanto una delle tre successive decisioni che hanno modificato la<br />

decisione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE che, a sua volta, aveva sostituito la precedente decisione recepita nel nostro<br />

ordinamento nell’Allegato A del “decreto Ronchi”. Quest’ultima decisione è stata, infatti, modificata anche dalle decisioni nn.<br />

2001/119/CE e 2001/573/CE. Il testo della decisione n. 2000/532/CE aggiornato e coordinato con la decisione n. 2001/573/CE<br />

è stato pubblicato sul Supplemento n. 5/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. La successiva versione integrata con le rettifiche<br />

pubblicate sulle G.U.C.E. L del 2 ottobre 2001, n. 262 e G.U.C.E. L del 27 aprile 2002, n. 112 è disponibile all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

[3] «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di<br />

imballaggio» (in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38). È il cosiddetto “decreto Ronchi”.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

erano in esercizio alla data del<br />

1˚gennaio 2002, quando, cioè, è entrato<br />

in vigore (per gli Stati membri<br />

della Ue) il nuovo Codice CER [4] ,e<br />

che, in seguito a ciò, hanno visto<br />

mutare la classificazione giuridica o<br />

anche solo il codice descrittivo di<br />

alcune tipologie di rifiuti.<br />

La prosecuzione<br />

delle attività di recupero<br />

L’art. 1, comma 15, legge n.<br />

443/2001, ha previsto<br />

la liceità della<br />

continuazione delle<br />

attività per il<br />

soggetto interessato<br />

che avesse presentato,<br />

entro 30<br />

giorni dall’entrata<br />

in vigore della legge,<br />

e cioè entro<br />

l’11 febbraio<br />

2002, una richiesta<br />

di autorizzazione<br />

o iscrizione all’autorità<br />

competente,<br />

ovvero «a prescindere<br />

dall’effettiva<br />

risposta e dal concreto<br />

atto di assenso dell’autorità competente»;<br />

in questo modo è stata introdotta<br />

una deroga al normale regime<br />

delle autorizzazioni di cui all’art. 28,<br />

“decreto Ronchi” e succ. modd., che<br />

impone, ai fini della legittimità delle<br />

attività di gestione dei rifiuti, il risascio<br />

esplicito e formale dell’autorizzazione<br />

al soggetto richiedente da parte<br />

delll’autorità competente. La norma in<br />

esame ha, dunque, voluto evitare che<br />

eventuali tempi lunghi della pubblica<br />

amministrazione nella risposta alla domanda<br />

del soggetto interessato potessero<br />

pregiudicare la continuazione delle<br />

attività di gestione dei rifiuti soggette<br />

ad autorizzazione o iscrizione.<br />

Con l’art. 1, comma 15,<br />

della “legge Lunardi”<br />

è stata introdotta<br />

una deroga alla<br />

procedura di rilascio<br />

dell’autorizzazione al<br />

soggetto richiedente,<br />

finalizzata a legittimare<br />

le attività di gestione<br />

dei rifiuti<br />

AMBIENTE<br />

I provvedimenti dell’Albo gestori<br />

Per quanto riguarda il regime<br />

transitorio delle iscrizioni all’Albo<br />

Nazionale dei Gestori dei Rifiuti,<br />

ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. n.<br />

22/1997 e succ. modd., il Comitato<br />

Nazionale ha tempestivamente<br />

emanato, a specificazione e integrazione<br />

del dell’art. 1, comma 15,<br />

legge n. 443/2001, la delibera 27<br />

dicembre 2001 («Criteri per l’iscrizione<br />

all’Albo nella categoria 5,<br />

raccolta e trasporto<br />

di rifiuti pericolosi»)<br />

[5] , accompagnata<br />

anche dalla<br />

circolare esplicativa<br />

6 febbraio<br />

2002.<br />

Entrando brevemente<br />

nel merito<br />

della delibera<br />

e della circolare,<br />

non v’è dubbio<br />

che la ratio di<br />

queste disposizioni<br />

risieda nella<br />

volontà di consentire<br />

al soggetto<br />

economico interessato<br />

la continuazione dell’attività<br />

di gestione dei rifiuti in esercizio,<br />

alla sola condizione, prevista<br />

dalla legge, che sia stata tempestivamente<br />

presentata la richiesta di<br />

iscrizione.<br />

Il problema delle comunicazioni<br />

In relazione al tema della prosecuzione<br />

delle attività in esercizio di gestione<br />

dei rifiuti che abbiano subìto<br />

un mutamento di classificazione giuridica<br />

in seguito all’entrata in vigore<br />

(per gli Stati membri della Ue) del<br />

nuovo codice CER, è rimasto, tuttavia,<br />

aperto un problema interpretativo<br />

di non poco rilievo, in quanto l’art. 1,<br />

comma 15, legge n. 443/2001 fa<br />

«esclusivo riferimento alle autorizzazioni<br />

di cui all’art. 28 e alle iscrizioni<br />

di cui all’art. 30», del decreto<br />

“Ronchi” e succ. modd., omettendo,<br />

dunque, qualunque riferimento alle<br />

“comunicazioni”, che rappresentano<br />

lo strumento per le procedure semplificate<br />

di cui agli articoli 31, 32 e 33,<br />

D.Lgs. n. 22/1997. È lecito chiedersi,<br />

quindi, se, nel silenzio della legge,<br />

anche le comunicazioni dovevano o<br />

debbano essere rinnovate e, in caso<br />

affermativo, in quali termini, in considerazione<br />

del fatto che tutto il comma<br />

15 è strutturato su di una domanda da<br />

parte dell’azienda all’autorità competente<br />

volta alla prosecuzione dell’attività<br />

in essere e sulla «conseguente,<br />

anche se non necessaria», risposta<br />

dell’autorità stessa.<br />

Il meccanismo previsto dal comma<br />

15 dell’art. 1 della “legge Lunardi”<br />

sembra inapplicabile al regime delle<br />

comunicazioni, le quali, com’è noto,<br />

non implicano la risposta dell’autorità<br />

a cui sono indirizzate e sono state, invece,<br />

concepite per consentire all’impresa<br />

di iniziare l’attività, decorsi novanta<br />

giorni dall’inoltro della comunicazione<br />

stessa.<br />

È, dunque, compito del giurista individuare,<br />

per via interpretativa, in<br />

conformità sia ai princìpi del diritto<br />

nazionale e comunitario che ai fondamenti<br />

che regolano il “diritto dell’ambiente”,<br />

se esiste ed, eventualmente,<br />

quale sia il regime transitorio delle<br />

comunicazioni dopo la scadenza del<br />

termine relativo all’entrata in vigore<br />

(per gli Stati della Ue) del nuovo codice<br />

CER (1˚ gennaio 2002). In altri<br />

termini, quali siano le concrete azioni<br />

che dovevano o devono essere intraprese<br />

dal titolare di un’attività di recupero<br />

di rifiuti («ai fini della legittima<br />

prosecuzione delle attività in eserci-<br />

[4] Introdotto nell’ordinamento italiano con la direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 9 aprile 2002<br />

«Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in<br />

relazione al nuovo elenco dei rifiuti» (in S.O. n. 102 alla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108). Per il testo si veda il<br />

Supplemento n. 2/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, mentre per il commento si veda P. Pipere, Le indicazioni per il passaggio al<br />

nuovo CER in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 11/2002, pag. 86.<br />

[5] Per testo e commento si veda P. Pipere, Iscrizioni all’Albo gestori rifiuti: definito il modulo per l’adeguamento in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2002, pag. 90 e segg.<br />

60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


zio») per il quale, nel nuovo codice<br />

CER, una parte dei rifiuti gestiti abbia<br />

subìto un mutamento di classificazione<br />

giuridica e, in particolare, alcuni<br />

rifiuti non pericolosi, che venivano<br />

gestiti grazie a una comunicazione effettuata<br />

ai sensi degli artt. 31 e 33,<br />

D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modd., siano<br />

stati classificati come pericolosi.<br />

Al fine di individuare correttamente<br />

la disciplina delle attività di recupero<br />

semplificate in esercizio e le azioni<br />

che dovevano o devono essere intraprese<br />

per la loro legittima prosecuzione,<br />

è necessario soffermarsi, in primo<br />

luogo, sul tema della validità e l’efficacia<br />

nel nostro ordinamento delle decisioni<br />

comunitarie.<br />

Validità ed efficacia<br />

delle decisioni CEE<br />

Il Trattato istitutivo della CEE<br />

prevede che «la decisione è obbligatoria<br />

in tutti i suoi elementi per i<br />

destinatari da essa designati». Per<br />

quanto attiene al profilo dell’efficacia<br />

delle decisioni negli Stati membri,<br />

il Trattato non dispone nulla. In<br />

dottrina si ritiene che le decisioni<br />

cosiddette “generali”, in quanto rivolte<br />

agli Stati membri (e non a<br />

singoli individui), siano «per qualche<br />

aspetto equiparabili alle direttive:<br />

obbligano lo Stato membro ad<br />

un certo comportamento e richiedono<br />

pertanto che quest’ultimo dia ad<br />

esse esecuzione nel proprio ordinamento<br />

interno. A differenza delle direttive,<br />

esse sono però obbligatorie<br />

in tutti i loro elementi e quindi non<br />

lasciano allo Stato destinatario la<br />

scelta della forma e dei mezzi di<br />

esecuzione (...). Ciò comporta che<br />

anche per le decisioni ... possa parlarsi<br />

di una efficacia diretta negli<br />

Stati membri, senza la necessità di<br />

provvedimenti statali di attuazione,<br />

quando siano suscettibili di ap-<br />

AMBIENTE<br />

plicazione immediata: come è il caso<br />

di decisioni che stabiliscano a<br />

carico degli Stati membri comportamenti<br />

puramente negativi (...) o che<br />

infine siano talmente particolareggiate<br />

da non richiedere misure di<br />

esecuzione »[6] .<br />

La legittimità delle attività<br />

di recupero in esercizio<br />

In base a quanto sopra, si deve<br />

concludere che, anche volendo equiparare<br />

la decisione che ha istituito il<br />

nuovo codice CER a una direttiva,<br />

dalla costante giurisprudenza della<br />

Corte di Giustizia<br />

in merito all’impossibilità<br />

di applicazione<br />

immediata delle<br />

direttive in materia<br />

di rifiuti (senza<br />

la necessità<br />

di provvedimenti<br />

statali di attuazione)<br />

deriva, in<br />

maniera chiara,<br />

l’impossibilità<br />

di considerare la<br />

decisione citata<br />

come produttiva<br />

di effetti nei confronti<br />

dei cittadini<br />

degli Stati membri, senza la necessità<br />

di provvedimenti statali di<br />

attuazione, salva la possibilità del<br />

soggetto interessato di farla valere<br />

dinnanzi alla Corte di Giustizia nei<br />

confronti dello Stato membro inadempiente<br />

[7] .<br />

La Corte di Giustizia ha, infatti,<br />

ulteriormente stabilito che anche la<br />

direttiva a efficacia diretta opera,<br />

comunque, nei rapporti cosiddetti<br />

“verticali” che si instaurano fra i<br />

singoli e lo Stato, ove si riconosca<br />

ai primi taluni diritti, ma mai nei<br />

rapporti “orizzontali”, intersoggetti-<br />

Alla luce della natura<br />

dell’art. 1, comma 15,<br />

della “legge Lunardi”<br />

è lecito chiedersi se,<br />

nel silenzio della legge,<br />

anche le comunicazioni<br />

dovevano o debbano<br />

essere rinnovate e,<br />

in caso affermativo,<br />

in quali termini<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

vi o interindividuali, perché, in questo<br />

caso, l’efficacia immediata della<br />

direttiva «significherebbe riconoscere<br />

in capo alla Comunità il potere<br />

di emanare norme che facciano sorgere,<br />

con effetto immediato, un obbligo<br />

a carico di singoli soggetti,<br />

mentre tale competenza le spetta solo<br />

laddove le sia attribuito il potere<br />

di adottare il regolamento» (Corte<br />

di Giustizia 14 luglio 1994, causa<br />

C-91/92).<br />

Inoltre, in materia penale, il giudice<br />

comunitario è fermamente costante<br />

nel dire che non solo la direttiva<br />

non può essere fatta<br />

valere, in quanto tale,<br />

nei confronti degli<br />

individui, ma anche<br />

che «una direttiva<br />

non può avere<br />

l’effetto di per sé ed<br />

indipendentemente<br />

da una legge interna<br />

di uno Stato<br />

membro, adottata<br />

per la sua attuazione,<br />

di determinare o<br />

di aggravare la responsabilità<br />

penale<br />

di coloro che agiscono<br />

in violazione delle<br />

sue disposizioni»<br />

(Corte di Giustizia 26 settembre<br />

1996). Dunque, sotto quest’ultimo<br />

profilo, appare assai evidente l’impossibilità<br />

che la decisione contenente il<br />

nuovo Codice CER possa far sorgere<br />

obblighi di adeguamento dei codici o<br />

della classificazione dei rifiuti oggetto<br />

delle citate attività o, peggio ancora,<br />

obblighi di attivazione diretti a<br />

ottenere dalla pubblica amministrazione<br />

l’assenso alla continuazione<br />

delle attività in capo ai soggetti che<br />

effettuano recupero in esercizio (mediante<br />

il regime della comunicazione)<br />

in mancanza di una disciplina sta-<br />

[6] F. Pocar Lezioni di diritto delle comunità europee, Giuffrè.<br />

[7] «Solo la direttiva incondizionata e sufficientemente precisa produce i suoi effetti all’interno degli ordinamenti interni e (...) può<br />

essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci» (Corte di Giustizia,<br />

23 febbraio 1994, causa C-236/92). «Le direttive ambientali e quelle sui rifiuti (91/156 e 91/689), non sono direttive<br />

autoapplicative», (Corte di Giustizia 26 settembre 1996, est. Kakouri).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

tale che lo preveda espressamente. Si<br />

pensi alla (vietata) determinazione<br />

della responsabilità penale di coloro<br />

che proseguono le attività di recupero<br />

dei rifiuti in esercizio che discenderebbe<br />

dal considerare applicabile, dal<br />

1˚ gennaio 2002, ai titolari delle citate<br />

attività, la decisione contenente il<br />

nuovo codice CER. In particolare, accedendo<br />

a questa infelice interpretazione,<br />

si potrebbero<br />

considerare non più<br />

legittime le attività<br />

di recupero aventi a<br />

oggetto rifiuti che<br />

nel nuovo codice<br />

CER sono classificati<br />

come pericolosi<br />

(mentre in quello<br />

previgente erano<br />

considerati “non pericolosi”),<br />

in considerazione<br />

del fatto<br />

che, in carenza di<br />

norme tecniche, lo<br />

strumento della comunicazione<br />

per il<br />

recupero dei rifiuti<br />

pericolosi non è utilizzabile. Viene<br />

da chiedersi se il titolare di queste<br />

attività di recupero sia costretto ad<br />

attivarsi spontaneamente per richiedere<br />

e ottenere una formale autorizzazione<br />

al recupero dei rifiuti pericolosi,<br />

ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n.<br />

22/1997 e succ. modd., senza la cogenza<br />

della norma statale ma sulla<br />

sola base della decisione<br />

2000/532/CE e succ. modd., fissando<br />

anche i termini per la presentazione<br />

della domanda, come ha fatto l’art. 1,<br />

comma 15, legge n. 443/2001. La<br />

risposta del giurista, ovviamente, non<br />

può che essere negativa.<br />

L’ulteriore conseguenza che ne<br />

deriva è che la risposta alla domanda<br />

posta supra, cioè se, nel silenzio<br />

della “legge Lunardi”, anche le comunicazioni<br />

debbano essere rinnovate,<br />

deve essere<br />

negativa. Infatti,<br />

in mancanza di<br />

un provvedimento<br />

statale che fissa<br />

gli obblighi<br />

(in relazione al<br />

nuovo codice<br />

CER) di coloro<br />

che esercitano attività<br />

di gestione<br />

dei rifiuti in regime<br />

di comunicazione,<br />

nessun obbligo<br />

può essere<br />

direttamente imposto<br />

a questi<br />

operatori da una<br />

decisione comunitaria. Dunque,<br />

eventuali termini per l’adeguamento<br />

ai nuovi codici CER potranno<br />

essere imposti ai soggetti sopra citati,<br />

esclusivamente con un atto avente<br />

forza e valore di legge o con il<br />

tanto atteso decreto ministeriale.<br />

È chiara l’impossibilità<br />

di considerare la<br />

decisione istitutiva<br />

del nuovo CER come<br />

produttiva di effetti<br />

nei confronti degli<br />

Stati membri senza<br />

la necessità di<br />

provvedimenti statali<br />

di attuazione<br />

AMBIENTE<br />

La direttiva MinAmb<br />

In merito al lungamente atteso decreto<br />

di cui sopra, si può rilevare che<br />

il testo di questo provvedimento è stato<br />

recentemente “anticipato” dalla direttiva<br />

9 aprile 2002 del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

[8] , che ha stabilito, nel<br />

proprio punto 4 («D.M. 5 febbraio<br />

1998 “Individuazione dei rifiuti non<br />

pericolosi sottoposti alle procedure<br />

semplificate di recupero ai sensi degli<br />

artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22») che «le comunicazioni<br />

relative ad attività di recupero<br />

in corso mantengono la propria<br />

validità ed efficacia fino alla scadenza<br />

desunta ai sensi dell’articolo 33<br />

comma 5 [9] del decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22».<br />

Dunque, il Governo non sembra<br />

intenzionato a imporre obblighi e termini<br />

di adeguamento ai nuovi codici<br />

CER a coloro che esercitano attività<br />

di gestione dei rifiuti in regime di<br />

comunicazione, se non dopo la scadenza<br />

della validità delle comunicazioni<br />

(e dunque nell’ambito dell’ordinario<br />

rinnovo), come prevista dal decreto<br />

“Ronchi”.<br />

Sulla direttiva, si può poi osservare<br />

che, se talvolta rappresenta la forma<br />

in cui si concretizza un atto di<br />

indirizzo e coordinamento dello Stato<br />

alle Regioni [10] , il contenuto specifico<br />

della direttiva 9 aprile 2002 induce a<br />

ritenere più probabile che si tratti di<br />

un mero suggerimento alle Regioni e<br />

agli enti locali [11] , nonostante il tentativo<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> di<br />

far derivare da un regolamento comunitario<br />

(il n. 2557/2001, direttamente<br />

applicabile nell’ordinamento degli<br />

[8] Si veda la nota 4.<br />

[9] Che detta: «La comunicazione di cui al comma 1» (cioè quella di inizio attività) «deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque<br />

in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero».<br />

[10] Questa funzione, secondo la Corte Costituzionale (sentt. 6 febbraio 1991, n. 49 e 18 luglio 1991, n. 359) sarebbe svolta<br />

attraverso «atti caratterizzati da un contenuto tipizzato», ossia si esprimerebbe in un «potere di direttiva, consistente nella<br />

posizione di fini, di criteri o di standards». Su questa base, inoltre, viene escluso che sia ricondicibile all’indicata funzione un<br />

atto rivolto non alla «posizione di fini o di direttive di coordinamento», ma all’“attuazione” di una legge (come affermato nella<br />

prima sent. cit.).<br />

[11] Dispone, infatti, la direttiva 9 aprile 2002 che «la seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena<br />

applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei<br />

rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione,<br />

incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della<br />

Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573. Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti<br />

stessi soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi<br />

punti».<br />

62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Stati membri) una maggiore forza vincolante<br />

anche alla direttiva citata. E<br />

nonostante alla volontà di suggerire<br />

seguano poi affermazioni imperative<br />

e che vorrebbero essere vincolanti,<br />

tanto che la direttiva si sbilancia ad<br />

abrogare e modificare atti aventi forza<br />

e valore di legge [12] (oltre ad alcuni<br />

decreti ministeriali), la cosa risulta<br />

giuridicamente impensabile oltre che<br />

impossibile, anche qualora si volesse<br />

considerare la direttiva in esame quale<br />

atto di indirizzo e coordinamento<br />

dello Stato alle Regioni.<br />

Volendo poi valutare l’opportunità<br />

della direttiva, è difficile capire<br />

perché il Governo abbia voluto limitarsi<br />

sommessamente a “suggerire”,<br />

quando potrebbe e dovrebbe governare<br />

le materie di propria competenza<br />

con atti vincolanti per le P.A.<br />

Tanto più che le questioni da chiarire,<br />

come sopra evidenziato, sono<br />

molto delicate e riguardano migliaia<br />

di operatori del settore rifiuti (che<br />

potrebbero essere coinvolti, loro<br />

malgrado, in infelici interpretazioni<br />

del diritto comunitario).<br />

La normativa regionale<br />

Alcune Regioni, di fronte alla apparente<br />

lacuna normativa della legge<br />

“Lunardi”, che sembrava lasciare<br />

priva di “copertura” giuridica le comunicazioni<br />

relative ad attività di<br />

recupero dei rifiuti i cui codici o la<br />

cui classificazione giuridica fossero<br />

mutati nell’ambito del nuovo codice<br />

CER (sull’erroneo presupposto, come<br />

già detto, che la decisione comunitaria<br />

che lo contiene sia, a partire<br />

dal 1˚ gennaio 2002, immediatamente<br />

produttiva di effetti giuridici per<br />

tutti i cittadini dell’Unione europea<br />

AMBIENTE<br />

e non solo per gli Stati), hanno approvato<br />

delibere tese ad affermare<br />

la piena legittimità della continuazione<br />

delle operazioni di recupero<br />

in esercizio. In questo senso si può<br />

menzionare la deliberazione della<br />

Giunta della Regione Lombardia, n.<br />

VII/ 7788 [13] .<br />

Questo provvedimento, preso atto<br />

che la decisione della Commissione<br />

delle Comunità europee n. 2001/<br />

118/CE ha introdotto nuovi codici,<br />

eliminandone altri, nonché modifiche<br />

alla denominazione<br />

dei rifiuti e<br />

ha approvato «lo<br />

schema della domanda<br />

di autorizzazione<br />

alla prosecuzionedell’attività<br />

di recupero»<br />

e/o smaltimento<br />

di rifiuti, che i soggetti<br />

già autorizzati<br />

dovranno inoltrare<br />

agli enti competenti<br />

ai sensi<br />

del combinato disposto<br />

degli artt.<br />

1, comma 15, legge<br />

n. 443/2001 e<br />

28, D.Lgs. n. 22/1997, secondo i moduli<br />

di cui agli Allegati A, B e C,<br />

che costituiscono parte integrante<br />

del provvedimento stesso.<br />

In particolare, nell’allegato A di<br />

questa delibera, è esplicitamente previsto<br />

il caso in cui il legale rappresentante<br />

dell’impresa chiede «l’autorizzazione<br />

alla prosecuzione dell’attività<br />

di recupero, svolta ai sensi degli artt.<br />

31 e 33 del D.Lgs. 22/97».<br />

La deliberazione in esame considera<br />

legittima la prosecuzione del-<br />

Solo una nuova legge<br />

o regolamento<br />

governativo o<br />

ministeriale potranno<br />

fissare obblighi e tempi<br />

di adeguamento al<br />

nuovo codice CER in<br />

capo ai soggetti che oggi<br />

recuperano rifiuti con<br />

procedure semplificate<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

l’attività di recupero dei rifiuti che<br />

sono in esercizio grazie alla procedura<br />

semplificata (comunicazione)<br />

ex artt. 31 e 33, “decreto Ronchi”<br />

alla sola condizione che il legale<br />

rappresentante dell’impresa abbia<br />

chiesto «l’autorizzazione alla prosecuzione<br />

dell’attività di recupero,<br />

svolta ai sensi degli artt. 31 e 33 del<br />

D.Lgs. 22/ 1997» entro il termine<br />

dell’11 febbraio 2002.<br />

Il contenuto e la finalità del<br />

provvedimento regionale sono sicuramenteapprezzabili<br />

in quanto diretti<br />

a fornire una<br />

ulteriore tutela ai<br />

soggetti che effettuano<br />

il recupero<br />

dei rifiuti in regime<br />

di comunicazione<br />

e porli,<br />

quindi, al riparo<br />

da interpretazioni<br />

fuorvianti della<br />

decisione comunitaria.<br />

Anche se,<br />

per quanto sopra<br />

esposto, si potrebbe<br />

definire questa<br />

delibera perfino<br />

superflua, in quanto è assai evidente<br />

che questi soggetti non sono<br />

attualmente destinatari di alcun obbligo<br />

di aggiornamento al nuovo<br />

codice CER.<br />

Conclusioni<br />

In ragione di tutto quanto sopra<br />

precedentemente affermato, si può<br />

concludere che è assolutamente legittima<br />

la prosecuzione delle attività<br />

di recupero in esercizio, svolta ai<br />

sensi degli artt. 31 e 33, “decreto<br />

[12] Dispone, infatti, il punto 1, lettere c) e d), direttiva 9 aprile 2002 «Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al decreto<br />

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai decreti ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000» che «la Sezione A. 2 (catalogo<br />

europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui<br />

alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato A alla presente<br />

direttiva.<br />

D) L’allegato II del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l’allegato E del decreto ministeriale 1˚ aprile 1998, n. 145,<br />

l’allegato E del decreto ministeriale 1˚ aprile 1998, n. 148 risultano soppressi».<br />

[13] «Approvazione dello schema e delle modalità di presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio<br />

delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in adeguamento<br />

alla Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2001/118/CE del 16/1/2001 e successive modifiche ed<br />

integrazioni».<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Ronchi”, anche per quelle tipologie<br />

di rifiuti che nel nuovo Codice CER<br />

vengono indicate con un codice diverso<br />

dal precedente o che hanno<br />

subìto un mutamento della classifi-<br />

AMBIENTE<br />

cazione giuridica, come il passaggio<br />

dalla categoria dei rifiuti non<br />

pericolosi a quella dei pericolosi.<br />

Solo una nuova legge o regolamento<br />

governativo o ministeriale potran-<br />

no fissare obblighi e tempi di adeguamento<br />

al nuovo codice CER in<br />

capo ai soggetti che oggi recuperano<br />

rifiuti in regime di procedura<br />

semplificata. l<br />

Circolare dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione<br />

dei rifiuti 6 febbraio 2002, prot. nn. 988/ALBO/SEG.PRES<br />

Sono pervenute al Comitato nazionale ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le modalità di<br />

presentazione della domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 da parte<br />

delle imprese che:<br />

a) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto<br />

di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e tutti i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione<br />

vengono ad essere classificati pericolosi in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti;<br />

b) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto<br />

di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) ed i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione in<br />

parte restano classificati non pericolosi ed in parte vengono ad essere classificati pericolosi in base al<br />

nuovo elenco europeo dei rifiuti.<br />

In relazione a dette fattispecie, il Comitato nazionale, nella seduta del 29 gennaio 2002, ha ritenuto di<br />

dover distinguere i casi in cui l’interessato è costretto o intende restare iscritto solo nella categoria 5, e<br />

quindi continuerà l’attività di raccolta e trasporto solo dei rifiuti che a seguito dell’entrata in vigore del<br />

nuovo elenco vengono ad essere classificati pericolosi, dal caso (che si può verificare nell’ipotesi di cui al<br />

punto b) in cui l’interessato intenda iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere sia l’attività di<br />

raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l’iscrizione nella<br />

categoria 4 per svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’iscrizione medesima<br />

che continuano ad essere classificati non pericolosi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo elenco<br />

europeo dei rifiuti.<br />

1. Nel caso in cui l’interessato non può conservare l’iscrizione nella categoria 4 (ipotesi sub a), perché<br />

tutti i rifiuti oggetto dell’iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi, o decida di non conservare<br />

l’iscrizione nella categoria 4 perché (ipotesi sub b) non ritiene di continuare a svolgere l’attività di raccolta<br />

e trasporto dei rifiuti oggetto di detta iscrizione che continuano ad essere classificati non pericolosi, la<br />

domanda di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 potrà essere presentata nella forma della<br />

domanda di variazione della categoria di iscrizione oppure nella forma di nuova domanda di iscrizione.<br />

Ovviamente, la domanda di variazione o di nuova iscrizione potrà riguardare solo i rifiuti già inclusi<br />

nell’iscrizione nella categoria 4 di provenienza prima dell’entrata in vigore della legge 443/2201.<br />

1.1. Se l’interessato decide di presentare domanda di variazione dell’iscrizione per il passaggio nella<br />

categoria 5, l’iscrizione nella categoria 4 di provenienza conserverà efficacia solo ai fini dell’applicazione<br />

del regime transitorio stabilito dalla legge 443/2001 (cioè a dimostrazione del possesso del titolo per<br />

continuare a trasportare i rifiuti compresi nella categoria 4 di provenienza e di essere legittimato a tale<br />

attività in base alla domanda d’iscrizione presentata ai sensi della legge 443/2001). Nell’ipotesi sub b), la<br />

domanda di variazione dell’iscrizione dovrà contenere anche espressa richiesta di cancellazione di tutti i<br />

rifiuti non pericolosi che non subiscono cambiamento di classificazione inclusi nel provvedimento d’iscrizione<br />

nella categoria 4 di provenienza e dalla data di presentazione della domanda l’iscrizione non è più<br />

efficace per la raccolta e trasporto di tali rifiuti ma conserverà efficacia solo ai fini dell’applicazione del<br />

regime transitorio per la raccolta ed il trasporto di quei rifiuti inclusi nella stessa che vengono ad essere<br />

classificati pericolosi.<br />

La domanda di variazione dell’iscrizione nella categoria 5 dovrà, inoltre, essere accompagnata da<br />

apposita appendice alla fideiussione in essere, con adeguamento dell’importo garantito coerente con la<br />

nuova categoria e classe d’iscrizione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1996, modificato<br />

con D.M. 23 aprile 1999. L’iscrizione e la fideiussione integrata con l’appendice conservano efficacia fino al<br />

termine di scadenza previsto per l’originaria iscrizione nella categoria 4 e relativa fideiussione.<br />

64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


AMBIENTE<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

1.2. Se, invece, l’interessato decide di presentare domanda di nuova iscrizione, la stessa dovrà essere<br />

accompagnata dallla contestuale richiesta di cancellazione dell’iscrizione nella categoria 4.<br />

La cancellazione dell’iscrizione nella categoria 4 ha effetto immediato e l’interessato non può più<br />

svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolsi inclusi nel provvedimento d’iscrizione in<br />

detta categoria che continuano ad essere classificati non pericolosi. Tale iscrizione conserverà efficacia<br />

solo ai fini dell’applicazione del regime transitorio come sopra specificato. In tal caso, fermo restando il<br />

permanere dei vincoli relativi alla fideiussione prestata per la categoria 4 ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996,<br />

modificato con D.M. 23 aprile 1999, l’interessato dovrà prestare una nuova fideiussione per tutto il<br />

periodo di efficacia della nuova iscrizione nella categoria 5, oltre i due ulteriori anni di garanzia previsti<br />

dalla disciplina vigente.<br />

2. Nel caso in cui l’interessato intenda sia iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere l’attività<br />

di raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l’iscrizione<br />

nella categoria 4 per svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’iscrizione<br />

medesima che continuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda d’iscrizione nella categoria 5<br />

deve contenere anche richiesta di cancellazione dei rifiuti compresi nella categoria 4 che vengono ad<br />

essere classificati pericolosi e deve essere accompagnata dalla relativa fideiussione.<br />

3. Il Comitato nazionale, nella medesima seduta del 29 gennaio 2002, ha specificato che, al fine di<br />

consentire adeguati controlli, l’interessato dovrà tenere a bordo dei mezzi di trasporto, unitamente alla<br />

copia autentica del provvedimento d’iscrizione nella categoria di provenienza, copia della domanda di<br />

iscrizione o di variazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 nonché copia<br />

autentica dell’attestazione della Sezione regionale dalla quale risulti che l’interessato ha presentato nei<br />

termini di legge la domanda di iscrizione o di variazione nella categoria 5 con contestuale perdita di<br />

efficacia dell’iscrizione nella categoria di provenienza oppure con conferma dell’iscrizione nella categoria<br />

di provenienza.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65


RIFIUTI<br />

Commento<br />

La misura in un documento del dipartimento delle politiche fiscali e in una nota della DRE Puglia<br />

Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU<br />

carta bianca ai comuni su numero e periodicità<br />

di Luigi Lovecchio, dottore commercialista<br />

In merito alla riscossione dei<br />

pagamenti TARSU, il comune<br />

ha la possibilità non solo di deliberare<br />

la periodicità delle scadenze,<br />

alla luce dell’art. 32,<br />

D.Lgs. n. 46/1999, ma anche il<br />

numero delle stesse, ai sensi<br />

dell’art. 72, comma 3, D.Lgs. n.<br />

507/199. A ulteriore conferma,<br />

su quest’ultimo punto è intervenuto<br />

il Dipartimento delle<br />

politiche fiscali del Ministero<br />

delle Finanze con la lettera circolare<br />

25 giugno 2001, prot.<br />

17132, ripresa, successivamente,<br />

nella lettera circolare della<br />

Direzione regionale delle Entrate<br />

della Regione Puglia 24<br />

luglio 2001, prot. 37410. Dal<br />

confronto delle due pronunce<br />

deriva, addirittura, la facoltà<br />

del funzionario responsabile di<br />

decidere la riduzione delle scadenze<br />

nell'ambito dello spazio<br />

di manovra concesso dal regolamento<br />

comunale approvato.<br />

AMBIENTE<br />

La Direzione Regionale delle<br />

Entrate (oggi Direzione Regionale<br />

dell’Agenzia delle Entrate)<br />

per la Puglia, con una risalente<br />

lettera circolare, supportata<br />

da conforme parere espresso dal<br />

Dipartimento delle politiche fiscali,<br />

fornisce utili chiarimenti ai comuni<br />

in ordine alla possibilità di<br />

ridurre il numero di rate di riscossione<br />

della TARSU. La vicenda<br />

prende le mosse dall’articolo 72,<br />

comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 «Revisione<br />

ed armonizzazione dell’imposta<br />

comunale sulla pubblicità e<br />

del diritto sulle pubbliche affissioni,<br />

della tassa per l’occupazione<br />

di spazi ed aree pubbliche dei comuni<br />

e delle province nonché della<br />

tassa per lo smaltimento dei<br />

rifiuti solidi urbani a norma dell’art.<br />

4 della legge 23 ottobre<br />

1992, n. 421, concernente il riordino<br />

della finanza territoriale» (in<br />

S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 9 dicembre 1993, n. 288), a<br />

mente del quale la riscossione ordinaria<br />

della tassa avviene in quattro<br />

rate bimestrali, con possibilità di<br />

riduzione a due, previa autorizzazione<br />

dell’ex Intendenza di Finanza,<br />

oggi Direzione Regionale per<br />

le Entrate. Con l’art. 52, D. Lgs.<br />

446/1997 «Istituzione dell’imposta<br />

regionale sulle attività produttive,<br />

revisione degli scaglioni, delle<br />

aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF<br />

e istituzione di una addizionale<br />

regionale a tale imposta<br />

nonché riordino della disciplina<br />

dei tributi locali» (in S.O. n. 252<br />

alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre<br />

1997, n. 298), gli enti loca-<br />

li sono stati dotati di ampi poteri<br />

regolamentari in ordine alla disciplina<br />

delle entrate proprie, potendo<br />

intervenire su qualsiasi aspetto,<br />

con la sola eccezione dei soggetti<br />

passivi, della fattispecie imponibile<br />

e dell’aliquota massima. È apparso<br />

subito evidente, dunque,<br />

l’avvenuto superamento di qualsiasi<br />

attribuzione delle Direzioni Regionali<br />

delle Entrate in materia di<br />

tributi locali, proprio alla luce delle<br />

incisive potestà autonomistiche<br />

assicurate dalla legge a Comuni e<br />

Province. Da qui l’esigenza di individuare<br />

l’organo competente a stabilire<br />

la riduzione delle rate, in<br />

presenza del mutato assetto legislativo.<br />

La risposta del Ministero delle<br />

Finanze, prima, e della DRE per<br />

la Regione Puglia, poi, pur nella<br />

sinteticità delle espressioni letterali<br />

utilizzate, sembra designare un<br />

duplice ordine di competenze, secondo<br />

la seguente scansione procedimentale:<br />

l innanzitutto, occorre che il regolamento<br />

adottato a monte dal comune<br />

preveda la possibilità della<br />

riduzione del numero di rate di<br />

pagamento della TARSU a due o<br />

a tre;<br />

l conseguentemente, sarà il funzionario<br />

responsabile che, alla luce<br />

delle obiettive e comprovate esigenze<br />

finanziarie dell’ente, deciderà<br />

per la riduzione delle scadenze,<br />

determinandone concretamente<br />

il numero, nell’ambito dello<br />

spazio di manovra concesso<br />

dal regolamento.<br />

Non è superfluo notare, infine,<br />

che la disciplina di legge è cambiata<br />

per effetto del D.Lgs. n.<br />

66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


193/2001 «Disposizioni integrative<br />

e correttive dei decreti legislativi<br />

26 febbraio 1999, n. 46, e 13<br />

aprile 1999, n. 112, in materia di<br />

riordino della disciplina relativa<br />

alla riscossione» (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 25 maggio 2001, n. 120 ),<br />

che ha sostituito l’art. 32, D.Lgs.<br />

Lettera circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali -<br />

Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132<br />

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ufficio competente a concedere l’autorizzazione<br />

a rateizzare l’importo del ruolo (Rif. n. 2000/55779 del 10 ottobre 2000)<br />

Sintesi: Il Dipartimento Politiche fiscali - Ufficio<br />

federalismo fiscale, individua l’Ufficio competente a<br />

rateizzare l’importo del ruolo.<br />

Testo: In riferimento alla nota sopradistinta si concorda<br />

con il parere espresso da codesta Direzione Regionale<br />

rispetto al quesito in oggetto specificato.<br />

Infatti, si deve ritenere che il funzionario responsabile<br />

della gestione del tributo, proprio in quanto tale, sia<br />

competente non solo ad apporre il visto di esecutività<br />

Sintesi: Trattasi di nota della Direzione regionale entrate<br />

della Puglia che chiarisce quale sia l’Ufficio competente<br />

a concedere l’autorizzazione alla rateizzazione degli importi,<br />

relativi alla TARSU, iscritti a ruolo.<br />

Testo: Alcuni Comuni della regione hanno inoltrato a<br />

questa Direzione Regionale richieste in ordine all’individuazione<br />

dell’Ufficio competente ad autorizzare la rateizzazione<br />

del ruolo, relativo alla TARSU, in due o tre rate.<br />

In merito, l’art. 72, III comma, del D.L.gs<br />

15/11/1993, n. 507, stabilisce la riscossione in quattro<br />

rate bimestrali consecutive degli importi relativi alla<br />

TARSU «... riducibili a due rate su autorizzazzione<br />

dell’intendente di finanza».<br />

L’art. 52, V comma lettera d), del D.Lgs 15/12/1997,<br />

n. 446, dispone, invece, che «il visto di esecutività sui<br />

ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è<br />

AMBIENTE<br />

n. 46/1999, relativo alla riscossione<br />

volontaria tramite ruolo, sostanzialmente<br />

liberalizzando non il numero<br />

delle rate, ma la cadenza<br />

(mensile, bimestrale, ecc.) delle<br />

stesse. Pertanto, il comune ha attualmente<br />

la possibilità non solo di<br />

deliberare il numero delle scaden-<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

ze di pagamento della TARSU, ai<br />

sensi dell’art. 72, comma 3, D.Lgs.<br />

n. 507/1993, così come interpretato<br />

dal Ministero delle Finanze nella<br />

lettera circolare in commento,<br />

ma anche la periodicità delle stesse,<br />

alla luce del novellato art. 32,<br />

D.Lgs. n. 46/1999.<br />

sul ruolo, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. d) del<br />

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ma anche ad autorizzare<br />

la rateazione dell’importo della riscossione del<br />

ruolo stesso.<br />

Tale convincimento è altresì avvalorato, come correttamente<br />

evidenziato da codesta Direzione Regionale,<br />

dall’ampio potere regolamentare attribuito agli enti locali<br />

dal citato art. 52, che consente di disciplinare anche le<br />

modalità di riscossione dei tributi.<br />

Lettera circolare Direzione Regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410<br />

