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Sentenza n. 3464/2013 pubbl. il 13/03/2013 RG n. 21015/2011 ...

Sentenza n. 3464/2013 pubbl. il 13/03/2013 RG n. 21015/2011 ...

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N. R.G. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br />

- sezione specializzata in materia di impresa - B<br />

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:<br />

dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente<br />

dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore<br />

dott. Marianna Galioto Giudice<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

nella causa civ<strong>il</strong>e di I Grado iscritta al n. r.g. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong> promossa da:<br />

STEFANO VIVALDI (C.F.VVLSFN52E29I046Y), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. CARACCIOLO<br />

MARCELLO, elettivamente domic<strong>il</strong>iato in CORSO VENEZIA, 36 20121 MILANO<br />

contro<br />

attore<br />

DERMOCHIMICA SPA (C.F. 12424460157), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. MILLA IRIO FABIO e<br />

elettivamente domic<strong>il</strong>iata in VIA SPARTACO, 19 <strong>20<strong>13</strong></strong>5 MILANO<br />

convenuto<br />

MAURIZIO MARAVIGLIA (C.F. ), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. MILLA IRIO FABIO. , elettivamente<br />

domic<strong>il</strong>iato in VIA SPARTACO, 19 <strong>20<strong>13</strong></strong>5 MILANO<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>3464</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

Repert. n. 2751/<strong>20<strong>13</strong></strong> del <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

CONCLUSIONI<br />

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al fascicolo di precisazione delle conclusioni.<br />

convenuto<br />

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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emes


<strong>Sentenza</strong> n. <strong>3464</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

Repert. n. 2751/<strong>20<strong>13</strong></strong> del <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<br />

Il signor Stefano Vivaldi ha convenuto in giudizio la Dermochimica s.p.a. e <strong>il</strong> signor Maurizio<br />

Maraviglia chiedendo:<br />

- la liquidazione della propria quota di partecipazione in seno alla società EKM s.r.l. oggi incorporata<br />

da Dermochimica;<br />

- <strong>il</strong> risarcimento del danno per ingiustificato ritardo nella liquidazione della quota;<br />

- la condanna di Dermochimica (sempre in quanto società incorporante EKM) al pagamento della<br />

somma di euro 74.884,11 (pari al 50% del ricavato delle vendite, nel periodo gennaio 2005-dicembre<br />

2006, della società Albatros Industria Conciaria s.p.a);<br />

- di accertare che <strong>il</strong> signor Maraviglia ha agito come socio tiranno in seno alla società EKM s.r.l. e di<br />

condannarlo al risarcimento del danno individuato in euro 100.000,00 e comunque in una somma<br />

corrispondente al mancato guadagno di EKM s.r.l.<br />

A fondamento delle proprie domande l’attore ha dedotto che:<br />

- in data 14.8.2004 unitamente al signor Maurizio Maraviglia, aveva conferito mandato alla società<br />

fiduciaria Phoenix Fiduciaria S.A. affinchè costituisse e gestisse la società Sandyoaks Limited;<br />

- la Sandyoaks Limited - che era partecipata per <strong>il</strong> 51% dal Maraviglia e per <strong>il</strong> restante 49% dal<br />

Vivaldi - in data 21.10.2004, aveva costituito con <strong>il</strong> signor Ceraolo Ignazio, suocero del Maraviglia,<br />

la EKM s.r.l., <strong>il</strong> cui oggetto sociale era la produzione e manipolazione di prodotti chimici per le<br />

aziende conciarie;<br />

- la EKM, che di fatto, sarebbe stata costituita per volontà dell’attore e del Maraviglia, in data<br />

30.4.2010 era stata incorporata da Dermochimica s.p.a.;<br />

- l’attore avrebbe esercitato attività amministrativa e gestoria in EKM s.rl., partecipando<br />

all’approvazione dei b<strong>il</strong>anci e a tutte le riunioni indette per l’amministrazione della società; avrebbe<br />

apportato in detta società <strong>il</strong> proprio lavoro, la propria professionalità, le consolidate conoscenze<br />

tecniche acquisite nel settore, nonché rapporti e contatti commerciali che lo stesso aveva consolidato<br />

nel tempo;<br />

- l’attore assume che sebbene fosse estraneo formalmente alla compagine sociale di EKM, di fatto ne<br />

sarebbe stato “socio”, ma, nonostante l’opera prestata all’interno di EKM, non gli sarebbe mai stata<br />

liquidata alcuna quota dei profitti della società;<br />

*<br />

- la Albatros Industria Conciaria s.p.a. si sarebbe impegnata ad acquistare dal Vivaldi prodotti per euro<br />

