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Lineamenti del possesso secondo il Codice Civile § 1 - Generalità ...

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<strong>Lineamenti</strong> <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> <strong>secondo</strong> <strong>il</strong> <strong>Codice</strong> Civ<strong>il</strong>e<br />

<strong>§</strong> 1 - <strong>Generalità</strong> introduttive.<br />

Chi osserva <strong>il</strong> fenomeno giuridico da un punto di vista generale, starei per dire elevato, si<br />

accorge subito che tutto <strong>il</strong> diritto obbiettivo è un complesso di norme dì cui alcune presiedono<br />

alla regolare costituzione dei rapporti giuridici ed altre, invece, regolano quegli atti, quei<br />

rapporti che non sono aderenti perfettamente e conformi al diritto e talora sono in antitesi colle<br />

norme <strong>del</strong>la prima categoria.<br />

Così, ad esempio, nel campo <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>le persone, <strong>il</strong> diritto oggettivo considera l'uomo<br />

nella sua piena capacita fisica e psichica e l'uomo in formazione (minore età) o menomato<br />

fisicamente o psicologicamente (interdetto 414, inab<strong>il</strong>itato 415, emancipato 594, incapace<br />

transitoriamente di intendere o di volere 428) e le fondazioni e le associazioni riconosciute (12.<br />

14), le società aventi personalità giuridica (13, 2325, 2331, 2462, 2464, 2472, 2°/2475, 2511,<br />

2°/2519) e associazioni non riconosciute come persone giuridiche (38), comitati (39), società<br />

aventi soltanto un'autonomia patrimoniale quando ce l'hanno (2251, 2260, 2291, 2304, 2313,<br />

2315).<br />

Parimenti, nel campo <strong>del</strong> diritto di famiglia troviamo le regole dirette alla regolare<br />

costituzione <strong>del</strong> matrimonio (84 cc.) e le regole intese a convalidare matrimoni sorti<br />

irregolarmente (impedimenti impedienti) con una minuta regolazione dei casi d’opposizione al<br />

matrimonio (102 cc.) e di nullità <strong>del</strong> matrimonio dopo (117 cc.); e poi le regole relative ai figli<br />

legittimi (231 cc.) e, per contro, quelle relative ai legittimati (280 cc.), agli <strong>il</strong>legittimi (250 cc.)<br />

(naturali, incestuosi, adulterini).<br />

Nel campo <strong>del</strong> diritto successorio le norme <strong>del</strong>la successione legittima o testamentaria sono<br />

integrate da quelle relative alla capacità di testare (591 cc.) e all’indegnità a succedere (463 cc.)<br />

o di ricevere per testamento (592 cc.), <strong>il</strong> principio fondamentale che l'erede prosegue la<br />

personalità giuridica <strong>del</strong> defunto (459 490 cc.) ed <strong>il</strong> beneficio <strong>del</strong>l'inventario (490 cc.) e la<br />

separazione dei beni <strong>del</strong> defunto da quelli <strong>del</strong>l'erede (512 cc.).<br />

Nel campo contrattuale le regole relative alla conclusione e validità dei contratti si<br />

contrappongono a quelle che riguardano la nullità (1418 cc.), l'annullamento (1425 cc.) la<br />

rescissione (1447 cc.) la risoluzione degli stessi (1453 cc.), ecc., mentre, nel campo <strong>del</strong>le<br />

obbligazioni, l'adempimento si contrappone all'inadempimento (1218 cc.).<br />

L'esemplificazione potrebbe continuare: dovunque una serie di norme è posta a rendere<br />

regolare, conforme alla volontà <strong>del</strong> legislatore un atto, un rapporto giuridico, un'altra serie di<br />

norme tende a stab<strong>il</strong>ire le conseguenze, gli effetti degli atti, dei fatti, dei rapporti giuridici<br />

irregolari per una qualsiasi ragione e, nello stesso tempo, uno sforzo continuo <strong>del</strong> legislatore<br />

per ricondurre a regola quello che è irregolare, per sistemare nel diritto rapporti irregolare per<br />

ottenere che atti e rapporti irregolari, anomali producano effetti (alludo, ad es., alla<br />

convalidazione dei matrimoni irregolari, alla convalida dei contratti annullab<strong>il</strong>i, ecc.) prima di<br />

arrivare alle estreme conseguenze: ad es., nullità <strong>del</strong> matrimonio, nullità <strong>del</strong> contratto,<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno, pena nel campo <strong>del</strong> diritto penale.<br />

Il quale sembra tipico dal punto di vista da cui ne parlo, perché non ammette, di regola,<br />

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sanatorie o convalide e l'atto o è conforme a diritto o non lo è; ma invece, anch'esso tollera stadi<br />

intermedi in casi eccezionali, come nei reati perseguib<strong>il</strong>i in seguito a querela di parte,<br />

autorizzazione, istanza, richiesta, come ammette sanatorie più o meno totali: amnistia,<br />

prescrizione <strong>del</strong> reato, remissione <strong>del</strong>la querela, sospensione condizionale <strong>del</strong>la pena,<br />

liberazione condizionale, grazia, indulto, amnistia ancora, prescrizione <strong>del</strong>la pena.<br />

Si può concludere, pertanto, che non esiste branca <strong>del</strong> diritto in cui, accanto a norme dirette<br />

a far sorgere rapporti regolari, non ci siano norme dirette a regolarizzare momenti, stadi, fatti,<br />

atti che non sono normali (reparto sanitario <strong>del</strong> diritto).<br />

Tali sono appunto le regole che <strong>il</strong> codice detta sotto <strong>il</strong> Titolo VIII <strong>del</strong> Libro III (<strong>del</strong>la<br />

proprietà), titolo denominato “ Del <strong>possesso</strong> “.<br />

Le regole dettate sotto questo titolo si contrappongono a quelle date sotto tutte le altre parti<br />

<strong>del</strong> Libro III in ordine alla proprietà, ai diritti reali di godimento, alle servitù; e rappresentano,<br />

<strong>secondo</strong> le linee sopraccennate, un sistema dì norme giuridiche (un istituto giuridico) mediante<br />

<strong>il</strong> quale <strong>il</strong> legislatore tende a regolarizzare atti umani che, riferendosi al beni (cose e diritti),<br />

tendono o si atteggiano a diritto di proprietà, a diritti reali di godimento, a servitù prediali.<br />

<strong>§</strong> 2 - Definizione.<br />

Definendo implicitamente la proprietà, l'art. 832 <strong>del</strong> cod. civ. stab<strong>il</strong>isce che essa è un diritto,<br />

e precisamente <strong>il</strong> diritto di godere e disporre <strong>del</strong>le cose in modo pieno ed esclusivo, entro i<br />

limiti e con l'osservanza degli obblighi stab<strong>il</strong>iti dall'ordinamento giuridico.<br />

Due elementi, perciò caratterizzano <strong>il</strong> diritto di proprietà: uno giuridico e uno di fatto.<br />

Quello giuridico consiste nella facoltà concessa dall'ordinamento giuridico di godere e di<br />

disporre <strong>del</strong>le cose e quel dì fatto nello stesso godimento e nella stessa disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la cosa.<br />

Possiamo dire, dunque. Invertendo i due termini <strong>del</strong> diritto di proprietà, che essa consiste<br />

nel disporre e godere <strong>del</strong>le cose quando l'ordinamento giuridico ce lo consente e <strong>secondo</strong><br />

l'ordinamento giuridico, ossia o un potere di fatto sulle cose conforme all'ordinamento<br />

giuridico.<br />

(Si noti l'analogia colla definizione <strong>del</strong> negozio giuridico: potere <strong>del</strong>la volontà conforme<br />

all'ordinamento giuridico).<br />

Si stacchi ora questo potere di fatto dai suoi presupposti giuridici che lo elevano a diritto di<br />

proprietà ed avremo quello che dicesi, in via generica, <strong>possesso</strong>.<br />

Ma la proprietà, come ci hanno insegnato, è un complesso di diritti che si possono godere o<br />

alienarsi tutti dai suo titolare (proprietario) e possono da lui quindi essere alienati parzialmente<br />

e temporaneamente.<br />

I diritti sulle cose che si assommano nel diritto di proprietà, come sappiamo, costituiscono<br />

diritti reali e, perciò, possiamo dire che la proprietà è l'insieme dei diritti reali di godimento e di<br />

disposizione <strong>del</strong>le cose attuati <strong>secondo</strong> l'ordinamento giuridico.<br />

Anche rispetto ad essi, dunque, possiamo fare quella scissione che abbiamo fatto<br />

relativamente al diritto di proprietà e giungere a questo risultato: che <strong>possesso</strong> di un diritto reale<br />

è <strong>il</strong> potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale, quello che i romani<br />

chiamarono quasi juris possessio.<br />

Fondendo ora le due definizioni in una sola possiamo dire, come dice <strong>il</strong> codice, che <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong> è <strong>il</strong> potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio <strong>del</strong>la<br />

proprietà o di altro diritto reale (1°/1140). Diritti reali interessanti istituto <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> sono,<br />

oltre la proprietà, l'usufrutto, l’uso, l'abitazione, le servitù prediali, l'enfiteusi e la superficie,<br />

diritti che sono tutti usucapib<strong>il</strong>i. Anomalo è <strong>il</strong> pegno, diritto reale di garanzia, che non si<br />

acquista per usucapione (1158); ma solo per effetto dei <strong>possesso</strong> conseguito in buona fede in<br />

forza di un titolo idoneo alla costituzione <strong>del</strong> pegno (3°/1153).<br />

<strong>§</strong> 3 - Fondamento razionale <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

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Il <strong>possesso</strong>, come potere di fatto sulle cose non conforme all'ordinamento giuridico, non<br />

dovrebbe, in via astratta, avere tutela e conseguenze giuridiche ed invece esso ne ha di r<strong>il</strong>evanti<br />

e a tal punto che si può ritenere che non esiste definitivo e cioè vero diritto di proprietà o diritto<br />

reale che quello sostanziato da un <strong>possesso</strong> idoneo a far respingere ogni pretesa altrui sulla cosa<br />

ed a contrastare ed eliminare ogni turbativa dei diritto reale.<br />

Ciò deriva dalia particolare essenza e portata dei diritti reati in genere e detta proprietà in<br />

ispecie.<br />

E' noto che i diritti reati si concretano in un rapporto <strong>del</strong>la persona con la cosa, sulla cosa, in<br />

una signoria che esclude tutti gli altri, assoluta perché valevole < erga omnes >, tenuti a non<br />

turbare quella signoria; e ciò a differenza dei diritti dì obbligazione o di credito che sono<br />

costituiti da rapporti deità persona con altra persona, in guisa che soltanto quest'altra è<br />

obbligata verso la prima all'adempimento, salvo l'obbligo generico, evidentemente eventuale e<br />

secondario nell'economia <strong>del</strong> rapporto, di tutti gli altri estranei ai rapporto stesso di astenersi<br />

dall'impedire o turbare l'adempimento da parte <strong>del</strong> debitore.<br />

Nei diritti reali e netta proprietà, dunque, ciò che assume r<strong>il</strong>evanza ed evidenza è<br />

precisamente <strong>il</strong> rapporto di fatto, la signoria <strong>del</strong>la persona sulla cosa, perché è questa che, in<br />

definitiva, viene ad evidenza per i terzi; ed è proprio per questa signoria o rapporto di fatto che<br />

i terzi possono dedurre(o presumere) l’esistenza <strong>del</strong> diritto reale o <strong>del</strong> diritto di proprietà nella<br />

persona che esercita la signoria sulla cosa.<br />

In effetti, soltanto ad un’indagine sulle cause giuridiche e sulla validità giuridica <strong>del</strong>le cause<br />

di questa signoria si può verificare poi se questa signoria è pienamente conforme al diritto<br />

oppure non lo è, se costituisce pertanto un diritto di proprietà o diritto reale sulla cosa oppure<br />

solamente una manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio <strong>del</strong>la proprietà o dì altro<br />

diritto reale, vale a dire quello che è definito <strong>possesso</strong>.<br />

Il <strong>possesso</strong>, dunque, si confonde nelle sue manifestazioni esteriori con la proprietà o altro<br />

diritto reale.<br />

Da questo fondamentale presupposto di fatto, tenuto conto che l'ordinamento giuridico ha<br />

avvertito sin dai primordi la necessità di trasformare col decorso <strong>del</strong> tempo questo potere di<br />

fatto in potere giuridico e ciò per evitare che rapporti restino controversi ed anche perché<br />

all'esercizio continuato <strong>del</strong> potere di fatto per una determinata persona corrisponde<br />

l'acquiescenza <strong>del</strong>l'interessato, di colui cioè i cui diritti sono tesi da quei potere di fatto o<br />

<strong>possesso</strong>, da queste esigenze dì ordine generate (sociale o politico) scaturiscono tutte quelle<br />

norme le quali, tenendo conto <strong>del</strong>le origini, <strong>del</strong>le cause, <strong>del</strong>la durata, <strong>del</strong>la modalità d’esercizio,<br />

<strong>del</strong>la natura <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, riconnettono a questo stato di fatto conseguenze diverse, fino a<br />

trasformare <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> protratto per un certo tempo in proprietà o in diritto reale mediante<br />

l’istituto <strong>del</strong>l’usucapione, sancendo così, dì riflesso, la perdita dei diritti per <strong>il</strong> titolare dei diritto<br />

dì proprietà o dei diritto reale per effetto dì prescrizione estintiva, ossia per mancato esercizio<br />

<strong>del</strong> diritto medesimo, fino a riconoscere, per la sicurezza e la stab<strong>il</strong>ità dei traffici, come<br />

proprietà <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede dei beni mob<strong>il</strong>i, ancorché acquistato a non domino, come<br />

pegno quello ugualmente conseguito.<br />

Parimenti è esigenza fondamentale giuridica che < ne cives ad arma ventante >.<br />

Lo stato di fatto costituente <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> non poteva, infatti, essere lasciato privo di tutela<br />

giuridica perché esso è, di regola, la manifestazione o meglio ciò che appare dì un diritto reale<br />

o detta proprietà; e, nello stesso tempo, per chi non è proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale, una<br />

manifestazione esteriore di proprietà o dì diritto reale; sicché proprietà o diritto reale e <strong>possesso</strong><br />

o quasi <strong>possesso</strong> si confondono in queste manifestazioni. Per conseguenza, lasciando<br />

sprovvisto di tutela giuridica <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>, si finirebbe per lasciare <strong>il</strong> privato giudice di quella<br />

aderenza <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> al diritto, anche nei confronti <strong>del</strong> proprietario o <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> diritto<br />

reale e sarebbe così lecito a chiunque togliere <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> ad altri, anche al proprietario, anche ai<br />

titolare <strong>del</strong> diritto reale, con tutte le reazioni private e controreazioni che inevitab<strong>il</strong>mente ne<br />

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deriverebbero.<br />

Di qui la necessità dette azioni <strong>possesso</strong>rie a tutela <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, esperib<strong>il</strong>i erga omnes e<br />

così anche contro <strong>il</strong> proprietario. E poiché soltanto costui e soltanto <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale<br />

potrebbe legittimare l'atto di spoglio o di molestia da lui compiuto a danno <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re con<br />

la forza <strong>del</strong> suo diritto di proprietà o <strong>del</strong> suo diritto reale opposto in via di eccezione a quello<br />

stato di fatto pertinente al <strong>possesso</strong>re e che questi invoca a fondamento <strong>del</strong>la sua azione<br />

<strong>possesso</strong>ria, ne è derivata necessariamente l'altra norma di ordine processuale, quella che vieta<br />

di cumulare <strong>il</strong> giudizio petitorio col giudizio <strong>possesso</strong>rio. E' per questa norma che si attua la<br />

forza cogente dei divieto di farsi ragione da se stessi anche contro <strong>il</strong> proprietario a favore <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>re (art. 705 c.p.c.).<br />

E visto così sommariamente <strong>il</strong> fondamento razionale <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> e quali sono le ragioni<br />

che ne impongono la disciplina giuridica, conviene esaminarlo più intimamente.<br />

<strong>§</strong> 4 - Elementi costitutivi <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Come qualsiasi atto umano giuridico e come manifestazione di una attività corrispondente<br />

all'esercizio <strong>del</strong>la proprietà o di altro diritto reale, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> consta non solo di atti materiali,<br />

ma di atti permeati e vivificati dall'elemento psicologico insito in ogni atto umano che debba<br />

avere r<strong>il</strong>evanza giuridica.<br />

Si possiede, perciò, come dicevano i romani corpore et animo, indicando così i due elementi<br />

— materiale e psicologico — <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

E, se ben si osserva, essi non possono andare mai disgiunti: avere in mano un oggetto per<br />

ammirarlo non significa possederlo; voler disporre <strong>del</strong>l'oggetto che è nel <strong>possesso</strong> di altri è<br />

impossib<strong>il</strong>e.<br />

Si deve avere quindi la disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la cosa con l'animo di tenerla come propria, come<br />

proprietario o titolare de! diritto reale sulla cosa.<br />

Avere la disponib<strong>il</strong>ità o la detenzione <strong>del</strong>la cosa non è dunque averne <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>, se manca<br />

l'animus domini, l'amimus rem sibi habendi.<br />

Così non è <strong>possesso</strong>re nello stretto senso giuridico <strong>del</strong>la parola <strong>il</strong> creditore pignoratizio, che<br />

ha la detenzione <strong>del</strong>la cosa, ma — <strong>secondo</strong> <strong>il</strong> diritto — senza l'animo di detenerla come<br />

propria.<br />

La cosa è qui solo a garanzia de! suo credito per <strong>il</strong> caso che alla scadenza <strong>del</strong> debito egli<br />

rimanga insoddisfatto; egli può farla vendere nelle forme di legge per soddisfarsi, può ben dirsi<br />

che ha un pignoramento anticipato volontariamente su una parte <strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong> suo<br />

debitore e che tale pignoramento prende efficacia nei modi di legge quando egli rimane<br />

insoddisfatto; ma egli non ha <strong>il</strong> diritto di disporne come un proprietario, perché egli ha quella<br />

che dicesi una garanzia reale sulla cosa mob<strong>il</strong>e costituita in pegno e non <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> spettante<br />

invece al suo debitore, pur con le gravi limitazioni che vi ineriscono per <strong>il</strong> soddisfacimento <strong>del</strong><br />

credito pignoratizio.<br />

Ma non è detto che la detenzione debba aversi materialmente dal <strong>possesso</strong>re: si può<br />

possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione <strong>del</strong>la cosa (2°/1140 .<br />