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Possibilità di rateizzare il ruolo in 2 o 3 rate.<br />

Ufficio Competente a concedere l’autorizzazione. Chiarimenti<br />

apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale<br />

responsabile della relativa gestione».<br />

Dalla lettura combinata dei succitati articoli si rileva<br />

che l’autorizzazione di cui trattasi non sia più di competenza<br />

di questa Direzione, proprio in virtù dell’ampio<br />

potere regolamentare attribuito, agli Enti Locali, dal<br />

citato art. 52, che consente loro di regolamentare anche<br />

le modalità di riscossione.<br />

Pertanto, la Scrivente ritiene che sarà lo stesso Ente<br />

Locale, qualora lo ritenga necessario, a prevedere la<br />

possibilità di riscuotere in due o tre rate i ruoli TARSU,<br />

con l’approvazione di apposito regolamento.<br />

Tale interpretazione ha trovato conforto anche presso<br />

il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento<br />

per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo<br />

Fiscale, giusta nota del 25.06.2001 prot. 17132/01/<br />

DPF/UFF. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67


RUMORE<br />

Articolo<br />

Le misure nel D.Lgs. n. 262/2002, di recepimento della direttiva 2000/14/CE<br />

Emissioni acustiche più contro late<br />

per macchine e a trezzature destinate a l’aperto<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

Con il decreto legislativo 4 settembre<br />

2002, n. 262, è stata attuata<br />

la direttiva 2000/14/CE<br />

«concernente l’emissione acustica<br />

ambientale delle macchine<br />

ed attrezzature destinate a<br />

funzionare all’aperto». Molte<br />

le novità, a partire dalle regole<br />

per la messa in commercio che<br />

comportano anche profili di responsabilità<br />

civile per il venditore,<br />

mentre sanzioni penali sono<br />

ravvisabili, anche ai sensi<br />

del D.Lgs. n. 626/1994, per chi<br />

fabbrica, vende, noleggia e<br />

concede in uso macchine, attrezzature<br />

di lavoro e impianti<br />

non rispondenti alle disposizioni<br />

legislative e regolamentari<br />

vigenti in materia di sicurezza.<br />

I controlli sono affidati all’APAT<br />

e, in caso di accertamento<br />

di non conformità, al<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio. Lo stesso<br />

dicastero, insieme al Ministero<br />

delle Attività produttive,<br />

può abilitare organismi di certificazione<br />

alla valutazione di<br />

conformità delle attività preliminari<br />

alla messa in vendita.<br />

L’ Unione<br />

AMBIENTE<br />

Il testo integrale del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione<br />

della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica<br />

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare<br />

all’aperto» verrà pubblicato, unitamente ad altri commenti,<br />

sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

europea assicura,<br />

con la marcatura CE, l’introduzione<br />

di elevati para-<br />

metri di sicurezza a garanzia del<br />

consumatore e dei lavoratori nell’utilizzazione<br />

dei prodotti tecnologici<br />

e delle attrezzature che possono<br />

rappresentare fonte di pericolo<br />

per la pubblica incolumità. Invero,<br />

il trattato istitutivo della Comunità<br />

Europea (legge 14 ottobre 1957,<br />

n. 1203) [1] stabilisce (art. 100) che<br />

il Consiglio «stabilisce direttive<br />

volte al ravvicinamento delle disposizioni<br />

legislative, regolamentari<br />

ed amministrative degli Stati<br />

membri che abbiano un’incidenza<br />

diretta sull’instaurazione o sul funzionamento<br />

del mercato comune».<br />

Materie dell’intervento comunitario<br />

sono:<br />

l la protezione dei consumatori, la<br />

loro sicurezza nonché la garanzia di<br />

una loro informazione adeguata<br />

(art. 129 A);<br />

l la salvaguardia, la tutela e il<br />

miglioramento della qualità dell’ambiente,<br />

la protezione della salute<br />

umana, l’utilizzazione accorta<br />

e razionale delle risorse naturali e<br />

la promozione sul piano interna-<br />

zionale di misure destinate a risolvere<br />

i problemi dell’ambiente a<br />

livello regionale o mondiale (art.<br />

130 R).<br />

Inoltre, l’art. 47, legge 6 febbraio<br />

1996, n. 52 [2] , attuativa nel nostro<br />

ordinamento di obblighi derivanti<br />

dall’appartenenza dell’Italia<br />

alla Comunità europea, sancisce il<br />

principio per cui le spese relative<br />

alla procedura di certificazione<br />

e/o attestazione per l’apposizione<br />

della marcatura CE, previste dalla<br />

normativa comunitaria, sono a carico<br />

del fabbricante o del suo rappresentante<br />

stabilito nell’Unione<br />

europea.<br />

Il D.Lgs. n. 262/2002<br />

Alla luce di queste premesse di<br />

diritto comunitario, si comprende<br />

che la cultura della sicurezza ha<br />

ottenuto un significativo incremento<br />

nel D.Lgs. 4 settembre 2002, n.<br />

262 «Attuazione della direttiva<br />

2000/14/CE concernente l’emissione<br />

acustica ambientale delle macchine<br />

ed attrezzature destinate a<br />

funzionare all’aperto» (pubblicato<br />

nel S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 20 novembre 2002, n.<br />

[1] «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la<br />

Comunità economica europea dell’energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed<br />

atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee» (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre<br />

1957, n. 317).<br />

[2] È la legge Comunitaria 1994 (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34).<br />

68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


272), che recepisce la direttiva<br />

2000/14/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio dell’8 maggio<br />

2000 [3] sul ravvicinamento delle<br />

legislazioni degli Stati membri<br />

concernenti l’emissione acustica<br />

ambientale delle macchine e attrezzature<br />

destinate a funzionare all’aperto<br />

e finalizzato a garantire la<br />

salute e il benessere delle persone<br />

e l’ambiente.<br />

Campo di applicazione<br />

Il provvedimento, che si applica<br />

solo alle macchine immesse in<br />

commercio o messe in servizio<br />

come unità complete per l’uso<br />

previsto a decorrere dall’entrata<br />

in vigore del decreto legislativo<br />

stesso, disciplina (art. 1) i valori<br />

di emissione acustica e le procedure<br />

di valutazione della conformità<br />

delle macchine e delle attrezzature<br />

contemplate nel D.P.R. 24<br />

luglio 1996, n. 459 [4] , e che siano<br />

destinate al funzionamento all’aperto<br />

e contribuiscano all’esposizione<br />

al rumore ambientale<br />

(art. 2). In questa definizione<br />

rientrano anche le macchine e le<br />

attrezzature che non siano poste<br />

direttamente all’aperto ma in luoghi<br />

che non influiscono sulla trasmissione<br />

del suono, vale a dire<br />

all’interno di strutture aperte degli<br />

edifici oppure sotto tendoni o<br />

tettoie di riparo. Dalla nuova disciplina<br />

sono escluse:<br />

l le macchine destinate al trasporto<br />

di merci o di passeggeri su strada,<br />

rotaia, per via aerea o per via<br />

navigabile;<br />

l le macchine progettate e costruite<br />

specificamente a fini militari e<br />

di polizia e per i servizi di emergenza;<br />

l gli accessori privi di motore delle<br />

macchine e attrezzature destinate<br />

a funzionare all’aperto, immes-<br />

AMBIENTE<br />

si in commercio o messi in servizio<br />

separatamente, a eccezione dei<br />

martelli demolitori tenuti a mano<br />

e dei martelli demolitori idraulici.<br />

Messa in commercio<br />

Il fabbricante o il mandatario<br />

possono immettere in commercio<br />

(art. 3) le macchi-<br />

ne e le attrezzature<br />

sopra descritte<br />

solo allorquando<br />

le stesse:<br />

l soddisfino i requisiti<br />

di emissione<br />

acustica previsti<br />

dal D.Lgs. n.<br />

262/2002;<br />

l siano state sottoposte<br />

alle procedure<br />

di valutazione<br />

di conformità<br />

citate all’articolo<br />

11;<br />

l rechino la dichiarazione<br />

di<br />

conformità e la marcatura CE nonché<br />

l’indicazione del livello di potenza<br />

sonora garantita.<br />

Responsabilità del venditore<br />

Occorre notare che per le macchine<br />

non conformi alle disposizioni<br />

del D.Lgs. n. 262/2002 è esclusivamente<br />

consentita l’esposizione<br />

in fiere, mostre e dimostrazioni,<br />

a condizione che sia chiaramente<br />

indicata la loro non conformità<br />

e che le stesse non possono essere<br />

immesse in commercio quantomeno<br />

fino a che non siano state rese<br />

conformi ai requisiti e purché nelle<br />

dimostrazioni siano adottate misure<br />

di sicurezza adeguate a garantire<br />

la protezione delle persone. A<br />

questo riguardo, deve rilevarsi che<br />

il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 [5] ,<br />

il quale costituisce l’attuazione<br />

della direttiva 1999/44/CE su talu-<br />

Esiste una particolare<br />

ed evidente<br />

responsabilità,<br />

che consiste nella<br />

violazione del divieto<br />

di commercializzazione<br />

di una macchina o<br />

un’attrezzatura non<br />

rispondente alle norme<br />

del D.Lgs. n. 262/2002<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

ni aspetti della vendita e delle garanzie<br />

di consumo, introduce una<br />

nuova formulazione dell’articolo<br />

1519-ter, c.c., in relazione alla<br />

conformità del bene venduto al<br />

contratto e afferma che il difetto<br />

di conformità che deriva dall’imperfetta<br />

installazione del bene di<br />

consumo è equiparata<br />

al difetto<br />

di conformità<br />

dello stesso,<br />

quando l’installazione<br />

sia compresa<br />

nel contratto<br />

di vendita e sia<br />

stata effettuata<br />

dal venditore o<br />

sotto la sua responsabilità.<br />

Da quanto premesso<br />

consegue<br />

una particolare<br />

ed evidente responsabilità,<br />

che<br />

consiste nella<br />

violazione del divieto di commercializzazione<br />

di un bene assolutamente<br />

invendibile, da parte di chi<br />

abbia venduto e installato presso<br />

il cliente una macchina o un’attrezzatura<br />

non rispondente alle<br />

norme del D.Lgs n. 262/2002. Invero,<br />

queste ultime costituiscono<br />

le regole dell’arte a cui il debitore<br />

deve attenersi, secondo quanto disposto<br />

dall’articolo 1176, comma<br />

2, c.c., per adempiere all’obbligazione<br />

avente a oggetto lo svolgimento<br />

di un’attività professionale.<br />

Il creditore insoddisfatto, ai<br />

sensi dell’articolo 2224, c.c., se il<br />

debitore non procede all’esecuzione<br />

del contratto secondo le predette<br />

regole dell’arte, può fissare un<br />

congruo termine entro il quale il<br />

prestatore d’opera deve conformarsi<br />

a queste condizioni e, trascorso<br />

inutilmente il termine, può<br />

[3] In G.U.C.E. L del 3 luglio 2000, n. 162.<br />

[4] «Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine» (in S.O. n. 146 alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n.<br />

209).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69


RUMORE<br />

Articolo<br />

recedere dal contratto, salvo il diritto<br />

al risarcimento dei danni.<br />

In ogni caso (art. 5) sono considerati<br />

conformi alle disposizioni<br />

del D.Lgs. n. 262/2002 (e quindi<br />

alle regole dell’arte) le macchine<br />

e le attrezzature recanti la marcatura<br />

CE, l’indicazione del livello di<br />

potenza sonora garantito e accompagnato<br />

dalla dichiarazione CE di<br />

conformità.<br />

Vigilanza<br />

La vigilanza (art. 4) è affidata<br />

all’Agenzia nazionale per la protezione<br />

dell’ambiente (oggi APAT)<br />

e, qualora siano accertate delle<br />

non conformità delle macchine e<br />

della attrezzature alle norme del<br />

D.Lgs. n. 262/2002, il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorio, per iscritto, intima (art.<br />

6) al fabbricante o al mandatario<br />

di adottare, entro trenta giorni dal<br />

ricevimento della comunicazione,<br />

le misure necessarie per renderle<br />

conformi unitamente a tutti gli<br />

esemplari dello stesso tipo già immessi<br />

in commercio o messi in<br />

servizio. In caso di inottemperanza<br />

alla prescrizione predetta, il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> vieta temporaneamente<br />

l’immissione in commercio<br />

o la messa in servizio di<br />

tutti gli esemplari non conformi e<br />

ordina il ritiro temporaneo di tutti<br />

gli esemplari già immessi in commercio<br />

o messi in servizio a cura<br />

e spese del fabbricante o del mandatario.<br />

Questi provvedimenti sanzionatori<br />

sono immediatamente<br />

comunicati dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

alla Commissione europea e alle<br />

autorità competenti degli altri Stati<br />

membri; inoltre, a seguito delle<br />

consultazioni avviate dalla Commissione<br />

europea con i soggetti<br />

interessati, ai sensi dell’ articolo<br />

AMBIENTE<br />

9, direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti<br />

amministrativi sopra citati<br />

possono essere confermati, modificati<br />

o revocati. Inoltre, il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e del Territorio<br />

comunica i predetti provvedimenti<br />

ai Ministeri delle Attività<br />

produttive e del Lavoro e delle<br />

Politiche sociali. Ogni misura amministrativa<br />

(art. 7) che limiti<br />

l’immissione in commercio o la<br />

messa in servizio delle macchine<br />

e attrezzature previste dal D.Lgs.<br />

n. 262/2002, deve, secondo quanto<br />

disposto dall’articolo 3, legge 7<br />

agosto 1990, n. 241 [6] , indicare i<br />

presupposti di fatto e le ragioni<br />

giuridiche che hanno determinato<br />

le decisioni amministrative; pertanto,<br />

il provvedimento è comunicato<br />

immediatamente alla parte interessata,<br />

con l’indicazione del termine<br />

e dell’autorità presso cui proporre<br />

ricorso.<br />

Una sintesi di quanto sopra è<br />

riportata in figura 1.<br />

Documentazione e marcatura<br />

Tutti gli esemplari delle macchine<br />

e delle attrezzature citate<br />

dal D.Lgs. n. 262/2002 devono essere<br />

accompagnate (art. 8) dalla<br />

dichiarazione CE di conformità,<br />

contenente le indicazioni dell’Allegato<br />

II, redatta a cura del fabbricante<br />

o del suo mandatario, anche<br />

in più lingue ufficiali della Comunità,<br />

purchè una di esse sia in italiano.<br />

Inoltre, una copia della dichiarazione<br />

Ce di conformità e della<br />

documentazione tecnica di riferimento<br />

(Allegato V, punto 3; Allegato<br />

VI, punto 3; Allegato VII,<br />

punto 2; Allegato VIII, punti 3.1 e<br />

3.3.), deve essere conservata dal<br />

fabbricante o dal suo mandatario<br />

per dieci anni dalla data di fabbricazione<br />

dell’ultimo esemplare della<br />

macchina e dell’attrezzatura al-<br />

la quale si riferisce. Infine, le macchine<br />

o le attrezzature immesse in<br />

commercio o in servizio devono<br />

(art. 9) recare, in modo visibile,<br />

leggibile e indelebile, la marcatura<br />

CE di conformità e l’indicazione<br />

del livello di potenza sonora<br />

garantito (Allegato IV). In ogni<br />

caso, è vietata l’apposizione su<br />

questi prodotti di marchi o iscrizioni<br />

che possano trarre in inganno<br />

in merito al significato o al<br />

simbolo grafico della marcatura<br />

CE o l’indicazione del livello sonoro<br />

garantito. Possono essere, tuttavia,<br />

apposti altri marchi purché<br />

non pregiudichino la visibilità e la<br />

leggibilità dei predetti elementi.<br />

Infatti la marcatura CE indica che<br />

questi prodotti soddisfano anche i<br />

requisiti previsti da altra normativa<br />

che, per differenti aspetti, stabilisce<br />

l’obbligo di marcatura. Comunque,<br />

il livello di potenza sonora<br />

garantito dalle macchine o dalle<br />

attrezzature (art. 10) non può superare<br />

i valori limite di emissione<br />

acustica stabilito (Allegato I, parte<br />

b).<br />

Attività preliminari<br />

alla commercializzazione<br />

Costituiscono attività preliminari<br />

(art. 11) che il fabbricante o il<br />

mandatario debbono compiere prima<br />

di mettere in commercio o in<br />

servizio le macchine o le attrezzature<br />

citate dal D.Lgs n. 262/2002:<br />

l la procedura di controllo interno<br />

della produzione con valutazione<br />

della documentazione tecnica e<br />

controlli previsti dall’Allegato VI;<br />

l la procedura di verifica dell’esemplare<br />

unico previsto dall’Allegato<br />

VII;<br />

l la procedura di qualità totale prevista<br />

dall’allegato VIII.<br />

Il fabbricante o il mandatario<br />

devono fornire, a seguito di richie-<br />

[5] «Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta<br />

Ufficiale dell’8 marzo 2002, n. 57).<br />

[6] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192).<br />

70 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


sta motivata, alla Commissione<br />

europea e agli altri Stati membr,<br />

tutte le informazioni utilizzate nell’ambito<br />

della procedura di valutazione<br />

della conformità per un dato<br />

tipo di macchine e di attrezzatura<br />

e, in particolare, la documentazione<br />

tecnica (prevista dall’Allegato<br />

V, punto 3, dall’Allegato VI,<br />

punto 3, dall’Allegato VII, punto<br />

2, dall’Allegato VIII, punti 3.1 e<br />

3.3).<br />

Valutazione di conformità<br />

La procedura di valutazione di<br />

conformità citata dall’articolo 11<br />

può essere effettuata (art. 12) dagli<br />

organismi di certificazione che abbiano<br />

inoltrato istanza al Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

AMBIENTE<br />

Procedure di controllo<br />

del territorio e siano stati autorizzati<br />

da questo dicastero con un decreto<br />

emesso di concerto con il Ministero<br />

delle Attività produttive, previa<br />

verifica del possesso dei requisiti<br />

prescritti, per un periodo quinquennale<br />

salvo proroga. L’istanza<br />

di abilitazione deve essere accolta<br />

entro novanta giorni dal ricevimento<br />

della domanda; decorso inutilmente<br />

questo termine, l’istanza si<br />

intende rifiutata. In ogni caso, l’autorizzazione<br />

è revocata all’organismo<br />

di certificazione qualora il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio accerti la sopravvenuta<br />

mancanza dei requisiti prescritti<br />

o vengano accertate gravi e<br />

reiterate irregolarità da parte dell’organismo<br />

stesso.<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

Una sintesi di quanto sopra è<br />

riportata in figura 2.<br />

Profili penali<br />

Infine, deve rilevarsi che la violazione<br />

delle norme previste dal<br />

D.Lgs. n. 262/2002 può assumere<br />

rilevanza penale poiché l’articolo<br />

6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994,<br />

vieta la fabbricazione, la vendita,<br />

il noleggio e la concessione in uso<br />

di macchine, di attrezzature di lavoro<br />

e di impiant\i non rispondenti<br />

alle disposizioni legislative e regolamentari<br />

vigenti in materia di<br />

sicurezza, mentre l’articolo 91,<br />

D.Lgs. n. 626/1994, sanziona questa<br />

condotta con l’arresto fino a<br />

sei mesi o con l’ammenda da euro<br />

7.746 a euro 30.987. l<br />

[7] «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,<br />

90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei<br />

lavoratori durante il lavoro» (in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 265).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71


CAMPO<br />

DI<br />

APPLICAZIONE<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Richiesta di abilitazione all’esercizio della procedura<br />

di valutazione di conformit<br />

Tutte le novità del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262<br />

TABELLA 1<br />

I valori di emissione acustica e le procedure di valutazione della conformità delle:<br />

l macchine immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso<br />

previsto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso e delle attrezzature<br />

contemplate nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che siano destinate al funzionamento<br />

all’aperto e contribuiscano all’esposizione al rumore ambientale;<br />

l macchine e attrezzature che non siano poste direttamente all’aperto ma in luoghi che<br />

non influiscono sulla trasmissione del suono, vale a dire all’interno di strutture aperte degli<br />

edifici oppure sotto tendoni o tettoie di riparo.<br />

ESCLUSIONI l le macchine destinate al trasporto di merci o di passeggeri su strada, rotaia, per via aerea<br />

o per via navigabile;<br />

l le macchine progettate e costruite specificamente a fini militari e di polizia e per i servizi<br />

di emergenza;<br />

l gli accessori privi di motore delle macchine e attrezzature destinate a funzionare<br />

all’aperto immessi in commercio o messi in servizio separatamente, a eccezione dei martelli<br />

demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.<br />

72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


MESSA<br />

IN COMMERCIO<br />

SOGGETTI<br />

PREPOSTI<br />

AI CONTROLLI<br />

AMBIENTE<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

Le macchine e le attrezzature possono essere messe in commercio allorquando:<br />

l soddisfino i requisiti di emissione acustica previsti dal D.Lgs. n. 262/2002;<br />

l siano state sottoposte alle procedure di valutazione di conformità citate all’articolo 11;<br />

l rechino la dichiarazione di conformità e la marcatura CE nonché l’indicazione del livello<br />

di potenza sonora garantita.<br />

Per le macchine non conformi alle disposizioni del nuovo decreto legislativo è esclusivamente<br />

consentita l’esposizione in fiere, mostre e dimostrazioni, a condizione che sia chiaramente<br />

indicata la loro non conformità e che le stesse non possono essere immesse in commercio<br />

almeno fino a che non siano state rese conformi ai requisiti e purché nelle dimostrazioni<br />

siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.<br />

l Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (oggi APAT);<br />

l Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio che, qualora siano accertate delle<br />

non conformità delle macchine e della attrezzature alle norme del D.Lgs. n. 262/2002,<br />

intima per iscritto, al fabbricante o al mandatario, di adottare le misure necessarie per<br />

renderle conformi unitamente a tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio<br />

o messi in servizio,<br />

l la verifica della conformità alle nuove misure, può essere effettuata dagli organismi di<br />

certificazione che abbiano inoltrato istanza al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorio e siano stati autorizzati dallo stesso dicastero con un decreto emesso di concerto<br />

con il Ministero delle Attività produttive, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti,<br />

per un periodo quinquennale salvo proroga.<br />

OBBLIGHI l tutti gli esemplari delle macchine e delle attrezzature citate dal D.Lgs. n. 262/2002<br />

devono essere accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità;<br />

l una copia della dichiarazione Ce di conformità e della documentazione tecnica di<br />

riferimento deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni<br />

dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare della macchina e dell’attrezzatura alla<br />

quale si riferisce;<br />

l le macchine o le attrezzature immesse in commercio o in servizio devono recare in modo<br />

visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di<br />

potenza sonora garantito;<br />

l prima della messa in commercio delle macchine, il fabbricante o il mandatario devono:<br />

- espletare la procedura di controllo interno della produzione con valutazione della<br />

documentazione tecnica e controlli previsti dall’Allegato VI;<br />

- espletare la procedura di verifica dell’esemplare unico previsto dall’Allegato VII;<br />

- espletare la procedura di qualità totale prevista dall’allegato VIII;<br />

- fornire, a seguito di richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri,<br />

tutte le informazioni utilizzate nell’ambito della procedura di valutazione della conformità<br />

e, in particolare, la documentazione tecnica.<br />

DIVIETI l è vietata l’apposizione su questi prodotti di marchi o iscrizioni che possano trarre in<br />

inganno in merito al significato o al simbolo grafico della marcatura CE o l’indicazione del<br />

livello sonoro garantito. Possono essere, tuttavia, apposti altri marchi purché non pregiudichino<br />

la visibilità e la leggibilità dei predetti elementi;<br />

l comunque, il livello di potenza sonora garantito dalle macchine o dalle attrezzature non<br />

può superare i valori limite di emissione acustica stabilito;<br />

l dall’analisi della recente legislazione in materia di vendita e garanzie di consumo deriva<br />

una particolare ed evidente responsabilità, che consiste nella violazione del divieto di<br />

commercializzazione di un bene assolutamente invendibile, da parte di chi abbia venduto e<br />

installato presso il cliente una macchina o un’attrezzatura non rispondente alle norme del<br />

D.Lgs. n. 262/2002.<br />

SANZIONI l in caso di inottemperanza alle nuove prescrizioni, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> vieta<br />

temporaneamente l’immissione in commercio o la messa in servizio di tutti gli esemplari<br />

non conformi e ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o<br />

messi in servizio a cura e spese del fabbricante o del mandatario;<br />

l eventuali profili di responsabilità penale derivano dal D.Lgs. n. 626/1994 che, all’articolo<br />

6, comma 2, vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di<br />

macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative<br />

e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, mentre all’articolo 91, sanziona questa<br />

condotta con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 7.746 a euro 30.987.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73


VIA<br />

Articolo<br />

di Elisabetta Mariotti, professore incaricato di diritto amministrativo e dell’ambiente<br />

presso il Politecnico di Milano<br />

Non poche le novità relative all’ambiente<br />

contenute nel collegato<br />

infrastrutture alla Finanziaria<br />

2002. Particolare oggetto<br />

dell’attenzione del Legislatore sono<br />

state sia la legge obiettivo e<br />

che la “Merloni”, in materia di appalti.<br />

Nel primo caso, il processo<br />

di riforma ha riguardato la valutazione<br />

di impatto ambientale e<br />

l’autorizzazione integrata ambientale,<br />

la gestione dei servizi<br />

pubblici locali di difesa dell’ambiente<br />

e delle risorse idriche e approvvigionamento<br />

idrico. Nel secondo<br />

caso, invece, le modifiche a<br />

carico dell’art. 2 della legge<br />

109/1994, ha esteso il regime dei<br />

lavori pubblici a tutti i concessionari<br />

ovvero a tutte le aziende che<br />

si occupano di gestire servizi idrici<br />

e, più in generale, inerenti il settore<br />

ambientale. Inoltre,per accelerare<br />

la realizzazione di infrastrutture<br />

di trasporto, viabilità e parcheggi,<br />

tese a migliorare la qualità<br />

dell’aria e dell’ambiente nelle<br />

città, l’approvazione dei progetti<br />

definitivi da parte del consiglio comunale<br />

costituisce variante urbanistica<br />

a tutti gli effetti.<br />

AMBIENTE<br />

Modificate sia la “legge obiettivo” che la “legge Merloni” in materia di appalti<br />

Da la VIA a l’approvvigionamento idrico<br />

il co legato infrastru ture si colora di verde<br />

Il testo della “legge Lunardi” coordinato con il collegato<br />

infrastrutture alla Finanziaria 2002, è disponibile all’indirizzo:<br />

La legge 1˚ agosto 2002, n. 166<br />

«Disposizioni in materia di infrastrutture<br />

e trasporti» [1] rappresenta<br />

il cosiddetto “collegato infrastrutture”<br />

alla Finanziaria 2002 e<br />

ha introdotto numerose modificazioni<br />

alle diverse discipline che riguardano<br />

la realizzazione di infrastrutture<br />

sul territorio, con riferimento sia<br />

alla legge obiettivo per le opere di<br />

interesse strategico per il Paese (legge<br />

21 dicembre 2001, n. 443) [2] che<br />

alla legge quadro sui lavori pubblici<br />

(legge n. 109/1994) [3] .<br />

La disciplina giuridica del settore<br />

ambientale non è rimasta estranea<br />

alla novella della legge n.<br />

166/2002. Di seguito si illustrano le<br />

principali novità derivanti dall’entrata<br />

in vigore del collegato infrastrutture,<br />

avendo in considerazione sia<br />

gli apporti indiretti alla disciplina<br />

del settore quali le iniziative di finanziamento<br />

degli interventi di recupero<br />

e di promozione del territorio<br />

sotto il profilo della qualità ambientale<br />

sia gli apporti diretti sul regime<br />

giuridico dei procedimenti di appro-<br />

vazione dei progetti delle opere pubbliche<br />

e della rilevanza riconosciuta<br />

alle verifiche di compatibilità ambientale.<br />

Misure relative<br />

alla legge obiettivo<br />

La VIA e l’autorizzazione<br />

integrata ambientale<br />

Il collegato alla finanziaria non<br />

ha risparmiato la legge obiettivo. In<br />

particolare, le modificazioni apportate<br />

dal collegato alla legge n.<br />

443/2001, interessano le procedure<br />

per la valutazione di impatto ambientale<br />

(VIA) e l’autorizzazione integrata<br />

ambientale poiché il Legislatore<br />

è intervenuto sull’art. 1, comma<br />

2, legge n. 443/2001, che delegava<br />

il Governo a emanare, nel rispetto<br />

delle attribuzioni costituzionali<br />

delle regioni, entro dodici mesi dalla<br />

data di entrata in vigore della<br />

legge stessa, uno o più decreti legislativi<br />

volti a definire un quadro normativo<br />

finalizzato alla celere realizzazione<br />

delle infrastrutture e degli<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181.<br />

[2] Si vedano i nn. 4 e 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[3] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (cosiddetta “legge Merloni”). (in S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio<br />

1994, n. 41).<br />

74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


insediamenti individuati ai sensi del<br />

comma 1, a questo fine riformando<br />

le procedure per la valutazione di<br />

impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione<br />

integrata ambientale, limitatamente<br />

alle opere di cui al<br />

comma 1 e, comunque, nel rispetto<br />

del disposto dell’articolo 2, direttiva<br />

85/337/CEE del Consiglio del 27<br />

giugno 1985, come modificata dalla<br />

direttiva 97/11/CE del Consiglio del<br />

3 marzo 1997.<br />

Questa disposizione aveva dato<br />

al Governo la facoltà di introdurre<br />

un regime speciale per la realizzazione<br />

delle opere pubbliche rientranti<br />

nel programma “strategico”, regime<br />

che poteva derogare agli articoli<br />

2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30,<br />

32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater<br />

della legge 11 febbraio 1994, n.<br />

109, e successive modificazioni,<br />

nonché alle ulteriori disposizioni<br />

della medesima legge che non fossero<br />

necessaria e immediata applicazione<br />

delle direttive comunitarie,<br />

nel rispetto di una serie di principi e<br />

criteri direttivi, che rimangono in<br />

vigore a eccezione di quello individuato<br />

alla lettera c) che ha subito<br />

l’intervento del Legislatore del collegato.<br />

A oggi, quindi, i principi ai quali<br />

il Governo dovrà attenersi per formulare<br />

il regime speciale di approvazione<br />

e realizzazione delle opere<br />

e degli interventi ritenuti di interesse<br />

strategico per lo sviluppo della<br />

nazione sono i seguenti:<br />

l disciplina della tecnica di finanza<br />

di progetto per sostenere e realizzare,<br />

con il concorso del capitale<br />

privato, le infrastrutture e gli insediamenti<br />

di cui al comma 1;<br />

l definizione delle procedure da seguire<br />

in sostituzione di quelle previste<br />

per il rilascio dei provvedimenti<br />

concessori o autorizzatori di ogni<br />

specie;<br />

l definizione della durata delle medesime<br />

non superiore a sei mesi per<br />

l’approvazione dei progetti preliminari,<br />

comprensivi di quanto necessario<br />

per la localizzazione dell’opera<br />

d’intesa con la regione o la provin-<br />

AMBIENTE<br />

cia autonoma competente, che, a<br />

questo fine, provvede a sentire preventivamente<br />

i comuni interessati,<br />

e, ove prevista, della VIA;<br />

l definizione delle procedure necessarie<br />

per la dichiarazione di pubblica<br />

utilità, indifferibilità e urgenza<br />

e per l’approvazione del progetto<br />

definitivo, la cui durata non può superare<br />

il termine di ulteriori sette<br />

mesi;<br />

l definizione di<br />

termini perentori<br />

per la risoluzione<br />

delle interferenze<br />

con servizi pubblici<br />

e privati, con<br />

previsione di responsabilitàpatrimoniali<br />

in caso di<br />

mancata tempestiva<br />

risoluzione;<br />

l attribuzione al<br />

CIPE, integrato<br />

dai presidenti delle<br />

regioni e delle<br />

province autonome<br />

interessate, del<br />

compito di valutare<br />

le proposte dei promotori, di approvare<br />

il progetto preliminare e definitivo,<br />

di vigilare sulla esecuzione<br />

dei progetti approvati, adottando i<br />

provvedimenti concessori e autorizzatori<br />

necessari, comprensivi della<br />

localizzazione dell’opera e, ove prevista,<br />

della VIA istruita dal competente<br />

Ministero;<br />

l il Ministero delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti cura le istruttorie, formula<br />

le proposte e assicura il supporto<br />

necessario per l’attività del CI-<br />

PE, avvalendosi, eventualmente, di<br />

un’apposita struttura tecnica, di<br />

advisor e di commissari straordinari,<br />

che agiscono con i poteri di cui<br />

all’articolo 13, decreto-legge 25<br />

marzo 1997, n. 67, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 23 maggio<br />

1997, n. 135, nonché dell’eventuale<br />

ulteriore collaborazione richiesta<br />

al Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze nel settore della finanza<br />

di progetto, ovvero offerta dalle regioni<br />

o province autonome interessa-<br />

te, con oneri a proprio carico;<br />

l modificazione della disciplina in<br />

materia di conferenza di servizi,<br />

con la previsione della facoltà, da<br />

parte di tutte le amministrazioni<br />

competenti a rilasciare permessi e<br />

autorizzazioni comunque denominati,<br />

di proporre, in detta conferenza,<br />

nel termine perentorio di novanta<br />

giorni, prescrizioni e varianti migliorative<br />

che non modifichino la localizzazione<br />

e le ca-<br />

ratteristichees- Il collegato<br />

senziali delle opere;<br />

le prescrizioni<br />

e varianti migliorative<br />

proposte in<br />

conferenza sono<br />

valutate dal CIPE<br />

ai fini della approvazione<br />

del progetto<br />

definitivo;<br />

l affidamento,<br />

mediante gara<br />

a evidenza pubblica<br />

nel rispetto<br />

delle direttive dell’Unioneeuropea,<br />

della realizzazione<br />

delle infrastrutture strategiche<br />

a un unico soggetto contraente<br />

generale o concessionario;<br />

l disciplina dell’affidamento a contraente<br />

generale, con riferimento all’articolo<br />

1, direttiva 93/37/CEE del<br />

Consiglio del 14 giugno 1993, definito<br />

come esecuzione con qualsiasi<br />

mezzo di un’opera rispondente alle<br />

esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore;<br />

il contraente generale è<br />

distinto dal concessionario di opere<br />

pubbliche per l’esclusione dalla gestione<br />

dell’opera eseguita ed è qualificato:<br />

- per specifici connotati di capacità<br />

organizzativa e tecnico-realizzativa,<br />

per l’assunzione dell’onere relativo<br />

all’anticipazione temporale del<br />

finanziamento necessario alla realizzazione<br />

dell’opera in tutto o in parte<br />

con mezzi finanziari privati;<br />

- per la libertà di forme nella<br />

realizzazione dell’opera;<br />

- per la natura prevalente di obbligazione<br />

di risultato complessivo del<br />

infrastrutture non ha<br />

risparmiato la legge<br />

Obiettivo. In particolare,<br />

le modificazioni<br />

apportate alla legge<br />

n. 443/2001, interessano<br />

le procedure per la<br />

VIA e l’autorizzazione<br />

integrata ambientale<br />

VIA<br />

Articolo<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75


VIA<br />

Articolo<br />

rapporto che lega detta figura al soggetto<br />

aggiudicatore;<br />

- per l’assunzione del relativo rischio;<br />

l previsione dell’obbligo, da parte<br />

del contraente generale, di prestazione<br />

di adeguate garanzie e di partecipazione<br />

diretta al finanziamento dell’opera<br />

o di reperimento dei mezzi<br />

finanziari occorrenti;<br />

l previsione dell’obbligo<br />

per il<br />

soggetto aggiudicatore,<br />

nel caso in<br />

cui l’opera sia realizzataprevalentemente<br />

con fondi<br />

pubblici, di rispettare<br />

la normativa<br />

europea in tema<br />

di evidenza pubblica<br />

e di scelta<br />

dei fornitori di beni<br />

o servizi, ma<br />

con soggezione a<br />

un regime derogatorio<br />

rispetto alla<br />

citata legge n.<br />

109/1994 per tutti gli aspetti di essa<br />

non aventi necessaria rilevanza comunitaria;<br />

l introduzione di specifiche deroghe<br />

alla vigente disciplina in materia<br />

di aggiudicazione di lavori pubblici<br />

e di realizzazione degli stessi,<br />

fermo il rispetto della normativa comunitaria,<br />

finalizzate a favorire il<br />

contenimento dei tempi e la massima<br />

flessibilità degli strumenti giuridici.<br />

In particolare, in caso di ricorso<br />

a un contraente generale, è previsto<br />

che lo stesso, ferma restando la<br />

sua responsabilità, possa liberamente<br />

affidare a terzi l’esecuzione delle<br />

proprie prestazioni con l’obbligo di<br />

rispettare, in ogni caso, la legislazione<br />

antimafia e quella relativa ai requisiti<br />

prescritti per gli appaltatori;<br />

l previsione della possibilità di costituire<br />

una società di progetto ai<br />

sensi dell’articolo 37-quinquies della<br />

citata legge n. 109/1994, anche<br />

con la partecipazione di istituzioni<br />

finanziarie, assicurative e tecnicooperative<br />

già indicate dallo stesso<br />

Al CIPE viene assegnato<br />

il compito di valutare le<br />

proposte dei promotori,<br />

di approvare il progetto<br />

preliminare e definitivo,<br />

di vigilare sulla<br />

esecuzione dei progetti<br />

approvati, adottando i<br />

necessari provvedimenti,<br />

VIA inclusa<br />

AMBIENTE<br />

contraente generale nel corso della<br />

procedura di affidamento;<br />

l previsione della possibilità di<br />

emettere titoli obbligazionari ai sensi<br />

dell’articolo 37-sexies, legge n.<br />

109/1994, ovvero di avvalersi di altri<br />

strumenti finanziari, con la previsione<br />

del relativo regime di garanzia<br />

di restituzione, anche da parte di<br />

soggetti aggiudicatori, e utilizzazione<br />

dei medesimi<br />

titoli e strumenti<br />

finanziari per la<br />

costituzione delle<br />

riserve bancarie o<br />

assicurative previste<br />

dalla legislazione<br />

vigente;<br />

l individuazione<br />

di adeguate misure<br />

atte a valutare,<br />

ai fini di una migliorerealizzazione<br />

dell’opera, il<br />

regolare assolvimento<br />

degli obblighi<br />

assunti dal<br />

contraente generale<br />

nei confronti di terzi ai quali abbia<br />

affidato l’esecuzione di proprie<br />

prestazioni;<br />

l previsione, in caso di concessione<br />

di opera pubblica unita a gestione<br />

della stessa, e tenuto conto della<br />

redditività potenziale della stessa,<br />

della possibilità di corrispondere al<br />

concessionario, anche in corso<br />

d’opera e nel rispetto dei limiti determinati<br />

in sede di gara, un prezzo<br />

in aggiunta al diritto di sfruttamento<br />

economico dell’opera, anche a fronte<br />

della prestazione successiva di beni<br />

o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore<br />

relativamente all’opera<br />

realizzata, nonché della possibilità<br />

di fissare la durata della concessione<br />

anche oltre trenta anni, in relazione<br />

alle caratteristiche dell’opera, e<br />

di consentire al concessionario di<br />

affidare a terzi i lavori, con il solo<br />

vincolo delle disposizioni della citata<br />

direttiva 93/37/CEE relative agli<br />

appalti del concessionario e nel limite<br />

percentuale eventualmente indicato<br />

in sede di gara a norma della<br />

medesima direttiva;<br />

l previsione del rispetto dei piani<br />

finanziari allegati alle concessioni<br />

in essere per i concessionari di pubblici<br />

servizi affidatari di nuove concessioni;<br />

l previsione, dopo la stipula dei<br />

contratti di progettazione, appalto,<br />

concessione o affidamento a contraente<br />

generale, di forme di tutela risarcitoria<br />

per equivalente, con esclusione<br />

della reintegrazione in forma<br />

specifica;<br />

l restrizione, per tutti gli interessi<br />

patrimoniali, della tutela cautelare<br />

al pagamento di una provvisionale;<br />

l previsione di apposite procedure<br />

di collaudo delle opere entro termini<br />

perentori che consentano, ove richiesto<br />

da specifiche esigenze tecniche,<br />

il ricorso anche a strutture tecniche<br />

esterne di supporto alle commissioni<br />

di collaudo.<br />

Rispetto alla originaria previsione<br />

della legge n. 443/2001, le modifiche<br />

apportate dal collegato<br />

“infrastrutture”, attraverso l’introduzione<br />

della lettera c) relativa ai criteri<br />

direttivi per la costruzione del regime<br />

speciale in deroga alla legge<br />

quadro sui lavori pubblici, assicurano<br />

nuovamente che lo svolgimento<br />

della procedura di valutazione di impatto<br />

ambientale sia condotta nelle<br />

forme previste dalla legislazione nazionale,<br />

riconoscendone la necessità<br />

inderogabile e la competenza esclusiva<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.<br />

