LA GARFAGNINA BIANCA - Assonapa

LA GARFAGNINA BIANCA - Assonapa LA GARFAGNINA BIANCA - Assonapa

16.06.2013 Views

l’allevatore di ovini e caprini 4 Le carni di agnello di queste razze sono, da oltre venti anni commercializzate e ben accette dai consumatori in quanto derivando da razze di tipo muscolare e quindi, non tipicamente, digestive sono in grado di soddisfare le esigenze dei produttori e dei consumatori per un elevato rapporto carne osso e di colore chiaro attraente, con giusto contenuto di grasso e con bassa ritenzione idrica. Il consumo di carne ovina nella suddetta Area Geografica è nel frattempo aumentato oltre che per le caratteristiche suddette, anche perché le carcasse di peso maggiore rispetto a quelle da latte fornendo una vasta gamma di tagli offrono una maggiore possibilità di scelta. Art. 7 Controlli Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento CEE 2081/92. Gli allevamenti saranno sottoposti ad un controllo della filiera produttiva al fine di certificare la tracciabilità del prodotto. Art. 8 Confezionamento ed etichettatura La carne di “Agnello dell’Appennino Centrale” deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell’origine e dell’identificazione delprodotto. La carne è posta in vendita al taglio o confezionata. La vendita al taglio può avvenire anche in punti vendita appositamente convenzionati i quali dietro l’impegno sottoscritto a vendere esclusivamente carne di agnello timbrata con il marchio della Indicazione Geografica Protetta, vengono sottoposti ad ulteriori controlli e possono pertanto pubblicizzare tale condizione. La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, è posta in vendita solo in confezioni sigillate. Il confezionamento può avvenire solo in laboratori abilitati e sotto il controllo dell’organo preposto che consente la stampigliatura del marchio della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni. E’ comunque vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. Nell’etichetta oltre alle informazioni obbligatorie per legge, dovranno altresì essere indicati: la categoria della carcassa, la razza di appartenenza, il mese di nascita dell’agnello, l’azienda di allevamento (denominazione sede), il giorno ed il luogo della macellazione. Art. 9 Logo Il logo è riportato nell’allegato del presente disciplinare con la scritta: “Agnello dell’Appennino Centrale”. Il logo ha dimensioni cm 7x6 e riporta al centro un agnello stilizzato di colore bianco contornato dalla scritta ad arco – di colore rosso “Agnello dell’Appennino Centrale”. E’ comunque vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. AGNELLO DA LATTE PISANO - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE L’Associazione Provinciale Allevatori di Pisa, d’ora in poi denominata anche soltanto Apa , d’intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole e la Provincia istituisce il marchio “AGNELLO DA LATTE PISANO” d’ora in poi denominato anche soltanto “Marchio”, per la identificazione degli agnelli allevati in aziende della Provincia di Pisa che aderiscono al disciplinare della Produzione Integrata. Art. 1 - Nome del prodotto La Denominazione del prodotto “Agnello da Latte Pisano” è riservata alle carni prodotte dall’allevamento ovino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2 - Descrizione del prodotto La carne dell’“Agnello da latte Pisano” è derivata da soggetti di pura razza Massese, Sarda e Comisana, di età compresa tra i 20 ed i 40 giorni con un peso vivo alla macellazione compreso tra gli 8 Kg e i 15Kg. nati ed allevati in allevamenti pisani che aderiscono al presente disciplinare ed aderenti ai Libri Genealogici. I soggetti dovranno presentare i relativi contrassegni identificativi o marche auricolari previsti dalla normativa vigente. 2.1 Caratteristiche della carne e della carcassa • Peso della carcassa Kg. 5-10 • Colore della carne:rosa chiaro • Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità) • Colore del grasso : bianco • Tenore del grasso: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa (2-3 class. UE) • Consistenza del grasso : solido a rilevamento fatto sulla massa adiposa sovrastante l’attacco della coda ed a temp. Ambiente 18- 20° c. Art. 3 - Metodo di ottenimento del prodotto 3.1.Tipo di Allevamento Sono ammessi gli allevamenti stanziali, bradi e semibradi e la transumanza. Gli agnelli destinati alla macellazione devono essere allevati secondo le disposizioni del presente disciplinare per tutto il ciclo di vita 3.2 Origine degli animali e riproduzione Non è ammesso l'allevamento di animali geneticamente modificati ne clonati È ammessa la riproduzione tramite inseminazione strumentale con metodi non invasivi (metodo laparoscopico). È vietato l'utilizzo di materiale seminale proveniente da animali clonati. 3.3.Alimentazione fattrici Gli animali devono essere alimentati con alimenti derivanti da coltivazioni che seguono i disciplinari di produzione integrata. Per un periodo transitorio della durata di quattro anni dall’entrata in vigore del presente disciplinare è ammesso l'utilizzo fino ad un massimo del 35 % del fabbisogno annuale di sostanza secca dell'allevamento di alimenti e mangimi provenienti dall'agricoltura convenzionale che rispettino i requisiti previsti dai principi generali delle produzio- ni zootecniche integrate. La percentuale di alimento di origine aziendale o proveniente dal comprensorio in cui ricade l'azienda deve coprire almeno il 50 % del fabbisogno annuale di sostanza secca. Il Comprensorio è inteso come l'insieme delle aziende a produzione integrata o biologica che insistono in un'area geograficamente definita e che, al fine del rispetto del suddetto vincolo, si accordano, dandone evidenza documentale. La razione giornaliera deve garantire un adeguato apporto, in funzione dei fabbisogni di mantenimento e produzione dell'animale, di sostanza secca costituita da foraggi freschi, essiccati o insilati. Le tecniche di conservazione degli alimenti devono essere idonee ad evitare lo sviluppo di muffe mantenendo il contenuto di aflatossine entro i limiti della specifica normativa in materia. Qualora le fattrici destinate alla produzione di agnelli da latte da iscrivere al Marchio siano fatte pascolare in ambiente delimitato, le aree pascolative debbono essere suddivise in appezzamenti tali da permettere l'uso turnato del pascolo stesso e di sfalciare o trinciare almeno una volta l'anno le erbe e gli arbusti non utilizzati dal bestiame Non è ammesso l’uso di prodotti auxinici 3.4. Alimentazione agnello È obbligatorio l’allattamento materno, dal 15° giorno l’agnello può assumere anche alimenti di origine vegetale provenienti da coltivazioni che seguono le norme dei disciplinari di produzione integrata. 