2°/2787 cod. civ.).<br />

Il distacco dei due elementi (corpus et animus) può dunque avvenire, ma sulla cosa deve<br />

imperare, sia pure mediatamente, una persona medesima, in guisa che essa (e non altra) sia pure<br />

attraverso altra, abbia sempre i due elementi sostanziali inscindib<strong>il</strong>i giuridicamente <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>.<br />

<strong>§</strong> 5 - Possesso e detenzione.<br />

Da quanto sopra discende che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> si differenzia nettamente dalla detenzione: questa<br />

consiste infatti nella materialità <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, con l'animus detinendi , esercitato da persona, ma<br />

in luogo e vece e per concessione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re, che domina sul detentore, più esattamente<br />

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domina sulla cosa tramite <strong>il</strong> detentore verso di luì obbligato.<br />

Il detentore si riconosce quindi giuridicamente come colui che riconosce o deve riconoscere<br />

una supremazia altrui sulla cosa che egli stesso detiene.<br />

Tale, ad es. è quella di colui che amministra o trasporta la cosa <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re, che la<br />

custodisce per lui, che l'ha in comodato, in locazione, in affitto, in pegno. Da taluni viene detta<br />

<strong>possesso</strong> precario, talora la stessa legge non è precisa (v. 2°/2187. 2°/1599 in contrapposizione<br />

all’art. 1597 cod. civ.); ma è bene chiamarla sempre detenzione per evitare fac<strong>il</strong>i confusioni.<br />

Che, invero, molta parte <strong>del</strong>la teoria dei <strong>possesso</strong> è tutta nella terminologia di esso, <strong>secondo</strong><br />

i vari aspetti che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> prende nelle varietà di modi di essere e di esercizio di questo<br />

potere di fatto, tenuto sempre presente che esso si riferisce tanto alla proprietà che ai diritti reali<br />

come sopra abbiamo visto.<br />

<strong>§</strong> 6 - Atti di tolleranza.<br />

E relativamente soprattutto a questi ultimi devono mettersi in evidenza alcuni atti che non<br />

possono mai assumere a favore di chi li svolge neppure la parvenza <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> (che è la<br />

detenzione).<br />

Sono questi precisamente gli atti compiuti con altrui tolleranza, i quali non possono mai<br />

servire di fondamento all'acquisto <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> (1144).<br />

L'avere, così tollerato uno o più volte che <strong>il</strong> vicino attinga alla mia fontana o che vada a<br />

dormire nel mio cascinale, sono atti tutti di tolleranza che non possono servire di fondamento<br />

ad uno stato di fatto conforme all'esercizio di una servitù.<br />

Se ben si osserva la tolleranza è atto volontario <strong>del</strong> dominus <strong>il</strong> cui diritto si esercita e si<br />

attua anche tollerando che altri lo manometta temporaneamente o lo eserciti anche senza<br />

consenso <strong>del</strong> dominus in suo luogo e vece (esercizio negativo, ma temporaneo <strong>del</strong> diritto).<br />

<strong>§</strong> 7 - Conclusione sul <strong>possesso</strong> e la detenzione in relazione alla proprietà e ai diritti reali.<br />

Raffrontando <strong>possesso</strong> e detenzione possiamo dire che se <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> (vivificato dall'animus<br />

possidendi) è l'apparenza <strong>del</strong>la proprietà, la detenzione è l'apparenza <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Quello può trasformarsi in proprietà o in diritto reale col semplice decorso <strong>del</strong> tempo,<br />

questa può trasformarsi in <strong>possesso</strong>; ma in forza di un atto che accerti, come vedremo, nei<br />

confronti di chi di diritto, che la detenzione, oramai vivificata dall'animus possidendi, è assurta,<br />

per questo nuovo elemento psicologico, a <strong>possesso</strong> (2°/1141).<br />

<strong>§</strong> 8 - Tutela <strong>del</strong>la detenzione.<br />

Di qui un'altra necessità per l'ordinamento giuridico analoga a quella che scaturisce dalla<br />

affinità esistente tra proprietà e <strong>possesso</strong> e che deriva proprio dall'affinità tra <strong>possesso</strong> e<br />

detenzione.<br />

Come l'ordinamento giuridico tutela (come abbiamo visto deve tutelare) <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> che è<br />

l'apparenza esteriore <strong>del</strong>la proprietà, parimenti, poiché nelle loro manifestazioni esteriori<br />

<strong>possesso</strong> e detenzione si confondono, è stato giocoforza parificarne la portata fino al momento<br />

in cui non si dimostri da chi ne ha interesse che alla detenzione manca l'animus possidendi e si<br />

concreta invece in semplice detenzione con l’animus detinendi.<br />

Sì presume infatti <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> in colui che esercita <strong>il</strong> potere di fatto (detenzione) quando non<br />

si provi che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione (1°/1141).<br />

Fino a prova contraria, dunque, che incombe a chi contesta la qualità di <strong>possesso</strong>re in colui<br />

che esercita la detenzione, <strong>il</strong> detentore è considerato come <strong>possesso</strong>re.<br />

Chi detiene <strong>il</strong> mio orologio è <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong>l'orologio per tutti coloro per i quali la<br />

detenzione rappresenta l'aspetto esteriore <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> (e <strong>del</strong>la proprietà).<br />

Sarò io interessato che dovrò dimostrare che l'apparente <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong> mio orologio non è<br />

<strong>possesso</strong>re, ma semplice detentore perché lo ha avuto da me a titolo precario, in uso, per<br />

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accomodarlo, ecc.<br />

Parimenti <strong>il</strong> mio vicino che passa dal suo fondo al mio sempre che crede, per i terzi, sembra<br />

titolare di una servitù di passaggio ed invece detiene la facoltà di passare come colono mio e<br />

non come mio vicino.<br />

E' chiaro nel primo esempio che se io non potessi dimostrare che <strong>il</strong> mio orologio è passato<br />

all'orologiaio per le riparazioni o per altro titolo che ne impone a lui la restituzione, anche nei<br />

miei confronti l'orologiaio detentore è un <strong>possesso</strong>re, e, presumendosi, come vedremo, anche la<br />

buona fede, è un <strong>possesso</strong>re di buona fede <strong>del</strong>l'orologio, cioè è proprietario <strong>del</strong>lo stesso.<br />

Quanto sopra ho esposto ci dice che colui che manca <strong>del</strong> potere di fatto sulla cosa è in una<br />

posizione di netta inferiorità rispetto a chi esercita tale potere di fatto (melior est condicio<br />

possidentis) anche se costui ne ha la semplice detenzione, sia che <strong>il</strong> contrasto sorga tra <strong>il</strong><br />

detentore da un lato ed <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re dall'altro, sia quando sulla cosa convergono i diritti <strong>del</strong><br />

proprietario, <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re e <strong>del</strong> detentore (ad es., pegno di cosa altrui).<br />

<strong>§</strong> 9 - Mutamento <strong>del</strong>la detenzione in <strong>possesso</strong>.<br />

E' possib<strong>il</strong>e, peraltro, come si è già accennato, che la detenzione si trasformi in <strong>possesso</strong><br />

nella stessa persona.<br />

Se alcuno ha cominciato ad avere !a attenzione non può acquistare lì <strong>possesso</strong> finché <strong>il</strong><br />

titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta<br />

contro <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re. Ciò vale anche per i <strong>possesso</strong>ri a titolo universale (2°/1141) cioè come<br />

eredi.<br />

Questa trasformazione è effetto di un mutamento nell'elemento psicologico <strong>del</strong>la<br />

detenzione, mutamento che può derivare dal fatto di un terzo o dal fatto <strong>del</strong>lo stesso detentore.<br />

Così i miei cavalli sono stati dati in comodato temporaneo a Tìzio e Caio dicendosene<br />

proprietario, glieli vende; ho dato in pegno <strong>il</strong> mio orologio ed <strong>il</strong> creditore pignoratizio se lo<br />

tiene in forza di un patto commissorio nullo o anche di suo arbitrio a soddisfazione <strong>del</strong> suo<br />

credito.<br />

Non è affatto necessario che questo cambiamento di posizione <strong>del</strong> detentore sia conforme al<br />

diritto; anzi, la regola è che non lo sia e può darsi che la causale di questo mutamento sia<br />

addirittura <strong>il</strong>lecita, quale l'acquisto fatto dal ricettatore, l’acquisto <strong>del</strong> ladro, <strong>del</strong>l’appropiatore<br />

indebito, ecc.<br />

Ai fini <strong>del</strong> diritto civ<strong>il</strong>e interessa solo che esista una causa di mutamento <strong>del</strong>la detenzione<br />

che derivi dal fatto di un terzo (vendita <strong>del</strong> mio cavallo fatta da un terzo a chi lo aveva in<br />

godimento), cioè che esista una causale di tale mutamento e, quando tale causale non esista, <strong>il</strong><br />

cambiamento <strong>del</strong>l'animus detinendi in animus possidendi sia opposto (e così reso noto) al<br />

<strong>possesso</strong>re.<br />

E' <strong>il</strong> caso <strong>del</strong> creditore pignoratizio che dichiara al debitore che glielo richiede di tenersi<br />

l'orologio a soddisfazione <strong>del</strong> suo credito; <strong>del</strong> ladro che non vuole e talora non può restituire la<br />

refurtiva; di colui che amministra <strong>il</strong> mio patrimonio e se l'è appropriato, e via di seguito.<br />

Lì basta una causale, qui basta una manifestazione di volontà — una opposizione — <strong>del</strong><br />

detentore (diretta e fatta nota al <strong>possesso</strong>re perché le manifestazioni di volontà dirette ad altri<br />

non hanno alcuna efficacia finché non giungono a chi sono dirette) contrastante con quella <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>re.<br />

Dall'insorgere <strong>del</strong>la causa oppure da questa opposizione, la detenzione è mutata in <strong>possesso</strong>.<br />

Ne deriva, applicando <strong>il</strong> 1° e 2° comma <strong>del</strong>l'art. 1141, che <strong>il</strong> gioco <strong>del</strong>le presunzioni è<br />

questo: chi detiene è ritenuto <strong>possesso</strong>re (anche di buona fede) finché non si provi che ha<br />

cominciato ad esercitare <strong>il</strong> potere di fatto semplicemente come detentore; costui però può<br />

replicare dimostrando di avere acquistato <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> per avere mutato <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong>la sua<br />

detenzione in <strong>possesso</strong> per fatto proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta al<br />

<strong>possesso</strong>re.<br />

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Quando questa dimostrazione sarà data, sarà da decidere, come vedremo in seguito, se <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong>re era o non era in buona fede, per tutte le conseguenze che ne derivano circa l'acquisto<br />

<strong>del</strong>la proprietà o <strong>del</strong> diritto reale col fatto stesso <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> perdurato per un certo tempo<br />

(usucapione) o anche immediatamente (<strong>possesso</strong> di buona fede di beni mob<strong>il</strong>i). Resti ora ben<br />

fermo questo: che detenzione non è <strong>possesso</strong> e che solo <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> (mai la detenzione benché<br />

tutelata con azione <strong>possesso</strong>ria) può dare fondamento all'acquisto <strong>del</strong>la proprietà o di diritti<br />

reali o di servitù prediali.<br />

Titolo è la causa giuridica sia <strong>del</strong>la detenzione che <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> e quindi non va confusa,<br />

come spesso avviene, col titolo documento o rogito dimostrante l'acquisto.<br />

L'erede, successore universale <strong>del</strong> detentore defunto, è nella stessa posizione <strong>del</strong> suo autore,<br />

di cui continua la personalità giuridica; a lui non giova neppure l'erronea opinione che <strong>il</strong> suo<br />

dante causa ossia <strong>il</strong> suo autore sia stato un <strong>possesso</strong>re e non un detentore. La successione,<br />

legittima o testamentaria che sia, non costituirà mai per l'erede una causa per mutare in lui<br />

erede <strong>il</strong> titolo per <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> suo autore deteneva e non possedeva. Può invece dimostrare che <strong>il</strong><br />

suo autore aveva già mutato la detenzione in <strong>possesso</strong> o che l'ha mutata lui stesso (2°/1141).<br />

Tutt'altra è invece, la posizione <strong>del</strong> legatario, successore a titolo particolare: egli trova la<br />

causa <strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong> (non detenzione) precisamente nei testamento e sarà <strong>possesso</strong>re di<br />

buona o di mala fede se egli sappia che la cosa apparteneva o meno al testatore o, per taluni<br />

casi speciali di legato di cosa <strong>del</strong>l'erede, allo stesso erede.<br />

<strong>§</strong> 10 - Interversione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Ma ci sono <strong>possesso</strong>ri di diritti reali su cose altrui che tendono a trasformare <strong>il</strong> loro diritto<br />

reale in proprietà. Anche per essi mutamenti non possono avvenire se non in forza di<br />

interversione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, cioè di mutamento <strong>del</strong> titolo <strong>del</strong> loro <strong>possesso</strong>.<br />

E' prescritto infatti che chi ha <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> corrispondente all'esercizio di un diritto reale su<br />

cosa altrui non può usucapire la proprietà <strong>del</strong>la cosa altrui se <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong> non è<br />

mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro <strong>il</strong> diritto<br />

<strong>del</strong> proprietario. Il tempo necessario ad usucapire decorre dalla data in cui <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong> <strong>possesso</strong><br />

è stato mutato (1164).<br />

E' la regola già vista <strong>del</strong>l'ari. 1141 c.c. applicata a coloro che vantano già un diritto reale<br />

sulla cosa altrui.<br />

Essa si applica, anche al comproprietario. Il partecipante infatti non può estendere <strong>il</strong> suo diritto<br />

sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare <strong>il</strong> titolo<br />

dei suo <strong>possesso</strong> (2°/1102).<br />

E' regola questa nuova — salvo errore — rispetto al codice <strong>del</strong> 1865, sotto l'impero <strong>del</strong><br />

quale si è ritenuto sempre che bastasse al condomino possedere in modo esclusivo la cosa<br />

comune per usucapire anche senza compiere atti positivi di inversione <strong>del</strong> titolo.<br />

L'art. 714 <strong>del</strong> cod. civ. non contrasta ma armonizza, a mio avviso, con l’articolo 1102<br />

quando afferma che si può domandare la divisione anche quando uno o più coeredi abbiano<br />

goduto separatamente parte dei beni ereditari salvo che si sia verificata « la prescrizione » per<br />

effetto di <strong>possesso</strong> esclusivo, in quanto <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> esclusivo può essere conseguito soltanto per<br />

effetto di atti idonei a mutare <strong>il</strong> com<strong>possesso</strong> in <strong>possesso</strong> esclusivo ed è da questo momento che<br />

comincia a decorrere l’usucapione per l’acquirente (1164). Ma poiché la proprietà è diritto<br />

imprescrittib<strong>il</strong>e (3° 948) sarebbe stato qui più corretto parlare di usucapione anziché di<br />

prescrizione estintiva.<br />

Viceversa ammettendo che <strong>il</strong> solo <strong>possesso</strong> esclusivo di uno dei coeredi valga come fatto<br />

idoneo all’acquisto <strong>del</strong>l’intera proprietà, bisogna trascurare e sopprimere <strong>il</strong> 2° comma <strong>del</strong>l’art.<br />

1102 o, peggio ancora, ritenere che in tema di comunione ereditaria, le regole siano diverse da<br />

quelle dettate per la comunione derivante da altre cause; <strong>il</strong> che contrasta con le disposizioni<br />

<strong>del</strong>l'art. 1100 che non distingue e con l'art. 1116 c. c. che applica alla divisione <strong>del</strong>le cose<br />

7


comuni le norme <strong>del</strong>la divisione ereditaria (713 a 768).<br />

<strong>§</strong>11 - Successione nel <strong>possesso</strong> - Accessione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Il <strong>possesso</strong> continua nell'erede con effetto dall'apertura <strong>del</strong>la successione (le mort saisit le<br />

vif) (1°/1146) cioè gli effetti <strong>del</strong>l'accettazione pur necessaria <strong>del</strong>l'eredità retro agiscono al<br />

momento <strong>del</strong>la morte <strong>del</strong> defunto (459).<br />

E ciò è conseguenza <strong>del</strong> principio che l'erede continua la personalità giuridica <strong>del</strong> defunto<br />

senza interruzione.<br />

Il legatario invece può unire (se crede) <strong>il</strong> proprio <strong>possesso</strong> a quello <strong>del</strong> suo autore per<br />

goderne gli effetti (2°/1146).<br />

Il che avviene quando ciò conviene al legatario; che <strong>il</strong> legatario, infatti, può avere un<br />

<strong>possesso</strong> di buona fede rispetto a quello di mala fede <strong>del</strong> suo autore. Il suo potere di fatto sulla<br />

cosa è sempre <strong>possesso</strong> perché giustificato da un titolo (<strong>il</strong> legato), mentre quello <strong>del</strong> suo autore<br />

può essere una semplice detenzione.<br />

<strong>§</strong> 12 - Presunzioni di <strong>possesso</strong> intermedio e di <strong>possesso</strong> anteriore.<br />