700.000,00, nel periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2006 e l’attore avrebbe raggiunto un accordo con <strong>il</strong><br />

Maraviglia per cui Albatros sarebbe stata inserita fra i clienti di EKM; in cambio al Vivaldi sarebbe<br />

stata riconosciuta una partecipazione al 50% del ricavato delle vendite di EKM con Albatros;<br />

- poiché nel periodo indicato i ricavi delle vendite di EKM sarebbero risultati ammontare ad euro<br />

149.768,22, sarebbero spettati all’attore euro 74.884,11;<br />

*<br />

- l’attore avrebbe concluso con <strong>il</strong> Maraviglia, AU di EKM, un accordo per <strong>il</strong> quale avrebbe concesso in<br />

uso alla predetta società <strong>il</strong> marchio Eurochimica e taluni brevetti (previo riconoscimento di un<br />

importo di euro 60.000,00 mai corrisposto all’attore);<br />

- <strong>il</strong> Maraviglia - socio di Sandyoaks ltd, proprietaria del 99% di EKM, dal 2006 AU di EKM e<br />

attualmente presidente del CdA di Dermochimica - avrebbe agito come unico proprietario di EKM<br />

assumendo decisioni sempre svantaggiose per la società volte invece a favorire Dermochimica: i<br />

prodotti realizzati da Dermochimica sarebbero stati acquistati da EKM a prezzi assolutamente<br />

esorbitanti, con crescita del fatturato per la prima e detrimento dei guadagni di EKM;<br />

- in data 16.1.2008 la Sandyoaks, ad insaputa dell’attore avrebbe ceduto la sua quota di partecipazione<br />

in EKM (99%) alla Dermochimica s.p.a.;<br />

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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emes


<strong>Sentenza</strong> n. <strong>3464</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

Repert. n. 2751/<strong>20<strong>13</strong></strong> del <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

- <strong>il</strong> Maraviglia avrebbe agito come socio tiranno, abusando di EKM, in violazione delle regole di<br />

corretta gestione societaria, sicchè sarebbe <strong>il</strong>limitatamente responsab<strong>il</strong>e quale amministratore unico di<br />

EKM dei danni cagionati al “socio” Vivaldi ex art.2395 cod. civ.<br />

*<br />

La Dermochimica s.p.a e <strong>il</strong> signor Maurizio Maraviglia si sono costituiti:<br />

- in via preliminare eccependo:<br />

1) la nullità della memoria integrativa ex art.164 c.p.c. in quanto omesso o assolutamente incerto <strong>il</strong><br />

requisito di cui all’art.163 n.3 e 4 c.p.c. ,<br />

2) carenza di legittimazione passiva di Dermochimica in quanto nei confronti della medesima non<br />

viene svolta alcuna domanda;<br />

3) difetto di giurisdizione del giudice adito (stante la sede della società Sandyoaks ltd)<br />

- nel merito chiedendo <strong>il</strong> rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate, in particolare in<br />

quanto:<br />

l’attore non avrebbe offerto alcuna prova di una responsab<strong>il</strong>ità risarcitoria in capo a<br />

Dermochimica e al signor Maraviglia;<br />

<strong>il</strong> Maraviglia non avrebbe assunto alcun atteggiamento abusivo ai danni di EKM;<br />

EKM sarebbe stata incorporata da Dermochimica con una esposizione debitoria di euro<br />

500.000,00 che sarebbe stata assorbita da Dermochimica;<br />

l’attore non avrebbe avuto alcun rapporto di lavoro subordinato con EKM: l’attore avrebbe<br />

semmai coadiuvato <strong>il</strong> figlio nell’attività di intermediazione nella vendita di prodotti chimici per<br />

la conceria in favore di EKM , la quale avrebbe prontamente adempiuto a corrispondere le<br />

provvigione di siffatto contratto di agenzia;<br />

-in via riconvenzionale la condanna del signor Vivaldi a risarcire i danni cagionati nonché ex art.96<br />

c.p.c.;<br />

* * *<br />

Preliminarmente va r<strong>il</strong>evata l’infondatezza dell’ eccezione di carenza di giurisdizione poiché alcuna<br />

domanda è svolta dall’attore verso la società avente sede all’estero (come dallo stesso chiarito anche in<br />

sede conclusionale).<br />

Le domande svolte dall’attore, peraltro assai confuse pur dopo la dichiarazione di nullità dell’atto di<br />

citazione e l’integrazione prodotta nel termine, sono risultate prive di fondamento e vanno respinte.<br />

