16.06.2013 Views

Fondazione Gabriella Dolfin Voyasidis - Accademia Nazionale dei ...

Fondazione Gabriella Dolfin Voyasidis - Accademia Nazionale dei ...

Fondazione Gabriella Dolfin Voyasidis - Accademia Nazionale dei ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

STATUTO DELLA FONDAZIONE<br />

«GABRIELLA DOLFIN VOYASIDIS»<br />

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPI DELL’ENTE<br />

Art. l.<br />

La «<strong>Fondazione</strong> <strong>Gabriella</strong> <strong>Dolfin</strong> <strong>Voyasidis</strong>» ha sede in Roma, nel Palazzo dell’<strong>Accademia</strong><br />

<strong>Nazionale</strong> <strong>dei</strong> Lincei, sotto i cui auspici essa è posta.<br />

La <strong>Fondazione</strong> potrà avere uffici in Padova e tenere in tale Città adunanze del proprio Consiglio<br />

di Amministrazione.<br />

Art. 2.<br />

Scopo della <strong>Fondazione</strong> è di assegnare borse di studio a laureati in Medicina, che abbiano<br />

conseguito il dottorato di ricerca o altro titolo equivalente da non più di cinque anni, per attività<br />

di ricerca inerente a materie oncologiche nella Facolta di Medicina dell’Università di Padova, o<br />

in altro settore o area disciplinare che concerne tale materia nella stessa Università.<br />

TITOLO II - PATRIMONIO<br />

Art. 3.<br />

Il patrimonio della <strong>Fondazione</strong> è costituito dal complesso delle attività mobiliari destinate al<br />

raggiungimento del suddetto scopo dal fondatore ing. Giorgio <strong>Voyasidis</strong>.<br />

Potrà venire accresciuto da altri lasciti o donazioni.<br />

Art. 4.<br />

La <strong>Fondazione</strong> è retta da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della<br />

Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’<strong>Accademia</strong> <strong>Nazionale</strong> <strong>dei</strong> Lincei e<br />

composto oltre che dal Presidente di due membri scelti dal Consiglio di Presidenza<br />

dell’<strong>Accademia</strong> fra i Soci Nazionali nonché dal Sig. Ing. Giorgio <strong>Voyasidis</strong>, vita sua natural<br />

durante.<br />

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, tolto il Presidente, che è tale per il suo<br />

ufficio all’<strong>Accademia</strong>, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.<br />

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della <strong>Fondazione</strong>.<br />

Il Cancelliere dell’<strong>Accademia</strong> funzionerà da segretario del Consiglio di Amministrazione della<br />

<strong>Fondazione</strong>.<br />

Art. 5.<br />

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente nella sede della <strong>Fondazione</strong> in Roma o<br />

negli uffici di Padova, se istituiti, almeno due volte all’anno.<br />

Dev’essere altresì convocato dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno uno <strong>dei</strong><br />

componenti o del Collegio <strong>dei</strong> revisori, non oltre venti giorni dalla richiesta.<br />

La riunione è valida quando sia presente la maggioranza <strong>dei</strong> componenti.<br />

Le deliberazioni sono prese a maggioranza <strong>dei</strong> presenti, salvo quanto è disposto all’articolo<br />

seguente. A parità di voti prevale quello del Presidente.


2<br />

Art. 6.<br />

Le delibere relative ad eventuali alienazioni di attività patrimoniali della <strong>Fondazione</strong> ed altri<br />

atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quelle concernenti eventuali acquisti e permute di<br />

beni immobili, liti da iniziare, l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale<br />

delle società di cui la <strong>Fondazione</strong> possegga azioni, istruzioni da impartire a chi rappresenti la<br />

<strong>Fondazione</strong> nelle assemblee di dette società sono adottate dal Consiglio di amministrazione a<br />

maggioranza <strong>dei</strong> suoi componenti.<br />

In via di massima, la <strong>Fondazione</strong> per farsi rappresentare in assemblee di società, per l’esercizio<br />

del diritto di opzione o per altre attività di natura consimile, si vale della Banca d’Italia.<br />

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE<br />

Art. 7.<br />

La contabilità relativa alla <strong>Fondazione</strong> è tenuta dagli Uffici amministrativi dell’<strong>Accademia</strong><br />

<strong>Nazionale</strong> <strong>dei</strong> Lincei, ai quali spetta anche di predisporre la compilazione <strong>dei</strong> bilanci.<br />

Tali uffici adempiono anche nelle mansioni di segreteria della <strong>Fondazione</strong>.<br />

Art. 8.<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> revisori effettivi è quello stesso dell’<strong>Accademia</strong> ed il suo funzionamento è<br />

regolato dalla relativa normativa contenuta nello Statuto e nel Regolamento accademico.<br />

Essi (collegialmente o mediante uno o due di loro designati dal Collegio) eseguono ogni anno<br />

un completo riscontro su tutti i titoli e valori della <strong>Fondazione</strong>. Sono chiamati a intervenire nelle<br />

adunanze del Consiglio in cui è esaminato il bilancio consuntivo, possono presentare le loro<br />

osservazioni, che sono iscritte a verbale ed allegano una loro relazione al bilancio consuntivo.<br />

Art. 9.<br />

L’esercizio finanziario della <strong>Fondazione</strong> ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di<br />

ciascun anno.<br />

Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 30 novembre sul bilancio preventivo ed entro il<br />

30 aprile su quello consuntivo. Nella delibera sul bilancio preventivo stabilisce quale somma sia<br />

da prelevarsi a copertura delle spese di amministrazione: tale somma non può superare il 15%<br />

del reddito.<br />

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ogni anno l’erogazione all’<strong>Accademia</strong> di un<br />

contributo alle spese generali sopportate dalla stessa <strong>Accademia</strong> in relazione all’attività<br />

amministrativa e scientifica della <strong>Fondazione</strong> stessa in misura non superiore al 10% del reddito<br />

netto annuo.<br />

Art. 10.<br />

I vincitori sono proclamati nella Seduta solenne annuale dell’<strong>Accademia</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!