Il <strong>possesso</strong> dunque si può acquistare anche con la detenzione, ma solo dal momento in cui<br />

essa è vivificata dall'animus possidendi, dall'animo di detenere la cosa come propria o di<br />

esercitare <strong>il</strong> diritto reale come titolare di esso, negando e disconoscendo ogni supremazia altrui<br />

sulla cosa.<br />

Ma <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> è, come si è visto, uno stato di fatto, al quale l'ordinamento giuridico<br />

riconnette effetti giuridici, specie in quanto si protragga nel tempo.<br />

E poiché detenzione e <strong>possesso</strong>, come si è visto, hanno gli stessi aspetti materiali esteriori e<br />

possono anche avvicendarsi nella stessa persona (ad es., proprietario che vende la cosa e se ne<br />

costituisce conduttore per poi mutare la detenzione in <strong>possesso</strong> quale proprietario ancora), la<br />

legge ha stab<strong>il</strong>ito altre presunzioni, valevoli sino a prova contraria, per sopperire alle difficoltà<br />

pratiche di una prova quanto mai diffic<strong>il</strong>e, quale sarebbe quella di dimostrare <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> in tutti<br />

i momenti necessari per costituire un <strong>possesso</strong> continuo nel tempo.<br />

E' disposto, pertanto, che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re attuale che ha posseduto in tempo più remoto si<br />

presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio (1142); che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> attuale non fa<br />

presumere, invece, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> anteriore, salvo che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re abbia un titolo a fondamento<br />

<strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong>, nel quale caso si presume che egli abbia posseduto alla data <strong>del</strong> titolo (1143).<br />

Sicché, ricollegando le presunzioni, si ha che <strong>il</strong> detentore attuale si presume <strong>possesso</strong>re<br />

attuale (1°/1141); e se dimostra di avere posseduto in tempo più remoto è come se avesse<br />

posseduto ininterrottamente anche nel periodo intermedio (1142).<br />

Si risale poi senz’altro al tempo anteriore quando a base <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> è un titolo, cioè una<br />

causa qualsiasi possedere; in tal caso la data <strong>del</strong> titolo determina la data di inizio <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>,<br />

che si presume ininterrotto fino al momento attuale, se <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> è detenuto attualmente<br />

(1143).<br />

<strong>§</strong> 13 - Possesso di cose fuori commercio.<br />

Come attività che prelude all'acquisto <strong>del</strong>la proprietà o di altro diritto reale, e per tale motivo<br />

tutelata dall'ordinamento giuridico, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> invece rimane senza effetti se si riferisce a cose<br />

di cui non si può acquistare la proprietà (1°/1145). Tali, ad es. sono i beni demaniali, gli<br />

immob<strong>il</strong>i d’interesse storico, archeologico, artistico, a norma <strong>del</strong>le leggi speciali in materia<br />

(822 ss.).<br />

Pur tuttavia, al fine di evitare che anche questo <strong>possesso</strong> senza efficacia venga usurpato e<br />

resti senza tutela, nei rapporti tra privati (non tra i privati e lo stato, le province ed i comuni) è<br />

concessa azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio o ai beni <strong>del</strong>le<br />

provincie e dei comuni soggetti al regime <strong>del</strong> demanio pubblico (2°/1145).<br />

8


Se si tratta invece d’esercizio di facoltà le quali possono formare oggetto di concessioni da<br />

parte <strong>del</strong>la pubblica amministrazione (es. occupazione d’aree pubbliche, lido <strong>del</strong> mare, ecc.) è<br />

data anche l’azione di manutenzione (5°/1145).<br />

<strong>§</strong> 14 - Possesso di buona fede.<br />

Ho già detto che buona parte <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> è costituita dalla terminologia inerente<br />

al <strong>possesso</strong> nei suoi vari aspetta atteggiamenti, modalità e consistenza.<br />

La più importante distinzione tra possessi è quella che si riconnette al <strong>possesso</strong> di buona<br />

fede.<br />

E' <strong>possesso</strong>re di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (1°/1147).<br />

La buona fede è dunque uno stato soggettivo <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re e precisamente uno stato<br />

d’ignoranza in ordine ai diritti altrui e conseguentemente consiste nell'ignorare di ledere tali<br />

diritti.<br />

Lo stato opposto, quello inerente al <strong>possesso</strong> di mala fede, presuppone la conoscenza dei<br />

diritti altrui sulla cosa e quindi la scienza di ledere i diritti medesimi.<br />

E appunto perché questo stato subiettivo <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re si riferisce a diritti altrui è di regola,<br />

è normale che essi debbano o possano essere ignorati. Ed è per questo motivo che la buona fede<br />

è sempre presunta nel <strong>possesso</strong>re fino a prova contraria che deve essere data dall'interessato, da<br />

colui cioè, che contesta la sussistenza <strong>del</strong>la buona fede medesima.<br />

Ma ad integrarla basta che ci sia al tempo <strong>del</strong>l'acquisto (3°/1147). Ma l'ignoranza, l'errore in<br />

cui si sostanzia la buona fede è un vizio <strong>del</strong>la volontà che può essere effetto di una colpa <strong>del</strong>lo<br />

stesso <strong>possesso</strong>re; perciò la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave<br />

(2°/1147), cioè da mancanza assoluta di quella d<strong>il</strong>igenza che è connaturale alle persone meno<br />

esperte.<br />

Vedremo quali e quanti particolari effetti ricolleghi <strong>il</strong> diritto a questo stato di buona fede <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>re, quando si tratta <strong>del</strong>l'acquisto <strong>del</strong>la proprietà, <strong>del</strong> termine di usucapione e <strong>del</strong>la<br />

restituzione <strong>del</strong>la cosa e dei frutti.<br />

<strong>§</strong> 15. - Altre qualificazioni <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Ma ora, per completare la terminologia, occorre parlare di altre qualificazioni <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>,<br />

di cui si tiene conto sopratutto in tema di usucapione e di azione di manutenzione.<br />

Possesso continuo è quello esercitato continuamente nel tempo, ma <strong>secondo</strong> la normale<br />

destinazione economica <strong>del</strong>la cosa, in aderenza cioè al modo normale di sfruttamento <strong>del</strong>la<br />

cosa, ancorché i diversi momenti di esercizio non si riallaccino nel tempo l'uno all'altro.<br />

Continuo è dunque <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di una servitù apparente o non apparente di presa d'acqua<br />

esercitata tutte le volte che la presa d'acqua è ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>e nell'interesse <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re, anche se<br />

a turno (discontinua).<br />

Continua è pure la servitù di passaggio con autoveicoli esercitata tutte le volte che la<br />

necessità <strong>del</strong>l'autoveicolo si è presentata per i bisogni <strong>del</strong> fondo dominante (servitù<br />

discontinua).<br />

Interrotto è invece <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> per la perdita <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> medesimo per oltre un anno, con<br />

l'avvertimento che l'interruzione si ha come non avvenuta se frattanto è stata proposta l'azione<br />

diretta a recuperare <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> e questo sia stato poi ricuperato (1167).<br />

Sicché i concetti di continuità e di non interruzione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, non coincidono: la<br />

continuità riguarda l'esercizio <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, inteso nel senso economico <strong>del</strong>l'esercizio<br />

medesimo; l'interruzione riguarda <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> medesimo, la perdita sia pure temporanea <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>.<br />

Dicesi poi violento <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> acquistato con violenza (fisica o morale), come dicesi<br />

clandestino <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> acquistato in modo clandestino, cioè senza che l'interessato né abbia<br />

avuto conoscenza (1170).<br />

9


Vedremo in prosieguo che entrambi questi possessi sono inefficaci ad ogni effetto, finché la<br />

violenza o la clandestinità non siano cessate, perché tanto l'uno quanto l'altro impediscono al<br />

titolare di agire (contra non valentem non currit praescriptio) (v. pure 2941 e 1165 per la<br />

sospensione <strong>del</strong>l’usucapione).<br />

<strong>§</strong> 16 - Diritti ed obblighi <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re nella restituzione <strong>del</strong>la cosa.<br />

Se come stato di fatto, per le necessità inerenti alla certezza dei diritti, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> prelude<br />

all'acquisto <strong>del</strong>la proprietà e dei diritti reali, esso è, peraltro sostanzialmente soggetto a cessare<br />

quando <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale o <strong>il</strong> proprietario fanno valere, contro <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re, questi loro<br />

diritti.<br />

E' chiaro, infatti, che essendo <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> uno stato di fatto non conforme a diritto esso debba<br />

cedere <strong>il</strong> passo e soccombere di fronte al diritto di proprietà e al diritto reale proprio perché<br />

questi sono conformi a diritto, sono diritti.<br />

Forse, perciò, <strong>il</strong> codice si occupa in primo luogo degli effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> nel momento in<br />

cui esso viene a cessare e deve provvedersi alla restituzione <strong>del</strong>la cosa.<br />

Gli obblighi inerenti alla restituzione variano, infatti, <strong>secondo</strong> la natura <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>.<br />

Solo <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di buona fede, infatti, fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno <strong>del</strong>la<br />

domanda e i frutti civ<strong>il</strong>i maturati fino a detto giorno (1148).<br />

Ogni altro <strong>possesso</strong>re, invece, deve restituire tutti i frutti naturali e civ<strong>il</strong>i maturati<br />

anteriormente alla domanda, salvo naturalmente quelli che egli può non rendere in forza <strong>del</strong>la<br />

prescrizione maturata a suo favore.<br />

Dopo la domanda anche <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di buona fede, fino alla restituzione <strong>del</strong>la cosa,<br />

risponde verso <strong>il</strong> rivendicante dei frutti maturati e di quelli che avrebbe potuto percepire, dopo<br />

la data <strong>del</strong>la domanda giudiziale, usando la d<strong>il</strong>igenza <strong>del</strong> buon padre di famiglia (1148) perché<br />

da tale domanda anche lui è in mora e costituito in mala fede.<br />

Insomma dalla domanda giudiziale di rivendica <strong>del</strong>la cosa, cui si deve parificare la domanda<br />

giudiziale diretta a far dichiarare inesistente <strong>il</strong> diritto reale sulla cosa affermato dal <strong>possesso</strong>re<br />

di diritto reale di godimento, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re non è dispensato dal comportarsi verso la cosa con la<br />

d<strong>il</strong>igenza <strong>del</strong> buon padre di famiglia e ciò per evitare che la sua negligenza ridondi poi a carico<br />

<strong>del</strong> rivendicante o titolare <strong>del</strong> diritto reale, che deve attendere la pronunzia giudiziale (vedi pure<br />

1177).<br />

Invece, tutti i <strong>possesso</strong>ri - nessuno escluso - che siano tenuti a restituire i frutti<br />

indebitamente percepiti, hanno diritto al rimborso <strong>del</strong>le spese che abbiano fatto per la<br />

produzione ed <strong>il</strong> raccolto, ma non oltre i limiti <strong>del</strong> valore dei frutti medesimi (1149 e 2°/821).<br />

Invero <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa o <strong>del</strong> diritto detenuto da altri non può trasformarsi in una fonte<br />

di guadagno per <strong>il</strong> proprietario o per <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale, ma nondimeno questi non deve<br />

subire spese inadeguate di produzione e di raccolta; ed in ogni caso inadeguate si devono<br />

ritenere quelle che superano <strong>il</strong> valore dei frutti raccolti (produzione antieconomica).<br />

Per le stesse ragioni sopraccennate <strong>il</strong> proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto è tenuto verso<br />

qualunque <strong>possesso</strong>re, anche se di mala fede, al rimborso <strong>del</strong>le spese da lui fatte per riparazioni<br />

straordinarie (1°/1150), che poi sono quelle che servono alla conservazione <strong>del</strong>la cosa, quali<br />

quelle necessario ad assicurare la stab<strong>il</strong>ità dei muri maestri e <strong>del</strong>le volte, quelle fatte per la<br />

sostituzione <strong>del</strong>le travi, per <strong>il</strong> rinnovamento, per intero o per parte notevole, dei tetti, solai,<br />

scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta (1°/1105).<br />

Invece al <strong>possesso</strong>re, quale esso sia, spetta <strong>il</strong> rimborso <strong>del</strong>le spese fatte per le riparazioni<br />

ordinarie tutte le volte che è tenuto alla restituzione dei frutti e limitatamente al periodo per <strong>il</strong><br />

quale la restituzione dei frutti è dovuta (4°/1150).<br />

In altre parole, alla percezione dei frutti o al godimento <strong>del</strong>la cosa sono connaturali le spese<br />

di riparazione e manutenzione ordinaria. Chi non deve rendere i frutti e perciò ha goduto <strong>del</strong>la<br />

cosa, deve accollarsele (v. 1576).<br />

10


Inoltre al <strong>possesso</strong>re, quale esso sia, anche di mala fede, è dovuta un’indennità per i<br />

miglioramenti arrecati alla cosa, purché tali miglioramenti sussistano al tempo <strong>del</strong>la<br />

restituzione (2°/1150).<br />

Ma l'indennità è diversa <strong>secondo</strong> che si tratti di <strong>possesso</strong>re di buona fede o di mala fede: per<br />

<strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di buona fede l'indennità è determinata dall'aumento di valore conseguito dalla<br />

cosa per effetto dei miglioramenti (5°/1150) e quindi può importare per lui anche la possib<strong>il</strong>ità<br />

di un guadagno rispetto alle spese fatte; per <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di mala fede, invece, tale possib<strong>il</strong>ità<br />

non esiste, perché l'indennità gli è dovuta nella minor somma tra l'importo <strong>del</strong>le spese e<br />

l'aumento di valore (3°/1150), a scelta <strong>del</strong> proprietario o titolare dei diritto reale.<br />

Infine per le addizioni fatte dal <strong>possesso</strong>re sulla cosa si applica <strong>il</strong> disposto <strong>del</strong>l'art. 956<br />

(5°/1150), cioè si applicano le norme relative alle incorporazione fatte da un terzo con<br />

materiale proprio, considerando terzo <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re.<br />

Conseguentemente, quando le addizioni (piantagione costruzioni ed opere) sono state fatte<br />

dal <strong>possesso</strong>re con i suoi materiali, <strong>il</strong> proprietario <strong>del</strong> fondo (o titolare <strong>del</strong> diritto reale) ha<br />

diritto di ritenerle o di obbligare <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re che le ha fatte a levarle (1°/936 e 5°/1150).<br />

Se <strong>il</strong> proprietario preferisce ritenerle, deve pagare, a sua scelta, <strong>il</strong> valore dei materiali ed <strong>il</strong><br />

prezzo <strong>del</strong>la mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo (2°/936 e 5°/1150).<br />

Se <strong>il</strong> proprietario <strong>del</strong> fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>re che le ha fatte e che può, inoltre, essere condannato al risarcimento dei danni<br />

(5°/936 e 5°/1150).<br />

Ma questo diritto non compete al proprietario se le addizioni sono state fatte a sua scienza e<br />

senza opposizione o quando sono state fatte dal <strong>possesso</strong>re di buona fede (4°/956 e 5°/1150).<br />

A costui poi compete sempre <strong>il</strong> valore dei materiali ed <strong>il</strong> prezzo <strong>del</strong>la mano d'opera e,<br />

quando le addizioni costituiscono miglioramento, gli è dovuta anche un'indennità nella misura<br />

<strong>del</strong>l'aumento di valore conseguito dalla cosa (5°/1150).<br />

Infine la rimozione non può essere domandata, neppure contro <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di mala fede,<br />

decorsi che siano 6 mesi dal giorno in cui <strong>il</strong> proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale ha avuto<br />

notizia <strong>del</strong>l'addizione (5°/936 e 5°/1150).<br />

Questi diritti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re alle indennità per riparazioni, miglioramenti e addizioni (non<br />

per rimborso spese di raccolta e produzione dei frutti) potrebbero costituire per <strong>il</strong> rivendicante<br />

proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale un grave onere, potendo egli non avere i mezzi per<br />

soddisfarli immediatamente.<br />

Perciò è stab<strong>il</strong>ito opportunamente che l'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze<br />

(e così alla situazione patrimoniale di lui, al ritardo maggiore o minore da lui frapposto nella<br />

rivendica ed alle causali di questo ritardo, alla entità <strong>del</strong>le somme da restituire) può disporre<br />

che <strong>il</strong> pagamento <strong>del</strong>le suddette indennità per riparazione miglioramenti e addizioni sia fatto<br />

ratealmente ordinando se <strong>del</strong> caso (se cioè <strong>il</strong> patrimonio <strong>del</strong> proprietario non consente di<br />

prevedere un regolare adempimento) le opportune garanzie.<br />

E, anche riguardo alle indennità, speciale è <strong>il</strong> trattamento <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re di buona fede<br />

rispetto a tutti gli altri.<br />

A lui infatti è concesso <strong>il</strong> diritto di ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le<br />

indennità dovute, purché queste siano domandate nel corso dei giudizio di rivendicazione e sia<br />

fornita una prova (anche se generica) <strong>del</strong>la sussistenza <strong>del</strong>le riparazioni e dei miglioramenti<br />

(1°/1152) (v. 2756).<br />

Parimenti egli può ritenere la cosa finché non siano prestate le garanzie stab<strong>il</strong>ite dall'autorità<br />

giudiziaria nel caso che sia stato ordinato <strong>il</strong> pagamento rateale <strong>del</strong>le indennità da cautelarsi con<br />

garanzia (2°/1152).<br />

Le disposizioni tutte sopra riferite relative alla restituzione dei frutti, alle spese, ai<br />

miglioramenti ed alle addiziona si applicano anche al <strong>possesso</strong>re di beni ereditari (1°/535).<br />

11


<strong>§</strong> 17 - Possesso di buona fede di beni ereditari.<br />

Il nuovo codice definisce anche <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede dei beni ereditari: è <strong>possesso</strong>re di<br />

buona fede colui che ha acquistato <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> dei beni ereditari ritenendo per errore di essere<br />

erede (3°/535).<br />

Ma anche a lui, come a qualsiasi altro <strong>possesso</strong>re, la buona fede non giova se l'errore<br />

dipende da sua colpa grave (3°/535).<br />

Ma la buona fede iniziale <strong>del</strong>l'erede non continua a produrre tutti i suoi effetti anche quando<br />

