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Articoli<br />
SOMMARIO<br />
In sintesi<br />
INSERTO......................................................................................................................................................... p. 9<br />
IGIENE E SICUREZZA..................................................................................................................................... p. 9<br />
AMBIENTE...................................................................................................................................................... p. 10<br />
Approfondimenti<br />
l Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore fornisce, a sue spese,<br />
i dispositivi speciali di correzione<br />
di Pierguido Soprani......................................................................................................................... p. VII<br />
l L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />
diritto e scienza sono sempre più vicine<br />
di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. XII<br />
l Non basta osservare le prescrizioni normative<br />
se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />
di Luigi Di Alberti............................................................................................................................... p. XVI<br />
l Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />
di Luciano Butti.................................................................................................................................. p. XIX<br />
l La rilevanza patrimoniale della bonifica si lega alla definizione di truffa ambientale<br />
di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. XXIV<br />
l Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />
di Emanuela Gallo............................................................................................................................. p. XXIX<br />
l Autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a regola d’arte<br />
degli abbattimenti controllati in aree antropizzate<br />
di Roberto Folchi, Luigi Minicillo e Francesco Retacchi............................................................. p. 14<br />
l Il fumo passivo negli ambienti di lavoro:<br />
la rilevanza penale di un rischio recente<br />
di Giovanni Lageard......................................................................................................................... p. 18<br />
l La nuova edizione della norma UNI 9432 sul rumore<br />
per la determinazione del livello di esposizione personale<br />
di Roberto Bottio............................................................................................................................... p. 22<br />
l Con il D.M. 5 novembre 2001 sulle norme funzionali e geometriche<br />
più sicurezza per la circolazione stradale<br />
di Pietro Giannattasio....................................................................................................................... p. 24<br />
l Il CIPE finanzia il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
di Gian Luca Spitella......................................................................................................................... p. 34<br />
l Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />
e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva<br />
di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 36<br />
l Tribunali delle acque verso l’abolizione con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251<br />
di Emanuela Gallo............................................................................................................................. p. 46<br />
l Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />
di Vincenzo Riganti........................................................................................................................... p. 56<br />
l In assenza di un provvedimento cogente<br />
restano valide le attività di recupero in esercizio<br />
di Bernardino Albertazzi................................................................................................................... p. 59<br />
l Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU carta bianca<br />
ai comuni su numero e periodicità<br />
di Luigi Lovecchio............................................................................................................................. p. 66<br />
l Emissioni acustiche più controllate per macchine<br />
e attrezzature destinate all’aperto<br />
di Giulio Bendetti............................................................................................................................... p. 68<br />
4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
l Dalla VIA all’approvvigionamento idrico<br />
il collegato infrastrutture si colora di verde<br />
di Elisabetta Mariotti......................................................................................................................... p. 74<br />
Legislazione<br />
l Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />
e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva<br />
Testo coordinato del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,<br />
con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 ............................................................ p. 41<br />
l Sostanze vietate a fini “doping”<br />
Decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2002.................................................................... p. 44<br />
l <strong>Sicurezza</strong> alimentare. Bovini<br />
Decreto del Ministero della Salute 28 ottobre 2002.................................................................... p. 44<br />
l Inquinamento atmosferico<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002, n. 261 ..... p. 84<br />
l Agenzie ambientali<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 11 ottobre 2002.................. p. 85<br />
l Dalle Regioni<br />
Rassegna di delibere e leggi regionali - novembre 2002........................................................... p. 88<br />
Prassi<br />
l Emergenza BSE<br />
Ordinanza del Ministero della Salute 27 settembre 2002.......................................................... p. 44<br />
l Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre 2002, n. 350/E....................................... p. 57<br />
l Emergenza BSE<br />
Ordinanza del Ministero della Salute 1˚ ottobre 2002 ................................................................. p. 82<br />
l Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU<br />
carta bianca ai comuni su numero e periodicità<br />
Lettera circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132......... p. 67<br />
Lettera circolare Direzione Regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410....... p. 67<br />
l Recupero di rifiuti pericolosi<br />
Decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE........................................ p. 84<br />
Giurisprudenza<br />
SOMMARIO<br />
l Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore fornisce,<br />
a sue spese, i dispositivi speciali di correzione<br />
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione sesta, 24 ottobre 2002.......................... p. III<br />
l L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />
diritto e scienza sono sempre più vicine<br />
Cassazione penale, Sez. Unite, 11 settembre 2002, n. 30328................................................. p. X<br />
l Non basta osservare le prescrizioni normative<br />
se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />
Cassazione, sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7454......................................................................... p. XV<br />
l Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />
Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611..................................................... p. XVIII<br />
l La rilevanza patrimoniale della bonifica si lega alla definizione di truffa ambientale<br />
Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002.................................................................. p. XXII<br />
l Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />
Corte di Cassazione, sez. III penale, 5 febbraio 2002, n. 4070................................................ p.XXVII<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5
SOMMARIO<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />
l Antincendio: disposizioni in materia di parcamento<br />
di autoveicoli alimentati a GPL all’interno di autorimesse<br />
Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2002<br />
l Sostanze pericolose: integrazioni al decreto 22 giugno 2001<br />
che modificava l’“Elenco dei medicinali veterinari<br />
ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno”<br />
Decreto Ministero della Salute 18 novembre 2002<br />
l Rifiuti: sotto osservazione le norme italiane sul recupero<br />
dei rifiuti pericolosi in regime semplificato<br />
Decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE<br />
l Sviluppo sostenibile: fissato il termine ultimo<br />
per la presentazione dei progetti relativi al bando per il cofinanziamento<br />
di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali<br />
Comunicato del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio<br />
l Tutela ambientale: le nuove autorizzazioni per la commercializzazione temporanea<br />
di materiali forestali di moltiplicazione non conformi ai requisiti<br />
Decisione 22 novembre 2002, n. 2002/919/CE<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
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6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
31<br />
DICEMBRE<br />
COMUNICAZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI:<br />
QUANTITÀ DI CFC IN ENTRATA, IN GIACENZA E IN USCITA<br />
I centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi (cioè delle sostanze controllate lesive<br />
dell’ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze<br />
indicate in allegato I, gruppi I e II, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare al<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio nonché al Ministero delle Attività<br />
produttive, l’informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in<br />
giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio<br />
a distruzione dovrà essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta<br />
distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati. (Art. 9, comma 6, D.M.<br />
3 ottobre 2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Centri autorizzati di raccolta dei<br />
clorofluorocarburi<br />
Semestrale 31 giugno 2003<br />
GALLERIE STRADALI: PROGRAMMA DI ILLUMINAZIONE<br />
Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predisporre entro oggi il Programma<br />
di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute<br />
nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990. (Art. 3, D.M. 5 giugno 2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Enti proprietari e concessionari<br />
di strade<br />
- -<br />
TASSE E TARIFFE GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE<br />
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza<br />
termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e<br />
destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i<br />
prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) devono versare a titolo di<br />
acconto la rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO 2) e di ossidi<br />
di azoto (NOx). Il congualgio andrà versato entro il 31 marzo del prossimo anno. In ipotesi<br />
di ritardato adempimento decorrerano l’identità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3,<br />
comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l’omesso pagamento si applicano l’indennità di mora e gli<br />
interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma<br />
dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo si applica la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 50, D.Lgs. n.<br />
504/1996). (Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997, n. 449)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di<br />
combustione (GIC) ex direttiva<br />
88/609/CEE sopra indicati<br />
RUBRICA<br />
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
SCADENZARIO<br />
Trimestrale 31 marzo 2003<br />
CARBON TAX: TASSE E TARIFFE<br />
Versamento dell’acconto dell’imposta sui consumi di carbone, coke da petrolio, bitume di<br />
origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di<br />
combustione. Il versamento dovrà avvenire a cadenza trimestrale sulla base dei quantitativi<br />
impiegati nell’anno precedente, e dovrà essere seguito dal saldo da effettuarsi entro la fine del<br />
primo trimestre dell’anno successivo, con annessa presentazione di apposita dichiarazione annuale<br />
circa i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Le somme eventualmente versate<br />
in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove, necessario,<br />
dalle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione<br />
annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7
SCADENZARIO RUBRICA<br />
31<br />
DICEMBRE<br />
Per l’inosservanza dei termini sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di<br />
somma dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i principi generali ex<br />
D.Lgs. n. 472/1997. Per ogni altro tipo di inosservanza sarà applicabile la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 8, comma 9, legge n. 498/1998). (Art. 8,<br />
commi 5, 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Esercenti impianti di combustione<br />
con utilizzo dei combustibili<br />
sopra indicati<br />
Trimestrale 31 marzo 2003<br />
COMUNICAZIONE PIANO SPOSTAMENTI CASA-LAVORO<br />
Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese<br />
con complessivamente più di 800 addetti ed ubicate nei comuni compresi nelle zone a<br />
rischio di inquinamento atmosferico, devono trasmettere al comune di appartenenza il<br />
Piano annuale degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. A tal fine<br />
dovrà essere individuato un responsabile della mobilità aziendale. Il Piano dovrà essere<br />
aggiornato con un rapporto annuale contente la descrizione delle misure adottate e dei<br />
risultati raggiunti. (Art. 3, D.M. 27 marzo 1998)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Imprese ed enti pubblici con singole<br />
unità locali con più di 300<br />
dipendenti e imprese con complessivamente<br />
più di 800 addetti<br />
ed ubicate nei comuni compresi<br />
nelle zone a rischio di inquinamento<br />
atmosferico<br />
Annuale 31 dicembre 2003<br />
CONSULENTI PER LA SICUREZZA NEI TRASPORTI: RELAZIONE ANNUALE<br />
Scade il termine entro il quale il consulente sulla sicurezza nei trasporti ex D.Lgs. n. 40/2000 deve<br />
redigere la Relazione annuale sull’attività di impresa, indicando, tra l’altro, le eventuali modifiche<br />
procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di autotrasporto,<br />
di carico e scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in<br />
condizioni ottimali di sicurezza. (Art. 4, D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40; circolare del Ministero dei<br />
Trasporti e della Navigazione 6 marzo 2000 n. U di GMOT n. A9 - prot. N. 513/4915/10)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Consulenti per la sicurezza<br />
nei trasporti<br />
Annuale 31 dicembre 2003<br />
FANGHI DA AGRICOLTURA: INVIO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO<br />
I produttori dei fanghi destinati all’agricoltura devono inviare entro oggi alla Regione di<br />
appartenenza una copia dei registri di carico e scarico contenenti le operazioni relative ai fanghi<br />
medesimi. I trasgressori potranno andare soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria della<br />
somma da euro 516,46 a euro 3098,74. (Art. 14, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Produttori dei fanghi destinati<br />
all’agricoltura<br />
Annuale 31 dicembre 2003<br />
INVIO PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE<br />
Le Regioni e le province autonome devono informare il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del territorio circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di<br />
impatto ambientale in corso, unitamente allo stato di definizione delle cartografie e dei<br />
correlati strumenti informativi. (Art. 4, comma 4, D.P.R. 12 aprile 1996)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Regioni e province autonome di<br />
Trento e Bolzano Annuale 31 dicembre 2003<br />
8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
IN SINTESI<br />
Inserto<br />
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
SENTENZE E COMMENTI ................................................................................................................................................. da pag. III<br />
Repertorio di giurisprudenza (II parte) - <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> pubblica la seconda parte del repertorio di giurisprudenza<br />
(la prima parte è stata pubblicata sul n. 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>) che raccoglie i commenti di alcune delle più<br />
interessanti sentenze in materia di sicurezza e di ambiente emanate nel 2002. Tra i temi affrontati: l’obbligo di acquisto dei<br />
dispositivi speciali di correzione per i lavoratori che utilizzano i videoterminali (Corte di Giustizia delle comunità europee,<br />
sezione sesta, 24 ottobre 2002), l’accertamento giuridico del nesso causale nei reati colposi e, in particolare, rispetto<br />
all’attività del medico (Cassazione penale, sez. Unite, 11 settembre 2002, n. 30328) e la responsabilità “allargata” del datore-<br />
di lavoro per la tutela del lavoratore che operi con una macchina pericolosa (Cassazione civile, sez. lav. , 21 maggio 2002, n.<br />
7454). Per quanto riguarda l’ambiente, pronunce importanti sono state emanate riguardo le terre e rocce da scavo (Corte di<br />
Cassazione, sez. III penale, 12 luglio 2002, n. 26611), la natura finanziaria dell’obbligazione risarcitoria del danno patrimoniale,<br />
elemento oggettivo del reato di truffa nel diritto penale ambientale (Tribunale penale di Milano, sezione X, 20 maggio<br />
2002) e il sequestro preventivo come misura sanzionatoria sufficiente da adottare nel caso di un traliccio per trasmissioni<br />
radiofoniche abusivo (Corte di Cassazione, sezione III penale, 5 febbraio 2002, n. 4070).<br />
Igiene e sicurezza<br />
ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 14<br />
Abbattimenti controllati con esplosivi in aree antropizzate: autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a<br />
regola d’arte - Nell’articolo è fornito un inquadramento legislativo e normativo ed è suggerito uno schema di approccio<br />
metodologico per lo svolgimento a regola d’arte di abbattimenti controllati con esplosivi in aree antropizzate. In Italia si<br />
lamenta la mancanza di specifiche indicazioni e norme per l’esecuzione di lavori con esplosivi. In carenza di specifici<br />
riferimenti legislativi accade, di frequente, che l’impiego di migliaia di chili di esplosivo sia autorizzato senza uno specifico<br />
progetto di esecuzione e di controllo. L’esperienza insegna, tuttavia, che da ciò spesso segue un elevato contenzioso<br />
giudiziario, talvolta anche danni irreparabili. Diviene, pertanto, necessario adottare riferimenti non specifici, ad esempio il<br />
D.Lgs. n. 626/1994, il D.Lgs. n. 624/1994 e il D.P.R. n. 547/1955, affrontando il lavoro con la buona pratica derivante dalla<br />
competenza e dall’esperienza.<br />
IGIENE DEL LAVORO<br />
ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 18<br />
Il fumo passivo negli ambienti di lavoro: la rilevanza penale - È sufficiente un fondato sospetto di pericolosità per<br />
fare scattare l’obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro. Infatti, sulla scorta dei generali principi di prudenza e di<br />
prevenzione che caratterizzano la materia come anche della giurisprudenza più accorta, il grado di evidenza scientifica<br />
della nocività di un qualsiasi fattore di rischio non deve essere particolarmente elevato. Ben diversa è la prova richiesta ai<br />
fini della responsabilità penale in caso di lesioni o morte del lavoratore a seguito dell’esposizione al fattore di rischio in<br />
questione, cioé il fumo passivo. La monografia n. 83 dell’International Agency of Research on Cancer sul fumo passivo e la<br />
circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, sono disponibili al link “Fumo passivo: verso il divieto in tutti i<br />
locali aperti al pubblico” all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />
Sostanze vietate a fini doping - Il decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2002 reca la lista delle<br />
sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considero doping ai sensi dell’art. 1, legge n. 376/2000 (in S.O. n. 217<br />
alla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n. 278 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />
<strong>Sicurezza</strong> alimentari. Bovini - Il decreto del Ministero della Salute 28 maggio 2002 prescrive, a carico dei fornitori di<br />
marche auricolari e già iscritti nell’apposito elenco di legge, il nuovo onere di presentare un’attestazione ufficiale in corso<br />
di validità rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che, in<br />
base ad analisi e prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate risultano conformi alle caratteristiche tecnicosanitarie<br />
di cui all’Allegato I, D.P.R. n. 437/2000 e succ. modd.<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 44<br />
Emergenza BSE - L’ordinanza 27 settembre 2002 proroga al 30 settembre 2003 il regime di gestione emergenziale<br />
definito dall’ordinanza del Ministro della Sanità 27 marzo 2001 e succ. modd., in materia di protezione contro le<br />
encefalopatie spongiformi trasmissibili. (in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2002, n. 270)<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9
SINTESI RUBRICA<br />
RUMORE<br />
ARTICOLO.............................................................................................................................………………......................... a pag. 22<br />
La nuova edizione della norma UNI 9432 sul rumore per la determinazione del livello di esposizione personale - Nel<br />
mese di ottobre 2002 è stata pubblicata la nuova norma UNI 9432, «Acustica - Determinazione del livello di esposizione<br />
personale al rumore nell’ambiente di lavoro», che sostituisce l’edizione precedente del 1989, elaborata congiuntamente dalle<br />
Commissioni Acustica e <strong>Sicurezza</strong> dell’UNI. Questa revisione si è resa necessaria per accogliere tutti i chiarimenti e le innovazioni<br />
dopo più di dieci anni di applicazione del decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277, che attraversa la normativa europea in<br />
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
ARTICOLO.............................................................................................................………………......................................... a pag. 24<br />
Il quadro della normativa e le nuove disposizioni per la costruzione in sicurezza delle infrastrutture - Le norme<br />
riguardanti la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture stradali sono in continua evoluzione per effetto sia del<br />
processo di unificazione europea sia dell’evoluzione degli studi e delle ricerche. Di recente, l’attività normativa si è<br />
notevolmente incrementata anche per la maggiore sensibilità che si è sviluppata nel nostro Paese riguardo alla sicurezza<br />
della circolazione, stimolata dalla legge n. 144/1999 istitutiva del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale. Il decreto 5<br />
novembre 2001, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», che si basa essenzialmente su uno studio<br />
coordinato dall’Università di Trieste approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali,<br />
progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR e, successivamente, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è<br />
improntato, soprattutto, al miglioramento della sicurezza della circolazione e introduce sostanziali modifiche rispetto alle<br />
precedenti norme del CNR. Il testo del decreto 5 novembre 2001 è disponibile al link “<strong>Sicurezza</strong> dei trasporti: le nuove<br />
norme geometriche per la costruzione delle strade” all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
ARTICOLO.............................................................................................................................………………......................... a pag. 34<br />
Dal CIPE i finanziamenti per il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale - La somma non è<br />
molto elevata se si considera che i 130 milioni di euro del finanziamento dovranno essere suddivisi tra le Regioni, ma la<br />
decisione con cui lo scorso 29 novembre il CIPE ha stanziato questi fondi per il Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale è<br />
recepito dagli operatori del settore come un segnale della direzione intrapresa dal Governo per la lotta agli incidenti<br />
mortali sulle nostre strade. Le priorità del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> vanno dalla messa in sicurezza delle strade<br />
extraurbane e urbane a massimo rischio alla manutenzione programmata della rete stradale. Il testo integrale della<br />
delibera CIPE 29 novembre 2002 è disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
COMMENTO.......................................................................................................……......................………......................... a pag. 36<br />
TESTO........................................................................................................…………............................................................. a pag. 41<br />
Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero e prorogata al 15 maggio 2003 quella progressiva - Con la<br />
conversione con modifiche del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, per opera della legge 22 novembre 2002, n. 266,<br />
recante «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale» la<br />
disciplina sull’emersione del lavoro nero e della sanatoria degli illeciti in materia di sicurezza del lavoro è stata oggetto di un<br />
ulteriore processo di revisione, attraverso la soppressione dello strumento dell’emersione automatica e la revisione dell’istituto<br />
dell’emersione progressiva, ulteriormente prorogato al 15 maggio 2003 e con alcune importanti novità in materia di<br />
ispezioni e verifiche, controllo della procedura e appalti pubblici. (in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2002, n. 275)<br />
<strong>Ambiente</strong><br />
ACQUA<br />
ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 46<br />
Con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251 Tribunali delle acque verso l’abolizione - I Tribunali delle acque pubbliche (1<br />
Tribunale superiore e 8 Tribunali regionali) sono istituzioni di risalenti al 1919, allorché si ritenne che le controversie in<br />
tema di acque richiedessero specifiche conoscenze ed esperienza, anche tecniche, tali da giustificare l’abbandono<br />
dell’ordinario criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo e l’istituzione di un organo<br />
competente per materia. Da allora, evidentemente, il contesto giuridico-politico è radicalmente mutato, soprattutto nel<br />
periodo post-costituzionale, tanto che di recente è stata proposta l’abolizione di questi organi giurisdizionali. Tra le cause<br />
che hanno spinto il Legislatore a questa decisione rientrano, sicuramente, la confusione che da sempre ha caratterizzato<br />
la distinzione delle competenze del giudice specializzato da quelle degli altri organi giurisdizionali, tanto da richiedere,<br />
più volte, l’intervento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione ma anche l’emanazione di sentenze o provvedimenti<br />
che hanno messo parzialmente messo in discussione, se non addirittura inficiato, l’utilità di questi tribunali<br />
particolari. In quest’ultimo caso, occorre ricordare che la “legge Galli” ha dichiarato la natura «pubblica» di «tutte le<br />
acque, superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo», con la conseguente abolizione della distinzione<br />
tra acque private e pubbliche. Più recenti sono le sentenze della Corte costituzionale 3 luglio 2002, n. 305 e 17 luglio 2002,<br />
n. 353, che, nel dichiarare incostituzionali alcuni articoli del D.L. n. 1775/1933, atto costitutivo dei Tribunali sulle acque,<br />
hanno conferito una forte instabilità al sistema giurisdizionale in materia di acque, imponendo al Legislatore una<br />
pluralità di interventi “correttivi” immediati e che rappresentassero un indice dell’inadeguatezza di queste strutture<br />
10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
rispetto alle nuove realtà ed esigenze giurisdizionali. Immediata conseguenza di tutto ciò è stato l’inserimento nel D.L. 11<br />
novembre 2002, n. 251, «Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia» (in Gazzetta Ufficiale del 12<br />
novembre 2002, n. 265), del Capo I «Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche».<br />
COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 56<br />
TESTO.................................................................................................................................................................................... a pag. 57<br />
Per l’allacciamento alla rete fognaria spese detraibili al 36% ai fini IRPEF - Il quesito di un privato che chiedeva se,<br />
come proprietario di villetta dotata di pozzo nero per far confluire le acque di scarico, potesse godere di una detrazione<br />
del 36%, ai fini Irpef, relativamente ai lavori di allacciamento alla rete pubblica costruita dal comune, ha ottenuto parere<br />
positivo dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la risposta è contenuta nella risoluzione 11 novembre 2002, n. 350/E,la<br />
cui breve analisi offre lo spunto per una sintetica analisi della problematica igienico-sanitaria, alla luce del D.Lgs. n.<br />
152/1999 come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 258/2000. Le “acque reflue domestiche”, eventualmente<br />
unite ad acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, diventano “acque reflue urbane” quando sono<br />
convogliate in rete fognaria e provengono da agglomerato che, se presenta almeno 2000 abitanti equivalenti, deve o<br />
dovrà essere necessariamente provvisto di reti fognarie atte a raccogliere le acque reflue urbane, secondo le modalità e la<br />
sequenza temporale prevista nell’art. 27, D.Lgs. n. 152/1999, entro il 31 dicembre 2005. È bene, così, ricordare, ad<br />
esempio, che le “acque reflue domestiche”, eventualmente unite ad acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento,<br />
diventano “acque reflue urbane” quando sono convogliate in rete fognaria e provengono da agglomerato; inoltre,<br />
spetta alle Regioni individuare, laddove non sia presente la rete fognaria pubblica, sistemi individuali di trattamento o<br />
altri sistemi pubblici o privati adeguati per gli scarichi degli insediamenti o degli edifici isolati. In ogni caso, anche se la<br />
soluzione più frequente è la fossa settica, quando questi tipi di insediamenti sono raggiunti dalla pubblica fognatura, si<br />
presenta l’opportunità di allacciamento, che gode, come detto, della detraibilità al 36% ai fini IRPEF.<br />
ARIA<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 84<br />
Inquinamento atmosferico - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002, n. 261 definisce le<br />
norme tecniche sulla cui base le Regioni e le Province autonome dovranno effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative<br />
per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente con la relativa zonizzazione del proprio territorio (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
FINANZIAMENTI<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 85<br />
Agenzie ambientali - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 11 ottobre 2002 reca le modalità di<br />
ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all’art. 2, legge n. 93/2001, finalizzati ad assicurare sull’intero territorio<br />
nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell’ANPA, sino all’effettiva operatività dell’APAT e, in particolare,<br />
di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali secondo i criteri all’uopo definiti (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2002, n. 271 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
RIFIUTI<br />
ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 59<br />
In assenza di un provvedimento “cogente” restano valide le attività di recupero in esercizio - La questione<br />
dell’“aggiornamento” delle attività di recupero dei rifiuti secondo il nuovo CER, come dettato dalla decisione comunitaria<br />
n. 2000/532/CE e succ. modd., ha coinvolto gli operatori sia per quanto riguarda le normali richieste di autorizzazioni<br />
sia per le cosiddette comunicazioni con le quali avviare le procedure semplificate ex artt. 31, 32 e 33, D.Lgs. n. 22/1997. Ma<br />
mentre il primo aspetto è stato sufficientemente coperto dall’art. 1, comma 15, legge “Obiettivo”, la seconda questione è<br />
rimasta aperta, tanto da spingere qualche Regione (ad es. la Lombardia) a sopperire, con provvedimenti ad hoc, a questa<br />
lacuna interpretativa. L’articolo, attraverso l’analisi delle disposizioni della legge n. 443/2001 ma anche della validità e<br />
dell’efficacia delle decisioni comunitarie per gli Stati membri nonché della natura giuridica di un provvedimento quale la<br />
direttiva ministeriale con il quale è stato trasposto nell’ordinamento italiano il nuovo CER, chiarisce che le comunicazioni<br />
per le procedure semplificate non dovevano (e non devono) essere rinnovate in mancanza di un provvedimento statale in<br />
grado di fissare gli obblighi in relazione al nuovo codice CER.<br />
COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 66<br />
TESTI.................................................................................................................................................................................... da pag. 67<br />
Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU carta bianca ai comuni su numero e periodicità - Sul numero delle rate<br />
TARSU fa testo il regolamento adottato a monte dal comune, che eventualmente può prevedere una riduzione del a due<br />
o a tre, sulla base del quale un funzionario responsabile, alla luce delle obiettive e comprovate esigenze finanziarie<br />
dell’ente, deciderà per la riduzione delle scadenze, determinandone concretamente il numero, nell’ambito dello spazio<br />
di manovra concesso dal regolamento stesso. È quanto emerge dalla lettura della circolare del Dipartimento delle<br />
Politiche Fiscali - Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132, ripresa dalla circolare<br />
Direzione regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410, che sintetizzano quanto stabilito da una quadro<br />
legislativo più ampio che comprende l’articolo 72, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993, in base al quale la riscossione ordinaria<br />
della tassa avviene in quattro rate bimestrali, con possibilità di riduzione a due, previa autorizzazione dell’ex Intendenza<br />
di Finanza, oggi Direzione Regionale per le Entrate, e l’art. 52, D.Lgs. 446/1997, con il quale gli enti locali sono stati dotati<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11
SINTESI RUBRICA<br />
di ampi poteri regolamentari in ordine alla disciplina delle entrate proprie. Il D.Lgs. n. 193/2001, infine, ha completato<br />
l’opera, sostanzialmente liberalizzando non il numero delle rate, ma la cadenza (mensile, bimestrale, eccetera) delle<br />
stesse. L’amministrazione comunale, pertanto, può non solo deliberare il numero delle scadenze di pagamento della<br />
TARSU ma anche la periodicità delle stesse, come appunto chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla DRE Puglia.<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 84<br />
Recupero di rifiuti pericolosi - La decisione della Commissione 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE è rivolta allo Stato<br />
italiano e contiene l’approvazione delle disposizioni del progetto di decreto, trasmesso dall’Italia alla Commissione<br />
europea in data 1˚ dicembre 1999 e modificato il 17 novembre 2000, in materia di attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n.<br />
22/1997, circa le procedure di recupero dei rifiuti pericolosi (in G.U.C.E. L del 19 novembre 2002, n. 315 e all’indirizzo<br />
http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
RUMORE<br />
ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 68<br />
Emissioni acustiche più controllate per macchine e attrezzature destinate all’aperto - Protezione dei consumatori,<br />
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente ma anche protezione della salute umana, utilizzazione<br />
accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi<br />
dell’ambiente a livello regionale o mondiale. Queste motivazioni, non a caso tra gli obiettivi strategici del Trattato istitutivo<br />
della Comunità Europea, caratterizzano la direttiva 2000/14/CE «concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine<br />
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto». Tale provvedimento è stato ora recepito nel nostro ordinamento con<br />
il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 (pubblicato nel S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272), che si<br />
applica alle macchine immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso previsto a decorrere<br />
dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso e alle attrezzature contemplate nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che siano<br />
destinate al funzionamento all’aperto e contribuiscano all’esposizione al rumore ambientale. Rientrano anche le macchine<br />
e attrezzature che non siano poste direttamente all’aperto ma in luoghi che non influiscono sulla trasmissione del suono,<br />
vale a dire all’interno di strutture aperte degli edifici oppure sotto tendoni o tettoie di riparo. Novità in vista anche per le<br />
responsabilità e gli obblighi (con riferimento particolare alla dichiarazione CE di conformità), i divieti, le sanzioni ma anche<br />
sugli organismi preposti ai controlli riconducibili all’APAT e al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, che può autorizzare gli organismi di<br />
certificazione che ne facciano richiesta a verificare la conformità delle macchine alle nuove misure. Il testo del D.Lgs. n.<br />
262/2002, verrà pubblicato integralmente insieme a ulteriori commenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
VIA<br />
ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 74<br />
Dalla VIA all’approvvigionamento idrico, il collegato infrastrutture si tinge di verde - Da una lettura in<br />
controluce della legge 1˚ agosto 2002, n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» (il cosiddetto<br />
“collegato infrastrutture” alla Finanziaria 2002), emergono forti valenze ambientali riferite, in particolare, alla legge<br />
obiettivo per le opere di interesse strategico per il Paese (legge n. 443/2001) e alla legge quadro sui lavori pubblici (legge<br />
n. 109/1994). Sul primo provvedimento, il Legislatore ha modificato le procedure per la valutazione di impatto ambientale<br />
(VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, già interessate dall’art. 1, comma 2, legge n. 443/2001, che delegava il<br />
Governo a emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, uno o più decreti legislativi volti a definire<br />
un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del<br />
comma 1. Le modifiche apportate dal collegato “infrastrutture”, riguardano i criteri direttivi per la costruzione del<br />
regime speciale in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici, assicurando nuovamente che lo svolgimento della<br />
procedura di valutazione di impatto ambientale sia condotta nelle forme previste dalla legislazione nazionale, riconoscendone<br />
la necessità inderogabile e la competenza esclusiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>. Un’altra novità riguarda i servizi<br />
pubblici locali “verdi”, prescrivendo l’obbligatorietà della prevista intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni in<br />
accoglimento delle eccezioni sollevate anche in sede giurisprudenziale riguardo la necessaria approvazione da parte<br />
degli enti interessati dei progetti delle infrastrutture che verranno realizzate sul rispettivo territorio. Per effetto delle<br />
variazioni alla “legge Merloni”, invece, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2,<br />
legge n. 109/1994, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e<br />
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; inoltre, in situazioni di emergenza ambientale,<br />
al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità<br />
dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce<br />
variante urbanistica a tutti gli effetti. Altre variazioni riguardano la compensazione ambientale sul sistema stradale, gli<br />
interventi in materia di mobilità ciclistica, la tutela di Venezia e del fiume Po, i programmi di riabilitazione urbana, le<br />
disposizioni in materia di servitù e lo studio di fattibilità e il programma triennale dei lavori pubblici.<br />
Dalle Regioni<br />
SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 88<br />
Rassegna di delibere e leggi regionali - Tra i principali provvedimenti regionali selezionati dai Bollettini Ufficiali del<br />
mese di novembre 2002, si segnalano la delibera della Regione Veneto n. 2774/2002 per la diffusione della qualità nelle<br />
PMI per il 2002, la L.R. Molise n. 35/2002 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la L.R. Friuli Venezia-Giulia n.<br />
44/2002 sui consorzi di bonifica e sul consumo idrico, i contributi per i veicoli a bassa emissione di cui alla delibera della<br />
Giunta Regionale lombarda n. 7/10862 e la L.R. Marche n. 23/2002 sulla difesa del suolo.<br />
12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
ANTINCENDIO<br />
Articolo<br />
di Roberto Folchi, ingegnere, Nitrex, Luigi Minicillo, ingegnere e dirigente Servizio di Polizia Mineraria-Assessorato<br />
Attività Produttive della Regione Lazio, Francesco Retacchi, ingegnere e dirigente<br />
dell’Ufficio <strong>Sicurezza</strong> Mineraria del Ministero delle Attività produttive, Direzione Generale dell’Energia<br />
e delle Risorse Minerarie e componente della Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi per le<br />
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell’Interno<br />
Nel presente articolo viene illustrato<br />
un inquadramento legislativo<br />
e normativo e suggerito<br />
uno schema di approccio<br />
metodologico per lo svolgimento<br />
a regola d’arte, di abbattimenti<br />
controllati con<br />
esplosivi in aree antropizzate.<br />
La mancanza di specifiche indicazioni<br />
e norme per l’esecuzione<br />
di lavori con esplosivi<br />
assume rilevanza qualora si<br />
operi a ridosso o entro aree antropizzate,<br />
là dove eventuali<br />
errori di esecuzione potrebbero<br />
avere conseguenze gravi e<br />
irreparabili. In carenza di specifici<br />
riferimenti legislativi accade,<br />
infatti,di frequente, che<br />
l’impiego di migliaia di chili di<br />
esplosivo sia autorizzato senza<br />
uno specifico progetto di esecuzione<br />
e di controllo.<br />
Diviene pertanto necessario<br />
adottare riferimenti non specifici,<br />
ad esempio il D.Lgs.<br />
n. 626/1994 , il D.Lgs. n. 624/<br />
1994 e il D.P.R. n. 547/1955 affrontando<br />
il lavoro con la buona<br />
pratica derivante dalla competenza<br />
e dall’esperienza.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
In Italia mancano norme e linee guida specifiche sull’utilizzo degli esplosivi<br />
Autorizzazione, organizzazione ed esecuzione a regola d’arte<br />
degli abba timenti contro lati in aree antropizzate<br />
La sempre minore disponibilità<br />
di spazi nel nostro Paese impone,<br />
con crescente frequenza, la<br />
necessità di eseguire scavi in roccia<br />
a ridosso o addirittura entro aree<br />
antropizzate: sottopassi in galleria,<br />
trincee stradali e ferroviarie, trincee<br />
per posa di condutture, costruzione<br />
di serbatoi idraulici in sotterraneo,<br />
costruzioni di rimesse o depositi in<br />
sotterraneo, attività estrattive a cielo<br />
aperto ed in sotterraneo, ecc.<br />
A tal fine l’impiego di esplosivi<br />
diviene necessario, sia per questioni<br />
economiche (costo e tempo di esecuzione<br />
dell’opera) sia per ragioni di<br />
sicurezza (fasi di rischio contenute<br />
in un ristretto intervallo temporale e<br />
con gli operatori a distanza), con<br />
notevoli benefici diretti sia al livello<br />
sociale che ambientale.<br />
Senz’altro è necessario che questi<br />
lavori siano eseguiti a regola<br />
d’arte ovvero che gli “effetti indesiderati”<br />
indotti all’intorno (vibrazioni,<br />
lancio di frammenti d’abbattuto,<br />
rilascio tossico, ecc.) siano contenuti<br />
entro limiti di tollerabilità e di<br />
sicurezza per le persone e per le<br />
strutture artificiali e naturali viciniori<br />
(abitazioni, manufatti ed impianti<br />
industriali, scarpate).<br />
Il contesto legislativo<br />
e normativo<br />
La materia è regolamentata da<br />
copiosa legislazione, generalmente<br />
datata, che ha subito nel tempo modifiche<br />
ed aggiornamenti per l’adattamento<br />
alle esigenze derivanti dal-<br />
l’immissione sul mercato di nuovi<br />
prodotti esplodenti ed alle nuove tecnologie<br />
di impiego e di commercializzazione<br />
(tra l’altro, si veda la direttiva<br />
comunitaria 93/15).<br />
Questa legislazione, sebbene<br />
senz’altro valida nei principi generali,<br />
dimostra alcune lacune e limitazioni,<br />
accentuate dal rapido progresso<br />
che la tecnica dell’uso degli<br />
esplosivi, e la tecnologia collegata,<br />
hanno compiuto soprattutto nell’ultimo<br />
decennio.<br />
La conoscenza di tale legislazione<br />
è comunque indispensabile sia<br />
per un corretto uso degli esplosivi<br />
nei settori di impiego edile, stradale,<br />
minerario ecc., sia per un’efficace<br />
attività di controllo e vigilanza.<br />
Possono essere individuati due<br />
settori:<br />
l produzione, commercializzazione,<br />
trasporto e impiego degli esplosivi<br />
ai fini della sicurezza pubblica e<br />
della lotta al terrorismo:<br />
- «Testo Unico delle leggi di Pubblica<br />
<strong>Sicurezza</strong>» (TULPS), R.D. 18<br />
giugno 1931, n. 773;<br />
- «Regolamento per l’esecuzione<br />
del Testo Unico 18/06/31 n. 773 delle<br />
leggi di Pubblica <strong>Sicurezza</strong>»,<br />
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive<br />
modificazioni;<br />
- «Norme per il rilascio dell’idoneità<br />
di prodotti esplodenti ed accessori<br />
di tiro all’impiego estrattivo, ai<br />
sensi dell’art. 687 del D.P.R.<br />
128/59», decreto del Ministero dell’Industria<br />
1˚ luglio 1997;<br />
l prevenzione degli infortuni, so-<br />
14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
prattutto in materia di miniere e cave,<br />
settori nei quali sono impiegati i<br />
maggiori volumi di esplosivi:<br />
- «Prevenzione degli infortuni<br />
nella produzione e nell’impiego degli<br />
esplosivi», D.P.R. 19 marzo<br />
1956, n. 302;<br />
- «Prevenzione degli infortuni ed<br />
igiene dei lavori in sotterraneo»,<br />
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 230;<br />
- «Norme di Polizia Mineraria»,<br />
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;<br />
- «Attuazione delle direttive<br />
92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti<br />
il miglioramento della salute<br />
e della sicurezza dei lavoratori nelle<br />
industrie estrattive», D.Lgs. 25<br />
novembre 1996, n. 624.<br />
l A questi due corpi legislativi si<br />
sono recentemente sovrapposti i:<br />
- D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7,<br />
emanato in recepimento della direttiva<br />
93/15/CEE sopra citata, «Armonizzazione<br />
delle disposizioni in materia<br />
di immissione sul mercato e<br />
controllo degli esplosivi per uso civile»,<br />
decreto che ha profondamente<br />
innovato la materia degli esplosivi e<br />
ha costretto l’Amministrazione ad<br />
avviare un processo, attualmente in<br />
corso, di adeguamento delle precedenti<br />
normative;<br />
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334,<br />
«Attuazione della direttiva 96/82/ CE<br />
relativa al controllo dei pericoli di<br />
incidenti rilevanti connessi con determinate<br />
sostanze pericolose», la cosiddetta<br />
Seveso bis, nella quale si introducono<br />
due concetti innovativi ovvero<br />
quello dell’approccio deterministico e<br />
probabilistico per la stima delle conseguenze<br />
di un’esplosione accidentale e<br />
quello del trasferimento dallo Stato<br />
all’imprenditore, della definizione e<br />
della quantificazione degli effetti indotti<br />
all’intorno e delle relative distanze<br />
di sicurezza.<br />
Altri riferimenti normativi utilizzati<br />
sono:<br />
- la norma UNI 9614, «Misura delle<br />
vibrazioni negli edifici e criteri di<br />
valutazione del disturbo»;<br />
- la norma UNI 9916, «Criteri di<br />
misura e valutazione degli effetti delle<br />
vibrazioni sugli edifici»;<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
- la norma DIN 4150, parte terza,<br />
«Le vibrazioni nelle costruzioni: effetti<br />
sui manufatti».<br />
L’iter autorizzativo<br />
L’impresa esecutrice dei lavori deve<br />
richiedere, al Prefetto, un’autorizzazione,<br />
o licenza, per il trasporto degli<br />
esplosivi. Nella domanda<br />
il titolare<br />
dell’impresa deve<br />
fornire una descrizione<br />
del lavoro.<br />
Deve, inoltre, con<br />
riferimento alla<br />
classificazione del<br />
regolamento al<br />
TULPS, indicare<br />
il tipo di esplosivo,<br />
le quantità totali<br />
e giornaliere da<br />
impiegare.<br />
Alla domanda<br />
risulta opportuno<br />
allegare una accurata<br />
relazione tecnica<br />
con progetto d’abbattimento controllato<br />
e di monitoraggio (come nel<br />
seguito specificato). È proprio la mancanza<br />
di un progetto che determina<br />
motivi di perplessità e di preoccupazione<br />
da parte delle Autorità preposte<br />
al rilascio dell’autorizzazione.<br />
Il Prefetto, dopo avere consultato<br />
i propri esperti (la CTPE,<br />
“Commissione Tecnica Provinciale<br />
per gli Esplosivi”, ex art. 89, Regolamento<br />
TULPS), rilascia l’autorizzazione<br />
all’uso ed al trasporto dell’esplosivo.<br />
In mancanza di una<br />
CTPE e/o per lavori di una certa<br />
importanza, il Prefetto può avvalersi<br />
della consulenza tecnica degli Organi<br />
di Stato preposti ovvero del<br />
Servizio di <strong>Sicurezza</strong> Mineraria del<br />
Ministero delle Attività produttive,<br />
dei Distretti Minerari, degli Uffici<br />
Minerari Provinciali, di esperti di<br />
fiducia dell’Amministrazione.<br />
Prescrizioni cautelative, integrative<br />
a quelle riportate nel progetto<br />
d’abbattimento con esplosivi, possono<br />
essere emanate con ordinanza<br />
della autorità locale di Polizia di<br />
Stato (ai sensi dell’art. 3, capo V,<br />
Il progetto<br />
di abbattimento<br />
dovrebbe essere redatto<br />
e firmato da un tecnico<br />
con esperienza e iscritto<br />
all’Albo professionale.<br />
Il progettista dovrebbe<br />
espletare anche<br />
la mansione di direttore<br />
dei lavori da mina.<br />
ANTINCENDIO<br />
Articolo<br />
all. B, R.D. 6 maggio 1940, n. 635).<br />
Un parere negativo, in merito alla<br />
fattibilità dell’abbattimento con<br />
esplosivi viene espresso solo qualora<br />
dagli atti trasmessi e, se nel caso<br />
da un sopralluogo, non dovessero<br />
essere rilevate sufficienti garanzie<br />
per la sicurezza e la salute pubblica<br />
ovvero per la salvaguardia<br />
della integrità<br />
dei manufatti<br />
all’intorno.<br />
Ottenuta l’autorizzazione,l’impresa<br />
deve comunicare<br />
alla locale<br />
Autorità di Polizia<br />
di Stato (Sindaco,<br />
Commissariato,<br />
Questura, Comando<br />
dei Carabinieri)<br />
le date in cui il<br />
lavoro sarà eseguito,<br />
il “preventivo<br />
avviso di sparo mine”.<br />
Normalmente queste pratiche richiedono<br />
circa un mese.<br />
Il progetto di abbattimento<br />
Per il controllo degli effetti indotti<br />
all’intorno dall’esplosivo,<br />
ovvero per l’esecuzione di un<br />
“abbattimento controllato con<br />
esplosivi”, sono necessarie specifiche<br />
tecniche, competenza ed<br />
esperienza.<br />
Il progetto dovrebbe essere redatto<br />
e firmato da un tecnico di<br />
comprovata esperienza nel settore<br />
ed iscritto ad Albo professionale.<br />
Le qualifiche e le referenze del<br />
progettista dovrebbero essere eventualmente<br />
allegate alla relazione<br />
tecnica.<br />
Sarebbe opportuno che il progettista<br />
espletasse anche le mansioni di<br />
Direttore dei Lavori da mina, assumendosi<br />
altresì la responsabilità dell’esecuzione.<br />
Nel progetto dovrebbero essere<br />
affrontate, in modo dettagliato ed<br />
esauriente, le problematiche relative<br />
alla sicurezza delle persone e dei<br />
manufatti all’intorno.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15
ANTINCENDIO<br />
Articolo<br />
Le fasi del progetto<br />
di abbattimento<br />
In particolare il progetto dovrebbe<br />
essere sviluppato attraverso le seguenti<br />
fasi:<br />
l caratterizzazione del contesto socio-urbanistico<br />
entro il quale saranno<br />
eseguiti i lavori;<br />
l indicazione delle soggezioni per<br />
l’esecuzione dei lavori (presenza di<br />
forti elettromagnetici per antenne o<br />
linee elettriche, presenza di cavidotti,<br />
di condutture per gas o combustibili,<br />
di impianti sensibili alle vibrazioni<br />
quali strumentazioni di analisi,<br />
turbine, ecc., scarpate in condizioni<br />
di equilibrio precario, ecc.);<br />
l caratterizzazione geologica e geotecnica<br />
(approfondendo gli aspetti rilevanti<br />
ai fini della sicurezza sismica);<br />
l caratterizzazione sismica;<br />
l descrizione del lavoro da svolgere<br />
(con eventuali rimandi a documentazione<br />
progettuale approvata, documentazione<br />
di gara, perizie, ecc.);<br />
l descrizione dei manufatti e degli<br />
impianti da salvaguardare;<br />
l indicazione dell’approccio che si<br />
intende seguire per la quantificazione<br />
degli effetti indotti all’intorno,<br />
delle normative e dei valori limite a<br />
cui sarà fatto riferimento;<br />
l sistemi di protezione per il lancio<br />
di frammenti d’abbattuto;<br />
l sistemi di contenimento delle vibrazioni;<br />
l sistemi di contenimento dell’onda<br />
di sovrappressione aerea;<br />
l eventuale analisi di stabilità dinamica<br />
delle strutture all’intorno;<br />
l quantificazione degli effetti indotti<br />
all’intorno dall’esecuzione dei lavori<br />
con esplosivi;<br />
l indicazione delle attività da seguire<br />
affinché siano garantite, in modo<br />
rigoroso, condizioni di tollerabilità e<br />
sicurezza per il personale addetto ai<br />
lavori, per i manufatti e gli impianti<br />
entro l’area dello stabilimento, per le<br />
persone ed i manufatti all’esterno;<br />
l piano di monitoraggio strumentale<br />
con descrizione delle caratteristiche<br />
tecniche del sistema di misura<br />
che sarà impiantato;<br />
l schema di brillamento della volata<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
(piani di tiro), con disegni e tabelle di<br />
caricamento ed indicazione della successione<br />
d’innesco della cariche;<br />
l verifica del circuito di tiro, sia<br />
esso elettrico che non elettrico;<br />
l schede di dati di sicurezza degli<br />
esplosivi e dei detonatori che saranno<br />
impiegati.<br />
Attività preliminari<br />
all’avvio dei lavori da mina<br />
In fase preliminare sarebbe necessario<br />
riportare su cartografia, 1:1.000<br />
o 1:2.000, l’ubicazione dei manufatti<br />
e degli impianti all’intorno dell’area<br />
di lavoro, allegando un quaderno dove<br />
per ciascuno è riportata una o più<br />
foto ed una descrizione della tipologia,<br />
le condizioni di manutenzione ed<br />
eventuali caratteristiche peculiari (ad<br />
esempio, particolari architettonici o<br />
strutturali particolarmente sensibili alle<br />
vibrazioni, ecc.).<br />
In casi particolari potrebbe addirittura<br />
essere effettuato uno stato di<br />
consistenza.<br />
Talvolta può essere opportuna<br />
l’esecuzione di volate di prova per<br />
la messa a punto del modello di<br />
volata proposto in fase di progetto.<br />
Il controllo strumentale<br />
delle onde sismiche<br />
Per verificare che i valori di riferimento<br />
adottati siano rispettati è necessario<br />
effettuare il controllo strumentale<br />
continuativo delle onde sismiche.<br />
La buona norma suggerisce<br />
di effettuare tale monitoraggio continuativo<br />
per 24 ore al giorno e 7<br />
giorni a settimana, in modo da registrare<br />
anche eventuali livelli di sismicità<br />
ambientale (passaggio di automezzi,<br />
microsismi, ecc.).<br />
Per la misura delle vibrazioni sono<br />
utilizzati estensimetri, velocimetri<br />
o accelerometri.<br />
Per la misura dell’onda di pressione<br />
aerea sono utilizzati trasduttori di pressione.<br />
Per il lancio di frammenti d’abbattuto<br />
videocamere ad alta velocità.<br />
Necessaria risulta la redazione di<br />
un rapporto conclusivo sul monitoraggio<br />
sulle misure effettuate. Anche importante<br />
è la certificazione di calibra-<br />
zione dei trasduttori e dell’unità di registrazione<br />
nonché il certificato di conformità<br />
alla normativa di riferimento,<br />
del sistema di misura impiegato.<br />
Le misurazioni dovranno essere effettuate<br />
in un numero sufficiente di<br />
punti, con trasduttori di idonee caratteristiche,<br />
in modo da non alterare in<br />
modo significativo il fenomeno misurato.<br />
Nel caso in cui ciò non dovesse<br />
essere ragionevolmente possibile, la<br />
stazione di misura dovrà essere caratterizzata<br />
ed il condizionamento compensato<br />
mediante analisi dinamica.<br />
Per stabilire mediante interpolazione,<br />
anche i valori delle vibrazioni indotte<br />
in punti diversi da quelli di misura,<br />
il monitoraggio delle vibrazioni dovrebbe<br />
essere effettuato almeno in<br />
due punti di misura triassiali (misura<br />
della componente verticale, orizzontale<br />
trasversale e longitudinale).<br />
Per consentire la verifica indiretta<br />
della distanza del punto di misura dalla<br />
volata dovrà essere effettuata sempre<br />
anche la misura del primo arrivo<br />
dell’onda di sovrappressione aerea.<br />
Le misure, restituite su carta e<br />
conservate presso il cantiere, dovranno<br />
essere a disposizione degli<br />
Enti e delle Amministrazioni addette<br />
al controllo dei lavori. I dati di<br />
sintesi di ciascuna misura dovranno<br />
essere riportati su una tabella riepilogativa<br />
nella quale saranno pure riportati<br />
dati della relativa volata.<br />
La comunicazione<br />
e le relazioni pubbliche<br />
Una buona informazione delle attività<br />
svolte e delle precauzioni adottate<br />
aiuta a ridurre sensibilmente il<br />
contenzioso.<br />
Quella degli esplosivi è una pratica<br />
poco diffusa e poco conosciuta.<br />
L’esperienza insegna che vibrazioni<br />
e rumore indotti dall’impiego di<br />
esplosivi, anche se di ampiezza inferiore<br />
a quelli indotti dal traffico veicolare<br />
o da impianti industriali, sono<br />
considerate più pericolose.<br />
Informare la popolazione all’intorno<br />
sui lavori da effettuare, spiegare in<br />
modo semplice a quali normative è<br />
stato fatto riferimento, quali precau-<br />
16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
zioni sono state prese e quali controlli<br />
saranno effettuati, senz’altro riduce<br />
sensibilmente il contenzioso.<br />
Il segnale di preavviso,<br />
e di cessato pericolo<br />
Particolarmente opportune risultano<br />
le segnalazioni acustiche d’avvertimento<br />
dell’imminente brillamento<br />
delle mine. Nel corso di numerosi<br />
lavori, condotti in centri urbani,<br />
è stata messa a punto la procedura<br />
che nel seguito viene descritta.<br />
Il collegamento del circuito di tiro<br />
all’esploditore deve essere l’ultima<br />
operazione prima del brillamento della<br />
volata e deve essere effettuato solamente<br />
dopo il nulla osta del responsabile<br />
dello sgombero. Il collegamento<br />
del circuito di tiro all’esploditore viene<br />
seguito da un primo lungo fischio<br />
di sirena (preavviso di brillamento mine).<br />
Effettuato il collegamento del circuito<br />
elettrico all’esploditore il responsabile<br />
del brillamento ne darà comuni-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
cazione al responsabile dello sgombero<br />
il quale confermerà il nulla osta e<br />
suonerà un secondo lungo fischio di<br />
sirena (segnale di sparo mine). Il brillamento<br />
della volata deve essere effettuato<br />
qualche secondo dopo e durante<br />
il secondo fischio di sirena. Normalmente<br />
la popolazione all’intorno rileva<br />
disagio al “colpo” dell’esplosione.<br />
Da numerose interviste è risultato che<br />
tale disagio è provocato non tanto dall’intensità<br />
del colpo quanto dal fatto<br />
che questo arriva all’improvviso, inatteso.<br />
Un fischio di sirena immediatamente<br />
prima, e durante il brillamento<br />
della volata, riduce considerevolmente<br />
il disagio in quanto mette in stato di<br />
preallerta per l’improvviso rombo<br />
d’esplosione.<br />
Una terza segnalazione acustica<br />
(ad esempio tre corti fischi di sirena)<br />
segnaleranno il cessato pericolo.<br />
Tale procedura potrebbe essere<br />
spiegata verbalmente e comunicata al-<br />
ANTINCENDIO<br />
Articolo<br />
la popolazione all’intorno, mediante<br />
volantini affissi qualche giorno prima.<br />
La copertura assicurativa<br />
dei lavori<br />
Opportuna pare la presentazione<br />
di una polizza assicurativa per rischi<br />
professionali da parte del progettista<br />
e responsabilità civile terzi<br />
(RCT) da parte della ditta.<br />
Tutte le imprese di costruzioni e<br />
minerarie hanno una polizza RCT<br />
ma, talvolta, la specificità del lavoro<br />
da eseguire, richiede una polizza ad<br />
hoc.<br />
Per una corretta impostazione della<br />
polizza, risulta quanto mai opportuno<br />
rivolgersi ad una primaria compagnia<br />
d’assicurazioni. Accade che per<br />
mancanza di esperienza, i periti sovrastimino<br />
l’entità dei rischi e propongano<br />
polizze con un premio molto superiore<br />
a quello che invece compagnie,<br />
con esperienza nel settore, non richiedono.<br />
l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17
IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
di Giovanni Lageard, avvocato in Torino<br />
In occasione della pubblicazione<br />
della monografia IARC n.<br />
83, “Tobacco Smoke and Involuntary<br />
Smoking”, <strong>Ambiente</strong>&<br />
<strong>Sicurezza</strong> affronta il problema<br />
del fumo passivo in una serie<br />
di articoli. Il primo approfondimento<br />
di carattere introduttivo<br />
è stato pubblicato sul n.<br />
22/2002 della rivista (pag. 78).<br />
Il presente articolo indaga, invece,<br />
la necessità di fornire la<br />
prova ai fini della responsabilità<br />
penale in caso di lesioni o<br />
morte del lavoratore a seguito<br />
dell’esposizione al fattore di rischio;<br />
in questo caso il fumo<br />
passivo. La Suprema Corte ha,<br />
infatti, stabilito la necessità<br />
della prova scientifica del nesso<br />
di causa tra esposizione ed<br />
evento. Nei prossimi contributi<br />
si fornirà una panoramica delle<br />
recenti sentenze sul tema e<br />
si illustreranno gli obblighi del<br />
datore di lavoro.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
La sola indicazione di cancerogenicità non dimostra l’origine professionale del tumore<br />
Il fumo passivo negli ambienti di lavoro:<br />
la rilevanza penale di un rischio recente<br />
La monografia n. 83 dell’International Agency for Research<br />
on Cancer sul fumo passivo e la circolare del Ministero<br />
della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, sono disponibili<br />
al link “Fumo passivo: verso il divieto in tutti i locali<br />
aperti al pubblico” all’indirizzo<br />
Una corretta impostazione del<br />
problema del fumo passivo<br />
negli ambienti di lavoro, e<br />
non, deve necessariamente tenere in<br />
considerazione i risvolti di carattere<br />
scientifico sulla nocività dell’esposizione<br />
a fumo e sui possibili effetti<br />
da esso provocati.<br />
Negli ultimi vent’anni si sono registrati<br />
importanti contributi di studiosi<br />
che, pur con tutte le riserve<br />
che possono essere avanzate circa<br />
l’attendibilità dei risultati, hanno<br />
evidenziato un rischio per l’insorgenza<br />
di alcune patologie, da parte<br />
del non fumatore esposto al fumo<br />
altrui.<br />
Vediamo quindi che cosa si intende<br />
per fumo passivo.<br />
Si può definire “fumo passivo”,<br />
o “fumo di seconda mano”, “fumo<br />
ambiente”, “fumo di tabacco nell’ambiente”<br />
(ETS), l’inalazione di<br />
fumo di tabacco veicolato nell’aria.<br />
L’ETS è composto da:<br />
a) fumo cosiddetto indiretto o laterale<br />
(sidestream) che è quello che<br />
deriva dalla combustione del tabacco<br />
tra una boccata e l’altra e dal<br />
fumo espirato dal fumatore attivo;<br />
b) fumo cosidetto diretto o centrale<br />
(mainstream) cioè quello generato<br />
dal fumatore durante le boccate.<br />
Circa l’85/90% del fumo ambien-<br />
tale è costituito dalla quota di sidestream.<br />
Ricerche di chimica analitica hanno<br />
dimostrato che, nel fumo laterale,<br />
alcune sostanze irritative, ossidanti<br />
e cancerogene sono presenti in<br />
concentrazione superiore rispetto al<br />
mainstream.<br />
L’ETS nel suo complesso rappresenta<br />
una miscela di composti chimici<br />
a potenzialità tossica, cancerogena<br />
e genotossica.<br />
A seconda dell’azione che producono<br />
tali agenti vengono infatti classificati<br />
in:<br />
1) irritanti (acroleina, formaldeide,<br />
ammoniaca, ossido di azoto e<br />
particolato);<br />
2) tossici (monossido di carbonio,<br />
benzene, cianuro e nicotina);<br />
3) cancerogeni (idrocarburi policlinici<br />
aromatici, ammine aromatiche,<br />
nitrosamine).<br />
Il monitoraggio dei costituenti il<br />
fumo passivo presenta delle difficoltà<br />
in quanto molti di essi trovano la<br />
loro causa non solo nel fumo di<br />
tabacco ma in numerose altre sorgenti.<br />
Studi sempre più progrediti hanno<br />
però consentito la misurazione<br />
esatta di alcune sostanze contenute<br />
nel fumo involontario inalato dal<br />
soggetto passivo così da fornire una<br />
18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
forte base fisiologica agli studi epidemiologici,<br />
per cui appare consolidarsi<br />
sempre di più l’opinione che<br />
l’ETS sia una delle cause di un certo<br />
numero di patologie.<br />
Introducendo le problematiche legate<br />
al fumo passivo abbiamo riportato<br />
la notizia che lo IARC, vale a<br />
dire l’ente che si occupa di studiare<br />
i rischi di cancerogenicità per l’uomo,<br />
ha inserito l’ETS nel gruppo 1<br />
dei cancerogeni [1] .<br />
Lo IARC che fa capo all’OMS<br />
(Organizzazione Mondiale della Sanità)<br />
raccoglie e pubblica dati e risultati<br />
degli studi in diverse monografie.<br />
Gli studiosi, al fine di poter<br />
esprimere un giudizio sulla cancerogenicità<br />
di un agente o di una<br />
sostanza, utilizzano alcuni criteri<br />
di valutazione del rischio cancerogeno<br />
o indicazioni di cancerogenicità<br />
in base ai quali l’agente viene<br />
inserito in gruppi.<br />
I gruppi individuati dallo IARC<br />
sono quattro:<br />
1. sostanze cancerogene per l’uomo;<br />
2a. sostanze probabilmente cancerogene<br />
per l’uomo;<br />
2b. sostanze che possono essere<br />
cancerogene per l’uomo;<br />
3. sostanze inclassificabili quanto<br />
alla loro cancerogenicità per l’uomo;<br />
4. sostanze probabilmente non<br />
cancerogene per l’uomo.<br />
Nella categoria del gruppo 1 sono<br />
inseriti gli agenti rispetto ai quali<br />
si dispone di indicazioni sufficienti<br />
per poter sostenere che esiste una<br />
relazione positiva tra l’esposizione<br />
e la comparsa della neoplasia e gli<br />
studi possono escludere con sufficiente<br />
certezza la presenza di fattori<br />
di “confusione”.<br />
Secondo lo IARC vi è dunque<br />
la prova sufficiente che il fumo<br />
passivo sia causa di tumore al pol-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
mone nell’uomo mentre non si ritiene<br />
che l’ETS causi il tumore al<br />
seno o altri tipi di tumore per i<br />
quali non è nemmeno accertato il<br />
nesso causale per i fumatori.<br />
In conclusione, la Iarc Monographs<br />
(Vol. 83) Tobacco Smoke<br />
and Involuntary Smoking (June<br />
2002) rappresenta il punto di arrivo<br />
degli studi epidemiologici sul<br />
tema ed è destinata ad avere rilevanticonseguenze<br />
a livello preventivo<br />
nei luoghi<br />
di lavoro.<br />
Nella monografia<br />
si legge, a<br />
questo proposito,<br />
che negli ambienti<br />
lavorativi<br />
si è riscontrato<br />
un accrescimento<br />
del rischio di<br />
tumore polmonare<br />
nella misura<br />
dal 16 al 19%.<br />
Prima della<br />
pubblicazione<br />
dei risultati<br />
scientifici a cui è pervenuto lo<br />
IARC altri importanti ricerche avevano<br />
ipotizzato una relazione tra<br />
esposizione a fumo passivo e tumore<br />
polmonare.<br />
Un riassunto dei più importanti<br />
contributi scientifici sull’argomento<br />
è contenuto nelle Lineeguida<br />
per la tutela e la promozione<br />
della salute negli ambienti confinati<br />
[2] .<br />
Gli studi epidemiologici<br />
I primi studi epidemiologici sulla<br />
relazione tra tumore polmonare<br />
ed esposizione a fumo passivo sono<br />
del 1981. Hirayama riportò i<br />
risultati di uno studio prospettico<br />
condotto su una coorte di 91.540<br />
donne non fumatrici in Giappone:<br />
i rapporti standardizzati di mortali-<br />
Nella monografia<br />
dell’IARC sul fumo<br />
passivo si legge<br />
che negli ambienti<br />
lavorativi<br />
si è riscontrato<br />
un accrescimento<br />
del rischio di tumore<br />
polmonare nella misura<br />
dal 16 al 19%<br />
[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 22/2002, pag. 78.<br />
[2] Un commento alle Linee guida è stato pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 2/2002, pag. 38.<br />
IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
tà (SMR) per tumore del polmone<br />
aumentavano in modo statisticamente<br />
significativo con la quantità<br />
di sigarette fumate dal coniuge.<br />
Nel 1986, sulla base delle evidenze<br />
epidemiologiche disponibili,<br />
vennero pubblicati tre rapporti<br />
che concludevano che l’ETS è una<br />
causa di tumore polmonare.<br />
Lo IARC concludeva che «il fumo<br />
passivo fa aumentare il rischio<br />
di cancro». Nello<br />
stesso anno, anche<br />
due rapporti americani,rispettivamente<br />
del National<br />
Research<br />
Council e del Surgeon<br />
General conclusero<br />
che il fumo<br />
passivo aumenta<br />
l’incidenza<br />
di tumore del polmone<br />
tra i non fumatori.<br />
Nel 1992 l’EnvironmentalProtection<br />
Agency<br />
(EPA) sulla base<br />
di una meta-analisi degli studi pubblicati<br />
fino a quel momento classificò<br />
il fumo passivo come carcinogeno<br />
di classe A, cioè un carcinogeno<br />
umano noto. Complessivamente<br />
l’analisi trovò un rischio significativamente<br />
più elevato di tumore polmonare<br />
in donne non fumatrici sposate<br />
con uomini fumatori.<br />
Molti altri studi sono stati pubblicati<br />
negli Stati Uniti. Lo studio<br />
multicentrico di Fontham e colleghi<br />
è il più grande rapporto americano<br />
ad oggi con 651 casi e 1253<br />
controlli.<br />
Lo studio ha messo in evidenza<br />
un aumento significativo del rischio<br />
relativo complessivo. Dallo<br />
studio risultò anche un rischio statisticamente<br />
significativo associato<br />
ad esposizione al fumo passivo<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19
IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
in ambiente lavorativo.<br />
Infine, recentemente sono stati<br />
pubblicati i risultati di uno studio<br />
multicentrico condotto in Europa,<br />