Tuttavia, rispetto al sistema di<br />

VIA adottato in via generale fino a<br />

oggi per tutte le opere pubbliche<br />

che vi risultano soggette, la nuova<br />

formulazione della legge n.<br />

166/2002, prevede un accorgimento<br />

per il monitoraggio e il rispetto dei<br />

tempi assegnati dal Legislatore all’iter<br />

amministrativo. Il Ministero<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />

ha, infatti, il compito di curare le<br />

istruttorie per raccogliere i pareri e<br />

gli assensi necessari all’approvazione<br />

del progetto, ivi compresa la procedura<br />

di valutazione di impatto ambientale.<br />

È cura del dicastero promotore<br />

formulare le proposte e assicu-<br />

76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


are il supporto necessario per l’attività<br />

del CIPE, avvalendosi, eventualmente,<br />

di una apposita struttura tecnica,<br />

di advisor e di commissari straordinari,<br />

che agiscono con i poteri di<br />

cui all’articolo 13, decreto-legge 25<br />

marzo 1997, n. 67, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 23 maggio<br />

1997, n. 135, nonché della eventuale<br />

ulteriore collaborazione richiesta<br />

al Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze nel settore della finanza<br />

di progetto, ovvero offerta dalle regioni<br />

o province autonome interessate,<br />

con oneri a proprio carico.<br />

Questa disposizione fa supporre<br />

che, anche nell’ipotesi di ritardo nell’iter<br />

di valutazione dell’impatto ambientale,<br />

sia possibile attivare le procedure<br />

surrogatorie per il rispetto<br />

dei tempi previsti dalla normativa,<br />

eventualmente con la nomina di un<br />

commissario “ad acta”.<br />

Il Legislatore non si è, tuttavia,<br />

accontentato di dettare norme per<br />

accelerare il procedimento di approvazione<br />

dei progetti delle opere ritenute<br />

di rilevanza strategica per lo<br />

sviluppo nazionale, apportando accorgimenti<br />

procedimentali al sistema<br />

esistente. L’ulteriore elemento<br />

innovativo dell’integrazione apportata<br />

dal “collegato infrastrutture” riguarda<br />

la previsione di una nuovo<br />

percorso di approvazione dell’opera<br />

pubblica rientrante del Programma<br />

delle opere strategiche. Si tratta dell’introduzione,<br />

all’articolo 1, legge<br />

21 dicembre 2001, n. 443, dopo il<br />

comma 3, del nuovo comma 3-bis,<br />

il quale stabilisce che, in alternativa<br />

alle procedure di approvazione<br />

dei progetti preliminari e definitivi,<br />

di cui al comma 2, l’approvazione<br />

dei progetti definitivi degli interventi<br />

individuati nel comma 1 possa<br />

essere disposta con decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

previa deliberazione del CIPE<br />

integrato dai presidenti delle regioni<br />

o delle province autonome interessate,<br />

sentita la Conferenza unificata<br />

di cui all’articolo 8, decreto<br />

legislativo 28 agosto 1997, n. 281,<br />

e previo parere delle competenti<br />

AMBIENTE<br />

Commissioni parlamentari.<br />

Questo regime speciale, alternativo<br />

al regime pur speciale che il Governo<br />

dovrà individuare e descrivere<br />

compiutamente negli atti di attuazione<br />

della legge n. 443, prevede<br />

che il decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri,<br />

assunto previa<br />

deliberazione del<br />

CIPE, integrato dai<br />

presidenti delle regioni<br />

o delle province<br />

autonome interessate<br />

e sentita<br />

la Conferenza unificata,<br />

è idoneo a<br />

dichiarare la compatibilitàambientale<br />

e la localizzazione<br />

urbanistica dell’interventononché<br />

la pubblica utilità<br />

dell’opera.<br />

Questo stesso<br />

D.P.C.M. ha la forza e l’efficacia<br />

per sostituire ogni altro permesso,<br />

autorizzazione o approvazione comunque<br />

denominati e consente la<br />

realizzazione di tutte le opere e attività<br />

previste nel progetto approvato.<br />

Si tratta di una procedura che potrebbe<br />

far sorgere qualche dubbio di<br />

legittimità in ordine agli aspetti procedimentali<br />

che garantiscono il rispetto<br />

delle norme di tutela del cittadino<br />

e dell’ambiente, poiché la partecipazione<br />

del primo al procedimento<br />

e la garanzia del bene<br />

“ambiente” non vengono individuate,<br />

almeno in questa prima formulazione<br />

del regime, quali momenti autonomi<br />

e distinti del procedimento.<br />

Come si è da più parti in dottrina<br />

e in giurisprudenza osservato criticamente<br />

in occasione dell’approvazione<br />

degli accordi di programma per<br />

la realizzazione di opere di interesse<br />

pubblico, i procedimenti autorizzativi<br />

degli interventi infrastrutturali<br />

pubblici e di interesse pubblico devono<br />

rispondere alle esigenze di trasparenza,<br />

accesso e partecipazione<br />

pubblica che sono garantiti dalla Costituzione,<br />

dalla legge n. 241/1990,<br />

dalla legge n. 109/1994 e successive<br />

modifiche e dalla legislazione urbanistica<br />

vigente, a partire dalla legge<br />

n. 1150/1942.<br />

Quest’ultimo regime speciale introdotto<br />

con il comma 3-bis dell’art.<br />

1, legge n. 443/2001, non si sofferma<br />

sugli aspetti<br />

procedimentali<br />

di pubblicità dell’intervento<br />

sia<br />

per la fase di localizzazione<br />

e<br />

variante allo strumentourbanistico<br />

vigente sia<br />

per la fase di approvazione<br />

del<br />

progetto sottoposto<br />

alla procedura<br />

di valutazione<br />

di impatto ambientale,lasciandoimplicitamente<br />

presupporre<br />

che queste fasi siano assorbite nell’ambito<br />

della costruzione del decreto<br />

del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri. Di conseguenza, l’applicazione<br />

della norma dovrà essere, necessariamente,<br />

sottoposta all’osservanza<br />

di queste considerazioni che<br />

appartengono ai principi ai quali<br />

nessuna normativa di settore potrà<br />

imporre legittimamente deroga.<br />

Il Ministero delle<br />

Infrastrutture cura<br />

le istruttorie, formula<br />

le proposte e assicura<br />

il supporto necessario<br />

per l'attività<br />

del CIPE, avvalendosi,<br />

eventualmente, di<br />

un'apposita struttura<br />

tecnica<br />

VIA<br />

Articolo<br />

Le modifiche per i servizi pubblici<br />

locali ambientali<br />

L’articolo 1, comma 1, legge 21<br />

dicembre 2001, n. 443, ha stabilito<br />

che il Governo, nel rispetto delle<br />

attribuzioni costituzionali delle regioni,<br />

individua le infrastrutture<br />

pubbliche e private e gli insediamenti<br />

produttivi strategici e di preminente<br />

interesse nazionale da realizzare<br />

per la modernizzazione e lo sviluppo<br />

del Paese. L’opera è stata effettuata,<br />

sentita la Conferenza unificata<br />

a mezzo di un programma, formulato<br />

su proposta dei Ministri competenti,<br />

sentite le regioni interessate,<br />

ovvero su proposta delle regioni,<br />

sentiti i Ministri competenti, e inserita<br />

nel documento di programma-<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77


VIA<br />

Articolo<br />

zione economico-finanziaria, con indicazione<br />

degli stanziamenti necessari<br />

per la loro realizzazione. Nell’individuare<br />

le infrastrutture e gli<br />

insediamenti strategici, il Governo<br />

deve procedere secondo finalità di<br />

riequilibrio socio-economico fra le<br />

aree del territorio nazionale. Il programma<br />

tiene conto del Piano generale<br />

dei trasporti e l’inserimento nel<br />

programma di infrastrutture strategiche<br />

non comprese nel Piano generale<br />

dei trasporti costituisce automatica<br />

integrazione dello stesso.<br />

Questa disposizione viene modificata<br />

dalla legge n. 166/2002, la quale<br />

stabilisce il nuovo testo dell’art.<br />

1, legge n. 443/2001, prescrivendo<br />

l’obbligatorietà della prevista intesa<br />

con la Conferenza Unificata Stato-<br />

Regioni in accoglimento<br />

delle eccezioni<br />

sollevate anche<br />

in sede giurisprudenzialeriguardo<br />

la necessaria<br />

approvazione<br />

da parte degli enti<br />

interessati dei progetti<br />

delle infrastrutture<br />

che verranno<br />

realizzate<br />

sul rispettivo territorio.<br />

La novità rilevante<br />

della modificazione<br />

introdotta<br />

all’art. 1 della legge<br />

sulle infrastrutture strategiche riguarda,<br />

soprattutto, la previsione<br />

dell’obbligo di adeguamento del<br />

programma delle opere “strategiche”<br />

alle strategie nazionali e comunitarie<br />

delle infrastrutture e della gestione<br />

dei servizi pubblici locali di<br />

difesa dell’ambiente. In forza del<br />

nuovo disposto dell’art. 1, il Governo<br />

procede, come già stabilito in<br />

precedenza, secondo finalità di riequilibrio<br />

socio-economico fra le<br />

aree del territorio nazionale ma anche<br />

a fini di garanzia della sicurezza<br />

strategica e di contenimento dei<br />

costi dell’approvvigionamento energetico<br />

del Paese e per l’adeguamen-<br />

Vengono introdotte<br />

specifiche deroghe<br />

alla vigente disciplina<br />

in materia di<br />

aggiudicazione e di<br />

realizzazione dei LLPP,<br />

finalizzate a favorire il<br />

contenimento dei tempi<br />

e la massima flessibilità<br />

degli strumenti giuridici<br />

AMBIENTE<br />

to della strategia nazionale a quella<br />

comunitaria delle infrastrutture e<br />

della gestione dei servizi pubblici<br />

locali di difesa dell’ambiente.<br />

Al fine di sviluppare la portualità<br />

turistica, il Governo, nell’individuare<br />

le infrastrutture e gli insediamenti<br />

strategici, tiene conto anche delle<br />

strutture dedicate alla nautica da diporto<br />

di cui all’articolo 2, comma 1,<br />

lettere a) e b), D.P.R. 2 dicembre<br />

1997, n. 509. Il programma considera<br />

anche il Piano generale dei trasporti<br />

e l’inserimento nel programma<br />

di infrastrutture strategiche non<br />

comprese nel Piano generale dei trasporti<br />

costituirà sempre automatica<br />

integrazione dello stesso.<br />

Riguardo la disponibilità delle risorse<br />

pubbliche per le opere di interesse<br />

strategico,<br />

il Governo, secondo<br />

le nuove<br />

disposizioni, indica<br />

nel disegno di<br />

legge finanziaria<br />

ai sensi dell’articolo<br />

11, comma<br />

3, lettera i-ter),<br />

legge 5 agosto<br />

1978, n. 468, e<br />

successive modificazioni,<br />

le risorse<br />

necessarie,<br />

che si aggiungono<br />

ai finanziamenti<br />

pubblici,<br />

comunitari e privati<br />

allo scopo disponibili, senza diminuzione<br />

delle risorse già destinate<br />

a opere concordate con le regioni<br />

e le province autonome e non comprese<br />

nel programma. In sede di prima<br />

applicazione della legge n.<br />

166/2002, il programma è approvato<br />

dal CIPE entro il 31 dicembre<br />

2001 e gli interventi previsti dal programma<br />

sono automaticamente:<br />

l inseriti nelle intese istituzionali<br />

di programma e negli accordi di programma<br />

quadro nei comparti idrici<br />

e ambientali, ai fini della individuazione<br />

delle priorità e dell’armonizzazione<br />

con le iniziative già incluse<br />

nelle intese e negli accordi stessi,<br />

con le indicazioni delle risorse disponibili<br />

e da reperire;<br />

l compresi in un’intesa generale<br />

quadro avente validità pluriennale<br />

tra il Governo e ogni singola regione<br />

o provincia autonoma, al fine del<br />

congiunto coordinamento e realizzazione<br />

delle opere.<br />

Qualche perplessità può nascere<br />

in ordine all’imposto inserimento<br />

degli interventi previsti nel programma<br />

“infrastrutture strategiche” nelle<br />

intese istituzionali di programma e<br />

negli accordi di programma quadro<br />

nei comparti idrici e ambientali, ai<br />

fini dell’individuazione delle priorità<br />

e ai fini dell’armonizzazione con<br />

le iniziative già incluse nelle intese<br />

e negli accordi stessi, soprattutto<br />

per quanto concerne l’adeguamento<br />

delle progettazioni che, tra loro, possono<br />

avere connessioni o dipendenze<br />

funzionali.<br />

Risorse<br />

e approvvigionamento idrico<br />

Al fine dell’attivazione degli interventi<br />

previsti nel programma di<br />

infrastrutture dettato dal Governo<br />

con la legge obiettivo e con i successivi<br />

provvedimenti del Consiglio<br />

dei Ministri, l’art. 13 del collegato<br />

infrastrutture stabilisce il finanziamento<br />

per:<br />

l la progettazione e realizzazione<br />

delle opere strategiche di preminente<br />

interesse nazionale, individuate<br />

in apposito programma approvato<br />

dal Comitato interministeriale per la<br />

programmazione economica (CI-<br />

PE);<br />

l le attività di istruttoria e monitoraggio<br />

sulle stesse;<br />

l le opere di captazione e adduzione<br />

di risorse idriche necessarie a<br />

garantire continuità dell’approvvigionamento<br />

idrico per quanto di<br />

competenza del Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti.<br />

In particolare, sono autorizzati limiti<br />

di impegno quindicennali di:<br />

l 193.900.000 euro per l’anno<br />

2002;<br />

l 160.400.000 euro per l’anno<br />

2003;<br />

78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


l 109.400.000 euro per l’anno<br />

2004.<br />

Queste risorse, ai fini del soddisfacimento<br />

del principio di addizionalità,<br />

devono essere destinate, per<br />

almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno,<br />

cosicché, unitamente a quelle<br />

provenienti da rimborsi comunitari,<br />

integrano i finanziamenti pubblici,<br />

comunitari e privati allo scopo<br />

disponibili.<br />

Con successivo decreto del Ministro<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />

di concerto con il Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze, saranno<br />

individuati:<br />

l i soggetti autorizzati a contrarre<br />

mutui o a effettuare altre operazioni<br />

finanziarie e le quote a ciascuno assegnate;<br />

l le modalità di erogazione delle<br />

somme dovute dagli istituti finanziatori<br />

ai mutuatari e le quote da utilizzare<br />

per le attività di progettazione,<br />

istruttoria e monitoraggio.<br />

Le somme non utilizzate dai soggetti<br />

attuatori al termine della realizzazione<br />

delle opere sono versate all’entrata<br />

del bilancio dello Stato per<br />

essere riassegnate, con decreto del<br />

Ministro dell’Economia e delle Finanze,<br />

ad apposito capitolo da<br />

istituire nello stato di previsione del<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei<br />

Trasporti per gli interventi di cui<br />

all’art. 13.<br />

Ulteriori finanziamenti sono previsti<br />

per il settore dei trasporti, nell’ambito<br />

dei quali emerge l’attenzione<br />

del Legislatore per favorire l’esecuzione<br />

di interventi che prevedano<br />

lo sviluppo di tecnologie di trasporto<br />

ad elevata efficienza ambientale<br />

e l’acquisto di autobus ad alimentazione<br />

non convenzionale e a basso<br />

impatto ambientale.<br />

Sempre l’art. 13 stabilisce che, al<br />

fine di permettere la prosecuzione<br />

degli investimenti nel settore dei trasporti<br />

di cui all’art. 2, comma 5,<br />

legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo<br />

la riduzione delle emissioni<br />

inquinanti derivanti dalla circolazione<br />

di mezzi adibiti a servizi di trasporto<br />

pubblico locale, sono autoriz-<br />

AMBIENTE<br />

zati limiti di impegno quindicennali<br />

pari a 30 milioni di euro per l’anno<br />

2003 e a ulteriori 40 milioni di euro<br />

per l’anno 2004. Una quota non inferiore<br />

al 10 per cento delle risorse<br />

attivabili con gli stanziamenti di cui<br />

al presente comma dovrà essere destinata<br />

dalle regioni all’esecuzione<br />

di interventi che prevedano lo sviluppo<br />

di tecnologie di trasporto a<br />

elevata efficienza ambientale e l’acquisto<br />

di autobus ad alimentazione<br />

non convenzionale e a basso impatto<br />

ambientale.<br />

Misure relative<br />

alla “legge Merloni”<br />

La legge n. 166/2002, ha introdotto<br />

numerose modi-<br />

fiche alla leggequadro<br />

sugli appalti.<br />

Con particolare<br />

riferimento alle<br />

misure che interessano<br />

l’ambiente,<br />

l’art. 2, legge<br />

109/1994, recante<br />

norme sull’ambito<br />

oggettivo e soggettivo<br />

di applicazione<br />

della legge stessa,<br />

è stato interessato<br />

dalla modificazione<br />

relativa i<br />

soggetti destinatari<br />

del sistema dei<br />

lavori pubblici. Fermo restando che,<br />

anche dopo l’entrata in vigore della<br />

legge n. 166/2002, si intendono per<br />

lavori pubblici, se affidati dai soggetti<br />

di cui all’art. 2, comma 2, le<br />

attività di costruzione, demolizione,<br />

recupero, ristrutturazione, restauro<br />

e manutenzione di opere e impianti,<br />

anche di presidio e difesa ambientale<br />

e di ingegneria naturalistica, al<br />

novero dei soggetti destinatari della<br />

legge appartengono:<br />

l tutti i concessionari di lavori e di<br />

servizi pubblici e i soggetti di cui al<br />

decreto legislativo 17 marzo 1995,<br />

n. 158, e successive modificazioni;<br />

l le aziende speciali e i consorzi di<br />

cui agli artt. 114, 2 e 31 del Testo<br />

Unico delle leggi sull’ordinamento<br />

Rispetto alla originaria<br />

previsione della legge<br />

n. 443/2001, le modifiche<br />

apportate dal collegato<br />

assicurano nuovamente<br />

che lo svolgimento della<br />

procedura di VIA sia<br />

condotta nelle forme<br />

previste dalla<br />

legislazione nazionale<br />

VIA<br />

Articolo<br />

degli enti locali, di cui al decreto<br />

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;<br />

l le società di cui agli artt. 113,<br />

113-bis, 115 e 116 del citato Testo<br />

Unico;<br />

l le società con capitale pubblico,<br />

in misura anche non prevalente, che<br />

abbiano a oggetto della propria attività<br />

la produzione di beni o servizi<br />

non destinati a essere collocati sul<br />

mercato in regime di libera concorrenza.<br />

Ai predetti soggetti non si applicano<br />

gli artt. 7, 14, 18, 19, commi 2<br />

e 2-bis, 27 e 33 della legge n.<br />

109/1994 come modificata dal collegato<br />

infrastrutture.<br />

Esenti, invece, dalle disposizioni<br />

di cui agli artt. 7,<br />

14, 19, commi 2<br />

e2-bis, 27, 32 e<br />

33 sono:<br />

l i soggetti privati,relativamente<br />

a lavori di cui<br />

all’allegato A al<br />

decreto legislativo<br />

19 dicembre<br />

1991, n. 406;<br />

l i lavori civili<br />

relativi a ospedali,<br />

impianti sportivi,<br />

ricreativi e per<br />

il tempo libero,<br />

edifici scolastici<br />

e universitari, edifici<br />

destinati a funzioni pubbliche<br />

amministrative, di importo superiore<br />

a 1 milione di euro, per la cui<br />

realizzazione sia previsto, da parte<br />

dei soggetti di cui alla lettera a), un<br />

contributo diretto e specifico, in conto<br />

interessi o in conto capitale che,<br />

attualizzato, superi il 50 per cento<br />

dell’importo dei lavori.<br />

Si prevede che tutti i concessionari<br />

ovvero tutte le aziende che si occupano<br />

di gestire servizi idrici e inerenti<br />

il settore ambientale in linea<br />

generale, saranno soggette al regime<br />

dei lavori pubblici. L’art. 2, legge-quadro,<br />

riformulato dal collegato<br />

infrastrutture 2002 obbliga i concessionari<br />

di lavori pubblici ad applicare<br />

le disposizioni della nuova legge<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79


VIA<br />

Articolo<br />

quadro in materia di pubblicità dei<br />

bandi di gara e termini per concorrere,<br />

secondo quanto previsto per gli<br />

appalti a terzi dalla direttiva<br />

93/37/CEE del Consiglio, del 14<br />

giugno 1993, nonché in materia di<br />

qualificazione degli esecutori di lavori<br />

pubblici.<br />

Le amministrazioni aggiudicatrici<br />

possono imporre ai concessionari<br />

di lavori pubblici, con espressa previsione<br />

del contratto di concessione,<br />

di affidare a terzi appalti corrispondenti<br />

a una percentuale minima<br />

del 30 per cento del valore globale<br />

dei lavori oggetto della concessione<br />

oppure possono invitare<br />

i candidati<br />

concessionari a dichiarare<br />

nelle loro<br />

offerte la percentuale,<br />

ove sussista,<br />

del valore globale<br />

dei lavori oggetto<br />

della concessione<br />

che essi intendono<br />

affidare a terzi.<br />

Per la realizzazione<br />

delle opere previste<br />

nelle convenzioni<br />

già assentite<br />

alla data del 30<br />

giugno 2002, ovvero<br />

rinnovate e<br />

prorogate ai sensi della legislazione<br />

vigente, i concessionari sono tenuti<br />

ad appaltare a terzi una percentuale<br />

minima del 40 per cento dei lavori,<br />

applicando le disposizioni della presente<br />

legge a esclusione degli artt.<br />

7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32,<br />

33. È fatto divieto ai soggetti di cui<br />

al comma 2, lettera a), di procedere<br />

a estensioni di lavori affidati in concessione<br />

al di fuori delle ipotesi previste<br />

dalla citata direttiva<br />

93/37/CEE, previo aggiornamento<br />

degli atti convenzionali sulla base<br />

di uno schema predisposto dal Ministro<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />

Le modifiche al nuovo art. 2 della<br />

legge-quadro sui lavori pubblici<br />

contengono un altro aspetto rilevante<br />

ai fini dell’individuazione delle<br />

Anche nell’ipotesi di<br />

ritardo nell’iter di<br />

VIA, è possibile attivare<br />

le procedure<br />

surrogatorie per il<br />

rispetto dei tempi<br />

previsti dalla normativa,<br />

eventualmente con la<br />

nomina di un<br />

commissario “ad acta”<br />

AMBIENTE<br />

disposizioni applicabili nel settore<br />

degli interventi ambientali. Si tratta<br />

della disciplina delle opere di urbanizzazione<br />

realizzate dai privati a<br />

scomputo del costo degli oneri concessori<br />

che dovrebbero corrispondere<br />

Il comune nel quale localizzano<br />

l’intervento edilizio promosso.<br />

Nell’ambito di queste opere rientrano,<br />

in genere, tutti i sottoservizi e<br />

gli impianti di attinenza ambientale,<br />

cui talvolta si aggiungono le altre<br />

tipologie di opere pubbliche. La disciplina<br />

della realizzazione delle<br />

opere individuate quale controprestazione<br />

rispetto al pagamento degli<br />

oneri di urbanizzazione<br />

dell’area<br />

è stata, di recente,<br />

oggetto di attenzione<br />

da parte<br />

della giurisprudenza<br />

nazionale<br />

e comunitaria. In<br />

occasione dell’edificazione<br />

del Teatro Arcimboldi<br />

nel quartiere<br />

Bicocca di Milano<br />

da parte del<br />

promotore privato<br />

dell’iniziativa<br />

di recupero e riconversionedell’area<br />

da industriale a residenziale,<br />

la materia è divenuta oggetto della<br />

sentenza della Corte di giustizia CE<br />

che ha statuito che le opere di urbanizzazione<br />

realizzate dal privato a<br />

scomputo degli oneri di urbanizzazione,<br />

ove queste raggiungano la soglia<br />

comunitaria, debbano essere realizzate<br />

osservando la disciplina comunitaria<br />

per le opere pubbliche.<br />

Questa sentenza ha, pertanto, stabilito<br />

che la progettazione e la realizzazione<br />

dell’opera vengano sottoposte<br />

a procedure di scelta del progettista,<br />

del direttore dei lavori e dell’esecutore<br />

mediante la procedura a evidenza<br />

pubblica prevista (sopra la soglia<br />

comunitaria) dalla direttiva comunitaria<br />

93/37, in materia di lavori pubblici,<br />

e dal D.Lgs. n. 157/1995, in<br />

materia di appalto di servizi pubbli-<br />

ci nei quali rientrano i servizi di<br />

progettazione e di direzione dei lavori.<br />

La giurisprudenza comunitaria<br />

non ha potuto colmare il vuoto legislativo<br />

rimasto, in sede nazionale,<br />

sulla disciplina giuridica applicabile<br />

per la progettazione e per la realizzazione<br />

delle opere di urbanizzazione<br />

a scomputo degli oneri che non superino<br />

la soglia di interesse comunitario.<br />

Il comma 5 del nuovo art. 2,<br />

legge n. 109/1994, come riformulato<br />

dal collegato alla Finanziaria, recuperando<br />

il contenuto della circolare<br />

17 dicembre 2001, ha colmato il<br />

vuoto legislativo e i dubbi interpretativi<br />

rimasti nell’ambito della disciplina<br />

nazionale, stabilendo una regolamentazione<br />

che appare di contenuto<br />

contrario rispetto all’indirizzo<br />

suggerito e alla linea interpretativa<br />

assunta dalla Corte di giustizia europea.<br />

Infatti, secondo il testo del nuovo<br />

art. 2 della legge, le disposizioni<br />

della legge-quadro sui lavori pubblici<br />

(giunta peraltro alla sua quarta<br />

versione) non si applicano agli interventi<br />

eseguiti direttamente dai privati<br />

a scomputo di contributi connessi<br />

ad atti abilitanti all’attività edilizia<br />

o conseguenti agli obblighi di cui<br />

all’art. 28, comma 5, legge 17 agosto<br />

1942, n. 1150, e successive modificazioni,<br />

o di quanto agli interventi<br />

assimilabile; per le singole<br />

opere d’importo superiore alla soglia<br />

comunitaria, i soggetti privati<br />

sono tenuti ad affidare le stesse nel<br />

rispetto delle procedure di gara previste<br />

dalla citata direttiva<br />

93/37/CEE.<br />

Nello stesso senso, il Legislatore<br />

italiano risolve il contrasto nato sulla<br />

disciplina applicabile ai servizi e<br />

ai lavori ottenuti dalle pubbliche amministrazioni<br />

nell’ambito delle operazioni<br />

di sponsorizzazione, mediante<br />

le quali più volte si sono realizzati<br />

interventi di manutenzione del verde<br />

e opere di tutela e valorizzazione<br />

paesaggistica e dei beni culturali. Il<br />

comma 6 del nuovo art. 2 della legge<br />

Merloni recita, infatti, che le disposizioni<br />

della legge, a esclusione<br />

80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


dell’art. 8, non si applicano ai contratti<br />

di sponsorizzazione di cui all’art.<br />

119 del citato Testo Unico (D.<br />

Lgs. n. 267/2000), e all’art. 43, legge<br />

27 dicembre 1997, n. 449, ovvero<br />

ai contratti a questi ultimi assimilabili,<br />

aventi a oggetto interventi di<br />

cui al comma 1, ivi compresi gli<br />

interventi di restauro e manutenzione<br />

di beni mobili e delle superfici<br />

decorate di beni architettonici sottoposti<br />

alle disposizioni di tutela di<br />

cui al Titolo I del Testo Unico delle<br />

disposizioni legislative in materia di<br />

beni culturali e ambientali, di cui al<br />

decreto legislativo 29 ottobre 1999,<br />

n. 490.<br />

Deroghe in situazioni<br />

di emergenza ambientale<br />

L’altra modificazione alla legge<br />

n. 109/1994, che assume rilievo nel<br />

settore ambientale è quella introdotta<br />

con la previsione dell’art. 38-bis<br />

in materia di deroghe in situazioni<br />

di emergenza ambientale.<br />

Si tratta di una prescrizione che<br />

ha un carattere apparentemente straordinario<br />

e, tuttavia, non ha una<br />

portata residuale nel sistema dei lavori<br />

pubblici. Infatti, questa disposizione<br />

di nuova formulazione stabilisce<br />

che, al fine di accelerare la realizzazione<br />

di infrastrutture di trasporto,<br />

viabilità e parcheggi, tese a<br />

migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente<br />

nelle città, l’approvazione<br />

dei progetti definitivi da parte<br />

del consiglio comunale costituisce<br />

variante urbanistica a tutti gli effetti.<br />

Di fronte a questa previsione,<br />

potrebbe sollevarsi il dubbio di legittimità<br />

in ordine all’elusione delle<br />

prescrizioni previste dalla normativa<br />

urbanistica vigente a livello nazionale<br />

e a livello regionale per<br />

l’approvazione delle varianti urbanistiche.<br />

Compensazione ambientale<br />

sul sistema stradale<br />

L’art. 16 della legge n. 166/2002,<br />

si occupa di finanziare le attività di<br />

progettazione di interventi di compensazione<br />

ambientale sul sistema<br />

AMBIENTE<br />

stradale stabilendo che, al fine di<br />

ridurre l’impatto del sistema stradale<br />

e autostradale sul territorio e di<br />

migliorarne la qualità, è istituito<br />

presso il Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti il fondo di rotazione<br />

per la progettazione di opere di<br />

compensazione ambientale.<br />

Per la costituzione del suddetto<br />

stanziamento è autorizzato un limite<br />

di impegno quindicennale di<br />

10.000.000 di euro a decorrere dall’anno<br />

2003 quale concorso dello<br />

Stato agli oneri derivanti da mutui o<br />

altre operazioni finanziarie<br />

che gli<br />

enti gestori delle<br />

strade, ciascuno<br />

per la rete di competenza,<br />

sono autorizzati<br />

a effettuare.<br />

Il fondo di rotazione<br />

è destinato al<br />

finanziamento di<br />

interventi diretti a<br />

migliorare la qualità<br />

ambientale delle<br />

reti stradali nazionali<br />

e regionali esistenti<br />

nonché alla<br />

promozione di iniziative<br />

pilota che,<br />

nel caso di territori di particolare<br />

fragilità dal punto di vista naturalistico<br />

e paesaggistico, possono fare<br />

ricorso ai concorsi di idee. Si è di<br />

fronte a un importante intervento<br />

del Legislatore che dimostra di accogliere<br />

le esperienze pervenute da altri<br />

paesi dell’Unione europea nei<br />

quali si è promosso il programma di<br />

qualità delle aree di viabilità e delle<br />

aree circostanti le infrastrutture viarie<br />

di alto impatto ambientale.<br />

La norma suggerisce alle autorità<br />

destinatarie dei finanziamenti di intraprendere<br />

la strada della promozione<br />

di concorsi di idee per raccogliere<br />

progetti e studi di fattibilità destinati<br />

a migliorare la situazione ambientale<br />

e paesaggistica connessa alle<br />

reti stradali e regionali.<br />

É affidato, ancora al Ministro delle<br />

Infrastrutture e dei Trasporti, di<br />

concerto con il Ministro dell’Econo-<br />

mia e delle Finanze e con il Ministro<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio, il compito di emanare<br />

un decreto con il quale vengano definite<br />

le modalità e le procedure per<br />

l’utilizzazione del fondo.<br />

Gli interventi in materia di<br />

mobilità ciclistica<br />

L’art. 18 della “collegato infrastrutture”<br />

ha posto l’attenzione degli<br />

interventi in materia di mobilità<br />

ciclistica, continuando la strada già<br />

aperta dalle disposizioni della legge<br />

n. 366/1998.<br />

Per gli interventi<br />

in questo<br />

settore sono autorizzatiulteriori<br />

limiti di impegnoquindicennali<br />

di 2 milioni<br />

di euro, a decorrere<br />

dall’anno<br />

2002, quale concorso<br />

dello Stato<br />

agli oneri derivanti<br />

dalla contrazione<br />

di mutui<br />

o di altre<br />

operazioni finanziarie<br />

che le<br />

regioni sono autorizzate a effettuare<br />

nei limiti della quota a ciascuna<br />

di esse assegnata.<br />

Il regime speciale di cui<br />

al nuovo comma 3–bis<br />

della legge n. 443,<br />

prevede che il D.P.C.M.,<br />

assunto previa<br />

deliberazione del CIPE,<br />

sia idoneo a dichiarare la<br />

compatibilità ambientale<br />

e la localizzazione<br />

dell’intervento<br />

VIA<br />

Articolo<br />

Tutela di Venezia<br />

e del fiume Po<br />

In primo luogo, l’art. 2, legge n.<br />

166/2002, si occupa di indicare che<br />

venga disposta la destinazione dei<br />

fondi assegnati dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

per gli interventi infrastrutturali<br />

avviati per gli interventi idraulici<br />

rimasti di competenza statale. Il<br />

comma 12 dell’art. 2 stabilisce, infatti,<br />

che per il completamento delle<br />

procedure di spesa avviate dai<br />

provveditorati regionali alle opere<br />

pubbliche e dai magistrati per il Po<br />

di Parma e alle acque di Venezia,<br />

oltre che per la realizzazione di<br />

interventi idraulici rimasti di competenza<br />

statale,<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81


VIA<br />

Articolo<br />

ai sensi dell’art. 54, comma 1,<br />

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 [4] ,e<br />

dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 25 maggio<br />

2001, n. 265 [5] , il Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

assegna, con propri decreti, i fondi<br />

occorrenti, utilizzando, a questo<br />

fine, lo stanziamento degli appositi<br />

capitoli dello stato di previsione, in<br />

conformità alle disposizioni di cui<br />

alla legge 17 agosto 1960, n. 908.<br />

Si tratta degli interventi che sono<br />

stati iniziati dai provveditorati regionali<br />

delle opere pubbliche in attuazione<br />

dell’art. 54 del D.Lgs. n.<br />

112/98 (attuativo della riforma<br />

“Bassanini”) che ha individuato le<br />

funzioni mantenute dallo Stato in<br />

materia urbanistica e territoriale, tra<br />

i quali si annoverano le funzioni<br />

relative:<br />

l all’osservatorio e monitoraggio<br />

delle trasformazioni<br />

territoriali, con<br />

particolare riferimento<br />

ai compiti<br />

di cui all’art. 52,<br />

all’abusivismo edilizio<br />

ed al recupero,<br />

anche sulla base<br />

dei dati forniti<br />

dai comuni;<br />

l all’indicazione<br />

dei criteri per la<br />

raccolta e l’informatizzazione<br />

di<br />

tutto il materiale<br />

cartografico ufficiale<br />

esistente, e<br />

per quello in corso<br />

di elaborazione, al fine di unificare i<br />

diversi sistemi per una più agevole<br />

lettura dei dati;<br />

l alla predisposizione della normativa<br />

tecnica nazionale per le opere<br />

in cemento armato e in acciaio e le<br />

costruzioni in zone sismiche;<br />

l alla salvaguardia di Venezia, della<br />

zona lagunare e al mantenimento<br />

del regime idraulico lagunare, nei<br />

limiti e con le modalità di cui alle<br />

leggi speciali vigenti nonché alla<br />

legge 5 marzo 1963, n. 366;<br />

l alla promozione di programmi innovativi<br />

in ambito urbano che implichino<br />

un intervento coordinato da parte di<br />

diverse amministrazioni dello Stato.<br />

A questi interventi si aggiungono<br />

quelli previsti dall’art. 2, D.Lgs. n.<br />

265/2001, che sono realizzati in forza<br />

del trasferimento delle funzioni amministrative<br />

relative alla laguna di Marano-Grado<br />

previste dalla legge 5 marzo<br />

1963, n. 366, il cui esercizio avverrà<br />

d’intesa con lo Stato in conformità<br />

a modalità preventivamente stabilite<br />

tra i due soggetti pubblici.<br />

I Programmi<br />

di riabilitazione urbana<br />

Dopo l’esperienza dei Programmi<br />

di riqualificazione<br />

urbana e<br />

sviluppo sostenibile<br />

del territorio<br />

(Prusst) condotta<br />

dal Ministero delle<br />

Infrastrutture e<br />

dei Trasporti diretta<br />

a promuovere<br />

la formazione<br />

di programmi di<br />

scala territoriale<br />

urbana, regionale<br />

e interregionale<br />

da parte degli<br />

enti territoriali<br />

per il recupero<br />

delle aree più degradate<br />

del territorio, l’art. 18 del<br />

“collegato infrastrutture” propone<br />

una nuova iniziativa per la costituzione<br />

di programmi complessi proposti<br />

dal territorio e condotti con la<br />

collaborazione dello Stato.<br />

Il Ministro delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti, di concerto con i Ministri<br />

interessati, d’intesa con la Con-<br />

Con il D.P.C.M. potrebbe<br />

sorgere qualche dubbio<br />

di legittimità, visto che<br />

la partecipazione<br />

della popolazione<br />

al procedimento e la<br />

garanzia del bene<br />

“ambiente” non<br />

vengono individuate,<br />

almeno in prima battuta<br />

AMBIENTE<br />

ferenza unificata di cui all’art. 8,<br />

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha il<br />

compito di emanare il decreto con il<br />

quale sono definiti i criteri e le modalità<br />

di predisposizione, di valutazione,<br />

di finanziamento, di controllo<br />

e di monitoraggio di programmi<br />

volti:<br />

l alla riabilitazione di immobili e<br />

attrezzature di livello locale e al miglioramento<br />

dell’accessibilità e mobilità<br />

urbana, denominati «programmi<br />

di riabilitazione urbana»;<br />

l al riordino delle reti di trasporto<br />

e di infrastrutture di servizio per la<br />

mobilità attraverso una rete nazionale<br />

di autostazioni per le grandi aree<br />

urbane.<br />

I programmi saranno promossi dagli<br />

enti locali, d’intesa con gli enti e le<br />

amministrazioni competenti sulle opere<br />

e sull’assetto del territorio e saranno<br />

presentati al Ministero per l’ammissione<br />

al finanziamento. Le opere<br />

ricomprese nei programmi possono riguardare<br />

interventi di demolizione e<br />

ricostruzione di edifici e delle relative<br />

attrezzature e spazi di servizio, finalizzati<br />

alla riqualificazione di porzioni<br />

urbane caratterizzate da degrado fisico,<br />

economico e sociale, nel rispetto<br />

della normativa in materia di tutela<br />

storica, paesaggistico-ambientale e<br />

dei beni culturali.<br />

Le opere che costituiscono i programmi<br />

possono essere cofinanziate<br />

da risorse private, rese disponibili<br />

dai soggetti interessati dalle trasformazioni<br />

urbane. A cura degli enti<br />

locali promotori è trasmessa al Ministro<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />

con cadenza annuale, una relazione<br />

sull’attuazione dei programmi<br />

di riabilitazione urbana e sugli<br />

effetti di risanamento ambientale e<br />

civile ottenuti. Il concorso dei proprietari<br />

rappresentanti la maggioranza<br />

assoluta del valore degli immobili<br />

in base all’imponibile catastale,<br />

[4] «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15<br />

marzo 1997, n. 59» (in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1998, n. 116).<br />