3.5.Ricoveri Gli animali all'interno degli spazi dedicati al ricovero devono disporre delle seguenti superfici minime: animali adulti 1 mq; animali da rimonta 0,8 mq. Gli ovili devono essere dotati di abbeveratoi e mangiatoie con una dimensione di almeno 30 cm per capo. Gli ambienti dove viene allevato l'agnello devono essere sufficientemente aerati ed illuminati. All'animale va garantito la libertà di movimento ed il regolare movimento fisico e nell'allevamento in gruppi sia la consistenza di questi che lo spazio devono essere dimensionati in relazione alle fasi di crescita ed alle esigenze comportamentali degli ovini. I ricoveri degli animali devono consentire di mantenere condizioni ambientali: temperatura, umidità relativa dell'aria, circolazione dell'aria, concentrazione di gas, entro limiti che non nuocciano agli animali. 3.6. Trattamenti sanitari L'uso di prodotti antielmintici è consentito sulle fattrici non più di 2 volte/anno e non durante la fase di allattamento. Nella gestione dell'igiene e della cura degli animali dovranno essere adottate tutte le soluzioni necessarie a prevenire/ridurre l'insorgenza di patologie e garantire il benessere dell'animale. 3.7. Trasporto e macellazione La macellazione deve avvenire in mattatoi conformi con la legislazione vigente in materia, presenti nella zona di produzione. Si dovranno rispettare le normative relative al “benessere degli animali”, con particolare attenzione a tutte le operazioni di trasporto, carico e scarico, sosta dei soggetti de- stinati al mattatoio al fine di evitare pericolosi fenomeni di stress negli animali. La durata del trasporto degli agnelli non deve superare le 6 ore Gli animali devono essere macellati entro 6 ore dalla visita ante mortem del veterinario (salvo diversa indicazione veterinaria) Art. 4 - Marchiatura La carcassa dell’ “Agnello da Latte Pisano” deve essere immessa al consumo provvista di marchio a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto. Il marchio riproduce il logo costituito da un cerchio, con scritta circolare Agnello da Latte Pisano, contenente due sagome di testa di agnello una di colore bianco e una di colere nero e nella parte basale, in nicchia a semiluna , la razza di appartenenza. La marchiatura deve essere effettuata presso i mattatoi, da un esperto incaricato dell’Ente gestore che verifica l’identità dell’animale prima della scuoiatura e della marchiatura. Il marchio deve essere apposto, ad inchiostro, in corrispondenza della faccia esterna degli arti anteriori e posteriori e del torace. Il marchio deve essere ben visibile al momento della distribuzione. Art. 5 - Commercializzazione L’Agnello è posto in vendita nel seguente modo: carcassa intera, in mezzene, in quarti o in sesti. Su ciascuna porzione venduta deve essere comunque presente e ben evidente il marchio apposto al mattatoio. Al momento della spedizione alle macellerie delle carcasse, il titolare dello stabilimento di macellazione emetterà documento di identità dell’agnello o della partita di agnelli debitamente compilato, di cui copia sarà conservata presso lo stesso stabilimento e copia entro fine mese inviata all’Ente Gestore per le opportune verifiche. 5.1 Confezionamento del prodotto La carne confezionata e porzionata, fresca o surgelata, è posta in vendita solo in confezioni sigillate, secondo le modalità del precedente comma. Il confezionamento può avvenire solo in laboratori autorizzati dall’Ente gestore alla stampigliatura del Marchio sull’esterno delle singole confezioni. Art. 6 - Adesione ed ammissione Possono aderire al marchio le aziende zootecniche ubicate nel territorio provinciale, socie della Associazione Provinciale Allevatori di Pisa che allevano ovini, di cui all’Art. 1, che aderiscono al presente disciplinare e ad ogni altra norma che sarà in proposito emanata, che attuano “l’autocontrollo del processo produttivo” e che fanno domanda scritta di adesione al marchio all’Ente gestore. A seguito della domanda di adesione il richiedente sottopone il proprio allevamento alle verifiche di cui agli Artt. 2 e 3. Al momento della domanda di ammissione al marchio, l’azienda deve essere stata sottoposta ai controlli ed alle valutazioni morfologiche previste dal regolamento dei LL.GG. che attestano l’appartenenza alla razza di cui al precedente Art. 2 Successivamente al sopralluogo di verifica aziendale, operata a cura del personale dell’Ente Gestore, ed al parere espresso dall’apposito Comitato di Controllo di cui al successivo Art. 7.1, sarà data comunicazione all’interessato dell’ avvenuto accoglimento o rifiuto della domanda stessa. Il periodo di conversione della pecora deve essere di almeno 3 mesi. Per gli animali destinati alla produzione dicarne il periodo di conversione deve essere di almeno 3 settimane. Art. 7 - Controlli 7.1 La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dall’Organo di Controllo che sarà all’uopo identificato . Le aziende Inoltre sono tenute a far controllare in qualsiasi momento dal personale dell’Organo di Controllo, il proprio allevamento per verificare: • l’identità degli animali attraverso le matricole auricolari, applicate conformemente alla normativa vigente • i foraggi e gli altri alimenti somministrati al bestiame • il sistema di allevamento, • l’igiene dei locali il corretto uso dei prodotti sanitari • la sanità del bestiame • il manuale dell’autocontrollo • verifica del numero di capi aderenti al marchio venduti dall’allevatore con il numero di carcasse marchiate, vendute dallo stabilimento di macellazione 7.2 Comitato di Controllo Al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni previste per la realizzazione e successiva gestione del marchio, opera opera il Comitato di Controllo composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: Provincia, Az. S.L., Coldiretti, C.I.A., Unione Agricoltori, Università. La segreteria del Comitato sarà affidata al Direttore dell’Apa. Il Comitato si riunirà ogni qualvolta se ne ravveda la necessità o periodicamente, secondo criteri che lo stesso stabilirà. 7.3 Organo di Controllo È L’Organo individuato dalla Regione per i controlli previsti dal disciplinare Produzione Zootecnica Integrata Marchio “Farfalla” Agriqualità Toscana, o da altro organismo omologo autorizzato a tale sco-