1. quanto alla domanda di liquidazione della asserita quota di partecipazione in seno alla<br />

società EKM s.r.l. oggi incorporata da Dermochimica e alla richiesta di risarcimento del danno<br />

per ingiustificato ritardo nella liquidazione di detta quota si osserva:<br />

a. l’attore non deduce alcun fatto dal quale possa ritenersi sia sorto <strong>il</strong> diritto alla<br />

liquidazione di una asserita "propria quota" in EKM : invero l’incorporazione di una<br />

società (EKM) in altra (Dermochimica) non determina <strong>il</strong> sorgere di un diritto di<br />

liquidazione della quota detenuta eventualmente dal socio nella società incorporata;<br />

b. peraltro l’attore non ha dedotto alcun fatto idoneo a fondare – quand’anche provato-<br />

che egli fosse stato “socio” della società EKM: invero egli si è limitato ad affermare di<br />

essere stato socio della Sandyoaks ltd, società che avrebbe costituito la EKM, e a<br />

dedurre da ciò <strong>il</strong> fatto - infondato in diritto e del tutto irr<strong>il</strong>evante agli effetti<br />

dell'assunzione della qualità di socio - che la EKM sarebbe stata costituita per volontà<br />

dell’attore; ha, inoltre, dedotto di aver esercitato attività amministrativa e gestoria in<br />

EKM s.rl. ( partecipando all’approvazione dei b<strong>il</strong>anci e a tutte le riunioni indette per<br />

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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emes


<strong>Sentenza</strong> n. <strong>3464</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

Repert. n. 2751/<strong>20<strong>13</strong></strong> del <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

l’amministrazione della società) nonché di aver apportato lavoro, professionalità, e le<br />

consolidate conoscenze tecniche acquisite nel settore, ovvero tutti fatti inidonei a<br />

dimostrare la qualità di socio (quand’anche “di fatto”) ma , semmai, quella di<br />

amministratore (“di fatto” ) di una società;<br />

c. né la Dermochimica ( società incorporante EKM) né <strong>il</strong> sig. Maraviglia (AU di EKM e<br />

presidente del Cda di Dermochimica, socio di Sandyoaks ltd ) hanno comunque<br />

alcuna legittimazione passiva rispetto a siffatta domanda di liquidazione della<br />

quota e di risarcimento danni per ritardata liquidazione della stessa.<br />

2. quanto alla domanda di condanna di Dermochimica (sempre in quanto società incorporante<br />

EKM) al pagamento della somma di euro 74.884,11 (pari al 50% del ricavato delle vendite,<br />

nel periodo gennaio 2005-dicembre 2006, della società Albatros Industria Conciaria s.p.a), si<br />

osserva:<br />

a. secondo l'articolo 2504 bis c.c. "la società che risulta dalla fusione o quella<br />

incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione":<br />

pertanto, al di là delle generiche contestazioni di parte convenuta, Dermochimica in<br />

quanto incorporante la società EKM è divenuta titolare di tutti gli obblighi che<br />

facevano capo alla società incorporata;<br />

b. l'attore ha dedotto a fondamento del diritto preteso di aver raggiunto un accordo con<br />

EKM per cui Albatros - che in precedenza si sarebbe impegnata ad acquistare dal<br />

Vivaldi prodotti per euro 700.000,00, nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2006 - sarebbe<br />

stata inserita fra i clienti di EKM, verso <strong>il</strong> riconoscimento di una partecipazione al<br />

50% del ricavato delle vendite ad Albatros;<br />

c. ha <strong>il</strong>lustrato i predetti fatti sia nell'originario atto di citazione che nell'integrazione<br />

depositata i sensi dell'articolo 164 c.p.c., ed ha corredato <strong>il</strong> proprio assunto col deposito<br />

di una scrittura privata (n.6) intitolato "accordo tra Vivaldi Stefano ed EKM s.r.l." dal<br />

quale risulta che "a seguito della trattativa avvenuta dovrà essere corrisposto al signor<br />

Vivaldi Stefano <strong>il</strong> 50% del ricavato sulle vendite che saranno effettuate da gennaio<br />

2005 a dicembre 2006 alla società Albatros Industria Conciaria spa al netto dei costi<br />

di trasporto"; ciò nonostante parte convenuta non ha preso posizione rispetto a detti<br />

fatti né nella prima comparsa di costituzione né nella memoria depositata a seguito<br />

dell'integrazione della citazione dichiarata nulla in prima udienza; pertanto i fatti<br />

devono ritenersi incontestati poiché del tutto tardiva è la generica contestazione degli<br />

stessi che parte convenuta fa soltanto nella memoria 183 comma sesto n. 2 c.p.c.<br />