è venuta a cessare (come avviene invece per, gli altri <strong>possesso</strong>ri di buona fede, 5°/1147).<br />

Il <strong>possesso</strong>re di buona fede di beni ereditaria che ha alienato pure in buona fede una cosa<br />

<strong>del</strong>l'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede <strong>il</strong> prezzo o <strong>il</strong> corrispettivo ricevuto (2°/535).<br />

Se <strong>il</strong> prezzo o <strong>il</strong> corrispettivo è ancora dovuto, l'erede (vero) subentra nel diritto di<br />

conseguirlo (2°/535).<br />

Gli atti <strong>del</strong>l'erede apparente di buona fede sono, dunque, legittimati con la sola conseguenza<br />

di restituire all'erede (vero) <strong>il</strong> corrispettivo o l'azione relativa per conseguirlo, se l'erede<br />

apparente non è stato ancora soddisfatto; se l'erede apparente fosse di mala fede nell'acquisto<br />

<strong>del</strong> <strong>possesso</strong> dei beni ereditari o successivamente fosse costituito in mala fede (es. conoscenza<br />

di un <strong>secondo</strong> testamento), da questo momento risponde dei danni tutti arrecati coi suoi atti<br />

compiuti come erede mentre gli è già noto di non esserlo.<br />

Gli atti da lui compiuti in questo caso sono nulli (a non domino), salvo gli effetti <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong> di buona fede e <strong>del</strong>l'usucapione per i terzi che hanno con lui contrattato a titolo<br />

oneroso (2/554) e non a titolo gratuito.<br />

Erede apparente è, di solito, l'erede in forza di legge che ignora l'esistenza di un testamento a<br />

favore di terzi o l'erede testamentario che ignora l'esistenza di un successivo testamento a<br />

favore di terzi o l'erede testamentario che ignora l'esistenza di un successivo testamento a<br />

favore di terzi o di successivo testamento che revoca <strong>il</strong> primo.<br />

<strong>§</strong> 18. - Effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede.<br />

L'efficacia <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede sostanziato da un titolo idoneo al trasferimento <strong>del</strong><br />

dominio o <strong>del</strong> diritto d’usufrutto, uso o pegno, finisce per essere tale da prevalere,<br />

relativamente ai beni mob<strong>il</strong>i, allo stesso diritto di proprietà.<br />

Ciò deriva dalla particolare natura <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, identico nei suoi aspetti esteriori<br />

all'esercizio <strong>del</strong> diritto di proprietà o di altro diritto reale.<br />

Infatti, rispetto ai mob<strong>il</strong>i non soggetti a registrazione nei pubblici registri manca la<br />

possib<strong>il</strong>ità di qualsiasi verifica <strong>del</strong>la titolarità <strong>del</strong> diritto di proprietà o <strong>del</strong> diritto reale.<br />

Essi passano, perciò, da una mano all'altra senza formalità di sorta e l'ordinamento giuridico<br />

deve ben presumere, a garanzia <strong>del</strong>la sicurezza dei rapporti giuridici, che essi passino da un<br />

titolare all'altro per una giusta causa.<br />

Ed invero, quando questa giusta causa non esiste, una qualche responsab<strong>il</strong>ità incombe molte<br />

volte al proprietario perché non ha custodito o sorvegliato convenientemente la cosa o si è<br />

fidato di terzi.<br />

Comunque la difficoltà di accertare la legittimità <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di una cosa mob<strong>il</strong>e, cioè la<br />

proprietà, la pertinenza ad un individuo <strong>del</strong>la cosa stessa, fa si che l'ordinamento giuridico<br />

debba accontentarsi <strong>del</strong>la parvenza esteriore <strong>del</strong>la proprietà, cioè <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, per inferirne, in<br />

materia di mob<strong>il</strong>i, che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> vale titolo, vale cioè giusto titolo per possedere e quindi vale<br />

proprietà o diritto reale o di garanzia sulla cosa mob<strong>il</strong>e purché <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> sia stato acquistato in<br />

buona fede e sussista un titolo idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la proprietà o <strong>del</strong> diritto di usufrutto o<br />

di uso o di pegno.<br />

Poste queste esigenze connaturali alla mob<strong>il</strong>ità stessa <strong>del</strong>le cose mob<strong>il</strong>i, era necessario<br />

stab<strong>il</strong>ire quale dovesse prevalere tra <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> proprietario e <strong>il</strong> diritto di colui che detiene <strong>il</strong><br />

12


<strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa.<br />

E, per la sicurezza <strong>del</strong>le contrattazioni e dei traffici, l'ordinamento giuridico ha deciso contro<br />

<strong>il</strong> proprietario ed a favore <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re quando è di buona fede e sussiste a suo favore un<br />

titolo idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la proprietà o <strong>del</strong> diritto di usufrutto, di uso o di pegno.<br />

Colui al quale sono alienati beni mob<strong>il</strong>i oppure i diritti di usufrutto, di uso o di pegno su<br />

cosa mob<strong>il</strong>e, da parte di chi non né è titolare o proprietario, ne acquista la proprietà o l'usufrutto<br />

o l'uso o <strong>il</strong> pegno mediante <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>, purché sia in buona fede al momento <strong>del</strong>la consegna e<br />

sussista un titolo idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la proprietà, alla costituzione <strong>del</strong> diritto di usufrutto<br />

o di uso o di pegno (1 e 5/1153).<br />

La proprietà, l'usufrutto, l'uso, <strong>il</strong> pegno si acquistano liberi da diritti altrui sulla cosa se<br />

questi non risultano dal titolo e vi è buona fede <strong>del</strong>l'acquirente.<br />

Ma queste disposizioni riguardano soltanto i beni mob<strong>il</strong>i, non le universalità di mob<strong>il</strong>i e<br />

neppure i beni mob<strong>il</strong>i iscritti nei pubblici registri (1156).<br />

Rispetto a questi ultimi è obbligo <strong>del</strong>l'acquirente, fac<strong>il</strong>e ad attuarsi, di riscontrare se<br />

l'alienante appare dai pubblici registri <strong>il</strong> titolare dei diritti alienati.<br />

Rispetto alle universalità di mob<strong>il</strong>i (<strong>il</strong> gregge, l'azienda, la pinacoteca, l'eredità) invece <strong>il</strong><br />

legislatore ha voluto imporre, per l'importanza economica che esse rivestono, la maggiore<br />

oculatezza a carico <strong>del</strong>l'acquirente, facendogli obbligo di accertarsi preventivamente <strong>del</strong>la<br />

titolarità <strong>del</strong> diritto che gli viene ceduto o concesso.<br />

Come ben si vede, la buona fede è l'elemento fondamentale che presiede questo importante<br />

istituto giuridico, ma è necessario che essa sussista ancora al momento <strong>del</strong>la consegna <strong>del</strong>la<br />

cosa, oltre che al momento <strong>del</strong> contratto, (nei momenti critici <strong>del</strong> diritto la regola moderna<br />

<strong>del</strong>l'ari. 1376 c.c. si manifesta inadeguata - v. pure 1580 e 1155, 75 fall. - e si ritorna alla<br />

romana traditio).<br />

La proprietà o <strong>il</strong> diritto di usufrutto o di uso o di pegno si acquistano liberi da ogni diritto<br />

altrui sulla cosa purché sussista la buona fede <strong>del</strong>l'acquirente a! momento <strong>del</strong>l'acquisto.<br />

E' per essa infatti che si acquista ed è essa che commisura anche l'entità <strong>del</strong>l'acquisto nel<br />

senso che si può acquistare la proprietà <strong>del</strong>la cosa se sussiste buona fede nell'acquisto, ma la<br />

proprietà così acquistata resta gravata dei diritti altrui, se <strong>il</strong> titolo d'acquisto ne fa menzione, o,<br />

ciò che è lo stesso, se nonostante <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio <strong>del</strong> titolo al riguardo, l'acquirente non ignorava che<br />

la cosa era gravata da diritti a favore di terzi (malafede parziale) - v. 1557 - .<br />

Avuto riguardo all'importanza di questo elemento fondamentale ed a garantirne l'esistenza<br />

quando dubbio può sorgere intorno ad esso, <strong>il</strong> codice prescrive che a colui che ha acquistato<br />

conoscendo l'<strong>il</strong>legittima provenienza <strong>del</strong>la cosa non giova l'erronea credenza che <strong>il</strong> suo autore o<br />

un precedente <strong>possesso</strong>re ne sia divenuto proprietario (1154).<br />

In altre parole basta la nozione <strong>del</strong>l'<strong>il</strong>legittima provenienza <strong>del</strong>la cosa per obbligare<br />

l'acquirente a verificare con la maggiore scrupolosità se <strong>il</strong> suo autore o un precedente<br />

<strong>possesso</strong>re ne è divenuto regolarmente, effettivamente, sicuramente proprietario.<br />

L'errore non giova su questo punto, perché basta risalire all'originario proprietario e<br />

controllare la regolarità dei trapassi.<br />

Ma anche in questo caso, a mio avviso, può esserci buona fede quando l'acquirente abbia<br />

fatto d<strong>il</strong>igentemente le indagini opportune e ne sia risultata senza colpa sua (o per dolosa<br />

malafede altrui) l'erronea sua credenza che <strong>il</strong> suo autore o un precedente <strong>possesso</strong>re ne sia<br />

divenuto proprietario.<br />

<strong>§</strong> 19 - Possesso di titoli di credito.<br />

Particolari aspetti e speciale disciplina ha <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> dei titoli di credito (1157) cioè di quei<br />

titoli che danno diritto al <strong>possesso</strong>re di ottenere la prestazione ivi indicata verso presentazione<br />

<strong>del</strong> titolo, purché <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge (1/1922 e 1157).<br />

E' precisamente questa legittimazione al <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> titolo che costituisce la sostanza <strong>del</strong><br />

13


<strong>possesso</strong>, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> stesso <strong>del</strong> titolo di credito, nel senso che non è <strong>possesso</strong>re legittimo di<br />

titolo di credito chi non lo possiede nelle forme e con le modalità stab<strong>il</strong>ite dalla legge, ma<br />

semplice detentore e come tale incapace, cioè non legittimato, ad ottenere la prestazione<br />

indicata dal titolo. E' bene però dire sommariamente <strong>del</strong> titolo di credito e <strong>del</strong>la sua struttura.<br />

Quando un rapporto obbligatorio è sorto per una determinata causa, per effetto di esso <strong>il</strong><br />

debitore è obbligato ad una determinata prestazione a favore <strong>del</strong> creditore.<br />

Si supponga un numero r<strong>il</strong>evante dì tali obbligazioni uguali o <strong>del</strong>la stessa natura (carta<br />

moneta, cambiali, titoli azionari, obbligazioni, cartelle di prestiti, fedi di deposito, lettere di<br />

vettura, ricevute di carico, polizze di assicurazione all'ordine, ecc.) e sorge naturale la necessità<br />

di un documento che provi allo stesso debitore <strong>il</strong> suo debito e, con la molteplicità dei<br />

documenti e dei rapporti obbligatori, un affievolimento <strong>del</strong>la persona <strong>del</strong> creditore<br />

nell'economia <strong>del</strong> rapporto obbligatorio; giacché tanti documenti sono stati formati quanti<br />

rapporti obbligatori sono sorti ed è indifferente soddisfare a mani <strong>del</strong> creditore o di chi viene<br />

alla solutio per lui, quello che acquista evidenza e r<strong>il</strong>evanza nel rapporto è precisamente <strong>il</strong><br />

documento, forma prima e poi sostanza <strong>del</strong>l'obbligazione, che non può trovare adempimento se<br />

non in connessione col documento che la prova, cioè a presentazione di questo documento.<br />

Il titolo di credito, così, è sorto e, se ben si nota, connesso intimamente <strong>il</strong> credito al<br />

documento che lo comprova, <strong>il</strong> credito finisce per acquistare un carattere di realtà, di<br />

materialità, che si identifica col documento stesso che lo porta e lo attesta.<br />

Abbiamo cosi un diritto di credito materializzato dal documento nel senso che ne segue le<br />

sorti così e come se fosse una cosa materiale, un bene materiale. Nondimeno esso resta in<br />

sostanza un bene giuridico, un diritto.<br />

Nonostante, infatti, tante analogie <strong>del</strong> titolo di credito con la cosa, esso resta ben sempre<br />

diritto di credito e cioè signoria sulla cosa (titolo) per provare <strong>il</strong> credito, per farlo valere, per<br />

trasferirlo, ma sempre ai fine di realizzare un rapporto giuridico obbligatorio; cosicché, al<br />

momento <strong>del</strong>la solutio, <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> credito rappresentato dal titolo non è mai creditore in via<br />

assoluta, certo, indefettib<strong>il</strong>e perché ai momento <strong>del</strong>la solutio l'elemento soggettivo <strong>del</strong> rapporto<br />

obbligatorio, che sembrava affievolito e scomparso, torna in evidenza (quasi una<br />

concentrazione <strong>del</strong>la serie dei creditori che si sono susseguiti nella titolarità <strong>del</strong> credito e <strong>del</strong><br />

titolo in colui che si presenta alla solutio) ed al portatore <strong>del</strong> titolo è possib<strong>il</strong>e pur sempre<br />

opporre eccezioni d'ordine generale o soltanto a lui personali, quali la nullità formale <strong>del</strong> titolo,<br />

la nullità <strong>del</strong>la causa <strong>del</strong> credito, la compensazione, la novazione, ecc..<br />

Così al ladro ed al ricettatore di carte valori è opponib<strong>il</strong>e la nullità <strong>del</strong>la causa <strong>del</strong> loro<br />

acquisto.<br />

Così inquadrata sommariamente la natura giuridica <strong>del</strong> titolo di credito, vediamone le regole<br />

particolare che sono le seguenti:<br />

1 - Il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione portata dal titolo di<br />

credito nei confronti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re, è liberato anche se questi non è titolare <strong>del</strong> diritto (2/1992).<br />

L'adempimento <strong>del</strong>la prestazione vale quindi acquisto <strong>del</strong> titolo in buona fede per un titolo<br />

idoneo a conseguire la proprietà (1153) prima e la conseguente estinzione <strong>del</strong>l'obbligazione per<br />

confusione (1255) poi.<br />

Il <strong>possesso</strong>re è dunque equiparato a proprietario per <strong>il</strong> debitore, che è liberato adempiendo<br />

verso <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re purché non sia in mala fede (dolo) o in buona fede derivante da sua colpa<br />

grave (2/1147).<br />

Ciò, vale anche per le banche, rispetto al <strong>possesso</strong>re di libretti di deposito al portatore che<br />

non sia <strong>il</strong> depositante (1856). Per l'assicuratore nelle assicurazioni all'ordine o al portatore se<br />

adempie la prestazione nei confronti <strong>del</strong> giratario o <strong>del</strong> portatore <strong>del</strong>la polizza, anche se questi<br />

non è l'assicurato (1889).<br />

Questo dal lato passivo <strong>del</strong> rapporto obbligatorio attestato dal titolo di credito. Nel lato<br />

attivo invece:<br />

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2 - II trasferimento <strong>del</strong> titolo al portatore si opera con la consegna <strong>del</strong> titolo (1/2003);<br />

3 - Il <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong> titolo al portatore è legittimato all'esercizio <strong>del</strong> diritto in esso<br />

menzionato in base alla presentazione <strong>del</strong> titolo (2/2003).<br />

4 - Il <strong>possesso</strong>re di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio <strong>del</strong> diritto in esso<br />

menzionato, in base ad una serie continua di girate (2008).<br />

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1/2009) con l'avvertenza che <strong>il</strong> titolo può<br />

essere girato in bianco ed <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong> titolo girato in bianco può riempire la girata col<br />

proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare <strong>il</strong> titolo oppure trasmetterlo a un<br />

terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (2/2009) e che, di conseguenza,<br />

l'ulteriore circolazione <strong>del</strong> titolo all'ordine, giralo in bianco, può avvenire come quella dei titoli<br />

al portatore;<br />

5 - Il <strong>possesso</strong>re di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio <strong>del</strong> diritto in esso<br />

menzionato per effetto <strong>del</strong>l'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e ne! registro<br />

<strong>del</strong>l'emittente (2021).<br />

6 - II trasferimento <strong>del</strong> titolo nominativo si opera mediante annotazione <strong>del</strong> nome<br />

<strong>del</strong>l'acquirente sul titolo e sul registro <strong>del</strong>l'emittente o col r<strong>il</strong>ascio di un nuovo titolo intestato al<br />

nuovo titolare e annotato sul registro <strong>del</strong>l'emittente (1/2022).<br />

Ma esso può essere trasferito anche mediante girata completa (col nome <strong>del</strong> giratario e la<br />

data) autenticata da notaio o da un agente di cambio e perciò <strong>il</strong> giratario se ne può dimostrare<br />

<strong>possesso</strong>re mediante una serie continua d? girate siffatte (5°/2025).<br />

7 - Titoli rappresentativi di merci attribuiscono al <strong>possesso</strong>re <strong>il</strong> diritto alla consegna <strong>del</strong>le<br />

merci che sono in essi specificate, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>le medesime ed <strong>il</strong> potere di disporne, mediante<br />

trasferimento <strong>del</strong> titolo (1996).<br />

Tale la fede di deposito nei magazzini generali trasferib<strong>il</strong>e mediante girata (1792)<br />

unitamente o separatamente dalla nota di pegno (1791).<br />

Tale sotto più aspetti <strong>il</strong> duplicato <strong>del</strong>la lettera di vettura o <strong>del</strong>la ricevuta di carico all'ordine,<br />

trasferib<strong>il</strong>e mediante girata, e che attribuiscono al <strong>possesso</strong>re i diritti inerenti al contratto di<br />

trasporto verso <strong>il</strong> vettore (1°/1691) relativamente alla disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>le cose trasportate fino a<br />

riconsegna; la quale dal vettore non può essere fatta se non a presentazione <strong>del</strong> duplicato <strong>del</strong>la<br />

lettera di vettura o <strong>del</strong>la ricevuta di carico all'ordine (3°/1691);<br />