coordinato dallo IARC, al quale ha<br />
partecipato l’Italia con tre centri (a<br />
Torino, in Veneto e Roma), che ha<br />
confermato l’aumento di rischio per<br />
l’esposizione al fumo del coniuge e<br />
l’esposizione al fumo passivo in ambienti<br />
di lavoro.<br />
La monografia<br />
pubblicata nel<br />
giugno 2002 dallo<br />
IARC completa<br />
il quadro illustrato<br />
con l’affermazione<br />
di cancerogenicità<br />
del fumo<br />
passivo per<br />
l’uomo, anche<br />
se, per completezza,<br />
occorre ricordare<br />
che l’opinione<br />
dello IARC,<br />
pur assai autorevole,<br />
non è di per<br />
sé conclusiva.<br />
Il rischio tumorale<br />
inoltre non è il solo effetto<br />
collegato all’esposizione al fumo<br />
passivo.<br />
L’analisi della letteratura che si<br />
è occupata dello studio dei rischi<br />
collegati all’ETS evidenzia una<br />
forte incidenza, oltre che dei danni<br />
respiratori acuti di tipo infiammatorio,<br />
di sintomi respiratori cronici<br />
(come dispnea da sforzo, catarro<br />
e bronchite cronica) a cui è<br />
particolarmente soggetta la popolazione<br />
infantile e adolescenziale.<br />
Negli anni ’80 alcuni studi epidemiologici<br />
condotti su adulti hanno<br />
evidenziato una stretta correlazione<br />
tra fumo passivo e rischi<br />
respiratori cronici; oltre alle malattie<br />
respiratorie si segnala anche un<br />
aumentato rischio per le malattie<br />
coronariche e per gli attacchi cardiaci.<br />
Non può affermarsi<br />
che la sola indicazione<br />
in astratto della<br />
cancerogenicità<br />
del fumo passivo sia<br />
sufficiente a dimostrare<br />
l’origine professionale<br />
del tumore<br />
di un lavoratore esposto<br />
a tale fattore<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Occorre tuttavia operare le dovute<br />
distinzioni a seconda dell’effetto<br />
causato dall’ETS per quel<br />
che concerne il valore limite e la<br />
relazione dose-effetto.<br />
Infatti, con riferimento ai rischi<br />
irritativi e tossici, sono state individuate<br />
delle soglie al di sotto delle<br />
quali il rischio cui è esposto il<br />
fumatore passivo può essere considerato<br />
irrilevante. Diverse potrebbero<br />
essere le<br />
conclusioni per i<br />
potenziali effetti<br />
cancerogeni, posto<br />
che l’opinione<br />
prevalente è<br />
orientata nel senso<br />
di ritenere che<br />
il rischio zero<br />
venga raggiunto<br />
soltanto in totale<br />
assenza di esposizione.<br />
La spiegazione<br />
di questa tendenza<br />
è che nessun<br />
modello biologico<br />
ha finora consentito<br />
di controllare sperimentalmente<br />
quali siano gli effetti conseguenti<br />
all’assorbimento di dosi bassissime<br />
di fattori oncogeni per cui<br />
la medicina preventiva ha elaborato<br />
una teoria di natura protettiva secondo<br />
la quale l’unica dose alla quale<br />
non corrisponde alcun effetto è la<br />
dose zero.<br />
Preferiamo però, in ossequio ad<br />
esigenze di doveroso equilibrio,<br />
una posizione prudenziale su questo<br />
atteggiamento rigido della<br />
scienza che deve comunque trovare<br />
il giusto bilanciamento con i<br />
principi giuridici che regolano la<br />
responsabilità penale.<br />
A questo proposito è importante<br />
distinguere tra la sussistenza<br />
dei delitti di lesione personale o<br />
omicidio colposo e la violazione<br />
delle norme di prevenzione (che<br />
può condurre ad una responsabilità<br />
di tipo contravvenzionale).<br />
L’obbligo di prevenzione<br />
del datore di lavoro<br />
In primo luogo occorre rilevare<br />
che è sufficiente un fondato sospetto<br />
di pericolosità per fare scattare<br />
l’obbligo di prevenzione in capo al<br />
datore di lavoro.<br />
Infatti, sulla scorta dei generali<br />
principi di prudenza e di prevenzione<br />
che caratterizzano la materia, ed<br />
anche della giurisprudenza più accorta,<br />
il grado di evidenza scientifica<br />
della nocività di un qualsiasi fattore<br />
di rischio non deve essere particolarmente<br />
elevato.<br />
Ben diversa è la prova richiesta<br />
ai fini della responsabilità penale<br />
in caso di lesioni o morte del lavoratore<br />
a seguito dell’esposizione<br />
al fattore di rischio.<br />
In questo caso la più recente<br />
giurisprudenza della Corte di Cassazione<br />
[3] ha statuito la necessità<br />
della prova scientifica del nesso di<br />
causa tra esposizione ed evento, in<br />
termini di alta o altissima probabilità,<br />
comunque è chiaro che occorrerà<br />
accertare il grado dell’esposizione<br />
in termini quantitativi poiché<br />
una dose bassissima potrebbe<br />
non avere efficienza causale con<br />
un potenziale evento lesivo, sia<br />
che si tratti di patologie irritative<br />
che, riteniamo, oncologiche.<br />
Basti ricordare, quanto alle patologie<br />
irritative, che queste sono<br />
strettamente correlate al grado di<br />
esposizione sia in termini di quantità<br />
che in termini di durata.<br />
Un’indagine accurata dovrà ancora<br />
tenere in considerazione la durata<br />
dell’esposizione, la presenza di fattori<br />
concausali (di origine professionale<br />
o extralavorativa) nel determinismo<br />
della malattia o del decesso<br />
(come la presenza di una patologia<br />
preesistente o, nello specifico il fumo<br />
volontario o ancora il vivere<br />
[3] A tale proposito si veda anche la sentenza del Tribunale di Milano 1˚ marzo 2002, <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 13/2002, pag. II.<br />
20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
quotidianamente a contatto con un<br />
coniuge fumatore).<br />
Ogni situazione pertanto dovrà<br />
essere analizzata con estrema accuratezza<br />
per evitare pericolose e<br />
strumentali generalizzazioni.<br />
Se si individuasse per ipotesi il<br />
fumo passivo tra le possibili cause<br />
di un tumore polmonare in ambiente<br />
lavorativo occorrerebbe, a nostro<br />
parere, un uso accorto della regola<br />
espressa dall’art. 41 c.p. detta altrimenti<br />
“principio di equivalenza” la<br />
quale sancisce che tutte le cause che<br />
hanno contribuito a determinare<br />
l’evento assumono lo stesso rilievo<br />
ai fini della sussistenza del reato<br />
indipendentemente dall’importanza<br />
dei singoli apporti.<br />
È noto il rigore che la giurisprudenza<br />
della Suprema Corte ha manifestato<br />
in materia di malattie professionali.<br />
La Cassazione, infatti,<br />
è orientata nel ritenere che la pre-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
senza di una concausa di origine<br />
non professionale nel determinismo<br />
della malattia non vale ad<br />
escludere il nesso causale tra il<br />
fattore professionale e l’evento.<br />
Tuttavia, riteniamo che anche il<br />
principio dell’equivalenza delle<br />
concause vada misurato sui principi<br />
giurisprudenziali sopra citati in<br />
materia di prova del nesso eziologico<br />
e dunque in termini di certezza<br />
o quasi certezza.<br />
Non può pertanto affermarsi<br />
che la sola indicazione in astratto<br />
della cancerogenicità del fumo<br />
passivo sia sufficiente a dimostrare<br />
l’origine professionale di un tumore<br />
di un lavoratore esposto a<br />
tale fattore.<br />
Passiamo ora a considerare gli<br />
aspetti soggettivi di una possibile imputazione<br />
per lesioni o omicidio colposi<br />
derivanti da esposizione ad ETS.<br />
Ci pare che il dato pregnante<br />
IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
risieda nella conoscenza o conoscibilità<br />
della pericolosità del fumo<br />
passivo specialmente con riferimento<br />
al rischio oncogeno.<br />
L’evoluzione scientifica che si<br />
è più sopra ricordata dovrebbe consentire<br />
di ritenere che un datore di<br />
lavoro, anche con la massima diligenza,<br />
non avrebbe potuto aver<br />
piena contezza del problema se<br />
non in tempi molto recenti.<br />
Pur essendo consci della giurisprudenza<br />
in materia di conoscenza<br />
del rischio amianto che ha fondato<br />
la colpa anche su studi estremamente<br />
settoriali e poco diffusi,<br />
ci pare possibile affermare che fino<br />
a pochi anni fa gli studi in<br />
materia fossero così pochi e limitati<br />
all’ambito prettamente scientifico<br />
da far ritenere che anche il datore<br />
di lavoro più attento non avrebbe<br />
potuto valutare la pericolosità<br />
del fumo passivo. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21
RUMORE<br />
Osservatorio UNI - Articolo<br />
di Roberto Bottio, funzionario tecnico UNI<br />
Nel mese di ottobre 2002 è stata<br />
pubblicata la nuova norma<br />
UNI 9432, «Acustica - Determinazione<br />
del livello di esposizione<br />
personale al rumore nell’ambiente<br />
di lavoro», che sostituisce<br />
l’edizione precedente<br />
del 1989, elaborata congiuntamente<br />
dalle Commissioni Acustica<br />
e <strong>Sicurezza</strong> dell’UNI. Questa<br />
revisione è stata necessaria<br />
per accogliere tutti quei chiarimenti<br />
e quelle innovazioni dopo<br />
più di dieci anni di applicazione<br />
del decreto legislativo<br />
del 15 agosto 1991, n. 277, «Attuazione<br />
delle direttive n.<br />
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.<br />
83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in<br />
materia di protezione dei lavoratori<br />
contro i rischi derivanti<br />
da esposizione ad agenti chimici,<br />
fisici e biologici durante il lavoro».<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
È possibile valutare l’esposizio*ne per periodi superiori alla settimana e di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili<br />
La nuova edizione de la norma UNI 9432 sul rumore<br />
per la determinazione del live lo di esposizione personale<br />
Come noto, esiste una stretta<br />
relazione tra il rischio di danno<br />
uditivo ed il rumore presente<br />
nei luoghi di lavoro: la nuova<br />
norma UNI 9432 fornisce uno<br />
strumento operativo per calcolare<br />
il livello di esposizione quotidiana<br />
o settimanale personale al rumore<br />
secondo quanto richiesto dal decreto<br />
legislativo n. 277/1991 e si applica<br />
a tutti gli ambienti di lavoro,<br />
ad esclusione di quelli particolari<br />
per i quali sono previste normative<br />
specifiche.<br />
Ovviamente le definizioni per i<br />
livelli di esposizione personale non<br />
sono variate e si allineano con quelle<br />
indicate dal decreto legislativo<br />
stesso nonché all’imminente direttiva<br />
europea sullo stesso argomento;<br />
in aggiunta sono stati definiti, il rumore<br />
impulsivo, il rumore costante,<br />
fluttuante e ciclico nonché cosa si<br />
intende per attività acusticamente<br />
uguale.<br />
Rispetto alla precedente edizione<br />
la nuova UNI 9432 aggiunge anche<br />
la possibilità di valutare l’esposizione<br />
personale di un lavoratore al rumore<br />
per periodi superiori alla settimana,<br />
e l’esposizione al rumore di<br />
gruppi di lavoratori che svolgono<br />
attività simili ma non sempre acusticamente<br />
uguali.<br />
Si è ritenuto di dover inserire nella<br />
nuova norma una possibilità più<br />
“realistica” di valutare l’esposizione<br />
al rumore di un lavoratore il cui<br />
ciclo di lavoro abbia componenti<br />
aleatorie nel breve termine. Il ciclo<br />
di lavoro, anche se dura più di una<br />
settimana, è certamente noto come<br />
sono note le singole fasi lavorative<br />
dello stesso ciclo. L’esposizione “a<br />
lungo termine”, anche se può non<br />
rispondere ai requisiti formali del<br />
D.Lgs. n. 277/1991, fornisce comunque<br />
un più corretto indicatore ai fini<br />
della correlazione col rischio di danno<br />
uditivo, rispetto al semplice L ep,d<br />
oL ep,w del giorno o della settimana<br />
“peggiore”.<br />
Per attività acusticamente uguale<br />
si intende quell’attività lavorativa<br />
che comporta:<br />
l uso delle medesime attrezzature;<br />
l uguali tempi di esposizione/utilizzo<br />
delle stesse attrezzature, nelle<br />
medesime condizioni di funzionamento,<br />
con lo stesso materiale<br />
in lavorazione;<br />
l identiche modalità di svolgimento<br />
delle attività lavorative;<br />
l stesse condizioni ambientali di<br />
contorno.<br />
Per esempio possono rientrare<br />
nell’ambito di un’attività acusticamente<br />
uguale i lavoratori addetti alla<br />
conduzione del medesimo macchinario<br />
in una azienda che lavora a<br />
ciclo continuo su tre turni: tali lavoratori<br />
sono esposti al medesimo rumore<br />
sia nel turno della mattina sia<br />
in quello notturno.<br />
Viceversa, per attività acusticamente<br />
simili ma non uguali, la<br />
nuova UNI 9432 introduce la possibilità<br />
di verificare l’esposizione<br />
al rumore di gruppi di lavoratori<br />
calcolata mediante opportune procedure<br />
di campionamento statistico,<br />
che può essere utilizzata al posto<br />
dell’esposizione personale del<br />
singolo lavoratore del gruppo. Pensiamo,<br />
per esempio, ad una squa-<br />
22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
dra di saldatori durante la costruzione<br />
di una nave, oppure agli addetti<br />
alla raccolta meccanizzata<br />
dei rifiuti dell’azienda municipalizzata.<br />
Queste novità faranno certamente<br />
molto discutere, ma la necessità<br />
di introdurre indicatori di questo tipo<br />
è emersa dalla pratica applicazione<br />
del D.Lgs. n. 277/1991 che non<br />
pone limiti massimi di esposizione<br />
per i lavoratori ma prescrive quali<br />
mezzi tecnici, formativi, di controllo<br />
sanitario siano da attuarsi per i<br />
lavoratori esposti al rumore entro<br />
precisi intervalli di valori.<br />
A tal riguardo è bene ricordare<br />
che il decreto emanato per regolamentare<br />
la sicurezza nei cantieri<br />
temporanei o mobili, il D.Lgs. n.<br />
494/1996, prevede di effettuare la<br />
valutazione dell’esposizione al rumore<br />
per gli addetti ai cantieri edili<br />
mediante simulazione utilizzando<br />
dati sperimentali ottenuti in ricerche<br />
scientifiche e senza precise misurazioni<br />
strumentali effettuate nel cantiere<br />
reale.<br />
Oltre a descrivere il metodo da<br />
seguire per determinare il livello<br />
di esposizione personale al rumore<br />
nell’ambiente di lavoro, la norma<br />
offre delle precise indicazioni<br />
per la strumentazione; in particolare,<br />
visto che a volte si usa, per<br />
comodità, registrare il segnale per<br />
poi elaborarlo in altra sede, sono<br />
state date delle indicazioni richiamandosi<br />
alla norma UNI CEI<br />
10991:2002, «Acustica - Verifica<br />
in sito della catena di misurazione<br />
che utilizza la registrazione dell’evento<br />
sonoro».<br />
Se poi, per una specifica lavorazione,<br />
è indispensabile utilizzare un<br />
DPI - Dispositivo di Protezione Individuale<br />
che non sia un otoprotettore<br />
classico, (per esempio, un casco che<br />
copra le orecchie) deve essere tenuto<br />
in conto il suo effetto di attenuazione<br />
nella determinazione del valore<br />
di esposizione personale al rumore<br />
del lavoratore.<br />
L’esperienza ha evidenziato<br />
che non sempre le relazioni fono-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
metriche, effettuate ai sensi del<br />
D.Lgs. n. 277/1991 e presentate<br />
agli organi competenti, sono soddisfacenti:<br />
la nuova norma propone,<br />
in appendice B, ben due esempi<br />
di relazione tecnica per consentire<br />
al datore di lavoro di individuare<br />
univocamente le attività<br />
rumorose ed i lavoratori che le<br />
svolgono, così<br />
da poterne indicarenominalmente<br />
il livello<br />
di esposizione<br />
personale.<br />
Il D.Lgs. n.<br />
277/1991 prevede,<br />
inoltre, che<br />
accanto ai valori<br />
misurati sia<br />
indicato l’errore<br />
casuale, senza<br />
ulteriori precisazioni,<br />
tant’è che<br />
nelle relazioni<br />
tecniche l’errore<br />
casuale risulta<br />
essere quasi sempre omesso.<br />
In genere per errore casuale si<br />
intende lo scarto quadratico medio<br />
su di un numero significativo<br />
di campioni (almeno 30 ÷ 40).<br />
Poiché nessuna normativa acustica<br />
internazionale e/o europea richiede<br />
una tale proliferazione di<br />
misurazioni, nell’appendice C<br />
nella norma si indica che l’errore<br />
casuale da dichiarare potrà essere<br />
l’errore strumentale rilevabile<br />
dal certificato di taratura della<br />
strumentazione.<br />
Come già anticipato, l’appendice<br />
A della nuova UNI 9432 descrive le<br />
procedure del campionamento statistico<br />
delle misure dell’esposizione<br />
al rumore di gruppi di persone che<br />
svolgono lavorazioni e/o attività simili,<br />
che permettono di calcolare:<br />
l la dimensione del campione;<br />
l il livello medio dell’esposizione<br />
al rumore di un gruppo (media<br />
aritmetica), L Aeq,Te, gruppo;<br />
l la precisione dei livelli di esposizione<br />
al rumore.<br />
Questi calcoli sono basati sui<br />
Per attività<br />
acusticamente simili<br />
ma non uguali la norma<br />
UNI 9432 introduce la<br />
possibilità di verificare<br />
l’esposizione di gruppi<br />
di lavoratori calcolata<br />
mediante procedure<br />
di campionamento<br />
statistico<br />
RUMORE<br />
Osservatorio UNI - Articolo<br />
dati ottenuti da misurazioni dell’esposizione<br />
al rumore di un ridotto<br />
campione di individui all’interno<br />
di un gruppo: assegnando a<br />
ciascun componente del gruppo il<br />
valore medio ricavato dalle misure<br />
di un sottoinsieme dello stesso<br />
gruppo, possiamo ricavare una stima<br />
di confidenza per il livello<br />
medio; nell’ipotesi<br />
di distribuzione<br />
normale dei livelli<br />
di rumore<br />
per i singoli componenti<br />
del gruppo,<br />
il valore di<br />
confidenza si ottiene<br />
da una distribuzione<br />
di<br />
Student, corretta<br />
per tenere conto<br />
che il valore del<br />
singolo lavoratore<br />
non può essere<br />
utilizzato due<br />
volte per lo stesso<br />
calcolo (estrazione<br />
in blocco dei lavoratori facenti<br />
parte del campione). I lavoratori<br />
facenti parte del campione<br />
vanno scelti oculatamente, in modo<br />
che siano rappresentativi di<br />
un’eventuale stratificazione del<br />
gruppo e non siano correlati tra<br />
loro.<br />
In sintesi, l’applicazione del livello<br />
di esposizione al rumore di un<br />
gruppo permette:<br />
l la definizione di un livello unico<br />
assegnato a tutti i lavoratori del<br />
gruppo, invece di assegnare a ciascun<br />
lavoratore un livello diverso,<br />
magari di pochi decimi di dB;<br />
l la semplificazione nella redazione<br />
del rapporto di valutazione del<br />
rumore (nonché limitazione degli<br />
errori di trascrizione dei singoli<br />
livelli equivalenti);<br />
l la possibilità di eseguire solo<br />
le misure necessarie per ottenere<br />
un campione statisticamente significativo<br />
rispetto alle condizioni<br />
di contorno che si vorranno<br />
imporre, con risparmio di tempo<br />
e denaro. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
di Pietro Giannattasio, professore ordinario di “Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti”<br />
nell’Università di Napoli “Federico II”, presidente della Commissione “Costruzioni stradali ed opere<br />
civili delle infrastrutture” dell’UNI, coordinatore della “Commissione di studio per le norme relative<br />
ai materiali stradali, progettazione, costruzione e manutenzione strade” del CNR<br />
Il decreto 5 novembre 2001,<br />
«Norme funzionali e geometriche<br />
per la costruzione delle<br />
strade», che si basa essenzialmente<br />
su uno studio coordinato<br />
dall’Università di Trieste approvato<br />
dalla Commissione di<br />
studio per le norme relative ai<br />
materiali stradali, progettazione,<br />
costruzione e manutenzione<br />
strade del CNR e, successivamente,<br />
dal Consiglio Superiore<br />
dei Lavori Pubblici, è improntato<br />
soprattutto al miglioramento<br />
della sicurezza della circolazione<br />
e introduce sostanziali<br />
modifiche rispetto alle precedenti<br />
norme del CNR.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Il quadro della normativa e le nuove disposizioni per la costruzione delle infrastrutture<br />
Con il D.M. 5 novembre 2001 su le norme funzionali e geometriche<br />
più sicurezza per la circolazione stradale<br />
Le norme riguardanti la costruzione<br />
e la manutenzione<br />
delle infrastrutture stradali<br />
sono in continua evoluzione per<br />
effetto sia del processo di unificazione<br />
europea sia dell’evoluzione<br />
degli studi e delle ricerche. Di recente,<br />
l’attività normativa si è notevolmente<br />
incrementata anche per<br />
la maggiore sensibilità che si è sviluppata<br />
nel paese riguardo alla sicurezza<br />
della circolazione, stimolata<br />
dalla legge n. 144/1999 istitutiva<br />
del Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong><br />
Stradale.<br />
Le norme possono dividersi in<br />
tre macrocategorie:<br />
l norme cogenti riguardanti le caratteristiche<br />
funzionali dell’infrastruttura<br />
stradale;<br />
l norme di buona tecnica riguardanti<br />
le procedure per la progettazione,<br />
costruzione e gestione dell’infrastruttura;<br />
l norme di prodotto, ossia inerenti<br />
alle caratteristiche dei materiali e<br />
delle attrezzature stradali e alle relative<br />
prove.<br />
Le norme relative alle caratteristiche<br />
funzionali delle infrastrutture<br />
stradali comportano l’esigenza<br />
di tenere conto di vari aspetti,<br />
quali quelli sociali, economici,<br />
ambientali. Il processo di sviluppo<br />
delle norme funzionali comporta<br />
cioè l’individuazione delle<br />
esigenze della Comunità e la traduzione,<br />
attraverso il filtro delle<br />
conoscenze scientifiche, di tali<br />
necessità in dettami di carattere<br />
tecnico.<br />
Le norme di buona tecnica nascono<br />
dalla necessità di trasferire<br />
nell’ambito professionale l’esperienza<br />
derivante dalla pratica operativa<br />
tenendo conto delle conoscenze<br />
acquisite attraverso le ricerche<br />
applicate. Tali norme, di natura<br />
non cogente, definiscono generalmente<br />
metodologie di controllo<br />
in corso d’opera e strumenti di<br />
ausilio alla progettazione al fine<br />
di ottenere un prodotto che abbia<br />
un livello di qualità ritenuto generalmente<br />
accettabile. Esse sono<br />
formalizzate come linee guida o<br />
capitolati tecnici d’appalto.<br />
Le norme riguardanti i materiali<br />
e le attrezzature stradali nascono<br />
sostanzialmente da esigenze di<br />
natura merceologica. Per un corretto<br />
funzionamento del mercato è,<br />
infatti, necessario suddividere ciascuna<br />
classe di prodotti in categorie<br />
merceologiche. Ogni categoria<br />
sarà pertanto caratterizzata da un<br />
determinato livello di qualità del<br />
prodotto stesso individuato attraverso<br />
la misura univoca di alcune<br />
grandezze considerate significative<br />
ai fini dell’impiego. La classificazione<br />
dei prodotti tende quindi a<br />
standardizzare i livelli di qualità<br />
richiesti nonché le caratteristiche<br />
e le prove impiegate per la loro<br />
individuazione. Per tale motivo<br />
tra queste norme rientrano quelle<br />
redatte dal Comitato Europeo di<br />
24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Normalizzazione, CEN, che costituiscono<br />
uno strumento fondamentale<br />
del meccanismo attraverso il<br />
quale assicurare la libera circolazione<br />
dei prodotti nell’ambito della<br />
Comunità Europea [1] .<br />
Le norme funzionali<br />
e di buona tecnica<br />
Le norme funzionali edibuona<br />
tecnica (si veda la tabella 1) possono<br />
essere presentate insieme in<br />
quanto definiscono, in molti casi,<br />
differenti aspetti di una problematica<br />
comune.<br />
Le prime riguardano essenzialmente<br />
gli aspetti cogenti e definiscono<br />
criteri di base che non possono<br />
essere valutati dal singolo<br />
professionista in quanto ponderano<br />
esigenze sociali, economiche e<br />
ambientali che sono spesso in contrasto<br />
tra loro; le seconde riguardano<br />
aspetti operativi della progettazione,<br />
costruzione e gestione delle<br />
infrastrutture e rappresentano delle<br />
linee comuni di indirizzo per gli<br />
operatori del settore.<br />
La principale normativa di riferimento<br />
per le costruzioni stradali<br />
è senz’altro il recente decreto ministeriale<br />
5 novembre 2001, «Norme<br />
funzionali e geometriche per<br />
la costruzione delle strade» [2] , e<br />
di cui si dirà in seguito. Tali norme<br />
si applicano per la costruzione<br />
di nuovi tronchi stradali e per<br />
l’adeguamento di tronchi stradali<br />
esistenti.<br />
Strettamente legati alle norme<br />
funzionali e geometriche sono i<br />
«Criteri per la classificazione della<br />
rete delle strade esistenti ai sensi<br />
dell’art. 13, commi 4 e 5, del<br />
Nuovo Codice della Strada», redatti<br />
dal Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche (Commissione di studio<br />
per le norme relative ai materiali<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
stradali e progettazione, costruzione<br />
e manutenzione strade), attualmente<br />
all’esame del Consiglio Superiore<br />
dei Lavori Pubblici.<br />
La classificazione rappresenta<br />
un dato fortemente innovativo nel<br />
nostro ordinamento, tendente ad<br />
uniformare su tutto il territorio nazionale<br />
le caratteristiche infrastrutturali<br />
delle diverse tipologie di<br />
strada.<br />
La sua rilevanza è evidente se<br />
si considera che il Codice fa riferimento<br />
a tale classifica (e non a<br />
quella amministrativa) sia nel fissare<br />
i limiti generali di velocità,<br />
sia nello stabilire le specifiche norme<br />
di tutela della strada, in particolare<br />
per quanto si riferisce alle<br />
fasce di rispetto, agli accessi ed<br />
alle diramazioni, alla pubblicità<br />
ed alle norme di comportamento.<br />
Propedeutica alla classificazione<br />
della rete è la redazione del<br />
Catasto delle strade, che rappresenta<br />
l’inventario di tutte le strade<br />
ad uso pubblico presenti sul territorio<br />
nazionale, con l’obiettivo primario<br />
di definirne la consistenza.<br />
I criteri che regolano il Catasto<br />
sono definiti dal D.M. 1˚ giugno<br />
2001 «Modalità di istituzione ed<br />
aggiornamento del Catasto delle<br />
strade ai sensi dell’art. 13, comma<br />
6, del decreto legislativo 30<br />
aprile 1992, n. 285, e successive<br />
modificazioni».<br />
Le indicazioni sono rivolte a<br />
tutti gli Enti proprietari di strade<br />
di uso pubblico: l’ANAS e le Società<br />
Concessionarie per le autostrade<br />
di interesse nazionale,<br />
l’ANAS per le altre strade di interesse<br />
nazionale, le Regioni per le<br />
strade regionali, le Province per le<br />
strade provinciali, i Comuni per le<br />
strade comunali sia urbane che extraurbane.<br />
L’accatastamento seguirà<br />
tempi diversi: le autostrade e le<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
strade di interesse nazionale entro<br />
due anni dalla data di entrata in<br />
vigore del decreto (27 gennaio<br />
2002), le strade regionali entro tre<br />
anni, le provinciali entro quattro,<br />
le comunali entro cinque.<br />
Le barriere di sicurezza<br />
Significativo impatto sulla sicurezza<br />
della circolazione hanno le<br />
norme sulle barriere di sicurezza<br />
(D.M. n. 223/1992 e successive<br />
modificazioni) che regolamentano<br />
la progettazione, l’omologazione<br />
e l’impiego delle barriere stradali<br />
di sicurezza. Il decreto ministeriale<br />
subordina l’impiego delle barriere<br />
di sicurezza al conseguimento<br />
del “certificato di idoneità tecnica”<br />
rilasciato dal Ministero dei Lavori<br />
Pubblici - Ispettorato Generale<br />
per la Circolazione e la <strong>Sicurezza</strong><br />
Stradale (sostituito, in mancanza,<br />
dai certificati delle prove d’urto<br />
in scala reale effettuate presso<br />
istituti autorizzati), e prescrive (articolo<br />
entrato in vigore nel 1999)<br />
che i progetti esecutivi relativi alle<br />
strade pubbliche extraurbane e<br />
a quelle urbane, con velocità di<br />
progetto maggiore o uguale a 70<br />
km/h, devono comprendere un apposito<br />
allegato progettuale, completo<br />
di relazione motivata sulle<br />
scelte, riguardante i tipi di barriere<br />
di sicurezza da adottare, la loro<br />
ubicazione, e le opere complementari<br />
connesse.<br />
Le gallerie stradali<br />
Sempre nell’ambito della sicurezza<br />
stradale, assume particolare<br />
rilievo il D.M. 6 dicembre 1999,<br />
n. 7938, sulla sicurezza della circolazione<br />
nelle gallerie stradali<br />
emanato sia per dare una tempestiva<br />
risposta alle esigenze di sicurezza<br />
evidenziate dai recenti incidenti,<br />
sia per avviare una fase conosci-<br />
[1] Fino ad un recente passato le norme di questo tipo sono state generalmente redatte in Italia dal CNR. Esse, non essendo<br />
ancora state completate tutte le norme CEN, costituiscono tuttora un ampio e valido quadro di riferimento.<br />
[2] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002, n. 4 e disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
D.M. 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»<br />
D.M. 1˚ giugno 2001 «Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai<br />
sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,<br />
e successive modificazioni»<br />
Rapporto di studio del Consiglio Nazionale<br />
delle Ricerche, Commissione<br />
di studio per le norme relative ai materiali<br />
stradali e progettazione, costruzione<br />
e manutenzione strade, all’esame<br />
del Consiglio Superiore dei Lavori<br />
Pubblici<br />
«Criteri per la classificazione della rete delle strade esistenti ai sensi<br />
dell’art. 13, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada»<br />
D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione<br />
e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza»<br />
Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />
9 giugno 1995, n. 2595<br />
«Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.<br />
223»<br />
D.M. 15 ottobre 1996 «Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223,<br />
recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego<br />
delle barriere stradali di sicurezza»<br />
D.M. 3 giugno 1998 «Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,<br />
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e<br />
delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione»<br />
D.M. 11 giugno 1999 «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998,<br />
recante: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,<br />
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza»<br />
D.M. 8 agosto 2001, n. 4785 «Proroga termini dell’art. 3 del D.M. 11 giugno 1999»<br />
D.M. 30 novembre 1999 «Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle<br />
piste ciclabili. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»<br />
D.M. 30 novembre 1999 «Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle<br />
piste ciclabili. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»<br />
D.M. 6 dicembre 1999, n. 7938 «<strong>Sicurezza</strong> della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento<br />
ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»<br />
D.M. 5 giugno 2001 «<strong>Sicurezza</strong> nelle gallerie stradali»<br />
Direttiva 24 ottobre 2000 «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del<br />
Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione<br />
e la manutenzione»<br />
Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />
8 giugno 2001, n. 3698<br />
Circolare Ministero Lavori Pubblici<br />
8 giugno 2001, n. 3699<br />
Documenti a carattere prenormativo<br />
approvati dalla Commissione di studio<br />
per le norme relative ai materiali<br />
stradali e progettazione, costruzione<br />
e manutenzione strade del CNR<br />
Consiglio Nazionale delle Ricerche,<br />
Bollettino Ufficiale n. 125/1988<br />
Consiglio Nazionale delle Ricerche,<br />
Bollettino Ufficiale n. 178/1995<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Norme funzionali e di buona tecnica<br />
«Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della<br />
sicurezza stradale»<br />
«Circolare sulle linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»<br />
l «Caratteristiche funzionali e geometriche delle aree di sosta, di parcheggio<br />
e di servizio di autostrade e strade extraurbane principali»<br />
l «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni<br />
stradali»<br />
l «Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d’appalto»<br />
l «Norme tecniche per la disciplina della costruzione e manutenzione<br />
delle infrastrutture stradali»<br />
l «Sistemi di regolazione del traffico: linee guida per la progettazione»<br />
l «Sistemi di informazione all’utenza: linee guida per la progettazione»<br />
l «Sistemi di monitoraggio del traffico: linee guida per la progettazione»<br />
«Istruzioni per la pianificazione della manutenzione stradale»<br />
«Catalogo delle pavimentazioni stradali»<br />
TABELLA 1<br />
26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
tiva sugli effettivi livelli di rischio<br />
delle gallerie inserite lungo la rete<br />
stradale italiana. Il decreto ministeriale<br />
richiede un miglioramento generale<br />
delle condizioni di sicurezza<br />
in galleria richiamando il rispetto<br />
del nuovo Codice della Strada e<br />
definendo le dotazioni minime di<br />
impianti di sicurezza.<br />
Nell’ambito dell’ampio quadro<br />
normativo, definito o in corso di<br />
definizione (si veda la tabella 1),<br />
si richiama l’attenzione sui recenti<br />
studi eseguiti per conto del Ministero<br />
dei Lavori Pubblici da alcune<br />
Università, il cui risultato è rappresentato<br />
dai documenti a carattere<br />
prenormativo [3] approvati dalla<br />
Commissione di studio per le norme<br />
relative ai materiali stradali e<br />
progettazione, costruzione e manutenzione<br />
strade del CNR, e dalle<br />
Circolari Ministeriali 8 giugno<br />
2001, n. 3698 «Circolare sulle linee<br />
guida per la redazione dei piani<br />
urbani della sicurezza stradale»,<br />
e n. 3699 «Circolare sulle linee<br />
guida per le analisi di sicurezza<br />
delle strade».<br />
Le linee guida per la redazione<br />
dei piani della sicurezza stradale<br />
urbana configurano questi come fa-<br />
TC226<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
si dei PUT che si possono identificare<br />
con due livelli di pianificazione<br />
differenti: il livello direttore e<br />
il livello attuativo. Esse definiscono<br />
gli obiettivi, i contenuti e i<br />
criteri metodologici per la redazione<br />
dei piani della sicurezza, evidenziando<br />
che un’esigenza prioritaria<br />
per il miglioramento della sicurezza<br />
è la riduzione degli incidenti<br />
in ambito urbano, che rappresentano<br />
il 75% degli incidenti<br />
complessivi e coinvolgono in misura<br />
predominante le utenze deboli.<br />
Le linee guida per le analisi di<br />
sicurezza delle strade definiscono<br />
un approccio innovativo alla sicurezza<br />
stradale consistente nello studio<br />
dei problemi di sicurezza secondo<br />
una strategia di tipo preventivo,<br />
basata cioè su interventi effettuati<br />
prima che avvengano incidenti,<br />
piuttosto che sul tradizionale<br />
approccio correttivo consistente<br />
nella realizzazione di interventi<br />
migliorativi solo dopo che si è manifestata<br />
un’anomala concentrazione<br />
di incidenti in siti specifici.<br />
Le norme di prodotto<br />
Nel prossimo futuro le norme<br />
Gruppi di lavoro dei Comitati Tecnici 226 e 227<br />
e norme prodotte<br />
Numero<br />
di norme<br />
TC227<br />
nazionali dei Paesi membri della<br />
Comunità Europea saranno sostituite<br />
da norme europee, che disciplineranno<br />
secondo un indirizzo comune<br />
le caratteristiche dei materiali<br />
e dei prodotti, consentendone la<br />
libera circolazione all’interno del<br />
Mercato Unico.<br />
La redazione delle norme CEN<br />
è svolta da Comitati Tecnici (TC),<br />
ciascuno dei quali opera in un distinto<br />
settore ed è a sua volta distinto<br />
in gruppi di lavoro (WG).<br />
All’interno del CEN l’Italia è rappresentata<br />
dall’UNI, Ente Nazionale<br />
Italiano di Unificazione.<br />
I Comitati Tecnici che operano<br />
nel settore stradale sono i TC 226,<br />
«Attrezzature stradali» e TC 227,<br />
«Materiali stradali», disaggregati<br />
in numerosi Gruppi di lavoro (si<br />
veda la tabella 2) suddivisi a loro<br />
volta in Task Groups.<br />
Tali organi sono seguiti in buona<br />
parte da rappresentanti italiani<br />
facenti capo alla Commissione Infrastrutture<br />
Stradali e Opere Civili<br />
dell’UNI, divisa a sua volta in sottocommissioni<br />
e gruppi di lavoro.<br />
In tabella 2 sono riportati i<br />
gruppi di lavoro dei TC 226 e 227<br />
con il numero di norme finora prodotte<br />
da ciascuno di essi.<br />
Numero<br />
di norme<br />
Barriere stradali di sicurezza 4 Conglomerati bituminosi 12<br />
Segnaletica orizzontale 14 Trattamenti superficiali 4<br />
Segnaletica verticale 1 Materiali per strade di calcestruzzo 3<br />
Dispositivi di regolazione del traffico 4<br />
Misti cementati e granulari e materiali<br />
marginali<br />
-<br />
Barriere antirumore 5 Caratteristiche superficiali -<br />
Dispositivi antiabbagliamento 2 Pavimentazioni per aeroporti -<br />
Parcometri 1<br />
Dispositivi cedevoli 1<br />
[3] I documenti sono consultabili sul sito http://alpha2.civ.uniroma2.it/dbstrade/.<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
TABELLA 2<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
NORMA<br />
Barriere di sicurezza stradali<br />
OGGETTO<br />
UNI EN 1317-1 Terminologia e criteri generali per i metodi di prova<br />
UNI EN 1317-2<br />
Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le<br />
barriere di sicurezza<br />
UNI EN 1317-3<br />
Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di<br />
prova per attenuatori d'urto<br />
Materiali per segnaletica orizzontale<br />
UNI EN 1312 Requisiti per il controllo di produzione in fabbrica<br />
UNI EN 1423 Materiali da postspruzzare. Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele.<br />
UNI EN 1424 Microsfere di vetro da premiscelare<br />
UNI EN 1436 Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada<br />
UNI EN 1463-1 Inserti stradali catarifrangenti. Requisiti delle prestazioni iniziali<br />
UNI EN 1463-2 Inserti stradali catarifrangenti. Specifiche delle prestazioni delle prove su strada<br />
UNI EN 1790 Materiali preformati per segnaletica orizzontale<br />
UNI EN 1824 Prove su strada<br />
UNI EN 12802 Metodi di laboratorio per l'identificazione<br />
UNI ENV 13459-1 Controllo qualità - Campionamento da prodotti immagazzinati e prove<br />
UNI ENV 13459-2<br />
Controllo qualità - Linee guida per la preparazione dei piani di qualità per l'applicazione<br />
dei materiali<br />
UNI ENV 13459-3 Controllo qualità - Prestazioni in uso<br />
Regolatori semaforici<br />
UNI EN 12675 Requisiti di sicurezza funzionale<br />
Attrezzatura per il controllo del traffico<br />
UNI EN 12368 Lanterne semaforiche<br />
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale<br />
UNI EN 1793-1<br />
UNI EN 1793-2<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Norme CEN prodotte dai TC 226 e 227<br />
disponibili in versione ufficiale in lingua italiana<br />
TABELLA 3<br />
Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Caratteristiche<br />
intrinseche di assorbimento acustico<br />
Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Caratteristiche<br />
intrinseche di assorbimento acustico per via aerea<br />
UNI EN 1793-3<br />
Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica. Spettro normalizzato<br />
del rumore da traffico<br />
UNI EN 1794-1 Prestazioni non acustiche - Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità<br />
UNI EN 1794-2<br />
Dispositivi cedevoli<br />
Prestazioni non acustiche - Requisiti generali di sicurezza e ambientali<br />
UNI EN 12767<br />
<strong>Sicurezza</strong> passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali: metodi di laboratorio<br />
per l'identificazione<br />
Dispositivi anti-abbagliamento per strade<br />
UNI EN 12676-1 Prestazioni e caratteristiche<br />
UNI EN 12676-2 Metodi di prova<br />
28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Parcometri<br />
UNI CEI EN 12414 Requisiti tecnici e di funzionamento<br />
Miscele bituminose. Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo<br />
UNI EN 12697-3 Recupero del vapore<br />
UNI EN 12697-4 Recupero del bitume: colonna di frazionamento<br />
UNI EN 12697-10 Compattabilità<br />
UNI EN 12697-13 Misurazione della temperatura<br />
UNI EN 12697-14 Contenuto d'acqua<br />
UNI EN 12697-27 Campionamento<br />
UNI EN 12697-28<br />
Preparazione dei campioni per la determinazione del contenuto di legante, di acqua e<br />
della gradazione<br />
TC Argomenti<br />
Numero di norme<br />
prodotte<br />
Numero di norme<br />
tradotte in italiano<br />
TC 336 (ex 19) Bitumi 25 13<br />
TC 50 Pali per Illuminazione 6 6<br />
TC 104 Calcestruzzi 82 29<br />
TC 154 Aggregati 54 40<br />
TC 189 Geotessili e prodotti affini 33 9<br />
TC 178 Pavimentazioni lapidee per esterno 3 0<br />
TC 278<br />
Telematica applicata alle strade e al traffico<br />
(norme sperimentali)<br />
NORMA OGGETTO<br />
Bitumi<br />
UNI EN 12592 Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della solubilità<br />
20 15<br />
UNI EN 12593<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del punto di rottura secondo il metodo<br />
Fraass<br />
UNI EN 12595 Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della viscosità cinematica<br />
UNI EN 12596<br />
UNI EN 12606-2<br />
UNI EN 12607-2<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
TABELLA 4<br />
Comitati Tecnici che trattano argomenti che interessano<br />
anche il settore stradale e le relative norme<br />
TABELLA 5<br />
Norme CEN prodotte dai TC 19, 50, 104, 154, 178, 189 e 278<br />
disponibili in versione ufficiale in lingua italiana<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della viscosità dinamica con capillare<br />
sotto vuoto<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del contenuto di paraffina - Metodo per<br />
estrazione<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all'indurimento per<br />
effetto del calore e dell'aria - Metodo TFOT<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
UNI EN 12607-3<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all'indurimento per<br />
effetto del calore e dell'aria - Metodo RFT<br />
UNI EN 1425 Bitume e leganti bituminosi - Caratterizzazione delle proprietà sensoriali<br />
UNI EN 1429<br />
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del residuo alla setacciatura di emulsioni<br />
bituminose e determinazione della stabilità allo stoccaggio per setacciatura<br />
UNI EN 58<br />
Pali per illuminazione<br />
Campionamento dei leganti bituminosi<br />
UNI CR 40-6 Verifica del progetto strutturale mediante calcolo<br />
UNI EN 40-1 Definizioni e termini<br />
UNI EN 40-2 Dimensioni e tolleranze<br />
UNI EN 40-5 Specifiche per i pali in acciaio<br />
UNI EN 40-6 Specifiche per i pali in alluminio<br />
UNI EN 40-9<br />
Calcestruzzi<br />
Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso<br />
UNI EN 12350-1 Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento<br />
UNI EN 12350-2 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono<br />
UNI EN 12350-3 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova VÈbÈ<br />
UNI EN 12350-4 Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di compattabilità<br />
UNI EN 12350-5 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento alla tavola a scosse<br />
UNI EN 12350-6 Prova sul calcestruzzo fresco - Massa volumica<br />
UNI EN 12504-2<br />
UNI EN 12636<br />
Aggregati<br />
UNI EN 1097-1<br />
UNI EN 1097-2<br />
UNI EN 1097-3<br />
UNI EN 1097-4<br />
UNI EN 1097-5<br />
UNI EN 1097-6<br />
UNI EN 1097-7<br />
UNI EN 1097-8<br />
UNI EN 1097-9<br />
UNI EN 12370<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice<br />
sclerometrico<br />
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -<br />
Metodi di prova - Determinazione dell'aderenza calcestruzzo su calcestruzzo<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della resistenza all'usura (micro-Deval)<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la<br />
determinazione della resistenza alla frammentazione<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della porosità del filler secco compattato<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della massa volumica del filler - Metodo con picnometro<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
del valore di levigabilità<br />
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione<br />
della resistenza all'usura per abrasione da pneumatici chiodati - Prova scandinava<br />
Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla cristallizzazione<br />
dei sali<br />
UNI EN 12372<br />
Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione sotto<br />
carico concentrato<br />
UNI EN 12407 Metodi di prova per pietre naturali - Esame petrografico<br />
30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
UNI EN 1367-1<br />
UNI EN 1367-2<br />
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione<br />
della resistenza al gelo e disgelo<br />
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al<br />
solfato di magnesio<br />
UNI EN 1367-4<br />
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione<br />
del ritiro per essiccamento<br />
UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica<br />
UNI EN 1925<br />
Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del coefficiente di assorbimento<br />
d'acqua per capillarità<br />
UNI EN 1926 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a compressione<br />
UNI EN 1936<br />
UNI EN 932-1<br />
UNI EN 932-2<br />
UNI EN 932-3<br />
UNI EN 932-5<br />
UNI EN 932-6<br />
UNI EN 933-1<br />
UNI EN 933-2<br />
UNI EN 933-3<br />
UNI EN 933-4<br />
UNI EN 933-5<br />
UNI EN 933-7<br />
UNI EN 933-8<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle masse volumiche reale e<br />
apparente e della porosità totale aperta<br />
Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di<br />
campionamento<br />
Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la<br />
riduzione dei campioni di laboratorio<br />
Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e<br />
terminologia per la descrizione petrografica semplificata<br />
Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Attrezzatura<br />
comune e taratura<br />
Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Definizioni di<br />
ripetibilità e riproducibilità<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
della forma dei granuli - Coefficiente di appiattimento<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
della forma dei granuli - Indice di forma<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione<br />
del contenuto di conchiglie - Percentuale di conchiglie negli aggregati grossi<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei<br />
fini - Prova dell'equivalente in sabbia<br />
UNI EN 933-9<br />
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei<br />
fini - Prova del blu di metilene<br />
Geotessili e prodotti affini<br />
UNI EN 12224 Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici<br />
UNI EN 12225<br />
Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante prova di interramento<br />
UNI EN 12447 Metodo di prova selettivo per la determinazione della resistenza all'idrolisi in acqua<br />
UNI EN 13249<br />
Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette<br />
a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)<br />
UNI EN 30320 Identificazione in sito<br />
UNI EN 918 Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del cono)<br />
UNI EN 963 Campionamento e preparazione dei provini<br />
UNI EN 964-1 Determinazione dello spessore a pressioni stabilite - Strati singoli<br />
UNI EN 965 Determinazione della massa areica<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
Telematica applicata alle strade e al traffico<br />
UNI CEI 70031<br />
UNI ENV 12313-2<br />
UNI ENV 12313-4<br />
UNI ENV 12314-1<br />
UNI ENV 12315-1<br />
UNI ENV 12315-2<br />
Norma Quadro - Prospetto generale delle applicazioni, riferimenti ed indirizzi<br />
normativi<br />
Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />
codifica dei messaggi di traffico - Codici di eventi e di informazioni per il<br />
Sistema Dati via Radio (RDS) - Canale dei Messaggi sul Traffico (TMC)<br />
Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />
codifica dei messaggi di traffico - Protocollo di codifica per il sistema dati via<br />
radio RDS - Canale Messaggi sul traffico (TMC) (RDS-TMC) - RDS TMC utilizzante<br />
ALERT Plus con ALERT C<br />
Identificazione automatica dei veicoli e degli equipaggiamenti. Architettura<br />
di riferimento e terminologia<br />
Informazioni sul traffico a chi viaggia (TTI). Messaggi TTI attraverso comunicazioni<br />
radio dedicate a corto raggio. Specifica dei dati - Collegamento “dall'alto<br />
in basso” (dal bordo strada al veicolo)<br />
Informazioni sul traffico a chi viaggia (TTI). Messaggi TTI attraverso comunicazioni<br />
radio dedicate a corto raggio. Specifica dei dati - Specifica dei dati -<br />
Collegamento “dal basso in alto” (dal veicolo al bordo strada)<br />
UNI ENV 12694<br />
Trasporto pubblico - Veicoli stradali - Specifiche dimensionali per segnali<br />
elettronici esterni di tipo variabile<br />
UNI ENV 12796 Trasporto pubblico - Validatrici<br />
UNI ENV 13106<br />
UNI ENV 13149-1<br />
UNI ENV 13149-2<br />
UNI ENV 13777<br />
UNI ENV ISO 14815<br />
UNI ENV ISO 14816<br />
UNI ENV ISO 14819-3<br />
Di 33 delle norme in tabella 2<br />
è già disponibile la versione ufficiale<br />
in lingua italiana (si veda<br />
la tabella 3).<br />
In seno al CEN operano anche<br />
altri Comitati Tecnici che si occupano<br />
di argomenti che hanno,<br />
in parte, attinenza con il settore<br />
stradale. Essi sono riportati in<br />
tabella 4. Le principali norme prodotte<br />
dai comitati indicati in tabella<br />
4 che possono interessare il set-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Dizionario DATEX per le informazioni relative al traffico ed al viaggio (versione<br />
3.1a)<br />
Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione dei veicoli su<br />
strada - Definizione e regole di applicazione di WORLDFIP per trasmissione<br />
dati a bordo veicolo<br />
Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione dei veicoli su<br />
strada - Specifiche di cablaggio WORLDFIP<br />
Specifiche DATEX per lo scambio di dati tra centri per l'informazione sul<br />
traffico e sul viaggio (versione 1.2a)<br />
Identificazione automatica dei veicoli e delle unità per il carico - Specifiche di<br />
sistema<br />
Identificazione automatica dei veicoli e delle unità per il carico - Numerazione<br />
e strutture dati<br />
Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - Messaggi TTI attraverso la<br />
codifica dei messaggi di traffico - Riferimento alle località per ALERT-C<br />
tore stradale sono riportate in tabella<br />
5.<br />
Le norme per la costruzione<br />
delle strade<br />
Tra gli scopi delle norme, un<br />
peso rilevante assume la sicurezza<br />
della circolazione, in considerazione<br />
sia degli obiettivi espressi<br />
dal Piano Nazionale della <strong>Sicurezza</strong><br />
Stradale e dal programma comunitario<br />
“Promuovere la Sicurez-<br />
za Stradale nell’Unione Europea”<br />
sia del rilevante costo sociale costituito<br />
dai danni alle persone e<br />
alle cose derivanti dalla circolazione<br />
dei veicoli, stimato pari a circa<br />
25.000.000 di euro annui.<br />
Il decreto 5 novembre 2001,<br />
«Norme funzionali e geometriche<br />
per la costruzione delle strade»,<br />
che si basa essenzialmente su uno<br />
studio coordinato dell’Università<br />
di Trieste, ampiamente discusso,<br />
32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
emendato e approvato dalla citata<br />
Commissione CNR e successivamente<br />
dal Consiglio Superiore dei<br />
lavori pubblici, è improntato soprattutto<br />
al miglioramento della<br />
sicurezza della circolazione e introduce<br />
sostanziali modifiche rispetto<br />
alle precedenti norme del<br />
CNR.<br />
Esso prescrive che ciascun progetto<br />
stradale sia valutato, tenendo<br />
conto della domanda di trasporto,<br />
in relazione alle sue caratteristiche<br />
nel contesto della rete (riferendosi<br />
con ciò al tipo di movimento<br />
servito, all’entità dello spostamento,<br />
alla funzione assunta<br />
nel contesto territoriale attraversato<br />
e alle componenti di traffico e<br />
relative categorie) e che le caratteristiche<br />
geometriche della strada<br />
siano congruenti con la funzione,<br />
in modo tale da evitare situazioni<br />
potenzialmente generatrici di incidenti<br />
derivanti da incompatibilità<br />
tra caratteristiche del traffico e<br />
proprietà della strada.<br />
Per garantire la congruenza della<br />
strada con la funzione, la norma<br />
prescrive specifiche sezioni<br />
trasversali e l’omogeneità, da valutarsi<br />
analiticamente, tra gli elementi<br />
successivi del tracciato. I<br />
nuovi tracciati stradali saranno<br />
pertanto caratterizzati da una variazione<br />
graduale degli elementi,<br />
ovvero saranno più scorrevoli e<br />
privi di insidie.<br />
Al fine di verificare la successione<br />
degli elementi è richiesta la<br />
redazione del diagramma di velocità,<br />
che costituisce la rappresentazione<br />
grafica dell’andamento della<br />
velocità di progetto in funzione<br />
della progressiva dell’asse stradale<br />
e si costruisce sulla base del<br />
tracciato planimetrico.<br />
Le velocità di progetto, per ciascuna<br />
tipologia di strada, devono<br />
essere contenute entro un campo<br />
definito «intervallo di velocità di<br />
progetto», i cui limiti superiore e<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
inferiore costituiscono le velocità<br />
di riferimento per la progettazione<br />
rispettivamente degli elementi<br />
meno e più vincolanti del tracciato.<br />
Le nuove norme prescrivono<br />
un intervallo di velocità molto più<br />
ampio delle precedenti partendo<br />
dalla considerazione, avallata da<br />
riscontri sperimentali, che le velocità<br />
tenute in pratica dagli utenti<br />
sono abbastanza elevate in quanto<br />
condizionate molto poco dalla larghezza<br />
della sezione come viceversa<br />
le precedenti norme presupponevano.<br />
In effetti, il condizionamento<br />
è dato, in misura apprezzabile,<br />
essenzialmente dall’andamento<br />
planimetrico.<br />
Le sezioni trasversali, che incidono<br />
in misura rilevante sui costi<br />
di costruzione e manutenzione, sono<br />
state modificate per tenere conto<br />
delle norme sulle barriere di<br />
sicurezza, nel senso che gli elementi<br />
della sezione devono essere<br />
progettati in modo da consentire<br />
il corretto funzionamento dei dispositivi<br />
di ritenuta. In tal modo<br />
risultano maggiorate le dimensioni<br />
sia dello spartitraffico sia dei<br />
margini esterni. Inoltre, le norme<br />
richiedono che la sezione stradale<br />
sia mantenuta di dimensioni costanti<br />
anche sulle opere d’arte<br />
(ponti, viadotti e gallerie), cosa<br />
che comporta un miglioramento<br />
della sicurezza e del comfort. Nelle<br />
gallerie a doppio foro, oltre il<br />
mantenimento della sezione trasversale<br />
corrente, è richiesta la realizzazione<br />
di collegamenti pedonali<br />
e di passaggi carrabili; inoltre,<br />
nelle gallerie lunghe oltre 1<br />
km sono previste piazzole di sosta<br />
ogni 600 m.<br />
Senza entrare nel dettaglio tecnico<br />
di tutte le innovazioni della<br />
normativa, si rileva che l’esigenza<br />
di miglioramento della sicurezza,<br />
con i vincoli progettuali da<br />
essa dettati, comporta maggiori<br />
costi di costruzione ed accentua i<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
problemi di inserimento ambientale<br />
dell’infrastruttura stradale.<br />
La nuova norma, improntata a<br />
principi basati sui più recenti risultati<br />
della ricerca scientifica, anche<br />
per la cogenza derivante dall’emanazione<br />
in forma di decreto, pone<br />
indubbiamente al progettista più<br />
vincoli della precedente, ma va<br />
osservato che sono possibili delle<br />
deroghe. Infatti, l’art. 3 consente<br />
che allorché particolari condizioni<br />
locali, ambientali, archeologiche<br />
ed economiche non consentano<br />
il pieno rispetto delle norme,<br />
possono essere adottate soluzioni<br />
progettuali diverse purché esse siano<br />
supportate da analisi di sicurezza.<br />
Occorrerà in tal caso ottenere<br />
il parere favorevole del Consiglio<br />
Superiore dei lavori Pubblici<br />
per le strade più importanti (autostrade,<br />
strade extraurbane principali<br />
ed urbane di scorrimento) e<br />
del Provveditorato Regionale per<br />
le altre.<br />
È importante, infine, evidenziare<br />
che affinché i maggiori investimenti<br />
derivanti dal rispetto delle<br />
nuove norme diano efficaci risultati<br />
è necessario intervenire anche<br />
sugli aspetti comportamentali dei<br />
guidatori, sia con azioni di educazione<br />
nei riguardi della sicurezza<br />
stradale sia con azioni di repressione,<br />
che potrebbero essere attuate<br />
con efficacia molto maggiore<br />
dell’attuale con l’introduzione dei<br />
sistemi automatizzati per il rilievo<br />
e la sanzione delle infrazioni,<br />
sia con l’introduzione dei dispositivi<br />
intelligenti per il controllo della<br />
velocità a bordo veicolo.<br />
In ultimo va ricordato che la<br />
norma non si applica alle strade<br />
di montagna collocate su terreni<br />
morfologicamente difficili, a particolari<br />
categorie di strade urbane,<br />
quali ad esempio quelle collocate<br />
in zone residenziali, ed alle<br />
strade locali a destinazione particolare.<br />
l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
Con la delibera 29 novembre 2002 erogati 130 milioni di euro per le regioni<br />
Il CIPE finanzia il Programma di a tuazione<br />
del Piano de la <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
di Gian Luca Spitella, esperto in servizi pubblici locali<br />
La somma non è molto elevata<br />
se si considera che 130 milioni<br />
di euro dovranno essere suddivisi<br />
tra le regioni, ma la decisione<br />
con cui lo scorso 29 novembre<br />
il CIPE ha approvato alcuni<br />
finanziamenti per il Piano Nazionale<br />
della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
è recepito dagli operatori<br />
del settore come un segnale<br />
della direzione intrapresa dal<br />
Governo per la lotta agli incidenti<br />
mortali sulle nostre strade.<br />
Le priorità del Piano Nazionale<br />
della <strong>Sicurezza</strong> vanno dalla<br />
messa in sicurezza delle strade<br />
extraurbane e urbane a<br />
massimo rischio alla manutenzione<br />
programmata della rete<br />
stradale, ma vi sono anche delle<br />
definizioni più dettagliate<br />
degli interventi come: la creazione<br />
di rotonde, la creazione<br />
di aree pedonali e di zone a 30<br />
km/h; l’educazione alla sicurezza<br />
stradale nelle scuole, il sostegno<br />
al trasporto collettivo,<br />
la creazione di uffici di polizia<br />
locale, lo sviluppo di convenzioni<br />
con categorie di imprese<br />
per lo sviluppo di progetti pubblico-privato.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Iprovvedimenti assunti dal Comitato<br />
Interministeriale per la Programmazione<br />
Economica riguardano<br />
principalmente le cosiddette Grandi<br />
Opere.<br />
Oltre a 450 milioni di euro di finanziamenti<br />
per la salvaguardia di Venezia<br />
attraverso il progetto Mose vi sono<br />
300 milioni per il completamento della<br />
terza corsia del Grande Raccordo<br />
Anulare di Roma; 35 milioni per i lavori<br />
di ammodernamento dell’autostrada<br />
Napoli-Pompei-Salerno (il cui costo<br />
complessivo di 175 milioni è sostenuto<br />
per 140 milioni dalla Società autostrade<br />
meridionali); circa 37 milioni<br />
per il risanamento ambientale ed idrogeologico<br />
del sottosuolo di Napoli.<br />
A questi si aggiungono 90 milioni<br />
per la linea metropolitana Alifana di<br />
Napoli. 62 milioni per il collegamento<br />
con la A1 della superstrada Benevento-Caianello.<br />
Ma se gli interventi elencati sono<br />
di grande impatto a livello nazionale,<br />
le Regioni e gli enti locali sono più<br />
coinvolti proprio dall’approvazione<br />
del “Programma Annuale di attuazione<br />
del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
per il 2002”. In questo caso, infatti, la<br />
partecipazione degli enti locali e dei<br />
gestori delle strade sarà attiva e determinante.<br />
Il Programma Annuale «individua<br />
le linee di azione di maggiore impatto<br />
sui livelli di sicurezza stradale», finendo<br />
con il puntare l’attenzione su 15<br />
azioni tra tutte quelle elencate nel Piano<br />
Nazionale. Le priorità stabilite vanno<br />
dalla messa in sicurezza delle strade<br />
extraurbane e urbane a massimo<br />
rischio alla manutenzione programmata<br />
della rete stradale, ma vi sono anche<br />
delle definizioni più dettagliate<br />
degli interventi come: la creazione di<br />
rotonde, la creazione di aree pedonali<br />
e di zone a 30 km/h; l’educazione alla<br />
sicurezza stradale nelle scuole, il sostegno<br />
al trasporto collettivo, la creazione<br />
di uffici di polizia locale, lo<br />
sviluppo di convenzioni con categorie<br />
di imprese per lo sviluppo di progetti<br />
pubblico-privato.<br />
Tutti progetti piuttosto impegnativi<br />
da un punto di vista finanziario,<br />
aspetto del quale il Programma si occupa<br />
nel punto 4 del documento, nel<br />
quale si legge: «il canale di finanziamento<br />
è costituito dalle risorse rese<br />
disponibili dalla legge n. 488/1999»<br />
ovvero la Finanziaria 2000, «per un<br />
complesso di 375 miliardi di lire pari<br />
a 193 milioni di euro».<br />
I 130 milioni di euro definiti dal<br />
CIPE sono determinati nel punto successivo<br />
in cui si legge: «tali risorse<br />
determinano investimenti per circa<br />
129,114 milioni di euro».<br />
Sulle modalità di erogazione della<br />
somma, coerentemente con il processo<br />
di trasferimento di poteri e di autonomia<br />
dallo Stato alle Regioni, entrano in<br />
gioco in maniera diretta queste ultime.<br />
Il meccanismo è piuttosto complesso<br />
perché prevede che lo Stato garantisca<br />
l’accesso ad un mutuo a fondo perduto<br />
- destinato a finanziare tra il 50 e<br />
il 60% del costo dei progetti presentati<br />
- ma soltanto di quei progetti ritenuti<br />
“meritevoli” dalle commissioni di selezione<br />
predisposte a livello regionale.<br />
La ripartizione delle risorse (si veda<br />
la tabella 1) è proporzionale al<br />
numero di incidenti mortali rilevato<br />
negli anni ed al livello di pericolosità<br />
dei tratti stradali specifici nelle varie<br />
regioni. Complessivamente, alle regioni<br />
del centro-nord sono andate il<br />
65% delle risorse ed il restante 25%<br />
alle regioni meridionali<br />
All’interno di ogni regione, poi, la<br />
suddivisione delle risorse sarà interamente<br />
determinata dalla selezione dei<br />
singoli progetti. Commissioni regiona-<br />
34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
li (formate da membri di Anci, Upi,<br />
regione e rappresentanti del Ministero<br />
delle Infrastrutture) valuteranno quali<br />
progetti, presentati magari dai comuni,<br />
siano “meritevoli” del finanziamento<br />
sulla base della loro incidenza<br />
nella riduzione del numero di vittime<br />
della strada. Gli stessi progetti, una<br />
volta selezionati, finanziati ed attuati,<br />
dovrebbero essere oggetto di un successivo<br />
monitoraggio destinato a comparare<br />
i dati precedenti e successivi<br />
alla messa in opera.<br />
Secondo Maurizio Coppo, responsabile<br />
della segreteria tecnica del Piano<br />
Nazionale della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
«si è inaugurato un nuovo modo di<br />
pensare, stabilendo criteri legati all’ef-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
fettivo funzionamento dei progetti e<br />
somme che si sia veramente in grado<br />
di spendere. L’intervento di oggi, sia<br />
in termini di finanziamento che di tipologia<br />
di progetti, è un primo passo di<br />
tipo urgente. La filosofia è però quella<br />
del lungo periodo destinata a far crescere<br />
gradualmente ma regolarmente<br />
il livello di sicurezza delle strade».<br />
Sul livello di sicurezza delle strade<br />
e sulla delibera CIPE si è pronunciato<br />
anche il presidente del Comitato Risk<br />
Management, Enrico Ferri (ex Ministro<br />
dei Lavori Pubblici, oggi parlamentare<br />
europeo): «la delibera è un<br />
segnale positivo sul piano della civiltà,<br />
perché aiuta le strade più a rischio.<br />
Il documento sarà trainante anche<br />
per l’unione europea - ha conti-<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
Articolo<br />
nuato Ferri che proprio nei giorni scorsi<br />
ha presentato alla Commissione<br />
UE un’interrogazione parlamentare<br />
sulle barriere autostradali - che dovrà<br />
intervenire con finanziamenti più incisivi<br />
e legislazioni specifiche sulla sicurezza».<br />
Come giudicano il provvedimento<br />
gli operatori della sicurezza stradale?<br />
Per Gabriella Gherardi, presidente dell’AISES<br />
(Associazione Italiana Segnaletica<br />
e <strong>Sicurezza</strong>): «finalmente<br />
siamo arrivati in fondo al Piano Nazionale<br />
per la <strong>Sicurezza</strong> con finanziamenti<br />
che seguono criteri di priorità.<br />
L’approccio sistemico della gestione<br />
del rischio deve tenere conto sia della<br />
manutenzione delle infrastrutture che<br />
della mobilità sulle strade».<br />
Quota % Valore (Lit min) Valore (∴000)<br />
Piemonte 7,539% 1.884,830 973,434<br />
Valle D’Aosta 0,247% 61,744 31,888<br />
Lombardia 15,487% 3.871,784 1.999,610<br />
Provincia di Trento 0,849% 212,319 109,654<br />
Provincia di Bolzano 0,962% 240,606 124,262<br />
Veneto 7,643% 1.910,633 986,759<br />
Friuli Venezia Giulia 2,361% 590,161 304,793<br />
Liguria 2,794% 698,587 360,790<br />
Emilia Romagna 8,898% 2.224,606 1.148,913<br />
Toscana 6,161% 1.540,149 795,420<br />
Umbria 1,784% 445,869 230,272<br />
Marche 2,999% 749,837 387,259<br />
Lazio 7,276% 1.818,875 939,371<br />
Regioni del Centro Nord 65,000% 16.250,00 8.392,425<br />
Abruzzo 3,842% 960,586 496,102<br />
Molise 1,100% 275,003 142,027<br />
Campania 5,890% 1.472,450 760,457<br />
Puglia 6,137% 1.534,195 792,346<br />
Basilicata 1,760% 439,886 227,182<br />
Calabria 4,310% 1.077.594 556,531<br />
Sicilia 8,417% 2.104,364 1.086,813<br />
Sardegna 3,544% 885,922 457,540<br />
Regioni Meridionali 35,000% 8.750,000 4.518,998<br />
Totale 100,000% 25.000,000 12.911,422<br />
TABELLA 1<br />
Finanziamenti CIPE ripartiti per regione<br />
per il Programma di attuazione del Piano della <strong>Sicurezza</strong> Stradale<br />
Valori riferiti alla prima annualità dei limiti di impegno quindicennale,<br />
pari a 25 miliardi per anno, come previsto dall’art. 56 della legge 488/1999<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
di Mario Gallo, cultore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino<br />
e componente del Comitato per la Formazione dell’AIAS<br />
«Con la conversione con modifiche<br />
del decreto legge 25 settembre<br />
2002, n. 210, per opera<br />
della legge 22 novembre 2002,<br />
n. 266, recante «Disposizioni<br />
urgenti in materia di emersione<br />
del lavoro sommerso e di<br />
rapporti di lavoro a tempo parziale»<br />
(in Gazzetta Ufficiale<br />
del 23 novembre 2002, n. 275)<br />
la disciplina sull’emersione del<br />
lavoro nero e della sanatoria<br />
degli illeciti in materia di sicurezza<br />
del lavoro è stata oggetto<br />
di un ulteriore processo di<br />
revisione, attraverso la soppressione<br />
dello strumento dell’emersione<br />
automatica (art. 1,<br />
legge n. 383/2001) e il restyling<br />
dell’istituto dell’emersione<br />
progressiva (art. 1-bis,<br />
legge n. 383/2001), ulteriormente<br />
prorogato al 15 maggio<br />
2003 e con alcune importanti<br />
novità in materia di ispezioni e<br />
verifiche, controllo della procedura<br />
e appalti pubblici.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
La sospensione delle ispezioni e la sanatoria degli illeciti secondo la nuova legge n. 266/2002<br />
Soppressa l’emersione automatica del lavoro nero<br />
e prorogata al 15 maggio 2003 que la progressiva<br />
Il piano straordinario<br />
dei controlli: i primi risultati<br />
Per meglio comprendere l’importanza<br />
del nuovo provvedimento, e il clima<br />
in cui lo stesso è stato maturato, appare<br />
necessario compiere una riflessione<br />
preliminare in ordine ai primi effetti<br />
dell’attività di controllo straordinario<br />
sull’economia sommersa. Disciplinata<br />
energicamente dalla legge n. 73/2002 e<br />
dalla delibera CIPE n. 38/2002, secondo<br />
i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate<br />
tra il mese di luglio e quello di<br />
ottobre, i controlli effettuati - in collaborazione<br />
con la Guardia di Finanza,<br />
Ministero del Lavoro, INPS e INAIL,<br />
spesso anche con l’intervento delle<br />
ASL - hanno interessato ben 21.199<br />
imprese, ed hanno portato alla scoperta<br />
di 13.151 lavoratori irregolari (si veda<br />
la tabella 1). Evidentemente la previsione<br />
della nuova sanzione amministrativa<br />
«dal 200 al 400 per cento dell’importo,<br />
per ciascun lavoratore irregolare,<br />
del costo del lavoro calcolato sulla<br />
base dei vigenti contratti collettivi nazionali,<br />
per il periodo compreso tra<br />
l’inizio dell’anno e la data di constatazione<br />
della violazione» (art. 3, comma<br />
3, legge n. 73/2002), fin ora è servita a<br />
ben poco a fungere da deterrente e da<br />
stimolo per la regolarizzazione del lavoro<br />
in nero.<br />
Dopo questa prima “fase del bastone”<br />
che, come puntualizza la stessa<br />
Agenzia delle Entrate, non si è esaurita<br />
ma solo temporaneamente sospesa,<br />
il legislatore ha lanciato un nuovo<br />
“salvagente” ai datori di lavoro evasori<br />
revisionando l’istituto dell’emersione<br />
progressiva, attraverso l’introduzione<br />
di un nuovo organismo di control-<br />
lo: i comitati per il lavoro e l’emersione<br />
del sommerso (CLES). Vediamo<br />
nel dettaglio le novità più significative,<br />
soprattutto per quanto concerne la<br />
sanatoria degli illeciti in materia di<br />
sicurezza e igiene del lavoro.<br />
I CLES e la nuova procedura<br />
di emersione e sanatoria<br />
Rispetto alla versione originaria<br />
della legge n. 383/2001 risultano immutate<br />
le categorie di lavoratori regolarizzabili;<br />
tuttavia, è stata ampliata la<br />
platea dei datori di lavoro che possono<br />
beneficiare della sanatoria che ora<br />
comprende, oltre a imprenditori e professionisti,<br />
anche le società e associazioni<br />
sportive, artistiche e culturali,<br />
nonché le comunità terapeutiche convenzionate,<br />
senza nuovi o maggiori<br />
oneri a carico del bilancio dello Stato<br />
(art. 1-bis). Dal 1˚ dicembre tali soggetti<br />
potranno regolarizzare le posizioni<br />
solo attraverso l’emersione progressiva,<br />
visto che quell’automatica non è<br />
stata prorogata salvo ripensamenti dell’ultima<br />
ora. Tuttavia, con l’avvento<br />
del decreto legge n. 210/2002 è mutato<br />
il soggetto competente a ricevere il<br />
piano individuale di emersione (PIE);<br />
infatti, detto documento non andrà presentato<br />
più al sindaco ma ai citati<br />
CLES. Per i PIE già presentati all’autorità<br />
comunale sarà cura della stessa<br />
trasmetterli alla competente Direzione<br />
provinciale del lavoro.<br />
L’istituzione e funzionamento dei<br />
CLES è regolata dall’art. 1, comma 2,<br />
della legge n. 266/2002 che ha completamente<br />
riscritto l’art. 1-bis della<br />
legge n. 383/2001. Gli stessi andranno<br />
costituiti in ogni capoluogo di provin-<br />
36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
cia, presso le Direzioni provinciali del<br />
lavoro; il nuovo provvedimento prevede<br />
che i 16 componenti del CLES<br />
sono nominati dal Prefetto, dei quali<br />
otto sono designati rispettivamente<br />
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche<br />