[5] «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e<br />

marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo» (in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2001, n. 155).<br />

82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


icompresi nel piano attuativo, è sufficiente<br />

a costituire il consorzio ai<br />

fini della presentazione al comune<br />

delle proposte di realizzazione dell’intervento<br />

e del relativo schema di<br />

convenzione. Successivamente, il<br />

sindaco, assegnando un termine di<br />

novanta giorni, diffida i proprietari<br />

che non abbiano aderito alla formazione<br />

del consorzio ad attuare le<br />

indicazioni del predetto piano attuativo,<br />

sottoscrivendo la convenzione<br />

presentata. Decorso infruttuosamente<br />

il termine assegnato, il consorzio<br />

consegue la piena disponibilità degli<br />

immobili ed è abilitato a promuovere<br />

l’avvio della procedura espropriativa<br />

a proprio favore delle aree<br />

e delle costruzioni dei proprietari<br />

non aderenti. L’indennità espropriativa,<br />

posta a carico del consorzio, in<br />

deroga all’articolo 5-bis, decretolegge<br />

11 luglio 1992, n. 333, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge<br />

8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere<br />

al valore venale dei beni<br />

espropriati diminuito degli oneri di<br />

urbanizzazione stabiliti in convenzione.<br />

L’indennità può essere corrisposta<br />

anche mediante permute di<br />

altre proprietà immobiliari site nel<br />

comune.<br />

Disposizioni in materia<br />

di servitù<br />

L’art. 3 del “collegato infrastrutture”<br />

si occupa di dettare prescrizioni<br />

in tema di servitù prediali a<br />

favore dei fondi sui quali vengono<br />

realizzati interventi e infrastrutture<br />

destinate a servizi di pubblica utilità.<br />

La norma prevede che le procedure<br />

impositive di servitù previste<br />

dalle leggi in materia di trasporti,<br />

telecomunicazioni, acque, energia,<br />

relative a servizi di interesse pubblico,<br />

si applichino anche per gli<br />

impianti che siano stati eseguiti e<br />

utilizzati prima della data di entrata<br />

in vigore della legge n.<br />

166/2002, fermo restando il diritto<br />

dei proprietari delle aree interessate<br />

alle relative indennità.<br />

Questa norma, che fa salva la<br />

disciplina legislativa prevista speci-<br />

AMBIENTE<br />

ficamente nelle diverse disposizioni<br />

di legge per la realizzazione delle<br />

infrastrutture per i servizi di pubblica<br />

utilità la possibilità di imporre<br />

diritti reali minori di servitù prediale,<br />

quale il passaggio coattivo di<br />

elettrodotto, il passaggio di condotte,<br />

il passaggio di tubazioni, ecc., ha<br />

imposto al Legislatore il collegamento<br />

con il Testo Unico sulle<br />

espropriazioni per pubblica utilità<br />

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), il<br />

quale, pur essendo stato licenziato dal<br />

governo prevedente, non è ancora entrato<br />

in vigore ed è stato destinatario<br />

di un’ulteriore proroga di entrata in<br />

vigore fino al 31 dicembre 2002.<br />

Infatti, l’art. 3,<br />

comma 3, legge n.<br />

166, prevede che,<br />

a decorrere dalla<br />

data di entrata in<br />

vigore del Testo<br />

Unico sulle espropriazione<br />

per pubblica<br />

utilità, l’autorità<br />

espropriante<br />

può procedere disponendo<br />

i decreti<br />

per l’eventuale acquisizione<br />

del diritto<br />

di servitù al patrimonio<br />

di soggetti,<br />

privati o pubblici,<br />

titolari di concessioni,<br />

autorizzazioni o licenze o<br />

che svolgano, anche in base alla legge,<br />

servizi di interesse pubblico nei<br />

settori di cui al comma 1.<br />

Il programma triennale<br />

dei lavori pubblici<br />

Tra le novità che interessano la disciplina<br />

della tutela dell’ambiente nell’ambito<br />

dei lavori pubblici, va annoverata<br />

la modificazione introdotta dal<br />

collegato all’art. 14, legge-quadro,<br />

laddove prevede che l’inclusione di<br />

un lavoro nell’elenco annuale dei lavori<br />

pubblici sia subordinata:<br />

l per i lavori di importo inferiore a<br />

1.000.000 di euro, alla previa approvazione<br />

di uno studio di fattibilità;<br />

l per i lavori di importo pari o superiore<br />

a 1.000.000 di euro, alla previa<br />

Il Legislatore italiano<br />

risolve il contrasto sulla<br />

disciplina applicabile<br />

a interventi di<br />

manutenzione del verde<br />

e a opere di tutela<br />

paesaggistica, ottenuti<br />

dalle PA nell’ambito<br />

delle operazioni di<br />

sponsorizzazione<br />

VIA<br />

Articolo<br />

approvazione della progettazione preliminare,<br />

redatta ai sensi dell’art. 16,<br />

salvo che per i lavori di manutenzione,<br />

per i quali è sufficiente l’indicazione<br />

degli interventi accompagnata dalla<br />

stima sommaria dei costi.<br />

Questa modificazione fa sorgere<br />

qualche perplessità in ordine alla capacità<br />

dello studio di fattibilità di assolvere<br />

tutte le esigenze di attenzione e divalutazione<br />

dell’inetersse ambientale originariamente<br />

assolte dal progetto preliminare.<br />

Il progetto preliminare, ai sensi<br />

dell’art. 21 e segg., D.P.R. n.<br />

554/1999, doveva prevedere la stesura<br />

di uno studio di prefattibilità ambientale<br />

idoneo a valutare, anche sotto il profilo<br />

dell’impatto<br />

sull’ambiente dell’opera,<br />

quali fossero<br />

le soluzioni più<br />

adeguate ai fini della<br />

predisposizione<br />

della progettazione<br />

preliminare.<br />

La mancanza<br />

di una legislazione<br />

precisa, quale<br />

quella del D.P.R.<br />

n. 554/1999 risulta<br />

essere per la<br />

predisposizione<br />

di ogni elaborato<br />

grafico e descrittivo<br />

del progetto<br />

preliminare di opera pubblica, per<br />

quanto concerne la predisposizione<br />

dello studio di fattibilità, fa sorgere<br />

qualche dubbio sulla capacità di questo<br />

strumento di assolvere i compiti<br />

assegnati fino a oggi allo studio di<br />

prefattibilità ambientale.<br />

Si tratterà di verificare se nella<br />

preparazione della fattibilità sufficiente<br />

per inserire nell’elenco annuale<br />

e finanziare le opere di importo<br />

inferiore a 1.000.000 euro,<br />

sotto il profilo tecnico, ovvero sotto<br />

il profilo giuridico-amministrativo,<br />

sia possibile introdurre la valutazione<br />

di compatibilità ambientale<br />

assolta dallo studio di prefattibilità<br />

ambientale richiesto dal regolamento<br />

di attuazione della legge<br />

quadro. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI<br />

Decisione della Commissione<br />

13 novembre 2002, n. 2002/909/CE<br />

«Decisione (2002/909/CE) della Commissione<br />

del 13 novembre 2002 relativa alle<br />

norme italiane che dispensano dagli obblighi<br />

di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese<br />

che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi<br />

ai sensi dell’articolo 91/689/CEE relativa ai<br />

rifiuti pericolosi» (G.U.C.E. L del 19 novembre<br />

2002, n. 315)<br />

La decisione, rivolta allo Stato italiano, contiene<br />

l’approvazione delle disposizioni del<br />

progetto di decreto, trasmesso dall’Italia alla<br />

Commissione europea in data 1˚ dicembre<br />

1999 e modificato il 17 novembre 2000,<br />

in materia di attuazione dell’art. 33, D.Lgs.<br />

n. 22/1997, circa le procedure di recupero<br />

dei rifiuti pericolosi (queste ultime, com’è<br />

noto, codificate dal D.M. n. 161/2002; si veda<br />

il n. 16/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />

L’approvazione è espressa a norma dell’art.<br />

3, paragrafo 4, direttiva 91/689/CEE, relativa<br />

ai rifiuti pericolosi, e tiene conto del<br />

fatto che nel detto progetto figurano: 1)<br />

norme generali che elencano il tipo e la<br />

quantità di rifiuti e che stabiliscono le condizioni<br />

specifiche (valori limite di sostanze pericolose<br />

contenute nei rifiuti, valori limite di<br />

emissione, tipo di attività) e altri requisiti<br />

necessari per effettuare forme diverse di<br />

recupero; 2) i tipi e le quantità di rifiuti e i<br />

metodi di smaltimento o di recupero in modo<br />

da rispettare le condizioni imposte ex<br />

art. 4, direttiva 75/442/CEE; 3) l’indicazione<br />

che gli stabilimenti e le imprese interessati<br />

sono soggetti a iscrizione presso le competenti<br />

autorità.<br />

AMBIENTE<br />

ITALIA<br />

INQUINAMENTO ATMOSFERICO<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002,<br />

n. 261<br />

«Regolamento recante le direttive tecniche<br />

per la valutazione preliminare della<br />

qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione<br />

del piano e dei programmi di cui agli articoli<br />

8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,<br />

n. 351» (G.U. del 20 novembre 2002, n. 272)<br />

A norma dell’art. 5, D.Lgs. n. 351/1999 recante<br />

«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia<br />

di valutazione e gestione della qualità dell’aria<br />

ambiente», il decreto definisce le norme<br />

tecniche sulla cui base le Regioni e le Province<br />

autonome dovranno effettuare, ove non disponibili,<br />

misure rappresentative per la valutazione<br />

preliminare della qualità dell’aria ambiente<br />

con la relativa zonizzazione del proprio<br />

territorio. Risultano, altresì, stabiliti i criteri<br />

per l’elaborazione dei piani e dei programmi<br />

per il raggiungimento, entro i termini all’uopo<br />

stabiliti, dei valori limite nelle zone e<br />

negli agglomerati i cui livelli di qualità dell’aria<br />

risultino più alti dei valori limite; vengono<br />

infine, definite le direttive sulla cui base le<br />

Regioni dovranno adottare un piano per il<br />

mantenimento della qualità dell’aria nelle zone<br />

con livelli inferiori ai valori limite. A carico<br />

delle Regioni a statuto speciali e delle Province<br />

autonome è previsto il mero onere di adeguamento<br />

in conformità ai rispettivi statuti<br />

regionali e alle relative norme di attuazione.<br />

Le direttive tecniche concernenti la valutazione<br />

preliminare della qualità dell’aria dovrebbero<br />

consentire l’identificazione, come detto,<br />

delle zone del territorio soggette a diversi valori<br />

limite, così da consentire il monitoraggio<br />

e l’individuazione della modalità di gestione<br />

84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


della qualità dell’aria. Solo in base alla disponibilità<br />

di misure rappresentative dei livelli di<br />

inquinamento, sarà possibile passare alla fase<br />

di determinazione della distribuzione spaziale<br />

delle concentrazioni, seguita, a sua volta, dalla<br />

fase di interpretazione dei dati. In questo<br />

modo, sarà così possibile pervenire all’individuazione<br />

delle zone. Le direttive indicano, altresì,<br />

ulteriori tecniche di stima obiettiva e i<br />

modelli di diffusione e trasformazione degli<br />

inquinanti in atmosfera, da adottare qualora<br />

non siano disponibili misure rappresentative<br />

dei livelli degli inquinanti ex art. 4, D.Lgs. n.<br />

351/1999 (Allegato I).<br />

Riguardo agli strumenti di pianificazione e<br />

programmazione che le Regioni dovranno<br />

adottare per assicurare un elevato livello di<br />

tutela dell’ambiente e della salute umana, rilevano<br />

alcuni obiettivi e principi guida ai quali<br />

queste amministrazioni dovranno conformarsi.<br />

Si va da talune misure tipiche di politica<br />

ambientale (la coerenza delle misure adottate<br />

rispetto agli obiettivi nazionali di riduzione<br />

delle emissioni; l’integrazione delle esigenze<br />

ambientali nelle politiche settoriali; la modifica<br />

dei modelli di produzione e consumo, pubblici<br />

e privati ecc.) alla necessità espressa di<br />

attuare un «miglioramento generalizzato dell’ambiente<br />

e della qualità della vita, evitando<br />

il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi<br />

settori ambientali» (art. 3, comma 1, lettera<br />

a), D.M. in oggetto), al favor per l’utilizzo<br />

congiunto di misure di carattere prescrittivo,<br />

economico e di mercato, anche attraverso la<br />

promozione di sistemi di ecogestione e audit<br />

ambientale (art. 3, comma 1, lettera f), citata).<br />

Lo stato della qualità dell’aria, le sorgenti di<br />

emissioni, l’ambito territoriale di inserimento<br />

e il quadro normativo vigente, saranno gli elementi<br />

conoscitivi da considerare necessariamente<br />

per l’elaborazione dei detti strumenti<br />

di pianificazione (art. 4). Questi ultimi dovranno,<br />

inoltre, essere redatti secondo un contenuto<br />

minimo in relazione al quale sono definiti<br />

gli “Indici del documento del Piano” (inquadramento<br />

generale, informazioni per il pubblico/organismi<br />

interessati; elementi di sintesi<br />

dell’inquinamento atmosferico; caratterizzazione<br />

delle zone; quadro normativo di base;<br />

analisi delle tendenze; azioni del Piano ecc.) e<br />

AMBIENTE<br />

contenere la scheda tecnica ex Allegato V,<br />

D.Lgs. n. 351/1999, secondo la successione logica<br />

individuata all’art. 5 citato.<br />

Dalla data di entrata in vigore del decreto in<br />

questione, risulta abrogata l’analoga normativa<br />

preesistente di cui al D.M. 20 maggio 1991,<br />

recante i criteri per l’elaborazione dei piani<br />

regionali per il risanamento e la tutela della<br />

qualità dell’aria.<br />

AGENZIE AMBIENTALI<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e Tutela del territorio 11 ottobre 2002<br />

«Modalità di ripartizione e di erogazione dei<br />

fondi di cui all’art. 2 della legge 23 marzo<br />

2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo ambientale”»<br />

(G.U. del 19 novembre 2002, n. 271)<br />

Il decreto reca le modalità di ripartizione e<br />

di erogazione dei fondi di cui all’art. 2, legge<br />

n. 93/2001 (collegato ambientale 2001; si<br />

vedano anche i nn. 11-12/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong>), finalizzati ad assicurare sull’intero<br />

territorio nazionale il più efficace espletamento<br />

delle funzioni dell’ANPA, sino all’effettiva<br />

operatività dell’APAT e, in particolare,<br />

di quelle di indirizzo e coordinamento<br />

tecnico delle Agenzie regionali e provinciali<br />

secondo i criteri all’uopo definiti. Trattasi,<br />

in particolare, dell’esigenza di assicurare<br />

uno standard minimo omogeneo di controlli<br />

sull’ambiente e sul territorio delle attività<br />

informative e tecniche di supporto all’attuazione<br />

delle normative nazionali e regionali.<br />

Un’altra esigenza è quella di finanziare lo<br />

sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione<br />

dei progetti che dovranno essere proposti<br />

dall’APAT (o dall’ANPA fino alla sua<br />

operatività) e finalizzati a organizzare come<br />

sistema integrato a rete la struttura della<br />

funzionalità e delle Agenzie regionali e<br />

nazionali. Una terza necessità è l’adeguamento<br />

e la qualificazione della rete e della<br />

strumentazione dei laboratori per i controlli<br />

ambientali ma anche il coordinamento<br />

del sistema informativo ambientale con i<br />

sistemi informativi geologici per la realizzazione<br />

di carte del rischio idrogeologico (art.<br />

1, comma 1). l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85


RASSEGNA DI DELIBERE<br />

E LEGGI REGIONALI NOVEMBRE 2002<br />

di Alessandro Jazzetti ................................................................. pag. 88


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

di Alessandro Jazzetti, magistrato<br />

NOVEMBRE 2002<br />

Regione Ambito Estremi e nota<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

EMILIA ROMAGNA Igiene degli edifici Delib. G.R. 24 giugno 2002, n. 1103<br />

«L.R. n. 6/1989. Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico<br />

e ambientale degli insediamenti storici: programma<br />

di ripartizione dei contributi 2002»<br />

(in B.U. Emilia-Romagna 30 ottobre 2002, n. 153)<br />

VENETO Certificazione e qualità Delib. G.R. 4 ottobre 2002, n. 2774<br />

«Programma delle iniziative per la diffusione della qualità<br />

nelle piccole e medie imprese per l’anno 2002 (L.R. 28<br />

gennaio 1997, n. 3)»<br />

(in B.U. Veneto 25 ottobre 2002, n. 104)<br />

ABRUZZO Igiene degli edifici L.R. 11 ottobre 2002, n. 22<br />

«Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri<br />

urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di<br />

coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi<br />

energetici»<br />

(in B.U. Abruzzo 25 ottobre 2002, n. 22)<br />

UMBRIA <strong>Sicurezza</strong><br />

degli edifici<br />

UMBRIA <strong>Sicurezza</strong><br />

degli edifici<br />

MOLISE <strong>Sicurezza</strong><br />

degli edifici<br />

LIGURIA <strong>Sicurezza</strong><br />

in cantiere<br />

DALLE REGIONI<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

AMBIENTE<br />

L.R. 23 ottobre 2002, n. 18<br />

«Norme in materia di prevenzione sismica del<br />

patrimonio edilizio»<br />

(in B.U. Umbria 6 novembre 2002, n. 48)<br />

L.R. 23 ottobre 2002, n. 19<br />

«Contributi regionali per l’eliminazione e il superamento<br />

delle barriere architettoniche negli edifici privati»<br />

(in B.U. Umbria 6 novembre 2002, n. 48)<br />

L.R. 8 novembre 2002, n. 35<br />

«Norme sull’entrata in vigore della legge regionale<br />

18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: “Eliminazione delle<br />

barriere architettoniche”»<br />

(in B.U. Molise 16 novembre 2002, n. 24)<br />

Delib. G.R. 11 ottobre 2002, n. 1148<br />

«Approvazione del “cartello tipo di cantiere” identificativo<br />

delle opere pubbliche o private finanziate ovvero<br />

cofinanziate dalla Regione Liguria»<br />

(in B.U. Liguria 6 novembre 2002, n. 45, parte seconda)<br />

FRIULI VENEZIA GIULIA Acqua L.R. 29 ottobre 2002, n. 28<br />

«Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi<br />

di bonifica, nonché modifiche alla L.R. n. 9/1999, in materia<br />

di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque,<br />

alla L.R. n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi,<br />

alla L.R. n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale<br />

delle derivazioni d’acqua e alla L.R. n. 16/2002, in materia di<br />

gestione del demanio idrico»<br />

(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 30 ottobre 2002, n. 44)<br />

88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


LOMBARDIA Aria Delib. G.R. 28 ottobre 2002, n. 7/10863<br />

«Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento<br />

e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico<br />

- Modifica della Delib. G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501»<br />

(in B.U. Lombardia 11 novembre 2002, n. 46)<br />

LOMBARDIA Aria Delib. G.R. 28 ottobre 2002, n. 7/10862<br />

«Approvazione del bando per la concessione di contributi<br />

a fondo perduto per la lotta all’inquinamento<br />

atmosferico mediante la diffusione di autovetture a<br />

bassa emissione»<br />

(in B.U. Lombardia 31 ottobre 2002, n. 44, III S.S.)<br />

I contributi possono venire richiesti per autovetture<br />

acquistate o trasformate, secondo le modalità specificate<br />

nel bando, tra la data di pubblicazione del bando<br />

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia<br />

LOMBARDIA Energia<br />

(B.U.R.L.) ed il 31 dicembre 2002, data di scadenza del<br />

bando; tale intervallo di tempo viene definito «periodo<br />

di validità» del bando.<br />

Delib. G.R. 24 ottobre 2002, n. 7/10820<br />

«Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi<br />

a fondo perduto per la diffusione degli impianti solari per<br />

la produzione di energia termica»<br />

(in B.U. Lombardia 11 novembre 2002, n. 46)<br />

MARCHE Energia Delib. G.R. 15 ottobre 2002, 1808-VP/ARI<br />

«Modalità e procedure per la concessione dei contributi<br />

previsti dalla L.R. n. 32/1999, art. 25, finalizzati ad incentivare<br />

il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili<br />

di energia per l’anno 2002»<br />

(in B.U. Marche 31 ottobre 2002, n. 117)<br />

MARCHE Suolo<br />

Decentramento<br />

amministrativo<br />

L.R. 6 novembre 2002, n. 23<br />

«Modifica della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle<br />

funzioni amministrative della Regione e degli enti locali,<br />

della L.R. 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale<br />

della difesa del suolo, della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 sul<br />

riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle<br />

Marche e della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed<br />

integrazione della L.R. n. 45/1998»<br />

(in B.U. Marche 14 novembre 2002, n. 120)<br />

MOLISE Energia L.R. 8 novembre 2002, n. 36<br />

«Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi<br />

finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici e a<br />

contenere il consumo energetico»<br />

(in B.U. Molise 16 novembre 2002, n. 24)<br />

TOSCANA Certificazione e qualità Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 979<br />

«Criteri prioritari di valutazione per il finanziamento di<br />

progetti innovativi di certificazione ambientale»<br />

(in B.U. Toscana 9 ottobre 2002, n. 41, Parte seconda)<br />

TRENTINO-ALTO ADIGE<br />

PROVINCIA AUTONOMA<br />

DI BOLZANO<br />

DALLE REGIONI<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Rifiuti Delib. G.P. 14 ottobre 2002, n. 3743<br />

«Approvazione del programma suppletivo per la progettazione<br />

e la realizzazione di servizi ed impianti di raccolta,<br />

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi nonché per<br />

l’acquisto dei relativi mezzi e per l’approntamento delle<br />

aree necessarie al servizio»<br />

(in B.U. Trentino-Alto Adige 5 novembre 2002, n. 46)<br />

MOLISE Rifiuti Delib. C.R. 17 settembre 2002, n. 354<br />

«Legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 - Articolo 3, comma 2 -<br />

Attivazione e/o potenziamento dei servizi comunali di raccolta<br />

differenziata dei rifiuti solidi urbani, degli urbani pericolosi<br />

e di quelli ingombranti - Piano d’intervento relativo<br />

all’anno 2000»<br />

(in B.U. Molise 16 ottobre 2002, n. 22)<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

SARDEGNA Rifiuti Delib. G.R. 9 agosto 2002, 28/56<br />

«POR 2000 - 2006 Asse I - Attuazione della misura 1.4 -<br />

Iniziative dirette alla riduzione della produzione dei<br />

rifiuti urbani e alla raccolta differenziata dei rifiuti<br />

urbani. Programma degli interventi selezionati tramite<br />

bando»<br />

(in B.U. Sardegna 15 ottobre 2002, n. 30)<br />

UMBRIA Rifiuti Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 1237<br />

«Modifiche e integrazioni bando finanziamento progetti<br />

e concessione incentivi incremento raccolta differenziata<br />

e del riciclaggio dei rifiuti urbani complessi<br />

approvato con Delib. G.R. n. 1543/2001»<br />

(in B.U. Umbria 16 ottobre 2002, n. 45)<br />

CAMPANIA Tutela ambientale Delib. G.R. 2 agosto 2002, n. 3898<br />

«Modifiche e integrazioni. Unificazione attività dei<br />

due comitati misti concernenti riordino normativo, pianificazione<br />

e programmazione ambientale»<br />

(in B.U. Campania 7 ottobre 2002, n. 47)<br />

LAZIO Tutela ambientale Delib. G.R. 2 agosto 2002, n. 1103<br />

«Approvazione delle linee guida per la redazione dei<br />

piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei<br />

SIC (Siti di importanza comunitaria) e Z.P.S. (zone di<br />

protezione speciale), ai sensi delle Direttive n.<br />

92/43/CEE (habitat) e n. 79/409/CEE (uccelli) concernenti<br />

la conservazione degli habitat naturali e seminaturali<br />

della flora e della fauna selvatiche di importanza<br />

comunitaria presenti negli Stati membri, anche per<br />

l’attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione<br />

degli ecosistemi naturali» (Docup Obiettivo 2<br />

2000-2006)»<br />

(in B.U. Lazio 10 ottobre 2002, n. 28, S.O. n. 3)<br />

PIEMONTE Tutela ambientale D.P.G.R. 18 ottobre 2002, 9/R<br />

«Regolamento regionale recante: Designazione delle<br />

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo<br />

programma d’azione»<br />

(in B.U. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 43, suppl. 2)<br />

PUGLIA Tutela ambientale<br />

Trasporto pubblico locale<br />

L.R. 31 ottobre 2002, n. 18<br />

«Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico<br />

locale»<br />

(in B.U. Puglia 4 novembre 2002, n. 139)<br />

SICILIA Tutela ambientale Dec. Ass. 7 agosto 2002<br />

«Calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione<br />

integrata ambientale per alcune categorie<br />

di attività industriali»<br />

(in G.U. Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46. Emanato<br />

dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente)<br />

TRENTINO-ALTO ADIGE<br />

PROVINCIA AUTONOMA<br />

DI BOLZANO<br />

Tutela ambientale<br />

Cave e torbiere<br />

DALLE REGIONI<br />

Delib. G.P. 12 giugno 2002, n. 2199<br />

«Approvazione del piano provinciale delle cave e delle<br />

torbiere»<br />

(in B.U. Trentino-Alto Adige 5 novembre 2002, n. 46)<br />

TOSCANA Tutela ambientale Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 978<br />

«Criteri di assegnazione cofinanziamento processi di<br />

agende 21 locali»<br />

(in B.U. Toscana 9 ottobre 2002, n. 41, parte II)<br />

Con la delibera sono approvati i criteri prioritari per la<br />

valutazione delle domande di ammissione ai benefìci<br />

previsti dall’azione progettuale n. 28 del Programma<br />

regionale di Tutela Ambientale 2002-2003<br />

90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Commenti a cura di:<br />

l Giulio Benedetti<br />

l Luciano Butti<br />

l Luigi Di Alberti<br />

l Emanuela Gallo<br />

l Pierguido Soprani<br />

REPERTORIO<br />

DI GIURISPRUDENZA<br />

(2 a parte)<br />

La seconda parte del repertorio raccoglie i commenti di alcune delle<br />

più interessanti sentenze in materia di sicurezza e di ambiente:<br />

Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore<br />

fornisce, a sue spese, i dispositivi speciali di correzione<br />

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione, 24 ottobre<br />

2002 (causa C-455/00)<br />

L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />

diritto e scienza sono sempre più vicine<br />

Cassazione penale, sez. unite, 11 settembre 2002, n. 30328<br />

Non basta osservare le prescrizioni normative<br />

se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />

Cassazione civile, sez. lavoro, 21 maggio 2002, n. 7454<br />

Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />

Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611<br />

La rilevanza patrimoniale della bonifica<br />

si lega alla definizione di truffa ambientale<br />

Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002<br />

Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />

Corte di Cassazione, sez. III pen., 5 febbraio 2002, n. 4070


La corte di giustizia europea boccia nuovamente l’Italia sul D.Lgs. n. 626/1994<br />

Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali<br />

il datore fornisce, a sue spese, i dispositivi speciali di co rezione<br />

La sentenza Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione, 24 ottobre 2002 (causa C-455/00)<br />

costituisce il terzo intervento della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di videoterminali.<br />

Dopo le pronunce di cui alle sentenze 12 dicembre 1996, in causa C-74/95, e 6 luglio 2000, in causa<br />

C-11/99, per la seconda volta l’Italia è stata convenuta in giudizio e condannata per un’errata trasposizione,<br />

nel testo del D.Lgs. n. 626/1994, della normativa comunitaria in materia, la direttiva 90/270/CEE. La<br />

disposizione normativa presa in considerazione dalla Corte è quella del comma 5 dell’art. 55 del D.Lgs. n.<br />

626/1994, la quale stabilisce, con riguardo ai lavoratori addetti ad attività lavorative che comportano<br />

l’uso di attrezzature munite di videoterminali, che «La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali<br />

di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro». Si ricorda ai lettori che<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha dedicato al tema dei Videoterminali un intero supplemento, il n. 4/2001.<br />

L’intero supplemento e il testo integrale della sentenza sono disponibili on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione,<br />

24 ottobre 2002 (causa C-455/00)<br />

Nella causa C-455/00, Commissione delle Comunità<br />

europee, rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di<br />

agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,<br />

contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U.<br />

Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo,<br />

avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />

convenuta, (omissis)<br />

La Corte (omissis) ha pronunciato la seguente Sentenza.<br />

1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria<br />

della Corte il 13 dicembre 2000, la Commissione delle<br />

Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226, secondo<br />

comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che:<br />

- non garantendo esami periodici degli occhi e della vista a<br />

tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali<br />

nel senso di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva<br />

del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle<br />

prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per<br />

le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali<br />

(quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo<br />

16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. L 156,<br />

pag. 14),<br />

- non assicurando un esame oculistico supplementare in<br />

tutti i casi in cui ciò risulti necessario in base ai periodici<br />

esami degli occhi e della vista, e<br />

- non definendo le condizioni alle quali devono essere<br />

forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di corre-<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

zione in funzione dell’attività svolta, la Repubblica italiana<br />

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a<br />

norma dell’art. 9, nn. 1-3, della detta direttiva.<br />

Contesto normativo<br />

Normativa comunitaria<br />

2. Ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />

12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di<br />

misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza<br />

e della salute dei lavoratori durante il lavoro (G.U. L<br />

183, pag. 1), «Il Consiglio, su proposta della Commissione,<br />

fondata sull’articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive<br />

particolari riguardanti, fra l’altro, i settori di cui all’allegato».<br />

L’allegato della direttiva 89/391 riguarda, in particolare,<br />

«lavori con attrezzature dotate di video-terminali».<br />

3. L’art. 9 della direttiva 90/270, intitolato «Protezione<br />

degli occhi e della vista dei lavoratori», prevede ai nn. 1-4:<br />

«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli<br />

occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le<br />

competenze necessarie:<br />

- prima di iniziare l’attività su videoterminale,<br />

- periodicamente, in seguito, e<br />

- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su<br />

videoterminale.<br />

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora<br />

l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la<br />

necessità.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione<br />

in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati<br />

dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al<br />

paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />

utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo<br />

non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari<br />

a carico dei lavoratori».<br />

Normativa italiana<br />

4. L’art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

27 aprile 1955, n. 547 (G.U.R.I. n. 158 del 12 luglio 1995,<br />

Supplemento ordinario; in prosieguo: il «D.P.R. n.<br />

547/55»), prevede:<br />

«Il datore di lavoro (...) deve mettere a disposizione dei<br />

lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi<br />

inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate».<br />

5. L’art. 16, n. 2, del decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE,<br />

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,<br />

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento<br />

della sicurezza e della salute dei lavoratori<br />

durante il lavoro (G.U.R.I. n. 265 del 12 novembre 1994,<br />

Supplemento ordinario n. 141), come modificato dal decreto<br />

legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (G.U.R.I. n. 104 del 6<br />

maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, in prosieguo:<br />

il «decreto legislativo n. 626/94»), dispone che la sorveglianza<br />

sanitaria è effettuata dal medico competente e<br />

comprende:<br />

«a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di<br />

controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,<br />

ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione<br />

specifica;<br />

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute<br />

dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla<br />

mansione specifica».<br />

6. L’art. 41 del decreto legislativo n. 626/94, che compare<br />

nel titolo IV: «Uso dei dispositivi di protezione individuale»,<br />

prevede l’obbligo di usare dispositivi di protezione<br />

individuale (in prosieguo: i “DPI”) «quando i rischi non<br />

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure<br />

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,<br />

da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del<br />

lavoro».<br />

7. Gli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 626/94, che<br />

compaiono del pari nel titolo IV, dispongono:<br />

«Articolo 43<br />

Obblighi del datore di lavoro.<br />

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:<br />

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non<br />

possono essere evitati con altri mezzi;<br />

INSERTO<br />

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché<br />

questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo<br />

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate<br />

dagli stessi DPI;<br />

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI<br />

fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45<br />

le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta<br />

con quelle individuate alla lettera b);<br />

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione<br />

significativa negli elementi di valutazione.<br />

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso<br />

di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI<br />

deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata<br />

dell’uso, in funzione di:<br />

a) entità del rischio;<br />

b) frequenza dell’esposizione al rischio;<br />

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;<br />

d) prestazioni del DPI.<br />

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi<br />

ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art.<br />

45, comma 2.<br />

4. Il datore di lavoro:<br />

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni<br />

d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le<br />

sostituzioni necessarie;<br />

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi<br />

previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente<br />

alle informazioni del fabbricante;<br />

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;<br />

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le<br />

circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di<br />

più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non<br />

ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;<br />

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai<br />

quali il DPI lo protegge;<br />

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva<br />

informazioni adeguate su ogni DPI;<br />

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,<br />

uno specifico addestramento circa l’uso corretto e<br />

l’utilizzo pratico dei DPI.<br />

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:<br />

a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992,<br />

n. 475, appartenga alla terza categoria;<br />

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.<br />

Articolo 44<br />

Obblighi dei lavoratori.<br />

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione<br />

e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei<br />

casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera<br />

g),e5.<br />

IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione<br />

conformemente all’informazione e alla formazione ricevute<br />

e all’addestramento eventualmente organizzato.<br />

3. I lavoratori:<br />

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;<br />

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.<br />

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure<br />

aziendali in materia di riconsegna dei DPI.<br />

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di<br />

lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o<br />

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione».<br />

8. L’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94, che compare<br />

nel titolo VI: «Uso di attrezzature munite di videoterminali»,<br />

è del seguente tenore:<br />

«Sorveglianza sanitaria<br />

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al<br />

presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per<br />

evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un<br />

esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.<br />

Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la<br />

necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.<br />

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma<br />

1 i lavoratori vengono classificati in:<br />

a) idonei, con o senza prescrizioni;<br />

b) non idonei.<br />

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i<br />

lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo<br />

anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità<br />

almeno biennale.<br />

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />

sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta<br />

alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />

competente.<br />

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di<br />

correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del<br />

datore di lavoro».<br />

Procedimento precontenzioso<br />

9. Considerando che l’art. 9, nn. 1-3, della direttiva 90/270<br />

non era stato trasposto correttamente nell’ordinamento italiano,<br />

la Commissione ha avviato il procedimento per<br />

inadempimento ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE.<br />

Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le<br />

sue osservazioni, il 9 luglio 1999 la Commissione ha<br />

emesso un parere motivato chiedendo a tale Stato membro<br />

di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi<br />

entro due mesi dalla sua notifica.<br />

10. Non essendo pervenuta risposta al detto parere da parte<br />

del governo italiano, la Commissione ha proposto il ricorso<br />

in esame.<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

Sul ricorso<br />

11. Nel suo controricorso la Repubblica italiana ha informato<br />

la Corte del fatto che la legge 29 dicembre 2000, n.<br />

422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi<br />

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee<br />

- Legge comunitaria 2000 (G.U.R.I. n. 16 del 20<br />

gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 14, pag. 14; in<br />

prosieguo: la «legge n. 422/2000»), ha sostituito, in particolare,<br />

i nn. 3 e 4 dell’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94<br />

con i nuovi nn. 3, 3-bis,3-ter e4.<br />

12. Dopo aver esaminato tali disposizioni nazionali di<br />

trasposizione, la Commissione, nella sua replica, ha reso<br />

noto alla Corte che rinunciava a due addebiti ed ai capi<br />

delle conclusioni corrispondenti.<br />

13. Con l’addebito mantenuto, la Commissione contesta<br />

alla Repubblica italiana di aver violato l’art. 9, n. 3, della<br />

direttiva 90/270 non avendo definito le condizioni alle<br />

quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi<br />

speciali di correzione in funzione dell’attività svolta.<br />

Argomenti delle parti<br />

14. La Commissione sostiene che l’art. 55 del decreto<br />

legislativo n. 626/94 non contiene disposizioni che garantiscano<br />

espressamente ai lavoratori il diritto di ricevere «dispositivi<br />

speciali di correzione in funzione dell’attività<br />

svolta», qualora ciò risulti necessario in seguito agli esami<br />

svolti e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione<br />

normali. Trattandosi della protezione della sicurezza e<br />

della salute dei lavoratori, il diritto ad ottenere tali dispositivi<br />

dovrebbe essere definito con assoluta chiarezza. Ebbene,<br />

la normativa italiana sarebbe ambigua e imprecisa.<br />

15. L’art. 55, n. 5, del decreto legislativo n. 626/94 si<br />

limiterebbe a indicare che «[L]a spesa relativa alla dotazione<br />

di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />

svolta è a carico del datore di lavoro», il che sarebbe<br />

chiaro, ma non sufficiente a individuare la «condizione<br />

costitutiva» del diritto del lavoratore ad usufruire di tali<br />

dispositivi.<br />

16. Il governo italiano sostiene che l’obbligo del datore di<br />

lavoro di fornire al lavoratore adeguate misure di protezione<br />

individuale è previsto al titolo IV del decreto legislativo<br />

n. 626/94. Gli artt. 41, 43 e 44 di tale decreto, correlati al<br />

nuovo testo dell’art. 55 dello stesso decreto, nella versione<br />

risultante dalla legge n. 422/2000, prevederebbero l’obbligo<br />

a carico del datore di lavoro di fornire al lavoratore i<br />

dispositivi di correzione che il medico competente può<br />

prescrivere in sede di visita preventiva o periodica.<br />

17. Tale governo sostiene inoltre che l’obbligo era già<br />

previsto nell’ordinamento giuridico nazionale in forza dell’art.<br />

377 del D.P.R. n. 547/55.<br />

18. La Commissione replica che la Repubblica italiana fa<br />

manifestamente confusione tra i «dispositivi speciali di<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