8 - Il pegno, <strong>il</strong> sequestro ed <strong>il</strong> pignoramento ed ogni altro vincolo (usufrutto ed uso) sul<br />

diritto menzionato in un titolo di credito (al portatore, all'ordine e nominativo) o sulle merci da<br />

esso rappresentate non ha effetto se non si attuano sul titolo (1997, 2024, 2025, 2026).<br />

I diritti reali e le garanzie reali (pegno, ipoteca sui titoli <strong>del</strong> debito pubblico - 2°/2810)<br />

gravanti sul diritto portata da un titolo di credito sono inefficaci se non menzionati ed attuati sul<br />

titolo.<br />

I diritti reali, ed insieme <strong>il</strong> pegno, l'ipoteca, <strong>il</strong> sequestro o <strong>il</strong> pignoramento che pur tante<br />

affinità hanno coi diritti reali, sono tutti inconcepib<strong>il</strong>i se non portati dal titolo o, quanto meno,<br />

accompagnati dal <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> titolo ed attuati sul titolo.<br />

L'usufrutto, <strong>il</strong> pegno, l'uso di un titolo si esercitano possedendo <strong>il</strong> titolo; <strong>il</strong> sequestro, <strong>il</strong><br />

pignoramento <strong>del</strong> titolo è inut<strong>il</strong>e farlo a mani <strong>del</strong> terzo debitore perché è necessario sequestrare,<br />

pignorare <strong>il</strong> titolo come cosa. Si ha un bel dire al terzo debitore «non pagare al tizio mio<br />

debitore» perché non si conclude nulla, in quanto <strong>il</strong> titolo può essere passato in mani diverse da<br />

quelle <strong>del</strong> debitore esecutato e questo terzo è legittimato dal <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> titolo ad ottenere la<br />

prestazione.<br />

I titoli all'ordine si danno in pegno mediante girata, con la clausola «valuta in garanzia» o<br />

altra equivalente.<br />

Tale girata impedisce ogni ulteriore girata con effetti attributivi <strong>del</strong>la proprietà <strong>del</strong> titolo<br />

perché le ulteriori girate valgono soltanto come girate per procura (1°/2014) con la<br />

conseguenza che l'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui<br />

15


propri rapporti personali col girante, a meno che tale giratario, ricevendo <strong>il</strong> titolo abbia agito<br />

intenzionalmente a danno <strong>del</strong>l'emittente (2°/2014).<br />

Il che è conseguenza <strong>del</strong> principio che la girata in garanzia deve trasferire al giratario tutti i<br />

diritti <strong>del</strong> girante in guisa da assicurargli <strong>il</strong> pagamento <strong>del</strong> credito per <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> titolo all'ordine<br />

è stato costituito in pegno mediante girata (purché <strong>il</strong> giratario sia di buona fede (v. 5°/1153).<br />

Che se <strong>il</strong> giratario in garanzia trasferisce ancora <strong>il</strong> titolo, poiché questo trasferimento vale<br />

soltanto come girata per procura (perché <strong>il</strong> girante non è proprietario <strong>del</strong> titolo) (1°/2014),<br />

l'emittente può opporre al nuovo giratario le eccezioni che poteva opporre al suo girante<br />

(giratario in garanzia).<br />

9 - Il detentore di una cambiale (tratta) è considerato portatore legittimo se giustifica <strong>il</strong><br />

diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima in bianco. Le girate cancellate si<br />

hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si<br />

reputa che <strong>il</strong> .sottoscrittore di questa ultima abbia acquistato la cambiale per effetto di quella<br />

(1°/20 L. camb.).<br />

Parimenti per <strong>il</strong> vaglia cambiano (102 L. camb.), per l'assegno bancario, per <strong>il</strong> vaglia<br />

cambiario, per gli assegni circolari, le fedi di credito, ecc.<br />

10 - Come conseguenza di tutte queste norme si ha, relativamente ai titoli di credito, una<br />

norma analoga a quella già esaminata relativa all'efficacia <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede dei<br />

mob<strong>il</strong>i (1155).<br />

Chi ha acquistato in buona fede <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di un titolo di credito (al portatore, all'ordine o<br />

nominativo) in conformità <strong>del</strong>le norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a<br />

rivendicazione (1994), cioè ne diventa proprietario.<br />

Se si confronta questa norma con quella <strong>del</strong>l'art. 1155, si r<strong>il</strong>eva subito che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di<br />

buona fede <strong>del</strong> titolo di credito è in una posizione giuridica migliore <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong>la cosa o<br />

<strong>del</strong> diritto reale o di garanzia reale sulla cosa mob<strong>il</strong>e.<br />

Se, infatti, la buona fede è presunta in entrambi i possessi fino a prova contraria, che deve<br />

essere data dal rivendicante <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa, resta che <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale o <strong>del</strong><br />

pegno deve dimostrare di avere un titolo che sarebbe stato idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la<br />

proprietà, all'acquisto <strong>del</strong> diritto reale o <strong>del</strong> diritto di pegno se l'avesse acquistato dal<br />

proprietario e non a non domino.<br />

Il <strong>possesso</strong>re di un titolo di credito, invece, non ha l'obbligo di questa dimostrazione, non<br />

deve dimostrare la causa <strong>del</strong> suo acquisto, bastando che egli se ne dimostri <strong>possesso</strong>re in<br />

conformità <strong>del</strong>le norme che regolano la circolazione dei titoli; basta che egli dimostri la<br />

regolarità formale di costituzione <strong>del</strong> vincolo, <strong>del</strong> diritto reale o <strong>del</strong>la garanzia reale sul titolo e<br />

così, col <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> titolo per i titoli al portatore (2003), col <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> titolo in base ad una<br />

serie continua di girate per i titoli all'ordine (2008), e infine con intestazione a suo favore<br />

regolarmente effettuata sul titolo e annotazione sui libri <strong>del</strong>l'emittente oppure per effetto di<br />

girata piena autenticata (2025) per i titoli nominativi (2022).<br />

Sicché non vale, nei confronti <strong>del</strong> legittimo <strong>possesso</strong>re la dimostrazione che <strong>il</strong> rivendicante<br />

si accinga a dare che esso <strong>possesso</strong>re non ha un titolo idoneo al trasferimento dei titolo di<br />

credito o all'acquisto di un diritto reale o di pegno sul titolo, a meno che questa dimostrazione<br />

non si risolva nella dimostrazione che <strong>il</strong> di lui <strong>possesso</strong> è di mala fede, che conosceva cioè i<br />

vizi che affidavano <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> suo autore oppure li ignorava sì, ma per sua stessa colpa<br />

grave (2°/1147) (es. mancata identificazione <strong>del</strong> presentatore <strong>del</strong> titolo di credito all'ordine con<br />

la persona indicata sul titolo).<br />

Il che era già stab<strong>il</strong>ito per la cambiale (2°/20 legge cambiaria) e per l’assegno bancario che<br />

dicono: se una persona ha perduto per una qualsiasi ragione <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di una cambiale o di un<br />

assegno bancario, <strong>il</strong> nuovo portatore che giustifichi <strong>il</strong> suo diritto nella maniera indicata nel<br />

precedente comma (cioè con una serie continua di girate anche se l'ultima è in bianco) o coi<br />

<strong>possesso</strong> <strong>del</strong>l'assegno al portatore, non è tenuto a consegnarli se non quando rabbia acquistati in<br />

16


mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandoli.<br />

In siffatto modo, rispetto ai titoli di credito, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede dei titoli di credito<br />

prevale sul diritto di proprietà.<br />

<strong>§</strong> 20 - Possesso di buona fede ed esecuzione forzata.<br />

Ritornando alle norme generali sul <strong>possesso</strong> di buona fede dei mob<strong>il</strong>i, si deve r<strong>il</strong>evare che<br />

esso ha tanta forza ed efficacia da attuarsi anche durante l'esecuzione forzata.<br />

La norma, infatti, <strong>secondo</strong> la quale non hanno effetto in pregiudizio <strong>del</strong> creditore pignorante<br />

e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a<br />

pignoramento, trova una limitazione ed un’eccezione rispetto al <strong>possesso</strong>re di buona fede per i<br />

mob<strong>il</strong>i non iscritti nei pubblici registri (2913).<br />

Parimente la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a<br />

colui che ha subito l'espropriazione, ma sono salvi gli effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede (2919).<br />

Non sono però opponib<strong>il</strong>i all'acquirente i diritti acquistati dai terzi sulla cosa se i diritti stessi<br />

non hanno effetto in pregiudizio <strong>del</strong> creditore pignorante e dei creditori intervenuti<br />

nell'esecuzione (2°/2919).<br />

Di conseguenza, restano convalidati anche nei confronti <strong>del</strong>!'acquirente, col <strong>possesso</strong> di<br />

buona fede, i diritti d'usufrutto, d'uso e di pegno acquistati sulla cose mob<strong>il</strong>e (5°/1153)<br />

espropriata (2913), le alienazioni di universalità di mob<strong>il</strong>i, che abbiano data certa anteriore al<br />

pignoramento (3°/2914) le alienazioni di beni mob<strong>il</strong>i di cui sia stato trasmesso <strong>il</strong> <strong>possesso</strong><br />

anteriormente al pignoramento o che risultino da atto avente data certa (4°/2914).<br />

<strong>§</strong> 21 - Conflitto tra acquirenti per <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa mob<strong>il</strong>e.<br />

Si sono visti fin qui gli effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede relativamente ai beni mob<strong>il</strong>i<br />

(esclusi quelli iscritti nei pubblici registri e le universalità di mob<strong>il</strong>i, 1156) rispetto al<br />

proprietario. Ora occorre vedere anche come è regolato <strong>il</strong> conflitto che può nascere tra più<br />

persone aventi diritto al <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa mob<strong>il</strong>e (esclusi sempre, i beni mob<strong>il</strong>i iscritti e le<br />

universalità, 1156). Il che si verifica allorquando taluno con successivi contratti «aliena a più<br />

persone un bene mob<strong>il</strong>e». In tal caso quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong> è preferita alle altre, anche se <strong>il</strong> suo titolo è di data posteriore (1155).<br />

E' questo un altro importante effetto <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> conseguito in buona fede (1147) od<br />

un'altra applicazione <strong>del</strong>l'art. 1153 c.c. che deroga al principio contrattuale fondamentale<br />

<strong>secondo</strong> <strong>il</strong> quale nei contratti che hanno per oggetto <strong>il</strong> trasferimento <strong>del</strong>la proprietà di una cosa<br />

determinata, la costituzione o <strong>il</strong> trasferimento di un diritto reale o <strong>il</strong> trasferimento di un altro<br />

(qualsiasi) diritto, la proprietà o <strong>il</strong> diritto sì trasmettono e si acquistano (e si costituiscono) per<br />

effetto <strong>del</strong> consenso legittimamente manifestato (1576).<br />

Per effetto di quest'ultimo principio nessuna efficacia potrebbe avere un <strong>secondo</strong><br />

trasferimento <strong>del</strong> diritto già alienato, appunto perché già alienato (nemo plus juris ad alium<br />

transferre potest quam ipse habet) o dimesso o trasferito. Ma la forza <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, <strong>del</strong> potere<br />

di fatto sulla cosa mob<strong>il</strong>e, è tale quando è di buona fede che <strong>il</strong> diritto di colui che ha conseguito<br />

<strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa prevale anche sul diritto astrattamente potiore <strong>del</strong> primo acquirente che<br />

tale <strong>possesso</strong> non ha conseguito. Così la romana traditio riprende vigore sul consenso.<br />

Così, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa mob<strong>il</strong>e, conseguito in buona fede dall'acquirente, assurge alla<br />

stessa efficacia che ha la trascrizione (2°/2644) in tema di diritti immob<strong>il</strong>iari e mob<strong>il</strong>iari<br />

soggetti a questa formalità e pubblicità. Il <strong>possesso</strong> è dunque la forma naturale di pubblicità<br />

correlativa ai diritti (reali e di garanzia) sulle cose mob<strong>il</strong>i.<br />

Occorre vedere ora la portata <strong>del</strong>l'art. 1155. Questa norma si riferisce esclusivamente ai beni<br />

mob<strong>il</strong>i e quindi anche ai titoli di credito al portatore, esclusi i beni mob<strong>il</strong>i iscritti nei pubblici<br />

registri e le universalità di mob<strong>il</strong>i (1156). Per i primi valgono i principi <strong>del</strong>la trascrizione (2683/<br />

2684 in rel. 2644).<br />

17


Per le universalità di mob<strong>il</strong>i invece non valgono i principi <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> conseguito in buona<br />

fede (1153, 1155, 1156) e perciò quante volte sorge conflitto relativamente ad esse tra aspiranti<br />

al <strong>possesso</strong> di tali universalità resta in vigore <strong>il</strong> principio <strong>del</strong>l'ari. 1376 e cioè <strong>il</strong> <strong>possesso</strong><br />

<strong>del</strong>l'universalità spetta a colui che per primo ne ha fatto acquisto, anche se non ne ha conseguito<br />

ancora <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> e questo sia stato poi (fraudolentemente) trasferito ad altra persona.<br />

Sempre allo scopo di chiarire l'art. 1155 si r<strong>il</strong>evi la frase: «se taluno aliena un bene mob<strong>il</strong>e ».<br />

Il corrispondente art. 1226 <strong>del</strong> <strong>Codice</strong> di Commercio <strong>del</strong> 1865 diceva: «Se la cosa che<br />

taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone è un<br />

mob<strong>il</strong>e per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> sarà<br />

preferita all'altra, sebbene <strong>il</strong> suo titolo fosse posteriore di data, purché <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> sia di buona<br />

fede».<br />

Dal confronto <strong>del</strong>le due disposizioni appare l'ampia portata <strong>del</strong>l'art. 1155. Questo, infatti,<br />

adoperando la parola tecnica giuridica « aliena », comprende ogni dismissione o trasferimento<br />

o costituzione di diritti relativi a beni mob<strong>il</strong>i e così, non solo <strong>il</strong> trasferimento <strong>del</strong>la proprietà, ma<br />

anche la costituzione e <strong>il</strong> trasferimento di un diritto reale (usufrutto, uso) o di un diritto reale di<br />

garanzia (pegno) sui beni mob<strong>il</strong>e ma anche diritti non reali (personali) relativi a beni mob<strong>il</strong>i<br />

(815), regolando così ogni conflitto relativo a beni mob<strong>il</strong>i alla stregua <strong>del</strong>la buona fede <strong>del</strong><br />

conseguito <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa mob<strong>il</strong>e.<br />

Ma riferendosi l'art. 1155 ai beni (810) mob<strong>il</strong>i (5°/812) esclusi quelli iscritti nei pubblici<br />

registri (2683) e le universalità di mob<strong>il</strong>i (816, 1156), tale disposizione di legge finisce per<br />

regolare i conflitti relativi a qualsiasi diritto relativo a beni mob<strong>il</strong>i, perché sono beni mob<strong>il</strong>i<br />

anche i diritti non reali (personali di godimento) relativi a beni immob<strong>il</strong>i (815).<br />

E poiché i diritti non reali su beni mob<strong>il</strong>i e su beni immob<strong>il</strong>i conducono alla detenzione <strong>del</strong>la<br />

cosa piuttosto che al <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la stessa, la parola <strong>possesso</strong>, è qui impropriamente usata in<br />

luogo e vece <strong>del</strong>le parole <strong>possesso</strong> o detenzione.<br />

Ma resti ora fermo questo: che la regolazione dei conflitti tra più acquirenti aventi diritto al<br />

<strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa è fatta, <strong>secondo</strong> l'art. 1155, non solo quando si tratta <strong>del</strong>l'acquisto <strong>del</strong>la<br />

proprietà, <strong>del</strong>la costituzione o <strong>del</strong> trasferimento di un diritto reale (usufrutto, uso) o di un diritto<br />

reale di garanzia mob<strong>il</strong>iare (pegno); ma anche quando si tratta di un diritto (mob<strong>il</strong>iare)<br />

personale di godimento relativo alla stessa cosa mob<strong>il</strong>e o immob<strong>il</strong>e concessa da una stessa<br />

persona a diversi (successivi) contraenti.<br />

Peraltro, occorre esaminare questa disposizione in correlazione ad una nuova disposizione<br />

<strong>del</strong> nuovo cod. civ. e cioè all'art. 1380 che dice: «Se, con successivi contratti, una persona<br />

concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, <strong>il</strong><br />

godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito».<br />

«Se nessuno dei contraenti ha conseguito <strong>il</strong> godimento, è preferito quello che ha <strong>il</strong> titolo di<br />

data certa anteriore. Sono salve le norme relative agli effetti <strong>del</strong>la trascrizione». Ora le due<br />

disposizioni <strong>del</strong>l'art. 1155 e <strong>del</strong>l'art. 1380 non mi sembra che siano armonicamente coordinate.<br />