5 l’allevatore di ovini e caprini po, individuato dall’Ente gestore, qualora il disciplinare suddetto lo consenta. Art. 8 - Gestione del marchio L’Ente Gestore del Marchio “Agnello da Latte Pisano” è l’Associazione Provinciale Allevatori di Pisa, la quale curerà tutta la parte organizzativa ed i rapporti con gli allevatori, i mattatoi e l’Organo di Controllo e le Istituzioni pubbliche. L’Ente Gestore inoltre puo’ curare, direttamente o tramite la società di servizi Agritoscana S.R.L. la: promozione, distribuzione e commercializzazione degli agnelli marchiati. L’Ente Gestore potrà richiedere agli allevatori aderenti ed alle macellerie una quota ad agnello macellato e marchiato, a copertura parziale o totale delle spese di controllo e marcatura dei soggetti. Art. 9 - Vigilanza e sanzioni Il personale incaricato dall’Organo di Controllo, munito di apposito documento di riconoscimento puo’ accedere liberamente, nel rispetto delle norme sanitarie ed antinfortunistiche, agli allevamenti, ai laboratori di produzione e di macellazione, ai macelli, ai depositi, agli altri punti vendita, dove si lavori o si commercializzi carne identificata con il marchio. Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette sul mercato carne marchiata in modo improprio e chiunque fa uso del marchio, non conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare sarà denunciato all’autorità competente. Chiunque impedisce l’espletamento delle verifiche e dei controlli previsti nel presente regolamento può essere escluso dal marchio. L’allevatore che impieghi nell’allevamento sostanze non consentite dalla normativa vigente in materia, oltre alle sanzioni di legge, incorre nelle seguenti sanzioni: a) divieto dell’utilizzo del marchio per un periodo non inferiore di sei mesi b) cancellazione dal registro degli aderenti nei casi più gravi o di recidiva. Art. 10 - Modulistica La modulistica è costituita dai seguenti modelli: mod. 1 adesione al marchio mod. 2 scheda check up aziendale mod. 3 schema di autocontrollo mod. 4 documento di identificazione dell’agnello o della partita di agnelli Norme transitorie 1. Fino al 31/12/2004 l’ammissione al marchio avviene anche per le aziende che sono in conversione da allevamento con sistema tradizionale a sistema integrato 2. I modelli di cui all’art. 10 potranno essere modificati o altri ne potranno essere aggiunti al momento dell’entrata in vigore del disciplinare del marchio Farfalla “Agriqualità Toscana” 3. In attesa dell’entrata in vigore del Marchio farfalla “Agriqualità Toscana” L.R. 25/00 l’attività prevista agli Artt. 7.1 e 9 com.1 sarà svolta da tecnici abilitati incaricati direttamente dall’Ente Gestore. 4. L’applicazione del com 1 dell’art.3.3. è resa obbligato all’entrata in vigore del disciplinare del marchio farfalla “Agriqualità Toscana”. Il FATA Assicurazioni, forte della grande esperienza nell’assicurazione dei rischi agricoli ha avviato, di concerto con l’AssoNaPa, uno studio per la realizzazione, mediante una forma assicurativa, di uno strumento che garantisse, almeno in parte, gli allevatori dai rischi di perdita legati alla gestione degli animali allevati. Il FATAAssicurazioni e ASSO.NA.PA. hanno realizzato una polizza di assicurazione indirizzata esclusivamente agli allevamenti iscritti ai LL.GG. a garanzia della mortalità di tutti i capi presenti nell’ allevamento. È stato pensato di creare una copertura specifica in quanto le forme assicurative standard si sarebbero male adattate, in quanto spesso limitate a singole tipologie di rischio, e quindi non soddisfacenti alla realtà degli allevatori iscritti ai LL.GG. La polizza prevede la copertura assicurativa nei seguenti casi di morte per: – infortunio, – malattie comuni degli apparati digerenti, riproduttivo, circolatorio e respiratorio, – mastiti traumatiche e non, – morso di animali velenosi , assalto di cani randagi – ingestione di corpi estranei – abbattimento di necessità per gli eventi suindicati. Sono escluse le