sociali, dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />
dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASL,<br />
dal comune, dalla Regione e<br />
dalla Prefettura - Ufficio territoriale<br />
del Governo, e otto designati in maniera<br />
paritetica dalle organizzazioni sindacali<br />
comparativamente più rappresentative<br />
sul piano nazionale dei datori<br />
di lavoro e dei prestatori di lavoro.<br />
Si osservi l’assenza dell’ISPESL e del<br />
Corpo dei Vigili del Fuoco. Al CLES<br />
competono funzioni istruttorie in ordine<br />
al merito del piano individuale di<br />
emersione ben più estese di quelle che<br />
spettavano precedentemente al sindaco.<br />
Più precisamente, i comitati dovranno<br />
valutare le proposte di progressivo<br />
adeguamento agli obblighi<br />
di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali<br />
- sicurezza e igiene del lavoro,<br />
ambiente, urbanistica, igiene del<br />
lavoro, ecc. - formulando eventuali<br />
proposte di modifica, nonché misure<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
di sicurezza equivalenti provvisorie.<br />
La valutazione avrà per oggetto la fattibilità<br />
tecnica dei contenuti, nel rispetto<br />
delle linee guida emanate dal CIPE<br />
con la delibera n. 100/2001; qualora il<br />
PIE preveda degli adeguamenti collegati<br />
ad aspetti urbanistici e ambientali,<br />
il CLES dovrà sottoporre il piano al<br />
parere del comune competente per territorio.<br />
Entro trenta giorni l’ente locale<br />
dovrà fornire un parere vincolante<br />
ma l’eventuale silenzio non impedisce<br />
il prosieguo delle attività istruttorie<br />
del comitato. Interessante è osservare<br />
la norma di tutela a favore dei componenti<br />
del CLES, in base alla quale gli<br />
stessi non sono responsabili dell’attuazione<br />
del piano o dell’eventuale diniego<br />
delle autorizzazioni allo svolgimento<br />
delle attività al termine del periodo<br />
di emersione (art.1-bis, comma 6). Su<br />
quest’ultimo punto la scelta fatta dal<br />
legislatore non risulta del tutto convincente,<br />
ed impone una notevole prudenza<br />
nel redigere il PIE.<br />
Dal punto di vista procedurale resta<br />
immutata anche l’intelaiatura dell’iter<br />
processuale, risultando ancora<br />
valide le considerazioni fatte prece-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
dentemente sulle problematiche operative<br />
e sulle necessità di cooperazione<br />
tra i diversi consulenti aziendali (si<br />
veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 15/<br />
2002, pag. 32 e segg.). Pertanto, il<br />
datore di lavoro dovrà presentare il<br />
PIE entro il 28 febbraio 2003 al<br />
CLES dove ha sede l’unità produttiva,<br />
attraverso la competente direzione<br />
provinciale del lavoro (si veda lo schema<br />
1); la legge n. 266/2002 ha altresì<br />
lasciato invariati i contenuti del PIE<br />
previsti originariamente nell’art. 1-bis<br />
della legge n. 383/2001, compreso il<br />
diritto all’anonimato da parte del datore<br />
di lavoro. Non risulta nemmeno<br />
innovato il termine originario dei 18<br />
mesi per la progressiva regolarizzazione<br />
degli adempimenti, prorogabile a<br />
24 mesi in caso di motivate esigenze.<br />
Una volta approvato il PIE il datore di<br />
lavoro dovrà presentare entro il 15<br />
maggio 2002 la dichiarazione di emersione.<br />
La procedura di valutazione deve<br />
esaurirsi entro 60 giorni dalla data<br />
di presentazione del piano e può concludersi<br />
o con l’approvazione senza<br />
modifiche o con modifiche che andranno<br />
in ogni caso preventivamente<br />
I primi risultati del piano straordinario dei controlli<br />
luglio-ottobre 2002<br />
TABELLA 1<br />
ATTIVITÀ<br />
Nord Ovest<br />
NUMERO DEI CONTROLLI<br />
Nord Est Centro Sud Isole<br />
Agricoltura - caccia - silvicoltura 34 230 204 134 146<br />
Alberghi e ristoranti 771 532 567 682 830<br />
Altri servizi pubblici sociali<br />
e personali<br />
203 71 110 246 68<br />
Attività immobiliare<br />
e professionale - Noleggio<br />
118 61 45 48 28<br />
Attività manifatturiere 770 500 485 807 256<br />
Commercio, riparazioni auto<br />
e beni casa<br />
1.202 465 711 1.061 385<br />
Costruzioni 578 584 576 550 223<br />
Altre attività 2.046 759 1.549 1.682 882<br />
TOTALE 5.722 3.202 4.247 5.210 2.818<br />
Posizioni irregolari Accertate<br />
Fonte: Agenzia delle Entrate<br />
2.865 1.960 2.576 3.957 1.793<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
concordate con il datore di lavoro o<br />
con i suo consulente in caso di presentazione<br />
anonima, o addirittura con il<br />
rigetto dello stesso - trattandosi di atto<br />
amministrativo andrà in ogni caso motivato<br />
- elemento questo che costituisce<br />
l’autentico zoccolo duro della sanatoria.<br />
Il controllo della procedura<br />
e la sanatoria degli illeciti<br />
Per quanto concerne il controllo<br />
finale sull’attuazione del PIE il novellato<br />
art. 1-bis appare poco chiaro. Infatti,<br />
originariamente era statuito che<br />
«Il sindaco o l’organo di vigilanza<br />
delegato verifica entro sessanta giorni<br />
dalla scadenza dei termini fissati,<br />
l’avvenuto adeguamento o regolarizzazione<br />
agli obblighi previsti dalla<br />
normativa vigente, dandone comunicazione<br />
all’interessato. L’adeguamento<br />
o la regolarizzazione si considerano,<br />
a tutti gli effetti, come avvenuti<br />
tempestivamente e determinano<br />
l’estinzione dei reati contravvenzionali<br />
e delle sanzioni connesse alla<br />
violazione dei predetti obblighi». Viceversa,<br />
ora viene solo affermato che<br />
«Le autorità competenti, previa verifica<br />
della avvenuta attuazione del piano,<br />
rilasciano le relative autorizzazioni<br />
entro sessanta giorni dalla scadenza<br />
dei termini fissati nel piano. L’adeguamento<br />
o la regolarizzazione si<br />
considerano, a tutti gli effetti, come<br />
avvenuti tempestivamente e determinano<br />
l’estinzione dei reati contravvenzionali<br />
e delle sanzioni connesse<br />
alla violazione dei predetti obblighi»<br />
(art. 1-bis, comma 10).<br />
Da un’attenta analisi della nuova<br />
disposizione emergono due aspetti. Il<br />
primo è che risulta immutato il beneficio<br />
dell’estinzione gratuita dei reati<br />
contravvenzionali e delle sanzioni<br />
amministrative a seguito degli adeguamenti<br />
(cosiddetto condono tombale);<br />
il secondo è che, a differenza del<br />
vecchio regime, il controllo finale<br />
sembra essere solo eventuale, propedeutico<br />
per il rilascio delle autorizzazioni<br />
mancanti quali, ad esempio, il<br />
certificato di prevenzione incendi o<br />
l’autorizzazione sanitaria. Infatti, si ri-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
leva l’assenza della previsione dell’accertamento<br />
finale obbligatorio degli<br />
adeguamenti in ogni caso come,<br />
ad esempio, in materia di formazione<br />
(art. 22, D.Lgs. n. 626/1994), ambienti<br />
di lavoro (D.P.R. n. 547/1955), ecc.<br />
Sospensione<br />
delle ispezioni: la casistica<br />
Un aspetto molto discusso della formulazione<br />
originaria dell’emersione<br />
progressiva era l’assenza della previsione<br />
del beneficio della sospensione delle<br />
ispezioni con la presentazione del<br />
PIE. Sulla questione già abbiamo precedentemente<br />
osservato che, a livello<br />
dottrinale, si poteva affermare che tale<br />
effetto si produceva solo per le ispezioni<br />
ancora in fase amministrativa e per<br />
quelle successive alla presentazione<br />
del PIE. Il legislatore finalmente ha<br />
chiarito, almeno parzialmente, questo<br />
spinoso problema affermando il principio<br />
in base al quale «L’approvazione<br />
del piano individuale di emersione (...)<br />
comporta, esclusivamente per le violazioni<br />
oggetto di regolarizzazione, la sospensione,<br />
già nel corso dell’istruttoria<br />
finalizzata all’approvazione del piano<br />
stesso, di eventuali ispezioni e verifiche<br />
da parte degli organi di controllo<br />
e vigilanza nei confronti del datore di<br />
lavoro che ha presentato il piano» (art.<br />
1-bis, comma 15). Pertanto, con la presentazione<br />
del PIE dovranno essere<br />
sospese non solo le ispezioni in fase<br />
amministrativa ma anche quelle nelle<br />
quali l’organo di vigilanza già ha notificato<br />
il verbale di prescrizione ex art.<br />
20 del D.Lgs. n. 758/1994, in virtù<br />
del principio di assorbimento di questa<br />
procedura in quella di carattere<br />
straordinario dell’emersione. Infatti,<br />
la novellata norma fa riferimento anche<br />
alla sospensione delle verifiche<br />
ed appare pacifico che in tale ambito<br />
deve essere collocato anche l’accertamento<br />
dell’esatto adempimento della<br />
prescrizione ex art. 21 del citato decreto.<br />
Quindi, se ipotizziamo che ad un<br />
datore di lavoro è stato notificato un<br />
verbale di prescrizione in materia di<br />
macchine o di formazione, questi potrà<br />
neutralizzare gli effetti dell’ispezione<br />
presentando il PIE al CLES e inoltrando<br />
all’organo di vigilanza un’ap-<br />
posita istanza di sospensione (si veda<br />
il modello suggerito a pag. 40). L’effetto<br />
sospensivo, ovviamente, si produce<br />
solo se nel piano è stata inclusa<br />
la violazione da sanare e nella malaugurata<br />
ipotesi in cui il PIE non sia<br />
accolto è da ritenersi che il datore di<br />
lavoro dovrà adempiere il verbale di<br />
prescrizione nel termine originariamente<br />
previsto. Tuttavia, su quest’ultimo<br />
aspetto sarebbe opportuno un chiarimento<br />
ministeriale, al fine di coordinare<br />
le due procedure. Più delicata,<br />
invece, è la fattispecie nella quale il<br />
datore di lavoro ha commesso un reato<br />
di tipo contravvenzionale non sanabile<br />
attraverso l’istituto della prescrizione<br />
(si veda la circolare del Ministero<br />
del Lavoro del 27 febbraio 1996);<br />
se la natura eccezionale della norma<br />
farebbe propendere per l’inclusione<br />
nella sfera delle sospensioni anche il<br />
caso in cui al contravventore non è<br />
stato ancora notificato nulla dall’autorità<br />
giudiziaria, appare chiaro che da<br />
un’interpretazione letterale della stessa<br />
tale ipotesi è esclusa visto che la<br />
procedura ispettiva è conclusa. Pertanto,<br />
l’unico rimedio cui si potrebbe fare<br />
ricorso è l’istituto dell’oblazione<br />
disciplinato dall’art. 162-bis c.p.<br />
Le nuove disposizioni<br />
per gli appalti pubblici<br />
La notevole diffusione del lavoro<br />
sommerso, specie nel settore degli appalti,<br />
ha indotto il legislatore ad intervenire<br />
negli ultimi anni in diverse occasioni<br />
- legge n. 415/1998, legge n.<br />
327/2000, ecc. - postulando il principio<br />
generale che l’impresa per essere<br />
legittimata a partecipare alle gare di<br />
aggiudicazione di lavori pubblici deve<br />
dimostrare di essere in regola con le<br />
norme in materia di rapporto di lavoro<br />
e previdenza. Trattasi, in effetti, di una<br />
forma di controllo sull’idoneità tecnico-professionale<br />
dell’appaltatore, in<br />
sintonia con l’art. 7 del D.Lgs. n.<br />
626/1994, alla quale trova ispirazione<br />
il dettato dell’art. 1, comma 2, della<br />
legge n. 266/2002, in base al quale «I<br />
soggetti che si avvalgono dei piani individuali<br />
di emersione sono esclusi dalle<br />
gare di appalto pubblico fino alla conclusione<br />
del periodo di emersione». In-<br />
38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
fatti, la sussistenza di una procedura di<br />
emersione è sintomo palese di uno stato<br />
patologico in via di risoluzione. Analogamente,<br />
l’art. 2 del nuovo provvedimento<br />
dispone che «Le imprese che<br />
risultano affidatarie di un appalto pubblico<br />
sono tenute a presentare alla stazione<br />
appaltante la certificazione relativa<br />
alla regolarità contributiva a pena<br />
di revoca dell’affidamento». La norma,<br />
inizialmente introdotta dal decreto<br />
legge n. 210/2002 solo per gli appalti<br />
di lavori edili, chiarisce al comma successivo<br />
che tale obbligo è esteso anche<br />
alle imprese che gestiscono servizi e<br />
attività in convenzione o concessione<br />
con l’ente pubblico, pena la decadenza<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
della convenzione o la revoca della<br />
concessione stessa. In effetti, questo è<br />
solo un primo passo nell’attesa che<br />
l’INPS e l’INAIL entro il 26 settembre<br />
2003 stipulino una convenzione per il<br />
rilascio del documento unico di regolarità<br />
contributiva (DURC), che semplificherà<br />
la procedura.<br />
Conclusioni<br />
La novellata disciplina in materia<br />
di emersione progressiva denota una<br />
fase di maturità dell’istituto, con l’introduzione<br />
di ulteriori benefici che<br />
rendono ancora più vantaggioso il ricorso<br />
ad essa. Infatti, la riduzione dei<br />
controlli finali e la sospensione delle<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
ispezioni e verifiche rendono ancora<br />
più appetibile lo strumento, soprattutto<br />
per quei datori di lavoro nei confronti<br />
dei quali è appena iniziata un’attività<br />
di controllo o che sono stati inseriti<br />
nella lista del piano straordinario<br />
dei controlli come soggetti a maggior<br />
rischio di impiego di lavoro nero:<br />
commercio, riparazione auto, vendita<br />
di beni per la casa, alberghi e ristoranti,<br />
settore manifatturiero e edilizia. In<br />
tal senso giova ricordare che l’Agenzia<br />
delle Entrate ha già comunicato<br />
che nei prossimi mesi sarà ulteriormente<br />
potenziata l’attività di contrasto,<br />
facendo così da monito a quanti<br />
credono che la strada dell’illegalità<br />
sia sempre a tre corsie. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
Modello di istanza di sospensione<br />
All’Azienda Sanitaria Locale.............<br />
Ovvero<br />
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di..........................<br />
Ovvero<br />
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ..................<br />
Oggetto: Istanza di sospensione della procedura ispettiva/di verifica n. ..... del ............. in materia di<br />
sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-bis, comma 15, della legge 18 ottobre<br />
2001, n. 383.<br />
Il sottoscritto (Cognome e nome).................................................... nato a ..................... il ..............................<br />
in qualità di datore di lavoro della (Ditta o denominazione o ragione sociale)...............................................<br />
con sede legale in............................................................................................................... esercente l’attività<br />
di ..........................................................................................., con codice fiscale: .............................................<br />
e partita IVA n. ................................................................................................<br />
Premesso<br />
1. che rientrando nell’ambito applicativo delll’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 la (Ditta o<br />
denominazione o ragione sociale) ..................................................................... ha presentato, attraverso la<br />
direzione provinciale del lavoro di ................................, in data ...................... prot. n. ......... al Comitato<br />
per il lavoro e l’emersione del sommerso il piano individuale di emersione per l’unità produttiva sita<br />
in..........................................................;<br />
2. che intende avvalersi dei benefici previsti dall’art. 1-bis, comma 15, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, così<br />
come modificato dal decreto legge n. 210 del 2002, convertito con modifiche dalla legge n. 266 del 2002;<br />
3. che del ricorso alla procedura di cui al punti sub 1 e 2 il sottoscritto ha informato il Rappresentante dei<br />
Lavoratori per la <strong>Sicurezza</strong>, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e<br />
Protezione, nel corso di un’apposita riunione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, tenutasi in<br />
data.................... in cui sono stati altresì illustrati i contenuti della regolarizzazione;<br />
Chiede<br />
- di voler procedere alla sospensione della procedura ispettiva in oggetto in quanto assorbita dalla<br />
procedura di sanatoria in corso.<br />
ovvero<br />
- di voler procedere alla sospensione della verifica conseguente al verbale redatto ai sensi dell’art. 20 del<br />
D.Lgs. 758/94, in quanto assorbita dalla procedura di sanatoria in corso, dandone immediata comunicazione<br />
all’autorità giudiziaria. Dichiara, inoltre, che tutte le irregolarità riscontrate sono state inserite nel<br />
piano individuale di emersione.<br />
Data: .........................................<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Firma:.................................................<br />
Allegati: Copia del piano individuale di emersione;<br />
Copia della ricevuta di presentazione.<br />
___________________<br />
Le parti in corsivo sono opzionali e vanno inserite in base alle effettive condizioni in cui trovasi l’impresa<br />
40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Testo coordinato del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210<br />
Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 25 settembre 2002),<br />
coordinato con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12), recante:<br />
“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”<br />
in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2002, n. 275<br />
Le modifiche apportate dalla legge di conversione<br />
sono riportate in neretto.<br />
Art. 1<br />
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383<br />
1. All’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre<br />
2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione»<br />
sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il<br />
livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come<br />
specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro<br />
di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali<br />
comparativamente più rappresentative dei lavoratori<br />
e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi<br />
stipulati per le categorie affini,» e sono aggiunte,<br />
in fine, le parole: «sottoscritti dalle associazioni sindacali<br />
comparativamente più rappresentative dei lavoratori<br />
e degli imprenditori».<br />
2. L’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383,<br />
è sostituito dal seguente:<br />
«Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo<br />
di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali<br />
del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del<br />
sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri<br />
nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati<br />
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche<br />
sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL,<br />
dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla<br />
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati<br />
in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente<br />
più rappresentative sul piano nazionale dei<br />
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.<br />
Il componente designato dal Ministero del lavoro e<br />
delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La<br />
regione e l’ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare,<br />
nell’ambito del territorio provinciale, l’ASL e<br />
il comune competente alla designazione. I Comitati sono<br />
nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono<br />
operare qualora alla predetta data siano stati nominati la<br />
metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei<br />
CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.<br />
1-bis. Per l’attività e il funzionamento dei CLES è<br />
autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l’anno<br />
2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall’anno<br />
2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione<br />
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale<br />
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di<br />
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di<br />
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze<br />
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando<br />
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.<br />
2. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 1,<br />
gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1,<br />
dove ha sede l’unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003<br />
un piano individuale di emersione contenente:<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed<br />
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente<br />
per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse<br />
da quella fiscale e contributiva, in un periodo non<br />
superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a<br />
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;<br />
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi<br />
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in<br />
materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni<br />
sindacali comparativamente più rappresentative<br />
dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo<br />
comunque non superiore al triennio di emersione, mediante<br />
sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli<br />
accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello<br />
provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente<br />
più rappresentative e le associazioni di rappresentanza<br />
dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore<br />
economico; per i settori economici per i quali non operano<br />
organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori<br />
in sede provinciale, i predetti accordi possono essere<br />
conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il<br />
progressivo adeguamento agli obblighi in materia di<br />
trattamento economico, in assenza di contratti collettivi<br />
nazionali di lavoro propri del settore economico<br />
interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti<br />
nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori<br />
omogenei;<br />
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si<br />
intende regolarizzare;<br />
d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di<br />
emersione successivamente alla approvazione del piano da<br />
parte del CLES.<br />
3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni<br />
provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78, comma<br />
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive<br />
modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove già<br />
non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente<br />
più rappresentative sul piano nazionale dei datori<br />
di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni<br />
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di<br />
lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia<br />
di emersione dell’economia sommersa, in data 19<br />
luglio 2002.<br />
4. Comma soppresso.<br />
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di<br />
emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati<br />
all’emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:<br />
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli<br />
obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali<br />
formulando eventuali proposte di modifica;<br />
b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano<br />
di emersione;<br />
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, tempora-<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
nee modalità di adeguamento per ciascuna materia da<br />
regolarizzare;<br />
d) verificare la conformità del piano di emersione ai<br />
minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui<br />
al comma 2.<br />
5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga<br />
proposte per il progressivo adeguamento che<br />
coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES<br />
sottopone il piano al parere del comune competente<br />
per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un<br />
parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione<br />
della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta<br />
comunque il piano.<br />
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i<br />
fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione<br />
progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione<br />
dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni<br />
allo svolgimento delle attività al termine del periodo<br />
di emersione.<br />
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione,<br />
gli imprenditori che intendono conservare l’anonimato<br />
possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori<br />
di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori<br />
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei<br />
consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione<br />
del programma al competente CLES, con l’osservanza di<br />
misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore<br />
stesso.<br />
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione<br />
nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo<br />
quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1.<br />
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta<br />
giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche<br />
concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al<br />
comma 7, ovvero respinge il piano stesso.<br />
10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta<br />
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni<br />
entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel<br />
piano.<br />
L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a<br />
tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano<br />
l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni<br />
connesse alla violazione dei predetti obblighi.<br />
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente<br />
articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli<br />
altri effetti previsti dall’articolo 1.<br />
12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di<br />
lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali<br />
di emersione, conservano la loro efficacia.<br />
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di<br />
riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1˚ ottobre<br />
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28<br />
novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di<br />
tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi<br />
assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto<br />
per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i<br />
minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi<br />
di emersione progressiva secondo le modalità stabilite<br />
nel presente articolo.<br />
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di<br />
emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino<br />
alla conclusione del periodo di emersione.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
15. L’approvazione del piano individuale di emersione<br />
ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per<br />
le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione,<br />
già nel corso dell’istruttoria finalizzata all’approvazione<br />
del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte<br />
degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del<br />
datore di lavoro che ha presentato il piano.».<br />
2-bis. I piani di emersione individuale già presentati<br />
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono<br />
trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali<br />
del lavoro territorialmente competenti.<br />
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge 18 ottobre<br />
2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo»<br />
sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono<br />
attività agricola non produttiva di reddito di impresa».<br />
Riferimenti normativi:<br />
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per<br />
il rilancio dell’economia è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 248 del 24 ottobre 2001.<br />
- Il testo dell’art. 1, comma 4-bis, della citata legge n.<br />
383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge,<br />
è il seguente:<br />
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione<br />
e che non risultano già dipendenti dell’imprenditore<br />
sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il<br />
triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di<br />
unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di<br />
lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed<br />
istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti<br />
individuali e collettivi. L’adesione da parte del<br />
lavoratore al programma di emersione di cui al presente<br />
articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione<br />
nel quale sia indicato il livello di inquadramento<br />
attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo<br />
nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle<br />
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative<br />
dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai<br />
contratti collettivi stipulati per le categorie affini ha efficacia<br />
novativa e rapporto di lavoro emerso con effetto dalla<br />
data di presentazione della dichiarazione di emersione e<br />
produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e<br />
risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi<br />
ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura<br />
civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e<br />
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro<br />
di riferimento sottoscritti dalle associazioni sindacali<br />
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli<br />
imprenditori.<br />
- Il testo dell’art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre<br />
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione<br />
e lo sviluppo), è il seguente:<br />
«4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso<br />
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,<br />
commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare<br />
a livello territoriale, di promozione di collaborazioni<br />
ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata<br />
in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione<br />
ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che<br />
stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso<br />
la presenza di un apposito tutore. A tale fine le<br />
commissioni possono affidare l’incarico di durata non su-<br />
42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
periore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una<br />
durata non superiore a quella iniziale e comunque non<br />
oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea<br />
professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato<br />
di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare<br />
e valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone<br />
l’esito alla rispettiva commissione per l’adozione<br />
delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è<br />
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli<br />
anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia<br />
costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e all’adozione<br />
di ogni altra relativa determinazione provvede<br />
direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni<br />
sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno<br />
con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni<br />
pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati,<br />
in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei<br />
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più<br />
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate<br />
dal competente organo regionale, possono avvalersi<br />
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro<br />
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo<br />
conto delle disposizioni di cui all’art. 5, legge 22 luglio<br />
1961, n. 628, e dell’art. 3 del decreto-legge 12 settembre<br />
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11<br />
novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data<br />
di entrata in vigore della presente legge non siano state<br />
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del<br />
lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi<br />
regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall’invito<br />
rivolto dal Ministro.».<br />
- Il testo del decreto-legge 1˚ ottobre 1996, n. 510,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre<br />
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori<br />
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel<br />
settore previdenziale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 231 del 2 ottobre 1996.<br />
- Il testo dell’art. 3, comma 5, della citata legge n. 383<br />
del 2001, come modificato dal presente decreto-legge, è il<br />
seguente:<br />
«5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli<br />
imprenditori si applicano, in quanto compatibili anche ai<br />
titolari di redditi di lavoro autonomo e alle imprese che<br />
svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».<br />
Art. 1-bis<br />
Ambito di applicazione delle disposizioni<br />
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,<br />
in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni<br />
sportive, artistiche e culturali nonché alle<br />
comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o<br />
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
Art. 2<br />
Norme in materia di appalti pubblici<br />
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto<br />
pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante<br />
la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena<br />
di revoca dell’affidamento.<br />
1-bis La certificazione di cui al comma 1 deve essere<br />
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico,<br />
pena la decadenza della convenzione o la revoca<br />
della concessione stessa.<br />
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni<br />
al fine del rilascio di un documento unico di regolarità<br />
contributiva.<br />
3. All’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23<br />
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni,<br />
le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle<br />
seguenti: «31 dicembre 2006«.<br />
Riferimenti normativi:<br />
- Il testo dell’art. 29, comma 5, del decreto-legge 23<br />
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il<br />
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione<br />
dei nuovi interventi nelle aree depresse), come modificato<br />
dal presente decreto-legge, è il seguente:<br />
«5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31<br />
dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli effetti<br />
determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al<br />
fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro<br />
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto<br />
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione<br />
economica, sia confermata o rideterminata per<br />
l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al<br />
comma 2».<br />
Art. 3<br />
Rapporti di lavoro a tempo parziale<br />
1. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo<br />
25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le<br />
parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza<br />
prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002»<br />
sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre<br />
effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi,<br />
sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30<br />
settembre 2003».<br />
Riferimenti normativi:<br />
- Il testo dell’art. 3, comma 15, del decreto legislativo<br />
25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva<br />
97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo<br />
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla<br />
CES), come modificato dal presente decreto-legge, è il<br />
seguente:<br />
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della<br />
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti<br />
collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti<br />
di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata<br />
in vigore del presente decreto legislativo, continuano a<br />
produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti<br />
collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non<br />
oltre il 30 settembre 2003.<br />
Art. 4<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo<br />
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta<br />
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle<br />
Camere per la conversione in legge. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
ITALIA<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
SOSTANZE VIETATE A FINI “DOPING”<br />
Decreto del Ministero della Salute<br />
15 ottobre 2002<br />
«Approvazione della lista dei farmaci, sostanze<br />
biologicamente o farmacologicamente<br />
attive e delle pratiche mediche, il cui<br />
impiego è considerato doping, ai sensi della<br />
legge 14 dicembre 2000, n. 376» (S.O. n. 217<br />
alla G.U. del 27 novembre 2002, n. 278)<br />
Il decreto reca la lista delle sostanze e pratiche<br />
mediche il cui impiego è considero doping ai<br />
sensi dell’art. 1, legge n. 376/2000. La lista ricomprende<br />
i metodi vietati e tutte le classi di sostanze,<br />
ancorché non commercializzate nel territorio<br />
nazionale o in via di sperimentazione, sì come<br />
previste dalla Convenzione di Strasburgo,<br />
ratificata con legge n. 522/1995, e delle indicazioni<br />
del Comitato Internazionale Olimpico<br />
(CIO) sulla base dell’emendamento 14 agosto<br />
2001 allegato alla Convenzione europea 16 ottobre<br />
1989 contro il doping nello sport (Allegato<br />
II). Il regolamento approva anche i criteri di predisposizione<br />
e di aggiornamento della lista di<br />
classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente<br />
e farmacologicamente attive e delle pratiche il<br />
cui impiego è considerato doping (Allegato I).<br />
La lista delle sostanze in questione risulta frazionata<br />
in cinque sezioni, rispettivamente dedicate<br />
a: classi di sostanze vietate (sezione 1), classi di<br />
sostanze vietate e relativi principi attivi (sezione<br />
2), classi di sostanze vietate, principi attivi e relative<br />
specialità medicinali (sezione 3), elenco ordine<br />
alfabetico dei principi attivi e di specialità<br />
medicinali vietate (sezione 4), e pratiche vietate<br />
(sezione 5). In riferimento all’ultima sezione sono<br />
proibite, in particolare: il così detto “doping<br />
ematico”, consistente nella somministrazione di<br />
sangue, di globuli rossi e/o di prodotti affini, di<br />
sostanze vietate, nonché di trasportatori artificiali<br />
di ossigeno o di sostituti del plasma.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA ALIMENTARI. BOVINI<br />
Decreto del Ministero della Salute<br />
28 maggio 2002<br />
«Certificazione di conformità delle marche<br />
auricolari per l’identificazione e la registrazione<br />
dei bovini» (G.U. del 18 novembre 2002, n. 270)<br />
Il decreto prescrive, a carico dei fornitori di marche<br />
auricolari e già iscritti nell’apposito elenco<br />
di legge, il nuovo onere di presentare un’attestazione<br />
ufficiale in corso di validità rilasciata da<br />
istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti,<br />
nazionali o esteri, dalla quale risulti<br />
che, in base ad analisi e prove effettuate, le<br />
marche prodotte e commercializzate risultano<br />
conformi alle caratteristiche tecnico-sanitarie di<br />
cui all’Allegato I, D.P.R. n. 437/2000 e succ.<br />
modd. Per quanto riguarda i fornitori già iscritti<br />
nel citato elenco ufficiale, l’attestazione ufficiale<br />
sarà fornita dal Ministero della Salute - Direzione<br />
generale della sanità pubblica veterinaria,<br />
degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni<br />
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<br />
del decreto in questione, mentre a coloro<br />
che richiederanno per la prima volta l’iscrizione<br />
nel detto elenco, la certificazione sarà rilasciata<br />
contestualmente alla domanda di ammissione.<br />
EMERGENZA BSE<br />
Ordinanza del Ministero della Salute<br />
27 settembre 2002<br />
«Proroga delle misure sanitarie di protezione<br />
contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili»<br />
(G.U. del 18 novembre 2002, n. 270)<br />
Nelle more dell’adozione di nuove decisioni comunitarie<br />
viene prorogato al 30 settembre 2003<br />
il regime di gestione emergenziale definito dall’ordinanza<br />
del Ministro della Sanità 27 marzo<br />
2001 e succ. modd., in materia di protezione contro<br />
le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il<br />
termine di efficacia della detta ordinanza risultava<br />
già spirato allo scorso 30 settembre 2002. l<br />
44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
ACQUA<br />
Articolo<br />
La misura risponde a un progetto di semplificazione del sistema amministrativo della giustizia<br />
Tribunali de le acque verso l’abolizione<br />
con il D.L. 11 novembre 2002, n. 251<br />
di Emanuela Gallo, avvocato in Milano, studio Gianni Origoni Grippo & Partners<br />
Il D.L. n. 251/2002, recante «Misure<br />
urgenti in materia di amministrazione<br />
della giustizia», al Capo<br />
I stabilisce la soppressione dei Tribunali<br />
Regionali e del Tribunale<br />
Superiore delle acque pubbliche.<br />
Il motivo fondamentale che ha<br />
portato a questa “rivoluzione” è<br />
stato, al di là delle due sentenze<br />
della Corte Costituzionale con le<br />
quali sono stati dichiarati illegittimi<br />
alcuni articoli del D.L. n.<br />
1775/1933, atto costitutivo dei<br />
suddetti organismi, la volontà del<br />
Legislatore di snellire il sistema<br />
amministrativo della giustizia a<br />
fronte sia di una mai chiarita ripartizione<br />
di competenze tra la<br />
giustizia ordinaria e quella<br />
“speciale” sulle acque sia delle<br />
mutate condizioni storiche che<br />
avevano visto sorgere questi organi<br />
giurisdizionali, venute meno<br />
con l’avvento della Costituzione.<br />
AMBIENTE<br />
Il decreto-legge 11 novembre<br />
2002, n. 251 (in Gazzetta Ufficiale<br />
del 12 novembre 2002, n.<br />
265), reca numerose novità «in materia<br />
di amministrazione della giustizia».<br />
Le norme più rilevanti, tuttavia,<br />
sono, senza dubbio, quelle<br />
contenute nel Capo I che determinano,<br />
decorsi sessanta giorni dall’entrata<br />
in vigore della legge di<br />
conversione, l’abrogazione del titolo<br />
IV, R.D. 11 dicembre 1933 n.<br />
1775 («Testo unico delle disposizioni<br />
di legge sulle acque e gli<br />
impianti elettrici») [1] e dell’art.<br />
64, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12<br />
(«Norme dell’ordinamento giudiziario»)<br />
[2] , nonché la conseguente<br />
soppressione dei Tribunali Regionali<br />
e del Tribunale Superiore delle<br />
acque pubbliche.<br />
Se, dunque, come appare plausibile<br />
prevedere, non vi saranno intoppi<br />
alla conversione in legge del<br />
D.L. n. 215/2022, entro pochi mesi<br />
queste strutture giurisdizionali speciali<br />
scompariranno dal sistema della<br />
giustizia italiana, a settant’anni<br />
circa dalla loro istituzione. Qualche<br />
riflessione in proposito appare,<br />
quindi, opportuna.<br />
I Tribunali delle acque<br />
Prima di esaminare la scelta effettuata<br />
dal Legislatore nonché i tempi<br />
e i modi di realizzazione, è utile<br />
soffermarsi, pur brevemente, sull’origine<br />
e la particolarità di questi<br />
organi giurisdizionali.<br />
I Tribunali delle acque pubbliche<br />
risalgono al 1919 [3] quando si ritenne<br />
che le controversie in tema di<br />
acque richiedessero specifiche conoscenze<br />
ed esperienza, anche tecniche,<br />
tali da giustificare l’abbandono<br />
dell’ordinario criterio di riparto di<br />
giurisdizione tra giudice ordinario e<br />
giudice amministrativo e l’istituzione<br />
di un organo competente per materia.<br />
Il R.D.L. 5 ottobre 1919, n.<br />
2161 [4] venne poi trasfuso nel R.D.<br />
11 dicembre 1933, n. 1775, che ancor<br />
oggi, nonostante alcune modifiche<br />
e integrazioni, rappresenta il<br />
“Testo Unico” (T.U.) in materia di<br />
acque e di impianti elettrici.<br />
La struttura giurisdizionale specializzata,<br />
come risulta organizzata<br />
tutt’oggi, si compone di:<br />
l otto Tribunali Regionali, istituiti<br />
presso altrettante Corti d’Appello<br />
[5] , aventi cognizione in primo grado<br />
per le controversie tassativamen-<br />
[1] In Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 1934, n. 5.<br />
[2] In Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28.<br />
[3] Un primo tentativo di creare un giudice speciale delle acque risale, più propriamente, già al 1916 quando, con il decreto-legge<br />
luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, «concernente le derivazioni delle acque pubbliche» venne istituito un Tribunale unico, con<br />
sede a Roma, avente competenza in materia di acque e cognizione tanto di questioni coinvolgenti diritti soggettivi che interessi legittimi.<br />
[4] In Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28.<br />
[5] La localizzazione dei Tribunali Regionali delle acque non segue i medesimi criteri di organizzazione territoriale delle Corti d’Appello<br />
cui fanno riferimento. Infatti, ai sensi dell’art. 138, T.U. gli stessi sono istituiti presso le Corti d’Appello di: 1. Torino (per le<br />
circoscrizioni di Torino e di Genova), 2. Milano (per le circoscrizioni di Milano e Brescia), 3. Venezia (per le circoscrizioni di<br />
Venezia, Trento e Trieste), 4. Firenze (per le circoscrizioni di Bologna e Firenze), 5. Roma (per le circoscrizioni di Roma, L’Aquila,<br />
Perugia e Ancona), 6. Napoli (per le circoscrizioni di Napoli, Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria), 7.<br />
Palermo (per le circoscrizioni di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina), 8. Cagliari (per la circoscrizione di Cagliari).<br />
46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
te elencate nell’art. 140, Testo Unico<br />
e relative a diritti soggettivi;<br />
l un unico Tribunale Superiore, con<br />
sede a Roma, avente cognizione in<br />
grado di appello per le decisioni dei<br />
Tribunali Regionali e, in unica istanza,<br />
per le ipotesi di cui all’art. 143,<br />
Testo Unico ricondotte a posizioni<br />
soggettive di interesse legittimo.<br />
Precisamente, ai sensi del citato<br />
art. 140, i Tribunali Regionali, nell’ambito<br />
della propria circoscrizione<br />
territoriale, decidono le controversie:<br />
l sulla demanialità delle acque;<br />
l circa i limiti dei corsi o bacini,<br />
loro alvei e sponde;<br />
l aventi a oggetto qualunque diritto<br />
relativo alle derivazioni e utilizzazioni<br />
di acqua pubblica;<br />
l di qualunque natura, riguardanti<br />
l’occupazione totale o parziale, permanente<br />
o temporanea di fondi e le indennità<br />
previste dall’art. 46, legge 25<br />
giugno 1865, n. 2359 [6] , in conseguenza<br />
dell’esecuzione o manutenzione di<br />
opere idrauliche, di bonifica, derivazione<br />
e utilizzazione delle acque;<br />
l per il risarcimento dei danni dipendenti<br />
da qualunque opera eseguita dalla<br />
pubblica amministrazione e da qualunque<br />
provvedimento emesso dall’autorità<br />
amministrativa ai sensi dell’art.<br />
2, R.D. 25 luglio 1904, n. 523 [7] ,<br />
e successive modifiche;<br />
l per i ricorsi previsti dagli artt. 25 e<br />
29 del Testo Unico delle leggi sulla<br />
pesca approvato con R.D. 8 ottobre<br />
1931, n. 1604 [8] , e relativi ai diritti di<br />
pesca nelle acque del demanio idrico.<br />
A questa competenza in primo grado<br />
si affianca la cognizione quale giu-<br />
AMBIENTE<br />
dice di appello, prevista dall’art. 141,<br />
R.D. n. 1775/ 1933, nei confronti delle<br />
sentenze emesse dal “Pretore competente<br />
per territorio” (oggi Tribunale)<br />
a fronte di azioni possessorie, di<br />
denuncia di nuova opera e di danno<br />
temuto, sollevate verso un privato in<br />
materia di acque (oggi, per interpretazione<br />
analogica<br />
giurisprudenziale,<br />
anche per i ricorsi<br />
per provvedimenti<br />
di urgenza ex art.<br />
700 c.p.c.).<br />
Per quanto riguarda<br />
il Tribunale<br />
Superiore, accanto<br />
alla cognizione<br />
in grado<br />
d’appello delle decisioni<br />
emesse dai<br />
Tribunali Regionali,<br />
l’art. 143 T.U.<br />
gli conferisce, rispettivamente,<br />
una competenza<br />
generale di legittimità, una anche in<br />
merito e, infine, una speciale per materia,<br />
per i ricorsi:<br />
l per incompetenza, eccesso di potere<br />
e violazione di legge avverso i<br />
provvedimenti presi dall’amministrazione<br />
in materia di acque pubbliche;<br />
l contro i provvedimenti dell’autorità<br />
amministrativa inerenti alla repressione<br />
delle contravvenzioni alle<br />
norme di polizia demaniale in materia<br />
di acque e al mantenimento del<br />
buon regime delle acque;<br />
l nei casi specificatamente previsti<br />
dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del Testo<br />
Non si può negare che le<br />
sentenze della Corte<br />
Costituzionale abbiano<br />
conferito una forte<br />
instabilità all’istituto dei<br />
Tribunali delle acque,<br />
imponendo al<br />
Legislatore una pluralità<br />
di interventi “correttivi”<br />
immediati<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Unico delle leggi sulla pesca (R.D.<br />
8 ottobre 1931, n. 1604).<br />
La necessità di specifiche conoscenze<br />
tecniche per la risoluzione<br />
delle controversie in materia di acque<br />
ha, inoltre, comportato la previsione<br />
di una composizione anomala<br />
di questi organi giurisdizionali, mediantel’inserimento<br />
nel collegio giudicante<br />
di<br />
“giudici non togati”.<br />
Così, i Tribunali<br />
Regionali sono<br />
costituiti da<br />
una sezione della<br />
Corte d’Appello<br />
alla quale vengono<br />
aggregati tre<br />
funzionari del Genio<br />
Civile; mentre<br />
il Tribunale Superiore<br />
consta di nove<br />
magistrati e tre<br />
tecnici scelti tra i<br />
membri effettivi<br />
del Consiglio Superiore dei Lavori<br />
Pubblici non aventi funzione di amministrazione<br />
attiva.<br />
È infine importante sottolineare<br />
che i Tribunali delle acque, nonostante<br />
le particolarità rappresentate<br />
dalla loro competenza e composizione,<br />
sono considerati organi specializzati<br />
dell’autorità giurisdizionale<br />
ordinaria e non giudici speciali. Più<br />
esattamente, mentre i Tribunali Regionali,<br />
in quanto sezioni della Corte<br />
d’Appello presso la quale sono<br />
istituiti, sono assimilati ai giudici<br />
ordinari [9] , il Tribunale Superiore,<br />
[6] «Espropriazioni per causa di utilità pubblica» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 1865). Si ricorda, peraltro, che con D.P.R. 8<br />
giugno 2001, n. 327 è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia il quale, a seguito dell’ultima proroga effettuata con legge<br />
1˚ agosto 2002, n. 185, («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante<br />
disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione») dovrebbe entrare in vigore il prossimo<br />
30 giugno 2003.<br />
[7] «Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie».<br />
[8] «Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca» (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1932, n. 18).<br />
[9] A questa conclusione conducono ben due dati normativi come l’art. 138, comma 2, T.U. che li colloca all’interno delle Corti<br />
d’Appello e l’art. 64, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che sottolinea come il «Tribunale Regionale delle acque pubbliche<br />
costituisce una sezione della Corte d’Appello presso la quale è istituito». Inoltre, con sentenza 22 gennaio 1976, n. 25, la Corte<br />
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla natura di giudici<br />
speciali dei Tribunali delle acque, in violazione dell’art. 102, comma 2, Costituzione. Questa posizione è ribadita in numerose<br />
sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47
in un certo senso muta la propria<br />
veste, da giudice ordinario a giudice<br />
amministrativo, a seconda che operi<br />
come organo di secondo grado ovvero<br />
in unica istanza. Questa ambivalenza<br />
si manifesta, in particolare,<br />
nella natura delle posizioni soggettive<br />
e negli ambiti sottoposti alla sua<br />
cognizione dall’art. 143 T.U., e che<br />
rispecchiano, senza ombra di dubbio,<br />
la giurisdizione propria dei tribunali<br />
amministrativi [10] .<br />
Una sintesi di quanto sopra è riportata<br />
nella tabella 1-a.<br />
Motivi storici<br />
dell’abolizione<br />
Tralasciando di soffermarsi sull’affermazione<br />
che accompagna l’emanazione<br />
del D.L. n. 251/2002, secondo<br />
la quale l’intervento normativo sarebbe<br />
finalizzato ad «abolire la giurisdizione<br />
speciale dei Tribunali delle acque<br />
pubbliche», dal momento che, al-<br />
la luce di quanto appena esposto, non<br />
può non essere considerata una mera<br />
improprietà di linguaggio, la ragione<br />
che ha indotto il Legislatore ad abolire<br />
i Tribunali delle acque deve essere<br />
ricercata altrove.<br />
Le sentenze della Corte<br />
Costituzionale<br />
Sempre nelle premesse al D.L. n.<br />
251/2002, si legge che il Governo<br />
ha deliberato l’abolizione dei Tribu-<br />
Tribunali regionali Tribunale superiore<br />
NUMERO Otto Uno<br />
SEDE Presso altrettante Corti d’Appello Roma<br />
COGNIZIONE In primo grado per le controversie tassativamente<br />
elencate nell’art. 140, R.D. n.<br />
1775/1933, e relative a diritti soggettivi<br />
INTERVENGONO<br />
IN MERITO A<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
I Tribunali delle acque<br />
AGGIUNTA DI GIUDICI<br />
NON TOGATI<br />
AMBIENTE<br />
l demanialità delle acque;<br />
l limiti dei corsi o bacini, loro alvei e<br />
sponde;<br />
l qualunque diritto relativo alle derivazioni<br />
e utilizzazioni di acqua pubblica;<br />
l occupazione totale o parziale, permanente<br />
o temporanea di fondi e indennità<br />
previste dalla legge, in conseguenza dell’esecuzione<br />
o manutenzione di opere<br />
idrauliche, di bonifica, derivazione e utilizzazione<br />
delle acque;<br />
l risarcimento dei danni dipendenti da<br />
qualunque opera eseguita dalla pubblica<br />
amministrazione e da qualunque provvedimento<br />
emesso dall’autorità amministrativa<br />
per legge;<br />
l ricorsi relativi ai diritti di pesca nelle<br />
acque del demanio idrico.<br />
Alla sezione della Corte d’Appello vengono<br />
aggregati tre funzionari del Genio Civile.<br />
NATURA GIURIDICA I tribunali Regionali, in quanto sezioni della<br />
Corte d’Appello, sono assimilati ai giudici<br />
ordinari.<br />
TABELLA 1-a<br />
l in grado di appello per le decisioni dei<br />
Tribunali Regionali;<br />
l in unica istanza per le ipotesi di cui<br />
all’art. 143, Testo Unico ricondotte a posizioni<br />
soggettive di interesse legittimo.<br />
l competenza generale di legittimità<br />
per i ricorsi per incompetenza, eccesso di<br />
potere e violazione di legge avverso i<br />
provvedimenti presi dall’amministrazione<br />
in materia di acque pubbliche;<br />
l competenza contro i provvedimenti<br />
dell’autorità amministrativa inerenti alla<br />
repressione delle contravvenzioni alle norme<br />
di polizia demaniale in materia di<br />
acque e al mantenimento del buon regime<br />
delle acque;<br />
l competenza speciale per materia nei<br />
casi specificatamente previsti dagli artt.<br />
23, 24, 26 e 28 del Testo Unico delle leggi<br />
sulla pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604).<br />
Ai nove magistrati del Tribunale Superiore<br />
sono aggiunti tre tecnici scelti tra i membri<br />
effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori<br />
Pubblici non aventi funzione di amministrazione<br />
attiva.<br />
Il Tribunale Superiore in un certo senso muta<br />
la propria veste, da giudice ordinario a<br />
giudice amministrativo, a seconda che operi<br />
come organo di secondo grado ovvero in<br />
unica istanza.<br />
[10] Giudice di secondo grado o in unica istanza, muta anche la composizione del collegio giudicante: cinque votanti tra i quali un<br />
tecnico nella prima ipotesi, sette votanti tra i quali sempre un tecnico nella seconda.<br />
48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Corte d’Appello Circoscrizioni dei Tribunali delle acque<br />
1. Torino Circoscrizioni di Torino e di Genova<br />
2. Milano Circoscrizioni di Milano e Brescia<br />
3. Venezia Circoscrizioni di Venezia, Trento e Trieste<br />
4. Firenze Circoscrizioni di Bologna e Firenze<br />
5. Roma Circoscrizioni di Roma, L’Aquila, Perugia e Ancona<br />
6. Napoli Circoscrizioni di Napoli, Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria<br />
7. Palermo Circoscrizioni di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina<br />
8. Cagliari Circoscrizione di Cagliari<br />
nali delle acque, intervenendo con<br />
lo strumento legislativo della necessità<br />
e urgenza, a fronte di due recenti<br />
sentenze della Corte Costituzionale<br />
che avrebbero posto in seria crisi<br />
la legittimità di questi organi giurisdizionali.<br />
Si tratta delle decisioni:<br />
l 3 luglio 2002, n. 305 «Giudizio<br />
di legittimità costituzionale in via<br />
incidentale. Tribunale superiore delle<br />
acque pubbliche - Collegio giudicante<br />
- Astensione, ricusazione o legittimo<br />
impedimento di componenti<br />
del collegio - Omessa previsione di<br />
meccanismi di sostituzione - Violazione<br />
del diritto alla tutela giurisdizionale<br />
dei diritti dinanzi ad un giudice<br />
imparziale e del principio di<br />
esercizio regolare della funzione<br />
giurisdizionale - Illegittimità costituzionale<br />
in parte qua - Assorbimento<br />
di altri profili. - R.D. 11 dicembre<br />
1933, n. 1775, artt. 139 e 143, comma<br />
3 (in combinato disposto). - Costituzione,<br />
artt. 24, comma 1, e 111,<br />
comma 2 (artt. 102, 103 e 113)» [11] ;<br />
l 17 luglio 2002, n. 353 «Giudizio<br />
di legittimità costituzionale in via<br />
incidentale. Giurisdizioni speciali -<br />
Tribunali regionali delle acque pubbliche<br />
- Composizione - Partecipazione<br />
al collegio giudicante di uno<br />
dei tre tecnici, già funzionari del<br />
AMBIENTE<br />
TABELLA 1-b<br />
Corti d’Appello e localizzazione dei Tribunali Regionali<br />
genio civile, designati quali giudici<br />
aggregati - Lesione del principio di<br />
indipendenza e terzietà del giudice -<br />
Illegittimità costituzionale in parte<br />
qua. - R.D. 11 dicembre 1933, n.<br />
1775, art. 138. - Costituzione, artt.<br />
108, secondo comma, 102, secondo<br />
comma, 111; legge costituzionale<br />
23 novembre 1999, n. 2» [12] ,<br />
con le quali il Giudice delle Leggi<br />
ha dichiarato l’incostituzionalità<br />
di alcuni criteri processuali e di<br />
composizione dei tribunali in questione<br />
(si veda anche la tabella 2).<br />
La prima sentenza ha qualificato<br />
illegittime le norme relative al Tribunale<br />
Superiore (combinato disposto<br />
degli artt. 139 e 143, comma 3,<br />
T.U.), laddove non stabiliscono criteri<br />
per la sostituzione dei componenti<br />
nei casi di astensione, ricusazione o<br />
impedimento. La mancanza di simili<br />
previsioni per tutte le ipotesi sopra<br />
indicate, precludendo la regolare formazione<br />
del collegio giudicante,<br />
comporterebbe, di fatto, il blocco della<br />
funzione giurisdizionale.<br />
Con la seconda, invece, è stato<br />
coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità<br />
l’art. 138 T.U., in ragione<br />
del sistema di nomina del tecnico,<br />
ivi disposto, che non garantirebbe<br />
l’indipendenza e la terzietà<br />
del membro “non togato” compro-<br />
[11] In Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2002, n. 27, Prima serie speciale.<br />
[12] In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002, n. 29, Prima serie speciale.<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
mettendo, così, l’imparzialità del<br />
giudizio.<br />
È evidente che nessuna delle due<br />
sentenze citate pone in discussione<br />
la legittimità costituzionale dell’esistenza<br />
in sé di questi Tribunali e<br />
che da nessuna di esse, pur se emesse<br />
in un così breve lasso di tempo,<br />
può essere fatta derivare, in via<br />
esclusiva, la necessità (urgente) di<br />
operare una scelta radicale quale<br />
l’abolizione di questi organi giurisdizionali.<br />
Ciò nondimeno, non si<br />
può negare che le stesse abbiano<br />
conferito una forte instabilità all’istituto<br />
dei Tribunali delle acque imponendo<br />
al Legislatore una pluralità di<br />
interventi “correttivi” immediati e<br />
che rappresentassero un indice dell’inadeguatezza<br />
di queste strutture<br />
rispetto alle nuove realtà ed esigenze<br />
giurisdizionali.<br />
In particolare, considerato che la<br />
presenza di un tecnico nel collegio giudicante<br />
aveva rappresentato, a suo tempo,<br />
una delle principali ragioni per<br />
l’istituzione di questi tribunali, la seconda<br />
sentenza della Corte Costituzionale<br />
ha, quantomeno, insinuato il dubbio<br />
circa la necessità di mantenere in<br />
vita detti organi giurisdizionali. Questa<br />
decisione, inoltre, è stata emessa<br />
mentre già era in corso presso la Camera<br />
la discussione sulla proposta di intro-<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49
ACQUA<br />
Articolo<br />
Sentenza Titolo - Estremo di pubblicazione Cosa dispone<br />
Sentenza 3 luglio<br />
2002, n. 305<br />
Sentenza 17 luglio<br />
2002, n. 353<br />
durre nel T.U. un nuovo articolo, il<br />
139-bis, che ovviasse al precedente<br />
profilo di incostituzionalità, disciplinando<br />
la nomina di componenti supplenti.<br />
La notizia dell’ulteriore dichiarazione<br />
di illegittimità costituzionale -<br />
si evidenzia nel resoconto della riunione<br />
dell’Assemblea del 24 luglio 2002<br />
- ha determinato il Legislatore a «una<br />
pausa di riflessione circa l’opportunità<br />
della soppressione di tali Tribunali».<br />
Si troverà indicato poi, nella relazione<br />
al disegno di legge approvato<br />
dal Consiglio dei Ministri nella seduta<br />
del 6 settembre 2002, che le norme<br />
che disciplinano il funzionamento<br />
di questi organi giurisdizionali sono<br />
accusate di vetustà e scarsa com-<br />
AMBIENTE<br />
Il casus belli: le sentenze della Corte Costituzionale<br />
«Giudizio di legittimità costituzionale in via<br />
incidentale. Tribunale Superiore delle acque<br />
pubbliche - Collegio giudicante - Astensione,<br />
ricusazione o legittimo impedimento<br />
di componenti del collegio - Omessa previsione<br />
di meccanismi di sostituzione - Violazione<br />
del diritto alla tutela giurisdizionale<br />
dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e<br />
del principio di esercizio regolare della funzione<br />
giurisdizionale - Illegittimità costituzionale<br />
in parte qua - Assorbimento di altri<br />
profili. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />
artt. 139 e 143, terzo comma (in combinato<br />
disposto). - Costituzione, artt. 24, comma 2,<br />
e 111, comma 2 (artt. 102, 103 e 113)».<br />
In Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2002, n.<br />
27, Prima serie speciale<br />
«Giudizio di legittimità costituzionale in via<br />
incidentale. Giurisdizioni speciali - Tribunali<br />
regionali delle acque pubbliche - Composizione<br />
- Partecipazione al collegio giudicante di<br />
uno dei tre tecnici, già funzionari del genio<br />
civile, designati quali giudici aggregati - Lesione<br />
del principio di indipendenza e terzietà<br />
del giudice - Illegittimità costituzionale in<br />
parte qua. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />
art. 138. - Costituzione, artt. 108, secondo<br />
comma, 102, secondo comma, 111; legge costituzionale<br />
23 novembre 1999, n. 2».<br />
In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002, n.<br />
29, Prima serie speciale<br />
patibilità rispetto alle nuove norme<br />
sul processo sia amministrativo che<br />
civile e che le relative strutture sono<br />
ritenute inadeguate, per eccesso, rispetto<br />
al numero delle controversie<br />
in materia; in particolare viene precisato<br />
che «il funzionamento di questi,<br />
ormai datati, organi giurisdizionali<br />
strutturati ed operanti con norme<br />
ancorate al codice processuale del<br />
1865, si presenta assai dispendioso,<br />
perché prevede delle strutture non<br />
più congrue rispetto al numero di<br />
controversie del tutto irrisorio rispetto<br />
al normale carico degli altri<br />
organi giurisdizionali - negli ultimi<br />
cinque anni le cause iscritte sono<br />
state rispettivamente, 169, 193, 191,<br />
198 e 207 - (...) nonché la regola-<br />
Ha qualificato illegittime le norme relative<br />
al Tribunale Superiore (combinato disposto<br />
degli artt. 139 e 143, comma 3, T.U.), laddove<br />
non stabiliscono dei criteri per la sostituzione<br />
componenti nei casi di astensione,<br />
ricusazione o impedimento. La mancanza<br />
di simili previsioni per tutte le ipotesi sopra<br />
indicate, precludendo la regolare formazione<br />
del collegio giudicante, comporterebbe,<br />
di fatto, il blocco della funzione giurisdizionale.<br />
Ha coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità<br />
l’art. 138 T.U., in ragione del sistema<br />
di nomina del tecnico, ivi disposto, che<br />
non garantirebbe l’indipendenza e la terzietà<br />
del membro “non togato” compromettendo,<br />
così, l’imparzialità del giudizio.<br />
[13] «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971, n. 314).<br />
TABELLA 2<br />
mentazione del Testo Unico è superata<br />
ed in contrasto con l’intervenuta<br />
normativa costituzionale».<br />
Effettivamente, la presenza nel nostro<br />
ordinamento di questi organi giurisdizionali,<br />
“speciali” sotto molteplici<br />
profili, se poteva trovare una sua dimensione<br />
nel contesto storico in cui<br />
hanno avuto origine, è venuta perdendo<br />
di ragione nella nuova realtà postcostituzionale,<br />
tanto da richiamare l’attenzione,<br />
più volte, sia del Giudice delle<br />
Leggi che della Corte di Cassazione.<br />
Per quanto attiene al primo profilo,<br />
in seguito all’entrata in vigore della<br />
legge di istituzione dei Tribunali Amministrativi<br />
Regionali, 6 dicembre<br />
1971 n. 1034 [13] , la Corte Costituzionale<br />
è intervenuta con sentenza del<br />
50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
17-31 gennaio 1991, n. 42 «Giudizio<br />
di legittimità costituzionale in via incidentale.<br />
Acque pubbliche e private -<br />
Ricorso al Tribunale delle acque pubbliche<br />
- Ammissibilità - Definitività<br />
del provvedimento amministrativo impugnato<br />
- Ingiustificato mantenimento<br />
della regola della definitività nel<br />
sistema generale di giustizia amministrativa<br />
- Illegittimità costituzionale.<br />
(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,<br />
artt. 143, comma 1, lettere a) e b),<br />
143, comma 2, e 194, comma 1)<br />
(Cost., artt. 3, 24 e 113)» [14] , a dichiarare<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />
143, comma 1, T.U., laddove<br />
imponeva la qualifica di “definitività”<br />
del provvedimento amministrativo come<br />
requisito per l’ammissibilità del<br />
ricorso. Con la medesima sentenza è<br />
stato dichiarato illegittimo anche il<br />
comma 2 dell’art. 143 T.U., nella parte<br />
in cui non prevedeva l’esperibilità<br />
AMBIENTE<br />
del ricorso giurisdizionale nei confronti<br />
del provvedimento impugnato<br />
con ricorso amministrativo in via gerarchica,<br />
successivamente alla formazione<br />
del silenzio-rigetto da parte dell’amministrazione.<br />
Nell’ottobre del 1996, inoltre, è<br />
stata avanzata una proposta di legge<br />
di modifica del T.U. mediante l’introduzione<br />
di un Tribunale Regionale<br />
delle acque presso la Corte d’Appello<br />
di Trento. Al di là delle considerazioni<br />
strettamente inerenti la posizione<br />
del Trentino Alto Adige e lo stridente<br />
contrasto, in quel caso, tra gli<br />
ampi poteri riconosciuti alla Regione<br />
dallo Statuto speciale e il decentramento<br />
degli strumenti chiamati a garantirne<br />
il riconoscimento concreto<br />
[15] , in generale la mancata istituzione<br />
di nuove circoscrizioni dei Tribunali<br />
Regionali delle acque è stata allora<br />
portata quale esempio di scarso<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
adeguamento delle strutture statali alle<br />
realtà regionali sancite dalla Carta<br />
Costituzionale.<br />
Gli ambiti di competenza giuridica<br />
Sotto il profilo della convivenza<br />
di questi tribunali con gli altri organi<br />
giurisdizionali, occorre sottolineare<br />
che fin da subito i confini della<br />
competenza del giudice specializzato<br />
non sono apparsi chiari, tanto da<br />
imporre, più volte, l’intervento interpretativo<br />
della Suprema Corte di<br />
Cassazione [16] .<br />
I problemi più ricorrenti sono sorti<br />
in relazione al discrimine tra giudice<br />
ordinario e Tribunale Regionale<br />
sia con riferimento alle materie<br />
di cui all’art. 140, T.U. [17] che per<br />
definire la competenza in grado di<br />
appello di quest’ultimo per le ipotesi<br />
dell’art. 141, T.U. [18] . Tuttavia,<br />
anche i rapporti tra il Tribunale<br />
[14] In Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1991, n. 6, Serie speciale.<br />
[15] In base all’art. 138 T.U. (si veda la nota 5 elatabella 1–b), tutte le controversie e le istanze giurisdizionali in materia di acque<br />
relative al Trentino Alto Adige sono rimesse al Tribunale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, il quale<br />
giudica anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Nel caso specifico del Trentino, in questa occasione veniva sollevata<br />
anche una questione di tutela delle minoranze linguistiche.<br />
[16] Conformemente alla natura di sezioni specializzate del giudice ordinario che è riconosciuta ai Tribunali Regionali, l’intervento<br />
della Corte di Cassazione per delimitare la cognizione di questi ultimi nei confronti dell’autorità giurisdizionale ordinaria deve<br />
intendersi come questione di competenza e non di giurisdizione quale, viceversa, è ipotizzabile nel caso in cui il contrasto<br />
interpretativo si ponga tra il giudice ordinario e il Tribunale Superiore nelle materie di cui all’art. 143 T.U. (tra le altre, si<br />
vedano le sentenze della Cassazione Civile, Sezioni Unite 30 dicembre 1998, n. 12899 e 8 maggio 1997, n. 399).<br />
[17] Tra le altre, si vedano Cassazione Civile, Sezioni Unite 25 ottobre 1999, n. 752, sottolinea che «ai fini della decisione sulla<br />
questione della giurisdizione, e, in particolare, del riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e, successivamente,<br />
della determinazione della competenza tra il giudice ordinario ed il Tribunale Regionale delle acque, deve essere preso in<br />
considerazione il cosiddetto petitum sostanziale». Particolarmente rilevante il contenzioso relativo alla competenza in materia<br />
di risarcimento dei danni; la sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite 20 maggio 1980, n. 3290, attribuisce, infatti, la<br />
cognizione al Tribunale Regionale delle acque «sulla domanda del proprietario di un fondo a condannare l’Amministrazione al<br />
ristoro dei danni per straripamento di un fiume con allagamento del fondo medesimo qualora, mediante la denuncia di omissioni<br />
di manutenzione e di vigilanza degli argini, ponga in discussione provvedimenti ed opere inerenti al regime di quelle acque»,<br />
mentre «la domanda proposta contro un privato autorizzato dalla P.A. al compimento di determinati lavori nell’alveo di un<br />