correzione», previsti dalla direttiva 90/270 per le attività<br />

lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali,<br />

ed i «dispositivi di protezione individuale», che sono previsti<br />

e disciplinati dalla direttiva del Consiglio 30 novembre<br />

1989, 89/656/CEE, relativa alle prescrizioni minime in<br />

materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori<br />

di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro<br />

(terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo<br />

1, della direttiva 89/391) (G.U. L 393, pag 18).<br />

19. Nella sua controreplica il governo italiano ribadisce di<br />

aver correttamente trasposto l’art. 9, n. 3, della direttiva<br />

90/270, tenuto conto delle modifiche che la legge n.<br />

422/2000 ha apportato all’art. 55 del decreto legislativo n.<br />

626/94. Esso afferma che, alla stregua del principio generale<br />

di interpretazione logico-sistematica delle norme, secondo<br />

il quale il senso e la ratio delle disposizioni contenute<br />

in un unico testo legislativo - e a fortiori in un solo<br />

articolo, come nella fattispecie - non possono evincersi<br />

dalla mera lettura delle singole disposizioni, ma dall’interpretazione<br />

delle une alla luce delle altre, le misure di cui<br />

all’art. 55, nn. 3, 3-bis, 3-ter e 4, del decreto legislativo n.<br />

626/94, nella versione risultante dalla legge n. 422/2000,<br />

devono essere interpretate alla luce tanto dei nn. 1, 2 e 5<br />

dello stesso articolo quanto dell’art. 16 del detto decreto, al<br />

quale l’art. 55, n. 3, fa del pari rinvio.<br />

20. Tali disposizioni sancirebbero il diritto del lavoratore<br />

ad ottenere dispositivi speciali di correzione ogniqualvolta,<br />

a seguito di controlli effettuati mediante visite specialistiche,<br />

il medico competente ne prescriva l’utilizzo, e altresì<br />

porrebbero a carico del datore di lavoro l’onere della<br />

spesa relativa a questo tipo di dispositivi.<br />

Giudizio della Corte<br />

21. Da un lato, occorre ricordare che, per giurisprudenza<br />

costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata<br />

in relazione alla situazione dello Stato membro quale<br />

si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere<br />

motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti<br />

successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002,<br />

causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147,<br />

punto 23, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia,<br />

non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 8).<br />

22. Nella fattispecie, la legge n. 422/2000, del 29 dicembre<br />

2000, è stata adottata oltre un anno dallo scadere del<br />

termine di due mesi previsto nel parere motivato datato 9<br />

luglio 1999. Le modifiche da essa introdotte nell’ordinamento<br />

giuridico italiano non possono pertanto essere prese<br />

in considerazione nell’ambito dell’esame della fondatezza<br />

del presente ricorso per inadempimento effettuato dalla<br />

Corte.<br />

23. D’altro lato, va pure ricordato che, secondo una consolidata<br />

giurisprudenza, in relazione alla trasposizione di una<br />

INSERTO<br />

direttiva nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,<br />

è indispensabile che l’ordinamento nazionale di cui trattasi<br />

garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva,<br />

che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento<br />

sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari<br />

siano posti in grado di conoscere la piena portata dei<br />

loro diritti e, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai<br />

giudici nazionali (v., in particolare, sentenze 23 marzo<br />

1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag.<br />

I-499, punto 9, e 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi<br />

Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).<br />

24. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre<br />

esaminare se le disposizioni di diritto italiano vigenti all’epoca<br />

del termine previsto nel parere motivato rispondevano<br />

ai requisiti della direttiva.<br />

25. Risulta da tale esame che le disposizioni del D.P.R. n.<br />

547/55 e quelle del decreto legislativo n. 626/94, invocate<br />

dal governo italiano, non prescrivono in maniera sufficientemente<br />

chiara e precisa che i lavoratori devono ricevere<br />

dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />

svolta qualora i risultati dell’esame degli occhi e della<br />

vista e di un esame oculistico, laddove quest’ultimo sia<br />

necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />

utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />

26. È vero che l’art. 55, n. 5, del decreto legislativo n.<br />

626/94 prevede che la spesa relativa alla dotazione di<br />

dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />

svolta sia a carico del datore di lavoro, tuttavia tale disposizione<br />

si limita a recepire nell’ordinamento italiano l’art. 9,<br />

n. 4, della direttiva 90/270. Essa, di per sé, non costituisce<br />

la trasposizione dell’art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in<br />

quanto non prevede, come prescritto invece da tale articolo,<br />

che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi speciali di<br />

correzione qualora i risultati dell’esame degli occhi e della<br />

vista o i risultati dell’esame oculistico, eventualmente indispensabile,<br />

ne evidenzino la necessità.<br />

27. La lettura dell’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94<br />

in combinato disposto con l’art. 16 dello stesso decreto<br />

non consente di pervenire ad una diversa constatazione.<br />

28. Riguardo all’argomento del governo italiano secondo<br />

cui l’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94 deve essere<br />

interpretato in correlazione con gli artt. 41 e segg. dello<br />

stesso decreto, è sufficiente constatare che i «dispositivi<br />

speciali di correzione», previsti all’art. 9, n. 3, della direttiva<br />

90/270, riguardano la correzione di danni già esistenti,<br />

mentre i «dispositivi di protezione individuale», contemplati<br />

da tali articoli, sono diretti a prevenire tali danni.<br />

29. Non può essere neppure accolto l’argomento del governo<br />

italiano secondo il quale l’obbligo imposto dall’art. 9,<br />

n. 3, della direttiva 90/270 era già previsto nell’ordinamento<br />

giuridico nazionale in forza dell’art. 377 del D.P.R. n.<br />

547/55. I mezzi personali di protezione ai quali si riferisce<br />

VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


tale disposizione non sono, ancora una volta, mezzi destinati<br />

a impedire che si realizzi un rischio.<br />

30. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre<br />

dichiarare che, non definendo le condizioni alle quali devono<br />

essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali<br />

di correzione in funzione dell’attività svolta, la Repubblica<br />

italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai<br />

sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 90/270.<br />

Sulle spese<br />

31. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,<br />

la parte soccombente è condannata alle spese se ne è<br />

stata fatta domanda.<br />

32. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica<br />

italiana, rimasta soccombente, va condannata alle<br />

spese.<br />

COMMENTO<br />

di Pierguido Soprani, magistrato<br />

La sentenza in commento costituisce<br />

il terzo intervento della<br />

Corte di Giustizia delle Comunità<br />

europee in materia di videoterminali.<br />

Dopo le pronunce di cui alle<br />

sentenze 12 dicembre 1996, in causa<br />

C-74/95, e 6 luglio 2000, in causa<br />

C-11/99, per la seconda volta<br />

l’Italia è stata convenuta in giudizio<br />

e condannata per un’errata trasposizione,<br />

nel testo del D.Lgs. n.<br />

626/1994, della normativa comunitaria<br />

in materia (si tratta della quinta<br />

direttiva particolare ai sensi dell’articolo<br />

16, paragrafo 1, della direttiva<br />

89/391/CEE, relativa alle<br />

prescrizioni minime di sicurezza e<br />

di salute per le attività lavorative<br />

svolte su attrezzature munite di videoterminali:<br />

direttiva<br />

90/270/CEE, (pubblicata in<br />

G.U.C.E. L del 21 giugno 1990, n.<br />

156).<br />

La disposizione normativa presa<br />

in considerazione dalla Corte è quella<br />

del comma 5 dell’art. 55 del decreto<br />

legislativo, la quale stabilisce,<br />

con riguardo ai lavoratori addetti ad<br />

attività lavorative che comportano<br />

l’uso di attrezzature munite di<br />

videoterminali, che «La spesa relativa<br />

alla dotazione di dispositivi spe-<br />

INSERTO<br />

ciali di correzione in funzione dell’attività<br />

svolta è a carico del datore<br />

di lavoro».<br />

Vi è da sottolineare che l’iniziale<br />

ricorso della Commissione, articolato<br />

su tre distinti capitoli di contestazione,<br />

era diretto a far dichiarare<br />

l’inadempimento, da parte della Repubblica<br />

italiana, degli obblighi ad<br />

essa incombenti a norma dell’art. 9,<br />

nn. 1-3 della suddetta direttiva<br />

90/270/CEE, così articolati:<br />

1) omessa garanzia della sottoposizione<br />

di tutti i lavoratori che utilizzano<br />

attrezzature dotate di videoterminali,<br />

ad esami periodici degli occhi<br />

e della vista;<br />

2) mancata assicurazione ai medesimi<br />

lavoratori videoterminalisti<br />

di un esame oculistico supplementare,<br />

in tutti i casi in cui ciò risulti<br />

necessario in base ai periodici esami<br />

degli occhi e della vista;<br />

3) mancata definizione delle condizioni<br />

alle quali devono essere forniti<br />

ai lavoratori interessati dispositivi<br />

speciali di correzione in funzione<br />

dell’attività svolta.<br />

Peraltro, nelle more del procedimento<br />

pendente innanzi alla Corte di<br />

Giustizia, l’Italia è intervenuta con la<br />

legge 29 dicembre 2000, n. 422 (re-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

P.Q.M.<br />

La Corte (Sesta Sezione)<br />

dichiara e statuisce:<br />

1) Non definendo le condizioni alle quali devono<br />

essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali<br />

di correzione in funzione dell’attività svolta, la<br />

Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad<br />

essa incombenti ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva<br />

del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa<br />

alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e<br />

di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature<br />

munite di videoterminali (quinta direttiva particolare<br />

ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva<br />

89/391/CEE).<br />

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />

cante disposizioni per l’adempimento<br />

di obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

dell’Italia alle Comunità europee -<br />

legge Comunitaria 2000, in S.O. n.<br />

14 alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio<br />

2001, n. 16) ad apportare modifiche<br />

al testo dell’art. 55 del D.Lgs. n.<br />

626/1994. In particolare l’originaria<br />

previsione dei commi 3 e 4 è stata<br />

sostituita con gli attuali commi 3,<br />

3-bis, 3-ter e 4 (si veda la tabella 1),<br />

cosicché la Commissione ha reso noto<br />

di voler rinunciare agli addebiti formulati<br />

sub 1) e sub 2), insistendo nel<br />

ricorso limitatamente all’addebito<br />

sub 3).<br />

(omissis)<br />

È dunque solo con riguardo al<br />

citato art. 55, comma 5, del D.Lgs.<br />

n. 626/1994 che l’avvocato generale<br />

ha concluso per la condanna dell’Italia<br />

per inadempimento degli obblighi<br />

di trasposizione e di recepimento<br />

della direttiva 90/270/CEE.<br />

Le conclusioni addotte a sostegno<br />

del ricorso si possono sintetizzare<br />

come segue:<br />

l la disposizione della direttiva<br />

90/270/CEE del cui mancato recepimento<br />

si discute (art. 9, n. 3) riconosce<br />

ai lavoratori il diritto di usufruire<br />

di dispositivi speciali di correzio-<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />

(testo originario)<br />

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed<br />

i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo<br />

anno di età sono sottoposti a visita di controllo con<br />

periodicità almeno biennale.<br />

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />

sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta<br />

alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />

competente.<br />

ne in funzione dell’attività svolta,<br />

qualora i risultati degli esami a cui<br />

si riferiscono i detti commi della<br />

norma ne evidenzino la necessità e<br />

non sia possibile utilizzare dispositivi<br />

di correzione normali, laddove<br />

nel D.Lgs. n. 626/1994 non vi sono<br />

disposizioni di analogo contenuto;<br />

l sebbene l’art. 55, comma 5 del<br />

decreto legislativo imponga al datore<br />

di lavoro l’obbligo di far fronte<br />

alla spesa relativa alla dotazione di<br />

tali dispositivi speciali, tale previsione<br />

è tuttavia insufficiente a individuare<br />

la “condizione costitutiva” del<br />

diritto dei lavoratori a usufruirne.<br />

Il Governo italiano ha seguito<br />

due distinte linee di difesa, entrambe<br />

facenti leva su di un’interpretazione<br />

sistematica della disciplina<br />

del D.Lgs. n. 626/1994:<br />

l con la prima, affermando che<br />

l’art. 55 del decreto deve essere interpretato<br />

congiuntamente agli artt.<br />

41 e segg., in cui sono disciplinati i<br />

diritti e gli obblighi dei lavoratori e<br />

del datore di lavoro in relazione ai<br />

dispositivi di protezione individuale<br />

cui si riferisce la direttiva 89/656/<br />

CEE, il cui ambito di applicazione è<br />

distinto e più ampio di quello della<br />

INSERTO<br />

D.Lgs. n. 626/1994: l’articolo 55 a confronto<br />

Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />

(testo risultante a seguito delle modifiche<br />

apportate dalla legge n. 422/2000)<br />

(omissis)<br />

(omissis)<br />

direttiva 90/270/CEE oggetto del ricorso;<br />

l con la seconda, sostenendo che<br />

un’interpretazione sistematica dei<br />

singoli commi del citato art. 55 del<br />

decreto, alla luce del precedente art.<br />

16, dimostra che l’art. 9, n. 3, della<br />

direttiva è stato correttamente recepito<br />

nel diritto interno italiano.<br />

La Commissione ha per vero contrastato<br />

entrambi gli argomenti addotti<br />

a discarico, rilevando:<br />

l quanto al primo, che i dispositivi<br />

di protezione individuale a cui si<br />

riferisce la direttiva 89/656/CEE<br />

hanno ad oggetto la tutela preventiva<br />

dei lavoratori, mentre i dispositivi<br />

di correzione speciali previsti per<br />

i lavoratori videoterminalisti sono<br />

volti a porre rimedio a situazioni in<br />

cui i controlli medici pertinenti mettono<br />

in evidenza l’esistenza di un<br />

rischio effettivo, già manifestatosi,<br />

per la salute del lavoratore; e che la<br />

previsione dell’obbligo del datore<br />

di lavoro di fornire ai lavoratori, in<br />

linea generale, dispositivi di protezione<br />

individuale non garantisce<br />

l’effettivo riconoscimento del diritto<br />

che conferisce loro l’art. 9, n. 3,<br />

della direttiva, il quale, impone che<br />

TABELLA 1<br />

3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,<br />

ai sensi dell’articolo 16.<br />

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità<br />

di cui ai commi 1 e 2.<br />

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i<br />

casi particolari che richiedono una frequenza diversa<br />

stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori<br />

classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori<br />

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno<br />

di età; quinquennale negli altri casi.<br />

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />

sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta<br />

alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />

competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita<br />

di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.<br />

ai lavoratori videoterminalisti, allorchè<br />

i dispositivi di correzione normali<br />

si dimostrino insufficienti, vengano<br />

appositamente forniti dispositivi<br />

speciali di correzione;<br />

l quanto al secondo, che l’art. 55<br />

del D.Lgs. n. 626/1994, letto congiuntamente<br />

all’art. 16, impone bensì<br />

l’obbligo di sottoporre i lavoratori<br />

che svolgono la loro attività su attrezzature<br />

munite di videoterminali ad<br />

esami medici prima di essere adibiti<br />

all’attività e, successivamente, anche<br />

a esami specialistici e a controlli oculistici;<br />

tuttavia, detta norma non riconosce<br />

in alcun modo ai suddetti lavoratori<br />

il diritto incondizionato a ricevere<br />

dispositivi speciali di correzione,<br />

quando il risultato di tali controlli<br />

ed esami lo consiglino, e vi sia una<br />

prescrizione del medico competente<br />

in tal senso, limitandosi il comma 5<br />

della norma in esame a porre a carico<br />

del datore di lavoro le spese relative<br />

alla dotazione dei detti dispositivi,<br />

senza specificarne peraltro le ipotesi<br />

concrete.<br />

Da ultimo, la Commissione non<br />

ha mancato di rilevare che in un<br />

settore come quello della tutela della<br />

sicurezza e della salute dei lavora-<br />

VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


tori, intimamente legato al miglioramento<br />

delle condizioni di vita e di<br />

lavoro (obiettivi cui il legislatore<br />

comunitario ha ricondotto in capo<br />

agli Stati membri l’assolvimento di<br />

precisi obblighi), l’adattamento delle<br />

normative nazionali a quanto imposto<br />

dal Trattato CE e dal diritto<br />

derivato, deve essere chiaro e incondizionato,<br />

tanto più nei casi - come<br />

quello di specie - in cui la direttiva<br />

comunitaria indica la soglia minima<br />

alla quale devono adeguarsi le legislazioni<br />

degli Stati membri. Sicché<br />

la trasposizione nell’ordinamento<br />

giuridico interno deve essere sufficientemente<br />

fedele, e deve essere<br />

effettuata in modo tale che non vi<br />

sia alcun dubbio sull’effettivo recepimento,<br />

nell’ordinamento giuridico<br />

interno, dei diritti e degli obblighi<br />

definiti dal legislatore europeo<br />

(si rimanda sul punto, tra le altre,<br />

alle sentenze 23 maggio 1985, causa<br />

C-29/84, Commissione/Germania,<br />

Racc. pag. I-1661, punto 23, 23<br />

marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia,<br />

Racc. pag. I-499,<br />

punto 9, e 10 maggio 2001, causa<br />

C-144/99, Commissione/Paesi Bassi,<br />

Racc. pag. I-3541, punto 17).<br />

È a questo principio di leale cooperazione,<br />

sancito nell’art. 10 del<br />

Trattato CE, che la Corte di Giustizia<br />

si è attenuta in sede decisoria,<br />

Art. 9 - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori<br />

(omissis)<br />

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati<br />

dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />

utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />

D.Lgs. n. 626/94<br />

Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />

testo attuale (censurato)<br />

(omissis)<br />

5. - La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali<br />

di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico<br />

del datore di lavoro.<br />

INSERTO<br />

ritenendo l’inadempimento dell’Italia<br />

agli obblighi comunitari, e rilevando,<br />

nel merito, che i «dispositivi<br />

speciali di correzione», previsti all’art.<br />

9, n. 3, della direttiva<br />

90/270/CEE, «riguardano la correzione<br />

di danni già esistenti», mentre<br />

i «dispositivi di protezione individuale,<br />

contemplati negli artt. 41 e<br />

ss. del D.Lgs. n. 626/1994, sono diretti<br />

«a prevenire tali danni» e,<br />

quanto ai mezzi personali di protezione<br />

ai quali si riferisce l’art. 377<br />

del DP.R. n. 547/1955, essi non sono<br />

destinati «a impedire che si realizzi<br />

un rischio».<br />

Essendo la Corte di Giustizia<br />

l’organo giurisdizionale competente<br />

a pronunciarsi, in via pregiudiziale,<br />

sull’interpretazione degli atti normativi<br />

adottati dalle istituzioni della<br />

Comunità (tra i quali sono ricomprese<br />

anche le direttive emanate dal<br />

Consiglio europeo), e prevedendo<br />

l’art. 228 del Trattato CE che, quando<br />

essa riconosca che uno Stato<br />

membro ha mancato ad uno degli<br />

obblighi ad esso incombenti in virtù<br />

del Trattato, tale Stato «è tenuto a<br />

prendere i provvedimenti che l’esecuzione<br />

della sentenza della Corte<br />

di giustizia comporta», il Governo<br />

ha apprezzabilmente manifestato la<br />

chiara volontà di un tempestivo adeguamento<br />

legislativo, prevedendo,<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

nell’art. 8 della legge Comunitaria<br />

2002 [già approvata dal Senato in<br />

data 17 luglio 2002, ed ora in trattazione<br />

alla Camera (N. 3061-A)], la<br />

riformulazione del comma 5 dell’art.<br />

55 del D.Lgs. n. 626/1994, nei<br />

termini seguenti: «Il datore di lavoro<br />

fornisce, a sue spese, ai lavoratori<br />

i dispositivi speciali di correzione,<br />

in funzione dell’attività svolta,<br />

qualora i risultati degli esami di cui<br />

ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino<br />

la necessità e non sia possibile utilizzare<br />

i dispositivi normali di correzione».<br />

(si veda la tabella 2).<br />

Ancora una volta l’approssimazione<br />

della legislazione italiana, e<br />

l’inconsistente fragilità della sua difesa,<br />

sono state stigmatizzate dagli<br />

organi di Giustizia europei: residua<br />

ora l’ulteriore problema di rilievo<br />

anche costituzionale, per sospetta<br />

violazione del criterio e principio<br />

direttivo generale stabilito dall’art.<br />

2, lett. d) della legge-delega 19 febbraio<br />

1992, n. 142 - relativo alla<br />

mancata previsione di sanzione penale<br />

per l’inosservanza dell’art. 55,<br />

comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994,<br />

nel testo riformato: norma la cui<br />

violazione, esponendo a pericolo il<br />

bene della salute dei lavoratori, indefettibilmente<br />

necessita di essere<br />

presidiata da un idoneo regime sanzionatorio.<br />

l<br />

TABELLA 2<br />

Direttiva 90/270/CEE: verso un’adeguamento legislativo<br />

testo in esame alla Camera dei Deputati<br />

(legge Comunitaria 2002)<br />

(omissis)<br />

5. - Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori<br />

i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività<br />

svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi<br />

1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />

utilizzare i dispositivi normali di correzione.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

Il giudice penale deve chiarire il fatto-reato in termini di assoluta certezza<br />

L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />

diri to e scienza sono sempre più vicine<br />

L’accertamento giuridico del nesso causale nei reati colposi riguarda ipotesi diverse attinenti all’attività<br />

medico-chirurgica, alle malattie professionali, alle alterazioni e ai disastri ambientali, al danno da<br />

prodotto e ha assistito ad uno sviluppo giurisprudenziale temporalmente assai significativo che ha<br />

dimostrato vieppiù come il diritto sia intimamente connesso agli sviluppi della scienza in generale e di<br />

quella medica in particolare. La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza dell’11 settembre 2002, n.<br />

30328, risolve il contrasto giurisprudenziale, sorto all’interno della quarta sezione, in tema dei reati<br />

omissivi impropri e definisce una serie di principi che riconoscono al giudice la libertà di giudizio in<br />

materie di assai difficile valutazione. Il testo integrale della sentenza è disponibile on-line all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

Cassazione penale, sez. unite, 11 settembre 2002, n. 30328<br />

Ritenuto in fatto<br />

1. Il Pretore di Napoli con sentenza del 28.4.1999<br />

dichiarava il dott. (...) colpevole del reato di omicidio<br />

colposo (per avere, in qualità di responsabile della XVI<br />

divisione di chirurgia dell’ospedale Cardarelli - dove<br />

era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 (...), dopo<br />

avere subito il 5 aprile intervento chirurgico d’urgenza<br />

per perforazione ileale, determinato l’insorgere di una<br />

sepsi addominale da “clostridium septicum” che cagionava<br />

il 22 aprile la morte del paziente) e, con le attenuanti<br />

generiche, lo condannava alla pena di mesi otto<br />

di reclusione, oltre il risarcimento del danno a favore<br />

della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, alla<br />

quale assegnava a titolo di provvisionale la somma di<br />

lire 70.000.000.<br />

Il giudice di primo grado, all’esito di un’attenta ricostruzione<br />

della storia clinica del (...), riteneva fondata l’ipotesi<br />

accusatoria, secondo cui l’imputato non aveva compiuto<br />

durante il periodo di ricovero del paziente una corretta<br />

diagnosi né praticato appropriate cure, omettendo per negligenza<br />

e imperizia di valutare i risultati degli esami<br />

ematologici, che avevano evidenziato una marcata neutropenia<br />

ed un grave stato di immunodeficienza, e di curare<br />

l’allarmante granulocitopenia con terapie mirate alla copertura<br />

degli anaerobia livello intestinale, autorizzando anzi<br />

l’ingiustificata dimissione del paziente giudicato “in via di<br />

INSERTO<br />

guarigione chirurgica”. Diagnosi e cura che, se doverosamente<br />

realizzate, sarebbero invece state, secondo i consulenti<br />

medico-legali e gli autorevoli pareri della letteratura<br />

scientifica in materia idonee ad evitare la progressiva evoluzione<br />

della patologia infettiva letale “con alto grado di<br />

probabilità logica o credibilità razionale”.<br />

(omissis)<br />

Considerato in diritto<br />

1. Il problema centrale del processo, sollevato sia dal<br />

ricorrente che dalla Sezione mittente, ha per oggetto<br />

l’esistenza del rapporto causale fra la condotta (prevalentemente<br />

omissiva) addebitata all’imputato e l’evento<br />

morte del paziente e, di conseguenza, la correttezza<br />

logico-giuridica della soluzione ad esso data dai giudici<br />

di merito.<br />

È stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite la<br />

controversa questione se «in tema di reato colposo omissivo<br />

improprio, la sussistenza del nesso di causalità fra<br />

condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo<br />

alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo,<br />

debba essere ricondotta all’accertamento<br />

che con il comportamento dovuto ed omesso l’evento<br />

sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità<br />

“vicino alla certezza”, e cioè in una percentuale di casi<br />

“quasi prossima a cento”, ovvero siano sufficienti, a tal<br />

X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


fine, soltanto “serie ed apprezzabili probabilità di successo”<br />

della condotta che avrebbe potuto impedire<br />

l’evento» (omissis)<br />

4. Nel prendere atto che nel caso in esame si viene in<br />

una fattispecie di causalità (prevalentemente) omissiva<br />

attinente all’attività medico-chinugica, e da porre in<br />

evidenza innanzi tutto l’essenza normativa del concetto<br />

di “omissione”, che postula una relazione con un modello<br />

alternativo di comportamento attivo, specifico e imposto<br />

dall’ordinamento.<br />

Il “reato omissivo impoprio” o “commissivo mediante<br />

omissione”, che è realizzato da chi viola gli speciali<br />

dove ricollegati alla posizione di garanzia non impedendo<br />

il verificarsi dell’evento, presenta una spiccata autonomia<br />

dogmatica, scaturendo esso dall’innesto della<br />

clausola generale di equivalenza causale stabilita dall’art.<br />

40, comma 2, cod. pen. sulle disposizioni di parte<br />

speciale che prevedono le ipotesi base di reato commissivo<br />

orientate verso la produzione di un evento lesivo,<br />

suscettivo così di essere convertite in corrispondenti<br />

ipotesi omissive: autonomia che, per l’effetto estensivo<br />

dell’area della punibilità, pone indubbi problemi di legalità<br />

e determinatezza della fattispecie criminosa.<br />

Ma la presenza nei reati omissivi impropri, accanto<br />

all’equivalente normativo della causalità, di un ulteriore,<br />

forte, nucleo normativo, relativo sia alla posizione di<br />

garanzia che agli specifici doveri di diligenza, la cui<br />

inosservanza fonda la colpa dell’agente, tende ad agevolare<br />

una prevaricazione di questi elementi rispetto all’ordinaria<br />

sequenza che deve muovere dalla spiegazione<br />

del nesso eziologico.<br />

Di talché, con particolare riferimento ai settori delle<br />

attività medico-chirurgiche, delle malattie professionali,<br />

delle alterazioni ambientali e del danno da prodotto,<br />

dall’erosione del paradigma causale nell’omissione, asseritamente<br />

motivata con l’incertezza costitutiva e con i<br />

profili altamente ipotetici della condizionalità, a fronte<br />

della pluralità e inconoscibilità dei fattori interagenti,<br />

trae alimento la teoria della “imputazione oggettiva<br />

dell’evento”.<br />

Questa è caratterizzata dal riferimento alla sufficiente<br />

efficacia esplicativa del fenomeno offerta dalla mera<br />

“possibilità” o anche da inadeguati efficienti di probabilità<br />

salvifica del comportamento doveroso, espressa in<br />

termini di “aumento - o mancata diminuzione - del<br />

rischio” di lesione del bene protetto o di diminuzione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

delle chances di salvezza del medesimo bene (vita,<br />

incolumità fisica, salute, ambiente), di cui si esalta lo<br />

spessore primario e rilevante. Pure in assenza, cioè,<br />

dell’accertamento rigoroso che, qualora si fosse tenuta<br />

da parte dell’agente la condotta doverosa e diligente (ad<br />

esempio, in materia di responsabilità medica: diagnosi<br />

corretta, terapia adeguata e intervento tempestivo), il<br />

singolo evento di danno non si sarebbe verificato o si<br />

sarebbe comunque verificato, ma in epoca significativamente<br />

posteriore o con minore intemia lesiva.<br />

(omissis)<br />

9. In ordine al problema dell’accertamento del rapporto<br />

di causalità, con particolare riguardo alla categoria<br />

dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore<br />

dell’attività medico-chirurgica, devono essere pertanto<br />

enunciati, ai sensi dell’art. 173.3 n. att. c.p.p. i seguenti<br />

principi di diritto.<br />

a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla<br />

stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base<br />

di una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />

scientifica universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi<br />

come realizzata dal medico la condotta doverosa<br />

impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si<br />

sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in<br />

epoca significativamente posteriore o con minore intensità<br />

lesiva.<br />

b) Non è consentito dedurre automaticamente dal<br />

coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />

la conferma, o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza<br />

del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne<br />

la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />

circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />

che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />

altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />

giustificata e processualmente certa la conclusione che<br />

la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />

necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevalo grado<br />

di credibilità razionale” o “probabilità logica”.<br />

c) L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />

del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />

causale, quindi, il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />

disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />

della condotta omissiva del medico rispetto ad altri<br />

fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo,<br />

comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata<br />

dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.<br />

(omissis)<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

COMMENTO<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

giuridico del<br />

nesso causale nei reati col-<br />

L’accertamento<br />

posi riguarda ipotesi diverse<br />

attinenti all’attività medico-chirurgica,<br />

alle malattie professionali,<br />

alle alterazioni e ai disastri ambientali,<br />

al danno da prodotto e ha assistito<br />

ad uno sviluppo giurisprudenziale<br />

temporalmente assai significativo<br />

che ha dimostrato vieppiù come il<br />

diritto sia intimamente connesso<br />

agli sviluppi della scienza in generale<br />

e di quella medica in particolare.<br />

Invero, la dottrina tradizionale<br />

ricollegava l’ambito della responsabilità<br />

medica professionale al disposto<br />

dell’art. 2236 c.c. che, inserito<br />

nella normativa disciplinante<br />

il rapporto obbligatorio causa giuridica<br />

delle professioni intellettuali,<br />

nel caso in cui «la prestazione implichi<br />

la soluzione di problemi tecnici<br />

di speciale difficoltà» limita la<br />

responsabilità del prestatore d’opera<br />

al dolo o alla colpa grave.<br />

Quindi, si affermava (Cass., sent.<br />

del 16 luglio 1984, n. 6650) che la<br />

valutazione del giudice in tema di<br />

responsabilità per delitto colposo<br />

nell’esercizio della professione medica<br />

doveva distinguere a seconda<br />

delle contestazioni mosse agli operatori<br />

medici del caso concreto.<br />

Infatti, la valutazione del giudice<br />

doveva essere “particolarmente larga”<br />

nel caso in cui fosse stata contestata<br />

l’imperizia che sarebbe stata<br />

particolarmente rilevante solo se<br />

avesse integrato la colpa grave prevista<br />

dall’art. 2236 c.c. Invece, nel<br />

caso in cui fosse stato contestato al<br />

medico l’addebito della colpa consistita<br />

nella negligenza, la valutazione<br />

del giudice avrebbe dovuto essere<br />

effettuata «secondo i criteri normali<br />

di comune applicazione». L’attenuazione<br />

della responsabilità ai soli<br />

casi soggettivi di dolo o colpa<br />

grave riguarda esclusivamente la<br />

prestazione in casi di particolare difficoltà<br />

tecnica. La colpa grave veni-<br />

INSERTO<br />

va ravvisata (Cass., sent. del 6 giugno<br />

1981, n. 5555, Cass., sent. n.<br />

1547/1982) sia nella disapplicazione<br />

a causa di errore inescusabile delle<br />

regole di arte medica previste per<br />

il caso concreto, sia nell’assoluta carenza<br />

di «abilità e perizia tecnica e<br />

diligenza che non debbono mai mancare<br />

in chi eserciti la professione<br />

sanitaria».<br />

Aggiungasi che la stessa sentenza<br />

opera una necessaria distinzione tra il<br />

grado di perizia che l’ordinamento<br />

giuridico può esigere dall’operato di<br />

un medico generico e da quello di<br />

uno specialista al quale «in considerazione<br />

della acquisita specializzazione,<br />

si deve richiedere con maggiore<br />

sverità l’uso della massima dirigenza<br />

e prudenza».<br />

La giurisprudenza (Cass., sent. dell’11<br />

aprile 1987, n. 4515) ha stabilito<br />

che l’esclusione della colpa professionale<br />

trova un necessario limite nella<br />

condotta del professionista allorquando<br />

la stessa appaia incompatibile<br />

«con il minimo di cultura e di esperienza<br />

che deve legittimamente pretendersi<br />

in colui che sia abilitato all’esercizio<br />

della professione medica».<br />

Da tale principio consegue che<br />

il giudizio deve riportarsi ex ante,<br />

ovvero al momento in cui il medico<br />

ebbe ad operare sul paziente al<br />

fine dell’apprezzamento anche del<br />

grado di sopravvivenza del paziente<br />

a seguito delle cure prestate.<br />

Detto giudizio probabilistico è stato<br />

previsto (Cass., sent. del 23 novembre<br />

1990, n. 15565) al fine di<br />

ricercare il nesso di causalità tra<br />

la condotta del medico e l’evento<br />

mortale: in tale caso al criterio<br />

della certezza sugli effetti della<br />

condotta può essere sostituito il<br />

criterio della probabilità di detti<br />

effetti e della idoneità a produrli.<br />

Perciò è stato affermato che sussiste<br />

il rapporto causale tra l’operato<br />

del medico e la morte del paziente<br />

anche quando l’opera del<br />

medico «se correttamente e tempestivamente<br />

intervenuta, avrebbe<br />

avuto non già la certezza, bensì<br />

soltanto serie ed apprezzabili possibilità<br />

di successo, tali che la vita<br />

del paziente sarebbe stata probabilmente<br />

salvata».<br />

Tale orientamento è stato confermato<br />

(Cass., sent. del 17 gennaio<br />

1992, n. 371) con una sentenza che<br />

ha avuto una certa eco sulla stampa<br />

nazionale che ha polemicamente divulgato<br />

l’istituzione della cosiddetta<br />

“giustizia a percentuale”. Il caso<br />

trattato consisteva in un omicidio<br />

colposo per tardiva diagnosi di infezione<br />

tetanica in una donna sottoposta<br />

a taglio cesareo.<br />

La Corte di Cassazione rigettò il<br />

ricorso della difesa degli imputati<br />

contro la sentenza di condanna che<br />

aveva ravvisato l’esistenza del nesso<br />

causale tra la condanna omissiva<br />

dei medici (che non avevano effettuato<br />

l’iniezione antitetanica nella<br />

partoriente) e la morte della donna,<br />

poiché ricorreva la probabilità del<br />

trenta per cento che un corretto e<br />

tempestivo intervento medico avrebbe<br />

comportato un esito positivo per<br />

la vita della paziente (la quale pertanto<br />

avrebbe avuto una possibilità<br />

di vita del trenta per cento in più nel<br />

caso di somministrazione dell’iniezione<br />

antitetanica).<br />

Inoltre, al fine di delineare la definizione<br />

di lesione penalmente rilevante<br />

nella chirurgia estetica, si é<br />

affermato (Cass., sent. del 9 dicembre<br />

1996 - ud. 14 novembre 1996,<br />

n. 10643) che il concetto clinico di<br />

malattia richiede il concorso del requisito<br />

essenziale di una riduzione<br />

apprezzabile di funzionalità, a cui<br />

può anche non corrispondere una<br />

lesione anatomica, e di quello di un<br />

fatto morboso in evoluzione, a breve<br />

o a lunga scadenza, verso un<br />

esito che potrà essere la guarigione<br />

perfetta, l’adattamento a nuove condizioni<br />

di vita oppure la morte. Per-<br />

XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


tanto non costituiscono una malattia,<br />

né integrano il concetto di lesioni<br />

penalmente rilevanti le alterazioni<br />

anatomiche alle quali non si accompagna<br />

una riduzione apprezzabile<br />

di funzionalità.<br />

Nel caso trattato i medici chirurghi<br />

erano stati imputati del delitto previsto<br />

e punito dall’articolo 590 c.p. e<br />

vennero assolti con la formula «perché<br />

il fatto non è previsto dalla legge<br />

come reato» nonostante la persona offesa<br />

avesse subito un intervento chirurgico<br />

al seno a cui era derivata<br />

l’asimmetricità delle mammelle e dei<br />

capezzoli. I giudici di appello avevano<br />

riconosciuto in tali conseguenze<br />

una lesione giuridicamente rilevante,<br />

poiché era avvenuta un’alterazione<br />

peggiorativa della preesistente condizione<br />

anatomica in cui tali asimmetrie<br />

non erano presenti, tuttavia avevano<br />

escluso che la stessa integrasse il concetto<br />

di malattia, valido penalmente,<br />

ed avevano ristretto la responsabilità<br />

dei medici chirurghi esclusivamente<br />

al risarcimento dei danni civili. La<br />

Corte di Cassazione concludeva la vicenda<br />

rilevando che anche laddove il<br />

danno lamentato avesse cagionato alla<br />

parte lesa l’indebolimento permanente<br />

della funzione estetica di una<br />

parte della cute, in ogni modo, l’evento<br />

era ugualmente penalmente irrilevante<br />

in quanto l’unico inestetismo<br />

cutaneo permanente di rilevanza penale<br />

è la lesione gravissima che riguarda<br />

il viso.<br />

Per quanto attiene il margine di<br />

discrezionalità del medico in ordine<br />

alla diagnosi ed alla terapia si<br />

osserva (Cass., sent. del 22 ottobre<br />

1998 - ud. 10 giugno 1998, n.<br />

11024) che il medesimo si riduce<br />

fino ad annullarsi allorquando le<br />

INSERTO<br />

manifestazioni della malattia sono<br />

così vistose e univoche, che il non<br />

rilevarle appaia incompatibile con<br />

il minimo di preparazione ed esperienza<br />

richiesto dalla specializzazione<br />

conseguita.<br />

Il caso riguardava un decesso, dovuto<br />

a un’erronea diagnosi formulata<br />

a un detenuto da parte di uno<br />

psichiatra convenzionato con l’istituto<br />

di pena e confermata più volte<br />

e a cui seguiva un’inadeguata terapia,<br />

nonostante l’esito degli accertamenti<br />

che avrebbero dovuto consigliare,<br />

invece, ipotesi di patologie<br />

diverse e un conseguente intervento<br />

chirurgico compiuto, peraltro tardivamente<br />

e, quindi, inutilmente ai fini<br />

della guarigione, che sarebbe sicuramente<br />

avvenuta qualora fosse<br />

stata formulata una tempestiva e corretta<br />

diagnosi.<br />

Invero, il medico (Cass., sent. del<br />

29 settembre 1999 - ud. 2 marzo<br />

1999, n. 11169) ha l’obbligo di intervenire<br />

con tutti i mezzi disponibili<br />

per salvare la vita e al salute della<br />

persona anche nei casi in cui il successo<br />

sia dubbio.<br />

L’ipotesi esaminata atteneva all’operato<br />

di un ostetrico che veniva<br />

ritenuto responsabile del decesso di<br />

un neonato, nato prematuro ed erroneamente<br />

ritenuto privo di vita, che,<br />

invece, secondo le risultanze peritali<br />

aveva non trascurabili possibilità<br />

di sopravvivenza qualora fosse stato<br />

adeguatamente soccorso.<br />

Il fondamento del rigore di tale pronuncia<br />

si fonda sul precedente orientamento<br />

giurisprudenziale (Cass., sent.<br />

del 7 giugno 1999 - ud. 11 gennaio<br />

1999, n. 7151) che nei reati colposi<br />

ravvisa il rapporto di causalità in<br />

quanto sia formato sulla base di rego-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

le giuridiche, non naturalistiche (ovvero<br />

le cosiddette leggi di copertura)<br />

volte a dimostrare che, al momento<br />

della condotta, si poteva oggettivamente<br />

ritenere l’evento che poi ne è<br />

scaturito quale conseguenza necessaria<br />

o probabile.<br />

In particolare, nei reati omissivi<br />

connessi ad una posizione di garanzia<br />

dell’agente, quale è quella del<br />

medico, occorre accertare se una determinata<br />

condotta, in realtà omessa,<br />

fosse ugualmente capace, nel caso<br />

concreto, di impedire l’evento<br />

non voluto.<br />

Per la Suprema Corte se l’azione<br />

comandata dovesse risultare, sulla<br />

base del ricordato giudizio di prognosi<br />

postuma, incapace di modificare<br />

il corso degli eventi, resta escluso<br />

il nesso di causalità.<br />

In applicazione di tale principio<br />

la Corte di Cassazione escludeva il<br />

nesso di causalità tra l’omessa effettuazione<br />

di attività diagnostica,<br />

la TAC e la morte del paziente<br />

poiché i giudici di merito avevano<br />

accertato che nel tempo necessario<br />

a predisporre tale indagine la malattia<br />

avrebbe avuto ugualmente esito<br />

letale.<br />

In ogni caso la giurisprudenza<br />

più recente [1] rileva che l’accertamento<br />

della colpa professionale<br />

deve essere effettuato sulla base<br />

non delle norme civilistiche sull’inadempimento<br />

nell’esecuzione<br />

del contratto, ma delle norme penali<br />

poiché la condotta colposa, la<br />

quale implica un giudizio di responsabilità<br />

penale, incide su beni<br />

primari, quali la vita o la salute<br />

delle persone e non su aspetti patrimoniali<br />

o economici [2] .<br />

Osservasi che (Cassazione civile,<br />

[1] Cass., sez. IV, sent. del 11 febbraio 1998 - ud. 29 settembre 1997, n. 1693, Pres. Nappi, Rel. Losapio, Imp. Azzini e altro, PM<br />