affezioni dell’apparato locomotore (es. zoppie) e tutte le epi- COMUNICAZIONE PER GLI ALLEVATORI ISCRITTI AI LL.GG. E RR.AA. Si comunica che nel sito web dell’Associazione è stata inserita una nuova funzione finalizzata a migliorare la gestione degli allevatori che ricevono il nostro mensile; infatti, con essa sarà possibile sia l’aggiornamento che l’inserimento di una nuova anagrafica (allevamento) che, per un’anagrafica già esistente, anche l’inserimento dell’indirizzo presso cui si preferisce ricevere il giornale. Le operazioni richieste sono poche e di semplice attuazione: 1) si apre il sito dell’Asso.Na.Pa. (www.assonapa.com); 2) si clicca sulla finestra “Banca dati”; 3) si inseriscono le coordinate richieste (ID utente e Password); 4) si seleziona “Elenco aziende” avendo cura di avere prima selezionato “tutte le aziende” ed indicato “si” alla domanda: compreso eliminate?; si aprirà una pagina contenente l’elenco delle aziende presenti in provincia; a questo punto sarà possibile fare due operazioni, quali: 4a) cliccare sulla casella in alto “Inserimento nuovo allevamento” per inserire l’anagrafica di un nuova allevamento ; 4b) cliccare sul bottone “gestione” posto alla destra della riga corrispondente all’allevamento oggetto di intervento per: 4ba) modificare l’anagrafica in atto; 4bb) inserire l’indirizzo presso cui si preferisce ricevere il giornale. Vista la semplicità e l’utilità di predetta funzione, si invitano gli allevatori a fare attivare le rispettive A.P.A. onde evitare disguidi nella distribuzione del giornale “L’allevatore di ovini e caprini” a cui, si ricorda, hanno diritto tutti gli allevatori iscritti ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici. Per ogni maggiore informazione contattate il nostro ufficio CED (sig. Fabrizio Sarti, 06.40900127). POLIZZA ASSICURAZIONE MORTALITÀ BESTIAME Convenzione Asso.Na.Pa-FATA zosie indicate all’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria La garanzia comprende anche la morte o abbattimento per BRC, nel caso in cui l’allevamento sia in possesso al momento dell’avvio della copertura assicurativa della qualifica di ufficialmente indenne. In questo caso vengono dedotti gli eventuali indennizzi pubblici . Le somme assicurate per ciascun animale sono convenzionalmente pari ad Euro 400,00 per i maschi ed Euro 150,00 per le femmine con una franchigia del 20% Per capo iscritto di intendono i soggetti di età superiore ad 6 mesi ovviamente dotati di propria matricola di LG e minori di 6 anni. Nel caso in cui dell’ animale possano essere recuperate le carni, alle stesse sarà dato un valore pari al 10% degli importi suindicati (20% per le mastiti ). È prevista altresì una franchigia fissa per allevamento è pari al 3% dei capi assicurati, con un minimo di 3 capi (es. nel caso di 250 capi assicurati i primi 7 decessi NON sono coperti da assicurazione). I limiti massimi di indennizzo annuo per allevamento sono: – 50% del valore assicurato – per morti e abbattimenti per MASTI- TI: 10% del valore assicurato – per abbattimento forzoso 70% dei capi assicurati. Le liquidazioni verranno effettuate entro 60 gg. dal termine dell’annualità assicurativa in un’unica soluzione. Nel caso in cui si verifichi un sinistro l’allevatore deve osservare le seguenti disposizioni: – avvisare immediatamente l’ASSO.NA.PA – chiamare il Servizio Veterinario ASL o il veterinario convenzionato APA – inviare all’ASSONAPA la documentazione inerente il sinistro quali ad esempio: certificato e relazione sanitaria con indicazione della data del sinistro, descrizione delle cause o modalità di accadimento e dati identificativi ufficiali dei capi coinvolti Il premio lordo annuo per ogni capo assicurato e’ di Euro 2 oltre le imposte di legge. Il numero minimo di capi che dovranno aderire per attivare la convenzione è 400.000. Le adesioni preliminari potranno essere inviate via fax al numero 06/40900130 con l’indicazione del nominativo dell’allevatore e numero AUA dell’allevamento.