fiume a suo esclusivo interesse, sollevata dal proprietario del fondo vicino per conseguire il ripristino dello stato dei luoghi, resta<br />
devoluta al giudice ordinario non interferento sugli atti e provvedimenti della P.A.» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10<br />
dicembre 1981, n. 6523). Ancora, «le domande di risarcimento dei danni derivanti da esecuzione o manutenzione di opere<br />
idrauliche rientrano nella competenza del Tribunale Regionale, ovi si accerti che esse siano state eseguite in maniera contraria<br />
alle regole di gestione delle acque pubbliche» (Cassazione Civile, sez. I, 14 gennaio 1987, n. 186), mentre «rientrano nella<br />
competenza del giudice ordinario quando l’attore assuma che il danno è conseguenza della negligenza o imperizia dell’amministrazione<br />
nella esecuzione o manutenzione dell’opera e non quale effetto dell’opera idraulica in sé considerata» (Cassazione<br />
Civile sez. I, 7 febbraio 1984, n. 937).<br />
[18] «A norma dell’art. 141, comma 3, R.D. n. 1775/1933, l’appello avverso la sentenza del pretore che abbia pronunziato su<br />
un’azione di enunciazione avente ad oggetto una materia devoluta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche deve essere<br />
proposto davanti a detto tribunale, con la conseguenza che, qualora l’indicata impugnazione venga proposta, invece, innanzi al<br />
tribunale ordinario e questi non declini la propria competenza pronunciandosi sul merito del gravame, non si produce la<br />
cosiddetta “efficacia conservativa” dell’impugnazione e ne conseguono l’inammissibilità dell’appello proposto al giudice<br />
funzionalmente incompetente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, in sede di legittimità, la cassazione<br />
senza rinio della sentenza d’appello in quanto pronunciata su un gravame inammissibile» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17<br />
febbraio 1995, n. 1716).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51
ACQUA<br />
Articolo<br />
Superiore e il giudice amministrativo,<br />
per i profili di cui all’art. 143,<br />
T.U., non ne sono rimasti esenti [19] .<br />
La farraginosità del sistema introdotto<br />
nel 1933 si è ulteriormente manifestata<br />
laddove l’intervento della Suprema<br />
Corte è stato necessario per<br />
stabilire se una determinata controversia<br />
rientrasse nella competenza giurisdizionale<br />
dei Tribunali Regionali in<br />
primo grado, ex art. 140, T.U., ovvero<br />
in quella del Tribunale Superiore, ratione<br />
materiae [20] . Il tutto, spesso,<br />
con gravi ripercussioni non solo sull’efficienza<br />
ma anche sull’effettività<br />
del “servizio di giustizia” reso.<br />
A tener fede ai numeri riportati dalla<br />
relazione del Governo, quindi, si<br />
potrebbe pensare che, soprattutto negli<br />
ultimi tempi, il contenzioso sorto<br />
intorno a questi organi giurisdizionali<br />
fosse di molto superiore a quello dagli<br />
stessi risolto.<br />
Ulteriori indici di scarsa compatibilità<br />
con il sistema giurisdizionale vigente<br />
sono rappresentati dal carattere<br />
“misto” delle norme sul processo davanti<br />
a questi tribunali [21] e dal parti-<br />
AMBIENTE<br />
colare regime delle impugnazioni che<br />
sembrerebbe, peraltro, contrastare<br />
con il principio costituzionale del doppio<br />
grado di giudizio [22] .<br />
Occorre ricordare, da ultimo, che<br />
l’esistenza di tribunali speciali per la<br />
materia delle acque pubbliche, ha in<br />
parte perso di significato con l’entrata<br />
in vigore della legge 3 gennaio 1994,<br />
n. 36 «Disposizioni in materia di risorse<br />
idriche» [23] (la cosiddetta<br />
“legge Galli”) con la quale è stata<br />
dichiarata la natura «pubblica» di «tutte<br />
le acque, superficiali e sotterranee,<br />
ancorché non estratte dal sottosuolo»<br />
(art. 1), con la conseguente abolizione<br />
della distinzione tra acque private e<br />
pubbliche.<br />
Le considerazioni sopra riportate,<br />
dunque, se ancora non esprimono<br />
la “necessità e urgenza” dell’abolizione<br />
dei Tribunali delle acque, di<br />
certo rappresentano gravi indici di<br />
inadeguatezza di queste strutture e<br />
fanno propendere, senza grossi rimpianti,<br />
per una valutazione di opportunità<br />
della scelta effettuata dal Governo,<br />
sia per ragioni di coerenza<br />
con il nostro ordinamento, sempre<br />
più orientato a una bipartizione tra<br />
giudice ordinario e giudice amministrativo,<br />
che di semplificazione del<br />
sistema di amministrazione della<br />
giustizia.<br />
Il decreto-legge<br />
11 novembre 2002, n. 251<br />
L’art. 1, D.L. n. 251/2002, dispone<br />
la soppressione dei Tribunali Regionali<br />
e del Tribunale Superiore<br />
delle acque e l’abrogazione delle<br />
norme di riferimento, decorsi sessanta<br />
giorni dalla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione al<br />
D.L. stesso.<br />
Seguendo la tradizionale ripartizione<br />
che attribuisce ai Tribunali Regionali<br />
natura di giudici ordinari con<br />
competenza speciale e al Tribunale<br />
Superiore in unica istanza la qualifica<br />
di giudice amministrativo, l’eredità<br />
delle soppresse strutture giurisdizionali<br />
è stata disciplinata prevedendo che<br />
le controversie nelle materie elencate<br />
all’art. 140, T.U., vengano ricondotte<br />
al tribunale ordinario avente sede nel<br />
[19] Con la sentenza 26 settembre 1997, n. 9480. le Sezioni Unite della Cassazione Civile, per riconoscere la competenza del giudice<br />
amministrativo piuttosto che del Tribunale Superiore delle acque quale giudice di legittimità, hanno proposto la distinzione tra<br />
controversie che abbiano ad oggetto «l’utilizzazione diretta ed immediata di acque pubbliche» e«provvedimenti della P.A.<br />
relativi alla fase di ricerca delle acque».<br />
[20] La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 ottobre 1992, n. 11363, dispone che «l’esecuzione di lavori di<br />
arginamento di un corso d’acqua, disposti dalla competente autorità amministrativa, concreta realizzazione di opera idraulica ai<br />
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, con la conseguenza che, ove, ai fini della medesima, siano<br />
state poste in essere procedure espropriative, la tutela dei privati ad esse assoggettati, appartiene alla competenza giurisdizionale<br />
dei Tribunali Regionali delle acque, quando attenga a diritti soggettivi, ed a quella del Tribunale Superiore in sede di legittimità,<br />
al quale è al pari assegnata una giurisdizione speciale per materia, quando attenga a posizioni di interesse legittimo». Con<br />
particolare riferimento alla cognizione in materia di espropriazione, per giurisprudenza uniforme, per rientrare nell’ambito del<br />
Tribunale Regionale deve trattarsi di controversie su diritti soggettivi, aventi natura patrimoniale, mentre spetta al Tribunale<br />
Superiore in unica istanza l’eventuale impugnazione per l’annullamento di provvedimenti incidenti su interessi legittimi.<br />
Ancora, la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite 23 giugno 1993, n. 6953 ha stabilito che «l’atto di delimitazione del<br />
demanio lacustre rispetto alle proprietà private confinanti si pone in funzione di mero accertamento dei rispettivi confini con<br />
esclusione di ogni potere discrezionale della P.A. con la conseguenza che, permanendo la situazione di diritto soggettivo del<br />
privato, le contestazioni che questi proponga in ordine a siffatto accertamento sono soggette alla cognizione del Tribunale<br />
Regionale delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 140, lett. b), del R.D. n. 1775/1933 e non, invece, alla giurisdizione di<br />
legittimità del Tribunale Superiore».<br />
[21] Per i Tribunali Regionali la disciplina fissata agli artt. 147 e segg., T.U., si pone, per molti aspetti, come un ibrido rispetto al<br />
processo amministrativo e a quello civile (lo stesso art. 208, T.U. consente un rinvio alle norme dettate dal Codice di procedura<br />
civile, solo in via sussidiaria, cioè ove manchino norme speciali), mentre la natura ambivalente del Tribunale Superiore emerge<br />
anche nelle regole processuali che, nel caso operi come giudice di appello, consentono l’inserimento di istituti del processo<br />
civile, mentre nelle ipotesi di cui all’art. 143, T.U., il procedimento è costruito secondo il modello di impugnazione agli atti,<br />
tipico del processo innanzi al giudice amministrativo ed è disciplinato analogamente a quello avanti al Consiglio di Stato.<br />
[22] Circa il regime delle impugnazioni delle decisioni del Tribunale Superiore in unica istanza, vige un constasto interpretativo tra<br />
la dottrina, che limita la percorribilità del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per i soli motivi di giurisdizione, e la<br />
giurisprudenza che, viceversa, estenderebbe l’impugnazione a qualsiasi vizio di legittimità.<br />
[23] In Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14.<br />
52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
capoluogo del distretto territorialmente<br />
competente [24] , mentre la competenza<br />
per le materie di cui all’art. 143,<br />
T.U. è attribuita al giudice amministrativo<br />
[25] . In quest’ultima ipotesi il<br />
D.L. n. 251/2002, stabilisce che, nei<br />
casi devoluti alla sua giurisdizione, il<br />
giudice amministrativo sarà competente<br />
a decidere anche delle domande<br />
di risarcimento dei danni. Previsione,<br />
questa, che si pone in linea con le<br />
innovazioni in materia di giurisdizione<br />
del giudice amministrativo apportate<br />
dagli artt. 33-35, D.Lgs. 31 marzo<br />
1998, n. 80 [26] , e recepite nella nuova<br />
legge sul processo amministrativo 21<br />
luglio 2000, n. 205 [27] .<br />
Gli atti processuali già compiuti<br />
conserveranno la loro validità ed efficacia.<br />
Tuttavia, i procedimenti pendenti<br />
saranno sospesi di diritto e<br />
dovranno essere riassunti dagli interessati<br />
presso i giudici competenti,<br />
individuati secondo i criteri sopra<br />
indicati, entro il termine perentorio<br />
di 120 giorni dalla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione,<br />
pena la loro estinzione.<br />
Infine, contro i provvedimenti<br />
dei Tribunali Regionali per i quali<br />
non sia ancora decorso il termine<br />
per l’impugnazione, è ammesso appello<br />
alla Corte d’Appello competente<br />
per territorio, mentre i provvedimenti<br />
del Tribunale Superiore in<br />
unico o in secondo grado sono assoggettati<br />
a ricorso per cassazione<br />
per i motivi e secondo le forme stabiliti<br />
dagli artt. 360 e segg.,<br />
c.p.c. [28] . In quest’ultima ipotesi<br />
l’impugnazione dovrà essere proposta,<br />
a pena di inammissibilità, entro<br />
AMBIENTE<br />
novanta giorni dalla data di entrata<br />
in vigore della legge di conversione<br />
del D.L. n. 251/2002, ovvero dalla<br />
data di deposito della sentenza.<br />
In via generale, la scelta, pur radicale,<br />
effettuata dal Governo, anche in<br />
relazione alla gestione del periodo di<br />
transizione (e ci si riferisce, in particolare,<br />
all’immediata sospensione dei<br />
procedimenti pendenti e all’eventuale<br />
loro prosecuzione davanti ai giudici<br />
individuati secondo i nuovi criteri),<br />
appare condivisibile soprattutto perché<br />
ha il vantaggio di limitare nel<br />
tempo lo stato di “assestamento” proprio<br />
di tutti i periodi di passaggio. E<br />
questo anche se sarà onere dei ricorrenti<br />
applicare correttamente i criteri<br />
forniti dal Legislatore e riassumere le<br />
cause, in un lasso di tempo comunque<br />
ragionevole (120 giorni), davanti al<br />
giudice competente.<br />
Logica e coerente con il criterio<br />
ordinario di ripartizione tra giudice<br />
ordinario e giudice amministrativo<br />
appare, poi, la suddivisione delle<br />
materie originariamente di competenza<br />
dei Tribunali delle acque pubbliche.<br />
L’attribuzione delle controversie<br />
di cui all’art. 140 T.U.<br />
(«Competenza in primo grado dei<br />
Tribunali delle acque pubbliche»)<br />
al giudice ordinario, inoltre, non solo<br />
è fedele al criterio di riparto, in<br />
quanto questioni relative alla tutela<br />
di diritti soggettivi, ma sicuramente<br />
ha il vantaggio di risolvere alla radice<br />
l’annoso problema dell’individuazione<br />
dell’autorità giurisdizionale<br />
di volta in volta competente.<br />
Un solo appunto sembra opportuno<br />
formulare, con riferimento alla<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
materia delle espropriazioni contenuta<br />
nell’art. 140, lettera d), T.U. e<br />
devoluta dal D.L. n. 251/2002 al<br />
giudice ordinario. L’art. 7, legge n.<br />
205/2000, sul processo amministrativo,<br />
infatti, recependo le disposizioni<br />
contenute nell’art. 34, D.Lgs. n.<br />
80/1998, ha attribuito la materia dell’urbanistica<br />
e dell’edilizia alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo.<br />
L’unica eccezione è<br />
rappresentata proprio dalla cognizione<br />
dei Tribunali Superiori delle acque<br />
per gli ambiti di loro competenza<br />
(art. 34, comma 3, n. 1). Venuti<br />
meno gli organi giurisdizionali speciali<br />
ed essendo ormai pacifica la<br />
riconduzione della materia delle<br />
espropriazioni per pubblica utilità all’area<br />
dell’urbanistica e dell’edilizia<br />
quale aspetto che «concerne l’uso<br />
del territorio», sembrerebbe più coerente<br />
con l’attuale sistema giurisdizionale<br />
predisporre il passaggio delle<br />
controversie di cui all’art. 140,<br />
lettera d), T.U. al giudice amministrativo<br />
piuttosto che all’autorità<br />
giurisdizionale ordinaria.<br />
Infine, nulla dice il Legislatore<br />
circa il destino della competenza<br />
del Tribunale Regionale quale giudice<br />
di appello nelle questioni di cui<br />
all’art. 141, T.U. Con ogni probabilità,<br />
a seguito dell’abolizione di questi<br />
tribunali, l’impugnazione delle<br />
decisioni per le azioni possessorie<br />
in materia di acque seguirà il regime<br />
ordinario.<br />
Un possibile scenario, alla luce<br />
dell’eventuale conversione in legge<br />
del D.L. n. 251/2002, è riportato<br />
nella tabella 3. l<br />
[24] Il criterio della competenza territoriale, esercitato secondo le regole del c.p.c., consentirà, pertanto, di “uscire” dalle vecchie<br />
circoscrizioni dei Tribunali Regionali e di ricondurre la controversia alla cognizione del giudice “naturale” anche sotto il<br />
profilo del territorio.<br />
[25] In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, D.L. n. 251/2002, le controversie pendenti davanti al Tribunale<br />
Superiore in secondo grado dovranno essere riassunte davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente mentre quelle<br />
pendenti avanti al Tribunale Superiore in unica istanza andranno riassunte avanti al Tribunale Amministrativo Regionale che<br />
decide con sentenza appellabile davanti al Consiglio di Stato.<br />
[26] «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle<br />
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo<br />
1997, n. 59» (in S.O. n. 65 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1998, n. 82).<br />
[27] «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000, n. 173).<br />
[28] Viene, così, ripristinato in via generalizzata il doppio grado di giudizio (si veda la nota 22).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53
ACQUA<br />
Articolo<br />
Le controversie nelle materie elencate all’art. 140 («Competenza<br />
in primo grado dei Tribunali delle acque pubbliche»)<br />
del Testo Unico ...<br />
AMBIENTE<br />
TABELLA 3<br />
Cosa cambierà in caso di conversione del D.L. n. 251/2002<br />
...saranno ricondotte al tribunale ordinario avente<br />
sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente.<br />
Le materie di cui all’art. 143 del Testo Unico. ... ...competeranno al giudice amministrativo.<br />
Relativamente ai casi devoluti alla sua giurisdizione, le ...competeranno al giudice amministrativo.<br />
decisioni sulle domande di risarcimento dei danni..<br />
Gli atti processuali già compiuti... ...conserveranno la loro validità ed efficacia.<br />
I procedimenti pendenti... ...saranno sospesi di diritto e dovranno essere riassunti<br />
dagli interessati presso i giudici competenti, individuati<br />
secondo i criteri sopra indicati, entro il termine perentorio<br />
di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della<br />
legge di conversione, pena la loro estinzione.<br />
Per i provvedimenti dei Tribunali Regionali per i quali ...è ammesso appello alla Corte d’Appello competente<br />
non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione... per territorio.<br />
I provvedimenti del Tribunale Superiore in unico o in ...saranno assoggettati a ricorso per cassazione per i<br />
secondo grado...<br />
motivi e secondo le forme stabiliti dagli artt. 360 e<br />
segg., c.p.c. In quest’ultima ipotesi l’impugnazione dovrà<br />
essere proposta, a pena di inammissibilità, entro<br />
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br />
legge di conversione del D.L. n. 251/2002, ovvero dalla<br />
data di deposito della sentenza.<br />
In materia di espropriazioni (art. 140, lettera d) del ...sembrerebbe più coerente con l’attuale sistema giuri-<br />
Testo Unico e devoluta al giudice ordinario)...<br />
sdizionale predisporre il passaggio delle controversie di<br />
cui all’art. 140, lettera d), T.U. al giudice amministrativo<br />
piuttosto che all’autorità giurisdizionale ordinaria.<br />
Per la competenza del Tribunale Regionale quale giudi- ...con ogni probabilità, a seguito dell’abolizione di<br />
ce di appello nelle questioni di cui all’art. 141 del Testo questi tribunali, l’impugnazione delle decisioni per le<br />
Unico . ...<br />
azioni possessorie in materia di acque seguirà il regime<br />
ordinario.<br />
Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251<br />
Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia<br />
in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2002, n. 265<br />
Capo I<br />
Abolizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;<br />
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in<br />
materia di acque pubbliche all’esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte costituzionale<br />
con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali<br />
delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche;<br />
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti<br />
al Ministero della giustizia, destinata a supportare l’attività del Governo in adempimento degli obblighi<br />
comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea;<br />
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per i<br />
giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale;<br />
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, all’esito della declaratoria di illegittimità<br />
costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalità della Giunta<br />
speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2002;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e delle finanze;<br />
54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
AMBIENTE<br />
Emana<br />
il seguente decreto-legge:<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Art. 1<br />
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono<br />
abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l’articolo 64 del regio decreto 30 gennaio<br />
1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore<br />
delle acque pubbliche.<br />
Art. 2<br />
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le<br />
materie di cui all’articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali<br />
delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto<br />
territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.<br />
2. Le controversie nelle materie di cui all’articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono<br />
attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa in<br />
grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all’articolo 362 del codice di procedura civile ed<br />
è deciso ai sensi dell’articolo 374, primo comma, dello stesso codice.<br />
3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti<br />
alla sua giurisdizione.<br />
Art. 3<br />
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore<br />
delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di<br />
presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993,<br />
n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato A.<br />
2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono<br />
esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.<br />
3. L’organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e assegnato<br />
alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all’atto della cessazione dell’attività dell’ufficio<br />
mantiene l’inquadramento precedentemente goduto.<br />
Art. 4<br />
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i<br />
procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque<br />
pubbliche. Resta fermo l’obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente<br />
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti,<br />
successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di<br />
appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria<br />
della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque<br />
pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e<br />
delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.<br />
2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del<br />
presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche<br />
ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all’articolo<br />
2. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in<br />
secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello<br />
territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico<br />
grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza<br />
appellabile al Consiglio di Stato.<br />
3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore<br />
conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.<br />
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale<br />
regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell’articolo 2, comma 1, è ammesso l’appello alla Corte<br />
d’appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque<br />
pubbliche in unico grado nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all’articolo 2, comma<br />
1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di<br />
procedura civile.<br />
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l’impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla<br />
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della<br />
sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.<br />
6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di<br />
opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione<br />
delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall’articolo 287 del codice di procedura civile, è competente,<br />
nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale<br />
amministrativo regionale.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55
ACQUA<br />
Commento<br />
Lo prevede la risoluzione delle Entrate 11 novembre 2002, n. 350/E, prodotta in risposta a un quesito<br />
Per l’a lacciamento a la rete fognaria<br />
spese detraibili al 36% ai fini IRPEF<br />
di Vincenzo Riganti, professore ordinario di Chimica Merceologica, Facoltà di Scienze - Università di Pavia<br />
Con la risoluzione 11 novembre<br />
2002, l’Agenzia delle Entrate<br />
ha chiarito che le spese<br />
sostenute per i lavori di allacciamento<br />
degli edifici residenzia<br />
alla rete fogniaria sono<br />
detrabili nella misura del<br />
36% ai fini IRPEF. Con la pronuncia<br />
viene data risposta a<br />
una proprietaria di villetta dotata<br />
di pozzo nero che aveva<br />
inoltrato un quesito all’Autorità<br />
finanziaria. A corollario è<br />
utile anche riassumere le disposizioni<br />
legislative che stanno alla<br />
base degli obblighi in materia<br />
di scarichi sia nel caso di edifici<br />
inseriti in centri abitati che<br />
per quelli isolati per i quali le<br />
Regionidevono identificare sistemi<br />
individuali di trattamento<br />
o altri soluzioni pubbliche o<br />
private adeguatamente efficaci<br />
per la protezione ambientale.<br />
AMBIENTE<br />
La direzione centrale dell’Agenzia<br />
delle Entrate ha espresso<br />
l’autorevole parere che, nel caso<br />
di edifici residenziali, gli interventi<br />
relativi alla costruzione della<br />
rete fognaria fino a quella pubblica,<br />
realizzati con opere interne o esterne,<br />
possano godere dei benefici fiscali<br />
di cui all’art. 1, legge 27 dicembre<br />
1997, n. 449 (e successive<br />
modificazioni), recante «Disposizioni<br />
concernenti interventi di recupero<br />
del patrimonio edilizio» (in S.O.<br />
n. 255 alla Gazzetta Ufficiale del 30<br />
dicembre 1997, n. 302). Si tratta<br />
della detrazione, ai fini IRPEF, del<br />
36% delle spese affrontate a questo<br />
scopo.<br />
Gli aspetti fiscali e le procedure<br />
amministrative sono ben chiarite<br />
nella risposta dell’Agenzia; merita,<br />
tuttavia, un breve commento l’aspetto<br />
relativo alla problematica igienico-sanitaria,<br />
alla luce del D.Lgs. n.<br />
152/1999 come successivamente integrato<br />
e modificato dal D.Lgs. n.<br />
258/2000 (per il testo coordinato si<br />
veda il Supplemento n. 5/2000 di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />
Si è, innanzitutto, in presenza di<br />
acque reflue domestiche, in quanto<br />
provenienti da insediamento di tipo<br />
residenziale. Nella citata normativa<br />
viene definito agglomerato un area<br />
nella quale la popolazione, ovvero<br />
le attività economiche, sono sufficientemente<br />
concentrate così da<br />
rendere possibile, e cioè tecnicamente<br />
ed economicamente realizzabile<br />
anche in rapporto ai benefici<br />
ambientali conseguibili, la raccolta<br />
e il convogliamento delle acque reflue<br />
urbane verso un sistema di trattamento<br />
di acque reflue urbane o<br />
verso un punto di scarico finale.<br />
Le “acque reflue domestiche”,<br />
eventualmente unite a quelle reflue<br />
industriali e meteoriche di dilavamento,<br />
diventano “acque reflue urbane”<br />
quando sono convogliate in<br />
rete fognaria e provengono da agglomerato<br />
che, se presenta almeno<br />
2000 abitanti equivalenti, deve o dovrà<br />
essere necessariamente provvisto<br />
di reti fognarie atte a raccogliere,<br />
appunto, le acque reflue urbane,<br />
secondo le modalità e la sequenza<br />
temporale prevista nell’art. 27,<br />
D.Lgs. n. 152/1999, entro il 31 dicembre<br />
2005.<br />
Per lo scarico degli insediamenti<br />
o degli edifici isolati che scaricano<br />
acque reflue domestiche, laddove<br />
non sia presente la rete fognaria pubblica,<br />
è previsto che le Regioni identifichino<br />
sistemi individuali di trattamento<br />
o altre soluzioni pubbliche o<br />
private adeguate, che raggiungano<br />
lo stesso livello di protezione ambientale<br />
descritto nelle norme tecniche<br />
di cui alla delibera del Comitato<br />
interministeriale per la tutela delle<br />
acque 7 febbraio 1977 «criteri, metodologie<br />
e norme tecniche generali<br />
di cui all’art. 2 lettere b), d) ed e),<br />
della legge 10 maggio 1976, n. 319,<br />
recanti norme per la tutela delle<br />
acque dall’inquinamento» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 21 febbraio 1977,<br />
n. 48), indicando, altresì, i tempi di<br />
adeguamento (art. 27, comma 4).<br />
Rimane, comunque, il problema<br />
del recapito delle acque così trattate.<br />
È escluso dall’art. 30 lo scarico<br />
nel sottosuolo, mentre è ammesso<br />
quello sul suolo o negli strati superficiali<br />
del sottosuolo, di cui all’art.<br />
27, comma 4, purché gli scarichi<br />
56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
siano conformi ai criteri e ai valori<br />
limite di emissioni fissati, a questo<br />
fine, dalle regioni. Sino alla emanazione<br />
di queste norme, si applicano<br />
i valori limite indicati nella Tabella<br />
4, Allegato 5, ben più restrittivi di<br />
quelli previsti per lo scarico a valle<br />
dell’impianto di trattamento delle<br />
acque fognarie.<br />
In concreto, la soluzione più frequentemente<br />
adottata dagli insedia-<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale -<br />
Normativa e Contenzioso - 11 novembre 2002, n. 350/E<br />
Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig.ra XW.<br />
Istanza Art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Detrazione ai fini IRPEF,<br />
del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia<br />
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell’articolo<br />
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato<br />
chiesto il parere della scrivente in merito alla questione<br />
di seguito rappresentata.<br />
Esposizione del quesito<br />
La Sig.ra XW, proprietaria di una villetta, dotata di<br />
pozzo nero per far confluire le acque di scarico,<br />
chiede di sapere se le spetta la detrazione del 36%, ai<br />
fini Irpef, relativamente ai lavori che dovrà effettuare<br />
per la costruzione di una rete fognaria all’interno<br />
della villetta per potersi allacciare alla rete pubblica<br />
costruita dal Comune.<br />
Soluzione interpretativa prospettata<br />
dal contribuente<br />
La Sig.ra XW non prospetta alcuna soluzione.<br />
Risposta dell’Agenzia delle Entrate<br />
Premesso che l’omessa indicazione di una soluzione<br />
interpretativa da parte del contribuente impedisce<br />
che si producano tutti gli effetti giuridici propri dell’interpello,<br />
con preclusione, in particolare, della<br />
eventuale formazione del silenzio-assenso in caso di<br />
omessa risposta da parte dell’Amministrazione competente,<br />
si forniscono i seguenti chiarimenti in merito<br />
alla questione prospettata.<br />
L’art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997,<br />
recante “Disposizioni concernenti interventi di recupero<br />
del patrimonio edilizio”, come modificato dalle<br />
leggi n. 488 del 1999, n. 388 del 2000 e da ultimo<br />
dalla legge n. 448 del 2001, ha introdotto una speciale<br />
detrazione dall’imposta lorda, e fino a concorrenza<br />
del suo ammontare, da far valere ai fini IRPEF a<br />
AMBIENTE<br />
menti o edifici isolati è quella della<br />
fossa settica, periodicamente svuotata<br />
e condotta, tramite automezzo, a<br />
un impianto di trattamento di acque<br />
reflue urbane (ex art. 36, D.Lgs. n.<br />
152/1999). Altrettanto avviene<br />
quando l’edificio residenziale è situato<br />
in un agglomerato, non ancora<br />
servito dalla pubblica fognatura.<br />
È ovvio che, quando un insediamento<br />
residenziale è raggiunto dalla<br />
ACQUA<br />
Commento<br />
pubblica fognatura, si presenta l’opportunità<br />
(che è un obbligo, anche<br />
ai sensi dei regolamenti di fognatura;<br />
si veda per esempio, la legge<br />
della Regione Lombardia n.<br />
62/1985) di allacciamento.<br />
Sono appunto i lavori necessari a<br />
questo allacciamento che possono<br />
godere della detrazione ai fini IR-<br />
PEF, di cui al parere dell’Agenzia<br />
delle Entrate.<br />
fronte di spese sostenute ed effettivamente rimaste a<br />
carico per la realizzazione di interventi di recupero<br />
sulle parti comuni di edifici residenziali nonché sulle<br />
singole unità immobiliari residenziali di qualunque<br />
categoria catastale e relative pertinenze.<br />
Rientrano, tra l’altro, negli interventi che danno<br />
diritto alla detrazione del 36 per cento delle spese, per<br />
un importo massimo di ∴77.468,53, quelli di manutenzione<br />
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo<br />
e di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo<br />
31, lettere b), c), d), della legge n. 457 del 5 agosto<br />
1978, realizzati su singole unità abitative o sulle parti<br />
comuni degli edifici residenziali, nonché quelli di manutenzione<br />
ordinaria, di cui alla lettera a) del citato<br />
articolo 31, realizzati sulle parti comuni degli edifici<br />
residenziali, come definite dall’articolo 1117 del codice<br />
civile.<br />
La richiamata lettera b) dell’articolo 31 della legge<br />
n. 457/78 indica tra gli interventi di manutenzione<br />
straordinaria la realizzazione e la integrazione dei<br />
servizi igienico-sanitari. Si ritiene che in tale tipologia<br />
di lavori possano essere compresi anche quelli<br />
relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla<br />
rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne,<br />
in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche<br />
proprie degli interventi di manutenzione straordinaria.<br />
Nella circolare n. 57 del 1998, è stato precisato,<br />
infatti che la manutenzione straordinaria si riferisce agli<br />
«...interventi, anche di carattere innovativo, di natura<br />
edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza<br />
ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole<br />
unità immobiliari, con il rispetto della superficie,<br />
della volumetria e della destinazione d’uso».<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57
ACQUA<br />
Documento<br />
I lavori indicati nell’istanza di interpello, consistenti<br />
nella realizzazione dei tronchi di collegamento tra<br />
la singola abitazione e la rete pubblica, possono pertanto<br />
essere compresi tra i lavori per i quali spetta la<br />
detrazione d’imposta ai sensi della richiamata legge<br />
n. 449 del 1997, poiché sono finalizzati ad integrare i<br />
servizi igienico-sanitari, come sopra precisato, attraverso<br />
opere effettuate sulla singola unità abitativa.<br />
La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta<br />
è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti<br />
dal decreto interministeriale del Ministro delle<br />
Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici<br />
18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme<br />
di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni<br />
di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del<br />
1997), come modificato dal decreto interministeriale<br />
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto<br />
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
9 maggio 2002, n. 153.<br />
In particolare è necessario:<br />
l inviare al centro operativo di Pescara, prima dell’inizio<br />
dei lavori, una comunicazione concernente la data<br />
in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo,<br />
allegando: le abilitazioni amministrative richieste<br />
dalla vigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei<br />
lavori, la fotocopia della domanda di accatastamento in<br />
mancanza dei dati catastali, le fotocopie delle ricevute<br />
AMBIENTE<br />
di pagamento dell’ICI. In alternativa può essere allegata<br />
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale<br />
si attesti il possesso della documentazione suddetta e si<br />
dichiari di poterla esibire o trasmettere su richiesta<br />
degli Uffici fiscali;<br />
l inoltrare alla ASL competente per territorio, prima<br />
dell’inizio dei lavori, una comunicazione che indichi<br />
l’ubicazione dei lavori da effettuare ed il committente<br />
degli stessi, la natura delle opere da realizzare,<br />
l’assunzione di responsabilità da parte dell’impresa<br />
appaltatrice delle opere di aver adempiuto tutti gli<br />
obblighi imposti dalla normativa vigente in materia<br />
di sicurezza del lavoro e di contribuzione, la data di<br />
inizio dei lavori. La comunicazione alla Asl effettuata<br />
dall’impresa a norma dei decreti legislativi 19<br />
settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n.494,<br />
libera il contribuente dall’obbligo dell’invio di questa<br />
ulteriore raccomandata;<br />
l pagare le spese mediante bonifico bancario dal quale<br />
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del<br />
beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice<br />
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è<br />
effettuato.<br />
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata<br />
con istanza di interpello presentata alla Direzione<br />
Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo<br />
4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile<br />
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58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
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di Macroscopio S.p.a.<br />
La “legge obiettivo, per consentire<br />
il proseguimento di<br />
tutte le operazioni di gestione<br />
in esercizio anche dopo<br />
l’entrata in vigore del nuovo<br />
Codice CER, ha stabilito la validità<br />
delle attività di recupero<br />
dei soggetti che avessero presentato,<br />
entro 30 giorni dall’entrata<br />
in vigore della legge,<br />
le domande di autorizzazione<br />
recanti i nuovi codici. Tuttavia,<br />
il Legislatore non ha preso<br />
in considerazione le “comunicazioni”<br />
da inoltrare per avviare<br />
le procedure semplificate,<br />
lasciando aperto il dubbio<br />
se anche queste comunicazioni<br />
dovevano o debbano essere<br />
rinnovate e, in caso affermativo,<br />
in quali termini. La risposta<br />
è negativa.<br />
AMBIENTE<br />
Il CER nella legge<br />
n. 443/2001<br />
L’art. 1, comma 15, legge n.<br />
443/2001 [1] dispone che «I soggetti<br />
che effettuano attività di gestione<br />
dei rifiuti la cui classificazione è stata<br />
modificata con la decisione della<br />
Commissione europea 2001/118/CE<br />
del 16 gennaio 2001 [2] inoltrano richiesta<br />
all’ente competente, entro<br />
trenta giorni dall’entrata in vigore<br />
della presente legge, presentando<br />
domanda di autorizzazione ai sensi<br />
dell’articolo 28 del decreto legislativo<br />
5 febbraio 1997, n. 22, e successive<br />
modificazioni, o iscrizione ai sensi<br />
dell’articolo 30 del medesimo decreto<br />
legislativo, indicando i nuovi<br />
codici dei rifiuti per i quali si intende<br />
proseguire l’attività di gestione<br />
dei rifiuti. L’attività può essere proseguita<br />
fino all’emanazione del conseguente<br />
provvedimento da parte<br />
dell’ente competente al rilascio delle<br />
autorizzazioni o iscrizioni di cui<br />
al citato decreto legislativo n. 22 del<br />
1997. Le suddette attività non sono<br />
soggette alle procedure per la VIA<br />
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
La questione si pone come diretta conseguenza della natura giuridica della direttiva 9 aprile 2002<br />
In assenza di un provvedimento cogente<br />
restano valide le a tività di recupero in esercizio<br />
in quanto le stesse sono attività già<br />
in essere».<br />
Entro l’11 febbraio 2002, quindi,<br />
i gestori dei rifiuti la cui classificazione<br />
è stata variata dalla decisione<br />
della Commissione n. 2000/532/CE<br />
e successive modifiche, dovevano<br />
inoltrare richiesta all’ente competente<br />
(di solito la Provincia).<br />
Il comma 15 in esame dispone<br />
che questa richiesta comporti:<br />
l la presentazione della domanda di<br />
autorizzazione ai sensi dell’articolo 28,<br />
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.<br />
22 [3] , e successive modifiche, o<br />
l la presentazione della domanda<br />
di iscrizione ai sensi dell’articolo<br />
30, medesimo D.Lgs. n. 22/1997.<br />
In queste domande di autorizzazione<br />
o di iscrizione dovevano essere<br />
indicati, da parte dei soggetti gestori<br />
dei rifiuti, i nuovi codici dei<br />
rifiuti per i quali si intendeva proseguire<br />
l’attività.<br />
La ratio della norma in esame è<br />
assai chiara, essendo diretta a consentire<br />
il proseguimento di tutte le<br />
attività di gestione dei rifiuti che<br />
[1] «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività<br />
produttive» (in S.O. n. 279 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299). È la cosiddetta “legge Obiettivo”. Si veda<br />
anche P. Fimiani, Mancata contaminazione ed effettivo riutilizzo: in questi casi le terre da scavo non sono rifiuti in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 4/2002, pag. 74.<br />
[2] In merito alla norma sopra riportata si può osservare che il riferimento alla decisione della Commissione europea 16 gennaio<br />
2001, n. 2001/118/CE è impreciso in quanto la medesima è soltanto una delle tre successive decisioni che hanno modificato la<br />
decisione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE che, a sua volta, aveva sostituito la precedente decisione recepita nel nostro<br />
ordinamento nell’Allegato A del “decreto Ronchi”. Quest’ultima decisione è stata, infatti, modificata anche dalle decisioni nn.<br />
2001/119/CE e 2001/573/CE. Il testo della decisione n. 2000/532/CE aggiornato e coordinato con la decisione n. 2001/573/CE<br />
è stato pubblicato sul Supplemento n. 5/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. La successiva versione integrata con le rettifiche<br />
pubblicate sulle G.U.C.E. L del 2 ottobre 2001, n. 262 e G.U.C.E. L del 27 aprile 2002, n. 112 è disponibile all’indirizzo<br />
http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
[3] «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di<br />
imballaggio» (in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38). È il cosiddetto “decreto Ronchi”.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
erano in esercizio alla data del<br />
1˚gennaio 2002, quando, cioè, è entrato<br />
in vigore (per gli Stati membri<br />
della Ue) il nuovo Codice CER [4] ,e<br />
che, in seguito a ciò, hanno visto<br />
mutare la classificazione giuridica o<br />
anche solo il codice descrittivo di<br />
alcune tipologie di rifiuti.<br />
La prosecuzione<br />
delle attività di recupero<br />
L’art. 1, comma 15, legge n.<br />
443/2001, ha previsto<br />
la liceità della<br />
continuazione delle<br />
attività per il<br />
soggetto interessato<br />
che avesse presentato,<br />
entro 30<br />
giorni dall’entrata<br />
in vigore della legge,<br />
e cioè entro<br />
l’11 febbraio<br />
2002, una richiesta<br />
di autorizzazione<br />
o iscrizione all’autorità<br />
competente,<br />
ovvero «a prescindere<br />
dall’effettiva<br />
risposta e dal concreto<br />
atto di assenso dell’autorità competente»;<br />
in questo modo è stata introdotta<br />
una deroga al normale regime<br />
delle autorizzazioni di cui all’art. 28,<br />
“decreto Ronchi” e succ. modd., che<br />
impone, ai fini della legittimità delle<br />
attività di gestione dei rifiuti, il risascio<br />
esplicito e formale dell’autorizzazione<br />
al soggetto richiedente da parte<br />
delll’autorità competente. La norma in<br />
esame ha, dunque, voluto evitare che<br />
eventuali tempi lunghi della pubblica<br />
amministrazione nella risposta alla domanda<br />
del soggetto interessato potessero<br />
pregiudicare la continuazione delle<br />
attività di gestione dei rifiuti soggette<br />
ad autorizzazione o iscrizione.<br />
Con l’art. 1, comma 15,<br />
della “legge Lunardi”<br />
è stata introdotta<br />
una deroga alla<br />
procedura di rilascio<br />
dell’autorizzazione al<br />
soggetto richiedente,<br />
finalizzata a legittimare<br />
le attività di gestione<br />
dei rifiuti<br />
AMBIENTE<br />
I provvedimenti dell’Albo gestori<br />
Per quanto riguarda il regime<br />
transitorio delle iscrizioni all’Albo<br />
Nazionale dei Gestori dei Rifiuti,<br />
ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. n.<br />
22/1997 e succ. modd., il Comitato<br />
Nazionale ha tempestivamente<br />
emanato, a specificazione e integrazione<br />
del dell’art. 1, comma 15,<br />
legge n. 443/2001, la delibera 27<br />
dicembre 2001 («Criteri per l’iscrizione<br />
all’Albo nella categoria 5,<br />
raccolta e trasporto<br />
di rifiuti pericolosi»)<br />
[5] , accompagnata<br />
anche dalla<br />
circolare esplicativa<br />
6 febbraio<br />
2002.<br />
Entrando brevemente<br />
nel merito<br />
della delibera<br />
e della circolare,<br />
non v’è dubbio<br />
che la ratio di<br />
queste disposizioni<br />
risieda nella<br />
volontà di consentire<br />
al soggetto<br />
economico interessato<br />
la continuazione dell’attività<br />
di gestione dei rifiuti in esercizio,<br />
alla sola condizione, prevista<br />
dalla legge, che sia stata tempestivamente<br />
presentata la richiesta di<br />
iscrizione.<br />
Il problema delle comunicazioni<br />
In relazione al tema della prosecuzione<br />
delle attività in esercizio di gestione<br />
dei rifiuti che abbiano subìto<br />
un mutamento di classificazione giuridica<br />
in seguito all’entrata in vigore<br />
(per gli Stati membri della Ue) del<br />
nuovo codice CER, è rimasto, tuttavia,<br />
aperto un problema interpretativo<br />
di non poco rilievo, in quanto l’art. 1,<br />
comma 15, legge n. 443/2001 fa<br />
«esclusivo riferimento alle autorizzazioni<br />
di cui all’art. 28 e alle iscrizioni<br />
di cui all’art. 30», del decreto<br />
“Ronchi” e succ. modd., omettendo,<br />
dunque, qualunque riferimento alle<br />
“comunicazioni”, che rappresentano<br />
lo strumento per le procedure semplificate<br />
di cui agli articoli 31, 32 e 33,<br />
D.Lgs. n. 22/1997. È lecito chiedersi,<br />
quindi, se, nel silenzio della legge,<br />
anche le comunicazioni dovevano o<br />
debbano essere rinnovate e, in caso<br />
affermativo, in quali termini, in considerazione<br />
del fatto che tutto il comma<br />
15 è strutturato su di una domanda da<br />
parte dell’azienda all’autorità competente<br />
volta alla prosecuzione dell’attività<br />
in essere e sulla «conseguente,<br />
anche se non necessaria», risposta<br />
dell’autorità stessa.<br />
Il meccanismo previsto dal comma<br />
15 dell’art. 1 della “legge Lunardi”<br />
sembra inapplicabile al regime delle<br />
comunicazioni, le quali, com’è noto,<br />
non implicano la risposta dell’autorità<br />
a cui sono indirizzate e sono state, invece,<br />
concepite per consentire all’impresa<br />
di iniziare l’attività, decorsi novanta<br />
giorni dall’inoltro della comunicazione<br />
stessa.<br />
È, dunque, compito del giurista individuare,<br />
per via interpretativa, in<br />
conformità sia ai princìpi del diritto<br />
nazionale e comunitario che ai fondamenti<br />
che regolano il “diritto dell’ambiente”,<br />
se esiste ed, eventualmente,<br />
quale sia il regime transitorio delle<br />
comunicazioni dopo la scadenza del<br />
termine relativo all’entrata in vigore<br />
(per gli Stati della Ue) del nuovo codice<br />
CER (1˚ gennaio 2002). In altri<br />
termini, quali siano le concrete azioni<br />
che dovevano o devono essere intraprese<br />
dal titolare di un’attività di recupero<br />
di rifiuti («ai fini della legittima<br />
prosecuzione delle attività in eserci-<br />
[4] Introdotto nell’ordinamento italiano con la direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 9 aprile 2002<br />
«Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in<br />
relazione al nuovo elenco dei rifiuti» (in S.O. n. 102 alla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108). Per il testo si veda il<br />
Supplemento n. 2/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, mentre per il commento si veda P. Pipere, Le indicazioni per il passaggio al<br />
nuovo CER in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 11/2002, pag. 86.<br />
[5] Per testo e commento si veda P. Pipere, Iscrizioni all’Albo gestori rifiuti: definito il modulo per l’adeguamento in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2002, pag. 90 e segg.<br />
60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
zio») per il quale, nel nuovo codice<br />
CER, una parte dei rifiuti gestiti abbia<br />
subìto un mutamento di classificazione<br />
giuridica e, in particolare, alcuni<br />
rifiuti non pericolosi, che venivano<br />
gestiti grazie a una comunicazione effettuata<br />
ai sensi degli artt. 31 e 33,<br />
D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modd., siano<br />
stati classificati come pericolosi.<br />
Al fine di individuare correttamente<br />
la disciplina delle attività di recupero<br />
semplificate in esercizio e le azioni<br />
che dovevano o devono essere intraprese<br />
per la loro legittima prosecuzione,<br />
è necessario soffermarsi, in primo<br />
luogo, sul tema della validità e l’efficacia<br />
nel nostro ordinamento delle decisioni<br />
comunitarie.<br />
Validità ed efficacia<br />
delle decisioni CEE<br />
Il Trattato istitutivo della CEE<br />
prevede che «la decisione è obbligatoria<br />
in tutti i suoi elementi per i<br />
destinatari da essa designati». Per<br />
quanto attiene al profilo dell’efficacia<br />
delle decisioni negli Stati membri,<br />
il Trattato non dispone nulla. In<br />
dottrina si ritiene che le decisioni<br />
cosiddette “generali”, in quanto rivolte<br />
agli Stati membri (e non a<br />
singoli individui), siano «per qualche<br />
aspetto equiparabili alle direttive:<br />
obbligano lo Stato membro ad<br />
un certo comportamento e richiedono<br />
pertanto che quest’ultimo dia ad<br />
esse esecuzione nel proprio ordinamento<br />
interno. A differenza delle direttive,<br />
esse sono però obbligatorie<br />
in tutti i loro elementi e quindi non<br />
lasciano allo Stato destinatario la<br />
scelta della forma e dei mezzi di<br />
esecuzione (...). Ciò comporta che<br />
anche per le decisioni ... possa parlarsi<br />
di una efficacia diretta negli<br />
Stati membri, senza la necessità di<br />
provvedimenti statali di attuazione,<br />
quando siano suscettibili di ap-<br />
AMBIENTE<br />
plicazione immediata: come è il caso<br />
di decisioni che stabiliscano a<br />
carico degli Stati membri comportamenti<br />
puramente negativi (...) o che<br />
infine siano talmente particolareggiate<br />
da non richiedere misure di<br />
esecuzione »[6] .<br />
La legittimità delle attività<br />
di recupero in esercizio<br />
In base a quanto sopra, si deve<br />
concludere che, anche volendo equiparare<br />
la decisione che ha istituito il<br />
nuovo codice CER a una direttiva,<br />
dalla costante giurisprudenza della<br />
Corte di Giustizia<br />
in merito all’impossibilità<br />
di applicazione<br />
immediata delle<br />
direttive in materia<br />
di rifiuti (senza<br />
la necessità<br />
di provvedimenti<br />
statali di attuazione)<br />
deriva, in<br />
maniera chiara,<br />
l’impossibilità<br />
di considerare la<br />
decisione citata<br />
come produttiva<br />
di effetti nei confronti<br />
dei cittadini<br />
degli Stati membri, senza la necessità<br />
di provvedimenti statali di<br />
attuazione, salva la possibilità del<br />
soggetto interessato di farla valere<br />
dinnanzi alla Corte di Giustizia nei<br />
confronti dello Stato membro inadempiente<br />
[7] .<br />
La Corte di Giustizia ha, infatti,<br />
ulteriormente stabilito che anche la<br />
direttiva a efficacia diretta opera,<br />
comunque, nei rapporti cosiddetti<br />
“verticali” che si instaurano fra i<br />
singoli e lo Stato, ove si riconosca<br />
ai primi taluni diritti, ma mai nei<br />
rapporti “orizzontali”, intersoggetti-<br />
Alla luce della natura<br />
dell’art. 1, comma 15,<br />
della “legge Lunardi”<br />
è lecito chiedersi se,<br />
nel silenzio della legge,<br />
anche le comunicazioni<br />
dovevano o debbano<br />
essere rinnovate e,<br />
in caso affermativo,<br />
in quali termini<br />
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
vi o interindividuali, perché, in questo<br />
caso, l’efficacia immediata della<br />
direttiva «significherebbe riconoscere<br />
in capo alla Comunità il potere<br />
di emanare norme che facciano sorgere,<br />
con effetto immediato, un obbligo<br />
a carico di singoli soggetti,<br />
mentre tale competenza le spetta solo<br />
laddove le sia attribuito il potere<br />
di adottare il regolamento» (Corte<br />
di Giustizia 14 luglio 1994, causa<br />
C-91/92).<br />
Inoltre, in materia penale, il giudice<br />
comunitario è fermamente costante<br />
nel dire che non solo la direttiva<br />
non può essere fatta<br />
valere, in quanto tale,<br />
nei confronti degli<br />
individui, ma anche<br />
che «una direttiva<br />
non può avere<br />
l’effetto di per sé ed<br />
indipendentemente<br />
da una legge interna<br />
di uno Stato<br />
membro, adottata<br />
per la sua attuazione,<br />
di determinare o<br />
di aggravare la responsabilità<br />
penale<br />
di coloro che agiscono<br />
in violazione delle<br />
sue disposizioni»<br />
(Corte di Giustizia 26 settembre<br />
1996). Dunque, sotto quest’ultimo<br />
profilo, appare assai evidente l’impossibilità<br />
che la decisione contenente il<br />
nuovo Codice CER possa far sorgere<br />
obblighi di adeguamento dei codici o<br />
della classificazione dei rifiuti oggetto<br />
delle citate attività o, peggio ancora,<br />
obblighi di attivazione diretti a<br />
ottenere dalla pubblica amministrazione<br />
l’assenso alla continuazione<br />
delle attività in capo ai soggetti che<br />
effettuano recupero in esercizio (mediante<br />
il regime della comunicazione)<br />
in mancanza di una disciplina sta-<br />
[6] F. Pocar Lezioni di diritto delle comunità europee, Giuffrè.<br />
[7] «Solo la direttiva incondizionata e sufficientemente precisa produce i suoi effetti all’interno degli ordinamenti interni e (...) può<br />
essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci» (Corte di Giustizia,<br />
23 febbraio 1994, causa C-236/92). «Le direttive ambientali e quelle sui rifiuti (91/156 e 91/689), non sono direttive<br />
autoapplicative», (Corte di Giustizia 26 settembre 1996, est. Kakouri).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
tale che lo preveda espressamente. Si<br />
pensi alla (vietata) determinazione<br />
della responsabilità penale di coloro<br />
che proseguono le attività di recupero<br />
dei rifiuti in esercizio che discenderebbe<br />
dal considerare applicabile, dal<br />
1˚ gennaio 2002, ai titolari delle citate<br />
attività, la decisione contenente il<br />
nuovo codice CER. In particolare, accedendo<br />
a questa infelice interpretazione,<br />
si potrebbero<br />
considerare non più<br />
legittime le attività<br />
di recupero aventi a<br />
oggetto rifiuti che<br />
nel nuovo codice<br />
CER sono classificati<br />
come pericolosi<br />
(mentre in quello<br />
previgente erano<br />
considerati “non pericolosi”),<br />
in considerazione<br />
del fatto<br />
che, in carenza di<br />
norme tecniche, lo<br />
strumento della comunicazione<br />
per il<br />
recupero dei rifiuti<br />
pericolosi non è utilizzabile. Viene<br />
da chiedersi se il titolare di queste<br />
attività di recupero sia costretto ad<br />
attivarsi spontaneamente per richiedere<br />
e ottenere una formale autorizzazione<br />
al recupero dei rifiuti pericolosi,<br />
ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n.<br />
22/1997 e succ. modd., senza la cogenza<br />
della norma statale ma sulla<br />
sola base della decisione<br />
2000/532/CE e succ. modd., fissando<br />
anche i termini per la presentazione<br />
della domanda, come ha fatto l’art. 1,<br />
comma 15, legge n. 443/2001. La<br />
risposta del giurista, ovviamente, non<br />
può che essere negativa.<br />
L’ulteriore conseguenza che ne<br />
deriva è che la risposta alla domanda<br />
posta supra, cioè se, nel silenzio<br />
della “legge Lunardi”, anche le comunicazioni<br />
debbano essere rinnovate,<br />
deve essere<br />
negativa. Infatti,<br />
in mancanza di<br />
un provvedimento<br />
statale che fissa<br />
gli obblighi<br />
(in relazione al<br />
nuovo codice<br />
CER) di coloro<br />
che esercitano attività<br />
di gestione<br />
dei rifiuti in regime<br />
di comunicazione,<br />
nessun obbligo<br />
può essere<br />
direttamente imposto<br />
a questi<br />
operatori da una<br />
decisione comunitaria. Dunque,<br />
eventuali termini per l’adeguamento<br />
ai nuovi codici CER potranno<br />
essere imposti ai soggetti sopra citati,<br />
esclusivamente con un atto avente<br />
forza e valore di legge o con il<br />
tanto atteso decreto ministeriale.<br />
È chiara l’impossibilità<br />
di considerare la<br />
decisione istitutiva<br />
del nuovo CER come<br />
produttiva di effetti<br />
nei confronti degli<br />
Stati membri senza<br />
la necessità di<br />
provvedimenti statali<br />
di attuazione<br />
AMBIENTE<br />
La direttiva MinAmb<br />
In merito al lungamente atteso decreto<br />
di cui sopra, si può rilevare che<br />
il testo di questo provvedimento è stato<br />
recentemente “anticipato” dalla direttiva<br />
9 aprile 2002 del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
[8] , che ha stabilito, nel<br />
proprio punto 4 («D.M. 5 febbraio<br />
1998 “Individuazione dei rifiuti non<br />
pericolosi sottoposti alle procedure<br />
semplificate di recupero ai sensi degli<br />
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5<br />
febbraio 1997, n. 22») che «le comunicazioni<br />
relative ad attività di recupero<br />
in corso mantengono la propria<br />
validità ed efficacia fino alla scadenza<br />
desunta ai sensi dell’articolo 33<br />
comma 5 [9] del decreto legislativo 5<br />
febbraio 1997, n. 22».<br />
Dunque, il Governo non sembra<br />
intenzionato a imporre obblighi e termini<br />
di adeguamento ai nuovi codici<br />
CER a coloro che esercitano attività<br />
di gestione dei rifiuti in regime di<br />
comunicazione, se non dopo la scadenza<br />
della validità delle comunicazioni<br />
(e dunque nell’ambito dell’ordinario<br />
rinnovo), come prevista dal decreto<br />
“Ronchi”.<br />
Sulla direttiva, si può poi osservare<br />
che, se talvolta rappresenta la forma<br />
in cui si concretizza un atto di<br />
indirizzo e coordinamento dello Stato<br />
alle Regioni [10] , il contenuto specifico<br />
della direttiva 9 aprile 2002 induce a<br />
ritenere più probabile che si tratti di<br />
un mero suggerimento alle Regioni e<br />
agli enti locali [11] , nonostante il tentativo<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> di<br />
far derivare da un regolamento comunitario<br />
(il n. 2557/2001, direttamente<br />
applicabile nell’ordinamento degli<br />
[8] Si veda la nota 4.<br />
[9] Che detta: «La comunicazione di cui al comma 1» (cioè quella di inizio attività) «deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque<br />
in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero».<br />
[10] Questa funzione, secondo la Corte Costituzionale (sentt. 6 febbraio 1991, n. 49 e 18 luglio 1991, n. 359) sarebbe svolta<br />
attraverso «atti caratterizzati da un contenuto tipizzato», ossia si esprimerebbe in un «potere di direttiva, consistente nella<br />
posizione di fini, di criteri o di standards». Su questa base, inoltre, viene escluso che sia ricondicibile all’indicata funzione un<br />
atto rivolto non alla «posizione di fini o di direttive di coordinamento», ma all’“attuazione” di una legge (come affermato nella<br />
prima sent. cit.).<br />
[11] Dispone, infatti, la direttiva 9 aprile 2002 che «la seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena<br />
applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei<br />
rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione,<br />
incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della<br />
Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573. Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti<br />
stessi soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi<br />
punti».<br />
62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Stati membri) una maggiore forza vincolante<br />
anche alla direttiva citata. E<br />
nonostante alla volontà di suggerire<br />
seguano poi affermazioni imperative<br />
e che vorrebbero essere vincolanti,<br />
tanto che la direttiva si sbilancia ad<br />
abrogare e modificare atti aventi forza<br />
e valore di legge [12] (oltre ad alcuni<br />
decreti ministeriali), la cosa risulta<br />
giuridicamente impensabile oltre che<br />
impossibile, anche qualora si volesse<br />
considerare la direttiva in esame quale<br />
atto di indirizzo e coordinamento<br />
dello Stato alle Regioni.<br />
Volendo poi valutare l’opportunità<br />
della direttiva, è difficile capire<br />
perché il Governo abbia voluto limitarsi<br />
sommessamente a “suggerire”,<br />
quando potrebbe e dovrebbe governare<br />
le materie di propria competenza<br />
con atti vincolanti per le P.A.<br />
Tanto più che le questioni da chiarire,<br />
come sopra evidenziato, sono<br />
molto delicate e riguardano migliaia<br />
di operatori del settore rifiuti (che<br />
potrebbero essere coinvolti, loro<br />
malgrado, in infelici interpretazioni<br />
del diritto comunitario).<br />
La normativa regionale<br />
Alcune Regioni, di fronte alla apparente<br />
lacuna normativa della legge<br />
“Lunardi”, che sembrava lasciare<br />
priva di “copertura” giuridica le comunicazioni<br />
relative ad attività di<br />
recupero dei rifiuti i cui codici o la<br />
cui classificazione giuridica fossero<br />
mutati nell’ambito del nuovo codice<br />
CER (sull’erroneo presupposto, come<br />
già detto, che la decisione comunitaria<br />
che lo contiene sia, a partire<br />
dal 1˚ gennaio 2002, immediatamente<br />
produttiva di effetti giuridici per<br />
tutti i cittadini dell’Unione europea<br />
AMBIENTE<br />
e non solo per gli Stati), hanno approvato<br />
delibere tese ad affermare<br />
la piena legittimità della continuazione<br />
delle operazioni di recupero<br />
in esercizio. In questo senso si può<br />
menzionare la deliberazione della<br />
Giunta della Regione Lombardia, n.<br />
VII/ 7788 [13] .<br />
Questo provvedimento, preso atto<br />
che la decisione della Commissione<br />
delle Comunità europee n. 2001/<br />
118/CE ha introdotto nuovi codici,<br />
eliminandone altri, nonché modifiche<br />
alla denominazione<br />
dei rifiuti e<br />
ha approvato «lo<br />
schema della domanda<br />
di autorizzazione<br />
alla prosecuzionedell’attività<br />
di recupero»<br />
e/o smaltimento<br />
di rifiuti, che i soggetti<br />
già autorizzati<br />
dovranno inoltrare<br />
agli enti competenti<br />
ai sensi<br />
del combinato disposto<br />
degli artt.<br />
1, comma 15, legge<br />
n. 443/2001 e<br />
28, D.Lgs. n. 22/1997, secondo i moduli<br />
di cui agli Allegati A, B e C,<br />
che costituiscono parte integrante<br />
del provvedimento stesso.<br />
In particolare, nell’allegato A di<br />
questa delibera, è esplicitamente previsto<br />
il caso in cui il legale rappresentante<br />
dell’impresa chiede «l’autorizzazione<br />
alla prosecuzione dell’attività<br />
di recupero, svolta ai sensi degli artt.<br />
31 e 33 del D.Lgs. 22/97».<br />
La deliberazione in esame considera<br />
legittima la prosecuzione del-<br />
Solo una nuova legge<br />
o regolamento<br />
governativo o<br />
ministeriale potranno<br />
fissare obblighi e tempi<br />
di adeguamento al<br />
nuovo codice CER in<br />
capo ai soggetti che oggi<br />
recuperano rifiuti con<br />
procedure semplificate<br />
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
l’attività di recupero dei rifiuti che<br />
sono in esercizio grazie alla procedura<br />
semplificata (comunicazione)<br />
ex artt. 31 e 33, “decreto Ronchi”<br />
alla sola condizione che il legale<br />
rappresentante dell’impresa abbia<br />
chiesto «l’autorizzazione alla prosecuzione<br />
dell’attività di recupero,<br />
svolta ai sensi degli artt. 31 e 33 del<br />
D.Lgs. 22/ 1997» entro il termine<br />
dell’11 febbraio 2002.<br />
Il contenuto e la finalità del<br />
provvedimento regionale sono sicuramenteapprezzabili<br />
in quanto diretti<br />
a fornire una<br />
ulteriore tutela ai<br />
soggetti che effettuano<br />
il recupero<br />
dei rifiuti in regime<br />
di comunicazione<br />
e porli,<br />
quindi, al riparo<br />
da interpretazioni<br />
fuorvianti della<br />
decisione comunitaria.<br />
Anche se,<br />
per quanto sopra<br />
esposto, si potrebbe<br />
definire questa<br />
delibera perfino<br />
superflua, in quanto è assai evidente<br />
che questi soggetti non sono<br />
attualmente destinatari di alcun obbligo<br />
di aggiornamento al nuovo<br />
codice CER.<br />
Conclusioni<br />
In ragione di tutto quanto sopra<br />
precedentemente affermato, si può<br />
concludere che è assolutamente legittima<br />
la prosecuzione delle attività<br />
di recupero in esercizio, svolta ai<br />
sensi degli artt. 31 e 33, “decreto<br />
[12] Dispone, infatti, il punto 1, lettere c) e d), direttiva 9 aprile 2002 «Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al decreto<br />
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai decreti ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000» che «la Sezione A. 2 (catalogo<br />
europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui<br />
alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato A alla presente<br />
direttiva.<br />
D) L’allegato II del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l’allegato E del decreto ministeriale 1˚ aprile 1998, n. 145,<br />
l’allegato E del decreto ministeriale 1˚ aprile 1998, n. 148 risultano soppressi».<br />
[13] «Approvazione dello schema e delle modalità di presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio<br />
delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in adeguamento<br />
alla Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2001/118/CE del 16/1/2001 e successive modifiche ed<br />
integrazioni».<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
Ronchi”, anche per quelle tipologie<br />
di rifiuti che nel nuovo Codice CER<br />
vengono indicate con un codice diverso<br />
dal precedente o che hanno<br />
subìto un mutamento della classifi-<br />
AMBIENTE<br />
cazione giuridica, come il passaggio<br />
dalla categoria dei rifiuti non<br />
pericolosi a quella dei pericolosi.<br />
Solo una nuova legge o regolamento<br />
governativo o ministeriale potran-<br />
no fissare obblighi e tempi di adeguamento<br />
al nuovo codice CER in<br />
capo ai soggetti che oggi recuperano<br />
rifiuti in regime di procedura<br />
semplificata. l<br />
Circolare dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione<br />
dei rifiuti 6 febbraio 2002, prot. nn. 988/ALBO/SEG.PRES<br />
Sono pervenute al Comitato nazionale ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le modalità di<br />
presentazione della domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 da parte<br />
delle imprese che:<br />
a) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto<br />
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e tutti i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione<br />
vengono ad essere classificati pericolosi in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti;<br />
b) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto<br />
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) ed i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione in<br />
parte restano classificati non pericolosi ed in parte vengono ad essere classificati pericolosi in base al<br />
nuovo elenco europeo dei rifiuti.<br />
In relazione a dette fattispecie, il Comitato nazionale, nella seduta del 29 gennaio 2002, ha ritenuto di<br />
dover distinguere i casi in cui l’interessato è costretto o intende restare iscritto solo nella categoria 5, e<br />
quindi continuerà l’attività di raccolta e trasporto solo dei rifiuti che a seguito dell’entrata in vigore del<br />
nuovo elenco vengono ad essere classificati pericolosi, dal caso (che si può verificare nell’ipotesi di cui al<br />
punto b) in cui l’interessato intenda iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere sia l’attività di<br />
raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l’iscrizione nella<br />
categoria 4 per svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’iscrizione medesima<br />
che continuano ad essere classificati non pericolosi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo elenco<br />
europeo dei rifiuti.<br />
1. Nel caso in cui l’interessato non può conservare l’iscrizione nella categoria 4 (ipotesi sub a), perché<br />
tutti i rifiuti oggetto dell’iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi, o decida di non conservare<br />
l’iscrizione nella categoria 4 perché (ipotesi sub b) non ritiene di continuare a svolgere l’attività di raccolta<br />
e trasporto dei rifiuti oggetto di detta iscrizione che continuano ad essere classificati non pericolosi, la<br />
domanda di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 potrà essere presentata nella forma della<br />
domanda di variazione della categoria di iscrizione oppure nella forma di nuova domanda di iscrizione.<br />
Ovviamente, la domanda di variazione o di nuova iscrizione potrà riguardare solo i rifiuti già inclusi<br />
nell’iscrizione nella categoria 4 di provenienza prima dell’entrata in vigore della legge 443/2201.<br />
1.1. Se l’interessato decide di presentare domanda di variazione dell’iscrizione per il passaggio nella<br />
categoria 5, l’iscrizione nella categoria 4 di provenienza conserverà efficacia solo ai fini dell’applicazione<br />
del regime transitorio stabilito dalla legge 443/2001 (cioè a dimostrazione del possesso del titolo per<br />
continuare a trasportare i rifiuti compresi nella categoria 4 di provenienza e di essere legittimato a tale<br />
attività in base alla domanda d’iscrizione presentata ai sensi della legge 443/2001). Nell’ipotesi sub b), la<br />
domanda di variazione dell’iscrizione dovrà contenere anche espressa richiesta di cancellazione di tutti i<br />
rifiuti non pericolosi che non subiscono cambiamento di classificazione inclusi nel provvedimento d’iscrizione<br />
nella categoria 4 di provenienza e dalla data di presentazione della domanda l’iscrizione non è più<br />
efficace per la raccolta e trasporto di tali rifiuti ma conserverà efficacia solo ai fini dell’applicazione del<br />
regime transitorio per la raccolta ed il trasporto di quei rifiuti inclusi nella stessa che vengono ad essere<br />
classificati pericolosi.<br />
La domanda di variazione dell’iscrizione nella categoria 5 dovrà, inoltre, essere accompagnata da<br />
apposita appendice alla fideiussione in essere, con adeguamento dell’importo garantito coerente con la<br />
nuova categoria e classe d’iscrizione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1996, modificato<br />
con D.M. 23 aprile 1999. L’iscrizione e la fideiussione integrata con l’appendice conservano efficacia fino al<br />
termine di scadenza previsto per l’originaria iscrizione nella categoria 4 e relativa fideiussione.<br />
64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
AMBIENTE<br />
RIFIUTI<br />
Articolo<br />
1.2. Se, invece, l’interessato decide di presentare domanda di nuova iscrizione, la stessa dovrà essere<br />
accompagnata dallla contestuale richiesta di cancellazione dell’iscrizione nella categoria 4.<br />
La cancellazione dell’iscrizione nella categoria 4 ha effetto immediato e l’interessato non può più<br />
svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolsi inclusi nel provvedimento d’iscrizione in<br />
detta categoria che continuano ad essere classificati non pericolosi. Tale iscrizione conserverà efficacia<br />
solo ai fini dell’applicazione del regime transitorio come sopra specificato. In tal caso, fermo restando il<br />
permanere dei vincoli relativi alla fideiussione prestata per la categoria 4 ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996,<br />
modificato con D.M. 23 aprile 1999, l’interessato dovrà prestare una nuova fideiussione per tutto il<br />
periodo di efficacia della nuova iscrizione nella categoria 5, oltre i due ulteriori anni di garanzia previsti<br />
dalla disciplina vigente.<br />
2. Nel caso in cui l’interessato intenda sia iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere l’attività<br />
di raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l’iscrizione<br />
nella categoria 4 per svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’iscrizione<br />
medesima che continuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda d’iscrizione nella categoria 5<br />
deve contenere anche richiesta di cancellazione dei rifiuti compresi nella categoria 4 che vengono ad<br />
essere classificati pericolosi e deve essere accompagnata dalla relativa fideiussione.<br />
3. Il Comitato nazionale, nella medesima seduta del 29 gennaio 2002, ha specificato che, al fine di<br />
consentire adeguati controlli, l’interessato dovrà tenere a bordo dei mezzi di trasporto, unitamente alla<br />
copia autentica del provvedimento d’iscrizione nella categoria di provenienza, copia della domanda di<br />
iscrizione o di variazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 nonché copia<br />