(Conf.) Galati, n. C.E.D. Cassazione 210351.<br />

[2] In materia di accertamento sulla responsabilità medica può citarsi la seguente recente dottrina:<br />

- Anello Nappi, Il medico tra responsabilità professionale e involuzione burocratica. La responsabilità penale, pubblicata in<br />

Cassazione Penale, vol. XLI, aprile 2001, pagg. 1351-1355, il quale rileva che gli orientamenti della giurisprudenza in tema di<br />

responsabilità penale del medico non sono sempre univoci e non riescono a costringere in confini rigidi ed assoluti l’ambito<br />

dell’illecito per cui l’autore conclude che si può ben dire che la professione sanitaria è attività rischiosa non solo per il<br />

paziente, ma anche per il medico;<br />

(segue)<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

sezione III, sentenza del 6 novembre<br />

2001, n. 13694) l’esclusione della responsabilità<br />

del medico in sede penale<br />

non impedisce che il fatto possa<br />

essere valutato ai fini disciplinari. La<br />

sentenza rileva che è invalida la decisione<br />

del collegio professionale che<br />

abbia omesso di giudicare un comportamento<br />

dell’incolpato ritenendo<br />

sottratto al suo sindacato e rimesso<br />

esclusivamente al giudice ordinario<br />

il potere di valutazione circa la veridicità<br />

o falsità delle dichiarazioni rese<br />

da un medico in sede di testimonianza<br />

penale. La dottrina penalistica<br />

[3] è concorde nel ritenere che l’interpretazione<br />

degli artt. 40 e 41 c.p.<br />

in tema di nesso causale tra la condotta<br />

(anche omissiva) dell’agente e<br />

l’evento, deve essere compiuta sulla<br />

base della teoria condizionalistica o<br />

dell’equivalenza delle cause. Invero,<br />

risentendo di tale dottrina la giurisprudenza<br />

più recente [4] ha affermato che<br />

il giudice penale deve accertare il fatto-reato<br />

in termini di assoluta certezza<br />

(e non operando più esclusivo riferimento<br />

a dati statistici o probabilistici)<br />

e deve, pertanto, giungere ad una<br />

ricostruzione logica e certa. In particolare,<br />

il giudice nei casi di causalità<br />

omissiva non può affermare l’esisten-<br />

INSERTO<br />

za del nesso causale sulla base di<br />

parametri consistenti nella probabilità<br />

statistica, ma deve, invece, ricorrere<br />

all’enunciazione di un giudizio di<br />

probabilità logica e caratterizzato da<br />

un’elevata credibilità razionale.<br />

La Cassazione a Sezioni Unite [5] ,<br />

con la sentenza in commento, ha risolto<br />

il contrasto giurisprudenziale sorto<br />

all’interno della quarta sezione in tema<br />

dei reati omissivi impropri enunciando<br />

i seguenti principi:<br />

- il nesso causale è ravvisato allorquando,<br />

a seguito dell’enunciazione<br />

di un giudizio controfattuale, operato<br />

in base ad una generalizzata regola<br />

d’esperienza o di una legge scientifica<br />

universale o statistica, il giudice<br />

accerti che, ipotizzata come realizzata<br />

dall’imputato la condotta doverosa impeditiva<br />

dell’evento, il medesimo non<br />

si sarebbe realizzato oppure si sarebbe<br />

verificato in un’epoca posteriore o<br />

con minore intensità lesiva;<br />

-la conferma dell’esistenza del nesso<br />

causale non può essere dimostrato<br />

automaticamente da una semplice<br />

enunciazione di probabilità statistica,<br />

ma il giudice deve accertare che la<br />

condotta omissiva dell’imputato sia stata<br />

condizione necessaria dell’evento lesivo<br />

con alto o elevato grado di credibi-<br />

lità razionale o di probabilità logica;<br />

- laddove nella ricostruzione del<br />

nesso causale ricorra un ragionevole<br />

dubbio circa il riscontro probatorio<br />

dell’efficacia condizionante della condotta<br />

omissiva del medico rispetto ad<br />

altri fatti interagenti nella produzione<br />

dell’evento, allora il giudice deve assolvere<br />

l’imputato.<br />

Occorre notare che la soluzione<br />

proposta risulta un temperamento accettabile<br />

del contrasto giurisprudenziale<br />

che oscillava, nel riconoscimento<br />

del nesso causale, ora esclusivamente<br />

su percentuali statistiche, oppure in<br />

termini (umanamente impossibili) di<br />

assoluta certezza. A tale proposito la<br />

sentenza della Cassazione propone ai<br />

predetti orientamenti estremi un quanto<br />

mai opportuno temperamento consistente<br />

nell’invovcazione da parte<br />

del giudice del principio del ragionevole<br />

dubbio quale elemento risolutore<br />

delle controversie.<br />

Tale istituto, proveniente dal common<br />

law, in definitiva riconosce al<br />

giudice la piena libertà di giudizio in<br />

materie di assai difficile valutazione e<br />

nelle quali nessun caso è uguale ad un<br />

altro e laddove, appunto, le generalizzazioni<br />

sono sempre da rifuggire in<br />

quanto assolutamente ingannevoli. l<br />

- Rocco Blaiotta, Sulla causalità nell’ambito delle professione medica. Una pronuncia di legittimità contro tendenza, pubblicata<br />

in Cassazione penale, vol. XLI, gennaio 2001, pagine 129-131 che conclude che la giurisprudenza dell’aumento del rischio può<br />

costituire una soluzione equilibrata sotto due condizioni: la prima è che essa non si riferisca alla professione medica in quanto<br />

tale, al fine di evitare la fondata critica di orientamenti discriminanti nell’ambito di un’attività particolarmente difficile sotto<br />

ogni aspetto; la seconda è che sia esplicitato che l’aumento del rischio che fonda l’imputazione oggettiva è quello significativo,<br />

importante e non trascurabile, al fine di evitare, nella confusione genera sentenze come quella cassata dalla Corte;<br />

- Cristina Colombo e Maurizio Parisi, Profili penalistici del rapporto medico - paziente, pubblicato in Rivista Penale, n. 11,<br />

novembre 2001, pagg. 877-884 in cui viene svolto un ampio e pregevole esame dell’intera materia e dove si afferma che è<br />

difficile inquadrare a priori il trattamento medico-chirurgico nello schema del delitto di lesioni o di omicidio poiché l’attività<br />

medico chirurgica tende proprio ad eliminare il danno alla salute del paziente. Invero per tali autori l’attività mediico-chirurgica<br />

è un’attività socialmente utile e pertanto la sua liceità non deriva dalla presenza di una o più scriminanti ma si valuta sul<br />

terreno della tipicità: l’azione socialmente adeguata è limite della configurabilità del fatto tipico;<br />

- Giovanni Canzio, Trattamenti terapeutici e responsabilità penale, pubblicato in Diritto penale e processo, giugno 2010, pagg.<br />

665-668 che esamina, in particolare, la tematica del consenso informato ed osserva che lo spazio ad esso destinato, pur essendo<br />

in rapporto direttamente proporzionale al maggiore o minore coefficiente di rischio della prestazione terapeutica, è<br />

inversamente proporzionale alla situazione critica di emergenza ed urgenza d’intervento sanitario, che impone il non rinviabile<br />

obbligo di agire, nonostante l’incapacità transitoria ad esprimere il consenso.<br />

[3] Federico Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975, pag. 297; Francesco Antolisei,<br />

Manuale di diritto penale, Milano, pag. 1982, pag. 198; Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, Diritto Penale parte generale ,<br />

Bologna 1990, pag. 106; Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova 1979, pag. 161.<br />

[4] Cass., sez. IV, sent. del 25 settembre 2001 - 16 novembre 2002, n. 1585, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric. Sgarbi e altro; Cass.,<br />

Sez. IV , sent. del 25 settembre 2001 - 13 febbraio 2002, n. 1652, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric. Covili e altri; Cass., sez. IV,<br />

sent. del 10 giugno 2002 - ud. 23 gennaio 2002, n. 22568, Pres. Coco, Est. Brusco, P.M. De Sandro (conf.), Ric. Orlando.<br />

[5] Cass., Sez. Unite Penali, sent. del 10 luglio 2002 - 11 settembre 2002, n. 30328, Pres. Marvulli, Rel. Canzio.<br />

XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


In presenza di macchine operatrici sorge l’obbligo di predisporre una protezione adeguata<br />

Non basta osservare le prescrizioni normative<br />

se la pericolosità intrinseca è ne la macchina operatrice<br />

La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affermato che «la responsabilità del datore di lavoro per<br />

l’infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla<br />

comune protezione del soggetto e non è esclusa per l’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni<br />

contenute in una norma o nella disciplina antinfortunistica, allorquando l’infortunio stesso sia derivato<br />

non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla norma o contro il quale erano dirette le prescrizioni<br />

tecniche in essa contenute, ma per l’intrinseca pericolosità della macchina operatrice». In presenza di<br />

macchine operatrici, quale è, ad esempio, la tranciatrice, particolarmente complesse e, quindi, «intrinsecamente<br />

pericolose», sorge per il datore di lavoro l’obbligo di predisporre una protezione adeguata<br />

anche attraverso l’adozione di misure di sicurezza più idonee e specifiche. Il testo integrale della<br />

sentenza è disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Cassazione civile, sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7454<br />

Svolgimento del processo<br />

Con ricorso depositato il 18 gennaio 1996 (...) si<br />

rivolgeva al Pretore di Bassano del Grappa per ottenere<br />

il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente<br />

occorsogli il 14 marzo 1995 sul luogo di lavoro presso<br />

la (...) di Pove del Grappa.<br />

Esponeva che, mentre stava lavorando in qualità di<br />

operaio ad una troncatrice per accorciare la gamba in<br />

ferro di una rete metallica improvvisamente la manica<br />

del suo maglione si impigliava nella lama della troncatrice,<br />

così da subire il taglio dell’avambraccio destro<br />

con plurime lesioni muscolo-tendine e la frattura della<br />

diafasi radiale.<br />

Aggiungeva che, essendo la responsabilità dell’incidente<br />

da addebitarsi alla datrice di lavoro a causa della<br />

mancanza di adeguate protezioni alla macchina e, comunque,<br />

della violazione della normativa antinfortunistica<br />

aveva diritto al richiesto risarcimento del danno<br />

biologico e morale.<br />

Si costituiva la società convenuta contestando le<br />

avanzate pretese di cui chiedeva la reiezione.<br />

(omissis)<br />

Con sentenza del 16-26 ottobre 1998, l’adito Tribunale<br />

di Bassano del Grappa confermava la sentenza di<br />

primo grado, osservando che il lavoratore sia nell’immediatezza<br />

del fatto che nel ricorso introduttivo ed in sede<br />

di libero interrogatorio aveva dichiarato che la manica<br />

del maglione si era impigliata nella troncatrice mentre<br />

aveva abbassato la leva della lama con la mano sinistra<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

infilando il pezzo da tagliare con la destra; solo in un<br />

secondo momento, in sede di interpello formale, la<br />

versione dei fatti era mutata, sostenendosi che l’incidente<br />

si era verificato quando la leva era stata già abbassata<br />

con la mano destra e quindi rilasciata. Non essendo<br />

credibile - ad avviso del Tribunale - tale ultima versione<br />

dei fatti sia perché tardiva sia perché smentita dalla<br />

espletata istruttoria testimoniale, doveva ritenersi che<br />

l’incidente era avvenuto in un momento in cui la struttura<br />

di copertura della lama, onde consentire l’operazione<br />

di taglio, doveva essere necessariamente sollevata. Pertanto,<br />

anche a volere ritenere l’assenza o, comunque, la<br />

inidoneità della protezione a svolgere la sua funzione,<br />

tale situazione non aveva nulla a che vedere sotto il<br />

profilo eziologico con l’incidente occorso al (...).<br />

Né, d’altro canto, poteva essere addebitato alla datrice<br />

di lavoro l’uso di abbigliamento eventualmente improprio<br />

da parte del dipendente, essendo emerso dalle<br />

deposizioni assunte in primo grado che i grembiuli da<br />

indossare erano stati regolarmente forniti agli operai.<br />

(omissis)<br />

Motivi della decisione<br />

Pertanto - ad avviso del Tribunale -, poiché l’incidente<br />

si era verificato in un momento in cui la struttura di<br />

copertura della lama, onde consentire l’operazione di<br />

taglio, doveva essere necessariamente sollevata, nessuna<br />

responsabilità del sinistro poteva addebitarsi al datore<br />

di lavoro, il quale, peraltro, aveva anche fornito ai<br />

propri dipendenti i grembiuli da indossare durante il<br />

lavoro.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

Osserva il Collegio che come affermato da questa Corte<br />

- la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso ad<br />

un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa<br />

non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è<br />

esclusa per l’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni<br />

contenute in una norma o disciplina antinfortunistica<br />

(ad esempio, quelle di cui al D.P.R. n. 547/1955), allorquando<br />

l’infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi<br />

del pericolo previsto dalla norma medesima e contro<br />

il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute,<br />

ma per effetto della intrinseca pericolosità della macchina<br />

operatrice, per la quale sorge l’obbligo di predisporre<br />

adeguata protezione, ovvero della applicazione di più<br />

specifiche ed idonee misure di sicurezza (Cass., 14 luglio<br />

2001, n. 9601).<br />

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazio-<br />

COMMENTO<br />

di Luigi Di Alberti, avvocato in Pescara<br />

Le tesi dei giudici di merito sono<br />

state ribaltate dalla Sezione Lavoro<br />

della Suprema Corte, la<br />

quale, accogliendo il ricorso proposto<br />

dal dipendente, ha affermato che<br />

«la responsabilità del datore di lavoro<br />

per l’infortunio occorso ad un<br />

proprio dipendente addetto ad una<br />

macchina pericolosa non si arresta<br />

alla comune protezione del soggetto<br />

e non è esclusa per l’avvenuta osservanza<br />

delle specifiche prescrizioni<br />

contenute in una norma o nella disciplina<br />

antinfortunistica, allorquando<br />

l’infortunio stesso sia derivato<br />

non già dal verificarsi del pericolo<br />

previsto dalla norma o contro il quale<br />

erano dirette le prescrizioni tecniche<br />

in essa contenute, ma per l’intrinseca<br />

pericolosità della macchina<br />

operatrice».<br />

Infatti, in presenza di macchine<br />

operatrici, quale è, ad esempio, la<br />

tranciatrice, particolarmente complesse<br />

e, quindi, «intrinsecamente<br />

pericolose», sorge per il datore di<br />

lavoro l’obbligo di predisporre una<br />

protezione adeguata anche attraverso<br />

l’adozione di misure di sicurezza<br />

più idonee e specifiche.<br />

Nel caso che ci occupa, la difesa<br />

del ricorrente aveva sostenuto che<br />

INSERTO<br />

l’azienda non aveva provato di aver<br />

adottato tutte le misure idonee e necessarie<br />

per evitare l’incidente ed in<br />

particolare di aver installato un sistema<br />

di protezione supplementare per<br />

isolare la ruota dentata della tranciatrice<br />

e di non aver “costretto” il dipendente<br />

ad indossare il grembiule.<br />

Sotto il profilo normativo, è noto<br />

che l’art. 2087 c.c., integrando<br />

le disposizioni in materia di prevenzione<br />

degli infortuni sui luoghi di<br />

lavoro previste dalle leggi speciali<br />

ed in particolare dal D.P.R. 27 aprile<br />

1955, n. 547, dal D.P.R 30 giugno<br />

1965, n. 1124 e dal D.Lgs. n.<br />

626/1994, impone al datore di lavoro<br />

l’adozione di misure necessarie<br />

a tutelare l’integrità fisica e la personalità<br />

morale dei prestatori di lavoro.<br />

Egli è quindi tenuto ad adottare<br />

tutte le misure di sicurezza di prevenzione<br />

previste dalla normativa<br />

antinfortunistica, ma, soprattutto, come<br />

ricorda la Suprema Corte, ha<br />

l’obbligo di accertare e di vigilare<br />

che i lavoratori facciano uso, in modo<br />

corretto, delle predette misure.<br />

Non basta, infatti, per esimere il<br />

datore di lavoro da responsabilità,<br />

fornire al prestatore di lavoro gli<br />

ni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non<br />

solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,<br />

ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza<br />

ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di<br />

lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al<br />

lavoratore quando ometta di adottare le idonee misure<br />

protettive, ovvero quando non accerti e vigili che di<br />

queste misure venga fatto effettivamente uso, non costituendo,<br />

in tal caso, un esimente per il datore di lavoro<br />

l’eventuale concorso di colpa del lavoratore; l’esonero<br />

totale del datore può aversi soltanto nell’ipotesi in cui il<br />

comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità,<br />

inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento<br />

lavorativo ed alle direttive ricevute, come<br />

pure dell’atipicità e dell’eccezionalità, così da porsi<br />

come causa esclusiva dell’evento. (ex plurimis, Cass.<br />

19 ottobre 1996, n. 7636)<br />

strumenti di protezione previsti ed<br />

impartirgli le opportune direttive.<br />

E ciò in quanto, precisa la Corte,<br />

«le norme dettate in tema di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, tese<br />

ad impedire l’insorgenza di situazioni<br />

pericolose, sono dirette a tutelare<br />

il lavoratore non soltanto dagli<br />

incidenti derivanti dalla sua disattenzione,<br />

ma anche da quelli ascrivibili<br />

ad imperizia, negligenza ed imprudenza<br />

dello stesso», in una parola<br />

a colpa del lavoratore. Pertanto,<br />

una condotta dell’infortunato così<br />

caratterizzata non assurge a causa<br />

sopravvenuta da sola sufficiente a<br />

determinare l’evento quando è comunque<br />

riconducibile all’area di rischio<br />

inerente all’attività svolta dal<br />

lavoratore e all’omissione di doverose<br />

misure antinfortunistiche da parte<br />

del datore di lavoro.<br />

Infatti, la responsabilità permane<br />

nella sua integralità anche se l’infortunio<br />

si verifica con concorso di<br />

colpa, anche prevalente, del lavoratore<br />

perché il datore di lavoro ha il<br />

dovere di proteggere l’incolumità<br />

del lavoratore nonostante la sua imprudenza<br />

o la sua negligenza.<br />

Sussiste, quindi un obbligo di<br />

controllare e di accertare che il lavo-<br />

XVI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


atore faccia un uso effettivo dei<br />

sistemi di protezione forniti dall’azienda,<br />

e di vigilare sul lavoratore<br />

affinché ottemperi in modo continuativo<br />

alle direttive impartite.<br />

Per l’imprenditore, sul quale incombe<br />

sempre l’onere di provare di<br />

aver fatto tutto il possibile per evitare<br />

il danno, l’esonero da responsabilità<br />

civile in caso di infortunio sul<br />

lavoro è soltanto una figura residuale<br />

atteso che, come ribadito dalla<br />

Corte nella pronuncia oggi in rassegna<br />

sulla scia di un consolidato<br />

orientamento, può configurarsi<br />

un’assenza di responsabilità soltanto<br />

nell’ipotesi in cui il comportamento<br />

del lavoratore «presenti i caratteri<br />

dell’abnormità, inopinabilità ed<br />

esorbitanza rispetto al procedimento<br />

lavorativo ed alle direttive ricevute,<br />

come pure dell’atipicità e dell’eccezionalità,<br />

così da porsi come causa<br />

esclusiva dell’evento».<br />

In queste ipotesi, oltre al caso di<br />

dolo del dipendente o di rischio elettivo<br />

generato da un’attività non<br />

avente rapporto con la specifica attività<br />

lavorativa, la condotta del dipendente<br />

interrompe il nesso causale<br />

e si pone come causa unica dell’evento<br />

lesivo.<br />

Eccezionale ed abnorme è stato,<br />

ad esempio, considerato dalla Suprema<br />

Corte in un’altra recentissima<br />

sentenza del 26 giugno 2002, n.<br />

9304, il comportamento di un lavoratore<br />

addetto alla movimentazione<br />

dei colli, il quale all’interno del magazzino<br />

aziendale effettuava per motivi<br />

ludici una corsa utilizzando i<br />

carrelli in modo non conforme alle<br />

norme di sicurezza. A causa dell’uso<br />

improprio, il carrello si era<br />

capovolto cagionando gravi lesioni<br />

al dipendente.<br />

Va poi certamente esclusa la responsabilità<br />

dell’imprenditore, ove<br />

risulti che quest’ultimo - cui l’art. 4<br />

del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547<br />

non impone di vigilare continuamente<br />

l’esecuzione di attività caratterizzate<br />

da estrema semplicità, e affidate<br />

a operai altamente specializzati,<br />

con lunga esperienza di servizio e<br />

INSERTO<br />

dotati di un particolare grado di autonomia<br />

- abbia osservato tutte le<br />

misure anzidette e l’infortunio si sia<br />

verificato per esclusiva imprudenza<br />

del lavoratore infortunato, che abbia<br />

trasgredito le istruzioni e/o abbia comunque<br />

eseguito il lavoro affidatogli<br />

in modo difforme da quello prescritto<br />

in via generale.<br />

Al contrario, secondo i giudici della<br />

Suprema Corte, in presenza di macchine<br />

operatrici particolarmente complesse<br />

e quindi alta-<br />

mente pericolose,<br />

la sorveglianza da<br />

parte dell’imprenditore<br />

in ordine all’osservanza<br />

delle<br />

misure di sicurezza<br />

deve essere costante<br />

ed effettiva, al fine<br />

di prevenire in<br />

concreto eventuali<br />

infortuni e, in ogni<br />

caso, di far tempestivamente<br />

cessare<br />

eventuali condotte<br />

pericolose, negligenti<br />

o imprudenti,<br />

anche se omissive,<br />

da parte dei dipendenti.<br />

Deve però sottolinearsi che l’obbligo<br />

del datore stesso di vigilare<br />

affinché siano impediti atti o manovre<br />

rischiose del dipendente nello<br />

svolgimento del suo lavoro e di<br />

controllare l’osservanza da parte<br />

dello stesso delle norme di sicurezza<br />

e dei mezzi di protezione non<br />

comporta, in via assoluta, una continua<br />

vigilanza nell’esecuzione di<br />

ogni attività né il dovere di affiancare<br />

un preposto ad ogni lavoratore<br />

impegnato in mansioni richiedenti<br />

la prestazione di una sola persona,<br />

o di organizzare il lavoro in modo<br />

da moltiplicare verticalmente i controlli<br />

fra i dipendenti, richiedendosi<br />

solo una diligenza rapportata in<br />

concreto al lavoro da svolgere, e<br />

cioè alla ubicazione del medesimo,<br />

all’esperienza e specializzazione<br />

del lavoratore, alla sua autonomia,<br />

alla prevedibilità della sua condotta,<br />

alla normalità della tecnica di<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

lavorazione (Cassazione civile,<br />

sez. lav., 10 luglio 1996, n. 6282,<br />

Soc. Ligure strade c. Inail in Mass.<br />

giur. lav. 1997, 145 con nota di<br />

Lorusso).<br />

Sotto tale profilo, il suddetto dovere<br />

di vigilanza gravante sul datore<br />

di lavoro assume più intense connotazioni<br />

allorché il destinatario<br />

sia un lavoratore assunto con contratto<br />

di formazione e lavoro, atteso<br />

che tale contratto si caratterizza<br />

per una funzione<br />

sociale attribuita<br />

Secondo<br />

al datore di lavo-<br />

la Suprema Corte<br />

ro, rispetto al quale<br />

si realizza una<br />

in presenza di macchine sorta di affida-<br />

operatrici complesse mento del giovane<br />

esordiente nel<br />

e quindi altamente mondo del lavoro<br />

pericolose<br />

(Cass. civ., n.<br />

1687/98).<br />

la sorveglianza da parte Il dovere di<br />

dell’imprenditore sorveglianza del<br />

datore sui compi-<br />

deve essere costante<br />

ti affidati all’ap-<br />

ed effettiva<br />

prendista va, infatti,<br />

interpretato<br />

in maniera diversa<br />

a seconda delle circostanze di<br />

età, di anzianità ed esperienza di<br />

lavoro specifica dell’apprendista,<br />

del tipo di lavoro affidatogli, cosicché<br />

per escludere la responsabilità<br />

del datore di lavoro è necessario<br />

accertare che, nel momento in cui<br />

l’apprendista si accinge ad un lavoro<br />

che, per le circostanze soggettive<br />

ed oggettive in cui deve svolgersi,<br />

deve considerarsi pericoloso,<br />

l’imprenditore possa avere raggiunto<br />

la ragionevole certezza che, per i<br />

controlli predisposti, gli insegnamenti<br />

impartiti, l’esperienza acquisita,<br />

l’apprendista medesimo abbia<br />

ben compreso le ragioni del pericolo<br />

ed i mezzi per evitarlo, o abbia<br />

avuto la possibilità di esserne tempestivamente<br />

avvertito mediante<br />

un’assidua vigilanza in corso d’opera,<br />

ove un’insufficiente previa istruzione<br />

ed il grado della sua inesperienza<br />

lo abbia richiesto (Cass. civ.<br />

n. 5135/78). l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XVII


È il primo intervento della Corte Suprema alla luce della legge n. 443/2001 (“legge Obiettivo”)<br />

Su le te re e rocce da scavo<br />

si pronuncia anche la Cassazione<br />

La legge n. 443/2001 (cosiddetta “legge Obiettivo” o “legge Lunardi”) esclude, a determinate condizioni, dal<br />

regime dei rifiuti, le terre e rocce da scavo. Non possono però considerarsi tali i “materiali di demolizione”,<br />

che devono essere considerati rifiuti a tutti gli effetti. È questo il senso della sentenza della Cassazione<br />

penale, sezione III, 12 luglio 2002, n. 26611, con la quale è stato respinto il ricorso del legale rappresentante<br />

di una ditta, reo di aver effettuato, senza l’apposita autorizzazione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali<br />

non pericolosi prodotti da terzi (nella fattispecie «rifiuti misti di demolizione e costruzione, cod. CER 17071»)<br />

allo scopo di utilizzo come riempimento per innalzare la quota di campagna del fondo rispetto alla strada e<br />

realizzarvi una costruzione. La pronuncia offre anche i pretesto per analizzare l’evoluzione italiana della<br />

vexata quaestio legata, appunto, alle terre e rocceda scavo.<br />

Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611, RGN 21645/01<br />

Inquinamento - Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (D.Lgs. n. 22/1997)<br />

Esclusione delle terre e rocce da scavo, a determinate condizioni, dalla normativa<br />

sui rifiuti (legge n. 443/2001) - Impossibilità di considerare tali anche i residui di demolizione<br />

(omissis)<br />

RIFIUTI<br />

Giurisprudenza<br />

Fatto e diritto<br />

R.R., nella sua qualità di legale rappresentante della<br />

ditta A.C. S.r.l. corrente in San Giovanni Ilarione, veniva<br />

dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 52,<br />

primo comma, D.Lgvo. 22/97 dal Tribunale di Verona,<br />

Sezione distaccata di Soave e condannato con sentenza<br />

del 9/2/2001 alla pena di 10 milioni di ammenda.<br />

Riteneva il Tribunale che il R. aveva svolto senza<br />

autorizzazione attività di trasporto e smaltimento di<br />

rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (rifiuti<br />

misti di demolizione e costruzione, cod. CER 17071)<br />

impiegandoli su un suo terreno a scopo di riempimento<br />

per innalzare la quota di campagna del fondo rispetto<br />

alla strada e realizzare ivi una costruzione.<br />

Contro questa sentenza l’imputato ha proposto ricorso<br />

per cassazione deducendo violazione di legge ed erronea<br />

motivazione per non aver commesso il fatto (addebitabile<br />

ad ignoti) e perché il materiale trasportato sul posto<br />

non costituiva rifiuto essendo destinato al riutilizzo.<br />

Lamenta inoltre erronea determinazione della pena.<br />

Il ricorso non può essere accolto.<br />

Nel caso in esame, con apprezzamento incensurabile, in<br />

sede di legittimità, è emerso un dato di fatto certo, ammesso<br />

dallo stesso imputato: il trasporto e l’impiego di materiali<br />

di demolizioni di terzi per una finalità di riempimento.<br />

La circostanza - peraltro non provata - che terzi<br />

ignoti abbiano abbandonato limitati cumuli di rifiuti<br />

nello stesso luogo non incide sulla sostanza del dato<br />

INSERTO<br />

sopra indicato, anzi aggrava la responsabilità del R.,<br />

proprietario dell’area, per omesso controllo ed anche<br />

per aver mescolato tali rifiuti spianandoli ed interrandoli<br />

insieme con quelli trasportati di propria iniziativa.<br />

La nuova legge n. 443, dicembre 2001, esclude che<br />

le “rocce di scavo” siano rifiuti, ma non consente una<br />

estensione anche ai “materiali di demolizione” data la<br />

specificità della categoria del codice dei rifiuti.<br />

Certamente l’imputato avrebbe potuto invocare la<br />

normativa per la parte che consente il riutilizzo sia<br />

dando comunicazione preventiva alla P.A., sia destinando<br />

in modo oggettivo ed univoco i residui di costruzione<br />

all’interro senza pericoli per l’ambiente. Ma di ciò<br />

non vi è prova negli atti, secondo l’incensurabile valutazione<br />

dei giudici di merito.<br />

Quanto alla misura della pena, peraltro non eccessiva,<br />

la sentenza impugnata fa leva sull’elemento soggettivo<br />

della piena consapevolezza, in quanto “imprenditore” del<br />

settore e sull’abbandono di rilevanti rifiuti a diretto contatto<br />

col terreno senza alcuna precauzione mirata ad impedire<br />

l’assorbimento nel circolo ecologico, ossia un criterio<br />

oggettivo della natura e rilevanza dell’illecito.<br />

Le altre osservazioni sono ultronee e sbagliate in<br />

quanto l’opposizione ad un decreto penale rientra nella<br />

facoltà dell’imputato e non può costituire indice di<br />

“pessima condotta processuale”.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al<br />

pagamento<br />

XVIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


COMMENTO<br />

La sentenza della Corte di Cassazione<br />

12 luglio 2002, n. 26611,<br />

costituisce il primo pronunciamento<br />

della Cassazione penale sulla<br />

controversa questione delle “terre e<br />

rocce da scavo”, che la legge n.<br />

443/2001 [1] (la cosiddetta “legge Lunardi”)<br />

ha escluso, a determinate condizioni,<br />

dal regime dei rifiuti.<br />

La Suprema Corte chiarisce come<br />

le disposizioni della legge suddetta<br />

non possano essere utilizzate al fine<br />

di escludere i residui di demolizione<br />

dall’ambito di applicazione della disciplina<br />

dei rifiuti. Si tratta, infatti, -<br />

precisa la Corte - di scarti espressamente<br />

citati anche nel nuovo catalogo<br />

europeo dei rifiuti.<br />

La sentenza della Cassazione fornisce,<br />

tuttavia, lo spunto per riepilogare<br />

la controversa questione relativa<br />

alle (vere e proprie) terre e rocce da<br />

scavo e alle condizioni in presenza<br />

delle quali esse possono fuoriuscire<br />

dalla disciplina dei rifiuti.<br />

La questione<br />

“terre e rocce da scavo”<br />

L’art. 8, comma 2, lettera c),<br />

D.Lgs. n. 22/1997, nella sua prima<br />

versione, escluse dall’ambito di applicazione<br />

del decreto i materiali non<br />

pericolosi che derivavano dall’attività<br />

di scavo, mentre l’art. 7, comma 3,<br />

classificava come “speciali” i rifiuti<br />

pericolosi che derivavano da tale attività.<br />

Peraltro, anche a seguito delle os-<br />

INSERTO<br />

servazioni formulate dalla Commissione<br />

CE, con l’art. 1, D.Lgs. 8 novembre<br />

1997, n. 389 [2] , fu eliminata<br />

l’esclusione di cui all’art. 8 comma<br />

2, lettera c), con la conseguenza che<br />

anche i materiali inerti non pericolosi<br />

presero, a tutti gli effetti, a essere<br />

qualificati come rifiuti.<br />

La nuova sottoposizione di questi<br />

materiali alle disposizioni di cui al<br />

“decreto Ronchi” fu puntualmente<br />

sottolineata anche dalla Corte di Cassazione,<br />

sezione III penale, nella sentenza<br />

13 giugno 2000 (ric. Sassi).<br />

Poco tempo dopo la decisione della<br />

Corte, intervenne sul tema anche il<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> con la circolare<br />

28 luglio 2000, n.<br />

UL/200/10103 [3] , che tentò di promuovere<br />

un’interpretazione tale da<br />

limitare, in qualche modo, l’applicabilità<br />

del D.Lgs. n. 22/1997 ai materiali<br />

in questione. Il principale punto<br />

debole della disposizione ministeriale<br />

consisteva proprio nel tipo di fonte<br />

normativa adottato; come è noto, infatti,<br />

le circolari amministrative non<br />

sono fonti di diritto.<br />

Il permanere dell’incertezza sulla<br />

questione indusse il Legislatore a intervenire<br />

con la legge 23 marzo 2001, n.<br />

93 [4] , che modificò, ancora una volta,<br />

l’art. 8, D.Lgs. n. 22/1997, introducendo<br />

due nuove esclusioni:<br />

l lettera f-bis: «le terre e rocce da<br />

scavo destinate all’effettivo utilizzo<br />

per reinterri, riempimenti, rilevati e<br />

macinati, con esclusione di materiali<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

di Luciano Butti, avvocato in Verona, docente di diritto dell’ambiente - Università di Padova<br />

provenienti da siti inquinati e da bonifiche<br />

con concentrazioni di inquinanti<br />

superiore ai limiti di accettabilità stabiliti<br />

dalle norme vigenti»;<br />

l lettera f-ter: «i materiali vegetali<br />

non contaminati da inquinanti in misura<br />

superiore ai limiti stabiliti dal decreto<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 25 ottobre<br />

1999, n. 471, provenienti da alvei<br />

di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale<br />

come prodotto».<br />

Alla luce di queste nuove disposizioni,<br />

l’esclusione delle terre da scavo<br />

dalla disciplina sui rifiuti risultò<br />

essere soggetta a due condizioni:<br />

l la destinazione ad un effettivo riutilizzo;<br />

l la non provenienza da siti inquinati<br />

e da bonifiche con concentrazioni<br />

di inquinanti superiori ai limiti di cui<br />

al D.M. n. 471/1999 [5] .<br />

Soltanto apparentemente la questione<br />

potè dirsi risolta, giacché:<br />

l non era chiaro quali limiti di contaminazione<br />

fossero rilevanti (quelli<br />

per aree industriali o quelli per aree<br />

residenziali?);<br />

l l’esclusione introdotta dalla legge<br />

n. 93/2001 avrebbe potuto operare<br />

(come previsto espressamente dall’art.<br />

8, “decreto Ronchi”) solo laddove<br />

i materiali elencati nella norma<br />

fossero stati sottoposti a «specifiche<br />

disposizioni di legge» che, con riferimento<br />

alle terre e rocce da scavo,<br />

non esistevano (ancora).<br />

La legislazione specifica di settore<br />

- per rendere effettiva l’esclusione<br />

[1] Si vedano il n. 4 e, soprattutto, il n. 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> a pag. 80.<br />

[2] «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e<br />

di rifiuti di imballaggio» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 1997, n. 261).<br />

[3] «Applicabilità del D.Lgs. 22/97 alle terre e rocce da scavo».<br />

[4] «Disposizioni in campo ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79). È il collegato ambientale alla Finanziaria<br />

2001. Si vedano i nn. 11-12/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, con particolare riferimento a P. Ficco, Terre di scavo: un errore<br />

sistematico della nuova legge le lascia tra i rifiuti, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 12/2001, pag. 18.<br />

[5] «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti<br />

inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni» (in<br />

S.O. n. 218 alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293). Si vedano i nn. 2/2000 (testo e commento), 5/2001 (bilancio<br />

del primo anno) nonché il Supplemento n. 6/2002 (bilancio a distanza di due anni) di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIX


RIFIUTI<br />

Commento<br />

di cui all’art. 8 - intervenne qualche<br />

mese dopo con la legge 21 dicembre<br />

2001, n. 443, che fornì l’interpretazione<br />

dell’art. 8, lettera f-bis nei termini<br />

che seguono:<br />

«17. Il comma 3, lettera b), dell’articolo<br />

7 ed il comma 1, lettera f-bis)<br />

dell’articolo 8 del decreto legislativo<br />

n. 22 del 1997, si interpretano nel senso<br />

che le terre e rocce da scavo, anche<br />

di gallerie, non costituiscono rifiuti e<br />

sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione<br />

del medesimo decreto legislativo,<br />

anche quando contaminate, durante<br />

il ciclo produttivo, da sostanze<br />

inquinanti derivanti dalle attività di<br />

escavazione, perforazione e costruzione,<br />

sempreché la composizione media<br />

dell’intera massa non presenti una concentrazione<br />

di inquinanti superiore ai<br />

limiti massimi previsti dalle norme vigenti.<br />

18. Il rispetto dei limiti di cui al<br />

comma 17 è verificato mediante accertamenti<br />

sui siti di destinazione dei<br />

materiali da scavo. I limiti massimi<br />

accettabili sono individuati dall’allegato<br />

1, tabella 1, colonna B, del decreto<br />

del Ministro dell’ambiente 25<br />

ottobre 1999, n. 471, e successive<br />

modificazioni, salvo che la destinazione<br />

urbanistica del sito non richieda<br />

un limite inferiore.<br />

19. Per i materiali di cui al comma<br />

17 si intende per effettivo utilizzo per<br />

reinterri, riempimenti, rilevati e macinati<br />

anche la destinazione a differenti<br />

cicli di produzione industriale, ivi incluso<br />

il riempimento delle cave coltivate,<br />

nonché la ricollocazione in altro sito,<br />

a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità<br />

amministrativa competente, a<br />

condizione che siano rispettati i limiti<br />

di cui al comma 18 e la ricollocazione<br />

sia effettuata secondo modalità di rimodellazione<br />

ambientale del territorio interessato».<br />

L’interpretazione di queste disposizioni<br />

non è purtroppo univoca; anzi,<br />

INSERTO<br />

come mostrato oltre, opinioni fra loro<br />

assai diverse e contrastanti sono state<br />

sino a questo momento avanzate. Aderendo<br />

a una prima, restrittiva, interpretazione,<br />

infatti, l’agevolazione contenuta<br />

nella legge n. 443/2001 andrebbe<br />

riferita unicamente alla contaminazione<br />

consistente in «sostanze inquinanti<br />

derivanti dalle attività di escavazione,<br />

perforazione e costruzione» [6] . Secondo<br />

questo orientamento, soltanto per<br />

queste sostanze inquinanti sarebbe applicabile<br />

l’agevolazione consistente<br />

nella possibilità di valutare la concentrazione<br />

di inquinanti sulla base della<br />

«media dell’intera massa».<br />

Per contro, un’interpretazione più<br />

larga e diversa da quella restrittiva<br />

appena esposta, riferisce l’esenzione<br />

dal regime dei rifiuti a tutte le “terre<br />

e rocce da scavo” - qualunque sia la<br />

fonte della contaminazione - purché<br />

naturalmente ricorrano tutti i presupposti<br />

richiesti dalla legge n.<br />

443/2001.<br />

Sulla base di questa diversa interpretazione,<br />

l’esenzione delle “terre e<br />

rocce da scavo” dal regime dei rifiuti<br />

opera, in sintesi, alle seguenti condizioni:<br />

l mancato superamento dei limiti di<br />

accettabilità di cui all’Allegato 1, Tabella<br />

1, Colonna B, D.M. n.<br />

471/1999 («limiti per aree industriali»),<br />

salvo che la destinazione urbanistica<br />

del sito non richieda un limite<br />

inferiore;<br />

l necessità di tener conto, nella valutazione<br />

riguardante il rispetto dei predetti<br />

limiti, della composizione media<br />

dell’intera massa, con i problemi<br />

interpretativi che ne conseguono, legati<br />

tanto alle tecniche per il calcolo<br />

di questa “media”, quanto all’individuazione<br />

della “massa” di terreno di<br />

riferimento (a quest’ultimo riguardo,<br />

la tesi dottrinaria più autorevole ritiene<br />

che debba farsi riferimento al solo<br />

prodotto dell’attività di scavo nel si-<br />

to originario, piuttosto che a questo<br />

prodotto, oltre al materiale eventualmente<br />

già presente nel sito di destinazione);<br />

l destinazione all’effettivo riutilizzo<br />

per reinterri, riempimenti, rilevati<br />

e macinati, ivi compresa la destinazione<br />

a differenti cicli di produzione<br />

industriale, nonché il riempimento<br />

delle cave coltivate, o anche la mera<br />

ricollocazione in altro sito, a condizione<br />

che:<br />

- l’attività di riutilizzo sia autorizzata,<br />

a qualsiasi titolo, dall’autorità<br />

amministrativa competente;<br />

- la ricollocazione sia effettuata<br />

secondo modalità di rimodellazione<br />

ambientale del territorio interessato.<br />

Verifica<br />

della contaminazione<br />

Resta, in ogni caso, da chiarire<br />

dove e come debba avvenire la verifica<br />

della contaminazione sulle terre<br />

scavate:<br />

l quanto al “dove” debba avvenire,<br />

vi è chi sostiene che la verifica dei<br />

limiti (calcolata sulla composizione<br />

media dell’intera massa) andrebbe<br />

compiuta sul sito dove i materiali<br />

sono stati ricollocati; altri Autori ritengono,<br />

invece, - e la tesi sembra<br />

condivisibile - che la verifica della<br />

composizione media vada comunque<br />

in primo luogo effettuata - per buon<br />

senso e per un generico obbligo di<br />

cautela - (anche) sul materiale scavato.<br />

Precisa, peraltro, il comma 18,<br />

art. 1, legge “Lunardi”, che «il rispetto<br />

dei limiti di cui al comma 17 è<br />

verificato mediante accertamenti sui<br />

siti di destinazioni dei materiali di<br />

scavo». Ciò comporta esclusivamente<br />

la necessità di ripetere nel sito di<br />

destinazione l’accertamento sul rispetto<br />

dei limiti;<br />

l quanto al “come” la verifica sull’intera<br />

massa debba avvenire, secondo<br />

la dottrina [7] un «utile riferimento<br />

[6] È noto che l’attività di scavo può essere - in talune circostanze - fonte di inquinamento. Si pensi, ad esempio, agli oli usati per<br />

raffreddare le trivelle.<br />

[7] Si veda P. Fimiani, Mancata contaminazione ed effettivo riutilizzo: in questi casi le terre da scavo non sono rifiuti, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 4/2002, pag. 74.<br />

XX www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


per la determinazione della composizione<br />

media» può venire dal paragrafo<br />

6.1, deliberazione del comitato interministeriale<br />

27 luglio 1984 «Disposizioni<br />

per la prima applicazione<br />

dell’art. 4 del D.P.R. n. 915/1982»),<br />

ancora applicabile sulla base dell’art.<br />

57, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997. La<br />

citata disposizione suggerisce che<br />

«in un appezzamento possibilmente<br />

omogeneo» si ricavi il campione medio<br />

«scegliendo per ogni superficie<br />

(non più di un ettaro) cinque punti<br />

secondo due diagonali ed il loro punto<br />

di intersezione, e si preleva circa<br />

un Kg di terra nello strato arabile<br />

(0-30 cm) dalla parte centrale (circa<br />

15 cm), con esclusione del cotico e<br />

di eventuali pietre grossolane. Si riuniscono<br />

i cinque campioni mescolandoli<br />

e prelevando poi un campione<br />

medio di circa 2 Kg». Inoltre, il campionamento<br />

deve essere effettuato<br />

INSERTO<br />

nel pieno rispetto delle seguenti norme,<br />

ovunque pertinenti:<br />

- quaderni Istituto ricerca sulle<br />

acque, 64, Metodi analitici per i fanghi.<br />

Vol. 3. Parametri chimico-fisici.<br />

Appendice I Campionamento (nel seguito<br />

«IRSA 1985»);<br />

- norma UNI 10802:1999 «Rifiuti<br />

liquidi, granulari, pastosi e fanghi.<br />

Campionamento manuale e preparazione<br />

ed analisi degli eluati» (nel seguito:<br />

«ISO 10802»);<br />

Il campionamento deve perciò, fra<br />

l’altro, essere effettuato «sotto la direzione<br />

di chi ha la responsabilità dell’intero<br />

procedimento analitico» (IRSA<br />

1985, paragrafo 1) e redigendone apposito<br />

e dettagliato verbale (IRSA 1985,<br />

paragrafo 7), nel quale dare conto di<br />

tutte le cautele adottate al fine di garantirne<br />

la rappresentatività (IRSA 1985,<br />

paragrafi 2, 3.1, 3.2.2.3, 4; ISO 10802,<br />

paragrafo 4 - relativo al «Piano di cam-<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

pionamento» - nonché il paragrafo specifico<br />

pertinente in relazione alle condizioni<br />

fisiche del materiale in questione).<br />

Conclusioni<br />

Le argomentazioni e conclusioni<br />

esposte sulla questione delle terre e<br />

rocce da scavo si basano sull’interpretazione<br />

e applicazione della più<br />

recente legislazione italiana sulla materia<br />

(legge n. 443/2001).<br />

Non può nascondersi che alcuni<br />

aspetti della predetta disciplina potrebbero<br />

sollevare dubbi di conformità<br />

alla normativa europea, ovvero<br />

(ma più difficilmente) dubbi di legittimità<br />

costituzionale.<br />

Nel caso dovessero intervenire pronunciamenti<br />

della Corte di Giustizia<br />

delle Comunità europee ovvero della<br />

Corte costituzionale, la questione dovrà,<br />

ovviamente, essere riesaminata. l<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXI


SUOLO<br />

Giurisprudenza<br />

La sentenza del Tribunale penale di Milano si allinea ad altre decisioni della Cassazione<br />

La rilevanza patrimoniale de la bonifica<br />

si lega a la definizione di tru fa ambientale<br />

La giurisprudenza da tempo distingue il bene giuridico tutelato, rispettivamente, dal reato di truffa (ex<br />

art. 640 c.p.) piuttosto che dal reato di gestione dei rifiuti non autorizzata o di deposito incontrollato o,<br />

ancora, di discarica non autorizzata (espressi nel “decreto Ronchi”). Una cosa è, infatti, tutelare il<br />

patrimonio dei cittadini, un’altra è proteggere il bene diffuso per definizione, quale l’ambiente. In<br />

questo senso, rileva sentenza della decima sezione del Tribunale penale di Milano 20 maggio 2002, che<br />

afferma nettamente la natura finanziaria dell’obbligazione risarcitoria del danno patrimoniale, elemento<br />

oggettivo del reato di truffa nel diritto penale ambientale. La pronuncia muove dalla constatazione<br />

che anche i reati previsti dal D.Lgs. n. 22/1997, oltre a tutelare l’ambiente, rivestono, parimenti, aspetti<br />

di notevole rilevanza economica, in quanto l’aggressione dell’ecosistema, a causa del suo carattere di<br />

rottura dell’insostituibile scenario della vita degli uomini e degli animali, rende assolutamente indifferibile<br />

il ristoro dell’originario contesto violato. La sentenza in commento appare, inoltre, in sintonia con<br />

altre pronunce della Corte di Cassazione che costituiscono significative tappe per l’elaborazione di<br />

criteri interpretativi univoci della nuova normativa dei rifiuti di origine comunitaria.<br />

Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002 (ud. 10 aprile 2002)<br />

(Omissis)<br />

In altri termini, deve senz’altro essere affermata la<br />

patrimonialità dell’obbligazione risarcitoria del danno<br />

patrimoniale, come con forza emerge dalla specifica<br />

normativa di cui al D.Lgs. n. 22/97 e dai decreti<br />

ministeriali successivamente emessi: come in parte si<br />

è già visto, l’art. 17, D.Lgs. n. 22/97 impone a chiunque<br />

cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento<br />

dei limiti di accettabilità della contaminazione<br />

dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee,<br />

ovvero determini un pericolo concreto ed attuale<br />

di superamento dei limiti medesimi, l’obbligo di «procedere<br />

a proprie spese agli interventi di messa in<br />

sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle<br />

aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il<br />

pericolo di inquinamento», stabilendo al comma 9 che<br />

«qualora i responsabili non provvedano ovvero non<br />

siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,<br />

di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati<br />

d’ufficio dal Comune territorialmente competente e<br />

ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale<br />

anche di altri enti pubblici».<br />

La patrimonialità dell’obbligazione risarcitoria è<br />

chiaramente evidenziata:<br />

l dal comma 9 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, che stabilisce<br />

che «al fine di anticipare le somme per i predetti<br />

INSERTO<br />

interventi le Regioni possono istituire appositi fondi<br />

nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;<br />

l dal comma 10 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, a mente<br />

del quale «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica<br />

e di ripristino ambientale costituiscono onere reale<br />

sulle aree inquinate», la patrimonialità del danno è<br />

evidenziata, addirittura, dalla previsione secondo cui<br />

detto onere deve essere indicato nel certificato di destinazione<br />

urbanistica, ossia nel documento contenente<br />

«le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata»,<br />

che ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 47/85<br />

deve accompagnare, a pena di nullità e, in sua mancanza,<br />

di non trascrivibilità, «gli atti tra vivi, sia in forma<br />

pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento<br />

o costituzione o scioglimento della comunione<br />

di diritti reali relativi a terreni»;<br />

l dal comma 11 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, a mente<br />

del quale «le spese sostenute per la messa in sicurezza,<br />

la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate...<br />

sono assistite da privilegio speciale immobiliare<br />

sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art.<br />

2748, secondo comma, del codice civile», oltre che «da<br />

privilegio generale immobiliare», con l’ulteriore clausola<br />

secondo cui detto privilegio si può esercitare «anche<br />

in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile».<br />

La norma ha giustamente registrato favorevoli com-<br />

XXII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


menti, essendosi considerato che la stessa dovrebbe<br />

dirimere ogni dubbio in ordine alle difficoltà economiche<br />

per intervenire sui siti inquinati, in quanto costituisce<br />

mezzo certamente valido ed oggettivamente certo<br />

per garantire alle pubbliche amministrazioni una copertura<br />

economica sufficiente a riparazione del danno sofferto<br />

in ordine alle procedure di ufficio che si prevede<br />

vengano adottate qualora i privati non adempiano.<br />

Riscontra la patrimonialità dell’obbligazione e la diretta<br />

ed immediata conseguenza del danno rispetto alla<br />

condotta dell’agente, ancora, l’osservazione secondo<br />

cui le pubbliche amministrazioni subiscono un danno<br />

passivo dall’attività omissiva di detto soggetto sia in<br />

fase primaria, e cioè quando il sito viene sottoposto al<br />

trauma inquinante, sia nel momento successivo, quando<br />

dopo l’obbligo di rimessione in pristino dello stato dei<br />

luoghi detta attività coscientemente non viene esercitata.<br />

Siffatte disposizioni hanno ricevuto una forte evoluzione<br />

a seguito del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471,<br />

avente ad oggetto il regolamento recante criteri, procedure<br />

e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e<br />

il ripristino ambientale dei siti inquinati. È impossibile,<br />

in questa sede, ripercorrere la minuziosa e precisa disciplina<br />

degli interventi dovuti, se non per considerare per<br />

un verso che la normativa concerne anche i siti potenzialmente<br />

inquinati (quelli, cioè, nei quali «a causa di<br />

specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste<br />

la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle<br />

acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti<br />

sostanze contaminanti in concentrazioni tali da<br />

determinare un pericolo per la salute pubblica o per<br />

l’ambiente naturale o costruito») e per altro verso che<br />

la patrimonialità dell’obbligazione discende anche dall’ampiezza<br />

delle operazioni che, secondo la fonte normativa<br />

in esame, attengono alla messa in sicurezza, alla<br />

bonifica ed al ripristino ambientale. Ed infatti, la messa<br />

in sicurezza d’emergenza, comprende «ogni intervento<br />

necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti,<br />

contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il<br />

contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in<br />

attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale<br />

o degli interventi di messa in sicurezza permanente».<br />

La messa in sicurezza permanente comprende l’insieme<br />

degli interventi «atti a isolare in modo definitivo le<br />

fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti<br />

qualora le fonti inquinanti siano costituite da<br />

rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione<br />

degli stessi pur applicando le migliori tecnologie<br />

disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della<br />

normativa comunitaria». In tali casi, secondo il dettato<br />

normativo, «devono essere previste apposite misure di<br />

sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali<br />

limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti<br />

urbanistici. I valori di concentrazione delle so-<br />

INSERTO<br />

SUOLO<br />

Giurisprudenza<br />

stanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate<br />

dall’inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono<br />

superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee<br />

e acque superficiali i valori previsti nell’allegato 1».<br />

La bonifica concerne l’insieme degli interventi «atti<br />

ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze<br />

inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze<br />

inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque<br />

superficiali e nelle acque sotterranee ad un livello<br />

uguale e inferiore ai valori di concentrazione limite<br />

accettabili stabiliti dal presente regolamento».<br />

Il ripristino ambientale, infine, attiene agli interventi<br />

«di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti<br />

complemento degli interventi di bonifica nei casi<br />

in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito<br />

alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione<br />

d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore,<br />

assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici<br />

ambientali». La complessità di tali interventi, l’uno<br />

prodromico all’altro, dimostra di per sé la rilevanza<br />

degli esborsi; per di più, l’art. 114, legge 23 dicembre<br />

2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2000) ha<br />

stabilito che «le somme derivanti dalla riscossione dei<br />

crediti in favore dello Stato» per il risarcimento del<br />

danno ambientale «ivi comprese quelle derivanti dall’escussione<br />

di fidejussioni a favore dello Stato, assunte<br />

a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate<br />

all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,<br />

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio<br />

e della programmazione economica, ad un fondo di<br />

rotazione da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale<br />

di base dello stato di previsione del Ministero<br />

dell’ambiente, al fine di finanziare» gli interventi urgenti<br />

di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza<br />

dei siti inquinati, ovvero gli interventi di disinquinamento,<br />

bonifica e ripristino ambientale che si rendono<br />

necessari. Da ultimo, definitivo impulso alle opere<br />

di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale è<br />

stato dato dall’art. 9 legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha<br />

introdotto tra l’altro il comma 13-ter nell’art. 17 D.Lgs.<br />

n. 22/1997, stabilendo che gli interventi in esame devono<br />

essere effettuati «indipendentemente dalla tipologia,<br />

dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati,<br />

nonché dalla natura degli inquinamenti». Come giustamente<br />

è stato osservato in dottrina, la norma, di<br />

carattere evidentemente programmatico, ha il pregio di<br />

eliminare ogni limite alla rilevanza ed entità delle bonifiche,<br />

in quanto il legislatore, espressamente, le richiede<br />

a prescindere dalle modalità che hanno determinato<br />

l’inquinamento e dalle conseguenze venutesi a creare;<br />

ne consegue che, in linea di principio, nessuna argomentazione<br />

economica sul costo del risanamento ambientale<br />

può ostacolare l’effettivo intervento sui territori ecologicamente<br />

compromessi.<br />

(omissis)<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXIII


SUOLO<br />

Commento<br />

COMMENTO<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

La sentenza in commento appare<br />

significativa poiché afferma, nettamente,<br />

la natura finanziaria dell’obbligazione<br />

risarcitoria del danno patrimoniale,<br />

che costituisce l’elemento<br />

oggettivo del reato di truffa nel<br />

diritto penale ambientale; l’interpretazione<br />

giurisprudenziale proposta si<br />

rivela essere in sintonia con altre decisioni<br />

della Corte di Cassazione [1]<br />

che costituiscono significative tappe<br />

per l’elaborazione di criteri interpretativi<br />

univoci della nuova normativa<br />

dei rifiuti di origine comunitaria.<br />

Occorre, infatti, notare che per<br />

lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza<br />

hanno affermato che ben diverso<br />

fosse il bene giuridico tutelato,<br />

rispettivamente, dal reato di truffa<br />

(art. 640 c.p.) e dal reato di gestione<br />

dei rifiuti non autorizzata o di deposito<br />

incontrollato o di discarica non<br />

autorizzata (articolo 51, comma 1,<br />

lettere a) e b), commi 2 e 3, D.Lgs.<br />

n. 22/1997); infatti nel primo caso si<br />

affermava che fosse tutelato il patrimonio<br />

dei cittadini, mentre nel secondo<br />

l’ambiente, ovvero il bene diffuso<br />

per definizione. La riflessione inno-<br />

INSERTO<br />

vativa della sentenza del Tribunale<br />

di Milano 20 maggio 2002, muove<br />

dalla constatazione che anche i reati<br />

previsti dal D.Lgs. n. 22/1997, oltre<br />

a tutelare l’ambiente, rivestono, parimenti,<br />

aspetti di notevole rilevanza<br />

economica in quanto l’aggressione<br />

dell’ecosistema, a causa del suo carattere<br />

di rottura dell’insostituibile<br />

scenario della vita degli uomini e<br />

degli animali, rende assolutamente<br />

indifferibile il ristoro dell’originario<br />

contesto violato. Quindi, l’imprescindibile<br />

esigenza di ristabilire la situazione<br />

precedente acquista parimenti<br />

un evidente contenuto finanziario<br />

poiché la bonifica non avviene a costo<br />

zero, in quanto sono più onerosi<br />

gli interventi di risanamento rispetto<br />

a quelli di inquinamento.<br />

Pertanto, assai opportunamente, il<br />

D.Lgs. n. 22/1997, ha adottato una<br />

disciplina amministrativa che non trascura<br />

gli aspetti prettamente economici<br />

degli interventi, secondo il principio<br />

“chi inquina paga”, al fine di<br />

attuare il risanamento ambientale.<br />

Invero, l’articolo 17, comma 1,<br />

D.Lgs. n. 22/1997, ha previsto, entro<br />

3 mesi dall’entrata in vigore del decreto<br />

stesso, la definizione, da parte<br />

del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong>:<br />

l dei limiti di accettabilità della<br />

contaminazione dei suoli, delle acque<br />

superficiali e delle acque sotterranee<br />

in relazione alla specifica destinazione<br />

d’uso dei siti;<br />

l delle procedure per il prelievo e<br />

l’analisi dei campioni;<br />

l dei criteri generali per la messa<br />

in sicurezza, la bonifica del ripristino<br />

ambientale.<br />

L’articolo 17, comma 2, afferma<br />

che chi cagioni anche in maniera accidentale<br />

il superamento dei limiti<br />

dell’articolo 17, comma 1, ovvero<br />

determini un pericolo concreto e attuale<br />

di superamento dei limiti, è tenuto<br />

a procedere a proprie spese agli<br />

interventi di messa in sicurezza, di<br />

bonifica e di ripristino ambientale<br />

delle aree inquinate. Il progetto di<br />

bonifica può essere autorizzato dal<br />

comune anche come variante urbanistica<br />

e comporta la dichiarazione di<br />

pubblica utilità (art. 17, commi 4 e<br />

7). Il trasgressore all’obbligo di bonifica<br />

è punito con la sanzione prevista<br />

dall’art. 51-bis, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

[1] In materia di smaltimento di rifiuti (sentenza della Corte di Cassazione 10 novembre 1998, n. 13577 - udienza 23 dicembre<br />

1998) la vecchia disciplina, per la quale ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi era soggetta ad autorizzazione<br />

regionale e, in caso di inosservanza, si concretava la contravvenzione di cui all’art. 26, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è<br />

confluita nell’art. 51, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con<br />

cui lo smaltimento non autorizzato viene effettuato. Tra il nuovo art. 51 citato e il vecchio art. 26 sussiste, pertanto, un nesso di<br />

continuità che si riconduce alla successione di norme nel tempo. Inoltre (sentenza della Corte di Cassazione 30 settembre 1998,<br />

n. 12538 - udienza 30 novembre 1998), il deposito controllato dei rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni e<br />

comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento dei rifiuti, non è più qualificato come reato. Infatti, l’art. 51, D.Lgs. 5<br />

febbraio 1997, n. 22, prevede e punisce al comma 1 lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi, mentre al<br />

comma 2 sanziona con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l’abbandono o il deposito incontrollato<br />

dei propri rifiuti, cioè di quelli derivati dalla stessa azienda. Nel caso di specie, la Corte ha escluso il reato “de quo” nel caso<br />

di accumulo di materiali pericolosi depositati in un’area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone.<br />

Ancora in tema di smaltimento di rifiuti (sentenza della Corte di Cassazione 27 gennaio 1998, n. 377 - udienza 15 aprile 1998),<br />

ove risulti emessa un’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,<br />

sussiste, per il giudice penale, il dovere di controllo sul rispetto dei limiti e dei vincoli al potere di emanazione della stessa, cioè<br />

sulla legittimità dell’ordinanza al fine di garantire i diritti alla salute e all’ambiente che costituiscono i beni tutelati dalle norme<br />

penali in materia di rifiuti.<br />

Invero (Corte di Cassazione 16 ottobre 1998, n. 12692 - udienza 2 dicembre 1998), l’ordinanza contingibile e urgente che il<br />

Sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 22/1997, ha come presupposti:<br />

- una necessità eccezionale e urgente di tutelare la salute pubblica o l’ambiente;<br />

- la limitazione nel tempo;<br />

- l’inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinarie,<br />

mentre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti<br />

dell’ordinanza stessa. A fronte di questa ordinanza, il giudice penale deve verificare se ricorrono i presupposti che legittimano<br />

l’esercizio concreto della potestà sindacale e se sussiste il requisito di legittimità di una motivazione adeguata.<br />

XXIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


La caratteristica innovativa del<br />

D.Lgs. n. 22/1997, consiste nell’insieme<br />

di cautele e procedure finalizzate<br />

all’effettivo risarcimento e ristoro<br />

del danno ambientale con lo<br />

scopo di eliminare, o quanto meno<br />

contenere, le conseguenze lesive dell’attività<br />

illecita di smaltimento dei<br />

rifiuti. Non è da dimenticare, infatti,<br />

che la legislazione vigente fino all’entrata<br />

in vigore del D.Lgs. n.<br />

22/1997, trova il suo fondamento<br />

nell’ordinanza contingibile e urgente<br />

che il Sindaco può emettere per<br />

ragioni di igiene e la cui inosservanza<br />

è punita dall’art. 650 c.p. con<br />

l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda<br />

fino a euro 206. Tuttavia,<br />

detto strumento non sempre è idoneo<br />

all’effettivo recupero di aree<br />

ambientali compromesse a causa<br />

dei costi alti per il risarcimento ma<br />

anche per la farraginosa lentezza<br />

delle procedure o per il limite intrinseco<br />

della sanzione penale, la quale<br />

non può svolgere improprie funzioni<br />

amministrative e tecniche proprie<br />

della P.A. Questi casi sono ricorrenti<br />

nelle discariche di rifiuti non autorizzate<br />

che hanno svolto per lungo<br />

tempo la loro attività dove sorgono<br />

complessi problemi di identificazione<br />

del soggetto obbligato al risanamento.<br />

Il Legislatore ha stabilito<br />

per l’inquinatore il principio generale<br />

del risarcimento e l’obbligo, a<br />

sue spese, del ristoro e bonifica ambientali,<br />

indicando le seguenti linee<br />

operative e obblighi:<br />

l la separazione dei rifiuti illecitamente<br />

miscelati (art. 9, comma 3);<br />

l la rimozione, l’avvio al recupero<br />

e allo smaltimento dei rifiuti e il<br />

ripristino dello stato dei luoghi per<br />

gli autori dello smaltimento abusivo<br />

in solido con il proprietario e con i<br />

titolari di diritti reali o personali di<br />

godimento sull’area, ai quali la violazione<br />

sia imputabile a titolo di dolo<br />

o colpa (art. 14, comma 3). I<br />

predetti obblighi sono imposti agli<br />

amministratori o rappresentanti di<br />

persona giuridica (qualora siano responsabili<br />

del fatto) in solido con la<br />

persona giuridica e i soggetti che<br />

INSERTO<br />

subentrano nei diritti della persona<br />

stessa (art. 14, comma 4);<br />

l l’obbligo di procedere a proprie<br />

spese agli interventi di messa in sicurezza,<br />

di bonifica e di ripristino<br />

ambientali delle aree inquinate e/o<br />

degli impianti dai quali deriva l’inquinamento<br />

a carico degli autori anche<br />

accidentali di immissione di rifiuti<br />

sul suolo e nel sottosuolo che<br />

contaminano anche le acque superficiali<br />

e sotterranee (art. 17, comma<br />

2). Gli interventi di messa in sicurezza<br />

costituiscono onere reale sulle<br />

aree inquinate che deve essere indicato<br />

nel certificato di destinazione<br />

urbanistica e le spese per la messa<br />

in sicurezza, la bonifica e il ripristino<br />

ambientale delle aree inquinate<br />

sono assistiti dal privilegio immobiliare<br />

sulle aree (ex art. 2748 c.c.)<br />

opponibile anche nei confronti dei<br />

diritti acquistati da terzi sull’immobile<br />

(art. 17, commi 10 e 11);<br />

l l’imputazione dei costi ai produttori<br />

e utilizzatori degli imballaggi<br />

nei casi di:<br />

- ritiro degli imballaggi usati;<br />

- raccolta dei rifiuti di imballaggi<br />

secondari e terziari;<br />

- raccolta differenziata dei rifiuti<br />

di imballaggio;<br />

- riutilizzo degli imballaggi usati;<br />

- riciclaggio e recupero dei rifiuti<br />

di imballaggio;<br />

- smaltimento dei rifiuti di imballaggio<br />

secondari e terziari.<br />

Nessun onere economico per il<br />

consumatore deve essere previsto<br />

per la restituzione degli imballaggi<br />

usati o di rifiuti di imballaggi, compreso<br />

il conferimento di rifiuti in raccolta<br />

differenziata (art. 38, commi 9<br />

e 10);<br />

l il ritiro dei beni durevoli per uso<br />

domestico che abbiano esaurito la<br />

loro durata operativa a cura di un<br />

rivenditore autorizzato all’atto dell’acquisto<br />

di un bene durevole di<br />

tipologia equivalente o di un’impresa<br />

autorizzata alla raccolta e smaltimento<br />

di rifiuti urbani o di un centro<br />

di raccolta autorizzato (art. 44,<br />

comma 1);<br />

l il conferimento, da parte del pro-<br />

SUOLO<br />

Commento<br />

prietario degli autoveicoli a motore<br />

da demolire, a un centro autorizzato<br />

per la raccolta, messa in sicurezza,<br />

demolizione o il recupero dei<br />

materiali e la rottamazione, oppure<br />

ai concessionari o alle succursali<br />

delle case costruttrici all’atto dell’acquisto<br />

di un veicolo per la consegna<br />

ai predetti centri (art. 46,<br />

commi 1 e 2);<br />

l la bonifica dei siti con l’equiparazione,<br />

sotto il profilo della condotta<br />

penalmente rilevante, dell’avvenuto<br />

inquinamento al pericolo concreto e<br />

attuale di inquinamento (art.<br />

51-bis).<br />

Inoltre, al fine di facilitare l’effettiva<br />

bonifica dei siti inquinati (art. 17,<br />

comma 6-bis), gli interventi possono<br />

essere assistiti, sulla base di apposita<br />

disposizione legislativa di finanziamento,<br />

da contributo pubblico, entro<br />

il limite massimo del 50 per cento<br />

delle relative spese, qualora sussistano<br />

preminenti interessi pubblici connessi<br />

a esigenze di tutela igienico-sanitaria<br />

e ambientale o occupazionali;<br />

a questi interventi non si applicano<br />

le disposizioni dell’art. 17, commi<br />

10 e 11.<br />

In definitiva, il D.Lgs. n. 22/1997,<br />

è fondamentale per assicurare il risanamento<br />

ambientale, poiché appronta<br />

gli strumenti giuridici atti ad attuare<br />

il ristoro ambientale per la bonifica<br />

delle aree inquinate con l’indicazione<br />

dei soggetti onerati e degli<br />

adempimenti da compiere. A questo<br />

proposito, occorre notare che, fino a<br />

oggi, le bonifiche delle aree compromesse<br />

a elevato rischio ambientale<br />

sono state spesso ostacolate dai costi<br />

proibitivi di risanamento, dal complesso<br />

intreccio delle competenze<br />

amministrative e, soprattutto, dalla<br />

mancanza di una precisa indicazione<br />

normativa dei soggetti obbligati; questa<br />

fattispecie appare necessaria nel<br />

caso di attività prolungata nel tempo<br />

e con successione di attori giuridici<br />

diversi. Pertanto, il D.Lgs. n.<br />

22/1997, appare pregevolmente innovativo<br />

specialmente nel capitolo finalizzato<br />

al recupero e alla bonifica del<br />

territorio inquinato. In particolare, de-<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXV


SUOLO<br />

Commento<br />

ve osservarsi che il nostro ordinamento<br />

giuridico è ormai definitivamente<br />

caratterizzato dalla rilevanza<br />

penale del mancato adempimento<br />

dell’obbligo di risanamento ambientale.<br />

A questo proposito, è sufficiente<br />

riflettere sul dettato dall’articolo<br />

58, comma 4, D.Lgs. n. 152/1999,<br />

che, in tema di bonifica dell’inquinamento<br />

idrico, punisce la sanzione penale<br />

dell’arresto da sei mesi a un<br />

anno e l’ammenda da euro 2.582 a<br />

euro 25.822 per chi non ottemperi<br />

alle prescrizioni dell’articolo 58,<br />

comma 1, il quale, a sua volta, richiama<br />

l’adempimento degli obblighi di<br />

risanamento ambientali previsti dall’articolo<br />

17, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Inoltre, il D.Lgs. n. 152/1999, al<br />

fine di assicurare l’effettivo risanamento<br />

ambientale delle acque prevede:<br />

l che le somme derivanti dai proventi<br />

delle sanzioni amministrative<br />

siano versate all’entrata del bilancio<br />

regionale per essere riassegnate<br />

ai capitoli di spesa destinati alle<br />

opere di risanamento e di riduzione<br />

dell’inquinamento dei corpi idrici<br />

(art. 57);<br />

l l’obbligo civilistico in capo all’inquinatore<br />

del risanamento ambientale<br />

secondo quanto previsto<br />

dall’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Vale a dire che «chi con il proprio<br />

comportamento omissivo o commissivo<br />

in violazione delle norme del<br />

D.Lgs. n. 152/1999 provoca un danno<br />

alle acque, al suolo, al sottosuolo<br />

e alle altre risorse ambientali,<br />

ovvero determina un pericolo concreto<br />

ed attuale di inquinamento ambientale<br />

è tenuto a procedere a proprie<br />

spese agli interventi di messa<br />

in sicurezza, di bonifica e di ripristino<br />

ambientale delle aree inquinate<br />

e degli impianti dai quali è derivato<br />

il danno ovvero deriva il pericolo di<br />

inquinamento» (art. 58, comma 1);<br />

l che «ai sensi dell’art. 18 della<br />

legge 18 luglio 1986, n. 349» (istitutiva<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>)<br />

«è fatto salvo il diritto ad ottenere il<br />

risarcimento del danno non eliminabile<br />

con la bonifica ed il ripristino<br />

INSERTO<br />

ambientale di cui al comma 1» (art.<br />

58, comma 2);<br />

l che «nel caso in cui non sia possibile<br />

la quantificazione del danno di<br />

cui al comma 2 si applicano i seguenti<br />

parametri: lo stesso si presume,<br />

salvo prova contraria, di ammontare<br />

non inferiore alla somma<br />

corrispondente alla sanzione pecuniaria<br />

amministrativa, ovvero alla<br />

sanzione penale, in concreto applicata.<br />

Nel caso in cui sia stata irrogata<br />

una pena detentiva, solo al fine<br />

della quantificazione del danno,<br />

di cui al presente comma, il ragguaglio<br />

tra la stessa e la pena pecuniaria,<br />

ha luogo calcolando quattrocentomila<br />

per un giorno di pena detentiva»<br />

(art. 58, comma 3).<br />

Un primo commento al disposto<br />

dell’art. 58, comma 3, deve necessariamente<br />

sottolineare il deciso intento<br />

del Legislatore di rendere effettivo<br />

il principio “chi inquina, paga”;<br />

infatti, per sostenere l’inversione di<br />

tendenza normativa volta a considerare<br />

i reati contro l’ambiente aggressioni<br />

al patrimonio della generalità<br />

dei cittadini, valgono le seguenti considerazioni:<br />

l il predetto ragguaglio (previsto<br />

dall’art. 58, comma 3) della pena<br />

detentiva di euro 206 al giorno per<br />

stabilire l’entità del danno idrico ambientale<br />

è ben superiore all’importo<br />

di euro 38 previsto dall’art. 135 c.p.<br />

per operare il ragguaglio tra pena<br />

detentiva e pena pecuniaria (nel senso<br />

di stabilire il computo calcolando<br />

euro 38, o frazioni di euro 38 di<br />

pena pecuniaria per un giorno di<br />

pena detentiva);<br />

l l’art. 58, comma 3, per evitare<br />

che le sentenze di condanna dei giudici<br />

non siano conosciute dalle competenti<br />

Autorità amministrative, prevede<br />

che, in caso di sentenza di condanna<br />

in sede penale o di emanazione<br />

di sentenza di patteggiamento (ai<br />

sensi dell’art. 444 c.p.p.), la cancelleria<br />

del giudice che ha emanato il<br />

provvedimento trasmetta copia dello<br />

stesso al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.<br />

Inoltre, gli enti previsti dall’art.<br />

56, comma 1, debbono dare pronta-<br />

mente notizia dell’avvenuta erogazione<br />

delle sanzioni amministrative<br />

al Ministero dell’ambiente al fine<br />

del recupero del danno ambientale.<br />

La straordinaria novità della norma,<br />

contenuta nell’art. 58, comma 4,<br />

D.Lgs. n. 152/1999, nel nostro ordinamento<br />

giuridico è evidente; vale a<br />

dire che chi inquina paga e se si<br />

sottrae agli obblighi civilistici del<br />

risarcimento del danno e del risanamento<br />

ambientale è punito severamente<br />

per tali inadempimenti. In<br />

questo modo, analogamente a quanto<br />

disposto dall’art. 51-bis, D.Lgs.<br />

n. 22/1997 (che punisce chi non procede<br />

alla bonifica ambientale secondo<br />

il procedimento previsto dall’art.<br />

17, D.Lgs. n. 22/1997 con la pena<br />

dell’arresto da sei mesi a un anno e<br />

con l’ammenda da euro 2.582 a euro<br />

25.822, salvo prevedere la pena<br />

dell’arresto da un anno a due anni e<br />

la pena dell’ammenda da euro<br />

5.164 a euro 51.645 se l’inquinamento<br />

è provocato da rifiuti pericolosi),<br />

anche l’art. 58, comma 4,<br />

D.Lgs. n. 152/1999, punisce l’inadempimento<br />

civilistico da parte dell’inquinatore<br />

con l’obbligazione di<br />

risarcimento del danno e di risanamento<br />

idrico-ambientale.<br />

In definitiva, il D.Lgs. n.<br />

152/1999, è fondamentale per assicurare<br />

il risanamento ambientale, poiché<br />

appronta gli strumenti giuridici<br />

atti ad attuare il ristoro ambientale<br />

delle risorse idriche nazionali, per assicurare<br />

la bonifica delle aree inquinate<br />

con l’indicazione dei soggetti<br />

onerati e degli adempimenti da compiere.<br />

A questo proposito, occorre<br />

notare che fino a oggi le bonifiche<br />

delle aree compromesse elevato rischio<br />

ambientale sono state spesso<br />

ostacolate dai costi proibitivi di risanamento,<br />

dal complesso intreccio delle<br />

competenze amministrative e, soprattutto,<br />

dalla mancanza di una precisa<br />

indicazione normativa dei soggetti<br />

obbligati, la quale è, certamente,<br />

necessaria nel caso di attività prolungata<br />

nel tempo e con successione,<br />

nello stesso luogo, delle varie attività<br />

di soggetti giuridici diversi. l<br />

XXVI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


La Suprema Corte respinge l’integrazione con l’ordine di interruzione dell’energia elettrica<br />