l’allevatore di ovini e caprini 4<br />

Le carni di agnello di queste razze<br />

sono, da oltre venti anni commercializzate<br />

e ben accette dai consumatori<br />

in quanto derivando da razze<br />

di tipo muscolare e quindi, non tipicamente,<br />

digestive sono in grado di<br />

soddisfare le esigenze dei produttori<br />

e dei consumatori per un elevato<br />

rapporto carne osso e di colore chiaro<br />

attraente, con giusto contenuto di<br />

grasso e con bassa ritenzione idrica.<br />

Il consumo di carne ovina nella suddetta<br />

Area Geografica è nel frattempo<br />

aumentato oltre che per le caratteristiche<br />

suddette, anche perché le<br />

carcasse di peso maggiore rispetto a<br />

quelle da latte fornendo una vasta<br />

gamma di tagli offrono una maggiore<br />

possibilità di scelta.<br />

Art. 7<br />

Controlli<br />

Il controllo sulla conformità del<br />

prodotto al disciplinare, è svolto<br />

conformemente a quanto stabilito<br />

dall’art. 10 del Regolamento CEE<br />

2081/92.<br />

Gli allevamenti saranno sottoposti<br />

ad un controllo della filiera produttiva<br />

al fine di certificare la tracciabilità<br />

del prodotto.<br />

Art. 8<br />

Confezionamento<br />

ed etichettatura<br />

La carne di “Agnello dell’Appennino<br />

Centrale” deve essere immessa<br />

al consumo provvista di particolare<br />

contrassegno a garanzia dell’origine<br />

e dell’identificazione delprodotto.<br />

La carne è posta in vendita al taglio<br />

o confezionata.<br />

La vendita al taglio può avvenire<br />

anche in punti vendita appositamente<br />

convenzionati i quali dietro l’impegno<br />

sottoscritto a vendere esclusivamente<br />

carne di agnello timbrata<br />

con il marchio della Indicazione<br />

Geografica Protetta, vengono sottoposti<br />

ad ulteriori controlli e possono<br />

pertanto pubblicizzare tale condizione.<br />

La carne confezionata porzionata,<br />

fresca o surgelata, è posta in vendita<br />

solo in confezioni sigillate.<br />

Il confezionamento può avvenire<br />

solo in laboratori abilitati e sotto<br />

il controllo dell’organo preposto<br />

che consente la stampigliatura del<br />

marchio della Indicazione Geografica<br />

Protetta sulle singole confezioni.<br />

E’ comunque vietata l’aggiunta<br />

di qualsiasi qualificazione non<br />

espressamente prevista.<br />

Nell’etichetta oltre alle informazioni<br />

obbligatorie per legge, dovranno<br />

altresì essere indicati: la categoria<br />

della carcassa, la razza di appartenenza,<br />

il mese di nascita dell’agnello,<br />

l’azienda di allevamento<br />

(denominazione sede), il giorno ed<br />

il luogo della macellazione.<br />

Art. 9<br />

Logo<br />

Il logo è riportato nell’allegato<br />

del presente disciplinare con la scritta:<br />

“Agnello dell’Appennino Centrale”.<br />

Il logo ha dimensioni cm 7x6 e<br />

riporta al centro un agnello stilizzato<br />

di colore bianco contornato<br />

dalla scritta ad arco – di colore rosso<br />

“Agnello dell’Appennino Centrale”.<br />

E’ comunque vietata l’aggiunta<br />

di qualsiasi qualificazione non<br />

espressamente prevista.<br />

AGNELLO DA <strong>LA</strong>TTE<br />

PISANO - DISCIPLINARE<br />

DI PRODUZIONE<br />

L’Associazione Provinciale Allevatori<br />

di Pisa, d’ora in poi denominata<br />

anche soltanto Apa , d’intesa<br />

con le Organizzazioni Professionali<br />

Agricole e la Provincia istituisce il<br />

marchio “AGNELLO DA <strong>LA</strong>TTE<br />

PISANO” d’ora in poi denominato<br />

anche soltanto “Marchio”, per la<br />

identificazione degli agnelli allevati<br />

in aziende della Provincia di Pisa<br />

che aderiscono al disciplinare della<br />

Produzione Integrata.<br />

Art. 1 - Nome del prodotto<br />

La Denominazione del prodotto<br />

“Agnello da Latte Pisano” è riservata<br />

alle carni prodotte dall’allevamento<br />

ovino che risponde alle condizioni<br />