autentica dell’attestazione della Sezione regionale dalla quale risulti che l’interessato ha presentato nei<br />
termini di legge la domanda di iscrizione o di variazione nella categoria 5 con contestuale perdita di<br />
efficacia dell’iscrizione nella categoria di provenienza oppure con conferma dell’iscrizione nella categoria<br />
di provenienza.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65
RIFIUTI<br />
Commento<br />
La misura in un documento del dipartimento delle politiche fiscali e in una nota della DRE Puglia<br />
Per la rateizzazione dei pagamenti TARSU<br />
carta bianca ai comuni su numero e periodicità<br />
di Luigi Lovecchio, dottore commercialista<br />
In merito alla riscossione dei<br />
pagamenti TARSU, il comune<br />
ha la possibilità non solo di deliberare<br />
la periodicità delle scadenze,<br />
alla luce dell’art. 32,<br />
D.Lgs. n. 46/1999, ma anche il<br />
numero delle stesse, ai sensi<br />
dell’art. 72, comma 3, D.Lgs. n.<br />
507/199. A ulteriore conferma,<br />
su quest’ultimo punto è intervenuto<br />
il Dipartimento delle<br />
politiche fiscali del Ministero<br />
delle Finanze con la lettera circolare<br />
25 giugno 2001, prot.<br />
17132, ripresa, successivamente,<br />
nella lettera circolare della<br />
Direzione regionale delle Entrate<br />
della Regione Puglia 24<br />
luglio 2001, prot. 37410. Dal<br />
confronto delle due pronunce<br />
deriva, addirittura, la facoltà<br />
del funzionario responsabile di<br />
decidere la riduzione delle scadenze<br />
nell'ambito dello spazio<br />
di manovra concesso dal regolamento<br />
comunale approvato.<br />
AMBIENTE<br />
La Direzione Regionale delle<br />
Entrate (oggi Direzione Regionale<br />
dell’Agenzia delle Entrate)<br />
per la Puglia, con una risalente<br />
lettera circolare, supportata<br />
da conforme parere espresso dal<br />
Dipartimento delle politiche fiscali,<br />
fornisce utili chiarimenti ai comuni<br />
in ordine alla possibilità di<br />
ridurre il numero di rate di riscossione<br />
della TARSU. La vicenda<br />
prende le mosse dall’articolo 72,<br />
comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 «Revisione<br />
ed armonizzazione dell’imposta<br />
comunale sulla pubblicità e<br />
del diritto sulle pubbliche affissioni,<br />
della tassa per l’occupazione<br />
di spazi ed aree pubbliche dei comuni<br />
e delle province nonché della<br />
tassa per lo smaltimento dei<br />
rifiuti solidi urbani a norma dell’art.<br />
4 della legge 23 ottobre<br />
1992, n. 421, concernente il riordino<br />
della finanza territoriale» (in<br />
S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale<br />
del 9 dicembre 1993, n. 288), a<br />
mente del quale la riscossione ordinaria<br />
della tassa avviene in quattro<br />
rate bimestrali, con possibilità di<br />
riduzione a due, previa autorizzazione<br />
dell’ex Intendenza di Finanza,<br />
oggi Direzione Regionale per<br />
le Entrate. Con l’art. 52, D. Lgs.<br />
446/1997 «Istituzione dell’imposta<br />
regionale sulle attività produttive,<br />
revisione degli scaglioni, delle<br />
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF<br />
e istituzione di una addizionale<br />
regionale a tale imposta<br />
nonché riordino della disciplina<br />
dei tributi locali» (in S.O. n. 252<br />
alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre<br />
1997, n. 298), gli enti loca-<br />
li sono stati dotati di ampi poteri<br />
regolamentari in ordine alla disciplina<br />
delle entrate proprie, potendo<br />
intervenire su qualsiasi aspetto,<br />
con la sola eccezione dei soggetti<br />
passivi, della fattispecie imponibile<br />
e dell’aliquota massima. È apparso<br />
subito evidente, dunque,<br />
l’avvenuto superamento di qualsiasi<br />
attribuzione delle Direzioni Regionali<br />
delle Entrate in materia di<br />
tributi locali, proprio alla luce delle<br />
incisive potestà autonomistiche<br />
assicurate dalla legge a Comuni e<br />
Province. Da qui l’esigenza di individuare<br />
l’organo competente a stabilire<br />
la riduzione delle rate, in<br />
presenza del mutato assetto legislativo.<br />
La risposta del Ministero delle<br />
Finanze, prima, e della DRE per<br />
la Regione Puglia, poi, pur nella<br />
sinteticità delle espressioni letterali<br />
utilizzate, sembra designare un<br />
duplice ordine di competenze, secondo<br />
la seguente scansione procedimentale:<br />
l innanzitutto, occorre che il regolamento<br />
adottato a monte dal comune<br />
preveda la possibilità della<br />
riduzione del numero di rate di<br />
pagamento della TARSU a due o<br />
a tre;<br />
l conseguentemente, sarà il funzionario<br />
responsabile che, alla luce<br />
delle obiettive e comprovate esigenze<br />
finanziarie dell’ente, deciderà<br />
per la riduzione delle scadenze,<br />
determinandone concretamente<br />
il numero, nell’ambito dello<br />
spazio di manovra concesso<br />
dal regolamento.<br />
Non è superfluo notare, infine,<br />
che la disciplina di legge è cambiata<br />
per effetto del D.Lgs. n.<br />
66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
193/2001 «Disposizioni integrative<br />
e correttive dei decreti legislativi<br />
26 febbraio 1999, n. 46, e 13<br />
aprile 1999, n. 112, in materia di<br />
riordino della disciplina relativa<br />
alla riscossione» (in Gazzetta Ufficiale<br />
del 25 maggio 2001, n. 120 ),<br />
che ha sostituito l’art. 32, D.Lgs.<br />
Lettera circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali -<br />
Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali 25 giugno 2001, prot. 17132<br />
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ufficio competente a concedere l’autorizzazione<br />
a rateizzare l’importo del ruolo (Rif. n. 2000/55779 del 10 ottobre 2000)<br />
Sintesi: Il Dipartimento Politiche fiscali - Ufficio<br />
federalismo fiscale, individua l’Ufficio competente a<br />
rateizzare l’importo del ruolo.<br />
Testo: In riferimento alla nota sopradistinta si concorda<br />
con il parere espresso da codesta Direzione Regionale<br />
rispetto al quesito in oggetto specificato.<br />
Infatti, si deve ritenere che il funzionario responsabile<br />
della gestione del tributo, proprio in quanto tale, sia<br />
competente non solo ad apporre il visto di esecutività<br />
Sintesi: Trattasi di nota della Direzione regionale entrate<br />
della Puglia che chiarisce quale sia l’Ufficio competente<br />
a concedere l’autorizzazione alla rateizzazione degli importi,<br />
relativi alla TARSU, iscritti a ruolo.<br />
Testo: Alcuni Comuni della regione hanno inoltrato a<br />
questa Direzione Regionale richieste in ordine all’individuazione<br />
dell’Ufficio competente ad autorizzare la rateizzazione<br />
del ruolo, relativo alla TARSU, in due o tre rate.<br />
In merito, l’art. 72, III comma, del D.L.gs<br />
15/11/1993, n. 507, stabilisce la riscossione in quattro<br />
rate bimestrali consecutive degli importi relativi alla<br />
TARSU «... riducibili a due rate su autorizzazzione<br />
dell’intendente di finanza».<br />
L’art. 52, V comma lettera d), del D.Lgs 15/12/1997,<br />
n. 446, dispone, invece, che «il visto di esecutività sui<br />
ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è<br />
AMBIENTE<br />
n. 46/1999, relativo alla riscossione<br />
volontaria tramite ruolo, sostanzialmente<br />
liberalizzando non il numero<br />
delle rate, ma la cadenza<br />
(mensile, bimestrale, ecc.) delle<br />
stesse. Pertanto, il comune ha attualmente<br />
la possibilità non solo di<br />
deliberare il numero delle scaden-<br />
RIFIUTI<br />
Commento<br />
ze di pagamento della TARSU, ai<br />
sensi dell’art. 72, comma 3, D.Lgs.<br />
n. 507/1993, così come interpretato<br />
dal Ministero delle Finanze nella<br />
lettera circolare in commento,<br />
ma anche la periodicità delle stesse,<br />
alla luce del novellato art. 32,<br />
D.Lgs. n. 46/1999.<br />
sul ruolo, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. d) del<br />
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ma anche ad autorizzare<br />
la rateazione dell’importo della riscossione del<br />
ruolo stesso.<br />
Tale convincimento è altresì avvalorato, come correttamente<br />
evidenziato da codesta Direzione Regionale,<br />
dall’ampio potere regolamentare attribuito agli enti locali<br />
dal citato art. 52, che consente di disciplinare anche le<br />
modalità di riscossione dei tributi.<br />
Lettera circolare Direzione Regionale delle Entrate Puglia 24 luglio 2001, prot. 37410<br />
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Possibilità di rateizzare il ruolo in 2 o 3 rate.<br />
Ufficio Competente a concedere l’autorizzazione. Chiarimenti<br />
apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale<br />
responsabile della relativa gestione».<br />
Dalla lettura combinata dei succitati articoli si rileva<br />
che l’autorizzazione di cui trattasi non sia più di competenza<br />
di questa Direzione, proprio in virtù dell’ampio<br />
potere regolamentare attribuito, agli Enti Locali, dal<br />
citato art. 52, che consente loro di regolamentare anche<br />
le modalità di riscossione.<br />
Pertanto, la Scrivente ritiene che sarà lo stesso Ente<br />
Locale, qualora lo ritenga necessario, a prevedere la<br />
possibilità di riscuotere in due o tre rate i ruoli TARSU,<br />
con l’approvazione di apposito regolamento.<br />
Tale interpretazione ha trovato conforto anche presso<br />
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento<br />
per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo<br />
Fiscale, giusta nota del 25.06.2001 prot. 17132/01/<br />
DPF/UFF. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67
RUMORE<br />
Articolo<br />
Le misure nel D.Lgs. n. 262/2002, di recepimento della direttiva 2000/14/CE<br />
Emissioni acustiche più contro late<br />
per macchine e a trezzature destinate a l’aperto<br />
di Giulio Benedetti, magistrato<br />
Con il decreto legislativo 4 settembre<br />
2002, n. 262, è stata attuata<br />
la direttiva 2000/14/CE<br />
«concernente l’emissione acustica<br />
ambientale delle macchine<br />
ed attrezzature destinate a<br />
funzionare all’aperto». Molte<br />
le novità, a partire dalle regole<br />
per la messa in commercio che<br />
comportano anche profili di responsabilità<br />
civile per il venditore,<br />
mentre sanzioni penali sono<br />
ravvisabili, anche ai sensi<br />
del D.Lgs. n. 626/1994, per chi<br />
fabbrica, vende, noleggia e<br />
concede in uso macchine, attrezzature<br />
di lavoro e impianti<br />
non rispondenti alle disposizioni<br />
legislative e regolamentari<br />
vigenti in materia di sicurezza.<br />
I controlli sono affidati all’APAT<br />
e, in caso di accertamento<br />
di non conformità, al<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del territorio. Lo stesso<br />
dicastero, insieme al Ministero<br />
delle Attività produttive,<br />
può abilitare organismi di certificazione<br />
alla valutazione di<br />
conformità delle attività preliminari<br />
alla messa in vendita.<br />
L’ Unione<br />
AMBIENTE<br />
Il testo integrale del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione<br />
della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica<br />
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare<br />
all’aperto» verrà pubblicato, unitamente ad altri commenti,<br />
sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
europea assicura,<br />
con la marcatura CE, l’introduzione<br />
di elevati para-<br />
metri di sicurezza a garanzia del<br />
consumatore e dei lavoratori nell’utilizzazione<br />
dei prodotti tecnologici<br />
e delle attrezzature che possono<br />
rappresentare fonte di pericolo<br />
per la pubblica incolumità. Invero,<br />
il trattato istitutivo della Comunità<br />
Europea (legge 14 ottobre 1957,<br />
n. 1203) [1] stabilisce (art. 100) che<br />
il Consiglio «stabilisce direttive<br />
volte al ravvicinamento delle disposizioni<br />
legislative, regolamentari<br />
ed amministrative degli Stati<br />
membri che abbiano un’incidenza<br />
diretta sull’instaurazione o sul funzionamento<br />
del mercato comune».<br />
Materie dell’intervento comunitario<br />
sono:<br />
l la protezione dei consumatori, la<br />
loro sicurezza nonché la garanzia di<br />
una loro informazione adeguata<br />
(art. 129 A);<br />
l la salvaguardia, la tutela e il<br />
miglioramento della qualità dell’ambiente,<br />
la protezione della salute<br />
umana, l’utilizzazione accorta<br />
e razionale delle risorse naturali e<br />
la promozione sul piano interna-<br />
zionale di misure destinate a risolvere<br />
i problemi dell’ambiente a<br />
livello regionale o mondiale (art.<br />
130 R).<br />
Inoltre, l’art. 47, legge 6 febbraio<br />
1996, n. 52 [2] , attuativa nel nostro<br />
ordinamento di obblighi derivanti<br />
dall’appartenenza dell’Italia<br />
alla Comunità europea, sancisce il<br />
principio per cui le spese relative<br />
alla procedura di certificazione<br />
e/o attestazione per l’apposizione<br />
della marcatura CE, previste dalla<br />
normativa comunitaria, sono a carico<br />
del fabbricante o del suo rappresentante<br />
stabilito nell’Unione<br />
europea.<br />
Il D.Lgs. n. 262/2002<br />
Alla luce di queste premesse di<br />
diritto comunitario, si comprende<br />
che la cultura della sicurezza ha<br />
ottenuto un significativo incremento<br />
nel D.Lgs. 4 settembre 2002, n.<br />
262 «Attuazione della direttiva<br />
2000/14/CE concernente l’emissione<br />
acustica ambientale delle macchine<br />
ed attrezzature destinate a<br />
funzionare all’aperto» (pubblicato<br />
nel S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale<br />
del 20 novembre 2002, n.<br />
[1] «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la<br />
Comunità economica europea dell’energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed<br />
atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee» (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre<br />
1957, n. 317).<br />
[2] È la legge Comunitaria 1994 (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34).<br />
68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
272), che recepisce la direttiva<br />
2000/14/CE del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio dell’8 maggio<br />
2000 [3] sul ravvicinamento delle<br />
legislazioni degli Stati membri<br />
concernenti l’emissione acustica<br />
ambientale delle macchine e attrezzature<br />
destinate a funzionare all’aperto<br />
e finalizzato a garantire la<br />
salute e il benessere delle persone<br />
e l’ambiente.<br />
Campo di applicazione<br />
Il provvedimento, che si applica<br />
solo alle macchine immesse in<br />
commercio o messe in servizio<br />
come unità complete per l’uso<br />
previsto a decorrere dall’entrata<br />
in vigore del decreto legislativo<br />
stesso, disciplina (art. 1) i valori<br />
di emissione acustica e le procedure<br />
di valutazione della conformità<br />
delle macchine e delle attrezzature<br />
contemplate nel D.P.R. 24<br />
luglio 1996, n. 459 [4] , e che siano<br />
destinate al funzionamento all’aperto<br />
e contribuiscano all’esposizione<br />
al rumore ambientale<br />
(art. 2). In questa definizione<br />
rientrano anche le macchine e le<br />
attrezzature che non siano poste<br />
direttamente all’aperto ma in luoghi<br />
che non influiscono sulla trasmissione<br />
del suono, vale a dire<br />
all’interno di strutture aperte degli<br />
edifici oppure sotto tendoni o<br />
tettoie di riparo. Dalla nuova disciplina<br />
sono escluse:<br />
l le macchine destinate al trasporto<br />
di merci o di passeggeri su strada,<br />
rotaia, per via aerea o per via<br />
navigabile;<br />
l le macchine progettate e costruite<br />
specificamente a fini militari e<br />
di polizia e per i servizi di emergenza;<br />
l gli accessori privi di motore delle<br />
macchine e attrezzature destinate<br />
a funzionare all’aperto, immes-<br />
AMBIENTE<br />
si in commercio o messi in servizio<br />
separatamente, a eccezione dei<br />
martelli demolitori tenuti a mano<br />
e dei martelli demolitori idraulici.<br />
Messa in commercio<br />
Il fabbricante o il mandatario<br />
possono immettere in commercio<br />
(art. 3) le macchi-<br />
ne e le attrezzature<br />
sopra descritte<br />
solo allorquando<br />
le stesse:<br />
l soddisfino i requisiti<br />
di emissione<br />
acustica previsti<br />
dal D.Lgs. n.<br />
262/2002;<br />
l siano state sottoposte<br />
alle procedure<br />
di valutazione<br />
di conformità<br />
citate all’articolo<br />
11;<br />
l rechino la dichiarazione<br />
di<br />
conformità e la marcatura CE nonché<br />
l’indicazione del livello di potenza<br />
sonora garantita.<br />
Responsabilità del venditore<br />
Occorre notare che per le macchine<br />
non conformi alle disposizioni<br />
del D.Lgs. n. 262/2002 è esclusivamente<br />
consentita l’esposizione<br />
in fiere, mostre e dimostrazioni,<br />
a condizione che sia chiaramente<br />
indicata la loro non conformità<br />
e che le stesse non possono essere<br />
immesse in commercio quantomeno<br />
fino a che non siano state rese<br />
conformi ai requisiti e purché nelle<br />
dimostrazioni siano adottate misure<br />
di sicurezza adeguate a garantire<br />
la protezione delle persone. A<br />
questo riguardo, deve rilevarsi che<br />
il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 [5] ,<br />
il quale costituisce l’attuazione<br />
della direttiva 1999/44/CE su talu-<br />
Esiste una particolare<br />
ed evidente<br />
responsabilità,<br />
che consiste nella<br />
violazione del divieto<br />
di commercializzazione<br />
di una macchina o<br />
un’attrezzatura non<br />
rispondente alle norme<br />
del D.Lgs. n. 262/2002<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
ni aspetti della vendita e delle garanzie<br />
di consumo, introduce una<br />
nuova formulazione dell’articolo<br />
1519-ter, c.c., in relazione alla<br />
conformità del bene venduto al<br />
contratto e afferma che il difetto<br />
di conformità che deriva dall’imperfetta<br />
installazione del bene di<br />
consumo è equiparata<br />
al difetto<br />
di conformità<br />
dello stesso,<br />
quando l’installazione<br />
sia compresa<br />
nel contratto<br />
di vendita e sia<br />
stata effettuata<br />
dal venditore o<br />
sotto la sua responsabilità.<br />
Da quanto premesso<br />
consegue<br />
una particolare<br />
ed evidente responsabilità,<br />
che<br />
consiste nella<br />
violazione del divieto di commercializzazione<br />
di un bene assolutamente<br />
invendibile, da parte di chi<br />
abbia venduto e installato presso<br />
il cliente una macchina o un’attrezzatura<br />
non rispondente alle<br />
norme del D.Lgs n. 262/2002. Invero,<br />
queste ultime costituiscono<br />
le regole dell’arte a cui il debitore<br />
deve attenersi, secondo quanto disposto<br />
dall’articolo 1176, comma<br />
2, c.c., per adempiere all’obbligazione<br />
avente a oggetto lo svolgimento<br />
di un’attività professionale.<br />
Il creditore insoddisfatto, ai<br />
sensi dell’articolo 2224, c.c., se il<br />
debitore non procede all’esecuzione<br />
del contratto secondo le predette<br />
regole dell’arte, può fissare un<br />
congruo termine entro il quale il<br />
prestatore d’opera deve conformarsi<br />
a queste condizioni e, trascorso<br />
inutilmente il termine, può<br />
[3] In G.U.C.E. L del 3 luglio 2000, n. 162.<br />
[4] «Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento<br />
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine» (in S.O. n. 146 alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n.<br />
209).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69
RUMORE<br />
Articolo<br />
recedere dal contratto, salvo il diritto<br />
al risarcimento dei danni.<br />
In ogni caso (art. 5) sono considerati<br />
conformi alle disposizioni<br />
del D.Lgs. n. 262/2002 (e quindi<br />
alle regole dell’arte) le macchine<br />
e le attrezzature recanti la marcatura<br />
CE, l’indicazione del livello di<br />
potenza sonora garantito e accompagnato<br />
dalla dichiarazione CE di<br />
conformità.<br />
Vigilanza<br />
La vigilanza (art. 4) è affidata<br />
all’Agenzia nazionale per la protezione<br />
dell’ambiente (oggi APAT)<br />
e, qualora siano accertate delle<br />
non conformità delle macchine e<br />
della attrezzature alle norme del<br />
D.Lgs. n. 262/2002, il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />
territorio, per iscritto, intima (art.<br />
6) al fabbricante o al mandatario<br />
di adottare, entro trenta giorni dal<br />
ricevimento della comunicazione,<br />
le misure necessarie per renderle<br />
conformi unitamente a tutti gli<br />
esemplari dello stesso tipo già immessi<br />
in commercio o messi in<br />
servizio. In caso di inottemperanza<br />
alla prescrizione predetta, il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> vieta temporaneamente<br />
l’immissione in commercio<br />
o la messa in servizio di<br />
tutti gli esemplari non conformi e<br />
ordina il ritiro temporaneo di tutti<br />
gli esemplari già immessi in commercio<br />
o messi in servizio a cura<br />
e spese del fabbricante o del mandatario.<br />
Questi provvedimenti sanzionatori<br />
sono immediatamente<br />
comunicati dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio<br />
alla Commissione europea e alle<br />
autorità competenti degli altri Stati<br />
membri; inoltre, a seguito delle<br />
consultazioni avviate dalla Commissione<br />
europea con i soggetti<br />
interessati, ai sensi dell’ articolo<br />
AMBIENTE<br />
9, direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti<br />
amministrativi sopra citati<br />
possono essere confermati, modificati<br />
o revocati. Inoltre, il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e del Territorio<br />
comunica i predetti provvedimenti<br />
ai Ministeri delle Attività<br />
produttive e del Lavoro e delle<br />
Politiche sociali. Ogni misura amministrativa<br />
(art. 7) che limiti<br />
l’immissione in commercio o la<br />
messa in servizio delle macchine<br />
e attrezzature previste dal D.Lgs.<br />
n. 262/2002, deve, secondo quanto<br />
disposto dall’articolo 3, legge 7<br />
agosto 1990, n. 241 [6] , indicare i<br />
presupposti di fatto e le ragioni<br />
giuridiche che hanno determinato<br />
le decisioni amministrative; pertanto,<br />
il provvedimento è comunicato<br />
immediatamente alla parte interessata,<br />
con l’indicazione del termine<br />
e dell’autorità presso cui proporre<br />
ricorso.<br />
Una sintesi di quanto sopra è<br />
riportata in figura 1.<br />
Documentazione e marcatura<br />
Tutti gli esemplari delle macchine<br />
e delle attrezzature citate<br />
dal D.Lgs. n. 262/2002 devono essere<br />
accompagnate (art. 8) dalla<br />
dichiarazione CE di conformità,<br />
contenente le indicazioni dell’Allegato<br />
II, redatta a cura del fabbricante<br />
o del suo mandatario, anche<br />
in più lingue ufficiali della Comunità,<br />
purchè una di esse sia in italiano.<br />
Inoltre, una copia della dichiarazione<br />
Ce di conformità e della<br />
documentazione tecnica di riferimento<br />
(Allegato V, punto 3; Allegato<br />
VI, punto 3; Allegato VII,<br />
punto 2; Allegato VIII, punti 3.1 e<br />
3.3.), deve essere conservata dal<br />
fabbricante o dal suo mandatario<br />
per dieci anni dalla data di fabbricazione<br />
dell’ultimo esemplare della<br />
macchina e dell’attrezzatura al-<br />
la quale si riferisce. Infine, le macchine<br />
o le attrezzature immesse in<br />
commercio o in servizio devono<br />
(art. 9) recare, in modo visibile,<br />
leggibile e indelebile, la marcatura<br />
CE di conformità e l’indicazione<br />
del livello di potenza sonora<br />
garantito (Allegato IV). In ogni<br />
caso, è vietata l’apposizione su<br />
questi prodotti di marchi o iscrizioni<br />
che possano trarre in inganno<br />
in merito al significato o al<br />
simbolo grafico della marcatura<br />
CE o l’indicazione del livello sonoro<br />
garantito. Possono essere, tuttavia,<br />
apposti altri marchi purché<br />
non pregiudichino la visibilità e la<br />
leggibilità dei predetti elementi.<br />
Infatti la marcatura CE indica che<br />
questi prodotti soddisfano anche i<br />
requisiti previsti da altra normativa<br />
che, per differenti aspetti, stabilisce<br />
l’obbligo di marcatura. Comunque,<br />
il livello di potenza sonora<br />
garantito dalle macchine o dalle<br />
attrezzature (art. 10) non può superare<br />
i valori limite di emissione<br />
acustica stabilito (Allegato I, parte<br />
b).<br />
Attività preliminari<br />
alla commercializzazione<br />
Costituiscono attività preliminari<br />
(art. 11) che il fabbricante o il<br />
mandatario debbono compiere prima<br />
di mettere in commercio o in<br />
servizio le macchine o le attrezzature<br />
citate dal D.Lgs n. 262/2002:<br />
l la procedura di controllo interno<br />
della produzione con valutazione<br />
della documentazione tecnica e<br />
controlli previsti dall’Allegato VI;<br />
l la procedura di verifica dell’esemplare<br />
unico previsto dall’Allegato<br />
VII;<br />
l la procedura di qualità totale prevista<br />
dall’allegato VIII.<br />
Il fabbricante o il mandatario<br />
devono fornire, a seguito di richie-<br />
[5] «Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta<br />
Ufficiale dell’8 marzo 2002, n. 57).<br />
[6] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192).<br />
70 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
sta motivata, alla Commissione<br />
europea e agli altri Stati membr,<br />
tutte le informazioni utilizzate nell’ambito<br />
della procedura di valutazione<br />
della conformità per un dato<br />
tipo di macchine e di attrezzatura<br />
e, in particolare, la documentazione<br />
tecnica (prevista dall’Allegato<br />
V, punto 3, dall’Allegato VI,<br />
punto 3, dall’Allegato VII, punto<br />
2, dall’Allegato VIII, punti 3.1 e<br />
3.3).<br />
Valutazione di conformità<br />
La procedura di valutazione di<br />
conformità citata dall’articolo 11<br />
può essere effettuata (art. 12) dagli<br />
organismi di certificazione che abbiano<br />
inoltrato istanza al Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
AMBIENTE<br />
Procedure di controllo<br />
del territorio e siano stati autorizzati<br />
da questo dicastero con un decreto<br />
emesso di concerto con il Ministero<br />
delle Attività produttive, previa<br />
verifica del possesso dei requisiti<br />
prescritti, per un periodo quinquennale<br />
salvo proroga. L’istanza<br />
di abilitazione deve essere accolta<br />
entro novanta giorni dal ricevimento<br />
della domanda; decorso inutilmente<br />
questo termine, l’istanza si<br />
intende rifiutata. In ogni caso, l’autorizzazione<br />
è revocata all’organismo<br />
di certificazione qualora il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio accerti la sopravvenuta<br />
mancanza dei requisiti prescritti<br />
o vengano accertate gravi e<br />
reiterate irregolarità da parte dell’organismo<br />
stesso.<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
Una sintesi di quanto sopra è<br />
riportata in figura 2.<br />
Profili penali<br />
Infine, deve rilevarsi che la violazione<br />
delle norme previste dal<br />
D.Lgs. n. 262/2002 può assumere<br />
rilevanza penale poiché l’articolo<br />
6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994,<br />
vieta la fabbricazione, la vendita,<br />
il noleggio e la concessione in uso<br />
di macchine, di attrezzature di lavoro<br />
e di impiant\i non rispondenti<br />
alle disposizioni legislative e regolamentari<br />
vigenti in materia di<br />
sicurezza, mentre l’articolo 91,<br />
D.Lgs. n. 626/1994, sanziona questa<br />
condotta con l’arresto fino a<br />
sei mesi o con l’ammenda da euro<br />
7.746 a euro 30.987. l<br />
[7] «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,<br />
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei<br />
lavoratori durante il lavoro» (in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 265).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71
CAMPO<br />
DI<br />
APPLICAZIONE<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
AMBIENTE<br />
Richiesta di abilitazione all’esercizio della procedura<br />
di valutazione di conformit<br />
Tutte le novità del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262<br />
TABELLA 1<br />
I valori di emissione acustica e le procedure di valutazione della conformità delle:<br />
l macchine immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso<br />
previsto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso e delle attrezzature<br />
contemplate nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, che siano destinate al funzionamento<br />
all’aperto e contribuiscano all’esposizione al rumore ambientale;<br />
l macchine e attrezzature che non siano poste direttamente all’aperto ma in luoghi che<br />
non influiscono sulla trasmissione del suono, vale a dire all’interno di strutture aperte degli<br />
edifici oppure sotto tendoni o tettoie di riparo.<br />
ESCLUSIONI l le macchine destinate al trasporto di merci o di passeggeri su strada, rotaia, per via aerea<br />
o per via navigabile;<br />
l le macchine progettate e costruite specificamente a fini militari e di polizia e per i servizi<br />
di emergenza;<br />
l gli accessori privi di motore delle macchine e attrezzature destinate a funzionare<br />
all’aperto immessi in commercio o messi in servizio separatamente, a eccezione dei martelli<br />
demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.<br />
72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
MESSA<br />
IN COMMERCIO<br />
SOGGETTI<br />
PREPOSTI<br />
AI CONTROLLI<br />
AMBIENTE<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
Le macchine e le attrezzature possono essere messe in commercio allorquando:<br />
l soddisfino i requisiti di emissione acustica previsti dal D.Lgs. n. 262/2002;<br />
l siano state sottoposte alle procedure di valutazione di conformità citate all’articolo 11;<br />
l rechino la dichiarazione di conformità e la marcatura CE nonché l’indicazione del livello<br />
di potenza sonora garantita.<br />
Per le macchine non conformi alle disposizioni del nuovo decreto legislativo è esclusivamente<br />
consentita l’esposizione in fiere, mostre e dimostrazioni, a condizione che sia chiaramente<br />
indicata la loro non conformità e che le stesse non possono essere immesse in commercio<br />
almeno fino a che non siano state rese conformi ai requisiti e purché nelle dimostrazioni<br />
siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.<br />
l Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (oggi APAT);<br />
l Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio che, qualora siano accertate delle<br />
non conformità delle macchine e della attrezzature alle norme del D.Lgs. n. 262/2002,<br />
intima per iscritto, al fabbricante o al mandatario, di adottare le misure necessarie per<br />
renderle conformi unitamente a tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio<br />
o messi in servizio,<br />
l la verifica della conformità alle nuove misure, può essere effettuata dagli organismi di<br />
certificazione che abbiano inoltrato istanza al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />
territorio e siano stati autorizzati dallo stesso dicastero con un decreto emesso di concerto<br />
con il Ministero delle Attività produttive, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti,<br />
per un periodo quinquennale salvo proroga.<br />
OBBLIGHI l tutti gli esemplari delle macchine e delle attrezzature citate dal D.Lgs. n. 262/2002<br />
devono essere accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità;<br />
l una copia della dichiarazione Ce di conformità e della documentazione tecnica di<br />
riferimento deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni<br />
dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare della macchina e dell’attrezzatura alla<br />
quale si riferisce;<br />
l le macchine o le attrezzature immesse in commercio o in servizio devono recare in modo<br />
visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di<br />
potenza sonora garantito;<br />
l prima della messa in commercio delle macchine, il fabbricante o il mandatario devono:<br />
- espletare la procedura di controllo interno della produzione con valutazione della<br />
documentazione tecnica e controlli previsti dall’Allegato VI;<br />
- espletare la procedura di verifica dell’esemplare unico previsto dall’Allegato VII;<br />
- espletare la procedura di qualità totale prevista dall’allegato VIII;<br />
- fornire, a seguito di richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri,<br />
tutte le informazioni utilizzate nell’ambito della procedura di valutazione della conformità<br />
e, in particolare, la documentazione tecnica.<br />
DIVIETI l è vietata l’apposizione su questi prodotti di marchi o iscrizioni che possano trarre in<br />
inganno in merito al significato o al simbolo grafico della marcatura CE o l’indicazione del<br />
livello sonoro garantito. Possono essere, tuttavia, apposti altri marchi purché non pregiudichino<br />
la visibilità e la leggibilità dei predetti elementi;<br />
l comunque, il livello di potenza sonora garantito dalle macchine o dalle attrezzature non<br />
può superare i valori limite di emissione acustica stabilito;<br />
l dall’analisi della recente legislazione in materia di vendita e garanzie di consumo deriva<br />
una particolare ed evidente responsabilità, che consiste nella violazione del divieto di<br />
commercializzazione di un bene assolutamente invendibile, da parte di chi abbia venduto e<br />
installato presso il cliente una macchina o un’attrezzatura non rispondente alle norme del<br />
D.Lgs. n. 262/2002.<br />
SANZIONI l in caso di inottemperanza alle nuove prescrizioni, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> vieta<br />
temporaneamente l’immissione in commercio o la messa in servizio di tutti gli esemplari<br />
non conformi e ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o<br />
messi in servizio a cura e spese del fabbricante o del mandatario;<br />
l eventuali profili di responsabilità penale derivano dal D.Lgs. n. 626/1994 che, all’articolo<br />
6, comma 2, vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di<br />
macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative<br />
e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, mentre all’articolo 91, sanziona questa<br />
condotta con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 7.746 a euro 30.987.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73
VIA<br />
Articolo<br />
di Elisabetta Mariotti, professore incaricato di diritto amministrativo e dell’ambiente<br />
presso il Politecnico di Milano<br />
Non poche le novità relative all’ambiente<br />
contenute nel collegato<br />
infrastrutture alla Finanziaria<br />
2002. Particolare oggetto<br />
dell’attenzione del Legislatore sono<br />
state sia la legge obiettivo e<br />
che la “Merloni”, in materia di appalti.<br />
Nel primo caso, il processo<br />
di riforma ha riguardato la valutazione<br />
di impatto ambientale e<br />
l’autorizzazione integrata ambientale,<br />
la gestione dei servizi<br />
pubblici locali di difesa dell’ambiente<br />
e delle risorse idriche e approvvigionamento<br />
idrico. Nel secondo<br />
caso, invece, le modifiche a<br />
carico dell’art. 2 della legge<br />
109/1994, ha esteso il regime dei<br />
lavori pubblici a tutti i concessionari<br />
ovvero a tutte le aziende che<br />
si occupano di gestire servizi idrici<br />
e, più in generale, inerenti il settore<br />
ambientale. Inoltre,per accelerare<br />
la realizzazione di infrastrutture<br />
di trasporto, viabilità e parcheggi,<br />
tese a migliorare la qualità<br />
dell’aria e dell’ambiente nelle<br />
città, l’approvazione dei progetti<br />
definitivi da parte del consiglio comunale<br />
costituisce variante urbanistica<br />
a tutti gli effetti.<br />
AMBIENTE<br />
Modificate sia la “legge obiettivo” che la “legge Merloni” in materia di appalti<br />
Da la VIA a l’approvvigionamento idrico<br />
il co legato infrastru ture si colora di verde<br />
Il testo della “legge Lunardi” coordinato con il collegato<br />
infrastrutture alla Finanziaria 2002, è disponibile all’indirizzo:<br />
La legge 1˚ agosto 2002, n. 166<br />
«Disposizioni in materia di infrastrutture<br />
e trasporti» [1] rappresenta<br />
il cosiddetto “collegato infrastrutture”<br />
alla Finanziaria 2002 e<br />
ha introdotto numerose modificazioni<br />
alle diverse discipline che riguardano<br />
la realizzazione di infrastrutture<br />
sul territorio, con riferimento sia<br />
alla legge obiettivo per le opere di<br />
interesse strategico per il Paese (legge<br />
21 dicembre 2001, n. 443) [2] che<br />
alla legge quadro sui lavori pubblici<br />
(legge n. 109/1994) [3] .<br />
La disciplina giuridica del settore<br />
ambientale non è rimasta estranea<br />
alla novella della legge n.<br />
166/2002. Di seguito si illustrano le<br />
principali novità derivanti dall’entrata<br />
in vigore del collegato infrastrutture,<br />
avendo in considerazione sia<br />
gli apporti indiretti alla disciplina<br />
del settore quali le iniziative di finanziamento<br />
degli interventi di recupero<br />
e di promozione del territorio<br />
sotto il profilo della qualità ambientale<br />
sia gli apporti diretti sul regime<br />
giuridico dei procedimenti di appro-<br />
vazione dei progetti delle opere pubbliche<br />
e della rilevanza riconosciuta<br />
alle verifiche di compatibilità ambientale.<br />
Misure relative<br />
alla legge obiettivo<br />
La VIA e l’autorizzazione<br />
integrata ambientale<br />
Il collegato alla finanziaria non<br />
ha risparmiato la legge obiettivo. In<br />
particolare, le modificazioni apportate<br />
dal collegato alla legge n.<br />
443/2001, interessano le procedure<br />
per la valutazione di impatto ambientale<br />
(VIA) e l’autorizzazione integrata<br />
ambientale poiché il Legislatore<br />
è intervenuto sull’art. 1, comma<br />
2, legge n. 443/2001, che delegava<br />
il Governo a emanare, nel rispetto<br />
delle attribuzioni costituzionali<br />
delle regioni, entro dodici mesi dalla<br />
data di entrata in vigore della<br />
legge stessa, uno o più decreti legislativi<br />
volti a definire un quadro normativo<br />
finalizzato alla celere realizzazione<br />
delle infrastrutture e degli<br />
[1] In Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181.<br />
[2] Si vedano i nn. 4 e 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[3] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (cosiddetta “legge Merloni”). (in S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio<br />
1994, n. 41).<br />
74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
insediamenti individuati ai sensi del<br />
comma 1, a questo fine riformando<br />
le procedure per la valutazione di<br />
impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione<br />
integrata ambientale, limitatamente<br />
alle opere di cui al<br />
comma 1 e, comunque, nel rispetto<br />
del disposto dell’articolo 2, direttiva<br />
85/337/CEE del Consiglio del 27<br />
giugno 1985, come modificata dalla<br />
direttiva 97/11/CE del Consiglio del<br />
3 marzo 1997.<br />
Questa disposizione aveva dato<br />
al Governo la facoltà di introdurre<br />
un regime speciale per la realizzazione<br />
delle opere pubbliche rientranti<br />
nel programma “strategico”, regime<br />
che poteva derogare agli articoli<br />
2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30,<br />
32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater<br />
della legge 11 febbraio 1994, n.<br />
109, e successive modificazioni,<br />
nonché alle ulteriori disposizioni<br />
della medesima legge che non fossero<br />
necessaria e immediata applicazione<br />
delle direttive comunitarie,<br />
nel rispetto di una serie di principi e<br />
criteri direttivi, che rimangono in<br />
vigore a eccezione di quello individuato<br />
alla lettera c) che ha subito<br />
l’intervento del Legislatore del collegato.<br />
A oggi, quindi, i principi ai quali<br />
il Governo dovrà attenersi per formulare<br />
il regime speciale di approvazione<br />
e realizzazione delle opere<br />
e degli interventi ritenuti di interesse<br />
strategico per lo sviluppo della<br />
nazione sono i seguenti:<br />
l disciplina della tecnica di finanza<br />
di progetto per sostenere e realizzare,<br />
con il concorso del capitale<br />
privato, le infrastrutture e gli insediamenti<br />
di cui al comma 1;<br />
l definizione delle procedure da seguire<br />
in sostituzione di quelle previste<br />
per il rilascio dei provvedimenti<br />
concessori o autorizzatori di ogni<br />
specie;<br />
l definizione della durata delle medesime<br />
non superiore a sei mesi per<br />
l’approvazione dei progetti preliminari,<br />
comprensivi di quanto necessario<br />
per la localizzazione dell’opera<br />
d’intesa con la regione o la provin-<br />
AMBIENTE<br />
cia autonoma competente, che, a<br />
questo fine, provvede a sentire preventivamente<br />
i comuni interessati,<br />
e, ove prevista, della VIA;<br />
l definizione delle procedure necessarie<br />
per la dichiarazione di pubblica<br />
utilità, indifferibilità e urgenza<br />
e per l’approvazione del progetto<br />
definitivo, la cui durata non può superare<br />
il termine di ulteriori sette<br />
mesi;<br />
l definizione di<br />
termini perentori<br />
per la risoluzione<br />
delle interferenze<br />
con servizi pubblici<br />
e privati, con<br />
previsione di responsabilitàpatrimoniali<br />
in caso di<br />
mancata tempestiva<br />
risoluzione;<br />
l attribuzione al<br />
CIPE, integrato<br />
dai presidenti delle<br />
regioni e delle<br />
province autonome<br />
interessate, del<br />
compito di valutare<br />
le proposte dei promotori, di approvare<br />
il progetto preliminare e definitivo,<br />
di vigilare sulla esecuzione<br />
dei progetti approvati, adottando i<br />
provvedimenti concessori e autorizzatori<br />
necessari, comprensivi della<br />
localizzazione dell’opera e, ove prevista,<br />
della VIA istruita dal competente<br />
Ministero;<br />
l il Ministero delle Infrastrutture e<br />
dei Trasporti cura le istruttorie, formula<br />
le proposte e assicura il supporto<br />
necessario per l’attività del CI-<br />
PE, avvalendosi, eventualmente, di<br />
un’apposita struttura tecnica, di<br />
advisor e di commissari straordinari,<br />
che agiscono con i poteri di cui<br />
all’articolo 13, decreto-legge 25<br />
marzo 1997, n. 67, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 23 maggio<br />
1997, n. 135, nonché dell’eventuale<br />
ulteriore collaborazione richiesta<br />
al Ministero dell’Economia e delle<br />
Finanze nel settore della finanza<br />
di progetto, ovvero offerta dalle regioni<br />
o province autonome interessa-<br />
te, con oneri a proprio carico;<br />
l modificazione della disciplina in<br />
materia di conferenza di servizi,<br />
con la previsione della facoltà, da<br />
parte di tutte le amministrazioni<br />
competenti a rilasciare permessi e<br />
autorizzazioni comunque denominati,<br />
di proporre, in detta conferenza,<br />
nel termine perentorio di novanta<br />
giorni, prescrizioni e varianti migliorative<br />
che non modifichino la localizzazione<br />
e le ca-<br />
ratteristichees- Il collegato<br />
senziali delle opere;<br />
le prescrizioni<br />
e varianti migliorative<br />
proposte in<br />
conferenza sono<br />
valutate dal CIPE<br />
ai fini della approvazione<br />
del progetto<br />
definitivo;<br />
l affidamento,<br />
mediante gara<br />
a evidenza pubblica<br />
nel rispetto<br />
delle direttive dell’Unioneeuropea,<br />
della realizzazione<br />
delle infrastrutture strategiche<br />
a un unico soggetto contraente<br />
generale o concessionario;<br />
l disciplina dell’affidamento a contraente<br />
generale, con riferimento all’articolo<br />
1, direttiva 93/37/CEE del<br />
Consiglio del 14 giugno 1993, definito<br />
come esecuzione con qualsiasi<br />
mezzo di un’opera rispondente alle<br />
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore;<br />
il contraente generale è<br />
distinto dal concessionario di opere<br />
pubbliche per l’esclusione dalla gestione<br />
dell’opera eseguita ed è qualificato:<br />
- per specifici connotati di capacità<br />
organizzativa e tecnico-realizzativa,<br />
per l’assunzione dell’onere relativo<br />
all’anticipazione temporale del<br />
finanziamento necessario alla realizzazione<br />
dell’opera in tutto o in parte<br />
con mezzi finanziari privati;<br />
- per la libertà di forme nella<br />
realizzazione dell’opera;<br />
- per la natura prevalente di obbligazione<br />
di risultato complessivo del<br />
infrastrutture non ha<br />
risparmiato la legge<br />
Obiettivo. In particolare,<br />
le modificazioni<br />
apportate alla legge<br />
n. 443/2001, interessano<br />
le procedure per la<br />
VIA e l’autorizzazione<br />
integrata ambientale<br />
VIA<br />
Articolo<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75
VIA<br />
Articolo<br />
rapporto che lega detta figura al soggetto<br />
aggiudicatore;<br />
- per l’assunzione del relativo rischio;<br />
l previsione dell’obbligo, da parte<br />
del contraente generale, di prestazione<br />
di adeguate garanzie e di partecipazione<br />
diretta al finanziamento dell’opera<br />
o di reperimento dei mezzi<br />
finanziari occorrenti;<br />
l previsione dell’obbligo<br />
per il<br />
soggetto aggiudicatore,<br />
nel caso in<br />
cui l’opera sia realizzataprevalentemente<br />
con fondi<br />
pubblici, di rispettare<br />
la normativa<br />
europea in tema<br />
di evidenza pubblica<br />
e di scelta<br />
dei fornitori di beni<br />
o servizi, ma<br />
con soggezione a<br />
un regime derogatorio<br />
rispetto alla<br />
citata legge n.<br />
109/1994 per tutti gli aspetti di essa<br />
non aventi necessaria rilevanza comunitaria;<br />
l introduzione di specifiche deroghe<br />
alla vigente disciplina in materia<br />
di aggiudicazione di lavori pubblici<br />
e di realizzazione degli stessi,<br />
fermo il rispetto della normativa comunitaria,<br />
finalizzate a favorire il<br />
contenimento dei tempi e la massima<br />
flessibilità degli strumenti giuridici.<br />
In particolare, in caso di ricorso<br />
a un contraente generale, è previsto<br />
che lo stesso, ferma restando la<br />
sua responsabilità, possa liberamente<br />
affidare a terzi l’esecuzione delle<br />
proprie prestazioni con l’obbligo di<br />
rispettare, in ogni caso, la legislazione<br />
antimafia e quella relativa ai requisiti<br />
prescritti per gli appaltatori;<br />
l previsione della possibilità di costituire<br />
una società di progetto ai<br />
sensi dell’articolo 37-quinquies della<br />
citata legge n. 109/1994, anche<br />
con la partecipazione di istituzioni<br />
finanziarie, assicurative e tecnicooperative<br />
già indicate dallo stesso<br />
Al CIPE viene assegnato<br />
il compito di valutare le<br />
proposte dei promotori,<br />
di approvare il progetto<br />
preliminare e definitivo,<br />
di vigilare sulla<br />
esecuzione dei progetti<br />
approvati, adottando i<br />
necessari provvedimenti,<br />
VIA inclusa<br />
AMBIENTE<br />
contraente generale nel corso della<br />
procedura di affidamento;<br />
l previsione della possibilità di<br />
emettere titoli obbligazionari ai sensi<br />
dell’articolo 37-sexies, legge n.<br />
109/1994, ovvero di avvalersi di altri<br />
strumenti finanziari, con la previsione<br />
del relativo regime di garanzia<br />
di restituzione, anche da parte di<br />
soggetti aggiudicatori, e utilizzazione<br />
dei medesimi<br />
titoli e strumenti<br />
finanziari per la<br />
costituzione delle<br />
riserve bancarie o<br />
assicurative previste<br />
dalla legislazione<br />
vigente;<br />
l individuazione<br />
di adeguate misure<br />
atte a valutare,<br />
ai fini di una migliorerealizzazione<br />
dell’opera, il<br />
regolare assolvimento<br />
degli obblighi<br />
assunti dal<br />
contraente generale<br />
nei confronti di terzi ai quali abbia<br />
affidato l’esecuzione di proprie<br />
prestazioni;<br />
l previsione, in caso di concessione<br />
di opera pubblica unita a gestione<br />
della stessa, e tenuto conto della<br />
redditività potenziale della stessa,<br />
della possibilità di corrispondere al<br />
concessionario, anche in corso<br />
d’opera e nel rispetto dei limiti determinati<br />
in sede di gara, un prezzo<br />
in aggiunta al diritto di sfruttamento<br />
economico dell’opera, anche a fronte<br />
della prestazione successiva di beni<br />
o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore<br />
relativamente all’opera<br />
realizzata, nonché della possibilità<br />
di fissare la durata della concessione<br />
anche oltre trenta anni, in relazione<br />
alle caratteristiche dell’opera, e<br />
di consentire al concessionario di<br />
affidare a terzi i lavori, con il solo<br />
vincolo delle disposizioni della citata<br />
direttiva 93/37/CEE relative agli<br />
appalti del concessionario e nel limite<br />
percentuale eventualmente indicato<br />
in sede di gara a norma della<br />
medesima direttiva;<br />
l previsione del rispetto dei piani<br />
finanziari allegati alle concessioni<br />
in essere per i concessionari di pubblici<br />
servizi affidatari di nuove concessioni;<br />
l previsione, dopo la stipula dei<br />
contratti di progettazione, appalto,<br />
concessione o affidamento a contraente<br />
generale, di forme di tutela risarcitoria<br />
per equivalente, con esclusione<br />
della reintegrazione in forma<br />
specifica;<br />
l restrizione, per tutti gli interessi<br />
patrimoniali, della tutela cautelare<br />
al pagamento di una provvisionale;<br />
l previsione di apposite procedure<br />
di collaudo delle opere entro termini<br />
perentori che consentano, ove richiesto<br />
da specifiche esigenze tecniche,<br />
il ricorso anche a strutture tecniche<br />
esterne di supporto alle commissioni<br />
di collaudo.<br />
Rispetto alla originaria previsione<br />
della legge n. 443/2001, le modifiche<br />
apportate dal collegato<br />
“infrastrutture”, attraverso l’introduzione<br />
della lettera c) relativa ai criteri<br />
direttivi per la costruzione del regime<br />
speciale in deroga alla legge<br />
quadro sui lavori pubblici, assicurano<br />
nuovamente che lo svolgimento<br />
della procedura di valutazione di impatto<br />
ambientale sia condotta nelle<br />
forme previste dalla legislazione nazionale,<br />
riconoscendone la necessità<br />
inderogabile e la competenza esclusiva<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.<br />
Tuttavia, rispetto al sistema di<br />
VIA adottato in via generale fino a<br />
oggi per tutte le opere pubbliche<br />
che vi risultano soggette, la nuova<br />
formulazione della legge n.<br />
166/2002, prevede un accorgimento<br />
per il monitoraggio e il rispetto dei<br />
tempi assegnati dal Legislatore all’iter<br />
amministrativo. Il Ministero<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />
ha, infatti, il compito di curare le<br />
istruttorie per raccogliere i pareri e<br />
gli assensi necessari all’approvazione<br />
del progetto, ivi compresa la procedura<br />
di valutazione di impatto ambientale.<br />
È cura del dicastero promotore<br />
formulare le proposte e assicu-<br />
76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
are il supporto necessario per l’attività<br />
del CIPE, avvalendosi, eventualmente,<br />
di una apposita struttura tecnica,<br />
di advisor e di commissari straordinari,<br />
che agiscono con i poteri di<br />
cui all’articolo 13, decreto-legge 25<br />
marzo 1997, n. 67, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 23 maggio<br />
1997, n. 135, nonché della eventuale<br />
ulteriore collaborazione richiesta<br />
al Ministero dell’Economia e delle<br />
Finanze nel settore della finanza<br />
di progetto, ovvero offerta dalle regioni<br />
o province autonome interessate,<br />
con oneri a proprio carico.<br />
Questa disposizione fa supporre<br />
che, anche nell’ipotesi di ritardo nell’iter<br />
di valutazione dell’impatto ambientale,<br />
sia possibile attivare le procedure<br />
surrogatorie per il rispetto<br />
dei tempi previsti dalla normativa,<br />
eventualmente con la nomina di un<br />
commissario “ad acta”.<br />
Il Legislatore non si è, tuttavia,<br />
accontentato di dettare norme per<br />
accelerare il procedimento di approvazione<br />
dei progetti delle opere ritenute<br />
di rilevanza strategica per lo<br />
sviluppo nazionale, apportando accorgimenti<br />
procedimentali al sistema<br />
esistente. L’ulteriore elemento<br />
innovativo dell’integrazione apportata<br />
dal “collegato infrastrutture” riguarda<br />
la previsione di una nuovo<br />
percorso di approvazione dell’opera<br />
pubblica rientrante del Programma<br />
delle opere strategiche. Si tratta dell’introduzione,<br />
all’articolo 1, legge<br />
21 dicembre 2001, n. 443, dopo il<br />
comma 3, del nuovo comma 3-bis,<br />
il quale stabilisce che, in alternativa<br />
alle procedure di approvazione<br />
dei progetti preliminari e definitivi,<br />
di cui al comma 2, l’approvazione<br />
dei progetti definitivi degli interventi<br />
individuati nel comma 1 possa<br />
essere disposta con decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />
previa deliberazione del CIPE<br />
integrato dai presidenti delle regioni<br />
o delle province autonome interessate,<br />
sentita la Conferenza unificata<br />
di cui all’articolo 8, decreto<br />
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,<br />
e previo parere delle competenti<br />
AMBIENTE<br />
Commissioni parlamentari.<br />
Questo regime speciale, alternativo<br />
al regime pur speciale che il Governo<br />
dovrà individuare e descrivere<br />
compiutamente negli atti di attuazione<br />
della legge n. 443, prevede<br />
che il decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri,<br />
assunto previa<br />
deliberazione del<br />
CIPE, integrato dai<br />
presidenti delle regioni<br />
o delle province<br />
autonome interessate<br />
e sentita<br />
la Conferenza unificata,<br />
è idoneo a<br />
dichiarare la compatibilitàambientale<br />
e la localizzazione<br />
urbanistica dell’interventononché<br />
la pubblica utilità<br />
dell’opera.<br />
Questo stesso<br />
D.P.C.M. ha la forza e l’efficacia<br />
per sostituire ogni altro permesso,<br />
autorizzazione o approvazione comunque<br />
denominati e consente la<br />
realizzazione di tutte le opere e attività<br />
previste nel progetto approvato.<br />
Si tratta di una procedura che potrebbe<br />
far sorgere qualche dubbio di<br />
legittimità in ordine agli aspetti procedimentali<br />
che garantiscono il rispetto<br />
delle norme di tutela del cittadino<br />
e dell’ambiente, poiché la partecipazione<br />
del primo al procedimento<br />
e la garanzia del bene<br />
“ambiente” non vengono individuate,<br />
almeno in questa prima formulazione<br />
del regime, quali momenti autonomi<br />
e distinti del procedimento.<br />
Come si è da più parti in dottrina<br />
e in giurisprudenza osservato criticamente<br />
in occasione dell’approvazione<br />
degli accordi di programma per<br />
la realizzazione di opere di interesse<br />
pubblico, i procedimenti autorizzativi<br />
degli interventi infrastrutturali<br />
pubblici e di interesse pubblico devono<br />
rispondere alle esigenze di trasparenza,<br />
accesso e partecipazione<br />
pubblica che sono garantiti dalla Costituzione,<br />
dalla legge n. 241/1990,<br />
dalla legge n. 109/1994 e successive<br />
modifiche e dalla legislazione urbanistica<br />
vigente, a partire dalla legge<br />
n. 1150/1942.<br />
Quest’ultimo regime speciale introdotto<br />
con il comma 3-bis dell’art.<br />
1, legge n. 443/2001, non si sofferma<br />
sugli aspetti<br />
procedimentali<br />
di pubblicità dell’intervento<br />
sia<br />
per la fase di localizzazione<br />
e<br />
variante allo strumentourbanistico<br />
vigente sia<br />
per la fase di approvazione<br />
del<br />
progetto sottoposto<br />
alla procedura<br />
di valutazione<br />
di impatto ambientale,lasciandoimplicitamente<br />
presupporre<br />
che queste fasi siano assorbite nell’ambito<br />
della costruzione del decreto<br />
del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri. Di conseguenza, l’applicazione<br />
della norma dovrà essere, necessariamente,<br />
sottoposta all’osservanza<br />
di queste considerazioni che<br />
appartengono ai principi ai quali<br />
nessuna normativa di settore potrà<br />
imporre legittimamente deroga.<br />
Il Ministero delle<br />
Infrastrutture cura<br />
le istruttorie, formula<br />
le proposte e assicura<br />
il supporto necessario<br />
per l'attività<br />
del CIPE, avvalendosi,<br />
eventualmente, di<br />
un'apposita struttura<br />
tecnica<br />
VIA<br />
Articolo<br />
Le modifiche per i servizi pubblici<br />
locali ambientali<br />
L’articolo 1, comma 1, legge 21<br />
dicembre 2001, n. 443, ha stabilito<br />
che il Governo, nel rispetto delle<br />
attribuzioni costituzionali delle regioni,<br />
individua le infrastrutture<br />
pubbliche e private e gli insediamenti<br />
produttivi strategici e di preminente<br />
interesse nazionale da realizzare<br />
per la modernizzazione e lo sviluppo<br />
del Paese. L’opera è stata effettuata,<br />
sentita la Conferenza unificata<br />
a mezzo di un programma, formulato<br />
su proposta dei Ministri competenti,<br />
sentite le regioni interessate,<br />
ovvero su proposta delle regioni,<br />
sentiti i Ministri competenti, e inserita<br />
nel documento di programma-<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77
VIA<br />
Articolo<br />
zione economico-finanziaria, con indicazione<br />
degli stanziamenti necessari<br />
per la loro realizzazione. Nell’individuare<br />
le infrastrutture e gli<br />
insediamenti strategici, il Governo<br />
deve procedere secondo finalità di<br />
riequilibrio socio-economico fra le<br />
aree del territorio nazionale. Il programma<br />
tiene conto del Piano generale<br />
dei trasporti e l’inserimento nel<br />
programma di infrastrutture strategiche<br />
non comprese nel Piano generale<br />
dei trasporti costituisce automatica<br />
integrazione dello stesso.<br />
Questa disposizione viene modificata<br />
dalla legge n. 166/2002, la quale<br />
stabilisce il nuovo testo dell’art.<br />
1, legge n. 443/2001, prescrivendo<br />
l’obbligatorietà della prevista intesa<br />
con la Conferenza Unificata Stato-<br />
Regioni in accoglimento<br />
delle eccezioni<br />
sollevate anche<br />
in sede giurisprudenzialeriguardo<br />
la necessaria<br />
approvazione<br />
da parte degli enti<br />
interessati dei progetti<br />
delle infrastrutture<br />
che verranno<br />
realizzate<br />
sul rispettivo territorio.<br />
La novità rilevante<br />
della modificazione<br />
introdotta<br />
all’art. 1 della legge<br />
sulle infrastrutture strategiche riguarda,<br />
soprattutto, la previsione<br />
dell’obbligo di adeguamento del<br />
programma delle opere “strategiche”<br />
alle strategie nazionali e comunitarie<br />
delle infrastrutture e della gestione<br />
dei servizi pubblici locali di<br />
difesa dell’ambiente. In forza del<br />
nuovo disposto dell’art. 1, il Governo<br />
procede, come già stabilito in<br />
precedenza, secondo finalità di riequilibrio<br />
socio-economico fra le<br />
aree del territorio nazionale ma anche<br />
a fini di garanzia della sicurezza<br />
strategica e di contenimento dei<br />
costi dell’approvvigionamento energetico<br />
del Paese e per l’adeguamen-<br />
Vengono introdotte<br />
specifiche deroghe<br />
alla vigente disciplina<br />
in materia di<br />
aggiudicazione e di<br />
realizzazione dei LLPP,<br />
finalizzate a favorire il<br />
contenimento dei tempi<br />
e la massima flessibilità<br />
degli strumenti giuridici<br />
AMBIENTE<br />
to della strategia nazionale a quella<br />
comunitaria delle infrastrutture e<br />
della gestione dei servizi pubblici<br />
locali di difesa dell’ambiente.<br />
Al fine di sviluppare la portualità<br />
turistica, il Governo, nell’individuare<br />
le infrastrutture e gli insediamenti<br />
strategici, tiene conto anche delle<br />
strutture dedicate alla nautica da diporto<br />
di cui all’articolo 2, comma 1,<br />
lettere a) e b), D.P.R. 2 dicembre<br />
1997, n. 509. Il programma considera<br />
anche il Piano generale dei trasporti<br />
e l’inserimento nel programma<br />
di infrastrutture strategiche non<br />
comprese nel Piano generale dei trasporti<br />
costituirà sempre automatica<br />
integrazione dello stesso.<br />
Riguardo la disponibilità delle risorse<br />
pubbliche per le opere di interesse<br />
strategico,<br />
il Governo, secondo<br />
le nuove<br />
disposizioni, indica<br />
nel disegno di<br />
legge finanziaria<br />
ai sensi dell’articolo<br />
11, comma<br />
3, lettera i-ter),<br />
legge 5 agosto<br />
1978, n. 468, e<br />
successive modificazioni,<br />
le risorse<br />
necessarie,<br />
che si aggiungono<br />
ai finanziamenti<br />
pubblici,<br />
comunitari e privati<br />
allo scopo disponibili, senza diminuzione<br />
delle risorse già destinate<br />
a opere concordate con le regioni<br />
e le province autonome e non comprese<br />
nel programma. In sede di prima<br />
applicazione della legge n.<br />
166/2002, il programma è approvato<br />
dal CIPE entro il 31 dicembre<br />
2001 e gli interventi previsti dal programma<br />
sono automaticamente:<br />
l inseriti nelle intese istituzionali<br />
di programma e negli accordi di programma<br />
quadro nei comparti idrici<br />
e ambientali, ai fini della individuazione<br />
delle priorità e dell’armonizzazione<br />
con le iniziative già incluse<br />
nelle intese e negli accordi stessi,<br />
con le indicazioni delle risorse disponibili<br />
e da reperire;<br />
l compresi in un’intesa generale<br />
quadro avente validità pluriennale<br />
tra il Governo e ogni singola regione<br />
o provincia autonoma, al fine del<br />
congiunto coordinamento e realizzazione<br />
delle opere.<br />
Qualche perplessità può nascere<br />
in ordine all’imposto inserimento<br />
degli interventi previsti nel programma<br />
“infrastrutture strategiche” nelle<br />
intese istituzionali di programma e<br />
negli accordi di programma quadro<br />
nei comparti idrici e ambientali, ai<br />
fini dell’individuazione delle priorità<br />
e ai fini dell’armonizzazione con<br />
le iniziative già incluse nelle intese<br />
e negli accordi stessi, soprattutto<br />
per quanto concerne l’adeguamento<br />
delle progettazioni che, tra loro, possono<br />
avere connessioni o dipendenze<br />
funzionali.<br />
Risorse<br />
e approvvigionamento idrico<br />
Al fine dell’attivazione degli interventi<br />
previsti nel programma di<br />
infrastrutture dettato dal Governo<br />
con la legge obiettivo e con i successivi<br />
provvedimenti del Consiglio<br />
dei Ministri, l’art. 13 del collegato<br />
infrastrutture stabilisce il finanziamento<br />
per:<br />
l la progettazione e realizzazione<br />
delle opere strategiche di preminente<br />
interesse nazionale, individuate<br />
in apposito programma approvato<br />
dal Comitato interministeriale per la<br />
programmazione economica (CI-<br />
PE);<br />
l le attività di istruttoria e monitoraggio<br />
sulle stesse;<br />
l le opere di captazione e adduzione<br />
di risorse idriche necessarie a<br />
garantire continuità dell’approvvigionamento<br />
idrico per quanto di<br />
competenza del Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti.<br />
In particolare, sono autorizzati limiti<br />
di impegno quindicennali di:<br />
l 193.900.000 euro per l’anno<br />
2002;<br />
l 160.400.000 euro per l’anno<br />
2003;<br />
78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
l 109.400.000 euro per l’anno<br />
2004.<br />
Queste risorse, ai fini del soddisfacimento<br />
del principio di addizionalità,<br />
devono essere destinate, per<br />
almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno,<br />
cosicché, unitamente a quelle<br />
provenienti da rimborsi comunitari,<br />
integrano i finanziamenti pubblici,<br />
comunitari e privati allo scopo<br />
disponibili.<br />
Con successivo decreto del Ministro<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
di concerto con il Ministro<br />
dell’Economia e delle Finanze, saranno<br />
individuati:<br />
l i soggetti autorizzati a contrarre<br />
mutui o a effettuare altre operazioni<br />
finanziarie e le quote a ciascuno assegnate;<br />
l le modalità di erogazione delle<br />
somme dovute dagli istituti finanziatori<br />
ai mutuatari e le quote da utilizzare<br />
per le attività di progettazione,<br />
istruttoria e monitoraggio.<br />
Le somme non utilizzate dai soggetti<br />
attuatori al termine della realizzazione<br />
delle opere sono versate all’entrata<br />
del bilancio dello Stato per<br />
essere riassegnate, con decreto del<br />
Ministro dell’Economia e delle Finanze,<br />
ad apposito capitolo da<br />
istituire nello stato di previsione del<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei<br />
Trasporti per gli interventi di cui<br />
all’art. 13.<br />
Ulteriori finanziamenti sono previsti<br />
per il settore dei trasporti, nell’ambito<br />
dei quali emerge l’attenzione<br />
del Legislatore per favorire l’esecuzione<br />
di interventi che prevedano<br />
lo sviluppo di tecnologie di trasporto<br />
ad elevata efficienza ambientale<br />
e l’acquisto di autobus ad alimentazione<br />
non convenzionale e a basso<br />
impatto ambientale.<br />
Sempre l’art. 13 stabilisce che, al<br />
fine di permettere la prosecuzione<br />
degli investimenti nel settore dei trasporti<br />
di cui all’art. 2, comma 5,<br />
legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo<br />
la riduzione delle emissioni<br />
inquinanti derivanti dalla circolazione<br />
di mezzi adibiti a servizi di trasporto<br />
pubblico locale, sono autoriz-<br />
AMBIENTE<br />
zati limiti di impegno quindicennali<br />
pari a 30 milioni di euro per l’anno<br />
2003 e a ulteriori 40 milioni di euro<br />
per l’anno 2004. Una quota non inferiore<br />
al 10 per cento delle risorse<br />
attivabili con gli stanziamenti di cui<br />
al presente comma dovrà essere destinata<br />
dalle regioni all’esecuzione<br />
di interventi che prevedano lo sviluppo<br />
di tecnologie di trasporto a<br />
elevata efficienza ambientale e l’acquisto<br />
di autobus ad alimentazione<br />
non convenzionale e a basso impatto<br />
ambientale.<br />
Misure relative<br />
alla “legge Merloni”<br />
La legge n. 166/2002, ha introdotto<br />
numerose modi-<br />
fiche alla leggequadro<br />
sugli appalti.<br />
Con particolare<br />
riferimento alle<br />
misure che interessano<br />
l’ambiente,<br />
l’art. 2, legge<br />
109/1994, recante<br />
norme sull’ambito<br />
oggettivo e soggettivo<br />
di applicazione<br />
della legge stessa,<br />
è stato interessato<br />
dalla modificazione<br />
relativa i<br />
soggetti destinatari<br />
del sistema dei<br />
lavori pubblici. Fermo restando che,<br />
anche dopo l’entrata in vigore della<br />
legge n. 166/2002, si intendono per<br />
lavori pubblici, se affidati dai soggetti<br />
di cui all’art. 2, comma 2, le<br />
attività di costruzione, demolizione,<br />
recupero, ristrutturazione, restauro<br />
e manutenzione di opere e impianti,<br />
anche di presidio e difesa ambientale<br />
e di ingegneria naturalistica, al<br />
novero dei soggetti destinatari della<br />
legge appartengono:<br />
l tutti i concessionari di lavori e di<br />
servizi pubblici e i soggetti di cui al<br />
decreto legislativo 17 marzo 1995,<br />
n. 158, e successive modificazioni;<br />
l le aziende speciali e i consorzi di<br />
cui agli artt. 114, 2 e 31 del Testo<br />
Unico delle leggi sull’ordinamento<br />
Rispetto alla originaria<br />
previsione della legge<br />
n. 443/2001, le modifiche<br />
apportate dal collegato<br />
assicurano nuovamente<br />
che lo svolgimento della<br />
procedura di VIA sia<br />
condotta nelle forme<br />
previste dalla<br />
legislazione nazionale<br />
VIA<br />
Articolo<br />
degli enti locali, di cui al decreto<br />
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;<br />
l le società di cui agli artt. 113,<br />
113-bis, 115 e 116 del citato Testo<br />
Unico;<br />
l le società con capitale pubblico,<br />
in misura anche non prevalente, che<br />
abbiano a oggetto della propria attività<br />
la produzione di beni o servizi<br />
non destinati a essere collocati sul<br />
mercato in regime di libera concorrenza.<br />
Ai predetti soggetti non si applicano<br />
gli artt. 7, 14, 18, 19, commi 2<br />
e 2-bis, 27 e 33 della legge n.<br />
109/1994 come modificata dal collegato<br />
infrastrutture.<br />
Esenti, invece, dalle disposizioni<br />
di cui agli artt. 7,<br />
14, 19, commi 2<br />
e2-bis, 27, 32 e<br />
33 sono:<br />
l i soggetti privati,relativamente<br />
a lavori di cui<br />
all’allegato A al<br />
decreto legislativo<br />
19 dicembre<br />
1991, n. 406;<br />
l i lavori civili<br />
relativi a ospedali,<br />
impianti sportivi,<br />
ricreativi e per<br />
il tempo libero,<br />
edifici scolastici<br />
e universitari, edifici<br />
destinati a funzioni pubbliche<br />
amministrative, di importo superiore<br />
a 1 milione di euro, per la cui<br />
realizzazione sia previsto, da parte<br />
dei soggetti di cui alla lettera a), un<br />
contributo diretto e specifico, in conto<br />
interessi o in conto capitale che,<br />
attualizzato, superi il 50 per cento<br />
dell’importo dei lavori.<br />
Si prevede che tutti i concessionari<br />
ovvero tutte le aziende che si occupano<br />
di gestire servizi idrici e inerenti<br />
il settore ambientale in linea<br />
generale, saranno soggette al regime<br />
dei lavori pubblici. L’art. 2, legge-quadro,<br />
riformulato dal collegato<br />
infrastrutture 2002 obbliga i concessionari<br />
di lavori pubblici ad applicare<br />
le disposizioni della nuova legge<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79
VIA<br />
Articolo<br />
quadro in materia di pubblicità dei<br />
bandi di gara e termini per concorrere,<br />
secondo quanto previsto per gli<br />
appalti a terzi dalla direttiva<br />
93/37/CEE del Consiglio, del 14<br />
giugno 1993, nonché in materia di<br />
qualificazione degli esecutori di lavori<br />
pubblici.<br />
Le amministrazioni aggiudicatrici<br />
possono imporre ai concessionari<br />
di lavori pubblici, con espressa previsione<br />
del contratto di concessione,<br />
di affidare a terzi appalti corrispondenti<br />
a una percentuale minima<br />
del 30 per cento del valore globale<br />
dei lavori oggetto della concessione<br />
oppure possono invitare<br />
i candidati<br />
concessionari a dichiarare<br />
nelle loro<br />
offerte la percentuale,<br />
ove sussista,<br />
del valore globale<br />
dei lavori oggetto<br />
della concessione<br />
che essi intendono<br />
affidare a terzi.<br />
Per la realizzazione<br />
delle opere previste<br />
nelle convenzioni<br />
già assentite<br />
alla data del 30<br />
giugno 2002, ovvero<br />
rinnovate e<br />
prorogate ai sensi della legislazione<br />
vigente, i concessionari sono tenuti<br />
ad appaltare a terzi una percentuale<br />
minima del 40 per cento dei lavori,<br />
applicando le disposizioni della presente<br />
legge a esclusione degli artt.<br />
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32,<br />
33. È fatto divieto ai soggetti di cui<br />
al comma 2, lettera a), di procedere<br />
a estensioni di lavori affidati in concessione<br />
al di fuori delle ipotesi previste<br />
dalla citata direttiva<br />
93/37/CEE, previo aggiornamento<br />
degli atti convenzionali sulla base<br />
di uno schema predisposto dal Ministro<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />
Le modifiche al nuovo art. 2 della<br />
legge-quadro sui lavori pubblici<br />
contengono un altro aspetto rilevante<br />
ai fini dell’individuazione delle<br />
Anche nell’ipotesi di<br />
ritardo nell’iter di<br />
VIA, è possibile attivare<br />
le procedure<br />
surrogatorie per il<br />
rispetto dei tempi<br />
previsti dalla normativa,<br />
eventualmente con la<br />
nomina di un<br />
commissario “ad acta”<br />
AMBIENTE<br />
disposizioni applicabili nel settore<br />
degli interventi ambientali. Si tratta<br />
della disciplina delle opere di urbanizzazione<br />
realizzate dai privati a<br />
scomputo del costo degli oneri concessori<br />
che dovrebbero corrispondere<br />
Il comune nel quale localizzano<br />
l’intervento edilizio promosso.<br />
Nell’ambito di queste opere rientrano,<br />
in genere, tutti i sottoservizi e<br />
gli impianti di attinenza ambientale,<br />
cui talvolta si aggiungono le altre<br />
tipologie di opere pubbliche. La disciplina<br />
della realizzazione delle<br />
opere individuate quale controprestazione<br />
rispetto al pagamento degli<br />