(peraltro per invocare <strong>il</strong> fatto - del tutto inut<strong>il</strong>e visto che l'attore non chiede <strong>il</strong><br />

corrispettivo della cessione del "marchio" pur menzionato nella scrittura privata - che<br />

detta cessione sarebbe stata compiuta dalla società Eurochimica e non dal Vivaldi);<br />

d. altrettanto incontestati sono i conteggi di cui al doc. 7 relativi al ricarico sulle vendite<br />

effettuate alla società Albatros e alla quota spettante al Vivaldi in ragione dell'accordo<br />

di cui sopra;<br />

e. pertanto Dermochimica spa va condannata al pagamento in favore di Vivaldi Stefano<br />

della somma di euro 74.884,11 come richiesto.<br />

3. Quanto alla domanda volta ad accertare che <strong>il</strong> signor Maraviglia ha agito come socio<br />

tiranno in seno alla società EKM s.r.l. e ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno<br />

individuato in euro 100.000,00 o, comunque, ad una somma corrispondente al mancato<br />

guadagno di EKM s.r.l., si osserva che la domanda, che è rimasta formulata in modo<br />

ambiguo, è comunque infondata:<br />

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a. qualora si ipotizzi che l’attore agisca nell’interesse della società (per <strong>il</strong> ristoro del<br />

danno da questa patito in termini di mancato guadagno) presupposto della sua<br />

legittimazione straordinaria ad agire ex art. 2476 terzo comma c.c. sarebbe la qualità di<br />

socio della società EKM; ma, come sopra si è già affermato, <strong>il</strong> sig. Vivaldi non è socio<br />

della EKM né formalmente né di “fatto”, come pure ha assunto; sicchè la sua<br />

domanda andrebbe respinta per detto assorbente motivo.<br />

b. qualora si ipotizzi che l’attore agisca nel proprio interesse, per <strong>il</strong> ristoro del danno<br />

(“riflesso”) patito quale socio per effetto del pregiudizio subito dalla società in ragione<br />

di una pretesa mala gestio del Maraviglia, la domanda sarebbe comunque infondata: sia<br />

perché <strong>il</strong> Vivaldi come detto non è socio di EKM, sia perché, comunque <strong>il</strong> socio non ha<br />

diritto ad ottenere dall’amministratore <strong>il</strong> ristoro di un danno siffatto, bensì solo del<br />

danno che l’amministratore abbia direttamente arrecato al suo patrimonio, che tuttavia<br />

nella specie non è in alcun modo configurato né configurab<strong>il</strong>e.<br />

4. Deve essere rigettata, infine, la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti ex art. 96 c.p.c.<br />

poichè la domanda dell'attore è risultata -seppure parzialmente - fondata<br />

Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione<br />

delle spese di lite tra le parti Vivaldi Stefano e Dermochimica; quanto al rapporto tra l'attore e<br />

Meraviglia Maurizio, invece, stante la soccombenza dell'attore, deve essere pronunciata condanna di<br />

quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite che, alla luce dei parametri oggi vigenti e tenuto conto<br />

della natura della causa e dell'attività difensiva svolta, si liquidano in euro 8.000,00 per compensi oltre<br />

CPA e Iva come per legge.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale di M<strong>il</strong>ano, sezione VIII civ<strong>il</strong>e, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta<br />

cosi’ provvede:<br />

1) in parziale accoglimento delle domande proposte da Stefano Vivaldi nei confronti di<br />

Dermochimica s.p.a., condanna quest'ultima a pagare in favore di Stefano Vivaldi la somma di<br />

euro 74.884,11, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, rigettando per <strong>il</strong> resto<br />

le domande dell'attore nei confronti della spa;<br />

2) respinge le domande proposte da Stefano Vivaldi nei confronti di Maurizio Maraviglia;<br />

3) respinge la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti Dermochimica s.p.a. e Maurizio<br />

Maraviglia ex art. 96 c.p.c nei confronti di Stefano Vivaldi;<br />

4) dichiara interamente compensate tra le parti Stefano Vivaldi e Dermochimica s.p.a. le spese di<br />

lite;<br />

5) condanna Stefano Vivaldi a rifondere in favore di Maurizio Maraviglia le spese di lite, liquidate<br />

in euro 8.000,00 oltre CPA e IVA come per legge;<br />

M<strong>il</strong>ano così deciso nella camera di consiglio del 24.1.<strong>20<strong>13</strong></strong>.<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>3464</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>21015</strong>/<strong>2011</strong><br />

Repert. n. 2751/<strong>20<strong>13</strong></strong> del <strong>13</strong>/<strong>03</strong>/<strong>20<strong>13</strong></strong><br />

Il Giudice Estensore Il Presidente<br />

dott.ssa Alessandra Dal Moro dott.ssa Elena Riva Crugnola<br />

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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emes

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