Chi interpreta, infatti, come sopra si è fatto, l'art. 1155 deve concludere che esso regola<br />

anche <strong>il</strong> conflitto tra acquirenti diversi di un diritto personale di godimento relativo alla stessa<br />

cosa e che tale conflitto si risolve a favore di chi ha conseguito in buona fede <strong>il</strong> godimento <strong>del</strong>la<br />

stessa col <strong>possesso</strong>.<br />

Chi si ferma invece all'art. 1380 potrebbe concludere che <strong>il</strong> conflitto tra aspiranti al<br />

godimento <strong>del</strong>la stessa cosa si risolve a favore di chi ha conseguito <strong>il</strong> godimento anche se lo ha<br />

ottenuto in mala fede, conoscendo, cioè, che esso era stato alienato ad altri. Ma ciò mi pare che<br />

non possa avvenire perché altrimenti l'art. 1380 sanzionerebbe un atto fraudolentemente<br />

compiuto non solo, ma sanzionerebbe la possib<strong>il</strong>ità di acquistare un diritto che si conosce quale<br />

già dismesso e perciò insistente rispetto al <strong>secondo</strong> acquirente di mala fede perché conosciuto<br />

già come alienato e di pertinenza di terza persona.<br />

Chi legge poi isolatamente l'art. 1155 potrebbe concludere che non è regolato dallo stesso <strong>il</strong><br />

18


conflitto tra acquirenti di uno stesso bene mob<strong>il</strong>e di cui nessuno abbia conseguito <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>, <strong>il</strong><br />

che potrebbe portare erroneamente a sostenere che in tema d’acquisto di beni mob<strong>il</strong>i<br />

(nell'ampia accezione sopraindicata di acquisto <strong>del</strong>la proprietà di mob<strong>il</strong>e di diritti reali o di<br />

garanzia o di godimento (mob<strong>il</strong>iari) relativi a beni immob<strong>il</strong>i) torni ad applicazione l'art. 1376<br />

nella sua letterale portata di “prior in tempore potior in jure” e per <strong>il</strong> quale nel conflitto tra più<br />

acquirenti <strong>del</strong>la stessa cosa e <strong>del</strong>lo stesso diritto tale conflitto si risolve coi principi <strong>del</strong>la<br />

prevalenza <strong>del</strong>le prove quando <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> non sia stato trasmesso (fra terzi alle prove orali<br />

prevalgono quelle scritte aventi data certa (2704, 2914 n. 4, 2°/1380, 1°/2915, 2918).<br />

A sorpassare queste difficoltà si devono fondere e coordinare i due articoli di legge (1155,<br />

1156, 1380) nelle seguenti disposizioni:<br />

«Fatte salve le norme relative agli effetti <strong>del</strong>la trascrizione (3°/1380), se taluno con<br />

successivi contratti aliena a più persone un bene mob<strong>il</strong>e (esclusi i beni mob<strong>il</strong>i iscritti e le<br />

universalità di mob<strong>il</strong>i - e nei beni mob<strong>il</strong>i sono compresi anche i diritti non reali, cioè i diritti di<br />

godimento relativi a beni immob<strong>il</strong>i 813) quella tra di esse che ne ha conseguito in buona fede <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong> (a titolo di proprietà, di diritto reale, di diritto reale di garanzia (pegno) o <strong>il</strong> godimento<br />

(detenzione relativa a diritti personali di godimento su beni mob<strong>il</strong>i e su beni immobìli) è<br />

preferita alle altre, anche se <strong>il</strong> suo titolo è di data posteriore (1155) (1°/1380).<br />

«Se nessuno dei contraenti ha conseguito <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> o <strong>il</strong> godimento, è preferito quello che<br />

ha <strong>il</strong> titolo di data certa anteriore (2°/1380)».<br />

(Se ben si osserva <strong>il</strong> diritto ad avere <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa mob<strong>il</strong>e è e resta pur sempre - fino<br />

a quando non si è conseguito <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> - un diritto di credito e mai un diritto reale, che è<br />

perfetto (cioè tale) solo col <strong>possesso</strong> rispetto ai terzi. In altre parole la realità o assolutezza <strong>del</strong><br />

diritto mob<strong>il</strong>iare è sostanziata di <strong>possesso</strong>, perché solo quando si accoppia al <strong>possesso</strong> è<br />

opponib<strong>il</strong>e veramente a qualunque terzo mai prima. Sicché tra l'acquisto <strong>del</strong> diritto reale e la<br />

sua perfezione sta <strong>il</strong> periodo intermedio diretto al conseguimento <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, malgrado l'art.<br />

1376. L'efficacia o l'inefficacia <strong>del</strong> diritto rispetto i terzi segna così la caratteristica<br />

differenziale tra diritto reale e diritto di credito).<br />

E si potrebbe aggiungere anche quest'altra regola:<br />

«Se nessuno dei contraenti ha titolo di data certa (difetto di contratto scritto) è preferito<br />

colui che ha acquistato per primo (1376)».<br />

Ma è bene determinare quali sono i diritti (mob<strong>il</strong>iari) di godimento relativi alle cose (mob<strong>il</strong>i<br />

ed immob<strong>il</strong>i).<br />

Il codice non contiene definizioni. Si contrappongono però nel codice i diritti reali <strong>del</strong> Libro<br />

3° (proprietà, superficie temporanea, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) a quelli di<br />

credito derivanti da rapporti obbligatori quali nascenti <strong>del</strong>la legge e dai vari contratti, in<br />

particolare <strong>del</strong>la locazione anche di immob<strong>il</strong>i, dal comodato anche di immob<strong>il</strong>i, dal contratto<br />

estimatorio, di pegno, per analogia, anche da mandato, da commissione, trasporto, deposito,<br />

dove <strong>il</strong> conflitto tra aspiranti allo stesso diritto sulla stessa cosa è eliminato a norma degli art.<br />

1155 e 1580 come sopra coordinati tra di loro.<br />

Ho accennato anche al pegno perché anche relativamente a questo diritto può nascere<br />

conflitto tra creditori pignoratizi quando la cosa o <strong>il</strong> documento che conferisce l’esclusiva<br />

disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la cosa (titoli) sono detenuti dallo stesso terzo designato dai creditori in<br />

conflitto con l'unico debitore.<br />

Il pegno si acquista come un diritto reale mob<strong>il</strong>iare, cioè col <strong>possesso</strong> di buona fede<br />

(3°/1153) ed <strong>il</strong> conflitto si regola a sensi <strong>del</strong>l'art. 1155 se lo si considera come un diritto reale e<br />

a sensi <strong>del</strong>l'art. 1380 se lo si considera, come a me pare sia, un diritto personale di godimento,<br />

sia pure di natura speciale, ai soli fini <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong> credito garantito.<br />

Si noti poi l'ultimo comma <strong>del</strong>l'art. 1380 quale sopra riportato. Esso si può svolgere come<br />

segue:<br />

“quando un diritto personale di godimento per conseguirsi efficacemente di fronte ai terzi<br />

19


deve essere trascritto (ad es. locazione ultranovennale 2643 n. 8, anticresi 2645 n. 12) non<br />

valgono più le regole degli art. 1155 e 1380 ma quelle <strong>del</strong>la trascrizione”.<br />

E queste regole, a loro volta, per quanto interessa si possono riassumere come segue:<br />

“i diritti personali di godimento (diritti mob<strong>il</strong>iari anche se relativi a beni immob<strong>il</strong>i) che per<br />

avere efficacia rispetto ai terzi vanno trascritti, operata la trascrizione rendono inefficace<br />

rispetto a chi ha trascritto l'uguale diritto acquistato dallo stesso autore, anche se risalga ad<br />

epoca anteriore (2°/2644)”.<br />

Riprende così vigore <strong>il</strong> principio “prior in tempore potior in jure ma la priorità è rapportata<br />

alla trascrizione.<br />

Così la pubblicità inerente all'acquisto di diritti (mob<strong>il</strong>iari) personali di godimento relativi a<br />

beni immob<strong>il</strong>i e mob<strong>il</strong>i iscritti nei pubblici registri, quando è prescritta, tiene luogo e vece <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong> e <strong>del</strong> godimento conseguito per i diritti reali e personali di godimento relativi a beni<br />

mob<strong>il</strong>i per i quali la formalità non è prescritta.<br />

In sostanza <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> e <strong>il</strong> godimento di questi si attua (e si pubblica) col potere di fatto<br />

sulla cosa vivificato dall'animus possidenti o dall'animus detinendi, <strong>secondo</strong> che si tratti<br />

<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di proprietà, di diritti reali oppure di diritti di godimento e di pegno<br />

sulla cosa mob<strong>il</strong>e; <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> o la detenzione degli immob<strong>il</strong>i o dei mob<strong>il</strong>i iscritti invece resta<br />

sempre una relazione giuridica <strong>del</strong>la persona con la cosa immob<strong>il</strong>e o mob<strong>il</strong>e soggetta a<br />

iscrizione nei pubblici registri; che diventa efficace nei confronti dei terzi soltanto con la<br />

trascrizione piuttosto che col <strong>possesso</strong> o con la detenzione.<br />

L'unica distinzione che si può fare tra l'art. 1155 e l'art. 1580 appare questa: mentre l'art.<br />

1155 vuoi regolare (parzialmente per quanto si è detto) conflitti tra aspiranti <strong>possesso</strong>ri, l'art.<br />

1380 regola conflitti tra aspiranti alla detenzione <strong>del</strong>la stessa cosa; i primi per goderla (animo<br />

domini) come proprietari, usufruttuari, usuari, creditori pignoratizi e con possib<strong>il</strong>ità per tutti,<br />

meno che per <strong>il</strong> creditore pignoratizio, di usucapire; i secondi, invece, per godere la cosa<br />

(animo detinendi) in luogo e vece e per concessione de! proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale<br />

di godimento, senza possib<strong>il</strong>ità, come tali, di usucapire, salvo interversione <strong>del</strong>la detenzione in<br />

<strong>possesso</strong>, riconoscendo così su di loro la supremazia <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re (proprietario o titolare <strong>del</strong><br />

diritto reale) per conto e in vece <strong>del</strong> quale in definitiva essi detengono.<br />

Diritti personali di godimento relativi a cose mob<strong>il</strong>i o immob<strong>il</strong>i sono, dunque i diritti<br />

(mob<strong>il</strong>iari) sulla cosa pertinenti pur essi al proprietario o al titolare <strong>del</strong> diritto reale di<br />

godimento sulla cosa e da questi alienati in forza di rapporti obbligatori e che si risolvono nella<br />

concessione <strong>del</strong>la detenzione (e <strong>del</strong> godimento) <strong>del</strong>la cosa, ma che non possono trasformarsi in<br />

diritti reali senza mutare la detenzione in <strong>possesso</strong> (v. n. 9).<br />

Così <strong>il</strong> sommario esame degli ari. 1155, 1376, 1380 e 2644 c.c.. porta a questa conclusione:<br />

<strong>il</strong> principio di cui all'art. 1376 è un principio che immuta profondamente su quello romano<br />

per <strong>il</strong> quale soltanto la traditio trasferisce effettivamente <strong>il</strong> diritto; ma è un principio che si<br />

appalesa inadeguato quando <strong>il</strong> diritto trasferito col semplice consenso deve attuarsi in conflitto<br />

con uguale diritto di terzi (momento critico <strong>del</strong> diritto). Il diritto moderno deve quindi ripiegare<br />

su altri principi quando non è costretto a ritornare al sano concreto e indefettib<strong>il</strong>e principio di<br />

diritto romano.<br />

E ricorre al principio <strong>del</strong>la trascrizione (3°/1580) quando si tratta di diritti che vanno<br />

trascritti (diritti reali immob<strong>il</strong>iari o su mob<strong>il</strong>i iscritti, diritti personali di godimento relativi a<br />

immob<strong>il</strong>i e mob<strong>il</strong>i iscritti speciali). In difetto di trascrizione ricorre senz’altro ai criteri <strong>del</strong>la<br />

priorità <strong>del</strong> conseguito <strong>possesso</strong> (1155) o <strong>del</strong> conseguito godimento (1380) ossia <strong>del</strong>la<br />

conseguita detenzione, cioè alla traditio romana.<br />

Ma, per attribuire un diritto reale su bene mob<strong>il</strong>e richiede <strong>il</strong> requisito fondamentale <strong>del</strong>la<br />

buona fede (1155) e si dimentica di questo requisito quando si tratta di diritti personali di<br />

godimento.<br />

Invece questa buona fede di chi consegue <strong>il</strong> godimento è <strong>del</strong> tutto necessario in quanto mala<br />

20


fides omnia corrumpit, ed un diritto che si è già dismesso a favore di terzi non è ulteriormente<br />

trasferib<strong>il</strong>e.<br />

Chi apparentemente lo consegue, sapendo che lo consegue a non dominio, da chi lo ha già<br />

dismesso nulla può acquistare perché sa di acquistare un diritto già dismesso, un diritto già<br />

alienato, cioè un diritto inesistente. Egli non può acquistare maggiori diritti di quelli pertinenti<br />

al suo dante causa, cioè acquista un diritto che egli sa che è limitato e condizionato alla già fatta<br />

dismissione (v. 1357 c.c.) e pertanto a lui, avente causa particolare dal suo autore, è opponib<strong>il</strong>e<br />

quanto è opponib<strong>il</strong>e all'autore stesso, cioè l'avvenuta dismissione e alienazione.<br />

A stretto rigore logico lo stesso dovrebbe avvenire in tema di diritti soggetti a trascrizione<br />

acquistati in mala fede, cioè conoscendo che sono stati trasmessi a terzi; ma, in tema di diritti<br />

da trascrivere, la necessità di rendere sicuri i trasferimenti dei beni relativi rispetto a ulteriori<br />

terzi, <strong>il</strong> fatto che la mancata o ritardata trascrizione dipende pur sempre da colpa <strong>del</strong> primo<br />

acquirente, fanno propendere <strong>il</strong> diritto a favore <strong>del</strong>l'acquirente di mala fede. Prevale quindi<br />

l'acquisto successivo se trascritto anteriormente (2644) ma resta salva al primo acquirente<br />

frodato l'azione di danni verso l'alienante e l’azione revocatoria <strong>del</strong>la successiva vendita (2901<br />

ss.), se di questa ricorrono gli estremi.<br />

<strong>§</strong> 22 - Usucapione.<br />

Abbiamo visto fin qui come <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> di buona fede di cose mob<strong>il</strong>i acquistato a non<br />

dominio prevalga sul diritto <strong>del</strong> proprietario. E' questo <strong>il</strong> più importante effetto <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>:<br />

per esso <strong>il</strong> conseguito <strong>possesso</strong> si trasforma ed acquista immediatamente valore di proprietà o<br />

di diritto reale.<br />

Ma abbiamo visto anche che <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> è uno stato di fatto non conforme al diritto e che la<br />

certezza dei diritti impone all'ordinamento giuridico di convalidare questo stato di fatto,<br />

trasformandolo in proprietà o diritto reale.<br />

In via generale si può dire che <strong>il</strong> diritto oggettivo è contrario alle posizioni incerte e con una<br />

serie enorme di regole interviene a dare certezza a diritti incerti, (vedi per quanto riflette i<br />

termini gli art. 1185, 2°/24, 374 n. 4, 3°/965 e 2°/957, 2°/971, 979, 2°/1111, 2°/1341, 1566,<br />

1569, 1574, 1616, 2°/1725, 1727, 1750, 1855, 1865/ 2°/1865, 1899, 2°/1899, 1953 n. 5,<br />

2°/1962, 1964, 4°/2097, 2118, 2125, 2°/2125, 2150, 2285, 2°/2383, 2557, 2°/2557, 3°/2557,<br />

2596, 2604, tutti collegati ai principi di cui all'art. 1178 e all'art. 1379).<br />

Svariatissime sono le cause che inficiano i rapporti giuridici e, di conseguenza,<br />

numerosissime sono le ragioni per le quali la proprietà e i diritti inerenti alle cose sono<br />

insussistenti e solo apparenti.<br />

Si pensi, non solo ad un acquisto a non domino, ma a tutte le cause di nullità <strong>del</strong> negozio<br />

giuridico (per mancanza di consenso, causa, oggetto, forma stab<strong>il</strong>ita dalla legge a pena di<br />

nullità (1418), alle incapacità opponib<strong>il</strong>i da chiunque vi abbia interesse, come quelle derivanti<br />

dallo stato d’interdizione legale <strong>del</strong> condannato a morte o all'ergastolo rispetto ai testamenti (32<br />

e 38 c.p.) ed ai contratti (1441).<br />

La sicurezza dei diritti, la certezza degli stessi (v. 1178) ne sarebbe scossa se, col volgere <strong>del</strong><br />

tempo, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa o <strong>del</strong> diritto sulla cosa non conforme all'ordinamento giuridico<br />

non potesse essere sanata.<br />

E' proprio perciò che, come <strong>il</strong> tempo influisce sui diritti estinguendoli per prescrizione così,<br />

correlativamente, lo stesso tempo perfeziona stati di fatto giuridicamente r<strong>il</strong>evanti,<br />

trasformandoli mediante l'usucapione, cioè col <strong>possesso</strong> continuato per un certo tempo.<br />

Con l'usucapione infatti <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> si trasforma in proprietà, in diritto reale, è idoneo a<br />

respingere <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> proprietario in rivendicazione, <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale. Ma i<br />

termini sono diversi <strong>secondo</strong> che si tratti di beni e diritti immob<strong>il</strong>iari, di beni mob<strong>il</strong>i soggetti a<br />

iscrizione, d’universalità di beni.<br />

21


<strong>§</strong> 23 - Termini di usucapione.<br />

La proprietà dei beni immob<strong>il</strong>i e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si<br />

acquistano in virtù <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> continuato per venti anni (1158).<br />

L'usucapione di un’universalità di mob<strong>il</strong>i o di diritti reali di godimento sui beni medesimi, si<br />

acquistano in virtù <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> continuato per venti anni (1158).<br />

L'usucapione di un’universalità di mob<strong>il</strong>i o di diritti reali di godimento sopra le medesime, si<br />

compie in virtù <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> continuato per venti anni (1°/1160).<br />

La proprietà dei beni mob<strong>il</strong>i e gli altri diritti di godimento sui medesimi si acquistano con <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong> continuato per venti anni (2°/1161).<br />