oneri di urbanizzazione<br />
dell’area<br />
è stata, di recente,<br />
oggetto di attenzione<br />
da parte<br />
della giurisprudenza<br />
nazionale<br />
e comunitaria. In<br />
occasione dell’edificazione<br />
del Teatro Arcimboldi<br />
nel quartiere<br />
Bicocca di Milano<br />
da parte del<br />
promotore privato<br />
dell’iniziativa<br />
di recupero e riconversionedell’area<br />
da industriale a residenziale,<br />
la materia è divenuta oggetto della<br />
sentenza della Corte di giustizia CE<br />
che ha statuito che le opere di urbanizzazione<br />
realizzate dal privato a<br />
scomputo degli oneri di urbanizzazione,<br />
ove queste raggiungano la soglia<br />
comunitaria, debbano essere realizzate<br />
osservando la disciplina comunitaria<br />
per le opere pubbliche.<br />
Questa sentenza ha, pertanto, stabilito<br />
che la progettazione e la realizzazione<br />
dell’opera vengano sottoposte<br />
a procedure di scelta del progettista,<br />
del direttore dei lavori e dell’esecutore<br />
mediante la procedura a evidenza<br />
pubblica prevista (sopra la soglia<br />
comunitaria) dalla direttiva comunitaria<br />
93/37, in materia di lavori pubblici,<br />
e dal D.Lgs. n. 157/1995, in<br />
materia di appalto di servizi pubbli-<br />
ci nei quali rientrano i servizi di<br />
progettazione e di direzione dei lavori.<br />
La giurisprudenza comunitaria<br />
non ha potuto colmare il vuoto legislativo<br />
rimasto, in sede nazionale,<br />
sulla disciplina giuridica applicabile<br />
per la progettazione e per la realizzazione<br />
delle opere di urbanizzazione<br />
a scomputo degli oneri che non superino<br />
la soglia di interesse comunitario.<br />
Il comma 5 del nuovo art. 2,<br />
legge n. 109/1994, come riformulato<br />
dal collegato alla Finanziaria, recuperando<br />
il contenuto della circolare<br />
17 dicembre 2001, ha colmato il<br />
vuoto legislativo e i dubbi interpretativi<br />
rimasti nell’ambito della disciplina<br />
nazionale, stabilendo una regolamentazione<br />
che appare di contenuto<br />
contrario rispetto all’indirizzo<br />
suggerito e alla linea interpretativa<br />
assunta dalla Corte di giustizia europea.<br />
Infatti, secondo il testo del nuovo<br />
art. 2 della legge, le disposizioni<br />
della legge-quadro sui lavori pubblici<br />
(giunta peraltro alla sua quarta<br />
versione) non si applicano agli interventi<br />
eseguiti direttamente dai privati<br />
a scomputo di contributi connessi<br />
ad atti abilitanti all’attività edilizia<br />
o conseguenti agli obblighi di cui<br />
all’art. 28, comma 5, legge 17 agosto<br />
1942, n. 1150, e successive modificazioni,<br />
o di quanto agli interventi<br />
assimilabile; per le singole<br />
opere d’importo superiore alla soglia<br />
comunitaria, i soggetti privati<br />
sono tenuti ad affidare le stesse nel<br />
rispetto delle procedure di gara previste<br />
dalla citata direttiva<br />
93/37/CEE.<br />
Nello stesso senso, il Legislatore<br />
italiano risolve il contrasto nato sulla<br />
disciplina applicabile ai servizi e<br />
ai lavori ottenuti dalle pubbliche amministrazioni<br />
nell’ambito delle operazioni<br />
di sponsorizzazione, mediante<br />
le quali più volte si sono realizzati<br />
interventi di manutenzione del verde<br />
e opere di tutela e valorizzazione<br />
paesaggistica e dei beni culturali. Il<br />
comma 6 del nuovo art. 2 della legge<br />
Merloni recita, infatti, che le disposizioni<br />
della legge, a esclusione<br />
80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
dell’art. 8, non si applicano ai contratti<br />
di sponsorizzazione di cui all’art.<br />
119 del citato Testo Unico (D.<br />
Lgs. n. 267/2000), e all’art. 43, legge<br />
27 dicembre 1997, n. 449, ovvero<br />
ai contratti a questi ultimi assimilabili,<br />
aventi a oggetto interventi di<br />
cui al comma 1, ivi compresi gli<br />
interventi di restauro e manutenzione<br />
di beni mobili e delle superfici<br />
decorate di beni architettonici sottoposti<br />
alle disposizioni di tutela di<br />
cui al Titolo I del Testo Unico delle<br />
disposizioni legislative in materia di<br />
beni culturali e ambientali, di cui al<br />
decreto legislativo 29 ottobre 1999,<br />
n. 490.<br />
Deroghe in situazioni<br />
di emergenza ambientale<br />
L’altra modificazione alla legge<br />
n. 109/1994, che assume rilievo nel<br />
settore ambientale è quella introdotta<br />
con la previsione dell’art. 38-bis<br />
in materia di deroghe in situazioni<br />
di emergenza ambientale.<br />
Si tratta di una prescrizione che<br />
ha un carattere apparentemente straordinario<br />
e, tuttavia, non ha una<br />
portata residuale nel sistema dei lavori<br />
pubblici. Infatti, questa disposizione<br />
di nuova formulazione stabilisce<br />
che, al fine di accelerare la realizzazione<br />
di infrastrutture di trasporto,<br />
viabilità e parcheggi, tese a<br />
migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente<br />
nelle città, l’approvazione<br />
dei progetti definitivi da parte<br />
del consiglio comunale costituisce<br />
variante urbanistica a tutti gli effetti.<br />
Di fronte a questa previsione,<br />
potrebbe sollevarsi il dubbio di legittimità<br />
in ordine all’elusione delle<br />
prescrizioni previste dalla normativa<br />
urbanistica vigente a livello nazionale<br />
e a livello regionale per<br />
l’approvazione delle varianti urbanistiche.<br />
Compensazione ambientale<br />
sul sistema stradale<br />
L’art. 16 della legge n. 166/2002,<br />
si occupa di finanziare le attività di<br />
progettazione di interventi di compensazione<br />
ambientale sul sistema<br />
AMBIENTE<br />
stradale stabilendo che, al fine di<br />
ridurre l’impatto del sistema stradale<br />
e autostradale sul territorio e di<br />
migliorarne la qualità, è istituito<br />
presso il Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti il fondo di rotazione<br />
per la progettazione di opere di<br />
compensazione ambientale.<br />
Per la costituzione del suddetto<br />
stanziamento è autorizzato un limite<br />
di impegno quindicennale di<br />
10.000.000 di euro a decorrere dall’anno<br />
2003 quale concorso dello<br />
Stato agli oneri derivanti da mutui o<br />
altre operazioni finanziarie<br />
che gli<br />
enti gestori delle<br />
strade, ciascuno<br />
per la rete di competenza,<br />
sono autorizzati<br />
a effettuare.<br />
Il fondo di rotazione<br />
è destinato al<br />
finanziamento di<br />
interventi diretti a<br />
migliorare la qualità<br />
ambientale delle<br />
reti stradali nazionali<br />
e regionali esistenti<br />
nonché alla<br />
promozione di iniziative<br />
pilota che,<br />
nel caso di territori di particolare<br />
fragilità dal punto di vista naturalistico<br />
e paesaggistico, possono fare<br />
ricorso ai concorsi di idee. Si è di<br />
fronte a un importante intervento<br />
del Legislatore che dimostra di accogliere<br />
le esperienze pervenute da altri<br />
paesi dell’Unione europea nei<br />
quali si è promosso il programma di<br />
qualità delle aree di viabilità e delle<br />
aree circostanti le infrastrutture viarie<br />
di alto impatto ambientale.<br />
La norma suggerisce alle autorità<br />
destinatarie dei finanziamenti di intraprendere<br />
la strada della promozione<br />
di concorsi di idee per raccogliere<br />
progetti e studi di fattibilità destinati<br />
a migliorare la situazione ambientale<br />
e paesaggistica connessa alle<br />
reti stradali e regionali.<br />
É affidato, ancora al Ministro delle<br />
Infrastrutture e dei Trasporti, di<br />
concerto con il Ministro dell’Econo-<br />
mia e delle Finanze e con il Ministro<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio, il compito di emanare<br />
un decreto con il quale vengano definite<br />
le modalità e le procedure per<br />
l’utilizzazione del fondo.<br />
Gli interventi in materia di<br />
mobilità ciclistica<br />
L’art. 18 della “collegato infrastrutture”<br />
ha posto l’attenzione degli<br />
interventi in materia di mobilità<br />
ciclistica, continuando la strada già<br />
aperta dalle disposizioni della legge<br />
n. 366/1998.<br />
Per gli interventi<br />
in questo<br />
settore sono autorizzatiulteriori<br />
limiti di impegnoquindicennali<br />
di 2 milioni<br />
di euro, a decorrere<br />
dall’anno<br />
2002, quale concorso<br />
dello Stato<br />
agli oneri derivanti<br />
dalla contrazione<br />
di mutui<br />
o di altre<br />
operazioni finanziarie<br />
che le<br />
regioni sono autorizzate a effettuare<br />
nei limiti della quota a ciascuna<br />
di esse assegnata.<br />
Il regime speciale di cui<br />
al nuovo comma 3–bis<br />
della legge n. 443,<br />
prevede che il D.P.C.M.,<br />
assunto previa<br />
deliberazione del CIPE,<br />
sia idoneo a dichiarare la<br />
compatibilità ambientale<br />
e la localizzazione<br />
dell’intervento<br />
VIA<br />
Articolo<br />
Tutela di Venezia<br />
e del fiume Po<br />
In primo luogo, l’art. 2, legge n.<br />
166/2002, si occupa di indicare che<br />
venga disposta la destinazione dei<br />
fondi assegnati dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio<br />
per gli interventi infrastrutturali<br />
avviati per gli interventi idraulici<br />
rimasti di competenza statale. Il<br />
comma 12 dell’art. 2 stabilisce, infatti,<br />
che per il completamento delle<br />
procedure di spesa avviate dai<br />
provveditorati regionali alle opere<br />
pubbliche e dai magistrati per il Po<br />
di Parma e alle acque di Venezia,<br />
oltre che per la realizzazione di<br />
interventi idraulici rimasti di competenza<br />
statale,<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81
VIA<br />
Articolo<br />
ai sensi dell’art. 54, comma 1,<br />
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 [4] ,e<br />
dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 25 maggio<br />
2001, n. 265 [5] , il Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio<br />
assegna, con propri decreti, i fondi<br />
occorrenti, utilizzando, a questo<br />
fine, lo stanziamento degli appositi<br />
capitoli dello stato di previsione, in<br />
conformità alle disposizioni di cui<br />
alla legge 17 agosto 1960, n. 908.<br />
Si tratta degli interventi che sono<br />
stati iniziati dai provveditorati regionali<br />
delle opere pubbliche in attuazione<br />
dell’art. 54 del D.Lgs. n.<br />
112/98 (attuativo della riforma<br />
“Bassanini”) che ha individuato le<br />
funzioni mantenute dallo Stato in<br />
materia urbanistica e territoriale, tra<br />
i quali si annoverano le funzioni<br />
relative:<br />
l all’osservatorio e monitoraggio<br />
delle trasformazioni<br />
territoriali, con<br />
particolare riferimento<br />
ai compiti<br />
di cui all’art. 52,<br />
all’abusivismo edilizio<br />
ed al recupero,<br />
anche sulla base<br />
dei dati forniti<br />
dai comuni;<br />
l all’indicazione<br />
dei criteri per la<br />
raccolta e l’informatizzazione<br />
di<br />
tutto il materiale<br />
cartografico ufficiale<br />
esistente, e<br />
per quello in corso<br />
di elaborazione, al fine di unificare i<br />
diversi sistemi per una più agevole<br />
lettura dei dati;<br />
l alla predisposizione della normativa<br />
tecnica nazionale per le opere<br />
in cemento armato e in acciaio e le<br />
costruzioni in zone sismiche;<br />
l alla salvaguardia di Venezia, della<br />
zona lagunare e al mantenimento<br />
del regime idraulico lagunare, nei<br />
limiti e con le modalità di cui alle<br />
leggi speciali vigenti nonché alla<br />
legge 5 marzo 1963, n. 366;<br />
l alla promozione di programmi innovativi<br />
in ambito urbano che implichino<br />
un intervento coordinato da parte di<br />
diverse amministrazioni dello Stato.<br />
A questi interventi si aggiungono<br />
quelli previsti dall’art. 2, D.Lgs. n.<br />
265/2001, che sono realizzati in forza<br />
del trasferimento delle funzioni amministrative<br />
relative alla laguna di Marano-Grado<br />
previste dalla legge 5 marzo<br />
1963, n. 366, il cui esercizio avverrà<br />
d’intesa con lo Stato in conformità<br />
a modalità preventivamente stabilite<br />
tra i due soggetti pubblici.<br />
I Programmi<br />
di riabilitazione urbana<br />
Dopo l’esperienza dei Programmi<br />
di riqualificazione<br />
urbana e<br />
sviluppo sostenibile<br />
del territorio<br />
(Prusst) condotta<br />
dal Ministero delle<br />
Infrastrutture e<br />
dei Trasporti diretta<br />
a promuovere<br />
la formazione<br />
di programmi di<br />
scala territoriale<br />
urbana, regionale<br />
e interregionale<br />
da parte degli<br />
enti territoriali<br />
per il recupero<br />
delle aree più degradate<br />
del territorio, l’art. 18 del<br />
“collegato infrastrutture” propone<br />
una nuova iniziativa per la costituzione<br />
di programmi complessi proposti<br />
dal territorio e condotti con la<br />
collaborazione dello Stato.<br />
Il Ministro delle Infrastrutture e<br />
dei Trasporti, di concerto con i Ministri<br />
interessati, d’intesa con la Con-<br />
Con il D.P.C.M. potrebbe<br />
sorgere qualche dubbio<br />
di legittimità, visto che<br />
la partecipazione<br />
della popolazione<br />
al procedimento e la<br />
garanzia del bene<br />
“ambiente” non<br />
vengono individuate,<br />
almeno in prima battuta<br />
AMBIENTE<br />
ferenza unificata di cui all’art. 8,<br />
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha il<br />
compito di emanare il decreto con il<br />
quale sono definiti i criteri e le modalità<br />
di predisposizione, di valutazione,<br />
di finanziamento, di controllo<br />
e di monitoraggio di programmi<br />
volti:<br />
l alla riabilitazione di immobili e<br />
attrezzature di livello locale e al miglioramento<br />
dell’accessibilità e mobilità<br />
urbana, denominati «programmi<br />
di riabilitazione urbana»;<br />
l al riordino delle reti di trasporto<br />
e di infrastrutture di servizio per la<br />
mobilità attraverso una rete nazionale<br />
di autostazioni per le grandi aree<br />
urbane.<br />
I programmi saranno promossi dagli<br />
enti locali, d’intesa con gli enti e le<br />
amministrazioni competenti sulle opere<br />
e sull’assetto del territorio e saranno<br />
presentati al Ministero per l’ammissione<br />
al finanziamento. Le opere<br />
ricomprese nei programmi possono riguardare<br />
interventi di demolizione e<br />
ricostruzione di edifici e delle relative<br />
attrezzature e spazi di servizio, finalizzati<br />
alla riqualificazione di porzioni<br />
urbane caratterizzate da degrado fisico,<br />
economico e sociale, nel rispetto<br />
della normativa in materia di tutela<br />
storica, paesaggistico-ambientale e<br />
dei beni culturali.<br />
Le opere che costituiscono i programmi<br />
possono essere cofinanziate<br />
da risorse private, rese disponibili<br />
dai soggetti interessati dalle trasformazioni<br />
urbane. A cura degli enti<br />
locali promotori è trasmessa al Ministro<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
con cadenza annuale, una relazione<br />
sull’attuazione dei programmi<br />
di riabilitazione urbana e sugli<br />
effetti di risanamento ambientale e<br />
civile ottenuti. Il concorso dei proprietari<br />
rappresentanti la maggioranza<br />
assoluta del valore degli immobili<br />
in base all’imponibile catastale,<br />
[4] «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15<br />
marzo 1997, n. 59» (in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1998, n. 116).<br />
[5] «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e<br />
marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo» (in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2001, n. 155).<br />
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icompresi nel piano attuativo, è sufficiente<br />
a costituire il consorzio ai<br />
fini della presentazione al comune<br />
delle proposte di realizzazione dell’intervento<br />
e del relativo schema di<br />
convenzione. Successivamente, il<br />
sindaco, assegnando un termine di<br />
novanta giorni, diffida i proprietari<br />
che non abbiano aderito alla formazione<br />
del consorzio ad attuare le<br />
indicazioni del predetto piano attuativo,<br />
sottoscrivendo la convenzione<br />
presentata. Decorso infruttuosamente<br />
il termine assegnato, il consorzio<br />
consegue la piena disponibilità degli<br />
immobili ed è abilitato a promuovere<br />
l’avvio della procedura espropriativa<br />
a proprio favore delle aree<br />
e delle costruzioni dei proprietari<br />
non aderenti. L’indennità espropriativa,<br />
posta a carico del consorzio, in<br />
deroga all’articolo 5-bis, decretolegge<br />
11 luglio 1992, n. 333, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge<br />
8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere<br />
al valore venale dei beni<br />
espropriati diminuito degli oneri di<br />
urbanizzazione stabiliti in convenzione.<br />
L’indennità può essere corrisposta<br />
anche mediante permute di<br />
altre proprietà immobiliari site nel<br />
comune.<br />
Disposizioni in materia<br />
di servitù<br />
L’art. 3 del “collegato infrastrutture”<br />
si occupa di dettare prescrizioni<br />
in tema di servitù prediali a<br />
favore dei fondi sui quali vengono<br />
realizzati interventi e infrastrutture<br />
destinate a servizi di pubblica utilità.<br />
La norma prevede che le procedure<br />
impositive di servitù previste<br />
dalle leggi in materia di trasporti,<br />
telecomunicazioni, acque, energia,<br />
relative a servizi di interesse pubblico,<br />
si applichino anche per gli<br />
impianti che siano stati eseguiti e<br />
utilizzati prima della data di entrata<br />
in vigore della legge n.<br />
166/2002, fermo restando il diritto<br />
dei proprietari delle aree interessate<br />
alle relative indennità.<br />
Questa norma, che fa salva la<br />
disciplina legislativa prevista speci-<br />
AMBIENTE<br />
ficamente nelle diverse disposizioni<br />
di legge per la realizzazione delle<br />
infrastrutture per i servizi di pubblica<br />
utilità la possibilità di imporre<br />
diritti reali minori di servitù prediale,<br />
quale il passaggio coattivo di<br />
elettrodotto, il passaggio di condotte,<br />
il passaggio di tubazioni, ecc., ha<br />
imposto al Legislatore il collegamento<br />
con il Testo Unico sulle<br />
espropriazioni per pubblica utilità<br />
(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), il<br />
quale, pur essendo stato licenziato dal<br />
governo prevedente, non è ancora entrato<br />
in vigore ed è stato destinatario<br />
di un’ulteriore proroga di entrata in<br />
vigore fino al 31 dicembre 2002.<br />
Infatti, l’art. 3,<br />
comma 3, legge n.<br />
166, prevede che,<br />
a decorrere dalla<br />
data di entrata in<br />
vigore del Testo<br />
Unico sulle espropriazione<br />
per pubblica<br />
utilità, l’autorità<br />
espropriante<br />
può procedere disponendo<br />
i decreti<br />
per l’eventuale acquisizione<br />
del diritto<br />
di servitù al patrimonio<br />
di soggetti,<br />
privati o pubblici,<br />
titolari di concessioni,<br />
autorizzazioni o licenze o<br />
che svolgano, anche in base alla legge,<br />
servizi di interesse pubblico nei<br />
settori di cui al comma 1.<br />
Il programma triennale<br />
dei lavori pubblici<br />
Tra le novità che interessano la disciplina<br />
della tutela dell’ambiente nell’ambito<br />
dei lavori pubblici, va annoverata<br />
la modificazione introdotta dal<br />
collegato all’art. 14, legge-quadro,<br />
laddove prevede che l’inclusione di<br />
un lavoro nell’elenco annuale dei lavori<br />
pubblici sia subordinata:<br />
l per i lavori di importo inferiore a<br />
1.000.000 di euro, alla previa approvazione<br />
di uno studio di fattibilità;<br />
l per i lavori di importo pari o superiore<br />
a 1.000.000 di euro, alla previa<br />
Il Legislatore italiano<br />
risolve il contrasto sulla<br />
disciplina applicabile<br />
a interventi di<br />
manutenzione del verde<br />
e a opere di tutela<br />
paesaggistica, ottenuti<br />
dalle PA nell’ambito<br />
delle operazioni di<br />
sponsorizzazione<br />
VIA<br />
Articolo<br />
approvazione della progettazione preliminare,<br />
redatta ai sensi dell’art. 16,<br />
salvo che per i lavori di manutenzione,<br />
per i quali è sufficiente l’indicazione<br />
degli interventi accompagnata dalla<br />
stima sommaria dei costi.<br />
Questa modificazione fa sorgere<br />
qualche perplessità in ordine alla capacità<br />
dello studio di fattibilità di assolvere<br />
tutte le esigenze di attenzione e divalutazione<br />
dell’inetersse ambientale originariamente<br />
assolte dal progetto preliminare.<br />
Il progetto preliminare, ai sensi<br />
dell’art. 21 e segg., D.P.R. n.<br />
554/1999, doveva prevedere la stesura<br />
di uno studio di prefattibilità ambientale<br />
idoneo a valutare, anche sotto il profilo<br />
dell’impatto<br />
sull’ambiente dell’opera,<br />
quali fossero<br />
le soluzioni più<br />
adeguate ai fini della<br />
predisposizione<br />
della progettazione<br />
preliminare.<br />
La mancanza<br />
di una legislazione<br />
precisa, quale<br />
quella del D.P.R.<br />
n. 554/1999 risulta<br />
essere per la<br />
predisposizione<br />
di ogni elaborato<br />
grafico e descrittivo<br />
del progetto<br />
preliminare di opera pubblica, per<br />
quanto concerne la predisposizione<br />
dello studio di fattibilità, fa sorgere<br />
qualche dubbio sulla capacità di questo<br />
strumento di assolvere i compiti<br />
assegnati fino a oggi allo studio di<br />
prefattibilità ambientale.<br />
Si tratterà di verificare se nella<br />
preparazione della fattibilità sufficiente<br />
per inserire nell’elenco annuale<br />
e finanziare le opere di importo<br />
inferiore a 1.000.000 euro,<br />
sotto il profilo tecnico, ovvero sotto<br />
il profilo giuridico-amministrativo,<br />
sia possibile introdurre la valutazione<br />
di compatibilità ambientale<br />
assolta dallo studio di prefattibilità<br />
ambientale richiesto dal regolamento<br />
di attuazione della legge<br />
quadro. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
EUROPA<br />
RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI<br />
Decisione della Commissione<br />
13 novembre 2002, n. 2002/909/CE<br />
«Decisione (2002/909/CE) della Commissione<br />
del 13 novembre 2002 relativa alle<br />
norme italiane che dispensano dagli obblighi<br />
di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese<br />
che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi<br />
ai sensi dell’articolo 91/689/CEE relativa ai<br />
rifiuti pericolosi» (G.U.C.E. L del 19 novembre<br />
2002, n. 315)<br />
La decisione, rivolta allo Stato italiano, contiene<br />
l’approvazione delle disposizioni del<br />
progetto di decreto, trasmesso dall’Italia alla<br />
Commissione europea in data 1˚ dicembre<br />
1999 e modificato il 17 novembre 2000,<br />
in materia di attuazione dell’art. 33, D.Lgs.<br />
n. 22/1997, circa le procedure di recupero<br />
dei rifiuti pericolosi (queste ultime, com’è<br />
noto, codificate dal D.M. n. 161/2002; si veda<br />
il n. 16/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />
L’approvazione è espressa a norma dell’art.<br />
3, paragrafo 4, direttiva 91/689/CEE, relativa<br />
ai rifiuti pericolosi, e tiene conto del<br />
fatto che nel detto progetto figurano: 1)<br />
norme generali che elencano il tipo e la<br />
quantità di rifiuti e che stabiliscono le condizioni<br />
specifiche (valori limite di sostanze pericolose<br />
contenute nei rifiuti, valori limite di<br />
emissione, tipo di attività) e altri requisiti<br />
necessari per effettuare forme diverse di<br />
recupero; 2) i tipi e le quantità di rifiuti e i<br />
metodi di smaltimento o di recupero in modo<br />
da rispettare le condizioni imposte ex<br />
art. 4, direttiva 75/442/CEE; 3) l’indicazione<br />
che gli stabilimenti e le imprese interessati<br />
sono soggetti a iscrizione presso le competenti<br />
autorità.<br />
AMBIENTE<br />
ITALIA<br />
INQUINAMENTO ATMOSFERICO<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e Tutela del territorio 1˚ ottobre 2002,<br />
n. 261<br />
«Regolamento recante le direttive tecniche<br />
per la valutazione preliminare della<br />
qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione<br />
del piano e dei programmi di cui agli articoli<br />
8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,<br />
n. 351» (G.U. del 20 novembre 2002, n. 272)<br />
A norma dell’art. 5, D.Lgs. n. 351/1999 recante<br />
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia<br />
di valutazione e gestione della qualità dell’aria<br />
ambiente», il decreto definisce le norme<br />
tecniche sulla cui base le Regioni e le Province<br />
autonome dovranno effettuare, ove non disponibili,<br />
misure rappresentative per la valutazione<br />
preliminare della qualità dell’aria ambiente<br />
con la relativa zonizzazione del proprio<br />
territorio. Risultano, altresì, stabiliti i criteri<br />
per l’elaborazione dei piani e dei programmi<br />
per il raggiungimento, entro i termini all’uopo<br />
stabiliti, dei valori limite nelle zone e<br />
negli agglomerati i cui livelli di qualità dell’aria<br />
risultino più alti dei valori limite; vengono<br />
infine, definite le direttive sulla cui base le<br />
Regioni dovranno adottare un piano per il<br />
mantenimento della qualità dell’aria nelle zone<br />
con livelli inferiori ai valori limite. A carico<br />
delle Regioni a statuto speciali e delle Province<br />
autonome è previsto il mero onere di adeguamento<br />
in conformità ai rispettivi statuti<br />
regionali e alle relative norme di attuazione.<br />
Le direttive tecniche concernenti la valutazione<br />
preliminare della qualità dell’aria dovrebbero<br />
consentire l’identificazione, come detto,<br />
delle zone del territorio soggette a diversi valori<br />
limite, così da consentire il monitoraggio<br />
e l’individuazione della modalità di gestione<br />
84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
della qualità dell’aria. Solo in base alla disponibilità<br />
di misure rappresentative dei livelli di<br />
inquinamento, sarà possibile passare alla fase<br />
di determinazione della distribuzione spaziale<br />
delle concentrazioni, seguita, a sua volta, dalla<br />
fase di interpretazione dei dati. In questo<br />
modo, sarà così possibile pervenire all’individuazione<br />
delle zone. Le direttive indicano, altresì,<br />
ulteriori tecniche di stima obiettiva e i<br />
modelli di diffusione e trasformazione degli<br />
inquinanti in atmosfera, da adottare qualora<br />
non siano disponibili misure rappresentative<br />
dei livelli degli inquinanti ex art. 4, D.Lgs. n.<br />
351/1999 (Allegato I).<br />
Riguardo agli strumenti di pianificazione e<br />
programmazione che le Regioni dovranno<br />
adottare per assicurare un elevato livello di<br />
tutela dell’ambiente e della salute umana, rilevano<br />
alcuni obiettivi e principi guida ai quali<br />
queste amministrazioni dovranno conformarsi.<br />
Si va da talune misure tipiche di politica<br />
ambientale (la coerenza delle misure adottate<br />
rispetto agli obiettivi nazionali di riduzione<br />
delle emissioni; l’integrazione delle esigenze<br />
ambientali nelle politiche settoriali; la modifica<br />
dei modelli di produzione e consumo, pubblici<br />
e privati ecc.) alla necessità espressa di<br />
attuare un «miglioramento generalizzato dell’ambiente<br />
e della qualità della vita, evitando<br />
il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi<br />
settori ambientali» (art. 3, comma 1, lettera<br />
a), D.M. in oggetto), al favor per l’utilizzo<br />
congiunto di misure di carattere prescrittivo,<br />
economico e di mercato, anche attraverso la<br />
promozione di sistemi di ecogestione e audit<br />
ambientale (art. 3, comma 1, lettera f), citata).<br />
Lo stato della qualità dell’aria, le sorgenti di<br />
emissioni, l’ambito territoriale di inserimento<br />
e il quadro normativo vigente, saranno gli elementi<br />
conoscitivi da considerare necessariamente<br />
per l’elaborazione dei detti strumenti<br />
di pianificazione (art. 4). Questi ultimi dovranno,<br />
inoltre, essere redatti secondo un contenuto<br />
minimo in relazione al quale sono definiti<br />
gli “Indici del documento del Piano” (inquadramento<br />
generale, informazioni per il pubblico/organismi<br />
interessati; elementi di sintesi<br />
dell’inquinamento atmosferico; caratterizzazione<br />
delle zone; quadro normativo di base;<br />
analisi delle tendenze; azioni del Piano ecc.) e<br />
AMBIENTE<br />
contenere la scheda tecnica ex Allegato V,<br />
D.Lgs. n. 351/1999, secondo la successione logica<br />
individuata all’art. 5 citato.<br />
Dalla data di entrata in vigore del decreto in<br />
questione, risulta abrogata l’analoga normativa<br />
preesistente di cui al D.M. 20 maggio 1991,<br />
recante i criteri per l’elaborazione dei piani<br />
regionali per il risanamento e la tutela della<br />
qualità dell’aria.<br />
AGENZIE AMBIENTALI<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e Tutela del territorio 11 ottobre 2002<br />
«Modalità di ripartizione e di erogazione dei<br />
fondi di cui all’art. 2 della legge 23 marzo<br />
2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo ambientale”»<br />
(G.U. del 19 novembre 2002, n. 271)<br />
Il decreto reca le modalità di ripartizione e<br />
di erogazione dei fondi di cui all’art. 2, legge<br />
n. 93/2001 (collegato ambientale 2001; si<br />
vedano anche i nn. 11-12/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<br />
<strong>Sicurezza</strong>), finalizzati ad assicurare sull’intero<br />
territorio nazionale il più efficace espletamento<br />
delle funzioni dell’ANPA, sino all’effettiva<br />
operatività dell’APAT e, in particolare,<br />
di quelle di indirizzo e coordinamento<br />
tecnico delle Agenzie regionali e provinciali<br />
secondo i criteri all’uopo definiti. Trattasi,<br />
in particolare, dell’esigenza di assicurare<br />
uno standard minimo omogeneo di controlli<br />
sull’ambiente e sul territorio delle attività<br />
informative e tecniche di supporto all’attuazione<br />
delle normative nazionali e regionali.<br />
Un’altra esigenza è quella di finanziare lo<br />
sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione<br />
dei progetti che dovranno essere proposti<br />
dall’APAT (o dall’ANPA fino alla sua<br />
operatività) e finalizzati a organizzare come<br />
sistema integrato a rete la struttura della<br />
funzionalità e delle Agenzie regionali e<br />
nazionali. Una terza necessità è l’adeguamento<br />
e la qualificazione della rete e della<br />
strumentazione dei laboratori per i controlli<br />
ambientali ma anche il coordinamento<br />
del sistema informativo ambientale con i<br />
sistemi informativi geologici per la realizzazione<br />
di carte del rischio idrogeologico (art.<br />
1, comma 1). l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85
RASSEGNA DI DELIBERE<br />
E LEGGI REGIONALI NOVEMBRE 2002<br />
di Alessandro Jazzetti ................................................................. pag. 88
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
di Alessandro Jazzetti, magistrato<br />
NOVEMBRE 2002<br />
Regione Ambito Estremi e nota<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
EMILIA ROMAGNA Igiene degli edifici Delib. G.R. 24 giugno 2002, n. 1103<br />
«L.R. n. 6/1989. Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico<br />
e ambientale degli insediamenti storici: programma<br />
di ripartizione dei contributi 2002»<br />
(in B.U. Emilia-Romagna 30 ottobre 2002, n. 153)<br />
VENETO Certificazione e qualità Delib. G.R. 4 ottobre 2002, n. 2774<br />
«Programma delle iniziative per la diffusione della qualità<br />
nelle piccole e medie imprese per l’anno 2002 (L.R. 28<br />
gennaio 1997, n. 3)»<br />
(in B.U. Veneto 25 ottobre 2002, n. 104)<br />
ABRUZZO Igiene degli edifici L.R. 11 ottobre 2002, n. 22<br />
«Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri<br />
urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di<br />
coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi<br />
energetici»<br />
(in B.U. Abruzzo 25 ottobre 2002, n. 22)<br />
UMBRIA <strong>Sicurezza</strong><br />
degli edifici<br />
UMBRIA <strong>Sicurezza</strong><br />
degli edifici<br />
MOLISE <strong>Sicurezza</strong><br />
degli edifici<br />
LIGURIA <strong>Sicurezza</strong><br />
in cantiere<br />
DALLE REGIONI<br />
RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />
AMBIENTE<br />
L.R. 23 ottobre 2002, n. 18<br />
«Norme in materia di prevenzione sismica del<br />
patrimonio edilizio»<br />
(in B.U. Umbria 6 novembre 2002, n. 48)<br />
L.R. 23 ottobre 2002, n. 19<br />
«Contributi regionali per l’eliminazione e il superamento<br />
delle barriere architettoniche negli edifici privati»<br />
(in B.U. Umbria 6 novembre 2002, n. 48)<br />
L.R. 8 novembre 2002, n. 35<br />
«Norme sull’entrata in vigore della legge regionale<br />
18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: “Eliminazione delle<br />
barriere architettoniche”»<br />
(in B.U. Molise 16 novembre 2002, n. 24)<br />
Delib. G.R. 11 ottobre 2002, n. 1148<br />
«Approvazione del “cartello tipo di cantiere” identificativo<br />
delle opere pubbliche o private finanziate ovvero<br />
cofinanziate dalla Regione Liguria»<br />
(in B.U. Liguria 6 novembre 2002, n. 45, parte seconda)<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA Acqua L.R. 29 ottobre 2002, n. 28<br />
«Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi<br />
di bonifica, nonché modifiche alla L.R. n. 9/1999, in materia<br />
di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque,<br />
alla L.R. n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi,<br />
alla L.R. n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale<br />
delle derivazioni d’acqua e alla L.R. n. 16/2002, in materia di<br />
gestione del demanio idrico»<br />
(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 30 ottobre 2002, n. 44)<br />
88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
LOMBARDIA Aria Delib. G.R. 28 ottobre 2002, n. 7/10863<br />
«Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento<br />
e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico<br />
- Modifica della Delib. G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501»<br />
(in B.U. Lombardia 11 novembre 2002, n. 46)<br />
LOMBARDIA Aria Delib. G.R. 28 ottobre 2002, n. 7/10862<br />
«Approvazione del bando per la concessione di contributi<br />
a fondo perduto per la lotta all’inquinamento<br />
atmosferico mediante la diffusione di autovetture a<br />
bassa emissione»<br />
(in B.U. Lombardia 31 ottobre 2002, n. 44, III S.S.)<br />
I contributi possono venire richiesti per autovetture<br />
acquistate o trasformate, secondo le modalità specificate<br />
nel bando, tra la data di pubblicazione del bando<br />
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia<br />
LOMBARDIA Energia<br />
(B.U.R.L.) ed il 31 dicembre 2002, data di scadenza del<br />
bando; tale intervallo di tempo viene definito «periodo<br />
di validità» del bando.<br />
Delib. G.R. 24 ottobre 2002, n. 7/10820<br />
«Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi<br />
a fondo perduto per la diffusione degli impianti solari per<br />
la produzione di energia termica»<br />
(in B.U. Lombardia 11 novembre 2002, n. 46)<br />
MARCHE Energia Delib. G.R. 15 ottobre 2002, 1808-VP/ARI<br />
«Modalità e procedure per la concessione dei contributi<br />
previsti dalla L.R. n. 32/1999, art. 25, finalizzati ad incentivare<br />
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili<br />
di energia per l’anno 2002»<br />
(in B.U. Marche 31 ottobre 2002, n. 117)<br />
MARCHE Suolo<br />
Decentramento<br />
amministrativo<br />
L.R. 6 novembre 2002, n. 23<br />
«Modifica della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle<br />
funzioni amministrative della Regione e degli enti locali,<br />
della L.R. 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale<br />
della difesa del suolo, della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 sul<br />
riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle<br />
Marche e della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed<br />
integrazione della L.R. n. 45/1998»<br />
(in B.U. Marche 14 novembre 2002, n. 120)<br />
MOLISE Energia L.R. 8 novembre 2002, n. 36<br />
«Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi<br />
finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici e a<br />
contenere il consumo energetico»<br />
(in B.U. Molise 16 novembre 2002, n. 24)<br />
TOSCANA Certificazione e qualità Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 979<br />
«Criteri prioritari di valutazione per il finanziamento di<br />
progetti innovativi di certificazione ambientale»<br />
(in B.U. Toscana 9 ottobre 2002, n. 41, Parte seconda)<br />
TRENTINO-ALTO ADIGE<br />
PROVINCIA AUTONOMA<br />
DI BOLZANO<br />
DALLE REGIONI<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Rifiuti Delib. G.P. 14 ottobre 2002, n. 3743<br />
«Approvazione del programma suppletivo per la progettazione<br />
e la realizzazione di servizi ed impianti di raccolta,<br />
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi nonché per<br />
l’acquisto dei relativi mezzi e per l’approntamento delle<br />
aree necessarie al servizio»<br />
(in B.U. Trentino-Alto Adige 5 novembre 2002, n. 46)<br />
MOLISE Rifiuti Delib. C.R. 17 settembre 2002, n. 354<br />
«Legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 - Articolo 3, comma 2 -<br />
Attivazione e/o potenziamento dei servizi comunali di raccolta<br />
differenziata dei rifiuti solidi urbani, degli urbani pericolosi<br />
e di quelli ingombranti - Piano d’intervento relativo<br />
all’anno 2000»<br />
(in B.U. Molise 16 ottobre 2002, n. 22)<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
SARDEGNA Rifiuti Delib. G.R. 9 agosto 2002, 28/56<br />
«POR 2000 - 2006 Asse I - Attuazione della misura 1.4 -<br />
Iniziative dirette alla riduzione della produzione dei<br />
rifiuti urbani e alla raccolta differenziata dei rifiuti<br />
urbani. Programma degli interventi selezionati tramite<br />
bando»<br />
(in B.U. Sardegna 15 ottobre 2002, n. 30)<br />
UMBRIA Rifiuti Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 1237<br />
«Modifiche e integrazioni bando finanziamento progetti<br />
e concessione incentivi incremento raccolta differenziata<br />
e del riciclaggio dei rifiuti urbani complessi<br />
approvato con Delib. G.R. n. 1543/2001»<br />
(in B.U. Umbria 16 ottobre 2002, n. 45)<br />
CAMPANIA Tutela ambientale Delib. G.R. 2 agosto 2002, n. 3898<br />
«Modifiche e integrazioni. Unificazione attività dei<br />
due comitati misti concernenti riordino normativo, pianificazione<br />
e programmazione ambientale»<br />
(in B.U. Campania 7 ottobre 2002, n. 47)<br />
LAZIO Tutela ambientale Delib. G.R. 2 agosto 2002, n. 1103<br />
«Approvazione delle linee guida per la redazione dei<br />
piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei<br />
SIC (Siti di importanza comunitaria) e Z.P.S. (zone di<br />
protezione speciale), ai sensi delle Direttive n.<br />
92/43/CEE (habitat) e n. 79/409/CEE (uccelli) concernenti<br />
la conservazione degli habitat naturali e seminaturali<br />
della flora e della fauna selvatiche di importanza<br />
comunitaria presenti negli Stati membri, anche per<br />
l’attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione<br />
degli ecosistemi naturali» (Docup Obiettivo 2<br />
2000-2006)»<br />
(in B.U. Lazio 10 ottobre 2002, n. 28, S.O. n. 3)<br />
PIEMONTE Tutela ambientale D.P.G.R. 18 ottobre 2002, 9/R<br />
«Regolamento regionale recante: Designazione delle<br />
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo<br />
programma d’azione»<br />
(in B.U. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 43, suppl. 2)<br />
PUGLIA Tutela ambientale<br />
Trasporto pubblico locale<br />
L.R. 31 ottobre 2002, n. 18<br />
«Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico<br />
locale»<br />
(in B.U. Puglia 4 novembre 2002, n. 139)<br />
SICILIA Tutela ambientale Dec. Ass. 7 agosto 2002<br />
«Calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione<br />
integrata ambientale per alcune categorie<br />
di attività industriali»<br />
(in G.U. Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46. Emanato<br />
dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente)<br />
TRENTINO-ALTO ADIGE<br />
PROVINCIA AUTONOMA<br />
DI BOLZANO<br />
Tutela ambientale<br />
Cave e torbiere<br />
DALLE REGIONI<br />
Delib. G.P. 12 giugno 2002, n. 2199<br />
«Approvazione del piano provinciale delle cave e delle<br />
torbiere»<br />
(in B.U. Trentino-Alto Adige 5 novembre 2002, n. 46)<br />
TOSCANA Tutela ambientale Delib. G.R. 17 settembre 2002, n. 978<br />
«Criteri di assegnazione cofinanziamento processi di<br />
agende 21 locali»<br />
(in B.U. Toscana 9 ottobre 2002, n. 41, parte II)<br />
Con la delibera sono approvati i criteri prioritari per la<br />
valutazione delle domande di ammissione ai benefìci<br />
previsti dall’azione progettuale n. 28 del Programma<br />
regionale di Tutela Ambientale 2002-2003<br />
90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Commenti a cura di:<br />
l Giulio Benedetti<br />
l Luciano Butti<br />
l Luigi Di Alberti<br />
l Emanuela Gallo<br />
l Pierguido Soprani<br />
REPERTORIO<br />
DI GIURISPRUDENZA<br />
(2 a parte)<br />
La seconda parte del repertorio raccoglie i commenti di alcune delle<br />
più interessanti sentenze in materia di sicurezza e di ambiente:<br />
Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali il datore<br />
fornisce, a sue spese, i dispositivi speciali di correzione<br />
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione, 24 ottobre<br />
2002 (causa C-455/00)<br />
L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />
diritto e scienza sono sempre più vicine<br />
Cassazione penale, sez. unite, 11 settembre 2002, n. 30328<br />
Non basta osservare le prescrizioni normative<br />
se la pericolosità intrinseca è nella macchina operatrice<br />
Cassazione civile, sez. lavoro, 21 maggio 2002, n. 7454<br />
Sulle terre e rocce da scavo si pronuncia anche la Cassazione<br />
Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611<br />
La rilevanza patrimoniale della bonifica<br />
si lega alla definizione di truffa ambientale<br />
Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002<br />
Per i tralicci radiofonici abusivi basta il sequestro preventivo<br />
Corte di Cassazione, sez. III pen., 5 febbraio 2002, n. 4070
La corte di giustizia europea boccia nuovamente l’Italia sul D.Lgs. n. 626/1994<br />
Per i lavoratori che utilizzano i videoterminali<br />
il datore fornisce, a sue spese, i dispositivi speciali di co rezione<br />
La sentenza Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione, 24 ottobre 2002 (causa C-455/00)<br />
costituisce il terzo intervento della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di videoterminali.<br />
Dopo le pronunce di cui alle sentenze 12 dicembre 1996, in causa C-74/95, e 6 luglio 2000, in causa<br />
C-11/99, per la seconda volta l’Italia è stata convenuta in giudizio e condannata per un’errata trasposizione,<br />
nel testo del D.Lgs. n. 626/1994, della normativa comunitaria in materia, la direttiva 90/270/CEE. La<br />
disposizione normativa presa in considerazione dalla Corte è quella del comma 5 dell’art. 55 del D.Lgs. n.<br />
626/1994, la quale stabilisce, con riguardo ai lavoratori addetti ad attività lavorative che comportano<br />
l’uso di attrezzature munite di videoterminali, che «La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali<br />
di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro». Si ricorda ai lettori che<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha dedicato al tema dei Videoterminali un intero supplemento, il n. 4/2001.<br />
L’intero supplemento e il testo integrale della sentenza sono disponibili on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sesta sezione,<br />
24 ottobre 2002 (causa C-455/00)<br />
Nella causa C-455/00, Commissione delle Comunità<br />
europee, rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di<br />
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,<br />
contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U.<br />
Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo,<br />
avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta, (omissis)<br />
La Corte (omissis) ha pronunciato la seguente Sentenza.<br />
1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria<br />
della Corte il 13 dicembre 2000, la Commissione delle<br />
Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226, secondo<br />
comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che:<br />
- non garantendo esami periodici degli occhi e della vista a<br />
tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali<br />
nel senso di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva<br />
del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle<br />
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per<br />
le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali<br />
(quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo<br />
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. L 156,<br />
pag. 14),<br />
- non assicurando un esame oculistico supplementare in<br />
tutti i casi in cui ciò risulti necessario in base ai periodici<br />
esami degli occhi e della vista, e<br />
- non definendo le condizioni alle quali devono essere<br />
forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di corre-<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
zione in funzione dell’attività svolta, la Repubblica italiana<br />
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a<br />
norma dell’art. 9, nn. 1-3, della detta direttiva.<br />
Contesto normativo<br />
Normativa comunitaria<br />
2. Ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />
12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di<br />
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza<br />
e della salute dei lavoratori durante il lavoro (G.U. L<br />
183, pag. 1), «Il Consiglio, su proposta della Commissione,<br />
fondata sull’articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive<br />
particolari riguardanti, fra l’altro, i settori di cui all’allegato».<br />
L’allegato della direttiva 89/391 riguarda, in particolare,<br />
«lavori con attrezzature dotate di video-terminali».<br />
3. L’art. 9 della direttiva 90/270, intitolato «Protezione<br />
degli occhi e della vista dei lavoratori», prevede ai nn. 1-4:<br />
«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli<br />
occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le<br />
competenze necessarie:<br />
- prima di iniziare l’attività su videoterminale,<br />
- periodicamente, in seguito, e<br />
- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su<br />
videoterminale.<br />
2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora<br />
l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la<br />
necessità.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione<br />
in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati<br />
dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al<br />
paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />
utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />
4. Le misure prese in applicazione del presente articolo<br />
non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari<br />
a carico dei lavoratori».<br />
Normativa italiana<br />
4. L’art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
27 aprile 1955, n. 547 (G.U.R.I. n. 158 del 12 luglio 1995,<br />
Supplemento ordinario; in prosieguo: il «D.P.R. n.<br />
547/55»), prevede:<br />
«Il datore di lavoro (...) deve mettere a disposizione dei<br />
lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi<br />
inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate».<br />
5. L’art. 16, n. 2, del decreto legislativo 19 settembre<br />
1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE,<br />
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,<br />
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento<br />
della sicurezza e della salute dei lavoratori<br />
durante il lavoro (G.U.R.I. n. 265 del 12 novembre 1994,<br />
Supplemento ordinario n. 141), come modificato dal decreto<br />
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (G.U.R.I. n. 104 del 6<br />
maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, in prosieguo:<br />
il «decreto legislativo n. 626/94»), dispone che la sorveglianza<br />
sanitaria è effettuata dal medico competente e<br />
comprende:<br />
«a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di<br />
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,<br />
ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione<br />
specifica;<br />
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute<br />
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla<br />
mansione specifica».<br />
6. L’art. 41 del decreto legislativo n. 626/94, che compare<br />
nel titolo IV: «Uso dei dispositivi di protezione individuale»,<br />
prevede l’obbligo di usare dispositivi di protezione<br />
individuale (in prosieguo: i “DPI”) «quando i rischi non<br />
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure<br />
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,<br />
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del<br />
lavoro».<br />
7. Gli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 626/94, che<br />
compaiono del pari nel titolo IV, dispongono:<br />
«Articolo 43<br />
Obblighi del datore di lavoro.<br />
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:<br />
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non<br />
possono essere evitati con altri mezzi;<br />
INSERTO<br />
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché<br />
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo<br />
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate<br />
dagli stessi DPI;<br />
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI<br />
fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45<br />
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta<br />
con quelle individuate alla lettera b);<br />
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione<br />
significativa negli elementi di valutazione.<br />
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso<br />
di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI<br />
deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata<br />
dell’uso, in funzione di:<br />
a) entità del rischio;<br />
b) frequenza dell’esposizione al rischio;<br />
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;<br />
d) prestazioni del DPI.<br />
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi<br />
ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art.<br />
45, comma 2.<br />
4. Il datore di lavoro:<br />
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni<br />
d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le<br />
sostituzioni necessarie;<br />
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi<br />
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente<br />
alle informazioni del fabbricante;<br />
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;<br />
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le<br />
circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di<br />
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non<br />
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;<br />
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai<br />
quali il DPI lo protegge;<br />
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva<br />
informazioni adeguate su ogni DPI;<br />
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,<br />
uno specifico addestramento circa l’uso corretto e<br />
l’utilizzo pratico dei DPI.<br />
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:<br />
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992,<br />
n. 475, appartenga alla terza categoria;<br />
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.<br />
Articolo 44<br />
Obblighi dei lavoratori.<br />
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione<br />
e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei<br />
casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera<br />
g),e5.<br />
IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione<br />
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute<br />
e all’addestramento eventualmente organizzato.<br />
3. I lavoratori:<br />
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;<br />
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.<br />
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure<br />
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.<br />
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di<br />
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o<br />
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione».<br />
8. L’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94, che compare<br />
nel titolo VI: «Uso di attrezzature munite di videoterminali»,<br />
è del seguente tenore:<br />
«Sorveglianza sanitaria<br />
1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al<br />
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per<br />
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un<br />
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.<br />
Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la<br />
necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.<br />
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma<br />
1 i lavoratori vengono classificati in:<br />
a) idonei, con o senza prescrizioni;<br />
b) non idonei.<br />
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i<br />
lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo<br />
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità<br />
almeno biennale.<br />
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />
sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta<br />
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />
competente.<br />
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di<br />
correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del<br />
datore di lavoro».<br />
Procedimento precontenzioso<br />
9. Considerando che l’art. 9, nn. 1-3, della direttiva 90/270<br />
non era stato trasposto correttamente nell’ordinamento italiano,<br />
la Commissione ha avviato il procedimento per<br />
inadempimento ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE.<br />
Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le<br />
sue osservazioni, il 9 luglio 1999 la Commissione ha<br />
emesso un parere motivato chiedendo a tale Stato membro<br />
di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi<br />
entro due mesi dalla sua notifica.<br />
10. Non essendo pervenuta risposta al detto parere da parte<br />
del governo italiano, la Commissione ha proposto il ricorso<br />
in esame.<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
Sul ricorso<br />
11. Nel suo controricorso la Repubblica italiana ha informato<br />
la Corte del fatto che la legge 29 dicembre 2000, n.<br />
422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi<br />
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee<br />
- Legge comunitaria 2000 (G.U.R.I. n. 16 del 20<br />
gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 14, pag. 14; in<br />
prosieguo: la «legge n. 422/2000»), ha sostituito, in particolare,<br />
i nn. 3 e 4 dell’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94<br />
con i nuovi nn. 3, 3-bis,3-ter e4.<br />
12. Dopo aver esaminato tali disposizioni nazionali di<br />
trasposizione, la Commissione, nella sua replica, ha reso<br />
noto alla Corte che rinunciava a due addebiti ed ai capi<br />
delle conclusioni corrispondenti.<br />
13. Con l’addebito mantenuto, la Commissione contesta<br />
alla Repubblica italiana di aver violato l’art. 9, n. 3, della<br />
direttiva 90/270 non avendo definito le condizioni alle<br />
quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi<br />
speciali di correzione in funzione dell’attività svolta.<br />
Argomenti delle parti<br />
14. La Commissione sostiene che l’art. 55 del decreto<br />
legislativo n. 626/94 non contiene disposizioni che garantiscano<br />
espressamente ai lavoratori il diritto di ricevere «dispositivi<br />
speciali di correzione in funzione dell’attività<br />
svolta», qualora ciò risulti necessario in seguito agli esami<br />
svolti e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione<br />
normali. Trattandosi della protezione della sicurezza e<br />
della salute dei lavoratori, il diritto ad ottenere tali dispositivi<br />
dovrebbe essere definito con assoluta chiarezza. Ebbene,<br />
la normativa italiana sarebbe ambigua e imprecisa.<br />
15. L’art. 55, n. 5, del decreto legislativo n. 626/94 si<br />
limiterebbe a indicare che «[L]a spesa relativa alla dotazione<br />
di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />
svolta è a carico del datore di lavoro», il che sarebbe<br />
chiaro, ma non sufficiente a individuare la «condizione<br />
costitutiva» del diritto del lavoratore ad usufruire di tali<br />
dispositivi.<br />
16. Il governo italiano sostiene che l’obbligo del datore di<br />
lavoro di fornire al lavoratore adeguate misure di protezione<br />
individuale è previsto al titolo IV del decreto legislativo<br />
n. 626/94. Gli artt. 41, 43 e 44 di tale decreto, correlati al<br />
nuovo testo dell’art. 55 dello stesso decreto, nella versione<br />
risultante dalla legge n. 422/2000, prevederebbero l’obbligo<br />
a carico del datore di lavoro di fornire al lavoratore i<br />
dispositivi di correzione che il medico competente può<br />
prescrivere in sede di visita preventiva o periodica.<br />
17. Tale governo sostiene inoltre che l’obbligo era già<br />
previsto nell’ordinamento giuridico nazionale in forza dell’art.<br />
377 del D.P.R. n. 547/55.<br />
18. La Commissione replica che la Repubblica italiana fa<br />
manifestamente confusione tra i «dispositivi speciali di<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
correzione», previsti dalla direttiva 90/270 per le attività<br />
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali,<br />
ed i «dispositivi di protezione individuale», che sono previsti<br />
e disciplinati dalla direttiva del Consiglio 30 novembre<br />
1989, 89/656/CEE, relativa alle prescrizioni minime in<br />
materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori<br />
di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro<br />
(terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo<br />
1, della direttiva 89/391) (G.U. L 393, pag 18).<br />
19. Nella sua controreplica il governo italiano ribadisce di<br />
aver correttamente trasposto l’art. 9, n. 3, della direttiva<br />
90/270, tenuto conto delle modifiche che la legge n.<br />
422/2000 ha apportato all’art. 55 del decreto legislativo n.<br />
626/94. Esso afferma che, alla stregua del principio generale<br />
di interpretazione logico-sistematica delle norme, secondo<br />
il quale il senso e la ratio delle disposizioni contenute<br />
in un unico testo legislativo - e a fortiori in un solo<br />
articolo, come nella fattispecie - non possono evincersi<br />
dalla mera lettura delle singole disposizioni, ma dall’interpretazione<br />
delle une alla luce delle altre, le misure di cui<br />
all’art. 55, nn. 3, 3-bis, 3-ter e 4, del decreto legislativo n.<br />
626/94, nella versione risultante dalla legge n. 422/2000,<br />
devono essere interpretate alla luce tanto dei nn. 1, 2 e 5<br />
dello stesso articolo quanto dell’art. 16 del detto decreto, al<br />
quale l’art. 55, n. 3, fa del pari rinvio.<br />
20. Tali disposizioni sancirebbero il diritto del lavoratore<br />
ad ottenere dispositivi speciali di correzione ogniqualvolta,<br />
a seguito di controlli effettuati mediante visite specialistiche,<br />
il medico competente ne prescriva l’utilizzo, e altresì<br />
porrebbero a carico del datore di lavoro l’onere della<br />
spesa relativa a questo tipo di dispositivi.<br />
Giudizio della Corte<br />
21. Da un lato, occorre ricordare che, per giurisprudenza<br />
costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata<br />
in relazione alla situazione dello Stato membro quale<br />
si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere<br />
motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti<br />
successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002,<br />
causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147,<br />
punto 23, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia,<br />
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 8).<br />
22. Nella fattispecie, la legge n. 422/2000, del 29 dicembre<br />
2000, è stata adottata oltre un anno dallo scadere del<br />
termine di due mesi previsto nel parere motivato datato 9<br />
luglio 1999. Le modifiche da essa introdotte nell’ordinamento<br />
giuridico italiano non possono pertanto essere prese<br />
in considerazione nell’ambito dell’esame della fondatezza<br />
del presente ricorso per inadempimento effettuato dalla<br />
Corte.<br />
23. D’altro lato, va pure ricordato che, secondo una consolidata<br />
giurisprudenza, in relazione alla trasposizione di una<br />
INSERTO<br />
direttiva nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,<br />
è indispensabile che l’ordinamento nazionale di cui trattasi<br />
garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva,<br />
che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento<br />
sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari<br />
siano posti in grado di conoscere la piena portata dei<br />
loro diritti e, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai<br />
giudici nazionali (v., in particolare, sentenze 23 marzo<br />
1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag.<br />
I-499, punto 9, e 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi<br />
Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).<br />
24. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre<br />
esaminare se le disposizioni di diritto italiano vigenti all’epoca<br />
del termine previsto nel parere motivato rispondevano<br />
ai requisiti della direttiva.<br />
25. Risulta da tale esame che le disposizioni del D.P.R. n.<br />
547/55 e quelle del decreto legislativo n. 626/94, invocate<br />
dal governo italiano, non prescrivono in maniera sufficientemente<br />
chiara e precisa che i lavoratori devono ricevere<br />
dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />
svolta qualora i risultati dell’esame degli occhi e della<br />
vista e di un esame oculistico, laddove quest’ultimo sia<br />
necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />
utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />
26. È vero che l’art. 55, n. 5, del decreto legislativo n.<br />
626/94 prevede che la spesa relativa alla dotazione di<br />
dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività<br />
svolta sia a carico del datore di lavoro, tuttavia tale disposizione<br />
si limita a recepire nell’ordinamento italiano l’art. 9,<br />
n. 4, della direttiva 90/270. Essa, di per sé, non costituisce<br />
la trasposizione dell’art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in<br />
quanto non prevede, come prescritto invece da tale articolo,<br />
che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi speciali di<br />
correzione qualora i risultati dell’esame degli occhi e della<br />
vista o i risultati dell’esame oculistico, eventualmente indispensabile,<br />
ne evidenzino la necessità.<br />
27. La lettura dell’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94<br />
in combinato disposto con l’art. 16 dello stesso decreto<br />
non consente di pervenire ad una diversa constatazione.<br />
28. Riguardo all’argomento del governo italiano secondo<br />
cui l’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94 deve essere<br />
interpretato in correlazione con gli artt. 41 e segg. dello<br />
stesso decreto, è sufficiente constatare che i «dispositivi<br />
speciali di correzione», previsti all’art. 9, n. 3, della direttiva<br />
90/270, riguardano la correzione di danni già esistenti,<br />
mentre i «dispositivi di protezione individuale», contemplati<br />
da tali articoli, sono diretti a prevenire tali danni.<br />
29. Non può essere neppure accolto l’argomento del governo<br />
italiano secondo il quale l’obbligo imposto dall’art. 9,<br />
n. 3, della direttiva 90/270 era già previsto nell’ordinamento<br />
giuridico nazionale in forza dell’art. 377 del D.P.R. n.<br />
547/55. I mezzi personali di protezione ai quali si riferisce<br />
VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
tale disposizione non sono, ancora una volta, mezzi destinati<br />
a impedire che si realizzi un rischio.<br />
30. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre<br />
dichiarare che, non definendo le condizioni alle quali devono<br />
essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali<br />
di correzione in funzione dell’attività svolta, la Repubblica<br />
italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai<br />
sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 90/270.<br />
Sulle spese<br />
31. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,<br />
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è<br />
stata fatta domanda.<br />
32. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica<br />
italiana, rimasta soccombente, va condannata alle<br />
spese.<br />
COMMENTO<br />
di Pierguido Soprani, magistrato<br />
La sentenza in commento costituisce<br />
il terzo intervento della<br />
Corte di Giustizia delle Comunità<br />
europee in materia di videoterminali.<br />
Dopo le pronunce di cui alle<br />
sentenze 12 dicembre 1996, in causa<br />
C-74/95, e 6 luglio 2000, in causa<br />
C-11/99, per la seconda volta<br />
l’Italia è stata convenuta in giudizio<br />
e condannata per un’errata trasposizione,<br />
nel testo del D.Lgs. n.<br />
626/1994, della normativa comunitaria<br />
in materia (si tratta della quinta<br />
direttiva particolare ai sensi dell’articolo<br />
16, paragrafo 1, della direttiva<br />
89/391/CEE, relativa alle<br />
prescrizioni minime di sicurezza e<br />
di salute per le attività lavorative<br />
svolte su attrezzature munite di videoterminali:<br />
direttiva<br />
90/270/CEE, (pubblicata in<br />
G.U.C.E. L del 21 giugno 1990, n.<br />
156).<br />
La disposizione normativa presa<br />
in considerazione dalla Corte è quella<br />
del comma 5 dell’art. 55 del decreto<br />
legislativo, la quale stabilisce,<br />
con riguardo ai lavoratori addetti ad<br />
attività lavorative che comportano<br />
l’uso di attrezzature munite di<br />
videoterminali, che «La spesa relativa<br />
alla dotazione di dispositivi spe-<br />
INSERTO<br />
ciali di correzione in funzione dell’attività<br />
svolta è a carico del datore<br />
di lavoro».<br />
Vi è da sottolineare che l’iniziale<br />
ricorso della Commissione, articolato<br />
su tre distinti capitoli di contestazione,<br />
era diretto a far dichiarare<br />
l’inadempimento, da parte della Repubblica<br />
italiana, degli obblighi ad<br />
essa incombenti a norma dell’art. 9,<br />
nn. 1-3 della suddetta direttiva<br />
90/270/CEE, così articolati:<br />
1) omessa garanzia della sottoposizione<br />
di tutti i lavoratori che utilizzano<br />
attrezzature dotate di videoterminali,<br />
ad esami periodici degli occhi<br />
e della vista;<br />
2) mancata assicurazione ai medesimi<br />
lavoratori videoterminalisti<br />
di un esame oculistico supplementare,<br />
in tutti i casi in cui ciò risulti<br />
necessario in base ai periodici esami<br />
degli occhi e della vista;<br />
3) mancata definizione delle condizioni<br />
alle quali devono essere forniti<br />
ai lavoratori interessati dispositivi<br />
speciali di correzione in funzione<br />
dell’attività svolta.<br />
Peraltro, nelle more del procedimento<br />
pendente innanzi alla Corte di<br />
Giustizia, l’Italia è intervenuta con la<br />
legge 29 dicembre 2000, n. 422 (re-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
P.Q.M.<br />
La Corte (Sesta Sezione)<br />
dichiara e statuisce:<br />
1) Non definendo le condizioni alle quali devono<br />
essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali<br />
di correzione in funzione dell’attività svolta, la<br />
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad<br />
essa incombenti ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva<br />
del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa<br />
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e<br />
di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature<br />
munite di videoterminali (quinta direttiva particolare<br />
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva<br />
89/391/CEE).<br />
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />
cante disposizioni per l’adempimento<br />
di obblighi derivanti dall’appartenenza<br />
dell’Italia alle Comunità europee -<br />
legge Comunitaria 2000, in S.O. n.<br />
14 alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio<br />
2001, n. 16) ad apportare modifiche<br />
al testo dell’art. 55 del D.Lgs. n.<br />
626/1994. In particolare l’originaria<br />
previsione dei commi 3 e 4 è stata<br />
sostituita con gli attuali commi 3,<br />
3-bis, 3-ter e 4 (si veda la tabella 1),<br />
cosicché la Commissione ha reso noto<br />
di voler rinunciare agli addebiti formulati<br />
sub 1) e sub 2), insistendo nel<br />
ricorso limitatamente all’addebito<br />
sub 3).<br />
(omissis)<br />
È dunque solo con riguardo al<br />
citato art. 55, comma 5, del D.Lgs.<br />
n. 626/1994 che l’avvocato generale<br />
ha concluso per la condanna dell’Italia<br />
per inadempimento degli obblighi<br />
di trasposizione e di recepimento<br />
della direttiva 90/270/CEE.<br />
Le conclusioni addotte a sostegno<br />
del ricorso si possono sintetizzare<br />
come segue:<br />
l la disposizione della direttiva<br />
90/270/CEE del cui mancato recepimento<br />
si discute (art. 9, n. 3) riconosce<br />
ai lavoratori il diritto di usufruire<br />
di dispositivi speciali di correzio-<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />
(testo originario)<br />
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed<br />
i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo<br />
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con<br />
periodicità almeno biennale.<br />
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />
sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta<br />
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />
competente.<br />
ne in funzione dell’attività svolta,<br />
qualora i risultati degli esami a cui<br />
si riferiscono i detti commi della<br />
norma ne evidenzino la necessità e<br />
non sia possibile utilizzare dispositivi<br />
di correzione normali, laddove<br />
nel D.Lgs. n. 626/1994 non vi sono<br />
disposizioni di analogo contenuto;<br />
l sebbene l’art. 55, comma 5 del<br />
decreto legislativo imponga al datore<br />
di lavoro l’obbligo di far fronte<br />
alla spesa relativa alla dotazione di<br />
tali dispositivi speciali, tale previsione<br />
è tuttavia insufficiente a individuare<br />
la “condizione costitutiva” del<br />
diritto dei lavoratori a usufruirne.<br />
Il Governo italiano ha seguito<br />
due distinte linee di difesa, entrambe<br />
facenti leva su di un’interpretazione<br />
sistematica della disciplina<br />
del D.Lgs. n. 626/1994:<br />
l con la prima, affermando che<br />
l’art. 55 del decreto deve essere interpretato<br />
congiuntamente agli artt.<br />
41 e segg., in cui sono disciplinati i<br />
diritti e gli obblighi dei lavoratori e<br />
del datore di lavoro in relazione ai<br />
dispositivi di protezione individuale<br />
cui si riferisce la direttiva 89/656/<br />
CEE, il cui ambito di applicazione è<br />
distinto e più ampio di quello della<br />
INSERTO<br />
D.Lgs. n. 626/1994: l’articolo 55 a confronto<br />
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />
(testo risultante a seguito delle modifiche<br />
apportate dalla legge n. 422/2000)<br />
(omissis)<br />
(omissis)<br />
direttiva 90/270/CEE oggetto del ricorso;<br />
l con la seconda, sostenendo che<br />
un’interpretazione sistematica dei<br />
singoli commi del citato art. 55 del<br />
decreto, alla luce del precedente art.<br />
16, dimostra che l’art. 9, n. 3, della<br />
direttiva è stato correttamente recepito<br />
nel diritto interno italiano.<br />
La Commissione ha per vero contrastato<br />
entrambi gli argomenti addotti<br />
a discarico, rilevando:<br />
l quanto al primo, che i dispositivi<br />
di protezione individuale a cui si<br />
riferisce la direttiva 89/656/CEE<br />
hanno ad oggetto la tutela preventiva<br />
dei lavoratori, mentre i dispositivi<br />
di correzione speciali previsti per<br />
i lavoratori videoterminalisti sono<br />
volti a porre rimedio a situazioni in<br />