e ai requisiti stabiliti nel presente<br />

disciplinare di produzione.<br />

Art. 2 - Descrizione del prodotto<br />

La carne dell’“Agnello da latte<br />

Pisano” è derivata da soggetti di pura<br />

razza Massese, Sarda e Comisana,<br />

di età compresa tra i 20 ed i 40<br />

giorni con un peso vivo alla macellazione<br />

compreso tra gli 8 Kg e i<br />

15Kg. nati ed allevati in allevamenti<br />

pisani che aderiscono al presente<br />

disciplinare ed aderenti ai Libri Genealogici.<br />

I soggetti dovranno presentare<br />

i relativi contrassegni identificativi<br />

o marche auricolari previsti<br />

dalla normativa vigente.<br />

2.1 Caratteristiche della carne e<br />

della carcassa<br />

• Peso della carcassa Kg. 5-10<br />

• Colore della carne:rosa chiaro<br />

• Consistenza delle masse muscolari:<br />

solida (assenza di sierosità)<br />

• Colore del grasso : bianco<br />

• Tenore del grasso: moderatamente<br />

coperta la superficie esterna<br />

della carcassa (2-3 class. UE)<br />

• Consistenza del grasso : solido a<br />

rilevamento fatto sulla massa<br />

adiposa sovrastante l’attacco della<br />

coda ed a temp. Ambiente 18-<br />

20° c.<br />

Art. 3 - Metodo di ottenimento<br />

del prodotto<br />

3.1.Tipo di Allevamento<br />

Sono ammessi gli allevamenti<br />

stanziali, bradi e semibradi e la transumanza.<br />

Gli agnelli destinati alla macellazione<br />

devono essere allevati secondo<br />

le disposizioni del presente disciplinare<br />

per tutto il ciclo di vita<br />

3.2 Origine degli animali e riproduzione<br />

Non è ammesso l'allevamento di<br />

animali geneticamente modificati ne<br />

clonati<br />

È ammessa la riproduzione tramite<br />

inseminazione strumentale con<br />

metodi non invasivi (metodo laparoscopico).<br />

È vietato l'utilizzo di materiale<br />

seminale proveniente da animali<br />

clonati.<br />

3.3.Alimentazione fattrici<br />

Gli animali devono essere alimentati<br />

con alimenti derivanti da<br />

coltivazioni che seguono i disciplinari<br />

di produzione integrata.<br />

Per un periodo transitorio della<br />

durata di quattro anni dall’entrata in<br />

vigore del presente disciplinare è<br />

ammesso l'utilizzo fino ad un massimo<br />

del 35 % del fabbisogno annuale<br />

di sostanza secca dell'allevamento<br />

di alimenti e mangimi provenienti<br />

dall'agricoltura convenzionale<br />

che rispettino i requisiti previsti<br />

dai principi generali delle produzio-<br />

ni zootecniche integrate.<br />

La percentuale di alimento di origine<br />

aziendale o proveniente dal<br />

comprensorio in cui ricade l'azienda<br />

deve coprire almeno il 50 % del<br />

fabbisogno annuale di sostanza secca.<br />

Il Comprensorio è inteso come<br />

l'insieme delle aziende a produzione<br />

integrata o biologica che insistono<br />

in un'area geograficamente definita<br />

e che, al fine del rispetto del suddetto<br />

vincolo, si accordano, dandone<br />

evidenza documentale.<br />

La razione giornaliera deve garantire<br />

un adeguato apporto, in funzione<br />

dei fabbisogni di mantenimento<br />

e produzione dell'animale, di<br />

sostanza secca costituita da foraggi<br />

freschi, essiccati o insilati.<br />

Le tecniche di conservazione degli<br />

alimenti devono essere idonee ad<br />

evitare lo sviluppo di muffe mantenendo<br />

il contenuto di aflatossine entro<br />

i limiti della specifica normativa<br />

in materia.<br />

Qualora le fattrici destinate alla<br />

produzione di agnelli da latte da<br />

iscrivere al Marchio siano fatte pascolare<br />

in ambiente delimitato, le<br />

aree pascolative debbono essere<br />

suddivise in appezzamenti tali da<br />

permettere l'uso turnato del pascolo<br />

stesso e di sfalciare o trinciare almeno<br />

una volta l'anno le erbe e gli<br />

arbusti non utilizzati dal bestiame<br />

Non è ammesso l’uso di prodotti<br />

auxinici<br />