Il termine per l'usucapione dei beni mob<strong>il</strong>i soggetti a iscrizione nei pubblici registri e dei<br />

diritti di godimento sui beni medesimi è di dieci anni (2°, 3°/1162).<br />

Il <strong>possesso</strong> di mala fede (mai la detenzione [2°/1141]) è idoneo per usucapire, purché non<br />

sia viziato da violenza o clandestinità (in tal caso i termini decorrono dal momento in cui tali<br />

fatti sono cessati [1163]); ma in ogni caso è necessario un <strong>possesso</strong> continuato (non esercitato<br />

saltuariamente) e non interrotto.<br />

Che se si tratti di <strong>possesso</strong> di buona fede i termini d’usucapione sono abbreviati come si<br />

vedrà al paragrafo seguente.<br />

E' bene ricordare qui che le servitù non apparenti, non possono acquistarsi per usucapione<br />

(1°/1061) e tali sono le servitù quando non si hanno opere visib<strong>il</strong>i e permanenti, destinate al<br />

loro esercizio (2°/1061).<br />

E' bene ricordare pure che le servitù esercitate in tempo diverso da quello determinato dal<br />

titolo o dal <strong>possesso</strong> si estinguono per prescrizione (1077) in 20 anni (1073) ma,<br />

correlativamente, per usucapione si acquista la servitù esercitata in tempo diverso, purché non<br />

si tratti di servitù non apparente (1158 e 1061).<br />

<strong>§</strong> 24 - Possesso di buona fede e usucapione abbreviata.<br />

Ma, anche in tema di usucapione la buona fede <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re ha r<strong>il</strong>evanti conseguenze, nel<br />

senso di ridurre <strong>il</strong> termine per l’usucapione:<br />

- Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immob<strong>il</strong>e o un diritto reale di<br />

godimento sopra un immob<strong>il</strong>e in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà o <strong>il</strong><br />

diritto di godimento e che sia debitamente trascritto ne compie l'usucapione a suo favore col<br />

decorsi anni dieci dalla data <strong>del</strong>la trascrizione (1159).<br />

Tre sono dunque i requisiti per tale acquisto:<br />

a) la buona fede nell'acquisto che si presume sussistente salvo prova contraria e salvo che<br />

non derivi da colpa grave <strong>del</strong>l'acquirente (1147);<br />

b) un titolo, cioè una causa astrattamente idonea a trasferire <strong>il</strong> dominio o <strong>il</strong> diritto reale di<br />

godimento se fosse stato alienato dal suo titolare (legato per testamento revocato,<br />

compravendita a non domino, ecc.);<br />

c) che <strong>il</strong> titolo sia stato trascritto.<br />

- Parimenti <strong>il</strong> termine di usucapione di una universalità di mob<strong>il</strong>i o di diritti reali di<br />

godimento sulla medesima è ridotto ad anni dieci nel caso di acquisto in buona fede da chi non<br />

è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire <strong>il</strong> dominio (2°/1160).<br />

Anche qui occorre un titolo che sarebbe idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la proprietà o <strong>del</strong> diritto<br />

di godimento se l'autore fosse <strong>il</strong> proprietario, non la trascrizione che è sconosciuta alle<br />

universalità.<br />

- Invece rispetto ai mob<strong>il</strong>i non soggetti ad iscrizione nei pubblici registri questo titolo non è<br />

necessario e l'usucapione si compie, qualora <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> sia stato acquistato in buona fede, col<br />

decorso di dieci anni (1°/1161). Che se sussistesse oltre che l'acquisto di buona fede anche un<br />

titolo idoneo (astrattamente) a trasferire <strong>il</strong> dominio o <strong>il</strong> diritto reale di godimento (usufrutto<br />

22


uso) o <strong>il</strong> pegno, l'acquirente, come si è visto, ne acquisterebbe immediatamente la proprietà,<br />

l'usufrutto l'uso, <strong>il</strong> pegno (1153, vedi <strong>§</strong> 17).<br />

- Infine, rispetto ai mob<strong>il</strong>i soggetti a iscrizione, l'usucapione si compie con <strong>il</strong> decorso di tre<br />

anni dalla data di trascrizione per colui che ha acquistato in buona fede da chi non è<br />

proprietario in forza di un titolo che sia idoneo al trasferimento <strong>del</strong>la proprietà o di un diritto<br />

reale di godimento sui detti mob<strong>il</strong>i (1°/ e 5°/1162).<br />

Sicché la buona fede ha influenza notevole sui termini d’usucapione per gli immob<strong>il</strong>i, i<br />

mob<strong>il</strong>i soggetti ad iscrizione e per le universalità di mob<strong>il</strong>i; occorre anche un titolo che deve<br />

essere trascritto rispetto agli immob<strong>il</strong>i e mob<strong>il</strong>i soggetti a iscrizione, mentre rispetto a tutti gli<br />

altri beni mob<strong>il</strong>i basta la buona fede nell'acquisto senza che occorra un titolo.<br />

<strong>§</strong> 25 - Interversione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> di diritti reali ai fini <strong>del</strong>l'usucapione <strong>del</strong>la proprietà.<br />

Abbiamo visto già in precedenza come la detenzione si possa mutare in <strong>possesso</strong> per <strong>il</strong> fatto<br />

<strong>del</strong> terzo o proprio <strong>del</strong> detentore.<br />

Analoga disposizione è dettata rispetto al <strong>possesso</strong> di un diritto reale sulla cosa altrui: chi ha<br />

<strong>il</strong> <strong>possesso</strong> corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la<br />

proprietà <strong>del</strong>la cosa stessa se <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong> non è mutato per causa proveniente da<br />

un terzo o in forza d’opposizione da lui fatta contro <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> proprietario (1164).<br />

Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> è stato<br />

mutato (1164).<br />

In effetti, chi è dimostrato essere stato quasi <strong>possesso</strong>re, non può invocare l'usucapione a suo<br />

favore <strong>del</strong>la proprietà se non dimessa chi la ha compiuta dopo che egli ha mutato <strong>il</strong> titolo (la<br />

ragione) <strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong> per una causa proveniente da un terzo (ad es.: vendita <strong>del</strong>la proprietà<br />

all'usufruttuario) o anche per fatto volontario proprio, in forza di una precisa dichiarazione di<br />

volontà da lui fatta contro <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> proprietario, cioè, affermando un proprio diritto di<br />

proprietà in contrasto con quello <strong>del</strong> vero proprietario (mi tengo <strong>il</strong> fondo come proprietario e<br />

non come usufruttuario, mi tengo l'orologio avuto in pegno a soddisfazione <strong>del</strong> mio credito,<br />

ecc.).<br />

Si osservi però che in tema di comunione non è ripetuta la regola <strong>del</strong>l'art. 1164.<br />

All'art. 1102, 2° co. si dice: <strong>il</strong> partecipante non può estendere <strong>il</strong> suo diritto sulla cosa comune<br />

in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare <strong>il</strong> titolo <strong>del</strong> suo <strong>possesso</strong>;<br />

cioè a mutare <strong>il</strong> com<strong>possesso</strong> in <strong>possesso</strong> esclusivo.<br />

Il partecipante, invero, non può cominciare ad usucapire <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> esclusivo per fatto<br />

proveniente da un terzo perché conosce già chi sono gli altri partecipanti ed è in malafede<br />

sempre che acquisti da un terzo che non sia partecipante. Può usucapire quindi per acquisto<br />

fattone da un partecipante apparente (es. coerede apparente) o senz’altro affermando <strong>il</strong> suo<br />

<strong>possesso</strong> esclusivo nei confronti degli altri partecipanti ed esercitandolo con esclusione d’ogni<br />

altro partecipante.<br />

<strong>§</strong> 26 - Regole generali <strong>del</strong>l'usucapione.<br />

L'usucapione è dunque un <strong>possesso</strong> prolungato nel tempo con effetto acquisitivo di diritti, in<br />

contrapposto all’istituto <strong>del</strong>la prescrizione che ha effetti estintivi di diritti.<br />

Ma essendo entrambi materiati dal decorso <strong>del</strong> termine, è stab<strong>il</strong>ito che le regole generali<br />

sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione, d’interruzione ed al computo dei<br />

termini, si osservano, in quanto applicab<strong>il</strong>i, rispetto all'usucapione (1165) (2954-40; 2941-42;<br />

2943-45; 2962-63). Le difficoltà sorgono proprio perché occorre applicare regole dettate per un<br />

istituto ad altro istituto sim<strong>il</strong>e ma avente finalità contrapposte. Possiamo enunciare queste<br />

regole come segue:<br />

1) si acquistano per usucapione col <strong>possesso</strong> esercitato per <strong>il</strong> tempo determinato dalla legge<br />

solo i diritti stab<strong>il</strong>iti dalla legge (2938 e 1165) e precisamente: la proprietà ed i diritti reali di<br />

23


godimento sui beni immob<strong>il</strong>i (1158) cioè l'usufrutto (978), l'uso e l'abitazione (978 e 1026), la<br />

superficie (952 ss. e 1158), l'enfiteusi (957 ss. e 1158), le servitù (1031) eccettuate quelle non<br />

apparenti (1061) (si noti che in materia di diritti reali di godimento su beni immob<strong>il</strong>i solo per la<br />

superficie e per l'enfiteusi non sussiste un'espressa disposizione di legge), la proprietà ed i<br />

diritti reali di godimento (usufrutto e uso) sulle universalità di mob<strong>il</strong>i (1160), sui beni mob<strong>il</strong>i<br />

soggetti a iscrizione nei pubblici registri (1162) e sui beni mob<strong>il</strong>i (1161).<br />

Non si può acquistare per usucapione ne la proprietà ne altro diritto sulle cose fuori<br />

commercio (1°/1145, v. <strong>§</strong> 12) (1165 in relaz. 2934).<br />

2) L'usucapione comincia a decorrere dal giorno d'inizio <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> (2935 e 1165), salvo<br />

che si tratti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> acquistato con violenza o clandestinità, nel qual caso incomincia dal<br />

giorno in cui è cessata la violenza o la clandestinità (1163).<br />

3) E' nullo ogni atto diretto a modificare la disciplina legale <strong>del</strong>l'usucapione (2936 e 1165).<br />

Peraltro è molto diffic<strong>il</strong>e se non impossib<strong>il</strong>e che si possano invocare patti in rapporti come<br />

quelli <strong>possesso</strong>ri, che prescindono da accordi tra le parti interessate alla cosa, ma in contrasto<br />

tra di loro.<br />

4) Può rinunciare all'usucapione compiuta solo chi può validamente disporre <strong>del</strong> diritto<br />

(1°/2957) usucapito e soltanto quando essa è compiuta (2°/2957).<br />

Prima <strong>del</strong> compimento <strong>del</strong>l'usucapione, infatti, non si rinuncia a nulla, nessun diritto<br />

essendosi acquistato, salvo quelli inerenti alla tutela <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>,<br />

Si può rinunciare invece agli effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> già detenuto prima <strong>del</strong>lo rinuncia.<br />

Tale è <strong>il</strong> fatto d'acconciarsi accettando con atti inequivoci <strong>il</strong> diritto di proprietà o <strong>il</strong> diritto<br />

reale esercitato da parte <strong>del</strong> titolare o di un terzo o accettare nello stesso modo uno spoglio<br />

subito.<br />

5) Il giudice non può r<strong>il</strong>evare d'ufficio l'usucapione non opposta (2958).<br />

6) L'usucapione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse qualora la<br />

parte non la faccia valere. Può essere opposta (anche) se la parte vi ha rinunciato (2959), <strong>il</strong> che<br />

avviene o in surrogazione <strong>del</strong> proprio debitore negligente (2900), ovvero in revocetoria (2901)<br />

<strong>del</strong>l'atto di rinuncia compiuta dal debitore in frode dei diritti <strong>del</strong> suo creditore oppure di<br />

qualsiasi altro interessato, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, colono, mezzadro <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re<br />

che ha rinunciato e che mette cosi in pericolo i loro diritti, da lui derivati.<br />

7) Non è ammessa la ripetizione di ciò che si è spontaneamente restituito in adempimento<br />

degli obblighi <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re verso <strong>il</strong> proprietario, o verso <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale ad<br />

usucapione compiuta (2940).<br />

Questo atto concreta una rinuncia implicita ma inequivoca alla usucapione già compiuta da<br />

parte di colui che paga e quindi una rinuncia agli effetti <strong>del</strong> detenuto <strong>possesso</strong> se l'usucapione<br />

non è ancora compiuta, e perciò, in ogni caso, è riconoscimento implicito ma inequivoco <strong>del</strong><br />

diritto <strong>del</strong> proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale e, in ogni caso, interruzione <strong>del</strong>l'usucapione se<br />

essa continua anche dopo (effetti di obbligazioni naturali 2034).<br />

<strong>§</strong>27 - Sospensione <strong>del</strong>l'usucapione.<br />

1) L'usucapione rimane sospesa per rapporti tra le parti:<br />

a) tra i coniugi;<br />

b) tra chi esercita la patria potestà o i poteri con essa potestà inerenti e le persone che vi<br />

sono sottoposte;<br />

c) tra <strong>il</strong> tutore e <strong>il</strong> minore o l'interdetto soggetti alla tutela finché non sia stato reso ed<br />

approvato <strong>il</strong> conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 587, per le azioni relative alla tutela;<br />

d) tra <strong>il</strong> curatore e <strong>il</strong> minore emancipato o l'inab<strong>il</strong>itato;<br />

e) tra l'erede e l'eredità acquistata col beneficio d’inventario;<br />

f) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento <strong>del</strong> giudice<br />

all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato<br />

24


eso ed approvato definitivamente <strong>il</strong> conto;<br />

g) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica per le azioni di<br />

responsab<strong>il</strong>ità contro d’essi;<br />

h) tra <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re, che ha dolosamente occultato l'esistenza <strong>del</strong>la cosa, ed <strong>il</strong><br />

proprietario finché <strong>il</strong> dolo non sia stato scoperto (2941 e 1165).<br />

2) L’usucapione rimane sospesa per la condizione <strong>del</strong> titolare:<br />

a) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per <strong>il</strong> tempo in<br />

cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina <strong>del</strong> medesimo o alla<br />

cessazione <strong>del</strong>l’incapacità;<br />

b) in tempo di guerra contro i m<strong>il</strong>itari in servizio e gli appartenenti alle forze armate<br />

<strong>del</strong>lo Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito <strong>del</strong>le forze stesse,<br />

per <strong>il</strong> tempo indicato dalle disposizioni <strong>del</strong>le leggi di guerra (2942 e 1165).<br />

<strong>§</strong> 28 - L'interruzione <strong>del</strong>la usucapione<br />

1) L’usucapione è poi interrotta dalla notificazione <strong>del</strong>l'atto col quale si inizia un giudizio sia<br />

questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo (1°/2943, 1165), anche se poi <strong>il</strong> giudizio<br />

si estingue (3°/2945 e 1165).<br />

2) E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (2°/2943 e 1165) con<br />

l'avvertenza che nel corso <strong>del</strong> giudizio <strong>possesso</strong>rio non si può proporre giudizio petitorio finche<br />

non sia definito <strong>il</strong> giudizio <strong>possesso</strong>rio e la decisione sia stata eseguita (705 c.p.c.).<br />

E' da ritenere però che se frattanto l'usucapione <strong>del</strong>la proprietà o <strong>del</strong> diritto sta per compiersi<br />

o si compie nel volgere <strong>del</strong> giudizio <strong>possesso</strong>rio essa debba essere prorogata per la durata <strong>del</strong><br />

giudizio <strong>possesso</strong>rio fino ad esecuzione <strong>del</strong>la sentenza <strong>possesso</strong>ria, in applicazione <strong>del</strong><br />

principio “contra non volentem agere non currit prescriptio”; e che, comunque, si possa<br />

proporre istanza petitoria nel giudizio <strong>possesso</strong>rio ai fini esclusivi <strong>del</strong>l'interruzione<br />

<strong>del</strong>l'usucapione;<br />

3) L’interruzione si verifica anche se <strong>il</strong> giudice adito è incompetente (3°/2943 e 1165).<br />

4) L’usucapione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong>re (4°/2943 e 1165) e così mediante intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario o<br />

richiesta fatta per iscritto (1°/1219) con l'avvertenza che è necessaria, a mio avviso, la<br />

costituzione in mora anche se <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> deriva da fatto <strong>il</strong>lecito, perché in difetto <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re<br />

da fatto <strong>il</strong>lecito non usucapirebbe mai; mentre non è necessaria quando <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re ha<br />

dichiarato per iscritto di non volere abbandonare <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> perché quella che vale è la<br />

richiesta <strong>del</strong> proprietario.<br />

5) L’usucapione è interrotta dal riconoscimento dei diritto da parte <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>re (2944 e<br />

1165), <strong>il</strong> che si concreta, come si è già detto, in una rinuncia agli effetti <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> detenuto<br />

fino alla data <strong>del</strong> riconoscimento.<br />

6) E' interrotta infine quando <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re è stato privato <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> per oltre un anno,<br />

salvo che frattanto sia stata proposta l'azione per ricuperarlo e questo sia stato ricuperato (1167)<br />

effettivamente.<br />

7) Per effetto <strong>del</strong>l'interruzione s’inizia un nuovo periodo dì usucapione (1°/2945 e 1165) ex<br />

novo, come se <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> precedente non fosse mai stato detenuto, a differenza di quanto<br />

avviene nella sospensione per effetto <strong>del</strong>la quale, i periodi di detenzione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong>, anteriore<br />

e successive al periodo di sospensione, si sommano tra loro agli effetti <strong>del</strong> computo<br />

<strong>del</strong>l'usucapione.<br />

8) Se l'interruzione è avvenuta mediante domanda giudiziale, l’usucapione, non corre fino al<br />

momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce <strong>il</strong> giudizio (2°/2945 e 1165) e<br />

riprende a decorrere ex novo da questo momento.<br />

9) Se la domanda si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo <strong>del</strong>la domanda giudiziale ed<br />