cui i controlli medici pertinenti mettono<br />
in evidenza l’esistenza di un<br />
rischio effettivo, già manifestatosi,<br />
per la salute del lavoratore; e che la<br />
previsione dell’obbligo del datore<br />
di lavoro di fornire ai lavoratori, in<br />
linea generale, dispositivi di protezione<br />
individuale non garantisce<br />
l’effettivo riconoscimento del diritto<br />
che conferisce loro l’art. 9, n. 3,<br />
della direttiva, il quale, impone che<br />
TABELLA 1<br />
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,<br />
ai sensi dell’articolo 16.<br />
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità<br />
di cui ai commi 1 e 2.<br />
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i<br />
casi particolari che richiedono una frequenza diversa<br />
stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori<br />
classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori<br />
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno<br />
di età; quinquennale negli altri casi.<br />
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a<br />
sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta<br />
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico<br />
competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita<br />
di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.<br />
ai lavoratori videoterminalisti, allorchè<br />
i dispositivi di correzione normali<br />
si dimostrino insufficienti, vengano<br />
appositamente forniti dispositivi<br />
speciali di correzione;<br />
l quanto al secondo, che l’art. 55<br />
del D.Lgs. n. 626/1994, letto congiuntamente<br />
all’art. 16, impone bensì<br />
l’obbligo di sottoporre i lavoratori<br />
che svolgono la loro attività su attrezzature<br />
munite di videoterminali ad<br />
esami medici prima di essere adibiti<br />
all’attività e, successivamente, anche<br />
a esami specialistici e a controlli oculistici;<br />
tuttavia, detta norma non riconosce<br />
in alcun modo ai suddetti lavoratori<br />
il diritto incondizionato a ricevere<br />
dispositivi speciali di correzione,<br />
quando il risultato di tali controlli<br />
ed esami lo consiglino, e vi sia una<br />
prescrizione del medico competente<br />
in tal senso, limitandosi il comma 5<br />
della norma in esame a porre a carico<br />
del datore di lavoro le spese relative<br />
alla dotazione dei detti dispositivi,<br />
senza specificarne peraltro le ipotesi<br />
concrete.<br />
Da ultimo, la Commissione non<br />
ha mancato di rilevare che in un<br />
settore come quello della tutela della<br />
sicurezza e della salute dei lavora-<br />
VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
tori, intimamente legato al miglioramento<br />
delle condizioni di vita e di<br />
lavoro (obiettivi cui il legislatore<br />
comunitario ha ricondotto in capo<br />
agli Stati membri l’assolvimento di<br />
precisi obblighi), l’adattamento delle<br />
normative nazionali a quanto imposto<br />
dal Trattato CE e dal diritto<br />
derivato, deve essere chiaro e incondizionato,<br />
tanto più nei casi - come<br />
quello di specie - in cui la direttiva<br />
comunitaria indica la soglia minima<br />
alla quale devono adeguarsi le legislazioni<br />
degli Stati membri. Sicché<br />
la trasposizione nell’ordinamento<br />
giuridico interno deve essere sufficientemente<br />
fedele, e deve essere<br />
effettuata in modo tale che non vi<br />
sia alcun dubbio sull’effettivo recepimento,<br />
nell’ordinamento giuridico<br />
interno, dei diritti e degli obblighi<br />
definiti dal legislatore europeo<br />
(si rimanda sul punto, tra le altre,<br />
alle sentenze 23 maggio 1985, causa<br />
C-29/84, Commissione/Germania,<br />
Racc. pag. I-1661, punto 23, 23<br />
marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia,<br />
Racc. pag. I-499,<br />
punto 9, e 10 maggio 2001, causa<br />
C-144/99, Commissione/Paesi Bassi,<br />
Racc. pag. I-3541, punto 17).<br />
È a questo principio di leale cooperazione,<br />
sancito nell’art. 10 del<br />
Trattato CE, che la Corte di Giustizia<br />
si è attenuta in sede decisoria,<br />
Art. 9 - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori<br />
(omissis)<br />
3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati<br />
dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />
utilizzare dispositivi di correzione normali.<br />
D.Lgs. n. 626/94<br />
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria<br />
testo attuale (censurato)<br />
(omissis)<br />
5. - La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali<br />
di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico<br />
del datore di lavoro.<br />
INSERTO<br />
ritenendo l’inadempimento dell’Italia<br />
agli obblighi comunitari, e rilevando,<br />
nel merito, che i «dispositivi<br />
speciali di correzione», previsti all’art.<br />
9, n. 3, della direttiva<br />
90/270/CEE, «riguardano la correzione<br />
di danni già esistenti», mentre<br />
i «dispositivi di protezione individuale,<br />
contemplati negli artt. 41 e<br />
ss. del D.Lgs. n. 626/1994, sono diretti<br />
«a prevenire tali danni» e,<br />
quanto ai mezzi personali di protezione<br />
ai quali si riferisce l’art. 377<br />
del DP.R. n. 547/1955, essi non sono<br />
destinati «a impedire che si realizzi<br />
un rischio».<br />
Essendo la Corte di Giustizia<br />
l’organo giurisdizionale competente<br />
a pronunciarsi, in via pregiudiziale,<br />
sull’interpretazione degli atti normativi<br />
adottati dalle istituzioni della<br />
Comunità (tra i quali sono ricomprese<br />
anche le direttive emanate dal<br />
Consiglio europeo), e prevedendo<br />
l’art. 228 del Trattato CE che, quando<br />
essa riconosca che uno Stato<br />
membro ha mancato ad uno degli<br />
obblighi ad esso incombenti in virtù<br />
del Trattato, tale Stato «è tenuto a<br />
prendere i provvedimenti che l’esecuzione<br />
della sentenza della Corte<br />
di giustizia comporta», il Governo<br />
ha apprezzabilmente manifestato la<br />
chiara volontà di un tempestivo adeguamento<br />
legislativo, prevedendo,<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
nell’art. 8 della legge Comunitaria<br />
2002 [già approvata dal Senato in<br />
data 17 luglio 2002, ed ora in trattazione<br />
alla Camera (N. 3061-A)], la<br />
riformulazione del comma 5 dell’art.<br />
55 del D.Lgs. n. 626/1994, nei<br />
termini seguenti: «Il datore di lavoro<br />
fornisce, a sue spese, ai lavoratori<br />
i dispositivi speciali di correzione,<br />
in funzione dell’attività svolta,<br />
qualora i risultati degli esami di cui<br />
ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino<br />
la necessità e non sia possibile utilizzare<br />
i dispositivi normali di correzione».<br />
(si veda la tabella 2).<br />
Ancora una volta l’approssimazione<br />
della legislazione italiana, e<br />
l’inconsistente fragilità della sua difesa,<br />
sono state stigmatizzate dagli<br />
organi di Giustizia europei: residua<br />
ora l’ulteriore problema di rilievo<br />
anche costituzionale, per sospetta<br />
violazione del criterio e principio<br />
direttivo generale stabilito dall’art.<br />
2, lett. d) della legge-delega 19 febbraio<br />
1992, n. 142 - relativo alla<br />
mancata previsione di sanzione penale<br />
per l’inosservanza dell’art. 55,<br />
comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994,<br />
nel testo riformato: norma la cui<br />
violazione, esponendo a pericolo il<br />
bene della salute dei lavoratori, indefettibilmente<br />
necessita di essere<br />
presidiata da un idoneo regime sanzionatorio.<br />
l<br />
TABELLA 2<br />
Direttiva 90/270/CEE: verso un’adeguamento legislativo<br />
testo in esame alla Camera dei Deputati<br />
(legge Comunitaria 2002)<br />
(omissis)<br />
5. - Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori<br />
i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività<br />
svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi<br />
1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile<br />
utilizzare i dispositivi normali di correzione.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
Il giudice penale deve chiarire il fatto-reato in termini di assoluta certezza<br />
L’accertamento del nesso causale nei reati colposi:<br />
diri to e scienza sono sempre più vicine<br />
L’accertamento giuridico del nesso causale nei reati colposi riguarda ipotesi diverse attinenti all’attività<br />
medico-chirurgica, alle malattie professionali, alle alterazioni e ai disastri ambientali, al danno da<br />
prodotto e ha assistito ad uno sviluppo giurisprudenziale temporalmente assai significativo che ha<br />
dimostrato vieppiù come il diritto sia intimamente connesso agli sviluppi della scienza in generale e di<br />
quella medica in particolare. La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza dell’11 settembre 2002, n.<br />
30328, risolve il contrasto giurisprudenziale, sorto all’interno della quarta sezione, in tema dei reati<br />
omissivi impropri e definisce una serie di principi che riconoscono al giudice la libertà di giudizio in<br />
materie di assai difficile valutazione. Il testo integrale della sentenza è disponibile on-line all’indirizzo<br />
http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />
Cassazione penale, sez. unite, 11 settembre 2002, n. 30328<br />
Ritenuto in fatto<br />
1. Il Pretore di Napoli con sentenza del 28.4.1999<br />
dichiarava il dott. (...) colpevole del reato di omicidio<br />
colposo (per avere, in qualità di responsabile della XVI<br />
divisione di chirurgia dell’ospedale Cardarelli - dove<br />
era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 (...), dopo<br />
avere subito il 5 aprile intervento chirurgico d’urgenza<br />
per perforazione ileale, determinato l’insorgere di una<br />
sepsi addominale da “clostridium septicum” che cagionava<br />
il 22 aprile la morte del paziente) e, con le attenuanti<br />
generiche, lo condannava alla pena di mesi otto<br />
di reclusione, oltre il risarcimento del danno a favore<br />
della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, alla<br />
quale assegnava a titolo di provvisionale la somma di<br />
lire 70.000.000.<br />
Il giudice di primo grado, all’esito di un’attenta ricostruzione<br />
della storia clinica del (...), riteneva fondata l’ipotesi<br />
accusatoria, secondo cui l’imputato non aveva compiuto<br />
durante il periodo di ricovero del paziente una corretta<br />
diagnosi né praticato appropriate cure, omettendo per negligenza<br />
e imperizia di valutare i risultati degli esami<br />
ematologici, che avevano evidenziato una marcata neutropenia<br />
ed un grave stato di immunodeficienza, e di curare<br />
l’allarmante granulocitopenia con terapie mirate alla copertura<br />
degli anaerobia livello intestinale, autorizzando anzi<br />
l’ingiustificata dimissione del paziente giudicato “in via di<br />
INSERTO<br />
guarigione chirurgica”. Diagnosi e cura che, se doverosamente<br />
realizzate, sarebbero invece state, secondo i consulenti<br />
medico-legali e gli autorevoli pareri della letteratura<br />
scientifica in materia idonee ad evitare la progressiva evoluzione<br />
della patologia infettiva letale “con alto grado di<br />
probabilità logica o credibilità razionale”.<br />
(omissis)<br />
Considerato in diritto<br />
1. Il problema centrale del processo, sollevato sia dal<br />
ricorrente che dalla Sezione mittente, ha per oggetto<br />
l’esistenza del rapporto causale fra la condotta (prevalentemente<br />
omissiva) addebitata all’imputato e l’evento<br />
morte del paziente e, di conseguenza, la correttezza<br />
logico-giuridica della soluzione ad esso data dai giudici<br />
di merito.<br />
È stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite la<br />
controversa questione se «in tema di reato colposo omissivo<br />
improprio, la sussistenza del nesso di causalità fra<br />
condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo<br />
alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo,<br />
debba essere ricondotta all’accertamento<br />
che con il comportamento dovuto ed omesso l’evento<br />
sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità<br />
“vicino alla certezza”, e cioè in una percentuale di casi<br />
“quasi prossima a cento”, ovvero siano sufficienti, a tal<br />
X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
fine, soltanto “serie ed apprezzabili probabilità di successo”<br />
della condotta che avrebbe potuto impedire<br />
l’evento» (omissis)<br />
4. Nel prendere atto che nel caso in esame si viene in<br />
una fattispecie di causalità (prevalentemente) omissiva<br />
attinente all’attività medico-chinugica, e da porre in<br />
evidenza innanzi tutto l’essenza normativa del concetto<br />
di “omissione”, che postula una relazione con un modello<br />
alternativo di comportamento attivo, specifico e imposto<br />
dall’ordinamento.<br />
Il “reato omissivo impoprio” o “commissivo mediante<br />
omissione”, che è realizzato da chi viola gli speciali<br />
dove ricollegati alla posizione di garanzia non impedendo<br />
il verificarsi dell’evento, presenta una spiccata autonomia<br />
dogmatica, scaturendo esso dall’innesto della<br />
clausola generale di equivalenza causale stabilita dall’art.<br />
40, comma 2, cod. pen. sulle disposizioni di parte<br />
speciale che prevedono le ipotesi base di reato commissivo<br />
orientate verso la produzione di un evento lesivo,<br />
suscettivo così di essere convertite in corrispondenti<br />
ipotesi omissive: autonomia che, per l’effetto estensivo<br />
dell’area della punibilità, pone indubbi problemi di legalità<br />
e determinatezza della fattispecie criminosa.<br />
Ma la presenza nei reati omissivi impropri, accanto<br />
all’equivalente normativo della causalità, di un ulteriore,<br />
forte, nucleo normativo, relativo sia alla posizione di<br />
garanzia che agli specifici doveri di diligenza, la cui<br />
inosservanza fonda la colpa dell’agente, tende ad agevolare<br />
una prevaricazione di questi elementi rispetto all’ordinaria<br />
sequenza che deve muovere dalla spiegazione<br />
del nesso eziologico.<br />
Di talché, con particolare riferimento ai settori delle<br />
attività medico-chirurgiche, delle malattie professionali,<br />
delle alterazioni ambientali e del danno da prodotto,<br />
dall’erosione del paradigma causale nell’omissione, asseritamente<br />
motivata con l’incertezza costitutiva e con i<br />
profili altamente ipotetici della condizionalità, a fronte<br />
della pluralità e inconoscibilità dei fattori interagenti,<br />
trae alimento la teoria della “imputazione oggettiva<br />
dell’evento”.<br />
Questa è caratterizzata dal riferimento alla sufficiente<br />
efficacia esplicativa del fenomeno offerta dalla mera<br />
“possibilità” o anche da inadeguati efficienti di probabilità<br />
salvifica del comportamento doveroso, espressa in<br />
termini di “aumento - o mancata diminuzione - del<br />
rischio” di lesione del bene protetto o di diminuzione<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
delle chances di salvezza del medesimo bene (vita,<br />
incolumità fisica, salute, ambiente), di cui si esalta lo<br />
spessore primario e rilevante. Pure in assenza, cioè,<br />
dell’accertamento rigoroso che, qualora si fosse tenuta<br />
da parte dell’agente la condotta doverosa e diligente (ad<br />
esempio, in materia di responsabilità medica: diagnosi<br />
corretta, terapia adeguata e intervento tempestivo), il<br />
singolo evento di danno non si sarebbe verificato o si<br />
sarebbe comunque verificato, ma in epoca significativamente<br />
posteriore o con minore intemia lesiva.<br />
(omissis)<br />
9. In ordine al problema dell’accertamento del rapporto<br />
di causalità, con particolare riguardo alla categoria<br />
dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore<br />
dell’attività medico-chirurgica, devono essere pertanto<br />
enunciati, ai sensi dell’art. 173.3 n. att. c.p.p. i seguenti<br />
principi di diritto.<br />
a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla<br />
stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base<br />
di una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />
scientifica universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi<br />
come realizzata dal medico la condotta doverosa<br />
impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si<br />
sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in<br />
epoca significativamente posteriore o con minore intensità<br />
lesiva.<br />
b) Non è consentito dedurre automaticamente dal<br />
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />
la conferma, o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza<br />
del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne<br />
la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />
che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />
altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />
giustificata e processualmente certa la conclusione che<br />
la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />
necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevalo grado<br />
di credibilità razionale” o “probabilità logica”.<br />
c) L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />
del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />
causale, quindi, il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />
disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />
della condotta omissiva del medico rispetto ad altri<br />
fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo,<br />
comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata<br />
dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.<br />
(omissis)<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
COMMENTO<br />
di Giulio Benedetti, magistrato<br />
giuridico del<br />
nesso causale nei reati col-<br />
L’accertamento<br />
posi riguarda ipotesi diverse<br />
attinenti all’attività medico-chirurgica,<br />
alle malattie professionali,<br />
alle alterazioni e ai disastri ambientali,<br />
al danno da prodotto e ha assistito<br />
ad uno sviluppo giurisprudenziale<br />
temporalmente assai significativo<br />
che ha dimostrato vieppiù come il<br />
diritto sia intimamente connesso<br />
agli sviluppi della scienza in generale<br />
e di quella medica in particolare.<br />
Invero, la dottrina tradizionale<br />
ricollegava l’ambito della responsabilità<br />
medica professionale al disposto<br />
dell’art. 2236 c.c. che, inserito<br />
nella normativa disciplinante<br />
il rapporto obbligatorio causa giuridica<br />
delle professioni intellettuali,<br />
nel caso in cui «la prestazione implichi<br />
la soluzione di problemi tecnici<br />
di speciale difficoltà» limita la<br />
responsabilità del prestatore d’opera<br />
al dolo o alla colpa grave.<br />
Quindi, si affermava (Cass., sent.<br />
del 16 luglio 1984, n. 6650) che la<br />
valutazione del giudice in tema di<br />
responsabilità per delitto colposo<br />
nell’esercizio della professione medica<br />
doveva distinguere a seconda<br />
delle contestazioni mosse agli operatori<br />
medici del caso concreto.<br />
Infatti, la valutazione del giudice<br />
doveva essere “particolarmente larga”<br />
nel caso in cui fosse stata contestata<br />
l’imperizia che sarebbe stata<br />
particolarmente rilevante solo se<br />
avesse integrato la colpa grave prevista<br />
dall’art. 2236 c.c. Invece, nel<br />
caso in cui fosse stato contestato al<br />
medico l’addebito della colpa consistita<br />
nella negligenza, la valutazione<br />
del giudice avrebbe dovuto essere<br />
effettuata «secondo i criteri normali<br />
di comune applicazione». L’attenuazione<br />
della responsabilità ai soli<br />
casi soggettivi di dolo o colpa<br />
grave riguarda esclusivamente la<br />
prestazione in casi di particolare difficoltà<br />
tecnica. La colpa grave veni-<br />
INSERTO<br />
va ravvisata (Cass., sent. del 6 giugno<br />
1981, n. 5555, Cass., sent. n.<br />
1547/1982) sia nella disapplicazione<br />
a causa di errore inescusabile delle<br />
regole di arte medica previste per<br />
il caso concreto, sia nell’assoluta carenza<br />
di «abilità e perizia tecnica e<br />
diligenza che non debbono mai mancare<br />
in chi eserciti la professione<br />
sanitaria».<br />
Aggiungasi che la stessa sentenza<br />
opera una necessaria distinzione tra il<br />
grado di perizia che l’ordinamento<br />
giuridico può esigere dall’operato di<br />
un medico generico e da quello di<br />
uno specialista al quale «in considerazione<br />
della acquisita specializzazione,<br />
si deve richiedere con maggiore<br />
sverità l’uso della massima dirigenza<br />
e prudenza».<br />
La giurisprudenza (Cass., sent. dell’11<br />
aprile 1987, n. 4515) ha stabilito<br />
che l’esclusione della colpa professionale<br />
trova un necessario limite nella<br />
condotta del professionista allorquando<br />
la stessa appaia incompatibile<br />
«con il minimo di cultura e di esperienza<br />
che deve legittimamente pretendersi<br />
in colui che sia abilitato all’esercizio<br />
della professione medica».<br />
Da tale principio consegue che<br />
il giudizio deve riportarsi ex ante,<br />
ovvero al momento in cui il medico<br />
ebbe ad operare sul paziente al<br />
fine dell’apprezzamento anche del<br />
grado di sopravvivenza del paziente<br />
a seguito delle cure prestate.<br />
Detto giudizio probabilistico è stato<br />
previsto (Cass., sent. del 23 novembre<br />
1990, n. 15565) al fine di<br />
ricercare il nesso di causalità tra<br />
la condotta del medico e l’evento<br />
mortale: in tale caso al criterio<br />
della certezza sugli effetti della<br />
condotta può essere sostituito il<br />
criterio della probabilità di detti<br />
effetti e della idoneità a produrli.<br />
Perciò è stato affermato che sussiste<br />
il rapporto causale tra l’operato<br />
del medico e la morte del paziente<br />
anche quando l’opera del<br />
medico «se correttamente e tempestivamente<br />
intervenuta, avrebbe<br />
avuto non già la certezza, bensì<br />
soltanto serie ed apprezzabili possibilità<br />
di successo, tali che la vita<br />
del paziente sarebbe stata probabilmente<br />
salvata».<br />
Tale orientamento è stato confermato<br />
(Cass., sent. del 17 gennaio<br />
1992, n. 371) con una sentenza che<br />
ha avuto una certa eco sulla stampa<br />
nazionale che ha polemicamente divulgato<br />
l’istituzione della cosiddetta<br />
“giustizia a percentuale”. Il caso<br />
trattato consisteva in un omicidio<br />
colposo per tardiva diagnosi di infezione<br />
tetanica in una donna sottoposta<br />
a taglio cesareo.<br />
La Corte di Cassazione rigettò il<br />
ricorso della difesa degli imputati<br />
contro la sentenza di condanna che<br />
aveva ravvisato l’esistenza del nesso<br />
causale tra la condanna omissiva<br />
dei medici (che non avevano effettuato<br />
l’iniezione antitetanica nella<br />
partoriente) e la morte della donna,<br />
poiché ricorreva la probabilità del<br />
trenta per cento che un corretto e<br />
tempestivo intervento medico avrebbe<br />
comportato un esito positivo per<br />
la vita della paziente (la quale pertanto<br />
avrebbe avuto una possibilità<br />
di vita del trenta per cento in più nel<br />
caso di somministrazione dell’iniezione<br />
antitetanica).<br />
Inoltre, al fine di delineare la definizione<br />
di lesione penalmente rilevante<br />
nella chirurgia estetica, si é<br />
affermato (Cass., sent. del 9 dicembre<br />
1996 - ud. 14 novembre 1996,<br />
n. 10643) che il concetto clinico di<br />
malattia richiede il concorso del requisito<br />
essenziale di una riduzione<br />
apprezzabile di funzionalità, a cui<br />
può anche non corrispondere una<br />
lesione anatomica, e di quello di un<br />
fatto morboso in evoluzione, a breve<br />
o a lunga scadenza, verso un<br />
esito che potrà essere la guarigione<br />
perfetta, l’adattamento a nuove condizioni<br />
di vita oppure la morte. Per-<br />
XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
tanto non costituiscono una malattia,<br />
né integrano il concetto di lesioni<br />
penalmente rilevanti le alterazioni<br />
anatomiche alle quali non si accompagna<br />
una riduzione apprezzabile<br />
di funzionalità.<br />
Nel caso trattato i medici chirurghi<br />
erano stati imputati del delitto previsto<br />
e punito dall’articolo 590 c.p. e<br />
vennero assolti con la formula «perché<br />
il fatto non è previsto dalla legge<br />
come reato» nonostante la persona offesa<br />
avesse subito un intervento chirurgico<br />
al seno a cui era derivata<br />
l’asimmetricità delle mammelle e dei<br />
capezzoli. I giudici di appello avevano<br />
riconosciuto in tali conseguenze<br />
una lesione giuridicamente rilevante,<br />
poiché era avvenuta un’alterazione<br />
peggiorativa della preesistente condizione<br />
anatomica in cui tali asimmetrie<br />
non erano presenti, tuttavia avevano<br />
escluso che la stessa integrasse il concetto<br />
di malattia, valido penalmente,<br />
ed avevano ristretto la responsabilità<br />
dei medici chirurghi esclusivamente<br />
al risarcimento dei danni civili. La<br />
Corte di Cassazione concludeva la vicenda<br />
rilevando che anche laddove il<br />
danno lamentato avesse cagionato alla<br />
parte lesa l’indebolimento permanente<br />
della funzione estetica di una<br />
parte della cute, in ogni modo, l’evento<br />
era ugualmente penalmente irrilevante<br />
in quanto l’unico inestetismo<br />
cutaneo permanente di rilevanza penale<br />
è la lesione gravissima che riguarda<br />
il viso.<br />
Per quanto attiene il margine di<br />
discrezionalità del medico in ordine<br />
alla diagnosi ed alla terapia si<br />
osserva (Cass., sent. del 22 ottobre<br />
1998 - ud. 10 giugno 1998, n.<br />
11024) che il medesimo si riduce<br />
fino ad annullarsi allorquando le<br />
INSERTO<br />
manifestazioni della malattia sono<br />
così vistose e univoche, che il non<br />
rilevarle appaia incompatibile con<br />
il minimo di preparazione ed esperienza<br />
richiesto dalla specializzazione<br />
conseguita.<br />
Il caso riguardava un decesso, dovuto<br />
a un’erronea diagnosi formulata<br />
a un detenuto da parte di uno<br />
psichiatra convenzionato con l’istituto<br />
di pena e confermata più volte<br />
e a cui seguiva un’inadeguata terapia,<br />
nonostante l’esito degli accertamenti<br />
che avrebbero dovuto consigliare,<br />
invece, ipotesi di patologie<br />
diverse e un conseguente intervento<br />
chirurgico compiuto, peraltro tardivamente<br />
e, quindi, inutilmente ai fini<br />
della guarigione, che sarebbe sicuramente<br />
avvenuta qualora fosse<br />
stata formulata una tempestiva e corretta<br />
diagnosi.<br />
Invero, il medico (Cass., sent. del<br />
29 settembre 1999 - ud. 2 marzo<br />
1999, n. 11169) ha l’obbligo di intervenire<br />
con tutti i mezzi disponibili<br />
per salvare la vita e al salute della<br />
persona anche nei casi in cui il successo<br />
sia dubbio.<br />
L’ipotesi esaminata atteneva all’operato<br />
di un ostetrico che veniva<br />
ritenuto responsabile del decesso di<br />
un neonato, nato prematuro ed erroneamente<br />
ritenuto privo di vita, che,<br />
invece, secondo le risultanze peritali<br />
aveva non trascurabili possibilità<br />
di sopravvivenza qualora fosse stato<br />
adeguatamente soccorso.<br />
Il fondamento del rigore di tale pronuncia<br />
si fonda sul precedente orientamento<br />
giurisprudenziale (Cass., sent.<br />
del 7 giugno 1999 - ud. 11 gennaio<br />
1999, n. 7151) che nei reati colposi<br />
ravvisa il rapporto di causalità in<br />
quanto sia formato sulla base di rego-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
le giuridiche, non naturalistiche (ovvero<br />
le cosiddette leggi di copertura)<br />
volte a dimostrare che, al momento<br />
della condotta, si poteva oggettivamente<br />
ritenere l’evento che poi ne è<br />
scaturito quale conseguenza necessaria<br />
o probabile.<br />
In particolare, nei reati omissivi<br />
connessi ad una posizione di garanzia<br />
dell’agente, quale è quella del<br />
medico, occorre accertare se una determinata<br />
condotta, in realtà omessa,<br />
fosse ugualmente capace, nel caso<br />
concreto, di impedire l’evento<br />
non voluto.<br />
Per la Suprema Corte se l’azione<br />
comandata dovesse risultare, sulla<br />
base del ricordato giudizio di prognosi<br />
postuma, incapace di modificare<br />
il corso degli eventi, resta escluso<br />
il nesso di causalità.<br />
In applicazione di tale principio<br />
la Corte di Cassazione escludeva il<br />
nesso di causalità tra l’omessa effettuazione<br />
di attività diagnostica,<br />
la TAC e la morte del paziente<br />
poiché i giudici di merito avevano<br />
accertato che nel tempo necessario<br />
a predisporre tale indagine la malattia<br />
avrebbe avuto ugualmente esito<br />
letale.<br />
In ogni caso la giurisprudenza<br />
più recente [1] rileva che l’accertamento<br />
della colpa professionale<br />
deve essere effettuato sulla base<br />
non delle norme civilistiche sull’inadempimento<br />
nell’esecuzione<br />
del contratto, ma delle norme penali<br />
poiché la condotta colposa, la<br />
quale implica un giudizio di responsabilità<br />
penale, incide su beni<br />
primari, quali la vita o la salute<br />
delle persone e non su aspetti patrimoniali<br />
o economici [2] .<br />
Osservasi che (Cassazione civile,<br />
[1] Cass., sez. IV, sent. del 11 febbraio 1998 - ud. 29 settembre 1997, n. 1693, Pres. Nappi, Rel. Losapio, Imp. Azzini e altro, PM<br />
(Conf.) Galati, n. C.E.D. Cassazione 210351.<br />
[2] In materia di accertamento sulla responsabilità medica può citarsi la seguente recente dottrina:<br />
- Anello Nappi, Il medico tra responsabilità professionale e involuzione burocratica. La responsabilità penale, pubblicata in<br />
Cassazione Penale, vol. XLI, aprile 2001, pagg. 1351-1355, il quale rileva che gli orientamenti della giurisprudenza in tema di<br />
responsabilità penale del medico non sono sempre univoci e non riescono a costringere in confini rigidi ed assoluti l’ambito<br />
dell’illecito per cui l’autore conclude che si può ben dire che la professione sanitaria è attività rischiosa non solo per il<br />
paziente, ma anche per il medico;<br />
(segue)<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
sezione III, sentenza del 6 novembre<br />
2001, n. 13694) l’esclusione della responsabilità<br />
del medico in sede penale<br />
non impedisce che il fatto possa<br />
essere valutato ai fini disciplinari. La<br />
sentenza rileva che è invalida la decisione<br />
del collegio professionale che<br />
abbia omesso di giudicare un comportamento<br />
dell’incolpato ritenendo<br />
sottratto al suo sindacato e rimesso<br />
esclusivamente al giudice ordinario<br />
il potere di valutazione circa la veridicità<br />
o falsità delle dichiarazioni rese<br />
da un medico in sede di testimonianza<br />
penale. La dottrina penalistica<br />
[3] è concorde nel ritenere che l’interpretazione<br />
degli artt. 40 e 41 c.p.<br />
in tema di nesso causale tra la condotta<br />
(anche omissiva) dell’agente e<br />
l’evento, deve essere compiuta sulla<br />
base della teoria condizionalistica o<br />
dell’equivalenza delle cause. Invero,<br />
risentendo di tale dottrina la giurisprudenza<br />
più recente [4] ha affermato che<br />
il giudice penale deve accertare il fatto-reato<br />
in termini di assoluta certezza<br />
(e non operando più esclusivo riferimento<br />
a dati statistici o probabilistici)<br />
e deve, pertanto, giungere ad una<br />
ricostruzione logica e certa. In particolare,<br />
il giudice nei casi di causalità<br />
omissiva non può affermare l’esisten-<br />
INSERTO<br />
za del nesso causale sulla base di<br />
parametri consistenti nella probabilità<br />
statistica, ma deve, invece, ricorrere<br />
all’enunciazione di un giudizio di<br />
probabilità logica e caratterizzato da<br />
un’elevata credibilità razionale.<br />
La Cassazione a Sezioni Unite [5] ,<br />
con la sentenza in commento, ha risolto<br />
il contrasto giurisprudenziale sorto<br />
all’interno della quarta sezione in tema<br />
dei reati omissivi impropri enunciando<br />
i seguenti principi:<br />
- il nesso causale è ravvisato allorquando,<br />
a seguito dell’enunciazione<br />
di un giudizio controfattuale, operato<br />
in base ad una generalizzata regola<br />
d’esperienza o di una legge scientifica<br />
universale o statistica, il giudice<br />
accerti che, ipotizzata come realizzata<br />
dall’imputato la condotta doverosa impeditiva<br />
dell’evento, il medesimo non<br />
si sarebbe realizzato oppure si sarebbe<br />
verificato in un’epoca posteriore o<br />
con minore intensità lesiva;<br />
-la conferma dell’esistenza del nesso<br />
causale non può essere dimostrato<br />
automaticamente da una semplice<br />
enunciazione di probabilità statistica,<br />
ma il giudice deve accertare che la<br />
condotta omissiva dell’imputato sia stata<br />
condizione necessaria dell’evento lesivo<br />
con alto o elevato grado di credibi-<br />
lità razionale o di probabilità logica;<br />
- laddove nella ricostruzione del<br />
nesso causale ricorra un ragionevole<br />
dubbio circa il riscontro probatorio<br />
dell’efficacia condizionante della condotta<br />
omissiva del medico rispetto ad<br />
altri fatti interagenti nella produzione<br />
dell’evento, allora il giudice deve assolvere<br />
l’imputato.<br />
Occorre notare che la soluzione<br />
proposta risulta un temperamento accettabile<br />
del contrasto giurisprudenziale<br />
che oscillava, nel riconoscimento<br />
del nesso causale, ora esclusivamente<br />
su percentuali statistiche, oppure in<br />
termini (umanamente impossibili) di<br />
assoluta certezza. A tale proposito la<br />
sentenza della Cassazione propone ai<br />
predetti orientamenti estremi un quanto<br />
mai opportuno temperamento consistente<br />
nell’invovcazione da parte<br />
del giudice del principio del ragionevole<br />
dubbio quale elemento risolutore<br />
delle controversie.<br />
Tale istituto, proveniente dal common<br />
law, in definitiva riconosce al<br />
giudice la piena libertà di giudizio in<br />
materie di assai difficile valutazione e<br />
nelle quali nessun caso è uguale ad un<br />
altro e laddove, appunto, le generalizzazioni<br />
sono sempre da rifuggire in<br />
quanto assolutamente ingannevoli. l<br />
- Rocco Blaiotta, Sulla causalità nell’ambito delle professione medica. Una pronuncia di legittimità contro tendenza, pubblicata<br />
in Cassazione penale, vol. XLI, gennaio 2001, pagine 129-131 che conclude che la giurisprudenza dell’aumento del rischio può<br />
costituire una soluzione equilibrata sotto due condizioni: la prima è che essa non si riferisca alla professione medica in quanto<br />
tale, al fine di evitare la fondata critica di orientamenti discriminanti nell’ambito di un’attività particolarmente difficile sotto<br />
ogni aspetto; la seconda è che sia esplicitato che l’aumento del rischio che fonda l’imputazione oggettiva è quello significativo,<br />
importante e non trascurabile, al fine di evitare, nella confusione genera sentenze come quella cassata dalla Corte;<br />
- Cristina Colombo e Maurizio Parisi, Profili penalistici del rapporto medico - paziente, pubblicato in Rivista Penale, n. 11,<br />
novembre 2001, pagg. 877-884 in cui viene svolto un ampio e pregevole esame dell’intera materia e dove si afferma che è<br />
difficile inquadrare a priori il trattamento medico-chirurgico nello schema del delitto di lesioni o di omicidio poiché l’attività<br />
medico chirurgica tende proprio ad eliminare il danno alla salute del paziente. Invero per tali autori l’attività mediico-chirurgica<br />
è un’attività socialmente utile e pertanto la sua liceità non deriva dalla presenza di una o più scriminanti ma si valuta sul<br />
terreno della tipicità: l’azione socialmente adeguata è limite della configurabilità del fatto tipico;<br />
- Giovanni Canzio, Trattamenti terapeutici e responsabilità penale, pubblicato in Diritto penale e processo, giugno 2010, pagg.<br />
665-668 che esamina, in particolare, la tematica del consenso informato ed osserva che lo spazio ad esso destinato, pur essendo<br />
in rapporto direttamente proporzionale al maggiore o minore coefficiente di rischio della prestazione terapeutica, è<br />
inversamente proporzionale alla situazione critica di emergenza ed urgenza d’intervento sanitario, che impone il non rinviabile<br />
obbligo di agire, nonostante l’incapacità transitoria ad esprimere il consenso.<br />
[3] Federico Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975, pag. 297; Francesco Antolisei,<br />
Manuale di diritto penale, Milano, pag. 1982, pag. 198; Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, Diritto Penale parte generale ,<br />
Bologna 1990, pag. 106; Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova 1979, pag. 161.<br />
[4] Cass., sez. IV, sent. del 25 settembre 2001 - 16 novembre 2002, n. 1585, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric. Sgarbi e altro; Cass.,<br />
Sez. IV , sent. del 25 settembre 2001 - 13 febbraio 2002, n. 1652, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric. Covili e altri; Cass., sez. IV,<br />
sent. del 10 giugno 2002 - ud. 23 gennaio 2002, n. 22568, Pres. Coco, Est. Brusco, P.M. De Sandro (conf.), Ric. Orlando.<br />
[5] Cass., Sez. Unite Penali, sent. del 10 luglio 2002 - 11 settembre 2002, n. 30328, Pres. Marvulli, Rel. Canzio.<br />
XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
In presenza di macchine operatrici sorge l’obbligo di predisporre una protezione adeguata<br />
Non basta osservare le prescrizioni normative<br />
se la pericolosità intrinseca è ne la macchina operatrice<br />
La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affermato che «la responsabilità del datore di lavoro per<br />
l’infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla<br />
comune protezione del soggetto e non è esclusa per l’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni<br />
contenute in una norma o nella disciplina antinfortunistica, allorquando l’infortunio stesso sia derivato<br />
non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla norma o contro il quale erano dirette le prescrizioni<br />
tecniche in essa contenute, ma per l’intrinseca pericolosità della macchina operatrice». In presenza di<br />
macchine operatrici, quale è, ad esempio, la tranciatrice, particolarmente complesse e, quindi, «intrinsecamente<br />
pericolose», sorge per il datore di lavoro l’obbligo di predisporre una protezione adeguata<br />
anche attraverso l’adozione di misure di sicurezza più idonee e specifiche. Il testo integrale della<br />
sentenza è disponibile on-line all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Cassazione civile, sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7454<br />
Svolgimento del processo<br />
Con ricorso depositato il 18 gennaio 1996 (...) si<br />
rivolgeva al Pretore di Bassano del Grappa per ottenere<br />
il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente<br />
occorsogli il 14 marzo 1995 sul luogo di lavoro presso<br />
la (...) di Pove del Grappa.<br />
Esponeva che, mentre stava lavorando in qualità di<br />
operaio ad una troncatrice per accorciare la gamba in<br />
ferro di una rete metallica improvvisamente la manica<br />
del suo maglione si impigliava nella lama della troncatrice,<br />
così da subire il taglio dell’avambraccio destro<br />
con plurime lesioni muscolo-tendine e la frattura della<br />
diafasi radiale.<br />
Aggiungeva che, essendo la responsabilità dell’incidente<br />
da addebitarsi alla datrice di lavoro a causa della<br />
mancanza di adeguate protezioni alla macchina e, comunque,<br />
della violazione della normativa antinfortunistica<br />
aveva diritto al richiesto risarcimento del danno<br />
biologico e morale.<br />
Si costituiva la società convenuta contestando le<br />
avanzate pretese di cui chiedeva la reiezione.<br />
(omissis)<br />
Con sentenza del 16-26 ottobre 1998, l’adito Tribunale<br />
di Bassano del Grappa confermava la sentenza di<br />
primo grado, osservando che il lavoratore sia nell’immediatezza<br />
del fatto che nel ricorso introduttivo ed in sede<br />
di libero interrogatorio aveva dichiarato che la manica<br />
del maglione si era impigliata nella troncatrice mentre<br />
aveva abbassato la leva della lama con la mano sinistra<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
infilando il pezzo da tagliare con la destra; solo in un<br />
secondo momento, in sede di interpello formale, la<br />
versione dei fatti era mutata, sostenendosi che l’incidente<br />
si era verificato quando la leva era stata già abbassata<br />
con la mano destra e quindi rilasciata. Non essendo<br />
credibile - ad avviso del Tribunale - tale ultima versione<br />
dei fatti sia perché tardiva sia perché smentita dalla<br />
espletata istruttoria testimoniale, doveva ritenersi che<br />
l’incidente era avvenuto in un momento in cui la struttura<br />
di copertura della lama, onde consentire l’operazione<br />
di taglio, doveva essere necessariamente sollevata. Pertanto,<br />
anche a volere ritenere l’assenza o, comunque, la<br />
inidoneità della protezione a svolgere la sua funzione,<br />
tale situazione non aveva nulla a che vedere sotto il<br />
profilo eziologico con l’incidente occorso al (...).<br />
Né, d’altro canto, poteva essere addebitato alla datrice<br />
di lavoro l’uso di abbigliamento eventualmente improprio<br />
da parte del dipendente, essendo emerso dalle<br />
deposizioni assunte in primo grado che i grembiuli da<br />
indossare erano stati regolarmente forniti agli operai.<br />
(omissis)<br />
Motivi della decisione<br />
Pertanto - ad avviso del Tribunale -, poiché l’incidente<br />
si era verificato in un momento in cui la struttura di<br />
copertura della lama, onde consentire l’operazione di<br />
taglio, doveva essere necessariamente sollevata, nessuna<br />
responsabilità del sinistro poteva addebitarsi al datore<br />
di lavoro, il quale, peraltro, aveva anche fornito ai<br />
propri dipendenti i grembiuli da indossare durante il<br />
lavoro.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
Osserva il Collegio che come affermato da questa Corte<br />
- la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso ad<br />
un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa<br />
non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è<br />
esclusa per l’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni<br />
contenute in una norma o disciplina antinfortunistica<br />
(ad esempio, quelle di cui al D.P.R. n. 547/1955), allorquando<br />
l’infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi<br />
del pericolo previsto dalla norma medesima e contro<br />
il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute,<br />
ma per effetto della intrinseca pericolosità della macchina<br />
operatrice, per la quale sorge l’obbligo di predisporre<br />
adeguata protezione, ovvero della applicazione di più<br />
specifiche ed idonee misure di sicurezza (Cass., 14 luglio<br />
2001, n. 9601).<br />
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni<br />
sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazio-<br />
COMMENTO<br />
di Luigi Di Alberti, avvocato in Pescara<br />
Le tesi dei giudici di merito sono<br />
state ribaltate dalla Sezione Lavoro<br />
della Suprema Corte, la<br />
quale, accogliendo il ricorso proposto<br />
dal dipendente, ha affermato che<br />
«la responsabilità del datore di lavoro<br />
per l’infortunio occorso ad un<br />
proprio dipendente addetto ad una<br />
macchina pericolosa non si arresta<br />
alla comune protezione del soggetto<br />
e non è esclusa per l’avvenuta osservanza<br />
delle specifiche prescrizioni<br />
contenute in una norma o nella disciplina<br />
antinfortunistica, allorquando<br />
l’infortunio stesso sia derivato<br />
non già dal verificarsi del pericolo<br />
previsto dalla norma o contro il quale<br />
erano dirette le prescrizioni tecniche<br />
in essa contenute, ma per l’intrinseca<br />
pericolosità della macchina<br />
operatrice».<br />
Infatti, in presenza di macchine<br />
operatrici, quale è, ad esempio, la<br />
tranciatrice, particolarmente complesse<br />
e, quindi, «intrinsecamente<br />
pericolose», sorge per il datore di<br />
lavoro l’obbligo di predisporre una<br />
protezione adeguata anche attraverso<br />
l’adozione di misure di sicurezza<br />
più idonee e specifiche.<br />
Nel caso che ci occupa, la difesa<br />
del ricorrente aveva sostenuto che<br />
INSERTO<br />
l’azienda non aveva provato di aver<br />
adottato tutte le misure idonee e necessarie<br />
per evitare l’incidente ed in<br />
particolare di aver installato un sistema<br />
di protezione supplementare per<br />
isolare la ruota dentata della tranciatrice<br />
e di non aver “costretto” il dipendente<br />
ad indossare il grembiule.<br />
Sotto il profilo normativo, è noto<br />
che l’art. 2087 c.c., integrando<br />
le disposizioni in materia di prevenzione<br />
degli infortuni sui luoghi di<br />
lavoro previste dalle leggi speciali<br />
ed in particolare dal D.P.R. 27 aprile<br />
1955, n. 547, dal D.P.R 30 giugno<br />
1965, n. 1124 e dal D.Lgs. n.<br />
626/1994, impone al datore di lavoro<br />
l’adozione di misure necessarie<br />
a tutelare l’integrità fisica e la personalità<br />
morale dei prestatori di lavoro.<br />
Egli è quindi tenuto ad adottare<br />
tutte le misure di sicurezza di prevenzione<br />
previste dalla normativa<br />
antinfortunistica, ma, soprattutto, come<br />
ricorda la Suprema Corte, ha<br />
l’obbligo di accertare e di vigilare<br />
che i lavoratori facciano uso, in modo<br />
corretto, delle predette misure.<br />
Non basta, infatti, per esimere il<br />
datore di lavoro da responsabilità,<br />
fornire al prestatore di lavoro gli<br />
ni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non<br />
solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,<br />
ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza<br />
ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di<br />
lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al<br />
lavoratore quando ometta di adottare le idonee misure<br />
protettive, ovvero quando non accerti e vigili che di<br />
queste misure venga fatto effettivamente uso, non costituendo,<br />
in tal caso, un esimente per il datore di lavoro<br />
l’eventuale concorso di colpa del lavoratore; l’esonero<br />
totale del datore può aversi soltanto nell’ipotesi in cui il<br />
comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità,<br />
inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento<br />
lavorativo ed alle direttive ricevute, come<br />
pure dell’atipicità e dell’eccezionalità, così da porsi<br />
come causa esclusiva dell’evento. (ex plurimis, Cass.<br />
19 ottobre 1996, n. 7636)<br />
strumenti di protezione previsti ed<br />
impartirgli le opportune direttive.<br />
E ciò in quanto, precisa la Corte,<br />
«le norme dettate in tema di prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro, tese<br />
ad impedire l’insorgenza di situazioni<br />
pericolose, sono dirette a tutelare<br />
il lavoratore non soltanto dagli<br />
incidenti derivanti dalla sua disattenzione,<br />
ma anche da quelli ascrivibili<br />
ad imperizia, negligenza ed imprudenza<br />
dello stesso», in una parola<br />
a colpa del lavoratore. Pertanto,<br />
una condotta dell’infortunato così<br />
caratterizzata non assurge a causa<br />
sopravvenuta da sola sufficiente a<br />
determinare l’evento quando è comunque<br />
riconducibile all’area di rischio<br />
inerente all’attività svolta dal<br />
lavoratore e all’omissione di doverose<br />
misure antinfortunistiche da parte<br />
del datore di lavoro.<br />
Infatti, la responsabilità permane<br />
nella sua integralità anche se l’infortunio<br />
si verifica con concorso di<br />
colpa, anche prevalente, del lavoratore<br />
perché il datore di lavoro ha il<br />
dovere di proteggere l’incolumità<br />
del lavoratore nonostante la sua imprudenza<br />
o la sua negligenza.<br />
Sussiste, quindi un obbligo di<br />
controllare e di accertare che il lavo-<br />
XVI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
atore faccia un uso effettivo dei<br />
sistemi di protezione forniti dall’azienda,<br />
e di vigilare sul lavoratore<br />
affinché ottemperi in modo continuativo<br />
alle direttive impartite.<br />
Per l’imprenditore, sul quale incombe<br />
sempre l’onere di provare di<br />
aver fatto tutto il possibile per evitare<br />
il danno, l’esonero da responsabilità<br />
civile in caso di infortunio sul<br />
lavoro è soltanto una figura residuale<br />
atteso che, come ribadito dalla<br />
Corte nella pronuncia oggi in rassegna<br />
sulla scia di un consolidato<br />
orientamento, può configurarsi<br />
un’assenza di responsabilità soltanto<br />
nell’ipotesi in cui il comportamento<br />
del lavoratore «presenti i caratteri<br />
dell’abnormità, inopinabilità ed<br />
esorbitanza rispetto al procedimento<br />
lavorativo ed alle direttive ricevute,<br />
come pure dell’atipicità e dell’eccezionalità,<br />
così da porsi come causa<br />
esclusiva dell’evento».<br />
In queste ipotesi, oltre al caso di<br />
dolo del dipendente o di rischio elettivo<br />
generato da un’attività non<br />
avente rapporto con la specifica attività<br />
lavorativa, la condotta del dipendente<br />
interrompe il nesso causale<br />
e si pone come causa unica dell’evento<br />
lesivo.<br />
Eccezionale ed abnorme è stato,<br />
ad esempio, considerato dalla Suprema<br />
Corte in un’altra recentissima<br />
sentenza del 26 giugno 2002, n.<br />
9304, il comportamento di un lavoratore<br />
addetto alla movimentazione<br />
dei colli, il quale all’interno del magazzino<br />
aziendale effettuava per motivi<br />
ludici una corsa utilizzando i<br />
carrelli in modo non conforme alle<br />
norme di sicurezza. A causa dell’uso<br />
improprio, il carrello si era<br />
capovolto cagionando gravi lesioni<br />
al dipendente.<br />
Va poi certamente esclusa la responsabilità<br />
dell’imprenditore, ove<br />
risulti che quest’ultimo - cui l’art. 4<br />
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547<br />
non impone di vigilare continuamente<br />
l’esecuzione di attività caratterizzate<br />
da estrema semplicità, e affidate<br />
a operai altamente specializzati,<br />
con lunga esperienza di servizio e<br />
INSERTO<br />
dotati di un particolare grado di autonomia<br />
- abbia osservato tutte le<br />
misure anzidette e l’infortunio si sia<br />
verificato per esclusiva imprudenza<br />
del lavoratore infortunato, che abbia<br />
trasgredito le istruzioni e/o abbia comunque<br />
eseguito il lavoro affidatogli<br />
in modo difforme da quello prescritto<br />
in via generale.<br />
Al contrario, secondo i giudici della<br />
Suprema Corte, in presenza di macchine<br />
operatrici particolarmente complesse<br />
e quindi alta-<br />
mente pericolose,<br />
la sorveglianza da<br />
parte dell’imprenditore<br />
in ordine all’osservanza<br />
delle<br />
misure di sicurezza<br />
deve essere costante<br />
ed effettiva, al fine<br />
di prevenire in<br />
concreto eventuali<br />
infortuni e, in ogni<br />
caso, di far tempestivamente<br />
cessare<br />
eventuali condotte<br />
pericolose, negligenti<br />
o imprudenti,<br />
anche se omissive,<br />
da parte dei dipendenti.<br />
Deve però sottolinearsi che l’obbligo<br />
del datore stesso di vigilare<br />
affinché siano impediti atti o manovre<br />
rischiose del dipendente nello<br />
svolgimento del suo lavoro e di<br />
controllare l’osservanza da parte<br />
dello stesso delle norme di sicurezza<br />
e dei mezzi di protezione non<br />
comporta, in via assoluta, una continua<br />
vigilanza nell’esecuzione di<br />
ogni attività né il dovere di affiancare<br />
un preposto ad ogni lavoratore<br />
impegnato in mansioni richiedenti<br />
la prestazione di una sola persona,<br />
o di organizzare il lavoro in modo<br />
da moltiplicare verticalmente i controlli<br />
fra i dipendenti, richiedendosi<br />
solo una diligenza rapportata in<br />
concreto al lavoro da svolgere, e<br />
cioè alla ubicazione del medesimo,<br />
all’esperienza e specializzazione<br />
del lavoratore, alla sua autonomia,<br />
alla prevedibilità della sua condotta,<br />
alla normalità della tecnica di<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
lavorazione (Cassazione civile,<br />
sez. lav., 10 luglio 1996, n. 6282,<br />
Soc. Ligure strade c. Inail in Mass.<br />
giur. lav. 1997, 145 con nota di<br />
Lorusso).<br />
Sotto tale profilo, il suddetto dovere<br />
di vigilanza gravante sul datore<br />
di lavoro assume più intense connotazioni<br />
allorché il destinatario<br />
sia un lavoratore assunto con contratto<br />
di formazione e lavoro, atteso<br />
che tale contratto si caratterizza<br />
per una funzione<br />
sociale attribuita<br />
Secondo<br />
al datore di lavo-<br />
la Suprema Corte<br />
ro, rispetto al quale<br />
si realizza una<br />
in presenza di macchine sorta di affida-<br />
operatrici complesse mento del giovane<br />
esordiente nel<br />
e quindi altamente mondo del lavoro<br />
pericolose<br />
(Cass. civ., n.<br />
1687/98).<br />
la sorveglianza da parte Il dovere di<br />
dell’imprenditore sorveglianza del<br />
datore sui compi-<br />
deve essere costante<br />
ti affidati all’ap-<br />
ed effettiva<br />
prendista va, infatti,<br />
interpretato<br />
in maniera diversa<br />
a seconda delle circostanze di<br />
età, di anzianità ed esperienza di<br />
lavoro specifica dell’apprendista,<br />
del tipo di lavoro affidatogli, cosicché<br />
per escludere la responsabilità<br />
del datore di lavoro è necessario<br />
accertare che, nel momento in cui<br />
l’apprendista si accinge ad un lavoro<br />
che, per le circostanze soggettive<br />
ed oggettive in cui deve svolgersi,<br />
deve considerarsi pericoloso,<br />
l’imprenditore possa avere raggiunto<br />
la ragionevole certezza che, per i<br />
controlli predisposti, gli insegnamenti<br />
impartiti, l’esperienza acquisita,<br />
l’apprendista medesimo abbia<br />
ben compreso le ragioni del pericolo<br />
ed i mezzi per evitarlo, o abbia<br />
avuto la possibilità di esserne tempestivamente<br />
avvertito mediante<br />
un’assidua vigilanza in corso d’opera,<br />
ove un’insufficiente previa istruzione<br />
ed il grado della sua inesperienza<br />
lo abbia richiesto (Cass. civ.<br />
n. 5135/78). l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XVII
È il primo intervento della Corte Suprema alla luce della legge n. 443/2001 (“legge Obiettivo”)<br />
Su le te re e rocce da scavo<br />
si pronuncia anche la Cassazione<br />
La legge n. 443/2001 (cosiddetta “legge Obiettivo” o “legge Lunardi”) esclude, a determinate condizioni, dal<br />
regime dei rifiuti, le terre e rocce da scavo. Non possono però considerarsi tali i “materiali di demolizione”,<br />
che devono essere considerati rifiuti a tutti gli effetti. È questo il senso della sentenza della Cassazione<br />
penale, sezione III, 12 luglio 2002, n. 26611, con la quale è stato respinto il ricorso del legale rappresentante<br />
di una ditta, reo di aver effettuato, senza l’apposita autorizzazione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali<br />
non pericolosi prodotti da terzi (nella fattispecie «rifiuti misti di demolizione e costruzione, cod. CER 17071»)<br />
allo scopo di utilizzo come riempimento per innalzare la quota di campagna del fondo rispetto alla strada e<br />
realizzarvi una costruzione. La pronuncia offre anche i pretesto per analizzare l’evoluzione italiana della<br />
vexata quaestio legata, appunto, alle terre e rocceda scavo.<br />
Corte di Cassazione, sez. III pen., 12 luglio 2002, n. 26611, RGN 21645/01<br />
Inquinamento - Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (D.Lgs. n. 22/1997)<br />
Esclusione delle terre e rocce da scavo, a determinate condizioni, dalla normativa<br />
sui rifiuti (legge n. 443/2001) - Impossibilità di considerare tali anche i residui di demolizione<br />
(omissis)<br />
RIFIUTI<br />
Giurisprudenza<br />
Fatto e diritto<br />
R.R., nella sua qualità di legale rappresentante della<br />
ditta A.C. S.r.l. corrente in San Giovanni Ilarione, veniva<br />
dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 52,<br />
primo comma, D.Lgvo. 22/97 dal Tribunale di Verona,<br />
Sezione distaccata di Soave e condannato con sentenza<br />
del 9/2/2001 alla pena di 10 milioni di ammenda.<br />
Riteneva il Tribunale che il R. aveva svolto senza<br />
autorizzazione attività di trasporto e smaltimento di<br />
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (rifiuti<br />
misti di demolizione e costruzione, cod. CER 17071)<br />
impiegandoli su un suo terreno a scopo di riempimento<br />
per innalzare la quota di campagna del fondo rispetto<br />
alla strada e realizzare ivi una costruzione.<br />
Contro questa sentenza l’imputato ha proposto ricorso<br />
per cassazione deducendo violazione di legge ed erronea<br />
motivazione per non aver commesso il fatto (addebitabile<br />
ad ignoti) e perché il materiale trasportato sul posto<br />
non costituiva rifiuto essendo destinato al riutilizzo.<br />
Lamenta inoltre erronea determinazione della pena.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Nel caso in esame, con apprezzamento incensurabile, in<br />
sede di legittimità, è emerso un dato di fatto certo, ammesso<br />
dallo stesso imputato: il trasporto e l’impiego di materiali<br />
di demolizioni di terzi per una finalità di riempimento.<br />
La circostanza - peraltro non provata - che terzi<br />
ignoti abbiano abbandonato limitati cumuli di rifiuti<br />
nello stesso luogo non incide sulla sostanza del dato<br />
INSERTO<br />
sopra indicato, anzi aggrava la responsabilità del R.,<br />
proprietario dell’area, per omesso controllo ed anche<br />
per aver mescolato tali rifiuti spianandoli ed interrandoli<br />
insieme con quelli trasportati di propria iniziativa.<br />
La nuova legge n. 443, dicembre 2001, esclude che<br />
le “rocce di scavo” siano rifiuti, ma non consente una<br />
estensione anche ai “materiali di demolizione” data la<br />
specificità della categoria del codice dei rifiuti.<br />
Certamente l’imputato avrebbe potuto invocare la<br />
normativa per la parte che consente il riutilizzo sia<br />
dando comunicazione preventiva alla P.A., sia destinando<br />
in modo oggettivo ed univoco i residui di costruzione<br />
all’interro senza pericoli per l’ambiente. Ma di ciò<br />
non vi è prova negli atti, secondo l’incensurabile valutazione<br />
dei giudici di merito.<br />
Quanto alla misura della pena, peraltro non eccessiva,<br />
la sentenza impugnata fa leva sull’elemento soggettivo<br />
della piena consapevolezza, in quanto “imprenditore” del<br />
settore e sull’abbandono di rilevanti rifiuti a diretto contatto<br />
col terreno senza alcuna precauzione mirata ad impedire<br />
l’assorbimento nel circolo ecologico, ossia un criterio<br />
oggettivo della natura e rilevanza dell’illecito.<br />
Le altre osservazioni sono ultronee e sbagliate in<br />
quanto l’opposizione ad un decreto penale rientra nella<br />
facoltà dell’imputato e non può costituire indice di<br />
“pessima condotta processuale”.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al<br />
pagamento<br />
XVIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
COMMENTO<br />
La sentenza della Corte di Cassazione<br />
12 luglio 2002, n. 26611,<br />
costituisce il primo pronunciamento<br />
della Cassazione penale sulla<br />
controversa questione delle “terre e<br />
rocce da scavo”, che la legge n.<br />
443/2001 [1] (la cosiddetta “legge Lunardi”)<br />
ha escluso, a determinate condizioni,<br />
dal regime dei rifiuti.<br />
La Suprema Corte chiarisce come<br />
le disposizioni della legge suddetta<br />
non possano essere utilizzate al fine<br />
di escludere i residui di demolizione<br />
dall’ambito di applicazione della disciplina<br />
dei rifiuti. Si tratta, infatti, -<br />
precisa la Corte - di scarti espressamente<br />
citati anche nel nuovo catalogo<br />
europeo dei rifiuti.<br />
La sentenza della Cassazione fornisce,<br />
tuttavia, lo spunto per riepilogare<br />
la controversa questione relativa<br />
alle (vere e proprie) terre e rocce da<br />
scavo e alle condizioni in presenza<br />
delle quali esse possono fuoriuscire<br />
dalla disciplina dei rifiuti.<br />
La questione<br />
“terre e rocce da scavo”<br />
L’art. 8, comma 2, lettera c),<br />
D.Lgs. n. 22/1997, nella sua prima<br />
versione, escluse dall’ambito di applicazione<br />
del decreto i materiali non<br />
pericolosi che derivavano dall’attività<br />
di scavo, mentre l’art. 7, comma 3,<br />
classificava come “speciali” i rifiuti<br />
pericolosi che derivavano da tale attività.<br />
Peraltro, anche a seguito delle os-<br />
INSERTO<br />
servazioni formulate dalla Commissione<br />
CE, con l’art. 1, D.Lgs. 8 novembre<br />
1997, n. 389 [2] , fu eliminata<br />
l’esclusione di cui all’art. 8 comma<br />
2, lettera c), con la conseguenza che<br />
anche i materiali inerti non pericolosi<br />
presero, a tutti gli effetti, a essere<br />
qualificati come rifiuti.<br />
La nuova sottoposizione di questi<br />
materiali alle disposizioni di cui al<br />
“decreto Ronchi” fu puntualmente<br />
sottolineata anche dalla Corte di Cassazione,<br />
sezione III penale, nella sentenza<br />
13 giugno 2000 (ric. Sassi).<br />
Poco tempo dopo la decisione della<br />
Corte, intervenne sul tema anche il<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> con la circolare<br />
28 luglio 2000, n.<br />
UL/200/10103 [3] , che tentò di promuovere<br />
un’interpretazione tale da<br />
limitare, in qualche modo, l’applicabilità<br />
del D.Lgs. n. 22/1997 ai materiali<br />
in questione. Il principale punto<br />
debole della disposizione ministeriale<br />
consisteva proprio nel tipo di fonte<br />
normativa adottato; come è noto, infatti,<br />
le circolari amministrative non<br />
sono fonti di diritto.<br />
Il permanere dell’incertezza sulla<br />
questione indusse il Legislatore a intervenire<br />
con la legge 23 marzo 2001, n.<br />
93 [4] , che modificò, ancora una volta,<br />
l’art. 8, D.Lgs. n. 22/1997, introducendo<br />
due nuove esclusioni:<br />
l lettera f-bis: «le terre e rocce da<br />
scavo destinate all’effettivo utilizzo<br />
per reinterri, riempimenti, rilevati e<br />
macinati, con esclusione di materiali<br />
RIFIUTI<br />
Commento<br />
di Luciano Butti, avvocato in Verona, docente di diritto dell’ambiente - Università di Padova<br />
provenienti da siti inquinati e da bonifiche<br />
con concentrazioni di inquinanti<br />
superiore ai limiti di accettabilità stabiliti<br />
dalle norme vigenti»;<br />
l lettera f-ter: «i materiali vegetali<br />
non contaminati da inquinanti in misura<br />
superiore ai limiti stabiliti dal decreto<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 25 ottobre<br />
1999, n. 471, provenienti da alvei<br />
di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale<br />
come prodotto».<br />
Alla luce di queste nuove disposizioni,<br />
l’esclusione delle terre da scavo<br />
dalla disciplina sui rifiuti risultò<br />
essere soggetta a due condizioni:<br />
l la destinazione ad un effettivo riutilizzo;<br />
l la non provenienza da siti inquinati<br />
e da bonifiche con concentrazioni<br />
di inquinanti superiori ai limiti di cui<br />
al D.M. n. 471/1999 [5] .<br />
Soltanto apparentemente la questione<br />
potè dirsi risolta, giacché:<br />
l non era chiaro quali limiti di contaminazione<br />
fossero rilevanti (quelli<br />
per aree industriali o quelli per aree<br />
residenziali?);<br />
l l’esclusione introdotta dalla legge<br />
n. 93/2001 avrebbe potuto operare<br />
(come previsto espressamente dall’art.<br />
8, “decreto Ronchi”) solo laddove<br />
i materiali elencati nella norma<br />
fossero stati sottoposti a «specifiche<br />
disposizioni di legge» che, con riferimento<br />
alle terre e rocce da scavo,<br />
non esistevano (ancora).<br />
La legislazione specifica di settore<br />
- per rendere effettiva l’esclusione<br />
[1] Si vedano il n. 4 e, soprattutto, il n. 13/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> a pag. 80.<br />
[2] «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e<br />
di rifiuti di imballaggio» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 1997, n. 261).<br />
[3] «Applicabilità del D.Lgs. 22/97 alle terre e rocce da scavo».<br />
[4] «Disposizioni in campo ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79). È il collegato ambientale alla Finanziaria<br />
2001. Si vedano i nn. 11-12/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, con particolare riferimento a P. Ficco, Terre di scavo: un errore<br />
sistematico della nuova legge le lascia tra i rifiuti, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 12/2001, pag. 18.<br />
[5] «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti<br />
inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni» (in<br />
S.O. n. 218 alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293). Si vedano i nn. 2/2000 (testo e commento), 5/2001 (bilancio<br />
del primo anno) nonché il Supplemento n. 6/2002 (bilancio a distanza di due anni) di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIX
RIFIUTI<br />
Commento<br />
di cui all’art. 8 - intervenne qualche<br />
mese dopo con la legge 21 dicembre<br />
2001, n. 443, che fornì l’interpretazione<br />
dell’art. 8, lettera f-bis nei termini<br />
che seguono:<br />
«17. Il comma 3, lettera b), dell’articolo<br />
7 ed il comma 1, lettera f-bis)<br />
dell’articolo 8 del decreto legislativo<br />
n. 22 del 1997, si interpretano nel senso<br />
che le terre e rocce da scavo, anche<br />
di gallerie, non costituiscono rifiuti e<br />
sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione<br />
del medesimo decreto legislativo,<br />
anche quando contaminate, durante<br />
il ciclo produttivo, da sostanze<br />
inquinanti derivanti dalle attività di<br />
escavazione, perforazione e costruzione,<br />
sempreché la composizione media<br />
dell’intera massa non presenti una concentrazione<br />
di inquinanti superiore ai<br />
limiti massimi previsti dalle norme vigenti.<br />
18. Il rispetto dei limiti di cui al<br />
comma 17 è verificato mediante accertamenti<br />
sui siti di destinazione dei<br />
materiali da scavo. I limiti massimi<br />
accettabili sono individuati dall’allegato<br />
1, tabella 1, colonna B, del decreto<br />
del Ministro dell’ambiente 25<br />
ottobre 1999, n. 471, e successive<br />
modificazioni, salvo che la destinazione<br />
urbanistica del sito non richieda<br />
un limite inferiore.<br />
19. Per i materiali di cui al comma<br />
17 si intende per effettivo utilizzo per<br />
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati<br />
anche la destinazione a differenti<br />
cicli di produzione industriale, ivi incluso<br />
il riempimento delle cave coltivate,<br />
nonché la ricollocazione in altro sito,<br />
a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità<br />
amministrativa competente, a<br />
condizione che siano rispettati i limiti<br />
di cui al comma 18 e la ricollocazione<br />
sia effettuata secondo modalità di rimodellazione<br />
ambientale del territorio interessato».<br />
L’interpretazione di queste disposizioni<br />
non è purtroppo univoca; anzi,<br />
INSERTO<br />
come mostrato oltre, opinioni fra loro<br />
assai diverse e contrastanti sono state<br />
sino a questo momento avanzate. Aderendo<br />
a una prima, restrittiva, interpretazione,<br />
infatti, l’agevolazione contenuta<br />
nella legge n. 443/2001 andrebbe<br />
riferita unicamente alla contaminazione<br />
consistente in «sostanze inquinanti<br />
derivanti dalle attività di escavazione,<br />
perforazione e costruzione» [6] . Secondo<br />
questo orientamento, soltanto per<br />
queste sostanze inquinanti sarebbe applicabile<br />
l’agevolazione consistente<br />
nella possibilità di valutare la concentrazione<br />
di inquinanti sulla base della<br />
«media dell’intera massa».<br />
Per contro, un’interpretazione più<br />
larga e diversa da quella restrittiva<br />
appena esposta, riferisce l’esenzione<br />
dal regime dei rifiuti a tutte le “terre<br />
e rocce da scavo” - qualunque sia la<br />
fonte della contaminazione - purché<br />
naturalmente ricorrano tutti i presupposti<br />
richiesti dalla legge n.<br />
443/2001.<br />
Sulla base di questa diversa interpretazione,<br />
l’esenzione delle “terre e<br />
rocce da scavo” dal regime dei rifiuti<br />
opera, in sintesi, alle seguenti condizioni:<br />
l mancato superamento dei limiti di<br />
accettabilità di cui all’Allegato 1, Tabella<br />
1, Colonna B, D.M. n.<br />
471/1999 («limiti per aree industriali»),<br />
salvo che la destinazione urbanistica<br />
del sito non richieda un limite<br />
inferiore;<br />
l necessità di tener conto, nella valutazione<br />
riguardante il rispetto dei predetti<br />
limiti, della composizione media<br />
dell’intera massa, con i problemi<br />
interpretativi che ne conseguono, legati<br />
tanto alle tecniche per il calcolo<br />
di questa “media”, quanto all’individuazione<br />
della “massa” di terreno di<br />
riferimento (a quest’ultimo riguardo,<br />
la tesi dottrinaria più autorevole ritiene<br />
che debba farsi riferimento al solo<br />
prodotto dell’attività di scavo nel si-<br />
to originario, piuttosto che a questo<br />
prodotto, oltre al materiale eventualmente<br />
già presente nel sito di destinazione);<br />
l destinazione all’effettivo riutilizzo<br />
per reinterri, riempimenti, rilevati<br />
e macinati, ivi compresa la destinazione<br />
a differenti cicli di produzione<br />
industriale, nonché il riempimento<br />
delle cave coltivate, o anche la mera<br />
ricollocazione in altro sito, a condizione<br />
che:<br />
- l’attività di riutilizzo sia autorizzata,<br />
a qualsiasi titolo, dall’autorità<br />
amministrativa competente;<br />
- la ricollocazione sia effettuata<br />
secondo modalità di rimodellazione<br />
ambientale del territorio interessato.<br />
Verifica<br />
della contaminazione<br />
Resta, in ogni caso, da chiarire<br />
dove e come debba avvenire la verifica<br />
della contaminazione sulle terre<br />
scavate:<br />
l quanto al “dove” debba avvenire,<br />
vi è chi sostiene che la verifica dei<br />
limiti (calcolata sulla composizione<br />
media dell’intera massa) andrebbe<br />
compiuta sul sito dove i materiali<br />
sono stati ricollocati; altri Autori ritengono,<br />
invece, - e la tesi sembra<br />
condivisibile - che la verifica della<br />
composizione media vada comunque<br />
in primo luogo effettuata - per buon<br />
senso e per un generico obbligo di<br />
cautela - (anche) sul materiale scavato.<br />
Precisa, peraltro, il comma 18,<br />
art. 1, legge “Lunardi”, che «il rispetto<br />
dei limiti di cui al comma 17 è<br />
verificato mediante accertamenti sui<br />
siti di destinazioni dei materiali di<br />
scavo». Ciò comporta esclusivamente<br />
la necessità di ripetere nel sito di<br />
destinazione l’accertamento sul rispetto<br />
dei limiti;<br />
l quanto al “come” la verifica sull’intera<br />
massa debba avvenire, secondo<br />
la dottrina [7] un «utile riferimento<br />
[6] È noto che l’attività di scavo può essere - in talune circostanze - fonte di inquinamento. Si pensi, ad esempio, agli oli usati per<br />
raffreddare le trivelle.<br />
[7] Si veda P. Fimiani, Mancata contaminazione ed effettivo riutilizzo: in questi casi le terre da scavo non sono rifiuti, in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 4/2002, pag. 74.<br />
XX www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
per la determinazione della composizione<br />
media» può venire dal paragrafo<br />
6.1, deliberazione del comitato interministeriale<br />
27 luglio 1984 «Disposizioni<br />
per la prima applicazione<br />
dell’art. 4 del D.P.R. n. 915/1982»),<br />
ancora applicabile sulla base dell’art.<br />
57, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997. La<br />
citata disposizione suggerisce che<br />
«in un appezzamento possibilmente<br />
omogeneo» si ricavi il campione medio<br />
«scegliendo per ogni superficie<br />
(non più di un ettaro) cinque punti<br />
secondo due diagonali ed il loro punto<br />
di intersezione, e si preleva circa<br />
un Kg di terra nello strato arabile<br />
(0-30 cm) dalla parte centrale (circa<br />
15 cm), con esclusione del cotico e<br />
di eventuali pietre grossolane. Si riuniscono<br />
i cinque campioni mescolandoli<br />
e prelevando poi un campione<br />
medio di circa 2 Kg». Inoltre, il campionamento<br />
deve essere effettuato<br />
INSERTO<br />
nel pieno rispetto delle seguenti norme,<br />
ovunque pertinenti:<br />
- quaderni Istituto ricerca sulle<br />
acque, 64, Metodi analitici per i fanghi.<br />
Vol. 3. Parametri chimico-fisici.<br />
Appendice I Campionamento (nel seguito<br />
«IRSA 1985»);<br />
- norma UNI 10802:1999 «Rifiuti<br />
liquidi, granulari, pastosi e fanghi.<br />