Per i tralicci radiofonici abusivi<br />

basta il sequestro preventivo<br />

Il sequestro preventivo di un traliccio per trasmissioni radiofoniche realizzato in violazione delle norme<br />

in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e di beni culturali e ambientali nonché dei<br />

provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche, in quanto privo delle necessarie autorizzazioni del<br />

Comune e delle altre Autorità amministrative competenti sotto i suddetti profili, non può essere<br />

integrato dall’ulteriore ordine di interruzione dell’energia elettrica. Infatti, non si ravvisa alcun nesso di<br />

pertinenza tra quest’ultimo provvedimento, l’interesse tutelato dalle norme citate e le esigenze cautelari<br />

che questa misura dovrebbe soddisfare. Sono le conclusioni espresse nella sentenza della Cassazione<br />

penale 5 febbraio 2002, n. 4070, che si inserisce, peraltro, in un orientamento giurisprudenziale recente<br />

a favore del sequestro come misura da applicarsi anche a opera abusiva completata. “A giochi fermi”<br />

possono essere fatte ulteriori considerazioni come sul fatto che il sequestro, generalmente finalizzato<br />

alla sottrazione del bene alla disponibilità dell’indagato allo scopo di impedergli la prosecuzione<br />

dell’attività abusiva e, quindi, il perpetrarsi o aggravarsi della lesione al corretto assetto del territorio e<br />

ai beni ambientali tutelati, male si applica a un impianto per trasmissioni radiofoniche, dal momento che<br />

non è ipotizzabile un “uso” in senso proprio del traliccio se non, per l’appunto, quale mezzo strumentale<br />

alla trasmissione radiofonica.<br />

Corte di Cassazione, sez. III pen., 5 febbraio 2002, n. 4070 RGN 26559/01<br />

Svolgimento del processo<br />

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di<br />

Velletri, con decreto del 1˚ febbraio 2001, dispose, nei<br />

confronti di Castiello Giuseppe, il sequestro preventivo<br />

di un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per<br />

trasmissioni radiofoniche in relazione ai reati di cui<br />

all’art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />

all’art. 163 D.Lgs. 490/1999, agli artt. 18 e 20 legge 2<br />

febbraio 1974, n. 64, ed all’art. 30 della legge 394/1991<br />

perché lo stesso era stato realizzato senza autorizzazione<br />

edilizia del comune e senza l’autorizzazione della<br />

sovrintendenza, del genio civile e dell’Ente parco.<br />

Con provvedimento del 12 aprile 2001, il medesimo<br />

giudice per le indagini preliminari integrò il detto decreto<br />

di sequestro preventivo ordinando la disattivazione<br />

dell’energia elettrica all’impianto di radiodiffusione in<br />

sequestro.<br />

Contro quest’ultimo provvedimento il Castiello propone<br />

ricorso per cassazione deducendo che il giudice<br />

per le indagini preliminari ha erroneamente applicato la<br />

legge, interferendo in una potestà riservata all’autorità<br />

amministrativa. Osserva preliminarmente che egli rappresenta<br />

la s.r.l. Radioincontro, testata giornalistica registrata,<br />

la quale è proprietaria dell’antenna in questione,<br />

installata su un traliccio a norma con la normativa<br />

INSERTO<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Giurisprudenza<br />

vigente in tema di radiodiffuzione. Tale traliccio il 28<br />

dicembre 1999 era stato divelto dalla caduta del traliccio<br />

di Radio Subasio. Il Castiello quindi richiese al<br />

comune di Rocca di Papa autorizzazione al ripristino<br />

del traliccio (ottenuta il 3 maggio 2000) e successivamente<br />

ottenne il nulla osta provvisorio dell’ente parco,<br />

la autorizzazione provvisoria del Ministero dei beni<br />

ambientali e la autorizzazione della regione, ufficio del<br />

genio civile. Dopo tali autorizzazioni egli provvide a<br />

ripristinare il traliccio, che però il 21 novembre 2000 fu<br />

sequestrato dal giudice per le indagini preliminari del<br />

Tribunale di Velletri che riteneva che i lavori fossero<br />

stati eseguiti in difformità dalle dette autorizzazioni.<br />

Ciò senza però considerare la situazione di sicuro abusivismo<br />

edilizio in cui versavano gli altri impianti di<br />

radiodiffusione esistenti sul posto. Il 1˚ febbraio 2001<br />

fu emesso un altro decreto di sequestro preventivo nei<br />

confronti del ricorrente per un impianto di radiodiffusione<br />

appartenente ad una diversa società, la Terranova<br />

s.r.l. Il 12 aprile 2001 fu, infine, emesso il decreto di<br />

disattivazione dell’energia elettrica all’impianto già sequestrato.<br />

Sostiene quindi il ricorrente che tale decreto,<br />

oltre ad essere illegittimo, esula dalla competenza del<br />

giudice ordinario. Invero la disattivazione dell’energia<br />

elettrica ha di fatto comportato l’interruzione delle trasmissioni<br />

(e quindi dell’utilizzo della concessione di<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXVII


TUTELA AMBIENTALE<br />

Giurisprudenza<br />

cui la società è titolare). Orbene, i provvedimenti che<br />

inficiano le concessioni di radiodiffusione non possono<br />

essere disposti dal giudice ordinario rientrando nel potere<br />

del Ministero delle comunicazioni, il quale peraltro<br />

può sospendere le dette concessioni soltanto in ben<br />

precise fattispecie, fra le quali non rientra un presunto<br />

reato urbanistico. Di conseguenza, il giudice ordinario,<br />

disponendo la sospensione delle trasmissioni della testata<br />

giornalistica, ha compresso il diritto costituzionalmente<br />

garantito alla libera manifestazione del pensiero<br />

ed il diritto di informazione. Nella specie inoltre non si<br />

è nemmeno in presenza di reati commessi col mezzo<br />

radiofonico né ad invasione ed utilizzo di frequenze<br />

concesse a terzi. Vi è quindi difetto di giurisdizione del<br />

giudice ordinario. Il giudice per le indagini preliminari<br />

avrebbe dovuto limitarsi ad adottare le sole misure<br />

strumentali all’accertamento del reato edilizio e ad evitare<br />

ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 321 c.p.p.<br />

L’interruzione dell’energia elettrica non soddisfa nessuna<br />

delle due suddette esigenze ma comprime soltanto il<br />

diritto di ricevere informazione dalla testata giornalistica.<br />

Del resto il sequestro preventivo non può avere ad<br />

oggetto un’attività ma solo il risultato di un’attività<br />

perché non è destinato a svolgere una atipica funzione<br />

inibitoria di comportamenti rilevanti penalmente. L’oggetto<br />

del sequestro avrebbe dovuto essere circoscritto<br />

esclusivamente all’elemento costituente il presunto reato<br />

edilizio, escludendo tutto ciò che è penalmente irrilevante<br />

ed evitando che gli effetti della misura cautelare<br />

si estendessero ad attività estranee. E l’attività di radiodiffusione,<br />

autorizzata dal ministero, è pienamente lecita<br />

ed autonoma e distinta rispetto al presunto abuso<br />

edilizio.<br />

Motivi della decisione<br />

Il ricorso è fondato dal momento che - come ha<br />

esattamente rilevato il Procuratore generale nella sua<br />

requisitoria - non è possibile rinvenire alcun nesso di<br />

pertinenza fra il provvedimento impugnato (con cui, in<br />

sostanza, viene ordinato alla società fornitrice dell’energia<br />

elettrica di interrompere la fornitura di energia all’impianto<br />

di radiodiffusione in questione) ed i reati per i<br />

quali il sequestro preventivo è stato disposto e le esigenze<br />

cautelari che il provvedimento dovrebbe soddisfare.<br />

L’impianto di radiodiffusione in questione, consistente<br />

in un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per<br />

trasmissioni radiofoniche, fu infatti sottoposto a sequestro<br />

preventivo dal giudice per le indagini preliminari del<br />

Tribunale di Velletri con decreto del 1˚ febbraio 2001, in<br />

relazione ai reati di cui all’art. 20, lett. c), della legge 28<br />

febbraio 1985, n. 47, all’art. 163 D.Lgs. 490/1999, agli<br />

artt. 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed all’art. 30<br />

della legge 394/1991 perché lo stesso era stato realizzato<br />

senza concessione edilizia del comune e senza l’autorizzazione<br />

della sovrintendenza, del genio civile e dell’Ente<br />

parco. Tale decreto di sequestro non risulta essere stato<br />

impugnato. In data 12 aprile 2001, il medesimo giudice<br />

per le indagini preliminari emise altro provvedimento del<br />

seguente testuale tenore: «ad integrazione del decreto di<br />

INSERTO<br />

sequestro preventivo dell’1/2/01, ordina la disattivazione<br />

dell’energia elettrica all’impianto di radiodiffusione in<br />

sequestro». Il provvedimento fu preso dietro richiesta del<br />

pubblico ministero, il quale si era limitato a rilevare che<br />

la richiesta stessa era diretta «al fine di poter perseguire<br />

utilmente le finalità per le quali il sequestro stesso è stato<br />

disposto».<br />

Orbene, è di tutta evidenza, innanzitutto, l’assoluta<br />

mancanza di motivazione del provvedimento impugnato,<br />

il quale nemmeno fa generico riferimento alle ragioni<br />

indicate dal pubblico ministero nella sua richiesta.<br />

Qualora però si debba ritenere che l’ordine di cessazione<br />

della fornitura di energia elettrica sia stato dato<br />

per le ragioni indicate nella richiesta del pubblico ministero,<br />

emerge chiaramente la illegittimità del provvedimento<br />

stesso, essendo evidente come esso sia del tutto<br />

estraneo alla finalità di impedire le ulteriori conseguenze<br />

dannose dei reati ipotizzati.<br />

È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di<br />

questa Suprema Corte, l’esigenza cautelare richiesta<br />

dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile<br />

anche per reati per i quali sia cessata la condotta<br />

o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e<br />

ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la<br />

misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che<br />

esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze<br />

che il sequestro preventivo tende ad evitare<br />

sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata,<br />

di modo che è ammissibile il sequestro preventivo di<br />

una costruzione abusiva già terminata perché le conseguenze<br />

che la misura cautelare è destinata ad evitare<br />

devono identificarsi, in materia urbanistica, nell’ordinato<br />

assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e<br />

governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e<br />

nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell’ambiente<br />

naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni<br />

storico-artistici ed ambientali (sez. III, 15 febbraio<br />

2000, Scritturale, m. 216.341; sez. III, 15 gennaio 1997,<br />

Messina, m. 207.884). È però anche vero che tali esigenze<br />

cautelari possono semmai giustificare il sequestro,<br />

disposto in data 1˚ febbraio 2001, del traliccio in questione<br />

abusivamente realizzato in violazione delle norme<br />

urbanistiche, antisismiche ed ambientali, ma non<br />

possono giustificare invece l’ordine di interruzione della<br />

fornitura di energia elettrica, dal momento che la<br />

prosecuzione o meno di tale fornitura all’impianto già<br />

sequestrato appare - di per sé - del tutto irrilevante<br />

rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all’ordinato<br />

assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia<br />

dell’ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione<br />

dei beni storico-artistici ed ambientali, conseguenze<br />

queste per evitare le quali possono eventualmente<br />

essere adottate più pertinenti misure, qualora non<br />

fosse sufficiente il solo sequestro dell’impianto.<br />

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere<br />

annullato senza rinvio.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio<br />

il provvedimento impugnato.<br />

XXVIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


COMMENTO<br />

ll fatto e la vicenda<br />

processuale<br />

La vicenda si articola in due momenti<br />

successivi che hanno visto<br />

l’emanazione di due diverse misure<br />

cautelari da parte del Giudice per le<br />

indagini preliminari.<br />

Il sequestro del traliccio<br />

In un primo momento, il Giudice<br />

per le indagini preliminari del Tribunale<br />

di Velletri, con decreto 1˚ febbraio<br />

2001, disponeva il sequestro<br />

preventivo di un traliccio con quattro<br />

antenne per trasmissioni radiofoniche,<br />

in relazione ai reati di cui:<br />

l all’art. 20, lettera c), legge 28<br />

febbraio 1985, n. 47 [1] ,<br />

l all’art. 163, D.Lgs. 29 ottobre<br />

1999, n. 490 [2] ,<br />

l agli artt. 18 e 20, legge 2 febbraio<br />

1974, n. 64 [3] ,<br />

l all’art. 30 della legge 6 dicembre<br />

1991 n. 394 [4] ,<br />

contestandone la realizzazione,<br />

in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico,<br />

in assenza della concessione<br />

edilizia del Comune e delle<br />

autorizzazioni della Sovrintendenza,<br />

del Genio Civile e dell’Ente Parco.<br />

Questo primo provvedimento<br />

non veniva impugnato.<br />

La disattivazione<br />

dell’energia elettrica<br />

Successivamente, con atto del 12<br />

aprile 2001, su richiesta avanzata dal<br />

Pubblico Ministero «al fine di poter<br />

perseguire utilmente le finalità per le<br />

quali il sequestro stesso è stato disposto»,<br />

il Giudice decideva di<br />

“integrare” la misura cautelare già<br />

adottata ordinando «la disattivazione<br />

dell’energia elettrica all’impianto di<br />

radiodiffusione in sequestro».<br />

Contro quest’ultimo provvedimen-<br />

INSERTO<br />

di Emanuela Gallo, avvocato in Milano, studio Gianni Origoni Grippo & Partners<br />

to veniva proposto ricorso per Cassazione,<br />

deducendosi l’illegittimità della<br />

misura adottata nonché l’incompetenza<br />

del Giudice alla sua emanazione<br />

e l’interferenza di questo con una<br />

potestà dell’Autorità amministrativa.<br />

L’intervento cautelare disposto con riferimento<br />

all’uso dell’energia elettrica<br />

veniva, infatti, censurato sotto due<br />

diversi profili:<br />

l innanzitutto, la sua adozione avrebbe<br />

determinato, come unica e immediata<br />

conseguenza, l’interruzione delle trasmissioni<br />

radiotelevisive. In altre parole,<br />

l’ordine di disattivazione dell’energia<br />

elettrica avrebbe colpito l’attività<br />

di radiodiffusione, incidendo indirettamente<br />

sulla validità della relativa concessione<br />

e comprimendo i diritti costituzionalmente<br />

garantiti alla libera manifestazione<br />

del pensiero e di informazione.<br />

Conseguenze si sarebbero configurate<br />

del tutto illegittime, considerato<br />

che l’interruzione dell’energia elettrica<br />

non risulta strumentale all’accertamento<br />

del reato edilizio contestato. Inoltre,<br />

l’attività di radiodiffusione, del tutto<br />

distinta dal presunto abuso edilizio, è<br />

fondata su idonei titoli autorizzativi la<br />

cui validità non è posta in discussione<br />

nel procedimento penale, dal momento<br />

che i reati imputati al ricorrente nulla<br />

hanno a che vedere con l’esercizio,<br />

le modalità e i contenuti dell’attività di<br />

telecomunicazione;<br />

l in secondo luogo - è sempre tesi<br />

sostenuta dal ricorrente - il provvedimento<br />

espone il fianco a contestazioni<br />

di illegittimità per incompetenza.<br />

L’interruzione dell’energia elettrica -<br />

o, meglio, la conseguente sospensione<br />

di fatto della concessione alla radiodiffusione<br />

- è un’iniziativa che<br />

non può essere ordinata dal Giudice<br />

ordinario. Infatti, gli atti che inficiano<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Commento<br />

le concessioni di radiodiffusione non<br />

possono essere disposti dall’Autorità<br />

giurisdizionale, rientrando, viceversa,<br />

in via esclusiva nel potere del Ministero<br />

delle Comunicazioni, il quale, peraltro,<br />

può esercitarlo solo a fronte di<br />

precise fattispecie, strettamente collegate<br />

a violazioni di norme in materia<br />

di telecomunicazione, fra le quali non<br />

rientrano i reati urbanistici.<br />

Ad avviso del ricorrente, il Giudice<br />

per le indagini preliminari avrebbe<br />

dovuto limitarsi ad adottare le<br />

sole misure strumentali all’accertamento<br />

dei reati edilizi, escludendo<br />

quanto penalmente irrilevante ai fini<br />

del procedimento pendente ed evitando<br />

che gli effetti delle misure<br />

adottate si estendessero ad attività<br />

estranee alla vicenda processuale.<br />

La Cassazione accoglieva il ricorso,<br />

disponendo l’annullamento senza<br />

rinvio del provvedimento impugnato.<br />

Affermava, infatti, la Suprema Corte<br />

che le esigenze cautelari che scaturiscono<br />

dalla realizzazione di un manufatto<br />

in violazione delle norme urbanistiche,<br />

antisismiche e ambientali, se<br />

giustificano l’emanazione del decreto<br />

di sequestro del traliccio in questione,<br />

tuttavia non legittimano l’ordine di interruzione<br />

della fornitura di energia<br />

elettrica. La prosecuzione o meno dell’erogazione<br />

dell’impianto sottoposto<br />

a sequestro, infatti, risulta del tutto<br />

irrilevante rispetto alla possibilità di<br />

arrecare «ulteriore danno all’ordinato<br />

assetto e sviluppo del territorio o<br />

alla salvaguardia dell’ambiente naturale<br />

e alla conservazione e valorizzazione<br />

dei beni storico-artistici ed ambientali».<br />

Infine, «non è possibile rinvenire<br />

alcun nesso di pertinenza tra il<br />

provvedimento impugnato ed i reati<br />

per i quali il sequestro preventivo è<br />

[1] «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53).<br />

[2] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre<br />

1997, n. 352» (in S.O. n. 229 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302). Si veda anche M. Fabrizio, I beni ambientali<br />

nel nuovo Testo Unico in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2000, pag. VI.<br />

[3] «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» (in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76).<br />

[4] «Legge quadro sulle aree protette» (in S.O. n. 83 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXIX


TUTELA AMBIENTALE<br />

Commento<br />

stato disposto nonché le esigenze cautelari<br />

che il provvedimento dovrebbe<br />

soddisfare». Qualora ritenuto necessario,<br />

il Giudice per le indagini preliminari<br />

avrebbe dovuto semmai adottare<br />

altre e «più pertinenti misure».<br />

La decisione della Cassazione<br />

e i precedenti sul punto<br />

La decisione della Corte di Cassazione<br />

si fonda sull’analisi delle finalità<br />

che il sequestro preventivo deve<br />

soddisfare a fronte di reati urbanistici<br />

e ambientali e delle conseguenze<br />

che questo provvedimento deve, in<br />

via cautelare, impedire.<br />

Afferma, infatti, la Suprema Corte<br />

che le conseguenze che il sequestro<br />

preventivo tende a evitare sono «ulteriori»<br />

rispetto alla fattispecie tipica già<br />

INSERTO<br />

realizzata. In particolare, a fronte di un<br />

immobile abusivo, «le conseguenze<br />

che la misura cautelare è destinata ad<br />

impedire devono identificarsi, in materia<br />

urbanistica, nell’ordinato assetto e<br />

sviluppo del territorio e nel corretto<br />

uso e governo conforme alla normativa<br />

urbanistica e, nei reati paesaggistici,<br />

nella salvaguardia dell’ambiente<br />

naturale e nella conservazione e valorizzazione<br />

dei beni storico-artistici».E<br />

questo tanto nell’eventualità in cui il<br />

manufatto abusivo sia ancora in corso<br />

di costruzione quanto, come nel caso<br />

in esame, se lo stesso sia già terminato.<br />

Il principio enunciato trova conferma<br />

in un orientamento giurisprudenziale<br />

ormai maggioritario [5] .<br />

Risalgono, infatti, ai primi anni dell’entrata<br />

in vigore della legge n.<br />

47/1985, le sentenze con le quali la<br />

Corte di Cassazione, individuando, in<br />

maniera rigorosa, la finalità del sequestro<br />

preventivo nell’impedire la commissione<br />

di altri reati o l’aggravamento<br />

delle conseguenze del reato attraverso<br />

lo svolgimento di attività connesse<br />

al godimento del bene sequestrato,<br />

ammetteva l’adozione del sequestro<br />

preventivo solo nell’ipotesi di<br />

manufatti abusivi in corso di realizzazione,<br />

escludendolo, viceversa, in presenza<br />

di costruzioni già ultimate [6] .<br />

Da queste premesse avevano tratto<br />

origine, poi, numerose decisioni<br />

interpretative del concetto di «ultimazione<br />

dei lavori» [7] volte, appunto,<br />

a individuare il limite temporale<br />

per la perseguibilità o meno della<br />

misura cautelare.<br />

[5] Già nel 1994 Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1994 in Riv. Giur. Edilizia 1995, parte I, 528; la sentenza della Cassazione penale,<br />

sez. II, 25 febbraio 1994 (in Mass. Pen. Cass. 1994, fasc.7, 39), sostiene che «all’adozione del sequestro preventivo non è di<br />

ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato giacché l’art. 321 c.p.p. nel disciplinare detta misura<br />

cautelare, consente tale misura quando vi è pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le<br />

conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, in base a tali finalità, da valutare con riferimento<br />

ai singoli casi, anche a reato già consumato la necessità della prevenzione potrebbe ancora sussistere»; si veda anche la sentenza<br />

della Cassazione penale, sez. III, 14 maggio 1994 (ivi, 1995, parte I, 1205). Più di recente, tra le altre, rileva la sentenza della<br />

Cassazione penale., sez. III, 10 ottobre 1996 (in Cass. pen. 1998, 1184) che, in tema di sequestro preventivo di immobile<br />

abusivo già ultimato, individua le “ulteriori” conseguenze antigiuridiche nella «libera disponibilità di una cosa pertinente al<br />

reato già consumato»; si veda anche la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 22 ottobre 1998, n. 3185 (in Cass. pen. 2000,<br />

1027). La Corte di Cassazione in esame, poi, cita, a sostegno della propria posizione, le sentenze della Cassazione penale, sez.<br />

III, 15 gennaio 1997, n. 78, (in Cass. pen. 1999, 624 e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia 1997, 1409) e 15 febbraio 2000 n. 735<br />

(in Cass. pen. 2001, 1576). Entrambe queste sentenze si distinguono per l’approfondimento dei temi in esame (ammissibilità del<br />

sequestro preventivo a fronte di opere ultimata, interesse protetto in materia urbanistica e ambientale e finalità cautelari del<br />

sequestro) e la sentenza in commento le ripercorre integralmente.<br />

[6] La finalità del sequestro preventivo in materia urbanistica, dalla quale deriva la sua non percorribilità in caso di opera<br />

ultimata, viene individuata dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 ottobre 1992 (in Mass. Cass. pen. 1993, 116),<br />

«nell’evitare il protrarsi delle conseguenze dell’illecito o la commissione di nuove violazioni e cioè la ripresa dei lavori<br />

abusivi». Prima vi era stata la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 4 aprile 1991 (in Cass. pen. 1991, II, 757), che, con<br />

riferimento alle finalità del sequestro preventivo in generale, aveva affermato che «il pericolo che la libera disponibilità di cosa<br />

pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso deve essere attuale e mai riferirsi a reato già perfezionato.<br />

Ne deriva che, qualora la permanenza sia cessata o siano sussistenti soltanto effetti permanenti, è inibito il provvedimento di<br />

sequestro con finalità preventive, essendo venuta meno proprio la necessità di prevenzione». Una posizione analoga è stata,<br />

tuttavia, sostenuta, anche di recente, (si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 6 agosto 2001), laddove afferma che<br />

«è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 321 c.p.p. in relazione ad immobili abusivamente costruiti ma<br />

ultimati, poiché la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all’art. 20<br />

della legge n. 47/1985, né può ritenersi, in seguito alla depenalizzazione del reato previsto dall’art. 221 T.U.L.S., che essa possa<br />

di per sé agevolare la commissione di altri illeciti penali».<br />

[7] Secondo la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 18 novembre 1993-25 gennaio 1994 (in Cass. Pen. Mass. Uff. 1994, m.<br />

196471) «il sequestro preventivo, in quanto diretto ad impedire la prosecuzione del reato, può essere disposto fino alla<br />

ultimazione dei lavori, che si verificano con il completamento delle opere di rifinitura interna». In altra decisione (Cass. pen.<br />

sez. I, 28 gennaio-23 marzo 1994, in Cass. Pen. Mass. Uff. 1994, m. 196849) viene puntualizzato che «mentre la mancanza di<br />

intonaci in una costruzione destinata ad abitazione non consente di ritenerla ultimata, per gli ovvi requisiti di adeguamento a<br />

canoni di sanità abitativa che la stessa deve presentare per i fini cui è destinata, detta carenza è ininfluente allorché l’edificio sia<br />

destinato ad esclusivo uso di magazzino» con la conseguenza che, nella seconda eventualità «non è consentito il sequestro<br />

preventivo dell’immobile in quanto la condotta dell’autore del reato non può essere più causa di conseguenze illecite». In caso<br />

di immobile a fini abitativi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo è ammissibile anche se l’opera è completata da un<br />

punto di vista strutturale ma la stessa sia priva di licenza di abitabilità (si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 7<br />

novembre 1991) ovvero, in relazione a un immobile a uso non abitativo, qualora questo sia sprovvisto del certificato di agibilità<br />

sanitaria (Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 1992, in Mass. Cass. Pen. 1992, 115).<br />

XXX www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23


Il sequestro a opera<br />

abusiva completata<br />

A questo orientamento, in genere<br />

più datato, si è venuta contrapponendo<br />

una più recente interpretazione<br />

giurisprudenziale, alla quale<br />

la sentenza in esame si associa<br />

e che, consentendo una più ampia<br />

applicazione del sequestro preventivo,<br />

sostiene che questo provvedimento<br />

cautelare possa essere disposto<br />

anche per quei reati per i<br />

quali sia cessata la condotta o, comunque,<br />

siano perfezionati gli elementi<br />

costitutivi e, dunque, nel caso<br />

di reati edilizi, anche a opera<br />

abusiva completata [8] .<br />

Nell’ipotesi di violazioni edilizie e<br />

urbanistiche, infatti, l’interesse sostanziale<br />

tutelato dall’ordinamento (ulteriore<br />

rispetto all’interesse formale alla<br />

realizzazione della costruzione nel rispetto<br />

della concessione edilizia), è<br />

individuabile nell’assetto urbanistico<br />

del territorio in conformità alla normativa<br />

vigente e nella protezione dei beni<br />

storici, artistici e ambientali. La lesione<br />

di quessto interesse, di fatto, si<br />

protrae anche dopo che l’attività illegittima<br />

abbia esaurito il suo iter, ovvero<br />

anche successivamente alla compiuta<br />

realizzazione dell’immobile. Infatti,<br />

l’utilizzo e la disponibilità in sé<br />

dell’immobile abusivo, nonostante<br />

non aggiungano nulla al perfezionamento<br />

del reato o alla lesione del bene<br />

giuridico tutelato, tuttavia protraggono<br />

e aggravano le lesioni dell’equilibrio<br />

urbanistico del territorio, giusti-<br />

INSERTO<br />

ficando così pienamente l’adozione<br />

del sequestro preventivo [9] .<br />

D’altro canto, l’edificazione<br />

abusiva per carenza di idoneo titolo<br />

autorizzativo costituisce una fattispecie<br />

di reato indipendentemente<br />

dalla realizzazione in via definitiva<br />

e completa di opere stabili, in<br />

quanto il pregiudizio al bene tutelato<br />

deriva dalla presenza di per<br />

sé, sul territorio, di un elemento<br />

estraneo all’ordine edilizio e ambientale<br />

[10] .<br />

In altre parole, secondo l’orientamento<br />

giurisprudenziale maggioritario,<br />

le conseguenze che il Legislatore<br />

ha inteso neutralizzare attraverso<br />

il sequestro preventivo di cui<br />

all’art. 321 c.p.p. non sono individuabili<br />

- o almeno non solo - nella<br />

condotta dei reati formali né nell’evento<br />

naturalistico che integra la<br />

consumazione dei reati materiali,<br />

ma sono quelle “ulteriori” alla fattispecie<br />

tipica già realizzata. Queste<br />

conseguenze, quindi, si identificano,<br />

anche dopo il perfezionamento<br />

del reato, nel perpetuarsi nel tempo<br />

dell’offesa del bene. Per questi<br />

motivi, nell’ipotesi di reati edilizi,<br />

urbanistici e ambientali, la misura<br />

cautelare non può trovare un limite<br />

nella cessazione della fattispecie<br />

delittuosa o nel perfezionamento<br />

degli elementi costitutivi del reato,<br />

bensì deve coinvolgere l’opera illegittimamente<br />

realizzata anche se<br />

già ultimata.<br />

Nel caso di specie, quindi, la Corte<br />

di Cassazione, con la sentenza 5<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Commento<br />

febbraio 2002, n. 4070:<br />

l da una parte, si è pronunciata<br />

per la validità del decreto di sequestro<br />

preventivo - caratteristica tra<br />

l’altro non posta in discussione<br />

dal ricorrente - in ragione delle<br />

esigenze cautelari che devono essere<br />

soddisfatte a fronte dei reati<br />

urbanistici e anche in presenza di<br />

un’opera edilizia abusiva (il traliccio)<br />

già ultimata;<br />

l dall’altra, con argomentazioni<br />

esclusivamente a contrario, ha ritenuto<br />

illegittimo il successivo provvedimento<br />

di disattivazione dell’energia<br />

elettrica in quanto «del tutto<br />

estraneo a quelle finalità di impedire<br />

le ulteriori conseguenze dannose<br />

dei reati ipotizzati» che hanno<br />

poco prima supportato l’esperibilità<br />

della misura cautelare tipica.<br />

Considerazioni a margine<br />

La sentenza della Corte di Cassazione<br />

in commento risulta particolarmente<br />

interessante e meritevole di<br />

nota soprattutto per quello che “non<br />

ha detto” e che era, viceversa, auspicabile,<br />

considerati i presupposti del<br />

processo, piuttosto che per le argomentazioni<br />

portate a fondamento<br />

della propria decisione.<br />

Appare, infatti, del tutto evidente<br />

come questa pronuncia - nonostante<br />

confermi un orientamento<br />

giurisprudenziale ormai consolidato<br />

in tema di ammissibilità del sequestro<br />

preventivo a fronte di reati<br />

urbanistici e prospetti una soluzione<br />

ineccepibile sotto il profilo<br />

[8] Tra le altre, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1994 (in Riv. Giur. Edilizia 1995, I, 528), 23<br />

febbraio 1995, n. 562 (in Cass. Pen. 1996, 26969) e 10 aprile 2000 (in Riv. Giur. Edilizia 2001, I, 1013). Opta per<br />

l’ammissibilità del sequestro preventivo anche per l’ipotesi di assenza di attività edificatoria in corso di realizzazione, «in<br />

quanto la libera disponibilità dell’immobile da parte dell’indagato può essere concretamente utilizzata dal medesimo per<br />

proseguire la condotta abusiva», la sentenza della Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1999, n. 1381 (in Riv. Giuri. Edilizia 2000, I,<br />

687).<br />

[9] Di questo avviso, a titolo esemplificativo, è la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 12 maggio 1995, n,1756 (in Giust. Pen.<br />

1996, II, 56), ma anche quelle della Cassazione penale, sez. VI, 2 marzo 1998 n. 3396 (in Ced 2000), della Cassazione penale,<br />

sez. III, 4 maggio 1998 n. 6671 (in Ced 1998) e 8 luglio 1999 n. 2530 (in Cass. Pen. 2001, 244). Interessante l’argomentazione<br />

della Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2000 (in Riv. Trim. dir. Pen. Economia, 2000, 1129), sull’interpretazione del concetto di<br />

urbanistica: «l’urbanistica, come disciplina dell’uso del territorio (art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), coinvolge tutti gli<br />

aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e trasformazione del suolo, nonché la protezione dell’ambiente e tende<br />

alla tutela effettiva del regolare assetto del territorio, più che alla mera salvaguardia dell’esercizio del controllo preventivo delle<br />

autorità amministrative competenti sull’attività edificatoria».<br />

[10] Sulla rilevanza giuridica di «qualunque attività atta a produrre modificazione dello stato dei luoghi», si vedano le sentenze della<br />

Cassazione penale, sez. fer. 24 luglio-19 settembre 1997 (in Riv. Giur. Edilizia 1998, I, 1029), della Cassazione penale, sez. III.,<br />

28 gennaio-7 marzo 1997 (in Riv. Giur. Edilizia 1998, I, 1030).<br />

24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXXI


TUTELA AMBIENTALE<br />

Commento<br />

rigorosamente formale e giuridico<br />

- offra diversi spunti di riflessione<br />

per la particolarità della fattispecie<br />

considerata (impianto per le<br />

trasmissioni radiofoniche), per i<br />

motivi di illegittimità sollevati dal<br />

ricorrente nonché per i profili che<br />

la Suprema Corte lascia aperti o<br />

parzialmente inevasi.<br />

Infatti, come riportato, la sentenza<br />

si limita a ritenere «irrilevante»<br />

e, quindi, «non pertinente»<br />

il provvedimento impugnato. Eppure,<br />

proprio partendo dalle argomentazioni<br />

utilizzate per fondare<br />

l’ammissibilità del sequestro preventivo,<br />

sembra ragionevole il<br />

dubbio che l’intenzione del Pubblico<br />

Ministero nel chiedere l’ordine<br />

di interruzione dell’energia elettrica,<br />

poi avallato dal Giudice per le<br />

indagini preliminari, fosse esattamente<br />

quella di perseguire la tutela<br />

effettiva del bene leso.<br />

L’orientamento giurisprudenziale<br />

a cui la Suprema Corte si associa<br />

per legittimare l’emanazione della<br />

misura cautelare tipica, infatti, si è<br />

sviluppato essenzialmente in tema<br />

di sequestro di immobili a uso abitativo<br />

o diverso (magazzino, attività<br />

commerciale/industriale, ecc). In<br />

queste ipotesi, tramite il sequestro<br />

si sottrae il bene alla disponibilità<br />

dell’indagato, impedendogli la prosecuzione<br />

dell’attività edilizia abusiva<br />

ovvero l’utilizzo dell’immobile<br />

già ultimato e, quindi, il perpetrarsi<br />

o aggravarsi della lesione al corretto<br />

assetto del territorio e ai beni ambientali<br />

tutelati. Si impediscono, in<br />

altre parole, quelle conseguenze «ulteriori»<br />

alla fattispecie tipica che<br />

giustificano l’emanazione della misura<br />

cautelare.<br />

Il mero sequestro di un impianto<br />

per trasmissioni radiofoniche, tuttavia,<br />

non può produrre i medesimi<br />

effetti dal momento che non è ipotizzabile<br />

un “uso” in senso proprio del<br />

traliccio se non, per l’appunto, quale<br />

INSERTO<br />

mezzo strumentale alla trasmissione<br />

radiofonica. La funzione di questo<br />

manufatto, nella quale si esplicita il<br />

suo utilizzo da parte dell’indagato,<br />

sta proprio nella ricezione e trasmissione<br />

dei segnali radiofonici che, a<br />

loro volta, si producono grazie al<br />

passaggio dell’energia elettrica.<br />

Occorre, inoltre, considerare che<br />

per l’esercizio dell’attività in esame<br />

sono necessari atti autorizzativi che<br />

coinvolgono profili e Autorità amministrative<br />

diverse:<br />

l l’attività in sé (radiodiffusione)<br />

e, quindi, la valutazione del Ministero<br />

delle Comunicazioni e dell’Autorità<br />

Garante per le Comunicazioni;<br />

l i suoi effetti (emanazione di onde<br />

elettromagnetiche) e, quindi, la<br />

verifica effettuata dalle Autorità sanitarie<br />

e ambientali competenti secondo<br />

le disposizioni del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>;<br />

l gli strumenti per il suo esercizio<br />

(antenne, tralicci e installazioni analoghe<br />

a quella in esame) e, quindi, il<br />

Comune e ogni altra amministrazione<br />

competente per i profili edilizi e<br />

urbanistici.<br />

Il legittimo svolgimento dell’attività<br />

di radiodiffusione, di conseguenza,<br />

non può dedursi esclusivamente<br />

dalla sussistenza della relativa<br />

concessione, bensì richiede<br />

un’indagine a più ampio spettro.<br />

Infatti, come nella situazione esaminata,<br />

potrebbe risultare autorizzata<br />

l’attività in sé ma non uno o<br />

più dei singoli mezzi con i quali<br />

la stessa viene esercitata [11] .<br />

Alla luce di queste considerazioni<br />

non risulta del tutto censurabile<br />

il Giudice per le indagini preliminari<br />

laddove cerca di supplire<br />

alle carenze di effettività del sequestro<br />

preventivo emerse per la<br />

particolarità della fattispecie. Con<br />

l’interruzione dell’energia elettrica,<br />

infatti, l’intento perseguito dall’Autorità<br />

giurisdizionale è, con<br />

evidenza, quello di ridare effica-<br />

cia sostanziale alla misura cautelare<br />

già emessa (il Pubblico Ministero<br />

aveva utilizzato esattamente le<br />

parole «al fine di poter perseguire<br />

utilmente le finalità per le quali il<br />

sequestro stesso è stato disposto»).<br />

La limitazione inevitabilmente<br />

inferta all’attività di radiodiffusione,<br />

inoltre, sarebbe stata<br />

comunque circoscritta all’ambito<br />

territoriale di competenza dell’impianto<br />

in sequestro, rispetto al<br />

quale, tra l’altro, non sembravano<br />

di fatto sussistere tutti i requisiti<br />

autorizzativi necessari per un legittimo<br />

esercizio della medesima.<br />

La stessa Corte di Cassazione,<br />

tra l’altro, sembra essere consapevole<br />

della parziale inidoneità della misura<br />

cautelare tipica nel caso in esame.<br />

Infatti, a chiusura della sua decisione,<br />

afferma che, in alternativa al<br />

provvedimento impugnato il Giudice<br />

avrebbe potuto adottare «più pertinenti<br />

misure qualora non fosse sufficiente<br />

il solo sequestro dell’impianto»,<br />

senza, peraltro, fornire alcun<br />

indizio o suggerimento utile sulla<br />

natura di tali diversi e più idonei<br />

provvedimenti.<br />

Un approfondimento di questi<br />

profili da parte della Corte di Cassazione<br />

sarebbe stato senz’altro auspicabile<br />

considerato che il notevole<br />

sviluppo dell’attività di telecomunicazione<br />

in genere e, quindi, la crescente<br />

diffusione sul territorio di impianti<br />

analoghi a quello in esame<br />

fanno presagire che, in un prossimo<br />

futuro, questioni simili torneranno<br />

ancora all’attenzione dei Giudici di<br />

primo grado.<br />

Infine, non si può tacere che la<br />

Suprema Corte sembra lasciare<br />

del tutto inevaso il motivo di illegittimità<br />

per incompetenza sollevato<br />

dal ricorrente, perdendo l’occasione<br />

per fornire un’utile chiave<br />

di lettura della normativa in<br />

materia. l<br />

[11] La necessità di due atti autorizzativi distinti (la concessione per l’esercizio di impianti di radiodiffusione e l’autorizzazione edilizia per<br />

l’installazione dei medesimi) è confermata dalla interpretazione fornita dalla giurisprudenza agli artt. 4 e 16 della legge 6 agosto<br />

1990, n. 223. Afferma, infatti, la Cassazione penale (sez. III, sentenza n. 1599 del 4 dicembre 1995, in Cass. pen. 1997, 841) che «lungi<br />

da equiparare la concessione radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due<br />

autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica edilizia». Analogamente, si vedano le sentenze del<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 1991, n. 280 e del Tar Umbria, 22 febbraio 2001, n. 116 (in Foro amm. 2001, 1291).<br />

XXXII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23

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