<strong>il</strong> nuovo periodo d’usucapione comincia dalla data <strong>del</strong>l’atto interruttivo (5°/2945 e 1165)<br />

25


perché l'estinzione <strong>del</strong> giudizio toglie efficacia agli atti processuali; sicché la domanda perde<br />

soltanto la sua efficacia processuale, non la sua efficacia giuridica sostanziale inerente cioè al<br />

rapporto fatto valere in giudizio.<br />

<strong>§</strong> 29 - Computo dei termini di usucapione.<br />

1) L'usucapione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno <strong>del</strong> termine (2962 e 1165).<br />

2) I termini si computano <strong>secondo</strong> <strong>il</strong> calendario comune (1°/2963 e 1165).<br />

3) Non si computa <strong>il</strong> giorno nel quale cade <strong>il</strong> momento iniziale <strong>del</strong> termine e l'usucapione si<br />

verifica con lo spirare <strong>del</strong>l'ultimo istante <strong>del</strong> giorno finale (2°/2963 e 1165), sicché sino alle ore<br />

24 <strong>del</strong> giorno finale è possib<strong>il</strong>e l'interruzione.<br />

Se la notificazione o l’intimazione non sì può effettuare che in determinate ore <strong>del</strong> giorno è<br />

possib<strong>il</strong>e invece sino alla mezzanotte <strong>del</strong>l’ultimo giorno <strong>del</strong> termine far recapitare una richiesta<br />

scritta al <strong>possesso</strong>re che equivale come si è visto, alla notificazione (v. sub 4). E' inut<strong>il</strong>e però<br />

correre all'ultimo momento, se <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re è deceduto.<br />

Se i suoi eredi sono costituiti in mora solo mediante intimazione o richiesta scritta e decorsi<br />

otto giorni da essa (2°/1219 e 4°/2963) occorre arrivare a questo atto nei confronti degli eredi<br />

otto giorni prima di quello in cui l’usucapione si compie.<br />

4) Se <strong>il</strong> termine (finale <strong>del</strong>l'usucapione) scade in giorno festivo esso è prorogato di diritto al<br />

giorno seguente non festivo (5°/2963 e 1165).<br />

5) I termini <strong>del</strong>l'usucapione sono, come si è visto, di 20, 10 e 5 anni, ma, partendo da un<br />

determinato giorno <strong>del</strong> mese, scadono nel giorno <strong>del</strong> mese corrispondente al giorno <strong>del</strong> mese<br />

iniziale (4°/2963 e 1165).<br />

6) E se nel mese di scadenza manca tale giorno (31 o 30 o 29), <strong>il</strong> termine si compie con<br />

l'ultimo giorno <strong>del</strong>lo stesso mese (5°/2963 e 1165).<br />

<strong>§</strong> 30 - Usucapione e prescrizione in contrapposizione.<br />

Altra <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> codice in tema di <strong>possesso</strong> per l'intelligenza <strong>del</strong>la quale occorre<br />

qualche chiarimento preliminare è quella <strong>del</strong>l'art. 1166 che è bene trascrivere.<br />

«Nell'usucapione ventennale non hanno luogo riguardo al terzo <strong>possesso</strong>re di un immob<strong>il</strong>e<br />

o di un diritto reale sopra un immob<strong>il</strong>e ne l'impedimento derivante da condizione o termine ne<br />

le cause di sospensione indicate dall’art. 2942 (1°/1166)»<br />

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate<br />

nel detto articolo non sono nemmeno opponib<strong>il</strong>i ai terzo <strong>possesso</strong>re nella prescrizione per non<br />

uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (2°/1166)».<br />

Occorre partire dalla constatazione che prescrizione ed usucapione sono istituiti<br />

giuridicamente sim<strong>il</strong>ari cui si applicano, come abbiamo visto, regole analoghe, nel senso che<br />

nell'usucapione si applicano, in quanto applicab<strong>il</strong>i, le regole dettate in tema di prescrizione<br />

(1165) ed in particolare, per quanto qui ci interessa, le regole <strong>del</strong>la sospensione (vedi <strong>§</strong> 27).<br />

Di fatto però la posizione <strong>del</strong> proprietario o <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> diritto reale, contro <strong>il</strong> quale <strong>il</strong><br />

decorso <strong>del</strong> tempo agisce come causa estintiva dei suoi diritti, contrasta con quella <strong>del</strong><br />

<strong>possesso</strong>re, a favore <strong>del</strong> quale <strong>il</strong> decorso <strong>del</strong> tempo agisce in senso diametralmente opposto.<br />

Quando al proprietario,se si contrappone <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re nessuna particolare difficoltà insorge<br />

nel conflitto degli opposti interessi ai fini <strong>del</strong>la prescrizione da un lato e <strong>del</strong>la usucapione<br />

dall'altro.<br />

Il proprietario, ad esempio, ha un diritto imprescrittib<strong>il</strong>e: l'azione di rivendicazione a tutela<br />

<strong>del</strong>la proprietà, ma essa trova un limite nell’acquisto <strong>del</strong>la proprietà da parte di altri per<br />

usucapione (3°/948).<br />

Se, in sede di rivendicazione (giudizio petitorio), <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re (che deriva da lui e contro di<br />

lui proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto reale <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>) gli oppone d’avere usucapito, <strong>il</strong><br />

proprietario può contrapporre al <strong>possesso</strong>re (oltre l'interruzione <strong>del</strong>l'usucapione) anche tutte le<br />

26


cause di sospensione <strong>del</strong>l'usucapione medesima (v. <strong>§</strong> 27) per dedurre che l'usucapione non si è<br />

compiuta e perciò l'azione di rivendicazione, in concreto, è esercitab<strong>il</strong>e, efficace.<br />

Si tenga presente che l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong>l’enfìteuta<br />

e quello <strong>del</strong> superficiario si prescrivono per effetto <strong>del</strong> non uso di questi diritti protratto per 2<br />

anni (1014, 1025, 1°/1075, 970, 4°/954).<br />

Al titolare di questi diritti che li riafferma contro <strong>il</strong> proprietario, costui può opporre la<br />

prescrizione di questi diritti per non uso ventennale e, di rimando, <strong>il</strong> titolare di questi diritti può<br />

invocare, a suo favore, tutte le cause di sospensione <strong>del</strong>la prescrizione che gli giovano per<br />

dimostrare che <strong>il</strong> suo diritto non è prescritto.<br />

Analoga posizione contrapposta, ma più complessa, è tra <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto d’usufrutto,<br />

d’uso di abitazione, o <strong>del</strong>la servitù, o <strong>del</strong> diritto d'enfiteusi o di superficie e colui che possiede<br />

la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la servitù (meno quelle non apparenti) l'enfiteusi, la<br />

superficie, usucapib<strong>il</strong>i in venti anni se manca <strong>il</strong> titolo (v. <strong>§</strong> 25). Al titolare di detti diritti che si<br />

oppone al <strong>possesso</strong>re con <strong>possesso</strong> usurpato contro detto titolare, <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re suddetto può<br />

opporre di avere usucapito per decorso <strong>del</strong> termine ventennale di usucapione <strong>del</strong>la proprietà,<br />

<strong>del</strong>l'usufrutto, uso, abitazione o servitù prediale (meno quelle non apparenti) <strong>del</strong>la superficie,<br />

<strong>del</strong>l'enfiteusi e, di rimando, <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione,<br />

enfiteusi e superficie può contrapporgli che la pretesa usucapione non si è compiuta per effetto<br />

di una qualsiasi <strong>del</strong>le cause di sospensione <strong>del</strong>l'usucapione, la quale non abbia fatto compiere<br />

l'usucapione stessa.<br />

E' chiaro che, derivando l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, ecc. dal diritto di proprietà,<br />

l'usucapione corre contro <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> diritto e, nello stesso tempo, contro <strong>il</strong> proprietario, <strong>il</strong><br />

quale come tale ha interesse a contraddire, ad esempio, tanto <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong>l'usufrutto quanto <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong>re <strong>del</strong>l’usufrutto, in quanto <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong> 1° si prescrive in 20 anni e <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong> 2° si<br />

perfeziona soltanto con usucapione ventennale o decennale.<br />

Abbiamo visto quali sono i diritti usucapib<strong>il</strong>i (v. <strong>§</strong> 26, n. 1) e come , in definitiva, cominci<br />

ad usucapire un determinato <strong>possesso</strong>re contro un determinato proprietario. Ma anche <strong>il</strong><br />

<strong>possesso</strong>, come la proprietà e i diritti reali, si possono trasferire ad altre persone (es. trasferendo<br />

<strong>il</strong> fondo <strong>il</strong> cui proprietario sta usucapendo una servitù su altro fondo) e perciò <strong>il</strong> <strong>possesso</strong><br />

iniziato da un determinato <strong>possesso</strong>re continua ad esercitarsi dall’avente causa dal <strong>possesso</strong>re<br />

per atto tra vivi o anche a causa di morte (legato o anche eredità).<br />

E' precisamente costui che è <strong>il</strong> terzo <strong>possesso</strong>re <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e o <strong>del</strong> diritto reale<br />

sull’immob<strong>il</strong>e di cui parla l’art. 1166.<br />

Egli è, infatti, estraneo (terzo) a quei fatti che hanno dato origine o causa a! <strong>possesso</strong>; gli<br />

sono ignoti, di regola, gli atti compiuti dal detentore per mutare la sua detenzione in <strong>possesso</strong><br />

(per fatto di terzo o per opposizione fatta al proprietario), come gli sono di regola ignoti gli atti<br />

per effetto dei quali <strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re di un diritto reale sull'immob<strong>il</strong>e ha fatto interversione <strong>del</strong> suo<br />

<strong>possesso</strong> (v. <strong>§</strong> 25) ed ha incominciato ad usucapire la proprietà; gli sono ignoti gli atti pel quali<br />

<strong>il</strong> partecipante ha esteso <strong>il</strong> suo diritto a tutta la cosa comune.<br />

Orbene, fino a quando <strong>il</strong> giuoco contrapposto <strong>del</strong>l'usucapione e <strong>del</strong>la prescrizione si svolge<br />

tra proprietario di un immob<strong>il</strong>e o titolare di un diritto reale sopra un immob<strong>il</strong>e, da un lato, e<br />

<strong>possesso</strong>re che ha incominciato ad usucapire dall'altro, le cause tutte di sospensione<br />

<strong>del</strong>l'usucapione o di sospensione <strong>del</strong>la prescrizione possono essere liberamente opposte e<br />

contrapposte per impedire che l'usucapione o la prescrizione si abbiano per compiute. Quando<br />

invece entra in scena <strong>il</strong> terzo <strong>possesso</strong>re (avente causa dal proprietario o titolare <strong>del</strong> diritto<br />

reale, avente causa dal <strong>possesso</strong>re) alcune cause di sospensione <strong>del</strong>la usucapione o di<br />

sospensione <strong>del</strong>la prescrizione, e precisamente quelle derivanti da condizione o termine, dalla<br />

condizione <strong>del</strong> titolare per minore età o interdizione o per servizio m<strong>il</strong>itare in tempo di guerra<br />

(art. 2942, v. <strong>§</strong> 25 n. 2) non sono opponib<strong>il</strong>i (al terzo <strong>possesso</strong>re).<br />

Difatti al terzo <strong>possesso</strong>re di un immob<strong>il</strong>e o di un diritto reale su un immob<strong>il</strong>e (1158) che<br />

27


usucapisca con usucapione ventennale (v. <strong>§</strong> 25) <strong>il</strong> proprietario (nell'esempio già fatica <strong>il</strong><br />

proprietario <strong>del</strong> fondo servente) non può opporre che esso terzo <strong>possesso</strong>re non poteva<br />

usucapire (per un certo tempo) per un impedimento derivante da condizione (sospensiva) o da<br />

termine (iniziale) o perché era minore non emancipato o interdetto per infermità di mente e non<br />

aveva rappresentante (2942 n. 1).<br />

Tutte queste cause, (ma soltanto queste, non anche quelle <strong>del</strong>l'art. 2941) interessano, se ben<br />

si vede, chi prescrive. Esse sono poste a suo favore nella prescrizione e non possono essere<br />

opposte a danno <strong>del</strong>l’usucapiente nell'usucapione, che è istituto posto a favore <strong>del</strong>lo stesso.<br />

Parimenti quando si discute <strong>del</strong>la prescrizione per non uso di diritti reali (prescrizione<br />

estintiva di 20 anni, per la superficie (4°/954), per l'enfiteusi (970) per l'usufrutto (1014), per la<br />

servitù (1075), per l'uso e l'abitazione [1014 e 1026]) l’impedimento <strong>del</strong>la prescrizione<br />

derivante da condizione (sospensiva) e da termine (iniziale) e perché <strong>il</strong> prescrivente era minore<br />

non emancipato o interdetto per infermità di mente o non aveva rappresentante (2942 n. 1), può<br />

essere liberamente invocato dal prescrivente per non uso di questi diritti nei soli confronti di<br />

colui dal quale derivò <strong>il</strong> diritto in via di prescrizione per non uso; ma non può invocare<br />

l'impedimento stesso nei confronti <strong>del</strong>l’avente causa da colui da cui egli prescrivente derivò <strong>il</strong><br />

diritto stesso (terzo <strong>possesso</strong>re).<br />

Costui è estraneo (terzo) rispetto a lui e pertanto non può soggiacere alle vicende inerenti<br />

alla persona <strong>del</strong>l'avente diritto alla superficie, alla servitù, all'enfiteusi, all'uso ed all'abitazione.<br />

Il rapporto rispetto a questo terzo è di natura reale, obbiettivo, non personale, affida <strong>il</strong> fondo e<br />

non la sua persona; laddove <strong>il</strong> suo dante causa (<strong>il</strong> <strong>possesso</strong>re da cui deriva <strong>il</strong> diritto), avendo<br />

contrattato col superficiario, con l’enfiteuta, con l’usufruttuario, l’usuario, abitante o<br />

proprietario <strong>del</strong> fondo dominante, doveva soggiacere a tutte le conseguenze derivanti dal<br />

particolare stato <strong>del</strong>la persona con la quale ebbe a contrattare o fu soltanto in rapporto.<br />

Il terzo <strong>possesso</strong>re (<strong>possesso</strong>re avente causa dal precedente che concesse o costituì diritti<br />

reali sui propri beni) è estraneo (terzo) ai rapporti in forza dei quali questi diritti furono<br />

costituiti e li ignora legalmente e perciò sono inoperanti condizioni e termini e cause suddette<br />

di sospensione <strong>del</strong>la prescrizione estintiva, perché poste a favore de! titolare <strong>del</strong> diritto reale<br />

soggetto a prescrizione estintiva nei suoi rapporti col costituente, non nei rapporti con gli aventi<br />

causa dal costituente (terzo <strong>possesso</strong>re). Ma in siffatto modo la regola <strong>del</strong>l'art. 1166/ 2° comma,<br />

per la sua portata, trascende la materia <strong>possesso</strong>ria e riguarda i diritti dei terzi in genere tra i<br />

quali sono i terzi <strong>possesso</strong>ri nel senso sopraindicato, riguarda l'efficacia d’alcune cause<br />

sospensive <strong>del</strong>la prescrizione estintiva nei confronti dei terzi.<br />

Considerate insieme le regole <strong>del</strong> 1° e 2° comma <strong>del</strong>l'ari. 1166 c.c., può dirsi che esse sono<br />

poste a deroga <strong>del</strong>le regole generali <strong>del</strong>l'usucapione e <strong>del</strong>la, prescrizione allo scopo di affrettare<br />

l'usucapione ventennale da un lato e la prescrizione estintiva ventennale dall'altro, sul<br />

presupposto che, abbreviate a 10 anni la prescrizione ordinaria dei diritti un ventennio<br />

rappresenta già un periodo assai lungo per la chiarificazione e la determinazione dei diritta<br />

siano essi in fieri con usucapione o in via di estinzione per prescrizione e non occorre quindi<br />

allungare ulteriormente questo periodo con l'applicazione integrale <strong>del</strong>le cause di sospensione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione.<br />

Sotto questo prof<strong>il</strong>o è giustificata questa nuova norma di legge, la quale finisce per rendere<br />

in materia d’usucapione ventennale immob<strong>il</strong>iare (acquisto <strong>del</strong>la proprietà di beni immob<strong>il</strong>i o di<br />

diritti reali di godimento su beni immob<strong>il</strong>i 1158) e di prescrizione ventennale (4°/954, 970,<br />

1073, 1014, 1026) più obbiettivo, <strong>il</strong> diritto reale, svincolandolo dalle vicende inerenti alle<br />

persone tra le quali <strong>il</strong> diritto si costituisce ed obbiettivandolo quindi di più in relazione alla cosa<br />

su cui deve cadere.<br />

Ma se questo era <strong>il</strong> pensiero <strong>del</strong> legislatore non si spiega perché lo stesso non abbia esteso le<br />

regole <strong>del</strong>l'art. 1166 alle universalità di mob<strong>il</strong>i che si usucapiscono anch'esse in 20 anni (1160)<br />

al pari <strong>del</strong>la proprietà di beni immob<strong>il</strong>i e dei diritti reali di godimento sui beni stessi (1158).<br />

28


<strong>§</strong> 31 - Conclusione.<br />

Giacché <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> sostanzia la proprietà e, perduto, induce alla perdita <strong>del</strong>la proprietà, io<br />

sono indotto a dare una definizione <strong>del</strong>la proprietà in funzione <strong>del</strong> <strong>possesso</strong> nei seguenti<br />

termini:<br />

La proprietà è <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa (per goderla e disporne in conformità<br />

<strong>del</strong>l'ordinamento giuridico) idoneo a respingere ogni pretesa altrui sulla cosa stessa,<br />

anche quella <strong>del</strong> proprietario che ha perduto <strong>il</strong> <strong>possesso</strong> <strong>del</strong>la cosa medesima.<br />

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