Campionamento manuale e preparazione<br />
ed analisi degli eluati» (nel seguito:<br />
«ISO 10802»);<br />
Il campionamento deve perciò, fra<br />
l’altro, essere effettuato «sotto la direzione<br />
di chi ha la responsabilità dell’intero<br />
procedimento analitico» (IRSA<br />
1985, paragrafo 1) e redigendone apposito<br />
e dettagliato verbale (IRSA 1985,<br />
paragrafo 7), nel quale dare conto di<br />
tutte le cautele adottate al fine di garantirne<br />
la rappresentatività (IRSA 1985,<br />
paragrafi 2, 3.1, 3.2.2.3, 4; ISO 10802,<br />
paragrafo 4 - relativo al «Piano di cam-<br />
RIFIUTI<br />
Commento<br />
pionamento» - nonché il paragrafo specifico<br />
pertinente in relazione alle condizioni<br />
fisiche del materiale in questione).<br />
Conclusioni<br />
Le argomentazioni e conclusioni<br />
esposte sulla questione delle terre e<br />
rocce da scavo si basano sull’interpretazione<br />
e applicazione della più<br />
recente legislazione italiana sulla materia<br />
(legge n. 443/2001).<br />
Non può nascondersi che alcuni<br />
aspetti della predetta disciplina potrebbero<br />
sollevare dubbi di conformità<br />
alla normativa europea, ovvero<br />
(ma più difficilmente) dubbi di legittimità<br />
costituzionale.<br />
Nel caso dovessero intervenire pronunciamenti<br />
della Corte di Giustizia<br />
delle Comunità europee ovvero della<br />
Corte costituzionale, la questione dovrà,<br />
ovviamente, essere riesaminata. l<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXI
SUOLO<br />
Giurisprudenza<br />
La sentenza del Tribunale penale di Milano si allinea ad altre decisioni della Cassazione<br />
La rilevanza patrimoniale de la bonifica<br />
si lega a la definizione di tru fa ambientale<br />
La giurisprudenza da tempo distingue il bene giuridico tutelato, rispettivamente, dal reato di truffa (ex<br />
art. 640 c.p.) piuttosto che dal reato di gestione dei rifiuti non autorizzata o di deposito incontrollato o,<br />
ancora, di discarica non autorizzata (espressi nel “decreto Ronchi”). Una cosa è, infatti, tutelare il<br />
patrimonio dei cittadini, un’altra è proteggere il bene diffuso per definizione, quale l’ambiente. In<br />
questo senso, rileva sentenza della decima sezione del Tribunale penale di Milano 20 maggio 2002, che<br />
afferma nettamente la natura finanziaria dell’obbligazione risarcitoria del danno patrimoniale, elemento<br />
oggettivo del reato di truffa nel diritto penale ambientale. La pronuncia muove dalla constatazione<br />
che anche i reati previsti dal D.Lgs. n. 22/1997, oltre a tutelare l’ambiente, rivestono, parimenti, aspetti<br />
di notevole rilevanza economica, in quanto l’aggressione dell’ecosistema, a causa del suo carattere di<br />
rottura dell’insostituibile scenario della vita degli uomini e degli animali, rende assolutamente indifferibile<br />
il ristoro dell’originario contesto violato. La sentenza in commento appare, inoltre, in sintonia con<br />
altre pronunce della Corte di Cassazione che costituiscono significative tappe per l’elaborazione di<br />
criteri interpretativi univoci della nuova normativa dei rifiuti di origine comunitaria.<br />
Tribunale penale di Milano, sez. X, 20 maggio 2002 (ud. 10 aprile 2002)<br />
(Omissis)<br />
In altri termini, deve senz’altro essere affermata la<br />
patrimonialità dell’obbligazione risarcitoria del danno<br />
patrimoniale, come con forza emerge dalla specifica<br />
normativa di cui al D.Lgs. n. 22/97 e dai decreti<br />
ministeriali successivamente emessi: come in parte si<br />
è già visto, l’art. 17, D.Lgs. n. 22/97 impone a chiunque<br />
cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento<br />
dei limiti di accettabilità della contaminazione<br />
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee,<br />
ovvero determini un pericolo concreto ed attuale<br />
di superamento dei limiti medesimi, l’obbligo di «procedere<br />
a proprie spese agli interventi di messa in<br />
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle<br />
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il<br />
pericolo di inquinamento», stabilendo al comma 9 che<br />
«qualora i responsabili non provvedano ovvero non<br />
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,<br />
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati<br />
d’ufficio dal Comune territorialmente competente e<br />
ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale<br />
anche di altri enti pubblici».<br />
La patrimonialità dell’obbligazione risarcitoria è<br />
chiaramente evidenziata:<br />
l dal comma 9 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, che stabilisce<br />
che «al fine di anticipare le somme per i predetti<br />
INSERTO<br />
interventi le Regioni possono istituire appositi fondi<br />
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;<br />
l dal comma 10 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, a mente<br />
del quale «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica<br />
e di ripristino ambientale costituiscono onere reale<br />
sulle aree inquinate», la patrimonialità del danno è<br />
evidenziata, addirittura, dalla previsione secondo cui<br />
detto onere deve essere indicato nel certificato di destinazione<br />
urbanistica, ossia nel documento contenente<br />
«le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata»,<br />
che ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 47/85<br />
deve accompagnare, a pena di nullità e, in sua mancanza,<br />
di non trascrivibilità, «gli atti tra vivi, sia in forma<br />
pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento<br />
o costituzione o scioglimento della comunione<br />
di diritti reali relativi a terreni»;<br />
l dal comma 11 dell’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, a mente<br />
del quale «le spese sostenute per la messa in sicurezza,<br />
la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate...<br />
sono assistite da privilegio speciale immobiliare<br />
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art.<br />
2748, secondo comma, del codice civile», oltre che «da<br />
privilegio generale immobiliare», con l’ulteriore clausola<br />
secondo cui detto privilegio si può esercitare «anche<br />
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile».<br />
La norma ha giustamente registrato favorevoli com-<br />
XXII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
menti, essendosi considerato che la stessa dovrebbe<br />
dirimere ogni dubbio in ordine alle difficoltà economiche<br />
per intervenire sui siti inquinati, in quanto costituisce<br />
mezzo certamente valido ed oggettivamente certo<br />
per garantire alle pubbliche amministrazioni una copertura<br />
economica sufficiente a riparazione del danno sofferto<br />
in ordine alle procedure di ufficio che si prevede<br />
vengano adottate qualora i privati non adempiano.<br />
Riscontra la patrimonialità dell’obbligazione e la diretta<br />
ed immediata conseguenza del danno rispetto alla<br />
condotta dell’agente, ancora, l’osservazione secondo<br />
cui le pubbliche amministrazioni subiscono un danno<br />
passivo dall’attività omissiva di detto soggetto sia in<br />
fase primaria, e cioè quando il sito viene sottoposto al<br />
trauma inquinante, sia nel momento successivo, quando<br />
dopo l’obbligo di rimessione in pristino dello stato dei<br />
luoghi detta attività coscientemente non viene esercitata.<br />
Siffatte disposizioni hanno ricevuto una forte evoluzione<br />
a seguito del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471,<br />
avente ad oggetto il regolamento recante criteri, procedure<br />
e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e<br />
il ripristino ambientale dei siti inquinati. È impossibile,<br />
in questa sede, ripercorrere la minuziosa e precisa disciplina<br />
degli interventi dovuti, se non per considerare per<br />
un verso che la normativa concerne anche i siti potenzialmente<br />
inquinati (quelli, cioè, nei quali «a causa di<br />
specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste<br />
la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle<br />
acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti<br />
sostanze contaminanti in concentrazioni tali da<br />
determinare un pericolo per la salute pubblica o per<br />
l’ambiente naturale o costruito») e per altro verso che<br />
la patrimonialità dell’obbligazione discende anche dall’ampiezza<br />
delle operazioni che, secondo la fonte normativa<br />
in esame, attengono alla messa in sicurezza, alla<br />
bonifica ed al ripristino ambientale. Ed infatti, la messa<br />
in sicurezza d’emergenza, comprende «ogni intervento<br />
necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti,<br />
contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il<br />
contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in<br />
attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale<br />
o degli interventi di messa in sicurezza permanente».<br />
La messa in sicurezza permanente comprende l’insieme<br />
degli interventi «atti a isolare in modo definitivo le<br />
fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti<br />
qualora le fonti inquinanti siano costituite da<br />
rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione<br />
degli stessi pur applicando le migliori tecnologie<br />
disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della<br />
normativa comunitaria». In tali casi, secondo il dettato<br />
normativo, «devono essere previste apposite misure di<br />
sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali<br />
limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti<br />
urbanistici. I valori di concentrazione delle so-<br />
INSERTO<br />
SUOLO<br />
Giurisprudenza<br />
stanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate<br />
dall’inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono<br />
superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee<br />
e acque superficiali i valori previsti nell’allegato 1».<br />
La bonifica concerne l’insieme degli interventi «atti<br />
ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze<br />
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze<br />
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque<br />
superficiali e nelle acque sotterranee ad un livello<br />
uguale e inferiore ai valori di concentrazione limite<br />
accettabili stabiliti dal presente regolamento».<br />
Il ripristino ambientale, infine, attiene agli interventi<br />
«di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti<br />
complemento degli interventi di bonifica nei casi<br />
in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito<br />
alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione<br />
d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore,<br />
assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici<br />
ambientali». La complessità di tali interventi, l’uno<br />
prodromico all’altro, dimostra di per sé la rilevanza<br />
degli esborsi; per di più, l’art. 114, legge 23 dicembre<br />
2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2000) ha<br />
stabilito che «le somme derivanti dalla riscossione dei<br />
crediti in favore dello Stato» per il risarcimento del<br />
danno ambientale «ivi comprese quelle derivanti dall’escussione<br />
di fidejussioni a favore dello Stato, assunte<br />
a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate<br />
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,<br />
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio<br />
e della programmazione economica, ad un fondo di<br />
rotazione da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale<br />
di base dello stato di previsione del Ministero<br />
dell’ambiente, al fine di finanziare» gli interventi urgenti<br />
di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza<br />
dei siti inquinati, ovvero gli interventi di disinquinamento,<br />
bonifica e ripristino ambientale che si rendono<br />
necessari. Da ultimo, definitivo impulso alle opere<br />
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale è<br />
stato dato dall’art. 9 legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha<br />
introdotto tra l’altro il comma 13-ter nell’art. 17 D.Lgs.<br />
n. 22/1997, stabilendo che gli interventi in esame devono<br />
essere effettuati «indipendentemente dalla tipologia,<br />
dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati,<br />
nonché dalla natura degli inquinamenti». Come giustamente<br />
è stato osservato in dottrina, la norma, di<br />
carattere evidentemente programmatico, ha il pregio di<br />
eliminare ogni limite alla rilevanza ed entità delle bonifiche,<br />
in quanto il legislatore, espressamente, le richiede<br />
a prescindere dalle modalità che hanno determinato<br />
l’inquinamento e dalle conseguenze venutesi a creare;<br />
ne consegue che, in linea di principio, nessuna argomentazione<br />
economica sul costo del risanamento ambientale<br />
può ostacolare l’effettivo intervento sui territori ecologicamente<br />
compromessi.<br />
(omissis)<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXIII
SUOLO<br />
Commento<br />
COMMENTO<br />
di Giulio Benedetti, magistrato<br />
La sentenza in commento appare<br />
significativa poiché afferma, nettamente,<br />
la natura finanziaria dell’obbligazione<br />
risarcitoria del danno patrimoniale,<br />
che costituisce l’elemento<br />
oggettivo del reato di truffa nel<br />
diritto penale ambientale; l’interpretazione<br />
giurisprudenziale proposta si<br />
rivela essere in sintonia con altre decisioni<br />
della Corte di Cassazione [1]<br />
che costituiscono significative tappe<br />
per l’elaborazione di criteri interpretativi<br />
univoci della nuova normativa<br />
dei rifiuti di origine comunitaria.<br />
Occorre, infatti, notare che per<br />
lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza<br />
hanno affermato che ben diverso<br />
fosse il bene giuridico tutelato,<br />
rispettivamente, dal reato di truffa<br />
(art. 640 c.p.) e dal reato di gestione<br />
dei rifiuti non autorizzata o di deposito<br />
incontrollato o di discarica non<br />
autorizzata (articolo 51, comma 1,<br />
lettere a) e b), commi 2 e 3, D.Lgs.<br />
n. 22/1997); infatti nel primo caso si<br />
affermava che fosse tutelato il patrimonio<br />
dei cittadini, mentre nel secondo<br />
l’ambiente, ovvero il bene diffuso<br />
per definizione. La riflessione inno-<br />
INSERTO<br />
vativa della sentenza del Tribunale<br />
di Milano 20 maggio 2002, muove<br />
dalla constatazione che anche i reati<br />
previsti dal D.Lgs. n. 22/1997, oltre<br />
a tutelare l’ambiente, rivestono, parimenti,<br />
aspetti di notevole rilevanza<br />
economica in quanto l’aggressione<br />
dell’ecosistema, a causa del suo carattere<br />
di rottura dell’insostituibile<br />
scenario della vita degli uomini e<br />
degli animali, rende assolutamente<br />
indifferibile il ristoro dell’originario<br />
contesto violato. Quindi, l’imprescindibile<br />
esigenza di ristabilire la situazione<br />
precedente acquista parimenti<br />
un evidente contenuto finanziario<br />
poiché la bonifica non avviene a costo<br />
zero, in quanto sono più onerosi<br />
gli interventi di risanamento rispetto<br />
a quelli di inquinamento.<br />
Pertanto, assai opportunamente, il<br />
D.Lgs. n. 22/1997, ha adottato una<br />
disciplina amministrativa che non trascura<br />
gli aspetti prettamente economici<br />
degli interventi, secondo il principio<br />
“chi inquina paga”, al fine di<br />
attuare il risanamento ambientale.<br />
Invero, l’articolo 17, comma 1,<br />
D.Lgs. n. 22/1997, ha previsto, entro<br />
3 mesi dall’entrata in vigore del decreto<br />
stesso, la definizione, da parte<br />
del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong>:<br />
l dei limiti di accettabilità della<br />
contaminazione dei suoli, delle acque<br />
superficiali e delle acque sotterranee<br />
in relazione alla specifica destinazione<br />
d’uso dei siti;<br />
l delle procedure per il prelievo e<br />
l’analisi dei campioni;<br />
l dei criteri generali per la messa<br />
in sicurezza, la bonifica del ripristino<br />
ambientale.<br />
L’articolo 17, comma 2, afferma<br />
che chi cagioni anche in maniera accidentale<br />
il superamento dei limiti<br />
dell’articolo 17, comma 1, ovvero<br />
determini un pericolo concreto e attuale<br />
di superamento dei limiti, è tenuto<br />
a procedere a proprie spese agli<br />
interventi di messa in sicurezza, di<br />
bonifica e di ripristino ambientale<br />
delle aree inquinate. Il progetto di<br />
bonifica può essere autorizzato dal<br />
comune anche come variante urbanistica<br />
e comporta la dichiarazione di<br />
pubblica utilità (art. 17, commi 4 e<br />
7). Il trasgressore all’obbligo di bonifica<br />
è punito con la sanzione prevista<br />
dall’art. 51-bis, D.Lgs. n. 22/1997.<br />
[1] In materia di smaltimento di rifiuti (sentenza della Corte di Cassazione 10 novembre 1998, n. 13577 - udienza 23 dicembre<br />
1998) la vecchia disciplina, per la quale ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi era soggetta ad autorizzazione<br />
regionale e, in caso di inosservanza, si concretava la contravvenzione di cui all’art. 26, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è<br />
confluita nell’art. 51, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con<br />
cui lo smaltimento non autorizzato viene effettuato. Tra il nuovo art. 51 citato e il vecchio art. 26 sussiste, pertanto, un nesso di<br />
continuità che si riconduce alla successione di norme nel tempo. Inoltre (sentenza della Corte di Cassazione 30 settembre 1998,<br />
n. 12538 - udienza 30 novembre 1998), il deposito controllato dei rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni e<br />
comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento dei rifiuti, non è più qualificato come reato. Infatti, l’art. 51, D.Lgs. 5<br />
febbraio 1997, n. 22, prevede e punisce al comma 1 lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi, mentre al<br />
comma 2 sanziona con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l’abbandono o il deposito incontrollato<br />
dei propri rifiuti, cioè di quelli derivati dalla stessa azienda. Nel caso di specie, la Corte ha escluso il reato “de quo” nel caso<br />
di accumulo di materiali pericolosi depositati in un’area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone.<br />
Ancora in tema di smaltimento di rifiuti (sentenza della Corte di Cassazione 27 gennaio 1998, n. 377 - udienza 15 aprile 1998),<br />
ove risulti emessa un’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,<br />
sussiste, per il giudice penale, il dovere di controllo sul rispetto dei limiti e dei vincoli al potere di emanazione della stessa, cioè<br />
sulla legittimità dell’ordinanza al fine di garantire i diritti alla salute e all’ambiente che costituiscono i beni tutelati dalle norme<br />
penali in materia di rifiuti.<br />
Invero (Corte di Cassazione 16 ottobre 1998, n. 12692 - udienza 2 dicembre 1998), l’ordinanza contingibile e urgente che il<br />
Sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 22/1997, ha come presupposti:<br />
- una necessità eccezionale e urgente di tutelare la salute pubblica o l’ambiente;<br />
- la limitazione nel tempo;<br />
- l’inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinarie,<br />
mentre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti<br />
dell’ordinanza stessa. A fronte di questa ordinanza, il giudice penale deve verificare se ricorrono i presupposti che legittimano<br />
l’esercizio concreto della potestà sindacale e se sussiste il requisito di legittimità di una motivazione adeguata.<br />
XXIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
La caratteristica innovativa del<br />
D.Lgs. n. 22/1997, consiste nell’insieme<br />
di cautele e procedure finalizzate<br />
all’effettivo risarcimento e ristoro<br />
del danno ambientale con lo<br />
scopo di eliminare, o quanto meno<br />
contenere, le conseguenze lesive dell’attività<br />
illecita di smaltimento dei<br />
rifiuti. Non è da dimenticare, infatti,<br />
che la legislazione vigente fino all’entrata<br />
in vigore del D.Lgs. n.<br />
22/1997, trova il suo fondamento<br />
nell’ordinanza contingibile e urgente<br />
che il Sindaco può emettere per<br />
ragioni di igiene e la cui inosservanza<br />
è punita dall’art. 650 c.p. con<br />
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda<br />
fino a euro 206. Tuttavia,<br />
detto strumento non sempre è idoneo<br />
all’effettivo recupero di aree<br />
ambientali compromesse a causa<br />
dei costi alti per il risarcimento ma<br />
anche per la farraginosa lentezza<br />
delle procedure o per il limite intrinseco<br />
della sanzione penale, la quale<br />
non può svolgere improprie funzioni<br />
amministrative e tecniche proprie<br />
della P.A. Questi casi sono ricorrenti<br />
nelle discariche di rifiuti non autorizzate<br />
che hanno svolto per lungo<br />
tempo la loro attività dove sorgono<br />
complessi problemi di identificazione<br />
del soggetto obbligato al risanamento.<br />
Il Legislatore ha stabilito<br />
per l’inquinatore il principio generale<br />
del risarcimento e l’obbligo, a<br />
sue spese, del ristoro e bonifica ambientali,<br />
indicando le seguenti linee<br />
operative e obblighi:<br />
l la separazione dei rifiuti illecitamente<br />
miscelati (art. 9, comma 3);<br />
l la rimozione, l’avvio al recupero<br />
e allo smaltimento dei rifiuti e il<br />
ripristino dello stato dei luoghi per<br />
gli autori dello smaltimento abusivo<br />
in solido con il proprietario e con i<br />
titolari di diritti reali o personali di<br />
godimento sull’area, ai quali la violazione<br />
sia imputabile a titolo di dolo<br />
o colpa (art. 14, comma 3). I<br />
predetti obblighi sono imposti agli<br />
amministratori o rappresentanti di<br />
persona giuridica (qualora siano responsabili<br />
del fatto) in solido con la<br />
persona giuridica e i soggetti che<br />
INSERTO<br />
subentrano nei diritti della persona<br />
stessa (art. 14, comma 4);<br />
l l’obbligo di procedere a proprie<br />
spese agli interventi di messa in sicurezza,<br />
di bonifica e di ripristino<br />
ambientali delle aree inquinate e/o<br />
degli impianti dai quali deriva l’inquinamento<br />
a carico degli autori anche<br />
accidentali di immissione di rifiuti<br />
sul suolo e nel sottosuolo che<br />
contaminano anche le acque superficiali<br />
e sotterranee (art. 17, comma<br />
2). Gli interventi di messa in sicurezza<br />
costituiscono onere reale sulle<br />
aree inquinate che deve essere indicato<br />
nel certificato di destinazione<br />
urbanistica e le spese per la messa<br />
in sicurezza, la bonifica e il ripristino<br />
ambientale delle aree inquinate<br />
sono assistiti dal privilegio immobiliare<br />
sulle aree (ex art. 2748 c.c.)<br />
opponibile anche nei confronti dei<br />
diritti acquistati da terzi sull’immobile<br />
(art. 17, commi 10 e 11);<br />
l l’imputazione dei costi ai produttori<br />
e utilizzatori degli imballaggi<br />
nei casi di:<br />
- ritiro degli imballaggi usati;<br />
- raccolta dei rifiuti di imballaggi<br />
secondari e terziari;<br />
- raccolta differenziata dei rifiuti<br />
di imballaggio;<br />
- riutilizzo degli imballaggi usati;<br />
- riciclaggio e recupero dei rifiuti<br />
di imballaggio;<br />
- smaltimento dei rifiuti di imballaggio<br />
secondari e terziari.<br />
Nessun onere economico per il<br />
consumatore deve essere previsto<br />
per la restituzione degli imballaggi<br />
usati o di rifiuti di imballaggi, compreso<br />
il conferimento di rifiuti in raccolta<br />
differenziata (art. 38, commi 9<br />
e 10);<br />
l il ritiro dei beni durevoli per uso<br />
domestico che abbiano esaurito la<br />
loro durata operativa a cura di un<br />
rivenditore autorizzato all’atto dell’acquisto<br />
di un bene durevole di<br />
tipologia equivalente o di un’impresa<br />
autorizzata alla raccolta e smaltimento<br />
di rifiuti urbani o di un centro<br />
di raccolta autorizzato (art. 44,<br />
comma 1);<br />
l il conferimento, da parte del pro-<br />
SUOLO<br />
Commento<br />
prietario degli autoveicoli a motore<br />
da demolire, a un centro autorizzato<br />
per la raccolta, messa in sicurezza,<br />
demolizione o il recupero dei<br />
materiali e la rottamazione, oppure<br />
ai concessionari o alle succursali<br />
delle case costruttrici all’atto dell’acquisto<br />
di un veicolo per la consegna<br />
ai predetti centri (art. 46,<br />
commi 1 e 2);<br />
l la bonifica dei siti con l’equiparazione,<br />
sotto il profilo della condotta<br />
penalmente rilevante, dell’avvenuto<br />
inquinamento al pericolo concreto e<br />
attuale di inquinamento (art.<br />
51-bis).<br />
Inoltre, al fine di facilitare l’effettiva<br />
bonifica dei siti inquinati (art. 17,<br />
comma 6-bis), gli interventi possono<br />
essere assistiti, sulla base di apposita<br />
disposizione legislativa di finanziamento,<br />
da contributo pubblico, entro<br />
il limite massimo del 50 per cento<br />
delle relative spese, qualora sussistano<br />
preminenti interessi pubblici connessi<br />
a esigenze di tutela igienico-sanitaria<br />
e ambientale o occupazionali;<br />
a questi interventi non si applicano<br />
le disposizioni dell’art. 17, commi<br />
10 e 11.<br />
In definitiva, il D.Lgs. n. 22/1997,<br />
è fondamentale per assicurare il risanamento<br />
ambientale, poiché appronta<br />
gli strumenti giuridici atti ad attuare<br />
il ristoro ambientale per la bonifica<br />
delle aree inquinate con l’indicazione<br />
dei soggetti onerati e degli<br />
adempimenti da compiere. A questo<br />
proposito, occorre notare che, fino a<br />
oggi, le bonifiche delle aree compromesse<br />
a elevato rischio ambientale<br />
sono state spesso ostacolate dai costi<br />
proibitivi di risanamento, dal complesso<br />
intreccio delle competenze<br />
amministrative e, soprattutto, dalla<br />
mancanza di una precisa indicazione<br />
normativa dei soggetti obbligati; questa<br />
fattispecie appare necessaria nel<br />
caso di attività prolungata nel tempo<br />
e con successione di attori giuridici<br />
diversi. Pertanto, il D.Lgs. n.<br />
22/1997, appare pregevolmente innovativo<br />
specialmente nel capitolo finalizzato<br />
al recupero e alla bonifica del<br />
territorio inquinato. In particolare, de-<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXV
SUOLO<br />
Commento<br />
ve osservarsi che il nostro ordinamento<br />
giuridico è ormai definitivamente<br />
caratterizzato dalla rilevanza<br />
penale del mancato adempimento<br />
dell’obbligo di risanamento ambientale.<br />
A questo proposito, è sufficiente<br />
riflettere sul dettato dall’articolo<br />
58, comma 4, D.Lgs. n. 152/1999,<br />
che, in tema di bonifica dell’inquinamento<br />
idrico, punisce la sanzione penale<br />
dell’arresto da sei mesi a un<br />
anno e l’ammenda da euro 2.582 a<br />
euro 25.822 per chi non ottemperi<br />
alle prescrizioni dell’articolo 58,<br />
comma 1, il quale, a sua volta, richiama<br />
l’adempimento degli obblighi di<br />
risanamento ambientali previsti dall’articolo<br />
17, D.Lgs. n. 22/1997.<br />
Inoltre, il D.Lgs. n. 152/1999, al<br />
fine di assicurare l’effettivo risanamento<br />
ambientale delle acque prevede:<br />
l che le somme derivanti dai proventi<br />
delle sanzioni amministrative<br />
siano versate all’entrata del bilancio<br />
regionale per essere riassegnate<br />
ai capitoli di spesa destinati alle<br />
opere di risanamento e di riduzione<br />
dell’inquinamento dei corpi idrici<br />
(art. 57);<br />
l l’obbligo civilistico in capo all’inquinatore<br />
del risanamento ambientale<br />
secondo quanto previsto<br />
dall’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997.<br />
Vale a dire che «chi con il proprio<br />
comportamento omissivo o commissivo<br />
in violazione delle norme del<br />
D.Lgs. n. 152/1999 provoca un danno<br />
alle acque, al suolo, al sottosuolo<br />
e alle altre risorse ambientali,<br />
ovvero determina un pericolo concreto<br />
ed attuale di inquinamento ambientale<br />
è tenuto a procedere a proprie<br />
spese agli interventi di messa<br />
in sicurezza, di bonifica e di ripristino<br />
ambientale delle aree inquinate<br />
e degli impianti dai quali è derivato<br />
il danno ovvero deriva il pericolo di<br />
inquinamento» (art. 58, comma 1);<br />
l che «ai sensi dell’art. 18 della<br />
legge 18 luglio 1986, n. 349» (istitutiva<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>)<br />
«è fatto salvo il diritto ad ottenere il<br />
risarcimento del danno non eliminabile<br />
con la bonifica ed il ripristino<br />
INSERTO<br />
ambientale di cui al comma 1» (art.<br />
58, comma 2);<br />
l che «nel caso in cui non sia possibile<br />
la quantificazione del danno di<br />
cui al comma 2 si applicano i seguenti<br />
parametri: lo stesso si presume,<br />
salvo prova contraria, di ammontare<br />
non inferiore alla somma<br />
corrispondente alla sanzione pecuniaria<br />
amministrativa, ovvero alla<br />
sanzione penale, in concreto applicata.<br />
Nel caso in cui sia stata irrogata<br />
una pena detentiva, solo al fine<br />
della quantificazione del danno,<br />
di cui al presente comma, il ragguaglio<br />
tra la stessa e la pena pecuniaria,<br />
ha luogo calcolando quattrocentomila<br />
per un giorno di pena detentiva»<br />
(art. 58, comma 3).<br />
Un primo commento al disposto<br />
dell’art. 58, comma 3, deve necessariamente<br />
sottolineare il deciso intento<br />
del Legislatore di rendere effettivo<br />
il principio “chi inquina, paga”;<br />
infatti, per sostenere l’inversione di<br />
tendenza normativa volta a considerare<br />
i reati contro l’ambiente aggressioni<br />
al patrimonio della generalità<br />
dei cittadini, valgono le seguenti considerazioni:<br />
l il predetto ragguaglio (previsto<br />
dall’art. 58, comma 3) della pena<br />
detentiva di euro 206 al giorno per<br />
stabilire l’entità del danno idrico ambientale<br />
è ben superiore all’importo<br />
di euro 38 previsto dall’art. 135 c.p.<br />
per operare il ragguaglio tra pena<br />
detentiva e pena pecuniaria (nel senso<br />
di stabilire il computo calcolando<br />
euro 38, o frazioni di euro 38 di<br />
pena pecuniaria per un giorno di<br />
pena detentiva);<br />
l l’art. 58, comma 3, per evitare<br />
che le sentenze di condanna dei giudici<br />
non siano conosciute dalle competenti<br />
Autorità amministrative, prevede<br />
che, in caso di sentenza di condanna<br />
in sede penale o di emanazione<br />
di sentenza di patteggiamento (ai<br />
sensi dell’art. 444 c.p.p.), la cancelleria<br />
del giudice che ha emanato il<br />
provvedimento trasmetta copia dello<br />
stesso al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.<br />
Inoltre, gli enti previsti dall’art.<br />
56, comma 1, debbono dare pronta-<br />
mente notizia dell’avvenuta erogazione<br />
delle sanzioni amministrative<br />
al Ministero dell’ambiente al fine<br />
del recupero del danno ambientale.<br />
La straordinaria novità della norma,<br />
contenuta nell’art. 58, comma 4,<br />
D.Lgs. n. 152/1999, nel nostro ordinamento<br />
giuridico è evidente; vale a<br />
dire che chi inquina paga e se si<br />
sottrae agli obblighi civilistici del<br />
risarcimento del danno e del risanamento<br />
ambientale è punito severamente<br />
per tali inadempimenti. In<br />
questo modo, analogamente a quanto<br />
disposto dall’art. 51-bis, D.Lgs.<br />
n. 22/1997 (che punisce chi non procede<br />
alla bonifica ambientale secondo<br />
il procedimento previsto dall’art.<br />
17, D.Lgs. n. 22/1997 con la pena<br />
dell’arresto da sei mesi a un anno e<br />
con l’ammenda da euro 2.582 a euro<br />
25.822, salvo prevedere la pena<br />
dell’arresto da un anno a due anni e<br />
la pena dell’ammenda da euro<br />
5.164 a euro 51.645 se l’inquinamento<br />
è provocato da rifiuti pericolosi),<br />
anche l’art. 58, comma 4,<br />
D.Lgs. n. 152/1999, punisce l’inadempimento<br />
civilistico da parte dell’inquinatore<br />
con l’obbligazione di<br />
risarcimento del danno e di risanamento<br />
idrico-ambientale.<br />
In definitiva, il D.Lgs. n.<br />
152/1999, è fondamentale per assicurare<br />
il risanamento ambientale, poiché<br />
appronta gli strumenti giuridici<br />
atti ad attuare il ristoro ambientale<br />
delle risorse idriche nazionali, per assicurare<br />
la bonifica delle aree inquinate<br />
con l’indicazione dei soggetti<br />
onerati e degli adempimenti da compiere.<br />
A questo proposito, occorre<br />
notare che fino a oggi le bonifiche<br />
delle aree compromesse elevato rischio<br />
ambientale sono state spesso<br />
ostacolate dai costi proibitivi di risanamento,<br />
dal complesso intreccio delle<br />
competenze amministrative e, soprattutto,<br />
dalla mancanza di una precisa<br />
indicazione normativa dei soggetti<br />
obbligati, la quale è, certamente,<br />
necessaria nel caso di attività prolungata<br />
nel tempo e con successione,<br />
nello stesso luogo, delle varie attività<br />
di soggetti giuridici diversi. l<br />
XXVI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
La Suprema Corte respinge l’integrazione con l’ordine di interruzione dell’energia elettrica<br />
Per i tralicci radiofonici abusivi<br />
basta il sequestro preventivo<br />
Il sequestro preventivo di un traliccio per trasmissioni radiofoniche realizzato in violazione delle norme<br />
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e di beni culturali e ambientali nonché dei<br />
provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche, in quanto privo delle necessarie autorizzazioni del<br />
Comune e delle altre Autorità amministrative competenti sotto i suddetti profili, non può essere<br />
integrato dall’ulteriore ordine di interruzione dell’energia elettrica. Infatti, non si ravvisa alcun nesso di<br />
pertinenza tra quest’ultimo provvedimento, l’interesse tutelato dalle norme citate e le esigenze cautelari<br />
che questa misura dovrebbe soddisfare. Sono le conclusioni espresse nella sentenza della Cassazione<br />
penale 5 febbraio 2002, n. 4070, che si inserisce, peraltro, in un orientamento giurisprudenziale recente<br />
a favore del sequestro come misura da applicarsi anche a opera abusiva completata. “A giochi fermi”<br />
possono essere fatte ulteriori considerazioni come sul fatto che il sequestro, generalmente finalizzato<br />
alla sottrazione del bene alla disponibilità dell’indagato allo scopo di impedergli la prosecuzione<br />
dell’attività abusiva e, quindi, il perpetrarsi o aggravarsi della lesione al corretto assetto del territorio e<br />
ai beni ambientali tutelati, male si applica a un impianto per trasmissioni radiofoniche, dal momento che<br />
non è ipotizzabile un “uso” in senso proprio del traliccio se non, per l’appunto, quale mezzo strumentale<br />
alla trasmissione radiofonica.<br />
Corte di Cassazione, sez. III pen., 5 febbraio 2002, n. 4070 RGN 26559/01<br />
Svolgimento del processo<br />
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di<br />
Velletri, con decreto del 1˚ febbraio 2001, dispose, nei<br />
confronti di Castiello Giuseppe, il sequestro preventivo<br />
di un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per<br />
trasmissioni radiofoniche in relazione ai reati di cui<br />
all’art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />
all’art. 163 D.Lgs. 490/1999, agli artt. 18 e 20 legge 2<br />
febbraio 1974, n. 64, ed all’art. 30 della legge 394/1991<br />
perché lo stesso era stato realizzato senza autorizzazione<br />
edilizia del comune e senza l’autorizzazione della<br />
sovrintendenza, del genio civile e dell’Ente parco.<br />
Con provvedimento del 12 aprile 2001, il medesimo<br />
giudice per le indagini preliminari integrò il detto decreto<br />
di sequestro preventivo ordinando la disattivazione<br />
dell’energia elettrica all’impianto di radiodiffusione in<br />
sequestro.<br />
Contro quest’ultimo provvedimento il Castiello propone<br />
ricorso per cassazione deducendo che il giudice<br />
per le indagini preliminari ha erroneamente applicato la<br />
legge, interferendo in una potestà riservata all’autorità<br />
amministrativa. Osserva preliminarmente che egli rappresenta<br />
la s.r.l. Radioincontro, testata giornalistica registrata,<br />
la quale è proprietaria dell’antenna in questione,<br />
installata su un traliccio a norma con la normativa<br />
INSERTO<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Giurisprudenza<br />
vigente in tema di radiodiffuzione. Tale traliccio il 28<br />
dicembre 1999 era stato divelto dalla caduta del traliccio<br />
di Radio Subasio. Il Castiello quindi richiese al<br />
comune di Rocca di Papa autorizzazione al ripristino<br />
del traliccio (ottenuta il 3 maggio 2000) e successivamente<br />
ottenne il nulla osta provvisorio dell’ente parco,<br />
la autorizzazione provvisoria del Ministero dei beni<br />
ambientali e la autorizzazione della regione, ufficio del<br />
genio civile. Dopo tali autorizzazioni egli provvide a<br />
ripristinare il traliccio, che però il 21 novembre 2000 fu<br />
sequestrato dal giudice per le indagini preliminari del<br />
Tribunale di Velletri che riteneva che i lavori fossero<br />
stati eseguiti in difformità dalle dette autorizzazioni.<br />
Ciò senza però considerare la situazione di sicuro abusivismo<br />
edilizio in cui versavano gli altri impianti di<br />
radiodiffusione esistenti sul posto. Il 1˚ febbraio 2001<br />
fu emesso un altro decreto di sequestro preventivo nei<br />
confronti del ricorrente per un impianto di radiodiffusione<br />
appartenente ad una diversa società, la Terranova<br />
s.r.l. Il 12 aprile 2001 fu, infine, emesso il decreto di<br />
disattivazione dell’energia elettrica all’impianto già sequestrato.<br />
Sostiene quindi il ricorrente che tale decreto,<br />
oltre ad essere illegittimo, esula dalla competenza del<br />
giudice ordinario. Invero la disattivazione dell’energia<br />
elettrica ha di fatto comportato l’interruzione delle trasmissioni<br />
(e quindi dell’utilizzo della concessione di<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXVII
TUTELA AMBIENTALE<br />
Giurisprudenza<br />
cui la società è titolare). Orbene, i provvedimenti che<br />
inficiano le concessioni di radiodiffusione non possono<br />
essere disposti dal giudice ordinario rientrando nel potere<br />
del Ministero delle comunicazioni, il quale peraltro<br />
può sospendere le dette concessioni soltanto in ben<br />
precise fattispecie, fra le quali non rientra un presunto<br />
reato urbanistico. Di conseguenza, il giudice ordinario,<br />
disponendo la sospensione delle trasmissioni della testata<br />
giornalistica, ha compresso il diritto costituzionalmente<br />
garantito alla libera manifestazione del pensiero<br />
ed il diritto di informazione. Nella specie inoltre non si<br />
è nemmeno in presenza di reati commessi col mezzo<br />
radiofonico né ad invasione ed utilizzo di frequenze<br />
concesse a terzi. Vi è quindi difetto di giurisdizione del<br />
giudice ordinario. Il giudice per le indagini preliminari<br />
avrebbe dovuto limitarsi ad adottare le sole misure<br />
strumentali all’accertamento del reato edilizio e ad evitare<br />
ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 321 c.p.p.<br />
L’interruzione dell’energia elettrica non soddisfa nessuna<br />
delle due suddette esigenze ma comprime soltanto il<br />
diritto di ricevere informazione dalla testata giornalistica.<br />
Del resto il sequestro preventivo non può avere ad<br />
oggetto un’attività ma solo il risultato di un’attività<br />
perché non è destinato a svolgere una atipica funzione<br />
inibitoria di comportamenti rilevanti penalmente. L’oggetto<br />
del sequestro avrebbe dovuto essere circoscritto<br />
esclusivamente all’elemento costituente il presunto reato<br />
edilizio, escludendo tutto ciò che è penalmente irrilevante<br />
ed evitando che gli effetti della misura cautelare<br />
si estendessero ad attività estranee. E l’attività di radiodiffusione,<br />
autorizzata dal ministero, è pienamente lecita<br />
ed autonoma e distinta rispetto al presunto abuso<br />
edilizio.<br />
Motivi della decisione<br />
Il ricorso è fondato dal momento che - come ha<br />
esattamente rilevato il Procuratore generale nella sua<br />
requisitoria - non è possibile rinvenire alcun nesso di<br />
pertinenza fra il provvedimento impugnato (con cui, in<br />
sostanza, viene ordinato alla società fornitrice dell’energia<br />
elettrica di interrompere la fornitura di energia all’impianto<br />
di radiodiffusione in questione) ed i reati per i<br />
quali il sequestro preventivo è stato disposto e le esigenze<br />
cautelari che il provvedimento dovrebbe soddisfare.<br />
L’impianto di radiodiffusione in questione, consistente<br />
in un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per<br />
trasmissioni radiofoniche, fu infatti sottoposto a sequestro<br />
preventivo dal giudice per le indagini preliminari del<br />
Tribunale di Velletri con decreto del 1˚ febbraio 2001, in<br />
relazione ai reati di cui all’art. 20, lett. c), della legge 28<br />
febbraio 1985, n. 47, all’art. 163 D.Lgs. 490/1999, agli<br />
artt. 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed all’art. 30<br />
della legge 394/1991 perché lo stesso era stato realizzato<br />
senza concessione edilizia del comune e senza l’autorizzazione<br />
della sovrintendenza, del genio civile e dell’Ente<br />
parco. Tale decreto di sequestro non risulta essere stato<br />
impugnato. In data 12 aprile 2001, il medesimo giudice<br />
per le indagini preliminari emise altro provvedimento del<br />
seguente testuale tenore: «ad integrazione del decreto di<br />
INSERTO<br />
sequestro preventivo dell’1/2/01, ordina la disattivazione<br />
dell’energia elettrica all’impianto di radiodiffusione in<br />
sequestro». Il provvedimento fu preso dietro richiesta del<br />
pubblico ministero, il quale si era limitato a rilevare che<br />
la richiesta stessa era diretta «al fine di poter perseguire<br />
utilmente le finalità per le quali il sequestro stesso è stato<br />
disposto».<br />
Orbene, è di tutta evidenza, innanzitutto, l’assoluta<br />
mancanza di motivazione del provvedimento impugnato,<br />
il quale nemmeno fa generico riferimento alle ragioni<br />
indicate dal pubblico ministero nella sua richiesta.<br />
Qualora però si debba ritenere che l’ordine di cessazione<br />
della fornitura di energia elettrica sia stato dato<br />
per le ragioni indicate nella richiesta del pubblico ministero,<br />
emerge chiaramente la illegittimità del provvedimento<br />
stesso, essendo evidente come esso sia del tutto<br />
estraneo alla finalità di impedire le ulteriori conseguenze<br />
dannose dei reati ipotizzati.<br />
È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di<br />
questa Suprema Corte, l’esigenza cautelare richiesta<br />
dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile<br />
anche per reati per i quali sia cessata la condotta<br />
o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e<br />
ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la<br />
misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che<br />
esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze<br />
che il sequestro preventivo tende ad evitare<br />
sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata,<br />
di modo che è ammissibile il sequestro preventivo di<br />
una costruzione abusiva già terminata perché le conseguenze<br />
che la misura cautelare è destinata ad evitare<br />
devono identificarsi, in materia urbanistica, nell’ordinato<br />
assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e<br />
governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e<br />
nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell’ambiente<br />
naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni<br />
storico-artistici ed ambientali (sez. III, 15 febbraio<br />
2000, Scritturale, m. 216.341; sez. III, 15 gennaio 1997,<br />
Messina, m. 207.884). È però anche vero che tali esigenze<br />
cautelari possono semmai giustificare il sequestro,<br />
disposto in data 1˚ febbraio 2001, del traliccio in questione<br />
abusivamente realizzato in violazione delle norme<br />
urbanistiche, antisismiche ed ambientali, ma non<br />
possono giustificare invece l’ordine di interruzione della<br />
fornitura di energia elettrica, dal momento che la<br />
prosecuzione o meno di tale fornitura all’impianto già<br />
sequestrato appare - di per sé - del tutto irrilevante<br />
rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all’ordinato<br />
assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia<br />
dell’ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione<br />
dei beni storico-artistici ed ambientali, conseguenze<br />
queste per evitare le quali possono eventualmente<br />
essere adottate più pertinenti misure, qualora non<br />
fosse sufficiente il solo sequestro dell’impianto.<br />
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere<br />
annullato senza rinvio.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio<br />
il provvedimento impugnato.<br />
XXVIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
COMMENTO<br />
ll fatto e la vicenda<br />
processuale<br />
La vicenda si articola in due momenti<br />
successivi che hanno visto<br />
l’emanazione di due diverse misure<br />
cautelari da parte del Giudice per le<br />
indagini preliminari.<br />
Il sequestro del traliccio<br />
In un primo momento, il Giudice<br />
per le indagini preliminari del Tribunale<br />
di Velletri, con decreto 1˚ febbraio<br />
2001, disponeva il sequestro<br />
preventivo di un traliccio con quattro<br />
antenne per trasmissioni radiofoniche,<br />
in relazione ai reati di cui:<br />
l all’art. 20, lettera c), legge 28<br />
febbraio 1985, n. 47 [1] ,<br />
l all’art. 163, D.Lgs. 29 ottobre<br />
1999, n. 490 [2] ,<br />
l agli artt. 18 e 20, legge 2 febbraio<br />
1974, n. 64 [3] ,<br />
l all’art. 30 della legge 6 dicembre<br />
1991 n. 394 [4] ,<br />
contestandone la realizzazione,<br />
in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico,<br />
in assenza della concessione<br />
edilizia del Comune e delle<br />
autorizzazioni della Sovrintendenza,<br />
del Genio Civile e dell’Ente Parco.<br />
Questo primo provvedimento<br />
non veniva impugnato.<br />
La disattivazione<br />
dell’energia elettrica<br />
Successivamente, con atto del 12<br />
aprile 2001, su richiesta avanzata dal<br />
Pubblico Ministero «al fine di poter<br />
perseguire utilmente le finalità per le<br />
quali il sequestro stesso è stato disposto»,<br />
il Giudice decideva di<br />
“integrare” la misura cautelare già<br />
adottata ordinando «la disattivazione<br />
dell’energia elettrica all’impianto di<br />
radiodiffusione in sequestro».<br />
Contro quest’ultimo provvedimen-<br />
INSERTO<br />
di Emanuela Gallo, avvocato in Milano, studio Gianni Origoni Grippo & Partners<br />
to veniva proposto ricorso per Cassazione,<br />
deducendosi l’illegittimità della<br />
misura adottata nonché l’incompetenza<br />
del Giudice alla sua emanazione<br />
e l’interferenza di questo con una<br />
potestà dell’Autorità amministrativa.<br />
L’intervento cautelare disposto con riferimento<br />
all’uso dell’energia elettrica<br />
veniva, infatti, censurato sotto due<br />
diversi profili:<br />
l innanzitutto, la sua adozione avrebbe<br />
determinato, come unica e immediata<br />
conseguenza, l’interruzione delle trasmissioni<br />
radiotelevisive. In altre parole,<br />
l’ordine di disattivazione dell’energia<br />
elettrica avrebbe colpito l’attività<br />
di radiodiffusione, incidendo indirettamente<br />
sulla validità della relativa concessione<br />
e comprimendo i diritti costituzionalmente<br />
garantiti alla libera manifestazione<br />
del pensiero e di informazione.<br />
Conseguenze si sarebbero configurate<br />
del tutto illegittime, considerato<br />
che l’interruzione dell’energia elettrica<br />
non risulta strumentale all’accertamento<br />
del reato edilizio contestato. Inoltre,<br />
l’attività di radiodiffusione, del tutto<br />
distinta dal presunto abuso edilizio, è<br />
fondata su idonei titoli autorizzativi la<br />
cui validità non è posta in discussione<br />
nel procedimento penale, dal momento<br />
che i reati imputati al ricorrente nulla<br />
hanno a che vedere con l’esercizio,<br />
le modalità e i contenuti dell’attività di<br />
telecomunicazione;<br />
l in secondo luogo - è sempre tesi<br />
sostenuta dal ricorrente - il provvedimento<br />
espone il fianco a contestazioni<br />
di illegittimità per incompetenza.<br />
L’interruzione dell’energia elettrica -<br />
o, meglio, la conseguente sospensione<br />
di fatto della concessione alla radiodiffusione<br />
- è un’iniziativa che<br />
non può essere ordinata dal Giudice<br />
ordinario. Infatti, gli atti che inficiano<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Commento<br />
le concessioni di radiodiffusione non<br />
possono essere disposti dall’Autorità<br />
giurisdizionale, rientrando, viceversa,<br />
in via esclusiva nel potere del Ministero<br />
delle Comunicazioni, il quale, peraltro,<br />
può esercitarlo solo a fronte di<br />
precise fattispecie, strettamente collegate<br />
a violazioni di norme in materia<br />
di telecomunicazione, fra le quali non<br />
rientrano i reati urbanistici.<br />
Ad avviso del ricorrente, il Giudice<br />
per le indagini preliminari avrebbe<br />
dovuto limitarsi ad adottare le<br />
sole misure strumentali all’accertamento<br />
dei reati edilizi, escludendo<br />
quanto penalmente irrilevante ai fini<br />
del procedimento pendente ed evitando<br />
che gli effetti delle misure<br />
adottate si estendessero ad attività<br />
estranee alla vicenda processuale.<br />
La Cassazione accoglieva il ricorso,<br />
disponendo l’annullamento senza<br />
rinvio del provvedimento impugnato.<br />
Affermava, infatti, la Suprema Corte<br />
che le esigenze cautelari che scaturiscono<br />
dalla realizzazione di un manufatto<br />
in violazione delle norme urbanistiche,<br />
antisismiche e ambientali, se<br />
giustificano l’emanazione del decreto<br />
di sequestro del traliccio in questione,<br />
tuttavia non legittimano l’ordine di interruzione<br />
della fornitura di energia<br />
elettrica. La prosecuzione o meno dell’erogazione<br />
dell’impianto sottoposto<br />
a sequestro, infatti, risulta del tutto<br />
irrilevante rispetto alla possibilità di<br />
arrecare «ulteriore danno all’ordinato<br />
assetto e sviluppo del territorio o<br />
alla salvaguardia dell’ambiente naturale<br />
e alla conservazione e valorizzazione<br />
dei beni storico-artistici ed ambientali».<br />
Infine, «non è possibile rinvenire<br />
alcun nesso di pertinenza tra il<br />
provvedimento impugnato ed i reati<br />
per i quali il sequestro preventivo è<br />
[1] «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53).<br />
[2] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre<br />
1997, n. 352» (in S.O. n. 229 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302). Si veda anche M. Fabrizio, I beni ambientali<br />
nel nuovo Testo Unico in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2000, pag. VI.<br />
[3] «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» (in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76).<br />
[4] «Legge quadro sulle aree protette» (in S.O. n. 83 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXIX
TUTELA AMBIENTALE<br />
Commento<br />
stato disposto nonché le esigenze cautelari<br />
che il provvedimento dovrebbe<br />
soddisfare». Qualora ritenuto necessario,<br />
il Giudice per le indagini preliminari<br />
avrebbe dovuto semmai adottare<br />
altre e «più pertinenti misure».<br />
La decisione della Cassazione<br />
e i precedenti sul punto<br />
La decisione della Corte di Cassazione<br />
si fonda sull’analisi delle finalità<br />
che il sequestro preventivo deve<br />
soddisfare a fronte di reati urbanistici<br />
e ambientali e delle conseguenze<br />
che questo provvedimento deve, in<br />
via cautelare, impedire.<br />
Afferma, infatti, la Suprema Corte<br />
che le conseguenze che il sequestro<br />
preventivo tende a evitare sono «ulteriori»<br />
rispetto alla fattispecie tipica già<br />
INSERTO<br />
realizzata. In particolare, a fronte di un<br />
immobile abusivo, «le conseguenze<br />
che la misura cautelare è destinata ad<br />
impedire devono identificarsi, in materia<br />
urbanistica, nell’ordinato assetto e<br />
sviluppo del territorio e nel corretto<br />
uso e governo conforme alla normativa<br />
urbanistica e, nei reati paesaggistici,<br />
nella salvaguardia dell’ambiente<br />
naturale e nella conservazione e valorizzazione<br />
dei beni storico-artistici».E<br />
questo tanto nell’eventualità in cui il<br />
manufatto abusivo sia ancora in corso<br />
di costruzione quanto, come nel caso<br />
in esame, se lo stesso sia già terminato.<br />
Il principio enunciato trova conferma<br />
in un orientamento giurisprudenziale<br />
ormai maggioritario [5] .<br />
Risalgono, infatti, ai primi anni dell’entrata<br />
in vigore della legge n.<br />
47/1985, le sentenze con le quali la<br />
Corte di Cassazione, individuando, in<br />
maniera rigorosa, la finalità del sequestro<br />
preventivo nell’impedire la commissione<br />
di altri reati o l’aggravamento<br />
delle conseguenze del reato attraverso<br />
lo svolgimento di attività connesse<br />
al godimento del bene sequestrato,<br />
ammetteva l’adozione del sequestro<br />
preventivo solo nell’ipotesi di<br />
manufatti abusivi in corso di realizzazione,<br />
escludendolo, viceversa, in presenza<br />
di costruzioni già ultimate [6] .<br />
Da queste premesse avevano tratto<br />
origine, poi, numerose decisioni<br />
interpretative del concetto di «ultimazione<br />
dei lavori» [7] volte, appunto,<br />
a individuare il limite temporale<br />
per la perseguibilità o meno della<br />
misura cautelare.<br />
[5] Già nel 1994 Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1994 in Riv. Giur. Edilizia 1995, parte I, 528; la sentenza della Cassazione penale,<br />
sez. II, 25 febbraio 1994 (in Mass. Pen. Cass. 1994, fasc.7, 39), sostiene che «all’adozione del sequestro preventivo non è di<br />
ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato giacché l’art. 321 c.p.p. nel disciplinare detta misura<br />
cautelare, consente tale misura quando vi è pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le<br />
conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, in base a tali finalità, da valutare con riferimento<br />
ai singoli casi, anche a reato già consumato la necessità della prevenzione potrebbe ancora sussistere»; si veda anche la sentenza<br />
della Cassazione penale, sez. III, 14 maggio 1994 (ivi, 1995, parte I, 1205). Più di recente, tra le altre, rileva la sentenza della<br />
Cassazione penale., sez. III, 10 ottobre 1996 (in Cass. pen. 1998, 1184) che, in tema di sequestro preventivo di immobile<br />
abusivo già ultimato, individua le “ulteriori” conseguenze antigiuridiche nella «libera disponibilità di una cosa pertinente al<br />
reato già consumato»; si veda anche la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 22 ottobre 1998, n. 3185 (in Cass. pen. 2000,<br />
1027). La Corte di Cassazione in esame, poi, cita, a sostegno della propria posizione, le sentenze della Cassazione penale, sez.<br />
III, 15 gennaio 1997, n. 78, (in Cass. pen. 1999, 624 e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia 1997, 1409) e 15 febbraio 2000 n. 735<br />
(in Cass. pen. 2001, 1576). Entrambe queste sentenze si distinguono per l’approfondimento dei temi in esame (ammissibilità del<br />
sequestro preventivo a fronte di opere ultimata, interesse protetto in materia urbanistica e ambientale e finalità cautelari del<br />
sequestro) e la sentenza in commento le ripercorre integralmente.<br />
[6] La finalità del sequestro preventivo in materia urbanistica, dalla quale deriva la sua non percorribilità in caso di opera<br />
ultimata, viene individuata dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 ottobre 1992 (in Mass. Cass. pen. 1993, 116),<br />
«nell’evitare il protrarsi delle conseguenze dell’illecito o la commissione di nuove violazioni e cioè la ripresa dei lavori<br />
abusivi». Prima vi era stata la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 4 aprile 1991 (in Cass. pen. 1991, II, 757), che, con<br />
riferimento alle finalità del sequestro preventivo in generale, aveva affermato che «il pericolo che la libera disponibilità di cosa<br />
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso deve essere attuale e mai riferirsi a reato già perfezionato.<br />
Ne deriva che, qualora la permanenza sia cessata o siano sussistenti soltanto effetti permanenti, è inibito il provvedimento di<br />
sequestro con finalità preventive, essendo venuta meno proprio la necessità di prevenzione». Una posizione analoga è stata,<br />
tuttavia, sostenuta, anche di recente, (si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 6 agosto 2001), laddove afferma che<br />
«è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 321 c.p.p. in relazione ad immobili abusivamente costruiti ma<br />
ultimati, poiché la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all’art. 20<br />
della legge n. 47/1985, né può ritenersi, in seguito alla depenalizzazione del reato previsto dall’art. 221 T.U.L.S., che essa possa<br />
di per sé agevolare la commissione di altri illeciti penali».<br />
[7] Secondo la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 18 novembre 1993-25 gennaio 1994 (in Cass. Pen. Mass. Uff. 1994, m.<br />
196471) «il sequestro preventivo, in quanto diretto ad impedire la prosecuzione del reato, può essere disposto fino alla<br />
ultimazione dei lavori, che si verificano con il completamento delle opere di rifinitura interna». In altra decisione (Cass. pen.<br />
sez. I, 28 gennaio-23 marzo 1994, in Cass. Pen. Mass. Uff. 1994, m. 196849) viene puntualizzato che «mentre la mancanza di<br />
intonaci in una costruzione destinata ad abitazione non consente di ritenerla ultimata, per gli ovvi requisiti di adeguamento a<br />
canoni di sanità abitativa che la stessa deve presentare per i fini cui è destinata, detta carenza è ininfluente allorché l’edificio sia<br />
destinato ad esclusivo uso di magazzino» con la conseguenza che, nella seconda eventualità «non è consentito il sequestro<br />
preventivo dell’immobile in quanto la condotta dell’autore del reato non può essere più causa di conseguenze illecite». In caso<br />
di immobile a fini abitativi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo è ammissibile anche se l’opera è completata da un<br />
punto di vista strutturale ma la stessa sia priva di licenza di abitabilità (si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 7<br />
novembre 1991) ovvero, in relazione a un immobile a uso non abitativo, qualora questo sia sprovvisto del certificato di agibilità<br />
sanitaria (Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 1992, in Mass. Cass. Pen. 1992, 115).<br />
XXX www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 dicembre 2002 - N. 23
Il sequestro a opera<br />
abusiva completata<br />
A questo orientamento, in genere<br />
più datato, si è venuta contrapponendo<br />
una più recente interpretazione<br />
giurisprudenziale, alla quale<br />
la sentenza in esame si associa<br />
e che, consentendo una più ampia<br />
applicazione del sequestro preventivo,<br />
sostiene che questo provvedimento<br />
cautelare possa essere disposto<br />
anche per quei reati per i<br />
quali sia cessata la condotta o, comunque,<br />
siano perfezionati gli elementi<br />
costitutivi e, dunque, nel caso<br />
di reati edilizi, anche a opera<br />
abusiva completata [8] .<br />
Nell’ipotesi di violazioni edilizie e<br />
urbanistiche, infatti, l’interesse sostanziale<br />
tutelato dall’ordinamento (ulteriore<br />
rispetto all’interesse formale alla<br />
realizzazione della costruzione nel rispetto<br />
della concessione edilizia), è<br />
individuabile nell’assetto urbanistico<br />
del territorio in conformità alla normativa<br />
vigente e nella protezione dei beni<br />
storici, artistici e ambientali. La lesione<br />
di quessto interesse, di fatto, si<br />
protrae anche dopo che l’attività illegittima<br />
abbia esaurito il suo iter, ovvero<br />
anche successivamente alla compiuta<br />
realizzazione dell’immobile. Infatti,<br />
l’utilizzo e la disponibilità in sé<br />
dell’immobile abusivo, nonostante<br />
non aggiungano nulla al perfezionamento<br />
del reato o alla lesione del bene<br />
giuridico tutelato, tuttavia protraggono<br />
e aggravano le lesioni dell’equilibrio<br />
urbanistico del territorio, giusti-<br />
INSERTO<br />
ficando così pienamente l’adozione<br />
del sequestro preventivo [9] .<br />
D’altro canto, l’edificazione<br />
abusiva per carenza di idoneo titolo<br />
autorizzativo costituisce una fattispecie<br />
di reato indipendentemente<br />
dalla realizzazione in via definitiva<br />
e completa di opere stabili, in<br />
quanto il pregiudizio al bene tutelato<br />
deriva dalla presenza di per<br />
sé, sul territorio, di un elemento<br />
estraneo all’ordine edilizio e ambientale<br />
[10] .<br />
In altre parole, secondo l’orientamento<br />
giurisprudenziale maggioritario,<br />
le conseguenze che il Legislatore<br />
ha inteso neutralizzare attraverso<br />
il sequestro preventivo di cui<br />
all’art. 321 c.p.p. non sono individuabili<br />
- o almeno non solo - nella<br />
condotta dei reati formali né nell’evento<br />
naturalistico che integra la<br />
consumazione dei reati materiali,<br />
ma sono quelle “ulteriori” alla fattispecie<br />
tipica già realizzata. Queste<br />
conseguenze, quindi, si identificano,<br />
anche dopo il perfezionamento<br />
del reato, nel perpetuarsi nel tempo<br />
dell’offesa del bene. Per questi<br />
motivi, nell’ipotesi di reati edilizi,<br />
urbanistici e ambientali, la misura<br />
cautelare non può trovare un limite<br />
nella cessazione della fattispecie<br />
delittuosa o nel perfezionamento<br />
degli elementi costitutivi del reato,<br />
bensì deve coinvolgere l’opera illegittimamente<br />
realizzata anche se<br />
già ultimata.<br />
Nel caso di specie, quindi, la Corte<br />
di Cassazione, con la sentenza 5<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Commento<br />
febbraio 2002, n. 4070:<br />
l da una parte, si è pronunciata<br />
per la validità del decreto di sequestro<br />
preventivo - caratteristica tra<br />
l’altro non posta in discussione<br />
dal ricorrente - in ragione delle<br />
esigenze cautelari che devono essere<br />
soddisfatte a fronte dei reati<br />
urbanistici e anche in presenza di<br />
un’opera edilizia abusiva (il traliccio)<br />
già ultimata;<br />
l dall’altra, con argomentazioni<br />
esclusivamente a contrario, ha ritenuto<br />
illegittimo il successivo provvedimento<br />
di disattivazione dell’energia<br />
elettrica in quanto «del tutto<br />
estraneo a quelle finalità di impedire<br />
le ulteriori conseguenze dannose<br />
dei reati ipotizzati» che hanno<br />
poco prima supportato l’esperibilità<br />
della misura cautelare tipica.<br />
Considerazioni a margine<br />
La sentenza della Corte di Cassazione<br />
in commento risulta particolarmente<br />
interessante e meritevole di<br />
nota soprattutto per quello che “non<br />
ha detto” e che era, viceversa, auspicabile,<br />
considerati i presupposti del<br />
processo, piuttosto che per le argomentazioni<br />
portate a fondamento<br />
della propria decisione.<br />
Appare, infatti, del tutto evidente<br />
come questa pronuncia - nonostante<br />
confermi un orientamento<br />
giurisprudenziale ormai consolidato<br />
in tema di ammissibilità del sequestro<br />
preventivo a fronte di reati<br />
urbanistici e prospetti una soluzione<br />
ineccepibile sotto il profilo<br />
[8] Tra le altre, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1994 (in Riv. Giur. Edilizia 1995, I, 528), 23<br />
febbraio 1995, n. 562 (in Cass. Pen. 1996, 26969) e 10 aprile 2000 (in Riv. Giur. Edilizia 2001, I, 1013). Opta per<br />
l’ammissibilità del sequestro preventivo anche per l’ipotesi di assenza di attività edificatoria in corso di realizzazione, «in<br />
quanto la libera disponibilità dell’immobile da parte dell’indagato può essere concretamente utilizzata dal medesimo per<br />
proseguire la condotta abusiva», la sentenza della Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1999, n. 1381 (in Riv. Giuri. Edilizia 2000, I,<br />
687).<br />
[9] Di questo avviso, a titolo esemplificativo, è la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 12 maggio 1995, n,1756 (in Giust. Pen.<br />
1996, II, 56), ma anche quelle della Cassazione penale, sez. VI, 2 marzo 1998 n. 3396 (in Ced 2000), della Cassazione penale,<br />
sez. III, 4 maggio 1998 n. 6671 (in Ced 1998) e 8 luglio 1999 n. 2530 (in Cass. Pen. 2001, 244). Interessante l’argomentazione<br />
della Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2000 (in Riv. Trim. dir. Pen. Economia, 2000, 1129), sull’interpretazione del concetto di<br />
urbanistica: «l’urbanistica, come disciplina dell’uso del territorio (art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), coinvolge tutti gli<br />
aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e trasformazione del suolo, nonché la protezione dell’ambiente e tende<br />
alla tutela effettiva del regolare assetto del territorio, più che alla mera salvaguardia dell’esercizio del controllo preventivo delle<br />
autorità amministrative competenti sull’attività edificatoria».<br />
[10] Sulla rilevanza giuridica di «qualunque attività atta a produrre modificazione dello stato dei luoghi», si vedano le sentenze della<br />
Cassazione penale, sez. fer. 24 luglio-19 settembre 1997 (in Riv. Giur. Edilizia 1998, I, 1029), della Cassazione penale, sez. III.,<br />
28 gennaio-7 marzo 1997 (in Riv. Giur. Edilizia 1998, I, 1030).<br />
24 dicembre 2002 - N. 23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XXXI
TUTELA AMBIENTALE<br />
Commento<br />
rigorosamente formale e giuridico<br />
- offra diversi spunti di riflessione<br />
per la particolarità della fattispecie<br />
considerata (impianto per le<br />
trasmissioni radiofoniche), per i<br />
motivi di illegittimità sollevati dal<br />
ricorrente nonché per i profili che<br />
la Suprema Corte lascia aperti o<br />
parzialmente inevasi.<br />
Infatti, come riportato, la sentenza<br />
si limita a ritenere «irrilevante»<br />
e, quindi, «non pertinente»<br />
il provvedimento impugnato. Eppure,<br />
proprio partendo dalle argomentazioni<br />
utilizzate per fondare<br />
l’ammissibilità del sequestro preventivo,<br />
sembra ragionevole il<br />
dubbio che l’intenzione del Pubblico<br />
Ministero nel chiedere l’ordine<br />
di interruzione dell’energia elettrica,<br />
poi avallato dal Giudice per le<br />
indagini preliminari, fosse esattamente<br />
quella di perseguire la tutela<br />
effettiva del bene leso.<br />
L’orientamento giurisprudenziale<br />
a cui la Suprema Corte si associa<br />
per legittimare l’emanazione della<br />
misura cautelare tipica, infatti, si è<br />
sviluppato essenzialmente in tema<br />
di sequestro di immobili a uso abitativo<br />
o diverso (magazzino, attività<br />
commerciale/industriale, ecc). In<br />
queste ipotesi, tramite il sequestro<br />
si sottrae il bene alla disponibilità<br />
dell’indagato, impedendogli la prosecuzione<br />
dell’attività edilizia abusiva<br />
ovvero l’utilizzo dell’immobile<br />
già ultimato e, quindi, il perpetrarsi<br />
o aggravarsi della lesione al corretto<br />
assetto del territorio e ai beni ambientali<br />
tutelati. Si impediscono, in<br />
altre parole, quelle conseguenze «ulteriori»<br />
alla fattispecie tipica che<br />
giustificano l’emanazione della misura<br />
cautelare.<br />
Il mero sequestro di un impianto<br />
per trasmissioni radiofoniche, tuttavia,<br />
non può produrre i medesimi<br />
effetti dal momento che non è ipotizzabile<br />
un “uso” in senso proprio del<br />
traliccio se non, per l’appunto, quale<br />
INSERTO<br />
mezzo strumentale alla trasmissione<br />
radiofonica. La funzione di questo<br />
manufatto, nella quale si esplicita il<br />
suo utilizzo da parte dell’indagato,<br />
sta proprio nella ricezione e trasmissione<br />
dei segnali radiofonici che, a<br />
loro volta, si producono grazie al<br />
passaggio dell’energia elettrica.<br />
Occorre, inoltre, considerare che<br />
per l’esercizio dell’attività in esame<br />
sono necessari atti autorizzativi che<br />
coinvolgono profili e Autorità amministrative<br />
diverse:<br />
l l’attività in sé (radiodiffusione)<br />
e, quindi, la valutazione del Ministero<br />
delle Comunicazioni e dell’Autorità<br />
Garante per le Comunicazioni;<br />
l i suoi effetti (emanazione di onde<br />
elettromagnetiche) e, quindi, la<br />
verifica effettuata dalle Autorità sanitarie<br />
e ambientali competenti secondo<br />
le disposizioni del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>;<br />
l gli strumenti per il suo esercizio<br />
(antenne, tralicci e installazioni analoghe<br />
a quella in esame) e, quindi, il<br />
Comune e ogni altra amministrazione<br />
competente per i profili edilizi e<br />
urbanistici.<br />
Il legittimo svolgimento dell’attività<br />
di radiodiffusione, di conseguenza,<br />
non può dedursi esclusivamente<br />
dalla sussistenza della relativa<br />
concessione, bensì richiede<br />
un’indagine a più ampio spettro.<br />
Infatti, come nella situazione esaminata,<br />
potrebbe risultare autorizzata<br />
l’attività in sé ma non uno o<br />
più dei singoli mezzi con i quali<br />
la stessa viene esercitata [11] .<br />
Alla luce di queste considerazioni<br />
non risulta del tutto censurabile<br />
il Giudice per le indagini preliminari<br />
laddove cerca di supplire<br />
alle carenze di effettività del sequestro<br />
preventivo emerse per la<br />
particolarità della fattispecie. Con<br />
l’interruzione dell’energia elettrica,<br />
infatti, l’intento perseguito dall’Autorità<br />
giurisdizionale è, con<br />
evidenza, quello di ridare effica-<br />
cia sostanziale alla misura cautelare<br />
già emessa (il Pubblico Ministero<br />
aveva utilizzato esattamente le<br />
parole «al fine di poter perseguire<br />
utilmente le finalità per le quali il<br />
sequestro stesso è stato disposto»).<br />
La limitazione inevitabilmente<br />
inferta all’attività di radiodiffusione,<br />
inoltre, sarebbe stata<br />
comunque circoscritta all’ambito<br />
territoriale di competenza dell’impianto<br />
in sequestro, rispetto al<br />
quale, tra l’altro, non sembravano<br />
di fatto sussistere tutti i requisiti<br />
autorizzativi necessari per un legittimo<br />
esercizio della medesima.<br />
La stessa Corte di Cassazione,<br />
tra l’altro, sembra essere consapevole<br />
della parziale inidoneità della misura<br />
cautelare tipica nel caso in esame.<br />
Infatti, a chiusura della sua decisione,<br />
afferma che, in alternativa al<br />
provvedimento impugnato il Giudice<br />
avrebbe potuto adottare «più pertinenti<br />
misure qualora non fosse sufficiente<br />
il solo sequestro dell’impianto»,<br />
senza, peraltro, fornire alcun<br />
indizio o suggerimento utile sulla<br />
natura di tali diversi e più idonei<br />
provvedimenti.<br />
Un approfondimento di questi<br />
profili da parte della Corte di Cassazione<br />
sarebbe stato senz’altro auspicabile<br />
considerato che il notevole<br />
sviluppo dell’attività di telecomunicazione<br />
in genere e, quindi, la crescente<br />
diffusione sul territorio di impianti<br />
analoghi a quello in esame<br />
fanno presagire che, in un prossimo<br />
futuro, questioni simili torneranno<br />
ancora all’attenzione dei Giudici di<br />
primo grado.<br />
Infine, non si può tacere che la<br />
Suprema Corte sembra lasciare<br />
del tutto inevaso il motivo di illegittimità<br />
per incompetenza sollevato<br />
dal ricorrente, perdendo l’occasione<br />
per fornire un’utile chiave<br />
di lettura della normativa in<br />
materia. l<br />
[11] La necessità di due atti autorizzativi distinti (la concessione per l’esercizio di impianti di radiodiffusione e l’autorizzazione edilizia per<br />
l’installazione dei medesimi) è confermata dalla interpretazione fornita dalla giurisprudenza agli artt. 4 e 16 della legge 6 agosto<br />
1990, n. 223. Afferma, infatti, la Cassazione penale (sez. III, sentenza n. 1599 del 4 dicembre 1995, in Cass. pen. 1997, 841) che «lungi<br />
da equiparare la concessione radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due<br />
autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica edilizia». Analogamente, si vedano le sentenze del<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 1991, n. 280 e del Tar Umbria, 22 febbraio 2001, n. 116 (in Foro amm. 2001, 1291).<br />
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