3.4. Alimentazione agnello<br />

È obbligatorio l’allattamento materno,<br />

dal 15° giorno l’agnello può<br />

assumere anche alimenti di origine<br />

vegetale provenienti da coltivazioni<br />

che seguono le norme dei disciplinari<br />

di produzione integrata.<br />

3.5.Ricoveri<br />

Gli animali all'interno degli spazi<br />

dedicati al ricovero devono disporre<br />

delle seguenti superfici minime:<br />

animali adulti 1 mq; animali da<br />

rimonta 0,8 mq.<br />

Gli ovili devono essere dotati di<br />

abbeveratoi e mangiatoie con una<br />

dimensione di almeno 30 cm per capo.<br />

Gli ambienti dove viene allevato<br />

l'agnello devono essere sufficientemente<br />

aerati ed illuminati.<br />

All'animale va garantito la libertà<br />

di movimento ed il regolare movimento<br />

fisico e nell'allevamento in<br />

gruppi sia la consistenza di questi<br />

che lo spazio devono essere dimensionati<br />

in relazione alle fasi di crescita<br />

ed alle esigenze comportamentali<br />

degli ovini.<br />

I ricoveri degli animali devono<br />

consentire di mantenere condizioni<br />

ambientali: temperatura, umidità relativa<br />

dell'aria, circolazione dell'aria,<br />

concentrazione di gas, entro limiti<br />

che non nuocciano agli animali.<br />

3.6. Trattamenti sanitari<br />

L'uso di prodotti antielmintici è<br />

consentito sulle fattrici non più di 2<br />

volte/anno e non durante la fase di<br />

allattamento.<br />

Nella gestione dell'igiene e della<br />

cura degli animali dovranno essere<br />

adottate tutte le soluzioni necessarie<br />

a prevenire/ridurre l'insorgenza di<br />

patologie e garantire il benessere<br />

dell'animale.<br />

3.7. Trasporto e macellazione<br />

La macellazione deve avvenire in<br />

mattatoi conformi con la legislazione<br />

vigente in materia, presenti nella<br />

zona di produzione.<br />

Si dovranno rispettare le normative<br />

relative al “benessere degli animali”,<br />

con particolare attenzione a<br />

tutte le operazioni di trasporto, carico<br />

e scarico, sosta dei soggetti de-<br />

stinati al mattatoio al fine di evitare<br />

pericolosi fenomeni di stress negli<br />

animali.<br />

La durata del trasporto degli<br />

agnelli non deve superare le 6 ore<br />

Gli animali devono essere macellati<br />

entro 6 ore dalla visita ante mortem<br />

del veterinario (salvo diversa<br />

indicazione veterinaria)<br />

Art. 4 - Marchiatura<br />

La carcassa dell’ “Agnello da<br />

Latte Pisano” deve essere immessa<br />

al consumo provvista di marchio a<br />

garanzia dell’origine e dell’identificazione<br />

del prodotto.<br />

Il marchio riproduce il logo costituito<br />

da un cerchio, con scritta circolare<br />

Agnello da Latte Pisano, contenente<br />

due sagome di testa di<br />

agnello una di colore bianco e una<br />

di colere nero e nella parte basale,<br />

in nicchia a semiluna , la razza di<br />

appartenenza.<br />

La marchiatura deve essere effettuata<br />

presso i mattatoi, da un esperto<br />

incaricato dell’Ente gestore che<br />

verifica l’identità dell’animale prima<br />

della scuoiatura e della marchiatura.<br />

Il marchio deve essere apposto,<br />

ad inchiostro, in corrispondenza della<br />

faccia esterna degli arti anteriori e<br />

posteriori e del torace.<br />

Il marchio deve essere ben visibile<br />

al momento della distribuzione.<br />

Art. 5 - Commercializzazione<br />

L’Agnello è posto in vendita nel<br />

seguente modo: carcassa intera, in<br />

mezzene, in quarti o in sesti. Su ciascuna<br />

porzione venduta deve essere<br />

comunque presente e ben evidente<br />

il marchio apposto al mattatoio.<br />

Al momento della spedizione alle<br />

macellerie delle carcasse, il titolare<br />

dello stabilimento di macellazione<br />

emetterà documento di identità<br />

dell’agnello o della partita di<br />

agnelli debitamente compilato, di<br />

cui copia sarà conservata presso lo<br />

stesso stabilimento e copia entro fine<br />

mese inviata all’Ente Gestore per<br />

le opportune verifiche.<br />

5.1 Confezionamento del prodotto<br />

La carne confezionata e porzionata,<br />

fresca o surgelata, è posta in<br />

vendita solo in confezioni sigillate,<br />

secondo le modalità del precedente<br />

comma.<br />

Il confezionamento può avvenire<br />

solo in laboratori autorizzati dall’Ente<br />

gestore alla stampigliatura<br />

del Marchio sull’esterno delle singole<br />

confezioni.<br />

Art. 6 - Adesione ed ammissione<br />

Possono aderire al marchio le<br />

aziende zootecniche ubicate nel territorio<br />

provinciale, socie della Associazione<br />

Provinciale Allevatori di<br />

Pisa che allevano ovini, di cui all’Art.<br />

1, che aderiscono al presente<br />

disciplinare e ad ogni altra norma<br />

che sarà in proposito emanata, che<br />

attuano “l’autocontrollo del processo<br />

produttivo” e che fanno domanda<br />

scritta di adesione al marchio all’Ente<br />

gestore.<br />

A seguito della domanda di adesione<br />

il richiedente sottopone il proprio<br />

allevamento alle verifiche di<br />

cui agli Artt. 2 e 3.<br />

Al momento della domanda di<br />

ammissione al marchio, l’azienda<br />

deve essere stata sottoposta ai controlli<br />

ed alle valutazioni morfologiche<br />

previste dal regolamento dei<br />

LL.GG. che attestano l’appartenenza<br />

alla razza di cui al precedente<br />

Art. 2<br />

Successivamente al sopralluogo<br />

di verifica aziendale, operata a cura<br />

del personale dell’Ente Gestore, ed<br />

al parere espresso dall’apposito Comitato<br />

di Controllo di cui al successivo<br />

Art. 7.1, sarà data comunicazione<br />

all’interessato dell’ avvenuto<br />

accoglimento o rifiuto della domanda<br />

stessa.<br />

Il periodo di conversione della<br />

pecora deve essere di almeno 3 mesi.<br />

Per gli animali destinati alla produzione<br />

dicarne il periodo di conversione<br />

deve essere di almeno 3<br />

settimane.<br />

Art. 7 - Controlli<br />

7.1 La vigilanza per l’applicazione<br />

delle disposizioni del presente disciplinare<br />

di produzione è svolta<br />

dall’Organo di Controllo che sarà<br />

all’uopo identificato .<br />

Le aziende Inoltre sono tenute a<br />

far controllare in qualsiasi momento<br />

dal personale dell’Organo di<br />

Controllo, il proprio allevamento<br />

per verificare:<br />

• l’identità degli animali attraverso<br />

le matricole auricolari, applicate<br />

conformemente alla normativa<br />

vigente<br />

• i foraggi e gli altri alimenti somministrati<br />

al bestiame<br />

• il sistema di allevamento,<br />

• l’igiene dei locali<br />

il corretto uso dei prodotti sanitari<br />

• la sanità del bestiame<br />

• il manuale dell’autocontrollo<br />

• verifica del numero di capi aderenti<br />

al marchio venduti dall’allevatore<br />

con il numero di carcasse<br />

marchiate, vendute dallo stabilimento<br />

di macellazione<br />

7.2 Comitato di Controllo<br />

Al fine di garantire il corretto<br />

svolgimento di tutte le operazioni<br />

previste per la realizzazione e successiva<br />

gestione del marchio, opera<br />

opera il Comitato di Controllo composto<br />

da un rappresentante per ciascuno<br />

dei seguenti Enti: Provincia,<br />

Az. S.L., Coldiretti, C.I.A., Unione<br />

Agricoltori, Università. La segreteria<br />

del Comitato sarà affidata al Direttore<br />

dell’Apa. Il Comitato si riunirà<br />

ogni qualvolta se ne ravveda la<br />

necessità o periodicamente, secondo<br />

criteri che lo stesso stabilirà.<br />

7.3 Organo di Controllo<br />

È L’Organo individuato dalla Regione<br />

per i controlli previsti dal disciplinare<br />

Produzione Zootecnica<br />

Integrata Marchio “Farfalla” Agriqualità<br />

Toscana, o da altro organismo<br />

omologo autorizzato a tale sco-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!